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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 15344/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui sì contesta il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e/o l'esclusione della contestata recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché assolutamente generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi giudice di appello con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] /- DEPOSITATO' [OSCURATO:PERSONA] E ERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui sì contesta il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e/o l'esclusione della contestata recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché assolutamente generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi giudice di appello con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio del potere discrezionale al proposito riconosciuto al giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] /- DEPOSITATO' [OSCURATO:PERSONA] E ERIA
Sentenza Cassazione n. 15344/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris