CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla ritenuta recidiva reiterata - bilanciamento peraltro precluso dal disposto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. - è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di appello con motivazione non manifestamente illogica rispetto all'esercizio del potere discrezionale al proposito attribuitogli, che non può essere altrimenti sindacato in questa sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] li—l'(// àbétta Rosi'\ k. TO!N CL O