CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 42328/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la determinazione della durata della pena accessoria, dichiarando inammissibile il resto il ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi e chiede l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 6 ottobre 2021 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, dichiarandolo interdetto per la durata di otto anni dall'esercizio di un'impresa commerciale e incapace per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nonché interdetto dai pubblici uffici per la durata di tre anni, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale contestatigli, quale amministratore, prima di diritto e poi di fatto, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 24 giugno 2010. 2. Nell'interesse del Villa è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, rilevando che, a fronte di un capo di imputazione che aveva unitariamente considerato le due fattispecie di reato, generale e specifica, previste dall'art. 216, primo comma, n. 2, I.fall., la Corte territoriale non si era soffermata sull'elemento psicologico del dolo specifico, se non contraddittoriamente, prima, affermando la sufficienza del dolo generico e, poi, osservando, assertivamente e senza indicare la base dimostrativa di siffatta conclusione, che la pianificata sottrazione dell'intera documentazione contabile era stata sostenuta dalla volontà di recare pregiudizio ai creditori. Con una distinta articolazione si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, dal momento che la Corte territoriale non aveva, se non in modo incompleto, affrontato le doglianze prospettate nell'atto di appello con le quali si era sottolineato il carattere parziale dell'omissione e l'inoffensività della condotta, dal momento che il curatore era stato in grado di ricostruire le vicende economiche attraverso la mera attività di ricerca dei relativi documenti. Del pari assertivamente era stato esaminato il tema dell'elemento soggettivo. Con ulteriore articolazione si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione all'invocata riqualificazione della condotta in termini di bancarotta semplice documentale. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere i giudici di merito affermato la responsabilità dell'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, ossia ad una fattispecie diversa da quella oggetto dell'imputazione, dal momento che, nonostante le deduzioni sviluppate nell'atto di appello, la Corte territoriale non aveva affrontato il tema della natura dei versamenti originari - se aventi natura di mutuo o di conferimenti in conto capitale -, al fine di intendere se i prelievi restitutori integrassero una bancarotta distrattiva o preferenziale e, in quest'ultimo caso, se sussistesse il necessario dolo specifico. Con una distinta articolazione si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di affrontare le critiche sviluppate in atto di appello, quanto alla dimostrazione dell'attività distrattiva, nei suoi connotati di concreta pericolosità, alla luce della sua complessiva portata, e del necessario coefficiente psicologico. Sotto il primo profilo, si osserva che i giudici di merito avrebbero dovuto accertare se, in concreto, le operazioni delle quali si tratta si ponessero al di fuori di un credibile programma di riassestamento finalizzato a superare le problematiche della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in sofferenza in una logica di gruppo. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale, sottolineando che la scelta interpretativa di Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, secondo le quali la durata delle pene accessorie fallimentari (come di tutte le pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi) deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen., in quanto peggiorativa rispetto al criterio fissato da quest'ultima norma, deve essere applicata solo ai fatti successivi all'intervento delle stesse Sezioni Unite: in questa prospettiva si chiede di rimettere la decisione del ricorso alle Sezioni Unite. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla durata delle pene accessorie, con declaratoria di inammissibilità dei restanti motivi, nonché memoria difensiva. 4. All'udienza del 14 ottobre 2022 si è svolta la discussione orale. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità e manifesta infondatezza. Il capo di imputazione, nel momento in cui indica le poste contabili la cui correttezza non è stato possibile appurare in relazione alle individuate irregolarità amministrative, non confonde affatto le fattispecie incriminatrici di bancarotta documentale, ma, con una chiarezza destinata solo a giovare al concreto esercizio del diritto di difesa, individua la specifica incidenza delle condotte contestate sulla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.In ogni caso, non esiste alcuna contraddittorietà nell'avere la sentenza impugnata affermato, su un piano generale, che la fattispecie contestata richiede, per la sua configurabilità, il dolo generico e poi avere osservato che, in concreto, le condotte accertate erano sorrette dal dolo specifico di pregiudicare i creditori, impedendo la ricostruzione delle attività attraverso le quali i proventi societari erano stati dirottati verso finalità estranee all'attività imprenditoriale. Incidentalmente, si rileva, con riguardo al cenno finale del motivo all'avvenuta quantificazione del passivo da parte del curatore, che non è questo l'obiettivo esclusivo della regolare tenuta delle scritture contabili, finalizzate, invece, alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, ossia, anche, delle componenti positive da mettere a disposizione dei creditori. La doglianza secondo la quale il coefficiente psicologico sarebbe stato solo assertivamente individuato dai giudici di merito trascura di considerare i dati fattuali concernenti l'accertata bancarotta fraudolenta distrattiva della quale si dirà infra e finisce per tradursi in una censura di assoluta genericità. Infatti, le ulteriori articolazioni, attraverso una frammentaria menzione di «tutta una serie di scritture contabili» consegnate al curatore e il richiamo al crisma di attendibilità che sorreggerebbe i bilanci depositati (attendibilità, peraltro, puntualmente smentita dalle considerazioni delle quali si dirà subito infra), non si confrontano affatto con la questione - che qui si anticipa per una maggiore comprensione del discorso argomentativo - della assoluta inidoneità delle scritturazioni a consentire di risolvere le numerose incongruenze indicate nella relazione del curatore fallimentare e riprodotte dalla sentenza di primo grado, alla quale la Corte territoriale opera un esplicito richiamo. In questa prospettiva il lamentato omesso esame delle censure sviluppate nell'atto di appello è caratterizzato da una evidente genericità di formulazione. Ne resta dimostrata l'infondatezza dell'ultima articolazione del primo motivo, che investe l'invocata riqualificazione del reato come bancarotta semplice, basandosi sull'assertiva individuazione di un diverso elemento soggettivo (la colpa) che avrebbe sorretto la condotta dell'agente. 2. Il secondo motivo è, del pari, inammissibile per assenza di specificità. Premesso che il tema della natura dei conferimenti affluiti sul conto finanziamento soci non risulta essere stato posto con l'atto di appello, è assorbente la considerazione - che rende del tutto superfluo l'esame della questione - che il capo di imputazione - assunto dal ricorso come premessa dell'argomentare - ha per oggetto il prelievo di una somma superiore a quella versata, ossia assume che, rispetto a versamenti per euro 1.329.636,00, sono stati prelevati euro 1.835.882,91, con una differenza di oltre 500.000,00 euro senza giustificazioni di sorta e senza che sia neppur noto il beneficiario (ciò che, come si diceva, sopra conferma la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta documentale, nel razionale argomentare della sentenza impugnata). Ne discende che ipotizzare una questione di restituzione di finanziamenti - la configurabilità, al più di una bancarotta preferenziale - è del tutto fuori luogo. Il riferimento in ricorso a «specifiche iniziative commerciali» è privo di concludenza dal momento che l'imprenditore ha l'onere di indicare puntualmente la riferibilità delle iniziative assunta all'attività imprenditoriale esercitata in concreto. Invero, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715): una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit., in motivazione). In altri termini, a fronte dela sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430). Ora, in che modo le somme sarebbero state impiegate per finalità imprenditoriali o per un progetto di riassestamento delle difficoltà della società poi fallita non è in alcun modo dedotto dal ricorrente: ciò che esime dall'indugiare sul tema dell'esistenza in atti di elementi dimostrativi in grado di superare quella che è l'univoca conclusione che emerge dall'assenza di razionali giustificazioni della sorte delle risorse. Il cenno del ricorso all'estinzione delle passività maturate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], oltre che parziale (in quanto non considera il complesso delle condotte attribuite all'imputato), trascura del tutto l'esame completo della relazione del curatore fallimentare che, nel descrivere la vicenda, documenta anche le ragioni del sorgere di tali passività. Si tratta, pertanto, di un cenno generico e incompleto. In tale contesto, non emerge alcuna frattura nel percorso argomentativo che ha condotto a individuare una precisa volontà fraudolenta nell'agire dell'imputato. Al riguardo, va ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01). 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Premesso che la determinazione della durata delle pene accessorie è avvenuta ad opera del giudice di primo grado, alla luce di un'argomentata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ossia in linea con le indicazioni di Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 - 01, si osserva che la soluzione interpretativa adottata dalle Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto insorto, non pone neppure un problema di overruling, ma di semplice dinamico confronto fra tesi ancora non consolidatesi nella giurisprudenza.Questa Corte ha, peraltro, chiarito che non sussiste la violazione dell'art. 7 CEDU - così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo - qualora l'interpretazione della norma incriminatrice applicata al caso concreto sia ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa, atteso che l'irretroattività del mutamento giurisprudenziale sfavorevole presuppone il ribaltamento imprevedibile di un quadro giurisprudenziale consolidato (Sez. 5, n. 47510 del 09/07/2018, Dilaghi, Rv. 274406 - 01). In tale contesto, non ricorrono i presupposti per la rimessione del ricorso sul punto alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M.