CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00227/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2019 della CORTE DI APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 7 giugno 2018, il Tribunale di Teramo, all'esito di giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA], in ordine a due reati di furto in abitazione, aggravati dall'aver commesso il fatto usando violenza sulle cose. Con sentenza pronunziata il 17 febbraio 2022, la Corte di appello di L'Aquila confermava il giudizio di responsabilità, ma riformava la sentenza di primo grado, riconoscendo la continuazione con un altro reato di furto in abitazione, in ordine al quale era già intervenuta sentenza irrevocabile, e conseguentemente rideterminava la pena. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata poiché la Corte di appello non avrebbe esplicato le ragioni che l'avevano indotta a riconoscere l'aggravante della violenza sulle cose. 2.2. Con un secondo motivo, deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché completamente priva di motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta per il reato che era stato già giudicato e che la Corte di appello ha posto in continuazione con quelli oggetto del presente procedimento. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, limitatamente al secondo motivo, deve essere accolto. 1.1. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale, invero, ha specificamente motivato sulla sussistenza dell'aggravante, che era stata oggetto di uno dei motivi di appello, evidenziando che, dalle dichiarazioni rese dalle persone offese, risultava che l'imputato aveva forzato le finestre dei loro appartamenti, rendendo, conseguentemente, necessaria un'attività di ripristino. 1.2. Il secondo motivo è fondato. La Corte di appello, invero, non spende neanche una parola per chiarire i criteri utilizzati per determinare la pena per il reato già giudicato, posto in continuazione con quello oggetto del presente processo. Al riguardo, si deve ricordare che «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e t stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite>> (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). La sentenza, sul punto, deve essere conseguentemente annullata, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel r