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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21947/2025

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uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19180/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] danza (PEC: matteo.abbondanza @ ordineavvocatiforlicesena.eu ) , elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sioin Roma, Via le delle [OSCURATO:PERSONA] , 7 ; Oggetto:documento Nexive –equiparazione attestazione ufficiale po- stale -esclusione –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l ’Emi- liaRomagna n. 1 0 5 / 8 /20 21 , depositata il 2 2 . 1 .20 21 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagnan. 105/8/2021, depositata il 22.1.2021 veniva accolto l’ ap- pelloprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato inammissibile l’appelloincidentale dell’agente della riscossione , propost i avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Rimini n. 350/1/2019,che aveva ad oggetto l’iscrizione ipotecaria ex art.77 d.P.R.n.602/1973, in relazione ad un credito tributario dell’Agenzia delleentrate portato da cartelle di pagamento, atti presupposti di cui ilricorrente contestava la rituale notifica . 2.Il giudice di prime cure declinava per parte del credito oggetto di iscrizionela giurisdizione del giudice tributario , quanto ai crediti pre- videnziali,e, per il resto, respingeva il ricorso in relazione ai crediti aventinatura tributaria vantati dall’Amministrazione .

Il giudice d’ap- pello dichiarava inammissibile il gravame incidentale dell’agente dellariscossione e, in accoglimento dell’appello principale , da un lato riteneva, a differenza del giudice di prime cure, che la notifica delle cartelledi pagamento , sottese all’iscrizione , non fosse valida, in as- senzadi ricezione personale da parte del contribuente e di produ- zionein giudizio dell’invio della raccomandata informativa di cui al comma1, lettera b ) - bis dell’art.60 d.P.R. n.600/1973.

Dall’altro, di- chiarava prescritti i crediti portat i dalle cartelle di pagamento rite- nendoapplicabile la prescrizione quinquennale . 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agentedella riscossione deducendo tre motiv i , cui replic a il contri- buentecon controrico rso , che illustra con memoria ex art.380 - bis.1 cod.proc. ci v . .

Consideratoche:

1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 1 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2, 3e 19 del d . l gs. n. 546/1992, dolendosi per il fatto che la CTR ha ordinatola cancellazione integrale dell’impugnata iscrizione ipoteca- riae non della sola parte relativa alle cartelle di pagamento portanti credititributari, nonostante abbia ritenuto « acclarata e condivisa la carenza di giurisdizione quanto ai crediti previdenziali » (cfr. p. 4 dellasentenza impugnata). 1.2.La ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte, so- stiene che il giudice di seconde cure ha « parzialmente superato i limitidella propria giurisdizione, in quanto, annullando integralmente l’impugnataiscrizione ipotecaria, si è pronunciata anche sulla parte ditale atto che concerneva crediti di natura non tributaria » , invece didisporre « la sola riduzione dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2872 cod.civ. » (cfr. p. 6 del ricorso).

2. Il motivo , riqualificato nel pertinente paradigma processuale ai sensidel n.3 del l’art.360, primo comma, cod. proc. civ. , è fondato. 2.1.Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecariadi cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, le Sezioni u nite di questa Corte (cfr. Cass. ordinanza n. 17111 del 11/07/2017) hannochiarito che , ai fini della giurisdizione , rileva la natura dei cre- ditiposti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta .

Ne consegueche la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giu- diceordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti sottesi all’iscrizione , ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambitocome appena individuato - se quel provvedimento si riferisce inparte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari . 2.2.E’ altrettanto consolidato il principio affermato da questa Corte secondoil quale , in ragione della natura di impugnazione - merito del processotributario, il giudice, adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, che ne abbiaaccertato l'invalidità derivata per il motivo, di carattere sostan- ziale,dell'intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, diuna delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenzaparziale, rispetto alle originarie somme, del suo pre- suppostolegittimante, non può invalidare "in toto" l'iscrizione ipote- caria (cfr. Cass. ordinanza n. 29364 del 23/12/2020) .

