CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 31668/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n.23990/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA] , difes a da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] nati , domici- liataa Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avversola sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1727/2021 de l 15/06/2021. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] camera di con- siglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Fatti di causa Il promissario acquirente [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribu- nale di Verona la promittente venditriceAntonella Fiocco in un’azione ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto un preliminare di vendita immobi- liare. La convenuta chiedeva il rigetto e proponeva domande riconven- zionali. In primo grado veniva accolta la domanda dell’attore, mentre 2di 3 – 23990/2021 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. la Corte di appello ha dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. l’ap- pello della convenuta con la seguente motivazione: «I motivi di impu- gnazione non vengono numerati, né indicati in maniera specifica, ma si fondono in una inestricabile esposizione che non distingue tra fatto e diritto,né indica punti precisi di cui l'appellante si duole. Né consente alla decidente Corte di individuare dedotti errori oggetto di critica. Ciò in violazione dell’art. 342 c.p.c. e della costante giurisprudenza di le- gittimità». Ricorre in cassazione la promittente venditrice convenuta con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il promissario acquirente attore con controricorso, illustrato da memoria. Ragioni della decisione 1. -Con il primo motivo si censura la mancata fissazione dell'udienza di discussione che era stata richiesta dalla convenuta. Si deduce viola- zione dell’art. 352 c.p.c. In particolare, si fa valere che tale udienza avrebbe potuto essere l’occasione per colmare le lacune ed integrare gli argomenti, risolvendo così la questione a base della dichiarazione d’inammissibilità dell’appello, cioè la carenza del requisito della speci- ficità ex art. 342 co. 2 c.p.c. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al rigetto del primo, si denuncia la violazione dell'art. 342 co. 1 e 2 c.p.c. in quanto la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello propo- sto dalla convenuta per carenza del requisito della specificità dei motivi di appello, sebbene l’atto di impugnazione sia conforme alle previsioni legislative. 2. - Il collegio ravvi s a l’opportunità di rimettere a nuovo ruolo la trattazione del ricorso, poiché la pronuncia sul primo motivo di ricorso implica di affrontare la questione se la mancata fissazione dell’udienza di discussione della causa,nonostante la richiesta di una delle parti, 3di 3 – 23990/2021 – 2 – 08 / 11 /202 3 ( 2 6 ) – [OSCURATO:PERSONA]. comporti di per séla nullità della sentenza, alla luce dei principi di di- ritto affermatinella sentenza delle Sezioni unite n. 36596/2021. Infatti, tale questione è stata di nuovo rimessa all’esame delle Sezioni Unite da Cass. 18202/2023. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a n