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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 aprile 1988

Cassazione n. 21916/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il 25/04/1988 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~t-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trento ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la sostituzione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione inflitta al suddetto con sentenza della stessa Corte in data 18 maggio 2022, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trento in data 18 gennaio 2021, passata in giudicato il 18 maggio 2023, con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20 -bis cod. pen. (inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150).

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 20 -bis cod. pen., 71 e 95

I. 24 novembre 1981, n. 689, e vizio di motivazione.

Lamenta la difesa che la Corte di appello ha ritenuto la pericolosità sociale del condannato, ostativa al beneficio invocato, a fronte peraltro di una condanna contenuta (ad anni 1 e mesi 6 di reclusione) e di un ruolo marginale ricoperto dal condannato nel reato di lesioni aggravate ascrittogli, limitandosi a fare leva su una non comune disinvoltura e pervicacia, sulla gravità delle conseguenze dell'azione criminosa e sul precedente penale specifico, che non consentirebbero alla pena sostitutiva alcuna efficacia rieducativa; e che in tal modo ha trascurato la maggiore efficacia rieducativa proprio di dette sanzioni.

Rileva che la Corte territoriale non ha mai chiesto al competente Uepe di Firenze l'invio di una relazione socio-familiare aggiornata in ordine alle effettive e attuali condizioni del reo, giungendo ad un giudizio prognostico negativo sulla scorta di dati parziali.

Si duole inoltre dell'illogicità della motivazione laddove ritiene l'avvenuto risarcimento del danno rilevante ai soli fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte dei Giudici del merito e non come elemento di meritevolezza del beneficio invocato.

La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1.1. In tema di esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione o diniego della sanzione sostitutiva, va confermato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio i 772n L i A legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale istruttorio versato in atti.

E secondo cui la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e, quindi, il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen.

Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale valorizza le specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali l'istante è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, posti in essere con non comuni disinvoltura e pervicacia (non avendo, invero, Agostini esitato a cagionare, anche mediante l'uso di un bicchiere di vetro lesioni personali guaribili in giorni quaranta ad un soggetto che era già stato violentemente picchiato da altri), la gravità delle conseguenze della sua azione criminosa e il precedente penale specifico (condanna alla pena della reclusione di anni uno per il reato di lesioni personali volontarie commesso in Firenze il 24 marzo 2007, col beneficio della sospensione condizionale della pena, poi revocato).

E conseguentemente rileva che la pena sostitutiva, le cui prescrizioni, attesa la personalità dell'istante, insensibile a qualsivoglia beneficio concessogli, potrebbero facilmente essere disattese, nella specie non rivestirebbe alcuna efficacia rieducativa e dissuasiva dal commettere ulteriori reati.

Aggiunge che il comportamento osservato dal condannato, che avrebbe risarcito il pregiudizio cagionato, non solo non si rivela di per sé sintomatico di comprovata sincera e spontanea resipiscenza, ma risulta già essere stato valutato dai giudici di merito nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi assolutamente conformi ai parametri che devono sovrintendere alla sostituzione invocata, il ricorso, di contro, manifesta la propria infondatezza, limitandosi a confutarle nei termini di cui sopra e ad invocare la mancata assunzione di informazioni di cui non spiega la rilevanza.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Agostini al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. im Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 z . o - , m ET) Fl= asi deciso in Roma, il 27

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il 25/04/1988 avverso l'ordinanza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~t-e le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trento ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la sostituzione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione inflitta al suddetto con sentenza della stessa Corte in data 18 maggio 2022, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trento in data 18 gennaio 2021, passata in giudicato il 18 maggio 2023, con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 20 -bis cod. pen. (inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150). 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 20 -bis cod. pen., 71 e 95 I. 24 novembre 1981, n. 689, e vizio di motivazione. Lamenta la difesa che la Corte di appello ha ritenuto la pericolosità sociale del condannato, ostativa al beneficio invocato, a fronte peraltro di una condanna contenuta (ad anni 1 e mesi 6 di reclusione) e di un ruolo marginale ricoperto dal condannato nel reato di lesioni aggravate ascrittogli, limitandosi a fare leva su una non comune disinvoltura e pervicacia, sulla gravità delle conseguenze dell'azione criminosa e sul precedente penale specifico, che non consentirebbero alla pena sostitutiva alcuna efficacia rieducativa; e che in tal modo ha trascurato la maggiore efficacia rieducativa proprio di dette sanzioni. Rileva che la Corte territoriale non ha mai chiesto al competente Uepe di Firenze l'invio di una relazione socio-familiare aggiornata in ordine alle effettive e attuali condizioni del reo, giungendo ad un giudizio prognostico negativo sulla scorta di dati parziali. Si duole inoltre dell'illogicità della motivazione laddove ritiene l'avvenuto risarcimento del danno rilevante ai soli fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte dei Giudici del merito e non come elemento di meritevolezza del beneficio invocato. La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 1.1. In tema di esercizio del potere discrezionale del giudice nell'applicazione o diniego della sanzione sostitutiva, va confermato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio i 772n L i A legittimità, se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del materiale istruttorio versato in atti. E secondo cui la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e, quindi, il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale valorizza le specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali l'istante è stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, posti in essere con non comuni disinvoltura e pervicacia (non avendo, invero, Agostini esitato a cagionare, anche mediante l'uso di un bicchiere di vetro lesioni personali guaribili in giorni quaranta ad un soggetto che era già stato violentemente picchiato da altri), la gravità delle conseguenze della sua azione criminosa e il precedente penale specifico (condanna alla pena della reclusione di anni uno per il reato di lesioni personali volontarie commesso in Firenze il 24 marzo 2007, col beneficio della sospensione condizionale della pena, poi revocato). E conseguentemente rileva che la pena sostitutiva, le cui prescrizioni, attesa la personalità dell'istante, insensibile a qualsivoglia beneficio concessogli, potrebbero facilmente essere disattese, nella specie non rivestirebbe alcuna efficacia rieducativa e dissuasiva dal commettere ulteriori reati. Aggiunge che il comportamento osservato dal condannato, che avrebbe risarcito il pregiudizio cagionato, non solo non si rivela di per sé sintomatico di comprovata sincera e spontanea resipiscenza, ma risulta già essere stato valutato dai giudici di merito nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, anzi assolutamente conformi ai parametri che devono sovrintendere alla sostituzione invocata, il ricorso, di contro, manifesta la propria infondatezza, limitandosi a confutarle nei termini di cui sopra e ad invocare la mancata assunzione di informazioni di cui non spiega la rilevanza. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di Agostini al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. im Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 z . o - , m ET) Fl= asi deciso in Roma, il 27
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