CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33362/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23946/20 19 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio deldifensore; –ricorrente-controricorrente incidentale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D, domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 484/15/2019, depositata in data 5 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma l’avviso di accertamento n. TK3013101473, con [OSCURATO:PERSONA] di sentenza CTR - Vizio della notifica dell’appello - Errore di fatto revocatorio -Fase rescissoria il quale l’Agenzia recuperava a tassazione, ai fini IRPEF, per l’anno 2006, maggior reddito, eccependo la prescrizione della pretesa e, comunque, l’inesistenza della stessa, avendo la contribuente trasferito nei primi mesi del 2006 la propria residenza in Svizzera. La CTP accoglieva il ricorso, evidenziando che dalla documentazione in atti emergeva la residenza, all’estero, della contribuente e, quindi, l’assenza dell’obbligo di compilare il quadro RW, non avendo affari né domicilio in territorio italiano. 2. L’Ufficio interponeva gravame alla Commissione tributaria regionaledel Lazio, con atto notificato a mani del dott. [OSCURATO:PERSONA]. Nella contumacia della contribuente, la CTR riformava la decisione di primo grado. 3. La ricorrente proponeva, avverso la citata sentenza, domanda di revocazione per errore di fatto; deduceva che l’atto di appello era stato notificato al dr. Rosati, che non rivestiva la qualità di suo difensore nel giudizio di primo grado, nella residenza di quest’ultimo, coincidente con la sede dello [OSCURATO:PERSONA]. La CTR, rilevata la nullità della notifica dell’atto di appello e ricondotto il detto vizio all’errore revocatorio, annullava la sentenza gravata (fase rescindente) e, nel merito, accoglieva l’appello dell’Ufficio, condividendo le motivazioni rese dalla CTR nella sentenza revocata (fase rescissoria). 4. Per la cassazione della sentenzaemessa dalla CTR in sede di revocazione l a Rizzo ha proposto ricorso affidato a du e motiv i . L’Ufficio resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.La ricorrente ha depositato controricorso. Il giudizioè stato, quindi, fissato per l ’adunanza camerale del 12dicembre 2025. La contribuente ha depositato, in data 27 novembre 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ.. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso principale l a contribuente deduce la «violazione e falsa applicazione dell’art. 156, 160 e 170 c.p.c. in relazione agli artt. 1, comma 2, e 49 del D.Lgs. 546/1992 e all’art. 395 n. 4 c.p.c.. Motivo di impugnazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.». Afferma che erroneamente la CTR sarebbe entrata nel merito dell’appello proposto dall’Ufficio, nonostante la nullità della notifica del gravame e, per l’effetto, dell’intero giudizio di secondo grado. La CTR ha, invece, preso in considerazione la documentazione prodotta dall’Ufficio nel giudizio di appello (a fronte della quale la contribuente, rimasta contumace per causa a lei non imputabile, non ha potuto svolgere difese); di contro, la CTR avrebbe dovuto rimettere le parti ad altra sezione per la rinnovazione del giudizio di appello. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamentala «violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c.. Motivo di impugnazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.» per avere la CTR esaminato il ‘merito della questione’ dopo aver rilevato il vizio della notifica dell’atto di appello, accogliendo il gravame dell’Ufficio, nonostante quest’ultimo abbia depositato, in sede di revocazione, solo le controdeduzioni, senza alcuna documentazione. 3. I due motivi, avendo ad oggetto la medesima censura (ovvero l’asserita erroneità della pronuncia nel merito,da parte della CTR in sede rescissoria , sulla base della documentazione prodotta dall’Ufficio nel giudizio conclusosi con la sentenza revocata) possono essere esaminati insieme e sono inammissibili. 3.1. In dottrina e giurisprudenza è ormai pacifica la tradizionale concezione della struttura del giudizio di revocazione, distinto in due fasi: la prima, rescindente, volta all’accertamento della sussistenza del motivo revocatorio e, in caso di esito positivo, alla conseguente eliminazione della sentenza; la seconda, rescissoria, che si conclude con la pronuncia nel merito dell’originaria domanda. Le due fasi possono svolgersi contestualmente (ove la seconda non richieda lo svolgimento di attività istruttoria; v. già Cass. n. 2105/1987) o separatamente (quando il giudice ritenga necessario assumere nuovi mezzi di prova), nel qual caso, pronunciata con sentenza la revocazione della pronuncia impugnata, il giudice con ordinanza rimetterà le parti in istruttoria. 3.2. Nella specie, la CTR ha contestualmente accolto la domanda di revocazione (fase rescindente) e pronunciato nel merito dell’appello (fase rescissoria) accogliendolo sulla base delle medesime argomentazioni svolte dalla CTR nella sentenza revocata. 3.3. Orbene, la contribuente, nelle conclusioni del ricorso in revocazione, aveva reiterato ‘quanto eccepito nel ricorso del primo grado, per l’annullamento del ruolo, per la cui decisione con questo atto se ne chiede la reiterazione, in termini di diritto e di merito che qui integralmente si trascrive (…)’. Aveva, in sostanza, chiesto una decisione nel merito del giudizio, ovvero in sede rescissoria; pertanto, oggi non può dolersi della decisione, in detta sede, da parte della CTR, né del mancato eserciziodi facoltà difensive. 4. L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento dell'unico motivo di ricorso incidentale (proposto dall’Ufficio in via condizionata all’accoglimento del ricorso principale), con il quale l’Agenzia deduce l’«inammissibilità della proposta revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., in combinato disposto con l’art. 64, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, I comma, n. 4), c.p.c.». 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del la ricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale; condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quaterdel d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente principale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il