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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 novembre 2023

Cassazione n. 35439/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.641/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentat o e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monselice p.zza XX Settembre n. 7, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commissari giudiziali del concordato preventivo presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. n. 4/2019 del Tribunale di Rovigo -intimati - avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia n. 1605/2021 depositatoil 19/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:SOCIETA]. presentava una prima proposta di concordato liquidatorio che contemplava anche la cessione della propria azienda di produzione di pompe.

La medesima compagine, a seguito della rinuncia a tale domanda, proponeva una seconda domanda di concordato che prevedeva non più la liquidazione del compendio aziendale, ma la continuità diretta e l’apporto di finanza esterna da parte di M [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mediante sottoscrizione di un aumento di capitale già deliberato dalla proponente (dopo l’azzeramento del precedente) con rinuncia dei soci attuali al diritto di sottoscrizione.

2. Il Tribunale di Rovigo, con decreto n. 35/2021, omologava il concordato preventivo proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale aveva sostenuto che la disciplina delle offerte concorrenti contemplata dall’art. 163-bisl. fall. doveva trovare applicazione anche nell’ipotesi di aumento di capitale previsto in piano, in quanto assimilabile alla vendita del compendio aziendale, e che la mancata indizione di una procedura competitiva le aveva procurato un ingente credito risarcitorio, azionato in sede di cognizione ordinaria avanti al medesimo tribunale.

3. La Corte d’appello di Venezia, nell’esaminare il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto di omologa, riteneva che al concordato con continuità diretta in cui la società debitrice preveda non la cessione di beni o di rami d’azienda, bensì il coinvolgimento di nuovi soci nella compagine sociale, mediante aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione, non sia applicabile l’art. 163-bis l. fall..

Reputava, inoltre, che il tribunale, correttamente, non avesse computato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel novero dei creditori concorsuali, in quanto l’aumento di capitale, di per sé, non poteva ritenersi elusivo del principio di competitività, dato che il mutamento dei soci non incideva sulla soggettività dell’impresa e gli effetti della cessione dell’azienda erano diversi dagli effetti del trasferimento delle partecipazioni attuato con il meccanismo dell’aumento di capitale.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 19 novembre 2021, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commissari giudiziali del concordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA]. n. 4/2019 del Tribunale di Rovigo, non hanno svolto difese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che:

5. Occorre preliminarmente rilevare, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr., per tutte, Cass. 10839/2019), che, nelle more del giudizio (in data 31 luglio 2023), il giudice delegato ha dichiarato chiusa, per avvenuto riparto finale in adempimento della proposta e del piano, la fase esecutiva della procedura di concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]..

Questa statuizione (prodotta in giudizio da parte controricorrente) ha fatto venir meno l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a coltivare l’impugnazione proposta, ove si consideri che tale interesse discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della statuizione impugnata, un risultato pratico favorevole e che nel caso di specie, in caso di accoglimento del ricorso, l’annullamento riguarderebbe il provvedimento di omologa di una procedura concorsuale già venuta menoa seguito della declaratoria della sua chiusura.

Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di doglianza presentati.

L’assoluta novità della questione presa in esame con il ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ..

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato; infatti, in tema di impugnazioni, la ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 115/2002, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse; v.

Cass. 13636/2015).

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.641/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat o in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentat o e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Monselice p.zza XX Settembre n. 7, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di commissari giudiziali del concordato preventivo presentato da [OSCURATO:SOCIETA]. n. 4/2019 del Tribunale di Rovigo -intimati - avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia n. 1605/2021 depositatoil 19/11/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8/11/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. presentava una prima proposta di concordato liquidatorio che contemplava anche la cessione della propria azienda di produzione di pompe. La medesima compagine, a seguito della rinuncia a tale domanda, proponeva una seconda domanda di concordato che prevedeva non più la liquidazione del compendio aziendale, ma la continuità diretta e l’apporto di finanza esterna da parte di M [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., mediante sottoscrizione di un aumento di capitale già deliberato dalla proponente (dopo l’azzeramento del precedente) con rinuncia dei soci attuali al diritto di sottoscrizione. 2. Il Tribunale di Rovigo, con decreto n. 35/2021, omologava il concordato preventivo proposto da [OSCURATO:SOCIETA]., dopo aver rigettato l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale aveva sostenuto che la disciplina delle offerte concorrenti contemplata dall’art. 163-bisl. fall. doveva trovare applicazione anche nell’ipotesi di aumento di capitale previsto in piano, in quanto assimilabile alla vendita del compendio aziendale, e che la mancata indizione di una procedura competitiva le aveva procurato un ingente credito risarcitorio, azionato in sede di cognizione ordinaria avanti al medesimo tribunale. 3. La Corte d’appello di Venezia, nell’esaminare il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il decreto di omologa, riteneva che al concordato con continuità diretta in cui la società debitrice preveda non la cessione di beni o di rami d’azienda, bensì il coinvolgimento di nuovi soci nella compagine sociale, mediante aumento di capitale con esclusione del diritto d’opzione, non sia applicabile l’art. 163-bis l. fall.. Reputava, inoltre, che il tribunale, correttamente, non avesse computato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel novero dei creditori concorsuali, in quanto l’aumento di capitale, di per sé, non poteva ritenersi elusivo del principio di competitività, dato che il mutamento dei soci non incideva sulla soggettività dell’impresa e gli effetti della cessione dell’azienda erano diversi dagli effetti del trasferimento delle partecipazioni attuato con il meccanismo dell’aumento di capitale. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 19 novembre 2021, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commissari giudiziali del concordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA]. n. 4/2019 del Tribunale di Rovigo, non hanno svolto difese. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5. Occorre preliminarmente rilevare, in applicazione del principio della ragione più liquida (cfr., per tutte, Cass. 10839/2019), che, nelle more del giudizio (in data 31 luglio 2023), il giudice delegato ha dichiarato chiusa, per avvenuto riparto finale in adempimento della proposta e del piano, la fase esecutiva della procedura di concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA].. Questa statuizione (prodotta in giudizio da parte controricorrente) ha fatto venir meno l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a coltivare l’impugnazione proposta, ove si consideri che tale interesse discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della statuizione impugnata, un risultato pratico favorevole e che nel caso di specie, in caso di accoglimento del ricorso, l’annullamento riguarderebbe il provvedimento di omologa di una procedura concorsuale già venuta menoa seguito della declaratoria della sua chiusura. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame dei motivi di doglianza presentati. L’assoluta novità della questione presa in esame con il ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ.. Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato; infatti, in tema di impugnazioni, la ratio dell'art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. 115/2002, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse; v. Cass. 13636/2015). P.Q.