CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la pag. 1 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è altresì manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego dell'invocata attenuante dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità richiamato, sulla compatibilità della predetta attenuante con quella, già concessa„ di cui all'art. 648, secondo (ora quarto) comma, cod. pen. (si veda, in proposito, la pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 settemb