CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 31806/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale legale rappresentate di "[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:SOCIETA]." avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con o senza rinvio dell'ordinanza impugnata per carenza motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito ex art. 322-bis cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio, quale indagata, e in qualità di socia accomandataria e legalerappresentante della "[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli del 7 gennaio 2026, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo del complesso immobiliare sito nel Comune di Barano, disposto con decreto del predetto GIP del 28 novembre 2025. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagata, nelle qualità sopra indicate, a mezzo dei difensori di fiducia, articolato in quattro motivi di impugnazione che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo e il secondo motivo di impugnazione, esposti congiuntamente, lamenta violazione di legge e inosservanza di norme processuali. Deduce che: il Tribunale ha disatteso l'eccezione di inutilizzabilità della relazione di consulenza tecnica del 7 marzo 2025 a firma dell'arch. Penza e della successiva integrazione alla relazione, datata 28 dicembre 2025, per essere stati tali atti depositati oltre il termine di durata delle indagini preliminari, applicando erroneamente il principio secondo il quale, ai fini di stabilire la tempestività di una consulenza tecnica, occorre avere riguardo alla data di deposito dell'elaborato, a meno che la relazione non sia meramente riepilogativa di attività posta in essere prima della scadenza del termine di cui all'art. 405 cod. proc. pen.; la [OSCURATO:PERSONA] fu iscritta nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 44, 95 d.P.R. n. 380 del 2001, 181 d.lgs. n. 42 del 2004 e 349 cod. pen. il 26 giugno 2024; le iscrizioni, compresa quella relativa all'ipotesi ex art. 181 d.lgs. 42 del 2004, afferivano a reati contravvenzionali, a eccezione di quella relativa al reato di cui all'art. 349 cod. pen.; gli stessi inquirenti non avevano ipotizzato la realizzazione di nuove costruzioni tali da superare i previsti limiti volumetrici; il Tribunale annullava il decreto di sequestro quanto al delitto di cui all'art. 349 cod. pen. per insussistenza dell'addebito; non si procedeva né si è mai proceduto (se non dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari di cui all'art. 405, comma 2, cod. proc. pen.) contestando la realizzazione di nuove volumetrie; la contestazione di cui all'art. 349 cod. pen. non risulta più coltivata nella nuova richiesta cautelare del 17 novembre 2025, né nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 13 ottobre 2025; la qualificazione del fatto reato a supporto dell'iscrizione deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari; gli elementi indiziari derivanti dalla consulenza tecnica sono inutilizzabili a norma dell'art. 407, comma 3, cod. proc. pen. Deduce, poi, che: il consulente del Pubblico ministero depositava documentazione fotografica che, ancorché scattata all'atto del sopralluogo del 19 2settembre 2024, veniva versata in atti e, dunque utilizzata, a integrazione del precedente, solo nell'elaborato del 28 dicembre 2025; gli elementi di natura documentale valorizzati dal Tribunale, quanto la valutazione tecnica degli stessi, facevano ingresso nel procedimento alla data del 28 dicembre 2025, dopo che il termine per il compimento delle indagini era ampiamente spirato; il Tribunale ha ritenuto la natura riepilogativa della prima consulenza e dell'integrazione; il Tribunale ha fatto propria la valutazione tecnica, nel senso evocato dall'art. 359 cod. proc. pen., operata dal consulente tecnico oltre i termini di durata delle indagini. Deduce, con riferimento alla documentazione depositata dal pubblico ministero il 20 marzo 2026, che: la Scia presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 3 giugno 2025 è stata acquisita dal Pubblico ministero nel fascicolo delle investigazioni in epoca successiva alla scadenza del termine per le indagini preliminari; tale documento risultava inutilizzabile da parte del Tribunale ai fini della decisione cautelare; analoghe eccezione si formula con riferimento alla visura storica; le censure sono decisive. 2.3 Con il terzo e il quarto motivo, esposti congiuntamente, lamenta violazione di legge e inosservanza di norme processuali. Deduce che: quanto al periculum in mora il Tribunale non ha dato conto di qualsivoglia esigenza anticipatoria rispetto alla decisione eventuale e di merito relativa alla confisca; al netto di ogni questione riguardante la gravità e la molteplicità degli abusi, la rilevanza del danno ambientale, l'impatto delle opere sull'orografia delle rocce (fumus commissi delicti), il Tribunale non ha compiuto quel giudizio concreto e prognostico evocato dall'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in ordine alla delibazione positiva circa la sussistenza del periculum in mora con ciò, inoltre, erroneamente applicando la medesima disposizione che prevede che: "Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose cui è consentita la confisca". Deduce, inoltre, che: ella, nel proporre istanza di "dissequestro", richiamando i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità delle misure cautelari, invocava la revoca parziale del sequestro con restituzione all'avente diritto quantomeno dell'intero piano ristorante posto al secondo livello; il Tribunale ha solo apparentemente affrontato la questione della violazione del principio di proporzionalità, senza confrontarsi con le allegazioni in precedenza sintetizzate e operate a mezzo di consulenza tecnica di parte, né tantomeno ha dato conto di argomenti "assorbenti" tali da giustificare la superfluità di ogni disamina in ordine alle allegazioni e alle deduzioni operate, né ha fornito (così come il GIP) motivazione alcuna che esplicitasse, in termini sostanziali, le ragioni della impossibilità di conciliare le esigenze preventive ritenute sussistenti con i diritti costituzionalmente protetti incisi dal vincolo la cui violazione veniva '3dedotta; si imponeva il compimento di una disamina effettiva che, ancorché sintetica, desse conto eventualmente della impossibilità di soddisfare le esigenze anticipatorie se non sacrificando, integralmente, il diritto di proprietà, le connesse facoltà di godimento e la libertà di iniziativa economica della società proprietaria di cui la odierna ricorrente è amministratrice; il Tribunale non si è in alcun modo confrontato con le allegazioni e le deduzioni difensive che, tenuto conto delle specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione del complesso immobiliare, erano finalizzate a un'applicazione del vincolo proporzionata allo scopo e non meramente afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve, in primo luogo, rilevarsi che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio è inammissibile non avendo la ricorrente dedotto alcunché a sostegno dell'interesse personale all'annullamento dell'ordinanza impugnata. Pertanto, si procede all'esame del ricorso con riferimento alla ricorrente società "[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].". 2. Il ricorso nell'interesse della società proprietaria del complesso immobiliare è fondato limitatamente alle censure relative alle esigenze cautelari e nel resto è inammissibile. 3. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono inammissibili. Le censure poste dalla ricorrente in ordine al mancato rispetto dei termini delle indagini preliminari sono manifestamente infondate. Indipendentemente dalle argomentazioni del Tribunale, che ha correttamente rilevato che la durata del termine delle indagini è stabilita normativamente sulla base dei reati iscritti dal pubblico ministero e che nel caso concreto tale termine fosse quello di un anno, stante l'iscrizione per il delitto di cui all'art. 349 cod. pen., deve rilevarsi che il sequestro preventivo del 7 gennaio 2026, oggetto della richiesta di revoca, come ampiamente prospettato dalla stessa ricorrente e come risulta anche dagli atti allegati al ricorso, è stato eseguito in relazione a ipotesi di reato diverse da quelle che avevano determinato il precedente decreto di sequestro del 1° luglio 2024. Come si rileva dall'ordinanza del Tribunale di Napoli del 19 luglio 2024 (allegata al ricorso), relativa alla richiesta di riesame di tale decreto, inizialmente si procedeva per il delitto di cui all'art. 349 cod. pen. e per le contravvenzioni di cui agli artt. 44, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 d.lgs. 42 del 2004. Dalla richiesta di sequestro preventivo del 17 novembre 2025 e dall'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. (allegati al ricorso) emerge che attualmente si procede 4per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 30 e 44 lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001 (lottizzazione abusiva; capo a), 110, 635, 518-duodecies, cod. pen. (capo b), 110 cod. pen., 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004 (capo c), 110 cod. pen., 44 lett. c), d.P.R. 380 del 2001 (con riferimento alle stesse opere di cui al capo a, realizzate in area a massimo vincolo paesaggistico; capo d) e 110 cod. pen., 55 e 1161 cod. nav. (capo e). Come specificato nell'ordinanza impugnata, con argomentazione non contestata con il ricorso, si tratta di reati ipotizzati a seguito dell'acquisizione di elementi indiziari ulteriori rispetto a quelli valutati con il primo provvedimento di sequestro, solo parzialmente coincidenti con quelli già scrutinati. Ciò posto, la consulenza tecnica e la relazione integrativa, da cui sono stati tratti i nuovi elementi indiziari su cui si è fondato il nuovo sequestro, hanno natura di notizia di reato, comportante nuove iscrizioni. Pertanto, non colgono nel segno le doglianze della ricorrente, già peraltro respinte dal Tribunale sulla base del rilievo che entrambi gli elaborati si fondano su un sopralluogo eseguito dall'arch. Pensa nel settembre 2024, ovvero entro i termini delle indagini relative ai reati inizialmente ipotizzati. Quanto alle doglianze relative alla documentazione depositata il 20 marzo 2026 (tra cui un documento proveniente dall'indagata, comunque acquisibile ex art. 237 cod. proc. pen.) deve rilevarsi che, come già osservato, il sequestro preventivo del 7 gennaio 2026 è stato eseguito in relazione a ipotesi di reato diverse da quelle che avevano determinato il precedente provvedimento di sequestro. Il motivo di ricorso non specifica e, pertanto, sul punto lo stesso deve ritenersi generico, se e quando sia stata eseguita l'iscrizione per i nuovi reati. Pertanto, l'aspecificità della censura non consente di valutare se i nuovi documenti siano stati acquisiti oltre il termine per le indagini preliminari. 3. I rimanenti motivi di ricorso sono fondati nei termini appresso precisati. In punto di esigenze cautelari l'ordinanza impugnata è stata motivata nel seguente modo: «Prive di fondamento le doglianze difensive in ordine all'assenza del periculum in mora. Invero, la molteplicità degli interventi abusivi realizzati, la loro accertata riferibilità al complesso denominato "[OSCURATO:PERSONA]", la rilevanza del danno ambientale, l'impatto delle opere sull'orografia delle rocce e dunque la gravità degli stessi abusi, anche in riferimento al pericolo di frane e fenomeni alluvionali (essendo l'intera area ricadente in zona ad elevata naturalità e rischio molto elevato dal punto di vista idrogeologico), giustificano pienamente il mantenimento del sequestro preventivo che tenuto conto della portata dell'intervento e del suo impatto ambientale appare pienamente adeguato e proporzionale. Deve prendersi atto infine che gli immobili oggetto di lottizzazione abusiva sono soggetti a confisca obbligatoria ex art. 44, comma 2, 5del citato D.P.R. onde sussiste il presupposto di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p.». Il profilo relativo al periculum in mora, pur trattato dal Tribunale, non risulta però, come anche si evince da tale ultima argomentazione, esaminato con specifico riferimento alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca o, comunque, le argomentazioni utilizzate non sono chiaramente riferibili a tale esigenza. Come correttamente rilevato dalla ricorrente, questa Corte, con sentenza Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, ha statuito che «[i]I provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora" da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Nel motivare tale decisione questa Corte ha evidenziato che «solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio» e che «[i]n definitiva, dunque, è il parametro della "esigenza anticipatoria" della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio». La mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e, segnatamente, sull'esigenza di anticipare l'effetto ablativo impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente a tale punto e il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 6Il Tribunale in sede di rinvio, nel valutare il profilo del periculum in mora con piena libertà di esito, esaminerà anche la doglianza con la quale era stata dedotta inosservanza del principio di proporzionalità con riferimento al piano ristorante (con l'appello era stata lamentata la mancata revoca parziale del sequestro), dovendosi evidenziare che con il sintetico riferimento del Tribunale al rispetto di tale principio, come lamentato dalla ricorrente, non è stata data risposta alle articolate deduzioni della difesa basate anche su una consulenza tecnica. 4. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in proprio, consegue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento nonché al pagamento, non sussistendo elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P P.Q.M