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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 42016/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli del 08/05/202/4 che aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal momento che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Napoli del 08/05/202/4 che aveva rigettato l'istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal momento che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., l'impugnazione avverso le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 42016/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris