CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 novembre 2022
Cassazione n. 46956/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30 maggio 2022 del Tribunale di Foggia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. Con i due motivi di ricorso il ricorrente deduce l'assenza di motivazione in ordine, rispettivamente, all'accertamento della responsabilità del ricorrente e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Si tratta di motivi che esulano da quelli che possono essere proposti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, poiché, quanto al primo, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità di tali decisioni alle ipotesi di violazione di legge tassativamente previste, non rientrandovi, evidentemente, il vizio di motivazione in punto di responsabilità (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre rilevare che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente di impugnare per cassazione le sentenze di patteggiamento in caso di illegalità della pena. Nel caso di specie, anche a voler tacere sulla genericità del motivo, esso risulta inammissibile perché incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre sia il suo consenso in ordine al trattamento penale sia la piena legalità della pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 2022 Il consigliere estensore Il