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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 12901/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28278-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 616/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RG 28278/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 616/2020 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 2302/2018, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia del giudice del lavoro del Tribunale di Locri del 27.6.2014, con la quale era stata dichiarata la prescrizione dei crediti portati da due cartelle e la inesigibilità di quello portato da un terzo titolo per omessa notifica.

Rilevata la quinquennalità del termine prescrizionale, per quello che interessa in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di giusti motivi per l'integrale compensazione di tutte le spese di lite attesi i consti giurisprudenziali.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo; l'ADER non ha svolto attività difensiva.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito che, in tema di prescrizione, vi fosse un contrasto giurisprudenziale, quando, invece, si trattava solo di una disarmonia giurisprudenziale e per avere la medesima Corte disatteso il disposto dell'art. 92 cpc che consente la possibilità di compensare le spese solo nell'ipotesi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione, di mutamento della giurisprudenza ovvero di sussistenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni: ipotesi, queste, a parere del ricorrente, non ravvisabili nel caso in esame.

2. La censura è fondata, in punto di diritto, nella parte in cui la Corte territoriale, in relazione ad un giudizio iniziato il 9.12.2013, ha fatto riferimento alla sussistenza di giusti motivi per compensare le spese, essendo tale parametro normativo stato modificato dalle disposizioni legislative successive intervenute in ordine all'art. 92 cpc.

3. Tuttavia, essendo il dispositivo conforme a diritto, ritiene questa Corte di non procedere alla cassazione della gravata sentenza, correggendo RG 28278/2020 la motivazione e confermando la statuizione sulla compensazione delle spese.

4. Il potere correttivo di cui all'ad 384 cod. proc. civ. può essere esercitato, infatti, dalla Corte di Cassazione quando: a) l'errore riscontrato sia in iudicando; b) il dispositivo sia conforme a diritto, vale a dire che la sostituzione della motivazione errata con quella corretta non muti la portata del decisum della sentenza impugnata; c) la sostituzione della motivazione sia solo in diritto, senza alcuna indagine di fatto; d) la stessa sostituzione non violi il principio dispositivo, non comporti cioè una pronuncia su eccezioni non proposte dalle parti e non rilevabili d'ufficio; e) la correzione richiesta non esuli dall'ambito della questione investita con il ricorso.

5. Orbene, osserva il Collegio che l'assunto della Corte territoriale è corretto in quanto la precisata ipotesi (sussistenza di contrasti giurisprudenziali) costituisce effettivamente valido motivo per la compensazione delle spese perché, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla

I. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile e prima delle modifiche di cui al D.I. n. 132/2014), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass. n. 21157/2019).

6. Tale situazione era ravvisabile atteso che, nel 2016, sul punto relativo alla individuazione del termine prescrizionale, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte per dirimere i dubbi in materia.

7. Inoltre, va sottolineato che il momento cui fare riferimento per considerare il contrasto è quello della insorgenza della controversia (Cass.n. 24234/2016) e, nel caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio risaliva al 2013, quando, cioè, l'orientamento giurisprudenziale, poi affermatosi, non era ancora consolidato.

8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, essendo comunque corretta la impugnata sentenza in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite.RG 28278/2020

9. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non avendo l'ADER svolto attività difensiva.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte, decidendo il ricorso, lo rigetta.

Nulla in ordine alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'8 marzo 2022 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28278-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 616/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 28278/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 616/2020 la Corte di appello di Catanzaro, quale giudice di rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n. 2302/2018, ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la pronuncia del giudice del lavoro del Tribunale di Locri del 27.6.2014, con la quale era stata dichiarata la prescrizione dei crediti portati da due cartelle e la inesigibilità di quello portato da un terzo titolo per omessa notifica. Rilevata la quinquennalità del termine prescrizionale, per quello che interessa in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di giusti motivi per l'integrale compensazione di tutte le spese di lite attesi i consti giurisprudenziali. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo; l'ADER non ha svolto attività difensiva. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte di merito che, in tema di prescrizione, vi fosse un contrasto giurisprudenziale, quando, invece, si trattava solo di una disarmonia giurisprudenziale e per avere la medesima Corte disatteso il disposto dell'art. 92 cpc che consente la possibilità di compensare le spese solo nell'ipotesi di soccombenza reciproca ovvero di novità della questione, di mutamento della giurisprudenza ovvero di sussistenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni: ipotesi, queste, a parere del ricorrente, non ravvisabili nel caso in esame. 2. La censura è fondata, in punto di diritto, nella parte in cui la Corte territoriale, in relazione ad un giudizio iniziato il 9.12.2013, ha fatto riferimento alla sussistenza di giusti motivi per compensare le spese, essendo tale parametro normativo stato modificato dalle disposizioni legislative successive intervenute in ordine all'art. 92 cpc. 3. Tuttavia, essendo il dispositivo conforme a diritto, ritiene questa Corte di non procedere alla cassazione della gravata sentenza, correggendo RG 28278/2020 la motivazione e confermando la statuizione sulla compensazione delle spese. 4. Il potere correttivo di cui all'ad 384 cod. proc. civ. può essere esercitato, infatti, dalla Corte di Cassazione quando: a) l'errore riscontrato sia in iudicando; b) il dispositivo sia conforme a diritto, vale a dire che la sostituzione della motivazione errata con quella corretta non muti la portata del decisum della sentenza impugnata; c) la sostituzione della motivazione sia solo in diritto, senza alcuna indagine di fatto; d) la stessa sostituzione non violi il principio dispositivo, non comporti cioè una pronuncia su eccezioni non proposte dalle parti e non rilevabili d'ufficio; e) la correzione richiesta non esuli dall'ambito della questione investita con il ricorso. 5. Orbene, osserva il Collegio che l'assunto della Corte territoriale è corretto in quanto la precisata ipotesi (sussistenza di contrasti giurisprudenziali) costituisce effettivamente valido motivo per la compensazione delle spese perché, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla I. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile e prima delle modifiche di cui al D.I. n. 132/2014), la compensazione delle spese legali può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione elastica, rientra la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (Cass. n. 21157/2019). 6. Tale situazione era ravvisabile atteso che, nel 2016, sul punto relativo alla individuazione del termine prescrizionale, si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte per dirimere i dubbi in materia. 7. Inoltre, va sottolineato che il momento cui fare riferimento per considerare il contrasto è quello della insorgenza della controversia (Cass.n. 24234/2016) e, nel caso in esame, il ricorso introduttivo del giudizio risaliva al 2013, quando, cioè, l'orientamento giurisprudenziale, poi affermatosi, non era ancora consolidato. 8. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato, essendo comunque corretta la impugnata sentenza in relazione alla disposta compensazione delle spese di lite.RG 28278/2020 9. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non avendo l'ADER svolto attività difensiva. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte, decidendo il ricorso, lo rigetta. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, 1'8 marzo 2022 Il Presidente
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