CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, per quanto qui d'interesse, ha riqualificato il fatto contestato al capo 2) quale reato di furto aggravato ai sensi degli artt.624 e 625 nn.2 e 5 cod. pen., confermando nel resto la sentenza emessa il 24/03/2021, a seguito di rito abbreviato, dal Tribunale di Ivrea nei confronti dei ricorrenti con le seguenti statuizioni: - dichiara [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1), 2), 4), 5), 6), 9), 10), 12), 13), 15), 16), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) di imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e, ritenuto più grave quello di cui al capo 19), applicata la contestata recidiva, con la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni sei, mesi tre giorni 20 di reclusione, ed euro 4.879,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali; - dichiara [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 17) di imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e, ritenuto più grave quello di cui al capo 17), applicata la contestata recidiva, con la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque, mesi due giorni 15 di reclusione, ed eurc , 3.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; - dichiara [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 14), 17), 22), 23), 24) di imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e, ritenuto più grave quello di cui al capo 17), applicata la contestata recidiva, con la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni tre, mesi sei giorni 5 di reclusione, ed euro 2.310,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; - dichiara Dell'[OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1), 9), 10), 14), 15), 18), 19), 22), 23), 24), 25) di imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e, ritenuto più grave quello di cui al capo 19), applicata la contestata recidiva, con la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni cinque, mesi cinque e giorni 25 di reclusione, ed euro 1.360,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; - dichiara [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascril:ti ai capi 14) e 17) di imputazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e, ritenuto più grave quello di cui al capo 17), applicata la contestata recidiva, con la diminuente per il rito, lo condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, ed euro 1.334,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]° interdetti per la durata di anni cinque dai pubblici uffici con condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al risarcimento del danno cagionato alla parte civile società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., liquidato in via equitativa in euro 50.000,00, oltre rifusione delle spese processuali. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per inosservanza o erronea applicazione degli artt.416 e 110 cod. pen. nonché per mancanza o manifesta illogicità della motivazione sul punto. Secondo la difesa, nella sentenza impugnata non risulta correttamente applicata la legge penale nella parte in cui delinea la fattispecie del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. né dal punto di vista oggettivo, essendo necessaria una struttura organizzativa che si prefigga un generico e indeterminato programma delinquenziale, né dal punto di vista dell'elemento soggettivo, *laddove il delitto associativo richiede che vi sia da parte dell'agente la manifestazione di affectio societatis scelerum. Nel caso concreto, si assume, l'accordo criminoso era diretto alla commissione di uno o più reati determinati, mancava del tutto la consapevolezza in capo ai soggetti coinvolti di aver assunto un vincolo associativo criminale in grado di permanere al di là di tali accordi. Contrariamente a quanto scritto nella sentenza, il fenomeno sarebbe quello di un gruppo familiare preesistente dedito alla commissione continuata di reati contro il patrimonio, frutto di ripetuti e singoli accordi in assenza di una concertazione autonoma e indipendente volta a creare uno speciale sodalizio criminoso distaccato dalla comunità familiare. I giudici di merito avrebbero dovuto svolgere una più approfondita indagine, diretta a identificare lo specifico nuovo ruolo che la famiglia parentale e i suoi appartenenti avrebbero inteso attribuire ai loro rapporti in chiave di sodalizio criminale, e avrebbero dovuto accertare il momento di insorgenza del pactum sceleris e l'apprezzabile continuità temporale dell'associazione. 3. [OSCURATO:PERSONA], con un primo atto a firma avvocato [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con riferimento ai reati contestati ai capi 14) e 17), per nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. Secondo la difesa il contenuto delle due intercettazioni sulle quali si fonda il giudizio di responsabilità sarebbe mal interpretato. La Corte di appello ha ripetuto il medesimo ragionamento e le medesime argomentazioni del giudice di primo grado senza esaminare gli atti e senza affrontare le specifiche doglianze difensive con le quali si sosteneva l'inidoneità delle captazioni, per genericità e indeterminatezza, a sostenere la prova della responsabilità penale del ricorrente. In particolare, non sarebbe emerso oltre ogni ragionevole dubbio che il ricorrente fosse a conoscenza dell'origine delittuosa dell'indumento oggetto di presunta ricettazione. La Corte di appello ha, altresì, omesso di vagliare le doglianze sollevate in relazione alla qualificazione del fatto contestato al capo 17), ossia la partecipazione del ricorrente al furto in abitazione commesso da altri coimputati. In particolare, il contenuto del dialogo telefonico intercorso tra il ricorrente e i presunti correi non è stato considerato; la Corte di appello, trascurando i rilievi difensivi, ha riproposto il medesimo schema argomentativo della sentenza di primo grado. Con un secondo ricorso a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Con riferimento al reato previsto dall'art. 648 cod. pen. la Corte non ha fornito una motivazione adeguata in diritto, limitandosi a esporre il contenuto delle intercettazioni telefoniche. Con riferimento al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. la motivazione si limita a esporre il contenuto di intercettazioni telefoniche che non hanno un tenore chiaro ed evidente, senza esplicitare i motivi di diritto alla base della decisione. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione con distinti atti di contenuto sovrapponibile censurando la sentenza impugnata per nullità ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Secondo la difesa, la motivazione risulta del tutto carente o quantomeno illogica in quanto ripete il contenuto della sentenza di primo grado ignorando le doglianze difensive mosse con ,l'atto di appello, specie con riferimento alla sussistenza dell'imputazione di associazione a delinquere contestata al capo 1). La difesa aveva evidenziato come fosse il solo coimputato [OSCURATO:PERSONA] a premeditare e organizzare di volta in volta le singole azioni criminose, dovendosi ritenere che le condotte delittuose ascrivibili ai ricorrenti avessero come finalità esclusiva il profitto personale, in assenza di consapevolezza e volontà di far parte di un'associazione. La Corte territoriale non avrebbe valutato gli atti di causa alla luce della proposta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 110 cod. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA]Aquila propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con unico motivo, per erronea applicazione degli artt. 624 e 648 nonché 99 cod. pen. in relazione all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. La difesa si duole del fatto che la Corte territoriale abbia fornito una sintetica e sbrigativa motivazione nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la censura difensiva in ordine all'applicazione della recidiva in quanto generica e volta unicamente a contestare la sussistenza di adeguata motivazione a riguardo. Secondo la difesa questa motivazione non tiene conto della specificità della doglianza già proposta con l'atto di appello, laddove in una vicenda come quella in esame, concernente vari imputati e un gran numero di reati, non è consentito operare genericamente aumenti sulla pena base ex art. 81 cod. pen. senza tenere conto della gravità dei reati e dell'apporto causale conferito dal singolo imputato. 6. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 7. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di Dell'[OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità. 2. I motivi che attendono alla qualificazione della condotta ascritta ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art.416 cod. pen. (capo 1 dell'incolpazione), sembrano ignorare che, sulla scorta dell'esito delle indagini preliminari, i cui atti in ragione del rito prescelto sono stati correttamente utilizzati e analiticamente richiamati in entrambe le sentenze di merito, la motivazione della sentenza impugnata, che integra la conforme deliberazione adottata in primo grado, contiene una dettagliata descrizione degli elementi identificativi della fattispecie dell'associazione per delinquere contestata al capo 1). È sufficiente, a tal fine, esaminare quanto analiticamente indicato nella sentenza tanto con riferimento alle fonti quanto con riferimento alle prove dalle quali è stato tratto il giudizio di conferma della sentenza di condanna di primo grado. 2.1. In particolare, con riguardo alla fattispecie associativa, i ricorsi risultano del tutto privi di confronto con l'analitica motivazione fornita alle pagg. 21-24 per descrivere le prove dalle quali è stato desunto il vincolo associativo, per evidenziare la stabilità di tale vincolo e l'indeterminatezza del programma, la ripartizione di ruoli fra i sodali, la disponibilità di luoghi dove custodire le auto rubate, la disponibilità di un patrimonio di auto rubate e di una autocarrozzeria stabilmente operante per la trasformazione degli automezzi. 2.2. Alla pag.22 si rinviene specifica indicazione del tenore di alcune conversazioni dalle quali è stata, non illogicamente, desunta la consapevolezza dei sodali di far parte di un gruppo, nonché alle pagg. 23-24 le ragioni per le quali i giudici di merito hanno escluso la possibilità di qualificare il fatto quale concorso di persone nel reato continuato. 2.3. I ricorsi si limitano a indicare genericamente il vizio denunciato ma difettano della necessaria enunciazione, prevista a pena di inammissibilità dall'art. 581 lett. d) cod. proc. pen., delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono ogni censura, così non consentendo alla Corte di legittimità di valutarne la fondatezza. 3. Con specifico riferimento ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] si osserva quanto segue. 3.1. Nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2018 è stato perpetrato il furto di 800 capi di abbigliamento, di 575 appendiabiti con altrettante placche antitaccheggio e di 2000 euro in contanti ai danni di un negozio della Robe di Kappa sito a Collegno (capo 14); il ricorrente è stato condannato per la ricettazione di tali capi sulla base di plurime intercettazioni il cui contenuto, riportato alle pagg.12-13 della sentenza, è stato con motivazione non illogica considerato indicativo del coinvolgimento dell'imputato nell'attività di rivendita della refurtiva nella consapevolezza della sua illecita provenienza. Le doglianze presenti nei ricorsi omettono ogni confronto con la specific:a replica fornita a pag.14 dalla Corte territoriale con dettagliato richiamo al tenore e al significato dei dialoghi intercettati, difettando della necessaria specificità. 3.2. La sera del 26 novembre 2018, presso due garage adiacenti l'abitazione della madre di [OSCURATO:PERSONA] ubicata in Ciriè, erano stati asportati un trattore, un rimorchio, una motofalciatrice, una motozappa, due motoseghe, una idropulitrice, una sega circolare, uno spaccalegna elettrico, un trapano e altri attrezzi (capo 17); le intercettazioni sui cellulari di Davide e [OSCURATO:PERSONA], nonché su quello del loro patrigno [OSCURATO:PERSONA], avevano consentito agli inquirenti di reperire parte della refurtiva presso la Sacrima, ossia presso un'impresa che si occupa di recupero di rottami metallici e di autotrasporti, alla quale i fratelli Crosetto l'avevano consegnata dietro corrispettivo; le conversazioni avevano anche dato conto della partecipazione attiva del Misserianni sia alla fase esecutiva che alla fase di monetizzazione di quanto illecitamente sottratto. 3.3. Anche con riferimento a tale capo d'imputazione, i ricorsi tralasciano totalmente di confrontarsi con la puntuale replica fornita a pag.18 della sentenza impugnata a sostegno del giudizio di colpevolezza del ricorrente, omettendo di indicare alla Corte di legittimità quali tra gli argomenti spesi dai giudici di merito sarebbero inficiati dal vizio dedotto.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Aquila, sebbene nella rubrica indichi la violazione dell'art.99 cod. pen. e nella prima parte sembri riferirsi alla motivazione resa in punto di recidiva, nella successiva enunciazione delle ragioni di diritto della censura introduce per la prima volta in sede di legittimità il tema dell'obbligo di motivazione con riferimento agli aumenti di pena applicati ai sensi dell'art.81 cod. pen. Risulta evidente l'inammissibilità del ricorso, alla luce dell'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di legittimità in merito ai requisiti di forma del ricorso per cassazione, che tende ad escluderne l'ammissibilità qualora l'atto si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa o caotica, tale da non consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art.606 cod. proc. pen. (Sez.2, n.29607 del 14/05/2019, Castaldo, Rv. 276748 - 01; Sez.3, n.30148 del 13/02/2018, Porcelli, in motivazione), o tale da non rappresentare una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 2, n.7801 del 19/11/2013, dep.2014, Hussien, Rv. 259063 - 01). 5. A completamento della disamina dei ricorsi, va ribadito che ogni motivo di ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (c:ioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente. In altre parole, se il motivo di ricorso si confronta solo genericamente o parzialmente con la motivazione della sentenza impugnata e con la motivazione di primo grado ad essa conforme (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 27721801), o contiene censure non attinenti al contenuto del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con tale riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutl:o ignorato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801). Ulteriore ipotesi di motivo di ricorso inammissibile in quanto aspecifico deve individuarsi quando venga pedissequamente reiterato un motivo di appello già esaminato e puntualmente disatteso dalla corte di merito, tanto più ove si osservi che è del pari inammissibile la censura che si limiti a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n.42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 27771001; Sez. 6, n.20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 24383801). 6. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00 ciascuno.