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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 marzo 2021

Cassazione n. 37951/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - Soc.

Cooperativa avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 16 marzo 2021, emesso de plano, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con cui la Banca di [OSCURATO:PERSONA] - Soc. cooperativa (d'ora in avanti, la Banca) aveva richiesto l'accertamento del mantenimento in proprio favore dell'ipoteca iscritta su un bene immobile confiscato in danno di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della confisca per equivalente del profitto di reato tributario nei confronti del medesimo disposta con sentenza divenuta definitiva.

2. Avverso detto decreto, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, la Banca ha proposto ricorso per cassazione, deducendo:

2.1. con il primo motivo, l'inosservanza dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per essere intervenuta declaratoria d'inammissibilità dell'istanza ai sensi della richiamata disposizione, senza che fosse stato richiesto il prescritto parere del pubblico ministero e, comunque, in difetto dei relativi presupposti, ciò che avrebbe comportato la celebrazione dell'udienza;

2.2. con il secondo motivo, la mancanza di motivazione - meramente apparente - sull'istanza proposta;

2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge processuale e sostanziale (penale e civile) per non essere stata consentita la tutela del diritto reale di garanzia del terzo di buona fede estraneo al reato.

3. Contrariamente a quanto opina il ricorrente, il provvedimento impugnato non è stato adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., né è comunque riconducibile a tale previsione, nella specie non applicabile.

4. Ed invero, va in primo luogo osservato che il giudice non ha richiamato la citata disposizione, né ha seguito l'iter in essa previsto, che contempla la previa richiesta di parere del pubblico ministero.

In secondo luogo - e soprattutto - trattandosi di decisione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in ordine a questione concernente la confisca, materia indicata nell'art. 676 cod. proc. pen., a norma del primo comma, ult. parte, di tale disposizione, il provvedimento impugnato va piuttosto qualificato, in aderenza a quanto il giudice ha mostrato di voler fare, come adottato senza formalità, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., Né può indurre in contrario avviso il fatto che si tratti di una decisione di inammissibilità argomentata sul rilievo che la stessa istanza era già stata in precedenza decisa: al di là della statuizione utilizzata (l'inammissibilità, piuttosto che il rigetto), il modello procedimentale semplificato previsto dalla richiamata disciplina consente di disattendere de plano un'istanza che sia mera riproposizione di altra già proposta, o che sia manifestamente infondata, senza dover fare ricorso al disposto di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 5.

In particolare, diversamente da quanto ritenuto in una risalente decisione di questa Corte (Sez. 5, ord. n. 4077 del 20/09/1999, Laci, Rv. 214726) ed in. assenza di chiari indici normativi, il Collegio non reputa che tale disposizione sia norma generale applicabile anche nelle materie disciplinate dall'art. 676 cod. proc. pen., sì da escludere la praticabilità della procedura de plano prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Come anche si ricava da quest'ultima disposizione, che richiama la disciplina dell'art. 666 cod. proc. pen. soltanto per l'eventuale giudizio di opposizione, i due modelli procedimentali sono tra loro ben distinti.

La previsione contenuta nell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., inoltre, è espressamente legata al rito, per così dire "ordinario", del procedimento di esecuzione ivi delineato, come anche emerge dall'incipit del successivo terzo comma: «salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice...fissa la data dell'udienza in camera di consiglio».

L'eccezionale possibilità di dichiarare inammissibile l'istanza - con provvedimento impugnabile soltanto con ricorso per cassazione - si giustifica per la necessità di evitare l'instaurazione del contraddittorio altrimenti prevista.

Quest'esigenza non è invece avvertita quando sia applicabile il modello procedinnentale semplificato previsto dall'artt. 667, comma 4, cod. proc. pen., potendo qui il giudice disattendere de plano l'istanza senza nemmeno essere costretto all'appesantimento procedurale connesso alla necessaria interlocuzione con il pubblico ministero.

La successiva instaurazione del contraddittorio nell'ambito del giudizio di opposizione proponibile avverso quel provvedimento, del resto, è ipotesi soltanto eventuale, ben potendo le parti prestare al medesimo acquiescenza.

Si tratta, in ogni caso, di evenienza legata al modulo procedimentale che il legislatore ha inteso riservare al giudizio di esecuzione concernente certe materie, prescelto sul presupposto che si tratti di iter nel complesso maggiormente idoneo a perseguire le istanze di semplificazione evidentemente avute di mira, sì che - in assenza, si ripete, di esplicita previsione - non appare coerente col chiaro disegno normativo creare in via interpretativa un "terzo modulo procedurale" che innesti la declaratoria di inammissibilità prevista per il rito esecutivo ordinario nella procedura disciplinata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Questa soluzione interpretativa, d'altronde, imporrebbe alla parte insoddisfatta che voglia contestare la decisione di esperire il più oneroso ricorso per cassazione, soggiacendo agli stringenti limiti previsti quanto ai motivi deducibili, piuttosto che l'opposizione con instaurazione del contraddittorio davanti al giudice di merito, che rappresenta il solo rimedio previsto avverso la decisione in prima battuta assunta nelle materie indicate nell'art. 676 cod. proc. pen.

In relazione a queste, proprio al fine di non privare la parte di un ulteriore controllo di merito a cognizione piena, il consolidato orientamento di questa Corte reputa necessario procedere al giudizio di opposizione anche laddove il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente instaurato il contraddittorio già nella prima fase del giudizio (cfr. Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e aa., Rv. 259454; Sez. 2, n. 29161 del 04/04/2013, [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., Rv. 256349; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248633).

6. Per queste ragioni, il Collegio reputa di dover ribadire un indirizzo difforme da quello della citata sentenza Laci, precedentemente espresso, affermando che quand'anche il giudice dell'esecuzione, pronunciandosi in materia di confisca, abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, apparentemente (o sostanzialmente) applicando il disposto di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e l'interessato abbia proposto ricorso per cassazione ai sensi di tale ultima disposizione, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve essere convertito in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello e a., Rv. 202599).

Va al proposito soltanto osservato che detta conseguenza discende dal principio generale sulla conservazione degli atti che, secondo un consolidato orientamento, impone la trasmissione del ricorso al giudice dell'esecuzione perché proceda al previsto giudizio camerale (Sez. 6, ord. n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437).

Posto che nella specie vengono espressamente censurate le determinazioni assunte con il decreto pronunciato de plano, lamentandosi il difetto di instaurazione del contraddittorio sul punto e proponendosi doglianze di merito, non può neppure ritenersi che la parte abbia consapevolmente inteso muovere al provvedimento impugnato mere censure di legittimità intendendo esclusivamente proporre un ricorso per cassazione, ciò che, secondo un recente orientamento, imporrebbe la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945).

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per il relativo giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - Soc. Cooperativa avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le richieste trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 16 marzo 2021, emesso de plano, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza con cui la Banca di [OSCURATO:PERSONA] - Soc. cooperativa (d'ora in avanti, la Banca) aveva richiesto l'accertamento del mantenimento in proprio favore dell'ipoteca iscritta su un bene immobile confiscato in danno di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della confisca per equivalente del profitto di reato tributario nei confronti del medesimo disposta con sentenza divenuta definitiva. 2. Avverso detto decreto, a mezzo del difensore fiduciario costituito procuratore speciale, la Banca ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 2.1. con il primo motivo, l'inosservanza dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per essere intervenuta declaratoria d'inammissibilità dell'istanza ai sensi della richiamata disposizione, senza che fosse stato richiesto il prescritto parere del pubblico ministero e, comunque, in difetto dei relativi presupposti, ciò che avrebbe comportato la celebrazione dell'udienza; 2.2. con il secondo motivo, la mancanza di motivazione - meramente apparente - sull'istanza proposta; 2.3. con il terzo motivo, la violazione di legge processuale e sostanziale (penale e civile) per non essere stata consentita la tutela del diritto reale di garanzia del terzo di buona fede estraneo al reato. 3. Contrariamente a quanto opina il ricorrente, il provvedimento impugnato non è stato adottato ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., né è comunque riconducibile a tale previsione, nella specie non applicabile. 4. Ed invero, va in primo luogo osservato che il giudice non ha richiamato la citata disposizione, né ha seguito l'iter in essa previsto, che contempla la previa richiesta di parere del pubblico ministero. In secondo luogo - e soprattutto - trattandosi di decisione pronunciata dal giudice dell'esecuzione in ordine a questione concernente la confisca, materia indicata nell'art. 676 cod. proc. pen., a norma del primo comma, ult. parte, di tale disposizione, il provvedimento impugnato va piuttosto qualificato, in aderenza a quanto il giudice ha mostrato di voler fare, come adottato senza formalità, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., Né può indurre in contrario avviso il fatto che si tratti di una decisione di inammissibilità argomentata sul rilievo che la stessa istanza era già stata in precedenza decisa: al di là della statuizione utilizzata (l'inammissibilità, piuttosto che il rigetto), il modello procedimentale semplificato previsto dalla richiamata disciplina consente di disattendere de plano un'istanza che sia mera riproposizione di altra già proposta, o che sia manifestamente infondata, senza dover fare ricorso al disposto di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 5. In particolare, diversamente da quanto ritenuto in una risalente decisione di questa Corte (Sez. 5, ord. n. 4077 del 20/09/1999, Laci, Rv. 214726) ed in. assenza di chiari indici normativi, il Collegio non reputa che tale disposizione sia norma generale applicabile anche nelle materie disciplinate dall'art. 676 cod. proc. pen., sì da escludere la praticabilità della procedura de plano prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Come anche si ricava da quest'ultima disposizione, che richiama la disciplina dell'art. 666 cod. proc. pen. soltanto per l'eventuale giudizio di opposizione, i due modelli procedimentali sono tra loro ben distinti. La previsione contenuta nell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., inoltre, è espressamente legata al rito, per così dire "ordinario", del procedimento di esecuzione ivi delineato, come anche emerge dall'incipit del successivo terzo comma: «salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice...fissa la data dell'udienza in camera di consiglio». L'eccezionale possibilità di dichiarare inammissibile l'istanza - con provvedimento impugnabile soltanto con ricorso per cassazione - si giustifica per la necessità di evitare l'instaurazione del contraddittorio altrimenti prevista. Quest'esigenza non è invece avvertita quando sia applicabile il modello procedinnentale semplificato previsto dall'artt. 667, comma 4, cod. proc. pen., potendo qui il giudice disattendere de plano l'istanza senza nemmeno essere costretto all'appesantimento procedurale connesso alla necessaria interlocuzione con il pubblico ministero. La successiva instaurazione del contraddittorio nell'ambito del giudizio di opposizione proponibile avverso quel provvedimento, del resto, è ipotesi soltanto eventuale, ben potendo le parti prestare al medesimo acquiescenza. Si tratta, in ogni caso, di evenienza legata al modulo procedimentale che il legislatore ha inteso riservare al giudizio di esecuzione concernente certe materie, prescelto sul presupposto che si tratti di iter nel complesso maggiormente idoneo a perseguire le istanze di semplificazione evidentemente avute di mira, sì che - in assenza, si ripete, di esplicita previsione - non appare coerente col chiaro disegno normativo creare in via interpretativa un "terzo modulo procedurale" che innesti la declaratoria di inammissibilità prevista per il rito esecutivo ordinario nella procedura disciplinata dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Questa soluzione interpretativa, d'altronde, imporrebbe alla parte insoddisfatta che voglia contestare la decisione di esperire il più oneroso ricorso per cassazione, soggiacendo agli stringenti limiti previsti quanto ai motivi deducibili, piuttosto che l'opposizione con instaurazione del contraddittorio davanti al giudice di merito, che rappresenta il solo rimedio previsto avverso la decisione in prima battuta assunta nelle materie indicate nell'art. 676 cod. proc. pen. In relazione a queste, proprio al fine di non privare la parte di un ulteriore controllo di merito a cognizione piena, il consolidato orientamento di questa Corte reputa necessario procedere al giudizio di opposizione anche laddove il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente instaurato il contraddittorio già nella prima fase del giudizio (cfr. Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Rv. 265538; Sez. 6, n. 13445 del 12/02/2014, Matuozzo e aa., Rv. 259454; Sez. 2, n. 29161 del 04/04/2013, [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., Rv. 256349; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, Mafrica, Rv. 248633). 6. Per queste ragioni, il Collegio reputa di dover ribadire un indirizzo difforme da quello della citata sentenza Laci, precedentemente espresso, affermando che quand'anche il giudice dell'esecuzione, pronunciandosi in materia di confisca, abbia dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, apparentemente (o sostanzialmente) applicando il disposto di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e l'interessato abbia proposto ricorso per cassazione ai sensi di tale ultima disposizione, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione deve essere convertito in opposizione ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1182 del 07/04/1995, Cancello e a., Rv. 202599). Va al proposito soltanto osservato che detta conseguenza discende dal principio generale sulla conservazione degli atti che, secondo un consolidato orientamento, impone la trasmissione del ricorso al giudice dell'esecuzione perché proceda al previsto giudizio camerale (Sez. 6, ord. n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041; Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271460; Sez. 5, n. 16018 del 18/02/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263437). Posto che nella specie vengono espressamente censurate le determinazioni assunte con il decreto pronunciato de plano, lamentandosi il difetto di instaurazione del contraddittorio sul punto e proponendosi doglianze di merito, non può neppure ritenersi che la parte abbia consapevolmente inteso muovere al provvedimento impugnato mere censure di legittimità intendendo esclusivamente proporre un ricorso per cassazione, ciò che, secondo un recente orientamento, imporrebbe la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Sez. 3, n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945). P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Pesaro per il relativo giu
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