CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 novembre 2020
Cassazione n. 10989/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7984/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 23 SRL, in persona dell’amministratore e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona degli amministratori delegati e legali rappresentanti p.t., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 3037/2020 depositata il 24/11/2020, notificata il 5/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva, dinanzi al Tribunale di Padova, le società Trafilerie di Cittadella S.p.a. e Stella 23 S.r.l. nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Roberta e [OSCURATO:PERSONA], per accertare l’avvenuta cessione del 90 per cento delle azioni di Trafilerie di Cittadella S.p.a. a [OSCURATO:PERSONA], l’inadempimento dei convenuti agli obblighi assunti con la scrittura privata del 10 settembre 2007, consistente nell’omesso versamento del compenso premiale dovutogli per l’avvenuta cessione, e per condannare le due società nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di soci accomandatari ed amministratori di Stella 23 di [OSCURATO:PERSONA] c., e Davide, Roberta e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soci accomandanti della stessa società, nei limiti della quota conferita, al pagamento di detto compenso premiale, determinato nella misura del 4per cento del ricavato dalla cessione azionaria e, in via subordinata, di condannare in solido tra loro le società convenute, ai sensi dell’art. 3 della scrittura privata del settembre 2007, e i soci accomandanti ed accomandatari della società Stella 23 al pagamento della somma determinata equitativamente nel corso di causa. A tal fine adduceva: i) di avere svolto un’attività professionale a favore della società Trafilerie di Cittadella consistente nella realizzazione delle misure necessarie alla riorganizzazione e ristrutturazione dell’azienda; ii) di aver ricevuto incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviare contatti per la cessione della società Trafilerie di Cittadella S.p.a., formalizzato con la scrittura privata del 10 settembre 2007, con cui era stato pattuito un compenso premiale per l’attività svolta anche nel caso in cui la cessione fosse avvenuta dopo la scadenza e/o la risoluzione del contratto di lavoro; iii) di aver appreso solo nel maggio 2013 che il 90per cento delle azioni di Trafilerie di Cittadella S.p.a. era stato ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Padova, con la sentenza n. 2137/2016 , accoglieva la domanda e condannava le due società convenute nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di euro 183.071,45 a favore dell’attore, respingeva la domanda nei confronti dei soci accomandanti della società Stella 23, ravvisando la ricorrenza di un mandato atipico che dava diritto al mandatario di ottenere il corrispettivo dell’opera svolta nel corso delle trattative e un premio per il lavoro portato a termine con la riorganizzazione aziendale e la valorizzazione dei rapporti con il gruppo Bohler; il che rendeva possibile svincolare il versamento del corrispettivo dal ricorrere di uno stretto nesso di causalità tra le trattative e la cessione della partecipazione azionaria. Respingeva l’eccezione dei convenuti secondo cui l’efficacia del contratto sarebbe venuta meno con la cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta con licenziamento intimato il 13 febbraio 2008, non ricorrendo tra i due contratti né un vincolo genetico né un vincolo funzionale. La Corte d’appello di Venezia, investita del gravame dalla società [OSCURATO:PERSONA], già Trafilerie di Cittadella S.p.a., e dallaStella 23 S.r.l., con la sentenza n. 3037/2020, resa pubblica in data 24/11/2020 e notificata il 5/01/2021, ha confermato la decisione di prime cure. In primo luogo, ha rilevato che i primi cinque motivi di appello erano una pedissequa riproposizione delle argomentazioni già spese nella comparsa conclusionale di primo grado, senza alcun confronto critico con la sentenza del Tribunale, e che, pertanto, dovevano essere dichiarati inammissibili per violazione degli artt.342 e 434 cod. proc. civ.: in particolare, il primo motivo non confutava la ricostruzione giuridica e fattuale contenuta nella sentenza impugnata quanto alla natura atipica del contratto di mandato, alla natura premiale del corrispettivo, alla mancanza di una stretta dipendenza dello stesso dalla conclusione della cessione azionaria; gli altri quattro erano generici, non tali da incrinare il fondamento giuridico della sentenza impugnata e comunque erano assorbiti dal rigetto del primo motivo. Ha rigettato anche il sesto motivo relativo alla liquidazione delle spese, perché gli importi liquidati erano nel range previsto dallo scaglione. Stella 23 S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ricorrono per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 342 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’appello ex art. 342 