CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 48043/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede dichiararsi il ricorso inammissibile. Udito il difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] il quale anche in sostituzione dell'avv.to Falcone chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 15 febbraio 2022, il tribunale della libertà di Lecce, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G..I.P. dello stesso tribunale che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto in quanto riteAo raggiunto da gravi indizi di colpevolezza del delitto di concorso in tentata estorsione aggravata ex art. 416bisl. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagato lamentando, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. con riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; - mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Si lamentava che gli unici elementi indizianti a carico del ricorrente provenivano da intercettazioni fra terzi che non lo coinvolgevano, mancanti della idoneità a ritenere provata la responsabilità ed aveva errato il tribunale del riesame nel ritenere che il soggetto cui aveva fatto riferimento il Russo nel colloquio con il Chionna fosse Donatiello. Inoltre, errato era il procedimento di valutazione della prova posto che, nelle conversazioni intercettate del Russo e del Mazzuti, non si era fatto riferimento al Donatiello, difettava un qualsiasi ruolo criminale svolto nel territorio di Oria, e da altre conversazioni emergevano altri soggetti quali figure di possibili mandanti alternativi dell'estorsione nei confronti del Chionna; il tribunale aveva omesso di valutare tale ipotesi alternativaipure indicata con precisione riguardo ai possibili autori nonché le dichiarazioni del collaboratore Palmisano che, pur essendo a diretta conoscenza dei fatti, non aveva coinvolto negli stessi il ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi di questioni già devolute all'analisi del tribunale del riesame e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01). Inoltre, la pronuncia cautelare non è fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, e il giudizio di legittimità deve limitarsi a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza possibilità di 'rilettura' degli elementi probatori (Sez. Un. 22 marzo 2000, n. 11, cit.). Orbene, nel caso in esame, la motivazione del giudice del riesame di Lecce si sottrae alle censure mosse dal ricorso posto che i giudici hanno proceduto dapprima ad analizzare compiutamente il contenuto di diverse conversazioni fra terzi nelle quali veniva fatto riferimento al nomignolo del ricorrente e, poi, accoppiato il contenuto delle stesse a plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi chiamanti in correità ii quali indicavano proprio Donatiello quale soggetto che, nello stesso arco temporale di consumazione della tentata estorsione aggravata finalizzata ad ottenere parte dei guadagni dai trafficanti di stupefacente, esercitava una posizione direttiva nell'ambito della locale criminalità organizzata. In tal maniera il provvedimento impugnato ha analiticamente confutato le argomentazioni difensive riproposte con il ricorso svalutando la decisività delle ricostruzioni alternative nuovamente dedotte con argomenti in puro fatto non ammissibili ed escludendo, in particolare, cheil riferimento ad altri soggetti coinvolti in illecite attività riguardi proprio l'estorsione Chionna così che anche il vizio di omessa motivazione sulle ipotesi alternative formulate dalla difesa deve essere escluso. Infine alcun vizio decisivo, quanto meno allo stato, appare sussistere in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del Palmisano che pure il tribunale del riesame appare avere valutato ai fini della individuazione di elementi di riscontro alla tesi dell'avvenuta formulazione di una richiesta estorsiva. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. ma, 18 ottobre 2022 I CONSIGLIE P(73 -1-