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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 18753/2022

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso 11243-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro li/ D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE DI L'AQUILA del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2020, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - il tribunale di L'Aquila, su ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amaro, ha, con decreto n. 627 del 13/11/2019, ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di C. 38.137,50, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per l'attività professionale prestata dal ricorrente nel giudizio definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 23170 del 31/10/2014; - la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione al decreto I ingiuntivo, secondo il rito sommario speciale, a norma degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, deducendo, in via preliminare, l'incompetenza del tribunale in favore della corte d'appello di L'Aquila quale giudice che per ultimo aveva conosciuto il merito della controversia; - il tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 2/11/2020, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società opponente, ha dichiarato la propria incompetenza sul rilievo che, nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire nei confronti del proprio cliente ai sensi dell'art. 28 della

I. n. 794 del 1942, come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit. per la condanna del convenuto al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza funzionale e inderogabile appartiene all'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa, e cioè, nel caso in esame, la corte d'appello di L'Aquila; il tribunale, tuttavia, ha ritenuto che il procedimento monitorio (la cui determinazione della competenza non è intaccata dalla disciplina speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011) era stato correttamente incardinato presso il tribunale di L'Aquila, escludendo, quindi, che potesse essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto: infatti, ha osservato, "non si è mai dubitato che la competenza per il decreto ingiuntivo si radichi ex art. 637 c.p.c., senza alcuna incidenza sul punto del criterio dettato dal comma 2 dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 solo per il giudizio di opposizione"; i Ric. 2021 n. 11243 - Sez. 6-2 - CC del 5 maggio 2022 - la Salus s.r.I., con ricorso notificato in data 29/4/2021, ha chiesto la cassazione dell'ordinanza del tribunale, lamentando, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 637 c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 sul rilievo che, ove il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato proposto innanzi ad un giudice privo della relativa competerikil giudice dell'opposizione deve non solo dichiarare l'incompetenza del giudice adito dal ricorrente ma anche revocare il decreto ingiuntivo opposto; non può dubitarsi, ìnfatti, ha osservato la ricorrente, che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, il decreto monitorio opposto è stato illegittimamente emesso, avendo il tribunale ritenuto espressamente la propria incompetenza, la cui esatta individuazione, invece, è indispensabile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo prima e del giudizio di opposizione poi; una volta emanato un decreto ingiuntivo, infatti, sussiste la competenza in capo al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il decreto in ordine alla causa di opposizione poiché, anche a voler prescindere dalla possibilità di eccepire l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, il debitore opponente è tenuto ad agire innanzi al medesimo ufficio giudiziario, potendo poi proporre, nel corso di tale giudizio di opposizione, l'eccezione di incompetenza; tuttavia, ha proseguito la ricorrente, una volta che emerga che il creditore opposto abbia erroneamente instaurato il ricorso per ingiunzione, il giudice dell'opposizione, che è comunque competente a decidere sul medesimo giudizio di opposizione, dovrà necessariamente concludere il processo dichiarando il difetto di competenza del giudice adito dal creditore ricorrente e, quindi, revocare il decreto fatto oggetto di opposizione; nel caso in esame, quindi, il tribunale ha erroneamente omesso dì dichiarare la nullità e, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo Ric. 2021 n. 11243 - Sez. 6-2 - CC del 5 maggio 2022 opposto in quanto ottenuto da un tribunale incompetente, laddove, al contrario, l'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, deve contenere la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto stesso di produrre gli effetti provvisori di cui è capace in pendenza dell'opposizione; - [OSCURATO:PERSONA]Amaro, con controricorso notificato in data 25/5/2021, ha resistito all'impugnazione, deducendone l'inammissibilità; - la società ricorrente ha depositato memorie; - ritenuto, innanzitutto, che il ricorso è ammissibile: è vero che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, non è ammissibile per difetto d'interesse all'impugnazione il ricorso avverso l'ordinanza con cui il giudice, in sede