CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 35349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21000-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; °[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; NOTO NICOL0'; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] j\( TORTORELLA, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore; MINISTERO DELLA SALUTE 80242250589, in persona del Ministro pro tempore; MINISTERO DELL'[OSCURATO:PERSONA]' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore; MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE 80207790587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 19267/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 9/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 19267 del 2019, pubblicata il 9 ottobre 2019, il Tribunale di Roma, per quanto ancora rileva in questa sede, dichiarò il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricercag, rigettò, per intervenuta prescrizione decennale, la domanda risarcitoria degli odierni ricorrenti nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con condanna degli attori in solido tra loro, alle spese in favore di quest'ultima. In particolare gli attori - che, dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti in epoca compresa tra il 1980 ed il 1991 alle scuole di specializzazione in varie discipline e si erano specializzati tra il 1983 ed il 1995 - avevano chiesto l'accertamento e la declaratoria del loro diritto a ricevere una adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e, Ric. 2021 n. 21000 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- per l'effetto, la condanna dei convenuti al pagamento della somma di lire 21.5000.000 per ogni anno del corrispondente corso di specializzazione e per ciascun corso frequentato, o di quella maggior e minore somma ritenuta di giustizia, oltre al maggior danno ex art.1224 c.c. e agli interessi, nonché l'accertamento e la declaratoria del loro diritto a veder riconosciuto il loro titolo e di ottenere il punteggio loro spettante in base alle direttive comunitarie richiamate nell'atto introduttivo, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento del danno per mancato paritario riconoscimento del titolo predetto; in via alternativa, avevano richiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da mancato recepimento nei loro confronti di direttive e sentenze comunitarie, oltre al maggior danno ex art. 1224 c.c. e agli interessi; solo in via subordinata, avevano formulato domanda di liquidazione dell'equo indennizzo per arricchimento senza causa. Avverso la sentenza del Tribunale gli attuali ricorrenti proposero gravame, sostenendo l'erronea individuazione, da parte di quel giudice, del dies a quo di decorrenza del termine decennale di prescrizione. La Corte di appello di Roma, con la ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. n. 4054/2021, pubblicata il 13 maggio 2021, dichiarò inammissibile l'impugnazione e condannò gli appellanti, in solido, alle spese di quel grado in favore delle «amministrazioni convenute». Avverso tale decisione, i medici elencati in epigrafe hanno proposto ricorso, basato su due motivi. Hanno resistito con unico controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ric. 2021 n. 21000 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di doglianza, i ricorrenti denunciano, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la «violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie nonché degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE., dell'art.10 Cost.; dell'art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull'Unione Europea; dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, cd. Carta di Nizza (approvata il 7 dicembre 2000); delle Dir CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c. c. e degli artt. 2934, 2935 e 2938 c. c., dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191), nonché dell'art. 11 della Legge n. 370/99». 1.1. I ricorrenti, premesso che il Tribunale ha rigettato la domanda per intervenuta prescrizione dei diritti vantati dagli attori, ritenendo che il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere, nella specie, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e tenendo conto della data di notifica del libello introduttivo (29 luglio 2015), primo atto interruttivo, sostengono, in sintesi, che la legge n. 370 del 1999 non può assumere rilievo ai fini della individuazione della data di decorrenza del termine di prescrizione. Il Tribunale avrebbe quindi errato nel non considerare che la prescrizione non avrebbe potuto farsi decorrere se non da quando sarebbero state elise le incertezze giurisprudenziali di settore, ovvero, nel 2005 sulla giurisdizione, nel 2009 sull'azione esperibile e la stessa Ric. 2021 n. 21000 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- sua prescrizione, nel 2011 sulla legittimazione passiva unica dello Stato. Deducono i ricorrenti che, quindi, solo dal 17 maggio 2011, con la sentenza Cass. n. 10813/2011, «lo Stato, attraverso l'elaborazione, ha messo a disposizione dei soggetti lesi dal suo inadempimento un sufficientemente certo e perciò effettivo rimedio giurisdizionale e può, quindi, iniziare a decorrere la prescrizione decennale» e chiedono, se del caso, di investire con rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia dell'unione Europea, attesa la necessità di assicurare la piena ed effettiva attuazione della normativa sovranazionale. 