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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2023

Cassazione n. 23329/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19561-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente dell’Avvocatura municipale Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in forza di delega del Sindaco del 25.05.2012), rappresentato e difes o , in virtù di procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 10 36 / 32 /1 7 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’annullamento, da parte del giudice amministrativo, dell’atto con il quale era stata esclusa dalla graduatoria relativa al concorso per l’assunzione di 50 vigili urbani, veniva assunta dal Comune di Pozzuoli; all’esito di unulteriore giudizio amministrativo, al la [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto il diritto al r isarcimento del danno per il ritardo nell’assunzione,che veniva successivamente quantificato dal Comune in € 189.668,83, somma infine accettata dalla [OSCURATO:PERSONA], ma corrispostale per il minor importo di € 134.318,00, al netto delle ritenute Irpef che l’ente territoriale ritenne di dover versare all’erario; successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] instaurava un terzo processo amministrativo (questa volta di ottemperanza), che si concludeva con la sentenza del Consiglio di Stato n. 910/2013 , la quale accertava la spettanza, in suo favore, dell’intera somma; in esecuzione di tale dictum, il Comune di Pozzuoli provvedeva, pertanto, a corrispondere alla propria dipendente la differenza di € 57.911,44 (di cui € 43.603,00 per la ritenuta Irpef non dovuta) , indirizzando, quindi, all’Agenzia delle Entrata istanza per il relativo rimborso; avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, il Comune di Pozzuoli proponeva ricorso dinanzialla CTP di Napoli, che lo accoglieva sul presupposto che la somma liquidata in favore della [OSCURATO:PERSONA] non costituisse il controvalore dei redditi futuri alla stessa spettanti, bensì un mero risarcimento del danno“che solo per ragioni di calcolo era stato rapportato all’80% del reddito da lavoro non percepito” (così la sentenza di primo grado, nella parte citata a pag. 9 del ricorso per cassazione); la pronuncia di primo grado fu impugnata dal l’Agenzia delle Entrate, la quale dedusse che la somma in questione integrava un risarcimento per redditi non percepiti, equiparato ai redditi stessi ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.p.r. n. 917/1986; la CTR della Campania, dopo aver richiama to alcuni precedenti giurisprudenziali contrastanti, accolse l’appello, concordando con la prospettazione dell’amministrazione, ritenuta “più aderente alla realtà giuridica della vicenda, anche e segnatamente in ragione del già addotto rilievo concernente la commisurazione quantitativa delle somme in discorso al tempo ed all’entità dei compensi lavorativi che avrebbero dovuto erogarsi dal soggetto datore” (pag. 2 della sentenza impugnata); avverso tale sentenza il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motiv i ; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, 17 e 51 del d.p.r. n. 917/1986, “attesa la natura non reddituale della somma percepita dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l’irrilevanza giuridica del criterio seguito per la determinazione del quantum (..)” (pag. 15 del ricorso); con il secondo motivo, si deduce, invece, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per aver travisato il titolo della corresponsione della somma in favore della [OSCURATO:PERSONA], “consistente nella funzione di ristorare, in via equitativa, il danno dalla medesima patito a causa della ritardata assunzione” (pag. 16 del ricorso);richiamando le argomentazioni contenute nelle sentenze del Consiglio di Stato nn. 3943/2011 e 910/2013, il ricorrente sottolinea come, a venire in questione, è (il risarcimento di) un dannoche non si identifica nella mancata erogazione della retribuzione, e che a quest’ultima fa riferimento unicamente quale criterio sotteso alla liquidazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c.; il ricorso (i cui motivi possono esaminarsi congiuntamente , in ragione dell’evidente connessione)è fondat o ; l’art. 6, comma 2, TUIR, (“Classificazione dei redditi”), quale norma di carattere generale, applicabile a tutte le tipologie di indennità(anche risarcitorie) sostitutive della retribuzione, dispone che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (..)”; la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, “in tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chancedi accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), essendo, peraltro, irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di comparto” (Cass., 05/05/2022, n. 14329; conforme, Cass., 29/12/2011, n. 29579); in argomento, la S.C. ha altresì avuto modo di affermare che: - “ gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della chance di un'occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986” (Cass., 12/10/2018, n. 25471); - “ in tema di imposte sui redditi, in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tassabile il risarcimento commisurato ai redditi che una contribuente, ingiustamente esclusa da un concorso per titoli, avrebbe percepitonel periodo ricompreso fra la data in cui avrebbe dovuto essere assunta dall’ente e quella di assunzione di altro impiego pubblico, avvenuta nelle more dell’annullamento della delibera di esclusione dal concorso)” (Cass., 26/04/2017, n. 10244); - “ il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicché la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al loro delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi” (Cass., 03/02/2021, n. 2472, relativa a una fattispecie di risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale, qualificato come danno emergente e, come tale, escluso dall’assoggettamento a tassazione); -“in tema di I.R.P.E.F., tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto (fattispecie relativa a risarcimento del danno liquidato, ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a seguito di licenziamento illegittimo)” (Cass., 06 / 09 / 2013, n. 20482 ; si veda anche Cass., 16/02/2012, n. 2196); -“in tema di reddito di impresa, le pretese risarcitorie dell'appaltatore, determinate da inadempimento colpevole agli obblighi contrattuali assunti dalla stazione appaltante, non possono essere sempre sottratte all'ambito applicativo della "maggiorazione deiprezzi", regolata dall'art. 60, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente ratione temporis), tenuto conto che la normativa tributaria, diversamente da quella civilistica, prende in considerazione i compensi risarcitori in relazione alla loro specifica destinazione funzionale, dovendosi, quindi, distinguere tra i compensi volti alla mera reintegrazione dell'originaria situazione patrimoniale del danneggiato lesa dall'inadempimento imputabile (che, non potendosi considerare in alcun modo reddito, sono insuscettibili di tassazione) e quelli, invece, destinati a sostituire i redditi non prodotti o perdutidal danneggiato in conseguenza del predetto inadempimento, i quali, per la loro natura di risarcimento in funzione surrogatoria del reddito imponibile, vanno sottoposti a tassazione, sia pure nella misura prudenziale del 50%, prevista dall'art. 60, comma 2, del citato d.P.R. n. 917 del 1986” (Cass., 30/11/2011, n. 25499); in sostanza, il giudice di merito è chiamato a “verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva -e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte - affermarsi la tassazione della relat iva indennità ” (così Cass., 13/05/2009, n. 10972); nel caso di specie, il ricorrente richiama, a sostegno della propria tesi, la “interpretazione autentica” della pronuncia risarcitoria, resa dallo stesso Consiglio di Stato nella successiva sentenza (emessa in sede di giudizio d’ottemperanza) n. 910/2013, secondo cui “la dazione a cui l’Amministrazione è stata condannata in favore della [OSCURATO:PERSONA] non trova causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito illecitamente non percepito, ma in quella di ristorare in via equitativa il danno dalla medesima patito a causa della ritardata assunzione”(pag. 6 del ricorso per cassazione); sostiene, pertanto, il Comune di Pozzuoli, che il danno risarcito in favore della [OSCURATO:PERSONA] “si identifica nella sofferenza, mortificazione, scadimento della qualità della vita e cioè in un danno emergente perché arrecato ai valori fondanti della persona e cioè alla professionalità, all’immagine, al prestigio, all’assenza di discriminazione, all’autorealizzazione nel lavoro tramite progressioni di carrierasu base di merito comparativo, la cui lesione comporta “danno emergente”(..) (pag. 7 del ricorso per cassazione); tale qualificazione della statuizione risarcitoria non sarebbe in alcun modo scalfita dall’utilizzo, ai fini della quantificazione del risarcimento, dell’importo della retribuzione che sarebbe spettata alla [OSCURATO:PERSONA] ove non fosse stata esclusa dalla graduatoria concorsuale, atteso che (come precisato nella stessa sentenza n. 910/2013) in tal modo il giudice amministrativo non avrebbe fatto altro che applicare il criterio della liquidazione equitativa, rispetto a un danno non comprovabile nel suo preciso ammontare “(come sarebbe stato se si fosse trattatodi azione per responsabilità contrattuale, con condanna dell’Amministrazione al ristoro per intero delle retribuzioni non percepite)” (pag. 18 del ricorso per cassazione, ove si cita testualmente la motivazione della più volte citata sentenza amministrativa n. 910/2013); la sentenza impugnata si limita a sottolineare, a sostegno delle proprie conclusioni, “la commisurazione quantitativa delle somme in discorso al tempo ed all’entità dei compensi lavorativi che avrebbero dovuto erogarsi dal soggetto datore”, non tenendo conto, in primo luogo, che la relativa decurtazione del 20% ben potrebbe rilevare nei termini di un riferimento solo “tendenziale” alle retribuzioni perdute - pienamente compatibile, dunque, alla stregua della giurisprudenza sopra citata, con la liquidazione equitativa di un pregiudizio da qualificarsi in termini di danno emergente- ; e, in secondo luogo, che alla suddetta determinazione le parti del giudizio amministrativo sembrano essere pervenute all’esito di intese “transattive” (si veda il punto g) a pag. 3 del ricorso per cassazione), il cui contenuto è necessario che il giudice di merito esamini, onde eventualmente trarne elementi utili per la qualificazione del suddetto pregiudizio; per le ragioni sopra esposte, i l ricorso merita , dunque, accoglimento, con conseguente rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la fattispecie sulla scorta dei rilievi sopra formulati; P.Q.M.

Accoglie il ricorso e rinvia il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19561-2017, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente dell’Avvocatura municipale Avv. [OSCURATO:PERSONA] (in forza di delega del Sindaco del 25.05.2012), rappresentato e difes o , in virtù di procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 10 36 / 32 /1 7 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’annullamento, da parte del giudice amministrativo, dell’atto con il quale era stata esclusa dalla graduatoria relativa al concorso per l’assunzione di 50 vigili urbani, veniva assunta dal Comune di Pozzuoli; all’esito di unulteriore giudizio amministrativo, al la [OSCURATO:PERSONA] veniva riconosciuto il diritto al r isarcimento del danno per il ritardo nell’assunzione,che veniva successivamente quantificato dal Comune in € 189.668,83, somma infine accettata dalla [OSCURATO:PERSONA], ma corrispostale per il minor importo di € 134.318,00, al netto delle ritenute Irpef che l’ente territoriale ritenne di dover versare all’erario; successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] instaurava un terzo processo amministrativo (questa volta di ottemperanza), che si concludeva con la sentenza del Consiglio di Stato n. 910/2013 , la quale accertava la spettanza, in suo favore, dell’intera somma; in esecuzione di tale dictum, il Comune di Pozzuoli provvedeva, pertanto, a corrispondere alla propria dipendente la differenza di € 57.911,44 (di cui € 43.603,00 per la ritenuta Irpef non dovuta) , indirizzando, quindi, all’Agenzia delle Entrata istanza per il relativo rimborso; avverso il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria, il Comune di Pozzuoli proponeva ricorso dinanzialla CTP di Napoli, che lo accoglieva sul presupposto che la somma liquidata in favore della [OSCURATO:PERSONA] non costituisse il controvalore dei redditi futuri alla stessa spettanti, bensì un mero risarcimento del danno“che solo per ragioni di calcolo era stato rapportato all’80% del reddito da lavoro non percepito” (così la sentenza di primo grado, nella parte citata a pag. 9 del ricorso per cassazione); la pronuncia di primo grado fu impugnata dal l’Agenzia delle Entrate, la quale dedusse che la somma in questione integrava un risarcimento per redditi non percepiti, equiparato ai redditi stessi ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.p.r. n. 917/1986; la CTR della Campania, dopo aver richiama to alcuni precedenti giurisprudenziali contrastanti, accolse l’appello, concordando con la prospettazione dell’amministrazione, ritenuta “più aderente alla realtà giuridica della vicenda, anche e segnatamente in ragione del già addotto rilievo concernente la commisurazione quantitativa delle somme in discorso al tempo ed all’entità dei compensi lavorativi che avrebbero dovuto erogarsi dal soggetto datore” (pag. 2 della sentenza impugnata); avverso tale sentenza il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motiv i ; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, 17 e 51 del d.p.r. n. 917/1986, “attesa la natura non reddituale della somma percepita dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l’irrilevanza giuridica del criterio seguito per la determinazione del quantum (..)” (pag. 15 del ricorso); con il secondo motivo, si deduce, invece, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per aver travisato il titolo della corresponsione della somma in favore della [OSCURATO:PERSONA], “consistente nella funzione di ristorare, in via equitativa, il danno dalla medesima patito a causa della ritardata assunzione” (pag. 16 del ricorso);richiamando le argomentazioni contenute nelle sentenze del Consiglio di Stato nn. 3943/2011 e 910/2013, il ricorrente sottolinea come, a venire in questione, è (il risarcimento di) un dannoche non si identifica nella mancata erogazione della retribuzione, e che a quest’ultima fa riferimento unicamente quale criterio sotteso alla liquidazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c.; il ricorso (i cui motivi possono esaminarsi congiuntamente , in ragione dell’evidente connessione)è fondat o ; l’art. 6, comma 2, TUIR, (“Classificazione dei redditi”), quale norma di carattere generale, applicabile a tutte le tipologie di indennità(anche risarcitorie) sostitutive della retribuzione, dispone che “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti (..)”; la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che, “in tema di classificazione dei redditi ex art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell'ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente); non è quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chancedi accrescimento professionale (a causa dell'assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), essendo, peraltro, irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al c.c.n.l. di comparto” (Cass., 05/05/2022, n. 14329; conforme, Cass., 29/12/2011, n. 29579); in argomento, la S.C. ha altresì avuto modo di affermare che: - “ gli importi conseguiti dal lavoratore del pubblico impiego privatizzato ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, a causa della mancata conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato illegittimi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, non hanno la finalità di sostituire o integrare il reddito da lavoro (lucro cessante), ma hanno valenza risarcitoria (danno emergente) rispetto alla perdita della chance di un'occupazione alternativa migliore, con la conseguenza che non sono assoggettabili a tassazione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986” (Cass., 12/10/2018, n. 25471); - “ in tema di imposte sui redditi, in base all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette ad imposizione qualora risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nella diversa ipotesi in cui esse tendano a ristorare un pregiudizio di natura diversa (in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tassabile il risarcimento commisurato ai redditi che una contribuente, ingiustamente esclusa da un concorso per titoli, avrebbe percepitonel periodo ricompreso fra la data in cui avrebbe dovuto essere assunta dall’ente e quella di assunzione di altro impiego pubblico, avvenuta nelle more dell’annullamento della delibera di esclusione dal concorso)” (Cass., 26/04/2017, n. 10244); - “ il danno non patrimoniale alla professionalità, patito dal lavoratore in conseguenza della grave lesione dei propri diritti costituzionalmente garantiti, va ascritto alla categoria del danno emergente, sicché la relativa liquidazione giudiziale dev'essere effettuata al loro delle ritenute fiscali, essendo soggette a tassazione, tra le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio, soltanto quelle dirette a reintegrare il lucro cessante derivante dalla mancata percezione di redditi” (Cass., 03/02/2021, n. 2472, relativa a una fattispecie di risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale, qualificato come danno emergente e, come tale, escluso dall’assoggettamento a tassazione); -“in tema di I.R.P.E.F., tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente, come tali assoggettati a tassazione separata e a ritenuta d'acconto (fattispecie relativa a risarcimento del danno liquidato, ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, a seguito di licenziamento illegittimo)” (Cass., 06 / 09 / 2013, n. 20482 ; si veda anche Cass., 16/02/2012, n. 2196); -“in tema di reddito di impresa, le pretese risarcitorie dell'appaltatore, determinate da inadempimento colpevole agli obblighi contrattuali assunti dalla stazione appaltante, non possono essere sempre sottratte all'ambito applicativo della "maggiorazione deiprezzi", regolata dall'art. 60, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo vigente ratione temporis), tenuto conto che la normativa tributaria, diversamente da quella civilistica, prende in considerazione i compensi risarcitori in relazione alla loro specifica destinazione funzionale, dovendosi, quindi, distinguere tra i compensi volti alla mera reintegrazione dell'originaria situazione patrimoniale del danneggiato lesa dall'inadempimento imputabile (che, non potendosi considerare in alcun modo reddito, sono insuscettibili di tassazione) e quelli, invece, destinati a sostituire i redditi non prodotti o perdutidal danneggiato in conseguenza del predetto inadempimento, i quali, per la loro natura di risarcimento in funzione surrogatoria del reddito imponibile, vanno sottoposti a tassazione, sia pure nella misura prudenziale del 50%, prevista dall'art. 60, comma 2, del citato d.P.R. n. 917 del 1986” (Cass., 30/11/2011, n. 25499); in sostanza, il giudice di merito è chiamato a “verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva -e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte - affermarsi la tassazione della relat iva indennità ” (così Cass., 13/05/2009, n. 10972); nel caso di specie, il ricorrente richiama, a sostegno della propria tesi, la “interpretazione autentica” della pronuncia risarcitoria, resa dallo stesso Consiglio di Stato nella successiva sentenza (emessa in sede di giudizio d’ottemperanza) n. 910/2013, secondo cui “la dazione a cui l’Amministrazione è stata condannata in favore della [OSCURATO:PERSONA] non trova causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito illecitamente non percepito, ma in quella di ristorare in via equitativa il danno dalla medesima patito a causa della ritardata assunzione”(pag. 6 del ricorso per cassazione); sostiene, pertanto, il Comune di Pozzuoli, che il danno risarcito in favore della [OSCURATO:PERSONA] “si identifica nella sofferenza, mortificazione, scadimento della qualità della vita e cioè in un danno emergente perché arrecato ai valori fondanti della persona e cioè alla professionalità, all’immagine, al prestigio, all’assenza di discriminazione, all’autorealizzazione nel lavoro tramite progressioni di carrierasu base di merito comparativo, la cui lesione comporta “danno emergente”(..) (pag. 7 del ricorso per cassazione); tale qualificazione della statuizione risarcitoria non sarebbe in alcun modo scalfita dall’utilizzo, ai fini della quantificazione del risarcimento, dell’importo della retribuzione che sarebbe spettata alla [OSCURATO:PERSONA] ove non fosse stata esclusa dalla graduatoria concorsuale, atteso che (come precisato nella stessa sentenza n. 910/2013) in tal modo il giudice amministrativo non avrebbe fatto altro che applicare il criterio della liquidazione equitativa, rispetto a un danno non comprovabile nel suo preciso ammontare “(come sarebbe stato se si fosse trattatodi azione per responsabilità contrattuale, con condanna dell’Amministrazione al ristoro per intero delle retribuzioni non percepite)” (pag. 18 del ricorso per cassazione, ove si cita testualmente la motivazione della più volte citata sentenza amministrativa n. 910/2013); la sentenza impugnata si limita a sottolineare, a sostegno delle proprie conclusioni, “la commisurazione quantitativa delle somme in discorso al tempo ed all’entità dei compensi lavorativi che avrebbero dovuto erogarsi dal soggetto datore”, non tenendo conto, in primo luogo, che la relativa decurtazione del 20% ben potrebbe rilevare nei termini di un riferimento solo “tendenziale” alle retribuzioni perdute - pienamente compatibile, dunque, alla stregua della giurisprudenza sopra citata, con la liquidazione equitativa di un pregiudizio da qualificarsi in termini di danno emergente- ; e, in secondo luogo, che alla suddetta determinazione le parti del giudizio amministrativo sembrano essere pervenute all’esito di intese “transattive” (si veda il punto g) a pag. 3 del ricorso per cassazione), il cui contenuto è necessario che il giudice di merito esamini, onde eventualmente trarne elementi utili per la qualificazione del suddetto pregiudizio; per le ragioni sopra esposte, i l ricorso merita , dunque, accoglimento, con conseguente rinvio al giudice di merito, affinché riesamini la fattispecie sulla scorta dei rilievi sopra formulati; P.Q.M. Accoglie il ricorso e rinvia il p
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