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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 50687/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 agosto 1980 avverso l'ordinanza del 21 giugno 2023 del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso ; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 5 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, su istanza del pubblico ministero procedente, ha convertito in sequestro preventivo il sequestro probatorio, originariamente eseguito dalla polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero, caduto su beni e somme di denaro riferiti alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato, tra le altre imputazioni provvisorie, per il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., titolo fondante la relativa misura cautelare. 2.Sottoposto a riesame, il detto procedimento di conversione è stato confermato dal Tribunale di Cuneo con decisione a sua volta impugnata in sede di legittimità e annullata da questa Corte (con sentenza della seconda sezione n. 23938 del 24 gennaio 2023) con rinvio al Tribunale, disposto sia per verificare, in punto di fumus, la sussistenza degli estremi costitutivi del reato di cui all'art 648 ter cod. pen, sia per consentire al giudice del rinvio di argomentare in ordine al periculum fondante la misura.

3. Con la decisione descritta in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, decidendo in sede di rinvio, ha accolto il riesame interposto dalla difesa e annullato il decreto di sequestro preventivo.

Ciò, tuttavia, senza disporre la restituzione dei beni sequestrati al Benzhara, perché ancora sottoposti all'originario decreto di sequestro probatorio, convalidato dal Pubblico ministero e mai sottoposto a gravame.

4. Impugna la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e lamenta violaziont, di legge con riguardo alla omessa restituzione dei beni sequestrati, rispetto ai quali è stata ritenuta la perdurante sussistenza di un vincolo divenuto, invece, inefficace perché caducato in esito al provvedimento di conversione reso ai sensi dell'art 262, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La lettura del provvedimento impugnato / nonchè di quello gravato da riesame e della sentenza di annullamento resa da questa Corte / permette di ritenere incontroversa la circostanza in forza della quale il sequestro preventivo annullato dal Tribunale venne disposto dal giudice per le indagini preliminari convertendo, su esplicita richiesta in tal senso formulata dalla Procura procedente, il sequestro probatorio originariamente adottato dalla polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero competente, caduto sui medesimi beni.

Provvedimento reso in applicazione dell'art. 262, comma 3, cod. proc. pen., il quale, in un più ampio contesto inerente al sopravvenuto venir meno della ragioni legittimanti il sequestro probatorio, testualmente dispone che "non si fa luogo alla restituzione ed il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321", sempre che il pubblico ministero abbia in tal senso formulato apposita richiesta (Sez. 1,n.8995 del 13/02/2008,Rv.2395169).

3. All'evidenza, la conversione in questione trova il suo presupposto logico nell'esaurimento delle finalità probatorie che hanno legittimato in origine il vincolo, così da portare l'autorità procedente ad instare per un nuovo sequestro, che dia continuità alla indisponibilità dei beni attinti, precludendone la restituzione, sempre che si riscontrino le condizioni utili alla adozione del sequestro preventivo.

In coerenza, il provvedimento così assunto determina la perdita di efficacia del primo sequestro, che viene sostituito dal secondo, modificando radicalmente le esigenze giustificative del vincolo apposto; esigenze non più recuperabili unicamente in ragione del primo intervento cautelare ([OSCURATO:PERSONA].3, n.12511 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.252239 e più di recente, in motivazione, Sez. 3, n. 5835 del 2018; Sez. 2, 40919 del 2022; sez. 6, n. 14529 del 2022) e che non potranno, dunque, ostacolare la restituzione dei beni sequestrati, laddove sia successivamente venuto meno ( anche) il sequestro ex art 321 cod. proc. pen., così come accaduto nella specie. 4.Del resto, la linearità di questa ricostruzione trova conferma proprio nella giurisprudenza evocata dalla Procura generale nella requisitoria scritta trasmessa alla Corte, che, tuttavia, riguarda la diversa ipotesi della contestuale ( eventualmente diacronica, nella relativa formazione), concorrente pendenza, sui medesimi beni, dei due tipi di sequestro in questione; ipotesi non espressamente prevista dal legislatore ma pacificamente ritenuta ammissibile dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, attese le diverse finalità dei due interventi, che rispondono ad esigenze differenti, potenzialmente riscontrabili anche in termini di contestualità (Sez.

U, n.23 del 14/12/1994, dep.01/03/1995, Rv.200114; Sez.3, n.39449 del 04/07/2013, Rv.257371; Sez.2, n.5967 del 08/01/2014, Rv.258271).

In siffatti ultimi casi, laddove la richiesta del Pubblico ministero sia volta ad aggiungere all'originario titolo cautelare di matrice probatoria altro da rendere nell'ottica di cui all'art. 321 cod. proc. pen., il secondo sequestro non priva di autonoma esistenza la misura disposta precedentemente al fine di acquisire e conservare, a disposizione dell'autorità procedente, gli elementi di prova utili alle indagini; e ciò proprio in ragione della diversità delle finalità perseguite con l'apposizione dei vincoli in questione, destinatildunque,a convivere.

Tanto, tuttavia, presuppone una specifica sollecitazione in tal senso da parte della Procura procedente, assecondata dal provvedimento cautelare; sollecitazione, tuttavia, distonica rispetto all'ipotesi, qui considerata, della chiesta e adottata conversione prevista dall'art. 262, comma 3, cod. proc.pen., alla quale non si avrebbe motivo di accedere laddove perdurino, inalterate, le originarie finalità di matrice probatoria.

Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa restituzione dei beni in sequestro.

Restituzione che dispone a favore dell'avente diritto.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 agosto 1980 avverso l'ordinanza del 21 giugno 2023 del Tribunale di Cuneo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 5 luglio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, su istanza del pubblico ministero procedente, ha convertito in sequestro preventivo il sequestro probatorio, originariamente eseguito dalla polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero, caduto su beni e somme di denaro riferiti alla disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], indagato, tra le altre imputazioni provvisorie, per il reato di cui all'art. 648 ter cod. pen., titolo fondante la relativa misura cautelare. 2.Sottoposto a riesame, il detto procedimento di conversione è stato confermato dal Tribunale di Cuneo con decisione a sua volta impugnata in sede di legittimità e annullata da questa Corte (con sentenza della seconda sezione n. 23938 del 24 gennaio 2023) con rinvio al Tribunale, disposto sia per verificare, in punto di fumus, la sussistenza degli estremi costitutivi del reato di cui all'art 648 ter cod. pen, sia per consentire al giudice del rinvio di argomentare in ordine al periculum fondante la misura. 3. Con la decisione descritta in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, decidendo in sede di rinvio, ha accolto il riesame interposto dalla difesa e annullato il decreto di sequestro preventivo. Ciò, tuttavia, senza disporre la restituzione dei beni sequestrati al Benzhara, perché ancora sottoposti all'originario decreto di sequestro probatorio, convalidato dal Pubblico ministero e mai sottoposto a gravame. 4. Impugna la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e lamenta violaziont, di legge con riguardo alla omessa restituzione dei beni sequestrati, rispetto ai quali è stata ritenuta la perdurante sussistenza di un vincolo divenuto, invece, inefficace perché caducato in esito al provvedimento di conversione reso ai sensi dell'art 262, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La lettura del provvedimento impugnato / nonchè di quello gravato da riesame e della sentenza di annullamento resa da questa Corte / permette di ritenere incontroversa la circostanza in forza della quale il sequestro preventivo annullato dal Tribunale venne disposto dal giudice per le indagini preliminari convertendo, su esplicita richiesta in tal senso formulata dalla Procura procedente, il sequestro probatorio originariamente adottato dalla polizia giudiziaria e convalidato dal pubblico ministero competente, caduto sui medesimi beni. Provvedimento reso in applicazione dell'art. 262, comma 3, cod. proc. pen., il quale, in un più ampio contesto inerente al sopravvenuto venir meno della ragioni legittimanti il sequestro probatorio, testualmente dispone che "non si fa luogo alla restituzione ed il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'art. 321", sempre che il pubblico ministero abbia in tal senso formulato apposita richiesta (Sez. 1,n.8995 del 13/02/2008,Rv.2395169). 3. All'evidenza, la conversione in questione trova il suo presupposto logico nell'esaurimento delle finalità probatorie che hanno legittimato in origine il vincolo, così da portare l'autorità procedente ad instare per un nuovo sequestro, che dia continuità alla indisponibilità dei beni attinti, precludendone la restituzione, sempre che si riscontrino le condizioni utili alla adozione del sequestro preventivo. In coerenza, il provvedimento così assunto determina la perdita di efficacia del primo sequestro, che viene sostituito dal secondo, modificando radicalmente le esigenze giustificative del vincolo apposto; esigenze non più recuperabili unicamente in ragione del primo intervento cautelare ([OSCURATO:PERSONA].3, n.12511 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.252239 e più di recente, in motivazione, Sez. 3, n. 5835 del 2018; Sez. 2, 40919 del 2022; sez. 6, n. 14529 del 2022) e che non potranno, dunque, ostacolare la restituzione dei beni sequestrati, laddove sia successivamente venuto meno ( anche) il sequestro ex art 321 cod. proc. pen., così come accaduto nella specie. 4.Del resto, la linearità di questa ricostruzione trova conferma proprio nella giurisprudenza evocata dalla Procura generale nella requisitoria scritta trasmessa alla Corte, che, tuttavia, riguarda la diversa ipotesi della contestuale ( eventualmente diacronica, nella relativa formazione), concorrente pendenza, sui medesimi beni, dei due tipi di sequestro in questione; ipotesi non espressamente prevista dal legislatore ma pacificamente ritenuta ammissibile dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, attese le diverse finalità dei due interventi, che rispondono ad esigenze differenti, potenzialmente riscontrabili anche in termini di contestualità (Sez. U, n.23 del 14/12/1994, dep.01/03/1995, Rv.200114; Sez.3, n.39449 del 04/07/2013, Rv.257371; Sez.2, n.5967 del 08/01/2014, Rv.258271). In siffatti ultimi casi, laddove la richiesta del Pubblico ministero sia volta ad aggiungere all'originario titolo cautelare di matrice probatoria altro da rendere nell'ottica di cui all'art. 321 cod. proc. pen., il secondo sequestro non priva di autonoma esistenza la misura disposta precedentemente al fine di acquisire e conservare, a disposizione dell'autorità procedente, gli elementi di prova utili alle indagini; e ciò proprio in ragione della diversità delle finalità perseguite con l'apposizione dei vincoli in questione, destinatildunque,a convivere. Tanto, tuttavia, presuppone una specifica sollecitazione in tal senso da parte della Procura procedente, assecondata dal provvedimento cautelare; sollecitazione, tuttavia, distonica rispetto all'ipotesi, qui considerata, della chiesta e adottata conversione prevista dall'art. 262, comma 3, cod. proc.pen., alla quale non si avrebbe motivo di accedere laddove perdurino, inalterate, le originarie finalità di matrice probatoria. Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa restituzione dei beni in sequestro. Restituzione che dispone a favore dell'avente diritto. Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Procuratore
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