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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 settembre 2026

Cassazione n. 25978/2026

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e Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.6730/2024 depositata il 28/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 11049/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 25978/2026Data pubblicazione 30/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/09/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado diCampania n.6730/2024 depositata il 28/11/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MNumero registro generale 11049/2025Numero sezionale 2072/2026Numero di raccolta generale 25978/2026Data pubblicazione 30/09/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 29/09/2026Maria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25978/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris