CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25699/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la sussistenza del dolo del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. e la riconosciuta recidiva, sono riproduttivi di censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello cheha su detti punti 152 evidenziato i profili che facevano ritenere sussistente la volontarietà delle condotte oppositive (punto 4.1 pag. 5 e 6) e le ragioni di un accresciuta pericolosità (punto 4.2, pag. 6); che la difesa omette ogni confronto con le ragioni della decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06