cod.proc.civ., perché in ogni motivo di gravame erano presenti una parscostruens e una destruens , erano indicate le prove trascurate o erroneamente valutate, erano indicate le questioni giuridiche ed era stata fornita la individuazione delle norme applicabili. A tal fine, si afferma che quanto al primo motivo di appello era stato contestato che il giudice d’appello non avesse considerato la natura sinallagmatica del contratto e neppure ritenuto sussistente il collegamento negoziale con il contratto di lavoro dirigenziale e che avesse ritenuto il compenso dovuto a [OSCURATO:PERSONA] non solo per l’adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, ma anche per le attività pregresse, senza tener conto che nel contratto era stata prevista solo un’obbligazione di assistenza nella fase delle trattative. In merito al secondo motivo, era stato eccepito che “l’onere della prova, per consolidato orientamento, fosse in capo alla controparte, ma, al fin di dimostrare l’assunto, si è proceduto ad un’analisi della documentazione versata in atti dalle parti … reiterando l’istanza di ammissione della prova testimonial e contestando la decisione assunta dal Tribunale nel senso avverso”. Sarebbero stati, poi, rappresentati tutti gli aspetti probatori da cui emergeva la condotta della controparte contraria a buona fede e correttezza, evidenziando gli elementi che il giudice di prime cure non aveva considerato. Con il quarto motivo, dopo avere ricostruito giuridicamente il rapporto obbligatorio trasfuso nella scrittura privata del 10 settembre 2007, sarebbe stata censurata la decisione del Tribunale in punto di dimostrazione del comportamento tenuto dalla controparte mediante la prova per testimoni. 2) Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., per motivazione apparente, exart. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ. La tesi dei ricorrenti è che la Corte d’appello non abbia esposto le ragioni di fatto e di diritto della decisione, non abbia elaborato una giustificazione autonoma, ma si sia servita del rinvio alla giustificazione contenuta nella sentenza di prime cure, incorrendo nel vizio di motivazione apparente. 3) Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La Corte d’appello avrebbe ribadito che quello trasfuso nella scrittura del 10 settembre 2007 era un contratto atipico, ma avrebbe malamente applicato i canoni dell’interpretazione, avendo individuato la volontà delle parti attraverso una parziale lettura del testo contrattuale, quando ha ritenuto che il corrispettivo spettante a [OSCURATO:PERSONA] non era determinato solo in ragione dell’attività di cessione delle partecipazioni azionarie, ma anche in relazione alle attività pregresse, quali l’attività di riorganizzazione e di rilancio dell’impresa e la riqualificazione dei rapporti in essere con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] BTS. La scrittura privata prevedeva una solo attività, consistente nell’assistenza nella fase delle trattative e non conteneva alcun riferimento alle attività pregresse, poste in essere nell’esecuzione del contratto di lavoro dirigenziale. 4) Con il quarto motivo alla Corte d’appello viene attribuita la violazione dell’art. 1322 cod.civ., ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. Le società ricorrenti insistono nel fatto che la Corte d’appello avrebbe erroneamente qualificato la scrittura del 10 marzo 2007, con cui era stato affidato a [OSCURATO:PERSONA] un incarico collaterale al rapporto di lavoro subordinato, tant’è che con lettera del 23 novembre 2009 [OSCURATO:PERSONA] comunicava che l’incarico conferito nel 2007 era strettamente collegato al rapporto lavorativo in essere e che, a seguito della risoluzione di esso avvenuta il 13 febbraio 2008, anche l’incarico conferito nel 2007 era da intendersi venuto meno. Si sarebbe trattato di una prestazione da ricondurre al contratto d’opera professionale di cui all’art. 2222 cod.civ., per cui gli era richiesto di agire con diligenza professionale, ex art. 1176, secondo comma, cod.civ. Il fatto che le trattative fossero naufragate dimostrava che il comportamento del professionista era stato connotato da imperizia professionale e scorrettezza, avendo egli remato contro la conclusione dell’affare, come aveva riferito l’amministratore delegato di BFT Italia S.p.a. Se invece l’obbligazione assunta fosse ritenuta di risultato, nessun compenso sarebbe spettato a [OSCURATO:PERSONA] non avendo dimostrato di aver contribuito alla vendita del 90 per cento delle azioni detenute da Stella 23, visto che solo nel 2013, quindi cinque anni dopo il suo licenziamento, e tramite l’intermediazione di un altro soggetto, lo [OSCURATO:PERSONA], era stato possibile addivenire alla cessione delle quote. Altro errore della Corte d’appello sarebbe quello di aver giustificato il compenso spettante a [OSCURATO:PERSONA] in ragione dello svolgimento delle attività pregresse, sulla scorta dell’art. 3 della lettera di conferimento dell’incarico, ove era previsto che il corrispettivo sarebbe stato versato anche nel caso in cui l’accordo di vendita si fosse perfezionato successivamente alla scadenza del contratto. Detta clausola sarebbe stata, però, interpretata isolatamente, omettendo di considerare che l’incarico avrebbe dovuto essere condotto in buona fede, correttezza e secondo diligenza e di accertare se [OSCURATO:PERSONA] avesse posto in essere atteggiamenti contrari all’interesse della società e non finalizzati alla cessione della partecipazione azionaria e/o se fosse stato un terzo ad aver condotto in porto le trattative. 4) Il ricorso è complessivamente inammissibile. La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile l’appello per violazione dell’art. 342 cod.proc.civ.; non ha svolto argomentazioni di merito e, se anche lo avesse fatto , le ricorrenti non avrebbero avuto interesse a confutarle, in applicazione del principio secondo cui qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, con la quale si è spogliato della "potestas iudicandi " in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l'impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta "ad abundantiam" nella sentenza gravata (Cass. Sez. Un., 20/02/2007, n. 3840 e successiva giurisprudenza conforme). Il che induce a ritenere inammissibili i motivi dal secondo al quarto, che peraltro neppure censurano statuizioni adottate dalla Corte d’appello, la quale, come già si è detto, ha sì riproposto le argomentazioni della sentenza di prime cure, ma al solo scopo di dimostrare che la ricostruzione giuridica operata dal Tribunale non era stata confutata dalle appellanti; non ha reso una motivazione per relationem, come prospettano i ricorrenti: i paragrafi 2.3 - 2.5 illustrano le ragioni per cui la Corte territoriale ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi di appello, dopo avere riprodotto i passaggi argomentativi che avevano portato il Tribunale a ritenere atipico il rapporto intercorso tra le parti e spettante a [OSCURATO:PERSONA] il compenso premiale per l’attività svolta. In aggiunta, anche la censura mossa alla sentenza d’appello a p. 22 del ricorso, sub primo motivo, volta a far emergere la contraddittorietà della motivazione, perché, dopo aver contestato l’inammissibilità dei motivi d’appello, avrebbe analizzato le censure, con riferimento al primo motivo, “per giungere ad un arresto confermativo del primo provvedimento”, oltre a non cogliere nel segno, perché come si è detto la Corte d’appello non ha esaminato nel merito i motivi di appello, è anche err ata in iure , atteso che il giudice del merito che dopo una pronuncia di inammissibilità esamini anche eventualmente il merito non incorre in alcun vizio motivazionale, ma rende una statuizione ad abundantiam che non incide sul dispositivo e che non costituisce ratio decidendi. Il primo motivo – l’unico che confuta la statuizione di inammissibilità dell’appello, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 28/11/2023, n.33023) - è anch’esso inammissibile. Il potere della Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti di causa nell'ipotesi in cui venga dedotto un error in procedendo da parte del giudice di merito (nella specie: violazione dell'art. 342 cod.proc.civ. ), presuppone, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", la formulazione di un motivo che in tanto è ammissibile in quanto contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutti i pertinenti elementi fattuali e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (Cass., Sez. Un., 19/02/2020, n.4249). Ciò non è nella specie ravvisabile, in quanto la doglianza si limita ad affermare, mediante una soggettiva valutazione del ricorrente, che l'appello era specifico, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale. Non sono stati riprodotti i motivi di appello, gli errori ascritti al Tribunale sono indicati mediante rinvio all’atto d’appello, così come ragioni giuridiche di dissenso rispetto al fatto che il Tribunale avesse riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] un compenso premiale anche per l’attività precedente alla ricerca di un cessionario delle quote azionarie; del secondo motivo, di cui si riferisce genericamente che riguardava la violazione dell’art. 2697 cod.civ., per non avere [OSCURATO:PERSONA] dimostrato il ruolo rivestito nella vicenda per cui è causa, si dice che era stato preceduto da un’attenta analisi della documentazione versata in atti dalle parti, che era stata reiterata la richiesta di prova testimoniale e che era stata contestata la decisione del Tribunale; si aggiunge genericamente che sarebbe stato provato il comportamento contrario a buona fede tenuto da [OSCURATO:PERSONA]; altrettanto genericamente viene illustrato il quarto motivo, sostenendo che anch’esso conteneva una censura alla decisione del Tribunale. 5) All’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna delle ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le part i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen