CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2024
Cassazione n. 46036/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 6/6/2024 della Corte di Appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 6 giugno 2024 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in data 13 novembre 2023 del Tribunale di Torino, riduceva l'ammontare della provvisionale della quale l'imputato era stato condannato al pagamento nei confronti della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] e confermava nel resto l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa (art. 640 cod. pen.), consumato in data 21 maggio 2018. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela ed accettazione da parte della persona offesa, come da atti allegati al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'intervenuta tempestiva remissione di querela presentata dal difensore e procuratore speciale della persona offesa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino in data 12 luglio 2024 e l'atto di accettazione della remissione di querela presentato dal difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ai Carabinieri di Borgomanero in data 15 luglio 2024, determinano l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod. pen. ed impongono, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Le spese del procedimento come previsto per legge ed anche precisato nel verbale di accettazione della remissione di querela sono a carico dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 11 dic