1.2. La censura è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. 1.3. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente, per quanto osservato dalla Corte territoriale, dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, laddove, al contempo, si evidenzia, per completezza, che, in riferimento a detta situazione, nessuna influenza può avere la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 - secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace alla disciplina dell'art. 2947 cod. civ. e decorre dalla data in cui il fatto, dal quale sarebbero derivati i diritti se la direttiva fosse stata tempestivamente recepita, si è effettivamente verificato - trattandosi di norma che, in difetto di espressa Ric. 2021 n. 21000 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -5- previsione, non può che spiegare la sua efficacia rispetto a quanto verificatosi successivamente alla sua entrata in vigore, ossia al 10 gennaio 2012 (Cass., 09/02/2012, n. 1917, che riprende Cass. nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 ed è confermata da innumerevoli successivi arresti, v., ad esempio, Cass., 19/07/2019, n. 16452 e Cass., 24/01/2020, n. 1589). Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte abbia escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti - come questa Corte ha già più volte avuto modo di rimarcare (v. da ultimo Cass. 31/03/2021, n. 8843) - sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato secondo quanto obiettato dagli attuali ricorrenti. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. Ric. 2021 n. 21000 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -6- Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. Quanto alla legittimazione passiva - premesso che è dello Stato in persona della Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) - nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'Amministrazione statale e non nelle Università. 1.4. È opportuno ribadire, quanto alla remunerazione, che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C 617/16 (v. pure Cass., 24/01/2020, n. 1641, per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Ric. 2021 n. 21000 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -7- Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass.14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). 1.5 Pertanto non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. Non vi è alcuna violazione della normativa sovranazionale, e alcuna irragionevolezza o disparità di trattamento posto che l'incremento previsto nell'esercizio della discrezionalità legislativa per i corsi di specializzazione collocati in tempi successivi, non escludendo l'adeguatezza della remunerazione precedente, è stato espressione di una scelta che rientra nelle opzioni legislative di regolare diversamente situazioni successive nel tempo (cfr., anche, di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4809; 18/02/2021, n. 4307). 2. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione all'esame, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Al riguardo va rilevato che, nella illustrazione del motivo, i ricorrenti hanno chiesto che sia sottoposta alla C.G.U.E. la seguente Ric. 2021 n. 21000 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -8- questione pregiudiziale: «se alla stregua del diritto dell'unione, un rimedio giurisdizionale possa considerarsi effettivo prima che sia definita la natura giuridica dell'azione spendibile, con le conseguenti ricadute sui termini di prescrizione, prima che sia identificato il soggetto legittimato passivamente e prima che sia individuata la giurisdizione interna competente a conoscere la domanda». Si tratta di una istanza che è da ritenersi manifestamente infondata. Per quanto sopra già evidenziato, infatti, non solo a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie; deve inoltre aggiungersi che nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini, da ultimo, Cass. 2/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20; v. anche Cass., ord., 27/12/20121, n. 41677 e Cass., ord., 28/12/2021, n. 41750). 3. Con il secondo motivo, denunciando «Violazione e falsa applicazione degli art. 97, 156 comma 2 e 348 ter c.p.c. - Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Nullità della sentenza in relazione al n. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c., e dell'art. 11 Cost. (ricorso straordinario impugnazione ordinanza 348 ter c.p.c.)», i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, con l'ordinanza n. 4054 del 2021, li abbia condannata, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado in favore delle Amministrazioni appellate, liquidate in euro 15.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, nonostante le [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 21000 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -9- appellate non risultassero costituite in appello, come risulta dall'epigrafe della medesima ordinanza in cui la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicati quali «appellati non costituiti» ed evidenziano che, nelle note di trattazione scritta delle udienze del 21 aprile 2021 e del 12 maggio 2021, fosse stata rilevata la mancata costituzione delle parti appellate e, per l'effetto, richiesta la dichiarazione di contumacia delle stesse. Tale contumacia rileverebbe quindi, secondo i ricorrenti, sotto tre distinti profili: - primum poiché, avendo le Amministrazioni deciso di non costituirsi, non avrebbero avuto diritto al rimborso delle spese processuali, giacché nessuna attività processuale e/o difensiva sarebbe stata dalle medesime espletata; - deinde per contrasto con l'art. 112 c.p.c., poiché in assenza di una domanda di condanna alle spese, la Corte di merito avrebbe deciso ultrapetita; - postremo poiché l'ordinanza apparirebbe nulla ex art. 156, secondo comma, c.p.c. per un asserito contrasto tra la motivazione ed il decisum, posto che l'evidenza della non costituzione delle parti appellate nel "corpo del provvedimento" non si concilierebbe con la condanna alle spese in favore di esse nel dispositivo. 3.1. Va anzitutto esaminata la questione relativa all'ammissibilità o meno di un ricorso per cassazione avverso un'ordinanza ex art. 348- ter c.p.c. Al riguardo si osserva che tale ordinanza è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (Cass., sez. un., 2/02/2016, n. 1914). Con la sentenza appena richiamata, le Sezioni Unite, a p. 18, hanno espressamente affermato Ric. 2021 n. 21000 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -10- che «La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza suddetta può perciò essere rimessa in discussione (ai sensi del primo comma del citato art. 336 c.p.c.) soltanto se - ammessa l'impugnabilità dell'ordinanza medesima - l'impugnazione venga accolta, oppure se vi sia stata impugnazione con espresso riguardo a detta statuizione [...]. In tal caso non vi è ragione alcuna (giuridica, logica e/o "pratica") per escludere l'impugnabilità dell'ordinanza in questione, risultando peraltro difficilmente condivisibili [...] impugnazioni alternative da proporsi in sede esecutiva o attraverso apposito giudizio di cognizione». 3.2. Pur essendo, in tesi, ammissibile l'impugnazione dell'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. di cui si discute in causa con riguardo alla statuizione in tema di spese, alla luce dei principi espressi dalle S.U. e appena richiamati, il motivo all'esame, risulta tuttavia inammissibile sotto altro profilo. Ed invero, dall'esame del fascicolo d'ufficio ritualmente acquisito è emerso che l'ordinanza in parola è stata corretta dalla Corte di appello, su istanza di parte, con provvedimento emesso in data 14 luglio 2021, che ha disposto la correzione dell'errore materiale («consistito nella condanna degli appellanti alla rifusione delle spese legali del grado in favore delle amministrazioni appellate, nonostante le stesse fossero rimaste contumaci», v. p. 1 del detto provvedimento) contenuto nell'ordinanza n. 4054/2021, stabilendo che «1) a pag. 6 dell'ordinanza venga espunta la frase finale della motivazione, ove si legge "le spese del grado seguono la soccombenza, ridotti i compensi professionali in ragione della serialità delle questioni giuridiche dibattute"; 2) venga espunta dal dispositivo la seguente frase: "Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti ed in via solidale, le spese legali del presente Ric. 2021 n. 21000 sez. M3 - ud. 12-10-2022 grado, che si liquidano in C 15.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge"». Tale correzione, peraltro richiesta alla Corte di merito prima del 22 giugno 2021, data del provvedimento di quella Corte di fissazione della comparizione delle parti, è stata effettuata con ordinanza emessa il 14 luglio 2021, dopo la notifica del ricorso all'esame (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), sicché il motivo in scrutinio è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 4. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo 6. Non si ravvisa la ricorrenza dei presupposti per la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., chiesta dai controricorrenti (v. controricorso, p. 8). 7. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo