CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2025
Cassazione n. 28519/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Gloria M uscarella ; udito ilpubblico ministero in persona del Procuratore Generale Lucia O dello , che si riporta alla requisitoria edha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv.[OSCURATO:PERSONA], che deposita memoria contenente motivi aggiunti, e che ha concluso insistendo nel ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, questa Corte ha rigettato i ricors i proposti avverso la sentenza del la Corte di assise di appello di Milano del 01.06.2023,che, in parziale riforma della sentenza della Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],ha condannato [OSCURATO:PERSONA] ed i coimputati [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia , per il delitto di omicidio commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in Legnano, confermando nel restola condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Gli imputati, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenzadi questa Corte. Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.[OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato ad un unico motivo, con il quale lamentavizio di omessa valutazione di uno specifico motivo di ricorso ed errore di fatto, in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente,quale mandante dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che la Corte di cassazione,in sede di esame del ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte d’Assise d’Appello,sia incorsa in un errore di fatto , laddove ha riten uto che detta sentenzaabbia correttamente valorizzato elementi colpevolmente trascurati dal giudice di primo grado (dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],conversazioni registrate da l [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), per rafforzare l’impronta genetica dell’omicidio, come riferibile ad una decisione dei reggenti della cosca [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in quel momento in libertà ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), quando,invece, essa esclude che tali elementi abbiano portata di reale accrescimento del quadro probatorio , saldamente ancorato alle molteplici fonti autonome,e che siano sufficienti per l’affermazione della responsabilità dei mandanti. Si deduce il mancato esame di uno specifico motivo di appello, che lamentava vizio di mancanza assoluta e di illogicità della motivazione , in relazione all e dichiarazioni rese dall’imputato nel corso dell’esame , reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], sugli specifici temi di prova,indicati nella ordinanza del 26/10/2022, ed ai riscontri circa la presenza del ricorrente in Sila, nascosto in covi, nell’agosto 2008, nonché in relazione alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e a quelle di [OSCURATO:PERSONA], contrastanti tra loro sulla circostanza cheFarao [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA] ( di [OSCURATO:PERSONA]) e a [OSCURATO:PERSONA], si siano recati in Sila per far visita ai latitanti, ed ivi giunti [OSCURATO:PERSONA] abbia pronunciato le fatidiche frasi contro [OSCURATO:PERSONA]. Con i motivi aggiunti,depositati il 10/06/2025,il difensore reitera le deduzioni contenute nel ricorso, e deduce errore percettivo in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità in forza dell’equivoco scaturito dalla lettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), così come emergente dalla combinata lettura delle pagine 46 (sentenza della Corte di c assazione) e 33 - 45 ( s entenza della Cortedi assise d’appello), confermando la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice di appello ed individua ndo nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] l’elemento probatorio dirimente, che, poiché non valutato dal Giudice di primo grado,legittima la reformatio in peius in sede di appello, sebbene ritenute da l Giudice di secondo gradodel tutto generiche in quanto costituenti generica accusa nei confronti dei “ [OSCURATO:PERSONA]”, aventi interesse ad eliminare un determinato soggetto. Si deduce che l’errore percettivo, decisivo, in cui è incorsa la Corte di cassazione, causato da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio e nella lettura della stessa sentenza di secondo grado, avrebbe inciso direttamente sul processo formativo della volontà, in quanto il giudice di appello riformava la sentenza di primo grado previamente esaminando,ai sensi dell’art.603 cod. proc. pen., altro collaboratore di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]) ritenuto inattendibile in primo grado, mentre la Corte di cassazione, avrebbe, erroneamente, individuato nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA](che il giudice di appello ritiene non sufficienti) un riscontro validante la credibilità di due chiamanti de relato([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) , che il giudice di primo grado aveva ritenuto, inadeguate a legittimare un giudizio di colpevolezza.Nella memoria sono riportati alcuni brani tratti d a lle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avrebbero ricondotto la causale dell’omicidio a motivi familiari ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato aquattro motivi di ricorso. 4.1 Il primo motivo di ricorso lamentaerrore di fatto, commesso dalla Corte di assise di Appello e reiterato da questa Corte,laddove è stato ritenuto credibile il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ovvero inammissibile sottoporre a vaglio di legittimità le censure in ordine alla attendibilità dei dichiaranti, su elementi di prova essenziali, quali, in primo luogo, la valutazione del calibro ( 38 special ) dell’arma impiegata per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce che il motivo di ricorso riguardava elementi materiali e non di natura valutativa, che smentivano i racconti dei collaboratori, in particolare di [OSCURATO:PERSONA] (che riferisce di una pistola calibro 357, corta, cromata), non riscontrato, sul punto , dai dati di generica(accertamenti balistici), e che la circostanza sarebbe decisiva in quanto avrebbe influito sulle modalità di esecuzione dell’omicidio (esecuzione all’interno dell’autovettura, distanza dello sparatore dalla vittima, segni di affumicatura e di bruciatura sull’arma). 4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta errore di fatto relativo alla tempistica della ricerca dell’arma del delitto da parte del collaboratore [OSCURATO:PERSONA](subito dopo il rientro da Palermo), non riscontrata dai tabulati telefonici, rilevante ai fini della decisione in relazione alla ritenuta veridicità delle dichiarazioni del collaborante. 4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta errore di fatto, in relazione alla mancata corrispondenza dell’autovettura utilizzata per l’esecuzione dell’omicidio ([OSCURATO:PERSONA]) con quellaindicata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] (una BMW). Si duole che la Corte di cassazione avrebbe valorizzato dati non riscontrati a fronte di dati provenienti da una relazione empiricabasata sulle traiettorie di sparo. 4.4 Il quarto motivo di ricorso lamentaerrore di fatto percettivo , in relazione alla mancata corrispondenza delle impronte digitaliprelevate dagli inquirenti sugli oggetti depositati sul cadaverecon quelle degli imputati, esecutori materiali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili in quant o manifestamente infondat i non essendo propostiai fini della correzione di errori material i o di fatto , contenuti nella sentenza,e collocandosi, dunque, al di fuori dei limiti previsti dall'art. 625 - bis cod. proc. pen. 2. È noto che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'articolo 625 bis cod. p roc . p en . , consiste in un errore percettivo causato da una svista o da unequivoco, in cui la Corte di c assazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Occorre che lo sviamento della volontà del giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso che il controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dal non corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quella corrispondente all'errore di giudizio. Ciò è stato più volte affermato da questa Corte, in particolare con la sentenza a Sezioni Unite n. 16103 del 27/03/2002 (Rv. 221280, ric. Basile), nella quale è stato precisato in motivazione che: 1) qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere -anche se risoltisi in travisamento del fatto -soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può esserelimitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale;4) l'errore di fatto, censurabile secondo il dettato dell'art. 625 bis cod. proc. pen. , deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ricavabili da atti relativi al giudizio di cassazione; 5) l'errore di fatto deve rivestire "inderogabile carattere decisivo"; 6) l'errore di fatto può consistere anche nell'omissione dell'esame di uno o più motivi del ricorso per cassazione, sempre che risulti dipeso "da una vera e propria svista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura", ovverossia che l'omesso esplicito esame lasci presupporre la mancata lettura del motivo di ricorso e da tale mancata lettura discenda, secondo "un rapporto di derivazione causale necessaria", una decisione che può ritenersi incontrovertibilmente diversa da quella che sarebbe stata adottata a seguito della considerazione del motivo; 7) il disposto dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, secondo cui "nella sentenza della Corte di cassazione i motivi di ricorso sono enunziati nei limiti strettamente indispensabili per la motivazione", non consente di presupporre che ogni argomento prospettato a sostegno delle censure e non analiticamente riprodotto in sentenza sia stato non letto, anziché implicitamente ritenuto non rilevante (Sez. Un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], rv. 220292; Sez. Un. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 16103, Basile, Rv. 221283; Sez. 4, Sentenza n. 34156 del 21/06/2004, Rv. 229099 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 44327 del 11/10/2005,Rv. 232780 – 01 ; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248; nello stesso senso, fra le tante, Sez. 4, n. 17178 del 8/4/2015, Giori, Rv. 263443; Sez. 3, n. 47316 del 01/06/2017, Rv. 271145;Sez. 3, Sentenza n. 11172 del 15/12/2023, dep. 2024,Rv. 286048 - 01 ). 3. Il principio appena richiamato trova applicazione in relazione al motivo di doglianzaproposto da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 Nella specie,non si verte in una ipotesi di errore materiale percettivo, in fatto, immediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto del ricorsoe, dunque , non si tratta di una svista o di un equivoco , derivante dalla lettura degli atti interni, ma, al più, di un errore valutativo, cioè di un errore sulla esatta portata dei presupposti giuridici in ragione dei quali si è confermata la condanna dell’imputato quale mandante dell’omicidio. Il ricorrente invoca, in questa sede, una rivalutazionedegli elementi probatori, nella specie le dichiarazioni dei collaborator i [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , già diffusamente esaminati e delibati in appello, nonché apprezzati in sede di legittimità, quindi un riesame del fatto, del tutto inammissibile in sede di ricorso straordinario, come non era ammissibile in sede di ricorso ordinario. In ogni caso, le affermazioni della sentenza sono oggetto di contestazione da parte del ricorrente essenzialmente nel loro aspetto valutativo, pur non essendo in ogni caso censurabili, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., né il travisamento del fatto né il travisamento della prova (ex plurimis, Sez. 2, n. 29450 del 08/05/2018, dep. 27/06/2018, Rv. 273060; Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013. Rv. 256293). Diversamente opinando, si finirebbe per fuoriuscire dai confini dell'istituto, che è stato introdottonel sistema per eliminare i vizi di percezione e non anche quelli di ragionamento. Riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , recuperati in appello, e non valutati nei loro contenuti dichiarativi dai giudici di primo grado, la Corte di cassazione, in coerenza con la valutazione compiuta dalla Corte di assise di appello,senza dunque incorrere in un errore percettivo, nella lettura degli atti interni al giudizio e nella lettura della sentenza di secondo grado, ha ritenuto che i l loro contribut o dichiarativ o sia stato ritenuto , utile alla complessiva ricostruzione del fattoe rafforzativo dell’acc usa , sia per confermare l’intraneità della genesidell’omicidio ad un problema “interno” della famiglia (di sangue e mafiosa) [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA],(parimenti ai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], v. pag.122 e 143 sentenza di appello) ed escludere c.d. piste alternative, sia per la individuazione dei mandanti nei reggenti della cosca,nel periodo in questione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di cassazione ha ritenuto che il rafforzamento del percorso valutativo sia stato compiuto dai giudici di appello attraverso “la considerazione della particolare rilevanza di dati trascurati dai giudici di primo grado, in quanto, oltre alle fonti dichiarative [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di primo grado menziona, ma non valuta, ulteriori elementi probatori, quali i contenuti delle conversazioni registrate dal Ten. te [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che esprimono in modo chiaro, per come logicamente interpretati dalla Corte di secondo grado, come la fonte dei timori per la propria vita - espressi da [OSCURATO:PERSONA] – fossero proprio le improbabili determinazioni aggressive dei reggenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. La diversa valutazione del contributo del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], costituisce unico punto di contrasto tra le decisioni, in quanto ritenuto dai giudici di appello riscontro reale e individualizzante riguardo alla posizione diMarincola e di [OSCURATO:PERSONA] (pa g. 26 2 e ss.) , oltre agli apporti testimoniali significativi, assorbenti,dirimenti e risolutivi dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , mentre la Corte di cassazione, a fronte di profili di non cristallina attendibilità soggettiva,ha ritenutodi escludern e il reale peso dimostrativo , in termini di accrescimento del quadro probatorio.La divergente valutazione dei giudici di merito e di legittimità, sulla rilevanza attribuita al contributo dichiarativo dell’[OSCURATO:PERSONA], che non configura un errore percettivo bensì di valuta zione , come correttamente ritenuto nella motivazione della sentenza impugnata,non ha inciso sulla economia complessiva della decisioneperché il quadro dimostrativo della responsabilità del ricorrente è saldamente ancorato alle molteplici fonti autonome , univoche e logiche, indicate alle pag.12,13 e 14 della sentenza di questa Corte . Quanto ai contenuti delle conversazioni registrate dal [OSCURATO:PERSONA], nel colloquio avuto con la vittimail 10/05/2008, la valutazione compiuta in appello , di formidabile riscontro alla genesi dell’omicidio, perché individuano la fonte dei timori per la propria vita di [OSCURATO:PERSONA] nel le determinazioni aggressive dei reggenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta logica dalla Corte di cassazione, nonché dato di particolare rilevanza, rafforzativo della motivazione della sentenza di secondo grado. Lededuzioni contenute nella memoria difensiva sono inammissibili in quanto reiterative di doglianze proposte in sede di appello e oggetto didiffusa valutazione da parte della Corte di merito,ritenuta corretta e logi ca dalla sentenza impugnata , che,al riguardo, non è incorsa in errore percettivo in quanto il giudizio attiene alla valutazione di elementi di natura valutativa e , se sorrett o da congrua e non manifestamente illogica motivazione, èinsindacabile in sede di legittimità. La doglianza relativa alla coincidenza di alcuni punti specifici delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circa la presenza dei latitanti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nell’agosto 2008, in Sila, dove i predetti si sarebbero recati, è reiterativa di motivo già valutato dalla Corte di legittimità (v. pag.43),in termini di correttezza e di non manifesta il logicità delle argomentazioni della sentenza d’appello. Tale parziale non coincidenza è stata spiegat a con la diversa “valenza” che,per [OSCURATO:PERSONA], (soggetto contiguo ma non aduso ad occuparsi di vicende di questo rilievo), il cui ricordo è nitido e più preciso, ma circoscritto al ferale contenuto del colloquio e alle persone partecipi, aveva l’incontro con i latitanti, rispetto alle abitudini del [OSCURATO:PERSONA], per nulla emotivamente coinvoltonel caso [OSCURATO:PERSONA], e che ha riferito di più visite e incontri con i latitanti,e con il particolare del momento dello sfogo verbale (che colpì il [OSCURATO:PERSONA] ma di cui il [OSCURATO:PERSONA] non ha conservato memoria) . Sul punto la Corte di cassazione rimanda alle pag.192 e ss. della sentenza di appello, che ricostruisce la data dell’incontroex post, mediante il riscontro oggetti vo del controllo di PG (30/08/2008) e che individua plurimi riscontri esterni alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], anche nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e che ha sottolinea t o che nessuna dissonanza, nessuna inconciliabile antinomia, nessuna smentitavi sia su un punto cruciale(l’incontro con i latitanti) delle dichiarazioni testimoniali . Quanto alle dichiarazioni rese dall’imputato, nel corso dell’esame, reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che si è limita to a negare la circostanza della presenza in Sila, nell’agosto 2008, la Corte di appello valuta tale affermazione, ritenendola non vera,nell’ambito delle strategie difensive dell’imputato, evidenziando il mancato esercizio del diritto alla controprova, che ha rin unciato ad allegare una tesi difensiva volta a prospettare una ricostruzione dei fatti alternativa e diversa da quella risultante dalle emergenze probatorie (Sez. 3, sentenza 15/07/2011, n. 30251),(pag.117 e ss. della sentenza di secondo grado) . 4. I motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Il ricorso si traduce, all’evidenza, in una richiesta di nuova valutazione ed apprezzamento di elementi di prova, e non trattasi di ipotesi di errore di fatto. Con la sentenza impugnata, questa Corte ha sottolineato «la pretesa di una rivalutazione, in sede di legittimità, dei profili di attendibilità di un dichiarante ([OSCURATO:PERSONA])in quanto si risolve in una riproposizione di argomenti in fatto estrapolati da una complessa istruttoria, salva l’ipotesi dell’avvenuta emersione di un possibile “spunto di disarticolazione ”del ragionamento, espresso dal giudice di merito all’interno del percorso motivazionale, che non è dato di rinvenire atteso che la Corte di merito ha fornito su ogni spunto criticoalla doglianze, relative alle pretese ragioni di inattendibilità dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle risposte nonmanifestamente illogiche e, dunque, non rivalutabili in sede di legittimità». Questa Corte ha sottolineato « che l’incrocio narrativo tra i soli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in presenza di verificata autonomia genetica e attendibilità intrinseca dei dichiaranti è ampiamente sufficiente alla affermazione di responsabilità(tanto del [OSCURATO:PERSONA] che dei mandanti)», richiamando i principi delle Sez. U. Aquilina. La Corte di cassazione harichiamato la pronuncia di secondo grado che ha spiegato che le discrasie tra le due principali narrazioni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con conoscenza diretta ) dipendono esclusivamente dalla natura indiretta delle conoscenze di entrambi sulla fase esecutiva e non intaccano il complessivo giudizio di attendibilitàdei collaboratori che univocamente indicano il [OSCURATO:PERSONA] come co-esecutore materiale dell’omicidio , convergenti con quelle di [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe appreso della avvenuta esecuzione proprio dal ricorrente, in un contesto di confessione stragiudiziale). La sentenza impugnata ha, inoltre, richiamato, quali ulteriori elementi di valutazione,utilizzati dai giudici di secondo grando, come riscontro esterno alla narrazione del [OSCURATO:PERSONA], alcuni dati tecnici (contatti telefonici “notturni” tra i soggetti indicati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come fiancheggiatori del [OSCURATO:PERSONA] nella specifica vicenda omicidiaria). Sui tempi e modalità di rinvenimento dell’arma utilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] e gettata in un campo, che sono stati oggetto di valutazione, la sentenza impugnata ha ritenutoche la Corte di secondo grado “rileva in modo corretto che non vi sono effettivi punti di smentita, restando la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di opinabilità ma non certo di falsificazione”.Si rimanda alle pagg. 207 e ss. della sentenza di secondo grado, che ha offerto congrua e diffusa motivazione al riguardo, quanto alla valutazionedelle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed ai riscontri , oggettivi e individualizzanti,attraverso il controllo incrociato dei tabulati e gli esiti delle intercettazioni. Quanto alla valutazione del calibro ( 38 special ) del l’arma impiegata per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il motivo di ricorso riguardava elementi di natura valutativae non già materiali, in quanto la Corte d’assise d’appello, sul punto richiamata dalla sentenza impugnata, ha ritenuto che la conclusione peritale si è risolta in una stima, di carattere tecnico-specialistico, poggiata – secondo criteri di compatibilità – sugli esiti autoptici, in assenza di elementi di analisi (bossoli, proiettili)nonché di accertamento dell ’ impossibilità tecnica di caricare una 357 magnum con proiettili 38special, per evidenziare il contrasto tra l’arma indicata dal collaboratore e le emergenze necroscopiche, e la smentita del collaboratore da un dato della scienzabalistica. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto rivalutativo. Quanto alla autovettura utilizzata per l’esecuzione dell’omicidio, si deduce che la Corte di cassazione avrebbe valorizzato dati non riscontrati (dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]) a fronte di dati provenienti da una relazione empirica basata sulle traiettorie di sparo. Il motivo si traduce in una richiesta di nuova valutazione ed apprezzamento di elementi di prova. Sul punto, la sentenza impugnataha valorizzato dati che hanno costituito oggetto di valutazione e di riscontrocome indicato alle pag. 75 , 78 , 80 della sentenza di secondo grado , che richiama gli accertamentisvolti dalla P.G. ( denuncia di furto della BMW , verifica empirica con la ricostruzionedella traiettoria dello sparo, a bordo di due vetture, una [OSCURATO:PERSONA] e una [OSCURATO:PERSONA]), dichiarazioni teste di PG, intercettazioni telefoniche, risposta fornita ai rilievi critici della difesa anche nella sentenza di primo grado. 4.4 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Quanto alla valutazione compiuta, in termini di irrilevanza ai fini della decisione,del dato della mancata corrispondenza delle impronte digitali di soggetti rimasti ignoti sugli effetti personali della vittima e sugli oggetti ritrovati nelle vicinanze del cadavere, lo stesso rientra nell’ambito dell’apprezzamento della prova e non si tratta di errore percettivo. 5. Al la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna de i ricorrential pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa de