CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPO _I dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria fatta pervenire dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]et, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 maggio 2018 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minacce aggravate e lesioni aggravate e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, è inammissibile, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che la condotta intimidatoria è stata manifestata con modalità tali da richiamare le tipiche regole di condotta delle associazioni criminali di stampo camorristico, sia per quanto concerne l'aspetto dell'egemonia sul territorio, sia per quanto riguarda la ritorsione operata; - che il primo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che lamenta l'erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. per la mancata esclusione del concorso del ricorrente nel reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale la quale ha affermato come il [OSCURATO:PERSONA], con la propria condotta, abbia indubbiamente apportato un contributo di non scarso rilievo all'azione criminosa del [OSCURATO:PERSONA], integrando tutti gli elementi costitutivi del concorso di persone nel reato (si veda, in particolare, pagina 4 della motivazione del provvedimento impugnato); - che il secondo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che si duole dell'erronea applicazione della legge e della carenza e illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è anch'esso non consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto reiterativo di censure già adeguatamente vagliate e disattese del giudice di merito, il quale ha affermato come la dinamica dell'azione criminosa accertata dalla compiuta istruttoria non consenta di ritenere che l'azione del [OSCURATO:PERSONA] sia stata di minima importanza (si veda, in particolare, pag. 6 della motivazione della sentenza impugnata);- che il terzo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], con cui lamenta l'erronea applicazione e interpretazione della legge e l'illogicità e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura eià adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le motivazioni del suo convincimento, sulla base delle ragioni ribadite sopra in risposta al motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; - che il quarto motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con cui denunzia l'erronea applicazione della legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto attinente al trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione sul diniego, facendo riferimento alle modalità della condotta; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass