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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05627/2024

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sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22619/2015proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unipersonale, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 637/01/15, depositata in data 1 9 febbraio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 8 ottobre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 91/7/12 aveva rigettato il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unipersonale, nei confronti del l'avviso di accertamento n.

RJ003AA00328/2010, emesso per l'anno 2006, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza del 15 luglio 2009, con il quale erano stati recuperati ad imposizione c osti indeducibili per un imponibile dieuro 132.000,00 e l'indebita detrazione dell' Iva ad essi relativa per euro 26.400,00, afferenti la fattura n. 74 del 30 dicembre 2006, emessa per prestazioni di nolo a freddo «dell'Autocarro con Gru tipo Effer 950/6S targato [OSCURATO:TARGA]» dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e ritenuta relativa ad operazione inesistente.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente, affermando la genericità delle argomentazioni addotte dall'Agenzia delle Entrate e la non corretta produzione dei documenti richiamati e ritenendo che non sussisteva alcun elemento utile a sostenere la contestazione principale di «operazione inesistente», essendo, peraltro, sempre recuperabile l'Iva non versata da parte dell'emittente della fattura in questione. 3.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi .

4. L a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unipersonale, resiste con controricorso.

CONSIDERATO CHE1.

Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del decreto legislativo n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4), cod. proc. civ., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., in rapporto all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ..

La decisione impugnata era frutto di un esame superficiale dell'appello dell'Ufficio, poiché, a fronte di precisi elementi probatori analiticamente dettagliati dalla P.A. nel proprio appello e tipici della falsa fatturazione, i giudici di secondo grado si erano limitati ad u na mera enunciazione apodittica circa l'infondatezza della pretesa tributaria in quanto, a loro dire, non sorretta da adeguata produzione di elementi probatori, omettendo qualsiasi vaglio critico degli stessi elementi offerti a supporto della contestazione.

2. Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 39 e 40 del d.P.R. n. 600/ 73, degli articoli 19, 21, e 54 del d.P.R. n. 633/72, nonché dell'articolo 2697 cod. civ., in rapporto all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ..

La decisione impugnata si poneva in contrasto con quantoprevisto dalle norme sopra rubricate che legittimavano l'Amministrazione finanziaria a procedere alla rettifica del reddito imponibile, quando l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività deducibili era desumibile, ex art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/72, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

3. Il terzo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 2697 cod. civ.(e, dunque in connessione con il motivo sub 2).

LaCommissione tributaria regionale avrebbe dovuto debitamente tenere conto del nutrito corredo probatorio addotto dall'Ufficio, nonché in maniera specularmente opposta, della significativa carenza in tal senso ascrivibile all'originario ricorrente.4.

In via preliminare, occorre rilevare che la sentenza impugnata è stata pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del decreto legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023 e che, tuttavia, dal predetto elenconon risultano indicazioni su eventuali versamenti, sicché appare necessario acquisire informazioni presso l’Agenzia delle Entrate in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolata e della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruoloe onera l’Agenzia delle Entrate di fornire entro il termine di giorni sessanta , decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22619/2015proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unipersonale, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 637/01/15, depositata in data 1 9 febbraio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 8 ottobre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 91/7/12 aveva rigettato il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unipersonale, nei confronti del l'avviso di accertamento n. RJ003AA00328/2010, emesso per l'anno 2006, a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza del 15 luglio 2009, con il quale erano stati recuperati ad imposizione c osti indeducibili per un imponibile dieuro 132.000,00 e l'indebita detrazione dell' Iva ad essi relativa per euro 26.400,00, afferenti la fattura n. 74 del 30 dicembre 2006, emessa per prestazioni di nolo a freddo «dell'Autocarro con Gru tipo Effer 950/6S targato [OSCURATO:TARGA]» dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e ritenuta relativa ad operazione inesistente. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società contribuente, affermando la genericità delle argomentazioni addotte dall'Agenzia delle Entrate e la non corretta produzione dei documenti richiamati e ritenendo che non sussisteva alcun elemento utile a sostenere la contestazione principale di «operazione inesistente», essendo, peraltro, sempre recuperabile l'Iva non versata da parte dell'emittente della fattura in questione. 3.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato atre motivi . 4. L a società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., unipersonale, resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE1. Il primo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 36 del decreto legislativo n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4), cod. proc. civ., nonché dell'art. 112 cod. proc. civ., in rapporto all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.. La decisione impugnata era frutto di un esame superficiale dell'appello dell'Ufficio, poiché, a fronte di precisi elementi probatori analiticamente dettagliati dalla P.A. nel proprio appello e tipici della falsa fatturazione, i giudici di secondo grado si erano limitati ad u na mera enunciazione apodittica circa l'infondatezza della pretesa tributaria in quanto, a loro dire, non sorretta da adeguata produzione di elementi probatori, omettendo qualsiasi vaglio critico degli stessi elementi offerti a supporto della contestazione. 2. Il secondo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 39 e 40 del d.P.R. n. 600/ 73, degli articoli 19, 21, e 54 del d.P.R. n. 633/72, nonché dell'articolo 2697 cod. civ., in rapporto all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.. La decisione impugnata si poneva in contrasto con quantoprevisto dalle norme sopra rubricate che legittimavano l'Amministrazione finanziaria a procedere alla rettifica del reddito imponibile, quando l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività deducibili era desumibile, ex art. 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/72, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti. 3. Il terzo mezzo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 2697 cod. civ.(e, dunque in connessione con il motivo sub 2). LaCommissione tributaria regionale avrebbe dovuto debitamente tenere conto del nutrito corredo probatorio addotto dall'Ufficio, nonché in maniera specularmente opposta, della significativa carenza in tal senso ascrivibile all'originario ricorrente.4. In via preliminare, occorre rilevare che la sentenza impugnata è stata pronunciata con riferimento ad atto impositivo contemplato nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del decreto legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023 e che, tuttavia, dal predetto elenconon risultano indicazioni su eventuali versamenti, sicché appare necessario acquisire informazioni presso l’Agenzia delle Entrate in ordine alla regolarità della domanda di adesione agevolata e della sopravvenuta estinzione della pretesa erariale per effetto della presentazione di detta domanda. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruoloe onera l’Agenzia delle Entrate di fornire entro il termine di giorni sessanta , decorrenti dalla comunicazione della presenta ordinanza, le informazioni indicate in parte motiva. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 18otto
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