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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36849/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, essendosi di fatto il ricorrente a sostenere in modo aspecifico l'irrilevanza dei precedenti penali riferibili al ricorrente, senza evidenziare una effettiva ricorrenza di vizi rilevabili in questa sede; che il giudice di merito ha adeguatamente motivato sul diniego delle predette attenuanti facendo riferimento, in senso conforme ai principi enunciati da questa Corte, agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda pag. 37 della sentenza impugnata ove il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulla rilevanza della condotta del ricorrente, nonché sui suoi precedenti penali, per lo più integranti reati contro il patrimonio); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prescrizione, è manifestamente infondato perché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 10 ottob

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione posta a base del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, essendosi di fatto il ricorrente a sostenere in modo aspecifico l'irrilevanza dei precedenti penali riferibili al ricorrente, senza evidenziare una effettiva ricorrenza di vizi rilevabili in questa sede; che il giudice di merito ha adeguatamente motivato sul diniego delle predette attenuanti facendo riferimento, in senso conforme ai principi enunciati da questa Corte, agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti (si veda pag. 37 della sentenza impugnata ove il diniego delle attenuanti generiche è fondato sulla rilevanza della condotta del ricorrente, nonché sui suoi precedenti penali, per lo più integranti reati contro il patrimonio); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge processuale e il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prescrizione, è manifestamente infondato perché afferisce alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, a tenore della quale l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 10 ottob
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