CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procuraallegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 144, presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA];-Ricorrente-ControCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], C.F.: 033557570789, in persona delSindaco in carica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Rossano, [OSCURATO:PERSONA], èelettivamente domiciliato;-Controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria,n. 2470/2022, depositata il 3 agosto 2022, non notificata;Numero registro generale 3157/2023Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 14480/2026Data pubblicazione 15/05/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2026 dalConsigliere Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di AversenteGiovanni Francesco C. proponeva appello avverso una sentenza con laquale la Commissione tributaria provinciale di Cosenza aveva dichiaratoinammissibile, per essere tardivo, il ricorso da essa proposto avverso lebollette di pagamento della tassa rifiuti, emesse dal Comune di CoriglianoCalabro per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, in relazione a tre unitàimmobiliari site nel suddetto comune alla località [OSCURATO:PERSONA] ed adibitiad attività di agriturismo, per come rettificate, in autotutela, nei rispettiviimporti dall’Ente impositore, con comunicazione n.53951 del 27.10.2017,a seguito dell’istanza avanzata dall’Amministratore della società in data25.7.2017.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria rigettava ilgravame, condividendo integralmente la decisione dei giudici di primecure. Affermava il collegio regionale:che al fine di individuare la data di decorrenza del termine disessanta giorni per la tempestiva proposizione del ricorso introduttivo delgiudizio, ai sensi dell’art. 21 d. lgs. n. 546/1992, doveva farsi riferimentonecessariamente al 27.10.2017, data della ricezione delle bollette dipagamento rettificate, trasmesse dall’indirizzo PEC del Comuneall’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dalla stessa societànell’istanza di autotutela presentata in data 24.7.2017;che non poteva essere presa in considerazione la data del6.11.2017, indicata nella busta allegata dalla società contribuente attesoche “non si conosce né il suo contenuto né v’è riferimento alcuno allebollette impugnate.”;Numero registro generale 3157/2023Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 14480/2026Data pubblicazione 15/05/2026che il ricorso introduttivo, essendo stato notificato al Comune diCorigliano Calabro in data 4.1.2018, risultava tardivo rispetto alla data dinotificazione del 27.10.2017, e quindi inammissibile;che la ricorrente nulla aveva osservato sull’eccezione sollevata inprima istanza dall’ente impositore nelle proprie controdeduzioni.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la ErediGiorgio [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C., sulla base di due motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art.21, comma 1 del D.lgs. n.546/1992, dell’art 6 deld.lgs. n. 82/2015 e dell'art. 26, comma 2 del D.P.R. 602/1973 in relazioneall’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. e dell’art.62 D. L.gs. n.546 del 1992,per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto tardivo il ricorsointroduttivo del giudizio, assumendo quale data di decorrenza del terminedi cui all’art. 21 del d. Lgs. n. 546/1992, quella della trasmissione, daparte del Comune, delle bollette di pagamento all’indirizzo di postaelettronica ordinaria della società, nonostante tale invio non potesseconsiderarsi quale rituale notificazione idonea a far decorrere il termine didecadenza per l’impugnazione degli atti. Osserva la società ricorrente chela mera risposta inoltrata a un indirizzo mail non certificato, non puòvalutarsi alla stregua di una regolare notificazione dell’atto impositivo, népuò costituire formale notificazione della rettifica del precedente attoamministrativo, rappresentando unicamente una mera comunicazionedell’esito dell’istanza di annullamento in autotutela, formulata in sedestragiudiziale dalla società.1.1. Deduce ancora che il nuovo atto impositivo era stato trasmessoin data 6.11.2017 dal Comune mediante raccomandata semplice, attoNumero registro generale 3157/2023Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 14480/2026Data pubblicazione 15/05/2026tempestivamente opposto dalla ricorrente, e che il ricorso introduttivo eraquindi da ritenere ammissibile.1.2. Sotto diverso profilo la ricorrente lamenta, con il medesimomotivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 c.p.c., dell’art. 115c.p.c. e dell’art. 22, primo comma del d. lgs. n. 546/1992 in combinatodisposto con l’art. 2969 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., e dell’art. 62 D. Lgs. n. 546/1992, osservando che, di fronteall’eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dal Comune diCorigliano-Rossano, quale questione preliminare rilevabile d’ufficio, anchein assenza di specifica contestazione da parte della ricorrente, laCommissione tributaria provinciale di Cosenza avrebbe dovuto decidered’ufficio.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art.7 della l. n. 96/2006 in combinato disposto con l’art.2135 c.c. in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. e dell’art.62 D.L.gs. n. 546/1992, richiamando le censure di merito formulate avverso glidisciplina relativa all’attività di agriturismo.3. Il primo motivo, che pur presenta profili di inammissibilità, èinfondato e va disatteso.3.1. Va premesso che non può ricevere seguito, tantomeno sotto ilcanone censorio prescelto, il tentativo della ricorrente di rimettere indiscussione l’accertamento fattuale compiuto dalla Commissione regionalenella parte in cui ha precisato che oggetto dell’impugnazione erano lebollette di pagamento TARI emesse a seguito dell’istanza di autotutela del25 luglio 2017 e comunicate il 27 ottobre 2017.Non può dunque essere preso in considerazione il dedotto(dall’istante), ma imprecisato, “nuovo atto impositivo nato dalla parzialerettifica delle bollette TARI opposte, rappresentativo del potere diautotutela sostitutivo della pubblica amministrazione, con efficacia ex tuncNumero registro generale 3157/2023Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 14480/2026Data pubblicazione 15/05/2026[…]”, che non sarebbe stato oggetto di notifica ai sensi e per gli effettidell’art. 60 del D.P.R. 600/73.3.2. Ciò posto, deve innanzitutto osservarsi che le c.d. bollette dipagamento non sono atti tipici d’imposizione tributaria, sicché appareimproprio il richiamo alle norme relative al procedimento notificatorio degliIn ogni caso, va ritenuto che la notificazione eseguita da una casellaPEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario può, al più,integrare un’ipotesi di nullità della notifica, ma non di inesistenza dellastessa (Cass., n. 15345/2023; Cass., n. 26430/2019).È stato, in particolare, affermato (Cass., n. 15345/2023- RV667882-01) il seguente principio di diritto: “La notificazione effettuata conmodalità telematiche, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, da unacasella PEC alla casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, oveseguita da ricevuta di accettazione (che di per sé prova soltantol'avvenuta spedizione del messaggio), deve considerarsi nulla e non giàinesistente, non potendosi presumere (in mancanza di prova contraria) laradicale assenza di un inoltro telematico dei dati al destinatario, del qualerimane incerto solo l'esito, restando impossibile fornire la prova delperfezionamento della notificazione medesima, con conseguente inidoneitàdell'atto a raggiungere il proprio effetto tipico, non potendosi presumere,in mancanza di prova contraria, la radicale assenza di un inoltrotelematico dei dati al destinatario, del quale rimane incerto solo l’esito,restando impossibile fornire la prova del perfezionamento dellanotificazione medesima, con conseguente inidoneità dell'atto araggiungere il proprio effetto tipico.”.3.3. In applicazione di detto principio è stata, così, ritenuta nulla lapredetta notifica eseguita presso lo posta elettronica ordinaria in unafattispecie in cui mancava la prova della ricevuta di consegna; ebbene, amaggior ragione, in aderenza allo stesso principio, deve reputarsi, nellaNumero registro generale 3157/2023Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 14480/2026Data pubblicazione 15/05/2026specie, sanata ogni ipotesi vizio, tenuto conto che qui non si discute dellaricezione (alla predetta data del 27 ottobre 2017) da parte dell’istantedelle bollette poi impugnate, il che consente di ritenere che lacontribuente abbia avuto piena contezza della pretesa fiscale senza alcunaincertezza in ordine alla relativa provenienza e all’oggetto.3.4. Sotto ulteriore profilo, va osservato che il motivo non attinge lasopra evidenziata ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte incui si afferma – con riguardo alla lettera raccomandata successivamenteinviata dal Comune - che non poteva essere presa in considerazione ladata del 6.11.2017, indicata nella busta allegata dalla societàcontribuente, non conoscendosi il suo contenuto né essendovi riferimentoalcuno alle bollette impugnate. Tale ratio decidendi, che qui rimane deltutto impregiudicata, non è stata impugnata dalla società ricorrente; essa,invero, non ha censurato la specifica ragione del reputato difetto di provadel contenuto dell’atto notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], essendosi limitata acontestare la decisione solo con riferimento al profilo della ritenuta validitàdella notificazione, in data 27/10/2017, delle bollette di pagamento amezzo posta elettronica ordinaria. Il motivo incorre quindi, sotto il profiloevidenziato, anche nella inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.,non concretandosi in una critica puntuale della decisione impugnata nellasua ratio decidendi, intesa con riferimento al complesso delle ragioni sullequali è fondata.3.5. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso originario dellacontribuente, notificato in data 4.1.2018, come accertato in punto di fattodalla Commissione tributaria regionale, è tardivo. Tale valutazione assorbele altre censure formulate dalla società ricorrente.4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese dellasocietà ricorrente in favore della controparte e la declaratoria dellasussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo,previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto.Numero registro generale 3157/2023Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 14480/2026Data pubblicazione 15/05/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], cheliquida nella misura di euro 5.000,00 per compensi e di euro 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad operadi parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato anorma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.3.2026.Il PresidenteUgo Candia