d'opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la sua incompetenza territoriale omettendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto posto che, a ben vedere, tale provvedimento necessariamente contiene, ancorché in forma implicita, la declaratoria di revoca del decreto opposto e che, per tale ragione, l'opponente non ha interesse a lamentare l'omessa pronuncia di tale provvedimento (cfr. Cass. n. 13426 del 2020; Cass. n. 1121 del 2022; Cass. n. 1372 del 2016); è anche vero, tuttavia, che tale principio vale solo nel caso in cui il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, nel dichiarare la sua incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto opposto: non anche nel caso, come quello in esame, in cui, al contrario, pur avendo dichiarato la sua incompetenza, abbia espressamente respinto l'istanza di revoca del decreto stesso in quanto, al contrario, correttamente pronunciato da un giudice competente; Pie. 2021 n. 11243 - Sez. 6-2 - CC del 5 maggio 2022 - ritenuto, inoltre, che il ricorso è fondato: la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c., determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti (Cass. n. 16744 del 2009; Cass. n. 11748 del 2007); il giudice dell'opposizione che accolga (non importa se a torto o a ragione) l'eccezione di incompetenza sollevata con l'atto di opposizione, deve, pertanto, necessariamente ed esplicitamente revocare il decreto ingiuntivo che, in ragione della ritenuta competenza, aveva in precedenza pronunciato, onde impedire al decreto stesso di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (cfr. Cass. n. 6106 del 2006) sicché ove, al contrario, pur essendosi dichiarato incompetente, abbia con statuizione esplicita negato tale revoca, respingendo la richiesta in tal senso formulata dall'opponente, tale provvedimento, se impugnato in cassazione per violazione di legge, dev'essere, in parte qua cassato; - ritenuto, infine, che la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può pronunciare nel merito e che, sul punto, si impone, per quanto sopra esposto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché, a fronte della decisione del giudice di non revocare il decreto, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali maturate nel giudizio di merito e nel presente giudizio; P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e compensa integralmente tra le parti le spese processuali maturate nel giudizio di merito e nel presente giudizio.

Ric. 2021 n 11243 - Sez. 6-2 - CC del 5 maggio 2022 6 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 5 maggio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso 11243-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro li/ D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso l'ORDINANZA del TRIBUNALE DI L'AQUILA del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 5/5/2020, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - il tribunale di L'Aquila, su ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Amaro, ha, con decreto n. 627 del 13/11/2019, ingiunto alla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della somma di C. 38.137,50, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per l'attività professionale prestata dal ricorrente nel giudizio definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 23170 del 31/10/2014; - la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione al decreto I ingiuntivo, secondo il rito sommario speciale, a norma degli artt. 702 bis c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, deducendo, in via preliminare, l'incompetenza del tribunale in favore della corte d'appello di L'Aquila quale giudice che per ultimo aveva conosciuto il merito della controversia; - il tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 2/11/2020, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla società opponente, ha dichiarato la propria incompetenza sul rilievo che, nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire nei confronti del proprio cliente ai sensi dell'art. 28 della I. n. 794 del 1942, come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 cit. per la condanna del convenuto al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza funzionale e inderogabile appartiene all'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa, e cioè, nel caso in esame, la corte d'appello di L'Aquila; il tribunale, tuttavia, ha ritenuto che il procedimento monitorio (la cui determinazione della competenza non è intaccata dalla disciplina speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011) era stato correttamente incardinato presso il tribunale di L'Aquila, escludendo, quindi, che potesse essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto: infatti, ha osservato, "non si è mai dubitato che la competenza per il decreto ingiuntivo si radichi ex art. 637 c.p.c., senza alcuna incidenza sul punto del criterio dettato dal comma 2 dell'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 solo per il giudizio di opposizione"; i Ric. 2021 n. 11243 - Sez. 6-2 - CC del 5 maggio 2022 - la Salus s.r.I., con ricorso notificato in data 29/4/2021, ha chiesto la cassazione dell'ordinanza del tribunale, lamentando, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 637 c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 sul rilievo che, ove il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato proposto innanzi ad un giudice privo della relativa competerikil giudice dell'opposizione deve non solo dichiarare l'incompetenza del giudice adito dal ricorrente ma anche revocare il decreto ingiuntivo opposto; non può dubitarsi, ìnfatti, ha osservato la ricorrente, che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, il decreto monitorio opposto è stato illegittimamente emesso, avendo il tribunale ritenuto espressamente la propria incompetenza, la cui esatta individuazione, invece, è indispensabile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo prima e del giudizio di opposizione poi; una volta emanato un decreto ingiuntivo, infatti, sussiste la competenza in capo al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il decreto in ordine alla causa di opposizione poiché, anche a voler prescindere dalla possibilità di eccepire l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, il debitore opponente è tenuto ad agire innanzi al medesimo ufficio giudiziario, potendo poi proporre, nel corso di tale giudizio di opposizione, l'eccezione di incompetenza; tuttavia, ha proseguito la ricorrente, una volta che emerga che il creditore opposto abbia erroneamente instaurato il ricorso per ingiunzione, il giudice dell'opposizione, che è comunque competente a decidere sul medesimo giudizio di opposizione, dovrà necessariamente concludere il processo dichiarando il difetto di competenza del giudice adito dal creditore ricorrente e, quindi, revocare il decreto fatto oggetto di opposizione; nel caso in esame, quindi, il tribunale ha erroneamente omesso dì dichiarare la nullità e, quindi, di revocare il decreto ingiuntivo Ric. 2021 n. 11243 - Sez. 6-2 - CC del 5 maggio 2022 opposto in quanto ottenuto da un tribunale incompetente, laddove, al contrario, l'ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza, deve contenere la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto stesso di produrre gli effetti provvisori di cui è capace in pendenza dell'opposizione; - [OSCURATO:PERSONA]Amaro, con controricorso notificato in data 25/5/2021, ha resistito all'impugnazione, deducendone l'inammissibilità; - la società ricorrente ha depositato memorie; - ritenuto, innanzitutto, che il ricorso è ammissibile: è vero che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, non è ammissibile per difetto d'interesse all'impugnazione il ricorso avverso l'ordinanza con cui il giudice, in sede d'opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la sua incompetenza territoriale omettendo di revocare il decreto ingiuntivo opposto posto che, a ben vedere, tale provvedimento necessariamente contiene, ancorché in forma implicita, la declaratoria di revoca del decreto opposto e che, per tale ragione, l'opponente non ha interesse a lamentare l'omessa pronuncia di tale provvedimento (cfr. Cass. n. 13426 del 2020; Cass. n. 1121 del 2022; Cass. n. 1372 del 2016); è anche vero, tuttavia, che tale principio vale solo nel caso in cui il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, nel dichiarare la sua incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto opposto: non anche nel caso, come quello in esame, in cui, al contrario, pur avendo dichiarato la sua incompetenza, abbia espressamente respinto l'istanza di revoca del decreto stesso in quanto, al contrario, correttamente pronunciato da un giudice competente; Pie. 2021 n. 11243 - Sez. 6-2 - CC del 5 maggio 2022 - ritenuto, inoltre, che il ricorso è fondato: la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c., determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti (Cass. n. 16744 del 2009; Cass. n. 11748 del 2007); il giudice dell'opposizione che accolga (non importa se a torto o a ragione) l'eccezione di incompetenza sollevata con l'atto di opposizione, deve, pertanto, necessariamente ed esplicitamente revocare il decreto ingiuntivo che, in ragione della ritenuta competenza, aveva in precedenza pronunciato, onde impedire al decreto stesso di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (cfr. Cass. n. 6106 del 2006) sicché ove, al contrario, pur essendosi dichiarato incompetente, abbia con statuizione esplicita negato tale revoca, respingendo la richiesta in tal senso formulata dall'opponente, tale provvedimento, se impugnato in cassazione per violazione di legge, dev'essere, in parte qua cassato; - ritenuto, infine, che la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può pronunciare nel merito e che, sul punto, si impone, per quanto sopra esposto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché, a fronte della decisione del giudice di non revocare il decreto, l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali maturate nel giudizio di merito e nel presente giudizio; P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa l'ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e compensa integralmente tra le parti le spese processuali maturate nel giudizio di merito e nel presente giudizio. Ric. 2021 n 11243 - Sez. 6-2 - CC del 5 maggio 2022 6 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 5 maggio 2022.
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