CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 settembre 1978
Cassazione n. 40078/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], natoin Moldavia il 02/09/1978 avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti,la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto Europeo emesso il 03 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] di Marbella (Spagna) nei confronti del cittadino rumeno/moldavo [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in Italia il 09 ottobre 2025 con provvedimento convalidato. 1.1. Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto Europeo fosse stato emesso per ottenere la consegna di [OSCURATO:PERSONA] , indagato in quel paese unitamente ad altre persone in relazione ai reati di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di furti aggravati e di falsi, commessi in Spagna a decorrere dal mese dinovembre 2024. In relazione alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA], si precisava che il ruolo dallo stesso svolto era,in prevalenza, consistito nel fungere da autista delle auto rubate, che - munite di targhe contraffatte e documentazione falsa - venivano condotte in Belgio per la successiva collocazione sul mercato; negli ultimi tempi, tuttavia, il Narubaj era stato anche direttamente coinvolto nella esecuzione materiale dei furti, unitamente ai sodali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Aggiungeva la Corte di appello come non sussistessero ragioni di rifiuto della consegna di cui all’art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, posto che -sebbene il [OSCURATO:PERSONA] fosse destinatario di una ordinanza cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 29 agosto 2025, perché gravemente indiziato di essere partecipe all’associazione criminosa contestata nel mandato di arresto spagnolo- nondimeno nel parallelo procedimento spagnolo in cui il Narubaj era indagato erano stati all o stesso contestati anche ulteriori numerosi reati -fine , tra cui furti con scasso , riciclaggio e falsi , commessi i n Spagna. Sulla scorta di tale valutazione , i Giudici di merito ritenevano , altresì, di non rinviare la consegna ex art. 24 cit. legge n.69. 2. Avverso tale sentenza, ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendoi seguenti motivi: -violazione di legge, in relazione agli artt. 18 e 18bis della legge del 22 aprile 2005, n . 69 , e vizio di motivazione per avere la Corte disposto la consegna nonostante il Narubaj fosse indagato in Italia e destinatario di una misura cautelare per il medesimo fatto- reato, trattandosi della stessa associazione che , peraltro, av rebbe avuto - secondo la provvisoria contestazione - anche una importantebase logistica sul territorio nazionale; -violazione di legge, in relazione all’art. 24 della medesima legge, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello disposto la consegna nonostante sussistessero i presupposti per il rinvio, dovendo essere il consegnando processato in Italia. 3. Alla odierna udienza-che si è svolta in forma partecipata - il Pubblico Ministero haconcluso come in epigrafe. Il difensore di fiducia del consegnando ha inviato memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre. 2. A tenore dell’art. 18 -bis della legge 22 aprile 2005 , n.69, la C orte di appello «può rifiutare la consegna nei seguenti casi:a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;b) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata è in corso un procedimento penale». 2.1.Come si desume dal chiaro tenore della littera legis , l a disposizion e normativa- di cui il ricorrente deduce la violazione - contempla il riconoscimento in capo all’autorità giudiziaria richiesta di una facoltà di rifiuto della consegna: l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto non “deve” ma, nelle ipotesi normativamente previste, “può” rifiutare la consegna dell’estradando. Altro aspetto che si evince dal tenore del testo normativo è che la norma non fissa parametridi riferimento a cui l’Autorità giudiziaria deve attenersi nell’esercizio del potere discrezionale. 2.2. Tale essendo il quadro normativo di riferimento, va ante omiaprecisato che il dedotto vizio di motivazione èstato proposto per motivi diversi da quelli consentiti dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,mentre la prospettata violazione dell’art. 18, comma 1,della legge n. 69 è inconferente, posto che la norma disciplina il caso,diverso da quello in esame, in cui per gli stessi fatti in Italia sia stato emesso un provvedimento di merito irrevocabile. In ordine,invece, alla dedotta violazione dell’art. 18 - bis , va richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui - quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato italiano-la Corte d'appello è tenuta a verificare l’identità del fatto e se risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto di mandato di arresto europeo (ex multis, Sez.6, n2959 dell22/01/2020, Rv. 278197; Sez. 6, n 20539 del 24/05/2022, Radulovic, Rv. 283600). E ciò - non solo al fine di garantire l’esercizio della giurisdizione interna- ma anche al fine di assicurare il rispetto del principio del ne bis in idem(Sez. 6 n. 46642 del 17/02/2021, Pelle, non mass.) 2.3.Ebbene, in relazione al caso inverifica, il consegnando - oltre ad essere indagato in Spagna per reati di furto di auto, di riciclaggio e di falso, commessi sul territorio spagnolo-è, tuttavia, sub iudice sia in Italia che in Spagna perché , come risulta dal mero raffronto delle imputazioni provvisorie, formulat e rispettivamente nel procedimento pendente innanzi all’Autorità giudiziaria italiana e indicate nel mandato di arresto europeo, sarebbe gravemente indiziato di essere partecipe al sodalizio criminoso dedito alla consumazione degli indicati reatidi furto e falso. Sodalizio che avrebbe , dunque, operato sui territori dei due Staticon una importante base logistica su quello italiano . 2.4. Dunque,a fronte di tale contestazione, la Corte di appello - che si è limitata a prendere atto che la richiesta è stata avanzata anche in ordine al reato associativo- avrebbe dovuto procedere all’esame del fatto e alla verifica della coincidenza tra l’associazione contestata in Spagna e quella per la quale si sta già procedendo in Italia; e ciò eventualmenteal fine di esercitare la facoltà del rifiuto facoltativo di cui alla lett. b) del citato art. 18 – bis previa valutazione dell’interesse all’accertamento dei fatti innanzi al [OSCURATO:PERSONA] italiano. 3. Sulla base di ciò, la sentenza va annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia,perché valuti il motivo di rifiuto facoltativo della consegna in relazione al reato associativo, previa verifica della coincidenza tra le contestate associazioni criminose. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso, 10/12/2025 Il Consigliere estensore Il P