CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 26026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che con unico motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 comma 4, cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, invero, la Corte d'appello a pag. 5 della sentenza impugnata con motivazione congrua e priva di illogicità evidenzia che le modalità del fatto, la personalità dell'imputato unitamente ai numerosi precedenti anche specifici nonché alla proclività a delinquere del ricorrente ostano al riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4 cod. pen.; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del.« ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna;lp ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] si