CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 luglio 1985
Cassazione n. 27184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 26/07/1985 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 28 gennaio 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150 di multa in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2, cod. pen. (perché, al fine di trarne profitto, all'interno dell'esercizio commerciale H&M, nei locali ove la merce era esposta per il pubblico, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di merce per un valore complessivo di euro 24,98, prelevandola dagli appositi spazi. L'azione non è stata portata a compimento per l'intervento del personale, impegnato in compiti di vigilanza, il quale interveniva recuperando la merce prima che l'imputato si allontanasse, sottraendola definitiva- mente). 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto alla contestata ag- gravante. 2.2. Omessa declaratoria d'ufficio della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che le determinazioni del giu- dice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cas- sazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, impli- cando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sinda- cato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pen- nelli, Rv. 270450). In tema di concorso di circostanze, peraltro, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato, quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della pre- valenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481).La Corte territoriale ha già adeguatamente vagliato e disatteso le doglianze og- getto di odierno ricorso, limitandosi ad un giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto all'aggravante contestata, in ragione della sottoposizione dell'im- putato alla misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. e dei precedenti penali. 4. Quanto alla seconda doglianza va osservato che, con l'atto di appello il Che- bakia non aveva richiesto l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Peraltro, il predetto principio di carattere generale è stato riaffermato anche con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Questa Corte, infatti, ha affer- mato che, nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a soste- gno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione im- pugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255). 5. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero (Corte Cost., 13.6. 2000, n.186), al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così