CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 1967
Cassazione n. 15670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/02/1967 avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 15-12896/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza qui impugnata la Corte di appello di Milano, implicitamente rigettando l'unico motivo (originario) di gravame proposto, non riconosceva al fatto la qualificazione tenue di cui al secondo (oggi quarto) comma dell'art. 648 cod. pen., né argomentava le ragioni di tale rigetto; riconosceva viceversa (con valore ritenuto evidentemente assorbente) la continuazione tra il fatto oggetto di impugnazione ed il precedente omogeneo e recente già giudicato, applicando l'aumento di pena per il reato satellite. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, che deduceva il seguente motivo unico: 2.1. carenza assoluta di motivazione, non avendo la Corte di merito punto argomentato il rifiuto di qualificare il fatto di ricettazione ai sensi del comma quarto dell'art. 648 cod. pen., come richiesto con il motivo unico di gravame che diffusamente aveva invece argomentato la censura posta alla sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è ammissibile e fondato. 1. Il motivo unico di appello, con cui si lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale del fatto di particolare tenuità (attuale quarto comma dell'art. 648 cod. pen.), non poteva ritenersi privo di specificità, in quanto, attingeva specificamente la generica argomentazione spesa sul punto dal giudice di primo grado e valorizzava una possibile complessiva valutazione lieve del fatto (tenuto conto, sia del valore portato dal titolo oggetto di ricettazione, che delle modalità della condotta, oltre che della vita anteatta della imputata). Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente (per quanto sussidiario) ai fini della valutazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, si può procedere oltre nella verifica della sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza, desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti il profilo obiettivo del fatto e quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente (solo tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340) e, nel caso in esame, trattandosi di ricettazione di un'autovettura, la Corte territoriale ha logicamente t i ritenuto che il valore patrimoniale della stessa non potesse giustificare l'applicazione dell'attenuante. 1.1. La Corte territoriale, specificamente sollecitata dal motivo di gravame unico, ha tenuto conto solo della richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, rispetto al precedente recente giudicato, tenendo in assoluto non cale il motivo di appello originario, cui l'imputato non aveva certo rinunziato. Né può ritenersi che la riconosciuta continuazione abbia tolto interesse all'originario argomento di doglianza, assorbendone i contenuti, giacché un conto è applicare l'aumento per continuazione qualificando il reato satellite come ricettazione "ad offensività piena", altro è graduare l'aumento per un fatto ritenuto di lieve entità. 15-12896/2022 2. Il segnalato deficit argomentativo, esplicitamente dedotto, determina, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata sul solo punto specificamente dedotto, secondo quanto dispone l'art. 624 del codice di rito. 2.1. L'annullamento va disposto con rinvio, non potendo questa Corte di legittimità, in assenza di segno grafico della motivazione di merito, operare una valutazione che involge questioni di fatto. 3. Il fatto contestato resta irrevocabilmente accertato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto riguardante la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2