CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2022
Cassazione n. 23256/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca poiché difetta della necessaria correlazione con le ragioni, di fatto o di diritto, poste a fondamento del provvedimento impugnato. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale - cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso - con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; il ricorso si limita a generiche contestazioni sulla sussistenza del vizio della motivazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 06/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]