Il giudice è tenutoa ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola sol- tantonella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, ea ordinare la riduzione dell'ipoteca ex art. 2872 c od . c iv . dell'im- portoper il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo delminor credito ancora a ruolo. 2.3.E’ incontroverso il fatto che nel caso di specie l’iscrizione ipote- cariaaveva ad oggetto crediti tributari e crediti previdenziali e , sulla basedi tale presupposto, la CTR non avrebbe dovuto annullare inte- gralmentel’atto impugnato .

La sentenza impugnata però, nel dispo- sitivo, si è pronunciata nel senso del l’annullamento integrale dell’iscrizione,ossia anche in relazione a crediti di natura non tribu- taria oggetto della declaratoria di difetto parziale di giurisdizione operatadal giudice di prime cure .

L’erroredi diritto evidenziato nel motivo è perciò presente nel dispo- sitivoe non può essere considerato un mero errore materiale, ben- ché in motivazione il giudice stesso afferm i espressamente che è «acclarata e condivisa la carenza di giurisdizione quanto ai crediti previdenziale,la controversia resta in piedi sull’asserita omessa no- tificazione degli atti accertativo - liquidatori all’iscrizione di ipoteca » (cfr.p.4 sentenza ) .

Ilgiudice del rinvio riesaminerà la questione ai fini dell’iscrizione ipo- tecariaimpugnata, ricond ucendo il contenuto dell’iscrizione alla mi- suracorretta.

3. Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360,primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ., 139 cod. proc. civ. e 60 comma 1 lettera b ) - bis del d.P.R. n. 600/1973 « giacché la sentenza d’appello indica un’informazioneprobatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa,da cui risulta invece che l’ a gente della r iscossione ha deposi- tatola prova di spedizione della raccomandata informativa degli atti in contestazione così provandone la regolare notifica a mezzo del serviziopostale» (cfr. p. 7 del ricorso). 4.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibil ità . 4.1.Sul tema del travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e nondi verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recente- mente affermato che esso trova il suo istituzionale rimedio nell'im- pugnazioneper revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presuppostirichiesti dall'art. 395, n. 4, c od . p roc . c iv ., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fattovalere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che sitratti di fatto processuale o sostanziale ( cfr. Cass.

SS.UU. s entenza n.5792 del 05/03/2024). 4.2.Nel caso di specie la CTR, ritenuta non corretta l ’interpretazione della sentenza di questa Corte n. 30393/2018 , operata dal giudice di prime cure, il quale aveva rigettato il ricorso della contribuente per la ritenuta validità delle notifiche delle cartelle sottese all’atto impugnato considerando non necessario l’invio della raccomandata informativadi cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, ha al contrario ritenutoesistente il vizio di notifica accertando la mancata produ- zione in giudizio della prova dell’invio al contribuente delle racco- mandateinformative. 4.3.A fronte dell’accertamento del giudice d’appello, la ricorrente si duoledel fatto che « qualora la CTR avesse correttamente individuato idati riportati negli allegati alle controdeduzioni avrebbe dovuto con- statarela prova dell’invio della raccomandata informativa e, per l’ef- fetto,confermare la sentenza della CTP nella parte in cui aveva ri te- nutocorrettamente provata la rituale notifica degli atti in contesta- zione»(cfr. p. 17 del ricorso). 4.4.Orbene, nella fattispecie è del tutto evidente che il denunciato vizionon attiene ad una diversa lettura da parte del giudicante del fattoprobatorio prospettato dalla ricorrente, bensì alla diversa ipo- tesidella omessa individuazione del materiale proba torio attestante l’inviodella raccomandata informativa, a dimostrazione del perfezio- namentodella notificazione delle cartelle sottese all’impugnata iscri- zioneipotecaria.

5. Inoltre, a fronte dell’accertamento del giudice a sé sfavorevole, l’agentedella riscossione non produce l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa per ciascuna cartella di pagamento non ricevuta dal contribuente personalmente, né l’attestazione di [OSCURATO:PERSONA] della raccomandata informativa con indicazione del numerodi raccomandata sulla cartolina sottoscritta dall’ufficiale po- stale.In diritto (cfr. mutatis mutandis , Cass. n.6130/2021) , va af- fermato, in relazione alla presente fattispecie , che n essun valore probatoriodella notifica può essere riconosciuto al documento deno- minato "Distinta delle raccomandate AR " , recante l'intestazione "Nexive",nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione dellaraccomandata in questione, tra cui la data di spedizione.

Infatti, trattasidi un modulo compilato da una società del gruppo P oste I ta- liane,ma con i dati forniti dall ’agente della riscossione (nella specie [OSCURATO:SOCIETA]., come si legge nella distinta) e deve esclu- dersenel'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazionedella data di spedizione del plico, posto che le indica- zioniivi trascritte non provengono dall' ufficiale postale che ha sotto- scrittol’atto di notifica , ma sono compilate su interesse dalla stessa parteche intende avvalersene. 5.Con il terzo e ultimo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la viola- zionedegli artt. 2943 e 2946 cod. civ., dolendosi per avere la CTR ritenuto applicabile, in relazione ai tributi erariali indicati negli estrattidi ruolo di cui alle sottese cartelle di pagamento, il termine diprescrizione quin quennale in luogo di quello decennale. 6.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse , in conseguenza dell’inammissibilità della seconda censura con cui non è stata util- mente impugnata la ratio decidendi sulla illegittimità della notifica- zionedelle cartelle sottostanti.

Se non vi è prova di rituale notifica- zionedelle cartelle che portavano il credito tributario, non vi è spazio peresaminare la questione de lla prescrizione di tale credito.

7. In conclusione, in accoglimento de l primo motivo del ricorso, inammissibilii restanti la sentenza impugnata va perciò cassata e, perl’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tribu- taria di secondo grado dell’Emilia - Romagna, in diversa composi- zione,per ulteriore esame in relazione a l profil o suindicato e per la liquidazionedelle spese di lite.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19180/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] danza (PEC: matteo.abbondanza @ ordineavvocatiforlicesena.eu ) , elettivamentedomiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sioin Roma, Via le delle [OSCURATO:PERSONA] , 7 ; Oggetto:documento Nexive –equiparazione attestazione ufficiale po- stale -esclusione –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l ’Emi- liaRomagna n. 1 0 5 / 8 /20 21 , depositata il 2 2 . 1 .20 21 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 9 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagnan. 105/8/2021, depositata il 22.1.2021 veniva accolto l’ ap- pelloprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato inammissibile l’appelloincidentale dell’agente della riscossione , propost i avverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Rimini n. 350/1/2019,che aveva ad oggetto l’iscrizione ipotecaria ex art.77 d.P.R.n.602/1973, in relazione ad un credito tributario dell’Agenzia delleentrate portato da cartelle di pagamento, atti presupposti di cui ilricorrente contestava la rituale notifica . 2.Il giudice di prime cure declinava per parte del credito oggetto di iscrizionela giurisdizione del giudice tributario , quanto ai crediti pre- videnziali,e, per il resto, respingeva il ricorso in relazione ai crediti aventinatura tributaria vantati dall’Amministrazione . Il giudice d’ap- pello dichiarava inammissibile il gravame incidentale dell’agente dellariscossione e, in accoglimento dell’appello principale , da un lato riteneva, a differenza del giudice di prime cure, che la notifica delle cartelledi pagamento , sottese all’iscrizione , non fosse valida, in as- senzadi ricezione personale da parte del contribuente e di produ- zionein giudizio dell’invio della raccomandata informativa di cui al comma1, lettera b ) - bis dell’art.60 d.P.R. n.600/1973. Dall’altro, di- chiarava prescritti i crediti portat i dalle cartelle di pagamento rite- nendoapplicabile la prescrizione quinquennale . 3.Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agentedella riscossione deducendo tre motiv i , cui replic a il contri- buentecon controrico rso , che illustra con memoria ex art.380 - bis.1 cod.proc. ci v . . Consideratoche: 1. Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 1 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2, 3e 19 del d . l gs. n. 546/1992, dolendosi per il fatto che la CTR ha ordinatola cancellazione integrale dell’impugnata iscrizione ipoteca- riae non della sola parte relativa alle cartelle di pagamento portanti credititributari, nonostante abbia ritenuto « acclarata e condivisa la carenza di giurisdizione quanto ai crediti previdenziali » (cfr. p. 4 dellasentenza impugnata). 1.2.La ricorrente, richiamando giurisprudenza di questa Corte, so- stiene che il giudice di seconde cure ha « parzialmente superato i limitidella propria giurisdizione, in quanto, annullando integralmente l’impugnataiscrizione ipotecaria, si è pronunciata anche sulla parte ditale atto che concerneva crediti di natura non tributaria » , invece didisporre « la sola riduzione dell’iscrizione ipotecaria ex art. 2872 cod.civ. » (cfr. p. 6 del ricorso). 2. Il motivo , riqualificato nel pertinente paradigma processuale ai sensidel n.3 del l’art.360, primo comma, cod. proc. civ. , è fondato. 2.1.Con riferimento alle controversie aventi per oggetto l’iscrizione ipotecariadi cui all’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, le Sezioni u nite di questa Corte (cfr. Cass. ordinanza n. 17111 del 11/07/2017) hannochiarito che , ai fini della giurisdizione , rileva la natura dei cre- ditiposti a fondamento del provvedimento di iscrizione suddetta . Ne consegueche la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giu- diceordinario a seconda della natura tributaria, o meno, dei crediti sottesi all’iscrizione , ovvero ad entrambi - ciascuno per il proprio ambitocome appena individuato - se quel provvedimento si riferisce inparte a crediti tributari ed in parte a crediti non tributari . 2.2.E’ altrettanto consolidato il principio affermato da questa Corte secondoil quale , in ragione della natura di impugnazione - merito del processotributario, il giudice, adito in una causa di impugnazione di ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, che ne abbiaaccertato l'invalidità derivata per il motivo, di carattere sostan- ziale,dell'intervenuto annullamento, in via giudiziale o di autotutela, diuna delle cartelle di pagamento iscritte a ruolo e della conseguente insussistenzaparziale, rispetto alle originarie somme, del suo pre- suppostolegittimante, non può invalidare "in toto" l'iscrizione ipote- caria (cfr. Cass. ordinanza n. 29364 del 23/12/2020) . Il giudice è tenutoa ricondurre la stessa alla misura corretta, annullandola sol- tantonella parte avente titolo nelle somme originariamente iscritte, ea ordinare la riduzione dell'ipoteca ex art. 2872 c od . c iv . dell'im- portoper il quale era stata iscritta al doppio di quello complessivo delminor credito ancora a ruolo. 2.3.E’ incontroverso il fatto che nel caso di specie l’iscrizione ipote- cariaaveva ad oggetto crediti tributari e crediti previdenziali e , sulla basedi tale presupposto, la CTR non avrebbe dovuto annullare inte- gralmentel’atto impugnato . La sentenza impugnata però, nel dispo- sitivo, si è pronunciata nel senso del l’annullamento integrale dell’iscrizione,ossia anche in relazione a crediti di natura non tribu- taria oggetto della declaratoria di difetto parziale di giurisdizione operatadal giudice di prime cure . L’erroredi diritto evidenziato nel motivo è perciò presente nel dispo- sitivoe non può essere considerato un mero errore materiale, ben- ché in motivazione il giudice stesso afferm i espressamente che è «acclarata e condivisa la carenza di giurisdizione quanto ai crediti previdenziale,la controversia resta in piedi sull’asserita omessa no- tificazione degli atti accertativo - liquidatori all’iscrizione di ipoteca » (cfr.p.4 sentenza ) . Ilgiudice del rinvio riesaminerà la questione ai fini dell’iscrizione ipo- tecariaimpugnata, ricond ucendo il contenuto dell’iscrizione alla mi- suracorretta. 3. Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all’art. 360,primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e116 cod. proc. civ., 139 cod. proc. civ. e 60 comma 1 lettera b ) - bis del d.P.R. n. 600/1973 « giacché la sentenza d’appello indica un’informazioneprobatoria diversa da quella emergente dagli atti di causa,da cui risulta invece che l’ a gente della r iscossione ha deposi- tatola prova di spedizione della raccomandata informativa degli atti in contestazione così provandone la regolare notifica a mezzo del serviziopostale» (cfr. p. 7 del ricorso). 4.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibil ità . 4.1.Sul tema del travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e nondi verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recente- mente affermato che esso trova il suo istituzionale rimedio nell'im- pugnazioneper revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presuppostirichiesti dall'art. 395, n. 4, c od . p roc . c iv ., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la letturadel fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fattovalere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che sitratti di fatto processuale o sostanziale ( cfr. Cass. SS.UU. s entenza n.5792 del 05/03/2024). 4.2.Nel caso di specie la CTR, ritenuta non corretta l ’interpretazione della sentenza di questa Corte n. 30393/2018 , operata dal giudice di prime cure, il quale aveva rigettato il ricorso della contribuente per la ritenuta validità delle notifiche delle cartelle sottese all’atto impugnato considerando non necessario l’invio della raccomandata informativadi cui all’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, ha al contrario ritenutoesistente il vizio di notifica accertando la mancata produ- zione in giudizio della prova dell’invio al contribuente delle racco- mandateinformative. 4.3.A fronte dell’accertamento del giudice d’appello, la ricorrente si duoledel fatto che « qualora la CTR avesse correttamente individuato idati riportati negli allegati alle controdeduzioni avrebbe dovuto con- statarela prova dell’invio della raccomandata informativa e, per l’ef- fetto,confermare la sentenza della CTP nella parte in cui aveva ri te- nutocorrettamente provata la rituale notifica degli atti in contesta- zione»(cfr. p. 17 del ricorso). 4.4.Orbene, nella fattispecie è del tutto evidente che il denunciato vizionon attiene ad una diversa lettura da parte del giudicante del fattoprobatorio prospettato dalla ricorrente, bensì alla diversa ipo- tesidella omessa individuazione del materiale proba torio attestante l’inviodella raccomandata informativa, a dimostrazione del perfezio- namentodella notificazione delle cartelle sottese all’impugnata iscri- zioneipotecaria. 5. Inoltre, a fronte dell’accertamento del giudice a sé sfavorevole, l’agentedella riscossione non produce l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa per ciascuna cartella di pagamento non ricevuta dal contribuente personalmente, né l’attestazione di [OSCURATO:PERSONA] della raccomandata informativa con indicazione del numerodi raccomandata sulla cartolina sottoscritta dall’ufficiale po- stale.In diritto (cfr. mutatis mutandis , Cass. n.6130/2021) , va af- fermato, in relazione alla presente fattispecie , che n essun valore probatoriodella notifica può essere riconosciuto al documento deno- minato "Distinta delle raccomandate AR " , recante l'intestazione "Nexive",nel quale risultano riportati i dati relativi alla spedizione dellaraccomandata in questione, tra cui la data di spedizione. Infatti, trattasidi un modulo compilato da una società del gruppo P oste I ta- liane,ma con i dati forniti dall ’agente della riscossione (nella specie [OSCURATO:SOCIETA]., come si legge nella distinta) e deve esclu- dersenel'equiparabilità tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazionedella data di spedizione del plico, posto che le indica- zioniivi trascritte non provengono dall' ufficiale postale che ha sotto- scrittol’atto di notifica , ma sono compilate su interesse dalla stessa parteche intende avvalersene. 5.Con il terzo e ultimo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ., la viola- zionedegli artt. 2943 e 2946 cod. civ., dolendosi per avere la CTR ritenuto applicabile, in relazione ai tributi erariali indicati negli estrattidi ruolo di cui alle sottese cartelle di pagamento, il termine diprescrizione quin quennale in luogo di quello decennale. 6.Il motivo è inammissibile per carenza di interesse , in conseguenza dell’inammissibilità della seconda censura con cui non è stata util- mente impugnata la ratio decidendi sulla illegittimità della notifica- zionedelle cartelle sottostanti. Se non vi è prova di rituale notifica- zionedelle cartelle che portavano il credito tributario, non vi è spazio peresaminare la questione de lla prescrizione di tale credito. 7. In conclusione, in accoglimento de l primo motivo del ricorso, inammissibilii restanti la sentenza impugnata va perciò cassata e, perl’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tribu- taria di secondo grado dell’Emilia - Romagna, in diversa composi- zione,per ulteriore esame in relazione a l profil o suindicato e per la liquidazionedelle spese di lite. P.Q.
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