CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 06932/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo ha respinto l'istanza di continuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], per i reati accertati in quattro sentenze del medesimo Tribunale ivi indicate, osservando che essi erano stati commessi in un arco temporale compreso tra febbraio 1998 e dicembre 2005, il che esclude che i reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivi di impugnazione la violazione di legge, in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., e il correlato vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il giudice dell'esecuzione abbia trascurato di analizzare il contenuto delle sentenze di condanna, dalle quali emergeva che i reati si situavano in un ambito temporale ristretto ed erano di natura omogenea, trattandosi di reati contro il patrimonio commessi con le stesse modalità esecutive. 3. Il ricorso è fondato. La motivazione dell'impugnata ordinanza è fondata su considerazioni astratte e parziali, dalle quali non traspare alcun riferimento ai fatti di reato che si chiede di unificare, così da non consentire la comprensione delle ragioni del rigetto. Inoltre, richiamando esclusivamente il dato cronologico, non dà conto delle ragioni per cui non si è ritenuto praticabile un riconoscimento parziale della continuazione, con riferimento ai reati più ravvicinati nel tempo, atteso il rilievo attribuito a detto parametro. Ciò costituisce senz'altro una violazione di legge con riferimento al più ampio spettro di indicatori della continuazione, nonché vizio argomentativo per omissione: invero, l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reati non esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387: in motivazione, la Corte ha precisato che l'esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale).4. L'impugnata ordinanza deve dunque essere annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa persona fisica, in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - per rivalutare l'istanza di continuazione secondo i richiamati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo. Così deciso il giorno 3 febbraio 2022 Il Consigliere estensore