CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2023
Cassazione n. 14619/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 II Tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data 3 agosto 2022, rigettava l'appello avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 9 giugno 2022 che aveva disposto rei confronti dello stesso l'aggravamento della misura cautelare sostituendo gli arresti domiciliari con la custodia in carcere. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite impugnazione dell'avv.to lana, che deduceva con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen. violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. per violazione di legge in ordine al principio di adeguatezza delle misure cautelari e per omessa applicazione della disciplina dettata dall'art. 276 comma 1 ter cod.proc.pen. che in riferimento alle violazioni di modesto rilievo non impone l'aggravamento. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è infondato; ed invero in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, Rv. 275040 - 01). L'applicazione del sopra esposto principio comporta affermare che in tema di aggravamento della misura degli arresti domiciliari a causa di trasgressione delle prescrizioni adottate non sussiste alcun automatismo bensì il giudice che procede deve verificare che la violazione sia significativa della inadeguatezza della custodia domiciliare a tutelare le esigenze del caso di specie. Pertanto, con particolare riferimento alla possibilità che la trasgressione sia consistita nella trasmissione di messaggi su piattaforme social il giudice che procede deve dapprima rammentare le ragioni giustificatrici l'adozione della misura cautelare e poi, ferma rimanendo la residualità della custodia in carcere, motivare adeguatamente circa la rilevanza significativa dei messaggi trasmessi a terzi in relazione alle esigenze cautelari altrimenti vedendosi vanificato il principio stabilito dal primo comma dell'art. 275 cod.proc.pen.. Difatti tale norma nella prima parte stabilisce proprio che l'applicazione della misura maggiormente afflittiva va disposta avuto riguardo ad entità, motivi e circostanze della violazione senza che sussista alcun automatismo. Nel caso in esame i giudici di merito hanno proprio rispettato tali principi avendo disposto l'aggravamento a seguito di una valutazione particolare sia delle esigenze cautelari originarie sia delle ragioni particolari sulla base delle quali affermare che le violazioni all'obbligo di comunicazione fossero significative di un aggravamento del quadro cautelare. Alla luce delle predette considerazioni pertanto il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.. Roma, 14 marzo 2023 ,[OSCURATO:PERSONA]. Lt. n