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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 48144/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 10/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., con la recidiva reiterata ed infraquinquennale.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 ss. cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il vizio denunciato è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata che rivela l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità quanto all'eccezione di prescrizione, peraltro già formulata e disattesa in sede di gravame; ritenuto, difatti, che il predetto motivo - oltre ad essere manifestamente infondato - non è consentito in sede di legittimità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici: sul punto si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto che il reato contestato (commesso in data 02/12/2006) non risultava estinto, alla data della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione; invero, quanto alla ricettazione, la pena edittale massima di riferimento è quella prevista all'art. 648, comma primo cod. pen., posto che - come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità - in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. riconosciuta nel caso di specie non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale così che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492).

Ne consegue che, correttamente la Corte di appello ha calcolato il termine di prescrizione del reato facendo riferimento al primo comma dell'art. 648 cod. pen., pari ad anni tredici e mesi quattro in virtù dell'aumento per la recidiva, ulteriormente aumentato in considerazione degli atti interruttivi in misura pari a 2/3 per effetto della contestata recidiva.

Tale termine, dunque, è pari ad anni ventuno, mesi nove e giorni dieci, non potendosi ritenere corretto quello invocato dalla difesa di anni tredici e mesi quattro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 10/03/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen., con la recidiva reiterata ed infraquinquennale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 ss. cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il vizio denunciato è smentito dalla lettura della pronuncia impugnata che rivela l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità quanto all'eccezione di prescrizione, peraltro già formulata e disattesa in sede di gravame; ritenuto, difatti, che il predetto motivo - oltre ad essere manifestamente infondato - non è consentito in sede di legittimità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici: sul punto si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già dato conto che il reato contestato (commesso in data 02/12/2006) non risultava estinto, alla data della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione; invero, quanto alla ricettazione, la pena edittale massima di riferimento è quella prevista all'art. 648, comma primo cod. pen., posto che - come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità - in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. riconosciuta nel caso di specie non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale così che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017, Rv. 269492). Ne consegue che, correttamente la Corte di appello ha calcolato il termine di prescrizione del reato facendo riferimento al primo comma dell'art. 648 cod. pen., pari ad anni tredici e mesi quattro in virtù dell'aumento per la recidiva, ulteriormente aumentato in considerazione degli atti interruttivi in misura pari a 2/3 per effetto della contestata recidiva. Tale termine, dunque, è pari ad anni ventuno, mesi nove e giorni dieci, non potendosi ritenere corretto quello invocato dalla difesa di anni tredici e mesi quattro; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
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