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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 44307/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio.

È stato acquisito certificato di morte, dal quale risulta che l'imputato è deceduto in data 2 febbraio 2021.

La morte dell'imputato impone la declaratoria di estinzione del reato a lui ascritto ai sensi del disposto di cui all'art. 150 cod. pen.Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata, in ragione del decesso del ricorrente intervenuto dopo la sua deliberazione e prima della pronunzia di questa Corte.

A tal proposito va detto che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento detto, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando, come nel caso in esame, l'evidenza non risulti dal testo del provvedimento impugnato (Sez.

Un. 25 ottobre 2000, n. 30, [OSCURATO:PERSONA], rv. 217245; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790).

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il cons iere estensore [OSCURATO:PERSONA]‘r sid

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di furto aggravato. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. È stato acquisito certificato di morte, dal quale risulta che l'imputato è deceduto in data 2 febbraio 2021. La morte dell'imputato impone la declaratoria di estinzione del reato a lui ascritto ai sensi del disposto di cui all'art. 150 cod. pen.Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata, in ragione del decesso del ricorrente intervenuto dopo la sua deliberazione e prima della pronunzia di questa Corte. A tal proposito va detto che la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone l'annullamento detto, con l'enunciazione della relativa causale nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tanto più quando, come nel caso in esame, l'evidenza non risulti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. Un. 25 ottobre 2000, n. 30, [OSCURATO:PERSONA], rv. 217245; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il cons iere estensore [OSCURATO:PERSONA]‘r sid
Sentenza Cassazione n. 44307/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris