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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2020

ECLI:EU:C:2020:408
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0061_INF

Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 28 maggio 2020 – Billa / EUIPO (causa C‑61/20 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione»

1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punto 11)

2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter) (v. punti 12‑14)

3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter) (v. punto 16)

4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1, e 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punto 19)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali non vincolanti per gli organi dell’Unione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 20) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) Billa AG sopporterà le proprie spese.

62020CO0061_INF Ordinanza della Corte (Sezione ammissione delle impugnazioni) del 28 maggio 2020 – Billa / EUIPO (causa C‑61/20 P) «Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Ammissione delle impugnazioni – Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte – Domanda che non dimostra l’importanza di una questione per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Non ammissione dell’impugnazione» 1. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Onere della prova (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punto 11) 2. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Domanda di ammissione di un’impugnazione – Requisiti di forma – Portata (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter) (v. punti 12‑14) 3. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Domanda di ammissione che non dimostra l’importanza della questione – Non ammissione (Statuto della Corte di giustizia, art. 58 bis; regolamento di procedura della Corte, artt. 170 bis e 170 ter) (v. punto 16) 4. Impugnazione – Regime di ammissione preventiva – Questione importante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 58, comma 1, e 58 bis; regolamento di procedura della Corte, art. 170 ter) (v. punto 19) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali non vincolanti per gli organi dell’Unione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001) (v. punto 20) Dispositivo 1) L’impugnazione non è ammessa. 2) Billa AG sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2017/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris