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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13878/2022

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e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14092-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6270/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'intimazione di pagamento fondata su otto cartelle di pagamento relative all'Irpef per il periodo di imposta dal 2009 al 2010. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ritenendo che l'Ufficio non aveva offerto la prova delle notifiche delle cartelle di pagamento ed era decaduto dalla pretesa fiscale per gli anni 1999 e 2000 dal momento che le cartelle di pagamento erano state notificate nel 2007. 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta dal ricorrente, dichiarava il contribuente decaduto dalla pretesa fiscale per gli anni 1999 e 2000 essendo state le cartelle di pagamento notificate nel 2007.

Rilevavano, inoltre, i giudici di seconde cure che le intimazioni di pagamento erano state notificate oltre il termine quinquennale e che, quindi, l'Amministrazione era decaduta dal credito fiscale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

Il contribuente non ha svolto attività difensive.

Ric. 2020 n. 14092 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.Ivo 546/92, comma 3 e 21 d.lvo nr 546/1992, si sostiene che la CTR ha errato nel riconoscere la decadenza delle cartelle non essendo state le stesse oggetto di autonoma impugnazione. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 100, 115, 119 cpc ,2946, 2948, 2953 e 2697 cc, in relazione all'ari 360 1 comma nr 3 cpc, per avere erroneamente la CTR applicato la prescrizione quinquennale al credito fiscale fissato da una cartella di pagamento non oggetto di impugnazione.

La controversia, in relazione alla questione del perfezionamento della notifica del ricorso per Cassazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata nel caso in cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la cosiddetta casella Pec del d atario <<piena>>, non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria.

La causa va, quindi, rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Ric. 2020 n. 14092 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- Rimette la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio [OSCURATO:PERSONA].

Anto teeret \k ATA Otogi, - 3 MAG 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 14092-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6270/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'intimazione di pagamento fondata su otto cartelle di pagamento relative all'Irpef per il periodo di imposta dal 2009 al 2010. 2.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ritenendo che l'Ufficio non aveva offerto la prova delle notifiche delle cartelle di pagamento ed era decaduto dalla pretesa fiscale per gli anni 1999 e 2000 dal momento che le cartelle di pagamento erano state notificate nel 2007. 3.La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, in accoglimento dell'eccezione preliminare proposta dal ricorrente, dichiarava il contribuente decaduto dalla pretesa fiscale per gli anni 1999 e 2000 essendo state le cartelle di pagamento notificate nel 2007. Rilevavano, inoltre, i giudici di seconde cure che le intimazioni di pagamento erano state notificate oltre il termine quinquennale e che, quindi, l'Amministrazione era decaduta dal credito fiscale. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. Il contribuente non ha svolto attività difensive. Ric. 2020 n. 14092 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.Ivo 546/92, comma 3 e 21 d.lvo nr 546/1992, si sostiene che la CTR ha errato nel riconoscere la decadenza delle cartelle non essendo state le stesse oggetto di autonoma impugnazione. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 100, 115, 119 cpc ,2946, 2948, 2953 e 2697 cc, in relazione all'ari 360 1 comma nr 3 cpc, per avere erroneamente la CTR applicato la prescrizione quinquennale al credito fiscale fissato da una cartella di pagamento non oggetto di impugnazione. La controversia, in relazione alla questione del perfezionamento della notifica del ricorso per Cassazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata nel caso in cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la cosiddetta casella Pec del d atario <<piena>>, non si pone in termini dell'immediata evidenza decisoria. La causa va, quindi, rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M. Ric. 2020 n. 14092 sez. MT - ud. 22-02-2022 -3- Rimette la causa a nuovo ruolo disponendone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione per la trattazione in pubblica udienza Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 febbraio [OSCURATO:PERSONA]. Anto teeret \k ATA Otogi, - 3 MAG 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13878/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris