CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07685/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13694-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1684/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2023 R.G.N. 2972/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio [OSCURATO:PERSONA] disciplinare R.G.N.13694/2023 Cron. Rep. Ud.23/01/2024 CC del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2857/2019, la Corte d’appello di Roma aveva confermato la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 8154/2018, la quale aveva respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza dello stesso Tribunale che, nella fase sommaria del procedimento ex lege n. 92/2012, pure aveva rigettato il ricorso del lavoratore, relativo all’impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. in data 11.8.2016. 2. Con ordinanza n. 25287/2022, depositata il 24.8.2022, questa Corte Suprema accoglieva il ricorso per cassazione proposto dal Capitani avverso tale decisione per quanto di ragione, cassava la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese del procedimento, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. 2.1. Più nello specifico, ritenendosi assorbito il quarto motivo di ricorso per cassazione, venivano giudicati fondati gli altri tre motivi di ricorso. Difatti, in base ai principi di diritto in motivazione esposti, risultava erronea la sussunzione della fattispecie concreta nella norma astratta operata dalla Corte territoriale, poiché l’attività investigativa mediante controllo esterno, ancorché occasionata da analogo, pur legittimo, controllo nei confronti di altro dipendente, esplicandosi nell’orario di lavoro del ricorrente, cioè durante l’espletamento dell’attività lavorativa da parte sua, finiva con l’incidere direttamente e, quindi, al di fuori dei limiti consentiti, su detta attività. Veniva, inoltre, ritenuto fondato anche il terzo motivo di quel ricorso, essendo necessario che in tema di procedimento disciplinare il datore di lavoro, pur non essendovi obbligato dall’art. 7 Stat. Lav., offra all’incolpato la documentazione necessaria al fine di consentirgli un’adeguata difesa, e ciò in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto. 2.2. Pertanto, stante la cassazione della sentenza allora impugnata in relazione ai suddetti motivi, veniva disposto il rinvio alla medesima Corte d’appello cui veniva demandato “il riesame della questione uniformandosi agli enunciati principi”. 3. Con la sentenza in epigrafe indicata, attualmente impugnata, la Corte d’appello in sede di rinvio da questa Corte Suprema, previa riunione del giudizio in riassunzione promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a quello anteriormente instaurato dal lavoratore, accertava e dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato al Capitani con missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], annullava detto licenziamento e condannava la banca alla reintegrazione dello stesso lavoratore nel posto di lavoro, oltre che al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al soddisfo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal licenziamento alla reintegra, oltre interessi di legge; condannava, infine, la stessa banca alla rifusione delle spese di tutti i gradi e fasi del procedimento, come liquidate e in distrazione. 3.1. Per quanto qui interessa, la Corte in sede di rinvio premetteva quanto statuito da questa Corte nella suddetta ordinanza e riteneva che, alla luce dei principi di diritto di detta pronuncia - alla quale essa Corte d’appello era tenuta ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c. (il quale disponeva che il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto o, comunque, a quanto statuito dalla Corte di Cassazione) – la domanda proposta dal ricorrente in riassunzione [OSCURATO:PERSONA] doveva essere accolta. 3.2. In particolare, rilevava la Corte del rinvio come l’attività investigativa accertata – sulla cui base si fonda il licenziamento disciplinare oggetto di causa – alla luce dei principi di diritto richiamati dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia suddetta – doveva valutarsi essere stata illegittimamente disposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto avente ad oggetto il rispetto dell’orario di lavoro da parte del dipendente, nonché l’esecuzione della prestazione lavorativa da parte dello stesso, in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 300 del 1970, che fissano i limiti di intervento del controllo esterno - vale a dire, affidato a collaboratori esterni (quali le agenzie investigative) – disposto dal datore di lavoro, controllo che non può mai avere ad oggetto l’adempimento o l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, bensì deve limitarsi agli atti illeciti del dipendente, non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione. 3.3. Dopo ulteriori considerazioni, riteneva che, quale conseguenza della illegittimità del controllo avente ad oggetto l’esecuzione della prestazione lavorativa resa dal Capitani, operato dall’agenzia investigativa incaricata, discendeva l’inutilizzabilità ai fini disciplinari delle risultanze della stessa da parte del datore di lavoro e, quindi, l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore; cui, quindi competeva la tutela ex art. 18, comma 4, st. lav. novellato. Aggiungeva che l’onere della prova a riguardo incombeva sulla datrice di lavoro e non sul lavoratore, il che, sempre diversamente da quanto sostenuto dalla BPERR, aveva puntualmente contestato i fatti addebitatigli sin dal primo atto introduttivo del giudizio. 3.4. In conclusione, reputando assorbito il motivo di doglianza del lavoratore, relativo alla lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost e dell’art. 7 L. n. 300/1070 (pure accolto da questa Corte), accoglieva le domande dello stesso nei termini innanzi specificati. 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 5. L’intimato ha resistito con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente “deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 384 cpc nonché degli artt. 2, 3 e 4 St. Lav., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cpc., nonché dell’art. 2105 c.c.”. Secondo la ricorrente, il giudice del rinvio ha illegittimamente modificato l’accertamento già svolto nei precedenti gradi di giudizio e ciò in contrasto con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, alla cui stregua il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. 2. Con un secondo motivo “censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cpc e degli artt.1362 e ss. c.c. in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, cpc, relativamente all’interpretazione della volontà negoziale, nonché, ancora, dell’art. 2105 c.c. e degli artt. 2, 3 e 4 St. Lav.”. Fermo il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce che è stata operata una vera e propria sostituzione dell’accertamento di merito come emerso nei precedenti gradi. E tale nuovo e diverso accertamento era esemplificato in tutte le affermazioni dell’impugnata sentenza per le quali l’oggetto dell’incarico all’agenzia investigativa sarebbe stato quello di mero controllo dell’orario di lavoro del Capitani e quindi dell’adempimento/inadempimento dell’obbligo lavorativo. 3. Con un terzo motivo “censura il già citato capo di sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° co. n. 4, cpc (nullità della sentenza o del procedimento), per errore di percezione sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prove, anche in riferimento all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 per motivazione apparente o comunque omessa, in relazione anche alla violazione dell’articolo 111, comma 6”. Secondo la ricorrente, la sentenza era viziata anche per l’ulteriore evidente errore di percezione del documento principale inerente la procedura disciplinare sub iudice, cioè la contestazione dell’addebito, nella quale era scritto: “dalla documentazione interna in nostro possesso è risultato che nei periodi di Sua assenza dal posto di lavoro in costanza di orario Lei non abbia reso dichiarazioni a ciò conformi; ed anzi abbia espressamente riferito in sede di compilazione di schede presenze di essere regolarmente in servizio”, mentre la Corte d’appello aveva affermato che oggetto di addebito fosse la violazione dell’orario di lavoro del dipendente. 4. Con un quarto motivo “censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 S.L. e dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360, 1° co., n. 3 cpc; denuncia altresì violazione dell’art. 384, 2° co., cpc”. Individuata la parte di motivazione contestata, la ricorrente assume che da quanto sopra dedotto nei primi tre motivi discendeva la legittimità della condotta datoriale di affidamento dell’incarico investigativo, con conseguente valenza ed efficacia di mezzo di prova della relazione investigativa. 5. Col quinto ed ultimo motivo “denuncia la violazione dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia in ordine alla domanda di accertamento della conformità della condotta della Banca al principio enunciato dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 25287 del 2022, secondo cui è “necessario che in tema di procedimento disciplinare il datore di lavoro, pur non essendovi obbligato dall’articolo 7 Stat. Lav., offra all’incolpato la documentazione necessaria al fine di consentirgli un’adeguata difesa, e ciò in base ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto”; denuncia altresì violazione dell’art. 384, 2° co., cpc”. 6. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto redatto in violazione dell’art. 366, 1° comma, nn. 3 e 4 c.p.c., sotto il duplice profilo della mancata sintetica esposizione del fatto processuale e della carenza di specificità delle censure svolte. 6.1. Tale eccezione è, tuttavia, superabile. 6.2. Secondo le Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelleggibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (in tal senso Cass., sez. un., 30.11.2021, n. 37552). 6.3. Ebbene, il ricorso in esame contiene indubbiamente una fin troppo lunga parte dedicata alla “sommaria esposizione dei fatti di causa”, peraltro prevalentemente dedicata al richiamo delle pregresse difese della stessa attuale ricorrente. 6.4. Tuttavia, nel ricorso, complessivamente considerato, non è assolutamente riscontrabile un’esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o che pregiudichi l’intelleggibilità delle censure mosse alla decisione di secondo grado, essendo anche chiaramente individuati capi e parti di motivazione censurati. Inoltre, le diverse censure come sopra riassunte, salvo quanto si dirà nell’esaminarle singolarmente, risultano anche sufficientemente specifiche. 7. Giova premettere all’esame dei singoli motivi che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una o l’altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e delle decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la potestas iudicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse (così, ex plurimis, tra le più recenti, Cass., sez. III, 15.6.2023, n. 17240; id., sez. I, 24.2.2022, n. 6097). Più in particolare, se la sentenza dei giudici di merito è stata cassata per i concorrenti motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell’articolo 360 del c.p.c., il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato, ma in relazione ai punti decisivi e non congruamente valutati dalla sentenza cassata, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza della Corte di cassazione, la cui portata vincolante – nei termini che spetta a questa stessa Corte definire – è limitata all’enunciazione della corretta interpretazione della norma di legge, e non si estende alla sussunzione della norma stessa della fattispecie concreta, essendo tale fase del procedimento logico compresa nell’ambito del libero riesame affidato alla nuova autorità giurisdizionale (in tal senso Cass., sez. III, 17.3.2022, n. 8810; id., sez. II, 12.1.2017, n. 654). 8. Nel caso in esame, come risulta dal testo dell’ordinanza n. 25287/2022 di questa Corte, il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso erano riconducibili esclusivamente all’ipotesi della violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., mentre il solo secondo motivo era da riferire al mezzo di “omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti” ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.; né tale inquadramento delle censure è stato posto in discussione nella parte motiva di tale ordinanza. 9. Come già premesso in narrativa, stante il ritenuto assorbimento del quarto motivo di ricorso, sono stati ritenuti fondati i primi tre motivi (cfr. § 5 a pag. 3 del testo). 10. Dunque, la fattispecie concreta ricade nella terza delle ipotesi illustrate al precedente § 7 di questa motivazione e, più specificamente, nell’ipotesi in cui il ricorso per cassazione abbia trovato accoglimento per motivi sub n. 3) e 5) del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con la conseguenza che, quanto ai limiti del giudizio di rinvio, trovano applicazione i principi pure in precedenza enunciati. 11. E, per conseguenza, risultano privi di fondamento il primo ed il secondo motivo di ricorso. Essi, infatti, muovono implicitamente dall’erroneo presupposto che la precedente sentenza della Corte territoriale sarebbe stata esclusivamente per la violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., sicché la Corte del rinvio avrebbe dovuto soltanto uniformarsi ai principi di diritto enunciati da questa Corte, senza la possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti al processo. 12. Stante il carattere del disposto rinvio, la Corte territoriale doveva senz’altro uniformarsi ai principi di diritto enunciati da questa Corte nell’ordinanza rescindente, ma ben poteva procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti nel processo. 13. E la Corte del rinvio, in ordine alla principale questione che formava oggetto dei primi due motivi del precedente ricorso per cassazione, si è certamente uniformata ai principi di diritto espressi nella decisione rescindente e a quant’altro in essa statuito (che ha trascritto nella sua sentenza alle pagg. 3- 4). 14. Più nello specifico, la Corte del rinvio ha anzitutto premesso “che il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 del c.c. irrogato al Capitani con missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato intimato a seguito di contestazione disciplinare del 27.7.2016, con la quale si addebitava al dipendente di aver svolto nelle giornate dell’11, 13, 14, 18 e 19 luglio 2016, attività con finalità estranee a quelle lavorative durante l’orario di lavoro, comunque al di fuori della sede di lavoro di competenza del lavoratore (secondo quanto analiticamente descritto nella lettera di contestazione), nonché di non aver reso dichiarazioni a ciò conformi, nei periodi di assenza dal posto di lavoro in costanza di orario di lavoro, avendo riferito di essere regolarmente in servizio in sede di compilazione schede presenze”. 15. Assume ora la ricorrente - in chiave variata, ma praticamente nei primi quattro motivi di ricorso -, che: “oggetto della contestazione disciplinare mossa al Capitani era di aver falsamente attestato una situazione lavorativa di fatto inesistente; che le osservazioni investigative sono state eseguite per l’accertamento di tale illecito, che all’esito di tale accertamento investigativo è stata, per l’appunto, acclarata la commissione di tale gravissimo illecito del Capitani” (così in particolare a pag. 45 del ricorso nell’ambito del primo motivo). In proposito, la ricorrente, come si è premesso, nel terzo motivo imputa ai giudici addirittura un errore di percezione del documento costituito dalla contestazione d’addebito. 16. Tali rilievi sono privi di fondamento. Al contrario la sintesi della contestazione disciplinare del 27.7.2016, come esposta dalla Corte del rinvio, è fedele al suo effettivo contenuto. Invero, come risulta dal testo della nota in data 27.7.2016, che la stessa ricorrente ha prodotto in questa sede, la datrice di lavoro aveva anzitutto contestato al lavoratore: “A) … di aver svolto nelle giornate dell’11-13-14-18-19 luglio 2016 attività con finalità estranee a quelle lavorative durante l’orario di lavoro, comunque al di fuori della sede di lavoro di Sua assegnazione”, come in dettaglio specificato per ognuno dei giorni suddetti; e inoltre: “B) In tutte le giornate prese in esame, dalla documentazione interna in nostro possesso è risultato che nei periodi di Sua assenza dal posto di lavoro in costanza di orario Lei non abbia reso dichiarazioni a ciò conformi; ed anzi abbia riferito in sede di compilazione di schede presenze di essere regolarmente in servizio. Tutto ciò mette in evidenza un Suo gravissimo comportamento, non conforme agli obblighi su di Lei gravanti rispetto alla normativa vigente e alle norme e regolamenti aziendali”. 17. Resta, perciò, confermato che la contestazione non aveva per oggetto esclusivo l’aver reso il dipendente dichiarazioni circa la presenza in servizio non conformi alla realtà di quei giorni, come sostiene attualmente la ricorrente. 18. La Corte del rinvio, inoltre, ha specificato che la contestazione era stata formulata “sulla base di quanto emerso dalla osservazione investigativa disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nei confronti del dipendente, al fine di verificare il rispetto, da parte Sua, dell’orario di lavoro e, comunque, della effettività della Sua presenza sul luogo di lavoro con reale svolgimento di prestazione lavorativa (v. lettera di contestazione in atti - all. 5 del fascicolo di primo grado di [OSCURATO:PERSONA])”. 19. Ha, quindi, osservato che “dal conferimento dell’incarico affidato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. alla Agenzia Investigativa A.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [che] la finalità dell’investigazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] era il rispetto da parte di quest’ultimo dell’orario di lavoro (v. doc. 8 del fascicolo della [OSCURATO:SOCIETA] – Finalità dell’investigazione “ Osservazioni finalizzate alla verifica del rispetto dell’orario di lavoro”); in sede di prova testimoniale è emerso, poi, che l’incarico era stato eseguito dalla A.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine di verificare cosa facesse il ricorrente durante l’orario di lavoro(v. deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della A.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ha eseguito le investigazioni a carico del Capitani, che ha riferito all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di aver avuto l’incarico di verificare cosa facesse il ricorrente durante l’orario di lavoro). Ha, pertanto, rilevato “come tale attività investigativa – sulla cui base si fonda il licenziamento disciplinare oggetto di causa – valutata alla luce dei principi di diritto richiamati dalla Suprema Corte nella pronuncia di rinvio –deve valutarsi essere stata illegittimamente disposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in quanto avente ad oggetto il rispetto dell’orario di lavoro da parte del dipendente, nonché l’esecuzione della prestazione lavorativa da parte dello stesso, in violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 300 del 1970, che fissano i limiti di intervento del controllo esterno –vale a dire affidato a collaboratori esterni (quali le agenzie investigative) – disposto dal datore di lavoro, controllo che non può mai avere ad oggetto l’adempimento o l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, bensì deve limitarsi agli atti illeciti del dipendente, non riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione”. 20. Infine, la Corte del rinvio ha ritenuto che il controllo della prestazione lavorativa non era “stato giustificato, nel caso di specie, dalla necessità di verificare l’avvenuta perpetrazione di illeciti da parte del Capitani, anche laddove vi sia il sospetto o la mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione, non emergendo tale circostanza dal conferimento dell’incarico da parte di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. alla A.P. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (v. doc. 8 [OSCURATO:SOCIETA])”; e comunque ha ritenuto “che il controllo esterno, ai fini della sua liceità, deve limitarsi agli atti illeciti del lavoratore, purché tali atti non siano, però, riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione lavorativa”.E’ evidente che da questo motivato apprezzamento dell’illegittimità del controllo investigativo e, dunque, dell’inutilizzabilità dei suoi risultati a fini disciplinari, discende come logico corollario l’apprezzamento della insussistenza dell’ulteriore aspetto dell’illecito disciplinare, costituito dal mendacio commesso dal lavoratore circa l’attività effettivamente svolta (pure, come si è detto, oggetto della contestazione disciplinare), in quanto strettamente e logicamente connesso con il più grave inadempimento contestato, e del p ari non sorretto da alcuna prova in conseguenza del non consentito uso delle relazioni investigative. Non vi è pertanto alcun errore di percezione in ordine al contenuto della contestazione, bensì una sua lettura coerente. 21. Pertanto, alcuna offesa all’art. 384, comma secondo, c.p.c. è riscontrabile nell’impugnata sentenza, né risultano violati i limiti del giudizio di rinvio nella specie da osservare, come dianzi specificati. 22. Inoltre, la motivazione resa dalla Corte di merito non è certamente apparente o addirittura omessa, come pur assertivamente dedotto nella rubrica del terzo motivo, della cui infondatezza s’è già detto quanto all’errore di percezione attribuito alla stessa Corte. 23. Parimenti infondato è, poi, il quarto motivo. 24. Quest’ultimo, nel contestare la tutela ex art. 18, comma 4, L. n. 300/1970, riconosciuta al lavoratore dalla Corte del rinvio a motivo della ritenuta insussistenza dei fatti contestati, non assume alcuna autonomia rispetto ai motivi di ricorso precedenti.Esso, infatti, si basa sull’assunto appunto che per quanto dedotto nei primi tre motivi dovrebbe ritenersi la piena legittimità delle investigazioni utilizzate dalla banca. 25. E’, infine, inammissibile il quinto ed ultimo motivo. 26Esso riguarda il punto della decisione gravata, in cui, come premesso in narrativa, la Corte del rinvio ha giudicato “assorbito il motivo di doglianza di [OSCURATO:PERSONA] relativo alla lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 24 della Cost. e 7 della L. n. 300/70 (pure accolto dalla Corte di Cassazione)”. 27. La ricorrente assume che “la Corte d’Appello ha omesso di pronunciarsi sulla domanda della Banca di accertamento della conformità della condotta della Banca al citato principio enunciato dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 25287 del 2022”. 28. Il motivo difetta dei requisiti di specificità/autosufficienza del ricorso per cassazione, non essendo indicato in quale proprio scritto difensivo e, segnatamente, in sede di rinvio, avrebbe formulato (o riproposto) una tale domanda in proprio, e non in via di mero contrasto alla sicura doglianza del lavoratore sugli stessi aspetti. Né si ravvisa un interesse della Banca a tale pronuncia, in mancanza di una sua soccombenza, per effetto dell’assorbimento della questione. 29. La ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.500,00 per compensi professionali, oltre rimbors