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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2021

Cassazione n. 36247/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro emessa in data 27/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazione avverso il provvedimento del 25/06/2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti dello Stillitani per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, e per i delitti di estorsione continuata e concorrenza illecita aggravata, di cui ai capi 1-bis e 108 dell'imputazione provvisoria.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 299, 310 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata non ha affatto considerato la mancanza di autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del provvedimento oggetto di appello, della posizione del ricorrente rispetto a quella del fratello, così come non sono state valutate le dichiarazioni del ricorrente di presa di distanza dai correi; inoltre, il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alla pronuncia n. 16416 della Cassazione per ritenere immutato il quadro cautelare, senza considerare che oggetto di tale provvedimento non erano le esigenze cautelari; ne consegue che il Tribunale del riesame ha dovuto riconoscere la novità degli elementi individuati dalla difesa, ma li ha ritenuti insufficienti rispetto alla rivalutazione delle esigenze cautelari.

In particolare, in luogo di una disamina accurata delle circostanze su cui avevano riferito alla difesa i direttori generali dei villaggi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tali deposizioni sono state liquidate in maniera approssimativa e superficiale, per non dire preconcetta; senza contare il sequestro preventivo dei due villaggi, che esclude la possibilità di ogni intervento da parte del ricorrente; ciò, inoltre, senza contare l'intervenuta dissociazione e l'epoca dei reati ascritti allo Stillitani, senza alcuna continuità tra loro.

Nessuna adeguata motivazione è stata fornita, infine, in relazione all'attualità della pericolosità, alla luce della risalenza nel tempo delle condotte ascritte al ricorrente, collocate nel 2005 e nel 2017.

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], memoria difensiva in cui ha approfondito le suddette argomentazioni, ribadendo la centralità delle dichiarazioni del ricorrente, con cui questi ha preso le distanze dalla cosca; l'epoca dei reati ascritti allo Stllitani; l'intervenuto sequestro preventivo e la novità degli apporti difensivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito descritte, e va, pertanto, accolto. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto - secondo l'ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro - un imprenditore operante nel settore turistico-alberghiero che, dopo una fase iniziale, collocata tra il 2001 ed il 2003, in cui era stato vittima della cosca di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA], aveva, in seguito, instaurato un vero e proprio rapporto sinallagmatico con tale cosca, a partire dal 2004 e per circa quindici anni, epoca in cui aveva consentito al sodalizio criminoso di infiltrarsi nel settore della gestione delle strutture turistiche, in cambio di protezione e dei conseguenti benefici di cui egli si avvaleva nella sua attività imprenditoriale e politica.

In particolare, il ricorrente aveva mediato con altri imprenditori locali le richieste estorsive della cosca, aveva assunto presso varie strutture soggetti intranei o favoriti dal clan, avvantaggiando, altresì, imprese legate al sodalizio, e compiendo anche atti di concorrenza illecita e gesti intimidatori in danno di terzi.

Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha affermato che le esigenze cautelari permangono inalterate in quanto, nonostante la novità degli elementi indicati dalla difesa, gli stessi attengono a profilo di merito che dovranno essere valutati dall'istruttoria dibattimentale ancora in corso; peraltro, nel precedente provvedimento di rigetto del 17/06/2021, il Giudice per le indagini preliminari aveva già considerato la consulenza tecnica a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e limitata al solo profilo delle sovrafatturazioni, oltre alle dichiarazioni rese dell'imputato, volte ad una ricostruzione alternativa dei fatti e smentita dall'esito della captazione del 10/06/2017.

Quanto agli elementi ulteriori, il provvedimento impugnato ha ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fossero del tutto neutre, mentre quelle rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], rese in sede di indagini difensive, non fossero idonee a scalfire il quadro cautelare; parimenti, l'intervenuto sequestro preventivo delle società riconducibili allo Stillitani e gestite da amministratori giudiziari rispondeva ad una logica diversa ed eccentrica rispetto alla misura cautelare personale.

Di conseguenza, considerata la lunga collaborazione, per circa quindici anni, dello Stillitani con il sodalizio criminale, volta a perseguire propri interessi economici e politici, il pericolo di concreta ed attuale pericolosità è stato ritenuto sussistente, nonostante il sequestro preventivo e nonostante l'allontanamento del ricorrente dalla scena politica.

Tanto premesso, non vi è dubbio che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato - sotto l'aspetto della gravità indiziaria - in relazione a parte degli elementi nuovi oggetto di valutazione, segnalando come la consulenza tecnica avesse preso in esame solo l'aspetto delle sovraffatturazioni e come le stesse dichiarazioni dello Stillitani tendessero ad un'alternativa ricostruzione dei fatti.

Ciò che, tuttavia, risulta del tutto carente, è la valutazione di tali elementi, oltre che di quelli effettivamente sopravvenuti - segnatamente le sommarie informazioni rese in sede di indagini difensive ed il sequestro preventivo - in un'ottica di attualità e di adeguatezza delle esigenze cautelari.

Sicuramente non è possibile prescindere, in tal senso, dalla considerazione del fatto che - come si evince dal capo di imputazione - la condotta di concorso esterno risulta contestata come in atto dal 2004, mentre la vicenda estorsiva e di concorrenza illecita, di cui al capo 108), si colloca nel 2017 e fino al 30/04/2018; tuttavia, il Tribunale del riesame indica specificamente come la determinazione dello Stillitani di permanere all'interno di un rapporto sinallagmatico con la cosca fosse durata per circa quindici anni, in tal senso dando ad intendere che la condotta stessa risulterebbe cessata nel corso dell'anno 2019.

Sicuramente insufficiente, quindi, appare la motivazione circa l'attualità delle esigenze a fronte di una condotta che - almeno a quanto risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato - risulta complessivamente non essersi protratta oltre l'anno 2019, tanto più che lo stesso Tribunale del riesame dà atto dell'allontanamento del ricorrente dalla vita politica.

Quanto all'intervenuto sequestro preventivo, sicuramente non pertinente e del tutto inadeguata - per la verità ai limiti dell'apparenza - risulta la considerazione del Tribunale del riesame, secondo cui "la misura cautelare personale e quella reale obbediscono infatti a logiche, esigenze e presupposti differenti e non sovrapponibili fra loro, di talché l'applicazione della misura reale non elide né fa venir meno i presupposti di quella personale, ossia contenere (nel caso di specie) la pericolosità del soggetto cautelato in vista della sua futura probabilità di reiterazione della condotta criminosa." Come affermato dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte "Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale." (Sez.

U, n. 16085 del 31/03/2011, P.M. in proc.

Khalil, Rv. 249324).

Sulla base di tale riferimento il provvedimento impugnato avrebbe dovuto approfondire il tema delle esigenze cautelari con specifico riferimento tanto all'intervenuto sequestro preventivo che alla cessazione dell'impegno politico da parte dello Stillitani, oltre che analizzare in maniera compiuta le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, che non possono essere considerate alla luce di un parametro valutativo meno incisivo rispetto agli elementi emersi in sede di indagini preliminari.

I provvedimenti de libertate, infatti, devono essere costantemente adeguati agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di procedere ad una rivalutazione globale, anche tenuto conto dei fatti sopravvenuti, del quadro di gravità indiziaria, della persistenza delle esigenze cautelari ovvero della loro attenuazione e, quindi, della proporzione della misura adottata.

Ed infatti la concretezza del pericolo di commissione di altri reati - nell'ottica di una valutazione dinamica della misura e di costante adeguamento della stessa a sopraggiunti mutamenti - deve essere fondato su elementi non ipotetici, ma reali, e l'attualità del pericolo di reiterazione va intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo stesso, attualizzata nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, probabili nel loro vicino verificarsi, considerata la personalità e le concrete condizioni di vita dell'indagato, tali da indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 26783).

Non vi è dubbio, pertanto, che l'intervenuta adozione del sequestro preventivo e la cessazione dell'impegno politico del ricorrente devono essere considerati in funzione dei settori in cui si è espressa la sinallagmaticità delittuosa e di eventuali ulteriori settore di possibile incidenza della recidivanza, che, tuttavia, non sono stati individuati nel provvedimento impugnato.

In tale contesto, pertanto, dovrà essere declinata, da parte del giudice del rinvio, la valutazione degli elementi sopravvenuti, rispetto ai quali la motivazione del Tribunale del riesame va annullata in quanto risulta fortemente lacunosa, ai limiti dell'apparenza.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro emessa in data 27/01/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori di fiducia del ricorrente, avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'impugnazione avverso il provvedimento del 25/06/2021, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta nei confronti dello Stillitani per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, e per i delitti di estorsione continuata e concorrenza illecita aggravata, di cui ai capi 1-bis e 108 dell'imputazione provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo dei difensori di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 299, 310 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'ordinanza impugnata non ha affatto considerato la mancanza di autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del provvedimento oggetto di appello, della posizione del ricorrente rispetto a quella del fratello, così come non sono state valutate le dichiarazioni del ricorrente di presa di distanza dai correi; inoltre, il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alla pronuncia n. 16416 della Cassazione per ritenere immutato il quadro cautelare, senza considerare che oggetto di tale provvedimento non erano le esigenze cautelari; ne consegue che il Tribunale del riesame ha dovuto riconoscere la novità degli elementi individuati dalla difesa, ma li ha ritenuti insufficienti rispetto alla rivalutazione delle esigenze cautelari. In particolare, in luogo di una disamina accurata delle circostanze su cui avevano riferito alla difesa i direttori generali dei villaggi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tali deposizioni sono state liquidate in maniera approssimativa e superficiale, per non dire preconcetta; senza contare il sequestro preventivo dei due villaggi, che esclude la possibilità di ogni intervento da parte del ricorrente; ciò, inoltre, senza contare l'intervenuta dissociazione e l'epoca dei reati ascritti allo Stillitani, senza alcuna continuità tra loro. Nessuna adeguata motivazione è stata fornita, infine, in relazione all'attualità della pericolosità, alla luce della risalenza nel tempo delle condotte ascritte al ricorrente, collocate nel 2005 e nel 2017. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], memoria difensiva in cui ha approfondito le suddette argomentazioni, ribadendo la centralità delle dichiarazioni del ricorrente, con cui questi ha preso le distanze dalla cosca; l'epoca dei reati ascritti allo Stllitani; l'intervenuto sequestro preventivo e la novità degli apporti difensivi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, per le ragioni di seguito descritte, e va, pertanto, accolto. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto - secondo l'ordinanza genetica del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro - un imprenditore operante nel settore turistico-alberghiero che, dopo una fase iniziale, collocata tra il 2001 ed il 2003, in cui era stato vittima della cosca di 'ndrangheta [OSCURATO:PERSONA], aveva, in seguito, instaurato un vero e proprio rapporto sinallagmatico con tale cosca, a partire dal 2004 e per circa quindici anni, epoca in cui aveva consentito al sodalizio criminoso di infiltrarsi nel settore della gestione delle strutture turistiche, in cambio di protezione e dei conseguenti benefici di cui egli si avvaleva nella sua attività imprenditoriale e politica. In particolare, il ricorrente aveva mediato con altri imprenditori locali le richieste estorsive della cosca, aveva assunto presso varie strutture soggetti intranei o favoriti dal clan, avvantaggiando, altresì, imprese legate al sodalizio, e compiendo anche atti di concorrenza illecita e gesti intimidatori in danno di terzi. Tanto premesso, il Tribunale del riesame ha affermato che le esigenze cautelari permangono inalterate in quanto, nonostante la novità degli elementi indicati dalla difesa, gli stessi attengono a profilo di merito che dovranno essere valutati dall'istruttoria dibattimentale ancora in corso; peraltro, nel precedente provvedimento di rigetto del 17/06/2021, il Giudice per le indagini preliminari aveva già considerato la consulenza tecnica a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA], acquisita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e limitata al solo profilo delle sovrafatturazioni, oltre alle dichiarazioni rese dell'imputato, volte ad una ricostruzione alternativa dei fatti e smentita dall'esito della captazione del 10/06/2017. Quanto agli elementi ulteriori, il provvedimento impugnato ha ritenuto che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], fossero del tutto neutre, mentre quelle rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA] e dal dott. [OSCURATO:PERSONA], rese in sede di indagini difensive, non fossero idonee a scalfire il quadro cautelare; parimenti, l'intervenuto sequestro preventivo delle società riconducibili allo Stillitani e gestite da amministratori giudiziari rispondeva ad una logica diversa ed eccentrica rispetto alla misura cautelare personale. Di conseguenza, considerata la lunga collaborazione, per circa quindici anni, dello Stillitani con il sodalizio criminale, volta a perseguire propri interessi economici e politici, il pericolo di concreta ed attuale pericolosità è stato ritenuto sussistente, nonostante il sequestro preventivo e nonostante l'allontanamento del ricorrente dalla scena politica. Tanto premesso, non vi è dubbio che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato - sotto l'aspetto della gravità indiziaria - in relazione a parte degli elementi nuovi oggetto di valutazione, segnalando come la consulenza tecnica avesse preso in esame solo l'aspetto delle sovraffatturazioni e come le stesse dichiarazioni dello Stillitani tendessero ad un'alternativa ricostruzione dei fatti. Ciò che, tuttavia, risulta del tutto carente, è la valutazione di tali elementi, oltre che di quelli effettivamente sopravvenuti - segnatamente le sommarie informazioni rese in sede di indagini difensive ed il sequestro preventivo - in un'ottica di attualità e di adeguatezza delle esigenze cautelari. Sicuramente non è possibile prescindere, in tal senso, dalla considerazione del fatto che - come si evince dal capo di imputazione - la condotta di concorso esterno risulta contestata come in atto dal 2004, mentre la vicenda estorsiva e di concorrenza illecita, di cui al capo 108), si colloca nel 2017 e fino al 30/04/2018; tuttavia, il Tribunale del riesame indica specificamente come la determinazione dello Stillitani di permanere all'interno di un rapporto sinallagmatico con la cosca fosse durata per circa quindici anni, in tal senso dando ad intendere che la condotta stessa risulterebbe cessata nel corso dell'anno 2019. Sicuramente insufficiente, quindi, appare la motivazione circa l'attualità delle esigenze a fronte di una condotta che - almeno a quanto risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato - risulta complessivamente non essersi protratta oltre l'anno 2019, tanto più che lo stesso Tribunale del riesame dà atto dell'allontanamento del ricorrente dalla vita politica. Quanto all'intervenuto sequestro preventivo, sicuramente non pertinente e del tutto inadeguata - per la verità ai limiti dell'apparenza - risulta la considerazione del Tribunale del riesame, secondo cui "la misura cautelare personale e quella reale obbediscono infatti a logiche, esigenze e presupposti differenti e non sovrapponibili fra loro, di talché l'applicazione della misura reale non elide né fa venir meno i presupposti di quella personale, ossia contenere (nel caso di specie) la pericolosità del soggetto cautelato in vista della sua futura probabilità di reiterazione della condotta criminosa." Come affermato dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte "Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale." (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, P.M. in proc. Khalil, Rv. 249324). Sulla base di tale riferimento il provvedimento impugnato avrebbe dovuto approfondire il tema delle esigenze cautelari con specifico riferimento tanto all'intervenuto sequestro preventivo che alla cessazione dell'impegno politico da parte dello Stillitani, oltre che analizzare in maniera compiuta le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive, che non possono essere considerate alla luce di un parametro valutativo meno incisivo rispetto agli elementi emersi in sede di indagini preliminari. I provvedimenti de libertate, infatti, devono essere costantemente adeguati agli sviluppi che intervengono nel corso delle indagini, con la conseguenza che il giudice ha l'obbligo di procedere ad una rivalutazione globale, anche tenuto conto dei fatti sopravvenuti, del quadro di gravità indiziaria, della persistenza delle esigenze cautelari ovvero della loro attenuazione e, quindi, della proporzione della misura adottata. Ed infatti la concretezza del pericolo di commissione di altri reati - nell'ottica di una valutazione dinamica della misura e di costante adeguamento della stessa a sopraggiunti mutamenti - deve essere fondato su elementi non ipotetici, ma reali, e l'attualità del pericolo di reiterazione va intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissione di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo stesso, attualizzata nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, probabili nel loro vicino verificarsi, considerata la personalità e le concrete condizioni di vita dell'indagato, tali da indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508; Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 26783). Non vi è dubbio, pertanto, che l'intervenuta adozione del sequestro preventivo e la cessazione dell'impegno politico del ricorrente devono essere considerati in funzione dei settori in cui si è espressa la sinallagmaticità delittuosa e di eventuali ulteriori settore di possibile incidenza della recidivanza, che, tuttavia, non sono stati individuati nel provvedimento impugnato. In tale contesto, pertanto, dovrà essere declinata, da parte del giudice del rinvio, la valutazione degli elementi sopravvenuti, rispetto ai quali la motivazione del Tribunale del riesame va annullata in quanto risulta fortemente lacunosa, ai limiti dell'apparenza. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per il giud
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