CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 novembre 2021
Cassazione n. 44178/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lucia °dello, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei cellulari. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna disponeva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, 80, commi 1-bis e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere illegalmente detenuto ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed eroina. Con la stessa sentenza il Tribunale disponeva la confisca di quanto in sequestro, comprese l'autovettura, la somma di denaro e i cellulari rinvenuti nella disponibilità del prevenuto. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Gyjzeli, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto, con tre distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il Giudice del Tribunale disposto l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale in assenza di motivazione ovvero di una prova della pertinenzialità dei beni confiscati rispetto al reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. Va premesso che alla ammissibilità del ricorso oggi in esame non è di ostacolo la disposizione dettata dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in quanto è oramai pacifico che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui alla anzidetta norma ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile anche per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). 3. I motivi dell'impugnazione sono fondati con riferimento alla confisca del denaro e dei cellulari poiché, secondo l'orientamento interpretativo che questo Collegio ritiene di dover privilegiare, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti può procedersi alla confisca di tali beni soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata (in questo senso Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Applicando tale regula iuris al caso di specie, bisogna prendere atto come del tutto illegittima si presenta la decisione del Tribunale, che ha reputato di dover disporre, senza l'esplicitazione di alcuna giustificazione, la confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari rinvenuta nella disponibilità dell'imputato. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla confisca della somma di denaro e dei telefoni cellulari con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna che, nel nuovo giudizio, colmerà l'indicata lacuna motivazionale. 4. E', invece, manifestamente infondato oltre che generico il motivo del ricorso riguardante la confisca dell'autovettura, in quanto il ricorrente ha omesso di dialogare con la sentenza gravata nella quale vi è una congrua motivazione a giustificazione dell'applicazione di quella misura di sicurezza: essendo stato accertato che la vettura sequestrata era nella diretta disponibilità dell'imputato ed era stata attrezzata con la creazione di un vano segreto destinato a nascondere la droga trasportata dal prevenuto. La decisione del Tribunale si pone, dunque, in linea con il consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini della confisca di un'autovettura utilizzata per il trasporto della droga ai sensi del comma primo dell'art. 240 cod. pen., è necessario non il semplice impiego per tale uso, ma un collegamento stabile con l'attività criminosa, che esprima con essa un rapporto funzionale, evincibile, ad esempio, da modifiche strutturali apportate al veicolo (così, tra le altre, Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012, Hamr, Rv. 252591). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro e dei cellulari, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna, ufficio GIP. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 16/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]