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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 luglio 2023

Cassazione n. 40449/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato.

2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, che, con un unico motivo, eccepisce la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela in base al d.

Igs. n. 150 del 2022.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il motivo proposto è manifestamente infondato.

Dagli accertamenti eseguiti, a cura dell'ufficio per il processo, risulta che la persona offesa ha sporto rituale querela sin dal 25 ottobre 2010, chiedendo espressamente la punizione del colpevole (cfr. verbale del commissariato di P.S. di Mestre, tramesso dalla Procura della Repubblica di Venezia il 24 luglio 2023).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto pluriaggravato. 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputato, tramite il difensore, che, con un unico motivo, eccepisce la sopravvenuta improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela in base al d. Igs. n. 150 del 2022. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo proposto è manifestamente infondato. Dagli accertamenti eseguiti, a cura dell'ufficio per il processo, risulta che la persona offesa ha sporto rituale querela sin dal 25 ottobre 2010, chiedendo espressamente la punizione del colpevole (cfr. verbale del commissariato di P.S. di Mestre, tramesso dalla Procura della Repubblica di Venezia il 24 luglio 2023). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 40449/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris