CNELTesto definitivoSezione TrasportiDecisione del 1 luglio 2024
CNEL n. I391/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: I391
Titolo CCNL: CCNL unico dell'industria armatoriale
Titolo accordo: CCNL unico dell'industria armatoriale
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TRASPORTI
Sottosettori: trasporto marittimo e porti
Parti datoriali: CONFITARMA; USCLAC; ASSARMATORI; ASSORIMORCHIATORI; FEDERIMORCHIATORI; UNCDIM
Parti sindacali: FILT CGIL; UILTRASPORTI; FIT CISL
Decorrenza: 2024-07-01
Scadenza: 2026-12-31
Stipula: 2024-07-11
Stato: Acquisito
Identificativo: 20696
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=218275
--- Testo contratto ---
SOMMARIO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO UNICO
DELL’INDUSTRIA ARMATORIALE
- Verbale di accordo 11 luglio 2024 per il rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del settore marittimo.
- AREA CONTRATTUALE MARE
1) Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da
carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i
comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l.
e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
2) Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da
carico iscritte nel registro internazionale italiano, armate da imprese che
operano in ambito internazionale.
3) Sezione per l’imbarco dei comandanti e direttori di macchina di navi da
crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 t.s.l.
dell’armamento nazionale.
4) Sezione per l’imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC
e sugli aliscafi per trasporto passeggeri.
5) Sezione per i marittimi comunitari imbarcati su navi da crociera.
6) Sezione per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.
7) Sezione per l’imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da
carico e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi
degli artt. 28 e 29 della legge 234/89.
8) Sezione per l’imbarco dei marittimi sui mezzi navali speciali con armatore
italiano.
9) Sezione per l’imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con
armatore straniero e battenti bandiera estera.
10) Sezione per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi
navali speciali.
11) Sezione per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di
rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi.
12) Sezione per i marittimi imbarcati su unità da diporto ad uso privato e/o
destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva.
13) Collective Bargaining Agreement for Non -Doms Seafarers embarked on
Italian International Register Vessels or Vessels under the Bare -Boat
system or on EU/SEE vessels entered in the list held at the Ministry of
Infrastructures and Transport.
14) Sezione per i medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in
base alle norme di legge il loro obbligo all’imbarco.
- AREA CONTRATTUALE TERRA
15) Sezione per il personale di terra – uffici e terminals delle società di
navigazione.
- APPENDICE GENERALE DEL CCNL
- Verbale di accordo 19 dicembre 2023 concernente l’imbarco degli Allievi.
- Disciplina della comandata.
- Dichiarazione comune in materia di comunicazioni e accesso a internet.
- Dichiarazione comune su diversità e inclusione e violenza di genere.
1
VERBALE DI ACCORDO 11 LUGLIO 2024
PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
UNICO DELL’INDUSTRIA ARMATORIALE
Il giorno 11 luglio 2024, in Roma, presso la sede della Confitarma, si sono
incontrate Confitarma, rappresentata da Giacomo Gavarone, Tiziano Minuti, Paolo
Tolle e Leonardo Piliego, Assarmatori, rappresentata da Stefano Messina, Rodolfo
Magosso e Stefano Peduto, Assorimorchiatori, rappresentata da Paolo Visco e
Matteo Marconi, Federimorchiatori, rappresentata da Gianni Andrea de Domenico
e Roberto Tranquilli, e le Segreterie Generali e Nazionali delle Organizzazioni
Sindacali FILT -CGIL rappresentata da Stefano Malorgio, Amedeo D’Alessio,
Angelo Manicone, Fabio Quaretti, FIT -CISL ra ppresentata da Salvatore
Pellecchia, Monica Mascia e Vincenzo Fausto Pagnotta, UILTRASPORTI
rappresentata da Marco Verzari, Giuliano Galluccio e Giuseppe Nocerino, con la
partecipazione delle rispettive delegazioni trattanti.
In armonia con le intese interconfederali in materia e ferme restando titolarità e
prerogative per ciascuna “Sezione” in capo alle Organizzazioni sindacali e datoriali
stipulanti, i contraenti hanno rinnovato la parte normativa ed economica del
contratto c ollettivo nazionale di lavoro unico dell’industria armatoriale, con
decorrenza 1° luglio 2024 e scadenza 31 dicembre 2026. Il suddetto contratto e le
singole Sezioni si intenderanno tacitamente prorogati di anno in anno qualora non
vengano disdettati da un a delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In
ogni caso resteranno in vigore fino a quando non saranno sostituiti da successivi
accordi dello stesso livello.
L’incremento retributivo complessivo del minimo contrattuale è stato frazionato in
tre tranche, la prima con decorrenza dal mese di luglio 2024, la seconda con
decorrenza dal mese di luglio 2025, la terza con decorrenza dal mese di luglio
2026 (cfr. Allegato 1 – tabelle retributive per il personale marittimo
italiano/comunitario e Allegato 2 – tabelle retributive per il personale di terra).
A integrazione dell’aumento del minimo contrattuale, le parti concordano di istituire
un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) pari a 64 euro al mese sulla
qualifica del nostromo (Sezione 1) e sul 5° livello del personale di terra (Sezione
15) per 14 mensilità, suddiviso in tre tranche e riparametrato sulle altre qualifiche
contrattuali secondo le tabelle allegate (cfr. Allegato 1 e Allegato 2), dandosi atto
che l’ammontare complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come
omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti
e differiti del presente CCNL e comunque sul globale trattamento erogato ai
lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav.,
le parti, a ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato
direttamente o indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto
del presente CCNL che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione
come base di calcolo, con l’eccezione del solo TFR.
Con riferimento all’accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla previdenza
complementare, le parti concordano, altresì, che a decorrere dal mese di luglio
2024, l’aliquota relativa al contributo mensile al Fondo Priamo a carico dell’azienda
verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del lavoratore pari all’1%.
2
Nell'ambito del rinnovo del CCNL unico dell'industria armatoriale, le parti
predisporranno un innovativo sistema di assistenza sanitaria integrativa da
riconoscere, secondo le modalità da definire tra le parti, alla generalità dei
lavoratori a cui si appli ca il presente CCNL (a esclusione dei non -doms),
finanziandolo con una cifra mensile (o annuale) di € 16,50 (€ 198,00 annui) che
sarà assicurata dalle singole aziende per ciascun lavoratore.
A tale scopo, sarà istituito un tavolo tecnico, composto dalle parti stipulanti il
presente accordo di rinnovo del CCNL, con l'obiettivo di definire le caratteristiche
dello strumento, nonché la coesistenza con altri strumenti di assistenza sanitaria
esistenti e di concludere il lavoro istruttorio entro gennaio 2025.
A decorrere dal mese di gennaio 2025, qualora in tale data la copertura di
assistenza sanitaria integrativa individuata non fosse ancora attiva, l'importo sopra
indicato sarà accantonato mensilmente dalle imprese, con destinazione da definire
tra le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL.
Nei casi in cui la contrattazione collettiva di secondo livello abbia già previsto forme
di assistenza sanitaria integrativa, la presente previsione di primo livello è
cumulabile e compatibile alle forme preesistenti a livello aziendale secondo le
armonizzazioni che verranno contrattualmente definite nelle singole aziende.
Inoltre, fatti salvi diversi accordi sulla materia definiti nelle singole Sezioni
contrattuali, le parti concordano che la percentuale dell’elemento perequativo già
previsto - o del quale si è concordata l’introduzione in occasione del presente
accordo di rinnovo - nelle singole Sezioni contrattuali, a decorrere dal mese di
luglio 2024, sarà pari al 3%.
Dove non diversamente specificato, tutti gli importi menzionati nel presente
accordo e nei relativi allegati sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.
In applicazione dei vigenti accordi interconfederali, le parti, inoltre, confermano
che:
- il “trattamento economico minimo (TEM)” sarà costituito dal minimo
contrattuale (basic wage);
- il “trattamento economico complessivo (TEC)” sarà costituito, per ogni Sezione
del CCNL, dal “trattamento economico minimo (TEM)” e da tutti gli istituti
economici espressamente previsti nelle singole Sezioni contrattuali
(consolidated wage).
Si riportano di seguito le parti normative delle Sezioni del CCNL, come
rinnovate dai contraenti, che sono parte integrante del presente accordo di
rinnovo:
- Sezione 1 per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico
e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti
e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000
t.s.l. o 4.000 t.s.c. (cfr. Allegato 3 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori)
- Sezione 2 per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di navi da
carico iscritte nel Registro Internazionale italiano, armate da imprese che
operano in ambito internazionale: le parti contraenti convengono di non
apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
3
- Sezione 3 per i comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da
carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento
nazionale (cfr. Allegato 4 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assarmatori).
- Sezione 4 per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e
sugli aliscafi per trasporto passeggeri (cfr. Allegato 5 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 5 per i marittimi imbarcati su navi da crociera: le parti contraenti
convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 6 per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 tsl: le parti contraenti
convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 7 per l’imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi da carico
e passeggeri locate a scafo nudo ad armatore straniero ai sensi degli art. 28 e
29 della legge 234/89: le parti contraenti convengono di non apportare alcuna
modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 8 per l’imbarco dei marittimi su mezzi navali speciali con armatore
italiano (cfr. Allegato 6 in formato elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 9 per l’imbarco dei marittimi italiani su mezzi navali speciali con
armatore straniero e battenti bandiera estera (cfr. Allegato 7 in formato
elettronico) (rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 10 per i comandanti e i direttori di macchina imbarcati sui mezzi navali
speciali (cfr. Allegato 8 in formato elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 11 per il personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di
rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi (cfr. Allegato 9 in formato
elettronico)
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma, Assarmatori,
Assorimorchiatori e Federimorchiatori).
- Sezione 12 per i marittimi imbarcati su unità da diporto destinate a scopi
commerciali, anche non in via esclusiva: le parti contraenti convengono di non
apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma).
- Sezione 13 – Collective Bargaining Agreement for non -doms seafarers
embarked on Italian International Register vessels or vessels under the bare -
boat system (cfr. Allegato 10 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
4
- Sezione 14 per i medici di bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in
base alle norme di legge il loro obbligo all’imbarco: le parti contraenti
convengono di non apportare alcuna modifica alla parte normativa.
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Sezione 15 per il personale di terra – uffici e terminals delle società di
navigazione (cfr. Allegato 11 in formato elettronico).
(rappresentanza datoriale stipulante: Confitarma e Assarmatori).
- Nell’Appendice generale del CCNL vengono introdotti i seguenti paragrafi:
o Verbale di accordo 19 dicembre 2023 concernente l’imbarco degli
Allievi (cfr. Allegato 12 in formato elettronico).
o Disciplina della comandata (cfr. Allegato 13 in formato elettronico).
o Dichiarazione comune in materia di comunicazioni e accesso a
internet (cfr. Allegato 14 in formato elettronico).
o Dichiarazione comune su diversità e inclusione e violenza di genere:
Diversità e inclusione
Alla luce della normativa in materia, degli accordi interconfederali e dei
pronunciamenti UE vigenti, le Parti concordano sulla necessità di garantire
a ogni persona la possibilità di esprimere la propria opinione, la libertà di
praticare il proprio credo religioso e la p ropria identità di genere, quale
vettore fondamentale per la crescita del capitale umano e, a tal fine,
promuovono l’introduzione di misure finalizzate a riconoscere il valore
della diversità e attivare buone pratiche inclusive.
Si impegnano, altresì, a reprimere con fermezza e tempestività ogni
comportamento vessatorio, discriminatorio o lesivo della dignità
personale, nonché a promuovere l’adozione di ogni comportamento
virtuoso idoneo a contribuire alla realizzazione di un ambi ente di lavoro
rispettoso delle diversità.
Violenza di genere
Nell’ottica di promuovere i valori individuati nella Convenzione OIL n. 190
del 2019, ratificata con legge n. 4 del 2021, le Parti ripudiano tutte le forme
di violenza, discriminazione e lesione della dignità della persona e si
impegnano a prevenire e repr imere ogni comportamento vessatorio,
discriminatorio o lesivo della dignità personale.
A tal fine, le Parti concordano sulla necessità di adottare misure idonee a
contrastare la diffusione di ogni forma di umiliazione, intimidazione e
prevaricazione, in presenza o da remoto, nonché a garantire la tutela della
riservatezza della persona che segnali episodi di violenza, discriminazione
o prevaricazione.
Al fine di respingere in maniera incisiva gli episodi di violenza in ambito
lavorativo, le Parti concordano altresì sulla necessità di adottare, anche ai
sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 80 del 2015, misure atte a riconoscere a
coloro che siano inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di
genere, debitamente certificati ai sensi della normativa vigente,
l’astensione dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per
un periodo massimo di tre mesi.
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Coloro che intendano astenersi dal lavoro, ad eccezione dei casi di
oggettiva impossibilità, sono tenuti a comunicare la propria intenzione al
datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni,
con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo, e a produrre
la certificazione necessaria ad attestare l’inserimento nel percorso di
protezione.
Il periodo di congedo, retribuito con una somma pari all’ultima retribuzione
(con riferimento alle voci fisse e continuative), è coperto da contribuzione
figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.
I congedi potranno essere usufruiti su base oraria o giornaliera nell’arco
temporale di tre anni. Per quanto riguarda la fruizione oraria, si rimanda a
quanto previsto a tale proposito in materia di congedi parentali.
Limitatamente al personale di terra, coloro che saranno inseriti nei percorsi
di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di
lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta
dell’interessato, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Le aziende si impegnano a garantire l’esercizio del diritto di cui al presente
articolo. In caso di violenza sessuale subita al di fuori del luogo di lavoro,
il datore di lavoro si impegna a dare precedenza ad eventuali richieste di
trasferimento in un’altra città o sede di lavoro presentate dalle vittime di
sopruso.
o Dichiarazione comune su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro:
Le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL unico
dell’industria armatoriale considerano la salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro un valore assoluto, da tutelare attraverso l'impegno comune
all’applicazione rigorosa delle normative nazionali e sovranazionali in
materia. In considerazione dell’obiettivo condiviso rappresentato dal
consolidamento di una sempre maggiore cultura della sicurezza, le parti
decidono, pertanto, di avviare una campagna comune di informazione sul
tema, nonché di organizzare apposite iniziative congiunte, le cui modalità
organizzative saranno stabilite entro 90 giorni dalla firma dell’accordo di
rinnovo del CCNL.
Inoltre, le parti convengono di istituire, durante il periodo di vigenza
contrattuale, un tavolo di confronto sistematico, con l’obiettivo di valutare
eventuali aggiornamenti relativi alle disposizioni normative, incentivare la
consapevolezza dei lavorator i in materia di salute e sicurezza, ivi
compreso il principio dello stop work authority in relazione alla specificità
del lavoro marittimo, e valorizzare il ruolo degli RLS e i safety meeting a
bordo.
* * * * *
Una-tantum
Per il periodo compreso fra il mese di gennaio 2024 e il mese di giugno 2024 è
determinata una cifra una -tantum di cui all’Allegato 1 che verrà corrisposta,
esclusivamente ai marittimi italiani e comunitari in forza alla data della firma del
presente accordo, in base ai criteri di seguito indicati.
6
Con riferimento ai marittimi in C.R.L., l’importo una-tantum da corrispondere verrà
calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota mensile) per ogni mese o pro -
rata di permanenza in C.R.L. tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024.
Con riferimento ai marittimi iscritti al T.P., l’importo una -tantum da corrispondere
verrà calcolato moltiplicando la suddetta quota mensile o pro -rata per ogni mese
di imbarco effettuato nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno
2024.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due tranche, la prima con le
competenze di luglio 2024 (o, per i marittimi iscritti al T.P., del primo mese di
imbarco successivo al mese di luglio 2024), la seconda con le competenze di
gennaio 2025 (o, per i marittimi iscritti al TP, del primo mese di imbarco successivo
al mese di gennaio 2025), secondo la ripartizione di cui all’Allegato 1.
Qualora il marittimo, avente diritto all’importo una -tantum, venga cancellato
definitivamente dalla C.R.L. o dall’elenco del T.P. della Società prima che gli sia
stata riconosciuta la seconda tranche, quest’ultima gli verrà corrisposta al
momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
* * * * *
Al personale di terra in forza alla data della firma del presente accordo verrà
erogata una cifra una-tantum di cui all’Allegato 2, in base ai criteri di seguito
indicati:
- Ai dipendenti assunti prima del 1° gennaio 2024 l’importo sarà corrisposto
per intero.
- Ai dipendenti assunti dopo il 1° gennaio 2024, l’importo una tantum da
corrispondere verrà calcolato moltiplicando un sesto di tale cifra (quota
mensile) per ogni mese o pro -rata di anzianità compresa tra il 1° gennaio
2024 e il 30 giugno 2024.
- Ai dipendenti in regime di part -time l’importo sarà erogato in proporzione
all’orario di lavoro.
Gli importi così calcolati saranno corrisposti in due tranche, la prima con le
competenze di luglio 2024, la seconda con le competenze di gennaio 2025,
secondo la ripartizione di cui all’Allegato 2.
Qualora il rapporto di lavoro di un addetto di terra, avente diritto all’importo una -
tantum, cessi prima che gli sia stata riconosciuta la seconda tranche, quest’ultima
gli verrà corrisposta al momento della liquidazione delle spettanze di fine rapporto.
* * * * *
Le OO.SS. subordinano la validità del presente accordo alla consultazione e
validazione dei lavoratori. La riserva verrà sciolta entro il 25 luglio 2024.
I contraenti individuano in Confitarma la Parte stipulante incaricata della
trasmissione al CNEL del presente accordo di rinnovo e del testo coordinato del
CCNL che sarà elaborato a seguito della stesura definitiva.
(1)
SEZIONE PER L’IMBARCO DEI LAVORATORI
MARITTIMI COMUNITARI SULLE NAVI DA CARICO E
SULLE NAVI TRAGHETTO PASSEGGERI/MERCI
SUPERIORI A 151 T.S.L. E PER I COMANDANTI E
DIRETTORI DI MACCHINA IMBARCATI SU NAVI
SUPERIORI A 151 T.S.L. E INFERIORI A 3.000 T.S.L. O
4.000 T.S.C.
L’anno 2024 addì 11 del mese di luglio in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da
carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i
Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l.
o 4.000 t.s.c.
2
PREMESSA
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto del presente accordo di
rinnovo della Sezione, è stato tra esse voluto un vincolo di necessaria inscindibilità fra tutte le
clausole della presente Sezione.
A tal fine le parti ribadiscono la natura vincolante della presente dichiarazione per tutto ciò che
attiene anche all’applicazione della Sezione medesima.
Inoltre, le parti stipulanti il presente contratto dichiarano che le clausole tutte dettate con la
presente Sezione, così come le precedenti, sono state volute tenendo conto sia della legislazione
nazionale, sia dei principi di ordine internazionale. Tali clausole concorrono a costituire un
trattamento, nel suo complesso, volutamente di miglior favore per i lavoratori.
Pertanto, le parti si danno reciprocamente atto che, ove per ipotesi si configurasse per alcuni
istituti una divaricazione rispetto a disposizioni normative di diritto interno e/o a principi di ordine
internazionale, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l’acquisizione di maggiori benefici
in altri aspetti della disciplina contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono inoltre che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto
conto della volontà delle OO.SS. di acquisire, in uno spirito di spiccata flessibilità, miglioramenti
economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore
omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese
derivanti dalla interpretazione di disposizioni normative e/o di clausole o istituti che siano difformi
dalla contrattazione collettiva del settore sono in contrasto con la loro volontà e con le finalità
conseguite, fermo restando che nessuna legittimità o pretesa può derivare da clausole aziendali
direttamente o indirettamente contrastanti con le clausole contenute nella presente Sezione.
3
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Le aziende le cui navi hanno una stazza fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., costituiranno presso
l’Ufficio di Collocamento Gente di mare del porto di armamento il “Turno particolare” secondo le
normative vigenti.
L’adozione del Regolamento sulla CRL verrà adottata in via facoltativa.
Ai marittimi imbarcati sulle navi che alla data della stipula della presente Sezione abbiano una
stazza compresa tra le 151 e le 3.000 t.s.l., o che abbiano una stazza espressa in GT o che
venissero ristazzate in GT, nonché per quelle che abbiano subito trasformazioni o modifiche tali
da comportare la ristazzatura in GT (in virtù della legge 22 ottobre 1973, n. 958, art. 3) si
applicheranno le norme contrattuali previste per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. sempre
che la stazza convenzionale sia compresa tra i valori 151 e 4.000 t.s.c. (tonnellate di stazza
convenzionale).
Per stazza convenzionale si intende quella ottenuta moltiplicando la stazza espressa in GT per i
coefficienti sotto indicati:
Coefficiente
Navi cisterna per greggio, prodotti puliti e rinfuse liquide, bitumiere 0,78
Navi porta rinfuse secche 0,78
Navi da carico generale:
A 1 ponte 0,75
A 2 o più ponti con GT inferiore a 1.500 0,26
A 2 o più ponti con GT da 1.500 a 4.000 0,30
A 2 o più ponti con GT superiore a 4.000 0,75
Navi porta contenitori cellulari:
A 1 ponte 0,75
A 2 o più ponti con GT inferiore a 6.000 0,38
A 2 o più ponti con GT non inferiore a 6.000 0,45
Navi frigorifere 0,75
Navi Roll-on/Roll-off – Navi traghetto 0,30
Navi per carichi unitizzati 0,30
Navi porta auto 0,22
Navi porta bestiame 0,45
Gasiere e chimiche 0,78
4
CAPO I
TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1
Tipi di contratto di arruolamento
1 - Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alla CRL e al Turno Particolare della
presente Sezione, in osservanza all’art. 325 del Codice della Navigazione, il contratto di
arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Il datore di lavoro ha facoltà di trasbordare il lavoratore marittimo, in qualunque tempo o luogo
su qualsiasi nave da lui gestita. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di arruolamento.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l’Autorità Marittima ai sensi di legge saranno
redatti in conformità ai modelli emessi dall’Autorità competente.
Art. 2
Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
1 - Con il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi il lavoratore marittimo viene
imbarcato per il compimento di uno o più viaggi. Il contratto deve contenere le indicazioni del
viaggio o dei viaggi per i quali viene stipulato.
2 - Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di
ultima destinazione, oltre alla eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di
caricazione.
3 - Il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi non può avere una durata superiore a
4 (quattro) mesi . Qualora il predetto limite scada nel corso del viaggio o dell’ultimo dei viaggi
previsti, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
Una durata massima del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi superiore a quella
sopra indicata può essere altresì determinata con accordi aziendali.
Se il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi supera il termine massimo sopra definito
o quello eventualmente stabilito dalla contrattazione di secondo livello, si considera a tempo
indeterminato.
4 - Qualora, per concorde volontà dell’Armatore e del lavoratore marittimo, questi non venga
congedato nel porto di ultima destinazione il contratto di arruolamento si intende prorogato per
un ulteriore viaggio e così di seguito nei limiti di cui al comma 3.
5 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a viaggio inizia al momento dell’imbarco
e si estingue al momento dello sbarco, una volta terminate le operazioni commerciali dell’ultimo
viaggio.
6 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il
periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando
quanto previsto in materia di previdenza complementare.
5
Art. 3
Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato
per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di
arruolamento a tempo determinato deve contenere l’indicazione del termine di durata. Se il
termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende
prorogato fino al porto di ultima destinazione.
2 - Il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 4
(quattro) mesi. Il contratto è prorogabile anche più di una volta, d’intesa con il lavoratore, per
esigenze dell’azienda, per una durata massima pari a 5 mesi per le navi adibite a traffici
mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers e pari a 6 mesi per tutte le altre navi. La
durata dell’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali sottoscritti con le
OO.SS. stipulanti la presente Sezione . Ai sensi dell’art. 326, comma 2 e comma 3 del codice
della navigazione, si conviene che in caso di intervallo pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra
successivi contratti di arruolamento a tempo determinato e/o a viaggio o per più viaggi il contratto
di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della sua durata
e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga complessivamente l’arco
temporale superiore ad un anno.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al
momento dell’imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
4 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il
periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando
quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 4
Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell’art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato
disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione
dell’Armatore, per lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da esso imbarcato.
2 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell’imbarco,
con la stipula della “convenzione di arruolamento” ai sensi dell’art. 328 del C.d.N. e si estingue al
momento dello sbarco.
3 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può avere una durata fino a mesi 4
(quattro) prorogabile da parte del datore di lavoro, per esigenze dell’azienda, fino a 30 (trenta)
giorni per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full containers e fino a 60
(sessanta) giorni per tutte le altre navi. La durata dell’imbarco può essere altresì determinata
con accordi aziendali.
4 - Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non
sussiste alcun rapporto di lavoro.
5 - Pertanto, i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli in continuità di rapporto di lavoro
(C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco
(come il T.F.R., l’indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.), fermo restando quanto
previsto in materia di previdenza complementare.
6
Art. 5
Periodo di prova
1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo
determinato/viaggio il personale marittimo dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a
45 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data della prima partenza su
una nave di un determinato Armatore. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e
lavoratore marittimo.
2 - Quando l’armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che alle sue
dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a viaggio
o a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, detta prova non sarà
ripetuta dal marittimo se viene reimbarcato entro tre anni dall’ultimo sbarco ed il reimbarco
avvenga a bordo di una nave dello stesso armatore avente le stesse caratteristiche tecniche di
quella sulla quale ha effettuato il periodo di prova e sempre che l’ultimo sbarco non sia stato
determinato da colpa del marittimo.
3 - Entro il periodo di prova l’Armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque porto
nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco
compreso, nonché quanto previsto alla lettera B) dell’art. 52 della presente Sezione.
4 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal
marittimo con l’osservanza delle norme di cui all’art. 52 lettera A), e con diritto alle competenze
maturate sino al giorno dello sbarco compreso nonché a quanto previsto alla lettera A) del
predetto articolo 52 della presente Sezione.
5 - Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da
quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicherà la normativa prevista all’art. 31 della
presente Sezione.
6 - L’Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra
stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di
servizio.
7
CAPO II
COMPOSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO
Art. 6
Numero componenti dell’equipaggio
1 - Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall’Autorità Marittima, in conformità alle
disposizioni vigenti.
2 - Il numero dei componenti dell’equipaggio è individuato nell’ambito dell’ Allegato 1 della
presente Sezione.
Art. 7
Sottufficiali
1 - In conformità a quanto previsto dal DPR 231/2006, sono Sottufficiali i marittimi compresi nella
seguente elencazione:
- in coperta: il nostromo, il carpentiere, il tankista e l’operaio trattorista, l’ottonaio;
- in macchina: il capo operaio meccanico o motorista, l’operaio meccanico, l’operaio
motorista, l’elettricista ed il frigorista;
- in camera: il cuoco o il dispensiere (quando ve ne sia uno solo), il 1° cuoco (quando vi
siano due o più cuochi), il cambusiere.
2 - Sono considerati Sottufficiali capi servizio: il nostromo, il capo operaio meccanico o il capo
operaio motorista sulle motonavi, il 1° elettricista quando abbia almeno due elettricisti in
sottordine.
8
CAPO III
NORME DISCIPLINARI
Art. 8
Rapporti gerarchici e norme disciplinari
1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e
regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia
delle fonti disciplinata dall’art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle
disposizioni di legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo
ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza
della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - Il marittimo deve rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. È tenuto a osservare
quanto previsto dal codice etico aziendale che deve essere messo a disposizione del marittimo ,
in ogni sua parte, nonché quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione adottati ai
sensi della D.lgs. 231/2001. D eve indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con
diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l ’azienda
mette a disposizione. Dev e mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell ’azienda e
sulle informazioni riservate. Non dev e trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza
danno dell ’azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di
opinione non deve divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell ’immagine
aziendale. Dev e mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri
componenti l ’equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti , nonché rispettoso
delle comuni norme di igiene, decoro e di tutela ambientale , oltre che dell’ambiente di lavoro nel
suo complesso.
4 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di
comprensione. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di
molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali
condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
5 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente
indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure
dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a scendere a terra.
6 - Nessuna persona dell’equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione
al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l’autorizzazione.
Art. 9
Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
1 - Tutti i lavoratori marittimi hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché
non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite
abusive a bordo, imbarco di persone o cose non autorizzate, favoreggiamento di clandestini. Gli
Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni
parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
2 - L’Armatore ha il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità di sorta e di
essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni
di leggi internazionali e/o nazionali, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto
di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere dai marittimi che
risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata vigilanza.
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Art. 10
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e
considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell’art. 55;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall’elenco del personale in
C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono adottate prescindendo dall’ordine in cui sono
elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano
e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell’adozione della sanzione
stessa, procedere alla contestazione dell’addebito, consentendo, poi, l’esercizio di diritto di difesa
del marittimo nei termini di legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di
attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo.
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il
lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all’armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali
dell’azienda.
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un
massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del
carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal
Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall’elenco del
personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il
vincolo fiduciario con l’Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri
che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori;
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o
della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio
danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti
aziendali, d anneggiamento derivante da condotte attive od omissive connesse al
necessario rispetto delle norme di igiene e decoro, nonché di tutela ambientale a bordo ,
danno all’immagine aziendale);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di
sostanze stupefacenti e psicotrope;
10
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando,
trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due
sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l’equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita
corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo
rappresenti;
k) commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio
alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
m) commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale
nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata adottata la sanzione del
rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già adottate due sanzioni più
gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di
risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione
dall’elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal
Comandante oppure dall’Armatore o da un suo procuratore. Potrà essere, altresì , disposto lo
sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità di cui al punto 7. In tal caso
l’Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo
pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
marittimi non imbarcati saranno adottati dall’Armatore o da un suo procuratore.
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l’adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà
facoltà di reclamo secondo le disposizioni di legge anche tramite l’Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l’adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare
più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo
sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione
di cui all’art. 83.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall’elenco
della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all’art. 83 non la riconoscesse giustificata, questa
verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o la cancellazione
dall’elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all’art. 83 non la riconoscesse
giustificata, la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la
cancellazione dall’elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo
pari a tante giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1
dell’art. 55, e secondo i seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 60 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 60 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 90 giorni di retribuzione.
Inoltre, il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.
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PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 12 mesi di retribuzione.
Inoltre, il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
Art. 11
Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
1 - Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli
eventuali reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno seguire le procedure,
approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 12
Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione, comprese quelle
afferenti alla puntuale applicazione di quanto previsto all’art. 86, saranno esaminate dalle
Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita Commissione paritetica. Essa
esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa
sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami,
le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori quando riguardino una sola Società, saranno
esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e un rappresentante dell’Associazione
datoriale stipulante la presente Sezione a cui l’Azienda aderisce. La trattativa dovrà iniziare entro
5 giorni lavorativi dalla comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori
stipulanti e firmatarie.
3 - Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse Società saranno
esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 4 giorni lavorativi dalla
comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4 - In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata
convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
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CAPO IV
ORARIO Dl LAVORO
Art. 13
Orario di lavoro
1 - L’orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere per tutti i lavoratori marittimi.
2 - Il servizio di guardia in coperta e macchina è normalmente suddiviso in tre turni di guardia
alternando quattro (4) ore di lavoro e otto (8) ore franche.
3 - Per il personale giornaliero delle sezioni di coperta e macchina l’orario normale di lavoro (8
ore) è compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00. Per il personale di camera e cucina l’orario
normale di lavoro (8 ore giornaliere) potrà essere ripartito in tre turni tra le ore 6.00 e le ore 24.00.
4 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di orario minimo di
riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di
Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il
compenso per lavoro straordinario e il disagio derivante da una eventuale prolungata prestazione
è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo stabilito nella
presente Sezione.
5 - In navigazione l’orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di 8 (otto)
ore giornaliere per tutto il personale.
6 - Diverse articolazioni dell’organizzazione dell’orario normale di lavoro possono essere definite
a livello aziendale.
Art. 14
Orario di riposo
1 - L’orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24
(ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei
quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l’intervallo tra periodi consecutivi
di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all’orario di lavoro, come previsto dalle
norme vigenti.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l’effettuazione delle
ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico,
oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il
Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore
marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta
raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo
impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo possa beneficiare di un adeguato
periodo di riposo.
Art. 15
Inizio del servizio a bordo
1 - Il marittimo sarà tenuto a trovarsi sulla nave a bordo della quale deve prestare servizio nel
giorno ed ora che gli saranno indicati dall’Armatore o dal Comandante o da altro rappresentante
dell’Armatore. In difetto di tale indicazione, dovrà trovarsi a bordo almeno 2 ore prima dell’ora
stabilita per la partenza.
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2 - Durante la sosta della nave a banchina in porto, il marittimo già imbarcato, libero dal servizio,
dovrà trovarsi a bordo almeno un’ora prima dell’ora stabilita per la partenza della nave, risultante
dall’apposito ordine di servizio da diramarsi all’atto dell’arrivo della nave in porto.
3 - Contravvenendo il marittimo a questa disposizione, il contratto di arruolamento sarà risolto
per fatto imputabile al marittimo se la nave fosse già partita o se il marittimo fosse stato già
sostituito, oppure se per effetto del ritardo la nave non abbia potuto ottenere le spedizioni ed
abbia quindi dovuto rinviare l’orario della partenza.
4 - Qualora il marittimo possa dimostrare che il ritardo sia giustificato, il contratto di arruolamento
sarà risolto per forza maggiore e fermo restando il diritto all’iscrizione al turno di provenienza, il
marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto con un minimo complessivo garantito di 15
giorni calcolati secondo i criteri e le misure indicate al punto 1 dell’art. 55 della presente Sezione.
5 - Qualora non si sia verificato nessuno dei casi indicati nel terzo comma il marittimo potrà
riprendere il suo posto a bordo e qualora il ritardo non fosse imputabile a causa di forza maggiore
o di giustificato motivo, potrà essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 16
Orario di lavoro nei porti con turno di porto
1 - Fermo restando che il rispetto del la disciplina dell’organizzazione del lavoro a bordo è di
competenza del Comandante, l’organizzazione dell’orario di lavoro nei porti con turno di porto
sarà disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto dei limiti legali sull’orario
di lavoro e orario di riposo.
Art. 17
Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1 - Durante la sosta della nave in porto o in rada il Comandante, ove sia possibile e
compatibilmente con la sicurezza della nave metterà a disposizione gratuitamente, per il
lavoratore marittimo, un mezzo idoneo per consentire ai marittimi liberi dal servizio della guardia
di scendere a terra e poi rientrare a bordo. Il servizio del mezzo sarà organizzato
compatibilmente con le esigenze della nave e preferibilmente al cambio della guardia.
Art. 18
Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
1 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2 - Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell’orario normale del sabato sarà riconosciuto al lavoratore
marittimo il corrispondente riposo compensativo.
3 - Agli effetti della valutazione economica l’importo da corrispondere per ogni giornata di
riposo compensativo è pari ad un 1/26 mo del minimo contrattuale, valore della panatica
convenzionale, supplemento paga per il personale di stato maggiore ed 1/30 mo del rateo di 13a e
14a e degli eventuali scatti di anzianità.
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CAPO V
LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 19
Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc.
1 - I membri dell’equipaggio saranno tenut i a prestare la propria opera, senza diritto a
compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle
provviste, per il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
2 - Saranno altresì tenuti a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio
o di altro sinistro occorso alla nave, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad
uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo.
Art. 20
Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il
quale sono stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto
categorie iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a
seconda delle esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni.
2 - Il Comandante, nell’interesse della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i
componenti dell’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati,
purché non sia inadeguato al la loro abilitazione professionale e al loro grado. In caso di
necessità per la sicurezza della spedizione, i marittimi possono essere adibiti dal Comandante a
qualsiasi servizio.
3 - I componenti dell’equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono
imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Art. 21
Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l’equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori
usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dalla
presente Sezione, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori vengano
eseguiti fuori dell’orario normale.
Art. 22
Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi
1 - L’equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza per
questo aver diritto al pagamento del compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti
locali effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.
Art. 23
Servizio merci e provviste
1 - L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci, il maneggio del fardaggio durante le operazioni
commerciali ed il rizzaggio dei colli pesa nti e degli automezzi saranno normalmente fatti dai
lavoratori di terra specializzati e comunque in conformità con le norme di legge vigenti che
regolano tali operazioni.
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2 - In mancanza di detti lavoratori, le operazioni suddette dovranno essere eseguite dal
personale di bordo. Detti lavori, se svolti oltre il normale orario di lavoro, daranno diritto al
compenso per lavoro straordinario.
Per tali lavori inoltre è stabilito il compenso nella contrattazione integrativa aziendale.
3 - Il personale di camera e cucina, nonché ove necessario il personale di coperta e di macchina,
deve caricare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l’imbarco richieda l’uso di
strumenti di sollevamento e curarne la sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi.
4 - L’imbarco delle provviste, quando sia compiuto oltre l’orario di servizio, darà luogo al
compenso per lavoro straordinario anche a favore del personale di camera e cucina che vi sia
stato adibito.
5 - Con riferimento all’imbarco delle provviste non destinate all’equipaggio, la materia potrà
essere disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale.
Art. 24
Sostituzione di ammalati e di infortunati – funzioni superiori
1 - Nel caso di malattia o infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio
dell’ammalato sarà svolto, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche
appartenente a diverso grado o categoria, senza diritto a compensi extra.
2 - Al lavoratore marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore
spetteranno, pro-tempore, soltanto la paga e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.
Art. 25
Oggetti in consegna
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla
restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento, se
dovuti a negligenza.
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CAPO VI
PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ
Art. 26
Misura e componenti della retribuzione
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente
Sezione.
2 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a
ruolo sono indicati nelle tabelle paga allegate alla presente Sezione (allegato n. 2).
3 - La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30 mo del minimo contrattuale e la paga base
oraria ad 1/8vo della paga base giornaliera, salvo quanto disposto dal successivo art. 28. Agli
effetti del presente articolo la giornata inizia alle ore 00.00 e termina alle ore 24.00.
4 - A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo
della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo l’Allegato 2 bis, dandosi atto che l’ammontare
complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua
incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque
sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni
effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del
solo TFR.
NOTA A VERBALE
(18 aprile 2002)
Le Parti, allo scopo di definire una regola condivisa sul problema delle retribuzioni da riconoscere
al marittimo imbarcato, in caso di prestazione lavorativa inferiore al mese, convengono quanto
segue:
per le prestazioni lavorative inferiori al mese intero, la retribuzione da corrispondere al marittimo
dovrà essere rapportata ai giorni di lavoro svolti nel mese.
Ad esempio: dal 10 marzo al 31 marzo, 22 giorni retribuiti;
dal 10 febbraio al 28 febbraio, 19 giorni retribuiti;
dal 10 aprile al 30 aprile, 21 giorni retribuiti.
Art. 27
Scatti di anzianità / navigazione
1 - Al marittimo, non in continuità di rapporto di lavoro, che abbia effettuato gli ultimi due anni di
navigazione/comandata sempre con la stessa Azienda spetterà uno scatto di
anzianità/navigazione, secondo i valori indicati nella tabella di cui all’allegato 3. Dopo il primo
biennio di navigazione/comandata, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri
quattro scatti biennali, secondo i valori indicati nella tabella di cui all’allegato 3.
I valori in cifra degli scatti verranno rivalutati, in occasione di ogni aumento del minimo
contrattuale, con una cifra pari all’incremento del minimo contrattuale moltiplicato per il
coefficiente 0,05 per il primo scatto e per il coefficiente 0,03 per gli ulteriori quattro scatti biennali.
2 - Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L. ai fini della maturazione
del successivo scatto di anzianità sarà considerata utile anche la precedente anzianità di
navigazione maturata con la stessa Azienda nell’arco del biennio.
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3 - Lo scatto di anzianità viene calcolato sul minimo contrattuale relativo alla qualifica posseduta
dal lavoratore marittimo al momento della sua maturazione.
Art. 28
Computo riposi compensativi
1 - Fermo restando quanto previsto all’art. 18, al marittimo saranno riconosciuti tanti giorni di
riposo compensativo, quanti sono i giorni festivi trascorsi a bordo. Agli effetti della valutazione
economica l’importo da corrispondere per ogni giornata di riposo compensativo è pari ad 1/26 mo
di minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, supplemento paga per il personale
di Stato Maggiore ed 1/30 mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di
cui agli artt. 27 e 79.
Art. 29
Indennità di navigazione
Per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della
navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e/o di qualsivoglia
disagio, è istituita una indennità di navigazione riferita ai singoli tipi di navigazione come di seguito
definiti, per ogni giorno di effettivo imbarco:
TIPO A) Navigazione tra porti nazionali limitatamente alle navi comprese tra le 151 e le 500
t.s.l.
TIPO B) Navigazione nel Mediterraneo, nel Mar Nero, Mar D’Azov e fuori dagli stretti fino a
Huelva, Casablanca e Kosseir.
TIPO C) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo B si estende alle coste oceaniche
della Spagna, del Portogallo e delle Isole Britanniche, al Mare del Nord, al Baltico, alle
coste occidentali dell’Africa fino al Senegal, comprese le isole adiacenti e a non più di
300 miglia dalle coste suddette; e al Mar Rosso, al Golfo Persico ed alle coste indiane
fino a Bombay, comprese le isole adiacenti.
TIPO D) Navigazione che andando oltre i limiti di cui al tipo C si estende alle rimanenti coste
africane.
TIPO E) Navigazione che, andando oltre i limiti di cui al tipo D comporta la traversata di un
oceano.
Qualifica Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E
Comandante
Direttore di mac.
1° Ufficiale
2° Ufficiale
3° Ufficiale
Sottufficiale
Comune
Giovanotto
Mozzo
€ 3,35
€ 2,87
€ 2,28
€ 1,72
€ 1,61
€ 1,19
€ 0,69
€ 0,52
€ 0,34
€ 3,43
€ 2,95
€ 2,37
€ 1,81
€ 1,69
€ 1,27
€ 0,77
€ 0,60
€ 0,43
€ 5,76
€ 4,85
€ 3,40
€ 2,84
€ 2,65
€ 2,05
€ 1,29
€ 0,86
€ 0,60
€ 7,13
€ 6,23
€ 4,43
€ 3,67
€ 3,43
€ 2,74
€ 1,80
€ 1,22
€ 0,93
€ 31,06
€ 27,19
€ 13,39
€ 9,86
€ 9,21
€ 4,49
€ 3,08
€ 2,12
€ 1,19
Il tipo di indennità di navigazione spettante al marittimo, a far data dal giorno della partenza della
nave, sarà individuato facendo riferimento all’area geografica cui è diretto il viaggio, come risulta
dalle spedizioni o dalla destinazione del carico a bordo.
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Per i Comandanti e Direttori di macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kW
l’indennità di navigazione di cui sopra è sostituita da una indennità di navigazione convenuta
nell’accordo del 1° ottobre 1996, che abolisce l’istituto dello straordinario. A far data dal 1° luglio
2015, detta indennità di navigazione sarà pari a euro 920,00.
2 - a) In aggiunta alla indennità di navigazione indicata al punto 1, ai marittimi imbarcati su navi
cisterna, quando queste trasportino materie infiammabili, saranno corrisposte le seguenti quote
giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno di imbarco:
Quota giornaliera
Comandante con abilitazione
Mediterraneo Extra Mediterraneo
pari o superiore a 3.000 GT € 12,15 € 12,84
Direttore di Macchina con abilitazione
pari o superiore a 3.000 kW
€ 11,33
€ 11,97
Comandante con abilitazione entro 3.000 GT € 6,77 € 7,16
Direttore di Macchina con abilitazione
entro 3.000 kW
€ 6,77
€ 7,16
1° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione
pari o superiore a 3.000 GT/3.000 kW
€ 6,83
€ 7,21
2° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione
di Ufficiale di navigazione/di macchina
€ 5,29
€ 5,59
3° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di
Ufficiale di navigazione/di macchina
€ 4,94
€ 5,20
1° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione
entro 3.000 GT/3.000 kW
€ 5,40
€ 5,70
Nostromo/Sottufficiale Capo Servizio € 4,18 € 4,41
Sottufficiale € 3,91 € 4,13
Marinaio/Comune € 3,12 € 3,29
Giovanotto/Garzone € 2,52 € 2,67
Mozzo € 2,17 € 2,30
N.B.: Per le navi cisterna o non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili che
raggiungono almeno il 25% del tonnellaggio, le indennità sopra indicate verranno riconosciute
nella misura del 28%.
3 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero, con decorrenza dal 61° giorno d’imbarco, e
a contare dal giorno della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al
marittimo in aggiunta all’indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere
integrative della indennità di navigazione.
Quota giornaliera
Comandante con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT € 4,60
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kW € 4,30
Comandante con abilitazione entro 3.000 GT € 2,60
Direttore di Macchina con abilitazione entro 3.000 kW € 2,60
1° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari
o superiore a 3.000 GT/3.000 kW € 2,60
2° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione
di Ufficiale di navigazione/di macchina € 2,10
3° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione
di Ufficiale di navigazione/di macchina € 1,95
1° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione
entro 3.000 GT/3.000 kW € 2,10
19
Nostromo/Sottufficiale C.S. € 1,60
Sottufficiale € 1,50
Marinaio/Comune € 1,20
Giovanotto/Garzone € 1,00
Mozzo € 0,80
b) Agli effetti del presente punto 3 il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero
anche nel caso in cui la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore, si
considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di
durata inferiore a 60 ore con l’esclusione delle navi adibite a linee locali.
4 - a) Ai membri dell’equipaggio imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche
ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel
tempo, vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations
Area, High Risk Area), verranno corrisposte, in aggiunta alla indennità di navigazione indicata al
punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione per ogni giorno o
frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
Quota giornaliera
Comandante con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT € 74,80
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kW € 69,70
Comandante con abilitazione entro 3.000 GT € 53,60
Direttore di Macchina con abilitazione entro 3.000 kW € 53,60
1° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o
superiore a 3.000 GT/3.000 kW € 53,60
2° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale
di navigazione/di macchina € 45,20
3° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale
di navigazione/di macchina € 42,06
1° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kW € 46,10
Nostromo/Sottufficiale C.S. € 39,20
Sottufficiale € 37,80
Marinaio/Comune € 33,50
Giovanotto/Garzone € 30,20
Mozzo € 27,80
b) La decorrenza e la cessazione dell’indennità di navigazione integrativa di cui al presente punto
4 coincideranno con l’inizio e la cessazione dell’applicazione del citato sovrappremio;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente,
colpito da malattia epidemica, verranno corrisposte a tutti i membri dell’equipaggio, in aggiunta
all’indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della
indennità di navigazione:
Quota giornaliera
Comandante con abilitazione pari o superiore a 3.000 GT € 3,30
Direttore di Macchina con abilitazione pari o superiore a 3.000 kW € 3,00
Comandante con abilitazione entro 3.000 GT € 1,90
Direttore di Macchina con abilitazione entro 3.000 kW € 1,90
1° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione pari o
superiore a 3.000 GT/3.000 kW € 1,90
2° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale
di navigazione/di macchina € 1,40
20
3° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione di Ufficiale
di navigazione/di macchina € 1,31
1° Ufficiale coperta/macchina con abilitazione entro 3.000 GT/3.000 kW € 1,40
Nostromo/Sottufficiale C.S. € 1,10
Sottufficiale € 1,05
Marinaio/Comune € 0,85
Giovanotto/Garzone € 0,70
Mozzo € 0,60
Le suddette quote saranno corrisposte a decorrere dall’arrivo al porto infetto e fino al giorno della
libera pratica da detto porto;
b) L’indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell’ipotesi che
l’ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della
nave nel porto infetto, ma in tal caso decorrerà dal giorno dell’approdo e fino a quello della
partenza della nave da detto porto;
c) L’indennità indicata alla lettera a) del presente punto 5 è pure dovuta nell’ipotesi che la patente
rechi l’annotazione dell’esistenza di uno stato epidemico o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o
febbre gialla, ma occorre che l’annotazione sulla patente ricorra testuale l’espressione
«epidemica» o «stato epidemico»;
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di
febbre gialla è dovuta ai membri dell’equipaggio la stessa indennità indicata alla lettera a) del
presente punto 5 dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto, ma con decorrenza da
non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell’ammissione della
nave a libera pratica.
6 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che le quote di indennità di navigazione previste nei
punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non possono essere calcolate nella retribuzione, né in
ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale
base di calcolo.
Tale esclusione è dovuta al fatto che l’ammontare di detta indennità è stato pattiziamente
determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul
globale trattamento erogato ai marittimi.
7 - Fermo restando quanto sopra convenuto le parti per quanto possa occorrere precisano che
le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non
possono essere considerate nel calcolo del compenso orario per il lavoro straordinario, dei riposi
compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali e infrasettimanali, festività cadenti di
domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità
sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della tredicesima e della
quattordicesima, dell’indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
8 - A decorrere dal 1° gennaio 1993 l’Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli
apparati di macchina su un arco di 24 ore, avrà diritto, per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8
ore del normale orario di lavoro ad una maggiorazione dell’indennità di navigazione giornaliera di
cui al punto 1, art. 34 nella misura del 20%.
NOTA A VERBALE – i Comandanti e Direttori di macchina con abilitazione superiore a 3.000
GT/3.000 kW imbarcati su navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., ai quali viene già applicato,
quale condizione di miglior favore adottata a livello aziendale, la Sezione per i Comandanti e
Direttori di macchina del naviglio maggiore, continueranno a mantenere detto trattamento.
21
Art. 30
Indennità di navigazione
Per le navi superiori a 3.000 t.s.l.
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della
navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e /o di qualsivoglia
disagio, è istituita una indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nelle misure di
seguito indicate:
Quota giornaliera
Mediterraneo Extra Mediterraneo
1° Ufficiale € 3,73 € 6,79
2° Ufficiale € 2,79 € 5,21
3° Ufficiale € 2,26 € 4,33
Ufficiale elettrotecnico € 2,26 € 4,33
Assistente Commissario € 0,63 € 0,72
Nostromo/Sottuff. C.S. € 2,10 € 3,09
Sottufficiale € 2,02 € 2,82
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2° Cuoco € 1,43 € 1,81
Carbonaio € 1,37 € 1,58
Giovanotto/Garzone € 0,55 € 0,63
Mozzo/Piccolo di camera e cucina € 0,41 € 0,47
2 - a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1,
spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove
esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo,
vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High
Risk Area), le seguenti quote giornaliere integrative, per ogni giorno o frazione di giorno di
effettiva permanenza della nave in dette zone o porti:
Quota giornaliera
1° Ufficiale € 54,00
2° Ufficiale € 46,00
3° Ufficiale € 43,00
Ufficiale elettrotecnico € 43,00
Assistente Commissario € 10,00
Nostromo/Sottuff. C.S. € 40,00
Sottufficiale € 38,00
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2° Cuoco € 34,00
Carbonaio € 33,50
Giov./Garzone € 30,50
Mozzo/Piccolo di camera e cucina € 28,00
3 - a) Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno
corrisposte, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote di indennità
di navigazione giornaliera:
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Quota giornaliera
Mediterraneo Extra Mediterraneo
1° Ufficiale € 11,42 € 12,06
2° Ufficiale € 9,64 € 10,18
3° Ufficiale € 8,96 € 9,46
Ufficiale elettrotecnico € 8,96 € 8,96
Sottuff. C.S. € 8,33 € 8,80
Sottufficiale € 8,01 € 8,47
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2°Cuoco € 7,09 € 7,49
Carbonaio € 7,07 € 7,47
Giov./Garzone € 6,40 € 6,76
Mozzo/Piccolo di camera e cucina € 5,88 € 6,22
Nota 1) Le indennità sopra indicate verranno riconosciute anche nei casi in cui la nave sia adibita
al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
Nota 2) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili
che raggiungano almeno il 25% del tonnellaggio le indennità sopra indicate verranno riconosciute
nella misura del 75%.
b) Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia
riconosciuta libera da gas, le somme di cui sopra non sono dovute per l’ulteriore durata della
sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato;
4 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero, con decorrenza dal 61° giorno d’imbarco, e
a contare dal giorno della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale, saranno corrisposte al
marittimo in aggiunta all’indennità di navigazione indicata al punto 1, le seguenti quote giornaliere
integrative della indennità di navigazione.
Quota giornaliera
1° Ufficiale € 4,50
2° Ufficiale € 3,70
3° Ufficiale € 3,50
Ufficiale elettrotecnico € 3,50
Assistente Commissario € 2,50
Nostromo/Sottuff. C.S. € 3,20
Sottufficiale € 3,10
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2° Cuoco € 2,80
Carbonaio € 2,70
Giov./Garzone € 2,50
Mozzo/Piccolo di camera e cucina € 2,30
b) Agli effetti del presente punto 4 il periodo di navigazione si considera continuativo all’estero,
anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si
considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di
durata inferiore a 60 ore con esclusione delle navi adibite a linee locali;
5 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con
Ordinanza del Ministero competente verranno corrisposte a tutto l’equipaggio, per il periodo che
decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non
oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, le seguenti quote giornaliere integrative
dell’indennità di navigazione, che si aggiungono a quelle previste al punto 1:
23
Quota giornaliera
1° Ufficiale € 3,70
2° Ufficiale € 2,90
3° Ufficiale € 2,60
Ufficiale elettrotecnico € 2,60
Assistente Commissario € 1,00
Nostromo/Sottuff. C.S. € 2,30
Sottufficiale € 2,10
Comune cop./macch./elettrotecnico/cam./2° Cuoco € 1,80
Carbonaio € 1,70
Giov./Garzone € 1,40
Mozzo/Piccolo di camera e cucina € 1,15
b) L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’Ordinanza del Ministero competente sia emanata
successivamente alla data dell’arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo
dell’approdo e della permanenza della nave in detto porto;
c) L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di uno
stato epidemico di colera o peste, o vai olo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che
nell’annotazione sulla patente ricorra testualmente l’espressione “epidemia” o “stato epidemico”;
d) Quando si manifesti a bordo un c aso di colera, di peste, di vai olo, di tifo petecchiale o di
febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della
partenza della nave dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non oltre quindici giorni
prima della constatazione della malattia fino al giorno dell’ammissione della nave a libera pratica.
6 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l’indennità di navigazione di cui al presente articolo
non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente
o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto
che l’ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della
sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai
lavoratori.
7 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano,
che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del
lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed
infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive
delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica
pasquale, dell’indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
8 - L’indennità di navigazione non si applica per le navi traghetto in servizio locale negli stretti i
cui equipaggi non abbiano il vincolo di permanenza a bordo oltre il normale orario di lavoro.
9 - In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa
compensative di particolari oneri e /o prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo
complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi,
all’importo dell’indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di
navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è
stata posta la deroga.
Navi con certificazione IAQ1
10 - L’Ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di
24 ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad
una maggiorazione dell’indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 del presente articolo
nella misura del 20%.
24
Art. 31
Spese di viaggio, ingaggio e rimpatrio
1 - Le spese documentate di trasporto, vitto e di eventuale alloggio per l’imbarco a bordo della
nave (dal Comune di residenza del marittimo al porto di imbarco) saranno a carico dell’armatore,
secondo i criteri definiti aziendalmente o da contrattazione di secondo livello, sempre che il
marittimo abbia mantenuto l’impegno a imbarcarsi.
2 - Le spese documentate di trasporto, vitto e di eventuale alloggio sostenute per il rimpatrio (o
il ritorno, nel caso di sbarco in porto nazionale) fino al Comune di residenza del marittimo, se non
coperte dall’Ente assicurativo, saranno a carico dell’armatore, secondo i criteri definiti
aziendalmente, fatte salve le seguenti casistiche:
- le suddette spese saranno addebitate al marittimo in caso di sbarco per fatto imputabile alla
sua volontà o colpa, ad eccezione dei casi di morte del padre, della madre, dei figli, del
coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica o per fatto grave (ad es.
terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente all’armatore e
da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, fermo restando l’obbligo dell’armatore di
provvedere al rimpatrio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale;
- in caso di sbarco per malattia con prognosi inferiore a 15 giorni, al marittimo sarà garantito
soltanto il rimpatrio, senza alcuna spesa a suo carico, fino al Paese di residenza, in attuazione
delle disposizioni della MLC 2006.
3 - Se il marittimo ne fa richiesta al momento dell’imbarco e non vi è aumento di spesa, il
rimpatrio può essere effettuato provvedendo al suo ritorno in altra località da lui indicata. Il
rimpatrio è effettuato a cura dell’armatore a mezzo motonave, ferrovia o aereo. In quest’ultimo
caso è facoltà dell’armatore di far seguire i bagagli con altro mezzo, per i bagagli al seguito i limiti
di peso sono quelli stabiliti dalla compagnia aerea.
4 - Durante il viaggio di rimpatrio (o di ritorno, nel caso di sbarco in porto nazionale) il marittimo
beneficerà delle coperture assicurative secondo le vigenti disposizioni di legge e della presente
Sezione.
5 - Qualora l’imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, decorrente dalla data di consegna
del libretto di navigazione, il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto
l’impegno ad imbarcarsi, al pagamento del minimo contrattuale, del supplemento paga per
anzianità e al riconoscimento delle spese documentate di vitto, secondo i criteri definiti
aziendalmente. Nel caso che il lavoratore marittimo debba imbarcare in porto diverso da quello
di ingaggio, il trasferimento sarà effettuato a cura dell’armatore.
6 - Il periodo di ingaggio, seguito da imbarco, sarà considerato utile agli effetti della
determinazione dell’anzianità di servizio.
Art. 32
Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi
1 - Il minimo contrattuale, l’indennità di navigazione, il supplemento paga per anzianità ed
eventuali compensi e indennità spettanti ai lavoratori marittimi per qualunque titolo saranno
corrisposti ogni mese con accredito della valuta entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo,
salvo diversa prassi aziendale.
2 - Durante l’imbarco potranno essere corrisposti acconti ai lavoratori marittimi fino alla
concorrenza dell’80% del minimo contrattuale, salvo diversa prassi aziendale. In caso di utilizzo
di denaro contante l’acconto potrà essere riconosciuto entro i limiti di legge.
3 - Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del
giorno del pagamento. L’ammontare del controvalore in euro al cambio ufficiale degli acconti
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corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al lavoratore marittimo per le
competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell’acconto.
4 - Ad ogni lavoratore marittimo, ai sensi di legge, salvo particolari posizionamenti della nave o
difficoltà logistiche, sarà consegnato, a carico del datore di lavoro, un cedolino paga sul quale
saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i compensi liquidati.
5 - Qualora un marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di
pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e
dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l’intero periodo della prigionia
e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la
prigionia, fino alla data della morte.
Art. 33
Gratifica natalizia (13a) e gratifica pasquale (14a)
1 - Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano
compiuto un anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all’allegato n. 2;
c) valore convenzionale della panatica come stabilito dall’art. 38;
d) eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79.
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell’anno o che cessino dal servizio nel corso
dell’anno, la gratifica natalizia (13a) e quella pasquale (14a) saranno corrisposte in ragione di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i
ratei giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del contratto di arruolamento , in occasione della liquidazione delle
altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia (13 a) e
pasquale (14a).
4 - Ferma restando l’abilitazione professionale del marittimo, nel caso di impiego pro -tempore,
nel corso dell’anno, di un marittimo presso lo stesso Armatore con grado superiore a quello
attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata
computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
5 - I ratei delle gratifiche natalizie ( 13a) e pasquali ( 14a) saranno da considerarsi ai fini del
computo dell’indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e
stipulazione dell’Accordo di rinnovo del C.C.N.L. 3 luglio 1981 e cioè a partire dall’entrata in vigore
della normativa contrattuale sulla “mensilizzazione” per il personale in C.R.L., i ratei delle
gratifiche natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell’indennità sostitutiva dei riposi
compensativi e delle ferie limitatamente a tale personale, per il quale vige la normativa di cui
all’art. 77.
Per il personale marittimo in C.R.L., i ratei della 13a e della 14a entreranno invece a far parte della
base di calcolo per la liquidazione dei riposi compensativi e delle ferie in caso di cancellazione
dall’elenco della C.R.L. nel corso dell’anno.
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Art. 34
Compensi per lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti dell’equipaggio oltre l’orario normale di lavoro è
considerato lavoro straordinario.
2 - Le ore di lavoro straordinario massime dovranno essere compatibili con le ore minime di
riposo previste dalle disposizioni di legge.
3 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza della nave e del
carico.
4 - La quota oraria per il lavoro straordinario si determina dividendo il minimo contrattuale per il
divisore 184. Il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:
Diurno
feriale
25%
Notturno
feriale Diurno
festivo
25%
Notturno
festivo
33%
5 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle
comprese tra le ore 20 e le ore 6.
6 - Le parti dichiarano espressamente che i riconoscimenti di ore di straordinario, i compensi per
lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere
esclusi, anche a livello aziendale, a qualsiasi titolo dalla retribuzione, essendo voluti come
elementi distinti ed autonomi espressamente ribandendosi l’esclusione dei medesimi dal calcolo
delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Pertanto, anche in
relazione alla specialità del rapporto di lavoro nautico, le parti dichiarano che hanno sempre
voluto escludere i riconoscimenti di ore di lavoro straordinario, i compensi per lavoro straordinario
anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfetizzati dal computo degli istituti contrattuali sui
quali sono state calcolate le “indennità fisse”.
Art. 35
Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
1 - Ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, non sono consentite deleghe per la
riscossione delle competenze, salvo casi particolari autorizzati dal lavoratore marittimo a mezzo
di procura conferita per atto pubblico.
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CAPO VII
ALLOGGIO E VITTO
Art. 36
Alloggio e vitto
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così
come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla
metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità,
vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari. In caso di assenza di alloggi a bordo, la
contrattazione di secondo livello disciplinerà l’individuazione di adeguate soluzioni alternative.
2 - Le forniture di vitto , nell’ambito del servizio mensa, dovranno essere gratuite e in linea con
gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale,
qualità, e varietà, saranno bilanciat e e terranno in considerazione la durata e la natura del
viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo. Sarà, inoltre, sempre garantito l’accesso
gratuito all’acqua potabile.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con
particolare riferimento al credo religioso.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con
esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l’incarico, assisteranno, a turno
settimanale, secondo l’ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al
prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’equipaggio e segnaleranno al
Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
Art. 37
Indennità sostitutiva della panatica
1 - Durante l’imbarco, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa,
oppure di nave disarmata o in riparazione senza servizio di mensa e negli altri casi in cui non
possa essere somministrato il vitto in natura, il datore di lavoro dovrà corrispondere in sostituzione
del vitto una indennità giornaliera forfettizzata da concordare con le OO.SS. a livello aziendale.
2 - Tale indennità sarà corrisposta anche per i giorni di viaggio, in particolare per prendere
imbarco, per il trasbordo e per rientrare nella località di residenza dopo la cessazione del contratto
di arruolamento.
3 - In caso di mancato accordo a livello aziendale, l’armatore dovrà farsi carico delle spese di
vitto, nel limite di 15 euro a pasto, a fronte di giustificativi di spesa.
Art. 38
Valore della panatica convenzionale
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o
considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità
sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto , indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi
compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica
pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica convenzionale è determinato nelle misure
seguenti:
Comandante e Direttore di macchina
(per navi fino a 3.000 t.s.l.) e Ufficiali € 10,00
Sottufficiali e Comuni € 7,00
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CAPO VIII
GIORNI FESTIVI – FERIE – CONGEDI – MATERNITÀ
Art. 39
Giorni festivi
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l’Anniversario della Liberazione (25 aprile),
la Festa del lavoro (1° maggio),
la Festa della Repubblica (2 giugno);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- Lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano).
2 - Sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni seguenti:
- Venerdì Santo;
- 24 dicembre.
3 - Per il trattamento relativo alle sole giornate festive del 19 marzo, dell’Ascensione, del Corpus
Domini, del 29 giugno, soppresse a seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54 si stabilisce quanto
segue:
- 19 marzo (S. Giuseppe), l’Ascensione, il Corpus Domini ed il 29 giugno sono
considerate alla stregua di ogni altro giorno normalmente lavorativo e non daranno
diritto ad alcun altro emolumento o indennità. In compenso il periodo annuale di ferie è
stato aumentato di un equivalente numero di giornate.
AVVERTENZA – Nel testo della presente Sezione, per «festività nazionali» si intendono le ricorrenze del 25 aprile, del
1° maggio e del 2 giugno. Per «festività infrasettimanali» si intendono le festività che normalmente cadono in giorno
infrasettimanale, escluse le «festività nazionali».
Art. 40
Giorni festivi trascorsi a bordo
1 - Durante la navigazione o durante i servizi in porto, i turni di servizio continuano anche nei
giorni festivi secondo l’orario normale di lavoro (domeniche o festività infrasettimanali comprese
le festività nazionali).
2 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni
di domenica e i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi a
bordo.
3 - Qualora il marittimo nei predetti giorni presti lavoro oltre l’orario normale di servizio, gli verrà
corrisposto per dette ore il compenso per lavoro straordinario.
4 - In caso di malattia od infortunio nel corso dell’imbarco con conseguente esenzione dal
servizio, al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo
compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse a bordo.
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5 - Le modalità per fruire dei riposi compensativi maturati durante il periodo di imbarco
potranno essere concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza , i riposi
compensativi dovranno essere concessi appena possibile durante le soste in porto con facoltà
di scendere a terra . Compatibilmente con le esigenze di servizio i comandi di bordo faranno
godere i riposi compensativi nel porto nazionale più vicino alla località di residenza del
marittimo.
6 - Nel caso in cui nel corso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato
possibile godere dei riposi compensativi, l’Armatore indennizzerà il marittimo mediante il
pagamento di tante giornate o pro-rata secondo quanto previsto all’art. 28.
7 - Qualora una delle festività nazionali o una delle festività normalmente infrasettimanali cada
di domenica sarà corrisposto al marittimo, in aggiunta a quanto previsto dai commi precedenti del
presente articolo, il pagamento di un importo pari ad 1/26 mo del minimo contrattuale, degli
eventuali scatti di anzianità, delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di
seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui
all’allegato 2 e, se il marittimo è in Turno Particolare, un trentesimo del rateo mensile di 13a e 14a.
8 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo il solo
trattamento previsto per la domenica.
Art. 41
Ferie
1 - A tutti i componenti dell’equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno
di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre
festività comprese nel periodo feriale stesso.
2 - Per le navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c., le giornate di ferie, per i Comandanti e Direttori
di macchina, sono 35.
3 - Le modalità per fruire delle ferie maturate durante il periodo di imbarco potranno essere
concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza, qualora l’Armatore, per
imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali,
corrisponderà al marittimo l’importo equivalente ad altrettante giornate calcolate in base ad
1/26mo del minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il
personale di Stato Maggiore e ad 1/30 mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli
eventuali scatti di cui agli artt. 27 e 79.
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 30 giorni (aumentato a 34 giorni) convenuto con il presente
accordo di rinnovo, le parti si danno reciprocamente atto della completa attuazione attraverso lo
strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella Maritime Labour Convention, 2006.
NORMA TRANSITORIA (5 agosto 1999)
Riduzione orario di lavoro
Premesso
a) che le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota
giornaliera di retribuzione così come previsto dal verbale di intesa Confitarma-OO.SS.LL.
del 12 luglio 1977 in applicazione della Legge n. 54 del 5 marzo 1977;
b) che una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1° luglio 1989 è già prevista
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per le navi superiori a 3.000 t.s.l., all’art. 48,
comma 4;
30
c) che ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore
riduzione di orario su base annua;
le parti convengono che
con decorrenza 1° gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta
complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle
due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto del 1989 ed aggiungendo
8 ore di riduzione di orario.
La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni. Una diversa
attuazione della riduzione dell’orario di lavoro su base annua potrà essere determinata con
accordi a livello aziendale.
Art. 42
Maternità
1 - Nel caso in cui una lavoratrice marittima è in gravidanza durante il periodo di imbarco:
a) la lavoratrice deve avvisare il comandante appena la gravidanza è accertata;
b) l’armatore provvederà allo sbarco e all’eventuale rimpatrio della lavoratrice marittima
appena ragionevolmente possibile, e comunque entro la 26 ma settimana di gravidanza;
c) alla lavoratrice marittima spetterà l’indennità riconosciuta dalle disposizioni di legge in
materia.
Art. 43
Congedi parentali
1 - Il lavoratore marittimo ha diritto di usufruire dei congedi e permessi parentali previsti dalla
normativa nazionale vigente.
Art. 44
Congedo matrimoniale
A) Personale di Stato Maggiore.
1 - Agli Ufficiali che contraggono matrimonio sarà concesso dall’Armatore un congedo
straordinario retribuito di giorni quindici. Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di
armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
2 - Per fruire di tale congedo l’interessato dovrà presentare domanda con almeno 15 giorni di
preavviso.
3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali né potrà
essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie.
5 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell’anzianità
di servizio.
6 - Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato il certificato di avvenuta
pubblicazione matrimoniale.
7 - La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni dallo sbarco.
31
B) Sottufficiali e Comuni.
8 - Ai Sottufficiali e Comuni che contraggono matrimonio sarà concesso un congedo
straordinario di quindici giorni consecutivi.
9 - Il congedo di cui al precedente comma spetta al marittimo il cui contratto di arruolamento
duri da almeno una settimana.
10 - Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di
imbarco.
11 - Per fruire di tale congedo l’interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di
almeno 15 giorni.
12 - Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà
essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
13 - Durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai marittimi un assegno
calcolato moltiplicando per 15 il guadagno medio giornaliero realizzato nell’ultimo periodo di
paga, computandosi anche il valore convenzionale della panatica, i compensi per lavoro
straordinario ed ogni supplemento o indennità, anche occasionali, eccettuato soltanto il
trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennità sostitutive di
riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte «una tantum».
14 - Qualora le esigenze dei traffici non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo
all’epoca del matrimonio, è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte,
il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il contratto di arruolamento in corso con diritto alla
corresponsione del trattamento di fine rapporto, escluso il preavviso.
15 - Ove il marittimo chieda la risoluzione del contratto di arruolamento in corso, gli sarà
concessa, al termine del congedo, l’iscrizione con precedenza assoluta nel turno particolare
dell’Armatore dal quale ha ottenuto il congedo.
16 - Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall’Armatore per conto
dell’Inps.
17 - Il rimborso all’Armatore delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato
dall’Inps successivamente all’invio, a cura dello stesso Armatore, del certificato di matrimonio
presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite
dall’Istituto stesso.
NOTA (alla lettera B) – Hanno diritto all’assegno matrimoniale anche i marittimi disoccupati che alla data del matrimonio
possano far valere un contratto di arruolamento di durata di almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti la data stessa. A
questo effetto non si computa l’eventuale periodo passato in servizio militare per richiamo alle armi o per arruolamento
volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva. Ai marittimi disoccupati l’assegno per il periodo di
congedo matrimoniale sarà corrisposto dalla Sede dell’INPS competente per il luogo di residenza del marittimo. La
corresponsione dell’assegno sarà effettuata su presentazione di domanda in carta semplice corredata dal certificato di
matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare lo stato di disoccupazione nonché il possesso dei requisiti
specificati nel presente articolo.
Hanno diritto all’assegno per congedo matrimoniale i marittimi in servizio militare per richiamo alle armi, per arruolamento
volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva, i quali possano far valere un rapporto di lavoro di almen o
quindici giorni nei novanta precedenti alla data di richiamo alle armi ovvero alla data di ultimazione del servizio di leva.
Il pagamento dell’assegno sarà effettuato direttamente dalla Sede competente dell’INPS.
I marittimi disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento dell’assegno ove non ne
facciano domanda alla competente Sede dell’INPS entro sessanta giorni dalla data del matrimonio.
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CAPO IX PREVIDENZE
Art. 45
Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia
Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
1 - Tutti i componenti dell’equipaggio sono assicurati per la invalidità e la vecchiaia secondo le
vigenti disposizioni di legge.
2 - Tutti i componenti dell’equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la
disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di legge e di regolamento.
Art. 46
Assicurazione contro la cancellazione dalle matricole e la perdita dell’abilitazione
professionale per sinistro marittimo
1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i marittimi in
C.R.L. e T.P., nonché per il personale del turno generale, secondo quanto previsto dall’accordo
del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni (riportato nell’allegato 13).
NOTA – Eventuali assicurazioni previste in sede aziendale saranno mantenute assorbendo fino a concorrenza le
disposizioni previste dal presente articolo.
Art. 47
Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione
del contratto di arruolamento per naufragio
1 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di
contratto, è dovuta al marittimo, oltre all’indennità prevista dalla presente Sezione (art. 52 lettera
c), un’indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a 2 mesi dello stipendio percepito
a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention,
2006.
Art. 48
Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti dell’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di
legge.
2 - La malattia insorta durante l’imbarco non darà luogo allo sbarco, sempre che il lavoratore
marittimo sia in grado di riprendere servizio entro 3 giorni dall’insorgere della malattia.
3 - Il lavoratore marittimo assente per malattia è tenuto agli adempimenti di legge per
comunicazione e certificazione della malattia, nonché a trovarsi nel proprio domicilio dalle 10,00
alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.
4 - Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all’interno delle fasce
orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo giorno di
assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto, il certificato medico
all’azienda o il PUC in caso di certificato di malattia telematico . Medesimo obbligo per il
marittimo è stabilito anche in caso di prolungamento del periodo di assenza per malattia.
5 - Sono fatte salve le documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le
prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.
33
Art. 49
Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra
o altro sinistro, il personale ha diritto all’indennizzo da parte dell’Armatore del danno subito
entro i limiti massimi indicati nella tabella allegata alla presente Sezione, allegato n. 7.
2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.
3 - L’indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando
risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall’Armatore.
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CAPO X
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 50
Risoluzione di diritto
1 - Qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento, esso si risolve di diritto ai sensi dell’art. 343
del Codice della Navigazione.
Art. 51
Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio
o a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato anticipatamente
rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni
di legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre,
dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare
entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza,
ecc.), certificato dall’autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da
documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio o ritorno al Comune di
residenza sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di
insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese
sostenute per il rimpatrio o il ritorno al Comune di residenza.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto
di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell’arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o
di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30
giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto
della nave o altra causa non imputabile all’armatore, che rendano impossibile l’inizio o
la prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti, l’armatore corrisponderà al
marittimo l’eventuale trattamento economico di cui all’art. 359 ultimo comma del Codice
della Navigazione.
Art. 52
Risoluzione del contratto di arruolamento
a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) per volontà del lavoratore marittimo;
b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa, giustificato motivo soggettivo,
giustificato motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volontà del lavoratore marittimo.
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del
lavoratore marittimo, quest’ultimo è tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a
sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
35
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli,
del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10
giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali
casi le spese di rimpatrio o ritorno al Comune di residenza sono a carico del datore di lavoro, in
ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a
corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio o il ritorno al Comune di
residenza.
B) Risoluzione per volontà dell’armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo,
giustificato motivo oggettivo.
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque
tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in
qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le
disposizioni relative al rimpatrio.
C) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi
sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;
il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto
maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell’indennità sostitutiva del preavviso come
disciplinato all’art. 54, con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri
eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un
minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l’armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso
di bandiera, di arresto della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato
fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo
garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE – in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso,
ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione
del TFR.
D) Risoluzione per colpa del marittimo.
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, ai sensi dell’art. 10
della presente Sezione, l’Armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e,
ove ne ricorrano gli estremi, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all’Armatore.
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Art. 53
Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria
e rapina armata contro le navi
1 - Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di
pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura
giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad
avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne
notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini “pirateria” e “rapina
armata contro le navi” sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006
(come emendata).
Art. 54
Preavviso
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito in 18
(diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato.
2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti
sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali:
minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro -rata della 13a e 14a mensilità, e se
dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Art. 55
Trattamento di fine rapporto
1 - Il trattamento di fine rapporto è regolato dall’art. 4, comma 2, della legge 29 maggio 1982,
n. 297. Pertanto, la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia (13a);
c) rateo della gratifica pasquale (14a);
d) valore convenzionale della panatica di cui all’art. 38;
e) gli scatti di anzianità/navigazione di cui agli artt. 27 e 79;
f) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all’allegato n. 2.
2 - All’atto della cessazione del contratto di arruolamento l’armatore corrisponderà al marittimo
il trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
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CAPO XI
REGOLAMENTO DI BORDO
Art. 56
Regolamento di bordo
A) Servizio di coperta.
1 - Fermo restando quanto disposto dagli artt. 21 e 22 il personale dovrà eseguire il lavoro di
lavaggio della pittura, raschiatura, picchettaggio, smacchiatura e pitturazione della nave in
condizioni di sicurezza.
2 - La pulizia dei gabinetti per gli Ufficiali, Sottufficiali e Comuni delle sezioni coperta e macchina
sarà eseguita dai giovanotti e dai mozzi.
B) Servizio di macchina.
3 - Gli operai meccanici saranno adibiti a tutti i lavori di ordinaria manutenzione e riparazione
delle caldaie, calderine, macchine principali ed ausiliarie e relative tubolature ed accessori e a
quegli altri che venissero loro ordinati.
4 - Durante la navigazione, occorrendo eseguire la pulizia interna delle calderine, questa sarà
eseguita dal personale di macchina col diritto al compenso per lavoro straordinario se effettuato
fuori dell’orario di servizio.
Per detti lavori è altresì stabilito il compenso di cui all’allegato n. 4 salvo il diverso trattamento
previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.
C) Lavori.
a) Lavori da non effettuarsi.
5 - All’interno dei seguenti locali non possono essere effettuati, salvo quanto disposto dall’art.
19, i lavori di pulizia, di picchettaggio e pitturazione: gavoni, pozzi catene, doppi fondi salvo la
manutenzione delle tubolature e degli accessi, depositi di olio combustibile e olio lubrificante,
intercapedini di macchina, salvo la manutenzione delle tubolature e degli accessi, fuori bordo in
navigazione, serbatoi aria di avviamento.
6 - Inoltre, non possono essere effettuati lavori di picchettaggio e pittura all’interno di casse
alte, deep-tanks e sentine.
7 - Saranno consentiti interventi del personale in detti locali per le necessità operative della nave.
8 - Eventuali deroghe per particolari tipi di nave potranno essere concordate nella contrattazione
integrativa, tenuto conto di quanto indicato nel documento di valutazione rischi.
b) Lavori di particolare disagio.
9 - Per l’effettuazione dei sottoelencati lavori è riconosciuto il compenso di cui all’allegato n. 4
salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario per le prestazioni effettuate oltre il normale
orario di lavoro o di guardia.
In coperta.
a) cementazione previa pulizia con rimozione di sedimenti all’interno dei gavoni, dei doppi fondi
e delle casse adibite ad acqua potabile;
b) pulizia dei deep-tanks e delle casse alte;
c) pulizia delle sentine stiva e delle sentine macchina degassificate.
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I compensi per i lavori sopra elencati – eventualmente già previsti nella contrattazione
integrativa aziendale – sono aboliti salvo quelli con trattamento di miglior favore.
10 - I compensi per l’effettuazione dei sottoelencati lavori sono quelli previsti dalla
contrattazione integrativa aziendale:
d) costruzione e demolizione di paratie divisionali (feeders bins);
e) apertura e chiusura delle boccaporte tradizionali.
In macchina.
11 - I sottoelencati lavori di macchina saranno retribuiti con un compenso da determinarsi, per
ogni singolo lavoro, nella contrattazione integrativa aziendale.
(motonavi):
1) smontaggio e rimontaggio per sostituzione testata cilindro motore principale;
2) smontaggio e rimontaggio stantuffi motore principale per sostituzione o manutenzione
totale;
3) smontaggio e rimontaggio camicie per cilindro motore principale per sostituzione o
manutenzione;
4) smontaggio e rimontaggio cuscinetto testa di biella per aggiustaggio e/o sostituzione del
motore principale;
5) smontaggio e rimontaggio coppia cuscinetti piede di biella e aggiustaggio e/o sostituzione
del motore principale;
6) smontaggio e rimontaggio per manutenzione o sostituzione di una turbosoffiante del
motore principale, esclusa la pulizia dei filtri;
7) revisione completa in una soluzione di un gruppo elettrogeno, esclusa la manutenzione
parziale;
8) smontaggio e revisione completa e lavaggio di un generatore elettrico e di un motore
elettrico di potenza superiore a kW. 40, esclusa la manutenzione parziale;
9) smontaggio, manutenzione e rimontaggio valvole di scarico di un cilindro del motore
principale;
10) smontaggio, manutenzione e rimontaggio gruppo valvole lavaggio di una pompa d’aria del
motore principale;
11) riparazione muratura refrattaria al metro quadro;
12) imbarco, sistemazione e travaso fusti olio lubrificante.
NOTA A VERBALE
Considerata l’evoluzione tecnologica del naviglio, sarà costituito un Comitato tecnico paritetico per
l’aggiornamento del Regolamento di bordo per il personale di coperta e di macchina, valorizzando fra l’altro
la contrattazione di II livello al fine di tener conto delle specificità legate alle diverse tipologie di navi e servizi
svolti.
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CAPO XII
REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Premessa
In considerazione della specialità del lavoro a bordo delle navi, i lavoratori marittimi nell’arco
dell’anno devono necessariamente alternare periodi di imbarco con periodi di riposo a terra per il
necessario recupero delle energie psicofisiche.
L’organico complessivo di una impresa armatoriale è, pertanto, costituito dai marittimi imbarcati
più una riserva per garantire l’avvicendamento.
I lavoratori marittimi in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro compongono la consistenza
organica del personale navigante dell’impresa armatoriale, insieme ai lavoratori marittimi iscritti
al Turno Particolare.
Art. 57
Iscrizione al turno
1 - I lavoratori marittimi, compresi gli Ufficiali, da iscrivere nel Turno Particolare, saranno
prelevati a libera scelta dalla eventuale lista stagionale, dal Turno Generale o dall’Ufficio
Movimento Ufficiali.
2 - I lavoratori marittimi sono iscritti al Turno Particolare in base al proprio grado di bordo.
3 - I lavoratori marittimi, non iscritti alla continuità di rapporto di lavoro, saranno prelevati dal
Turno Particolare o, in caso di indisponibilità, dalla eventuale lista stagionale, o dal Turno
Generale e imbarcati con una delle tipologie di contratto di arruolamento previste dal Codice
della Navigazione.
4 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un turno particolare
unico.
Art. 58
Iscrizioni e reiscrizioni
1 - Le iscrizioni e le reiscrizioni nel Turno vengono effettuate in seguito a richiesta scritta da parte
della Società al competente Ufficio di Collocamento.
2 - Per l’iscrizione il lavoratore marittimo deve essere in possesso dei requisiti per la categoria
nella quale è chiesta l’iscrizione stessa.
3 - I lavoratori marittimi saranno reiscritti nell’ordine cronologico di sbarco, salvo quanto previsto
dall’art. 64, punto 2.
4 - Il Turno sarà composto dagli iscritti al Turno Particolare e, per le navi superiori a 3.000 t.s.l.,
anche dagli iscritti al Fondo. La composizione numerica dei Turni Particolari per ogni categoria
sarà rapportata alle tabelle minime di sicurezza delle navi in esercizio della Società, in modo che
i marittimi iscritti al Turno Particolare, sommati a quelli in C.R.L., non superino il 143% del
personale previsto dalle tabelle minime di sicurezza; per i traghetti si farà riferimento alla media
annuale del personale marittimo imbarcato sulla nave. Sarà possibile istituire, a livello locale,
Turni Particolari di riserva per eventuali specifiche e/o temporanee esigenze aziendali, previo
accordo tra le parti. La contrattazione integrativa aziendale potrà determinare una maggiore
consistenza di personale in base all’organizzazione del lavoro prevista per il servizio a cui
vengono adibite le navi.
40
Art. 59
Regolamento di imbarco
1 - La Società ha facoltà di avviare a bordo il marittimo non strettamente nell’ordine
cronologico di iscrizione, con un margine di scelta fra i primi cinque iscritti per categoria. Per le
navi superiori a 3.000 t.s.l. si darà, in ogni caso, la precedenza ai marittimi in continuità di
rapporto di lavoro o iscritti al Fondo che abbiano già usufruito del periodo di riposo (*).
(*) Nota a verbale:
1) I marittimi non imbarcati secondo l’ordine cronologico di iscrizione a turno saranno comunque chiamati per imbarco
nelle successive quattro chiamate salvo oggettive esigenze di carattere tecnico.
2) I marittimi del turno particolare non iscritti al Fondo, né in regime di continuità, non saranno comunque chiamati
all’imbarco prima che sia trascorso un periodo a terra pari almeno al 33% del periodo di imbarco.
Art. 60
Periodo di imbarco
1 - Il periodo massimo di imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi, prorogabili fino a 30 giorni d’intesa con il lavoratore marittimo, da parte
dell’Armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full
containers;
b) 4 mesi per le navi traghetto;
c) 4 mesi, prorogabili fino a 60 giorni d’intesa con il lavoratore marittimo, da parte
dell’Armatore, per tutte le altre navi.
La durata del periodo d’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per “avvicendamento”.
3 - Per i marittimi non in continuità di rapporto di lavoro il contratto di arruolamento cessa al
compimento del periodo contrattuale di imbarco. Al marittimo saranno corrisposte tutte le
competenze maturate durante il periodo di imbarco, oltre al trattamento di fine rapporto,
secondo le misure e le modalità indicate all'art. 55 e fermo restando quanto previsto in materia
di previdenza complementare.
3 bis - A esclusione dei casi di diverse turnazioni fra i periodi di imbarco e quelli di riposo a terra
definite da eventuali accordi sindacali di secondo livello sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti e
firmatarie della presente Sezione, in caso di mancata chiamata all’imbarco dopo il periodo di
riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non
fruiti durante l’imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia
- di 30 giorni per periodi di imbarco superiori a 60 giorni,
- di 18 giorni per periodi di imbarco pari o inferiori a 60 giorni,
al marittimo in Turno Particolare imbarcato con contratto di arruolamento a tempo indeterminato
verrà corrisposto un importo onnicomprensivo a titolo di indennizzo - che non ha alcun riflesso
diretto o indiretto su qualsiasi istituto economico contrattuale - quantificato in una misura pari al
50% dell’indennità di preavviso.
Per ogni successivo periodo di quindici giorni di mancata chiamata all’imbarco il suddetto
importo verrà incrementato nella misura del 10% dell’indennità di preavviso, fino a concorrenza
massima dell’80% dell’importo del preavviso.
Tale indennizzo, che verrà corrisposto unitamente alle competenze relative al primo mese di
reimbarco, spetterà soltanto se il marittimo:
o abbia comunicato per iscritto (secondo le modalità previste aziendalmente), prima del
completamento del periodo di riposo, la propria disponibilità all’imbarco al termine del
periodo predetto e
o non sia stato imbarcato, nel periodo di mancato arruolamento, con altra impresa
armatoriale. L’azienda verificherà tale requisito al momento del successivo imbarco.
Ai fini del computo del periodo, superato il quale spetta il suddetto indennizzo, sono in ogni
caso esclusi i giorni di malattia e infortunio, nonché quelli comunque indennizzati dagli Enti
41
presso i quali il lavoratore è assicurato.
3 ter - Fatti salvi eventuali accordi di secondo livello siglati dalle OO.SS. stipulanti la presente
Sezione, la disposizione di cui al comma precedente non si applica ai marittimi iscritti ai Turni
Particolari di Riserva e/o a Liste Stagionali.
NOTA TRANSITORIA
In non poche realtà aziendali - in particolare quelle che praticano servizi con caratteristiche di
stagionalità - sono stati negli anni sottoscritti accordi di secondo livello che, con specifiche
finalità sociali di ampliamento della base occupazionale e/o di ottimizzazione
dell’organizzazione del lavoro, hanno previsto una diversa disciplina della gestione dei Turni
Particolari che potrebbe essere non coerente con la nuova formulazione dell’art. 60, commi 3, 3
bis e 3 ter.
Le parti, pertanto, per dirimere eventuali situazioni di potenziale conflittualità, concordano che la
riscrittura dell’art. 60 trovi applicazione dopo 9 mesi dall’entrata in vigore della presente Sezione
e che, in tale periodo, ferme restando le previgenti disposizioni contrattuali su tale materia, gli
accordi citati possano essere riesaminati da apposita Commissione insediata presso
l’Associazione armatoriale di riferimento stipulante la presente Sezione.
Esperito il suddetto comporto di 9 mesi, le parti ritengono esaurita in maniera compiuta la
procedura sopra descritta.
4 - Da parte dell’Armatore potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco
previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Qualora il marittimo debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere
sbarcato entro i venti giorni precedenti la scadenza del periodo di imbarco.
Art. 61
Periodo di prova e reiscrizione al turno
o cancellazione dal turno particolare
1 - L’obbligo della reiscrizione nei limiti di cui al punto 4 dell’art. 58 vige per i marittimi che
abbiano superato il periodo di prova che, ai soli fini della iscrizione al turno viene fissato in mesi
3 per il personale imbarcato su navi che facciano scalo regolarmente in porti nazionali, ed in mesi
4 per il personale imbarcato su altre navi.
2 - Ai fini di cui al precedente comma, l’Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato
della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà
positivamente superata.
3 - Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, costituiscono comunque motivi per la non
reiscrizione al turno particolare e/o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni,
nonché l’indisponibilità all’imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Ente competente) anche se
dovuti a più eventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave
motivo personale da comunicare alla Società per telegramma/fax e/o anche per via
telematica facendo seguire l’invio del documento giustificativo entro due giorni
dall’insorgere del motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il
rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) l’inibizione dall’esercizio professionale di durata superiore a 180 giorni;
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al
42
riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la
non reiscrizione a turno e/o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per
categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda;
l) produzione documentale mendace e/o impropria a sostegno della disponibilità
all’imbarco.
4 - La società comunicherà tempestivamente al marittimo a mezzo di lettera raccomandata - o
altro mezzo legalmente riconosciuto - il provvedimento di non reiscrizione e/o cancellazione dal
turno particolare, che deve contenere le contestuali motivazioni.
5 - Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il marittimo che per
giustificato motivo non risponde alla chiamata per l’imbarco su una determinata nave, potrà
successivamente essere imbarcato sulla medesima nave o su altra unità della flotta sociale, una
volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
6 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata
reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di
appartenenza ad un Sindacato.
7 - Il marittimo già iscritto nel Turno Particolare di un’azienda, per essere iscritto nel Turno
Particolare di un’altra azienda o comunque per imbarcare a bordo delle navi armate da un’altra
impresa è tenuto necessariamente a comunicare per iscritto alla Società, al cui Turno Particolare
appartenga, la propria volontà di essere cancellato da detto Turno Particolare. In tal caso, la
stessa Società provvederà all’apposita comunicazione all’Ufficio di Collocamento della Gente di
Mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alla Società, lo stesso marittimo non
potrà imbarcare a bordo delle navi armate da un’azienda differente.
* * * * *
Settore traghetti
Ferme restando le vigenti disposizioni contrattuali in materia di determinazione della consistenza
del Turno Particolare e in considerazione delle esigenze operative di stagionalità delle navi
traghetto, le parti convengono sull’opportunità di definire a livello aziendale la costituzione di liste
stagionali, individuando i requisiti che i lavoratori marittimi devono possedere per l’iscrizione.
La consistenza della lista, oltre a tener conto delle esigenze stagionali delle società, garantirà un
periodo medio annuale di imbarco. Detto personale, qualora ne possegga i requisiti, avrà priorità
nella copertura di eventuali carenze nell’ambito del Turno Particolare della società.
Art. 62
Fondo Nazionale Marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
La Confederazione Italiana Armatori, l’Assarmatori e le Organizzazioni Sindacali stipulanti e
firmatarie concordano che le Aziende aderenti alle suddette Associazioni datoriali partecipino a
un Fondo secondo i seguenti princìpi direttivi.
Nota transitoria: resta fermo quanto previsto al verbale 16 dicembre 2020 tra Assarmatori e le
OO.SS. citate.
1 - Il Fondo è denominato «Fondo Nazionale Marittimi». Esso è un soggetto autonomo ed
indipendente sia rispetto alle Organizzazioni Sindacali e alle Associazioni datoriali sia rispetto
alle imprese di navigazione tenute al versamento delle somme di cui al punto 5.
2 - Il Fondo costituisce strumento di attuazione della Convenzione OIL n. 145 del 1976, sulla
continuità di lavoro della Gente di Mare, corrispondendo ai lavoratori, in possesso dei requisiti di
43
cui al successivo punto 3 e che non beneficiano del trattamento di continuità o di altro compenso
e/o indennità (comandata e simili, malattie ed infortuni, ecc.) una indennità corrispondente al 75%
e all’80% del minimo contrattuale rispettivamente per i comuni/sottufficiali e gli ufficiali, per un
massimo di sei elevabili a nove in caso di cancellazione dalla C.R.L. o dal T.P. successivamente
alla risoluzione del contratto di arruolamento e al periodo di permanenza a terra di cui al
successivo articolo 63, punto 4; ovviamente qualora non si verifichi una delle condizioni sopra
previste.
Il Fondo Nazionale Marittimi provvederà, altresì, ad erogare al personale iscritto al Fondo nel
caso di cancellazione dalla C.R.L. o di non reiscrizione o cancellazione dal turno particolare,
conseguente a disarmo superiore a 90 giorni, riduzione della flotta, ristrutturazione aziendale o
cessazione dell’attività, sempre che non ci sia stata chiamata per l’imbarco, il trattamento
economico di cui sopra per un periodo massimo di 6 mesi. Tale periodo decorre per il personale
iscritto al Turno Particolare dalla cancellazione o non reiscrizione al turno stesso, detraendo dai
6 mesi l’eventuale periodo per il quale il Fondo ha già provveduto a corrispondere il relativo
trattamento, e per i marittimi in C.R.L. dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro.
L’eventuale cancellazione o non reiscrizione al turno per i casi di ristrutturazione aziendale o di
riduzione della flotta avverrà secondo le modalità previste dall’art. 61, punto 3, lettera i),
ovviamente quando non si verifichi una delle condizioni previste al 1° comma del punto 2.
Qualora il trattamento di cui al 1° comma del punto 2 si prolunghi oltre il 30° giorno sarà a carico
dell’azienda, dalla quale proviene il marittimo, un contributo suppletivo pari alla indennità erogata
per i giorni successivi al 30°. Tale contributo non è dovuto se l’azienda, fermo restando il
mantenimento del marittimo nel proprio turno particolare, lo ha reso disponibile, con atto formale
e con un preavviso di 30 giorni, all’imbarco presso altre aziende aderenti al Fondo.
Nel caso una impresa aderente al Fondo chiami il marittimo all’imbarco e questi rifiuti senza
giustificato motivo, il marittimo stesso non avrà diritto al trattamento di cui al 1° comma del punto
2 mantenendo l’iscrizione al turno particolare della società da cui proviene.
Le imprese con meno di tre navi, qualora non consorziate con turno particolare unico, che non
siano in grado di ruotare i marittimi nei periodi previsti dagli articoli 60 e 64 dovranno comunicare
al Fondo, entro 10 giorni dallo sbarco del marittimo, la data della disponibilità all’imbarco presso
le aziende aderenti al Fondo che curerà le relative segnalazioni. In mancanza di tale segnalazione
nel suddetto termine sarà a carico della Azienda una corresponsione pari al trattamento che il
Fondo avrebbe garantito.
Analoga procedura sarà seguita dalle Aziende e dal Fondo per il personale del Turno Particolare
di Riserva.
3 - I requisiti richiesti per l’iscrizione al Fondo sono i seguenti:
a) tutti i marittimi che maturino i seguenti requisiti, purché risulti che i lavoratori medesimi
abbiano svolto durante l’arruolamento i dovuti periodi di imbarco previsti dalle Sezioni e
che non si siano rifiutati ingiustificatamente alle chiamate di imbarco:
- Ufficiali (con esclusione degli allievi): 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 da Ufficiale
con più Aziende oppure 9 mesi negli ultimi 18 da Ufficiale con la stessa Azienda;
- Sottufficiali: 12 mesi di navigazione da Sottufficiale negli ultimi 24 con più Aziende
oppure 10 mesi negli ultimi 20 da Sottufficiale con la stessa Azienda;
- Comuni: 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 con l’ultima qualifica con più Aziende
oppure 10 mesi di navigazione negli ultimi 20 nell’ultima qualifica con la stessa
Azienda.
Per navigazione si intende navigazione su navi mercantili;
b) per godere del trattamento economico del Fondo sarà necessario oltre che possedere i
requisiti di iscrizione, effettuare imbarchi della durata minima di 2 mesi.
4 - Motivi di cancellazione dal Fondo:
- la cancellazione dal T.P. per giustificato motivo non contestato dal marittimo stesso.
Resta inteso che il lavoratore che decade dal diritto di iscrizione al Fondo, per
l’eventuale reiscrizione allo stesso, dovrà rimaturare i requisiti di cui al punto 3, lettera a)
44
del presente articolo;
- l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè
coperti dalla Assicurazione fondamentale e complementare della Cassa Marittima)
anche se dovuti a più eventi morbosi.
5 - Le imprese di navigazione aderenti alle Associazioni datoriali firmatarie della presente
Sezione o che comunque applicano la presente Sezione accantoneranno presso il Fondo una
somma mensile pari allo 0,25% del minimo contrattuale per ogni lavoratore marittimo imbarcato
su navi superiori a 3.000 t.s.I. esclusi i lavoratori che beneficino del regime di continuità:
comunque ogni Azienda contribuirà mensilmente al Fondo con almeno lo 0,125% del minimo
contrattuale dei propri marittimi imbarcati.
Il contributo della Azienda potrà variare in relazione alle risultanze del bilancio del Fondo.
6 - Sono Organi del Fondo:
- Consiglio di Amministrazione;
- Assemblea;
- Collegio dei Sindaci.
7 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.
8 - Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno designati dalle Organizzazioni Sindacali
interessate.
NOTA - Per le navi adibite a traffico locale che hanno imbarcato più equipaggi, per disarmo si può anche intendere la
riduzione di uno o più equipaggi conseguenti ad una variazione del servizio.
Art. 63
Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo
1 - Il periodo di riposo per il personale iscritto al Fondo corrisponde ad un numero di giorni solari
pari al 38% dei giorni di imbarco effettuati. Per le navi adibite a traffico costiero nazionale il periodo
sarà del 33%.
2 - Il marittimo, dopo aver goduto il predetto periodo di riposo, sarà disponibile per la chiamata
di imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell’Armatore di imbarcarlo o di
impiegarlo di comandata nei 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di riposo stesso.
3 - Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il
marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in aggiunta a
quello maturato al momento dello sbarco successivo.
4 - Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo di riposo corrispondente ad un numero
di giorni solari pari alle percentuali di cui al primo comma, con l’aggiunta di 20 giorni (10 giorni
per le navi traghetto e per quelle adibite a traffico costiero nazionale), nonché degli eventuali
giorni di malattia o infortunio indennizzati, di permanenza a terra a seguito di sbarco per grave
motivo personale, avrà diritto al trattamento del Fondo.
5 - I periodi di malattia non indennizzati per la malattia insorta dopo lo sbarco non saranno tenuti
in nessun conto ai fini del computo della disponibilità all’imbarco.
6 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dalla competente Sede
dell’Ente competente, saranno invece aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
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Art. 64
Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il
trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati all’art. 55.
2 - Il marittimo, alla guarigione (certificato di guarigione inviato all’Azienda entro 5 giorni dalla
data di rilascio da parte dell’Ente Competente) sarà iscritto al turno in attesa di imbarco.
3 - Il marittimo, dopo la guarigione e la conseguente reiscrizione al turno, avrà diritto al riposo
secondo le norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 30
giorni.
Art. 65
Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli o convivente risultante da documentazione
anagrafica, da documentare alla Società entro 10 giorni dall’avvenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione
della Società o del Comando di bordo.
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il
trattamento di fine rapporto maturato.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria
posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire
comunque oltre due mesi dallo sbarco. La mancata comunicazione della data di disponibilità
entro il termine previsto di 30 giorni dallo sbarco sarà valutabile come manifestazione di
comportamento concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo contrattuale e
quindi manifestazione di volontà del marittimo di voler essere cancellato dal turno particolare.
Art. 66
Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L’indisponibilità all’imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere
comunicata dall’interessato alla Società con telegramma/fax e/o per via telematica, facendolo
seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN
o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o
meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere
comunicata all’atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
L’interessato non avrà diritto al trattamento di cui al comma 1 del punto 2, art. 62.
2 - Appena disponibile all’imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
3 - Il marittimo rimarrà a turno per:
- indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 30 giorni;
- persistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.
4 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato
dal turno.
46
CAPO XIII
REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
(Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 67
Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
1 - Il presente Regolamento è parte integrante a tutti gli effetti dei contratti di arruolamento
stipulati in base alla presente Sezione e si applica alle Aziende che abbiano un numero di navi
superiore a 2 o con equipaggi che nel totale superino le 120 persone imbarcate.
2 - Viene espressamente riconosciuta validità, anche per il passato , a deroghe al presente
Regolamento, ovvero ad accordi volti ad attuarne le finalità in situazioni operative ed
imprenditoriali diverse da quelle presupposte dalla disciplina generale dell’Istituto.
3 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un elenco unico
della Continuità di Rapporto di Lavoro.
Art. 68
Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
A) - Le aziende che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro dovranno avere un
numero di marittimi in C.R.L. corrispondente alle percentuali sotto indicate, da calcolarsi sulle
tabelle minime di sicurezza di ogni singola nave in esercizio, per ogni grado di bordo:
Primi Ufficiali 100%
Secondi Ufficiali 80%
Terzi Ufficiali 60%
Sottufficiali 80%
Comuni 50%
Categorie iniziali 10%
Il numero complessivo dei marittimi presenti in C.R.L. e T.P. dovrà essere non superiore al 143%
del personale presente ne lle tabelle minime di sicurezza. P er i traghetti si farà riferimento alla
media annuale del personale marittimo imbarcato sulla nave. Eventuali ulteriori fabbisogni
potranno essere prelevati dal Turno Generale.
La contrattazione di secondo livello potrà determinare una maggiore consistenza di personale in
base alle organizzazioni del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le navi.
Qualora applicando le percentuali di cui sopra per ogni singolo grado di bordo si ottenessero
frazioni di unità queste verranno arrotondate all’unità superiore qualora la frazione superi lo 0,5.
B) - Le Aziende assumeranno i marittimi in C.R.L. prelevandoli dal turno particolare aziendale
ogni qualvolta si renda vacante un posto nella corrispondente categoria fino a concorrenza delle
percentuali sopraelencate.
Pertanto, il marittimo che è ammesso al regime della continuità deve essere cancellato dal turno
particolare e al momento della cessazione della convenzione di imbarco non sarà più iscritto in
tale turno.
Per l’ammissione al regime di continuità l’azienda preleverà il personale del Turno Particolare
Aziendale secondo la graduatoria combinata in base ai seguenti criteri:
– per il possesso di ogni certificato comprovante il superamento di corsi di qualificazione
professionale concernenti la categoria professionale del marittimo
Punti 10
– per ogni anno di regolarità ed assiduità nelle chiamate all’imbarco e completamento dei
periodi di imbarco contrattualmente stabiliti
Punti 6
47
– per ogni anno di anzianità di navigazione con lo stesso grado nel turno particolare
dell’azienda
Punti 4
– per ogni anno di anzianità di navigazione nel turno particolare aziendale
Punti 1
C) - Le Aziende comunicheranno, entro il mese di marzo di ogni anno , alle Organizzazioni
Sindacali Nazionali, e inviandone copia all’Associazione datoriale stipulante la presente Sezione
a cui l’Azienda aderisce, l’elenco del personale in continuità di rapporto di lavoro e le graduatorie
del personale iscritto al turno particolare compilate secondo i criteri di cui alla lettera B).
Copia dell’elenco del personale in Continuità di Rapporto di Lavoro dovrà essere inviata entro lo
stesso termine anche al Fondo Nazionale Marittimi.
D) - Le aziende che raggiungessero o si trovassero ad avere un numero di marittimi in C.R.L.
pari o superiore alle percentuali indicate al punto A del presente articolo, potranno bloccare il
turn-over dei marittimi in C.R.L. fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate.
Art. 69
Regime di continuità e premio di fidelizzazione
Navi superiori a 3.000 t.s.l.
1 - Le aziende, che sono tenute ad applicare il regolamento sulla continuità del rapporto di
lavoro, possono corrispondere, secondo le modalità di seguito stabilite, un “premio di
fidelizzazione” che è alternativo all’iscrizione in C.R.L.
2 - Le aziende che applicano le norme sulla C.R.L. sono escluse dal regime di fidelizzazione.
3 - Le aziende che hanno in C.R.L. percentuali di marittimi inferiori a quelle previste nell’art. 68
saranno tenute a completarle, salvo quanto disposto al punto successivo.
4 - Non sono ammessi regimi misti che combinino applicazioni parziali della C.R.L. e del
premio di fidelizzazione aziendale se non concordati in sede nazionale tra l’azienda e le OO.SS.
stipulanti e firmatarie della presente Sezione.
5 - L’introduzione del premio di fidelizzazione aziendale può avvenire solamente con accordo
sindacale sottoscritto a livello nazionale tra l’azienda e le OO.SS. stipulanti e firmatarie della
presente Sezione.
6 - Nei casi di cui ai commi 4 e 5, le percentuali di cui all’art. 68, lettera a), primo periodo non
trovano applicazione.
7 - L’importo del premio che è riportato nella tabella verrà erogato ogni qualvolta il marittimo
abbia effettuato 24 mesi di imbarco complessivi sulle navi della stessa azienda o gruppo
armatoriale. I periodi conseguenti ad infortunio verificatosi a bordo ed indennizzati dall’Ente
competente saranno considerati utili ai fini della maturazione del premio.
8 - Ai fini della corresponsione del premio per imbarchi consecutivi si intendono quelli effettuati
senza imbarchi intermedi su navi di altri gruppi armatoriali.
9 - Le parti, per quanto possa occorrere, si danno altresì atto che il premio di fidelizzazione non
potrà essere considerato nella base di calcolo dei compensi per lavoro straordinario, dei riposi
compensativi e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle
stesse, della gratifica natalizia e pasquale, dell’indennità sostitutiva del preavviso e del
trattamento di fine rapporto.
48
Navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
10 - Gli equipaggi delle navi inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. matureranno il diritto al premio
di fidelizzazione per ogni periodo di 24 mesi di navigazione effettuato su navi della stessa
azienda o gruppo armatoriale. Anche per essi i periodi di infortunio verificatisi a bordo ed
indennizzati dall’Ente competente saranno considerati utili ai fini della maturazione del premio.
Anche in questo caso, ai fini della corresponsione del premio, per imbarchi consecutivi si
intendono quelli effettuati senza imbarchi intermedi su navi di altri gruppi armatoriali.
Anche per gli equipaggi delle navi suddette il premio di fidelizzazione sarà applicato previo
accordo sindacale sottoscritto a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie e stipulanti la presente
Sezione.
Le parti, per quanto possa occorrere, si danno altresì atto che il premio di fidelizzazione non potrà
essere considerato nella base di calcolo dei compensi per lavoro straordinario, dei riposi
compensativi e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle
stesse, della gratifica natalizia e pasquale, dell’indennità sostitutiva del preavviso e del
trattamento di fine rapporto.
Valore del premio di fidelizzazione
Comandante su navi inferiori a
3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
€ 2.800,00
Direttore di macchina su navi inferiori a
3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
€ 2.700,00
1° Ufficiale € 2.169,12
2° Ufficiale € 1.859,24
3° Ufficiale € 1.704,31
Sottufficiale C.S. € 1.549,37
Sottufficiale € 1.497,73
Comune € 1.291,14
Giovanotto di coperta e di macchina/Garzone
Categorie iniziali
€ 749,37
€ 516,46
Art. 70
Periodo d’imbarco
1 - Il periodo massimo d’imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi prorogabili fino a 30 giorni d’intesa con il lavoratore marittimo, da parte
dell’Armatore, per le navi adibite a traffici mediterranei, le navi cisterna, le navi full-
containers;
b) 4 mesi per le navi traghetto.
c) 4 mesi prorogabili fino a 60 giorni d’intesa con il lavoratore marittimo, da parte
dell’Armatore, per tutte le altre navi.
La durata del periodo d’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Da parte dell’Armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto
dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave. Qualora il marittimo
imbarcato debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco potrà essere sbarcato entro
i 20 giorni precedenti la scadenza del periodo d’imbarco.
3 - Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d’imbarco sbarcherà per «rotazione
sociale», salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli articoli 72 e 73.
4 - L’anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa
d’imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.
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Art. 71
Periodo di riposo
1 - Dopo aver completato il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a
terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti
durante l’imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, salvo quanto previsto dai successivi punti
2 e 3.
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche
ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo di fruizione.
3 - Il marittimo dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti
a bordo per domeniche, festività, ferie e sabati, sarà disponibile per la chiamata d’imbarco o per
la comandata, salva comunque la facoltà dell’Armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata
nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato.
Qualora il marittimo venga chiamato all’imbarco o di comandata nei 15 giorni precedenti la
scadenza del periodo di riposo di cui sopra avrà diritto al differimento di tali 15 giorni, o frazioni,
in aggiunta al periodo di riposo maturato al momento dello sbarco successivo su richiesta del
marittimo.
4 - Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo pari a quello previsto al precedente punto
1), con l’aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, nonché dei periodi relativi alle
causali di legittima sospensione del rapporto di lavoro nautico entrerà in disponibilità retribuita.
5 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dal competente
Ente, saranno aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
6 - Durante il periodo di riposo a terra al marittimo sarà corrisposta la retribuzione su base
mensile così composta: minimo contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della
panatica e del supplemento paga per il personale di Stato Maggiore. Saranno inoltre corrisposti
agli aventi diritto gli assegni familiari secondo le vigenti norme di legge.
Art. 72
Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettanti maturate a bordo
durante il periodo di imbarco. L’anzianità continuerà a decorrere.
2 - Il marittimo dovrà comunicare, tempestivamente all’azienda, la guarigione inviando il
relativo certificato entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell’Ente competente e avrà diritto
al riposo e alla disponibilità retribuita secondo le norme previste al presente Regolamento. Al
marittimo verrà riconosciuto un periodo a terra retribuito, fino a concorrenza dei riposi maturati e
non fruiti.
3 - L’anzianità verrà sospesa al marittimo che, dopo sei mesi dallo sbarco per infortunio sul
lavoro, non sia dichiarato guarito e sarà riaccesa al momento del reimbarco.
Art. 73
Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli o convivente risultante da documentazione
anagrafica, da documentare alla Società entro 10 giorni dallo sbarco (1). Nel caso di
mancata documentazione il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le
spese sostenute per il rimpatrio;
b) fatto grave da sottoporre con la massima tempestività alla approvazione dell’armatore e
documentare entro 10 giorni dallo sbarco.
(1) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
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2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettanti, maturate a bordo durante
il periodo di imbarco. L’anzianità sarà sospesa al termine del riposo retribuito di cui all’art. 71 per
essere riaccesa all’imbarco. L’interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria
posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire
comunque oltre due mesi dallo sbarco. La mancata comunicazione della data di disponibilità
entro il termine previsto di 30 giorni dallo sbarco sarà valutabile come manifestazione di
comportamento concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo contrattuale e
quindi manifestazione di volontà del marittimo di voler essere cancellato dall’elenco della CRL.
Art. 74
Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale
o malattia o infortunio
1 - L’indisponibilità all’imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere
comunicata dall’interessato alla Società per telegramma, fax o altra forma telematica di
comunicazione facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia va documentata con
certificato dell’Ente competente o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di
ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale
indisponibilità dovrà essere comunicata all’atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - L’anzianità sarà sospesa dal giorno dell’indisponibilità ad imbarcare e riaccesa al
reimbarco. L’interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Appena disponibile all’imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
4 - Il marittimo rimarrà iscritto nell’elenco della C.R.L per:
– indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 60 giorni;
– persistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.
5 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato
dall’elenco di cui sopra.
Art. 75
Disponibilità retribuita
1 - Qualora il marittimo entri in disponibilità retribuita avrà diritto alla corresponsione di un
assegno giornaliero pari al 75% del minimo contrattuale per i comuni ed i sottufficiali ed all’80%
per gli ufficiali.
2 - L’assegno non compete per i giorni in cui il marittimo sia chiamato a svolgere lavori di
comandata, custodia ed a frequentare corsi di addestramento se retribuiti e per giorni di malattia
o infortunio indennizzati.
Art. 76
Aspettativa non retribuita
1 - Su richiesta del lavoratore marittimo, l’armatore potrà concedere, ai sensi delle disposizioni
di legge vigenti, due periodi di aspettativa non retribuita per complessivi 180 giorni; in tale caso
l’anzianità sarà sospesa dal giorno di inizio dell’aspettativa e riprenderà al termine della stessa,
così come tutti gli altri emolumenti contrattuali.
51
Art. 77
Gratifica natalizia (13a) e pasquale (14a)
per il personale in continuità di rapporto di lavoro
1 - In occasione del Natale verrà corrisposta al personale in continuità del rapporto di lavoro una
gratifica costituita dai seguenti elementi di retribuzione riferiti al mese di dicembre: minimo
contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il
personale di Stato Maggiore.
2 - La gratifica natalizia (13 a) si intende riferita all’anno solare nel corso del quale viene
corrisposta e pertanto al personale nuovo assunto in continuità di rapporto di lavoro, nonché a
quello che risolve il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la suddetta gratifica verrà corrisposta
in ragione di tanti 360 mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell’anno. Sono comunque
esclusi i giorni di malattia, indennizzati dall’Ente competente, nonché i periodi di sospensione
previsti dalla normativa in materia.
3 - In occasione della Pasqua verrà corrisposta sulla base degli elementi di cui sopra riferiti al
mese di aprile, una mensilità di retribuzione con le stesse modalità previste per la gratifica
natalizia. Detta gratifica pasquale (14 a) è riferita al periodo compreso tra il 1° maggio dell’anno
precedente e il 30 aprile dell’anno in cui viene corrisposta.
Art. 78
Ferie per il personale in C.R.L.
1 - A tutto il personale in continuità di rapporto di lavoro è riconosciuto un periodo feriale di 34
giorni lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio o pro-rata per le frazioni di anno.
2 - I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell’inizio della
disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il marittimo avrà diritto al differimento del
residuo di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
3 - Le ferie maturano altresì durante la posizione di disponibilità retribuita.
4 - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i giorni di ferie non fruiti saranno liquidati e
corrisposti unitamente al T.F.R.
Art. 79
Scatti di anzianità
1 - Al marittimo che maturi almeno due anni di anzianità in continuità di rapporto di lavoro con
la stessa Azienda spetterà uno scatto di anzianità i cui valori sono indicati nella tabella
dell’allegato n. 3. Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti,
verranno corrisposti altri quattro scatti biennali di importo i cui valori sono indicati nella tabella
dell’allegato n. 3.
2 - Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L., ai fini della maturazione
del successivo scatto di anzianità, sarà considerata utile anche la precedente anzianità di
navigazione maturata con la stessa Azienda nell’arco del biennio.
Art. 80
Trattamento di fine rapporto
e indennità sostitutiva del preavviso
A) Trattamento di fine rapporto.
1 - Per il personale cui si applica il regolamento sulla continuità di rapporto di lavoro il trattamento
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di fine rapporto sarà calcolato per tutti i marittimi in ragione di 30/30 di retribuzione utile, come
previsto dall’art. 4, comma 2, della legge 297/82.
2 - La retribuzione annua utile si compone degli stessi elementi indicati al punto 1) dell’art. 55
in base alla disposizione del citato 2° comma dell’art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
B) Preavviso e relativa indennità sostitutiva.
3 - L’eventuale indennità sostitutiva del preavviso — da calcolare conformemente a quanto
previsto dall’articolo 54 — sarà dovuta nelle seguenti misure:
Ufficiali Sottufficiali
e comuni
Fino a 5 anni gg. 18 gg. 12
Da oltre 5 a 10 anni gg. 30 gg. 20
Oltre 10 anni gg. 40 gg. 40
4 - Per Comandante con abilitazione entro 3.000 GT e il Direttore di Macchina con abilitazione
entro 3.000 kW l’indennità è di 40 giorni.
C) Applicabilità.
5 - Gli scaglionamenti dell’anzianità e del preavviso di cui al presente articolo, punti A) e B),
hanno applicazione dalla data di ammissione del marittimo al regime della continuità di rapporto
di lavoro.
Art. 81
Cause di cancellazione dalla C.R.L.
1 - Per il personale cui si applica il Regolamento sulla Continuità di Rapporto di Lavoro, le cause
di cancellazione dalla C.R.L. sono le seguenti:
a) - la riduzione della flotta sociale e il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la
cancellazione dalla C.R.L. sarà effettuata categoria per categoria secondo i seguenti criteri
in concorso tra loro: esigenze tecniche e di rendimento, anzianità di azienda, carichi di
famiglia;
b) - la temporanea inibizione dall’esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
c) - lo sbarco per volontà del marittimo in assenza dei gravi motivi personali, così come indicati
dall’art. 73;
d) - l’indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 60 giorni,
nonché l’indisponibilità all’imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
e) - l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Ente competente) anche se dovuti a
più eventi morbosi;
f) - lo sbarco per colpa grave del marittimo ai sensi dell’articolo 10;
g) - l’ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata all’imbarco ed il rifiuto
del marittimo all’imbarco derivante dalla chiamata;
h) - il rifiuto di trasbordare;
i) - l’avere preteso dai componenti l’equipaggio, subordinati per ragioni di servizio, la indebita
corresponsione di somme connesse al servizio;
j) - il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
k) - le dimissioni dalla continuità di rapporto di lavoro.
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Art. 82
Dimissioni
1 - Le dimissioni del marittimo in continuità di rapporto di lavoro devono essere presentate per
iscritto rispettando i termini di preavviso di cui all’art. 80, in osservanza delle disposizioni di legge
e circolari in materia.
2 - Il preavviso da parte del lavoratore marittimo potrà essere dato anche durante il periodo di
imbarco.
54
CAPO XIV
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Art. 83
Collegio di conciliazione e arbitrato
A) CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
1 - In caso di controversie individuali di lavoro nautico l’Armatore o il lavoratore marittimo
possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l’assistenza delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo e secondo le procedure e
modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante dell’Associazione datoriale stipulante la
presente Sezione a cui l’Armatore aderisce;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria del
presente Contratto Collettivo cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione
Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie
del presente Contratto che rappresenta l’istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro i
20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del
comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige
un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino
sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione
bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di
Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona
solo parzialmente, se ne dà atto nell’apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le
rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto
dall’articolo 412 c.p.c.
All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della
Commissione di Conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino
essere depositate presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
B) ARBITRATO VOLONTARIO
1 - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi
delle procedure di conciliazione, le controversie di cui all’articolo 603 cod. nav. possono essere
altresì proposte innanzi al collegio di arbitrato istituito a cura delle Organizzazioni Sindacali e
datoriali firmatarie del presente Contratto collettivo, presso la Commissione Sindacale di
conciliazione.
55
Il Collegio è costituito da tre membri:
- un arbitro designato dalla Organizzazione datoriale di rappresentanza della Società di
navigazione;
- un arbitro designato dalla Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto
collettivo cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato;
- il Presidente nominato con le modalità di cui al punto 3.
2 - La parte che intende ricorrere al collegio di arbitrato deve inviare alla controparte tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno un ricorso debitamente sottoscritto personalmente o da un
suo rappresentante cui abbia conferito mandato. In tale caso la procura deve essere notificata
contestualmente con il ricorso. Il ricorso e la prova della ricezione da parte del destinatario devono
essere depositati presso la Segreteria del Collegio Arbitrale entro 10 giorni dalla spedizione.
Il ricorso deve contenere:
- la nomina dell’arbitro di parte;
- l’indicazione dell’oggetto della domanda;
- le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda;
- i mezzi di prova;
- il valore della controversia.
3 - L’altra parte convenuta ha la facoltà di aderire alla procedura arbitrale entro 20 giorni dal
ricevimento del ricorso nominando il proprio arbitro di parte e depositando l’atto di nomina presso
la Segreteria del Collegio di Conciliazione.
I due arbitri di parte possono concordare la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. In caso
di mancato accordo sulla designazione del Presidente, quest’ultimo sarà sorteggiato tra una lista
di nomi, di numero non superiore ad otto, concordata fra i due arbitri.
Il presidente del collegio dura fino alla pronuncia del provvedimento che decide sulla
controversia.
4 - Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del
contraddittorio.
Fissa la data della prima udienza da tenersi entro 30 giorni dalla sua nomina e la comunica alle
parti a cura della Segreteria del Collegio Arbitrale.
La parte convenuta deve depositare presso la Segreteria del Collegio Arbitrale – entro 10 giorni
precedenti l’udienza – una memoria difensiva contenente le difese in fatto ed in diritto e
l’indicazione dei mezzi di prova.
Sentite le parti interessate, il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale
istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
Alla prima riunione il Presidente:
- verifica la regolare costituzione delle parti;
- procede all’interrogatorio libero delle parti;
- autorizza il deposito dei documenti;
- procede all’escussione dei testimoni indicati dalle parti;
- provvede alla assunzione di ogni altro mezzo di prova.
Qualora non sia possibile esaurire la fase di assunzione delle prove il Presidente rinvia ad un’altra
riunione da tenersi entro il termine di 10 giorni dalla precedente.
Esaurita la fase di assunzione delle prove il Collegio invita le parti alla discussione finale ed
emana il proprio lodo entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, assegnando, su
richiesta di almeno una parte, un termine di 10 giorni dalla data della discussione finale per la
presentazione di note difensive. In tal caso il lodo non potrà essere emanato prima dello spirare
di detto termine.
Le decisioni sono assunte secondo leggi e contratto e non costituiscono comunque
interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere
impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c.
56
CAPO XV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 84
Disciplina contrattuale
1 - La disciplina risultante dalle disposizioni della presente Sezione, da valutare anche nel loro
complesso, si intende stabilita in sostituzione integrale e complessiva dei trattamenti normativi e
retributivi comunque in atto per effetto di qualsiasi altra regolamentazione collettiva nazionale
preesistente, (anche se di carattere corporativo o estesa erga omnes ai sensi della legge 14 luglio
1959, n. 741).
Art. 85
Affissione del contratto a bordo
1 - Il Comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all’equipaggio, sia tenuta una
bacheca nella quale resti permanentemente affissa una copia della presente Sezione, del codice
disciplinare, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dalle
Autorità. Ulteriori copie potranno essere messe a disposizione per la consultazione anche su
supporto telematico.
Art. 86
Contrattazione aziendale o di secondo livello
1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale
sottoscrizione dell’impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano,
la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in
parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto
modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati.
Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione
aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate
nell’elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività, nonché risultati legati all’andamento economico delle
imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già
utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e
non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi
compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di
ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima
della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così
come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni
dirette o unilaterali. L’azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma
rivendicativa.
4 - Fermo restando che l’organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro
e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi
della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di
secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
57
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi
economiche, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione, si possono determinare intese per
individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle
prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull’organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche
di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo
livello saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento
“retributivo di garanzia” lordo mensile pro -capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti
differiti né dello straordinario, pari al 3% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel
caso di stipula di accordo aziendale o di secondo livello.
7 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente
Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Anche con riferimento alla disciplina prevista dallo Statuto della Confederazione Italiana Armatori
ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, la
Confederazione Italiana Armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione
integrativa aziendale sono quelle fissate nel presente articolo dichiarano che eventuali pattuizioni
aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che esorbitino dalle materie
e/o dai limiti desumibili dal presente articolo non possono essere addotte anche dai prestatori di
lavoro che risultino destinatari della presente Sezione, come titolo valido per attribuzioni di diritti
e/o obblighi.
Art. 87
Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 202 6.
Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una
delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa
resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Art. 88
Allegati
1 - Gli allegati tutti sono parte integrante della presente Sezione.
58
ALLEGATO 1
NUMERO COMPONENTI DELL’EQUIPAGGIO
NOTA A VERBALE: Entro tre mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del CCNL 16
dicembre 2020, verrà costituito un Comitato tecnico paritetico che, tenendo conto anche
dell’evoluzione della tecnologia e delle figure professionali operanti a bordo delle navi,
provvederà ad aggiornare l’Allegato 1 della presente Sezione, che ha valore di linee guida per
l’individuazione del numero dei componenti dell’equipaggio.
59
segue ALLEGATO 1
NUMERO COMPONENTI EQUIPAGGIO NAVI TRADIZIONALI NAVIGAZIONE
LUNGO CORSO E MEDITERRANEO
(compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
QUALIFICA
3.000
a
5.999
6.000
a
11.999
12.000
a
20.999
oltre
20.9999
L.C. M. L.C. M. L.C. M. L.C. M.
Comandante 1 1 1 1 1 1 1 1
Ufficiali Coperta 3 2 3 2 3 2 3 2
Direttore Macchina 1 1 1 1 1 1 1 1
Ufficiali Macchina 3 2 3 2 3 2 3 2
Nostromo 1 - 1 - 1 - 1 1
Marinaio 4 3 4 4 5 4 5 4
Capo Operaio 1 1 1 1 1 1 1 1
Operaio 1 - 2 1 2 1 2 2
Comune di Macchina 1 - 2 1 2 1 2 2
Elettricista 1 - 1 - 1 1 1 1
Cuoco 1 1 1 1 1 1 1 1
Cameriere 1 1 1 1 1 1 1 1
R.T. 1 1 1 1 1 1 1 1
Categorie iniziali con
intercambiabilità di impiego 2 2 3 2 3 2 3 2
Totale 22 15 24 18 25 19 25 21
L.C. = Lungo Corso.
M. = Mediterraneo compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir.
Note alle tabelle
1) Le tabelle di armamento già definite alla data della sigla del presente accordo e che risultano inferiori a
quelle concordate contrattualmente non verranno modificate.
2) Le tabelle di armamento di cui sopra sono da considerarsi suscettibili di revisione, a seguito di accordi
sindacali fra le parti stipulanti e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro stesso, quando si
tratti di navi parzialmente automatizzate. In detti accordi sindacali sarà tenuto conto del grado di
automazione di ciascuna nave considerata, della conseguente razionalizzazione e semplificazione dei
servizi, della eventuale più elevata qualificazione del personale, del rendimento del lavoro e della sua
valutazione.
60
segue ALLEGATO 1
NUMERO COMPONENTI EQUIPAGGIO NAVI AUTOMATICHE IAQ NAVIGAZIONE
LUNGO CORSO E MEDITERRANEO
(compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir)
QUALIFICA
3.000
a
5.999
6.000
a
11.999
12.000
a
20.999
oltre
20.999
L.C. M. L.C. M. L.C. M. L.C. M.
Comandante 1 1 1 1 1 1 1 1
Ufficiali Coperta 3 2 3 2 3 2 3 2
Direttore Macchina 1 1 1 1 1 1 1 1
Ufficiali Macchina 2 2 3 2 3 2 3 2
Marò Sp (Nostromo) 1 - 1 - 1 1 1 1
Marinaio 3 3 3 4 3 3 3 3
Operaio Specializzato 1 1 1 1 1 1 1 1
Elettricista 1 1 1 1 1 1 1 1
Comune di Macchina - - - - - - - -
Cuoco 1 1 1 1 1 1 1 1
Cameriere 1 1 1 1 1 1 1 1
R.T. 1 1 1 1 1 1 1 1
Categorie iniziali con
intercambiabilità di impiego 2 2 2 2 3 3 3 3
Totale 18 15 19 17 20 18 20 18
L.C. = Lungo Corso.
M. = Mediterraneo compresa la navigazione fino a Huelva, Casablanca, Kosseir.
Note alle tabelle
1) In deroga alle suddette Tabelle, le navi automatizzate che non hanno il 3° Ufficiale di Macchina
continuano a mantenere l’attuale composizione.
2) Il numero complessivo i componenti l’equipaggio per le navi automatizzate che invece hanno il 3°
Ufficiale di Macchina non dovrà essere superiore a quello di cui al Punto 1.
3) Nell’arco della vigenza del Contratto, le parti si incontreranno per rivedere la composizione delle
qualifiche tabellari in relazione agli indirizzi ed ai programmi in materia di formazione professionale
che saranno adottati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
4) Le tabelle di armamento già definite alla data della sigla del presente accordo e che risultano inferiori a
quelle concordate contrattualmente non verranno modificate.
5) Verificata l’irreperibilità di terzi Ufficiali previa autorizzazione dell’Autorità Marittima in sostituzione del
terzo Ufficiale potrà essere imbarcato un Allievo Ufficiale con dodici mesi di navigazione. Il
Comandante, o il Direttore di Macchina assumerà gli obblighi di guardia, come previsto dall’art. 22,
comma 6 del presente CCNL.
61
segue ALLEGATO 1
Numero componenti equipaggio navi tradizionali
da 151 a 500
t.s.l./t.s.c.
da 501 a 1.600
t.s.l./t.s.c.
da 1.601 a 3.300
t.s.l./t.s.c.
da 3.301 a 4.000
t.s.c.
QUALIFICA
Navig. di tipo Navig. di tipo Navig. di tipo Navig. di tipo
A-B C D B C D B C-D B C-D-E
Comandante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1° Uff. cop. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2° Uff. cop. 1 1 1 1
3° Uff. cop.
Dir. Macch. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1° Uff. Macch. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2° Uff. Macch. 1 1 1 1
3° Uff. Macch.
Nostromo 1 1
Marinaio 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3
Giov. Cop.
Mozzo 1 1 1 1 1 1 1
Capo Operaio
Operaio 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingr. Fuoch.
Giov. Macch. 1 1 1 1 1 1 1 1
Elettricista 1
Cuoco/Mar. Cuoco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cameriere 1 1 1
Garzone
R.T. 1 1 1 1
TOTALE 7 9 12 9 11 12 13 15 13 16
NOTE:
1 – Sia per le navi automatizzate che per quelle tradizionali qualora non risultasse disponibile all’imbarco un operaio, questi
potrà essere sostituito da un comune di macchina, fatta eccezione per le navigazioni di tipo A e B delle navi di tonnellaggio
fino a 1.600 t.s.l./t.s.c.
2 – Per le navi comprese tra le 151 e le 500 t.s.l. che compiano viaggi molto brevi con carico di particolare facilità di
movimentazione, previa autorizzazione dell’Autorità Marittima, a livello aziendale, potranno essere concordate tabelle
ridotte di una unità.
62
segue ALLEGATO 1
Numero componenti equipaggio navi automatizzate
da 151 a 500
t.s.l./t.s.c.
da 501 a 1.600
t.s.l./t.s.c.
da 1.601 a 3.300
t.s.l./t.s.c.
da 3.301 a 4.000
t.s.c.
QUALIFICA
Navig. di tipo Navig. di tipo Navig. di tipo Navig. di tipo
A-B C D B C D B C-D B C-D-E
Comandante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1° Uff. cop. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2° Uff. cop. 1 1 1 1 1
3° Uff. cop.
Dir. Macch. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1° Uff. Macch. 1 1 1 1 1 1 1 1
2° Uff. Macch. 1
3° Uff. Macch.
Nostromo 1 1 1
Marinaio 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Giov. Cop. 1 1
Mozzo 1 1 1 1 1 1
Capo Operaio
Operaio 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ingr. Fuoch.
Giov. Macch. 1 1 1
Elettricista
Cuoco/Mar. Cuoco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cameriere
Garzone
R.T. 1 1 1 1
TOTALE 6 8 10 8 9 11 10 13 12 13
NOTE:
1 – Sia per le navi automatizzate che per quelle tradizionali qualora non risultasse disponibile all’imbarco un operaio, questi
potrà essere sostituito da un comune di macchina, fatta eccezione per le navigazioni di tipo A e B delle navi di tonnellaggio
fino a 1.600 t.s.l./t.s.c.
2 – Per le navi comprese tra le 151 e le 500 t.s.l. che compiano viaggi molto brevi con carico di particolare facilità di
movimentazione, previa autorizzazione dell’Autorità Marittima, a livello aziendale, potranno essere concordate tabelle
ridotte di una unità.
63
ALLEGATO 2
Importi mensili del minimo contrattuale
Navi superiori a 3.000 t.s.l.
Personale Stato Maggiore
in vigore dal 01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026
Lungo Corso e Gran Cabotaggio
1° Ufficiale € 2.332,83 € 2.389,42 € 2.446,02
2° Ufficiale € 1.970,21 € 2.018,01 € 2.065,81
3° Ufficiale € 1.833,22 € 1.877,69 € 1.922,17
Ufficiale Elettrotecnico € 1.833,22 € 1.877,69 € 1.922,17
3° Ufficiale Junior € 1.466,57 € 1.842,85 € 1.537,73
Mediterraneo
1° Ufficiale € 2.296,57 € 2.352,28 € 2.408,00
2° Ufficiale € 1.926,42 € 1.973,15 € 2.019,89
3° Ufficiale € 1.799,20 € 1.842,85 € 1.886,50
Ufficiale Elettrotecnico € 1.799,20 € 1.842,85 € 1.886,50
3° Ufficiale Junior € 1.439,36 € 1.474,28 € 1.509,20
Nota alla tabella
Ai marittimi imbarcati con la qualifica di Ufficiale Elettrotecnico che abbiano maturato un periodo di effettiva navigazione
nel grado con la stessa Società superiore a 4 anni sarà riconosciuto il 40% della differenza fra il minimo contrattuale di
tale qualifica e quello del 2° Ufficiale, ferma restando la qualifica di appartenenza.
Supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore
con esclusione del Comandante e Direttore di macchina
Al personale di Stato Maggiore di coperta e di macchina in possesso dell’abilitazione pari o
superiore a 3000 GT/3000 kW è riconosciuto un supplemento paga per anzianità nelle seguenti
misure:
In vigore dal
01/07/2024 1° Ufficiale 2° Ufficiale 3° Ufficiale
fino a 5 anni
oltre 5 e fino a 10 anni
oltre 10 e fino a 15 anni
oltre 15 e fino a 20 anni
oltre 20 anni
€ 106,77
€ 124,56
€ 142,36
€ 160,16
€ 177,95
€ 85,72
€ 100,00
€ 114,28
€ 128,57
€ 142,85
€ 77,75
€ 90,70
€ 103,66
€ 116,62
€ 129,58
Gli importi sopra indicati non sono cumulabili.
I valori sopra indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una
cifra pari all’aumento per i seguenti coefficienti:
- fino a 5 anni 0,06
- da 5 a 10 anni 0,07
- da 10 a 15 anni 0,08
- da 15 a 20 anni 0,09
- oltre i 20 anni 0,10
Agli effetti della applicazione degli importi di cui sopra l’anzianità si calcola sommando i periodi
di effettiva navigazione su navi mercantili nazionali compiuti in qualità di Ufficiale di coperta o di
macchina dopo il conseguimento dell’abilitazione professionale.
64
segue ALLEGATO 2
Importi mensili del minimo contrattuale
Assistente Commissario
01/07/2024 01/07/2025
01/07/2026
Assistente Commissario (con più di 12
mesi di navigazione) € 1.457,36 € 1.492,71 € 1.528,07
Assistente Commissario (con un
periodo di navigazione superiore a 6
mesi ma inferiore a 12 mesi)
€ 1.405,92 € 1.440,03 € 1.474,14
Assistente Commissario (con meno di
6 mesi di navigazione) € 1.326,00 € 1.358,79 € 1.390,97
* * * * *
65
segue ALLEGATO 2
SOTTUFFICIALI E COMUNI
QUALIFICA in vigore dal
01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026
COPERTA
Nostromo € 1.706,42 € 1.747,81 € 1.789,21
Carpentiere/Tankista/Ottonaio/Operaio
trattorista
€ 1.642,58 € 1.682,43 € 1.722,28
Marinaio-Comune di guardia € 1.455,35 € 1.490,66 € 1.525,96
Giovanotto 1a € 1.313,94 € 1.345,81 € 1.377,69
Giovanotto 2a € 1.267,20 € 1.297,95 € 1.328,69
Mozzo € 1.209,01 € 1.238,34 € 1.267,67
MACCHINA
Capo operaio meccanico/motorista
– 1° elettricista con almeno 2
elettricisti in sottordine
€ 1.706,42 € 1.747,81 € 1.789,21
Elettricista-Frigorista-Operaio
meccanico/motorista
€ 1.642,58 € 1.682,43 € 1.722,28
Fuochista/Ingrassatore-
Comune di guardia-Comune
elettrotecnico
€ 1.455,35 € 1.490,66 € 1.525,96
Carbonaio € 1.449,46 € 1.484,63 € 1.519,79
Giovanotto macch. € 1.313,94 € 1.345,81 € 1.377,69
CAMERA E
CUCINA
Cuoco/dispensiere/cambusiere € 1.642,58 € 1.682,43 € 1.722,28
Cameriere / 2° cuoco € 1.455,35 € 1.490,66 € 1.525,96
Garzone di 1a € 1.313,94 € 1.345,81 € 1.377,69
Garzone di 2a € 1.267,20 € 1.297,95 € 1.328,69
Piccolo di camera/cucina € 1.209,01 € 1.238,34 € 1.267,67
Note alla tabella
Ai marittimi imbarcati con le qualifiche iniziali di mozzo e piccolo nonché di giovanotto e garzone che per indisponibilità di
posti di lavoro nella qualifica superiore dovessero rimanere in tali qualifiche per un periodo di effettiva navigazione con l a
stessa società superiore ai 5 anni, sarà riconosciuto il 60% della differenza di retribuzione tra tali qualifiche e quella
immediatamente superiore (giovanotto o comune), ferma restando la qualifica di appartenenza.
Tale importo sarà interamente assorbito in occasione di eventuale promozione alla qualifica superiore.
66
segue ALLEGATO 2
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
QUALIFICA
01/07/2024
in vigore dal
01/07/2025 01/07/2026
Comandante con abilitazione oltre a 3.000 GT € 3.593,44 € 3.680,62 € 3.767,80
Dir. Macch. con abilitazione oltre a 3.000 kW € 3.402,17 € 3.484,71 € 3.567,25
Comandante con abilitazione fino a 3.000 GT € 2.332,83 € 2.389,42 € 2.446,02
Dir. Macch. con abilitazione fino a 3.000 kW € 2.332,83 € 2.389,42 € 2.446,02
1° Uff. con abilitazione fino a 3.000 GT/3.000 kW € 1.994,39 € 2.042,77 € 2.091,16
N.B.: Per tutte le altre qualifiche si applicano i minimi contrattuali previsti per le navi superiori a 3.000 t.s.l.
67
ALLEGATO 2 BIS
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR)
Navi superiori a 3.000 t.s.l.
Personale Stato Maggiore
in vigore dal 01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026
Lungo Corso e Gran Cabotaggio
1° Ufficiale € 35,00 € 61,25 € 87,49
2° Ufficiale € 29,56 € 51,73 € 73,89
3° Ufficiale € 27,50 € 48,13 € 68,76
Ufficiale Elettrotecnico € 27,50 € 48,13 € 68,76
3° Ufficiale Junior € 22,00 € 38,50 € 55,00
Mediterraneo
1° Ufficiale € 34,45 € 60,29 € 86,13
2° Ufficiale € 28,90 € 50,58 € 72,25
3° Ufficiale € 26,99 € 47,24 € 67,48
Ufficiale Elettrotecnico € 26,99 € 47,24 € 67,48
3° Ufficiale Junior € 21,59 € 37,79 € 53,98
Assistente Commissario
01/07/2024 01/07/2025
01/07/2026
Assistente Commissario (con più di 12
mesi di navigazione) € 21,86 € 38,26 € 54,66
Assistente Commissario (con un periodo
di navigazione superiore a 6 mesi ma
inferiore a 12 mesi)
€ 21,09 € 36,91 € 52,73
Assistente Commissario (con meno di 6
mesi di navigazione) € 19,90 € 34,83 € 49,75
68
segue ALLEGATO 2 BIS
SOTTUFFICIALI E COMUNI
QUALIFICA in vigore dal
01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026
COPERTA
Nostromo € 25,60 € 44,80 € 64,00
Carpentiere/Tankista/Ottonaio/Operaio
trattorista
€ 24,64 € 43,12 € 61,61
Marinaio-Comune di guardia € 21,83 € 38,21 € 54,58
Giovanotto 1a € 19,71 € 34,50 € 49,28
Giovanotto 2a € 19,01 € 33,27 € 47,53
Mozzo € 18,14 € 31,74 € 45,34
MACCHINA
Capo operaio meccanico/motorista
– 1° elettricista con almeno 2
elettricisti in sottordine
€ 25,60 € 44,80 € 64,00
Elettricista-Frigorista-Operaio
meccanico/motorista
€ 24,64 € 43,12 € 61,61
Fuochista/Ingrassatore-
Comune di guardia-Comune
elettrotecnico
€ 21,83 € 38,21 € 54,58
Carbonaio € 21,75 € 38,05 € 54,36
Giovanotto macch. € 19,71 € 34,50 € 49,28
CAMERA E
CUCINA
Cuoco/dispensiere/cambusiere € 24,64 € 43,12 € 61,61
Cameriere / 2° cuoco € 21,83 € 38,21 € 54,58
Garzone di 1a € 19,71 € 34,50 € 49,28
Garzone di 2a € 19,01 € 33,27 € 47,53
Piccolo di camera/cucina € 18,14 € 31,74 € 45,34
69
segue ALLEGATO 2 BIS
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
QUALIFICA
01/07/2024
in vigore dal
01/07/2025 01/07/2026
Comandante con abilitazione oltre a 3.000 GT € 53,91 € 94,34 € 134,77
Dir. Macch. con abilitazione oltre a 3.000 kW € 51,04 € 89,32 € 127,60
Comandante con abilitazione fino a 3.000 GT € 35,00 € 61,25 € 87,49
Dir. Macch. con abilitazione fino a 3.000 kW € 35,00 € 61,25 € 87,49
1° Uff. con abilitazione fino a 3.000 GT/3.000 kW € 29,92 € 52,36 € 74,80
N.B.: Per tutte le altre qualifiche si applicano gli EAR previsti per le navi superiori a 3.000 t.s.l.
70
ALLEGATO 3
VALORE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ/NAVIGAZIONE
Navi superiori a 3.000 t.s.l.
Personale di Stato Maggiore
1° scatto (ex 5%) scatti succ. (ex 3%)
in vigore dal in vigore dal
01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026 01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026
Lungo Corso e Gran Cabotaggio
1° Ufficiale € 88,97 € 91,80 € 94,63 € 53,38 € 55,08 € 56,78
2° Ufficiale € 71,43 € 73,82 € 76,21 € 42,85 € 44,29 € 45,72
3° Ufficiale € 64,79 € 67,02 € 69,24 € 38,88 € 40,21 € 41,55
Uff.le elettr.co € 64,79 € 67,02 € 69,24 € 38,88 € 40,21 € 41,55
Mediterraneo
1° Ufficiale € 87,21 € 90,00 € 92,79 € 52,33 € 54,00 € 55,68
2° Ufficiale € 69,29 € 71,63 € 73,97 € 41,58 € 42,98 € 44,38
3° Ufficiale € 63,15 € 65,33 € 67,51 € 37,89 € 39,20 € 40,51
Uff.le elettr.co € 63,15 € 65,33 € 67,51 € 37,89 € 39,20 € 40,51
* * * * *
Assistente Commissario
1° scatto (ex 5%) dal 01/07/2024 dal 01/07/2025
dal 01/07/2026
Assistente Commissario (con più di 12 mesi
di navigazione) € 46,65 € 48,42 € 50,19
scatti successivi (ex 3%) dal 01/07/2024 dal 01/07/2025
dal 01/07/2026
Assistente Commissario (con più di 12 mesi
di navigazione) € 27,99 € 29,05 € 30,11
71
segue ALLEGATO 3
SOTTUFFICIALI E COMUNI
QUALIFICA 1° scatto (ex 5%) scatti succ. (ex 3%)
COPERTA
01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026 01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026
Nostromo € 58,70 € 60,77 € 62,84 € 35,22 € 36,46 € 37,70
Carpentiere/Tankista/Ottonaio/
Operaio trattorista
€ 55,62 € 57,62 € 59,61 € 33,38 € 34,57 € 35,77
Marinaio € 46,59 € 48,35 € 50,12 € 27,95 € 29,01 € 30,07
Giovanotto 1a € 39,77 € 41,37 € 42,96 € 23,87 € 24,82 € 25,78
Giovanotto 2a € 37,52 € 39,06 € 40,60 € 22,51 € 23,43 € 24,36
Mozzo € 34,72 € 36,19 € 37,66 € 20,83 € 21,71 € 22,59
MACCHINA
Capo operaio
meccanico/motorista – 1°
elettricista con almeno 2
elettricisti in sottordine
€ 58,70 € 60,77 € 62,84 € 35,22 € 36,46 € 37,70
Elettricista-Frigorista-Operaio
meccanico/motorista
€ 55,62 € 57,62 € 59,61 € 33,38 € 34,57 € 35,77
Fuochista/Ingrassatore-Comune di
guardia-Comune elettrotecnico
€ 46,59 € 48,35 € 50,12 € 27,95 € 29,01 € 30,07
Carbonaio € 46,31 € 48,06 € 49,82 € 27,78 € 28,83 € 29,89
Giovanotto macch. € 39,77 € 41,37 € 42,96 € 23,87 € 24,82 € 25,78
CAMERA E
CUCINA
Cuoco/dispensiere/cambusiere € 55,62 € 57,62 € 59,61 € 33,38 € 34,57 € 35,77
Cameriere / 2° cuoco € 46,59 € 48,35 € 50,12 € 27,95 € 29,01 € 30,07
Garzone di 1a € 39,77 € 41,37 € 42,96 € 23,87 € 24,82 € 25,78
Garzone di 2a € 37,52 € 39,06 € 40,60 € 22,51 € 23,43 € 24,36
Piccolo di camera/cucina € 34,72 € 36,19 € 37,66 € 20,83 € 21,71 € 22,59
72
segue ALLEGATO 3
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
QUALIFICA 1° scatto (ex 5%) scatti succ. (ex 3%)
01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026 01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026
Comandante con abilitazione oltre a 3.000 GT € 150,10 € 154,46 € 158,82 € 90,06 € 92,68 € 95,29
Dir. Macch. con abilitazione oltre a 3.000 kW € 140,92 € 145,05 € 149,17 € 84,55 € 87,03 € 89,50
Comandante con abilitazione fino a 3.000 GT € 88,97 € 91,80 € 94,63 € 53,38 € 55,08 € 56,78
Dir. Macch. con abilitazione fino a 3.000 kW € 88,97 € 91,80 € 94,63 € 53,38 € 55,08 € 56,78
1° Uff. con abilitazione fino a 3.000 GT/3.000 kW € 72,65 € 75,07 € 77,49 € 43,59 € 45,05 € 46,50
N.B.: Per tutte le altre qualifiche si applicano i valori previsti per le navi superiori a 3.000 t.s.l.
73
ALLEGATO 4
COMPENSI PER LAVORI DISAGIATI
Art. 56
a corpo
- Pulizia interna delle calderine € 1,69
- Pulizia interna delle caldaie € 43,38
- Picchettaggio e raschiaggio calderine € 43,38
- Picchettaggio e raschiaggio caldaie € 65,07
(da dividere, proporzionalmente,
fra il personale che ha partecipato)
Art. 56
per ora lavorata
- Cementazione previa pulizia con rimozione
sedimenti, all’interno dei gavoni, dei doppi
fondi e delle casse adibite ad acqua potabile € 3,25
- Pulizia dei deep-tanks e delle casse alte € 2,17
- Pulizia delle sentine stive e
delle sentine macchina degassificate € 2,17
- Pitturazione, picchettaggio, raschiaggio,
con l’uso dei ponteggi sospesi € 1,95
- Pulizia con rimozione sedimenti
delle cisterne adibite a carico liquido € 2,71
Restano salvi i migliori trattamenti aziendali in atto.
74
ALLEGATO 5
Accordo 25 luglio 1978
Premesso che quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed
inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto e non ha carattere
innovativo ma serve a chiarire la comune volontà delle parti realizzata anche nei precedenti
contratti, le parti dichiarano che con l’espressione «indennità fisse» esse per il passato hanno
inteso, tanto a livello nazionale quanto a livello aziendale, esclusivamente riferirsi agli
emolumenti che vengono qui tassativamente elencati: supplemento paga per anzianità al
personale di Stato Maggiore, indennità speciale per il personale di macchina supplemento paga
sottufficiali capi servizio, indennità di rappresentanza.
Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro del personale navigante, esse
parti hanno sempre voluto escludere i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi
e/o predeterminati e/o forfettizzati, dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state
calcolate le «indennità fisse».
Per quanto attiene al presente contratto, le parti dichiarano che i compensi per lavoro
straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi,
anche a livello aziendale, così come per il passato sono stati esclusi a qualsivoglia titolo dalla
retribuzione essendo voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribadendosi
altresì l’esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi
compensativi nonché di ogni altro istituto che, direttamente o indirettamente, implichi la
retribuzione quale base di calcolo.
Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la
determinazione dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale navigante sarebbe
stata inferiore tanto per il passato quanto per gli importi stabiliti con il presente contratto se esse
parti avessero voluto ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti anche lo straordinario
continuativo e/o predeterminato e/o forfettizzato.
75
ALLEGATO 6
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
IN CASO DI DICHIARATA INIDONEITÀ
L’assicurato è tenuto a proporre ricorso, (attualmente da presentarsi per l’accesso alla
commissione di Il grado) nei termini e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e/o
dalle leggi vigenti in materia contro la dichiarazione di cancellazione dalle matricole e dai registri
della gente di mare per i motivi che sono oggetto di assicurazione.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all’assicurato che per l’espletamento delle pratiche
tutte inerenti il ricorso o domanda di revisione questi si avvalga del Consulente Medico prescelto
dalla Società stessa eventualmente affiancandolo ad altro Medico di sua fiducia.
Nel caso in cui l’Assicurato non ottemperi a tale obbligo, decade dai benefici dell’Assicurazione
salvo che un collegio arbitrale composto da tre medici, due nominati dalle Parti ed il terzo
nominato d’accordo tra i primi due o in difetto del Presidente dell’Ordine dei Medici di zona, non
dichiari, entro 45 giorni dalla richiesta del marittimo, che tale invalidità definitiva è “manifesta” e
che se anche l’Assicurato si fosse sottoposto a cure mediche un eventuale giudizio non avrebbe
potuto che dare conferma di tale invalidità permanente definitiva dell’Assicurato con conseguente
cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società presso la sede della stessa o presso la sede
dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ognuna delle parti sostiene le proprie spese, remunera il proprio Medico designato e contribuisce
per metà alle spese e competenze del terzo Medico.
I risultati della procedura, raccolti con apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per la
Società, l’altro per l’Assicurato, e sottoscritti dai Medici concordi, ovvero dalla maggioranza,
saranno obbligatori per le Parti rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso
di dolo, errore, violenza o violazione di parti contrattuali.
Le conclusioni del Collegio saranno valide ancorché il medico dissidente rifiuti di sottoscriverle e
tale rifiuto risulti attestato dagli altri Medici nel verbale definitivo.
I Medici sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Le Aziende saranno tenute a far inserire nella polizza tale formulazione al momento del rinnovo
della polizza in corso.
76
ALLEGATO 7
INDENNITÀ PERDITA CORREDO
STRUMENTI PROFESSIONALI E UTENSILI
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o
altro sinistro, i marittimi hanno diritto all’indennizzo da parte dell’armatore del danno subito, entro
i limiti massimi indicati nella seguente tabella:
a) Indennità perdita corredo:
- Comandante € 374,95
- Direttore di macchina € 353,26
- Ufficiali € 278,89
- Sottufficiali € 167,33
- Marinai, fuochisti, camerieri, comuni € 130,15
- Giovanotti, carbonai, mozzi, garzoni e piccoli € 114,65
b) Indennità perdita strumenti professionali e utensili:
- Comandante € 274,39
- Ufficiali di coperta € 245,89
- Direttore di macchina € 64,14
- Ufficiali macchinisti € 42,76
- Carpentiere per perdita ferri € 42,76
- Cuoco per perdita utensili € 17,82
Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionate a quelle indicate nella tabella.
È sempre in facoltà dell’armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti
professionali e utensili, provvedendoli egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle
carte di bordo. Le suddette indennità saranno corrisposte all’atto della liquidazione delle
competenze spettanti.
77
ALLEGATO 8
PROTOCOLLO SU AMBIENTE DI LAVORO
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e
della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata
da una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell’ambito della prevenzione dei rischi derivanti
da agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l’amianto, le parti
concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di costruzione,
trasformazione e riclassifica attraverso opportune forme di incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla
necessità di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall’art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello
decentrato con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende si impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a
determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall’art. 9 della Legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell’ambito del settore, si propongono quali priorità, nel
corso della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di
detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale
di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l’attività di manutenzione e
scoibentazione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di olii minerali: misure di bonifica nella sala
macchine od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal D.P.R. 547/55 per tutte
quelle attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di
manutenzione).
Nell’ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione
dei piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli
opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare
mirare a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all’uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la
navigazione (formazione professionalizzante).
Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti
pubblici referenti per l’attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.
78
ALLEGATO 9
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI A BORDO
DICHIARAZIONE A VERBALE: le parti convengono di costituire, nel periodo di vigenza
contrattuale, uno specifico tavolo tecnico per l’aggiornamento degli Allegati 8 e 9.
VERBALE DI ACCORDO 27 GENNAIO 2000 E SS.MM.II.
Le parti si sono riunite per esaminare le questioni applicative poste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n.
271, recante l’«adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a
bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.
485».
Premesso che
- la sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi è interesse comune sia dell’Armamento che delle
OO.SS.;
- l’accordo interconfederale 22 giugno 1995 ha fissato le modalità elettive, le prerogative e le
attribuzioni del rappresentante alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 271/99 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale di categoria
la definizione delle procedure elettive del rappresentante alla sicurezza della nave;
- l’art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 271/99 specifica le attribuzioni del rappresentante alla sicurezza
della nave;
- l’art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/99 riconosce al rappresentante alla sicurezza il diritto ad una
formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi;
- con l’accordo 5 agosto 1999 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore
marittimo, siglato dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dalle OO.SS. FILT -CGIL, FIT-CISL e
UILTRASPORTI, le parti stipulanti hanno formalizzato l’impegno di definire le modalità di
nomina dei rappresentanti alla sicurezza entro il 31/12/1999;
- in data 21 novembre 1995 è stato sottoscritto dalle parti un accordo avente per oggetto il
rappresentante dei lavoratori alla sicurezza;
hanno convenuto quanto segue:
I) RAPPRESENTANTE ALLA SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
1. Elezioni del rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall’art. 16, comma 5, decreto legislativo n. 271/99, su ogni
nave o unità mercantile nuova o esistente di stazza lorda superiore a 200 o con tabella di
armamento superiore a 6 unità è eletto dai lavoratori marittimi il rappresentante alla
sicurezza dell’ambiente di lavoro.
a) Navi Traghetto
I lavoratori marittimi eleggono al loro interno, nel rispetto delle procedure di cui all’allegato 1, un
numero di lavoratori destinati a ricoprire le funzioni di rappresentante alla sicurezza
dell’ambiente di lavoro pari al numero delle navi. Tale numero è incrementato di una riserva pari
al 70%.
Qualora siano imbarcati più di 100 membri di equipaggio i rappresentanti alla sicurezza saranno
pari a due.
b) Navi da Carico
I membri dell’equipaggio eleggono al proprio interno il rappresentante alla sicurezza
dell’ambiente di lavoro, con le procedure contenute nell’allegato 2.
79
c) Navi da Crociera
Sulle navi da crociera, in considerazione dell’elevato numero di componenti di equipaggio, è
possibile eleggere 3 rappresentanti, di cui due italiani eletti secondo le modalità sub A) e uno
straniero eletto secondo le modalità sub B).
2. Funzioni del rappresentante alla sicurezza
1 - L’attività del rappresentante alla sicurezza della nave si svolge nei limiti delle funzioni di cui
all’art. 16, comma 2 – lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 271/99. L’elencazione delle suddette funzioni
è tassativa.
2 - Il rappresentante alla sicurezza attende ai suddetti compiti limitatamente al periodo di
impiego a bordo, compatibilmente con la normale attività lavorativa cui è adibito e nel rispetto
delle norme del Codice della Navigazione riguardanti la disciplina gerarchica e funzionale.
3 - In relazione alle funzioni attribuite al rappresentante alla sicurezza dalla legge e dal presente
accordo, le parti sottolineano che egli dovrà attendere alle medesime con senso di
responsabilità e spirito di collaborazione con gli altri soggetti preposti alla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 271/99.
4 - Per lo svolgimento del proprio incarico il rappresentante alla sicurezza avrà diritto, a bordo
della nave, ad un numero massimo di ore di permesso retribuito per mese di imbarco pari a sei
nel caso dei traghetti e quattro nel caso delle navi da carico.
3. Formazione del Rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro
1 - In adempimento di quanto previsto dall’art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/99, le parti
convengono che la formazione del rappresentante alla sicurezza, in materia di igiene e
sicurezza del lavoro, verrà determinata ed attuata a cura dell’azienda, in base alla tipologia di
traffico, sulle seguenti problematiche:
a) normativa nazionale e internazionale in materia di prevenzione infortuni;
b) i principali soggetti coinvolti, il ruolo e gli obblighi;
c) la definizione, l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio;
d) le misure di prevenzione adottabili.
2 - Le modalità di espletamento di tali corsi saranno valutate dalle singole aziende utilizzando la
documentazione prevista dal decreto legislativo 271/99 e dal codice ISM. I corsi medesimi
dovranno avere una durata di 24 ore nel caso delle navi traghetto e 8 ore per le navi da carico.
3 - Ulteriori momenti formativi a bordo potranno essere effettuati in presenza di mutamenti
tecnologici del mezzo nautico e/o di mutamenti commerciali che comportino l’utilizzo di tipologia
diversa di navi.
L’accordo del 21 novembre 1995, in quanto assorbito dalla presente intesa, è integralmente
abrogato.
Il presente accordo ha carattere sperimentale. Le parti si incontreranno entro 12 mesi dalla data
di effettuazione delle prime elezioni dei rappresentanti alla sicurezza dell’ambiente di lavoro per
verificarne l’applicazione.
II) ORARIO DI LAVORO A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI
1 - Ferma restando la coerenza tra le previsioni del D.Lgs. 271/99 e la normativa contrattuale in
tema di orario di lavoro, le parti si danno atto che la contrattazione collettiva in vigore ha definito
orari di lavoro ovvero ore di riposo rispondenti a quanto previsto dall’art. 11 del precitato decreto
legislativo n. 271/99.
80
2 - Per le navi impiegate in viaggi di breve durata, intendendosi per tali quelli inferiori alle 24 ore
tra porto e porto, la contrattazione collettiva aziendale (secondo livello) ha previsto, in relazione
alle specificità del servizio, in taluni casi rapporti imbarco/riposo più favorevoli, in altri più
frequenti periodi di riposo.
Le parti si danno atto che con tali accordi sono soddisfatte le condizioni previste dall’art. 11,
comma 8, del D.Lgs. n. 271/99 e successive modifiche e integrazioni.
III) ART. 23 D.Lgs. N. 271/99 (MEDICO COMPETENTE)
Le parti concordano nel ritenere che la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 23, D.Lgs. n.
271/99 debba essere espletata in forma integrativa a quella già prevista per il personale
marittimo per il rilascio della idoneità alla navigazione, evitando la duplicazione di visite
diagnostiche o di esami specialistici. Concordano altresì sulla necessità di individuare apposite
procedure per l’espletamento della sorveglianza sanitaria per il personale imbarcato su navi
impiegate permanentemente all’estero.
81
segue ALLEGATO 9
Allegato A
NAVI TRAGHETTO: PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEI
RAPPRESENTANTI ALLA SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
1 - Entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, le Organizzazioni sindacali stipulanti il
presente accordo provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione, contenente la
data, la sede e le modalità, da affiggere a bordo di tutte le navi sociali e presso gli uffici marittimi
delle aziende.
2 - L’elezione dei rappresentanti alla sicurezza dell’ambiente di lavoro ha luogo mediante la
votazione dei candidati, riuniti in una lista, proposta dalle Organizzazioni sindacali di cui al
comma 1.
3 - Nella composizione della lista dovrà essere assicurata un’adeguata rappresentanza di tutte
le categorie di lavoratori eleggibili. La lista dovrà essere portata a conoscenza dei lavoratori
aventi diritto al voto, a cura delle organizzazioni sindacali, mediante idonea pubblicità.
4 - I diritti di elettorato passivo spettano a tutti lavoratori marittimi appartenenti ai turni particolari
delle aziende e/o in regime di C.R.L./R.O., esclusi i Comandanti ed il Responsabile alla
sicurezza. I diritti di elettorato attivo spettano a tutti i lavoratori aventi capacità elettiva passiva,
più i marittimi del turno generale presenti a bordo durante lo svolgimento delle elezioni.
Le aziende forniranno alle OO.SS. stipulanti l’elenco completo dei marittimi cui spettano i
suddetti diritti di elettorato attivo e passivo.
5 - L’elezione ha luogo in seggi costituiti a bordo e/o presso la sede operativa dell’azienda.
6 - Presso ogni seggio, le OO.SS. stipulanti il presente accordo provvederanno alla
designazione del Segretario elettorale che avrà i seguenti compiti:
a) presiedere alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, assicurandone la correttezza;
b) esaminare e decidere su eventuali ricorsi.
7 - Il voto è segreto e diretto. La votazione avverrà a mezzo di scheda unica, firmata dal
Segretario elettorale e comprendente la lista dei candidati ed il numero di preferenze, in ogni
caso non superiore a 3. Il voto sarà espresso apponendo una croce a fianco dei nominativi
presenti sulla scheda. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se essa riporta un
numero di preferenze maggiori di quelle esprimibili e/o se contiene tracce o segni di
individuazione.
8 - Il luogo e gli orari della votazione saranno concordati a livello aziendale tra le OO.SS. e la
Direzione, in modo tale da permettere a tutti gli eventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto
delle esigenze dei servizi di bordo e delle connesse operazioni a terra. In particolare, le
operazioni elettorali dovranno essere organizzate in modo tale da consentire a ciascun
lavoratore avente diritto di esercitare il medesimo al di fuori dell’orario di lavoro. Le votazioni
avranno luogo durante un arco di tempo strettamente necessario e comunque tale da non
pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Il luogo ed il calendario di votazione dovranno
essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante idonea pubblicità, con debito anticipo
rispetto alla data fissata per l’elezione.
Le operazioni elettorali non potranno comportare aggravio di costi per l’azienda.
9 - Esaurita la votazione, il segretario darà inizio allo spoglio delle schede, al termine del quale
provvederà a redigere il verbale dell’elezione ed inviarlo alla Commissione di cui al successivo
punto 10.
82
10 - Presso la sede aziendale sarà costituita una Commissione elettorale centrale, composta
da un membro per ogni organizzazione firmataria del presente accordo, avente il compito di
raccogliere tutti i verbali, sommare i risultati dei singoli seggi e stilare l’elenco degli eletti,
nonché la graduatoria degli esclusi. Risulteranno eletti, nei limiti del numero di rappresentanti
indicati nel punto 1 (“Elezione del rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro”) – lett.
A) (“Navi Traghetto”) del presente accordo, i lavoratori che hanno ottenuto più voti.
11 - I risultati elettorali saranno proclamati, a cura della Commissione mediante idonea
pubblicità, ai lavoratori marittimi, alle organizzazioni sindacali ed alla Direzione aziendale.
12 - L’elezione ha validità quinquennale.
Prima della scadenza quinquennale, il marittimo eletto decade dalla carica nelle seguenti
ipotesi:
12.1 - rinuncia, formalizzata dal marittimo con lettera raccomandata A/R indirizzata
all’armatore;
12.2 - risoluzione del rapporto di lavoro con l’armatore.
13 - Nelle ipotesi di cui al comma 12, secondo capoverso, il lavoratore decaduto sarà sostituito,
per il tempo necessario a completare il mandato quinquennale, dal primo dei non eletti.
14 - Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, le Organizzazioni sindacali
promuoveranno nuove elezioni, con le modalità indicate nelle disposizioni che precedono.
83
segue ALLEGATO 9
Allegato B
NAVI DA CARICO E TRAGHETTI DA CARICO: PROCEDURA PER L’ELEZIONE DEI
RAPPRESENTANTI ALLA SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
1 - Entro 120 giorni dalla stipula del presente accordo, su indicazione dell’azienda in accordo
con le OO.SS. verranno indette le elezioni, sulla base della lista comprendente il personale
imbarcato escluso il comandante e il responsabile alla sicurezza, specificando la data e le
modalità di effettuazione delle stesse. Tale comunicazione verrà affissa a bordo.
Il comando nave provvederà alla composizione del seggio elettorale che comprenderà il
segretario elettorale che avrà i seguenti compiti:
1) presiedere alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, assicurandone la correttezza;
2) esaminare e decidere su eventuali ricorsi;
3) proclamare gli eletti.
Le risultanze del voto saranno comunicate al Comandante che a sua volta le trasmetterà
all’azienda e questa alle OO.SS.
2 - I diritti di elettorato attivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al momento
dell’elezione, i diritti di elettorato passivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al
momento dell’elezione escluso il comandante e il responsabile alla sicurezza.
3 - Modalità di voto: il voto è segreto e diretto; la votazione avrà luogo a mezzo di scheda unica,
firmata dal segretario elettorale e comprendente la lista dei candidati. Il voto sarà espresso
apponendo una croce a fianco del nominativo tra quelli presenti sulla scheda. Viene eletto il
marittimo che ha ottenuto il numero di voti più alto. Il voto è nullo se la scheda non è quella
predisposta e se essa riporta un numero di preferenze maggiori di quelle esprimibili e/o se
contiene segni o tracce di individuazione.
4 - A bordo delle navi, il locale e gli orari della votazione saranno stabiliti dal comandante della
nave, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio al voto, nel rispetto delle
esigenze dei servizi di bordo.
In particolare, le operazioni dovranno essere organizzate in modo tale da consentire a ciascun
lavoratore avente diritto di esercitare il medesimo possibilmente al di fuori dell’orario di lavoro.
Le votazioni avranno luogo durante un arco di tempo strettamente necessario e comunque tale
da non pregiudicare il regolare svolgimento del servizio. Il locale e gli orari di votazione
dovranno essere portati a conoscenza di tutti gli elettori, mediante idonea pubblicità. Le OO.SS.
saranno preventivamente informate sullo svolgimento delle operazioni di voto e degli esiti
tramite gli uffici della società armatrice.
5 - L’elezione del rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro ha validità per il periodo
d’imbarco.
6 - Prima di tale scadenza il marittimo eletto decade dalla carica nelle seguenti ipotesi:
6.1) rinuncia, formalizzata dal marittimo con lettera indirizzata al comandante della nave;
6.2) sbarco del marittimo.
7 - Nelle ipotesi di cui ai punti 6.1) e 6.2) i lavoratori marittimi provvederanno a promuovere
nuove elezioni con le modalità previste al presente accordo.
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ALLEGATO 10
PROTOCOLLO DI INTESA FRA CONFITARMA E FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
Gli scenari inediti dell’economia mondiale che sono di fronte, inducono forti sollecitazioni
nell’attuale assetto dei traffici marittimi ed una nuova competizione si profila tra i diversi
armamenti a livello internazionale.
La liberalizzazione del cabotaggio che dovrà accompagnare il processo di integrazione europea
è, inoltre, una sfida ancor più ravvicinata per l’armamento nazionale.
Questi cimenti porranno all’insieme dell’armamento la revisione delle politiche di sviluppo e
degli assetti gestionali conseguenti.
L’impresa ed il lavoro si troveranno di fronte a grandi responsabilità ed a sfide impegnative.
Lo scopo del presente Protocollo è quello di definire procedure per affrontare le problematiche
che l’impresa armatoriale avrà di fronte sulla base di un sistema di informazione tra sindacato
ed organizzazioni armatoriali nella formulazione e realizzazione delle linee di tendenza
dell’armamento nell’ambito della politica generale dei trasporti e degli orientamenti CEE in
materia.
Vanno, infine, affrontate, procedure e garanzie in ordine alle politiche del lavoro, alle procedure
ed alle sedi negoziali per regolare il conflitto.
Consultazione a livello nazionale.
Viene istituito un Comitato con funzione consultiva a livello nazionale con sei membri nominati
da Confitarma e sei membri nominati da FILT, FIT e UILTRASPORTI.
Il Comitato si riunirà, almeno due volte l’anno o su richiesta di una delle parti, per l’informazione
e la consultazione preventiva:
- sugli indirizzi di politica marinara a livello nazionale e/o internazionale;
- sugli indirizzi di politica marinara derivanti dagli orientamenti di sviluppo previsti dalla
Confitarma;
- sui progetti di sviluppo dei singoli settori;
- sui programmi di ristrutturazione;
- sui programmi ed interventi sulle condizioni ambientali di sicurezza sul lavoro e della
navigazione.
Comitati consultivi territoriali.
Laddove sono presenti entrambe le rappresentanze datoriali e sindacali saranno istituiti comitati
consultivi territoriali le cui materie ed i criteri di nomina dei rappresentanti dovranno essere
analoghi a quello costituito a livello nazionale.
Regole per il conflitto.
Le parti ribadiscono la validità del protocollo contenente il codice di autoregolamentazione,
corredato dal codice per le Aziende, dalle norme pattizie e dalle clausole impegnative assunte
dal Governo, tramite l’allora Ministro dei Trasporti (Protocollo Signorile) che allegano al
presente accordo (cfr. Allegato 11).
Le parti convengono inoltre di dare attuazione a quanto previsto dalla legge 146/90.
NOTA A VERBALE: Fermi restando i vigenti accordi e le regolamentazioni provvisorie stabiliti ai sensi
della legge 146/90, le parti si riservano di aggiornare gli Allegati 10, 11 e 12.
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ALLEGATO 11
PROTOCOLLO D’INTESA PER I TRASPORTI PUBBLICI 18 LUGLIO 1986
Premessa
1) Il presente Protocollo garantito dal Governo attraverso la presenza attiva del Ministro dei
Trasporti, ha lo scopo di migliorare la qualità e i risultati degli attuali assetti di relazioni industriali
– assoggettando a disciplina le procedure di ogni genere di vertenze, individuando autonome
regole di comportamento datoriale e rafforzando l’autoregolamentazione dello sciopero – nel
settore dei trasporti e nei servizi strumentali necessari all’esercizio del trasporto. Esso consta di
una premessa, di impegni unilaterali delle Organizzazioni sindacali, di impegni unilaterali dei
datori di lavoro, di norme pattizie e di clausole di garanzia.
2) Le parti riconoscono che nel settore individuato le prestazioni sono oggettivamente
caratterizzate da un’articolazione funzionale e segmentazione tali che il ricorso non
regolamentato ad azione diretta può provocare danni sperequati all’utenza rispetto agli stessi
obiettivi dell’azione sindacale e agli interessi datoriali.
3) Le parti convengono sulla necessità di dare trasparenza e contestualità a una reciproca
volontaria autoregolamentazione di poteri autonomi di comportamento. Ciò nel reciproco
impegno di escludere tassativamente – per quanto concerne la materia di cui al presente
Protocollo – l’attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere di competenza.
4) Le disposizioni del presente Protocollo si aggiungono, sostituendo ove esistenti clausole
meno incisive rispetto agli obiettivi del presente Protocollo, a tutti i contratti, pattuizioni, accordi
preliminari e autoregolamentazioni che le parti hanno adottato nei settori individuati e
prevalgono su tutte le disposizioni dei contratti stipulati dalle Organizzazioni sindacali aderenti
alla CGIL-CISL-UIL e da imprenditori iscritti alle associazioni datoriali firmatarie.
5) Il completamento coerente delle normative di cui al presente Protocollo, in relazione alle
singole modalità del trasporto, è rimesso a specifiche regole di comportamento delle parti
nonché a contrattazioni nei settori, ove necessario.
6) Il presente Protocollo si applica al trasporto -persone, ferroviario, aereo, marittimo, urbano e
interurbano a gestione pubblica o privata nonché al servizio di rifornimento di carburante agli
aeromobili. Si conviene sulla necessità che il presente Protocollo trovi applicazione anche nei
servizi strumentali — diversi dal rifornimento avio sopra previsto – necessari all’esercizio dei
trasporti di persone, pubblici e privati.
La determinazione di tali servizi è rimessa, sentite le Organizzazioni sindacali e datoriali
firmatarie del presente Protocollo, di concerto con le altre Organizzazioni di categorie
interessate, all’equo apprezzamento del Ministro dei Trasporti, d’intesa con gli altri Ministri e
Assessorati competenti.
Le parti sin da ora individuano esemplificativamente tali servizi almeno in:
reti di distribuzione del carburante; servizi autostradali; servizi accessori al trasporto marittimo;
servizi di assistenza al volo; servizi antincendi negli aeroporti; servizi medici negli scali aerei e
portuali; servizi doganali; servizi veterinari; idrovie; servizi di soccorso autostradale; servizi di
pulizia negli scali aerei, marittimi, ferroviari e negli stessi mezzi di trasporto.
Codice di comportamento delle aziende. Premessa
Le Associazioni datoriali e le Aziende da esse rappresentate si impegnano ad osservare il
presente codice di comportamento avendo riguardo all’interesse generale per il regolare
funzionamento dei vari servizi di trasporto, obiettivo cui necessariamente deve concorrere
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il responsabile comportamento dei lavoratori e delle Organizzazioni sindacali che li
rappresentano (1).
1) Le Associazioni delle aziende si impegnano a intrattenere relazioni sindacali soltanto con le
OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali e si impegnano perché esse adottino, quando
non lo abbiano fatto, codici di autoregolamentazione e procedure negoziali identici a quelli
previsti nel presente Protocollo, investendo in caso di rifiuto l’autorità politica competente.
2) Le Associazioni datoriali e le Aziende, nel quadro di quanto previsto dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, non avranno trattative con le OO.SS. che attuino azioni di sciopero non conformi
al codice di autoregolamentazione sindacale allegato al presente Protocollo.
3) Le Associazioni datoriali e le Aziende da esse rappresentate adotteranno e favoriranno forme
congrue di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e delle rispettive posizioni delle parti,
anche per i possibili riflessi per l’utenza, e forniranno adeguata informativa agli organi pubblici
competenti sulle ragioni dell’interruzione del servizio.
4) Le Associazioni datoriali e le Aziende utilizzeranno correttamente le forme di raffreddamento
e la vigenza delle autoregolamentazioni anche per favorire, nel quadro di costruttive relazioni
industriali, nell’interesse dell’utenza, la tempestiva soluzione dei conflitti. Inoltre, le Aziende
assumeranno uno specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio
dopo gli scioperi, ovvero dopo la revoca tempestiva degli stessi.
5) Le Associazioni delle Aziende di trasporto si impegnano acché le aziende da loro
rappresentate diano ogni possibile notizia all’utenza delle prevedibili interruzioni di traffico che si
potrebbero verificare a causa di scioperi tempestivamente comunicati dalle Organizzazioni di
categoria.
6) Le Associazioni delle aziende di trasporto si impegnano acché le aziende:
a) si dotino, a eccezione delle aziende associate all’lntersind e all’ASAP per la loro peculiare
organizzazione, fermi restando i limiti dei livelli di trattativa, di sedi di confronto sindacale fornite
di adeguati poteri decisionali, decentrando a livello interregionale, per le imprese di dimensioni
nazionali, le competenze in materia;
b) nell’ambito delle vigenti disposizioni di legge tengano conto, nella evoluzione delle normative
di attuazione, delle moderne esigenze del trasporto, della relativa sicurezza e delle innovazioni
tecnologiche, allo scopo di evitare che una loro rigida applicazione possa tradursi in intralcio del
servizio.
(1) La Federtrasporti, quale rappresentante delle aziende pubbliche locali, ribadisce che si riserva ampia facoltà di
iniziativa, quando fossero in gioco i valori fondamentali della libertà, della democrazia e della pace.
Norme di autoregolamentazione sindacale. Premessa
Le OO.SS. firmatarie del Protocollo assumono nell’esercizio del diritto di sciopero nei trasporti
pubblici e nelle attività a essi connesse il presente Codice di autoregolamentazione. Esso
costituisce disciplina generale per tutti i settori del trasporto pubblico ed è integrato dalle norme
tecniche specifiche per i singoli settori.
Le confederazioni generali e le altre associazioni orizzontali si impegnano a promuovere altresì
l’adozione di adeguati codici di autoregolamentazione delle lotte, in tutte le attività connesse al
servizio di trasporto pubblico (doganali, antincendi e protezione civile, di rifornimenti, sanitarie,
ecc.).
Gli obiettivi che le OO.SS. si pongono per la tutela degli interessi dei lavoratori e per la modifica
del modello di sviluppo della società italiana comportano l’adozione di azioni sindacali capaci di
realizzare attorno a esse il più ampio consenso.
87
Le OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non soltanto alla soluzione dei problemi del
Paese che le lotte si propongono, ma anche ai comportamenti adottati dal sindacato volti ad
attenuare, il più possibile, i disagi derivanti alla collettività dalle azioni di sciopero nei servizi
pubblici.
Per queste considerazioni le OO.SS. si impegnano a individuare forme di lotta capaci di incidere
con efficacia sul negoziato e sulle controparti, riducendo al massimo le ripercussioni sull’utenza,
e ritengono essenziale la ricerca di uno stretto collegamento tra le categorie del trasporto e le
organizzazioni sindacali territoriali sia per i contenuti delle vertenze che per le forme di lotta. Le
OO.SS. territoriali, in questo quadro, contribuiranno a individuare le iniziative atte a evitare le
manifestazioni di protesta di altre categorie, estranee ai trasporti, che possano ostacolare il
funzionamento del servizio pubblico.
L’adozione delle seguenti regole di comportamento si riferisce al complesso di azioni sindacali
collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre le OO.SS. si riservano la
più ampia facoltà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali, della democrazia e della pace.
Norme generali per i servizi pubblici di trasporto.
1 – Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico interno e internazionale:
- dal 17 dicembre al 7 gennaio;
- dal 10 agosto al 5 settembre;
- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie che, allo stato, vengono
individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 29 luglio al 3 agosto e dal 30 ottobre al
5 novembre;
- le cinque giornate che precedono e seguono la Pasqua;
- la settimana che precede e quella che segue la scadenza delle consultazioni elettorali
nazionali, europee, regionali e amministrative generali;
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con elezioni
amministrative, limitatamente al trasporto locale.
Le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti eviteranno gli scioperi in concomitanza
con le manifestazioni di importanza nazionale e internazionale.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, sono immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare
gravità o di calamità naturale.
2 – La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle strutture
sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali; alle strutture regionali di categoria per quelli
regionali; alle strutture territoriali di categoria per quelli locali; congiuntamente alle strutture
sindacali aziendali e territoriali per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso è
necessaria la previa intesa, da enunciare all’atto della proclamazione dello sciopero, con le
competenti strutture delle organizzazioni orizzontali, cui eventualmente aderisca
l’organizzazione sindacale che proclama lo sciopero; a tal fine il livello di competenza è
determinato, in relazione al territorio interessato dagli effetti dello sciopero. Se l’organizzazione
sindacale non aderisce a raggruppamenti orizzontali è necessaria la previa intesa delle strutture
nazionali, da enunciare all’atto della proclamazione dello sciopero quando gli effetti dello
sciopero interessano il territorio nazionale.
Gli eventuali adeguamenti statutari attuativi del presente punto sono comunicati al Ministro dei
Trasporti.
3 – La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata alle aziende con un
preavviso di almeno 10 giorni.
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La revoca o la sospensione dello sciopero devono, compatibilmente con lo stato delle trattative,
essere comunicate alle aziende almeno 24 ore prima (35 ore per i voli internazionali) e di esse
deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi.
4 – Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche in presenza di turni,
la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi
alla stessa vertenza non può superare le due giornate di lavoro.
5 – Gli scioperi, di durata inferiore alla giornata, si svolgono in un unico periodo di ore
continuative, tenendo conto della necessità in presenza di turni fermo il limite di cui al punto 4 –
di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati; modalità e tempo degli
scioperi devono essere, inoltre, determinati in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per
l’utenza, con particolare riguardo a quella pendolare.
6 – Per le vertenze che interessano una o più unità produttive ovvero più categorie o profili
professionali sono esclusi scioperi articolati per unità produttive o singola categoria o profilo
professionale (cosiddetti scioperi a scacchiera); l’astensione dal lavoro che concerne una
singola categoria o profilo è ammessa nell’ambito dell’esercizio dei diritti previsti dai contratti.
Ai fini dell’applicazione di tale regola e di quelle di cui ai precedenti punti 4 e 5, lo sciopero si
considera unico quando sono proclamati contestualmente o anche in tempi diversi, più periodi
di astensione dal lavoro tra i quali non intercorrano almeno 7 giorni.
7 – Vanno evitati scioperi concomitanti di più settori interessati al trasporto di massa (ferrovie,
aerei, trasporti extra urbani, traghetti).
In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell’esercizio,
nonché i collegamenti essenziali con le isole.
È escluso che i normali collegamenti con le isole possano intendersi tutti come essenziali.
In caso di scioperi prolungati o reiterati, viene garantito il rifornimento ai settori produttivi di
materie prime e materiali la cui mancanza, dovesse determinare rischio e pericolosità per la
salvaguardia delle persone e degli impianti.
Nel settore delle merci, in caso di sciopero, sono garantite le prestazioni necessarie per il
trasbordo su mezzi alternativi di animali vivi, di merci deperibili, di generi di prima necessità e di
medicinali.
8 – L’effettuazione di ogni forma di lotta deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei
lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
9 – La proclamazione di scioperi di 1 minuto da parte del personale dell’A.A.A.V. è ininfluente in
relazione agli impegni assunti nella presente autoregolamentazione.
10 – Il presente Codice, integrato dalle norme tecniche specifiche di categoria o settore, vincola
in modo rigoroso le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria del
presente Protocollo e i lavoratori a essa iscritti.
Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli Statuti ed è come tale, soggetto alle
relative sanzioni.
Norme pattizie.
Procedure negoziali, di mediazione e raffreddamento dei conflitti nei Trasporti da inserire
nella contrattazione collettiva.
Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali a un periodo di raffreddamento del
conflitto e, soprattutto, a una tempestiva conclusione delle vertenze.
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1) Rinnovi contrattuali nazionali e integrativi aziendali (1) – Le Organizzazioni sindacali si
impegnano a presentare le loro piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti 40 giorni
prima della loro scadenza, indicando i soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la
stipulazione definitiva del nuovo contratto.
Per gli accordi integrativi aziendali va verificato in sede nazionale il livello di competenza.
Le Associazioni datoriali e le aziende si impegnano a iniziare le trattative entro 30 giorni dalla
presentazione delle piattaforme, con formali risposte di merito e poteri adeguati per la
definizione della vertenza.
Sin dall’inizio di tale periodo, si attueranno le valutazioni sull’andamento del negoziato.
Constatata l’esistenza di gravi difficoltà, si attuerà un resoconto alle sedi politiche competenti, le
quali esplicheranno entro 3 giorni interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi
non abbiano effetto, non sussiste impedimento alle azioni di lotta entro i termini di preavviso.
Trascorsi 60 giorni dall’inizio del negoziato senza che si sia raggiunta l’intesa sul rinnovo
contrattuale, si ricorrerà a una sede istituzionale, di mediazione, individuata nel Ministero del
Lavoro o dall’Autorità tradizionalmente competente nello specifico settore.
Questa fase di raffreddamento dovrà concludersi entro i 30 giorni successivi.
(1) Nota interpretativa – Tra gli Accordi integrativi aziendali sono da ricomprendere anche eventuali accordi —
sostitutivi di quelli aziendali — stabiliti a livello regionale tra gruppi di aziende appartenenti a settori omogenei ed
Organizzazioni territoriali su materie e/o istituti riservati all’area tipica.
2) Vertenze per la gestione e applicazione di accordi – Entro 15 giorni dalla contestazione
della violazione, con relativa rivendicazione e richiesta di apertura del confronto, dovrà avviarsi
il negoziato.
Entro i successivi 15 giorni si dovrà pervenire alla definizione della vertenza tra le parti, anche
coinvolgendo, se necessario, i competenti livelli superiori.
Entro 5 giorni – considerati di raffreddamento ulteriore – dall’inizio del negoziato si procederà a
una verifica dei risultati.
Trascorsi i 15 giorni dall’inizio del negoziato, qualora la vertenza non fosse conclusa, si farà
ricorso ad una sede istituzionale di mediazione e/o di conciliazione, che si individua nel
Ministero del Lavoro o nelle Autorità tradizionalmente competenti nello specifico settore, che
dovrà concludersi entro i successivi ulteriori 15 giorni.
3) Vertenze locali – Allo scopo di prevenire possibili motivi di conflittualità, le parti, a tutti i livelli,
si impegnano a migliorare la preventiva informativa a tutti i livelli, per ciò che attiene le materie
individuate e da individuare nei contratti collettivi di categoria.
Le vertenze locali nelle aziende e nelle singole unità produttive impegnano le aziende a dar
corso alle trattative non oltre 10 giorni dalla presentazione delle richieste, previo accertamento
in sede nazionale del livello di competenza. Le trattative a livello locale dovranno concludersi
entro i successivi 15 giorni dall’inizio del negoziato.
In caso di mancato accordo – e fatto salvo il diritto delle Organizzazioni sindacali alla
proclamazione di azioni di lotta (entro i termini di preavviso) – la vertenza verrà esaminata a
livello territoriale competente e/o a livello nazionale, insieme alle istanze di base, con il compito
di raggiungere l’accordo entro i 10 giorni successivi.
In caso di ulteriore disaccordo la vertenza verrà trasferita nella sede territoriale del Ministero del
Lavoro o dell’Autorità tradizionalmente competente nello specifico settore, che, entro i 10 giorni
successivi, dovrà svolgere il tentativo di componimento.
90
4) Articolazione dei tempi di scadenza – Le parti convengono sull’articolazione temporale
della scadenza dei contratti collettivi disciplinanti le varie modalità del trasporto e sulla necessità
di tener conto di tale calendarizzazione in relazione alle scadenze contrattuali per i servizi
strumentali all’esercizio del trasporto.
Resta affidata a una Commissione mista delle parti firmatarie del presente Protocollo la
razionale calendarizzazione delle scadenze contrattuali, da trasmettere entro 6 mesi al Ministro
dei Trasporti perché venga allegata alle norme pattizie.
Norme di attuazione.
1) In caso di presunta violazione delle norme pattizie di cui al presente Protocollo, le parti
potranno ricorrere a una sede neutrale, preventivamente individuata di comune accordo, che si
pronuncerà in merito.
In caso di mancato accordo, e comunque trascorsi 15 giorni dalla contestazione della presunta
violazione, la sede neutrale sarà individuata, con il gradimento delle parti, dalla organizzazione
centrale o periferica del Ministero del Lavoro o dall’Autorità tradizionalmente competente per lo
specifico settore.
Il soggetto neutrale, accertata la violazione, provvede acché essa venga denunciata alla
pubblica opinione, attraverso la stampa per esteso della notizia, a spese della parte
responsabile, su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale.
Nel caso di violazione delle norme pattizie da parte dei lavoratori, nei cui confronti trovino
applicazione contratti collettivi stipulati dalle parti aderenti al presente Protocollo, si applicano le
procedure e le sanzioni previste dalle normative disciplinari vigenti.
2) Il Ministro dei Trasporti si impegna a verificare l’effettiva applicazione dei Codici di
autoregolamentazione e dà tempestiva notizia pubblica dei comportamenti difformi.
3) Il Ministro dei Trasporti, allo scopo di evitare che la rinuncia allo sciopero nei più lunghi
periodi di franchigia possa compromettere le contrattazioni in corso e tenendo anche conto di
quanto stabilito dalle norme pattizie, si impegna, anche a nome del Governo, a verificare, entro
le date del 10 giugno e del 10 novembre di ciascun anno lo stato delle vertenze a carattere
contrattuale di rilevanza nazionale.
Su richiesta del Ministro dei Trasporti, in relazione all’esito dello stato delle vertenze alla data
del 10 giugno, le OO.SS. estendono la rinuncia allo sciopero nei trasporti per le isole al più
ampio periodo dal 15 luglio al 5 settembre.
91
ALLEGATO 12
PATTO SULLE POLITICHE DI CONCERTAZIONE – 23 DICEMBRE 1998
Addì 23 dicembre 1998
Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la
trasformazione e l’integrazione europea del sistema dei trasporti.
A. Premessa. Obiettivi e contenuti del patto
1 – Il Governo e le parti firmatarie – di fronte alla complessità ed alla rapidità delle
trasformazioni in corso in tutte le modalità dei trasporti, anche a seguito dei processi di
decentramento amministrativo, e nella consapevolezza che l’efficienza e la sicurezza del
sistema dei trasporti incide sulla competitività del nostro paese nel contesto dell’Unione
Europea – ritengono indispensabile accompagnare i processi in atto nei diversi comparti dei
trasporti con un patto di alto profilo, che individui sedi di concertazione delle grandi scelte
strategiche, strumenti per governare consensualmente gli effetti sociali delle trasformazioni,
nuove e più adeguate regole nelle relazioni sindacali e negli assetti della contrattazione collettiva
e forme di prevenzione e moderazione dei conflitti sindacali per garantire la continuità dei servizi
pubblici e tutelare gli utenti.
2 – Il patto vuole coinvolgere, nel modo più ampio e ai diversi livelli, tutte le forze e le istanze
rappresentative del mondo dei trasporti interessate a contribuire al perseguimento degli obiettivi
di innovazione, competitività, sicurezza e protezione sociale nel settore. Esso si rivolge pertanto,
oltre che alle organizzazioni rappresentative nel mondo del lavoro, dipendente ed autonomo,
alle imprese e le loro associazioni, nei diversi settori dei trasporti: nonché agli operatori
economici e ai cittadini che sono utenti del sistema dei trasporti.
3 – Il patto comprende:
- un protocollo tra il Governo, le Confederazioni dei datori di lavoro, le Confederazioni
sindacali dei lavoratori e le rispettive categorie nel quale vengono individuati gli strumenti e
gli obiettivi generali della concertazione delle politiche di settore e del governo dei processi
sociali determinati dalle trasformazioni del sistema dei trasporti;
- un protocollo sulle regole delle relazioni sindacali e sulla prevenzione dei conflitti tra le
associazioni e le imprese dei trasporti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dei
trasporti e un accordo sulle regole per l’esercizio dello sciopero e la salvaguardia degli
utenti.
I diversi atti formano parte integrante del Patto. Le parti che aderiscono al Patto e che
rispettivamente li sottoscrivono condividono le finalità generali del Patto e in particolare
l’obiettivo di governare i processi di trasformazione dei trasporti attraverso gli strumenti di
concentrazione, le sedi di confronto non conflittuale e le regole delle relazioni sindacali che
vengono predisposte, intervenendo sulle cause dei conflitti, ed evitando l’adozione di azioni
unilaterali, riducendo conseguentemente la necessità del ricorso allo sciopero come mezzo di
risoluzione delle controversie e valorizzando il metodo della contrattazione collettiva.
Aderiscono al Patto anche le associazioni rappresentative degli utenti, operatori economici e
cittadini, del sistema dei trasporti che condividono le finalità generali del Patto.
B. Protocollo sugli strumenti e gli obiettivi generali delle politiche di concertazione.
4 – Sono strumenti e obiettivi generali delle politiche di concertazione:
4.1. Il Consiglio Nazionale dei Trasporti e della Logistica è sede stabile per un sistematico
confronto fra le istituzioni e le parti sociali per la concertazione delle politiche del settore.
Per l’avvio immediato, il Consiglio è istituito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della
Navigazione. Il Consiglio elaborerà la proposta del provvedimento di legge istitutivo da
92
sottoporre al Governo.
Le funzioni, la composizione ed il funzionamento del Consiglio stesso sono definiti nel
documento firmato contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto.
4.2. Ente di regolazione dei trasporti: le parti convengono sulla opportunità di affidare al CNTL il
compito di individuare le soluzioni più adeguate per il settore e di formulare le relative proposte.
4.3. Per accompagnare i processi di riorganizzazione in corso nel settore si rendono necessari
specifici strumenti di politica del lavoro e di sostegno al reddito. A tal fine, anche alla luce delle
determinazioni che verranno adottate in sede di attuazione della delega concessa al Governo
per la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ove necessario, si aprirà, ai livelli ritenuti
opportuni, un confronto tra le parti sociali al fine di istituire Fondi con le finalità del comma 28
dell’art. 2 della legge n. 662 del 1996. Sugli esiti del confronto, si svolgerà una verifica con il
Governo.
4.4. Le parti convengono che i processi di apertura al mercato derivanti anche dalla
applicazione di normative europee nonché quelli di privatizzazione siano accompagnati da
norme in linea con le stesse normative europee volte a salvaguardare l’efficienza e la
competitività aziendale, a non pregiudicare l’assetto e la funzionalità delle diverse modalità di
trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità
occupazionale.
4.5. La struttura della contrattazione collettiva nei trasporti risente, in alcuni settori, dei
preesistenti regimi monopolistici e rischia di rivelarsi inadeguata, e di generare conflitti, di fronte
ai processi di apertura al mercato, articolazione organizzativa, diversificazione dei centri di costo
in atto. Le parti confederali e le loro articolazioni di categoria convengono di esaminare la
situazione della contrattazione collettiva di categoria nel settore, in direzione di una
semplificazione e razionalizzazione del complesso sistema contrattuale del settore trasporti,
anche con l’obiettivo di individuare le articolazioni funzionali e le aree complementari delle
singole attività di trasporto onde ridefinire gli ambiti di applicazione dei contratti collettivi.
Sugli esiti del confronto, che si avvierà immediatamente, si svolgerà una verifica con il Governo
entro tre mesi.
Le parti riconoscono che in ciascun settore o comparto dei trasporti si darà piena applicazione
ai contenuti del Protocollo del 23 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, confermati il 22 dicembre
1998.
4.6. Le Parti convengono di far evolvere i sistemi di relazioni sindacali verso modelli di tipo
partecipativo con le modalità che saranno previste in sede di contrattazione collettiva, finalizzate
a coinvolgere le rappresentanze dei lavoratori sugli indirizzi strategici definiti dalle imprese. Il
Ministro dei trasporti e della navigazione sottoporrà al Consiglio Nazionale dei Trasporti e della
Logistica un apposito provvedimento legislativo di sostegno per favorire la partecipazione
azionaria dei dipendenti nelle imprese di trasporti.
C. Protocollo sulle regole delle relazioni sindacali e sulla prevenzione dei conflitti.
5 – Il protocollo intende rinnovare profondamente le regole e i comportamenti nelle relazioni
sindacali, sia a livello della contrattazione collettiva nazionale sia a livello di imprese. Nel quadro
di riferimento più ampio che il Patto offre alle parti sociali è infatti possibile valorizzare la
contrattazione collettiva come uno strumento di governo consensuale dei problemi del settore,
incidere su taluni fattori ricorrenti di conflittualità sindacale e introdurre effettive garanzie a
favore degli utenti.
A tal fine le parti stipulanti i contratti collettivi del settore, sottoscrivendo il protocollo assumono
reciproci impegni relativamente alle relazioni sindacali ai vari livelli.
5.1. Per prevenire conflitti sul riconoscimento della rappresentatività sindacale ai fini delle
relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, le associazioni e le imprese, ai vari livelli,
osserveranno codici di comportamento per il riconoscimento degli interlocutori sindacali, fermo
93
restando che si tratta di una forma di volontaria autolimitazione della libertà negoziale riconosciuta
ai datori di lavoro dalla vigente legislazione, autolimitazione che è impegnativa nell’ambito e per
la durata del presente Patto.
Tali codici di comportamento adottano i seguenti criteri:
a) Costituisce condizione comunque necessaria per l’instaurazione e il mantenimento di relazioni
sindacali a qualunque livello la sottoscrizione del presente Patto e la leale osservanza ed il
rispetto degli accordi di settore o di impresa sulle prestazioni indispensabili ex lege n. 146 del
1990.
Le imprese, e le loro organizzazioni rappresentative, non intratterranno relazioni sindacali e non
sottoscriveranno accordi con soggetti sindacali che non assumano e non rispettino gli obblighi
derivanti dal presente Patto e dagli accordi ex lege n.146/1990. Le parti si impegnano a
completare, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Patto, la definizione di tutti
gli accordi sulle prestazioni indispensabili. Entro il mese di febbraio 1999 si svolgerà una
sessione di verifica con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione.
b) A livello nazionale le associazioni, oltre quanto previsto dai contratti vigenti, riconoscono la
capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere contratti collettivi
alle organizzazioni sindacali che abbiano assunto e rispettino gli obblighi derivanti dal Patto e
dagli accordi ex lege n. 146/1990, e che abbiano una rappresentatività significativa nell’ambito
di applicazione del contratto collettivo nazionale. Si considera significativa, salvo che in sede
nazionale non sia concordato un criterio diverso, la rappresentatività prevista a regime (5%)
dall’articolo 7, del decreto legislativo n. 396, del 1997, per l’ammissione alle trattative nel settore
delle pubbliche amministrazioni, verificata nei diversi ambiti contrattuali sulla base delle deleghe
per il versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle elezioni delle RSU, ove si siano
svolte.
Le elezioni delle RSU, ove previste, saranno indette entro dodici mesi dalla data di
sottoscrizione del presente Patto.
c) Alle altre organizzazioni sindacali, che abbiano sottoscritto il Patto e gli accordi sulle
prestazioni indispensabili, di cui alla lettera a) e li osservino lealmente, ma che non raggiungano
la rappresentatività nazionale minima di cui alla lettera b), sono riconosciute forme di relazioni
sindacali secondo quanto sarà previsto nei contratti collettivi, senza che questo dia direttamente
titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla sottoscrizione di contratti collettivi, e verrà
comunque assicurata la trattenuta dei contributi sindacali degli iscritti da parte delle aziende,
con le modalità e nella misura minima fissata nei singoli contratti.
d) A livello di singole imprese e/o unità produttive restano ferme le prerogative sindacali di
competenza delle RSA o, se costituite, delle RSU.
5.2. I contratti collettivi dovranno prevedere procedure di raffreddamento ai vari livelli, vincolanti
per entrambe le parti, che recepiscano le disposizioni degli accordi del 23 luglio 1993 e del 22
dicembre 1994, confermati il 22 dicembre 1998, in materia di rinnovi dei contratti collettivi.
5.3. Nei casi di vertenze collettive attinenti l’applicazione di accordi collettivi e/o la loro
interpretazione, le parti adotteranno una procedura di conciliazione attraverso modalità che
prevedono il coinvolgimento delle parti stesse in via diretta, con loro rappresentanze, nonché,
esaurita questa fase, attraverso un ricorso volontario consensuale ad entità terze,
comunemente individuate, in funzione di ausilio per la composizione. Le modalità delle
procedure di conciliazione saranno definite dai contratti collettivi. Il ricorso alle procedure di
conciliazione comporta la non assunzione di iniziative unilaterali delle parti per la durata della
procedura e la sospensione delle iniziative eventualmente adottate; è comunque assicurata la
continuità del servizio.
In ogni caso i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedranno procedure in base alle quali
dovranno essere esplicitate e pubblicizzate le richieste (piattaforme) che stanno alla base della
vertenza nonché valutate le ragioni che rendono necessario il ricorso allo sciopero in rapporto
ad altre forme di composizione. La possibilità di stabilire ulteriori forme di coinvolgimento delle
parti ed eventualmente di consultazione dei lavoratori sarà verificata dalle parti in un gruppo di
94
lavoro tecnico che riferirà al Ministro dei Trasporti e della Navigazione entro tre mesi.
5.4. I contratti collettivi potranno altresì prevedere l’introduzione, in via sperimentale, di forme di
azione collettiva alternativa, adottabili dalle singole organizzazioni sindacali, che, pur risultando
onerose per le imprese e per i lavoratori che aderiscono alla protesta, non incidano sulla
funzionalità del servizio e non penalizzino gli utenti.
D. Accordo sulle regole per l’esercizio dello sciopero e la salvaguardia degli utenti.
6 – In un quadro di relazioni sindacali più moderno e più stabile, fondato su regole certe e
condivise, adeguato alle particolari caratteristiche del settore dei trasporti e alle condizioni nuove
determinate dalle trasformazioni in atto si rendono possibili misure più avanzate per rendere più
certo l’esercizio del diritto di sciopero e per realizzare una ulteriore salvaguardia degli utenti in
caso di ricorso allo sciopero. A tal fine le Parti convengono che alle procedure di raffreddamento
ricorreranno tutti i sottoscrittori il presente Patto e gli accordi sulle prestazioni minime
indispensabili.
Salvo che negli accordi sulle prestazioni indispensabili ex lege n. 146 del 1990 esistenti nei
diversi settori o imprese non siano già previste regole corrispondenti, le regole corrispondenti, le
regole seguenti integrano le misure di salvaguardia degli utenti di cui all’art. 2 della legge n. 146
del 1990 contenute negli accordi rispettivamente applicati, e saranno pertanto sottoposte alla
Commissione di Garanzia ai fini della valutazione di idoneità.
6.1. Per evitare che lo stesso servizio pubblico subisca continue interruzioni per effetto di
scioperi proclamati in successione da sigle sindacali diverse, le organizzazioni sindacali che
aderiscono al Patto ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel
tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.
In ogni caso, tra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo,
incidente sul medesimo servizio di trasporto o bacino di utenza, non potrà intercorrere un
intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto
e dal livello sindacale che lo proclama (c.d. rarefazione oggettiva).
Tuttavia, la regola precedente non si applica, fermo restando il periodo minimo di preavviso e le
altre procedure, quando lo sciopero è proclamato da più organizzazioni sindacali, e queste
rappresentino, in base ai criteri di misurazione richiamati al punto 5, nel loro insieme, la
maggioranza dei dipendenti considerati rispetto al totale dei lavoratori cui si applica il contratto
collettivo di riferimento. Fino alla costituzione delle RSU, ove previste, da effettuarsi entro il
termine di cui al punto 5.1 b), che precede, la maggioranza sarà computata con riferimento ai
dipendenti iscritti.
Il Governo individuerà le misure necessarie affinché quanto previsto dal presente punto possa
essere applicato alle categorie del pubblico impiego che prestano attività funzionali ai servizi di
trasporto.
6.2. Al fine di potenziare la funzionalità dell’Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito
presso il Ministero dei trasporti, costituito presso il Ministero dei trasporti, ed al fine di evitare
sovrapposizioni tra scioperi proclamati nello stesso settore o incidenti sul medesimo bacino di
utenza,
ogni organizzazione sindacale che intende proclamare uno sciopero è tenuta a rilevare presso
l’Osservatorio la concomitanza di altre agitazioni ovvero a formalizzare la dichiarazione di
sciopero, le modalità di svolgimento, le motivazioni della agitazione stessa.
6.3. Le Parti convengono sull’esclusione di ogni uso strumentale della revoca degli scioperi
proclamati (c.d. effetto annuncio). La revoca comunicata dopo il termine previsto per
l’informazione agli utenti (non meno di tre giorni) è giustificata solo dal raggiungimento di un
accordo. Il mancato avvio delle procedure di raffreddamento o la revoca tardiva ingiustificata, in
quanto provocano un’alterazione del servizio pubblico a causa dell’”effetto annuncio”, vengono
considerate come forme sleali di azione sindacale.
L’impresa potrà adottare tutte le misure organizzative necessarie al più efficiente
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dimensionamento del servizio. Il comportamento delle parti viene segnalato alla Commissione
di Garanzia per le valutazioni di competenza.
6.4. Nei mesi di maggio e novembre di ciascun anno il Governo promuoverà un’apposita
sessione al fine di effettuare un esame delle vertenze e di definire, in accordo tra le parti, ferme
restando le franchigie esistenti nei diversi settori, ulteriori periodi di franchigia in relazione a
periodi di alta mobilità dei passeggeri sui collegamenti locali, nazionali ed internazionali.
6.5. Le parti convengono di assicurare l’effettività e la trasparenza del sistema sanzionatorio
previsto dalla legge n. 146 del 1990, eliminando ogni discrezionalità da parte delle imprese. Le
sanzioni saranno applicate non oltre i trenta giorni dalla valutazione della Commissione di
Garanzia che definirà i relativi procedimenti nei termini previsti dalla legge n. 241 del 1990.
Dell’applicazione i datori di lavoro daranno notizia alla Commissione di Garanzia e
all’Osservatorio sui conflitti istituito presso il Ministero dei Trasporti. L’Inps trasmetterà
trimestralmente alla Commissione di Garanzia e all’Osservatorio sui conflitti istituito presso il
Ministero dei Trasporti i dati conoscitivi sulla devoluzione all’Inps dei contributi sindacali a
norma della legge n. 146 del 1990.
7 – I comportamenti ritenuti contrari agli obblighi assunti potranno essere segnalati da ciascuna
delle parti firmatarie alla Commissione di garanzia di cui alla Legge n. 146 del 1990. Per le
violazioni delle procedure previste dal presente Patto ai punti 5.2 e 5.3, i contratti collettivi
nazionali di lavoro prevedranno le fattispecie, le modalità e le misure delle sanzioni da applicare
alle parti, definite sulla base dei principi di equità e di proporzionalità.
8 – Le Parti convengono che, entro il mese di dicembre del 1999, si procederà ad una verifica
sull’applicazione del presente accordo, anche al fine di verificare la funzionalità delle procedure
individuate e l’efficacia delle stesse, prevedendo gli eventuali correttivi necessari. In ogni caso,
su richiesta di una delle parti, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione, potrà convocare
un’apposita sessione di verifica in caso in cui venga denunciata una grave violazione degli
impegni assunti con la sottoscrizione del presente accordo.
96
ALLEGATO 13
TUTELE ASSICURATIVE F.A.N.I.MAR. VERBALE DI ACCORDO 20 DICEMBRE 2002
Premesso che
- l’accordo 23 luglio 1997 ha disciplinato le tutele assicurative del personale marittimo
dipendente da Società aderenti a Confitarma;
- gli accordi 21 maggio 1997 e 10 settembre 1997 hanno previsto una pari regolamentazione
per il personale delle Aziende aderenti a Fedarlinea,
è stato convenuto quanto segue:
Per meglio precisare e definire le tutele assicurative già in essere, che sono state aggiunte e si
aggiungono a quelle di Legge (IPSEMA), le parti convengono che le norme sulle tutele stesse di
cui all’Accordo Nazionale Confitarma del 23 luglio 1997 e agli accordi Nazionali Fedarlinea 21
maggio 1997 e 10 settembre 1997, riaffermate nel CCNL del 05/08/99, vengono da oggi
abrogate e sostituite come segue:
1 – Ogni Datore di lavoro continuerà a versare € 201,42 (Lit. 390.000) annue per marittimo al
F.A.N.I.MAR. (Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi). Da detto importo è stata e
sarà scorporata la somma di € 85,22, sempre annua per marittimo, che è stata e sarà destinata
alla copertura delle assicurazioni per morte ed invalidità permanente da infortunio (punto 3
lettera c e d). La differenza di € 116,20 annui per marittimo è stata e sarà destinata alla
copertura delle assicurazioni per malattie e/o infortuni causa di ritiro del Libretto di Navigazione,
e/o assicurazioni per ritiro o sospensione del Titolo Professionale (punto 3 lettere a e b).
Le suddette somme sono state e continueranno ad essere versate al F.A.N.I.MAR. con le
seguenti modalità: € 85,22 annui per marittimo con la data del 1° gennaio di ogni anno;
€ 116,20 annui per marittimo al 1° gennaio di ogni anno oppure in coincidenza con le date di
scadenza annuale già in essere e diverse dal 1° gennaio in conseguenza delle varie date di
scadenza delle precedenti polizze assicurative dei singoli Armatori.
2 – Con il versamento di cui sopra il datore di lavoro avrà adempiuto ogni obbligo, restando
inteso che egli non potrà essere ritenuto responsabile né direttamente né indirettamente per
eventuali carenze o dinieghi di tutela assicurativa in relazione agli indennizzi previsti dal
presente accordo.
3 – Il F.A.N.I.MAR., premesso quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2), continua, restandone
l’unico responsabile, ad avere l’obbligo di rinnovare la sottoscrizione delle polizze di
assicurazione per i seguenti titoli ed importi, nei limiti delle condizioni generali e/o particolari
d’uso e/o di mercato, polizze le cui condizioni valgono e varranno ai fini dell’accertamento del
diritto all’indennizzo per ogni marittimo assicurato:
a) Per i sinistri avvenuti a seguito di malattie od infortuni a condizione che tali malattie od infortuni
abbiano comportato il ritiro definitivo del Libretto di Navigazione con conseguente dichiarazione
di permanente inidoneità alla navigazione da parte di entrambe le Commissioni di I° e II° grado:
97
fino a 40 anni non compiuti un indennizzo pari a € 31.000,00
(già Lit. 60.000.000)
fino a 50 anni non compiuti un indennizzo pari a € 15.500,00
(già Lit. 30.000.000)
fino a 55 anni non compiuti un indennizzo pari a € 7.750,00
(già Lit. 15.000.000)
fino a 60 anni non compiuti un indennizzo pari a € 5.200,00
(già Lit. 10.000.000)
fino a 65 anni non compiuti un indennizzo pari a € 2.600,00
(già Lit. 5.000.000).
Gli indennizzi di cui sopra per i marittimi in R.O. (Regolamento Organico), in C.R.L. (Continuità
di Rapporto di Lavoro) ed in T.P. (Turno Particolare), intendendosi come marittimi in Turno
particolare quei marittimi iscritti permanentemente nelle liste T.P. dell’Armatore di
appartenenza, potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. anche per malattie od infortuni
comportanti il ritiro definitivo del Libretto di Navigazione insorte od avvenuti durante i periodi di
riposo a terra.
Per i marittimi provenienti dal T.G. (Turno Generale) e per i marittimi prelevati dal T.G. ed
inseriti momentaneamente nelle liste del T.P. con contratto a viaggio, gli stessi indennizzi
potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. solo per malattie od infortuni che abbiano comportato il
ritiro definitivo del Libretto di Navigazione a condizione che siano insorte ed avvenuti durante
l’imbarco e a causa stessa dello sbarco.
La denuncia di avvenuto ritiro del Libretto di Navigazione, ovvero di prima dichiarazione di
inidoneità alla navigazione, deve essere inoltrata al F.A.N.I.MAR. già al momento dell’avvenuta
conoscenza da parte del marittimo allegando il relativo verbale della Commissione di I° grado
che ha deciso in tal senso. Comunque per poter accedere all’indennizzo la definitiva
dichiarazione di inidoneità alla navigazione dovrà essere sancita, su ricorso del marittimo,
anche dalla Commissione di II° grado salvo che il marittimo stesso all’atto della denuncia di cui
sopra non abbia altresì richiesto al F.A.N.I.MAR. di fare costituire ai propri Assicuratori il Collegio
Arbitrale così come previsto dalle condizioni di polizza indicando il nominativo del proprio
medico fiduciario svolgente funzioni di arbitro, dichiarando contestualmente altresì di non aver
proposto né di voler proporre ricorso alla Commissione di II° grado.
Il giudizio emesso dal Collegio Arbitrale, che si costituirà e svolgerà il proprio compito nel luogo
ove ha sede legale il F.A.N.I.MAR., sarà vincolante ed inappellabile per tutte le parti interessate.
Si ricorda e sottolinea che non vi sarà diritto ad alcun indennizzo qualora la dichiarazione di
permanente inidoneità alla navigazione sia motivata da: tossicodipendenza, alcolismo, AIDS,
nonché da disturbi psichici, malattie nervose e mentali in genere. Così come peraltro previsto
dalle condizioni generali e/o particolari d’uso e di mercato di tutte le polizze in materia.
Resta comunque inteso che qualora la permanente dichiarazione di inidoneità alla navigazione
sia motivata solo ed esclusivamente dalle conseguenze di un infortunio, potrà essere avanzata
richiesta di indennizzo anche se tale infortunio fosse stato subito durante un qualsiasi iniziale o
temporaneo stato di malattia mentale non già diagnosticata.
b) Ritiro o sospensione del titolo professionale a seguito di sinistro marittimo:
gli ufficiali di coperta e macchina saranno inoltre assicurati per ritiro del titolo professionale a
causa di sinistro marittimo per un massimale di € 25.900,00 (già Lit. 50.000.000) per ogni ufficiale
nonché € 10.400,00 (già Lit. 20.000.000) per tutela legale sempre in caso di sinistro marittimo.
Per l’eventuale periodo di sospensione del Titolo Professionale, sempre in caso di sinistro
marittimo, saranno riconosciuti gli emolumenti mensili medi percepiti a bordo, sino ad un
massimo complessivo di € 25.900,00 (già Lit. 50.000.000).
c) Caso di morte a seguito di infortunio avvenuto a bordo per i marittimi provenienti dal T.P. o dal
T.G. A bordo e a terra per i marittimi in C.R.L. e Regolamento Organico: € 25.900,00 (già Lit.
50.000.000).
98
d) Invalidità permanente totale o parziale (con franchigia relativa del 5%) a seguito di infortunio,
con un massimale di € 36.200,00 (già Lit. 70.000.000) per infortunio avvenuto a bordo per i
marittimi provenienti dal TP o dal TG. A bordo e a terra per i marittimi in CRL Regolamento
Organico.
4 – Le convenzioni assicurative a suo tempo stipulate dal F.A.N.I.MAR. con primarie compagnie
di assicurazione nonché le procedure che devono essere seguite per l’ottenimento
dell’indennizzo sono già state ricevute per conoscenza da Confitarma e Fedarlinea che, a loro
volta, le hanno circolarizzate agli Armatori associati. Eventuali variazioni non migliorative
dovranno a loro volta essere inviate dal F.A.N.I.MAR. a Confitarma e Fedarlinea per opportuna
conoscenza.
5 – Il marittimo potrà richiedere, con lettera raccomandata, di versare la somma di cui al punto
1) ad altro Fondo avente analoghe finalità, costituito da Organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché stipulanti e firmatari di tutti i CCNL
d’imbarco sottoscritti da entrambe le Associazioni datoriali del settore firmatarie del presente
accordo, restando inteso che anche tale diverso Fondo dovrà parimenti esonerare l’Armatore da
ogni responsabilità così come stabilito al punto 2).
Si precisa che il presente accordo si continua ad applicare a tutti i contratti nazionali marittimi di
settore, non si applica invece agli addetti agli aliscafi in quanto essi vollero che tutto il beneficio,
allora previsto in L. 350.000 annue, venisse allocato in indennità di navigazione. Deroghe al
suddetto principio possono essere concordate con pattuizioni a livello aziendale. Il presente
accordo si applica altresì alle navi in temporanea dismissione di bandiera ai sensi della Legge
234/89 per i marittimi imbarcati su tali navi.
Non si applica inoltre a quelle realtà del settore di rimorchio i cui contratti collettivi aziendali
prevedono trattamenti assicurativi di miglior favore per gli stessi titoli.
6 – Versamenti
I versamenti da effettuarsi al 1° gennaio di ogni anno per le assicurazioni in caso di morte o
invalidità permanente da infortunio e quelli da effettuarsi alle rispettive scadenze per le
assicurazioni relative alla perdita dei libretti di navigazione o del titolo professionale dovranno
continuare ad essere effettuati al F.A.N.I.MAR. entro e non oltre dieci giorni dalle predette date.
La non osservanza di tali termini farà ricadere sull’armatore la responsabilità per le tutele di cui
al punto 3).
In caso di versamento ritardato, le tutele assicurative di cui al presente accordo riprenderanno a
far data dal versamento medesimo
7 – Calcolo delle quote da versarsi
a) Perdita del libretto di navigazione e del titolo professionale (punto 3° e 3b).
I versamenti continueranno ad essere fatti per un numero di quote annuali pari al numero dei
marittimi risultanti dalle tabelle di armamento maggiorato del numero di marittimi in C.R.L,
Regolamento Organico e T.P. in riposo a terra. Eventuali variazioni in corso d’anno verranno
regolate a nuovo in occasione del conguaglio di fine anno.
b) Assicurazioni morte ed invalidità permanente da infortunio (punto 3 c) e 3d).
I versamenti continueranno ad essere fatti per un numero di quote annuali pari al numero dei
marittimi risultanti dalle tabelle di armamento maggiorato del numero di marittimi in CRL e
Regolamento Organico in riposo a terra. Eventuali variazioni in corso d’anno verranno regolate
a nuovo in occasione del conguaglio di fine anno.
Sia per le assicurazioni di cui al punto a) sia per quelle di cui al punto b) la presenza a bordo
verrà accertata dal ruolo equipaggio e la permanenza in riposo a terra dalla documentazione
relativa.
8 – Variazioni stagionali dell’equipaggio
Il versamento annuale continuerà ad essere formato dalla somma calcolata sull’equipaggio
minimo e con i criteri di cui al punto 7) lettere a) e b), cui si aggiungerà una ulteriore somma
calcolata sulla media ponderata delle ulteriori presenze a bordo per ogni singola nave così
come risultante dall’esercizio dell’anno precedente.
99
Nel caso di nuovo armamento di una nave si procederà su dati stimati. A fine anno si
provvederà all’eventuale conguaglio a nuovo.
9 – Documentazione
L’armatore, su richiesta del F.A.N.I.MAR., o per conto suo, degli Assicuratori dello stesso, è
sempre tenuto a fornire la documentazione necessaria ai fini assicurativi.
Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2003 e scadrà, in quanto parte integrante del
CCNL di settore, nella stessa di quest’ultimo.
Letto, confermato e sottoscritto.
100
segue ALLEGATO 13
Pag. 9 dell’Accordo 11 giugno 2003
Tutele assicurative
A decorrere dal 1° gennaio 2004 le vigenti intese sulla materia in oggetto sono così modificate:
- Al punto 1, l’importo di € 201,42 è sostituito con € 261,00.
Inoltre, la somma di 85,22 euro è sostituita da 86,00 euro e quella di 116,20 euro con 175,00
euro.
- Viene istituita una fascia aggiuntiva tra 40 e 45 anni con un importo pari a € 20.660,00. Pertanto
al punto 3 lettera a) dopo le parole: “fino a 40 anni non compiuti un indennizzo pari a € 31.000,00
(già Lit. 60.000.000)” viene aggiunto: “fino a 45 anni non compiuti un indennizzo pari a
€ 20.660,00”.
ADDENDUM AL VERBALE DI ACCORDO DELL’11 GIUGNO 2003
A maggior precisazione di quanto previsto alla pagina 9 “Tutele assicurative” del verbale di Accordo
11 giugno 2003 le parti sottoscrittrici dichiarano che la decorrenza del 1° gennaio 2004, che
riguarda sia un incremento contributivo annuo da versare al Fanimar, che l’istituzione di una fascia
aggiuntiva tra 40 e 45 anni (importo pari a € 20.660,00) per l’indennizzo in caso di ritiro del libretto
di navigazione, deve intendersi riferita esclusivamente alle singole coperture assicurative in
scadenza in tale data, mentre per le altre la decorrenza coinciderà con la data delle rispettive
scadenze.
Le Aziende, pertanto, dovranno provvedere, con decorrenza 1° gennaio 2004 all’usuale
versamento del contributo per la copertura assicurativa agli infortuni (€ 86,00 per marittimo), mentre
verseranno, alle singole scadenze delle coperture assicurative (1° gennaio o in corso d’anno) il
nuovo importo, pari a € 175,00 per marittimo, per la copertura assicurativa in caso di ritiro del
libretto di navigazione. Di conseguenza l’operatività della nuova fascia aggiuntiva (40 -45 anni)
decorrerà, per i marittimi di ogni singola Azienda, dalla data di versamento al Fanimar dei 175,00
Euro di cui sopra.
Roma, 25 novembre 2003
101
segue ALLEGATO 13
Tutele assicurative
In relazione alla richiesta sindacale di ampliare le tutele assicurative del personale navigante
con la copertura del caso di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa e di migliorare le
coperture assicurative già previste, le parti hanno convenuto quanto segue:
A decorrere dal 1° luglio 2007 il F.A.N.I.MAR., o altro Fondo avente i requisiti di cui al punto 5)
dell’accordo 20 dicembre 2002, provvederà ad assicurare il caso di morte per qualsiasi causa
avvenuta a bordo o in franchigia.
In particolare, verrà riconosciuta agli eredi una somma pari a € 12.500,00 a fronte di un premio
annuale di € 36,00. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il versamento del premio verrà effettuato
contestualmente a quello per la copertura del caso di morte o invalidità permanente per
infortunio a bordo.
Pertanto, gli armatori verseranno al F.A.N.I.MAR. il 1° gennaio di ogni anno (con tolleranza di
10 giorni) la somma annua € 36,00 per ogni marittimo italiano o comunitario imbarcato sulle
proprie navi in base alla tabelle di armamento, affinché il F.A.N.I.MAR., tramite la sottoscrizione
di specifiche polizze di assicurazione, le cui condizioni generali e/o particolari nonché esclusioni
varranno ai fini dell’accertamento dell’indennizzabilità dell’evento, possa garantire una
copertura assicurativa di € 12.500,00 per marittimo nel caso di morte avvenuta esclusivamente
a bordo per cause naturali o per infortunio, in quest’ultimo caso il capitale assicurato si
sommerà con gli eventuali capitali già assicurati in caso di infortunio.
La copertura assicurativa potrà essere garantita dal F.A.N.I.MAR. solo dal giorno successivo a
quello in cui il medesimo entrerà nella reale disponibilità delle somme necessarie versategli
dagli armatori.
* * * * *
Ai fini della disciplina delle tutele assicurative previste dall’accordo F.A.N.I.MAR. del 20
dicembre 2002 le parti convengono che i marittimi iscritti permanentemente in Turno
Particolare, devono intendersi esclusivamente quelli che abbiano maturato almeno 15 mesi di
navigazione nell’arco di 4 anni con la stessa società.
Tale limite non opera in caso di disarmo dei mezzi o cessazione di attività della società.
Il premio annuale per la copertura per il ritiro del libretto viene incrementato a decorrere dal 1°
gennaio 2008 dagli attuali € 175,00 a € 190,00 annui pro -capite a fronte del seguente
aggiornamento dei capitali assicurati:
- sino a 40 anni non compiuti € 31.000,00
- da 40 a 45 anni non compiuti € 21.000,00
- da 45 a 50 anni non compiuti € 16.000,00
- da 50 a 55 anni non compiuti € 8.500,00
- da 55 a 60 anni non compiuti € 6.000,00
- da 60 a 65 anni non compiuti € 3.000,00
Si precisa che:
nel caso di decesso di un marittimo che sia stato già dichiarato permanentemente non idoneo
alla navigazione (ritiro del libretto) da parte della Commissione di I° grado, qualora il decesso
avvenisse prima dell’esito dell’eventuale ricorso alla commissione di II° grado o prima
dell’espletamento degli accertamenti medici a seguito di richiesta di applicazione della clausola
arbitrale, si procederà ad indennizzare gli eredi aventi diritto per l’importo fissato, in base all’età,
dal presente allegato.
Quanto sopra a condizione che il decesso sia avvenuto per la medesima malattia o infortunio
che sia stata determinante per la dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione,
sempre e comunque nel rispetto delle ulteriori norme e procedure per l’accertamento
dell’indennizzabilità inerente al ritiro del libretto stesso.
Resta ferma ogni altra previsione contrattuale in materia di tutele assicurative.
102
segue ALLEGATO 13
Procedure da seguire per poter richiedere gli indennizzi previsti dall’ultimo accordo
nazionale sindacale del 20/12/2002, a seguito di definitiva dichiarazione di inidoneità alla
navigazione, con conseguente annullamento del relativo libretto e che vanno a formare
parte integrante del predetto accordo.
1 - Il marittimo dovrà inviare lettera raccomandata al F.A.N.I.MAR. (Fondo Assistenza
Nazionale Integrativa Marittimi), nella quale si denuncia l’avvenuta dichiarazione di inidoneità alla
navigazione già da parte della Commissione di I° grado allegando l’ultimo completo verbale
redatto dalla Commissione nonché eventuali verbali di precedenti visite effettuate dalla
Commissione stessa, entro 15 giorni dalla data in cui il marittimo ne è venuto a conoscenza,
pena la perdita del diritto a richiedere l’eventuale indennizzo per decadenza dei termini. Si
ricorda altresì che in ogni caso dopo un anno interviene la prescrizione prevista dal codice civile
in materia.
2 - Adempiuto a quanto riportato al punto “1” il marittimo deve, nei termini e con le modalità di
legge (attualmente entro 30 giorni), proporre ricorso contro la suddetta dichiarazione di
inidoneità alla navigazione alla Commissione Centrale di II° grado, inviando al Fanimar copia di
tale ricorso. Se il ricorso verrà respinto dovrà inviare una copia del provvedimento relativo,
sempre al Fanimar, per il prosieguo della pratica.
3 - In alternativa a quanto indicato al punto “2”, qualora il marittimo ritenesse che le patologie
di cui è affetto siano così gravi e manifeste da rendere inutile il ricorso alla Commissione di II°
grado in quanto quest’ultima non potrebbe far altro che respingerlo, potrà, nella stessa lettera
raccomandata di denuncia di cui al punto “1”, richiedere la costituzione del previsto Collegio
Arbitrale. In tal caso la richiesta dovrà contenere nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico
del proprio medico ed arbitro designato nonché la dichiarazione di non aver proposto né di voler
proporre ricorso alla Commissione di II° grado.
4 - Il Fanimar al ricevimento del provvedimento di respinta del ricorso di cui al punto “2” od al
ricevimento della richiesta di arbitrato di cui al punto “3”, provvederà a raccogliere la
documentazione necessaria all’accertamento dell’indennizzabilità dell’evento per poi verificarla,
preliminarmente, in base ai contenuti ed all’applicabilità del sucitato Accordo Nazionale
Sindacale e, di concerto con i propri Assicuratori di riferimento, per verificarla definitivamente in
base alle condizioni generali e particolari delle polizze “in convenzione” dallo stesso sottoscritte
in funzione dell’Accordo medesimo.
5 - Qualora l’accertamento confermi l’indennizzabilità il Fanimar, nel caso abbia ricevuto il
provvedimento della Commissione di II° grado che respinge il ricorso del marittimo, provvederà
ad inviare tutta la documentazione ai propri Assicuratori di riferimento per le operazioni di
liquidazione e pagamento.
6 - Qualora l’accertamento confermi l’indennizzabilità, il Fanimar, nel caso di richiesta di
arbitrato, passerà la documentazione ai propri Assicuratori di riferimento che provvederanno ad
avviare le procedure arbitrali incaricando il loro medico fiduciario ed arbitro perchè giunga, di
comune accordo con l’arbitro designato dal marittimo, alla nomina del terzo arbitro. Il giudizio
del Collegio Arbitrale sarà inappellabile per tutte le parti in causa.
7 - Gli Assicuratori di riferimento al ricevimento di quanto al punto “5” oppure delle decisioni
del Collegio Arbitrale di cui al punto “6”, se favorevoli al marittimo, provvederanno ad inviare al
marittimo stesso atti di quietanza per l’importo dovuto in base agli scaglioni di età previsti
dall’Accordo.
103
8 - Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente sottoscritti e
datati da parte del marittimo interessato, di norma (salvo il periodo feriale estivo e di fine anno)
gli Assicuratori di riferimento provvederanno al pagamento effettivo a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente del marittimo stesso, i cui estremi il medesimo dovrà aver inviato in
accompagnamento agli atti di quietanza di cui sopra.
9 - Ribadendo che agli effetti dell’accertamento definitivo dell’indennizzabilità dell’evento
valgono le condizioni generali e particolari delle polizze “in convenzione” sottoscritte dal
Fanimar in conformità agli usi di mercato in materia ed inviate a Confitarma e Fedarlinea per
l’opportuna conoscenza, si vuole ulteriormente precisare e/o integrare e/o convenire:
a) che per l’accertamento dell’indennizzabilità, per data dell’evento, in relazione alla denuncia di
cui al punto “1”, si deve intendere la data di accadimento dell’infortunio o di insorgenza della
malattia che ha causato la dichiarazione di inidoneità alla navigazione in quanto gli eventi
assicurati sono sempre gli infortuni e le malattie che però possono essere indennizzati, alle
condizioni previste, solo nel caso in cui siano risultati così gravi da comportare la dichiarazione
di inidoneità alla navigazione da parte della Commissione di I° grado nonché di quella di II°
grado (fatto salvo quanto previsto al punto “3”).
b) che per i marittimi in R.O., C.R.L. o prelevati dalle liste del T.P. permanente dell’Armatore di
appartenenza, le coperture valgono anche per gli eventi occorsi anche durante i periodi di riposo
a terra. Per i marittimi prelevati o provenienti dal T.G. solo se occorsi esclusivamente a bordo
od in franchigia (senza estensioni di alcun genere a dopo lo sbarco) e se risultati causa stessa
dello sbarco.
c) che il termine di prescrizione nella fattispecie è di un anno come da Codice Civile in materia.
d) che sono esclusi dagli indennizzi quegli infortuni o malattie pregressi ai versamenti al Fanimar,
da parte degli Armatori, dei contributi previsti dall’Accordo Sindacale per l’attivazione od il
mantenimento annuale delle relative coperture a favore dei marittimi interessati.
e) che ogni eventuale prestazione sociale e/o assistenziale aggiuntiva erogata direttamente dal
Fanimar ai marittimi interessati dagli Accordi Sindacali, non può costituire alcuna forma di
obbligo per il Fondo stesso, che eroga, Statutariamente, in forma di elargizione volontaria, nei
limiti delle proprie risorse disponibili, su delibera e ad insindacabile giudizio del proprio Comitato
di gestione e/o del proprio Consiglio di Amministrazione riservandosi la facoltà di valutarne
l’opportunità anche caso per caso.
f) che ogni marittimo interessato potrà rivolgersi per ogni ulteriore dubbio od informazione
preventivamente al Fanimar stesso od alle OO.SS. di categoria firmatarie dell’Accordo
Nazionale Sindacale.
104
segue ALLEGATO 13
Procedure da seguire per poter richiedere gli indennizzi previsti dall’ultimo Accordo
Nazionale Sindacale del 20/12/2002 in caso di morte od invalidità permanente a seguito di
infortunio e che vanno a formare parte integrante del predetto accordo.
1 - Il marittimo dovrà inviare lettera raccomandata indirizzata al F.A.N.I.MAR. (Fondo
Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi), nella quale si denuncia l’infortunio subìto a bordo od
in franchigia (per i marittimi in R.O. ed in C.R.L. anche se subìto durante i periodi di riposo a
terra) da inviarsi entro 15 giorni dalla data dell’infortunio o dalla data di sbarco dovuta
all’infortunio medesimo, pena la perdita del diritto a richiedere l’eventuale indennizzo per
decadenza dei termini. Si ricorda altresì che in ogni caso dopo un anno interviene la
prescrizione prevista dal codice civile in materia.
2 - Se a causa dell’infortunio risultassero dei postumi invalidanti: lettera raccomandata al
Fanimar con allegata la valutazione medica (in originale) che attesta il supposto grado di
invalidità permanente (purché evidentemente superiore al minimo di franchigia del 5%) entro 1
anno dalla data di denuncia dell’infortunio. In mancanza, comunque una lettera raccomandata al
Fanimar per interrompere il suddetto termine di prescrizione.
3 - Al ricevimento della valutazione medica che attesta un grado di invalidità permanente
superiore al 5% il Fanimar provvederà a richiedere al marittimo e/o all’Armatore la
documentazione necessaria all’accertamento dell’indennizzabilità dell’evento, per poi verificarla,
preliminarmente, in base ai contenuti ed all’applicabilità del suddetto Accordo Nazionale
Sindacale e, di concerto con i propri Assicuratori di riferimento, per verificarla definitivamente in
base alle condizioni generali e particolari delle polizze “in convenzione” dallo stesso sottoscritte
in funzione dell’Accordo medesimo.
4 - Nel caso in cui l’accertamento confermi l’indennizzabilità, il Fanimar passerà tutta la
documentazione ai propri Assicuratori di riferimento che provvederanno ad incaricare il loro
medico fiduciario perchè visiti il marittimo e confermi o meno il grado di invalidità indicato dalla
valutazione medica di parte inviata dal marittimo stesso.
5 - Gli Assicuratori di riferimento, ottenuto l’esito della visita effettuata dal loro medico
fiduciario, invieranno al marittimo comunicazione scritta di tale esito allegando atti di quietanza
per l’importo corrispondente al grado di invalidità accertato dal proprio medico fiduciario
(sempre che risulti superiore al 5%).
6 - Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente sottoscritti e
datati da parte del marittimo interessato, di norma (salvo il periodo feriale estivo e di fine anno)
gli Assicuratori di riferimento provvederanno al pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente del marittimo stesso, i cui estremi il medesimo dovrà aver inviato in accompagnamento
agli atti di quietanza di cui sopra.
7 - Ribadendo che agli effetti dell’accertamento definitivo dell’indennizzabilità dell’evento
valgono le condizioni generali e particolari delle polizze “in convenzione” sottoscritte dal
Fanimar in conformità agli usi di mercato in materia ed inviate a Confitarma e Fedarlinea per
l’opportuna conoscenza, si vuole ulteriormente precisare e/o integrare e/o convenire:
a) che per l’accertamento del grado di invalidità permanente da infortunio, nella fattispecie, si
potrà far riferimento solo alle tabelle INAIL, senza quindi tenere conto del danno biologico od
altro come previsto invece quando si chiede un risarcimento a terzi per supposta responsabilità
nell’accadimento dell’evento.
b) che il termine di prescrizione nella fattispecie è di un anno come da Codice Civile in materia.
c) che sono esclusi dagli indennizzi le conseguenze di infortuni pregressi al versamento al
Fanimar da parte degli Armatori dei contributi previsti dall’Accordo Sindacale per l’attivazione od
105
il mantenimento annuale delle relative coperture a favore dei marittimi interessati.
d) che non costituisce infortunio ogni evento che non sia dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna e che non produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Escludendo quindi
qualunque forma di malattia quali, ad esempio, infarto, ictus, etc., ipotesi peraltro sostenibile
solo ed esclusivamente, nell’ambito della “responsabilità civile”, nei confronti di chi possa
eventualmente essere ritenuto responsabile dell’evento accaduto.
e) che ogni eventuale prestazione sociale e/o assistenziale aggiuntiva erogata direttamente dal
Fanimar ai marittimi interessati dagli Accordi Sindacali, non può costituire alcuna forma di
obbligo per il Fondo stesso, che eroga, Statutariamente, in forma di elargizione volontaria, nei
limiti delle proprie risorse disponibili, su delibera e ad insindacabile giudizio del proprio Comitato
di gestione e/o del proprio Consiglio di Amministrazione riservandosi la facoltà di valutarne
l’opportunità anche caso per caso.
f) che ogni marittimo interessato potrà rivolgersi per ogni ulteriore dubbio od informazione
preventivamente al Fanimar stesso od alle OO.SS. di categoria firmatarie dell’Accordo
Nazionale Sindacale.
106
segue ALLEGATO 13
Tutele assicurative “F.A.N.I.MAR.” – Accordo 20 dicembre 2002 e successive integrazioni
– Addendum del 3 febbraio 2009
A decorrere dall’1/1/2010 il premio di € 86,00 destinato alla copertura delle assicurazioni per
morte ed invalidità permanente da infortunio è elevato a € 140,00. Conseguentemente, gli
indennizzi in caso di morte si incrementano con pari decorrenza da € 25.900 a € 50.000 e il
massimale per infortunio da € 36.200 a € 50.000.
Nella vigente disciplina contrattuale delle tutele assicurative del personale navigante, con
decorrenza 1° giugno 2009, al punto 3, lettera a), dopo la tabella degli indennizzi i periodi
successivi vengono così modificati a partire dalle parole “Gli indennizzi di cui sopra …..” e fino
alle parole “……. e causa stessa dello sbarco”:
“Gli indennizzi di cui sopra per i marittimi in R.O. (Regolamento Organico), in C.R.L. (Continuità
di rapporto di lavoro) potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. anche per malattie od infortuni
comportanti il ritiro definitivo del libretto di navigazione manifestatesi o accaduti durante i periodi
di riposo a terra maturati a bordo.
Per i marittimi in T.P. (Turno Particolare) o in T.G. (Turno Generale) gli indennizzi di cui sopra
potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR.:
1) a seguito di infortuni avvenuti a bordo o in franchigia e che hanno determinato lo sbarco
del marittimo;
2) a seguito di malattia manifestatasi a bordo o in franchigia oppure entro il limite del 28°
giorno incluso dalla data dello sbarco.”
Il punto 3, lettera a), prosegue con il capoverso: “La denuncia di avvenuto ritiro del Libretto di
Navigazione, ovvero di prima dichiarazione di inidoneità alla navigazione, deve essere inoltrata
al F.A.N.I.MAR. ecc.”
Sono abrogate tutte le precedenti intese (10 maggio 2005 e 5 giugno 2007) nelle parti in cui
sono previste modalità assicurative difformi da quelle contenute nella presente intesa.
Procedure da seguire per poter richiedere gli indennizzi.
Il punto 9, lettera b), delle procedure per la richiesta di indennizzo è così sostituito:
“b) che per i marittimi in R.O. e C.R.L. le coperture valgono altresì per gli eventi occorsi anche
durante i periodi di riposo a terra maturati a bordo.
Per i marittimi in T.P. o in T.G. in caso di evento da infortunio, solo qualora l’infortunio sia
accaduto a bordo o in franchigia e se risultato causa stessa dello sbarco. Nel caso invece di
evento da malattia, solo se la stessa si è manifestata a bordo o in franchigia oppure entro il
limite del 28° giorno incluso dalla data dello sbarco”.
Dopo il punto 9 aggiungere il successivo punto 10:
“Per i marittimi comunitari non italiani, qualora la documentata definitiva dichiarazione di
inidoneità alla navigazione non fosse sancita attraverso le procedure disposte per i marittimi
italiani (commissioni preposte), si procederà all’applicazione della prevista clausola arbitrale nel
luogo ove ha sede legale il F.A.N.I.MAR. o in una città italiana di mare indicata dal marittimo”.
107
ALLEGATO 14
ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SANITARIA
A fronte della richiesta avanzata dalle OO.SS. di rendere possibile una assicurazione integrativa
sanitaria per tutto il personale marittimo ed amministrativo dipendente dalle società di
navigazione dell’armamento pubblico e privato, le società dichiarano la propria disponibilità alla
effettuazione, su richiesta scritta da parte del singolo lavoratore, della trattenuta mensile da
versare in rate semestrali al FANIMAR all’uopo costituito.
L’anticipo semestrale da parte della società di armamento non comporterà oneri aggiuntivi per
l’azienda stessa.
Nel caso di personale marittimo del T.G. dalle competenze allo sbarco sarà trattenuta la somma
necessaria alla copertura della anticipazione effettuata.
108
ALLEGATO 15
VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
30 MAGGIO 2007 E SS.MM.II.
Visti
• gli accordi 5 agosto 1999 e 11 giugno 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del
personale marittimo e gli accordi 1° luglio 2003 e 17 luglio 2003 di rinnovo dei contratti
collettivi nazionali del personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA,
ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA, nei quali, fra l’altro, le
parti sopra citate concordarono circa l’opportunità di dare corso alla previdenza
complementare di settore attraverso l’individuazione di un fondo contrattuale di riferimento
fra quelli già attivi sul mercato;
• il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
• la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare;
• il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza
complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
• il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l’altro, l’anticipazione dell’entrata in vigore
della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007;
atteso che
• le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e individuali, vale a dire le forme di cui all’articolo 13 del citato decreto legislativo;
• la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un
fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati
livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l’opportunità di individuare un fondo pensione
contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che
decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo
all’erogazione, al termine dell’attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare
che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di
categoria per i lavoratori dipendenti a cui sono applicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l’adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore
marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello
Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del
28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l’integrale
destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
109
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente
al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28%
degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria,
decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all’1% del minimo
contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità,
per 14 mensilità all’anno, l’azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14
mensilità annue, un contributo mensile di pari importo.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo
esclusivamente a proprio carico.
L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto
esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale
contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa
natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata
adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano
successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di
Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del
contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente
ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego
a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell’anno solare tali periodi siano di
durata complessiva di almeno tre mesi.
Per quanto riguarda il personale amministrativo delle Società che applicano il CCNL sottoscritto
da CONFITARMA e FEDARLINEA con le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, possono
aderire tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato di durata pari almeno a tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono
attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore
di lavoro, da versare in un’unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell’aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico -organizzativi, si rimanda
integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute
nella relativa Nota Informativa.
* * * * *
ACCORDO 3 FEBBRAIO 2009 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo mensile a carico dell’Azienda, fermo restando
quello a carico del lavoratore pari all’1%, verrà elevato all’1,5% sempre per 14 mensilità
all’anno.
* * * * *
ACCORDO 11 LUGLIO 2024 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con riferimento all’accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla previdenza complementare, le
parti concordano che a decorrere dal mese di luglio 2024, l’aliquota relativa al contributo
mensile al Fondo Priamo a carico dell’azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a
carico del lavoratore pari all’1%.
110
ALLEGATO 16
ACCORDO 30 LUGLIO 2015
TERZO UFFICIALE JUNIOR – INTRODUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI INGRESSO
A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il lavoratore marittimo che consegue, al
termine del percorso formativo, l’abilitazione di Ufficiale e che non risulta essere mai stato
imbarcato come Ufficiale abilitato alla guardia potrà essere arruolato come Terzo Ufficiale
Junior.
Ai fini delle tabelle minime di sicurezza il Terzo Ufficiale Junior è un Ufficiale abilitato alla
guardia in quanto in possesso della relativa abilitazione professionale.
Allo scopo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dell’Allievo Ufficiale che ha conseguito
l’abilitazione, questi potrà essere imbarcato, in base alle disposizioni del CCNL vigente, come
Terzo Ufficiale Junior e allo stesso verrà riconosciuta, nei primi 12 mesi d’imbarco, una
retribuzione d’ingresso composta dal minimo contrattuale e da tutti gli altri elementi retributivi
previsti dal CCNL per la qualifica di Terzo Ufficiale ridotti del 20%.
111
ALLEGATO 17
VERBALE DI ACCORDO 19 NOVEMBRE 2015 COMMISSARI E ASSISTENTI COMMISSARI
Visto
- l’art. 321 del Codice della Navigazione che stabilisce la gerarchia dei componenti
dell’equipaggio marittimo a bordo delle navi;
considerato che
- il costante miglioramento e potenziamento dei servizi offerti a bordo delle navi traghetto, in
particolare della gestione dell’attività alberghiera, della comunicazione e dell’assistenza ai
clienti, è un obiettivo primario delle imprese armatoriali;
- i Commissari di bordo sono figure professionali fondamentali per l’efficiente svolgimento
delle attività sopra richiamate;
- le suddette figure professionali non sono attualmente disciplinate né all’interno del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell’industria armatoriale, Sezione per
l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto
passeggeri/merci superiori a 151 tsl e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su
navi superiori a 151 tsl e inferiori a 3000 tsl o 4000 tsc (Confitarma) né all’interno del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale navigante ed amministrativo delle
società che svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con navi
superiori a 50 tsl sia con unità veloci HSC, DSC e aliscafi (Fedarlinea);
le parti convengono che
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell’industria armatoriale,
Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi
traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tsl e per i comandanti e direttori di macchina
imbarcati su navi superiori a 151 tsl e inferiori a 3000 tsl o 4000 tsc (Confitarma) e nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale navigante ed amministrativo delle società che
svolgono servizi di cabotaggio di breve, medio e lungo raggio sia con navi superiori a 50 tsl sia
con unità veloci HSC, DSC e aliscafi (Fedarlinea) vengono introdotte, a decorrere dalla data di
stipula del presente accordo, le seguenti qualifiche contrattuali:
- Primo Commissario di bordo, equiparato sotto il profilo economico e, ove compatibile, sotto il
profilo normativo al Primo Ufficiale;
- Secondo Commissario di bordo, equiparato sotto il profilo economico e, ove compatibile,
sotto il profilo normativo al Secondo Ufficiale;
- Terzo Commissario di bordo, equiparato sotto il profilo economico e, ove compatibile, sotto il
profilo normativo al Terzo Ufficiale.
- Assistente Commissario. Detta figura collabora con i Commissari allo svolgimento del
servizio alberghiero ai passeggeri e dei servizi connessi.
Tutte le suddette figure professionali fanno parte della Sezione alberghiera.
* * * * *
112
Assistente Commissario
L’Assistente Commissario percepirà i minimi contrattuali previsti nella seguente tabella:
Minimi contrattuali Assistente Commissario
19/11/2015
01/01/2016
01/01/2017
Assistente Commissario (con più di 12
mesi di navigazione) € 1.275,00 € 1.307,77 € 1.330,39
Assistente Commissario (con un
periodo di navigazione superiore a 6
mesi ma inferiore a 12 mesi)
€ 1.230,00
€ 1.261,61
€ 1.283,44
Assistente Commissario (con meno di
6 mesi di navigazione) € 1.160,62 € 1.190,41 € 1.211,03
Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della
navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia
disagio, all’assistente Commissario, imbarcato su nave superiore alle 3.000 tsl, spetterà
un’indennità di navigazione, per giorno di effettivo imbarco, nella misura di seguito indicata:
Quota giornaliera indennità di navigazione:
Mediterraneo Extra mediterraneo
€ 0,63 € 0,72
In aggiunta all’indennità di navigazione di cui sopra, spetterà all’Assistente Commissario
imbarcato sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio
di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate
attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), una
quota giornaliera integrativa, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della
nave in dette zone o porti, pari a € 10,00.
Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero, con decorrenza dal 61° giorno d’imbarco, e a
contare dal giorno della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale, sarà corrisposta
all’Assistente Commissario, in aggiunta all’indennità di navigazione, una quota giornaliera
integrativa dell’indennità di navigazione pari a € 2,50.
Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con Ordinanza
del Ministero competente verrà corrisposta all’Assistente Commissario, per il periodo che
decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo, ma non
oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, una quota giornaliera integrativa
dell’indennità di navigazione pari a € 1,00.
Alla luce di quanto sopra convenuto, si conferma l’applicazione all’Assistente Commissario di
tutti gli istituti economici e normativi applicabili a tale qualifica, previsti dai sopra richiamati
C.C.N.L.
Per tutti gli altri specifici istituti contrattuali non menzionati nel presente accordo, per i quali, ai
fini della loro applicazione, è previsto un differente trattamento fra personale di Stato Maggiore
e Sottufficiali/Comuni (ad esempio vitto, valore convenzionale della panatica, congedo
matrimoniale), l’Assistente Commissario viene considerato nell’ambito del personale di Stato
Maggiore.
Gli Assistenti Commissari potranno essere alloggiati due per cabina.
Con esclusivo riferimento a grado e divisa, l’Assistente Commissario indosserà quelli previsti
dalla normativa vigente per l’Allievo Ufficiale.
113
APPENDICE
114
ASSISTENZA ECONOMICA DA PARTE DELL’ENTE COMPETENTE PER LE MALATTIE
INSORTE DOPO IL 28° GIORNO DALLO SBARCO
1 - Le Società assicureranno presso l’Ente competente il personale cui si applica il
Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro ai fini della corresponsione – in aggiunta alle
provvidenze già in atto per legge o per regolamento – di una indennità giornaliera per le malattie
che impediscano totalmente e di fatto di attendere al lavoro e si manifestino dal 29° giorno
successivo alla data dello sbarco e che siano denunciate ed accertate dal Medico di fiducia.
2 - Per malattia si intende ogni alterazione dello stato della salute come definita dalle norme
relative alla erogazione della assistenza economica e sanitaria da parte delle Casse Marittime.
3 - La indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di un trentesimo del minimo
contrattuale mensile (secondo le Tabelle allegate ai contratti nazionali di imbarco) effettivamente
percepita alla data dell’annotazione dell’ultimo sbarco sul ruolo, con esclusione di ogni altro
elemento retributivo. La indennità giornaliera sarà corrisposta in base agli accertamenti e alle
prescrizioni dei medici fiduciari in conformità alle disposizioni vigenti, a partire dal 4° giorno
successivo a quello della denuncia della malattia debitamente accertata fino alla guarigione
clinica del marittimo e per la durata massima di 180 giorni dall’annotazione dell’ultimo sbarco
sul ruolo.
La indennità giornaliera non sarà corrisposta:
a) ai marittimi che percepiscono dall’Ente competente le prestazioni economiche previste dalla
legge 16 ottobre 1962, n. 1486, per i casi di temporanea inidoneità fisica ai servizi della
navigazione, giudicati dalle competenti Commissioni mediche;
b) ai marittimi che abbiano maturato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione di malattia
«fondamentale» e «complementare» in seguito a lavori eseguiti in servizio di comandata nei
porti;
c) al marittimo cui si applica il Regolamento sulla C.R.L. che si renda indisponibile all’imbarco,
per la durata della indisponibilità.
Ai fini dell’applicazione della presente norma, copia dell’elenco nominativo dei marittimi in
continuità da inviare all’Ente competente, sarà trasmesso anche alle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori firmatarie.
DIRITTI SINDACALI
In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di
lavoro l’attuazione dei princìpi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il
personale navigante si conviene quanto segue:
ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell’ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di
appartenenza, possono essere costituite sulle navi soggette all’applicazione del presente
contratto
«rappresentanze sindacali di bordo» scelte fra i componenti dell’equipaggio.
Su ogni nave possono essere nominati per ogni Organizzazione sindacale stipulante il presente
contratto:
1 rappresentante sindacale sino a 100 membri di equipaggio; 2 rappresentanti sindacali da 101
a 300 membri di equipaggio; 3 rappresentanti sindacali oltre 300 membri di equipaggio.
Della nomina sarà data comunicazione all’armatore ed al Comando di bordo.
I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco,
avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere
relativamente all’esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
115
b) cooperare con la Commissione viveri, od eventualmente farne parte, per il controllo della
qualità, quantità, confezione e distribuzione del vitto;
c) conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) indire assemblee sulle navi previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente
con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno
oggetto di esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le
prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per l’eventuale cancellazione e mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la
procedura prevista nelle «norme sui turni particolari».
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello
Statuto dei lavoratori.
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
In considerazione delle oggettive difficoltà che si frappongono alla generalizzazione dell’istituto
al settore marittimo a causa della specificità del lavoro a bordo delle navi, le parti a livello
nazionale individueranno ambiti merceologici o territoriali, ovvero società armatoriali, nelle quali
sperimentare l’elezione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), in applicazione dei
vigenti accordi interconfederali.
ACCESSO A BORDO DEI RAPPRESENTANTI
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
1 - È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l’accesso a bordo
delle navi da carico nei porti nazionali
2 - Sulle navi da carico l’accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali
saranno consentiti tra le ore 11 e le 14 e fra le ore 16 e le 19.
3 - I rappresentanti sindacali potranno conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal
servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
4 - L’autorizzazione all’accesso a bordo delle navi sarà rilasciata, per ogni singolo porto, a non
più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l’accesso a
bordo di una stessa nave è limitato a due persone per Organizzazione Sindacale. I delegati
delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
5 - La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di
competenza delle Società armatrici, a cinque membri della Segreteria nazionale di ciascuna
Organizzazione sindacale dei lavoratori firmataria del presente contratto. Agli anzidetti cinque
membri della Segreteria nazionale sarà rilasciata dalle rispettive Società di navigazione
apposita autorizzazione valida per l’accesso a bordo nei vari porti nazionali.
6 - Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare,
l’accesso e la permanenza a bordo, quando la sosta della nave non sia inferiore a tre ore,
saranno consentiti dopo un’ora dall’arrivo della nave e fino ad un’ora prima della partenza. In tal
caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione
sindacale.
7 - Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro
rappresentanti avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.
116
AFFISSIONE COMUNICAZIONI SINDACALI
1 - La Società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri
dell’equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie
del presente contratto e delle Sezioni territoriali periferiche delle organizzazioni medesime.
2 - In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle
Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo
di cui al precedente paragrafo 1), che dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del
lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte pervenire, per
opportuna conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.
ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE O A
RICOPRIRE CARICHE SINDACALI PROVINCIALI E NAZIONALI PERMESSI Al
LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
Compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro nautico, sono recepiti gli
artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
PERMESSI SINDACALI
A) Permessi retribuiti.
1 - Gli armatori concederanno ai rappresentanti sindacali di bordo permessi orari retribuiti
mensili, non cumulabili, di otto ore compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo per
l’espletamento del loro incarico durante la sosta della nave in porto nazionale.
2 - Eventuali richieste di cumulabilità dei permessi saranno, su istanza dell’organizzazione
sindacale, esaminate dall’azienda.
3 - L’autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto al Comando di
bordo con almeno 24 ore di preavviso.
B) Permessi non retribuiti.
4 - Gli armatori concederanno ai marittimi membri di organi direttivi delle Federazioni nazionali
di categoria e delle Sezioni territoriali periferiche di dette Federazioni permessi orari non
retribuiti, compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo, per partecipare, durante la sosta
della nave in porto nazionale, a riunioni degli anzidetti organi direttivi od a trattative sindacali.
5 - L’autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto dalle
Organizzazioni predette al Comando di bordo con almeno 24 ore di preavviso.
DELEGHE PER RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1 - Il marittimo potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione
sindacale una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile
da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e
firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del marittimo, anche contestualmente
alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale
stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro. La revoca avrà effetto dal mese
successivo a quella di avvenuta ricezione da parte della Società.
117
3 - Lo sbarco del marittimo iscritto a turno particolare o in continuità non costituisce motivo di
decadenza della validità della delega.
4 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successive al
mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà versato
all’Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente
indicato, entro il mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle
competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente le quote successive
verranno rimesse alle Organizzazioni Sindacali interessate entro un mese dalla effettuazione
della trattenuta sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
5 - L’elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del
contratto collettivo nazionale di lavoro sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita
dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.
6 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell’uno per cento del minimo
contrattuale.
DELEGA COMUNE
Il marittimo potrà autorizzare il versamento del contributo anche ad un Fondo comune all’uopo
specificato da tutte o parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie, nel qual caso la delega
sarà conforme al seguente fac-simile:
«Spettabile Società …................................................................................
in base agli accordi sindacali in vigore il sottoscritto…..............................
imbarcato in qualità di….............................................................................
sulla nave, chiede che venga effettuata sulle sue spettanze una trattenuta mensile quale
contributo sindacale associativo, per una durata minima di 6 mesi a decorrere dal 1° del mese
successivo, alla data di sottoscrizione della presente.
L’importo dovrà essere versato mensilmente sul conto corrente n. ….......
presso la Banca, in Roma, Via…...............................................................
intestato al fondo comune aperto dalla FILT/CGIL (aderente CGIL), FIT/CISL (aderente CISL),
UILTRASPORTI settore marittimi, indirizzando la relativa corrispondenza o documentazione a
“Fondo marinaro” in Roma, Via…........................................................
La presente delega vale anche come “revoca espressa” della eventuale precedente firmata a
favore di altre Organizzazioni sindacali, fatta salva, però, la condizione sopra riportata circa la
sua durata minima di 6 mesi».
Data…......................................... FIRMA
QUOTA DI SERVIZIO
Ai marittimi imbarcati, salvo loro contrario avviso, da notificarsi entro 5 giorni al Comando di
bordo, sarà effettuata una trattenuta mensile dello 0,50% della retribuzione imponibile per il
calcolo dei contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, a favore delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie la presente Sezione.
AGEVOLAZIONI ALLO STUDIO
Durante l’imbarco i marittimi che frequentino corsi di studio per corrispondenza o che comunque
desiderino impegnarsi nello studio per conseguire titoli professionali, saranno ammessi su loro
richiesta al comando, in turni di guardia che agevolino lo studio e saranno, per quanto possibile,
esonerati dallo svolgere lavoro straordinario.
Saranno presi in esame, in base a curriculum scolastico, casi particolari che richiedendo un
118
maggiore impegno nello studio, suggeriscano l’adozione di orari di lavoro particolari, nonché la
concessione di ore retribuite da stabilire aziendalmente.
Per tale concessione il marittimo farà richiesta direttamente alla Società o tramite il Comando.
I marittimi che debbono sostenere esami di qualificazione per il conseguimento di un titolo
professionale, possono usufruire su richiesta, qualora la nave sosti in porto italiano, o nel
periodo in cui scala porti nazionali, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni
lavorativi precedenti la sessione di esame. Tali permessi sono subordinati alla presentazione
della necessaria documentazione direttamente alla Società o tramite il Comando.
UTILIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO DURANTE IL PERIODO DI IMBARCO
Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore di tempo libero, sarà
costituita una commissione composta da rappresentanti dell’armamento e delle organizzazioni
sindacali firmatarie, con il compito di definire, nell’ambito dei programmi annuali, le iniziative per
l’utilizzazione del tempo libero dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.
TELEMEDICINA
Al fine di migliorare le dotazioni delle navi di strumenti utili ad assicurare forme di presidi
sanitari, le Società di navigazione opereranno per verificare la possibilità di utilizzare servizi di
telemedicina, efficace complemento alle forme di assistenza sanitaria già prevista a bordo.
Sarà, altresì, verificata l’eventualità di impiego delle apparecchiature per la telemedicina anche
per perfezionare la preparazione degli ufficiali sui corsi obbligatori in materia sanitaria e per
migliorare la pratica applicazione di alcune disposizioni in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori sui luoghi di lavoro.
L’impiego della telemedicina a bordo sarà monitorato da un’apposita Commissione mista
paritetica composta da 3 rappresentanti dell’armamento e altrettanti delle Organizzazioni
sindacali stipulanti e firmatari del presente accordo.
TRATTAMENTO PERSONALE MARITTIMO ADIBITO Al LAVORI DI COMANDATA E/O
ALL’ASSISTENZA DELLE NAVI ANCHE IN COSTRUZIONE
Art. 1
Paga giornaliera
Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo delle navi sarà corrisposta la paga giornaliera
(1/30mo del minimo contrattuale) prevista dal contratto di imbarco vigente per l’equipaggio della
nave sulla quale i marittimi sono chiamati ad effettuare le prestazioni.
Art. 2
Panatica
Sarà somministrato il vitto secondo le disposizioni previste all’art. 37 della presente Sezione.
Art. 3
Provvidenze varie
A far data dal 24/11/1994 viene abolita la maggiorazione forfettaria di cui al (CCNL 24/7/1991) e
i seguenti istituti: ferie, festività infrasettimanali, gratifica natalizia, gratifica pasquale e preavviso
se dovuto, saranno corrisposti nelle misure determinate dalla presente Sezione.
119
Art. 4
Trattamento nelle festività nazionali
Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo delle navi in giorno di festività nazionale sarà
corrisposto, in sostituzione del trattamento previsto dall’art. 6 per le prestazioni in giorno festivo,
il seguente trattamento: la paga di cui all’art. 1, più il compenso lavoro straordinario (nelle
misure previste dal contratto di arruolamento applicabile all’equipaggio della nave per il lavoro
straordinario festivo in porto) per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 5
Orario di Lavoro
L’orario normale di lavoro è di otto ore.
È ammessa la chiamata in servizio di comandata per durata inferiore ad otto ore, ma con il
minimo di quattro ore.
Nel caso che le otto ore di lavoro siano prestate fuori dell’orario normale feriale, si
applicheranno le seguenti maggiorazioni:
- per turni di lavoro in ore notturne di giorno feriale: maggiorazione del 20% della paga e
dell’indennità di contingenza;
- per turni di lavoro in ore diurne di giorno festivo: maggiorazione del 20% della paga e
dell’indennità di contingenza;
- per turno di lavoro in ore notturne di giorno festivo: maggiorazione del 40% della paga e
dell’indennità di contingenza. Per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e
le ore 6.
Art. 6
Lavoro straordinario
Nel caso di prestazioni oltre le otto ore giornaliere, saranno corrisposti, per le ore eccedenti, i
compensi orari per lavoro straordinario nelle misure previste dal contratto di imbarco applicabile
all’equipaggio della nave.
Art. 7
Assicurazione infortuni e malattie
Il personale di comandata è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie presso
l’Ente competente. Inoltre, per le sole malattie è assicurato con le seguenti norme:
1) – Malattie manifestatesi durante il rapporto di lavoro «Fondamentale»:
- le stesse prestazioni e con le stesse modalità in vigore per i marittimi imbarcati.
2) – Malattie manifestatesi entro ventotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
«Complementare»:
a) assistenza sanitaria e ospedaliera, come per i marittimi imbarcati;
b) indennità di malattia, come per i marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il lavoro di
comandata che ha preceduto l’assunzione in assistenza abbia avuto una durata continuativa,
alle dipendenze dello stesso armatore, anche se il lavoro si è svolto su più di una nave, di
almeno cinque giorni.
Per «periodo continuativo di almeno cinque giorni» agli effetti del conseguimento dei benefici
assicurativi che ne derivano, si deve intendere una successione continua dì giorni anche se
intervallata da giorni festivi.
3) – Assistenza sanitaria ai familiari (e allo stesso lavoratore per le malattie manifestatesi dopo
il 28° giorno ed entro il 180° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro):
- le stesse prestazioni spettanti ai familiari dei marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il
120
rapporto di lavoro che ha preceduto l’assunzione in assistenza o durante il quale essa viene
chiesta abbia avuto una durata continuativa di almeno cinque giorni, come previsto alla
lettera
b) del precedente punto 2).
Gli eventuali servizi di comandata di durata inferiore a cinque giorni non fanno perdere al
marittimo i diritti assicurativi che avesse già acquisito, per sé e per i familiari, per precedenti
prestazioni di lavoro di comandata di durata continuativa di almeno cinque giorni (calcolati
come al precedente punto 2) alle dipendenze dello stesso armatore o per precedenti periodi
di imbarco.
NOTA A VERBALE
Trattamento del 7° giorno
Considerato che sono sorte talune incertezze in ordine al trattamento del lavoro domenicale
a bordo delle navi, le parti ad ogni effetto precisano che la regola contrattuale del settore per
quanto attiene al corrispettivo giornaliero è quella del divisore 30, e pertanto precisano che
la regola contrattuale circa la suddivisione per il divisore 26 costituisce eccezione e clausola di
miglior favore anche per quanto attiene al suddetto trattamento del lavoro domenicale a
bordo delle navi.
Le parti confermano altresì che l’indennità di navigazione costituisce un emolumento globale
e di ulteriore trattamento di miglior favore, volto specificatamente a compensare e risarcire
ogni possibile circostanza di disagio e penosità causata dal vincolo di permanenza a bordo.
Tutto ciò considerato, le parti si danno reciprocamente atto che il complessivo regime
contrattuale vigente, anche con riferimento all’ulteriore riposo compensativo per la giornata
del sabato, costituisce corrispettivo per ogni e qualsiasi titolo previsto da leggi e da ogni altra
fonte, e pertanto riconoscono che tale volontà, come qui chiarita, regolerà anche per il futuro
ogni maggiorazione dovuta per 1 giorno domenicale.
121
INDICE
Premessa 2
Navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. 3
CAPO I – TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento 4
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi 4
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato 5
Art. 4 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato 5
Art. 5 - Periodo di prova 6
CAPO II – COMPOSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO
Art. 6 - Numero componenti dell’equipaggio 7
Art. 7 - Sottufficiali
CAPO III – NORME DISCIPLINARI
Art. 8 - Rapporti gerarchici e norme disciplinari 8
Art. 9 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc. 8
Art. 10 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 9
Art. 11 - Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi 11
Art. 12 - Controversie sindacali 11
CAPO IV – ORARIO DI LAVORO
Art. 13 - Orario di lavoro 12
Art. 14 - Orario di riposo 12
Art. 15 - Inizio del servizio a bordo 12
Art. 16 - Orario di lavoro nei porti con turno di porto 13
Art. 17 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto 13
Art. 18 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione 13
CAPO V – LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 19 - Lavori per la sicurezza della navigazione, ecc. 14
Art. 20 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo 14
Art. 21 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave 14
Art. 22 - Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi 14
Art. 23 - Servizio merci e provviste 14
Art. 24 - Sostituzione di ammalati e di infortunati – funzioni superiori 15
Art. 25 - Oggetti in consegna 15
CAPO VI – PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ
Art. 26 - Misura e componenti della retribuzione 16
Art. 27 - Scatti di anzianità / navigazione 16
Art. 28 - Computo riposi compensativi 17
Art. 29 - Indennità di navigazione per le navi fino a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. 17
Art. 30 - Indennità di navigazione per le navi superiori a 3.000 t.s.l. 21
Art. 31 - Spese di viaggio, ingaggio e rimpatrio 24
Art. 32 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze
dei marittimi 24
Art. 33 - Gratifica natalizia (13a) e gratifica pasquale (14a) 25
Art. 34 - Compensi per lavoro straordinario 26
Art. 35 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione 26
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CAPO VII – ALLOGGIO E VITTO
Art. 36 - Alloggio e vitto 27
Art. 37 - Indennità sostitutiva della panatica 27
Art. 38 - Valore della panatica convenzionale 27
CAPO VIII – GIORNI FESTIVI – FERIE – CONGEDI – MATERNITÀ
Art. 39 - Giorni festivi 28
Art. 40 - Giorni festivi trascorsi a bordo 28
Art. 41 - Ferie 29
Art. 42 - Maternità 30
Art. 43 - Congedi parentali 30
Art. 44 - Congedo matrimoniale 30
CAPO IX – PREVIDENZE
Art. 45 - Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia.
Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione. 32
Art. 46 - Assicurazione contro la cancellazione dalle matricole e la perdita
dell’abilitazione professionale per sinistro marittimo 32
Art. 47 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto
di arruolamento per naufragio 32
Art. 48 - Assicurazione malattie e infortuni 32
Art. 49 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili 33
CAPO X – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 50 - Risoluzione di diritto 34
Art. 51 - Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato 34
Art. 52 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato 34
Art. 53 - Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina
armata contro le navi 36
Art. 54 - Preavviso 36
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto 36
CAPO XI – REGOLAMENTO DI BORDO
Art. 56 - Regolamento di bordo 37
CAPO XII – REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Premessa 39
Art. 57 - Iscrizione al turno 39
Art. 58 - Iscrizioni e reiscrizioni 39
Art. 59 - Regolamento di imbarco 40
Art. 60 - Periodo di imbarco 40
Art. 61 - Periodo di prova e reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare 41
Art. 62 - Fondo Nazionale Marittimi (Navi superiori a 3.000 t.s.l.) 42
Art. 63 - Periodo di riposo per i marittimi iscritti al Fondo 44
Art. 64 - Sbarchi per malattia e infortunio 45
Art. 65 - Sbarchi per gravi motivi personali 45
Art. 66 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio 45
CAPO XIII – REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
(Navi superiori a 3.000 t.s.l.)
Art. 67 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro 46
123
Art. 68 - Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L. 46
Art. 69 - Regime di continuità e premio di fidelizzazione 47
Art. 70 - Periodo d’imbarco 48
Art. 71 - Periodo di riposo 49
Art. 72 - Sbarchi per malattia e infortunio 49
Art. 73 - Sbarchi per gravi motivi personali 49
Art. 74 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio 50
Art. 75 - Disponibilità retribuita 50
Art. 76 - Aspettativa non retribuita 50
Art. 77 - Gratifica natalizia (13a) e pasquale (14a) per il personale in continuità
di rapporto di lavoro 51
Art. 78 - Ferie per il personale in C.R.L. 51
Art. 79 - Scatti di anzianità 51
Art. 80 - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso 51
Art. 81 - Cause di cancellazione dalla C.R.L. 52
Art. 82 - Dimissioni 53
CAPO XIV – COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Art. 83 - Collegio di conciliazione e arbitrato 54
CAPO XV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 84 - Disciplina contrattuale 56
Art. 85 - Affissione del contratto a bordo 56
Art. 86 - Contrattazione aziendale o di secondo livello 56
Art. 87 - Decorrenza e durata 57
Art. 88 - Allegati 57
ALLEGATI
Allegato 1 - Numero componenti dell’equipaggio 58
Allegato 2 - Importi mensili del minimo contrattuale 63
Allegato 2 bis - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 67
Allegato 3 - Valore degli scatti di anzianità/navigazione 70
Allegato 4 - Compensi per lavori disagiati 73
Allegato 5 - Accordo 25 luglio 1978 74
Allegato 6 - Obblighi dell’assicurato in caso di dichiarata inidoneità 75
Allegato 7 - Indennità perdita corredo strumenti professionali e utensili 76
Allegato 8 - Protocollo su ambiente di lavoro 77
Allegato 9 - Salute e sicurezza dei lavoratori a bordo 78
Allegato 10 - Protocollo di intesa fra Confitarma e Filt-CGIL, Fit-CISL, Uiltrasporti 84
Allegato 11 - Protocollo d’intesa per i trasporti pubblici 18 luglio 1986 85
Allegato 12 - Patto sulle politiche di concertazione – 23 dicembre 1998 91
Allegato 13 - Tutele assicurative F.A.N.I.MAR. 96
Allegato 14 - Assicurazione integrativa sanitaria 107
Allegato 15 - Verbale di accordo per la previdenza complementare 30 maggio 2007
e ss.mm.ii 108
- Accordo 3 febbraio 2009 – Previdenza complementare 109
- Accordo 11 luglio 2024 – Previdenza complementare 109
Allegato 16 - Accordo 30 luglio 2015 110
Allegato 17 - Verbale di accordo 19 novembre 2015 Commissari e Assistenti
Commissari 111
APPENDICE
- Assistenza economica da parte dell’Ente competente per le malattie insorte
dopo il 28° giorno dallo sbarco 114
- Diritti sindacali 114
- Rappresentanze sindacali unitarie 115
124
- Accesso a bordo dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori 115
- Affissione comunicazioni sindacali 116
- Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali permessi ai lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive 116
- Permessi sindacali 116
- Deleghe per riscossione dei contributi sindacali 116
- Delega comune 117
- Quota di servizio 117
- Agevolazioni allo studio 117
- Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco 118
- Telemedicina 118
- Trattamento personale marittimo adibito ai lavori di comandata e/o all’assistenza
delle navi anche in costruzione 118
- Trattamento 7° giorno 120
(2)
SEZIONE PER L’IMBARCO DEI LAVORATORI MARITTIMI
COMUNITARI A BORDO DI NAVI DA CARICO ISCRITTE
NEL REGISTRO INTERNAZIONALE ITALIANO ARMATE
DA IMPRESE CHE OPERANO IN AMBITO
INTERNAZIONALE
L'anno 2024 addì 11 del mese di luglio in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari a bordo di
navi da carico iscritte nel registro internazionale italiano armate da imprese che operano in ambito
internazionale.
2
Premessa
Le imprese armatoriali che intendono applicare ai propri lavoratori marittimi comunitari il presente
contratto collettivo nazionale di lavoro dovranno provvedere ad inviare una apposita
comunicazione alle Segreterie nazionali di Filt -CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti e a Confitarma o ad
Assarmatori, in funzione del rapporto di rappresentanza della Società con l’una o l’altra
Associazione.
Fermo restando che le parti si danno atto che il presente contratto ha carattere esaustivo
relativamente ai vari istituti del lavoro marittimo, qualora una delle parti firmatarie della presente
Sezione avverta la necessità di verificare quanto sopra, potrà richiedere un incontro sindacale
per l’individuazione delle opportune soluzioni, che avrà luogo entro 20 giorni dalla ricezione della
richiesta.
3
Art. 1
Applicazione
1 - La presente Sezione si applica ai marittimi comunitari imbarcati a bordo di navi da carico
iscritte nel Registro Internazionale italiano armate da imprese che operano in ambito
internazionale.
2 - Le aziende che utilizzano gli istituti della CRL e/o del TP (premio di fidelizzazione)
continueranno ad applicare le specifiche norme contenute nel CCNL per l’imbarco dei lavoratori
marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151
tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a
151 t.s.l. e inferiori a 3000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.. Le aziende di nuova costituzione applicheranno la
CRL o in alternativa il premio di fidelizzazione ai lavoratori marittimi iscritti al TP.
Art. 2
Visita preventiva d’imbarco
1 - L’armatore provvederà affinché ogni marittimo sia sottoposto a visita medica preventiva
d’imbarco secondo la vigente normativa.
Art. 3
Periodo di prova
1 - I primi 45 giorni d’imbarco, nel corso del primo periodo d’impiego con l’armatore, saranno
considerati periodo di prova ed in qualunque momento di tale periodo sia il marittimo che
l’armatore avranno di ritto di recedere dal contratt o con un preavviso di 15 giorni, salvo i casi
particolari previsti all’art. 34 della presente Sezione.
2 - Nel caso di recesso dal contratto di arruolamento da parte del marittimo le spese di rimpatrio
saranno a carico del marittimo, salvo i casi particolari previsti all’art. 34 della presente Sezione.
Art. 4
Contratto di arruolamento - periodo d’imbarco
1 - Il contratto di arruolamento disciplina il periodo d’imbarco, si instaura al momento dell’imbarco
stesso e si estingue al momento dello sbarco. Il contratto d’arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Il periodo di imbarco può avere una durata fino a 5 (cinque) mesi prorogabile o riducibile di
trenta giorni per esigenze dell’azienda.
La durata del periodo di imbarco può essere altresì determinata con accordi sindacali aziendali.
3 - L’armatore ha facoltà di trasbordare il marittimo in qualunque tempo e luogo su qualunque
nave da lui gestita garantendo la stessa qualifica/grado di bordo.
Art. 5
Ingaggio e rimpatrio
1 - Il marittimo che abbia mantenuto l’impegno ad imbarcarsi avrà diritto, per i giorni di viaggio
dalla residenza al porto di imbarco (e dal porto di sbarco alla residenza), al pagamento del minimo
conglobato giornaliero, al rimborso delle spese documentate di vitto, nei limiti di 25 euro per pasto,
se sostenute direttamente.
4
2 - In caso di viaggio per imbarcare all’estero o in caso di rimpatrio, le relative spese saranno a
carico dell’armatore; saranno addebitate al marittimo in caso di sbarco per fatto imputabile alla
sua volontà o responsabilità, fermo restando l’obbligo dell’armatore di provvedere al rimpatrio nel
rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale.
Art. 6
Inizio del servizio
1 - Il marittimo è tenuto a trovarsi a bordo della nave su cui deve prestare servizio nel giorno ed
ora indicati dall’armatore.
2 - Durante la sosta in porto, il marittimo imbarcato e libero dal servizio, autorizzato a scendere
a terra, dovrà trovarsi a bordo almeno 1 ora prima dell’ora stabilita per la partenza della nave e
secondo quanto disposto dalle autorità di scalo.
Art. 7
Orario di lavoro
1 - L’orario normale di lavoro è di 8 (otto) ore giornaliere per tutti i lavoratori marittimi.
2 - Il servizio di guardia in coperta e macchina è normalmente suddiviso in tre turni di guardia
alternando quattro (4) ore di lavoro e otto (8) ore franche.
3 - Per il personale giornaliero delle sezioni di coperta e macchina l’orario normale di lavoro (8
ore) è compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00. Per il personale di camera e cucina l’orario
normale di lavoro (8 ore giornaliere) potrà essere ripartito in tre turni tra le ore 6.00 e le ore 24.00.
4 - Il Comandante o il Direttore di macchina (imbarcato su navi fino a 3000 tsl) non è soggetto
ad uno specifico orario di lavoro.
5 - In navigazione l’orario normale di servizio, sia nei giorni feriali che in quelli festivi, è di 8 (otto)
ore giornaliere per tutto il personale.
Art. 8
Orario di riposo
1 - L’orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24
(ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le 10 (dieci) ore minime di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti,
uno dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l’intervallo tra periodi
consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 (quattordici) ore, salvo deroghe all’orario di lavoro,
in conformità alla normativa nazionale ed internazionale vigente.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l’effettuazione delle
ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico,
oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in perico lo in mare. In tali occasioni il
Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore
marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta
raggiunta una situazione d i normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo
impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato
periodo di riposo.
5
Art. 9
Lavoro straordinario
1 - È straordinario ogni lavoro eseguito dal marittimo oltre l’ottava ora di prestazione giornaliera.
al di fuori dell’orario normale di lavoro.
2 - Ai soli effetti del compenso straordinario, per ore notturne si intendono quelle comprese fra
le 20,00 e le 6,00.
3 - Le parti dichiarano espressamente che i riconoscimenti di ore di straordinario, i compensi per
lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere
esclusi, anche a livello aziendale, a qualsiasi titolo dalla ret ribuzione, essendo voluti come
elementi distinti ed autonomi espressamente ribandendosi l’esclusione dei medesimi dal calcolo
delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che,
direttamente o indirettam ente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Pertanto, anche in
relazione alla specialità del rapporto di lavoro nautico, le parti dichiarano che hanno sempre voluto
escludere i riconoscimenti di ore di lavoro straordinario, i compensi per lavoro straordinario anche
se continuativi e/o predeterminati e/o forfetizzati dal computo degli istituti contrattuali sui quali
sono state calcolate le “indennità fisse”.
Art. 10
Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - Oltre alle mansioni specifiche per le quali è stato arruolato, il marittimo è tenuto a prestare la
propria opera, senza diritto a compenso per lavoro straordinario in relazione ad interventi per la
sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per il salv ataggio della nave e delle
persone imbarcate.
2 - In caso di necessità conseguente alla sicurezza della nave, del carico e dei passeggeri, e
comunque nell’interesse della navigazione, il marittimo può essere adibito a qualsiasi servizio.
Art. 11
Lavori per la manutenzione, pulizia della nave e alloggi
1 - Il marittimo deve eseguire tutti gli usuali lavori di pulizia e manutenzione della nave che
venissero ordinati, nei modi e termini stabiliti dal presente contratto.
2 - Il marittimo, in particolare, dovrà mantenere il proprio alloggio nella massima pulizia senza
che ciò comporti diritto al compenso per lavoro straordinario.
Art. 12
Servizio merci e provviste
1 - L’imbarco, lo sbarco e lo stivaggio delle merci sono normalmente eseguiti dai lavoratori di
terra specializzati.
2 - In mancanza di tale personale le operazioni suddette saranno svolte dai marittimi: per tali
lavori è stabilito il compenso nella contrattazione di 2’ livello.
3 - I marittimi dovranno imbarcare tutte le provviste di peso maneggevole anche se l’imbarco
richieda l’uso dei verricelli e curarne la sistemazione nelle cambuse o nei depositi frigoriferi .
6
Art. 13
Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - Il marittimo non è tenuto a prestare un servizio diverso da quello per il quale è stato arruolato.
2 - Ai marittimi non verrà richiesto, né saranno obbligati a svolgere attività di movimentazione
del carico e altri lavori tradi zionalmente e storicamente svolti da lavoratori portuali senza un
preventivo accordo con il sindacato dei portuali ITF e sempreché i singoli marittimi svolgano
volontariamente tali attività, per le quali riceveranno adeguato compenso.
3 - Il compenso per tali attività, svolte durante l’orario normale di lavoro, è pari a quello previsto
per il lavoro straordinario per ogni ora o frazione di ora in cui tale attività viene svolta, in aggiunta
al minimo contrattuale. Qualora tali lavori vengano svolti al di fuori dell’orario normale di lavoro ,
essi saranno retribuiti con il doppio del compenso previsto per il lavoro straordinario.
4 - Se una nave si trova in un porto dove è ufficialmente in corso una controversia sindacale che
coinvolga una organizzazione sindacale affiliata a quella dei portuali ITF, ai marittimi non verrà
richiesto, né saranno obbligati a svolgere attività di movimentazione del carico e altri lavori
tradizionalmente e storicamente svolti da lavoratori appartenenti a detta organizzazione sindacale
e che potrebbero condizionare la composizione della controversia sindacale.
Art. 14
Sostituzione di malati e di infortunati - Personale mancante
- Funzioni superiori
1 - Nel caso di malattia o di infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio
dell’ammalato sarà svolto - entro i limiti dell’orario ordinario - dal rimanente personale, anche
appartenente a categoria diversa, senza diritto a compensi extra.
2 - Al marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore spetteranno, pro
tempore, soltanto la paga e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.
Art. 15
Oggetti in consegna
1 - Il marittimo che ha ricevuto in consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla
restituzione o al pagamento degli stessi in caso di mancata riconsegna o di danneggiamento.
Art. 16
Alloggio e vitto
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così
come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla
metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità,
vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
2 - Le forniture di vitto devono essere in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per
quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la
durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con
particolare riferimento al credo religioso.
7
Art. 17
Indennità sostitutiva del servizio mensa - panatica convenzionale
1 - Nel caso in cui il marittimo non possa fruire della mensa di bordo, avrà diritto a una indennità
giornaliera forfettizzata da concordare con le OO.SS. a livello aziendale. Tale indenni tà sarà
corrisposta anche per i giorni di viaggio, in particolare per prendere imbarco, per il trasbordo e
per rientrare nella località di residenza dopo la cessazione del contratto di arruolamento. In caso
di mancato accordo a livello aziendale, l’armatore dovrà farsi carico delle spese di vitto, nel limite
di 15 euro a pasto, a fronte di giustificativi di spesa.
2 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o
considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità
sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle
ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica
natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica convenzionale è determinato
nelle misure seguenti:
Comandante e Direttore
di macchina (per navi fino a 3.000 tsl)
Ufficiali € 10,00
Sottufficiali e Comuni € 7,00
Art. 18
Giorni festivi
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) le festività di cui all’allegato 1.
2 - La prestazione lavorativa a bordo continua secondo l’orario normale di lavoro anche nei giorni
festivi, domeniche e festività infrasettimanali.
3 - Qualora un giorno festivo cada di domenica verrà riconosciuta al marittimo una ulteriore
giornata di riposo compensativo.
Art. 19
Riposi compensativi
1 - Al marittimo saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti sono i giorni di
sabato, domenica e festivi tà infrasettimanali lavorati a bordo. Agli effetti della eventuale
valutazione economica dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi si rinvia a quanto previsto
dall’allegato 2.
2 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
Art. 20
Ferie
1 - Ai marittimi è riconosciuto un periodo di ferie di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro-rata
da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività comprese
nel periodo feriale stesso. Agli effetti dell'eventuale indennità sostitutiva vedasi l’allegato 2.
8
Art. 21
Previdenza, assistenza e assicurazioni diverse
1 - Le prestazioni previdenziali e assistenziali sono quelle previste dall e vigenti disposizioni di
legge, nonché quelle riportate negli allegati della Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi
comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tsl, ivi
comprese quelle previste dagli accordi sindacali coperte dal Fanimar.
Art. 22
Servizi nelle aree ad alto rischio pirateria
1 - I termini e le condizioni da riconoscere a tutti i marittimi a bordo di navi operanti in “High Risk
Area/Warlike Operations Area” sono quelli indicati negli accordi sindacali di riferimento a suo
tempo sottoscritti da Confitarma e Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti.
2 - Le “High Risk/Warlike Operations Areas” sono quelle che vengono individuate, nel tempo,
dall’International Bargaining Forum (IBF).
Art. 23
Effetti personali dell'equipaggio
1 - Quando un marittimo subisce la perdita totale o parziale, o il danneggiamento dei propri effetti
e strumenti personali mentre presta servizio a bordo della nave in conseguenza di un naufragio,
incaglio o l'abbandono della nave, o in conseguenza di un incendio, allagamento o collisione,
escluse le perdite o i danneggiamenti provocati per colpa del marittimo o per furto o
appropriazione indebita, avrà diritto a ricevere dalla compagnia un'indennità fino ad al massimo
di 3.000 € indipendentemente dal grado.
Art. 24
Sbarco per malattia e infortunio
1 - Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di
legge.
2 - L’Armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate negli allegati n. 6 e 8 della Sezione per
l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto
passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l.
3 - La malattia insorta durante l’imbarco non darà luogo allo sbarco, sempre che il lavoratore
marittimo sia in grado di riprendere servizio entro 3 giorni dall'insorgere della malattia.
Art. 25
Misura e componenti della retribuzione
1 - Per la parte economica, si rinvia alla Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari
sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza
lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori
a 3000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
2 - La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30 mo del minimo contrattuale e la paga base
oraria ad 1/8 vo della paga base giornaliera salvo quanto disposto dal precedente art. 19. Agli
effetti del presente articolo la giornata inizia alle ore 0 e termina alle ore 24.
9
Art. 26
Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della
navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo
disagio, ad ogni marittimo è corrisposta una indennità di navigazione, per ogni giorno di imbarco
effettivo, in relazione alle diverse condizioni in cui può operare la nave, come previsto negli
specifici articoli della Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico
e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l.
2 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente articolo
non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o
indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che
l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua
incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
3 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto poss a occorrere, precisano,
che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del
lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed
infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relativ e indennità sostitutive
delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica
pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
4 - In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa
compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo
complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti g li eventuali oneri riflessi,
all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta.
Art. 27
Termini e modalità di corresponsione del trattamento economico
1 - Il marittimo ha diritto alla percezione della retribuzione spettante entro il giorno 10 del mese
successivo a quello di maturazione, salvo diversa prassi aziendale e comunque entro i 30 giorni
successivi ai mesi di maturazione.
2 - Durante l’imbarco il Comandante potrà corrispondere acconti all’equipaggio fino alla
concorrenza dell’80% sulla disponibilità per competenze maturate liquidabili; in alternativa il
marittimo avrà facoltà di delegare un proprio congiunto (previa esplicita d esignazione
all’armatore, che provvederà al pagamento) a riscuotere parte delle proprie competenze, fino al
richiamato 80% delle stesse. In caso di utilizzo di denaro contante, l’acconto può essere
riconosciuto entro i limiti di legge.
Art. 28
Tredicesima e quattordicesima mensilità
1 - Con la mensilità di Dicembre e di Aprile sarà corrisposto ai marittimi il rateo di una mensilità
secondo le modalità previste dalla Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle
navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l.
2 - In caso di cessazione del contratto di arruolamento, in occasione della liquidazione delle altre
competenze, saranno corrisposti tanti dodicesimi di tredicesima e quattordicesima,
eventualmente non percepiti, quanti saranno stati i mesi di imbarco compiuti.
3 - Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
10
Art. 29
Compensi per lavoro straordinario
1 - La quota oraria per il lavoro straordinario si determina applicando il divisore 184 al minimo
contrattuale: il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:
Diurno feriale Notturno feriale Notturno festivo
Diurno festivo
25% 25% 33%
Art. 30
Rapporti gerarchici e norme disciplinari
1 - Durante l’imbarco i rapporti gerarchici e le norme disciplinari sono regolati dalle leggi e dai
regolamenti dello Stato e dal presente contratto.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni
delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo
ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza
della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - Tutto l’equipaggio deve esercitare la massima sorveglianza affinché non si verifichino casi di
contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive a bordo, imbarco o
favoreggiamento di clandestini.
Art. 31
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni s ono disciplinate dall’Allegato 3 della presente
Sezione.
Art. 32
Bullismo e molestie sessuali
1 - Ogni marittimo ha diritto a lavorare, formarsi e vivere in un ambiente libero da bullismo e
molestie di carattere sessuale, razziale o di altra natura. La Società considera la violazione di tale
disposizione come un grave atto di infrazione disciplinare da parte del lavoratore marittimo.
Art. 33
Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
1 - Il marittimo deve ricevere una copia della procedura di reclamo a bordo ed a terra, approvata
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 34
Risoluzione del contratto di arruolamento
1 - Il contratto di arruolamento si risolv e con lo sbarco del marittimo, fermo restando quanto
previsto per il licenziamento in caso di giustificato motivo o giusta causa.
2 - La risoluzione del contratto di arruolamento anticipatamente rispetto alla sua scadenza
naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di legge.
11
3 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre,
dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro
10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.),
certificato dall’autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da
documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore
di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo
sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
4 - La risoluzione del contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell’arruolato;
b) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della
nave o altra causa non imputabile all’armatore, che rendano impossibile l’inizio o la
prosecuzione del viaggio;
c) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di
disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni.
5 - In caso di risoluzione anticipata del contratto di arruolamento, per giustificato motivo, la parte
che recede deve dare all’altra un preavviso di 15 giorni o, in alternativa, una indennità sostitutiva,
per i giorni di mancato preavviso, costituita dagli elementi retributivi di cui all’art. 35, comma 2.
Art. 35
Preavviso
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18
(diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per
il contratto di arruolamento a tempo determinato.
2 - Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di
preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
3 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti
sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali:
minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13a e 14a mensilità, e se
dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Art. 36
Trattamento di fine rapporto
1 - Alla cessazione del contratto di arruolamento l’armatore corrisponderà al marittimo il
trattamento di fine rapporto spettante ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 2 della
legge 297/82.
2 - La retribuzione utile per la determinazione del tfr è costituita esclusivamente dai seguenti
elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo di 13a e 14a mensilità;
c) valore convenzionale della panatica;
d) scatti di anzianità;
e) eventuale supplemento paga ufficiali;
f) eventuale indennità di rappresentanza.
12
Art. 37
Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026. Essa
si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti,
con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in
vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
13
Allegato 1
1) FESTIVITÀ (ART. 18)
25 aprile (Anniversario della Liberazione)
1° maggio (Festa del lavoro)
2 giugno (Festa della Repubblica)
1° gennaio (Capodanno)
6 gennaio (Epifania)
Lunedì di Pasqua
15 agosto (Assunzione)
1° novembre (Ognissanti)
8 dicembre (Immacolata)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (S. Stefano)
Sono considerati semifestivi:
la Vigilia di Natale
il Venerdì Santo
14
Allegato 2
1) DETERMINAZIONE DELL'INDENNIT À SOSTITUTIVA FERIE E RIPOSI COMPENSATIVI
(ARTT. 19 E 20)
In caso di cessazione del contratto di arruolamento senza che il marittimo abbia potuto fruire delle
ferie o dei riposi compensativi spettanti, l'armatore corrisponderà al marittimo una indennità
sostitutiva per ogni giornata non fruita calcolata in base ad 1/26 di:
- minimo contrattuale;
- panatica convenzionale;
- eventuale supplemento paga per ufficiali;
- eventuale indennità di rappresentanza
ed a 1/30 di:
- rateo di 13a e 14a mensilità;
- eventuali scatti di anzianità
2) INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI
ARRUOLAMENTO PER NAUFRAGIO
In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di contratto,
è dovuta al marittimo un'indennità di disoccupazione pari a 2 mesi dello stipendio percepito a
bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention,
2006.
15
Allegato 3
INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e
considerando come retribuzione quella indicata al punto 2 dell’art. 36;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall’elenco del personale in
C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall’ordine in cui sono
elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano
e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell’applicazione della
sanzione stessa, procedere alla contestazione dell’addebito, consentendo, poi, l’esercizio di
diritto di difesa del marittimo nei termini di legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di
attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il
lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all’armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali
dell’azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un
massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione
del carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal
Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall’elenco del
personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportamento così grave da far venir meno il
vincolo fiduciario con l’Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri
che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori.
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o
della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio
danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti
aziendali);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di
sostanze stupefacenti e psicotrope;
16
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando,
trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due
sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l’equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita
corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo
rappresenti;
k) commette azioni da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone o alla
sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito.
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del
rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più
gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di
risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione
dall’elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal
Comandante oppure dall’Armatore o da un suo procuratore e da questo potranno essere annotati
sui documenti di bordo. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco i mmediato del
marittimo nei casi di particolare gravità indicati nell’elenco di cui sopra. In tal caso l’Armatore potrà
disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del
minimo contrattuale mensile. I provvedime nti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati
saranno adottati dall’Armatore o da un suo procuratore.
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l’adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà
facoltà di reclamo secondo le disposizioni di legge anche tramite l’Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l’adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare
più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo
sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione
di cui all’art. 84 della Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico
e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di
macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall’elenco
della C.R.L. e il suddetto Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, questa verrà
annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o della cancellazione
dall’elenco della C.R.L. e il suddetto Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, la
Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione
dall’elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante
giornate calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 2 dell’art. 36 della
presente Sezione, e secondo i seguenti limiti:
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PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 30 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 30 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 45 giorni di retribuzione.
Inoltre, il marittimo iscritto al Fondo manterrà tale iscrizione.
PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 3 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione.
Inoltre, il marittimo in C.R.L. verrà iscritto nel Fondo, qualora ne abbia maturato i requisiti.
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INDICE
Premessa 2
Art. 1 - Applicazione 3
Art. 2 - Visita preventiva d’imbarco 3
Art. 3 - Periodo di prova 3
Art. 4 - Contratto di arruolamento – periodo d’imbarco 3
Art. 5 - Ingaggio e rimpatrio 3
Art. 6 - Inizio del servizio 4
Art. 7 - Orario di lavoro 4
Art. 8 - Orario di riposo 4
Art. 9 - Lavoro straordinario 5
Art. 10 - Lavori per la sicurezza della navigazione 5
Art. 11 - Lavori per la manutenzione, pulizia della nave e alloggi 5
Art. 12 - Servizio merci e provviste 5
Art. 13 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo 6
Art. 14 - Sostituzione di malati e di infortunati – Personale mancante – Funzioni superiori 6
Art. 15 - Oggetti in consegna 6
Art. 16 - Alloggio e vitto 6
Art. 17 - Indennità sostitutiva del servizio mensa – panatica convenzionale 7
Art. 18 - Giorni festivi 7
Art. 19 - Riposi compensativi 7
Art. 20 - Ferie 7
Art. 21 - Previdenza, assistenza e assicurazioni diverse 8
Art. 22 - Servizi nelle aree ad alto rischio pirateria 8
Art. 23 - Effetti personali dell’equipaggio 8
Art. 24 - Sbarco per malattia e infortunio 8
Art. 25 - Misura e componenti della retribuzione 8
Art. 26 - Indennità di navigazione 9
Art. 27 - Termini e modalità di corresponsione del trattamento economico 9
Art. 28 - Tredicesima e quattordicesima mensilità 9
Art. 29 - Compensi per lavoro straordinario 10
Art. 30 - Rapporti gerarchici e norme disciplinari 10
Art. 31 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 10
Art. 32 - Bullismo e molestie sessuali 10
Art. 33 - Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi 10
Art. 34 - Risoluzione del contratto di arruolamento 10
Art. 35 - Preavviso 11
Art. 36 - Trattamento di fine rapporto 11
Art. 37 - Decorrenza e durata 12
ALLEGATI
Allegato 1 - Festività (art. 18) 13
Allegato 2 - 1) Determinazione dell’indennità sostitutiva ferie e riposi compensativi
(artt. 19 e 20).
2) Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto
di arruolamento per naufragio 14
Allegato 3 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 15
(3)
SEZIONE PER L’IMBARCO DEI COMANDANTI E DIRETTORI
DI MACCHINA DI NAVI DA CROCIERA, DA CARICO E
TRAGHETTI PASSEGGERI/MERCI SUPERIORI A 3.000 TSL
DELL’ARMAMENTO NAZIONALE
L’anno 2024 addì 11 del mese di luglio in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
- L'UNIONE SINDACALE NAZIONALE CAPITANI DI LUNGO CORSO AL COMANDO
(USCLAC)
- L'UNIONE NAZIONALE CAPITANI DIRETTORI DI MACCHINA (U.N.C.Di.M.)
hanno stipulato la presente Sezione per i comandanti e direttori di macchina di navi da crociera,
da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale.
2
PREMESSA
Premesso che il Comandante ricopre il ruolo individuato dal Codice della Navigazione che
comporta un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, le parti
convengono debba essergli riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla rilevanza delle
sue funzioni e responsabilità, e stipulano la presente Sezione che si intende sostitutiva di quella
preesistente.
Nell'intento di riconoscere al Direttore di Macchina un trattamento economico e normativo che
tenga conto della sua posizione gerarchica a bordo delle navi e delle rilevanti funzioni tecniche
che è chiamato a svolgere, pur non assumendo la responsabilità d ella spedizione, nonché delle
elevate conoscenze professionali a lui richieste, le parti provvedono a stipulare la presente
Sezione che si intende sostitutiva di quella preesistente.
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e
stipulazione del presente rinnovo e dei precedenti rinnovi, è stato tra esse voluto e pattuito un
vincolo di stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni previste nei suddetti rinnovi.
Tutto ciò nel preciso e dichiarato riconoscimento che le pattuizioni tutte contenute nel presente
accordo, così come le precedenti, sono avvenute tenendo conto della legislazione vigente e
costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicur amente di miglior
favore per i lavoratori.
Le parti si danno, infatti, reciprocamente atto che, ove per ipotesi si potesse presupporre per
alcuni istituti una interpretazione restrittiva della vigente legislazione a ciò ha fatto riscontro una
compensazione con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa
contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto
conto della volontà delle OO.SS. di acquisire miglioramenti economici e normativi conformi alle
esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valo re omnicomprensivo del costo
contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese
derivanti dalla interpretazione delle leggi vigenti al momento della stipula e/o di clausole e istituti
che siano difformi alla contrattazione collettiva del s ettore sono in contrasto con le finalità
conseguite e pertanto comporteranno per le aziende il diritto a considerare i suddetti
miglioramenti anche a fronte di tali eventuali pretese.
DEFINIZIONI
A) Il termine “ARMATORE” usato nel testo della presente Sezione oltre ad avere il suo proprio
significato, è indicativo e sostitutivo dei termini: Società di navigazione - Compagnia di
navigazione ed in generale qualsiasi impresa che gestisce navi ed assum e gli equipaggi.
B) Il termine “COMANDANTE”, usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai
sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, il capo della comunità
viaggiante, il capo della spedizione e capo responsabile della polizia di bordo.
C) Il termine “DIRETTORE DI MACCHINA” usato nel testo della presente Sezione, definisce e
qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, colui che
assume la direzione della sezione macchina della nave.
3
PARTE PRIMA
ISTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1
Tipi di contratto di arruolamento
1 - Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alla CRL e al Turno Particolare della
presente Sezione, in osservanza all’art. 325 del Codice della Navigazione , il contratto di
arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Per esigenze operative, l’armatore ha facoltà di trasbordare il Comandante o Direttore di
macchina su qualsiasi nave da lui armata. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di
arruolamento.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l’Autorità Marittima ai sensi di legge saranno
redatti in conformità ai modelli emessi dall’Autorità competente.
Art. 2
Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
1 - Con il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi il Comandante o Direttore di
macchina viene imbarcato per il compimento di uno o più viaggi. Il contratto deve contenere le
indicazioni del viaggio o dei viaggi per i quali viene stipulato.
2 - Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di
ultima destinazione, oltre alla eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di
caricazione.
3 - Il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi non può avere una durata superiore a
4 (quattro) mesi, qualora il predetto limite scada nel corso del viaggio o dell’ultimo dei viaggi
previsti, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione. Una durata massima
del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi superiore a quella sopra indicata può
essere altresì determinata con accordi aziendali.
Se il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi supera il termine massimo sopra definito
o quello eventualmente stabilito dalla contrattazione di secondo livello, si considera a tempo
indeterminato.
4 - Qualora, per concorde volontà dell’Armatore e del Comandante o Direttore di macchina,
questi non venga congedato nel porto di ultima destinazione il contratto di arruolamento si intende
prorogato per un ulteriore viaggio e così di seguito nei limiti di cui al comma 3.
5 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a viaggio inizia al momento dell’imbarco e
si estingue al momento dello sbarco, una volta terminate le operazioni commerciali dell’ultimo
viaggio.
6 - Il Comandante o Direttore di macchina, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate
durante il periodo del contratto di arruolamento nonché il trattamento di fine rapporto, fermo
restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
4
Art. 3
Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il Comandante o Direttore di macchina
viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il
contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere l’indicazione del termine di durata.
Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende
prorogato fino al porto di ultima destinazione.
2 - Il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 4
(quattro) mesi. Il contratto è prorogabile anche più di una volta, d’intesa con il lavoratore, per
esigenze dell’azienda, per una durata massima pari a 5 (cinque) mesi. La durata dell’imbarco può
essere altresì determinata con accordi aziendali. Ai sensi dell’art. 326, comma 2 e comma 3 del
codice della navigazione, s i conviene che in caso di intervallo pari o inferiore a 60 (sessanta)
giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato e/o a viaggio o per più viaggi
il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della
sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga
complessivamente l’arco temporale superiore ad un anno.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al
momento dell’imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
4 - Il Comandante o Direttore di macchina, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate
durante il periodo del contratto di arruolamento nonché il trattamento di fine rapporto, fermo
restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 4
Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell’art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina
la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell’Armatore, per
lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da esso imbarcato.
2 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell’imbarco,
con la stipula della “convenzione di arruolamento” ai sensi dell’art. 328 del C.d.N. e si estingue al
momento dello sbarco.
3 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può avere una durata fino a mesi 4
(quattro) riducibile o prorogabile da parte del datore di lavoro per esigenze dell’azienda, fino a 30
(trenta) giorni. La durata dell’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
4 - Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non
sussiste alcun rapporto di lavoro.
5 - Pertanto, i Comandanti e Direttori di macchina, con esclusione di quelli in continuità di
rapporto di lavoro (C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il
periodo di imbarco (come il T.F.R., l’indennità sostitutiva ferie, i r iposi non goduti, ecc.), fermo
restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 4 bis
Periodo di prova
1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo
determinato/viaggio il Comandante o Direttore di macchina dovrà effettuare un periodo di prova
non superiore a 45 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare d alla data della
prima partenza su una nave di un determinato Armatore. Il patto di prova è stipulato per iscritto
fra Armatore e lavoratore marittimo.
5
2 - Quando l’armatore riassuma in servizio con lo stesso grado di bordo un Comandante o
Direttore di macchina che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato
o in precedenti imbarchi a viaggio o a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo
di prova, detta prova non sarà ripetuta dal marittimo se viene reimbarcato entro tre anni dall’ultimo
sbarco ed il reimbarco avvenga a bordo di una nave dello stesso armatore avente le stesse
caratteristiche tecniche di quella sulla quale ha effettuato il periodo di prova e sempre che l’ultimo
sbarco non sia stato determinato da colpa del Comandante o Direttore di macchina.
3 - Entro il periodo di prova l’Armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque porto
nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco
compreso, nonché quanto previsto all’art. 11 della presente Sezione.
4 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal
Comandante o Direttore di macchina con l’osservanza delle norme di cui all’art. 11 della presente
Sezione e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso.
5 - Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da
quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicheranno le disposizioni della presente
Sezione in materia di rimpatrio.
6 - L’Armatore è tenuto a comunicare al Comandante o Direttore di macchina il risultato della
prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà
positivamente superata.
7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di
servizio.
Art. 5
Orario di lavoro
1 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di orario minimo di
riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di
Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto a llo stesso non spetta il
compenso per lavoro straordinario. Il disagio derivante da una eventuale prolungata prestazione
è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo stabilito nel
presente CCNL. Il Comandante o Direttore di macch ina sarà escluso dal servizio di guardia
quando siano imbarcati tre ufficiali.
2 - Qualora per cause di forza maggiore mancasse uno degli ufficiali abilitato alla guardia
prescritti dalla tabella minima di sicurezza e conseguentemente il Comandante o il Direttore di
Macchina dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione secondo
le risultanze del giornale nautico, avrà diritto oltre al proprio normale trattamento economico, al
minimo contrattuale dell'ufficiale mancante maggiorato del 7% (sette per cento).
Art. 6
Trattamento del personale marittimo in servizio
di comandata/incarico temporaneo a terra
1 - In relazione al periodo svolto in servizio di incarico temporaneo a terra/ comandata, la cui
disciplina è riportata nell’Appendice del CCNL unico dell’industria armatoriale , il Comandante o
Direttore di Macchina percepirà lo stipendio mensile di cui all'art. 43 ed una indennità pari al 37
per cento del minimo contrattuale.
Maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 46, la gratifica pasquale di cui all'art. 47, nonché le ferie
di cui all'art. 56 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti dalla presente Sezione.
Se per esigenze di servizio il Comandante o Direttore di Macchina dovesse prestare la propria
opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione
una giornata di riposo compensativo.
6
2 - Il servizio prestato in località diversa dalla propria provincia di residenza verrà considerato
“Missione” e regolato dalle norme di cui al successivo art. 7 fermo restando quanto previsto al
comma 2 del presente articolo.
Art. 7
Missioni e viaggi di servizio – Ingaggio
1 - L’Armatore è tenuto a rimborsare al Comandante o Direttore di Macchina le spese
documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, sostenute in missione o per
viaggi comunque effettuati per cause di servizio sia in Italia che all'estero, nonché ogni altra spesa
fatta per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
2 - Durante tale periodo il Comandante o Direttore di Macchina percepirà lo stipendio mensile di
cui all'art. 43 ed una indennità pari al 37 per cento del minimo contrattuale.
Maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 46, la gratifica pasquale di cui all'art. 47, nonché le ferie
di cui all'art. 56 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti dalla presente Sezione.
Se per esigenze di servizio il Comandante o Direttore di Macchina dovesse prestare la propria
opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione
una giornata di riposo compensativo.
3 - Al Comandante o Direttore di Macchina spetta la prima classe per il viaggio per mare, la
prima classe ovvero vagone letto per i viaggi in ferrovia, la classe turistica per il viaggio in aereo.
4 - Nel caso in cui l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio il Comandante o il Direttore
di Macchina avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad imbarcarsi,
al minimo contrattuale mensile di cui all'art. 44 e il relativo periodo sarà considerato ai fini del
trattamento di fine rapporto.
L'Armatore è inoltre tenuto a rimborsare al Comandante e al Direttore di Macchina le spese
documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità sostenute all'imbarco, dal luogo
di residenza fino a bordo, e allo sbarco, dal bordo fino al luogo di residenza.
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PARTE SECONDA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 8
Risoluzione di diritto
1 - Qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento, esso si risolve di diritto ai sensi
dell’art. 343 del Codice della Navigazione.
2 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio al Comandante o Direttore
di macchina è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso ed una indennità di disoccupazione
specifica per il naufragio pari a due mesi dello stipendio percepi to a bordo in conformità con
quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention 2006.
Art. 9
Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato anticipatamente
rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni
di legge.
2 - Il Comandante o Direttore di macchina può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di
morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione
anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatt o grave (ad es. terremoto,
alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall’autorità competente, da segnalare
tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le
spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di
insussistenza del fatto grave, il Comandante o Direttore di macchina sarà tenuto a corrispondere
al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto
di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa del Comandante o Direttore di macchina;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di
disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30
giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto
della nave o altra causa non imputabile all’armatore, che rendano impossibile l’inizio o la
prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti, l’armatore corrisponderà al Comandante
o Direttore di macchina l’eventuale trattamento economico di cui all’art. 359, ultimo comma
del Codice della Navigazione.
Art. 10
Risoluzione del contratto di arruolamento
a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) per volontà del Comandante o Direttore di macchina;
b) per volontà dell’armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato
motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del Comandante o Direttore di macchina.
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A) Risoluzione per volontà del Comandante o Direttore di macchina.
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del
Comandante o Direttore di macchina, quest’ultimo è tenuto a rispettare il termine di 15 giorni di
preavviso ed a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi
anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli,
del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10
giorni dallo sbarco, o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali
casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione
o di insussistenza del fatto grave, il Comandante o Direttore di macchina sarà tenuto a
corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
B) Risoluzione per volontà dell’armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo,
giustificato motivo oggettivo.
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dall’armatore in qualunque tempo
e luogo, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in
qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 30 giorni di preavviso nel caso di anzianità
di servizio inferiore ad un anno presso lo stesso armatore o 4 5 giorni nel caso di anzianità di
servizio superiore ad un anno presso lo stesso armatore, ferme restando le disposizioni relative
al rimpatrio.
C) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato o del contratto di
arruolamento a tempo determinato avvenga in conseguenza di uno dei casi sottoindicati, il
Comandante o il Direttore di Macchina, od i suoi aventi causa, avrà dirit to oltre alle competenze
spettantigli sino alla data dello sbarco, ad una indennità sostitutiva del preavviso in misura pari
alla metà di quella prevista alla lettera A) del presente articolo:
- interdizione del commercio;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino
alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l’armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso
di bandiera, di arresto della nave, il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al trattamento
di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del
preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE – in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso,
ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione
del TFR.
D) Risoluzione per colpa del Comandante o Direttore di Macchina.
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento per colpa del Comandante o Direttore di
Macchina non è soggetta all'osservanza di alcun termine di preavviso.
2 - Il Comandante o Direttore di Macchina sarà liquidato delle sue competenze sino al giorno
dello sbarco.
3 - Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di
Macchina e, ove ne ricorrano gli estremi di diritto, egli è tenuto al risarcimento dei danni cagionati
all'Armatore.
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Art. 10 bis
Effetti sul contratto di arruolamento in caso
di atti di pirateria e rapina armata contro le navi
Quando un Comandante o un Direttore di macchina è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della
nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento,
ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata de llo stesso che permangono a ogni
altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto
o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i
termini “pirateria” e “rapina armata contro le navi” sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime
Labour Convention, 2006 (come emendata).
Art. 11
Preavviso
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento da parte dell’armatore
è stabilito in 30 giorni nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno presso lo stesso
armatore o 45 giorni nel caso di anzianità di servizio superiore ad un anno presso lo stesso
armatore.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di
preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento da parte del
Comandante o Direttore di macchina è stabilito in 15 giorni.
3 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti
sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali:
minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13a e 14a mensilità.
Art. 12
Risoluzione del contratto di arruolamento per i
Comandanti o Direttori di Macchina in periodo di prova
1 - Durante il periodo di prova, disciplinato nel Regolamento della Continuità di Rapporto di
Lavoro e nel Regolamento Turno Particolare, il contratto di arruolamento può essere risolto
dall'Armatore in qualsiasi porto, corrispondendo al Comandante o Dirett ore di Macchina le
competenze spettantigli sino alla data dello sbarco e il trattamento di fine rapporto calcolato
secondo le modalità indicate al successivo art. 13.
2 - Il contratto di arruolamento, durante il periodo di prova, può essere risolto anche dal
Comandante o Direttore di Macchina con preavviso scritto di 15 giorni e con diritto alle
competenze spettantigli sino alla data dello sbarco. Il preavviso può essere da to, anche in
navigazione, per iscritto . L'Armatore ha la facoltà di trattenere tante giornate di indennità
sostitutiva del preavviso per ogni giorno di preavviso non rispettato.
3 - Il rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 7 comma 3 della presente
Sezione.
Art. 13
Trattamento di fine rapporto
1 - Alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa l'Armatore corrisponderà, al
Comandante o Direttore di Macchina o agli aventi diritto, il trattamento di fine rapporto, regolato
dall’art. 4, comma 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Pertanto, la retribuzione utile è costituita
esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale mensile di cui all'art. 44;
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- aumenti per anzianità nella qualifica di cui agli artt. 20 e 37;
- rateo della gratifica natalizia;
- rateo della gratifica pasquale;
- panatica convenzionale di cui all'art. 49.
La frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni è calcolata come mese intero, trascurando le
frazioni inferiori.
Art. 14
Naufragio
1 - Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio si applicano le norme di
legge in vigore.
2 - Il naufragio non costituisce di per sé giustificato motivo di automatica cancellazione dalla
continuità del rapporto di lavoro o dal turno particolare del Comandante o Direttore di Macchina
interessato.
Art. 15
Contributi sindacali
1 - Il Comandante e il Direttore di Macchina potranno far pervenire all'Armatore una lettera di
autorizzazione a trattenere sulle sue competenze mensili le quote del contributo sindacale
associativo.
2 - Le aziende armatoriali, nel trasferire i contributi alle Organizzazioni Sindacali beneficiarie,
daranno l'elenco nominativo dei versanti, con l'indicazione del periodo a cui i contributi si
riferiscono.
3 - La lettera di delega dovrà essere redatta come segue:
Oggetto: Delega per versamento contributi sindacali.
Con riferimento all'art. 15 della Sezione per l’imbarco dei comandanti e i direttori di macchina di
navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci superiori a 3.000 tsl dell’armamento
nazionale, chiedo di voler versare per mio conto all'Organizza zione sindacale
......................................... a titolo di contributo sindacale, dandomene debito sul mio statino paga,
un importo mensile pari all’1% del Minimo contrattuale con decorrenza dal mese di
............................................
Distinti saluti.
Firma del Comandante/Direttore di Macchina
Art. 16
Contrattazione di secondo livello
1 - Conformemente a quanto previsto in materia dai vigenti accordi interconfederali viene istituito
il secondo livello di contrattazione in sede aziendale.
2 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello
o che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai
marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento “retributivo di garanzia” lordo mensile
pro-capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 3%
del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di
secondo livello.
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PARTE TERZA
REGOLAMENTO DELLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 17
Applicabilità delle norme sulla continuità
del rapporto di lavoro (C.R.L.)
1 - Gli Armatori che gestiscono almeno tre navi devono applicare le norme sulla continuità del
rapporto di lavoro (C.R.L.) ad un numero di Comandanti e di Direttori di Macchina che sia
sufficiente a coprire il normale avvicendamento degli stessi. L'eventuale maggior fabbisogno
potrà essere coperto da Comandanti o Direttori di Macchina non in regime di continuità.
2 - Gli Armatori che gestiscono meno di tre navi devono applicare le norme sulla continuità del
rapporto di lavoro (C.R.L.) ad almeno un Comandante e un Direttore di Macchina per nave senza
obbligo di riserva.
3 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un elenco unico della
Continuità di Rapporto di Lavoro.
4 - L'applicazione della normativa sulla continuità del rapporto di lavoro è comunque soggetta al
superamento del periodo di prova di cui all'art. 19 e sarà comunicata per iscritto ai Comandanti o
Direttori di Macchina interessati.
Art. 18
Premio di fidelizzazione alternativo al regime di C.R.L.
1 - Le Aziende che hanno iscritti in CRL Comandanti e Direttori di macchina in numero sufficiente
a coprire il normale avvicendamento, saranno escluse dal regime di fidelizzazione, non potendosi
ammettere, di norma, regimi misti che combinino applicazioni pa rziali della CRL e del premio di
fidelizzazione.
2 - In alternativa alla continuità del rapporto di lavoro, le Aziende, possono corrispondere ai
Comandanti e Direttori di Macchina un “premio di fidelizzazione”. L’importo del premio sotto
riportato verrà erogato ogniqualvolta il Comandante o il Direttore di macchina abbia effettuato 24
mesi complessivi di imbarchi consecutivi sulle navi della stessa Azienda o Gruppo armatoriale,
intendendo per tali quelli effettuati senza imbarchi intermedi su navi armate da altre Aziende.
Comandante € 3.300,00
Direttore di macchina € 3.100,00
3 - Alla disposizione di cui al punto 1) è ammessa deroga tramite accordo sindacale a livello
nazionale. In tal caso, i Comandanti e i Direttori di Macchina in CRL e quelli che beneficiano del
premio di fidelizzazione concorrono alla copertura del numero previsto all’art. 17, comma 1, della
presente Sezione.
Art. 19
Periodo di prova ai fini dell'ammissione in C.R.L.
1 - Ai Comandanti o Direttori di Macchina potrà venire fissato un periodo di prova ai fini
dell'ammissione alle norme sulla continuità del rapporto di lavoro che in ogni caso non dovrà
superare i 6 mesi di effettiva presenza a bordo e dovrà risultare da atto scritto alla stipulazione
del contratto di imbarco.
2 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di
servizio.
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3 - L'Armatore è tenuto a comunicare al Comandante o Direttore di Macchina l’eventuale
mancato superamento della prova ai fini dell’ammissione in C.R.L, entro il termine stabilito al
comma 1). In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà superata ed al Comandante
o al Direttore di Macchina verranno applicate le norme sulla continuità del rapporto di lavoro
(C.R.L.).
4 - Il Comandante o Direttore di Macchina di nuova nomina, già primo ufficiale in C.R.L. presso
lo stesso Armatore, che non abbia superato la prova verrà re-immesso nel grado precedente.
Art. 20
Aumenti per anzianità nella qualifica in continuità di rapporto
di lavoro (C.R.L.) presso lo stesso Armatore
1 - A partire dall'inizio del secondo anno di anzianità aziendale dopo l'ammissione in continuità
di rapporto di lavoro e successivamente al compimento di ciascun biennio di anzianità nella
qualifica in continuità di rapporto di lavoro presso lo stesso Armatore e con effetto dal primo giorno
del mese successivo, al Comandante o Direttore di Macchina verrà corrisposto un aumento nella
misura indicata nell'allegato 4, fino ad un massimo di otto bienni.
2 - Il periodo di prova di cui all'art. 19 se superato sarà considerato ai fini della determinazione
degli aumenti di anzianità.
Art. 21
Periodo di imbarco in C.R.L.
1 - Il periodo contrattuale di imbarco per il Comandante o Direttore di Macchina in C.R.L. può
avere una durata fino a mesi 4 che d’intesa con il marittimo, per esigenze aziendali, è prorogabile
fino a giorni 30 e riducibile fino a giorni 30.
2 - La durata dell’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
3 - Il Comandante o Direttore di Macchina che ha completato il periodo contrattuale di imbarco
sbarcherà per “rotazione sociale” onde poter fruire del periodo di riposo garantito di cui al
successivo art. 22.
Art. 22
Periodo di riposo in C.R.L.
1 - Il Comandante o Direttore di Macchina in C.R.L. avrà diritto ad un periodo di riposo dalla data
dello sbarco, escluso il tempo impiegato per il rimpatrio, corrispondente a tante giornate quanti
sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività,
ferie, sabati salvo quanto previsto dai successivi commi 2) e 3).
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche
ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo stesso.
3 - Il Comandante o Direttore di Macchina dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi
compensativi maturati e non fruiti per domeniche, festività, ferie e al 50% dei sabati, sarà
disponibile per l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, salva comunque la
facoltà dell'Armatore di imbarcarlo o di impiegarlo nei cinque giorni precedenti la scadenza del
periodo di riposo summenzionato, nel qual caso avrà diritto al differimento di tali cinque giorni o
frazioni in aggiunta al periodo di riposo maturato allo sbarco successivo.
4 - Terminato il periodo di riposo di cui al comma 3) l'eventuale rimanenza del restante 50% dei
sabati maturati e non fruiti verrà liquidata, al reimbarco, con la relativa indennità sostitutiva di cui
all’art. 57.
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5 - Il Comandante o Direttore di Macchina, che avendo usufruito del periodo di riposo di cui al
comma 1), con l'aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, non fosse chiamato per
l'imbarco o per un eventuale incarico temporaneo a terra, sarà con siderato in disponibilità
retribuita e percepirà per ogni giorno in tale posizione 1/40 (un quarantesimo) del minimo
contrattuale mensile di cui all'art. 44.
6 - I periodi di malattia e infortunio indennizzati, comunicati alle Società dall’Istituto competente,
saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.
7 - Durante il periodo di riposo di cui al comma 1) al Comandante o Direttore di Macchina sarà
corrisposta la retribuzione su base mensile così composta:
- minimo contrattuale;
- scatti di anzianità;
- valore convenzionale della panatica.
Saranno inoltre corrisposti agli aventi diritto gli assegni per il nucleo familiare secondo le vigenti
norme di legge.
8 - Dalla data di rientro al proprio domicilio il Comandante o il Direttore di Macchina in C.R.L.,
sbarcato per grave motivo personale, usufruirà del periodo di riposo maturato e non fruito.
Trascorso tale periodo dovrà, se non ancora disponibile all'imbarco , chiedere un periodo di
aspettativa di cui all'art. 23.
Al Comandante o al Direttore di Macchina sbarcato per grave motivo personale non spetta la
disponibilità retribuita di cui al comma 5 del presente articolo, applicandosi l’aspettativa di cui
all’art. 23.
Art. 23
Aspettativa
1 - Al Comandante o Direttore di Macchina in C.R.L. che ne faccia richiesta per giustificati motivi
riconosciuti dall'Armatore potrà essere concesso un periodo di aspettativa fino a 6 mesi
rinnovabile una sola volta. Durante tale periodo non è dovuto alcun trattamento economico e
viene sospesa l'anzianità di servizio e la contribuzione previdenziale e assistenziale.
Art. 24
Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale
1 - Il Comandante o il Direttore di Macchina indisponibile all'imbarco per grave motivo personale,
da documentare entro quindici giorni, dovrà chiedere un periodo di aspettativa di cui all'art. 23
della presente Sezione.
2 - Per “grave motivo personale” si intendono i casi di morte, o di grave malattia con imminente
pericolo di vita, del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da
documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, o casi di particolare
gravità da sottoporre all’attenzione dell’Armatore.
3 - L'indisponibilità dovrà essere comunicata per iscritto all'atto in cui si verifica e non al momento
della chiamata per l'imbarco.
Art. 25
Risoluzione del contratto di arruolamento in continuità di rapporto
di lavoro (C.R.L.)
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato non costituisce di per sé
motivo di automatica cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro.
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Art. 26
Cause di cancellazione dal regime di continuità del rapporto
di lavoro (C.R.L.)
1 - La cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro può avvenire:
a) per volontà dell'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato
motivo oggettivo;
b) per dimissioni;
c) per limiti di età pensionabile;
d) per cessazione d'attività o liquidazione della Società Armatrice oppure per riduzione della
flotta o per disarmo superiore a 3 mesi;
e) per inibizione temporanea dell'esercizio professionale non inferiore a 6 mesi;
f) per dichiarazione definitiva di invalidità o inidoneità;
g) per morte;
h) per grave inadempienza;
i) indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni,
nonché l’indisponibilità all’imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
l) l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Istituto competente) anche se
dovuti a più eventi morbosi;
2 - La risoluzione del rapporto di lavoro deve essere notificata per iscritto e motivata, dalla parte
recedente alla controparte, rispettando gli eventuali termini di preavviso di cui ai successivi articoli
27, 28, 30.
3 - È facoltà del Comandante o Direttore di Macchina di ricorrere al Collegio di conciliazione e
arbitrato di cui all'art. 40 nei casi previsti alle lettere a), d), h) del presente articolo.
Art. 27
Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro
(C.R.L.) per volontà dell'Armatore – Preavviso
1 - La cancellazione dal regime di C.R.L. per volontà dell'Armatore è subordinata alla osservanza
dei termini di preavviso sottoindicati:
Anzianità di servizio in C.R.L. Preavviso
Fino ad 1 anno 45 giorni
Da oltre 1 a 5 anni 70 giorni
Da oltre 5 a 10 anni 100 giorni
Oltre 10 anni 150 giorni
2 - Il preavviso deve essere notificato per iscritto.
3 - È sempre facoltà dell'Armatore di sostituire, in tutto o in parte, il preavviso con la
corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:
- stipendio di cui all'art. 43;
- rateo della gratifica natalizia di cui all'art. 46;
- rateo della gratifica pasquale di cui all'art. 47;
- panatica convenzionale di cui all'art. 49, per ogni giorno di preavviso non osservato.
4 - Il periodo di preavviso è conteggiato agli effetti del computo della anzianità anche se il
Comandante o Direttore di Macchina viene esonerato dal servizio per il periodo stesso.
5 - Ove la Commissione di conciliazione e arbitrato riconosca che il licenziamento è
ingiustificato, il Comandante o Direttore di Macchina ha diritto alla indennità supplementare
stabilita all'art. 39, ultimo comma.
6 - Il rientro del Comandante o Direttore di Macchina al luogo di residenza viene effettuata a
spese dell'Armatore con le modalità previste all'art. 7 comma 3.
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Art. 28
Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro
per dimissioni
1 - Ferma restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto di arruolamento, le
dimissioni devono essere presentate per iscritto, anche in navigazione, con preavviso di 45 giorni,
in osservanza delle disposizioni di legge e circolari in materia.
2 - Al Comandante o Direttore di Macchina dimissionario che non rispetta i termini di preavviso
sopraindicati, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva, salvo il caso in cui il
Comandante o Direttore di Macchina venga tenuto in dispon ibilità retribuita per un periodo
superiore a 45 giorni.
In tale ipotesi non potrà essergli trattenuta una somma superiore a 20 giorni di disponibilità
retribuita.
3 - Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del dimissionario.
Art. 29
Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.)
per limiti di età - per inidoneità - per morte
1 - Alla cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) per:
a) limiti di età pensionabile;
b) inidoneità definitiva;
c) morte,
al Comandante o Direttore di Macchina o agli aventi diritto sarà liquidata una indennità
sostitutiva del preavviso in misura pari a quella stabilita all'art. 27 della presente Sezione.
Art. 30
Cancellazione dal regime di C.R.L. per cessazione o liquidazione
della Società Armatrice oppure per riduzione della flotta o disarmo
1 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione o liquidazione della Società
Armatrice oppure per riduzione della flotta o disarmo previsto superiore a 3 mesi, i termini del
preavviso ovvero dell'indennità sostitutiva saranno computati in misura pari a quelli stabiliti all'art.
27 della presente Sezione.
2 - Il Comandante o Direttore di Macchina licenziato per riduzione di flotta o disarmo superiore
a 3 mesi conserva per la durata di un anno dal giorno della cessazione dal servizio, il diritto di
essere riassunto col proprio grado qualora la flotta sia nello stesso anno aumentata. Inoltre, nel
caso che il disarmo previsto per un periodo superiore a 3 mesi abbia di fatto avuto una durata
inferiore, il Comandante o il Direttore di Macchina avrà diritto al reinserimento nel regime di C.R.L.
con effetto retroattivo.
3 - La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al presente articolo sarà effettuata iniziando dai
Comandanti o Direttori di Macchina con minore anzianità di servizio nel grado di bordo presso lo
stesso Armatore.
Art. 31
Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro
per grave inadempienza
1 - La cancellazione dal regime di C.R.L. per grave inadempienza fra cui, per esempio,
l'ingiustificata indisponibilità all'imbarco, sbarco ingiustificato e ingiustificato rifiuto di trasbordo su
nave armata dallo stesso Armatore nei limiti del periodo di imbarco, ha effetto dal momento in cui
ne viene data comunicazione scritta all'interessato senza l'osservanza di alcun termine di
preavviso.
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Art. 32
Sbarco per malattia o infortunio
1 - Lo sbarco per malattia o infortunio non risolve la continuità del rapporto di lavoro.
2 - Alla guarigione il Comandante o Direttore di Macchina invierà il certificato medico di
guarigione e comunicherà all’Armatore la sua disponibilità.
3 - I periodi di malattia o infortunio saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli
effetti dell'anzianità di servizio.
4 - In caso di infortunio o grave malattia all'estero che impedisca il rimpatrio in tempi brevi,
l'Armatore curerà che un familiare raggiunga l'ammalato provvedendo alle spese di viaggio, vitto
ed alloggio per tutta la durata della degenza.
Art. 33
Indisponibilità per malattia o infortunio durante il periodo di riposo
1 - Il Comandante o Direttore di Macchina che durante il periodo di riposo e l'eventuale periodo
a disposizione senza incarico, sia dichiarato inabile per malattia o infortunio dall’Ente competente,
deve comunicare la sua indisponibilità all'Armatore per iscritto, inviando il certificato medico. Alla
guarigione il Comandante o Direttore di Macchina invierà il certificato medico di guarigione e
comunicherà all’Armatore la sua disponibilità.
2 - I periodi di malattia o infortunio saranno aggiunti al periodo di riposo e saranno validi agli
effetti dell'anzianità di servizio.
17
PARTE QUARTA
REGOLAMENTO DEL TURNO PARTICOLARE
Art. 34
Istituzione del Turno Particolare
1 - Gli armatori che gestiscono almeno tre navi istituiscono un Turno Particolare dove iscrivere
Comandanti e Direttori di macchina prelevati a libera scelta dal Turno Generale o proveniente dal
Turno Particolare previsto nel CCNL applicato ai restanti componenti dell’equipaggio, i quali
verranno imbarcati con una delle tipologie di contratto di arruolamento previste dal Codice della
Navigazione.
2 - Per l’iscrizione o reiscrizione al Turno Particolare il marittimo dovrà essere in possesso dei
requisiti della qualifica ricoperta ed aver superato un periodo di prova di sei mesi di effettiva
presenza a bordo.
3 - Per l’individuazione dei limiti numerici dei marittimi da iscrivere nel Turno Particolare, valgono
le disposizioni di cui all’art. 18, ultimo comma, della presente Sezione.
4 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un turno particolare
unico.
Art. 35
Periodo di imbarco
1 - Il periodo contrattuale di imbarco può avere una durata fino a 4 (quattro) mesi, che, d’intesa
con il marittimo, per esigenze aziendali, è prorogabile o riducibile fino a giorni 30. La durata del
periodo di imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il Comandante o il Direttore di macchina , completato il periodo di imbarco, sbarcherà per
“avvicendamento”.
3 - Per i Comandanti o i Direttori di macchina non in continuità di rapporto di lavoro il contratto
di arruolamento cessa al compimento del periodo contrattuale di imbarco. Al marittimo saranno
corrisposte tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco, oltre al trattamento di fine
rapporto, secondo le misure e le modalità indicate all'art. 13 e fermo restando quanto previsto in
materia di previdenza complementare.
3 bis - A esclusione dei casi di diverse turnazioni fra i periodi di imbarco e quelli di riposo a terra
definite da eventuali accordi sindacali di secondo livello sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti e
firmatarie della presente Sezione, in caso di mancata chiamat a all’imbarco dopo il periodo di
riposo, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti
durante l’imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia
- di 30 giorni per periodi di imbarco superiori a 60 giorni,
- di 18 giorni per periodi di imbarco pari o inferiori a 60 giorni,
al marittimo in Turno Particolare imbarcato con contratto di arruolamento a tempo indeterminato
verrà corrisposto un importo onnicomprensivo a titolo di indennizzo - che non ha alcun riflesso
diretto o indiretto su qualsiasi istituto economico contrattuale - quantificato in una misura pari al
50% dell’indennità di preavviso.
Per ogni successivo periodo di quindici giorni di mancata chiamata all’imbarco il suddetto importo
verrà incrementato nella misura del 10% dell’indennità di preavviso, fino a concorrenza massima
dell’80% dell’importo del preavviso.
Tale indennizzo, che verrà corrisposto unitamente alle competenze relative al primo mese di
reimbarco, spetterà soltanto se il marittimo:
- abbia comunicato per iscritto (secondo le modalità previste aziendalmente), prima del
completamento del periodo di riposo, la propria disponibilità all’imbarco al termine del periodo
predetto e
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- non sia stato imbarcato, nel periodo di mancato arruolamento, con altra impresa armatoriale.
L’azienda verificherà tale requisito al momento del successivo imbarco.
Ai fini del computo del periodo, superato il quale spetta il suddetto indennizzo, sono in ogni caso
esclusi i giorni di malattia e infortunio, nonché quelli comunque indennizzati dagli Enti presso i
quali il lavoratore è assicurato.
3 ter – Fatti salvi eventuali accordi di secondo livello siglati dalle OO.SS. stipulanti la presente
Sezione, la disposizione di cui al comma precedente non si applica ai marittimi iscritti ai Turni
Particolari di Riserva e/o a Liste Stagionali.
NOTA TRANSITORIA
In non poche realtà aziendali - in particolare quelle che praticano servizi con caratteristiche di
stagionalità - sono stati negli anni sottoscritti accordi di secondo livello che, con specifiche finalità
sociali di ampliamento della base occupazionale e/o di ottimizzazione dell’organizzazione del
lavoro, hanno previsto una diversa disciplina della gestione dei Turni Particolari che potrebbe
essere non coerente con la nuova formulazione dell’art. 35 commi 3, 3 bis e 3 ter.
Le parti, pertanto, per dirimere eventuali situazioni di potenziale conflittualità, concordano che la
riscrittura dell’art. 35 trovi applicazione dopo 9 mesi dall’entrata in vigore della presente Sezione
e che, in tale periodo, ferme restando le previgenti disposizioni contrattuali su tale materia, gli
accordi citati possano essere riesaminati da apposita Commissione insediata pr esso
l’Associazione armatoriale di riferimento stipulante la presente Sezione.
Esperito il suddetto comporto di 9 mesi, le parti ritengono esaurita in maniera compiuta la
procedura sopra descritta.
3 quater - Da parte dell’Armatore potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco
previsto dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Qualora il marittimo debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere
sbarcato entro i venti giorni precedenti la scadenza del periodo di imbarco.
4 - Ai marittimi iscritti al Turno Particolare è assicurato un periodo di riposo a terra pari almeno
al 33% del periodo d’imbarco.
5 - L’azienda ha facoltà di imbarcare il Comandante e il Direttore di macchina non strettamente
nell’ordine cronologico di iscrizione, con un margine di scelta fra i primi cinque iscritti. Coloro che
non vengono imbarcati secondo l’ordine cronologico di iscrizione al turno particolare saranno
comunque chiamati nelle successive quattro chiamate, salvo oggettive esigenze di carattere
tecnico.
Art. 36
Cancellazione dal Turno Particolare
1 - Oltre alle infrazioni ai propri doveri di servizio, sono considerati giustificati motivi per la non
reiscrizione al turno particolare e/o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni,
nonché l’indisponibilità all’imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Ente previdenziale competente)
anche se dovuti a più interventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave
motivo personale da comunicare alla Società per telegramma/fax e/o anche per via
telematica facendo seguire l’invio del documento giustificati vo entro due giorni
dall’insorgere del motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l’ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il rifiuto
del marittimo all’imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
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g) la temporanea inibizione dall’esercizio professionale:
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al
riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la
non reiscrizione a turno o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per categoria,
partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda;
j) produzione documentale mendace e/o impropria a sostegno della disponibilità all’imbarco.
2 - La società comunicherà tempestivamente al lavoratore marittimo a mezzo di lettera
raccomandata o posta elettronica certificata il provvedimento di non reiscrizione e/o cancellazione
dal turno particolare, che deve contenere le contestuali motivazioni.
3 - Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, i l marittimo che per
giustificato motivo non risponde alla chiamata per l’imbarco su una determinata nave, potrà
successivamente essere imbarcato sulla medesima nave o su altra dello stesso tipo adibita alla
medesima linea, una volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
4 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione e la mancata
reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di
appartenenza ad un Sindacato.
5 - Il marittimo già iscritto nel Turno Particolare di un’azienda, per essere iscritto nel Turno
Particolare di un’altra azienda o comunque per imbarcare a bordo delle navi armate da un’altra
impresa è tenuto necessariamente a comunicare per iscritto alla Società, al cui Turno Particolare
appartenga, la propria volontà di essere cancellato da detto Turno Particolare. In tal caso, la
stessa Società provvederà all’apposita comunicazione all’Ufficio di Collocamento della Gente di
Mare di competenza. Nel caso d i mancata comunicazione alla Società, lo stesso marittimo non
potrà imbarcare a bordo delle navi armate da un’azienda differente.
Art. 37
Scatti di anzianità
1 - Il regime di scatti di anzianità di cui all’art. 20 della presente Sezione è esteso anche ai
Comandanti e Direttori di Macchina in Turno Particolare.
2 - Per i Comandanti e i Direttori di Macchina in Turno Particolare lo scatto di anzianità biennale
maturerà al compimento di 24 mesi effettivi di imbarco o comandata.
3 - Resta ovviamente inteso che il tetto degli otto scatti biennali costituisce la misura massima
erogabile dell’istituto di cui trattasi, a prescindere dal regime contrattuale applicato.
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PARTE QUINTA
NORME DISCIPLINARI, COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E RECLAMI
Art. 38
Condotta del Comandante e del Direttore di Macchina
1 - Il Comandante ed il Direttore di Macchina hanno il dovere di mantenere condotta disciplinata,
di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità Nazionali di quelle Consolari e Locali nei porti
all’estero, e in acque Internazionali seguire le disposizioni relative. Sono tenuti ad eseguire og ni
legittimo ordine delle Autorità, in particolare per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della
nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste. Il Comandante e il Direttore di
macchina sono tenuti ad eseguire ogni direttiva dell’Armatore, per ciò che concerne il servizio, le
procedure e i protocolli aziendali, ferme restando le prerogative previste dal Codice della
Navigazione.
2 - I rapporti con gli Ufficiali e gli altri membri dell’equipaggio, conformemente alle norme del
Codice della Navigazione, devono essere improntati a spirito di collaborazione nel rispetto delle
gerarchie. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di
molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali
condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
3 - Il Comandante e il Direttore di Macchina devono esercitare il potere a loro derivante dalle
norme di legge in modo tale che sulle unità navali vengano messe in atto disposizioni per evitare
casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a bordo,
imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano effettuate prima
della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della nave per assicurarsi che non
esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
4 - Il Comandante e il Direttore di Macchina d evono rifiutare elargizione di denaro da parte di
chiunque. Sono tenuti ad osservare quanto previsto dal codice etico aziendale che deve essere
messo a disposizi one del marittimo in ogni sua parte , nonché quanto previsto dai modelli di
organizzazione e gestione adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001. Devono indossare con cura gli
abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare
tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a disposizione. Devono mantenere la più assoluta
segretezza sugli interessi dell'azienda e sulle informazioni riservate. Non devono trarre profitto
da terzi in qualunque modo, con o senza danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione
assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di opinione non devono divulga re, con qualsiasi mezzo,
immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine aziendale. Devono mantenere un comportamento
civile ed educato nei confronti degli altri componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale
dei terzi presenti, nonché rispettoso delle comuni norme di igiene, decoro e di tutela ambientale,
oltre che dell’ambiente di lavoro nel suo complesso.
Art. 39
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Eventuali infrazioni del Comandante e del Direttore di Macchina, e in particolare quelle ai
doveri di cui all’articolo precedente, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro saranno sanzionate in proporzione alla loro gravità in base al
seguente codice disciplinare.
2 - Qualora l’armatore ritenga che il Comandante o Direttore di macchina abbia commesso una
infrazione o posto in essere un inadempimento che possa dar luogo a sanzione disciplinare,
l’armatore stesso o un suo procuratore provvederà alla contestazione dell’addebito consentendo
poi l’esercizio del diritto di difesa nei termini di legge vigenti.
3 - Il Comandante o il Direttore di macchina, se lo richiede in sede di giustificazioni scritte, può
essere sentito a sua difesa con l’assistenza di un rappresentante dell’organizzazione sindacale a
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cui aderisce o conferisce mandato. La convocazione per l ’audizione deve essere comunicata
entro cinque giorni dalla richiesta.
4 - L’armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci
giorni dall’avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà adottare una delle seguenti
sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
e) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di 2 mesi;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
g) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall’elenco del personale in CRL.
a) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazione di lieve entità il Comandante o Direttore di macchina potrà essere diffidato
verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto si adotta per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto, dà
la facoltà all'Armatore di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla
sospensione di durata non superiore a 10 giorni.
c) Multa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale
scopo emanate dall’Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed
e).
2. Abusi di qualsiasi genere e mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano
carattere di gravità e non abbiano arrecato danno a persone o cose.
3. Comportamenti non corretti tali da generare un fondato reclamo formale da parte di terzi.
4. Non comunicare l'esatto indirizzo del proprio domicilio/residenza o rifiutarsi di ricevere una
comunicazione scritta dell'azienda.
L’importo delle suddette multe è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà
all’Azienda di adottare nei confronti del lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) ed e) Sospensione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo
emanate dall’Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle
persone.
2 Rifiuto di sottoporsi alle visite mediche previste, di partecipare a corsi di
aggiornamento/formazione, di presenziare agli incontri periodici che l'azienda stabilisce in
applicazione di norme o regolamenti.
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3. Richiedere a bordo l'esecuzione di lavori per proprio conto senza l'utilizzo di materiale
dell’Azienda.
4. Rivolgere a terzi frasi offensive, salvo che per natura, modalità e circostanze non costituisca
più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi.
Resta inteso che, in caso di sospensione, verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco del
Comandante o Direttore di macchina.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà
facoltà all’Azienda di adottare nei confronti del lavoratore il provvedimento di cui alla lettera
successiva.
f) e g) Risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dalla CRL o dal TP.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore
prosecuzione del contratto di arruolamento, dando luogo alla cancellazione dalla CRL o dal TP,
ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:
1. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove è vietato e in ogni caso dove ciò può
provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
2. Trafugamento di documenti dell’Azienda che determinino una violazione della dovuta
riservatezza aziendale.
3 Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze, durante l'imbarco, sia al di fuori
che all’interno della nave.
4. Commette furto o reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando, trafugamento)
o trasporta paccottiglie, imbarca o si rende responsabile di favoreggiamento di clandestini.
5. Richiesta di esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi con utilizzo di materiale
aziendale.
6. Abuso di potere verso propri subordinati.
7. Condanna Penale del dipendente, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa
non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del
dipendente.
8. È trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope.
8bis. Commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o
della navigazione;
8ter. Commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio
all’incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
8quater. Omissione o trascuratezza nell'applicazione di procedure, regolamenti, disposizioni
aziendali o contrattuali che possa determinare pregiudizio all'operatività, alla disciplina, alla
morale, all'igiene, all’immagine e al decoro, all'integrità e alla sicurezza di persone e/o della nave.
9. Divulgazione, con ogni mezzo, di immagini e/o video e/o contenuti gravemente lesivi
dell'immagine aziendale.
10. Commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale o
morale nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).
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11. Rilascio all'azienda e/o terzi di documenti o certificati falsi.
12. Atti qualificati dalla legge come reati tali da far venir meno la fiducia dell'Azienda nei confronti
del dipendente e del suo operato.
13. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo
emanate dall’Azienda quando la mancanza cagioni danni o comporti pericolo di danno alle
persone.
14. Recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo all’adozione di due sospensioni nei
ventiquattro mesi antecedenti.
Il caso di cancellazione dalla CRL e dall’elenco del TP per giusta causa, ai sensi delle lettere f) e
g) numeri 2, 3, 4, 8, 8bis, 8ter, 8quater, 9, 10, 13, esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva
del preavviso.
In tutti i casi in cui, nella presente Sezione, si parla di “prescrizione” delle sanzioni disciplinari, si
intende un periodo a ritroso di due anni dalla data di notifica del provvedimento disciplinare.
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dall’Armatore o
da un suo procuratore. Potrà essere altresì disposto lo sbarco immediato nei casi di particolare
gravità di cui alle lettere f) e g). In tal caso l’Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con
erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile.
Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed applicabili
in materia.
In caso di cancellazione dalla CRL o dall’elenco del TP , ove il Collegio di conciliazione, con
motivato giudizio, lo riconosca ingiustificato ed accolga quindi il ricorso dell'interessato, disporrà
contestualmente, a carico dell'Armatore , una indennità supplementare delle spettanze
contrattuali di fine lavoro computata con i criteri dell'indennità di preavviso, graduabile in relazione
alle proprie valutazioni, circa gli eventi che caratterizzano il caso in esame, tra:
- 45 e 90 giorni fino a 3 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica in
C.R.L. o T.P.
- 60 e 120 giorni fino a 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica
in C.R.L. o T.P.
- 75 e 150 giorni oltre 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella qualifica
in C.R.L. o T.P.
Art. 40
Collegio di conciliazione
1 - In caso di controversie individuali di lavoro nautico l'Armatore o il lavoratore marittimo
possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l’assistenza delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente Sezione e secondo le procedure e modalità di cui
ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante dell’Associazione datoriale stipulante la
presente Sezione a cui l’armatore aderisce;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria della
presente Sezione cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione
Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie
della presente Sezione che rappresenta l’istante;
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- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro i
20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del
comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige
un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino
sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione
bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di
Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona
solo parzialmente, se ne dà atto nell’apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le
rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto
dall’articolo 412 c.p.c.
All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della
Commissione di Conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino
essere depositate presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
Art. 41
Procedure dei reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina
1 - Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli
eventuali reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina dovranno seguire le procedure,
approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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PARTE SESTA
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 42
Retribuzione
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente
Sezione. La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale, salvo quanto
disposto dal successivo art. 57.
2 - Qualora un Comandante o un Direttore di macchina sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori
della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal
contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà conti nuare a essere erogato durante
l’intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o,
nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.
3 - A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo
della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo l’Allegato 5 , dandosi atto che l’ammontare
complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua
incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque
sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni
effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istit uto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del
solo TFR.
NOTA A VERBALE
(18 aprile 2002)
Le Parti, allo scopo di definire una regola condivisa sul problema delle retribuzioni da riconoscere
al marittimo imbarcato, in caso di prestazione lavorativa inferiore al mese, convengono quanto
segue:
per le prestazioni lavorative inferiori al mese intero, la retribuzione da corrispondere al marittimo
dovrà essere rapportata ai giorni di lavoro svolti nel mese.
Ad esempio: dal 10 marzo al 31 marzo, 22 giorni retribuiti;
dal 10 febbraio al 28 febbraio, 19 giorni retribuiti;
dal 10 aprile al 30 aprile, 21 giorni retribuiti.
Art. 43
Stipendio
1 - Lo stipendio del Comandante o Direttore di Macchina è costituito da:
a) minimo contrattuale mensile di cui all'art. 44;
b) aumenti per anzianità aziendale nella qualifica, di cui all'art. 20 per coloro che sono in
regime di C.R.L. e all’art. 37 per coloro che sono iscritti nel Turno Particolare.
Art. 44
Minimo contrattuale mensile
1 - Il minimo contrattuale mensile viene fissato, con decorrenza:
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- dal 1° luglio 2024
- Comandante € 3.593,44
- Comandante in 2a (crociere) € 3.161,61
- Direttore di Macchina € 3.402,17
- Direttore di Macchina in 2a (crociere) € 3.161,61
- dal 1° luglio 2025
- Comandante € 3.680,62
- Comandante in 2a (crociere) € 3.238,31
- Direttore di Macchina € 3.484,71
- Direttore di Macchina in 2a (crociere) € 3.238,31
- dal 1° luglio 2026
- Comandante € 3.767,80
- Comandante in 2a (crociere) € 3.315,01
- Direttore di Macchina € 3.567,25
- Direttore di Macchina in 2a (crociere) € 3.315,01
Art. 45
Indennità di rappresentanza
1 - Viene istituita una “indennità di rappresentanza ” di € 35,00 lorde mensili, che verrà
corrisposta ai Comandanti e Direttori di Macchina per qualunque tipo di navigazione. Tale
indennità verrà elevata a € 140,00 lorde mensili per tratte di navigazione che superano le due ore
tra porto e porto.
Tale indennità non avrà nessun riflesso su altri istituti contrattuali e verrà corrisposta soltanto
durante il periodo di imbarco.
Art. 46
Gratifica natalizia
1 - Nel mese di dicembre l'Armatore corrisponderà in occasione del Natale, una gratifica
costituita da una mensilità di stipendio di cui all'art. 43 e panatica convenzionale di cui all'art. 49.
Il Comandante o il Direttore di Macchina entrato in servizio o che cessi dal servizio nel corso
dell'anno, riceverà la gratifica natalizia in ragione di tanti dodicesimi quanti saranno stati i mesi di
servizio.
Per la frazione di mese gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Art. 47
Gratifica pasquale
1 - L'Armatore corrisponderà al Comandante o al Direttore di Macchina, in occasione della
ricorrenza pasquale, una gratifica costituita da una mensilità di stipendio di cui all'art. 43 e
panatica convenzionale di cui all'art. 49.
Il Comandante o il Direttore di Macchina entrato in servizio nel corso dell'anno o che cessi dal
servizio nel corso dell'anno, riceverà la gratifica pasquale in ragione di tanti dodicesimi quanti
saranno stati i mesi di servizio. Per le frazioni di mese gli verranno corrisposti ratei giornalieri.
Art. 48
Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della
navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia
disagio, è istituita, per ogni giorno di effettivo imbarco, una indennità di navigazione
corrispondente alle misure mensili qui di seguito indicate (la quota giornaliera è pari a un
trentesimo della misura mensile):
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NAVI DA CARICO
Dal 1° giugno 2007
Fino a 5.000 t.d.w. € 1.113,07
Da oltre 5.000 a 20.000 t.d.w. € 1.146,70
Da oltre 20.000 a 100.000 t.d.w. € 1.187,15
Oltre 100.000 t.d.w. € 1.234,19
NAVI TRAGHETTO
Merci/Passeggeri
Dal 1° giugno 2007
Fino a 1.500 t.s.l. € 888,57
Da oltre 1.500 a 7.000 t.s.l. € 917,23
Da oltre 7.000 a 20.000 t.s.l. € 951,63
Oltre 20.000 t.s.l. € 991,75
Gli importi sopra elencati vengono ridotti del 20% per navigazione mediterranea.
Per le tratte di navigazione che non superano i trenta minuti tra porto e porto, gli importi sopra
elencati vengono ridotti del 25%.
NAVI DA CROCIERA
Dal 1° giugno 2007
Comandante € 1.043,40
Comandante in 2a € 1.036,53
Direttore di Macchina € 1.043,40
Direttore di Macchina in 2a € 1.036,53
2 - a) In aggiunta alla indennità di navigazione di cui al punto 1, spetteranno ai Comandanti e ai
Direttori di Macchina imbarcati su nave cisterna o gasiera adibita al trasporto di materie
infiammabili per ogni giorno d'imbarco le seguenti quote giornaliere integrative dell'inde nnità di
navigazione:
- Comandante € 16,00
- Direttore di Macchina € 15,00
b) Quando la nave cisterna o gasiera sosti in un porto per lavori per un periodo superiore a 15
giorni e sia riconosciuta libera da gas, le quote giornaliere integrative della indennità di
navigazione di cui alla lettera a) del presente punto 2 non sono dovute per l'ulteriore durata della
sosta, e dopo la partenza finché permarrà in tale stato.
3 - a) Quando la nave non cisterna o nave cisterna per la quale non sia corrisposta l'indennità di
navigazione integrativa di cui al punto 2, lettera a) fosse adibita al trasporto di materie infiammabili
ed il carico lordo di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di portata (t.d.w.), della
nave, oppure quando la nave sia adibita al trasporto di esplosivo ed il carico netto di tale materiale
raggiunga almeno una tonnellata, verranno corrisposte ai Comandanti ed ai Direttori di Macchina,
in aggiunta all'indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative
della indennità di navigazione:
- Comandante € 13,00
- Direttore di Macchina € 12,00
4 - a) Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero del Comandante o Direttore di Macchina con
decorrenza dal 61° giorno d’imbarco, e a contare dal giorno della partenza della nave dall’ultimo
porto nazionale, saranno corrisposte in aggiunta all’indennità di navigazione indicata al punto 1,
le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di navigazione:
- Comandante € 7,00
- Direttore di Macchina € 6,00
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b) Agli effetti del presente articolo il periodo di navigazione si considera continuativo all'estero,
anche nel caso che la nave approdi in porto nazionale con sosta di durata inferiore a 60 ore. Si
considerano non interruttive anche le soste in più porti nazionali che siano complessivamente di
durata inferiore a 60 ore.
5 - a) Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo
rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate
attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area),
verranno corrisposte al Comandante o al Direttore di Macchina, in aggiunta all’indennità di
navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità di
navigazione per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone
o porti:
- Comandante € 77,00
- Direttore di Macchina € 72,00
b) Nel caso di permanenza della nave in zona o porto anzidetti per un periodo di tempo
complessivo inferiore a 24 ore, l'indennità di cui alla lettera a) del presente punto 5 sarà
corrisposta per una giornata intera.
6 - a) Quando la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattie epidemiche con
ordinanza dell'Autorità italiana competente, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto
fino al giorno della libera pratica al porto successivo (ma non olt re i 15 giorni dalla partenza dal
porto infetto), verranno corrisposte ai Comandanti e Direttori di Macchina, in aggiunta alla
indennità di navigazione di cui al punto 1, le seguenti quote giornaliere integrative della indennità
di navigazione:
- Comandante € 7,00
- Direttore di Macchina € 6,00
b) Le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lettera a) del presente
punto 6 sono dovute pure nell'ipotesi che l'ordinanza sia emanata successivamente alla data
dell'arrivo della nave al porto infetto, ma con riferimento al tempo dell'approdo o della permanenza
della nave in detto porto.
c) Le quote giornaliere integrative della indennità di navigazione di cui alla lettera a) del presente
punto 6 sono dovute pure nell'ipotesi che la spedizione a Ruolo Equipaggio rechi l'annotazione
dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla,
ma occorre che nell'annotazione ricorra testuale l'espressione “epidemia” o “stato epidemico”.
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre
gialla, sono dovute le stesse quote giornaliere integrative di cui alla lettera a) del presente punto
6 dal momento della partenza della nave dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da
non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia, fino al giorno dell'ammissione della
nave a libera pratica.
7 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che le quote di indennità di navigazione previste nei punti
1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non possono essere calcolate nella retribuzione, né in ogni
altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di
calcolo.
Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente
determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul
globale trattamento erogato ai Comandanti e ai Direttori di Macchina.
8 - Fermo restando quanto sopra convenuto le parti per quanto possa occorrere precisano che
le quote di indennità di navigazione previste nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo non
possono essere considerate nel calcolo dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività
nazionali e infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità
sostitutive, delle ferie e delle i ndennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della
gratifica pasquale, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
29
Art. 49
Valore convenzionale della panatica quale coefficiente
della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o
considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità
sostitutiva del preavviso; trattamento di fine rapporto; indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi
compensativi; indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio; gratifica natalizia; gratifica
pasquale, ecc.) il valore convenzionale della panatica spettante al Comandante o Direttore di
Macchina si intende stabilito nella misura di € 15,49 mensili.
Art. 50
Indennità per perdita di corredo personale
o di strumenti professionali
1 - In caso di perdita degli effetti personali e/o strumenti professionali per fatto di guerra, avarie
o altro sinistro, il Comandante o il Direttore di Macchina avrà diritto all'indennità, da parte
dell'Armatore, del danno subito, entro il limite massimo di € 2.000,00.
Art. 51
Alloggio e vitto – Panatica
1 - In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, l'alloggio del
Comandante o Direttore di Macchina deve essere decoroso e corredato di tutte le dotazioni che
ne rendano confortevole la abitabilità.
Il cambio dei corredi di biancheria deve avvenire almeno settimanalmente.
In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, il vitto deve essere
somministrato a cura dell'Armatore, preparato e consumato a bordo, ed i generi alimentari devono
essere di buona qualità . Le forniture di vitto, nell’ambito del servizio mensa, dovranno essere
gratuite e in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore
nutrizionale, qualità, e varietà, saranno bilanciate e terranno in considerazione la durata e la
natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a bordo. Sarà, inoltre, sempre garantito
l’accesso gratuito all’acqua potabile.
Nei casi speciali in cui non possa essere somministrato il vitto a bordo, l'Armatore deve
corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate, ovvero una indennità
sostitutiva da concordarsi aziendalmente con le Organizzazioni sindacali.
Il servizio di mensa e cabina per il Comandante o Direttore di Macchina comunque assicurato
deve essere effettuato da un cameriere, se esistente.
Art. 52
Delega per il pagamento di parte dello stipendio
1 - Ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, non sono consentite deleghe per la
riscossione delle competenze, salvo casi particolari autorizzati dal lavoratore marittimo a mezzo
di procura conferita per atto pubblico.
NOTA A VERBALE
Con riferimento a l comparto crocieristico, la contrattazione aziendale potrà prevedere diverse
modalità di corresponsione dei vari istituti economici di cui alla presente Sezione.
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PARTE SETTIMA
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 53
Giorni festivi
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) le festività nazionali (25 aprile - 1° maggio - 2 giugno);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione):
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (Santo Stefano).
2 - Sono considerate semifestive, e cioè festive nelle sole ore pomeridiane, il Venerdì Santo e la
Vigilia di Natale.
Art. 54
Giorni festivi e sabati durante l'imbarco
1 - Al Comandante o Direttore di Macchina per i giorni festivi di cui all'art. 53 e per i sabati
saranno riconosciuti altrettanti giorni di riposo compensativo. Per la Vigilia di Natale e per il
Venerdì Santo sarà riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo.
2 - Per il Comandante o Direttore di Macchina non in C.R.L. i riposi compensativi maturali e non
fruiti durante l'imbarco saranno indennizzati all'atto dello sbarco mediante il pagamento
dell'indennità sostitutiva di cui al successivo art. 57.
NOTA A VERBALE
Trattamento del 7° giorno
Considerato che sono sorte talune incertezze in ordine al trattamento del lavoro domenicale a
bordo delle navi, le parti ad ogni effetto precisano che la regola contrattuale del settore per quanto
attiene al corrispettivo giornaliero è quella del divisore 30, e pertanto precisano che la regola
contrattuale circa la suddivisione per il divisore 26 costituisce eccezione e clausola di miglior favore
anche per quanto attiene al suddetto trattamento del lavoro domenicale a bordo delle navi.
Le parti confermano altresì che l’indennità di navigazione costituisce un emolumento globale e di
ulteriore trattamento di miglior favore, volto specificatamente a compensare e risarcire ogni
possibile circostanza di disagio e penosità causata dal vincolo di permanenza a bordo.
Tutto ciò considerato, le parti si danno reciprocamente atto che il complessivo regime contrattuale
vigente, anche con riferimento all’ulteriore riposo compensativo per la giornata del sabato,
costituisce corrispettivo per ogni e qualsiasi titolo previsto da leggi e da ogni altra fonte, e pertanto
riconoscono che tale volontà, come qui chiarita, regolerà anche per il futuro ogni maggiorazione
dovuta per 1 giorno domenicale.
Roma, 23 luglio 1997
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Art. 55
Festività nazionali o altre festività normalmente infrasettimanali
cadenti di domenica
1 - Qualora una delle festività nazionali o una delle altre festività normalmente infrasettimanali
cada in giorno di domenica è dovuta, oltre al trattamento spettante ai sensi del precedente art.
54, una ulteriore giornata di riposo compensativo.
Art. 56
Ferie annuali
1 - Il Comandante o Direttore di Macchina avrà diritto ad un periodo di ferie retribuite di 37 giorni
feriali (sabati inclusi) per ogni anno di servizio o pro-rata.
2 - Per il Comandante o Direttore di Macchina non in C.R.L. le ferie maturate ed eventualmente
non fruite saranno indennizzate all'atto dello sbarco mediante il pagamento della indennità
sostitutiva di cui al successivo art. 57.
3 - Le festività soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54 sono considerate giorni lavorativi a
tutti gli effetti in quanto altrettante giornate sono state aggiunte alle ferie.
Art. 57
Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi
1 - Ai Comandanti o Direttori di Macchina in C.R.L. che risolvono il rapporto di lavoro per
qualsiasi causa, le ferie ed i riposi compensativi maturati e non fruiti saranno liquidati mediante il
pagamento di una indennità sostitutiva pari ad 1/26 (un ventiseiesimo) dello stipendio di cui all'art.
43, della panatica convenzionale di cui all'art. 49, nonché dei ratei della gratifica natalizia di cui
all'art. 46 e della gratifica pasquale di cui all'art. 47 per ogni giorno di ferie o riposo compensativo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e
stipulazione dell'accordo sindacale istitutivo della normativa in materia di “mensilizzazione” per i
Comandanti e Direttori di Macchina in C.R.L. di cui all'art. 22 punto 7 della presente Sezione, i
ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei
riposi compensativi per festività e ferie limitatamente a tale personale. Resta inteso che in caso
di cessazione del rapporto di lavoro, per qualunque causa, ai Comandanti e Direttori di Macchina
in C.R.L. dovranno essere liquidati i riposi compensativi per festività e ferie secondo i criteri di
calcolo indicati nell'art. 57.
Art. 58
Congedo matrimoniale
1 - Al Comandante o Direttore di Macchina che contragga matrimonio sarà concesso un
congedo straordinario retribuito di giorni quindici.
2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con preavviso di 30 giorni.
3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà
essere considerato in tutto od in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità
di servizio.
32
PARTE OTTAVA
ASSICURAZIONI SOCIALI
Art. 59
Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore
dei beneficiari della legge 16 ottobre 1962, n. 1486
1 - Al Comandante e al Direttore di macchina che gode del trattamento previsto dalla legge 16
ottobre 1962 n. 1486 (legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e
ospedaliera.
Art. 60
Assistenza economica per le malattie insorte dopo il 28° giorno
dalla data dello sbarco
1 - L'Armatore assicurerà presso l'Ente competente il Comandante o Direttore di Macchina cui
si applicano le norme in C.R.L. in aggiunta alle provvidenze già in atto per legge o regolamento
ai fini della corresponsione di una indennità giornaliera per le malattie che impediscano totalmente
e di fatto di attendere al lavoro e si manifestino dal 29° gi orno successivo alla data dello sbarco
ed accertati dal medico di fiducia dell'Ente competente.
2 - Per malattia si intende ogni alterazione dello stato di salute come definita dalle norme relative
alla erogazione della assistenza economica e sanitaria da parte dell'Ente competente.
3 - La indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di un trentesimo del minimo
contrattuale, con esclusione di ogni altro elemento retributivo. La indennità giornaliera sarà
corrisposta in base agli accertamenti e alle prescrizioni dei medici fiduci ari dell'Ente competente
in conformità alle disposizioni vigenti, a partire dal 4° giorno successivo a quello della denuncia
della malattia debitamente accertata fino alla guarigione clinica del Comandante o Direttore di
Macchina e per la durata massima di 180 giorni dall'annotazione dell'ultimo sbarco sul ruolo.
4 - La indennità giornaliera non sarà corrisposta:
a) Ai Comandanti e Direttori di macchina che percepiscono dall'Ente competente le prestazioni
economiche previste dalla legge 16 ottobre 1962, n. 1486, per i casi di temporanea inidoneità
fisica ai servizi della navigazione, giudicati dalle competenti Commissioni mediche.
b) Ai Comandanti e Direttori di macchina che abbiano maturato il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione di malattia “fondamentale” e “complementare” in seguito ai lavori eseguiti
in servizio, a seguito di incarichi temporanei a terra o missione.
c) Al Capitano al Comando o Capitano di Macchina cui si applica la presente Sezione che si
renda indisponibile all'imbarco, per la durata della indisponibilità.
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PARTE NONA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 61
Aggiornamento professionale
1 - Allo scopo di promuovere un aggiornamento professionale del Comandante o del Direttore
di Macchina consono alle sue funzioni, l'Armatore adotterà le misure organizzative idonee a
favorire la sua partecipazione a corsi, seminari od altre iniziative formative.
2 - Durante il periodo di tempo in cui il Comandante o Direttore di Macchina sarà impegnato in
tale attività sarà riconosciuto il trattamento per incarico temporaneo a terra di cui all'art. 5, punto
2, con esclusione dell'indennità pari al 37% del minimo contrattuale.
3 - La materia sarà oggetto di confronto nell’ambito della contrattazione di secondo livello.
Art. 62
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
1 - Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Comandante o dal Direttore di
Macchina nell'esercizio delle sue funzioni è a carico dell'Armatore.
2 - Ove si apra un procedimento penale nei confronti del Comandante o del Direttore di Macchina
per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi
di giudizio è a carico dell'Armatore. Tale obbligo può essere assolto anche mediante una
copertura assicurativa per la tutela dei rischi legali, de l cui premio annuo si farà carico l’azienda
fino a un massimo di 240 euro.
3 - È facoltà del Comandante o Direttore di Macchina di farsi assistere da un legale di fiducia
dell'Armatore scelto dal Comandante o Direttore di Macchina fra due nominativi indicati
dall'Armatore, con onere a carico di quest'ultimo.
4 - Il rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni può costituire
giustificato motivo di cessazione della continuità del rapporto di lavoro, nel caso in cui la gravità
dell'evento possa influire sul rapporto fiduciario.
5 - Le garanzie e le tutele di cui al paragrafo 2) del presente articolo si applicano anche
successivamente alla estinzione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel
corso del rapporto stesso.
6 - Le garanzie e le tutele di cui ai paragrafi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa
grave, accertati con sentenza.
7 - La materia di cui al comma 2 sarà oggetto di confronto nell’ambito della contrattazione di
secondo livello.
Art. 63
Richiamo alle armi
1 - In caso di richiamo alle armi al Comandante o Direttore di Macchina sarà riconosciuto il
trattamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
34
Art. 64
Condizioni di miglior favore
1 - Le condizioni economiche di miglior favore in atto si intendono mantenute, salva la facoltà di
effettuare in sede di applicazione del contratto eventuali assorbimenti della parte relativa ai
miglioramenti economici conseguiti col presente rinnovo contrattuale, al 100 per cento per
integrazioni aziendali generalizzate e al 50 per cento per quelle riconosciute individualme nte a
titolo di merito.
Art. 65
Divergenze di interpretazione
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle
Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica. Essa
esaminerà entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti le ques tioni alla stessa sottoposte,
redigendo apposito verbale.
Art. 66
Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026.
Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una
delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa
resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
2 - Le disposizioni di carattere normativo ed economico avranno vigore secondo le specifiche
decorrenze indicate nella presente Sezione.
NOTA A VERBALE
1 - Nelle assunzioni del personale negli uffici operativi le aziende amatoriali terranno in evidenza
i Comandanti e i Direttori di Macchina loro dipendenti, in special modo se dichiarati inidonei alla
navigazione.
2 - Le aziende o gruppi armatoriali intendendosi per gruppi armatoriali un raggruppamento di
società e/o compagnie consorziate con turno particolare unico, metteranno a disposizione
dell'USCLAC e rispettivamente dell'U.N.C.Di.M. per ciascun anno di validità del contratto n. 28
ore calcolate sulla base del minimo contrattuale mensile e massima anzianità aziendale a titolo
di permessi sindacali retribuiti
stipendio (art. 43) con massima anzianità (art. 20) x 28
240
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ALLEGATO 1
CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA ASSICURATIVA
CONTRO GLI INFORTUNI
Le parti convengono di fissare le condizioni generali assicurative qui di seguito elencate, che
dovranno essere inserite nella polizza per la copertura dei rischi di morte a seguito di infortunio a
bordo nonché contro il rischio del ritiro definitivo del libretto d i navigazione a seguito di infortunio
a bordo o di malattia.
1 - L'Assicurazione garantirà le seguenti prestazioni a favore di ciascun Comandante e Direttore
di Macchina:
a) In caso di morte derivante da infortunio verificatosi a bordo: una indennità pari a
€ 61.974,83.
A maggior chiarimento si precisa che dal concetto di morte derivante da infortunio sono
escluse tutte le morti improvvise derivanti da cause non violente in occasione di lavoro.
b) In caso di invalidità permanente da infortunio verificatosi a bordo che comporti il ritiro
definitivo del libretto di navigazione: una indennità con un massimale pari a
€ 61.974,83.
c) In caso di invalidità permanente derivante da malattia insorta successivamente alla data
della stipula del contratto di assicurazione che comporti il ritiro definitivo del libretto di
navigazione: una indennità con un massimale pari a € 61.974,83. Per i Comandanti e i
Direttori di Macchina non in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) tale assicurazione coprirà
le sole malattie insorte durante il periodo di imbarco ovvero entro 28 giorni dallo sbarco.
2 - Le garanzie di cui al punto 1) lettere a) e b) si intendono estese anche al periodo compreso
tra l'ingaggio e l'imbarco nonché tra lo sbarco e l'arrivo al Comune di residenza.
3 - La tabella delle percentuali di invalidità permanente di cui alla lettera b) del punto 1 sarà
quella prevista nel D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
4 - Nel corso di ciascuna annualità assicurativa potrà essere risarcito, un numero massimo di:
2 eventi di cui alla lettera a) del punto 1) qualora l'assicurazione copra non più di 23 assicurati
assunti in C.R.L. o comunque non più di 11 navi;
3 eventi di cui alla lettera a) del punto 1) qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati
assunti in C.R.L. compreso tra 24 e 31 unità o comunque un numero di navi compreso tra 12 e
15 unità;
4 eventi di cui alla lettera a) del punto 1) qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati
assunti in C.R.L. superiore a 31 unità o comunque un numero di navi superiore a 15 unità.
5 - Nel corso di ciascuna annualità assicurativa potrà essere risarcito per gli eventi di cui al punto
1) lettere b) e c) un numero massimo di:
1 evento qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. non superiore a
15 unità o comunque un numero di navi non superiore a 7 unità;
2 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. compreso tra 16
e 23 unità o comunque un numero di navi compreso tra 8 e 11 unità;
3 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. compreso tra 24
e 31 unità o comunque un numero di navi compreso tra 12 e 15 unità;
4 eventi qualora l'assicurazione copra un numero di assicurati assunti in C.R.L. superiore a 31
unità o comunque un numero di navi superiore a 15 unità.
36
6 - Con riferimento all'evento di cui alla lettera b) del punto 1) la Compagnia di Assicurazione
provvederà alla valutazione dell'invalidità permanente in base alla tabella delle percentuali di
invalidità prevista all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. A tale valutazione verrà
rapportato l'indennizzo che dovrà essere comunque pari alla somma totale assicurata €
61.974,83 quando la percentuale di invalidità risulta superiore al 40%, mentre se l'invalidità risulta
pari o inferiore al 40% sarà calcolata in base ai seguenti criteri:
a) Quando il grado di invalidità risulta pari o inferiore ai 20% l'indennizzo sarà corrispondente
ad una percentuale del massimale equivalente alla percentuale dell'invalidità accertata
maggiorato del 50% per assicurati di età fino ai 35 anni e del 25% per assicurati di età
compresa tra i 35 e i 50 anni.
b) Quando il grado di invalidità è superiore al 20% ma non supera il 40% l'indennizzo sarà pari
ad una percentuale del massimale equivalente alla percentuale dell'invalidità accertata
maggiorato del 100% per assicurati di età fino ai 35 anni compiuti, del 50% per assicurati di
età compresa tra i 35 e 50 anni e del 25% per assicurati di età superiore ai 50 anni.
7 - Con riferimento all'evento di cui alla lettera c) del punto 1) la compagnia di assicurazione
provvederà alla valutazione del grado di invalidità in base alle tabelle dalla stessa applicate per
polizze analoghe ed opererà la liquidazione dell'indennizzo in base ai seguenti criteri:
a) Qualora la percentuale di invalidità, accertata non superi il 35%, verrà liquidato un
indennizzo, calcolato sul massimale di € 61.974,83 pari al 40% per assicurati di età fino ai
35 anni, al 30% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 15%, per assicurati di
età superiore ai 50 anni.
b) Qualora la percentuale di invalidità accertata sia compresa tra il 36% e il 45% verrà liquidato
un indennizzo calcolato sul massimale di € 61.974,83 pari al 50% per assicurati di età fino a
35 anni, al 40% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 25% per assicurati di
età superiore ai 50 anni.
c) Qualora la percentuale di invalidità accertata sia compresa tra il 45% e il 60% verrà liquidato
un indennizzo calcolato sul massimale di € 61.974,83 pari al 60% per assicurati di età fino a
35 anni, al 50% per assicurati di età compresa tra i 35 e i 50 anni e al 40% per assicurati di
età superiore ai 50 anni.
d) Qualora la percentuale di invalidità accertata sia superiore al 60% verrà sempre liquidato un
indennizzo pari al 100% del massimale qualunque sia l'età dell'assicurato.
La presente garanzia è prestata fino al 65° anno di età.
8 - Qualora, sempre a seguito di avvenuto ritiro del libretto di navigazione, non fosse possibile
per la compagnia di assicurazione accertare il grado di invalidità permanente da infortunio o
malattia, a causa di un prematuro decesso dell’assicurato, si proced erà a fare indennizzare gli
eredi, in base all’età, nelle misure di seguito indicate (solo fino a 65 anni non compiuti).
Quanto sopra a condizione che il decesso sia avvenuto per la medesima malattia o infortunio che
sia stata determinante per la dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione, sempre e
comunque nel rispetto delle ulterior i norme e procedure per l’accertamento dell’indennizzabilità
inerente il ritiro del libretto stesso.
Sino a 40 anni non compiuti € 31.000,00
da 40 a 45 anni non compiuti € 21.000,00
da 45 a 50 anni non compiuti € 16.000,00
da 50 a 55 anni non compiuti € 8.500,00
da 55 a 60 anni non compiuti € 6.000,00
da 60 a 65 anni non compiuti € 3.000,00
9 - Con decorrenza 1° luglio 2007, la tutela assicurativa per la copertura del caso morte a bordo
o in franchigia per qualsiasi causa viene estesa anche ai Comandanti e ai Direttori di Macchina
imbarcati su navi superiori a 3.000 t.s.l.
37
In particolare, verrà riconosciuta agli eredi una somma pari a 12.500 euro.
Per la copertura assicurativa varranno comunque le condizioni generali e/o particolari delle
polizze assicurative all’uopo sottoscritte; tali coperture saranno operative dopo l’avvenuto
pagamento di quanto dovuto da parte delle Aziende.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA
PER ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI
Percentuale Maggiorazione In valore Importo totale
di invalidità Età Importo
liquidabile
in % assoluto liquidato
18% fino a 35 € 11.155,47 50% € 5.577,73 € 16.733,20
18% da 35 a 50 € 11.155,47 25% € 2.788,87 € 13.944,37
18% da 50 in su € 11.155,47
30% fino a 35 € 18.592,45 100% € 18.592,45 € 37.184,90
30% da 35 a 50 € 18.592,45 50% € 9.296,22 € 27.888,67
30% da 50 in su € 18.592,45 25% € 4.648,11 € 23.240,56
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ALLEGATO 2
VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
30 MAGGIO 2007 E SS.MM.II.
Visti
• l’accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i capitani
di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel quale, fra
l’altro, le parti sopra citate concordarono circa l’opportunità di da re corso alla previdenza
complementare di settore attraverso l’individuazione di un fondo contrattuale di riferimento
fra quelli già attivi sul mercato;
• il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
• la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare;
• il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza
complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
• il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l’altro, l’anticipazione dell’entrata in vigore
della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007;
atteso che
• le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
• la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un
fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati
livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l’opportunità di individuare un fondo pensione
contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che
decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo
all’erogazione, al termine dell’attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare
che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di
categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l’adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore
marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello
Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28
aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l’integrale
39
destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente
al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28%
degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria,
decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all’1% del minimo
contrattuale (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14
mensilità all’anno, l’azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità
annue, un contributo mensile di pari importo, non computabile ai fini del calcolo del TFR.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo
esclusivamente a proprio carico.
L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto
esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale
contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitu tivo anche di diversa
natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione,
non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di
Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo
aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi
in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o
a terra in regime di comandata, purché nel corso dell’anno solare tali periodi siano di durata
complessiva di almeno tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono
attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore
di lavoro, da versare in un’unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell’aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico -organizzativi, si rimanda
integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella
relativa Nota Informativa.
* * * * *
ACCORDO 3 FEBBRAIO 2009 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo mensile a carico dell’Azienda, fermo restando quello
a carico del lavoratore pari all’1%, verrà elevato all’1,5% sempre per 14 mensilità all’anno.
* * * * *
ACCORDO 11 LUGLIO 2024 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con riferimento all’accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla previdenza complementare, le parti
concordano che a decorrere dal mese di luglio 2024, l’aliquota relativa al contributo mensile al
Fondo Priamo a carico dell’azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del
lavoratore pari all’1%.
40
ALLEGATO 3
POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA
VERBALE DI ACCORDO
22 dicembre 1993
Le Parti,
premesso
- che la polizza assicurativa sanitaria sarà accesa direttamente da U.S.C.L.A.C. e U.N.C.Di.M.
con la SASA Assicurazioni, fermo l'obbligo dei datori di lavoro di versare al contraente le quote
a loro carico nonché in via di anticipazione e con i limiti di cu i infra, le quote a carico dei
Comandanti e D.M. alle loro dipendenze;
- che detto rapporto assicurativo in esame è strettamente legato alla sussistenza di un rapporto
di lavoro ed alla decorrenza della retribuzione;
- che è pertanto necessario disciplinare (v. paragrafi 2 e 3 del presente verbale) le varie ipotesi
possibili, distinguendo tra i rapporti di lavoro in continuità e quelli non in continuità;
concordano quanto segue:
1 - Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2 - Comandanti e Direttori di Macchina in C.R.L.
2.1) Il datore di lavoro provvederà a versare al Contraente per tutta la durata del rapporto di
continuità e sempre che sussista il diritto dei Comandanti e D.M. alla retribuzione, la quota di
premio a suo carico e, in via di anticipazione, la quota di premio a carico dei Comandanti e D.M..
La quota a carico del datore di lavoro, comprensiva del contributo di solidarietà, sarà pari ai due
terzi del versamento totale, quella a carico dei Comandanti e D.M. il residuo terzo.
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della somma anticipata per il Comandante e D.M. sulle
competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti al Contraente.
2.2) Qualora il Comandante o il D.M. venga preso in carico dalla Cassa Marittima a seguito di
malattia o infortunio, con relativa temporanea caducazione di ogni obbligo retributivo a carico del
datore di lavoro, quest'ultimo proseguirà per il periodo in qu estione, in funzione meramente
anticipatoria, i versamenti delle quote assicurative.
Al reimbarco del Comandante e D.M. il datore di lavoro recupererà per l'intero periodo di malattia
o infortunio (il cui inizio convenzionalmente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
di sbarco) l'intero versamento da lui effettuato mediante trattenuta sulla retribuzione.
2.3) Alla risoluzione del rapporto di lavoro in continuità verranno meno tutti gli obblighi contrattuali
relativi alla copertura assicurativa sanitaria.
Il lavoratore avrà, tuttavia, la facoltà di proseguire il rapporto assicurativo, assumendosene
direttamente l'intero onere secondo le modalità e le scadenze indicate nella polizza.
3 - Comandanti e Direttori di Macchina non in C.R.L.
3.1) Il diritto alla copertura assicurativa sorgerà all'atto dell'imbarco del Comandante e del D.M.
e perdurerà fino al momento dello sbarco.
3.2) Al fine di evitare doppi versamenti si procederà come in appresso:
a) nel mese in cui avviene l'imbarco, qualora il Comandante ed il D.M. siano privi di copertura
assicurativa, il datore di lavoro provvederà alla copertura dal primo giorno del mese d'imbarco;
qualora siano già coperti di assicurazione la copertura inizier à dal mese successivo a quello
d'imbarco.
b) nel mese in cui avviene lo sbarco, per qualsiasi motivo esso avvenga, la copertura verrà
mantenuta per l'intero mese.
41
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della quota di pertinenza del Comandante e D.M. sulle
competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti al Contraente
sulla base della polizza di assicurazione.
Successivamente allo sbarco il Comandante e il D.M. potranno mantenere la copertura
assicurativa assumendosene, in toto e direttamente, l'onere.
3.3) Gli sbarchi per malattia o infortunio, risolvendo il contratto di imbarco, faranno venire altresì
meno la copertura assicurativa, fermo quanto previsto sub 3.1. In tale evenienza, il Comandante
e D.M. avranno la facoltà di proseguire il rapporto assic urativo, assumendosene direttamente
l'intero onere.
4 - Qualora - per impedimento del Comandante o del Direttore di Macchina o per sua
sostituzione ovvero per qualsiasi diversa legittima causa altro ufficiale, anche se all'uopo
imbarcato, assumesse il comando o la direzione di macchina per un periodo inferiore a 30 giorni,
non si darà corso alla copertura assicurativa di cui al presente accordo.
Superato il periodo di 30 giorni suindicato, la copertura assicurativa dovrà essere attuata con
decorrenza dalla nomina nei modi e nei termini indicati nei precedenti paragrafi 2 e 3.
5 - Modalità di pagamento quote
La copertura assicurativa ha valenza per anno solare e le modalità di pagamento sono come in
appresso indicato:
a) per i Comandanti e D.M. in C.R.L. il datore di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno
sia le quote annuali a suo carico che quelle annuali a carico del Comandante e D.M.;
b) per i Comandanti e D.M. non in C.R.L. e presenti a bordo il primo giorno di ogni anno il datore
di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno un dodicesimo del premio annuale sia per
la parte a suo carico che per quella a carico del Comandante e D.M.;
c) il saldo e le regolamentazioni premio avverranno per bilanciamento a fine anno solare per i
movimenti avvenuti durante il corso dell'anno stesso.
6 - La Confitarma prende atto che l'U.S.C.L.A.C. e I'U.N.C.Di.M. stipuleranno analoga polizza
sanitaria anche a favore di Comandanti e Direttori di Macchina pensionati, polizza che resterà in
ogni caso separata e con gestione autonoma rispetto a quella disciplinata dal presente verbale
di accordo.
U.S.C.L.A.C. e U.N.C.Di.M. provvederanno a trasmettere copia della polizza di assicurazione a
Confitarma.
Letto confermato e sottoscritto in Genova oggi 22 dicembre 1993.
42
segue ALLEGATO 3
VERBALE DI ACCORDO
18 gennaio 1996
Premesso
che l'U.S.C.L.A.C e l'U.N.C.Di.M. in data 15 gennaio 1996 hanno costituito la "CASSA DI
ASSISTENZA DEI COMANDANTI E DEI DIRETTORI DI MACCHINA - CAS.CO.DI." con sede in
Via Cesarea, 2/44 – 16121 GENOVA (in ristrutturazione).
Concordano
di far confluire in detta CASSA la polizza assicurativa sanitaria contratta con la SASA
ASSICURAZIONI.
Dal 1° gennaio 1996, pertanto, la polizza in argomento beneficerà dello sgravio fiscale di cui
all'art. 48 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.86 n. 917).
Dall'anno 1996 il premio dovrà essere versato sul conto corrente n° 1999 intestato a CAS.CO.DI.
presso la BANCA POPOLARE DI NOVARA - Sede di Genova - Via Cinque Dicembre, 3 - 16121
Genova (ABI 5608.5 CAB 1400.1)
In attesa della ristrutturazione della sede della CASSA le Società di Navigazione sono pregate di
comunicare con cortese sollecitudine tutti gli indirizzi dei Comandanti e Direttori di Macchina alle
loro dipendenze, anche se non in C.R.L., alla U.S.C.L.A.C. e U.N.C.Di.M. - Polizza Sanitaria - Via
Cesarea, 2/23 - 16121 Genova.
Letto, confermato e sottoscritto.
43
segue ALLEGATO 3
VERBALE DI ACCORDO
13 dicembre 1996
Le Parti,
premesso
▪ che in data 15 gennaio 1996 I'U.S.C.L.A.C. e l' U.N.C.Di.M. hanno costituito la "Cassa di
Assistenza dei Comandanti e Direttori di Macchina - CAS.CO.DI.” con sede in Via Cesarea,
n. 2/23 - 16121 Genova - Cassa garantita da AXA ASSICURAZIONI;
▪ che le parti hanno concordato, in data 18/1/1996, di far confluire in detta Cassa la polizza
assicurativa sanitaria già contratta con SASA ASSICURAZIONI;
▪ che per il triennio 97/98/99 non vi saranno aumenti del precedente premio pur migliorandosi
alcune prestazioni come da allegato;
▪ che il premio dovrà essere versato sui conto corrente n. 1999 intestato a CAS.CO.Di. presso
Banca Popolare di Novara - sede di Genova - Via Cinque Dicembre n. 3 - 16121 Genova
(ABI 5608.5 CAB 1400.1);
▪ che i datori di lavoro verseranno alla CAS.CO.DI. le quote a loro carico nonché, in via di
anticipazioni e con i limiti di cui infra le quote a carico dei Comandanti e Direttori di Macchina
alle loro dipendenze purché l'interessato non indichi formalmente altro Fondo o Cassa cui
indirizzare i versamenti;
▪ che detto rapporto assicurativo in esame è strettamente legato alla sussistenza di un
rapporto di lavoro ed alla decorrenza della retribuzione;
▪ che è pertanto necessario disciplinare (v. paragrafi 2 e 3 del presente verbale) le varie ipotesi
possibili distinguendo tra i rapporti di lavoro in continuità e quelli non in continuità;
▪ che l'assicurazione previdenziale integrativa viene sospesa, in attesa delle previste norme
legislative in materia con le conseguenze di cui al paragrafo 7 del presente verbale;
concordano quanto segue:
1 - Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2 - Comandanti e Direttori di Macchina in C.R.L.
2.1) Il datore di lavoro provvederà a versare alla CAS.CO.DI. per tutta la durata del rapporto di
continuità e sempre che sussista il diritto dei Comandanti e D.M alla retribuzione, la quota di
premio a suo carico e, in via di anticipazione, la quota di premio a carico dei Comandanti e D.M.
La quota a carico del dat ore di lavoro, comprensiva del contributo di solidarietà, sarà pari a due
terzi del versamento totale, quella a carico dei Comandanti e D.M. il residuo terzo.
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della somma anticipata per il Comandante e D.M. sulle
competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti alla
CAS.CO.DI..
2.2) Qualora il Comandante o il D.M. venga preso in carico dalla I.P.SE.MA. a seguito di malattia
o infortunio con relativa temporanea caducazione di ogni obbligo retributivo a carico del datore di
lavoro, quest'ultimo proseguirà per il periodo in questione, in funzione meramente anticipatoria, i
versamenti delle quote assicurative.
Al reimbarco del Comandante e D.M. il datore di lavoro recupererà per l'intero periodo di malattia
o infortunio (il cui inizio convenzionalmente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
di sbarco) l'intero versamento da lui effettuato mediante trattenuta sulla retribuzione.
44
2.3) Alla risoluzione del rapporto di lavoro in continuità verranno meno tutti gli obblighi contrattuali
relativi alla copertura assicurativa sanitaria.
Il lavoratore avrà, tuttavia, la facoltà di proseguire il rapporto assicurativo assumendone
direttamente l'intero onere secondo le modalità e le scadenze indicate da CAS.CO.DI.
3 - Comandanti e Direttori di Macchina non in C.R.L.
3.1) Il diritto alla copertura assicurativa sorgerà all'atto dell'imbarco del Comandante e D.M. e
perdurerà fino al momento dello sbarco.
3.2) Al fine di evitare doppi versamenti si procederà come in appresso:
a) nel mese in cui avviene l'imbarco, qualora il Comandante e il D.M. siano privi di copertura
assicurativa, il datore di lavoro provvederà alla copertura dal primo giorno del mese di
imbarco; qualora siano già coperti di assicurazione la copertura inizierà dal mese successivo
a quello di imbarco;
b) nel mese in cui avviene lo sbarco, per qualsiasi motivo esso avvenga, la copertura verrà
mantenuta per l'intero mese.
Il datore di lavoro opererà la trattenuta della quota di pertinenza del Comandante e D.M. sulle
competenze di ogni mese indipendentemente dalla periodicità dei versamenti fatti alla
CAS.CO.DI. sulla base della polizza di assicurazione.
Successivamente allo sbarco il Comandante e D.M. potranno mantenere la copertura
assicurativa assumendosene, in toto e direttamente, l'onere.
3.3) Gli sbarchi per malattia o infortunio, risolvendo il contratto di imbarco, faranno venire altresì
meno la copertura assicurativa, fermo quanto previsto sub 3.1.
In tale evenienza, il Comandante e il D.M. avranno la facoltà di proseguire il rapporto assicurativo
assumendosene direttamente l'intero onere.
4 - Qualora - per impedimento del Comandante o del D.M. o per sua sostituzione ovvero per
qualsiasi diversa legittima causa - altro ufficiale, anche se all'uopo imbarcato, assumesse il
comando o la direzione di macchina per un periodo inferiore a 30 giorni, non si darà corso alla
copertura assicurativa di cui al presente accordo.
Superato il periodo di 30 giorni suindicato, la copertura assicurativa dovrà essere attuata con
decorrenza dalla nomina nei modi e nei termini indicati nei precedenti paragrafi
2 e 3.
Modalità di pagamento quote
5 - La copertura assicurativa ha la valenza per un anno solare e le modalità di pagamento sono
come in appresso indicato:
a) per i Comandanti e D.M. in C.R.L. il datore di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno
sia le quote annuali a suo carico che quelle annuali a carico del Comandante e D.M.
b) per i Comandanti e D.M. non in C.R.L. e presenti a bordo il primo giorno di ogni anno il datore
di lavoro verserà entro il 5 febbraio di ogni anno un dodicesimo del premio annuale sia per
la parte a suo carico che per quella a carico del Comandante e D.M.
c) Il saldo e le regolamentazioni premio avverranno per bilanciamento a fine anno solare per i
movimenti avvenuti durante il corso dell'anno stesso.
6 - La Confitarma prende atto che i Comandanti e D.M. pensionati ed i loro nuclei familiari
potranno fruire delle prestazioni assicurative e sanitarie di CAS.CO.DI.
7 - L'assicurazione previdenziale integrativa prevista dall'allegato 6 del C.C.N.L. 26 Novembre
1991 e successivo rinnovo per Capitani di lungo corso al comando e Capitani di Macchina alla
direzione di macchina di navi dell'armamento libero si intende sospesa.
Le parti in attesa della prevista regolamentazione legislativa in materia di previdenza integrativa,
per il solo anno 1997 e con intesa di successivi incontri finalizzati al riesame della materia
concordano quanto segue.
45
Quale contropartita della sospensione di cui sopra i datori di lavoro corrisponderanno dal 1°
gennaio al 31 dicembre 1997 ai Comandanti e ai D.M. alle proprie dipendenze la somma mensile
convenzionalmente stabilita in lorde € 46,48.
La somma suindicata sarà corrisposta per 12 mensilità, mediante inclusione nella retribuzione dei
12 mesi solari (o pro rata intendendosi come mese intero la frazione superiore a 15 giorni).
Le parti convengono - anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 325 cod. nav. - che gli emolumenti
in questione non entreranno a far parte della base di calcolo di alcun altro compenso o indennità
(quali, esemplificativamente, mensilità extra solari, indennità sostitutiva ferie non godute, festività,
indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto) essendo loro comune ed
espressa volontà di non ricomprenderli nella retribuzione, né in qualsiasi istituto, contrattuale o
legale, che implichi la retribuzione come base di calcolo.
Il presente accordo sostituisce in toto gli accordi del 22 dicembre 1993, del 21 dicembre 1995 e
18 gennaio 1996. Entrerà in vigore con il 1° gennaio 1997 ed avrà durata triennale.
Letto, confermato e sottoscritto in Genova il 13 dicembre 1996.
Allegato al verbale di accordo del 13 dicembre 1996
ASSICURAZIONE SANITARIA PER COMANDANTI E DIRETTORI
DI MACCHINA E NUCLEI FAMILIARI
Principali garanzie prestate dal CAS.CO.DI. indirettamente per anno e per nucleo – Decorrenza
1° luglio 2024
• Rimborso spese per visite specialistiche e accertamenti diagnostici: € 5.500,00 con uno
scoperto del 20%.
• Ricoveri in strutture private
• Massimale per nucleo e per annuo assicurato a seguito ricovero con o senza intervento
chirurgico € 206.583,00 – € 400.000,00 nel caso di grande intervento chirurgico con uno
scoperto del 20%.
• Anticipo indennizzo del 50% per preventivo superiore a € 7.747,00.
• Rimborso spese per accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni pre e post ricovero .
• Rimborso spese per esami, acquisto farmaci e trattamenti fisioterapici effettuate nei 90
giorni post intervento/ricovero.
• Rimborso spese accompagnatore fino ad un massimo giornaliero di € 105,00 e fino ad un
massimo di 90 giorni all’anno • Rimborso spese viaggio assicurato dal proprio domicilio
all’istituto di cura e viceversa con un massimale di € 800,00 a sinistro.
• Ricoveri in strutture pubbliche
• Diaria giornaliera per ogni giorno di ricovero di € 150,00 fino ad un massimo di 90 giorni.
• Rimborso spese per accertamenti diagnostici effettuati nei 90 giorni pre e post ricovero .
• Rimborso spese per esami, acquisto farmaci e trattamenti fisioterapici effettuate nei 90
giorni post intervento/ricovero.
• Rimborso spese accompagnatore fino ad un massimo giornaliero di € 105,00 e fino ad un
massimo di 90 giorni all’anno.
• Rimborso spese viaggio assicurato dal proprio domicilio all’istituto di cura e viceversa con
un massimale di € 800,00 a sinistro.
• Infortunio senza ricovero in Istituto di cura: rimborso delle relative spese con un massimale di
€ 10.330,00.
• Parto in struttura privata rimborso spese fino alla concorrenza massima:
• parto cesareo: € 6.000,00
• parto non cesareo: € 4.000,00
• Pacchetto prevenzione donna: una mammografia, una ecografia pelvica e un pap -test per
anno con un sottolimite di € 200,00.
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• Lenti correttive per occhiali o a contatto: rimborso con un massimale di € 450,00 per nucleo
familiare all’anno.
• Trattamenti Fisioterapici Riabilitativi
• Rimborso spese per trattamenti fisioterapici a seguito malattia o infortunio esclusivamente
a fini riabilitativi con un sottolimite di € 5.000,00.
• Infiltrazioni
• Rimborso spese per somministrazione mediante infiltrazioni a solo scopo terapeutico con
un sottolimite di € 500,00.
• Odontoiatria
• Rimborso spese per ablazione del tartaro con eventuale visita di controllo con un sottolimite
di € 50,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare.
• Rimborso spese per l’esecuzione di una radiografia ortopanoramica entro il limite di
€ 60,00. La prestazione può essere eseguita solo una volta per anno assicurativo.
Fondo CAS.CO.DI. per finalità socio-assistenziali
Il Fondo CAS.CO.DI., compatibilmente con le risorse disponibili e a discrezione esclusiva della
Dirigenza, provvede annualmente al rimborso diretto di alcune spese sanitarie non coperte dalla
polizza assicurativa, tra cui:
• interventi di assistenza e/o terapia specialistica per figli di associati affetti da patologie
psicofisiche;
• acquisto o noleggio di tutori e/o ausili destinati al recupero della salute per soggetti
temporaneamente inabili a causa di malattia o infortunio;
• spese di trasporto sostenute per visite mediche o accertamenti diagnostici in caso di gravi
difficoltà di deambulazione o patologie gravi.
47
segue ALLEGATO 3
VERBALE DI INTESA
8 gennaio 1997
In riferimento all'Integrativa Sanitaria Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi di
bandiera nazionale, le parti concordano che per gli iscritti FILT-CGIL., FIT-CISL, UILTRASPORTI,
il versamento contrattuale previsto in € 1.032,91 annui (1) sarà effettuato al fondo "FANIMAR";
mentre per coloro che sono associati ad USCLAC -UNCDiM al fondo istituito dalle suddette
organizzazioni salvo diversa indicazione espressa dall'interessato.
Il personale non iscritto ad alcun sindacato dovrà essere messo in condizioni di effettuare una
libera scelta tra i due fondi.
Eventuali versamenti annuali già effettuati anteriormente alla data del presente accordo restano
in vigore sino alla scadenza.
Roma, 8 gennaio 1997
(1) Elevato a € 1503,00 con decorrenza 1° gennaio 2010. Resta inteso che tale somma sarà
ripartita per 2/3 a carico dell'Armatore, comprensiva del contributo di solidarietà versato all'lNPS,
e per 1/3 a carico del Comandante/Direttore di Macchina.
Con decorrenza 1° gennaio 2016, la somma a carico dell’armatore sarà considerata al netto del
contributo di solidarietà versato all’INPS.
48
segue ALLEGATO 3
FONDO - FANIMAR
Assicurazione Sanitaria per Comandanti e Direttori di Macchina e loro Nuclei Familiari (Fascia
Superiore)
PRINCIPALI GARANZIE PRESTATE INDIRETTAMENTE (per anno assicurativo e per nucleo) –
Decorrenza 1° luglio 2024
1) Ricoveri in strutture private
- € 206.000,00 massimale per nucleo e per anno assicurativo a seguito di ricovero con o
senza intervento chirurgico (scoperto a carico dell’assicurato 15%).
- € 3.000,00 massimale per day hospital.
- € 1.550,00 massimale per parto naturale.
2) Ricoveri in strutture pubbliche (diaria)
- € 90,00 per ogni giorno di ricovero (2 gg. di franchigia) per un massimo di 90 gg.
3) Rimborso spese
- Visite specialistiche, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio, massimale € 2.325,00
con scoperto a carico del richiedente del 20% e franchigia minima di € 36,00.
- Protesi oculistiche, massimale € 359,00 e franchigia di € 36,00.
4) Polizza vita “temporanea caso morte”
- Da febbraio 2024, per tutti i Comandanti e Direttori di Macchina iscritti alla Sanitaria Fanimar
fino a 68 anni di età Polizza gratuita “temporanea vita caso morte sul posto di lavoro”:
capitale fisso € 46.000,00.
Le prestazioni sono garantite al Comandante e Direttore di Macchina e al proprio nucleo familiare
(come da Stato di famiglia, compresi i figli oltre i 26 anni).
Nota: per tutte le garanzie prestate prevarranno comunque sempre le condizioni particolari e
generali assicurative.
5) Elargizioni socioassistenziali che verranno erogate direttamente nei limiti delle risorse
disponibili di anno in anno e alle condizioni previste dallo Statuto e dal Regolamento
del Fanimar e/o all’insindacabile giudizio del Comitato di Presidenza. Il tutto valido
sempre per nucleo e per anno.
- Terapie fisiche, fino ad un massimale di € 850,00.
- Degenza, fino ad un massimale di € 50,00 per ogni giorno di ricovero in strutture pubbliche.
- Cure e/o protesi dentarie, fino ad un massimale di € 700,00.
- Nascita di un figlio del Socio, fino ad un massimale di € 2.000,00 all’anno.
- Decesso del Socio effettivo iscritto alla Sanitaria Fanimar € 10.000,00.
49
segue ALLEGATO 3
ADDENDUM ACCORDO DI RINNOVO 5 GIUGNO 2007
Scopo dell’incontro è quello di meglio chiarire alcune questioni riguardanti le tutele sanitarie, le
condizioni generali di polizza assicurativa e la previdenza complementare definite in occasione
del recente rinnovo del contratto collettivo nazionale di l avoro per i Capitani di lungo corso al
comando e Capitani di Macchina alla direzione di macchina di navi dell’armamento libero e delle
società del Gruppo Tirrenia non in regolamento organico.
A tale riguardo, le parti hanno convenuto quanto segue:
Polizza sanitaria
A partire dall’1/7/2007 in caso di ricovero in istituti o cliniche private, i rimborsi previsti attraverso
la polizza sanitaria stipulata tramite i fondi all’uopo preposti prevedono, a carico dell’assicurato,
uno scoperto pari al 15% delle spese sostenute.
In caso di ricovero in struttura pubblica il rimborso per ogni giorno di ricovero viene elevato da
€ 107,00 a € 130,00.
*****
NOTA A VERBALE
Si precisa che i nominativi delle compagnie assicurative e le coordinate bancarie indicate nel
presente Allegato sono state nel tempo aggiornate e modificate.
Pertanto, ai fini dell’adempimento di quanto previsto nel presente Allegato, sarà necessario far
riferimento alle informazioni fomite dalle OO.SS. stipulanti la presente Sezione.
*****
A decorrere dal 1/7/2024 , in caso di ricovero in struttura pubblica , il rimborso per ogni giorno di
ricovero viene elevato da € 130,00 a € 140,00 complessivi.
50
ALLEGATO 4
AUMENTI PER ANZIANITÀ IN C.R.L.
In vigore dal 01/07/2024
COMANDANTE DIR. MACCHINA COEFF. DI
RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno € 60,04 € 56,37 0,02
Durante il 4° e 5° anno € 120,08 € 112,74 0,04
Durante il 6° e 7° anno € 180,12 € 169,11 0,06
Durante l’8° e 9° anno € 240,16 € 225,48 0,08
Durante il 10° e 11° anno € 300,20 € 281,85 0,10
Durante il 12° e 13° anno € 360,24 € 338,22 0,12
Durante il 14° e 15° anno € 420,28 € 394,59 0,14
Durante il 16° e oltre € 480,32 € 450,96 0,16
In vigore dal 01/07/2025
COMANDANTE DIR. MACCHINA COEFF. DI
RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno € 61,78 € 58,02 0,02
Durante il 4° e 5° anno € 123,56 € 116,04 0,04
Durante il 6° e 7° anno € 185,34 € 174,06 0,06
Durante l’8° e 9° anno € 247,12 € 232,08 0,08
Durante il 10° e 11° anno € 308,90 € 290,10 0,10
Durante il 12° e 13° anno € 370,68 € 348,12 0,12
Durante il 14° e 15° anno € 432,46 € 406,14 0,14
Durante il 16° e oltre € 494,24 € 464,16 0,16
In vigore dal 01/07/2026
COMANDANTE DIR. MACCHINA COEFF. DI
RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno € 63,53 € 59,67 0,02
Durante il 4° e 5° anno € 127,06 € 119,34 0,04
Durante il 6° e 7° anno € 190,59 € 179,01 0,06
Durante l’8° e 9° anno € 254,12 € 238,68 0,08
Durante il 10° e 11° anno € 317,65 € 298,35 0,10
Durante il 12° e 13° anno € 381,18 € 358,02 0,12
Durante il 14° e 15° anno € 444,71 € 417,69 0,14
Durante il 16° e oltre € 508,24 € 477,36 0,16
NOTA: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale,
di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.
51
segue ALLEGATO 4
In vigore dal 01/07/2024
COMANDANTE
IN 2a
DIR. MACCHINA
IN 2a
COEFF. DI
RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno € 51,66 € 51,66 0,02
Durante il 4° e 5° anno € 103,32 € 103,32 0,04
Durante il 6° e 7° anno € 154,98 € 154,98 0,06
Durante l’8° e 9° anno € 206,64 € 206,64 0,08
Durante il 10° e 11° anno € 258,30 € 258,30 0,10
Durante il 12° e 13° anno € 309,96 € 309,96 0,12
Durante il 14° e 15° anno € 361,62 € 361,62 0,14
Durante il 16° e oltre € 413,28 € 413,28 0,16
In vigore dal 01/07/2025
COMANDANTE
IN 2a
DIR. MACCHINA
IN 2a
COEFF. DI
RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno € 53,19 € 53,19 0,02
Durante il 4° e 5° anno € 106,38 € 106,38 0,04
Durante il 6° e 7° anno € 159,57 € 159,57 0,06
Durante l’8° e 9° anno € 212,76 € 212,76 0,08
Durante il 10° e 11° anno € 265,95 € 265,95 0,10
Durante il 12° e 13° anno € 319,14 € 319,14 0,12
Durante il 14° e 15° anno € 372,33 € 372,33 0,14
Durante il 16° e oltre € 425,52 € 425,52 0,16
In vigore dal 01/07/2026
COMANDANTE
IN 2a
DIR. MACCHINA
IN 2a
COEFF. DI
RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno € 54,72 € 54,72 0,02
Durante il 4° e 5° anno € 109,44 € 109,44 0,04
Durante il 6° e 7° anno € 164,16 € 164,16 0,06
Durante l’8° e 9° anno € 218,88 € 218,88 0,08
Durante il 10° e 11° anno € 273,60 € 273,60 0,10
Durante il 12° e 13° anno € 328,32 € 328,32 0,12
Durante il 14° e 15° anno € 383,04 € 383,04 0,14
Durante il 16° e oltre € 437,76 € 437,76 0,16
NOTA: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale,
di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.
52
ALLEGATO 5
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR)
- dal 1° luglio 2024
- Comandante € 53,91
- Comandante in 2a (crociere) € 47,43
- Direttore di Macchina € 51,04
- Direttore di Macchina in 2a (crociere) € 47,43
- dal 1° luglio 2025
- Comandante € 94,34
- Comandante in 2a (crociere) € 83,00
- Direttore di Macchina € 89,32
- Direttore di Macchina in 2a (crociere) € 83,00
- dal 1° luglio 2026
- Comandante € 134,77
- Comandante in 2a (crociere) € 118,58
- Direttore di Macchina € 127,60
- Direttore di Macchina in 2a (crociere) € 118,58
53
INDICE
PREMESSA 2
DEFINIZIONI 2
PARTE PRIMA - ISTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento 3
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi 3
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato 4
Art. 4 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato 4
Art. 4 bis - Periodo di prova 4
Art. 5 - Orario di lavoro 5
Art. 6 - Trattamento del personale marittimo in servizio di comandata/incarico
temporaneo a terra 5
Art. 7 - Missioni e viaggi di servizio – Ingaggio 6
PARTE SECONDA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 8 - Risoluzione di diritto 7
Art. 9 - Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato 7
Art. 10 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato 7
Art. 10 bis - Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e
rapina armata contro le navi 9
Art. 11 - Preavviso 9
Art. 12 - Risoluzione del contratto di arruolamento per i Comandanti o Direttori di Macchina
in periodo di prova 9
Art. 13 - Trattamento di fine rapporto 9
Art. 14 - Naufragio 10
Art. 15 - Contributi sindacali 10
Art. 16 - Contrattazione di secondo livello 10
PARTE TERZA - REGOLAMENTO DELLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 17 - Applicabilità delle norme sulla continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) 11
Art. 18 - Premio di fidelizzazione alternativo al regime di C.R.L. 11
Art. 19 - Periodo di prova ai fini dell’ammissione in C.R.L. 11
Art. 20 - Aumenti per anzianità nella qualifica in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.)
presso lo stesso Armatore 12
Art. 21 - Periodo di imbarco in C.R.L. 12
Art. 22 - Periodo di riposo in C.R.L. 12
Art. 23 - Aspettativa 13
Art. 24 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale 13
Art. 25 - Risoluzione del contratto di arruolamento in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.) 13
Art. 26 - Cause di cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) 14
Art. 27 - Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) per volontà
dell’Armatore – Preavviso 14
Art. 28 - Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro per dimissioni 15
Art. 29 - Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) per limiti
di età – per inidoneità – per morte 15
Art. 30 - Cancellazione dal regime di C.R.L. per cessazione o liquidazione della Società
Armatrice oppure per riduzione della flotta o disarmo 15
Art. 31 - Cancellazione dal regime di continuità del rapporto di lavoro per grave inadempienza 15
Art. 32 - Sbarco per malattia o infortunio 16
Art. 33 - Indisponibilità per malattia o infortunio durante il periodo di riposo 16
PARTE QUARTA - REGOLAMENTO DEL TURNO PARTICOLARE
Art. 34 - Istituzione del Turno Particolare 17
54
Art. 35 - Periodo di imbarco 17
Art. 36 - Cancellazione dal Turno Particolare 18
Art. 37 - Scatti di anzianità 19
PARTE QUINTA - NORME DISCIPLINARI, COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E RECLAMI
Art. 38 - Condotta del Comandante e del Direttore di Macchina 20
Art. 39 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 20
Art. 40 - Collegio di conciliazione 23
Art. 41 - Procedure dei reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina 24
PARTE SESTA - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 42 - Retribuzione 25
Art. 43 - Stipendio 25
Art. 44 - Minimo contrattuale mensile 25
Art. 45 - Indennità di rappresentanza 26
Art. 46 - Gratifica natalizia 26
Art. 47 - Gratifica pasquale 26
Art. 48 - Indennità di navigazione 26
Art. 49 - Valore convenzionale della panatica quale coefficiente della retribuzione 29
Art. 50 - Indennità per perdita di corredo personale o di strumenti professionali 29
Art. 51 - Alloggio e vitto - Panatica 29
Art. 52 - Delega per il pagamento di parte dello stipendio 29
PARTE SETTIMA - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 53 - Giorni festivi 30
Art. 54 - Giorni festivi e sabati durante l’imbarco 30
Art. 55 - Festività nazionali o altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica 31
Art. 56 - Ferie annuali 31
Art. 57 - Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi 31
Art. 58 - Congedo matrimoniale 31
PARTE OTTAVA - ASSICURAZIONI SOCIALI
Art. 59 - Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari
della Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 32
Art. 60 - Assistenza economica per le malattie insorte dopo il 28° giorno dalla data
dello sbarco 32
PARTE NONA - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 61 - Aggiornamento professionale 33
Art. 62 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione 33
Art. 63 - Richiamo alle armi 33
Art. 64 - Condizioni di miglior favore 34
Art. 65 - Divergenze di interpretazione 34
Art. 66 - Decorrenza e durata 34
ALLEGATI
Allegato 1 - Condizioni generali di polizza assicurativa contro gli infortuni 35
Allegato 2 - Verbale di accordo per la previdenza complementare 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. 38
- Accordo 3 febbraio 2009 – Previdenza complementare 39
- Accordo 11 luglio 2024 – Previdenza complementare 39
Allegato 3 - Polizza assicurativa sanitaria Verbale di accordo 22 dicembre 1993 40
- Verbale di accordo 18 gennaio 1996 42
- Verbale di accordo 13 dicembre 1996 43
55
- Verbale di intesa 8 gennaio 1997 47
- Fondo Fanimar 48
- Addendum accordo di rinnovo 5 giugno 2007 49
Allegato 4 - Aumenti per anzianità in C.R.L. 50
Allegato 5 - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 52
(4)
SEZIONE PER L'IMBARCO DEGLI EQUIPAGGI SULLE
UNITÀ VELOCI DI TIPO HSC, DSC E SUGLI ALISCAFI
PER TRASPORTO PASSEGGERI
L’anno 2024 addì 11 del mese di luglio in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco degli equipaggi sulle unità veloci di tipo HSC,
DSC e sugli Aliscafi per trasporto passeggeri.
2
SEZIONE PER L'IMBARCO DEGLI EQUIPAGGI SU UNITÀ VEL OCI DI TIPO HSC, DSC E
ALISCAFI PER TRASPORTO PASSEGGERI.
La presente Sezione si applica al personale di Stato Maggiore, Sottufficiali e Comuni imbarcati
sulle unità veloci di tipo HSC, DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri.
PREMESSA
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto del presente accordo di
rinnovo, è stato tra esse voluto un vincolo di necessaria inscindibilità fra tutte le clausole del la
presente Sezione.
A tal fine le parti ribadiscono la natura vincolante della presente dichiarazione per tutto ciò che
attiene anche all’applicazione della Sezione medesima.
Inoltre, le parti stipulanti la presente Sezione dichiarano che le clausole tutte dettate con il
presente accordo, così come le precedenti, sono state volute tenendo conto sia della legislazione
nazionale, sia dei principi di ordine internazionale. Tali clausole concorrono a costituire un
trattamento, nel suo complesso, volutamente di miglior favore per i lavoratori.
Pertanto, le parti si danno reciprocamente atto che, ove per ipotesi si configurasse per alcuni
istituti una divaricazione rispetto a disposizioni normative di diritto interno e/o a principi di ordine
internazionale, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l’acquisizione di maggiori benefici
in altri aspetti della disciplina contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono inoltre che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto
conto della volontà delle OO.SS. di acquisire, in uno spirito di spiccata flessibilità, miglioramenti
economici e normativi conformi alle esigenze e alla spe cificità del settore convenendo sul valore
omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese
derivanti dalla interpretazione di disposizioni normative e/o di clausole o istituti che siano difformi
dalla contrattazione collettiva del settore sono in con trasto con la loro volontà e con le finalità
conseguite, fermo restando che nessuna legittimità o pretesa può derivare da clausole aziendali
direttamente o indirettamente contrastanti con le clausole contenute nella presente Sezione.
3
CAPO I
TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1
Tipi di contratto di arruolamento
1 - Ferme restando le disposizioni contrattuali relative alla CRL e al Turno Particolare, il contratto
di arruolamento può essere stipulato:
a) per un dato viaggio o per più viaggi;
b) a tempo determinato;
c) a tempo indeterminato.
2 - Il datore di lavoro ha facoltà di trasbordare il lavoratore marittimo, in qualunque tempo o luogo
su qualsiasi unità navale da lui armata, anche nel caso di autorizzazione ai sensi dell’art. 172-bis
cod. nav. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di arruolamento.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l’Autorità Marittima ai sensi di legge saranno
redatti in conformità ai modelli emessi dall’Autorità competente.
Art. 2
Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi
1 - Con il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi il lavoratore marittimo viene
imbarcato per il compimento di uno o più viaggi. Il contratto deve contenere le indicazioni del
viaggio o dei viaggi per i quali viene stipulato.
2 - Per viaggio si intende il complesso delle traversate fra porto o porti di caricazione e porto di
ultima destinazione, oltre alla eventuale traversata in zavorra per raggiungere il porto di
caricazione.
3 - Il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi non può avere una durata superiore a
4 (quattro) mesi. Qualora il predetto limite scada nel corso del viaggio o dell’ultimo dei viaggi
previsti, il contratto si intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
Una durata massima del contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi superiore a quella
sopra indicata può essere altresì determinata con accordi aziendali.
Se il contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi supera il termine massimo sopra definito
o quello eventualmente stabilito dalla contrattazione di secondo livello, si considera a tempo
indeterminato.
4 - Qualora, per concorde volontà dell’Armatore e del lavoratore marittimo, questi non venga
congedato nel porto di ultima destinazione il contratto di arruolamento si intende prorogato per
un ulteriore viaggio e così di seguito nei limiti di cui al comma 3.
5 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a viaggio inizia al momento dell’imbarco
e si estingue al momento dello sbarco, una volta terminate le operazioni commerciali dell’ultimo
viaggio.
6 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il
periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando
quanto previsto in materia di previdenza complementare.
4
Art. 3
Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato
per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di
arruolamento a tempo determinato deve contenere l’indicazione del termine di durata. Se il
termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende
prorogato fino al porto di ultima destinazione.
2 - Il singolo contratto di arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 4
(quattro) mesi. Il contratto è prorogabile anche più di una volta , d’intesa con il lavoratore, per
esigenze dell’azienda, per una durata massima pari a 5 mesi. La durata dell’imbarco può essere
altresì determinata con accordi aziendali, sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti la presente Sezione.
Ai sensi dell’art. 326 comma 2 del codice della navigazione, s i conviene che in caso di intervallo
pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato
e/o a viaggio o per più viaggi il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo
nel caso in cui, in virtù della sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni,
si raggiunga complessivamente l’arco temporale superiore ad un anno.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al
momento dell’imbarco e si estingue al momento dello sbarco.
4 - Il lavoratore marittimo, allo sbarco, percepisce tutte le competenze maturate durante il
periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto, fermo restando
quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 4
Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell’art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina
la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell’Armatore, per
lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da esso imbarcato.
2 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell’imbarco,
con la stipula della “convenzione di arruolamento” ai sensi dell’art. 328 del C.d.N. e si estingue al
momento dello sbarco.
3 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può avere una durata fino a mesi 4
(quattro) prorogabile da parte del datore di lavoro, per esigenze dell’azienda , fino a 30 (trenta)
giorni. La durata dell’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali , sottoscritti
dalle OO.SS. stipulanti la presente Sezione.
4 - Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non
sussiste alcun rapporto di lavoro.
5 - Pertanto, i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli in continuità di rapporto di lavoro
(C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco
(come il T.F.R., l’indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti , ecc.), fermo restando quanto
previsto in materia di previdenza complementare.
Nota: Ai fini di cui sopra le parti contraenti confermano a tutti gli effetti quanto previsto in materia
dalla Circolare 28 gennaio 1992 del Ministero della Marina Mercantile intitolata “Gente di mare -
serie XII n. 6”.
5
Art. 4-bis
Modalità d’impiego del personale marittimo
1 - Ferma restando la tipologia dei contratti di arruolamento e la durata degli stessi come
specificata negli artt. 1, 2, 3 e 4, nonché gli obblighi dell’Armatore in tema di riposo previsti dal
d.lgs. 271/99 e dagli artt. 10 e 11 del Capo III di questa Sezione del CCNL, la prestazione
lavorativa dei marittimi impiegati a bordo dei mezzi navali oggetto della presente Sezione può
essere resa, secondo l’organizzazione del lavoro stabilita dall’azienda, in due diverse modalità:
A) Impiego continuativo per tutta la durata del periodo di imbarco. Limitatamente al personale in
Turno Particolare o Turno Generale la liquidazione di tutte le competenze maturate (TFR,
indennità sostitutiva ferie, riposi non goduti, etc.) avverrà allo sbarco.
B) Alternanza di giorni di impiego e giorni di ferie e riposi, in costanza del contratto di
arruolamento (ad esempio, cicli lavoro/riposo 2:1 oppure 1:1).
NOTA ESPLICATIVA
In relazione alle peculiarità dell’attività lavorativa svolta a bordo delle unità veloci di tipo HSC,
DSC e sugli aliscafi per trasporto passeggeri, ai soli fini ed effetti della pres ente Sezione, le parti
condividono le seguenti definizioni:
- Contratto o convenzione d’arruolamento: contratto stipulato ai sensi dell’art. 325 e ss . del
Codice della Navigazione;
- Impiego: periodo che ricomprende soltanto le giornate in cui il marittimo svolge la propria
attività lavorativa a bordo;
- Imbarco: periodo che ricomprende le giornate di impiego e, nel caso di cui al paragrafo B) del
presente articolo, le giornate in cui il marittimo fruisce, nell’ambito dei cicli lavoro/riposo , dei
riposi compensativi maturati a bordo, oltre che delle ferie quando necessario.
Art. 5
Periodo di prova
1 - Il periodo di prova è stabilito in forma scritta in 45 giorni per gli ufficiali e 30 giorni per il
restante personale.
2 - Quando l'armatore riassuma in servizio con la stessa qualifica un marittimo che in
precedenza abbia già positivamente superato con lo stesso armatore il periodo di prova, questa
non sarà ripetuta a meno che siano trascorsi più di tre anni dalla data della sua effettuazione o
l'ultimo sbarco sia stato determinato da colpa del marittimo.
3 - Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque
momento corrispondendo al marittimo le competenze dovute sino al giorno dello sbarco.
4 - Il contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo
con diritto alle competenze maturate fino a quel giorno.
5 - L’armatore sentito il parere dei comandi di bordo, dove il marittimo ha effettuato il periodo di
prova, è tenuto a comunicare o a far comunicare al marittimo l'esito della prova entro i termini di
tempo sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione il periodo di prova si intenderà
positivamente superato.
6 - Il periodo di prova, se positivamente superato, sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la
determinazione della anzianità di servizio.
6
CAPO II
COMPOSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO
CONDOTTA DEI MARITTIMI – VARIE
Art. 6
Tabelle minime di sicurezza
1 - Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall’autorità marittima in conformità alle
disposizioni vigenti.
Art. 7
Condotta dei marittimi
1 - Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata di uniformarsi alle prescrizioni
delle leggi e regolamenti dello Stato, delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti
all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine dell’Armatore, del Comandante e di ogni altro
superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza del mezzo navale , delle persone
imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di
comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il permesso del
Comandante.
Art. 8
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e
considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell’art. 46;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall’elenco del personale in
C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall’ordine in cui sono
elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano
e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell’applicazione della
sanzione stessa, procedere alla contestazione dell’addebito, consentendo, poi, l’esercizio di
diritto di difesa del marittimo nei termini di legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature,
utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il
lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all’armatore;
7
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali
dell’azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un
massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del
carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal
Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall’elenco del
personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportament o così grave da far venir meno il
vincolo fiduciario con l’Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che
abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori;
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o
della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio
danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti aziendali,
danneggiamento derivante da condotte attive od omissive connesse al necessario rispetto
delle norme di igiene e decoro, nonché di tutela ambientale a bordo, danno all’immagine
aziendale);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando,
trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due
sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l’equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita
corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito.
m) commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale nei
confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata adottata la sanzione del
rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più
gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di
risoluzione del contratto di arruolamento, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione
dall’elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal
Comandante oppure dall’Armatore o da un suo procuratore e da questo potranno essere annotati
sui documenti di bordo. Potrà essere, altresì, disposto lo sbarco immediato del marittimo nei casi
di particolare gravità di cui al punto 7 . In tal caso l’Armatore potrà disporre la sospensione
cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale mensile.
I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non imbarcati saranno adottati dall’Armatore
o da un suo procuratore.
8
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l’adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà
facoltà di reclamo secondo le disposizioni di legge anche tramite l’Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l’adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare
più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo
sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di conciliazione
di cui all’art. 49.
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall’elenco
della C.R.L. e il Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata
e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o della cancellazione
dall’elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione non la riconoscesse giustificata, la Società
potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione dall’elenco
della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate
calcolate in trentesimi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1 dell’art. 46, e secondo i
seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 30 giorni di retribuzione;
- marittimi iscritti al Fondo:
- fino a 12 mesi di navigazione nel Fondo: 30 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione nel Fondo: 45 giorni di retribuzione.
PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 3 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione.
9
CAPO III
ORARIO DI LAVORO
Art. 9
Inizio del servizio a bordo
1 - Il personale sarà tenuto a trovarsi sull’unità navale a bordo della quale deve prestare servizio
nel giorno ed ora che gli saranno indicati dall'armatore o dal Comandante o da altro
rappresentante dell’armatore.
2 - In difetto di tale indicazione dovrà comunque trovarsi a bordo almeno mezz'ora prima dell'ora
stabilita per la partenza.
Art. 10
Orario di lavoro
1 - L’orario normale di lavoro per tutto il personale, in porto od in navigazione è di otto ore
giornaliere continuative. Qualora esso sia ricompreso tra le ore 06,00 e le ore 22,00 , viene
remunerato con la retribuzione ordinaria. Il personale impiegato fra le ore 22,00 e le ore 06,00
avrà diritto ad una maggiorazione della quota oraria del minimo contrattuale, pari al 30% per
ogni ora di servizio.
2 - Quando gli orari di linea, nonché le altre esigenze operative consentono un’interruzione per
la consumazione del pasto pari ad almeno un’or a, essa non viene retribuita. Ove, per
esigenze operative, le pause siano inferiori ad un’ora, sono invece retribuite.
3 - Turni di lavoro di 8 ore continuative possono essere effettuati nell'arco dell'intera giornata
(dalle ore 00,00 alle ore 24,00).
4 - In considerazione del tipo di lavoro, esclusivamente nel caso di viaggi di trasferimento del
mezzo, il personale imbarcato non dovrà effettuare navigazione effettiva , intendendosi per tale
quella sulle ali, per un periodo superiore alle sei ore nell'arco delle otto ore normali di lavoro.
Art. 11
Orario di riposo
1 - L’orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24
(ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei
quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l’intervallo tra periodi consecutivi
di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all’orario di lavoro, come previsto dalle
norme vigenti. Uno dei suddetti due periodi di riposo , pari ad almeno sei ore, sarà normalmente
fruito in orario notturno presso alloggio a terra (domicilio del marittimo o idoneo alloggio
eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva). Il secondo periodo di riposo , qualora
previsto dall’organizzazione del servizio stabilita dall’azienda , sarà normalmente fruito in orario
diurno e l’equipaggio sarà libero dal servizio.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l’effettuazione delle
ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico, o
per adempiere a disposizioni dell’Autorità oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in
pericolo in mare, compreso il caso in cui, per ritardi o avarie, il mezzo debba terminare la linea ai
fini di un ritorno sicuro in porto. In tali occasioni il Comandante può sospendere gli orari normali
di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute
necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta raggiunta una situazione di normalità, il
Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo impegnato in attività lavorative in un periodo
previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo.
10
Art. 12
Trattamento della giornata del sabato in porto ed in navigazione
1 - Per le ore di lavoro eventualmente prestate nelle otto ore dell'orario normale dai marittimi di
qualsiasi grado imbarcati nella giornata del sabato saranno riconosciute altrettante ore di riposo
compensativo.
2 - Al marittimo che usufruisce dei riposi compensativi, la giornata del sabato non sarà
considerata come riposo compensativo.
3 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
NORMA TRANSITORIA
Riduzione orario di lavoro
Premesso
a) che le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota
giornaliera di retribuzione così come previsto in applicazione della legge n. 54 del 5 marzo
1977;
b) che una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1° luglio 1999 già prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro;
c) che ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore
riduzione di orario su base annua;
le parti convengono che
con decorrenza 1° gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta
complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle
due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto del 1989 ed aggiungendo
8 ore di riduzione di orario.
La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni. Una diversa
attuazione della riduzione dell'orario di lavoro su base annua potrà essere determinata con
accordi a livello aziendale.
11
CAPO IV
LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 13
Lavori per la sicurezza dell’unità navale
1 - Durante le ore di servizio i componenti l'equipaggio sono tenuti a prestare, senza diritto ad
alcun altro compenso, la loro opera per la sicurezza della navigazione e per il salvataggio delle
persone imbarcate e dell' unità navale , conformemente a quanto disposto dal Codice della
Navigazione.
Art. 14
Lavori per la manutenzione e pulizia dell’unità navale
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori
usuali di pulizia e manutenzione dell'unità navale che venissero ordinati con diritto al compenso
lavoro straordinario qualora detti lavori vengano eseguiti fuori orario normale .
Art. 15
Oggetti in consegna
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla
restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento, se
dovuti a negligenza.
12
CAPO V
PAGHE - COMPENSI E INDENNITÀ
Art. 16
Minimi contrattuali
1 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a
ruolo sono indicati nella tabella allegata alla presente Sezione (allegato n. 1).
2 - La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30 mo del minimo contrattuale. La quota oraria è
ragguagliata al 1/8vo della quota giornaliera salvo quanto disposto dal successivo articolo 18.
3 - Agli effetti del presente articolo la giornata inizia alle ore 00,00 e termina alle ore 24,00, fermo
restando che qualora la prestazione lavorativa inizi prima delle ore 24:00 e termini nel giorno
solare successivo, la giornata lavorativa è considerata c ome unica. In tal caso, essa non potrà
prevedere alcuna interruzione se non per l’eventuale fruizione del pasto.
4 - A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo
della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo l’Allegato 1 bis, dandosi atto che l’ammontare
complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua
incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque
sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni
effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istit uto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del
solo TFR.
NOTA A VERBALE
(18 aprile 2002)
Le Parti, allo scopo di definire una regola condivisa sul problema delle retribuzioni da riconoscere
al marittimo imbarcato, in caso di prestazione lavorativa inferiore al mese, convengono quanto
segue:
per le prestazioni lavorative inferiori al mese intero, la retribuzione da corrispondere al marittimo
dovrà essere rapportata ai giorni di lavoro svolti nel mese.
Ad esempio: dal 10 marzo al 31 marzo, 22 giorni retribuiti;
dal 10 febbraio al 28 febbraio, 19 giorni retribuiti;
dal 10 aprile al 30 aprile, 21 giorni retribuiti.
Art. 17
Scatti di anzianità
1 - A tutti i marittimi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni, in funzione della effettiva navigazione su
unità navali della stessa Società, o gruppo armatoriale) verranno riconosciuti cinque scatti
biennali. La maturazione dello scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in
cui matura l'anzianità.
I valori degli scatti sono riportati nell'allegato 2.
2 - In caso di passaggio da una Società ad un'altra, dello stesso gruppo armatoriale, il marittimo
mantiene l'anzianità di navigazione maturata su unità veloci presso la Società di provenienza.
13
Nota: Gli importi percepiti a titolo di scatti di anzianità alla data del 30 giugno 1982 sulla base
della precedente normativa, resteranno congelati in cifra. Nel secondo semestre 1982 non avrà
luogo la maturazione di scatti per anzianità.
Norma transitoria
A decorrere dal 1° gennaio 1983 sarà riconosciuto il primo degli scatti anzidetti a coloro che
avranno maturato due anni di effettiva navigazione su unità navali della stessa Società o gruppo
armatoriale.
Per coloro che non abbiano tale requisito alla data del 1° gennaio 1983 lo scatto sarà riconosciuto
alla maturazione del previsto biennio di anzianità.
Art. 18
Computo riposi compensativi e ferie
1 - Il minimo contrattuale, gli scatti per anzianità, i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale sono
ragguagliati ad un ventiseiesimo per il computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi
e delle ferie.
Art. 19
Eventuale periodo di ingaggio
1 - Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio (decorrente dalla data di consegna
del libretto di navigazione) il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto
l'impegno di imb arcarsi, al minimo contrattuale , agli scatti di anzianità, all'indennità sostitutiva
della panatica.
Nel caso in cui il lavoratore marittimo debba imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il
trasferimento sarà effettuato a cura dell’armatore.
Art. 20
Corresponsione delle competenze mensili
1 - Il minimo contrattuale, e le altre competenze fisse mensili e gli altri compensi variabili spettanti
agli equipaggi verranno normalmente corrisposti entro il decimo giorno feriale del mese
successivo in porto nazionale.
2 - È rimessa alla contrattazione di secondo livello la possibilità di definire diversi termini di
corresponsione delle competenze mensili.
3 - Qualora un marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di
pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e
dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l’intero periodo della prigionia
e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la
prigionia, fino alla data della morte.
Art. 21
Gratifica natalizia e gratifica pasquale
1 - Sia in occasione del Natale , entro la data del 15 dicembre, che della Pasqua, entro la data
del 31 marzo, sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco, una gratifica
costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) scatti di anzianità;
c) valore convenzionale della panatica.
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2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso
dell'anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi d'imbarco compiuti. Per le frazioni di mes e verranno corrisposti i ratei
giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del contratto di arruolamento , in occasione della liquidazione delle
altre competenze saranno corrisposte anche le quote parti delle gratifiche natalizia e pasquale.
4 - Nel caso di impiego pro -tempore, nel corso dell'anno, di un marittimo presso lo stesso
armatore con grado superiore a quello attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la
liquidazione stessa sarà effettuata computando i ratei della maggio re retribuzione percepita nel
periodo di funzionamento.
5 - A partire dal 1° aprile 1982 i ratei delle gratifiche natalizia e pasquale saranno da considerarsi
utili ai fini del computo dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle
ferie (1).
(1) Il suddetto articolo riguarda esclusivamente il personale non in continuità di rapporto di lavoro
(per il personale in continuità di rapporto di lavoro vedi normativa apposita).
Art. 22
Compensi per lavoro straordinario
1 - Le ore di lavoro prestate oltre le otto ore di lavoro normale giornaliere sono considerate ore
di lavoro straordinario per tutto l'equipaggio inclusi Comandanti e Direttori di Macchina.
2 - I compensi per lavoro straordinario sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate
alla presente Sezione (allegato n. 3).
3 - La retribuzione da valere per la determinazione dei compensi orari per il lavoro straordinario
è costituita dal minimo contrattuale.
4 - Con decorrenza 5 agosto 1999 la quota oraria sarà determinata dividendo il minimo
contrattuale maturato alla stessa data per 184 più una maggiorazione del 18% per le ore diurne
feriali, del 25% per le ore notturne feriali e per le ore diurne festive e del 33% per le ore notturne
festive.
5 - Alla fine di ogni anno e con decorrenza dal 1° gennaio successivo, i compensi orari per lavoro
straordinario saranno commisurati in base alle eventuali variazioni del minimo contrattuale.
6 - Lo straordinario mensile non dovrà superare le 60 ore.
7 - Le ore di lavoro giornaliero prestate oltre le ore normali di lavoro di cui all'art. 10 e oltre quelle
di straordinario nella misura di due ore giornaliere (ovvero dalla undicesima ora giornaliera )
saranno trasformate in ore di riposo compensativo da fruire secondo criteri da stabilirsi
aziendalmente. (1).
(1) In conseguenza delle suddette norme, in sede aziendale si procederà alla organizzazione del
lavoro in relazione al rapporto periodo di imbarco - periodo di riposo.
8 - Fatti salvi eventuali accordi sindacali di secondo livello, le ore di riposo compensativo cumulate
ai sensi del comma 7, qualora non fruite entro il termine dell’anno solare, verranno liquidate con
una maggiorazione del 5% entro il primo trimestre dell’ anno solare successivo a quello di
maturazione o comunque al momento della risoluzione del contratto di arruolamento.
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DICHIARAZIONE A VERBALE
In relazione ai commi 6 e 7 del presente articolo le parti si danno reciprocamente atto che
l'applicazione di quanto contrattualmente previsto non dovrà risultare né modificativa né riduttiva
delle situazioni esistenti in materia di orario delle prestazioni lavorative e di composizione e
frequenza delle t urnistiche aziendalmente adottate sulle varie linee se non attraverso una
eventuale diversa organizzazione del lavoro da definirsi in sede locale con accordo sindacale.
Art. 23
Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della
navigazione marittima nonché dei disagi causati dalle particolari caratteristiche del mezzo e del
servizio reso, è istituita a partire dal 1° aprile 1992 una indennità di navigazione.
2 - Tale indennità, con decorrenza 1° gennaio 2004, è fissata nelle seguenti misure per ciascuna
ora ordinaria di presenza a bordo prevista dall'art. 10:
- Comandante e Direttore di Macchina € 1,26 (*)
- 1° Ufficiale € 0,31
- Sottufficiale € 0,19
- Comune € 0,18
- Giovanotto € 0,11
- Mozzo € 0,10
3 - Nelle aziende in cui i turni di lavoro siano organizzati in modo tale da aversi un numero di
giorni di riposo pari a quelli di presenza a bordo la quota oraria di indennità navigazione sarà la
seguente:
- Comandante e Direttore di Macchina € 1,59 (*)
- 1° Ufficiale € 0,39
- Sottufficiale € 0,24
- Comune € 0,23
- Giovanotto € 0,15
- Mozzo € 0,13
(*) N.B.: Le cifre sopra indicate sono state ottenute dividendo rispettivamente per 1.827 e 1.440
le seguenti quote annuali:
- Comandante e Direttore di Macchina € 2.291,09
- 1° Ufficiale € 567,16
- Sottufficiale € 346,63
- Comune € 338,89
- Giovanotto € 212,35
- Mozzo € 187,56
4 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non può essere calcolata nella
retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente implichi la
retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta
indennità è stato pattiziamente determinato tenendo già conto della sua incidenza economica sui
singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che la
indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario per il lavoro
straordinario, dei riposi compensativi, (sabati, domeniche, fest ività nazionali ed infrasettimanali,
festività cadenti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle
indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità
sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
16
5 - Sempre a partire dal 1° aprile 1992 non saranno più corrisposti gli importi dell'EDR,
dell'indennità di pilotaggio e conduzione macchina nonché l'indennità divisa.
Resta fermo l'obbligo di indossare e mantenere in buon ordine la divisa durante le ore di servizio.
6 - Ai comuni e sottufficiali, al compimento del 10° anno di permanenza nella qualifica sempre
con la stessa azienda verrà corrisposta una maggiorazione della quota oraria dell'indennità di
navigazione pari al 50%.
Art. 24
Servizio di controllo dei titoli di viaggio all’imbarco dei passeggeri
affidato al personale di bordo
1 - Le Società armatrici possono istituire un servizio di controllo dei titoli di viaggio (biglietti e
documenti) all’imbarco dei passeggeri, affidandolo al personale di bordo.
2 - In tal caso la Società, previo confronto a livello aziendale con le OO.SS. stipulanti la presente
Sezione, provvederà a indicare tra il proprio personale della CRL e/o del Turno Particolare aventi
la qualifica di Marinaio, coloro che saranno adibiti a detta mansione.
3 - Il personale preposto allo svolgimento di questo servizio per ciascuna giornata in cui
effettuerà sistematicamente l’attività di controllo riceverà un compenso giornaliero di € 5,00.
Art. 25
Indennità bagaglio
1 - Al personale che esegue l'imbarco o lo sbarco del bagaglio dei passeggeri negli scali, ove
l’unità navale non attracca a banchina o pontile e ove non esista servizio di portabagagli, verrà
corrisposto un compenso forfetario di € 0,15 per ciascun bagaglio bigliettato a carico dei
passeggeri da ripartirsi in parti uguali tra il personale che ha compiuto tali operazioni.
2 - Il presente compenso non fa parte della retribuzione a nessun effetto.
Art. 26
Divise equipaggio
1 - Quando sia prescritto da disposizioni dell'armatore, il personale di bordo dovrà indossare e
mantenere in buone condizioni la divisa che verrà fornita a cura dello stesso.
Art. 27
Guardia notturna
1 - In ragione delle disposizioni delle Autorità Marittime, i l servizio di guardia notturna sarà
affidato a personale di terra o a personale marittimo arruolato o in regime di comandata, di norma
comuni o categorie iniziali secondo criteri di rotazione.
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CAPO VI
ALLOGGIO E VITTO
Art. 28
Alloggio personale
1 - Il personale alloggerà nei limiti del possibile, presso il proprio domicilio senza diritto ad alcuna
indennità.
2 - Agli effetti del precedente comma l'armatore provvederà a comunicare ai recapiti personali
forniti dal marittimo (ad esempio e -mail, numero di cellulare ) e/o attraverso l’accesso agli
applicativi aziendali tramite credenziali personali qualsiasi variazione o disposizione di servizio.
Art. 29
Indennità sostitutiva del vitto
1 - A tutto il personale imbarcato, in mancanza di somministrazione del vitto laddove il mezzo
sia armato senza servizio di mensa, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva del vitto pari a € 5,29
per ogni giorno di effettiva presenza a bordo. In alternativa , può essere corrisposto un buono
pasto giornaliero pari a € 8,00.
Art. 30
Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o
considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità
sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi
compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia od infortunio, gratifica natalizia, gratifica
pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle seguenti misure mensili:
- Comandante, Direttore di macchina e Ufficiale € 10,00
- Sottoufficiali e Comuni € 7,00
Art. 31
Indennità di missione
1 - L’Armatore ha facoltà di inviare il personale in missione.
È considerato in missione il marittimo che sia inviato dall'armatore a iniziare o terminare la propria
prestazione lavorativa giornaliera, per ragioni di servizio, fuori dalle abituali sedi di lavoro.
Per abituali sedi di lavoro devono intendersi quelle di residenza del marittimo o dalle quali il
marittimo può raggiungere al termine del lavoro il proprio Comune di residenza con i normali
mezzi di trasporto pubblici.
Se il marittimo cambia residenza senza il benestare dell'armatore, ai fini del presente articolo si
considererà la precedente residenza.
2 - Al marittimo inviato in missione, qualora non provveda direttamente l'Armatore al vitto ed
all'alloggio, sarà corrisposta una indennità giornaliera pari a € 45,00.
Per missioni di durata superiore ai due mesi, verrà concordata a livello aziendale con le O.S.L. la
relativa indennità economica che dovrà comunque comportare una riduzione dell'onere a carico
della Società, tenuto conto delle condizioni oggettive della missione stessa.
Tale indennità esclude l'eventuale erogazione di cui all'art. 29.
3 - Se l'armatore fornisce il solo vitto, la misura della predetta indennità per l'alloggio sarà pari al
60% dell'importo totale di cui al punto 2, vale a dire 27 euro.
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Se l'armatore fornisce il solo alloggio, la misura della predetta indennità per il vitto sarà pari al
40% dell'importo totale di cui al punto 2, vale a dire 18 euro, di cui 3 euro per la colazione, 7,5
euro per il pranzo e 7,5 euro per la cena.
3 bis - Ove il marittimo debba prendere servizio in missione in orari che non permettono di
raggiungere dalle abituali sedi di lavoro il porto di inizio servizio, senza precludere il riposo
notturno, egli ha diritto, nella giornata precedente, all’indennità per l’alloggio e a quella per la cena
di cui al comma 3. Ove la giornata precedente sia di riposo, ha inoltre diritto a un riposo
compensativo pari a 4 ore.
3 ter - Ove il marittimo debba prendere servizio in missione in orari che permettono di raggiungere
dalle abituali sedi di lavoro il porto di inizio servizio , senza precludere il riposo notturno, egli ha
diritto nella giornata stessa, all’indennità di missione per la sola parte del vitto ove la missione
avvenga in orari di colazione, pranzo o cena.
3 quater - Gli stessi criteri si applicheranno al termine della missione.
4 - Qualora per motivi di servizio o di linea il mezzo ed il relativo personale resti per una notte
(pernottamento) fuori dall'abituale sede di lavoro, l'armatore corrisponderà il 70% dell'indennità di
missione oppure provvederà a mettere a disposizione del personale la cena ed un adeguato
alloggio (Ufficiali camera singola, Sottufficiali e Comuni camera a due letti).
Art. 32
Cambio di residenza
1 - In caso di cambio di sede abituale di lavoro , eseguito su richiesta dell'armatore, saranno
corrisposti al marittimo:
1) 15 giorni della retribuzione di cui usufruisce all'atto del trasferimento a titolo dell'indennità per
spese accessorie;
2) il rimborso delle spese di viaggio per sé e famiglia; 1 a classe per gli Ufficiali e familiari; 2 a
classe per i Sottufficiali, Comuni e familiari;
3) il rimborso del trasporto del mobilio e bagaglio;
4) il rimborso della spesa necessaria per la risoluzione del contratto di fitto in corso;
5) il rimborso di eventuali spese straordinarie non previste, da documentare.
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CAPO VII
RIPOSI FESTIVI - FERIE - CONGEDO MATRIMONIALE
Art. 33
Giorni festivi
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'Anniversario della Liberazione (25 aprile);
c) la Festa del Lavoro (1° maggio);
d) la Festa della Repubblica (2 giugno);
e) le seguenti ulteriori festività;
1° gennaio (Capodanno);
6 gennaio (Epifania);
Lunedì di Pasqua;
15 agosto (Assunzione);
1° novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (Natale);
26 dicembre (S. Stefano).
2 - Nei porti sono considerati semifestivi, e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni
seguenti:
Venerdì Santo;
Vigilia di Natale.
3 - Per il trattamento relativo alle sole giornate festive del 19 marzo, dell'Ascensione, del Corpus
Domini, del 29 giugno, soppresse a seguito della legge 5 marzo 1977,
n. 54, si stabilisce quanto segue:
− il 19 marzo (S. Giuseppe), l'Ascensione, il Corpus Domini ed il 29 giugno sono considerate
alla stregua di ogni altro giorno normalmente lavorativo e non daranno diritto ad alcun altro
emolumento o indennità; in compenso il periodo annuale di ferie è stato aumentato di un
equivalente numero di giornate (vedasi nota in calce all'art. 35).
Avvertenza: nel testo della presente Sezione , per “festività nazionali” si intendono le ricorrenze
del 25 aprile e del 1° maggio. Per “festività infrasettimanali” si intendono le festività che
normalmente cadono in giorno infrasettimanale, escluse le festività nazionali.
Art. 34
Giorni festivi trascorsi a bordo
1 - A tutto il personale saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i
giorni di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese festività nazionali) trascorsi in
servizio a bordo. Se due delle suddette festività dovessero coincidere nel medesimo giorno esse
verranno computate come due giorni di riposo compensativo oltre al normale trattamento mensile.
2 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo solo il
trattamento previsto per la domenica.
3 - I riposi compensativi saranno goduti dal personale durante l'imbarco. Qualora quanto
precede risultasse in pratica inattuabile per motivi di servizio e di comprovata necessità, gli stessi
verranno cumulati e usufruiti secondo modalità da concordarsi in sede aziendale.
Sarà data facoltà al personale che ne faccia richiesta di optare per il pagamento dei compensativi
non usufruiti nella misura prevista dal successivo art. 35, comma 4.
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Art. 35
Ferie
1 - A decorrere del 5 agosto 1999 a tutti i componenti dell'equipaggio è riconosciuto un periodo
di ferie retribuito (minimo contrattuale, scatti per anzianità, valore convenzionale della panatica)
di giorni 34 lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio (pro -rata per le frazioni d i
anno) (1).
2 - Nel caso di impiego del marittimo di cui all’art. 4bis lett. A), il marittimo dovrà fruire del periodo
feriale senza interruzione salvo motivi di servizio nel quale caso sarà consentito il frazionamento
in due periodi.
3 - Nel caso di impiego del marittimo di cui all’art. 4bis lett. B), le ferie verranno fruite nel corso
del contratto di arruolamento per consentire i cicli lavoro/riposo, quando necessario o su richiesta
del marittimo.
4 - Qualora l'armatore per motivi di servizio non potesse concedere in tutto o in parte le ferie
annuali, corrisponderà al marittimo altrettante giornate di minimo contrattuale, valore
convenzionale della panatica, scatti di anzianità, ratei gratifica natalizia e pasquale, ed eventuali
indennità fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruite. Resta intesa l'irrinunciabilità al
godimento delle ferie in costanza di imbarco.
(1) Nota: L’aumento delle ferie da 26 a 30 giorni per ogni anno di servizio o pro -rata è avvenuto
anche con l'assorbimento della festività religiosa del 29 giugno soppressa dalla legge 5 marzo
1977 n. 54.
L’ulteriore aumento da 30 a 34 giorni, convenuto con l’accordo di rinnovo del 5/8/99, si applica
salvo diversa disposizione definita con accordi aziendali.
Art. 36
Congedo matrimoniale
1 - A tutto il personale che contrae matrimonio sarà concesso dall'armatore un congedo
straordinario retribuito nelle seguenti misure:
- Ufficiali 15 giorni
- Sottufficiali e Comuni 15 giorni
Il suddetto periodo sarà concesso ininterrotto e spetta all'arruolato il cui contratto di arruolamento
duri da almeno una settimana.
Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un congruo preavviso.
Il congedo di cui sopra verrà accordato nel porto nazionale di arruolamento e non potrà essere
computato nel periodo di ferie annuali né potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo
di preavviso di licenziamento.
Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di
servizio. Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato un certificato di avvenuta
pubblicazione matrimoniale e la celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90
giorni dallo sbarco. Per la corresponsione della retribuzione si adotterà il criterio seguito per le
ferie per gli Ufficiali, mentre per i Sottufficiali e Comuni durante il periodo di congedo matrimoniale
sarà corrispost o un assegno calcolato moltiplicando per dodici il guadagno medio giornaliero
realizzato nell'ultimo periodo di lavoro computandosi anche il valore convenzionale della panatica,
i compensi per lavoro straordinario, ogni supplemento o indennità anche eccezionale, eccettuate
soltanto le indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, le gratifiche, le indennità dei riposi
compensativi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte “una tantum”. Qualora le
esigenze dei traffici non consentano in tut to o in parte la concessione del congedo all'epoca del
matrimonio è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo
matrimoniale, ovvero di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del
trattamento di fine rapporto escluso il preavviso.
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Periodo di aspettativa
L’azienda può concedere al marittimo che abbia maturato una anzianità di servizio non inferiore
a 4 anni e che ne faccia richiesta per gravi necessità personali o familiari, appositamente
documentate e come tali riconosciute dalla Società, un periodo di aspettativa non superiore a 60
giorni.
Durante il periodo di aspettativa il marittimo non avrà diritto alla retribuzione né maturerà
l'anzianità di servizio ad ogni effetto.
Il periodo di aspettativa non potrà essere usufruito contemporaneamente da più di un marittimo
per ogni singola qualifica.
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CAPO VIII
PREVIDENZA
Art. 37
Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati per la invalidità e la vecchiaia presso l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale, secondo le apposite disposizioni di legge.
Art. 38
Assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la
disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di legge e di regolamento.
Art. 39
Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione
del contratto di arruolamento per naufragio
1 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di
contratto, è dovuta al marittimo, oltre all’indennità prevista dal presente contratto, un'indennità di
disoccupazione specifica per il naufragio pari a 2 mesi dell o stipendio percepito a bordo, in
conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention, 2006.
Art. 40
Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di
legge.
2 - L’armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nella tabella allegata alla presente
Sezione (allegati nn. 4 e 5).
Art. 41
Indennità di perdita corredo strumenti professionali ed utensili
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o
altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i
limiti massimi indicati nella tabella allegata alla presente Sezione (allegato n. 6).
2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionate a quelle indicate nella
tabella.
23
CAPO IX
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 42
Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio e a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio o a tempo determinato anticipatamente
rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni
di legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre,
dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro
10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto , alluvione nel luogo di residenza, ecc.),
certificato dall’autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da
documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi, quando lo sbarco avviene in porto estero ,
le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o
di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le
spese sostenute per il rimpatrio.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto
di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell’arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di
disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della
nave o altra causa non imputabile all’armatore, che rendano impossibile l’inizio o la
prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti l’armatore corrisponderà al marittimo
l’eventuale trattamento economico di cui all’art. 359 , ultimo comma del Codice della
Navigazione.
Art. 43
Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) per volontà del lavoratore marittimo;
b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa, giustificato motivo soggettivo,
giustificato motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volontà del lavoratore marittimo.
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del
lavoratore marittimo, quest’ultimo è tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a
sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli,
del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10
giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali
casi le spese di rimpatrio o ritorno al Comune di residenza sono a carico del datore di lavoro, in
ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a
corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio o il ritorno al Comune di
residenza.
24
B) Risoluzione per volontà dell’armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo,
giustificato motivo oggettivo.
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque
tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in
qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le
disposizioni relative al rimpatrio.
C) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi
sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;
il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto
maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell’indennità sostitutiva del preavviso come
disciplinato all’art. 45, con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri
eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un
minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l’armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso
di bandiera, di arresto della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato
fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo
garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE – in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell’indennità sostitutiva
del preavviso, ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è
imputata a titolo di integrazione del TFR.
D) Risoluzione per colpa del marittimo.
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, ai sensi dell’art. 8
della presente Sezione, l’Armatore è tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e,
ove ne ricorrano gli estremi, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all’Armatore.
Art. 44
Effetti sul contratto di arruolamento in caso
di atti di pirateria e rapina armata contro le navi
Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di pirateria
o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la
tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto
indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la
sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini “pirateria” e “rapina armata
contro le navi” sono de finiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come
emendata).
25
Art. 45
Preavviso
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18
(diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per
il contratto di arruolamento a tempo determinato.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di
preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti
sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali:
minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13a e 14a mensilità, e se
dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Art. 46
Trattamento di fine rapporto
1 - Il trattamento di fine rapporto è regolato dall’art. 4, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n.
297, pertanto la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia;
c) rateo della gratifica pasquale;
d) valore convenzionale della panatica;
e) gli scatti di anzianità.
2 - All’atto della cessazione del contratto di arruolamento l’armatore corrisponderà al marittimo
il trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
Art. 47
Rimpatrio del marittimo
1 - In conformità alla Regola 2.5 della Maritime Labour Convention 2006, in caso di rimpatrio del
marittimo le spese di trasporto saranno a carico dell’armatore. Tali spese saranno addebitate al
marittimo in caso di sbarco per fatto imputabile alla sua volontà o colpa, ad eccezione dei casi di
morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione
anagrafica o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare
tempestivamente all’a rmatore e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, fermo restando
l’obbligo dell’armatore di provvedere al rimpatrio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
internazionale. L’armatore è tenuto a corrispondere per la durata del viaggio, il minimo
contrattuale e l'indennità sostitutiva del vitto.
Art. 48
Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 202 6.
Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una
delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa
resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
26
Art. 49
Collegio di conciliazione
1 - In caso di controversie individuali di lavoro nautico l'Armatore o il lavoratore marittimo
possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l’assistenza delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente Sezione e secondo le procedure e modalità di cui
ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante di Confitarma o di Assarmatori, in funzione
del rapporto associativo costituito dalla singola azienda;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria della
presente Sezione cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione
Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie
della presente Sezione che rappresenta l’istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro i
20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del
comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige
un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino
sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione
bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di
Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona
solo parzialmente, se ne dà atto nell’apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le
rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto
dall’articolo 412 c.p.c.
All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della
Commissione di Conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino
essere depositate presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
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Allegato 1
MINIMI CONTRATTUALI
A far data dal 1° luglio 2024 il minimo contrattuale delle singole qualifiche è così determinato:
- Comandante € 2.768,86
- Direttore di Macchina € 2.605,97
- 1° Ufficiale € 1.907,63
- Sottufficiale € 1.642,58
- Comune € 1.455,35
- Giovanotto € 1.320,49
- Mozzo € 1.243,66
A far data dal 1° luglio 2025 il minimo contrattuale delle singole qualifiche è così determinato:
- Comandante € 2.836,03
- Direttore di Macchina € 2.669,19
- 1° Ufficiale € 1.953,91
- Sottufficiale € 1.682,43
- Comune € 1.490,66
- Giovanotto € 1.352,53
- Mozzo € 1.273,83
A far data dal 1° luglio 2026 il minimo contrattuale delle singole qualifiche è così determinato:
- Comandante € 2.903,21
- Direttore di Macchina € 2.732,41
- 1° Ufficiale € 2.000,19
- Sottufficiale € 1.722,28
- Comune € 1.525,96
- Giovanotto € 1.384,57
- Mozzo € 1.304,00
28
Allegato 1 bis
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR)
A far data dal 1° luglio 2024
- Comandante € 41,54
- Direttore di Macchina € 39,10
- 1° Ufficiale € 28,62
- Sottufficiale € 24,64
- Comune € 21,83
- Giovanotto € 19,81
- Mozzo € 18,66
A far data dal 1° luglio 2025
- Comandante € 72,69
- Direttore di Macchina € 68,42
- 1° Ufficiale € 50,08
- Sottufficiale € 43,12
- Comune € 38,21
- Giovanotto € 34,67
- Mozzo € 32,65
A far data dal 1° luglio 2026
- Comandante € 103,85
- Direttore di Macchina € 97,74
- 1° Ufficiale € 71,55
- Sottufficiale € 61,61
- Comune € 54,58
- Giovanotto € 49,53
- Mozzo € 46,64
29
Allegato 2
Scatti di anzianità
In vigore dal 1° luglio 2024
Scatto Scatto
(ex 5%) (ex 3%)
- Comandante € 110,54 € 66,32
- Direttore di Macchina € 102,63 € 61,58
- 1° Ufficiale € 68,43 € 41,06
- Sottufficiale € 55,62 € 33,38
- Comune € 46,59 € 27,95
- Giovanotto € 40,08 € 24,05
- Mozzo € 36,39 € 21,84
In vigore dal 1° luglio 2025
Scatto Scatto
(ex 5%) (ex 3%)
- Comandante € 113,90 € 68,33
- Direttore di Macchina € 105,79 € 63,47
- 1° Ufficiale € 70,74 € 42,44
- Sottufficiale € 57,62 € 34,57
- Comune € 48,35 € 29,01
- Giovanotto € 41,68 € 25,01
- Mozzo € 37,90 € 22,74
In vigore dal 1° luglio 2026
Scatto Scatto
(ex 5%) (ex 3%)
- Comandante € 117,26 € 70,35
- Direttore di Macchina € 108,95 € 65,37
- 1° Ufficiale € 73,06 € 43,83
- Sottufficiale € 59,61 € 35,77
- Comune € 50,12 € 30,07
- Giovanotto € 43,29 € 25,97
- Mozzo € 39,40 € 23,65
30
Allegato 3
COMPENSI ORARI PER LAVORO STRAORDINARIO
Dal 1° luglio 2024
Feriale diurno Feriale notturno Festivo notturno
Festivo diurno
- Comandante € 17,76 € 18,81 € 20,01
- Direttore di Macchina € 16,71 € 17,70 € 18,84
- 1° Ufficiale € 12,23 € 12,96 € 13,79
- Sottufficiale € 10,53 € 11,16 € 11,87
- Comune € 9,33 € 9,89 € 10,52
- Giovanotto € 8,47 € 8,97 € 9,54
- Mozzo € 7,98 € 8,45 € 8,99
Dal 1° luglio 2025
Feriale diurno Feriale notturno Festivo notturno
Festivo diurno
- Comandante € 18,19 € 19,27 € 20,50
- Direttore di Macchina € 17,12 € 18,13 € 19,29
- 1° Ufficiale € 12,53 € 13,27 € 14,12
- Sottufficiale € 10,79 € 11,43 € 12,16
- Comune € 9,56 € 10,13 € 10,77
- Giovanotto € 8,67 € 9,19 € 9,78
- Mozzo € 8,17 € 8,65 € 9,21
Dal 1° luglio 2026
Feriale diurno Feriale notturno Festivo notturno
Festivo diurno
- Comandante € 18,62 € 19,72 € 20,99
- Direttore di Macchina € 17,52 € 18,56 € 19,75
- 1° Ufficiale € 12,83 € 13,59 € 14,46
- Sottufficiale € 11,05 € 11,70 € 12,45
- Comune € 9,79 € 10,37 € 11,03
- Giovanotto € 8,88 € 9,41 € 10,01
- Mozzo € 8,36 € 8,86 € 9,43
31
Allegato 4
ASSICURAZIONI MALATTIE
Oltre alle assicurazioni obbligatorie per legge:
1) Assicurazione in caso di morte per malattia
In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco e dipendente da malattia contratta
durante l'imbarco, l'armatore assicurerà le seguenti indennità:
a) se il marittimo lascia soltanto la vedova:
- Ufficiali …………………………......…………..... € 413,17
- Sottufficiali ………………………….......…..…... € 387,34
- Comuni …………………………………..........… € 361,52
b) se il marittimo lascia la vedova e un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:
- Ufficiali …………………………………………... € 542,28
- Sottufficiali …………………………………….... € 490,63
- Comuni ………………………………………..... € 464,81
più una quota di € 51,65 per ogni ulteriore figlio minorenne.
Se il marittimo non lascia né vedova né orfani minorenni ma il padre in età di oltre 65 anni o
assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia
vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza altri figli maggiorenni, o risulti che il marittimo
era l'unico o il principale necessario sostegno di entramb i, spetta ad essi un'indennità uguale a
quella che sarebbe spettata qualora il marittimo avesse lasciato la sola vedova.
2) Assicurazione per il caso di invalidità permanente
In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale
conseguenza di malattia contratta per causa di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:
- Ufficiali …………………………………....……… € 413,17
- Sottufficiali ………………………………....……. € 387,34
- Comuni …………………………………….......... € 361,52
In caso di invalidità permanente parziale, l'indennità sarà proporzionata al grado di invalidità.
3) Ricovero ospedaliero dei familiari conviventi e a carico
È concesso il ricovero ospedaliero ai familiari conviventi e a carico per un periodo massimo di
180 gg. per anno solare.
Il ricovero ospedaliero sarà riconosciuto:
a) nella classe distinta immediatamente superiore alla comune ai familiari dei componenti lo
Stato Maggiore;
b) nella classe comune ai familiari dei Sottufficiali e Comuni.
Con ricovero ospedaliero si intende assorbita la prestazione di cui al 4° comma della lettera A)
dell'art. 3 del Regolamento 7 giugno 1940 per l'assistenza sanitaria ai familiari dei marittimi.
I familiari dei marittimi conviventi e a carico, ai quali è concesso il ricovero ospedaliero, sono quelli
indicati all'art. 2 del Regolamento 7 giugno 1940 per l'assistenza sanitaria ai familiari dei marittimi.
32
4) Fornitura medicinali in caso di malattie croniche
La limitazione del rimborso della spesa dei medicinali, prevista dall'art. 3 lettera D) del
Regolamento di assistenza sanitaria dei marittimi assicurati e loro familiari, è abrogata.
5) Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della legge 16
ottobre 1962, n. 1486
Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione, che godano del trattamento previsto
dalla legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria,
farmaceutica e ospedaliera.
33
Allegato 5
ASSICURAZIONI INFORTUNI
Oltre all'assicurazione obbligatoria per legge, l'armatore assicurerà le seguenti indennità:
1 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio
ordinario:
- a tutto il personale imbarcato (escluso il Capitano al Comando) una indennità pari alla
differenza fra 5, rispettivamente 6 annualità di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di
invalidità permanente parziale) ed il valore capitale della rendi ta di legge calcolato secondo la
norma dell'art. 39 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni;
2 - per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio
di guerra o da mine:
- per tutti i marittimi (escluso il Capitano al Comando):
a) un'indennità speciale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di legge;
b) una ulteriore indennità in capitale di € 413,17 se trattasi di Ufficiali e € 340,86 se trattasi di
Sottufficiali e Comuni.
Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in
rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di legge.
34
Allegato 6
INDENNITÀ PERDITA CORREDO
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi, per fatto di guerra o altro
sinistro, gli imbarcati hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito entro i
limiti massimi sottoindicati:
- Comandante..………………………………………...…… € 103,29
- Direttore di Macchina……………………………..……… € 77,47
- Ufficiali …………………………………………..………… € 77,47
- Sottufficiali e Comuni..………………………………....... € 25,82
Per perdite parziali, le indennità massime saranno proporzionate a quelle indicate nella tabella.
35
Allegato 7
DIRITTI SINDACALI E PERMESSI SINDACALI
In applicazione della norma dello Statuto dei Lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro
l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale
navigante, si conviene quanto segue: ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle
rispettive Organizzazioni Sindacali di appartenenza, possono essere costituite in ogni Azienda
“rappresentanze sindacali aziendali” (RSA) scelte fra i componenti degli equipaggi.
Tenuto conto delle caratteristiche strutturali e dimensionali delle unità navali veloci, per ognuna
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti e firmatarie la presente Sezione, il numero di
rappresentanti sindacali aziendali che possono essere designati e i l numero di ore di permessi
sindacali riconosciuto ai suddetti rappresentanti sindacali aziendali è espresso dai rapporti
numerici di seguito esposti, stabiliti in relazione al numero medio del personale navigante
calcolato in ragione dell’impiego medio annuale dei marittimi utilizzati per i servizi (includendo nel
calcolo anche i marittimi imbarcati dal Turno Generale):
Fino a 100 marittimi: 1 RSA e 25 ore mensili per Organizzazione sindacale;
Oltre i 100 e fino a 200 marittimi: 2 RSA e 35 ore mensili per Organizzazione sindacale;
Oltre i 200 marittimi: 4 RSA e 50 ore mensili per Organizzazione sindacale.
Gli armatori concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai suddetti
rappresentanti sindacali aziendali, per l’espletamento del loro incarico, i sopra indicati permessi
sindacali che saranno cumulabili nell’ambito del trimestre fra i vari RS A appartenenti alla stessa
Organizzazione sindacale.
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello
Statuto dei Lavoratori.
DELEGHE PER RISCOSSIONI DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1 - Il marittimo potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione
sindacale, una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile da
versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria
della Sezione.
2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del marittimo, anche contestualmente
alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale
stipulante e firmataria della Sezione . La revoca avrà effetto dal mese successivo a quello di
avvenuta ricezione da parte della Società.
3 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successiva al
mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo , pari all’1%
del minimo contrattuale, sarà versato alla Organizzazione sindacale interessata oppure
accreditato sul conto corrente bancario eventualmente indicato, entro un mese successivo alla
data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del marittimo liquidate a mese od
a viaggio.
Analogamente, le quote successive verranno rimesse alle Organizzazioni sindacali interessate
entro un mese dall'effettuazione della trattenuta sulle competenze del marittimo liquidate a mese
od a viaggio.
4 - L’elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della
Sezione sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla
Organizzazione sindacale stessa.
36
Allegato 8
VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
30 MAGGIO 2007 E SS.MM.II.
Visti
• l’accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i capitani
di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel quale, fra
l’altro, le parti sopra citate concordarono circa l’opportunità di da re corso alla previdenza
complementare di settore attraverso l’individuazione di un fondo contrattuale di riferimento
fra quelli già attivi sul mercato;
• il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
• la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare;
• il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza
complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
• il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l’altro, l’anticipazione dell’entrata in vigore
della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007;
atteso che
• le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
• la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un
fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati
livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l’opportunità di individuare un fondo pensione
contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che
decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo
all’erogazione, al termine dell’attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare
che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di
categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l’adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore
marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello
Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28
aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l’integrale
37
destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente
al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28%
degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria,
decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all’1% del minimo
contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventu ali scatti di anzianità,
per 14 mensilità all’anno, l’azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14
mensilità annue, un contributo mensile di pari importo, non computabile ai fini del calcolo del TFR.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo
esclusivamente a proprio carico.
L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto
esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale
contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitu tivo anche di diversa
natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione,
non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di
Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo
aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi
in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o
a terra in regime di comandata, purché nel corso dell’anno solare tali periodi siano di durata
complessiva di almeno tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono
attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore
di lavoro, da versare in un’unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell’aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico-organizzativi, si rimanda
integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute
nella relativa Nota Informativa.
* * * * * *
Dal 1° gennaio 2010 il contributo mensile a carico del datore di lavoro è elevato all’1,5% del
minimo contrattuale, per 14 mensilità all’anno.
* * * * *
ACCORDO 11 LUGLIO 2024 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con riferimento all’accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla previdenza complementare, le parti
concordano che a decorrere dal mese di luglio 2024, l’aliquota relativa al contributo mensile al
Fondo Priamo a carico dell’azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del
lavoratore pari all’1%.
38
Allegato 9
TUTELE ASSICURATIVE
Assicurazione integrativa sanitaria
Su richiesta scritta del lavoratore, le Società di navigazione che applicano la presente Sezione
del vigente CCNL effettueranno una trattenuta mensile da versare in rate semestrali al FANIMAR
o altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale per coperture assicurative
sanitarie integrative. Ai marittimi che presenteranno la richiesta di cui sopra le Società
riconosceranno un contributo annuo di € 70,00.
Copertura assicurativa nel caso di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa
In relazione alla richiesta sindacale di ampliare le tutele assicurative del personale navigante con
la copertura del caso di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa e di migliorare le
coperture assicurative già previste, le parti hanno convenuto quanto segue:
Il F.A.N.I.MAR., o altro Fondo avente i requisiti di cui al punto 5) dell’accordo 20 dicembre 2002,
provvederà ad assicurare il caso di morte per qualsiasi causa avvenuta a bordo o in franchigia.
In particolare, verrà riconosciuta agli eredi una somma pari a € 12.500,00 a fronte di un premio
annuale di € 36,00. Il versamento del premio verrà effettuato contestualmente a quello per la
copertura del caso di morte o invalidità permanente per infortunio a bordo.
Pertanto gli armatori verseranno al F.A.N.I.MAR. il 1° gennaio di ogni anno (con tolleranza di 10
giorni) la somma annua di € 36,00 per ogni marittimo italiano o comunitario imbarcato sulle proprie
navi in base alle tabelle di armamento, affinché il F.A.N. I.MAR., tramite la sottoscrizione di
specifiche polizze di assicurazione, le cui condizioni generali e/o particolari nonché esclusioni
varranno ai fini dell’accertamento dell’indennizzabilità dell’evento, possa garantire una copertura
assicurativa di € 12.500,00 per marittimo nel caso di morte avvenuta esclusivamente a bordo per
cause naturali o per infortunio, in quest’ultimo caso il capitale assicurato si sommerà con gli
eventuali capitali già assicurati in caso di infortunio. La copertura assicurativa po trà essere
garantita dal F.A.N.I.MAR. solo dal giorno successivo a quello in cui il medesimo entrerà nella
reale disponibilità delle somme necessarie versategli dagli armatori.
VERBALE DI ACCORDO 3 GIUGNO 2008
Le parti, ferma restando l’esclusione del personale aliscafi dalle tutele assicurative FANIMAR,
essendo state le risorse all’uopo stanziate nel 1991 allocate nell’indennità di navigazione, a
chiarimento di quanto previsto nell’accordo nazionale di rinnovo dei CCNL settore marittimo 5
giugno 2007 in materia di copertura assicurativa per i casi di morte a bordo o in franchigia per
qualsiasi causa, convengono che detta copertura assicurativa comprende anche i marittimi il cui
rapporto di lavoro è regolato dal CCNL “Aliscafi e natanti veloci”.
Pertanto le Aziende provvederanno a versare presso il FANIMAR, o presso altro Fondo costituito
nel rispetto della disciplina contrattuale della materia, l’importo annuo di € 36,00 per marittimo
italiano o comunitario imbarcato su tali unità, in base alle tabelle di armamento. Per l’anno 2008,
le Aziende procederanno al versamento di € 18,00 per ogni marittimo, come sopra specificato, e
la decorrenza della copertura assicurativa sarà il 1° luglio 2008; a partire dal 1° gennaio 2009 le
Aziende verseranno l’intero importo annuo di € 36,00 per marittimo.
Le parti concordano, inoltre, che il predetto importo annuo di € 36,00 è ricompreso nel contributo
annuo, pari a € 70,00, relativo alle coperture assicurative integrative sanitarie, previsto per i
marittimi il cui rapporto di lavoro è regolato dal CCNL “Aliscafi e natanti veloci”.
39
La restante parte, pari a € 34,00, potrà essere utilizzata da ogni marittimo che ne presenti regolare
domanda, quale contributo alla copertura dei premi relativi alle tutele assicurative integrative
sanitarie o alle tutele assicurative di cui all’accordo 20 dicembre 2002.
Il premio annuo complessivo a carico del marittimo, nei casi di copertura assicurativa individuale
con il FANIMAR, o con altro Fondo costituito nel rispetto della disciplina contrattuale della materia,
detratti i 34,00 Euro a carico dell’Azienda, verrà anticipato dall’Azienda stessa, con versamento
al Fondo, e trattenuto in busta paga al marittimo con rate mensili.
VERBALE DI ACCORDO 1° DICEMBRE 2009
Premesso che
- con l’accordo del 3 giugno 2008 le Parti, nel confermare l’esclusione del personale Aliscafi e
Mezzi veloci dalle tutele assicurative FANIMAR (essendo state allocate nell’indennità di
navigazione le risorse all’uopo destinate nel 1991), hanno convenuto d i garantire anche a
detto personale la copertura assicurativa per i casi di morte a bordo o in franchigia per
qualsiasi causa. A tal fine il premio annuo di € 36,00 destinato alla copertura assicurativa per
morte naturale, è stato scorporato dai 70,00 Euro già previsti dalla contrattazione collettiva
quale contributo a carico delle Aziende per una assicurazione integrativa sanitaria al quale il
singolo lavoratore può aderire attraverso il FANIMAR o altro Fondo costituito nel rispetto della
disciplina contrattuale della materia;
- con l’accordo del 3 febbraio 2009 è stata rinnovata la parte economica relativa al biennio 2009-
2010 dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore marittimo e che con lo stesso accordo,
con decorrenza 1° gennaio 2010, è stato incrementato di € 54,00 il premio destinato alla
copertura delle assicurazioni FANIMAR per morte ed invalidità permanente da infortunio.
Le Parti convengono di incrementare, con decorrenza 1° gennaio 2010, la parte residuale dei
70,00 Euro previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, pari a € 34,00 di ulteriori
€ 54,00 per un complessivo di € 88,00 che l’Azienda metterà a disposizione dei marittimi, nei casi
di copertura assicurativa individuale con il FANIMAR, o con altro Fondo costituito nel rispetto della
disciplina contrattuale della materia.
Resta confermato che, nei casi di copertura assicurativa individuale con un Fondo, il premio
annuo complessivo a carico del marittimo, detratti gli € 88,00 a carico dell’Azienda, verrà
anticipato dall’Azienda stessa, con versamento al Fondo e trattenuto in busta paga al marittimo
con rate mensili.
40
Allegato 10
REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Premessa
In considerazione della specialità del lavoro a bordo delle unità veloci , i lavoratori marittimi
nell’arco dell’anno possono essere impiegati con le modalità di cui all’art. 4bis lett. A) e B).
L’organico complessivo di una impresa armatoriale è, pertanto, costituito dai marittimi imbarcati
più una riserva per garantire l’avvicendamento in funzione dell’organizzazione del lavoro adottata.
I lavoratori marittimi in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro compongono la consistenza
organica del personale navigante dell’impresa armatoriale, insieme ai lavoratori marittimi iscritti
al Turno Particolare.
Art. 1
Regolamento dei Turni Particolari e iscrizione al turno
1 - Le Società che gestiscono unità navali soggette all'applicazione della presente Sezione ,
impiegate su almeno due linee esercite tutto l’anno, dovranno istituire un turno particolare per il
personale navigante.
NOTA A VERBALE
Si intendono fatte salve le situazioni operative aziendali già in essere all’atto della sottoscrizione
dell’accordo di rinnovo del CCNL 1° luglio 2015.
2 - I lavoratori marittimi, compresi gli Ufficiali, da iscrivere nel Turno Particolare, saranno
prelevati a libera scelta nel seguente ordine:
1) eventuale lista stagionale/Turno particolare di riserva,
2) Turno Generale,
3) Ufficio Movimento Ufficiali.
3 - I lavoratori marittimi sono iscritti al Turno Particolare in base al proprio grado di bordo.
4 - I lavoratori marittimi, non iscritti alla continuità di rapporto di lavoro, saranno prelevati dal
Turno Particolare o in caso di indisponibilità dalla eventuale lista stagionale /Turno Particolare di
riserva o dal Turno Generale e imbarcati con una delle tipologie di contratto di arruolamento
previste dal Codice della Navigazione.
5 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un turno particolare
unico.
Art. 2
Iscrizioni e reiscrizioni
1 - Le iscrizioni e le reiscrizioni nel Turno Particolare vengono effettuate in seguito a richiesta
scritta da parte della Società al competente Ufficio di Collocamento.
2 - Per l’iscrizione il lavoratore marittimo deve essere in possesso dei requisiti per la categoria
nella quale è chiesta l’iscrizione stessa.
3 - I lavoratori marittimi saranno reiscritti nell’ordine cronologico di sbarco, salvo quanto previsto
dall’art. 7, punto 2 del presente Allegato.
41
4 - La composizione numerica complessiva dei Turni Particolari per ogni categoria sarà
computata in modo che i marittimi iscritti al Turno Particolare, sommati a quelli in C.R.L., non
superino il 143% del personale calcolato nel seguente modo: viene individuata, per ciascuna linea
esercita tutto l’anno , la media annuale delle tabelle minime di sicurezza delle unità veloci ivi
impiegate. La somma delle medie annuali così ottenute determina la base numerica di personale
su cui applicare la percentuale del 143%. Sarà possibile istituire, a livello locale, Turni Particolari
di riserva /liste stagionali per eventuali specifiche e/o temporanee esigenze aziendali, previo
accordo tra le parti. La contrattazione integrativa az iendale potrà determinare una maggiore
consistenza di personale in base all’organizzazione del lavoro prevista per il servizio a cui
vengono adibite le unità veloci.
Art. 3
Regolamento di imbarco
1 - La Società ha facoltà di avviare a bordo il marittimo non strettamente nell’ordine cronologico
di iscrizione, con un margine di scelta fra i primi cinque iscritti per categoria. Si darà, in ogni caso,
la precedenza ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro.
2 - I marittimi non imbarcati secondo l’ordine cronologico di iscrizione a turno saranno comunque
chiamati per imbarco nelle successive quattro chiamate salvo oggettive esigenze di carattere
tecnico.
Art. 4
Periodo di imbarco
1 - Il periodo massimo di imbarco è così regolamentato:
a) 4 mesi, prorogabili fino a 30 giorni, su richiesta dell’ Armatore, d’intesa con il lavoratore
marittimo.
La durata del periodo d’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per “avvicendamento”.
3 - Per i marittimi in Turno Particolare il contratto di arruolamento cessa al compimento del
periodo contrattuale di imbarco . A l marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto
maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate all’art. 46 della
presente Sezione e fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare .
Qualora il marittimo iscritto a turno particolare non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo,
corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati durante l’imbarco
per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto
un compenso pari alla metà del preavviso.
4 - Da parte dell’Armatore, potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto
dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
Art. 5
Periodo di prova e reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare.
1 - L’obbligo della reiscrizione nei limiti di cui al punto 3 dell’art. 2 del presente Allegato vige per
i marittimi che abbiano superato il periodo di prova che, ai soli fini della iscrizione al turno viene
fissato in mesi 3 per il personale imbarcato su unità veloci che facciano scalo regolarmente in
porti nazionali, ed in mesi 4 per il personale imbarcato su altre navi.
2 - Ai fini di cui al precedente comma, l’Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato
della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà
positivamente superata.
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3 - Fermo restando quanto previsto dall’art. 8 della presente Sezione, costituiscono comunque
motivi per la non reiscrizione al turno particolare e/o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni,
nonché l’indisponibilità all’imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Ente competente) anche se
dovuti a più eventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave
motivo personale da comunicare alla Società per via telematica facendo seguire l’invio
del documento giustificativo entro due giorni dall’insorgere del motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l'ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il
rifiuto del marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) l’inibizione dall’esercizio professionale di durata superiore a 180 giorni;
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al
riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la
non reiscrizione a turno e/o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per
categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda;
l) produzione documentale mendace e/o impropria a sostegno della disponibilità
all’imbarco.
4 - La società comunicherà tempestivamente al marittimo a mezzo di lettera raccomandata - o
altro mezzo legalmente riconosciuto - il provvedimento di non reiscrizione e/o cancellazione dal
turno particolare, che deve contenere le contestuali motivazioni.
5 - Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il marittimo che per
giustificato motivo non risponde alla chiamata per l’imbarco su una determinata nave, potrà
successivamente essere imbarcato sulla medesima nave o su altra unità della flotta sociale, una
volta cessati i motivi che causarono il mancato imbarco.
6 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata
reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di
appartenenza ad un Sindacato.
7 - Il marittimo già iscritto nel Turno Particolare di un’azienda, per essere iscritto nel Turno
Particolare di un’altra azienda o comunque per imbarcare a bordo delle unità veloci armate da
un’altra impresa è tenuto necessariamente a comunicare per iscritto alla Società, al cui Turno
Particolare appartenga, la propria volontà di essere cancellato da detto Turno Particolare. In tal
caso, la stessa Società provvederà all’apposita com unicazione all’Ufficio di Collocamento della
Gente di Mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alla Società, lo stesso
marittimo non potrà imbarcare a bordo delle unità veloci armate da un’azienda differente.
Art. 6
Periodo di riposo
1 - Nell’ipotesi di modalità di impiego di cui all’art. 4 bis lett. A), i marittimi del turno particolare
non saranno comunque chiamati all’imbarco prima che sia trascorso un periodo a terra pari
almeno al 33% del periodo di imbarco.
2 - In ragione della peculiarità operativa dei servizi, nell’ipotesi di modalità di impiego di cui all’art.
4bis lett. B), la fruizione delle giornate di ferie e riposi compensativi maturati a bordo può avvenire
in maniera sistematica durante il periodo di imbarco. In tal caso, ai fini del calcolo della
percentuale di cui al comma 1, essa sarà ridotta in ragione del numero delle giornate di riposo
compensativo e ferie effettivamente fruiti a terra in costanza di imbarco.
43
3 - Il marittimo, dopo aver goduto il periodo di riposo di cui al comma 1 o 2, sarà disponibile per
la chiamata di imbarco o per la comandata, salva comunque la facoltà dell’Armatore di imbarcarlo
o di impiegarlo di comandata nei 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di riposo stesso.
4 - Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il
marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in aggiunta a
quello maturato al momento dello sbarco successivo.
5 - I periodi di malattia non indennizzati per la malattia insorta dopo lo sbarco non saranno tenuti
in nessun conto ai fini del computo della disponibilità all’imbarco.
6 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dalla competente Sede
dell’Ente competente, saranno invece aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
Art. 7
Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento
di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati all’art. 46 della presente Sezione.
2 - Il marittimo, alla guarigione (certificato di guarigione e libretto inviato all’Azienda entro 5 giorni
dalla data di rilascio da parte dell’Ente Competente) sarà iscritto al turno in attesa di imbarco.
3 - Il marittimo, dopo la guarigione e la conseguente reiscrizione al turno, avrà diritto al riposo
secondo le norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 10
giorni.
Art. 8
Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, da documentare alla Società entro 10 giorni
dall’avvenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione
della Società o del Comando di bordo.
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento
di fine rapporto maturato.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria
posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire
comunque oltre due mesi dallo sbarco. La mancata comunicazione della data di disponibilità entro
il termine previsto di 30 giorni dallo sbarco sarà valutabile come manifestazione di
comportamento concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo contrattuale e quindi
manifestazione di volontà del marittimo di voler essere cancellato dal turno particolare.
Art. 9
Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale
o malattia o infortunio
1 - L’indisponibilità all’imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere
comunicata dall’interessato alla Società con telegramma/fax e/o per via telematica, facendolo
seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN
o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o
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meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere
comunicata all’atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - Appena disponibile all’imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
3 - Il marittimo rimarrà a turno per:
– indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 30 giorni;
– persistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.
4 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato
dal turno.
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Allegato 11
CAPO XIV
REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 1
Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
1 - Il presente Regolamento è parte integrante a tutti gli effetti dei contratti di arruolamento
stipulati in base alla presente Sezione e si applica alle Aziende che abbiano un numero di linee
esercite tutto l’anno superiore a 2.
NOTA A VERBALE
Si intendono fatte salve le situazioni operative aziendali già in essere all’atto della sottoscrizione
dell’accordo di rinnovo del CCNL 1° luglio 2015.
2 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un elenco unico della
Continuità di Rapporto di Lavoro.
Art. 2
Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
A) - Le aziende che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro dovranno avere un
numero di marittimi in C.R.L. corrispondente alle percentuali sotto indicate, da calcolarsi , per
ciascuna linea esercita tutto l’anno, sulla media annuale delle tabelle minime di sicurezza delle
unità veloci utilizzate sulla linea, categoria per categoria:
Comandanti, Direttori di macchina
e Ufficiali di navigazione 100%
Sottufficiali 80%
Comuni 50%
Categorie iniziali 10%
Il numero complessivo dei marittimi presenti in C.R.L. e T.P. dovrà essere non superiore al 143%
del personale calcolato nel seguente modo: viene individuata, per ciascuna linea esercita tutto
l’anno, la media annuale delle tabelle minime di sicurezza delle unità veloci ivi impiegate. La
somma delle medie annuali così ottenute determina la base numerica di personal e su cui
applicare la percentuale del 143%. Eventuali ulteriori fabbisogni potranno essere prelevati dalle
liste stagionali/turni particolari di riserva e, in mancanza, dal Turno Generale.
La contrattazione di secondo livello potrà determinare una maggiore consistenza di personale in
base alle organizzazioni del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le unità veloci.
Qualora applicando le percentuali di cui sopra per ogni singola categoria si ottenessero frazioni
di unità queste verranno arrotondate all’unità superiore qualora la frazione superi lo 0,5.
B) - Le Aziende assumeranno i marittimi in C.R.L. prelevandoli dal turno particolare aziendale
ogni qualvolta si renda vacante un posto nella corrispondente categoria fino a concorrenza delle
percentuali sopraelencate.
Pertanto, il marittimo che è ammesso al regime della continuità deve essere cancellato dal turno
particolare e al momento della cessazione della convenzione di arruolamento non sarà più iscritto
in tale turno.
Per l’ammissione al regime di continuità l’azienda preleverà il personale del Turno Particolare
Aziendale secondo la graduatoria combinata in base ai seguenti criteri:
– per il possesso di ogni certificato comprovante il superamento di corsi di qualificazione
professionale concernenti la categoria professionale del marittimo
Punti 10
46
– per ogni anno di regolarità ed assiduità nelle chiamate all’imbarco dal turno particolare
dell’azienda e completamento dei periodi di imbarco contrattualmente stabiliti
Punti 6
– per ogni anno di anzianità di navigazione con lo stesso grado nel turno particolare
dell’azienda
Punti 4
– per ogni anno di anzianità di navigazione nel turno particolare aziendale
Punti 1.
C) - Le Aziende comunicheranno, entro il mese di marzo di ogni anno, alle Organizzazioni
Sindacali Nazionali, e inviandone copia all’Associazione datoriale stipulante la presente Sezione
a cui l’Azienda aderisce, l’elenco del personale in continuità di rapporto di lavoro e le graduatorie
del personale iscritto al turno particolare compilate secondo i criteri di cui alla lettera B).
D) - Le aziende che raggiungessero o si trovassero ad avere un numero di marittimi in C.R.L.
pari o superiore alle percentuali indicate al punto A del presente articolo, potranno bloccare il
turn-over dei marittimi in C.R.L. fino a concorrenza delle percentuali sopra indicate.
Art. 3
Regime di continuità e premio di fidelizzazione
1 - Le aziende, che sono tenute ad applicare il regolamento sulla continuità del rapporto di
lavoro, possono corrispondere, secondo le modalità di seguito stabilite, un “premio di
fidelizzazione” che è alternativo all’iscrizione in C.R.L.
2 - Le aziende che applicano le norme sulla C.R.L. sono escluse dal regime di fidelizzazione.
3 - Le aziende che hanno in C.R.L. percentuali di marittimi inferiori a quelle previste nell’art. 2
del presente Allegato saranno tenute a completarle, salvo quanto disposto al punto successivo.
4 - Non sono ammessi regimi misti che combinino applicazioni parziali della C.R.L. e del premio
di fidelizzazione aziendale se non concordati in sede nazionale tra l’azienda e le OO.SS. stipulanti
e firmatarie della presente Sezione.
5 - L’introduzione del premio di fidelizzazione aziendale può avvenire solamente con accordo
sindacale sottoscritto a livello nazionale tra l’azienda e le OO.SS. stipulanti e firmatarie della
presente Sezione.
6 - Nei casi di cui ai commi 4 e 5, le percentuali di cui all’art. 2, lettera a), primo periodo del
presente Allegato non trovano applicazione.
7 - L’importo del premio che è riportato nella tabella verrà erogato ogni qualvolta il marittimo
abbia effettuato 24 mesi di imbarco complessivi sulle unità veloci della stessa azienda o gruppo
armatoriale. I periodi conseguenti ad infortunio verificatosi a bordo ed indennizzati dall’Ente
competente saranno considerati utili ai fini della maturazione del premio.
8 - Ai fini della corresponsione del premio per imbarchi consecutivi si intendono quelli effettuati
senza imbarchi intermedi su unità veloci di altri gruppi armatoriali.
9 - Le parti, per quanto possa occorrere, si danno altresì atto che il premio di fidelizzazione non
potrà essere considerato nella base di calcolo dei compensi per lavoro straordinario, dei riposi
compensativi e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità sostitutive delle
stesse, della gratifica natalizia e pas quale, dell’indennità sostitutiva del preavviso e del
trattamento di fine rapporto.
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Valore del premio di fidelizzazione
Comandante € 2.800,00
Direttore di macchina € 2.700,00
Ufficiale di navigazione € 1.859,24
Sottufficiale € 1.497,73
Comune € 1.291,14
Categorie iniziali € 516,46
Art. 4
Periodo d’imbarco
1 - Nell’ipotesi di cui all’art. 4bis paragrafo A), i l periodo massimo d’imbarco è così
regolamentato:
a) 4 mesi prorogabili di 30 giorni d’intesa con il lavoratore marittimo, da parte dell’Armatore.
La durata del periodo d’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Da parte dell’Armatore potranno essere richiesti adeguamenti al periodo di imbarco previsto
dalla normativa generale a particolari situazioni riguardanti ogni tipo di nave.
3 - Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d’imbarco sbarcherà per «rotazione
sociale», salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli articoli 6 e 7 del presente Allegato.
4 - L’anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa
d’imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.
Art. 5
Periodo di riposo
1 - Dopo aver completato il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a
terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti
durante l’imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, salvo quanto previsto dai successivi punti
2 e 3.
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche
ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo di fruizione.
3 - Il marittimo dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati e non fruiti
a bordo per domeniche, festività, ferie e sabati, sarà disponibile per la chiamata d’imbarco o per
la comandata, salva comunque la facoltà dell’Armatore di imbarcarlo o di impiegarlo di comandata
nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo summenzionato.
Qualora il marittimo venga chiamato all’imbarco o di comandata nei 15 giorni precedenti la
scadenza del periodo di riposo di cui sopra avrà diritto al differimento di tali 15 giorni, o frazioni,
in aggiunta al periodo di riposo maturato al momento dello sb arco successivo su richiesta del
marittimo.
4 - Il marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo pari a quello previsto al precedente punto
1), con l’aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, nonché dei periodi relativi alle
causali di legittima sospensione del rapporto di lavoro nautico entrerà in disponibilità retribuita.
5 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dal competente Ente,
saranno aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
6 - Durante il periodo di riposo a terra al marittimo sarà corrisposta la retribuzione su base
mensile così composta: minimo contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della
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panatica e del supplemento paga per il personale di Stato Maggiore. Saranno inoltre corrisposti
agli aventi diritto gli assegni familiari secondo le vigenti norme di legge.
Art. 6
Sbarchi per malattia e infortunio
1 - Il marittimo dovrà comunicare, tempestivamente all’azienda, la guarigione inviando il relativo
certificato entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell’Ente competente e avrà diritto al riposo
e alla disponibilità retribuita secondo le norme previste al presente Regolamento. Al marittimo
verrà riconosciuto un periodo a terra retribuito, fino a concorrenza dei riposi maturati e non fruiti.
2 - L’anzianità verrà sospesa al marittimo che, dopo sei mesi dallo sbarco per infortunio sul
lavoro, non sia dichiarato guarito e sarà riaccesa al momento del reimbarco.
Art. 7
Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli o convivente risultante da documentazione
anagrafica, da documentare alla Società entro 10 giorni dallo sbarco (1). Nel caso di
mancata documentazione il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le
spese sostenute per il rimpatrio;
b) fatto grave da sottoporre con la massima tempestività alla approvazione dell’armatore e
documentare entro 10 giorni dallo sbarco.
(1) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettanti, maturate a bordo durante
il periodo di imbarco. L’anzianità sarà sospesa al termine del riposo retribuito di cui all’art. 5 per
essere riaccesa all’imbarco. L’interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria
posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire
comunque oltre due mesi dallo sbarco. La mancata comunicazione della data di disponibilità entro
il termine previsto di 30 giorni dallo sbarco sarà valutabile come manifestazione di
comportamento concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo contrattuale e quindi
manifestazione di volontà del marittimo di voler essere cancellato dall’elenco della CRL.
Art. 8
Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale
o malattia o infortunio
1 - L’indisponibilità all’imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere
comunicata dall’interessato alla Società per telegramma, fax o altra forma telematica di
comunicazione facendolo seguire da un documento giustificativo (la malattia va documentata con
certificato dell’Ente competente o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di
ritenere valida o meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale
indisponibilità dovrà essere comunicata all’atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - L’anzianità sarà sospesa dal giorno dell’indisponibilità ad imbarcare e riaccesa al reimbarco.
L’interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Appena disponibile all’imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
4 - Il marittimo rimarrà iscritto nell’elenco della C.R.L per:
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– indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 60 giorni;
– persistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.
5 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato
dall’elenco di cui sopra.
Art. 9
Disponibilità retribuita
1 - Qualora il marittimo entri in disponibilità retribuita avrà diritto alla corresponsione di un
assegno giornaliero pari al 75% del minimo contrattuale per i comuni ed i sottufficiali ed all’80%
per gli ufficiali.
2 - L’assegno non compete per i giorni in cui il marittimo sia chiamato a svolgere lavori di
comandata, custodia ed a frequentare corsi di addestramento se retribuiti e per giorni di malattia
o infortunio indennizzati.
Art. 10
Aspettativa non retribuita
1 - Su richiesta del lavoratore marittimo, l’armatore potrà concedere, ai sensi delle disposizioni
di legge vigenti, due periodi di aspettativa non retribuita per complessivi 180 giorni; in tale caso
l’anzianità sarà sospesa dal giorno di inizio dell’aspettativa e riprenderà al termine della stessa,
così come tutti gli altri emolumenti contrattuali.
Art. 11
Gratifica natalizia (13a) e pasquale (14a)
per il personale in continuità di rapporto di lavoro
1 - In occasione del Natale verrà corrisposta al personale in continuità del rapporto di lavoro una
gratifica costituita dai seguenti elementi di retribuzione riferiti al mese di dicembre: minimo
contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il
personale di Stato Maggiore.
2 - La gratifica natalizia (13 a) si intende riferita all’anno solare nel corso del quale viene
corrisposta e pertanto al personale nuovo assunto in continuità di rapporto di lavoro, nonché a
quello che risolve il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la suddetta gratifica verrà corris posta
in ragione di tanti 360mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell’anno. Sono comunque
esclusi i giorni di malattia, indennizzati dall’Ente competente, nonché i periodi di sospensione
previsti dalla normativa in materia.
3 - In occasione della Pasqua verrà corrisposta sulla base degli elementi di cui sopra riferiti al
mese di aprile, una mensilità di retribuzione con le stesse modalità previste per la gratifica
natalizia. Detta gratifica pasquale (14 a) è riferita al periodo compreso tra il 1° maggio dell’anno
precedente e il 30 aprile dell’anno in cui viene corrisposta.
Art. 12
Ferie per il personale in C.R.L.
1 - A tutto il personale in continuità di rapporto di lavoro è riconosciuto un periodo feriale di 34
giorni lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio o pro-rata per le frazioni di anno.
2 - I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell’inizio della
disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il marittimo avrà diritto al differimento del
residuo di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
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3 - Le ferie maturano altresì durante la posizione di disponibilità retribuita.
4 - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i giorni di ferie non fruiti saranno liquidati e
corrisposti unitamente al T.F.R.
Art. 13
Scatti di anzianità
1 - Al marittimo che maturi almeno due anni di anzianità in continuità di rapporto di lavoro con la
stessa Azienda spetterà uno scatto di anzianità i cui valori sono indicati nella tabella dell’allegato
n. 2. Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti
altri quattro scatti biennali di importo i cui valori sono indicati nella tabella dell’allegato n. 2.
2 - Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L., ai fini della maturazione
del successivo scatto di anzianità, sarà considerata utile anche la precedente anzianità di
navigazione maturata con la stessa Azienda nell’arco del biennio.
Art. 14
Trattamento di fine rapporto
e indennità sostitutiva del preavviso
A) Trattamento di fine rapporto.
1 - Per il personale cui si applica il regolamento sulla continuità di rapporto di lavoro il trattamento
di fine rapporto sarà calcolato per tutti i marittimi in ragione di 30/30 di retribuzione utile, come
previsto dall’art. 4, comma 2, della legge 297/82.
2 - La retribuzione annua utile si compone degli stessi elementi indicati al punto 1) dell’art. 46 in
base alla disposizione del citato 2° comma dell’art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
B) Preavviso e relativa indennità sostitutiva.
3 - L’eventuale indennità sostitutiva del preavviso - da calcolare conformemente a quanto
previsto dall’articolo 45 della presente Sezione - sarà dovuta nelle seguenti misure:
Ufficiali Sottufficiali
e comuni
Fino a 5 anni gg. 18 gg. 12
Da oltre 5 a 10 anni gg. 30 gg. 20
Oltre 10 anni gg. 40 gg. 40
4 - Per il Comandante e il Direttore di Macchina l’indennità è di 40 giorni.
C) Applicabilità.
5 - Gli scaglionamenti dell’anzianità e del preavviso di cui al presente articolo, punti A) e B),
hanno applicazione dalla data di ammissione del marittimo al regime della continuità di rapporto
di lavoro.
Art. 15
Cause di cancellazione dalla C.R.L.
1 - Per il personale cui si applica il Regolamento sulla Continuità di Rapporto di Lavoro, le cause
di cancellazione dalla C.R.L. sono le seguenti:
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a) - la riduzione della flotta sociale e il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la
cancellazione dalla C.R.L. sarà effettuata categoria per categoria secondo i seguenti criteri
in concorso tra loro: esigenze tecniche e di rendimento, anzianità di azienda, carichi di
famiglia;
b) - la temporanea inibizione dall’esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
c) - lo sbarco per volontà del marittimo in assenza dei gravi motivi personali, così come indicati
dall’art. 7 del presente Allegato;
d) - l’indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 60 giorni,
nonché l’indisponibilità all’imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
e) - l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Ente competente) anche se dovuti
a più eventi morbosi;
f) - lo sbarco per colpa grave del marittimo ai sensi dell’articolo 8 della presente Sezione;
g) - l’ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata all’imbarco ed il rifiuto
del marittimo all’imbarco derivante dalla chiamata;
h) - il rifiuto di trasbordare;
i) - l’avere preteso dai componenti l’equipaggio, subordinati per ragioni di servizio, la indebita
corresponsione di somme connesse al servizio;
j) - il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
k) - le dimissioni dalla continuità di rapporto di lavoro.
Art. 16
Dimissioni
1 - Le dimissioni del marittimo in continuità di rapporto di lavoro devono essere presentate per
iscritto rispettando i termini di preavviso di cui all’art. 14 del presente Allegato, in osservanza delle
disposizioni di legge e circolari in materia.
2 - Il preavviso da parte del lavoratore marittimo potrà essere dato anche durante il periodo di
imbarco.
52
APPENDICE
53
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
1 - Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti intese interconfederali in materia, con la contestuale
sottoscrizione dell'impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano,
la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in
parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto
modificare quanto stabilito dalla presente Sezione , salvo nei casi espressamente demandati.
Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione , con riguardo alla contrattazione
aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate
nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini
del miglioramento della competitività, nonché risultati l egati all'andamento economico delle
imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già
utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili
e non predeterminabili non s aranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e
contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di
ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della
scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per
il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno d a azioni dirette o
unilaterali. L’azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro
e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi
della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di c ontrattazione aziendale o di
secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi
economiche, con l’obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per
individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle
prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche
di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente
Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.
7 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello
oppure che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare,
ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento “retributivo di garanzia” lordo mensile pro-
capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 3% del
minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di
secondo livello.
* * * * *
Le parti si danno atto che tutte le eventuali divergenze che dovessero verificarsi in relazione
all'applicazione ed all'interpretazione delle norme della presente Sezione , saranno esaminate
dalle organizzazioni stipulanti in sede nazionale entro 30 giorni dalla data di denuncia della
questione.
54
TRATTAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO ADIBITO Al LAVORI
DI COMANDATA A BORDO DELLE UNITÀ NAVALI SOGGETTE
ALL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE
Art. 1
Paga giornaliera
Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo delle unità navali soggette all'applicazione della
presente Sezione sarà corrisposta la paga giornaliera (1/30 del minimo contrattuale) prevista dalla
Sezione vigente per l'equipaggio dell’unità navale sul quale i marittimi sono chiamati ad effettuare
le prestazioni.
Oltre alla paga verranno corrisposti i supplementi o maggiorazioni per anzianità eventualmente
spettanti.
Art. 2
Panatica
Nel caso in cui non possa essere somministrato il vitto in natura, sarà corrisposta una indennità
di € 0,77 giornaliere.
Dal 1° gennaio 1992 l'indennità giornaliera è elevata a € 2,07
Dal 1° gennaio 1993 l'indennità giornaliera è elevata a € 3,10.
Art. 3
Trattamento festività nazionali
Ai marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo degli aliscafi in giorno di festività nazionale sarà
corrisposto, in sostituzione del trattamento previsto dall'art. 4 per le prestazioni in giornata festiva,
il seguente trattamento: minimo contrattuale, gli eventuali supplementi o maggiorazioni paga per
anzianità, più il compenso lavoro straordinario (nella misura prevista dal contratto applicabile
all'equipaggio dell' unità navale per il lavoro straordinario festivo) per le ore effettivamente
prestate.
Art. 4
Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere.
È ammessa la chiamata in servizio di comandata per durata inferiore ad otto ore, ma con un
minimo di quattro ore.
Nel caso che le otto ore di lavoro siano prestate fuori dell'orario normale feriale, si applicheranno
le seguenti maggiorazioni:
- per turni di lavoro in ore notturne di giorno feriale: maggiorazione del 20% del minimo
contrattuale più eventuali maggiorazioni per anzianità;
- per turni di lavoro in ore diurne di giorno festivo: maggiorazione del 20% del minimo
contrattuale più eventuali maggiorazioni per anzianità;
- per turno di lavoro in ore notturne di giorno festivo: maggiorazione del 40% del minimo
contrattuale più eventuali maggiorazioni per anzianità.
Per le ore notturne si intendono quelle comprese fra le ore 20 e le ore 6.
Art. 5
Lavoro straordinario
Nel caso di prestazione oltre le otto ore giornaliere saranno corrisposti, per le ore eccedenti, i
compensi orari per il lavoro straordinario nelle misure previste dalla Sezione vigente per gli
equipaggi imbarcati sugli aliscafi.
55
Art. 6
Assicurazione malattie ed infortuni
Il personale di comandata è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l’Ente competente.
Inoltre è assicurato contro le malattie, presso l’Ente competente, con le seguenti norme:
1 - Malattie manifestatesi durante il rapporto di lavoro “Fondamentale”:
- le stesse prestazioni e con le stesse modalità in vigore per i marittimi imbarcati.
2 - Malattie manifestatesi entro ventotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro:
a) assistenza sanitaria ed ospedaliera, come per i marittimi imbarcati;
b) indennità di malattia, come per i marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il lavoro di
comandata che ha preceduto l'assunzione in assistenza abbia avuto una durata continuativa,
alle dipendenze dello stesso armatore, anche se il lavoro si è svolt o su più di un aliscafo, di
almeno cinque giorni. Per “periodo continuativo di almeno cinque giorni” agli effetti del
conseguimento dei benefici assicurativi che ne derivano, si deve intendere una successione
continua di giorni anche se intervallata da giorni festivi.
3 - Assistenza sanitaria ai familiari (e allo stesso lavoratore per le malattie manifestatesi dopo il
28° giorno ed entro il 180° giorno dalla cessazione del contratto di arruolamento):
- le stesse prestazioni spettanti ai familiari dei marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il
rapporto di lavoro che ha preceduto l'assunzione in assistenza o durante il quale essa viene
chiesta abbia avuto una durata continuativa di almeno cinque gio rni come previsto dalla
lettera b) del precedente punto 2.
Gli eventuali servizi di comandata di durata inferiore a cinque giorni non fanno perdere al
marittimo i diritti assicurativi che avesse già acquisito, per sé e per i familiari, per precedenti
prestazioni di lavoro di comandata di durata continuativa di alm eno cinque giorni (calcolati come
al precedente punto 2) alle dipendenze dello stesso armatore o per precedenti periodi di imbarco.
56
INDICE
PREMESSA 2
CAPO I - TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento 3
Art. 2 - Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi 3
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo determinato 4
Art. 4 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato 4
Art. 4-bis - Modalità d’impiego del personale marittimo 5
Art. 5 - Periodo di prova 5
CAPO II - COMPOSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO - CONDOTTA DEI MARITTIMI - VARIE
Art. 6 - Tabelle minime di sicurezza 6
Art. 7 - Condotta dei marittimi 6
Art. 8 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 6
CAPO III - ORARIO DI LAVORO
Art. 9 - Inizio del servizio a bordo 9
Art. 10 - Orario di lavoro 9
Art. 11 - Orario di riposo 9
Art. 12 - Trattamento della giornata del sabato in porto ed in navigazione 10
CAPO IV - LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 13 - Lavori per la sicurezza dell’unità navale 11
Art. 14 - Lavori per la manutenzione e pulizia dell’unità navale 11
Art. 15 - Oggetti in consegna 11
CAPO V - PAGHE - COMPENSI E INDENNITÀ
Art. 16 - Minimi contrattuali 12
Art. 17 - Scatti di anzianità 12
Art. 18 - Computo riposi compensativi e ferie 13
Art. 19 - Eventuale periodo di ingaggio 13
Art. 20 - Corresponsione delle competenze mensili 13
Art. 21 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale 13
Art. 22 - Compensi per lavoro straordinario 14
Art. 23 - Indennità di navigazione 15
Art. 24 - Servizio di controllo dei titoli di viaggio all’imbarco dei passeggeri affidato al personale di bordo 16
Art. 25 - Indennità bagaglio 16
Art. 26 - Divise equipaggio 16
Art. 27 - Guardia notturna 16
CAPO VI - ALLOGGIO E VITTO
Art. 28 - Alloggio personale 17
Art. 29 - Indennità sostitutiva del vitto 17
Art. 30 - Valutazione della panatica quale coefficiente della retribuzione 17
Art. 31 - Indennità di missione 17
Art. 32 - Cambio di residenza 18
57
CAPO VII - RIPOSI FESTIVI – FERIE – CONGEDO MATRIMONIALE
Art. 33 - Giorni festivi 19
Art. 34 - Giorni festivi trascorsi a bordo 19
Art. 35 - Ferie 20
Art. 36 - Congedo matrimoniale 20
CAPO VIII – PREVIDENZA
Art. 37 - Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia 22
Art. 38 - Assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione 22
Art. 39 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio 22
Art. 40 - Assicurazione malattie e infortuni 22
Art. 41 - Indennità di perdita corredo strumenti professionali ed utensili 22
CAPO IX - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 42 - Risoluzione del contratto di arruolamento a viaggio e a tempo determinato 23
Art. 43 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato 23
Art. 44 - Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi 24
Art. 45 - Preavviso 25
Art. 46 - Trattamento di fine rapporto 25
Art. 47 - Rimpatrio del marittimo 25
Art. 48 - Decorrenza e durata 25
Art. 49 - Collegio di conciliazione 26
ALLEGATI
Allegato 1 - Minimi contrattuali 27
Allegato 1 bis - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 28
Allegato 2 - Scatti di anzianità 29
Allegato 3 - Compensi orari per lavoro straordinario 30
Allegato 4 - Assicurazioni malattie 31
Allegato 5 - Assicurazioni infortuni 33
Allegato 6 - Indennità perdita corredo 34
Allegato 7 - Diritti sindacali e permessi sindacali 35
Deleghe per riscossioni dei contributi sindacali 35
Allegato 8 - Verbale di accordo per la previdenza complementare 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. 36
Allegato 9 - Tutele assicurative 38
Allegato 10 - Regolamento dei turni particolari 40
Allegato 11 - Capo XIV – Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro 45
APPENDICE
- Contrattazione di secondo livello 53
- Trattamento del personale marittimo adibito ai lavori di comandata a
bordo delle unità navali soggette all’applicazione della presente Sezione 54
(5)
SEZIONE PER I MARITTIMI COMUNITARI
IMBARCATI SU NAVI DA CROCIERA
L’anno 2024 addì 11 del mese di luglio in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per i marittimi comunitari imbarcati su navi da crociera.
2
PREMESSA
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto del presente accordo di
rinnovo della Sezione, è stato tra esse voluto un vincolo di necessaria inscindibilità fra tutte le
clausole della presente Sezione.
A tal fine le parti ribadiscono la natura vincolante della presente dichiarazione per tutto ciò che
attiene anche all’applicazione della Sezione medesima.
Inoltre le parti stipulanti il presente contratto dichiarano che le clausole tutte dettate con la
presente Sezione, così come le precedenti, sono state volute tenendo conto sia della legislazione
nazionale, sia dei principi di ordine internazionale. Tali clausole concorrono a costituire un
trattamento, nel suo complesso, volutamente di miglior favore per i lavoratori.
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che, ove per ipotesi si configurasse per alcuni
istituti una divaricazione rispetto a disposizioni normative di diritto interno e/o a principi di ordine
internazionale, a ciò ha fatto riscontro una compensazione con l’acquisizione di maggiori benefici
in altri aspetti della disciplina contrattuale liberamente sottoscritta.
Le parti convengono inoltre che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto
conto della volontà delle OO.SS. di acquisire, in uno spirito di spiccata flessibilità, miglioramenti
economici e normativi conformi alle esigenze e alla specificità del settore convenendo sul valore
omnicomprensivo del costo contrattuale.
In considerazione di quanto precede, le parti si danno reciprocamente atto che eventuali pretese
derivanti dalla interpretazione di disposizioni normative e/o di clausole o istituti che siano difformi
dalla contrattazione collettiva del settore sono in con trasto con la loro volontà e con le finalità
conseguite, fermo restando che nessuna legittimità o pretesa può derivare da clausole aziendali
direttamente o indirettamente contrastanti con le clausole contenute nella presente Sezione.
Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto.
3
Articolo 1
Applicazione
1. La presente Sezione si applica a tutti i lavoratori marittimi, ingaggiati o impiegati da imprese
armatoriali, cittadini comunitari o residenti nell’Unione Europea in possesso di regolare visto di
lavoro, imbarcati a bordo di navi da crociera battenti bandiera italiana.
2. Il rapporto tra l’impresa armatoriale e il lavoratore marittimo è regolato dal contratto di
arruolamento che sarà stipulato all'inizio del rapporto medesimo.
Articolo 2
Composizione dell’equipaggio
1. Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall’Autorità Marittima in conformità alle
disposizioni vigenti.
2. In aggiunta alle qualifiche professionali del personale marittimo definite dal Decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 2006 , n. 231, nella tabella allegato 1 sono indicate nuove
qualifiche professionali peculiari del settore crocieristico in continua evoluzione.
3. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di ulteriori qualifiche professionali che si
rendano necessarie per adeguare l'organizzazione di bordo ai cambiamenti operativi e di prodotto
delle navi in linea con le esigenze del mercato crocieristico.
Articolo 3
Tipi di contratto di arruolamento
1. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al turno particolare (TP) e alla continuità
del rapporto di lavoro (CRL) di cui agli allegati 2 e 3 e in osservanza dell’articolo 325 del Codice
della Navigazione, il contratto di arruolamento può essere stipulato o a tempo determinato o a
tempo indeterminato.
2. Il contratto di arruolamento sarà sempre valido, qualunque sia la destinazione. Durante la
vigenza del contratto di arruolamento il lavoratore marittimo è tenuto, a richiesta dell’impresa
armatoriale, a trasbordare in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi nave da crociera dell’‘impresa
armatoriale o a noleggio di questa.
a) Contratto di arruolamento a tempo determinato.
3. Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato
per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di
arruolamento a tempo determinato deve contenere l’indicazione del termine di durata.
4. Nel contratto di arruolamento a tempo determinato il periodo di imbarco ha una durata fino a
cinque mesi. Il contratto potrà essere prorogato anche più di una volta con il consenso delle parti
per una durata massima del periodo a bordo di 7 mesi complessivi . La durata dell’imbarco può
essere altresì determinata con accordi aziendali.
5. Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al
momento dell’imbarco e si estingue al momento dello sbarco per fine contratto.
6. Il lavoratore marittimo allo sbarco per fine contratto percepisce tutte le competenze maturate
durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR).
7. Si conviene che, ai sensi dell'articolo 326 del Codice della Navigazione , in caso di intervallo
pari o inferiore a 60 (sessanta) giorni tra successivi contratti di arruolamento a tempo determinato,
il contratto di arruolamento si considera a tempo indeterminato solo nel caso in cui, in virtù della
sua durata e delle singole interruzioni inferiori a 60 (sessanta) giorni, si raggiunga
complessivamente l’arco temporale superiore ad un anno. In caso di scadenza del termine
durante la navigazione, il contratto di lavoro si intenderà tacitamente prorogato fino alla data di
sbarco del lavoratore marittimo nel primo porto utile.
4
b) Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
8. Ai sensi dell’art. 325 del Codice della Navigazione, il contratto di arruolamento a tempo
indeterminato disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il lavoratore marittimo si pone
a disposizione dell’impresa armatoriale per lavorare alle sue dipendenze solo quando viene da
esso imbarcato.
9. Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato si costituisce al momento dell’imbarco, con
la stipulazione della convenzione di arruolamento ai sensi dell’art. 328 del Codice della
Navigazione e si estingue in ossequio alle norme del Codice della Navigazione al momento dello
sbarco.
10. Nel contratto di arruolamento a tempo indeterminato il periodo di imbarco ha una durata fino
a cinque mesi . Il periodo di imbarco è prorogabile anche più di una volta con il consenso delle
parti per una durata massima del periodo a bordo di 7 mesi complessivi. La durata dell’imbarco
può essere altresì determinata con accordi aziendali.
11. Nei periodi tra un contratto di arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non
sussiste alcun rapporto di lavoro.
12. Allo sbarco i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli iscritti alla continuità del rapporto di
lavoro (CRL), percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco (come il
TFR, l’indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.).
Articolo 4
Periodo di prova
1. Il lavoratore marittimo assunto con contratto di arruolamento a tempo indeterminato o con
contratto di arruolamento a tempo determinato deve effettuare un periodo di prova di 90 giorni di
effettiva prestazione lavorativa.
2. Quando l’impresa armatoriale riassuma in servizio con lo stesso grado un lavoratore marittimo
che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti
imbarchi a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, detta prova non
sarà ripetuta dal lavoratore marittimo. Entro il periodo di prova l’impresa armatoriale può recedere
dal contratto di imbarco in qualunque porto corrispondendo al lavoratore marittimo le competenze
dovute fino al giorno dello sbarco compreso. Anche dal lavoratore marittimo può recedere dal
contratto di imbarco durante il periodo di prova.
3. Quando l’impresa armatoriale riassuma in servizio con nuovo grado un lavoratore marittimo
che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in precedenti
imbarchi a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, questi dovrà
ripetere il periodo di prova nella nuova posizione. In caso di mancato superamento del periodo di
prova il lavoratore marittimo verrà reintegrato nel grado precedente.
4. Se l'impresa armatoriale recede dal contratto durante il periodo di prova spetterà al lavoratore
marittimo il trattamento previsto dall'art. 20.
5. Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di
servizio.
Articolo 5
Aggiornamento professionale
1. Allo scopo di promuovere un consono aggiornamento professionale del lavoratore marittimo,
l'impresa armatoriale richiederà la sua partecipazione a corsi, seminari od altre iniziative
formative.
2. Le imprese armatoriali potranno concedere a proprio esclusivo giudizio e in base alle esigenze
tecnico operative fino ad un massimo di 20 giorni di licenza a scopo formativo durante il periodo
5
di imbarco. Il periodo di licenza a scopo formativo dovrà essere annotato sul giornale nautico e
non sarà scomputato dalle ferie e riposi compensativi maturati dal lavoratore marittimo.
3. La contrattazione aziendale dovrà definire le modalità, condizioni e costi dell'aggiornamento
professionale.
Articolo 6
Misura e componenti della retribuzione
1. La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente
Sezione.
2. I minimi contrattuali * spettanti ai lavoratori marittimi a seconda del grado e della qualifica
risultante a ruolo sono indicati nelle tabelle paga allegate alla presente Sezione (allegato 4).
3. La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale e la paga base oraria
ad 1/8vo della paga base giornaliera salvo quanto disposto dal successivo articolo 2 4 punto 2.
Agli effetti del presente articolo la giornata inizia alle ore zero e termina alle ore 24.
4. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione delle specifiche modalità di
corresponsione dei vari istituti economici di cui alla presente Sezione.
5. Qualora un lavoratore marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito
ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di
arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l’intero periodo
della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di
decesso durante la prigionia, fino alla data della morte.
6. A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo
della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo l’Allegato 4, dandosi atto che l’ammontare
complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua
incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque
sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni
effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istit uto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del
solo TFR.
* Nota: ex paga base, EDR e indennità di contingenza sono ormai conglobate nel minimo
contrattuale.
Articolo 7
Indennità di navigazione
1. In aggiunta alla retribuzione di cui all’articolo 6 verrà corrisposta un'indennità di navigazione
mensile, attribuita con carattere risarcitorio, in specifica considerazione delle peculiari esigenze
della navigazione marittima la quale comporta - oltre ad un impegno complessivo che eccede le
ore di normale prestazione come determinate dalla presente Sezione - anche il disagio derivante
comunque dal vincolo di permanenza a bordo. Con l'indennità di navigazione si intende
compensato qualsiasi sacrificio che sia richiesto dalle esigenze della navigazione marittima e
della permanenza a bordo.
2. Quanto sopra premesso, si conviene anche che, con gli importi indicati nella tabella allegata
alla presente Sezione (Allegato 4) e per i presupposti sulla base dei quali sono stati determinati
e pattuiti , è complessivamente risarcito ogni onere derivante al personale navigante dalle
situazioni richiamate al primo punto, sia pure nel limite delle 90 ore mensili oltre il normale orario
di lavoro; limite da intendersi come soglia media di penosità normalmente ricorrente.
6
3. Resta inteso che – in caso di eventuali maggiori penosità conseguenti a eventuali ulteriori
richieste di prestazione lavorativa oltre all'orario normale di lavoro e a quello previsto ai commi 1
e 2 del presente articolo - saranno erogate quote aggiuntive di indennità di navigazione
supplementare la cui misura per comodità di calcolo è ragguagliata a ora.
4. Il divisore per il calcolo della quota oraria dell'indennità di navigazione è 184.
5. L’indennità di navigazione di cui ai punti 1 e 2 sarà rivalutata, in occasione di ogni incremento
del minimo contrattuale, di un importo pari al suddetto incremento moltiplicato per il coefficiente
0,58.
6. Le quote orarie di indennità di navigazione supplementare di cui al punto 3 saranno calcolate
moltiplicando il minimo contrattuale per il coefficiente 0,0065.
7. È fatta salva la contrattazione aziendale che possa definire specifiche modalità di
corresponsione l’indennità di navigazione (di cui ai punti 1 e 2) e che determini l’indennità di
navigazione supplementare (di cui al punto 3) in misura forfettaria.
8. Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente articolo
non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto che direttamente o
indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto che
l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della sua
incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
9. Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano che
la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo dei riposi compensativi (sabati,
domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cad enti di domenica, semi festività) e
delle relative indennità sostitutive delle ferie e delle indennità sostitutive delle stesse, della
gratifica natalizia (13 a) e della gratifica pasquale (14 a), dell'indennità sostitutiva del preavviso e
del trattamento di fine rapporto.
Articolo 8
Gratifica natalizia (13a) e pasquale (14a)
1. Verranno corrisposte al personale una tredicesima mensilità ed una quattordicesima mensilità
costituite dai seguenti elementi di retribuzione: minimo contrattuale, eventuali scatti di anzianità,
valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore.
2. La gratifica natalizia (13a) verrà pagata nel mese di dicembre e la gratifica pasquale (14a) verrà
pagata nel mese di aprile ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco. Ai marittimi
entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica
natalizia (13a) sarà corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco
compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri. Sono comunque esclusi i
giorni di malattia e infortunio nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre
competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia (13a) e della gratifica
pasquale (14a).
Articolo 9
Scatti di anzianità
1. Al lavoratore marittimo, non in continuità del rapporto di lavoro, che abbia effettuato gli ultimi
due anni di navigazione/comandata sempre con la stessa impresa armatoriale spetterà uno scatto
di anzianità/navigazione, secondo i valori indicati nella tabella di cui all’allegato 4. Dopo il primo
biennio di navigazione/comandata, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri
quattro scatti biennali, secondo i valori indicati nella tabella di cui all’allegato 4.
2. I valori in cifra degli scatti verranno rivalutati, in occasione di ogni aumento del minimo
contrattuale, con una cifra pari all’incremento del minimo contrattuale moltiplicato per il
coefficiente 0,05 per il primo scatto e per il coefficiente 0,03 per gli ulteriori quattro scatti biennali.
7
3. Se nel corso di un biennio il lavoratore marittimo viene ammesso alla C.R.L. ai fini della
maturazione del successivo scatto di anzianità sarà considerata utile anche la precedente
anzianità di navigazione maturata con la stessa impresa armatoriale nell’arco del biennio.
4. Lo scatto di anzianità viene calcolato sul minimo contrattuale relativo alla qualifica posseduta
dal lavoratore marittimo al momento della sua maturazione.
5. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di specifiche modalità di corresponsione
degli scatti di anzianità.
Articolo 10
Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del lavoratore marittimo
1. I lavoratori marittimi non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il quale sono
stati imbarcati; le qualifiche di mozzo, giovanotto di coperta e di macchina, in quanto categorie
iniziali e polivalenti con intercambiabilità di mansioni potranno essere utilizzate a seconda delle
esigenze lavorative di bordo nelle varie sezioni e comunque nel rispetto della vigente normativa
in materia di salute e sicurezza a bordo.
2. Il Comandante, ai fini della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti
dell’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia
inadeguato al loro titolo professionale , al loro grado e siano in possesso delle competenze
necessarie. In caso di necessità per la sicurezza della nave i lavoratori marittimi possono essere
adibiti dal Comandante a qualsiasi servizio.
3. I lavoratori marittimi che svolgono temporaneamente mansioni diverse da quelle per le quali
sono imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
Articolo 11
Sostituzione di ammalati e di infortunati – funzioni superiori
1. Nel caso di malattia o infortunio di un lavoratore marittimo durante la navigazione, il servizio
dell’ammalato sarà svolto, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche
appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra.
2. Al lavoratore marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore
spetteranno, pro-tempore, soltanto il minimo contrattuale e gli emolumenti accessori dovuti per
tali mansioni.
Articolo 12
Corresponsione delle paghe: termini,
acconti e deleghe del lavoratore marittimo
1. Il minimo contrattuale, l’indennità di navigazione, il supplemento paga per il personale Stato
Maggiore ed eventuali compensi e indennità spettanti ai lavoratori marittimi per qualunque titolo
saranno corrisposti su base mensile secondo prassi aziendale salvo diversa cadenza prevista
dalla presente Sezione.
2. Durante l’imbarco potranno essere corrisposti acconti ai lavoratori marittimi fino alla
concorrenza dell’80% del minimo contrattuale, salvo diversa prassi aziendale. L’impresa
armatoriale pagherà gli acconti in applicazione della vigente normativa in materia.
3. Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti e saranno ragguagliati al cambio contabile
mensile. L’ammontare del controvalore in euro degli acconti corrisposti in valuta non potrà
superare il saldo spettante al lavoratore marittimo per le competenze maturate a suo favore al
momento della corresponsione dell’acconto.
4. In ogni caso l’ammontare complessivo degli importi corrisposti in euro e /o in valuta non potrà
superare il saldo spettante al lavoratore marittimo per le competenze maturate a suo favore al
momento della corresponsione dell’acconto.
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Articolo 13
Trattamento di fine rapporto
1. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle leggi vigenti in materia e la retribuzione utile è
costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia (13a);
c) rateo della gratifica pasquale (14a);
d) valore convenzionale della panatica di cui all'art. 16;
e) scatti di anzianità di cui all'art. 9;
f) supplemento paga per il personale di Stato Maggiore di cui all’allegato n. 4.
2. Su base mensile, l’ impresa armatoriale potrà anticipare al lavoratore marittimo il trattamento
di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
3. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di specifiche modalità di corresponsione
del TFR.
Articolo 14
Compensi per lavori disagiati
1. In aggiunta alla retribuz ione di cui all’articolo 6 verranno corrisposti per lavori disagiati ai
lavoratori marittimi coinvolti nelle seguenti attività i seguenti importi:
a) Pulizia interna delle calderine € 21,69 a corpo
b) Pulizia interna delle caldaie € 43,38 a corpo
c) Picchettaggio e raschiaggio calderine € 43,38 a corpo
d) Picchettaggio e raschiaggio caldaie € 65,07 a corpo
e) Cementazione previa pulizia con rimozione sedimenti, all’interno dei gavoni, dei doppi fondi
e delle casse adibite ad acqua potabile € 3,25 per ora lavorata
f) Pulizia dei deep-tanks e delle casse alte € 2,17 per ora lavorata
g) Pulizia delle sentine stive e delle sentine macchina € 2,17 per ora lavorata
h) Pitturazione, picchettaggio, raschiaggio, con l’uso dei ponteggi sospesi € 1,95 per ora
lavorata.
2. È rimessa alla co ntrattazione aziendale una diversa disciplina per lavori disagiati, in
corrispondenza all’evolversi dell’attività operativa di settore, e delle specifiche modalità di
corresponsione forfetizzata dei compensi.
Articolo 15
Indennità rischi epidemici
1. Quando la nave approdi in un porto riconosciuto con ordinanza del Ministero competente
colpito da malattia epidemica, verrà corrisposta a tutti i lavoratori marittimi un’indennità pari al
10% della minimo contrattuale per il periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto e fino al giorno
della libera pratica al porto successivo da detto porto ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal
porto infetto.
2. L’indennità indicata al punto precedente è altresì dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del
Ministero competente sia emanata successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto
infetto, ma in tal caso decorrerà dal giorno dell’approdo e fino a quello della partenza della nave
da detto porto e comunque non oltre i 15 giorni dalla permanenza della nave nel porto infetto.
3. Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di febbre
gialla, è dovuta ai lavoratori marittimi la stessa indennità indicata al punto 1 del presente articolo
dal momento della partenza della nave dall’ultimo porto fino al giorno dell’ammissione della nave
a libera pratica e in ogni caso l’indennità non verrà corrisposta per più di 15 giorni.
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Articolo 16
Indennità sostitutiva della panatica e coefficiente della retribuzione
1. Durante l’imbarco, nel caso eccezionale di nave armata che non fornisca servizio di mensa,
oppure di nave disarmata o in riparazione senza servizio di mensa e negli altri casi in cui non
possa essere somministrato il vitto in natura, le imprese armatoriali dovranno corrispondere
in sostituzione del vitto una indennità giornaliera forfettizzata da concordare con accordo
aziendale.
2. In caso di mancata contrattazione aziendale, le imprese armatoriali dovranno farsi carico delle
spese di vitto, nel limite di 15 euro a pasto per un massimo di due pasti giornalieri a fronte di
giustificativi di spesa.
Articolo 17
Valore della panatica convenzionale
1. In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o
considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità
sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle
ferie o dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica
natalizia (13a), gratifica pasquale (14 a), ecc.) il valore da attribuire alla panatica convenzionale è
determinato nelle misure seguenti:
Ufficiali € 10,00 mensili
Sottufficiali e Comuni € 7,00 mensili
Articolo 18
Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
1. Qualora il lavoratore marittimo, prestando servizio a bordo della nave, subisca una totale o
parziale perdita o danneggiamento dei propri effetti personali a causa di naufragio, perdita o
abbandono della nave, incendio, inondazione o collisione, fatto salvo il caso in cui la perdita o i l
danneggiamento siano dovuti per colpa, furto o appropriazione indebita da parte del lavoratore
marittimo, lo stesso avrà diritto a ricevere dall’ impresa armatoriale un’indennità fino ad un
massimo di euro 3. 500,00 in caso di perdita totale. Il lavoratore marittimo certificherà che le
informazioni fornite con riguardo ai beni persi siano veritiere.
Articolo 19
Oggetti in consegna
1. Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla
restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento, se
dovuti a fatto colposo o doloso.
Articolo 20
Spese di viaggio: ingaggio e rimpatrio
1. Le spese documentate di trasporto, vitto e di eventuale alloggio per l’imbarco a bordo della
nave (dal Comune di residenza del lavoratore marittimo al porto di imbarco) saranno a carico
dell’impresa armatoriale , secondo i criteri definiti aziendalmente , sempre che il lavoratore
marittimo abbia mantenuto l’impegno ad imbarcarsi.
2. Le spese documentate di trasporto, vitto e di eventuale alloggio sostenute per il rimpatrio (o il
ritorno, nel caso di sbarco in porto nazionale) fino al Comune di residenza del lavoratore
marittimo, se non coperte dall’Ente assicurativo, saranno a carico delle imprese armatoriali ,
secondo i criteri definiti aziendalmente.
3. Le suddette spese saranno addebitate al lavoratore marittimo in caso di sbarco per fatto
imputabile alla sua volontà o colpa, ad eccezione dei casi di morte del padre, della madre, dei
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figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica o per fatto grave (ad es.
terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente alle imprese
armatoriali e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco, fermo restando l’obbligo dell’ impresa
armatoriale di provvedere al rimpatrio nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
internazionale.
4. Il lavoratore marittimo ha diritto ed il dovere di rimpatriare. Il rimpatrio avverrà senza alcun
costo a suo carico eccetto i casi di cui al punto che precede. Il rimpatrio si compie con il ritorno
del lavoratore marittimo nel comune di residenza. Il rimpatrio è effettuato a cura delle imprese
armatoriali a mezzo motonave, ferrovia , autobus o aereo. In quest’ultimo caso è facoltà delle
imprese armatoriali far seguire i bagagli con altro mezzo . Per i bagagli al seguito i limiti di peso
sono quelli stabiliti dalla compagnia aerea.
5. Durante il viaggio di rimpatrio il lavoratore marittimo sarà assicurato contro gli infortuni e le
malattie secondo le norme di legge e della presente Sezione.
6. Qualora l’imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, decorrente dalla data di consegna
del libretto di navigazione, il lavoratore marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia
mantenuto l’impegno ad imbarcarsi, al pagamento del minimo contrattuale, del supplemento paga
per il personale di Stato Maggiore e al riconoscimento delle spese documentate di vitto, secondo
i criteri definiti aziendalmente . Nel caso che il lavoratore marittimo debba imbarcare in porto
diverso da quello di ingaggio, il trasferimento sarà effettuato a cura delle imprese armatoriali.
7. Le imprese armatoriali devono corrispondere al lavoratore marittimo, per tutta la durata del
viaggio di rimpatrio, il pagamento del minimo contrattuale, il supplemento paga per il personale
di Stato Maggiore e le spese documentate di vitto secondo i criteri definiti aziendalmente (se non
già sostenute dall’impresa armatoriale).
Articolo 21
Assegno per il nucleo familiare
1. L'assegno per il nucleo familiare è corrisposto ai lavoratori marittimi nelle misure e con le
modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di legge o degli istituti
competenti.
Articolo 22
Orario normale di lavoro e orario minimo di riposo
1. L’orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere per tutti i lavoratori marittimi.
2. Il lavoratore marittimo avrà diritto ad un minimo di 10 ore di riposo ogni 24 ore e di 77 ore di
riposo ogni 7 giorni. Le 10 ore di riposo devono essere divise al massimo in due periodi di riposo,
uno dei quali dev’essere di almeno 6 ore di durata consecutiva, mentre l’intervall o tra periodi di
riposo consecutivi non deve superare le 14 ore. I periodi di riposo aggiuntivi a tale minimo
rientrano nel conteggio per il calcolo del raggiungimento delle 77 ore di riposo previste ogni sette
giorni e/o per garantire condizioni più favorevoli.
3. Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l’effettuazione delle ore
di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della na ve, delle persone a bordo e dell’eventuale
carico, oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni
il Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore
marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta
raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo
impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato
periodo di riposo.
4. La contrattazione aziendale dovrà definire le modalità di fruizione delle pause dal servizio per
la consumazione dei pasti.
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Articolo 23
Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto
1. Durante la sosta della nave in porto o in rada , il Comandante metterà a disposizione
gratuitamente un mezzo idoneo per consentire ai lavoratori marittimi liberi dal servizio della
guardia e da compiti di sicurezza di scendere a terra e rientrare a bordo ove sia possibile e
compatibilmente con la sicurezza della nave . Il servizio del mezzo sarà organizzato
compatibilmente con le esigenze della nave e preferibilmente al cambio della guardia.
Articolo 24
Fruizione e modalità di computo di ferie e riposi compensativi
1. A tutti i lavoratori marittimi è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio
o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività
comprese nel periodo feriale stesso.
2. L’indennità sostitutiva delle ferie, delle festività non fruite e dei riposi compensativi sarà
determinata in base ad 1/26mo del minimo contrattuale, del valore convenzionale della panatica,
degli eventuali scatti di cui all'art 9, del supplemento paga per il personale di Stato Maggiore e in
base ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia (13a) e pasquale (14a).
3. Il lavoratore marittimo avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale maturato durante il
periodo di imbarco senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel
quale caso sarà consentito all'impresa armatoriale di frazionarlo fino ad un massimo 3 periodi e,
ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all'anno successivo.
4. Le modalità per fruire ed indennizzare le ferie e i riposi compensativi maturati durante il periodo
di imbarco potranno essere concordate nella contrattazione aziendale.
5. Su richiesta del lavoratore marittimo , le imprese armatoriali potranno concedere a proprio
esclusivo giudizio e in base alle esigenze tecnico operative fino ad un massimo di 20 giorni di
licenza durante il periodo di imbarco. Il periodo di licenza dovrà essere annotato su l giornale
nautico e sarà scomputato dai giorni di riposo e di ferie maturate dal lavoratore marittimo.
Articolo 25
Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione
1. Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2. Per il lavoro prestato nelle 8 ore dell’orario normale del sabato sarà riconosciuto al lavoratore
marittimo il corrispondente riposo compensativo.
3. Agli effetti della valutazione economica dell’importo da corrispondere per ogni giornata di
riposo compensativo si rinvia all’articolo 24 punto 2.
Articolo 26
Giorni festivi e riposi compensativi
1. Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'anniversario della liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1° maggio);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano).
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2. Sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni seguenti:
- Vigilia di Pasqua;
- Vigilia di Natale.
3. Per il trattamento relativo alle sole giornate festive del 19 marzo, dell’Ascensione, del Corpus
Domini, del 29 giugno, soppresse a seguito della legge 5 marzo 1977, n. 54 si stabilisce quanto
segue:
- 19 marzo (S. Giuseppe), l’Ascensione, il Corpus Domini ed il 29 giugno sono considerate
alla stregua di ogni altro giorno normalmente lavorativo e non daranno diritto ad alcun altro
emolumento o indennità. In compenso il periodo annuale di ferie è stato au mentato di un
equivalente numero di giornate.
- per il 2 giugno e per il 4 novembre verrà corrisposto il trattamento previsto per le festività
nazionali.
4. Durante la navigazione o durante i servizi in porto, i turni di servizio continuano anche nei
giorni festivi secondo l'orario normale di lavoro (domeniche o festività infrasettimanali comprese
le festività nazionali).
5. Ai lavoratori marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno
i giorni di domenica e i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi
a bordo. Nei giorni semifestivi sarà riconosciuta ai marittimi mezza giornata di riposo
compensativo.
6. In caso di malattia od infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal
servizio, al lavoratore marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo
compensativo per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse a bordo.
7. Le modalità per fruire dei riposi compensativi maturati durante il periodo di imbarco potranno
essere concordate nella contrattazione aziendale.
8. Qualora per esigenze di servizio non sia stato possibile fare godere i riposi compensativi nel
corso del contratto di imbarco, le imprese armatoriali indennizzeranno il lavoratore marittimo
mediante il pagamento di tante giornate o pro -rata in base a quanto disposto dall’articolo 24
punto 2.
9. Qualora una delle festività nazionali o una delle festività normalmente infrasettimanali, di cui
al punto 1 lettera c) del presente articolo cada di domenica verr à riconosciuta al lavoratore
marittimo una giornata di riposo compensativo aggiuntiva al trattamento previsto per la domenica
di cui al punto 5 del presente articolo.
10. Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al lavoratore marittimo il
solo trattamento previsto per la domenica.
11. Per «festività nazionali» si intendono le ricorrenze del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno.
Per «festività infrasettimanali» si intendono le festività che normalmente cadono in giorno
infrasettimanale, escluse le «festività nazionali».
Articolo 27
Congedo matrimoniale
1. Al lavoratore marittimo sarà concesso dalle imprese armatoriali un congedo straordinario
retribuito pari a 15 giorni.
2. Per fruire di tale congedo l’interessato dovrà presentare domanda con almeno 15 giorni di
preavviso rispetto alla data di fruizione del congedo stesso e presentare il certificato di avvenuta
pubblicazione matrimoniale. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 60
giorni dal matrimonio.
3. Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali né potrà
essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
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4. Per il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai lavoratori marittimi un assegno
calcolato moltiplicando per 15 il guadagno medio giornaliero realizzato nell’ultimo periodo di paga,
computandosi anche il valore convenzionale della panatica ed ogni supplemento o indennità
eccettuati il trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia (13a), la gratifica pasquale (14a), gli
scatti di anzianità, le indennità sostitutive di riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità
corrisposte «una tantum».
5. Qualora le esigenze operative non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo
all’epoca del matrimonio, è lasciata al lavoratore marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto
o in parte, il congedo matrimoniale ovvero di risolvere il rapporto di arruolamento con diritto alla
corresponsione del trattamento di fine rapporto, escluso il preavviso.
6. Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai lavoratori marittimi dalle imprese
armatoriali per conto dell’Inps.
7. Il rimborso alle imprese armatoriali delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà
effettuato dall’Inps successivamente all’invio, a cura dell e stesse imprese armatoriali , del
certificato di matrimonio presentato dal lavoratore marittimo che ha fruito del congedo
matrimoniale e con le modalità stabilite dall'Istituto stesso.
Articolo 28
Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione
del contratto di arruolamento per naufragio
1. In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di
contratto, il lavoratore marittimo avrà diritto a percepire un'indennità di disoccupazione specifica
per il naufragio pari a 2 mesi del minimo contrattuale percepito a bordo.
Articolo 29
Alloggio e vitto
1. Al lavoratore marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni
dignitose, così come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare
attenzione alla metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di
rumorosità, vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari.
2. I lavoratori marittimi dovranno mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia.
3. Le forniture di vitto e acqua potabile devono essere in linea con gli standard nazionali e ILO
per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità e varietà e terranno in considerazione la
durata e la natura del viaggio nonché il numero di lavoratori marittimi presenti a bordo.
4. Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei lavoratori marittimi
con particolare riferimento al credo religioso e delle loro abitudini culturali in materia alimentare.
5. Al fine di garantire quanto previsto dai punti 3 e 4, le imprese armatoriali provvederanno a
costituire idonei meccanismi di consultazione dell’equipaggio.
Articolo 30
Tutela della Salute
1. Il lavoratore marittimo ha diritto ad un’assistenza sanitaria immediata ed adeguata, incluse le
cure dentarie essenziali, quando siano necessarie.
2. Al lavoratore marittimo ricoverato per malattia o infortunio deve essere garantita un’adeguata
assistenza sanitaria, incluso l’accesso immediato ai farmaci necessari, alle attrezzature e
strutture mediche per effettuare diagnosi e relativi trattamenti nonché ad informazioni e fi gure
competenti per il periodo in cui tale assistenza sia necessaria e, comunque, fino alla data di
rimpatrio del lavoratore marittimo nel proprio Paese di residenza.
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3. Le imprese armatoriali non sono responsabili né delle lesioni subite dal lavoratore marittimo
al di fuori dell’esercizio del proprio servizio a bordo della nave o causate da una condotta colposa
posta in essere dal lavoratore marittimo lesionato o deceduto né della malattia tenuta
intenzionalmente nascosta dal lavoratore marittimo a far data dall’inizio del periodo di impiego
dello stesso.
Articolo 31
Stato di gravidanza
1. Posto che l’attività lavorativa a bordo della nave costituisce un fattore di rischio per le gestanti,
nel caso in cui venga accertato lo stato di gravidanza di una lavoratrice marittima:
a) a lavoratrice marittima dovrà informare immediatamente il comando nave ed il medico di
bordo;
b) le imprese armatoriali provvederanno allo sbarco e all’eventuale rimpatrio della lavoratrice
marittima utilizzando il primo porto di scalo utile a tal fine;
c) alla lavoratrice marittima spetter anno le indennità riconosciute dalle disposizioni di legge in
materia.
Articolo 32
Assicurazioni invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione
1. Tutti i lavoratori marittimi ai quali si applica la presente sezione sono assicurati (INPS e INAIL)
secondo le vigenti disposizioni di Legge e di regolamento.
Articolo 33
Assicurazione malattie e infortuni
1. Tutti i lavoratori marittimi sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di legge.
2. I lavorator i marittimi dovranno comunicare tempestivamente all’azienda, la guarigione
inviando il relativo certificato entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell’Ente competente.
3. Le imprese armatoriali provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i
lavoratori marittimi iscritti nelle liste della continuità di rapporto di lavoro (CRL), nel turno
particolare (TP) e imbarcati dal turno generale (TG) secondo quanto previsto dall’accordo del 20
dicembre 2002 (FANIMAR) e successive integrazioni da inte ndersi qui integralmente ritrascritto
come parte integrante della presente sezione, ferma restando eventuale contrattazione aziendale
di miglior favore.
Articolo 34
Reclamo a bordo
1. Le imprese armatoriali garantiscono ai lavoratori marittimi una procedura di reclamo di bordo
che consenta una gestione giusta, efficace e rapida di ogni reclamo presentato relativamente alla
violazione delle condizioni di impiego, nonché delle disposizioni della MLC, 2006.
2. Le imprese armatoriali proibiscono e sanziona no ogni forma di ritorsione nei confronti de i
lavoratori marittimi che abbiano presentato un reclamo.
3. Ai lavoratori marittimi verrà consegnata all’imbarco una copia della procedura per i reclami a
bordo contenente i moduli da utilizzare per presentare un reclamo.
4. I lavoratori marittimi potranno farsi assistere dal delegato sindacale di bordo o da altra persona
di loro fiducia.
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Articolo 35
Divise equipaggio
1. Quando sia prescritta dalle imprese armatoriali , i lavoratori marittimi dovranno possedere e
mantenere in buone condizioni la divisa, indossandola quando il Comandante lo prescriva. Dette
divise verranno fornite dall’impresa amatoriale che concorrerà per due terzi della spesa entro il
limite di due divise all'anno.
2. Le imprese armatoriali disporranno affinché a bordo siano disponibili le tenute da lavoro
necessarie da indossare secondo le disposizioni del Comandante.
3. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di criteri alternativi di assegnazione ed
utilizzo delle divise e delle tenute da lavoro.
Articolo 36
Attrezzature di sicurezza
1. Le imprese armatoriali devono fornire adeguato abbigliamento antinfortunistico in accordo alle
leggi nazionali vigenti in materia.
2. I lavoratori marittimi devono usare e tenere con cura l’equipaggiamento di protezione
personale a sua disposizione e non fare uso improprio di qualsiasi strumento fornito per la
protezione sua o di altri. I dispositivi di protezione rimangono proprietà delle imprese armatoriali.
Articolo 37
Risoluzione di diritto
1. Qualunque sia il tipo di contratto, il contratto di arruolamento si risolve di diritto ai sensi dell’art.
343 del Codice della Navigazione.
Articolo 38
Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato
1. La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente rispetto alla
sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di legge.
2. I lavoratori marittimi possono risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre,
della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da
documentare entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo
di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente alle imprese armatoriali e documentare entro
10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico delle imprese armatoriali. In
ipotesi di mancata do cumentazione o di insussistenza del fatto grave, i lavoratori marittimi
saranno tenuti a corrispondere alle imprese armatoriali le spese sostenute per il rimpatrio.
3. Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto
di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa/dolo del lavoratore marittimo;
b) a causa di disarmo per mancanza di passeggeri per un periodo non inferiore a 15 giorni, o
di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30
giorni;
c) per effetto di arresto della nave o altra causa non imputabile alle imprese armatoriali, che
rendano impossibile l’inizio o la prosecuzione del viaggio; in tal caso le imprese armatoriali
corrisponderanno ai lavoratori marittimi l’eventuale trattamento economico di cui all’art. 359
del Codice della Navigazione.
Articolo 39
Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1. Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
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a) per volontà dei lavoratori marittimi;
b) per volontà delle imprese armatoriali per giusta causa, giustificato motivo soggettivo,
giustificato motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del lavoratore marittimo.
a) Per volontà dei lavoratori marittimi
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del
lavoratore marittimo, questi è tenuto a rispettare il termine di 15 giorni di preavviso e a
sostenere le spese del proprio rimpatrio, o rimborsarle alle imprese armatoriali se da queste
anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei
figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro
10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvion e nel luogo di residenza,
ecc.) da segnalare tempestivamente alle imprese armatoriali e documentare entro 10 giorni
dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico delle imprese armatoriali. In ipotesi
di mancata documentazione o di insussis tenza del fatto grave, il lavoratore marittimo sarà
tenuto a corrispondere alle imprese armatoriali le spese sostenute per il rimpatrio.
b) Per volontà delle imprese armatoriali per giusta causa, giustificato motivo soggettivo,
giustificato motivo oggettivo
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal le imprese armatoriali in
qualunque tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio (articolo
20 punto 3).
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dalle imprese armatoriali
in qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 15 giorni di preavviso, ferme restando
le disposizioni relative al rimpatrio (articolo 20 punto 3).
c) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli
eventi sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del lavoratore marittimo;
- interdizione dell’attività commerciale;
- naufragio;
i lavoratori marittimi di qualunque grado o i loro aventi causa avranno diritto al trattamento di
fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell’indennità sostitutiva del
preavviso come disciplinato all’articolo 41, con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di
retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri
eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del lavoratore marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il lavoratore marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello
sbarco.
Qualora l’impresa armatoriale risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave
con tra passo di bandiera, di arresto della nave, i lavoratori marittimi avranno diritto al
trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità
sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione. Tale
disposizione non si applica nell’ipotesi di trapasso di bandiera ai sensi degli artt. 28 e 29 legge
n. 234/1989, qualora il marittimo resti imbarcato sulla stessa nave, o su altra dell a stessa
impresa armatoriale, sino al completamento del periodo di imbarco previsto.
d) Per colpa del lavoratore marittimo.
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, l’impresa
armatoriale è tenuta a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto (TFR) e, ove ne
ricorrano gli estremi, il lavoratore marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati
all’impresa armatoriale.
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Articolo 40
Effetti sul contratto di arruolamento per atti di pirateria
o rapina armata contro le navi
1. Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori da lla nave in seguito ad atti di
pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura
giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad
essere in forza indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti
ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini “pirateria” e
“rapina armata contro le navi” sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention,
2006 (come emendata).
Articolo 41
Preavviso
1. Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento sia a tempo determinato
che indeterminato è stabilito in 15 (quindici) giorni. Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi
tipologia abbia durata inferiore al termine di preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del
contratto stesso.
2. È in facoltà delle imprese armatoriali sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per
quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali:
minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, scatti di anzianità, pro -rata della
gratifica natalizia (13a) e pasquale (14a).
Articolo 42
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. Ogni lavoratore marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di
molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L’impresa armatoriale
considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del lavoratore marittimo.
2. I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del lavoratore marittimo potranno essere:
a) rimprovero verbale o scritto;
b) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
c) sospensione dal turno particolare (TP) o dalle liste di rotazione aziendale per un periodo
massimo di due mesi;
d) licenziamento con preavviso con successiva risoluzione del contratto di arruolamento e/o
cancellazione e/o non re-iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno particolare
(TP) o dall’elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL);
e) licenziamento senza preavviso con conseguente risoluzione del contratto di arruolamento
e/o cancellazione e/o non re -iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno
particolare (TP) o dall’elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL).
3. Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono applicate prescindendo dall’ordine in cui sono
elencate rapportandole alla gravità della mancanza e alle circostanze specifiche che
l’accompagnano.
4. Incorrono nei provvedimenti di rimprovero verbale, i lavoratori marittimi che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) disturbino durante l’orario di riposo dei colleghi;
b) scendano dalla nave senza autorizzazione;
c) non rispettino l’orario di rientro a bordo stabilito dal Comandante durante le soste previste
dall’itinerario della crociera.
5. Incorrono nei provvedimenti di rimprovero scritto, i lavoratori marittimi che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) utilizzino sigarette elettroniche a bordo nei luoghi in cui non sono consentite;
b) ostruiscano le porte tagliafuoco;
c) facciano un uso della cabina non consentito dalle procedure aziendali.
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6. Incorrono, nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni i lavoratori marittimi in continuità del rapporto di lavoro (CRL) oppure della
sospensione dal turno particolare (TP) o dalle liste di rotazione aziendale fino ad un massimo di
due mesi, i lavoratori marittimi che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) siano trovati in stato di ubriachezza;
b) diffondano dati sensibili in violazione delle procedure aziendali in materia.
7. Incorrono nella sanzione del licenziamento con preavviso e risoluzione del contratto di
arruolamento e/o cancellazione e/o non re-iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno
particolare (TP) o dall’elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL) i lavoratori
marittimi che commettano infrazioni alla disciplina ed alla diligenza sul lavoro che, pur essendo
di maggior rilievo di quelle per le quali sono previste le sanzioni di natura conservativa di cui al
punto 6, non sono così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di
lavoro e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) pongano in essere insubordinazione verso i superiori;
b) omettano di comunicare alle Autorità e/o ai superiori di incidenti ambientali;
c) organizzino giochi d’azzardo e/o lotterie non autorizzate;
d) permettano a clandestini di salire a bordo;
e) fumino a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
8. Incorrono nella sanzione del licenziamento senza preavviso e risoluzione del contratto di
arruolamento e/o cancellazione e/o non re-iscrizione nelle liste di rotazione aziendale o dal turno
particolare (TP) o dall’elenco del personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL) i lavoratori
marittimi per azioni od omissioni rispetto agli obblighi di legge e di contratto ad egli facenti carico
in dipendenza del rapporto di lavoro di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria di esso e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) commettano furti e/o reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando,
trafugamento);
b) siano trovati sotto effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope;
c) si allontanino, senza autorizzazione da parte del superiore, dal posto di lavoro durante il
periodo di guardia;
d) mancato rientro a bordo e conseguente perdita della nave;
e) rissa;
9. In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata applicata la sanzione del
rimprovero verbale, tale recidività potrà comportare l’adozione della sanzione di cui al punto 5.
10. In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già applicate due sanzioni più
gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di
risoluzione del contratto di imbarco, di non reinscrizione al turno particolare (TP), di cancellazione
dall’elenco della continuità del rapporto di lavoro (CRL) o dalle liste di rotazione aziendale.
11. In ogni caso, i provvedi menti più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati
prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
12. Nel rispetto dei commi precedenti e della legge 300/70, un accordo aziendale potrà definire
un documento di condotta de i lavoratori marittimi con una più articolata esemplificazione delle
sanzioni disciplinari.
13. I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati dal
Comandante oppure dalle imprese armatoriali o da un loro procuratore e da questo potranno
essere annotati sui documenti di bordo. Il provvedimento della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione e il provvedimento della sospensione dal turno particolare (TP) o dalle liste di
rotazione aziendale fino ad un massimo di due mesi potranno essere comminati solo a seguito
dello sbarco se il lavoratore marittimo si trova va a bordo al momento della contestazione
d’addebito. Il Comandante potrà anche procedere allo sbarco immediato del lavoratore marittimo
nei casi di particolare gravità. In tal caso le imprese armatoriali potrà disporre la sospensione
cautelare. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei lavoratori marittimi non imbarcati saranno
adottati dalle imprese armatoriali o da un loro procuratore. In caso di sospensione cautelare il
lavoratore percepirà il 100% della retribuzione fino allo sbarco.
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14. I lavoratori marittimi che ritengano ingiustificata l’adozione nei propri riguardi di un rimprovero
scritto avranno facoltà di reclamo secondo le disposizioni di legge anche tramite l’Organizzazione
Sindacale.
15. I lavoratori marittimi che ritengano ingiustificata l’adozione nei propri riguardi di una sanzione
disciplinare più grave del rimprovero scritto, avr anno facoltà di contestare la sanzione stessa
entro 10 giorni dallo sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al
Collegio di conciliazione di cui all’art. 45.
16. Qualora la sanzione contestata sia la sospensione dal turno particolare (TP) o dall’elenco
della continuità del rapporto di lavoro (CRL) o dalle liste rotazione aziendale e il Collegio di
conciliazione di cui all’art. 45 non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà
ogni effetto.
17. Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal turno particolare (TP) o la
cancellazione dall’elenco della continuità del rapporto di lavoro (CRL) o dalle liste di rotazione
aziendale e il Collegio di conciliazione di cui all’articolo 4 5 non la riconoscesse giustificata, le
imprese armatoriali potranno comunque mantenere la non re -iscrizione al turno particolare (TP)
e la cancellazione dall’elenco della continuità del rapporto di lavoro (CRL) corrispondendo al
lavoratore marittimo a titolo di penale un importo pari a tante giornate calcolate in trentesimi di
retribuzione utile, così come indicata all’art. 6 e secondo i seguenti limiti:
per i lavoratori marittimi iscritti al turno particolare (TP): 30 giorni di retribuzione;
per lavoratori marittimi iscritti al Fondo Nazionale Marittimi:
- fino a 12 mesi di navigazione e iscritti al Fondo Nazionale Marittimi: 30 giorni di retribuzione;
- oltre i 12 mesi di navigazione e iscritti al Fondo Nazionale Marittimi: 45 giorni di retribuzione.
Inoltre il lavoratore marittimo iscritto al Fondo Nazionale Marittimi manterrà tale iscrizione.
per i lavoratori marittimi in continuità del rapporto di lavoro (CRL)
- sino a 4 anni di anzianità in continuità del rapporto di lavoro (CRL): 3 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in continuità del rapporto di lavoro (CRL): 6 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in continuità del rapporto di lavoro (CRL): 9 mesi di retribuzione.
Inoltre il lavoratore marittimo in continuità del rapporto di lavoro (CRL) verrà iscritto nel Fondo,
qualora ne abbia maturato i requisiti.
Articolo 43
Contrabbandi, paccottiglie e clandestini
1. Tutti i lavoratori marittimi hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non
si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite abusive
a bordo, imbarco di persone o cose non autorizzate, favoreggiamento di clandestini.
2. Le imprese armatoriali hanno il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità
di sorta e di essere risarcit e dei danni tutti che derivassero loro in conseguenza di trasgressioni
a disposizioni di leggi internazionali e/o nazionali, e particolarmente in conseguenza di
contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere
dai lavoratori marittimi che risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata
vigilanza.
Articolo 44
Contrattazione aziendale
1. Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali, con la contestuale
sottoscrizione dell'impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano,
la contrattazione aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte dal contratto
collettivo nazionale di categoria o dalla legge.
2. La contrattazione aziendale, che ha durata triennale, non potrà pertanto modificare quanto
stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati. Conseguentemente le
Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione aziendale, prevedono che le
materie ad essa delegate sono le seguenti:
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i. definizione di ulteriori qualifiche professionali che si rendano necessarie per adeguare
l'organizzazione di bordo ai cambiamenti operativi e di prodotto delle navi in linea con le
esigenze del mercato crocieristico (articolo 2);
ii. definizione della durata dell’imbarco (articolo 4);
iii. modalità, condizioni e costi dell'aggiornamento professionale (articolo 5);
iv. definizione delle specifiche modalità di corresponsione dei vari istituti economici che
compongono la retribuzione (articolo 6) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
dell’indennità di navigazione e dell’indennità supplementare di navigazione (articolo 7); scatti
di anzianità (articolo 9); TFR (articolo 13) ; compensi per lavori disagiati (articolo 14) ;
indennità sostitutiva della panatica (articolo 16) ; indennità le ferie e i riposi compensativi
maturati durante il periodo di imbarco (articolo 24); disponibilità retribuita (articolo 4 Allegato
4).
v. definizione delle modalità di fruizione delle pause dal servizio per la consumazione dei pasti
(articolo 22);
vi. definizione di criteri alternativi di assegnazione ed utilizzo delle divise e delle tenute da lavoro
(articolo 35);
vii. definizione di un documento di condotta del lavoratore marittimo con le relative sanzioni
disciplinari (articolo 42);
viii. ogni altra materia non specificatamente disciplinata in tutto o in parte dalla presente Sezione.
3. Le piattaforme sindacali devono essere presentate alle imprese armatoriali almeno tre mesi
prima della scadenza del contratto collettivo aziendale, e per tale periodo, così come per il mese
successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali.
Le imprese armatoriali daranno riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma
sindacale.
4. Fermo restando che l'organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza dell’impresa
armatoriale e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale, i riflessi della
stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale, ove non già
definiti dalla presente Sezione.
5. Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi
economiche, con l’obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per
individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle
prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche
di temporaneità e di sperimentazione.
6. Le imprese armatoriali nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione
aziendale saranno tenute ad erogare, ai lavoratori marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un
elemento retributivo di garanzia lordo mensile pro -capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli
istituti differiti né dello straordinario, pari al 2% del minimo contrattuale. Tale importo sarà
assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente
Sezione non dovranno essere posti a carico delle imprese armatoriali oneri aggiuntivi.
Articolo 45
Collegio di conciliazione e arbitrato
a) Conciliazione delle controversie individuali di lavoro
1. In caso di controversie individuali di lavoro nautico le imprese armatoriali o i lavoratori marittimi
possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l’assistenza delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente Sezione e secondo le procedure e modalità di cui
ai seguenti commi, da esperirsi presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
2. La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante di Confitarma;
- per il lavoratore marittimo da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria
della presente Sezione cui il lavoratore marittimo è iscritto o abbia conferito mandato.
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3. La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Direzione
Territoriale del Lavoro e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori marittimi o dei datori di lavoro
firmatari della presente Sezione che rappresenta l’istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Direzione Territoriale del Lavoro provvederà
entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro adeguatamente costituita secondo
le modalità del punto 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente
rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Direzione Territoriale del Lavoro redige
un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino
sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione
bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Direzione Territoriale
del Lavoro e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona
solo parzialmente, se ne dà atto nell’apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le
rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto
dall’articolo 412 c.p.c.
All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della
Commissione di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al punto 2 e le cui firme risultino essere
depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
b) Arbitrato volontario
1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi
delle procedure di conciliazione, le controversie di cui all'articolo 603 cod. nav. possono essere
altresì proposte innanzi al collegio di arbitrato istituito a cura delle Organizzazioni Sindacali e
datoriali firmatarie della presente Sezione, presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
Il Collegio è costituito da tre membri:
- un arbitro designato dalla Organizzazione datoriale;
- un arbitro designato dalla Organizzazione Sindacale firmataria della presente Sezione cui il
lavoratore marittimo sia iscritto o abbia conferito mandato;
- il Presidente nominato con le modalità di cui al punto 3.
2. La parte che intende ricorrere al collegio di arbitrato deve inviare alla controparte tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno un ricorso debitamente sottoscritto personalmente o da un
suo rappresentante cui abbia conferito mandato. In tale caso la pro cura deve essere notificata
contestualmente con il ricorso. Il ricorso e la prova della ricezione da parte del destinatario devono
essere depositate presso la Segreteria del Collegio Arbitrale entro 10 giorni dalla spedizione.
Il ricorso deve contenere:
- l'indicazione dell’oggetto della domanda;
- le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda;
- i mezzi di prova;
- il valore della controversia.
3. L'altra parte convenuta ha la facoltà di aderire alla procedura arbitrale entro 20 giorni dal
ricevimento del ricorso nominando il proprio arbitro di parte e depositando l’atto di nomina presso
la Segreteria del Collegio di Conciliazione.
I due arbitri di parte possono concordare la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. In caso
di mancato accordo sulla designazione del Presidente, quest’ultimo sarà sorteggiato tra una lista
di nomi, di numero non superiore ad otto, concordata fra i due arbitri.
Il presidente del collegio dura fino alla pronuncia del provvedimento che decide sulla controversia.
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4. Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del
contraddittorio.
Fissa la data della prima udienza da tenersi entro 30 giorni dalla sua nomina e la comunica alle
parti a cura della Segreteria del Collegio Arbitrale.
La parte convenuta deve depositare presso la Segreteria del Collegio Arbitrale - entro 10 giorni
precedenti l'udienza - una memoria difensiva contenente le difese in fatto ed in diritto e
l'indicazione dei mezzi di prova.
Sentite le parti interessate, il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale
istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
Alla prima riunione il Presidente:
- verifica la regolare costituzione delle parti;
- procede all'interrogatorio libero delle parti;
- autorizza il deposito dei documenti;
- procede all'escussione dei testimoni indicati dalle parti;
- provvede alla assunzione di ogni altro mezzo di prova.
Qualora non sia possibile esaurire la fase di assunzione delle prove il Presidente rinvia ad un'altra
riunione da tenersi entro il termine di 10 giorni dalla precedente.
Esaurita la fase di assunzione delle prove il Collegio invita le parti alla discussione finale ed
emana il proprio lodo entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, assegnando, su
richiesta di almeno una parte, un termine di 10 giorni dall a data della discussione finale per la
presentazione di note difensive. In tal caso il lodo non potrà essere emanato prima dello spirare
di detto termine.
5. Le decisioni sono assunte secondo leggi e contratto e non costituiscono comunque
interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere
impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c.
Articolo 46
Controversie sindacali
1. Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione in sede nazionale,
mediante apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia
della divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2. Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami, le
controversie sindacali fra imprese armatoriali e lavoratori marittimi quando riguardino una sola
impresa armatoriale , saranno esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e un
rappresentante della Confitarma. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione
ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3. Le controversie sindacali che riguardano navi e lavoratori marittimi di diverse imprese
armatoriali saranno esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro 3 giorni dalla
comunicazione ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4. In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata
convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
Articolo 47
Decorrenza e durata
1. La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026. Essa
si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdetta da una delle parti,
con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata (PEC) , almeno sei mesi prima della
scadenza. In ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo
accordo dello stesso livello.
23
Articolo 48
Affissione del contratto a bordo
1. Il Comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuta una
bacheca nella quale resti permanentemente affissa una copia della presente Sezione, del codice
disciplinare e di ogni altra disposizione che venga prescritta dalle Autorità. In alternativa tali
documenti potranno essere messi a disposizione per la consultazione su supporto telematico.
Articolo 49
Allegati
1. Gli allegati tutti sono parte integrante della presente Sezione.
24
ALLEGATO 1
QUALIFICHE PROFESSIONALI
Sono parte dell'equipaggio le qualifiche contrattuali qui di seguito elencate secondo la seguente
gerarchia di bordo:
PERSONALE DI COPERTA PERSONALE DI MACCHINA PERSONALE ALBERGHIERO
CATEGORIE
INIZIALI
Mozzo Piccolo, Allievo Cuoco
CATEGORIE
INIZIALI
Giovanotto di coperta di 2°
Giovanotto di macchina di 2°
Garzone di 2°
CATEGORIE
INIZIALI
Giovanotto di coperta di 1°
Giovanotto di macchina di 1°,
Giovanotto elettricista,
Giovanotto frigorista,
Assistente Manutentore Impianti Idrici e
piscine,
Addetto ai processi di macchina
Garzone di 1°,
Garzone di cucina,
Garzone lavandaio
CATEGORIE
INIZIALI
Carbonaio
COMUNI Marinaio,
Pompiere,
Magazziniere di coperta,
Segretario di coperta,
Guardia alla sorveglianza,
Comune di Coperta
Segretario di macchina,
Comune elettrotecnico,
Magazziniere di macchina,
Tappezziere, Operatore addetto alla
manutenzione,
Tecnico impianti idrici delle piscine e
SPA,
Operatore Addetto agli impianti idrici e
piscine,
Tecnico impianto refrigerazione e
ventilazione,
Tecnico IT,
Operatore addetto al riciclo rifiuti,
Ingrassatore,
Comune di Macchina
2° Cuoco,
Lavandaio,
Stiratore,
Barista,
Macellaio,
Panettiere,
Pasticciere,
Cambusiere,
Guardarobiere,
Cameriere,
Magazziniere alberghiero,
Segretario alberghiero,
Segretario ospedaliero,
Comune Alberghiero
SOTTUFFICIALI 2° Nostromo,
Assistente addetto alla
sorveglianza,
Impiegato di coperta,
Infermiere,
Capo Pompiere,
Sottufficiale di Coperta
Operario Tornitore, Piastrellista,
Operaio meccanico, Tecnico ai processi
di macchina,
Operaio motorista,
Elettricista,
Frigorista,
Ottonaio,
Carpentiere, Stipettaio,
Impiegato di macchina,
Assistente IT,
Sottufficiale di Macchina
Assistente ufficio,
Dispensiere – Cuoco
equipaggio,
1° Panettiere,
1° Cuoco,
1° Cambusiere,
1° Guardarobiere,
1° Magazziniere di Camera,
1° Cameriere,
Tipografo,
1° Pasticciere,
1° Macellaio
Sottufficiale Alberghiero
SOTTUFFICIALI
CS
1° Nostromo,
Sottufficiale di Coperta Capo
Servizio
Capo operaio meccanico,
Capo operaio motorista,
Capo elettricista,
Capo Frigorista,
Sottufficiale di Macchina Capo Servizio,
Capo alloggi,
Capo lavandaio,
Capo Cuoco,
Maggiordomo/Maitre d’Hotel
Sottufficiale Alberghiero Capo
Servizio
3° UFFICIALI 3° Ufficiale di Coperta,
3°Ufficiale Ambientale,
3° Ufficiale Addetto alla
sicurezza,
3° Ufficiale addetto alla
sorveglianza,
3° Ufficiale Addetto
all'addestramento sanità,
3°Ufficiale Addetto al riciclo
rifiuti
3° Ufficiale di macchina,
3° Ufficiale di Macchina addetto alla
manutenzione,
3° Ufficiale Responsabile Servizi
Generali,
Ufficiale Elettrotecnico,
3° Ufficiale LNG,
3° Ufficiale IT,
3° Ufficiale Addetto alla sicurezza motori
3°Ufficiale Ambientale di macchina
3° Commissario,
3° Ufficiale Manutenzione
alberghiera,
3° Commissario Direttore ai
Servizi alberghieri,
3° Commissario Direttore
Amministrativo,
3° Commissario Direttore delle
Risorse Umane
25
3° Ufficiale di macchina addetto al riciclo
rifiuti
2° UFFICIALI 2° Ufficiale di Coperta,
2°Ufficiale Ambientale,
2° Ufficiale Addetto
all'addestramento sanità,
2° Ufficiale alla sorveglianza
2° Ufficiale Addetto alla
sicurezza,
2° Ufficiale Addetto al riciclo
rifiuti
2° Ufficiale di macchina,
2° Ufficiale di Macchina addetto alla
manutenzione,
2° Ufficiale Responsabile Servizi
Generali,
2° Ufficiale LNG,
2° Ufficiale IT,
2° Ufficiale Addetto alla sicurezza motori
2°Ufficiale Ambientale di macchina,
2° Ufficiale Addetto al riciclo rifiuti
2° Commissario,
2° Ufficiale Manutenzione
alberghiera,
2° Commissario Direttore ai
Servizi alberghieri,
2° Commissario Direttore
Amministrativo,
2° Commissario Direttore delle
Risorse Umane
1° UFFICIALI 1° Ufficiale di Coperta,
1°Ufficiale Ambientale di
coperta,
1° Ufficiale Addetto
all'addestramento sanità,
1st Ufficiale alla
sorveglianza,
1° Ufficiale Addetto alla
sicurezza,
1° Ufficiale Addetto al riciclo
rifiuti
1° Ufficiale di macchina,
1° Ufficiale di Macchina addetto alla
manutenzione,
1° Ufficiale Responsabile Servizi
Generali,
1° Ufficiale LNG,
1° Ufficiale IT,
1° Ufficiale Addetto alla sicurezza motori
1°Ufficiale Ambientale di macchina,
1° Ufficiale addetto al riciclo rifiuti
1° Commissario,
1° Ufficiale Manutenzione
alberghiera,
1° Commissario Direttore ai
Servizi alberghieri,
1° Commissario Direttore
Amministrativo,
1° Commissario Direttore delle
Risorse Umane
26
ALLEGATO 2
REGOLAMENTO TURNO PARTICOLARE (TP)
Premessa
In considerazione della specialità del lavoro a bordo delle navi, i lavoratori marittimi nell’arco
dell’anno devono necessariamente alternare periodi di imbarco con periodi di riposo a terra per il
necessario recupero delle energie psicofisiche.
L’organico complessivo di una impresa armatoriale è, pertanto, costituito dai marittimi imbarcati
più una riserva per garantire l’avvicendamento.
I lavoratori marittimi in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro (CRL) compongono la
consistenza organica del personale navigante dell’impresa armatoriale, insieme ai lavoratori
marittimi iscritti al Turno Particolare (TP).
Articolo 1
Iscrizioni e re-iscrizioni al turno particolare (TP)
1. Per l'iscrizione al turno particolare (TP) i lavoratori marittimi devono essere in possesso dei
requisiti per la categoria nella quale è richiesta l'iscrizione stessa.
2. I lavoratori marittimi da imbarcare, non iscritti alla continuità del rapporto di lavoro (CRL) ,
saranno prelevati esclusivamente dal turno particolare (TP).
3. Le iscrizioni e le re-iscrizioni nel turno particolare (TP) vengono effettuate in seguito a richiesta
scritta o telematica delle imprese armatoriali al competente ufficio di collocamento della gente di
mare.
4. I lavoratori marittimi saranno re-iscritti nel turno particolare (TP) nell'immediatezza del nuovo
imbarco che non potrà essere pianificato prima di un periodo a terra pari almeno al 38% del
precedente periodo di imbarco salvo diverso accordo tra le parti.
5. Il turno particolare (TP) sarà composto dagli iscritti al turno particolare (TP) e dagli iscritti al
Fondo Nazionale Marittimi. La composizione numerica dei turni particolari per ogni categoria sarà
rapportata alle tabelle minime di sicurezza delle navi in esercizio delle imprese armatoriali , in
modo che i lavoratori marittimi iscritti al turno particolare (TP) , sommati a quelli in continuità
rapporto di lavoro (CRL) , non superino il 143% del personale previsto dalle tabelle minime di
sicurezza. Sarà pos sibile istituire a livello locale, turni di riserva per eventuali specifiche e
temporanee esigenze aziendali, previo accordo tra le parti; per tale personale non vige l'obbligo
della re-iscrizione.
Articolo 2
Non re-iscrizione al turno particolare (TP)
o cancellazione dal turno particolare (TP)
1. L'obbligo della re-iscrizione nei limiti di cui al punto 3 dell'art. 1 del presente regolamento vige
per i lavoratori marittimi che abbiano superato il periodo di 24 mesi di navigazione effettiva per la
stessa impresa armatoriale.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, 38 e 39 sono considerati, altresì, giustificati
motivi per la non re-iscrizione al turno particolare (TP) o la cancellazione dal turno stesso:
a) indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni
nonché l’indisponibilità all’imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave
motivo personale da comunicare all’ impresa armatoriale per posta elettronica facendo
seguire l'invio del documento giustificativo entro tre giorni dall'insorgere del motivo;
c) lo sbarco per volontà del lavoratore marittimo senza giustificato motivo;
d) l'ingiustificata indisponibilità del lavoratore marittimo al momento della chiamata di imbarco
ed il rifiuto del lavoratore marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
e) il rifiuto di trasbordare;
27
f) l’inibizione dall’esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
g) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al
riguardo;
h) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 60 giorni. In questi casi la
non re-iscrizione a turno particolare (TP) o la cancellazione dal turno particolare (TP) sarà
effettuata, categoria per categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di
azienda.;
i) l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Ente competente) anche se dovuti
a più eventi morbosi.
3. Nei casi di cui ai punti a), b), d), e), f), g), h) e i) l'eventuale non re -iscrizione, o cancellazione
dal turno particolare (TP) , verrà comunicata dalle imprese armatoriali al lavoratore marittimo a
mezzo di lettera raccomandata nel termine di 45 giorni dall'evento.
4. I lavoratori marittimi possono chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione delle imprese
armatoriali, i motivi che hanno determinato il provvedimento della non re -iscrizione nel turno
particolare (TP) o la cancellazione dallo stesso. In tale caso le imprese armatoriali risponderanno
all'interessato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
5. Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata
re-iscrizione al turno particolare (TP) determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico , di
orientamento sessuale o di appartenenza ad un Sindacato.
6. I lavoratori marittimi già iscritti nel turno particolare (TP) qualora non intendano più navigare
con l’impresa armatoriale sono tenuti necessariamente a comunicare per iscritto alle imprese
armatoriali, al cui turno particolare (TP) appartengano, la propria cancellazione o non re-iscrizione
da detto turno particolare (TP). Le imprese armatoriali provvederanno all’apposita comunicazione
all’ufficio di collocamento della gente di mare di competenza.
7. I lavoratori marittimi già iscritti nel turno particolare (TP) di un’impresa armatoriale, per essere
iscritti nel turno particolare (TP) di un’altra impresa armatoriale o comunque per imbarcare a
bordo delle navi armate da un’altra impresa sono tenuti necessariamente a comunicare alle
imprese armatoriali, al cui turno particolare appartengano, la propria cancellazione da detto turno
particolare (TP). Le imprese armatoriali provvederanno all’apposita comunicazione all’ufficio di
collocamento della gente d i mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alle
imprese armatoriali, i lavoratori marittimi non potranno imbarcare a bordo delle navi armate da
un’azienda differente.
Articolo 3
Regolamento di imbarco
1. Le imprese armatoriali hanno facoltà di avviare a bordo i lavoratori marittimi non strettamente
nell'ordine cronologico di iscrizione con un margine di scelta tra i primi 5 iscritti per categoria.
Articolo 4
Fondo Nazionale Marittimi
1. La Confederazione Italiana Armatori e le Organizzazioni Sindacali stipulanti e firmatarie
concordano che le Aziende aderenti alla Confitarma costituiscano un Fondo Nazionale Marittimi
secondo i seguenti principi direttivi.
2. Il Fondo Nazionale Marittimi è un soggetto autonomo ed indipendente sia rispetto alle
Organizzazioni Sindacali ed alla Confitarma sia rispetto alle imprese di navigazione tenute al
versamento delle somme di cui al punto 6.
3. Il Fondo Nazionale Marittimi costituisce strumento di attuazione della Convenzione ILO n. 145
del 1976, sulla continuità di lavoro della Gente di Mare, corrispondendo ai lavoratori marittimi, in
possesso dei requisiti di cui al successivo punto 4 e che non beneficiano del trattamento di
continuità o di altro compenso e/o indennità (comandata e simili, malattie ed infortuni, ecc.) una
28
indennità corrispondente al 75% e all’80% del minimo contrattuale rispettivamente per i
comuni/sottufficiali e gli ufficiali, per un massimo di sei mesi elevabili a nove mesi in caso di
cancellazione dalla continuità del rapporto del lavoro (CRL) o dal turno particolare (TP)
successivamente alla risoluzione del contratto di imbarco e al periodo di permanenza a terra di
cui al successivo articolo 5 punto 4 del presente regolamento.
Il Fondo Nazionale Marittimi provvederà, altresì, ad erogare al personale iscritto al Fondo
Nazionale Marittimi nel caso di cancellazione dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL) o di
non re-iscrizione o cancellazione dal turno particolare (TP), conseguente a disarmo superiore a
90 giorni, riduzione della flotta, ristrutturazione aziendale o cessazione dell’attività, sempre che
non ci sia stata chiamata per l’imbarco, il trattamento economico di cui sopra per un periodo
massimo di 6 mesi. Tale p eriodo decorre per il personale iscritto al turno particolare (TP) dalla
cancellazione o non re-iscrizione al turno stesso, detraendo dai 6 mesi l’eventuale periodo per il
quale il Fondo Nazionale Marittimi ha già provveduto a corrispondere il relativo trattamento, e per
lavoratori marittimi in continuità del rapporto di lavoro (CRL) dalla data della risoluzione del
rapporto di lavoro. L’eventuale cancellazione o non re -iscrizione al turno particolare (TP) per i
casi di ristrutturazione aziendale o di riduzione della flotta avverrà secondo le modalità previste
dall’articolo 2 lettera h) del presente regolamento, ovviamente quando non si verifichi una delle
condizioni previste al punto 3 del presente articolo.
Qualora il trattamento di cui al terzo punto si prolunghi oltre il 30° giorno sarà a carico dell’impresa
armatoriale, dalla quale proviene il lavoratore marittimo, un contributo suppletivo pari alla
indennità erogata per i giorni successivi al 30°. Tale contributo non è dovuto se l’ impresa
armatoriale, fermo restando il mantenimento del lavoratore marittimo nel proprio turno particolare
(TP), lo ha reso disponibile, con atto formale e con un preavviso di 30 giorni, all’imbarco presso
altre aziende aderenti al Fondo Nazionale Marittimi.
Nel caso una impresa aderente al Fondo Nazionale Marittimi chiami il lavoratore marittimo
all’imbarco e questi rifiuti senza giustificato motivo, il lavoratore marittimo stesso non avrà diritto
al trattamento di cui al punto 3 mantenendo l’iscrizione al turno particolare (TP) dell’impresa
armatoriale da cui proviene.
Le imprese armatoriali con meno di tre navi, qualora non consorziate con turno particolare (TP)
unico, che non siano in grado di ruotare i lavoratori marittimi nei periodi previsti dagli articoli 3
della presente sezione e 5 del presente regolamento dovranno comunicare al Fondo Nazionale
Marittimi, entro 10 giorni dallo sbarco del lavoratore marittimo, la data della disponibilità
all’imbarco presso le aziende aderenti al Fondo Nazionale Marittimi che curerà le relative
segnalazioni. In mancanza di tale segnalazione nel suddetto termine sarà a carico dell e imprese
armatoriali una corresponsione pari al trattamento che il Fondo Nazionale Marittimi avrebbe
garantito.
Analoga procedura sarà seguita dalle Aziende e dal Fondo Nazionale Marittimi per il personale
del turno particolare (TP) di Riserva.
4. I requisiti richiesti per l’iscrizione al Fondo Nazionale Marittimi sono i seguenti:
a) tutti i lavoratori marittimi che maturino i seguenti requisiti, purché risulti che i lavoratori marittimi
medesimi abbiano svolto durante l’arruolamento i dovuti periodi di imbarco previsti dalle
Sezioni e che non abbiano rifiutato ingiustificatamente le chiamate di imbarco:
- Ufficiali (con esclusione degli allievi): 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 da Ufficiale con
più Aziende oppure 9 mesi negli ultimi 18 da Ufficiale con la stessa imprese armatoriali;
- Sottufficiali: 12 mesi di navigazione da Sottufficiale negli ultimi 24 con più imprese
armatoriali oppure 10 mesi negli ultimi 20 da Sottufficiale con la stessa imprese armatoriali;
- Comuni: 12 mesi di navigazione negli ultimi 24 con l’ultima qualifica con più imprese
armatoriali oppure 10 mesi di navigazione negli ultimi 20 nell’ultima qualifica con la stessa
imprese armatoriali .
Per navigazione si intende navigazione su navi da crociera.
b) per godere del trattamento economico del Fondo Nazionale Marittimi sarà necessario oltre
che possedere i requisiti di iscrizione, effettuare imbarchi della durata minima di 2 mesi.
5. Motivi di cancellazione dal Fondo Nazionale Marittimi.
La cancellazione dal turno particolare (TP) per giustificato motivo non contestato dal lavoratore
marittimo stesso oppure riconosciuto valido dal Collegio Arbitrale di cui all’art. 45 della presente
Sezione. Resta inteso che il lavoratore marittimo che decade dal diritto di iscrizione al Fondo
Nazionale Marittimi, per l’eventuale re-iscrizione allo stesso, dovrà ri-maturare i requisiti di cui al
punto 4, lettera a) del presente articolo;
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– l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla Assicurazione fondamentale e complementare della Cassa Marittima) anche se dovuti a
più eventi morbosi.
6. Le imprese di navigazione aderenti alla Confitarma o che comunque applicano la presente
Sezione accantoneranno presso il Fondo Nazionale Marittimi una somma mensile pari allo 0,25%
del minimo contrattuale per ogni lavoratore marittimo imbarcato su navi superiori a 3.000 t.s.I.
esclusi i lavoratori marittimi che beneficino del regime di continuità: comunque ogni impresa
armatoriale contribuirà mensilmente al Fondo Nazionale Marittimi con almeno lo 0,125% del
minimo contrattuale dei propri lavoratori marittimi imbarcati.
Il contributo dell ’impresa armatoriale potrà variare in relazione alle risultanze del bilancio del
Fondo Nazionale Marittimi esclusa la gestione dei contributi tonnage tax e previa rinegoziazione
contrattuale tra le parti.
7. Sono Organi del Fondo Nazionale Marittimi:
– Consiglio di Amministrazione;
– Assemblea;
– Collegio dei Sindaci.
8. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.
9. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno designati dalle Organizzazioni Sindacali
interessate.
Articolo 5
Periodo di riposo per i lavoratori marittimi iscritti al Fondo Nazionale Marittimi
1. Il periodo di riposo per il personale iscritto al Fondo Nazionale Marittimi corrisponde ad un
numero di giorni solari pari al 38% dei giorni di imbarco effettuati.
2. Il lavoratore marittimo, dopo aver goduto il predetto periodo di riposo, sarà disponibile per la
chiamata di imbarco o per la comandata, salva comunque la facoltà dell’impresa armatoriale di
imbarcarlo o di impiegarlo in comandata nei 5 giorni precedenti alla scadenza del periodo di riposo
stesso.
3. Comunque, in caso di anticipato imbarco rispetto al compimento del periodo di riposo, il
lavoratore marittimo avrà diritto al differimento del rimanente periodo di riposo non usufruito in
aggiunta a quello maturato al momento dello sbarco successivo.
4. Il lavoratore marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo di riposo corrispondente ad un
numero di giorni solari pari alle percentuali di cui al primo punto, con l’aggiunta di 20 giorni,
nonché degli eventuali giorni di malattia o infortunio indennizzabili, di permanenza a terra a
seguito di sbarco per grave motivo personale, avrà diritto al trattamento previsto dal Fondo
Nazionale Marittimi.
5. I periodi di malattia non indennizzabili per la malattia insorta dopo lo sbarco non saranno tenuti
in nessun conto ai fini del computo della disponibilità all’imbarco.
6. I periodi di malattia e di infortunio indennizzabili, comunicati all’impresa armatoriale dall’Ente
competente, saranno invece aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
Articolo 6
Aspettativa non retribuita
1. Fermo restando l'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del Codice Civile, ai sensi del quale
i lavoratori marittimi non dev ono tenere affari in concorrenza con l'imprenditore né divulgare
notizie attinenti all'organizzazione dell'impresa, le imprese armatoriali potrà concedere su
richiesta dei lavoratori marittimi due periodi di aspettativa non retribuita per complessivi 180 giorni.
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Articolo 7
Sbarchi per malattia e infortunio
1. Allo sbarco saranno liquidate ai lavoratori marittimi le competenze ad essi spettanti compreso
il trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati all’art. 13.
2. I lavoratori marittimi , alla guarigione (certificato di guarigione inviato all’impresa armatoriale
entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell’Ente Competente) saranno iscritti al turno
particolare (TP) in attesa di imbarco.
3. I lavoratori marittimi , dopo la guarigione e la conseguente re -iscrizione al turno particolare
(TP), avranno diritto al riposo secondo le norme previste dal presente Regolamento con un
minimo tra riposo e franchigia di 30 giorni.
Articolo 8
Sbarchi per gravi motivi personali
1. Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli o convivente (risultante da documentazione
anagrafica) da documentare all’impresa armatoriale entro 10 giorni dall’avvenuto sbarco.
Nel caso di mancata documentazione il lavoratore marittimo sarà tenuto a corrispondere
all’impresa armatoriale le spese sostenute per il rimpatrio;
b) fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da sottoporre con la
massima tempestività alla approvazione delle imprese armatoriali e documentare entro 10
giorni dallo sbarco.
2. Allo sbarco saranno liquidate ai lavoratori marittimi le competenze spetta nti compreso il
trattamento di fine rapporto maturato.
3. Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il lavoratore marittimo documenterà all’impresa
armatoriale la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che
non dovrà avvenire comunque oltre 60 giorni dallo sbarco. In ipotesi di mancata ottemperanza a
tale adempimento, l’impresa armatoriale potrà cancellare dal turno particolare (TP) l’interessato
e rivalersi delle spese sostenute.
Articolo 9
Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1. L’indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio dovrà essere
comunicata dall’interessato alle imprese armatoriali con posta elettronica facendola seguire da
un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL
o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). Le imprese armatoriali si riservano di ritenere valida o
meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere
comunicata all’atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
L’interessato non avrà diritto al trattamento di cui all’articolo 4 punto 3.
2. Appena disponibile all’imbarco il lavoratore marittimo comunicherà all’impresa armatoriale la
sua disponibilità.
3. Il lavoratore marittimo rimarrà a turno particolare (TP) per:
– 60 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;
– 180 giorni nel caso di persistente indisponibilità per malattia o infortunio.
4. Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il lavoratore marittimo potrà essere
cancellato dal turno particolare (TP) .
5. L’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Ente competente) anche se dovuti a più
eventi morbosi determinerà la cancellazione dal turno particolare (TP).
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ALLEGATO 3
REGOLAMENTO CONTINUITÀ DI RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 1
Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro (CRL)
1. Il presente Regolamento è parte integrante a tutti gli effetti dei contratti di imbarco stipulati in
base al presente contratto e si applica alle imprese armatoriali che abbiano un numero di navi
superiore a 2 o con equipaggi che nel totale superino le 120 persone imbarcate.
2. In considerazione delle peculiari esigenze delle imprese armatoriali operanti nel settore
crocieristico - a conferma della validità anche delle deroghe riconosciute in passato al presente
Regolamento e degli accordi volti ad attuarne le finalità in situazi oni operative ed imprenditoriali
diverse da quelle presupposte dalla disciplina generale dell'Istituto – possono essere concordate
deroghe al fine di predeterminare per ciascun anno il numero massimo dei lavoratori marittimi da
immettere in continuità d el rapporto di lavoro (CRL) e di adattare la normativa prevista dal
presente regolamento alle diverse situazioni operative aziendali.
Articolo 2
Applicabilità e criteri di ammissione alla continuità del rapporto di lavoro (CRL)
1. Le imprese armatoriali che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro (CRL)
riconosceranno la continuità del rapporto di lavoro (CRL) in base ai criteri sotto indicati:
- Primi Ufficiali Macchina e Coperta che abbiano effettuato almeno 18 mesi di navigazione
effettiva in Azienda nel grado e che ne facciano richiesta scritta all’impresa armatoriale;
- Sottufficiali e Comuni Macchina e Coperta che abbiano, a prescindere dal grado, almeno 80
mesi di navigazione effettiva in Azienda e che ne facciano richiesta scritta all' impresa
armatoriale.
2. Fermi restando eventuali trattamenti di miglior favore, le imprese armatoriali assumeranno i
lavoratori marittimi in continuità del rapporto di lavoro (CRL) prelevandoli dal turno particolare
(TP) aziendale ogni qualvolta si verifichino i criteri sopra indicati.
3. Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, l e imprese armatoriali provvederanno, con
cadenza annuale, a fornire al coordinatore nazionale unitario per settore crociere, una informativa
sulle immissioni nella continuità di rapporto di lavoro (CRL) secondo i criteri di cui al punto 1.
Articolo 3
Periodo di riposo
1. Dopo aver completato il periodo d'imbarco il lavoratore marittimo avrà diritto ad un periodo di
riposo a terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e
non fruiti durante l'imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, salvo quanto previsto dai
successivi commi 2 e 3.
2. Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche
ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
3. Il lavoratore marittimo dopo un periodo a terra corrispondente ai riposi compensativi maturati
e non fruiti a bordo per domeniche, festività, ferie e sabati, sarà disponibile per la chiamata
d'imbarco per la comandata, salva comunque la facoltà dell’impresa armatoriale di imbarcarlo o
di impiegarlo di comandata nei 15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo
summenzionato. Qualora il lavoratore marittimo venga chiamato all'imbarco o di comandata nei
15 giorni precedenti la scadenza del periodo di riposo di cui sopra avrà diritto al differimento di
tali 15 giorni, o frazioni, in aggiunta al periodo di riposo maturato al momento dello sbarco
successivo su richiesta del lavoratore marittimo.
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4. Il lavoratore marittimo, dopo aver trascorso a terra un periodo pari a quello previsto al
precedente punto 1, con l'aggiunta delle ferie maturate durante il periodo stesso, degli eventuali
giorni indennizzati di malattia insorta entro il 28° giorno dallo sbarco, di infortunio, nonché di
permanenza a terra a seguito di sbarco per grave motivo personale, entrerà in disponibilità
retribuita.
5. I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati all’impresa armatoriale dall'Ente
competente, saranno aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
6. Durante il periodo di riposo a terra al lavoratore marittimo sarà corrisposta la retribuzione su
base mensile così composta: minimo contrattuale, valore convenzionale della panatica, eventuali
scatti di anzianità e supplemento paga per il personale di Stato Maggiore . Saranno inoltre
corrisposti agli aventi diritto gli assegni familiari secondo le vigenti norme di legge.
7. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di specifiche modalità di corresponsione
delle voci salariali di cui al presente articolo.
Articolo 4
Disponibilità retribuita
1. Qualora il lavoratore marittimo in continuità del rapporto di lavoro (CRL) entri in disponibilità
retribuita avrà diritto alla corresponsione di un assegno giornaliero pari al 75% del minimo
contrattuale per i comuni ed i sottufficiali e dell'80% per gli ufficiali.
2. L’assegno non compete per i giorni in cui il lavoratore marittimo sia chiamato a svolgere lavori
di comandata, custodia ed a frequentare corsi di addestramento se retribuiti e per giorni di
malattia o infortunio.
3. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di specifiche modalità di corresponsione
della disponibilità retribuita.
Articolo 5
Cause di cancellazione dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL)
1. Per il personale cui si applica il Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro (CRL), le
cause di cancellazione dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL) sono le seguenti:
a) la riduzione della flotta sociale e il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la
cancellazione dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL) sarà effettuata categoria per
categoria secondo i seguenti criteri in concorso tra loro: esigenze tecniche e di
rendimento, anzianità di azienda, carichi di famiglia;
b) la temporanea inibizione dall'esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
c) lo sbarco per volontà del lavoratore marittimo in assenza dei gravi motivi personali, così
come indicati dall'art. 10 del presente regolamento;
d) l'indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 60 giorni,
nonché l'indisponibilità all'imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
e) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave
motivo personale da comunicare all’impresa armatoriale per posta elettronica facendo
seguire l'invio del documento giustificativo entro tre giorni dall'insorgere del motivo;
f) l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Ente competente) anche se
dovuti a più eventi morbosi;
g) lo sbarco per colpa grave del lavoratore marittimo ai sensi dell'articolo 37 lett. d);
h) l'ingiustificata indisponibilità del lavoratore marittimo al momento della chiamata all'imbarco
ed il rifiuto del lavoratore marittimo all'imbarco derivante dalla chiamata;
i) il rifiuto di trasbordare;
l) l'avere preteso dai componenti l'equipaggio, subordinati per ragioni di servizio, la indebita
corresponsione di somme connesse al servizio;
m) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al
riguardo;
n) le dimissioni dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL).
33
Articolo 6
Aspettativa non retribuita
1. Fermo restando l'obbligo di fedeltà di cui all'articolo 2105 del Codice Civile, ai sensi del quale
il lavoratore marittimo non deve tenere affari in concorrenza con l'imprenditore né divulgare
notizie attinenti all'organizzazione dell'impresa, l’impresa armatoriale potrà concedere su richiesta
del lavoratore marittimo due periodi di aspettativa non retribuita per complessivi 180 giorni.
2. In tale caso tutti gli emolumenti contrattuali saranno sospesi dal giorno di inizio dell’aspettativa
e riprenderanno al termine della stessa.
Articolo 7
Dimissioni
1. Le dimissioni del lavoratore marittimo in continuità del rapporto di lavoro (CRL) devono essere
presentate per iscritto rispettando i termini di preavviso di cui all’articolo 41, in osservanza delle
disposizioni di legge e circolari in materia.
2. Il preavviso da parte del lavoratore marittimo potrà essere dato anche durante il periodo di
imbarco.
Articolo 8
Sbarchi per malattia e infortunio
1. Allo sbarco saranno liquidate al lavoratore marittimo le competenze spettanti maturate a bordo
durante il periodo di imbarco.
2. Il lavoratore marittimo dovrà comunicare, tempestivamente all’azienda, la guarigione inviando
il relativo certificato entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell’Ente competente e avrà diritto
al riposo e alla disponibilità retribuita secondo le norme previste dal presente Regolamento. Al
lavoratore marittimo verrà riconosciuto un periodo a terra retribuito, fino a concorrenza dei riposi
maturati e non fruiti.
Articolo 9
Sbarchi per gravi motivi personali
1. Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli o convivente risultante da documentazione anagrafica,
da documentare all’impresa armatoriale entro 10 giorni dallo sbarco. Nel caso di mancata
documentazione il lavoratore marittimo sarà tenuto a corrispondere all’impresa armatoriale
le spese sostenute per il rimpatrio;
b) fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da sottoporre con la
massima tempestività alla approvazione dall’impresa armatoriale e documentare entro 10
giorni dallo sbarco.
2. Allo sbarco saranno liquidate al lavoratore marittimo le competenze spettanti, maturate a
bordo durante il periodo di imbarco. L’interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3. Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il lavoratore marittimo documenterà all’impresa
armatoriale la propria posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che
non dovrà avvenire comunque oltre due mesi dallo sbarco. In ipotesi di mancata ottemperanza a
tale adempimento l’impresa armatoriale potrà rivalersi delle spese sostenute.
Articolo 10
Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1. L’indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio dovrà essere
comunicata dall’interessato all’impresa armatoriale con posta elettronica, facendola seguire da
34
un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN o della ASL
o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). L’impresa armatoriale si riserva di ritenere valida o meno
la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere
comunicata all’atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2. L’interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3. Appena disponibile all’imbarco il lavoratore marittimo comunicherà all’impresa armatoriale la
sua disponibilità.
4. Il lavoratore marittimo rimarrà iscritto nell’elenco della continuità del rapporto di lavoro (CRL):
– 60 giorni nel caso di persistente indisponibilità per grave motivo personale;
– 180 giorni nel caso di persistente indisponibilità per malattia o infortunio.
5. Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il lavoratore marittimo potrà essere
cancellato dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL).
6. L’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Ente competente) anche se dovuti a più
eventi morbosi determinerà la cancellazione dalla continuità del rapporto di lavoro (CRL).
Articolo 11
Gratifica natalizia (13a) e pasquale (14a) per il personale
in continuità del rapporto di lavoro (CRL)
1. Verranno corrisposte al personale una tredicesima mensilità ed una quattordicesima mensilità
costituite dai seguenti elementi di retribuzione: minimo contrattuale, eventuali scatti di anzianità,
valore convenzionale della panatica, supplemento paga per il personale di Stato Maggiore.
2. La gratifica natalizia (13a) verrà pagata nel mese di dicembre e la gratifica pasquale (14a) verrà
pagata nel mese di aprile ai marittimi che abbiano compiuto un anno di imbarco. Ai marittimi
entrati in servizio nel corso dell'anno o che cessino dal servizio nel corso dell'anno, la gratifica
natalizia sarà corrisposta in ragione di tanti dodicesim i quanti sono i mesi di imbarco compiuti.
Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri. Sono comunque esclusi i giorni di
malattia e infortunio nonché i periodi di sospensione previsti dalla normativa in materia. Nel caso
di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre competenze,
saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia (13a) e della gratifica pasquale
(14a).
Articolo 12
Ferie per il personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL)
1. A tutto il personale in continuità del rapporto di lavoro (CRL) è riconosciuto un periodo feriale
di 34 giorni lavorativi (sabati inclusi) per ogni anno di servizio o pro-rata per le frazioni di anno.
2. I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell’inizio della
disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il lavoratore marittimo avrà diritto al
differimento del residuo di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di
riposo a terra.
3. Le ferie maturano altresì durante la posizione di disponibilità retribuita.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i giorni di ferie non fruiti saranno liquidati e
corrisposti unitamente al TFR.
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Articolo 13
Trattamento di fine rapporto
1. Per il personale cui si applica il regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro (CRL) il
trattamento di fine rapporto sarà calcolato per tutti i lavoratori marittimi in ragione di 30/30 di
retribuzione utile, come previsto dall’art. 4, punto 2, della legge 297/82.
2. La retribuzione annua utile si compone degli stessi elementi indicati al punto 1) dell’art. 13 in
base alla disposizione del citato secondo punto dell’art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
Articolo 14
Scatti di anzianità
1. Al lavoratore marittimo che maturi almeno due anni di anzianità in continuità del rapporto di
lavoro con la stessa impresa armatoriale spetterà uno scatto di anzianità i cui valori sono indicati
nella tabella dell’allegato n. 4. Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi
requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali di importo i cui valori sono indicati nella
tabella dell’allegato n. 4.
2. Se nel corso di un biennio il lavoratore marittimo viene ammesso alla continuità del rapporto
di lavoro (CRL), ai fini della maturazione del successivo scatto di anzianità, sarà considerata utile
anche la precedente anzianità di navigazione maturata con la stessa impresa armatoriale
nell’arco del biennio.
3. È rimessa alla contrattazione aziendale la definizione di specifiche modalità di corresponsione
degli scatti di anzianità.
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*Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente nel Mediterraneo
È riconosciuto al personale che opera stabilmente all’interno degli stretti del Mar Mediterraneo un’indennità di navigazione mensile agli effetti dell’articolo 7.
**Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente fuori dal Mediterraneo
È riconosciuto al personale che non opera stabilmente all’interno dagli stretti del Mar Mediterraneo di navigazione mensile agli effetti dell’articolo 7.
***Supplemento paga per personale dello Stato Maggiore in possesso di certificato IMO
È riconosciuto al personale dello Stato Maggiore in possesso del certificato IMO un supplemento paga per il personale di Stato Maggiore nelle misure indicate nella
tabella di cui sopra. I valori indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una cifra pari all’aumento per il seguente coefficiente 0,07.
NORMA TRANSITORIA
A coloro che, alla data di entrata in vigore del CCNL unico dell’industria armatoriale 16 dicembre 2020, avranno maturato un supplemento paga per il personale di Stato
Maggiore superiore agli importi sopra definiti verranno congelati gli importi maturati alla suddetta data.
ALLEGATO 4
Misura e componenti della retribuzione
A decorrere dal 1° luglio 2024
QUALIFICHE Minimo
Contrattuale 1° Scatto Scatti
successivi
Indennità di
navigazione
per il personale
imbarcato su
navi che
operano
stabilmente nel
Mediterraneo*
Indennità di
navigazione
per il personale
imbarcato su
navi che
operano
stabilmente
fuori dal
Mediterraneo**
Supplemento
paga al
personale di
Stato
Maggiore
con
certificato
IMO***
Elemento
Aggiuntivo
della
Retribuzione
(EAR)
1° Ufficiale 2.163,15 € 80,75 € 48,45 € 1.470,28 € 1.577,28 € 118,98 € 32,45 €
1° Commissario 2.163,15 € 80,75 € 48,45 € 1.348,30 € 1.386,36 € 32,45 €
2° Ufficiale 1.844,31 € 65,33 € 39,20 € 1.232,71 € 1.321,71 € 90,77 € 27,67 €
2° Commissario 1.844,31 € 65,33 € 39,20 € 1.146,47 € 1.175,82 € 27,67 €
3° Ufficiale / Ufficiale
elettrotecnico 1.724.02 € 59,51 € 35,71 € 1.137,43 € 1.220,92 € 77,86 € 25,86 €
3° Commissario 1.724.02 € 59,51 € 35,71 € 1.066,82 € 1.092,99 € 25,86 €
Sottufficiale capo servizio 1.585,90 € 52,84 € 31,70 € 1.040,50 € 1.116,16 € 23,79 €
Sottufficiale capo servizio
di cucina 1.585,90 € 52,84 € 31,70 € 990,65 € 1.065,52 € 23,79 €
Sottufficiale capo servizio
di camera 1.585,90 € 52,84 € 31,70 € 976,50 € 998,70 € 23,79 €
Sottufficiale / Operaio
meccanico / Operaio
motorista
1.529,99 € 50,15 € 30,08 € 1.001,56 € 1.073,31 € 22,95 €
Sottufficiale di cucina 1.529,99 € 50,15 € 30,08 € 954,93 € 1.027,63 € 22,95 €
Sottufficiale di camera 1.529,99 € 50,15 € 30,08 € 942,31 € 962,94 € 22,95 €
Comune di macchina /
Marinaio / Ingrassatore 1.363,10 € 42,09 € 25,25 € 871,32 € 933,68 € 20,45 €
Carbonaio
1.346,09 € 41,26 € 24,75 € 862,56 € 922,18 € 20,19 €
Giovanotto di 1a /
Giovanotto di macchina /
Giovanotto elettricista
1.219,07 € 35,12 € 21,07 € 751,52 € 806,63 € 18,29 €
Giovanotto di 2a
1.174,61 € 32,98 € 19,79 € 720,73 € 772,25 € 17,62 €
Mozzo
1.119,74 € 30,33 € 18,19 € 680,08 € 729,26 € 16,80 €
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*Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente nel Mediterraneo
È riconosciuto al personale che opera stabilmente all’interno degli stretti del Mar Mediterraneo un’indennità di navigazione mensile agli effetti dell’articolo 7.
**Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente fuori dal Mediterraneo
È riconosciuto al personale che non opera stabilmente all’interno dagli stretti del Mar Mediterraneo di navigazione mensile agli effetti dell’articolo 7.
***Supplemento paga per personale dello Stato Maggiore in possesso di certificato IMO
È riconosciuto al personale dello Stato Maggiore in possesso del certificato IMO un supplemento paga per il personale di Stato Maggiore nelle misure indicate nella
tabella di cui sopra. I valori indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una cifra pari all’aumento per il seguente coefficiente 0,07.
NORMA TRANSITORIA
A coloro che, alla data di entrata in vigore del CCNL unico dell’industria armatoriale 16 dicembre 2020, avranno maturato un supplemento paga per il personale di Stato
Maggiore superiore agli importi sopra definiti verranno congelati gli importi maturati alla suddetta data.
SEGUE ALLEGATO 4
Misura e componenti della retribuzione
A decorrere dal 1° luglio 2025
QUALIFICHE Minimo
Contrattuale 1° Scatto Scatti
successivi
Indennità di
navigazione
per il personale
imbarcato su
navi che
operano
stabilmente nel
Mediterraneo*
Indennità di
navigazione
per il personale
imbarcato su
navi che
operano
stabilmente
fuori dal
Mediterraneo**
Supplemento
paga al
personale di
Stato
Maggiore
con
certificato
IMO***
Elemento
Aggiuntivo
della
Retribuzione
(EAR)
1° Ufficiale 2.215,63 € 83,38 € 50,02 € 1.500,72 € 1.607,72 € 122,66 € 56,79 €
1° Commissario 2.215,63 € 83,38 € 50,02 € 1.378,73 € 1.416,79 € 56,79 €
2° Ufficiale 1.889,05 € 67,57 € 40,54 € 1.258,66 € 1.347,66 € 93,90 € 48,42 €
2° Commissario 1.889,05 € 67,57 € 40,54 € 1.172,42 € 1.201,77 € 48,42 €
3° Ufficiale/Ufficiale
elettrotecnico 1.765,85 € 61,60 € 36,96 € 1.161,69 € 1.245,18 € 80,79 € 45,26 €
3° Commissario 1.765,85 € 61,60 € 36,96 € 1.091,08 € 1.117,25 € 45,26 €
Sottufficiale capo servizio 1.624,37 € 54,77 € 32,85 € 1.062,82 € 1.138,47 € 41,64 €
Sottufficiale capo servizio
di cucina 1.624,37 € 54,77 € 32,85 € 1.012,96 € 1.087,84 € 41,64 €
Sottufficiale capo servizio
di camera 1.624,37 € 54,77 € 32,85 € 998,81 € 1.021,01 € 41,64 €
Sottufficiale / Operaio
meccanico / Operaio
motorista
1.567,11 € 52,00 € 31,20 € 1.023,09 € 1.094,84 € 40,17 €
Sottufficiale di cucina 1.567,11 € 52,00 € 31,20 € 976,46 € 1.049,16 € 40,17 €
Sottufficiale di camera 1.567,11 € 52,00 € 31,20 € 963,84 € 984,47 € 40,17 €
Comune di macchina /
Marinaio / Ingrassatore 1.396,17 € 43,74 € 26,25 € 890,50 € 952,86 € 35,79 €
Carbonaio
1.378,75 € 42,89 € 25,73 € 881,50 € 941,13 € 35,34 €
Giovanotto di 1a /
Giovanotto di macchina /
Giovanotto elettricista
1.248,65 € 36,60 € 21,96 € 768,68 € 823,79 € 32,01 €
Giovanotto di 2a
1.203,10 € 34,41 € 20,65 € 737,26 € 788,78 € 30,84 €
Mozzo
1.146,90 € 31,69 € 19,01 € 695,84 € 745,02 € 29,40 €
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*Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente nel Mediterraneo
È riconosciuto al personale che opera stabilmente all’interno degli stretti del Mar Mediterraneo un’indennità di navigazione mensile agli effetti dell’articolo 7.
**Indennità di navigazione per il personale imbarcato su navi che operano stabilmente fuori dal Mediterraneo
È riconosciuto al personale che non opera stabilmente all’interno dagli stretti del Mar Mediterraneo di navigazione mensile agli effetti dell’articolo 7.
***Supplemento paga per personale dello Stato Maggiore in possesso di certificato IMO
È riconosciuto al personale dello Stato Maggiore in possesso del certificato IMO un supplemento paga per il personale di Stato Maggiore nelle misure indicate nella
tabella di cui sopra. I valori indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una cifra pari all’aumento per il seguente coefficiente 0,07.
NORMA TRANSITORIA
A coloro che, alla data di entrata in vigore del CCNL unico dell’industria armatoriale 16 dicembre 2020, avranno maturato un supplemento paga per il personale di Stato
Maggiore superiore agli importi sopra definiti verranno congelati gli importi maturati alla suddetta data.
SEGUE ALLEGATO 4
Misura e componenti della retribuzione
A decorrere dal 1° luglio 2026
QUALIFICHE Minimo
Contrattuale 1° Scatto Scatti
successivi
Indennità di
navigazione
per il personale
imbarcato su
navi che
operano
stabilmente nel
Mediterraneo*
Indennità di
navigazione
per il personale
imbarcato su
navi che
operano
stabilmente
fuori dal
Mediterraneo**
Supplemento
paga al
personale di
Stato
Maggiore
con
certificato
IMO***
Elemento
Aggiuntivo
della
Retribuzione
(EAR)
1° Ufficiale 2.268,11 € 86,00 € 51,60 € 1.531,15 € 1.638,16 € 126,33 € 81,13 €
1° Commissario 2.268,11 € 86,00 € 51,60 € 1.409,17 € 1.447,23 € 81,13 €
2° Ufficiale 1.933,80 € 69,80 € 41,88 € 1.284,61 € 1.373,61 € 97,03 € 69,17 €
2° Commissario 1.933,80 € 69,80 € 41,88 € 1.198,37 € 1.227,72 € 69,17 €
3° Ufficiale / Ufficiale
elettrotecnico 1.807,67 € 63,69 € 38,22 € 1.185,95 € 1.269,44 € 83,72 € 64,66 €
3° Commissario 1.807,67 € 63,69 € 38,22 € 1.115,35 € 1.141,51 € 64,66 €
Sottufficiale capo servizio 1.662,85 € 56,69 € 34,01 € 1.085,13 € 1.160,78 € 59,48 €
Sottufficiale capo servizio
di cucina 1.662,85 € 56,69 € 34,01 € 1.035,27 € 1.110,15 € 59,48 €
Sottufficiale capo servizio
di camera 1.662,85 € 56,69 € 34,01 € 1.021,12 € 1.043,32 € 59,48 €
Sottufficiale / Operaio
meccanico / Operaio
motorista
1.604,23 € 53,86 € 32,31 € 1.044,62 € 1.116,37 € 57,38 €
Sottufficiale di cucina 1.604,23 € 53,86 € 32,31 € 997,99 € 1.070,69 € 57,38 €
Sottufficiale di camera 1.604,23 € 53,86 € 32,31 € 985,37 € 1.006,00 € 57,38 €
Comune di macchina /
Marinaio / Ingrassatore 1.429,24 € 45,39 € 27,24 € 909,68 € 972,04 € 51,12 €
Carbonaio
1.411,41 € 44,53 € 26,71 € 900,44 € 960,07 € 50,49 €
Giovanotto di 1a /
Giovanotto di macchina /
Giovanotto elettricista
1.278,23 € 38,08 € 22,85 € 785,84 € 840,95 € 45,72 €
Giovanotto di 2a
1.231,60 € 35,83 € 21,50 € 753,79 € 805,31 € 44,05 €
Mozzo
1.174,07 € 33,05 € 19,82 € 711,60 € 760,77 € 42,00 €
39
ALLEGATO 5
SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO A BORDO
Le parti hanno easaminato le questioni applicative poste dal D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, recante
l’«adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi
mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485».
La materia della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi da crociera è disciplinata, oltre
che dalle vigenti disposizioni di legge, esclusivamente dal presente verbale, superando quindi
quanto previsto dall’accordo siglato in data 27 gennaio 2000 tra la Confederazione Italiana
Armatori (CONFITARMA), l’Associazione Italiana dell'armamento di Linea (Fedarlinea) e le
Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
Premesso che
- la sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi è interesse comune sia dell’Armamento che delle
OO.SS.;
- l’accordo interconfederale 22 giugno 1995 ha fissato le modalità elettive, le prerogative e le
attribuzioni del rappresentante alla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 271/99 rinvia alla contrattazione collettiva nazionale di categoria la
definizione delle procedure elettive del rappresentante alla sicurezza della nave;
- l’art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 271/99 specifica le attribuzioni del rappresentante alla sicurezza
della nave;
- l’art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/99 riconosce al rappresentante alla sicurezza il diritto ad una
formazione particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi;
- con l’accordo 5 agosto 1999 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore
marittimo, siglato dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dalle OO.SS.FILT -CGIL, FIT -CISL e
UILTRASPORTI, le parti stipulanti hanno formalizzato l’impegno di defi nire le modalità di
nomina dei rappresentanti alla sicurezza entro il 31/12/1999;
- in data 21 novembre 1995 è stato sottoscritto dalle parti un accordo avente per oggetto le
modalità di nomina, le funzioni e la formazione del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza;
- in data 27 gennaio 2000 è stato sottoscritto dalle parti un ulteriore accordo avente per oggetto
le modalità di nomina, le funzioni e la formazione del rappresentante dei lavoratori alla
sicurezza.
Le parti hanno convenuto quanto segue:
I) RAPPRESENTANTE ALLA SICUREZZA DELL’AMBIENTE DI LAVORO
1. Elezioni del rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall’art. 16, comma 5, decreto legislativo n. 271/99, su ogni nave
da crociera di stazza lorda superiore a 200 o con tabella minima di sicurezza superiore a 6 unità
è eletto dai lavoratori marittimi il rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro.
Sulle navi da crociera, in considerazione dell’elevato numero di componenti di equipaggio, è
possibile eleggere almeno un rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro per nave con
le procedure contenute nell’allegato C.
2. Funzioni del rappresentante alla sicurezza
1 - L’attività del rappresentante alla sicurezza della nave si svolge nei limiti delle funzioni di cui
all’art. 16, comma 2 - lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 271/99. L’elencazione delle suddette funzioni
è tassativa.
2 - Il rappresentante alla sicurezza attende ai suddetti compiti limitatamente al periodo di impiego
a bordo, compatibilmente con la normale attività lavorativa cui è adibito e nel rispetto delle norme
del Codice della Navigazione riguardanti la disciplina gerarchica e funzionale.
3 - In relazione alle funzioni attribuite al rappresentante alla sicurezza dalla legge e dal presente
accordo, le parti sottolineano che egli dovrà attendere alle medesime con senso di responsabilità
e spirito di collaborazione con gli altri soggetti preposti alla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 271/99.
40
4 - Il rappresentante alla sicurezza avrà diritto a svolgere il proprio incarico di RLS durante il
normale orario di lavoro per un massimo di 4 ore mensili.
3. Formazione del Rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro
1 - In adempimento di quanto previsto dall’art. 16, comma 4, D.Lgs. n. 271/99, le parti
convengono che la formazione del rappresentante alla sicurezza, in materia di igiene e sicurezza
del lavoro, verrà determinata ed attuata a cura dell’azienda, sulle seguenti problematiche:
a) normativa nazionale e internazionale in materia di prevenzione infortuni;
b) i principali soggetti coinvolti, il ruolo e gli obblighi;
c) la definizione, l’individuazione e la valutazione dei fattori di rischio;
d) le misure di prevenzione adottabili.
2 - Le modalità di espletamento di tali corsi saranno valutate dalle singole aziende utilizzando la
documentazione prevista dal decreto legislativo 271/99 e dal codice ISM.
3 - Ulteriori momenti formativi a bordo potranno essere effettuati in caso di modifiche nave ed al
suo equipaggiamento.
II) MEDICO COMPETENTE
Le parti concordano nel ritenere che la sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 23, D.Lgs. n.
271/99 debba essere espletata, in forma integrativa a quella già prevista per il personale marittimo
per il rilascio della idoneità alla navigazione, evitando l a duplicazione di visite diagnostiche o di
esami specialistici, laddove possibile, per le visite di idoneità alla navigazione.
Concordano altresì sulla necessità di individuare apposite procedure per l’espletamento della
sorveglianza sanitaria per il personale imbarcato su navi impiegate permanentemente all’estero.
IV) Procedura per l’elezione dei rappresentanti alla sicurezza dell’ambiente di lavoro
1 - Su indicazione dell’azienda verranno indette le elezioni, sulla base della lista comprendente il
personale imbarcato escluso il comandante ed il responsabile alla sicurezza, specificando la data
e le modalità di effettuazione delle stesse.
Il comando nave nomina almeno due membri dell'equipaggio come personale addetto alle
elezioni che avrà i seguenti compiti:
a) presiedere alle operazioni elettorali e di scrutinio dei voti, assicurandone la correttezza;
b) esaminare e decidere su eventuali ricorsi;
c) proclamare gli eletti.
Le risultanze del voto saranno comunicate al Comandante che a sua volta le trasmetterà
all’azienda e questa, su esplicita richiesta della OO.SS, informerà le stesse alle OO.SS.
2 - I diritti di elettorato attivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al momento
dell’elezione, i diritti di elettorato passivo spettano a tutti i lavoratori marittimi imbarcati al momento
dell’elezione ed appartenenti ai turni particolari delle aziende e/o in regime di C.R.L. escluso il
comandante e l’RSPP. e il responsabile alla sicurezza.
3 - Modalità di voto: il voto è segreto e diretto; la votazione avrà luogo a mezzo di scheda unica,
comprendente la lista dei candidati. Il voto sarà espresso apponendo una croce a fianco del
nominativo tra quelli presenti sulla scheda. Viene eletto il maritti mo che ha ottenuto il numero di
voti più alto. È facoltà delle parti definire modalità elettroniche di votazioni.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta e se essa riporta più di una preferenza e/o
se contiene segni o tracce di individuazione. Il supervisore alle votazioni accerta che venga
espresso un solo voto per ogni marittimo.
In caso la votazione vada deserta o non si presenti nessun candidato verrà indetta una nuova
elezione entro trenta giorni dall’ultima votazione andata deserta. Qualora anche tale votazione
vada deserta si procederà con l’indire nuove elezioni entro gli ste ssi termini fino ad avvenuta
elezione di almeno un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
4 - A bordo delle navi, il locale e gli orari della votazione saranno stabiliti dal comandante della
nave, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio al voto, nel rispetto delle
esigenze dei servizi di bordo.
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In particolare, le operazioni dovranno essere organizzate in modo tale da consentire a ciascun
lavoratore marittimo avente diritto di esercitare il medesimo possibilmente al di fuori dell’orario di
lavoro. Il locale e gli orari di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti gli elettori,
mediante idonea pubblicità. I delegati sindacali di bordo saranno preventivamente informati sullo
svolgimento delle operazioni di voto e degli esiti.
5 - L’elezione del rappresentante alla sicurezza dell’ambiente di lavoro ha validità per il periodo
d’imbarco.
Prima di tale scadenza il marittimo eletto decade dalla carica nelle seguenti ipotesi:
a) rinuncia, formalizzata dal marittimo con lettera indirizzata al comandante della nave;
b) sbarco del marittimo.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) verrà tempestivamente organizzata una nuova elezione con
le modalità previste al presente accordo.
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ALLEGATO 6
VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate la CONFITARMA,
l’ASSORIMORCHIATORI, la FEDERIMORCHIATORI, la FEDARLINEA e le Segreterie Nazionali
delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI.
Visti
• gli accordi 5 agosto 1999 e 11 giugno 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del
personale lavoratore marittimo e gli accordi 1° luglio 2003 e 17 luglio 2003 di rinnovo dei
contratti collettivi nazionali del personale amministrativo delle imprese armatoriali aderenti a
CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA, nei quali,
fra l’altro, le parti sopra citate concordarono circa l’opportunità di dare corso alla previdenza
complementare di settore attraverso l’individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra
quelli già attivi sul mercato;
• il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
• la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare;
• il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza
complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
• il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l’altro, l’anticipazione dell’entrata in vigore
della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007;
atteso che
• le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui
agli articoli 3, punto 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
• la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un
fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori marittimi aderenti
adeguati livelli di rimuneratività e, pertanto, si conferma l’opportunità di individuare un fondo
pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori marittimi potranno far
confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno
strumento idoneo all’erogazione, al termine dell’attività lavorativa, di un trattamento pensionistico
complementare che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di
categoria per i lavoratori dipendenti a cui sono applicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l’adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore
marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello
Statuto.
Con riferimento ai lavoratori marittimi iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla
data del 28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l’integrale
destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente
al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28%
degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore marittimo, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza
obbligatoria, decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all’1% del
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minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + Elemento Distinto della
Retribuzione) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità all’anno, l’azienda verserà sulla
posizione individuale del lavoratore marittimo, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di
pari importo.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore marittimo di versare al medesimo Fondo un contributo
aggiuntivo esclusivamente a proprio carico.
L’obbligo contributivo a carico del le imprese armatoriali , di cui al punto precedente, è assunto
esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO . Pertanto, tale
contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa
natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione,
non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità del
rapporto di Lavoro (CRL), gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del
contributo aggiuntivo a carico delle imprese armatoriali e del lavoratore marittimo sussistono solo
relativamente ai periodi in cui il lavoratore marittimo è imbarcato in forza di convenzione di
arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell’anno
solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
Per quanto riguarda il personale amministrativo delle Società che applicano il CCNL sottoscritto
da CONFITARMA e FEDARLINEA con le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, possono
aderire tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato di durata pari almeno a tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono
attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico delle imprese
armatoriali, da versare in un’unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell’aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico -organizzativi, si rimanda
integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella
relativa Nota Informativa.
ACCORDO 3 FEBBRAIO 2009 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo mensile a carico dell’Azienda, fermo restando quello
a carico del lavoratore marittimo pari all’1%, verrà elevato all’1,5% sempre per 14 mensilità
all’anno.
* * * * *
ACCORDO 11 LUGLIO 2024 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con riferimento all’accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla previdenza complementare, le parti
concordano che a decorrere dal mese di luglio 2024, l’aliquota relativa al contributo mensile al
Fondo Priamo a carico dell’azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del
lavoratore pari all’1%.
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ALLEGATO 7
ACCORDO 30 LUGLIO 2015
TERZO UFFICIALE JUNIOR - INTRODUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI INGRESSO
A decorrere dalla data di stipula del presente accordo, il lavoratore marittimo che consegue, al
termine del percorso formativo, l’abilitazione di Ufficiale e che non risulta essere mai stato
imbarcato come Ufficiale abilitato alla guardia potrà essere arruolato come Terzo Ufficiale Junior.
Ai fini delle tabelle minime di sicurezza il Terzo Ufficiale Junior è un Ufficiale abilitato alla guardia
in quanto in possesso della relativa abilitazione professionale.
Allo scopo di favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dell’Allievo Ufficiale che ha conseguito
l’abilitazione, questi potrà essere imbarcato, in base alle disposizioni del CCNL vigente, come
Terzo Ufficiale Junior e allo stesso verrà riconosciuta, nei primi 12 mesi d’imbarco, una
retribuzione d’ingresso composta dal minimo contrattuale e da tutti gli altri elementi retributivi
previsti dal CCNL per la qualifica di Terzo Ufficiale ridotti del 20%.
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ALLEGATO 8
TRATTAMENTO DEL 7° GIORNO
In virtù del verbale d’accordo del 23 luglio 1997 e delle incertezze sorte in ordine al trattamento
del lavoro domenicale a bordo delle navi, le Organizzazioni sindacali e datorial i stipulanti la
presente Sezione, ad ogni effetto, precisano che la regola contrattuale del settore per quanto
attiene al corrispettivo giornaliero è quella del divisore 30, e pertanto precisano che la regola
contrattuale circa la suddivisione per il diviso re 26 costituisce eccezione e clausola di miglior
favore anche per quanto attiene al suddetto trattamento del lavoro domenicale a bordo delle navi.
Le parti confermano altresì che l’indennità di navigazione costituisce un emolumento globale e di
ulteriore trattamento di miglior favore, volto specificatamente a compensare e risarcire ogni
possibile circostanza di disagio e penosità causata dal vincolo di permanenza a bordo.
Tutto ciò considerato, le parti si danno reciprocamente atto che il complessivo regime contrattuale
vigente, anche con riferimento all’ulteriore riposo compensativo per la giornata del sabato,
costituisce corrispettivo per ogni e qualsiasi titolo previsto da leggi e da ogni altra fonte, e pertanto
riconoscono che tale volontà, come qui chiarita, regolerà anche per il futuro ogni maggiorazione
dovuta per 1 giorno domenicale.
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ALLEGATO 9
COMANDATA
Art. 1 Paga giornaliera
Ai lavoratori marittimi adibiti ai lavori di comandata sarà corrisposta la paga giornaliera (1/30mo
del minimo contrattuale) prevista dal contratto di imbarco vigente per l’equipaggio della nave sulla
quale i lavoratori marittimi sono chiamati ad effettuare le prestazioni.
Art. 2 Panatica
Sarà somministrato il vitto secondo le disposizioni previste all’art. 29 della presente Sezione.
Art. 3 Provvidenze varie
Ferie, festività infrasettimanali, gratifica natalizia, gratifica pasquale e preavviso, se dovuto,
saranno corrisposti nelle misure determinate dalla presente sezione.
Art. 4 Trattamento nelle festività nazionali
Ai lavoratori marittimi adibiti ai lavori di comandata a bordo delle navi in giorno di festività
nazionale sarà corrisposto, in sostituzione del trattamento previsto dall’art. 6 per le prestazioni in
giorno festivo, il seguente trattamento: la paga di cui all’art. 1, più il compenso lavoro straordinario
(nelle misure previste dal contratto di arruolamento applicabile all’equipaggio della nave per il
lavoro straordinario festivo in porto) per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Art. 5 Orario di Lavoro
L’orario normale di lavoro è di otto ore.
È ammessa la chiamata in servizio di comandata per durata inferiore ad otto ore, ma con il minimo
di quattro ore.
Nel caso che le otto ore di lavoro siano prestate fuori dell’orario normale feriale, si applicheranno
le seguenti maggiorazioni:
- per turni di lavoro in ore notturne di giorno feriale: maggiorazione del 20% della paga e
dell’indennità di contingenza;
- per turni di lavoro in ore diurne di giorno festivo: maggiorazione del 20% della paga e
dell’indennità di contingenza;
- per turno di lavoro in ore notturne di giorno festivo: maggiorazione del 40% della paga e
dell’indennità di contingenza. Per ore notturne si intendono quelle comprese tra le ore 20 e le
ore 6.
Art. 6 Lavoro straordinario
Nel caso di prestazioni oltre le otto ore giornaliere, saranno corrisposti, per le ore eccedenti, i
compensi orari per lavoro straordinario nelle misure previste dal contratto di imbarco applicabile
all’equipaggio della nave.
Art. 7 Assicurazione infortuni e malattie
Il personale di comandata è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso le Casse Marittime.
Inoltre è assicurato contro le malattie, presso le stesse Casse, con le seguenti norme:
1) - Malattie manifestatesi durante il rapporto di lavoro «Fondamentale»:
- le stesse prestazioni e con le stesse modalità in vigore per i lavoratori marittimi imbarcati.
2) - Malattie manifestatesi entro ventotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro
«Complementare»:
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a) assistenza sanitaria e ospedaliera, come per i lavoratori marittimi imbarcati;
b) indennità di malattia, come per i lavoratori marittimi imbarcati, però solo nei casi in cui il lavoro
di comandata che ha preceduto l’assunzione in assistenza abbia avuto una durata
continuativa, alle dipendenze dell a stessa impresa armatoriale, anche se il lavoro si è svolto
su più di una nave, di almeno cinque giorni.
Per «periodo continuativo di almeno cinque giorni» agli effetti del conseguimento dei benefici
assicurativi che ne derivano, si deve intendere una successione continua dì giorni anche se
intervallata da giorni festivi.
3) - Assistenza sanitaria ai familiari (e allo stesso lavoratore marittimo per le malattie
manifestatesi dopo il 28° giorno ed entro il 180° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro):
- le stesse prestazioni spettanti ai familiari dei lavoratori marittimi imbarcati, però solo nei casi
in cui il rapporto di lavoro che ha preceduto l’assunzione in assistenza o durante il quale
essa viene chiesta abbia avuto una durata continuativa di almeno cinque giorni, come
previsto alla lettera b) del precedente punto 2).
Gli eventuali servizi di comandata di durata inferiore a cinque giorni non fanno perdere al
lavoratore marittimo i diritti assicurativi che avesse già acquisito, per sé e per i familiari, per
precedenti prestazioni di lavoro di comandata di durata continuativa di almeno cinque giorni
(calcolati come al precedent e punto 2) alle dipendenze della stessa impresa armatoriale o per
precedenti periodi di imbarco.
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ALLEGATO 10
ASSISTENZA ECONOMICA DA PARTE DELLE CASSE MARITTIME PER LE MALATTIE
INSORTE DOPO IL 28° GIORNO DALLO SBARCO
1. Le imprese armatoriali assicureranno presso le Casse Marittime il personale cui si applica il
Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro ai fini della corresponsione – in aggiunta alle
provvidenze già in atto per legge o per regolamento – di una indennità giornaliera per le malattie
che impediscano totalmente e di fatto di attendere al lavoro e si manifestino dal 29° giorno
successivo alla data dello sbarco e che siano denunciate ed accertate dal Medico di fiducia delle
Casse Marittime.
2. Per malattia si intende ogni alterazione dello stato della salute come definita dalle norme
relative alla erogazione della assistenza economica e sanitaria da parte delle Casse Marittime.
3. La indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di un trentesimo della paga base mensile
(secondo le Tabelle allegate ai contratti nazionali di imbarco) effettivamente percepita alla data
dell’annotazione dell’ultimo sbarco sul ruolo, con esclusione di ogni altro elemento retributivo.
La indennità giornaliera sarà corrisposta in base agli accertamenti e alle prescrizioni dei medici
fiduciari delle Casse Marittime in conformità alle disposizioni vigenti, a partire dal 4° giorno
successivo a quello della denuncia della malattia debitament e accertata fino alla guarigione
clinica del lavoratore marittimo e per la durata massima di 180 giorni dall’annotazione dell’ultimo
sbarco sul ruolo.
La indennità giornaliera non sarà corrisposta:
a) ai lavoratori marittimi che percepiscono dalle Casse Marittime le prestazioni economiche
previste dalla legge 16 ottobre 1962, n. 1486, per i casi di temporanea inidoneità fisica ai
servizi della navigazione, giudicati dalle competenti Commissioni mediche;
b) ai lavoratori marittimi che abbiano maturato il diritto alle prestazioni dell’assicurazione di
malattia «fondamentale» e «complementare» in seguito a lavori eseguiti in servizio di
comandata nei porti;
c) al lavoratore marittimo cui si applica il continuità del rapporto di lavoro (CRL) che si renda
indisponibile all’imbarco, per la durata della indisponibilità.
Ai fini dell’applicazione della presente norma, copia dell’elenco nominativo dei lavoratori marittimi
in continuità da inviare alle Casse Marittime, sarà trasmesso anche alle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori firmatarie.
Riscontrato che, in alcuni casi, si registrano ritardi nell’erogazione delle indennità di malattia e/o
infortunio da parte delle Casse Marittime, le parti al fine di eliminare possibili cause di ritardo che
possono essere imputate a comportamenti dell’azienda o del lavoratore marittimo, concordano di
istituire una Commissione con lo scopo di precisare le corrette procedure che devono essere
attuate, eventualmente anche sentite le Casse Marittime.
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ALLEGATO 11
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI DICHIARATA INIDONEITÁ
L’assicurato è tenuto a proporre ricorso, (attualmente da presentarsi per l’accesso alla
commissione di Il grado) nei termini e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e/o
dalle leggi vigenti in materia contro la dichiarazione di cancellazion e dalle matricole e dai registri
della gente di mare per i motivi che sono oggetto di assicurazione.
L’impresa armatoriale si riserva la facoltà di richiedere all’assicurato che per l’espletamento delle
pratiche tutte inerenti il ricorso o domanda di revisione questi si avvalga del Consulente Medico
prescelto dall’ impresa armatoriale stessa eventualmente affiancandolo ad altro Medico di sua
fiducia.
Nel caso in cui l’Assicurato non ottemperi a tale obbligo, decade dai benefici dell’Assicurazione
salvo che un collegio arbitrale composto da tre medici, due nominati dalle Parti ed il terzo
nominato d’accordo tra i primi due o in difetto del Presidente de ll’Ordine dei Medici di zona, non
dichiari, entro 45 giorni dalla richiesta del lavoratore marittimo , che tale invalidità definitiva è
manifesta e che se anche l’Assicurato si fosse sottoposto a cure mediche un eventuale giudizio
non avrebbe potuto che dare conferma di tale invalidità permanente definitiva dell’Assicurato con
conseguente cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare.
Il Collegio Medico risiede, a scelta dell’impresa armatoriale presso la sede della stessa o presso
la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ognuna delle parti sostiene le proprie spese, remunera il proprio Medico designato e contribuisce
per metà alle spese e competenze del terzo Medico.
I risultati della procedura, raccolti con apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per
l’impresa armatoriale , l’altro per l’Assicurato, e sottoscritti dai Medici concordi, ovvero dalla
maggioranza, saranno obbligatori per le Parti rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi
impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione di parti contrattuali.
Le conclusioni del Collegio saranno valide ancorché il medico dissidente rifiuti di sottoscriverle e
tale rifiuto risulti attestato dagli altri Medici nel verbale definitivo.
I Medici sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Le Aziende saranno tenute a far inserire nella polizza tale formulazione al momento del rinnovo
della polizza in corso.
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ALLEGATO 12
APPENDICE
Diritti sindacali
1. Confitarma riconosce il diritto dei lavoratori marittimi a partecipare alle attività sindacali e ad
essere tutelati contro attività antisindacali. Inoltre, Confitarma riconosce che le Associazioni
sindacali Italiane firmatarie di questo accordo sono le sole rappresentanti dei lavoratori marittimi
a tutti gli effetti.
2. Confitarma riconosce il diritto dei lavoratori marittimi ad avere un coordinatore nazionale
unitario per settore crociere nominato dalle Organizzazione sindacali stipulanti e firmatarie del
presente accordo ai sensi della legge 30/98.
3. Le imprese armatoriali permetteranno al coordinatore nazionale unitario per il settore crociere
di incontrare i lavoratori marittimi fuori dall’orario di lavoro nei locali mense per discutere
unicamente questioni sindacali.
4. Le imprese armatoriali permetteranno al coordinatore nazionale unitario per il settore crociere
di visitare le navi al fine di organizzare incontri sindacali con i lavoratori marittimi. L’accesso a
bordo delle navi, le modalità di tale accesso, data e durata, dovranno essere concordati con le
imprese armatoriali.
5. Le organizzazioni sindacali si impegnano ad organizzare le visite a bordo del coordinatore
nazionale unitario per il settore crociere in modo da non interferire nelle normali operazioni di
servizio della nave.
6. Le imprese armatoriali dovranno predisporre una bacheca su ogni nave, in posizione
facilmente visibile da tutti i lavoratori marittimi per l’utilizzo da parte delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie. La bacheca sarà utilizzata per pubblicare notizie e annunci relativi a materie inerenti il
lavoro dai segretari nazionali delle sopra menzionate Organizzazioni sindacali attraverso il
coordinatore nazionale unitario per il settore crociere ; gli annunci e le informazioni pubblicate
dovranno essere immediatamente sottoposti al comandante e le copie inviate alle imprese
armatoriali.
7. Ad iniziativa dei lavoratori marittimi imbarcati, nell’ambito delle rispettive Organizzazioni
sindacali di appartenenza, possono essere costituite sulle navi soggette all’applicazione del
presente contratto «rappresentanze sindacali di bordo» scelte fra i componenti dell’equipaggio.
Su ogni nave possono essere nominati 3 rappresentanti sindacali, uno per ogni Organizzazione
sindacale st ipulante il presente contratto. Della nomina sarà data comunicazione all’ impresa
armatoriale ed al Comando di bordo.
8. I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco,
avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al coordinatore nazionale unitario per settore crociere
e/o al Comando di bordo le questioni che possono sorgere relativamente all’esatta
applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la commissione dedicata al controllo qualità mense equipaggio , od
eventualmente farne parte, per il controllo della qualità, quantità , confezione e distribuzione
dei vitto;
c) conferire con i componenti l’equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) in accordo con il coordinatore nazionale unitario per settore crociere indire assemblee sulle
navi previa comunicazione al Comando di bordo e compatibilmente con le esigenze di servizio.
9. I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell’equipaggio, ad effettuare le
prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
10. Per l’eventuale cancellazione e mancata re iscrizione nel turno particolare (TP) si applicherà
la procedura prevista nelle «norme sui turni particolari».
11. I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello
Statuto dei lavoratori.
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Aspettativa dei lavoratori marittimi chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali e permessi ai lavoratori marittimi chiamati a
funzioni pubbliche elettive
1. Compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro nautico, sono recepiti
gli artt. 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Permessi sindacali
A) Permessi retribuiti
1. Le imprese armatoriali concederanno ai rappresentanti sindacali di bordo permessi orari
retribuiti mensili, non cumulabili, di otto ore compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo
per l'espletamento del loro incarico durante la sosta della nave in porto nazionale.
2. L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto al Comando di
bordo con almeno 24 ore di preavviso.
3. Eventuali richieste di cumulabilità dei permessi saranno, su istanza dell'Organizzazione
Sindacale, esaminate dall'azienda.
4. All'interno delle ore previste al punto 1, la materia sarà regolata da quanto previsto dagli
accordi sindacali sulle libertà sindacali. Tale disposizione non si applica alle aziende che hanno
già stipulato diversi accordi aziendali.
B) Permessi non retribuiti.
5. Le imprese armatoriali concederanno ai lavoratori marittimi membri di organi direttivi delle
Federazioni nazionali di categoria e delle Sezioni territoriali periferiche di dette Federazioni
permessi orari non retribuiti, compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo, per partecipare,
durante la sosta della n ave in porto nazionale, a riunioni degli anzidetti organi direttivi od a
trattative sindacali.
6. L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto dalle
Organizzazioni predette al Comando di bordo con almeno 24 ore di preavviso.
DELEGHE PER RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1 - Il lavoratore marittimo potrà far pervenire all ’impresa armatoriale, tramite la propria
Organizzazione sindacale una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo
associativo mensile da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che
sia stipulante e firmataria della presente Sezione.
2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del lavoratore marittimo , anche
contestualmente alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra
Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro. La
revoca avrà effetto dal mese successivo a quella di avvenuta ricez ione da parte dell ’impresa
armatoriale.
3 - Lo sbarco del lavoratore marittimo iscritto a turno particolare (TP) o in continuità del rapporto
di lavoro (CRL) non costituisce motivo di decadenza della validità della delega.
4 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successive al
mese di ricezione della delega da parte dell’ impresa armatoriale e il relativo importo sarà versato
all’Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente
indicato, entro il mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle
competenze del lavoratore marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente le quote
successive verranno rimesse alle Organizzazi oni Sindacali interessate entro un mese dalla
effettuazione della trattenuta sulle competenze del lavoratore marittimo liquidate a mese od a
viaggio.
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5 - L’elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della
presente Sezione sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dall ’impresa
armatoriale alla Organizzazione sindacale stessa.
6 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell’uno per cento del minimo
contrattuale.
DELEGA COMUNE
1. Il lavoratore marittimo potrà autorizzare il versamento del contributo anche ad un Fondo
comune all’uopo specificato da tutte o parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie, nel qual
caso la delega sarà conforme al seguente fac-simile:
«Spettabile Società ...................................................................................
in base agli accordi sindacali in vigore il sottoscritto.................................
imbarcato in qualità di................................................................................
sulla nave, chiede che venga effettuata sulle sue spettanze una trattenuta mensile quale
contributo sindacale associativo, per una durata minima di 6 mesi a decorrere dal 1° del mese
successivo, alla data di sottoscrizione della presente.
L’importo dovrà essere versato mensilmente sul conto corrente n. ..........
presso la Banca, in Roma, Via..................................................................
intestato al fondo comune aperto dalla FILT/CGIL (aderente CGIL), FIT/CISL (aderente CISL),
UILTRASPORTI, indirizzando la relativa corrispondenza o documentazione a Fondo marinaro in
Roma, Via...........................................................
La presente delega vale anche come revoca espressa della eventuale precedente firmata a
favore di altre Organizzazioni sindacali, fatta salva, però, la condizione sopra riportata circa la
sua durata minima di 6 mesi».
Data............................................ FIRMA
AGEVOLAZIONI ALLO STUDIO
Durante l’imbarco i lavoratori marittimi che frequentino corsi di studio per corrispondenza o che
comunque desiderino impegnarsi nello studio per conseguire titoli professionali, saranno
ammessi su loro richiesta al comando, in turni di guardia che agevolino lo studio.
Saranno presi in esame, in base a curriculum scolastico, casi particolari che richiedendo un
maggiore impegno nello studio, suggeriscano l’adozione di orari di lavoro particolari, nonché la
concessione di ore retribuite da stabilire aziendalmente.
Per tale concessione il lavoratore marittimo farà richiesta direttamente all’impresa armatoriale o
tramite il Comando.
I lavoratori marittimi che debbono sostenere esami di qualificazione per il conseguimento di un
titolo professionale, possono usufruire su richiesta, qualora la nave sosti in porto italiano, o nel
periodo in cui scala porti nazionali, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni
lavorativi precedenti la sessione di esame. Tali permessi sono subordinati alla presentazione
della necessaria documentazione direttamente all’impresa armatoriale o tramite il Comando.
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INDICE
PREMESSA 2
Articolo 1 - Applicazione 3
Articolo 2 - Composizione dell’equipaggio 3
Articolo 3 - Tipi di contratto di arruolamento 3
Articolo 4 - Periodo di prova 4
Articolo 5 - Aggiornamento professionale 4
Articolo 6 - Misura e componenti della retribuzione 5
Articolo 7 - Indennità di navigazione 5
Articolo 8 - Gratifica natalizia (13a) e pasquale (14a) 6
Articolo 9 - Scatti di anzianità 6
Articolo 10 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del lavoratore marittimo 7
Articolo 11 - Sostituzione di ammalati e di infortunati – funzioni superiori 7
Articolo 12 - Corresponsione delle paghe: termini, acconti e deleghe del lavoratore marittimo 7
Articolo 13 - Trattamento di fine rapporto 8
Articolo 14 - Compensi per lavori disagiati 8
Articolo 15 - Indennità rischi epidemici 8
Articolo 16 - Indennità sostitutiva della panatica e coefficiente della retribuzione 9
Articolo 17 - Valore della panatica convenzionale 9
Articolo 18 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili 9
Articolo 19 - Oggetti in consegna 9
Articolo 20 - Spese di viaggio: ingaggio e rimpatrio 9
Articolo 21 - Assegno per il nucleo familiare 10
Articolo 22 - Orario normale di lavoro e orario minimo di riposo 10
Articolo 23 - Personale libero dal servizio e mezzo di trasporto 11
Articolo 24 - Fruizione e modalità di computo di ferie e riposi compensativi 11
Articolo 25 - Trattamento nella giornata del sabato in porto e in navigazione 11
Articolo 26 - Giorni festivi e riposi compensativi 11
Articolo 27 - Congedo matrimoniale 12
Articolo 28 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto di arruolamento
per naufragio 13
Articolo 29 - Alloggio e vitto 13
Articolo 30 - Tutela della Salute 13
Articolo 31 - Stato di gravidanza 14
Articolo 32 - Assicurazioni invalidità, vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione 14
Articolo 33 - Assicurazione malattie e infortuni 14
Articolo 34 - Reclamo a bordo 14
Articolo 35 - Divise equipaggio 15
Articolo 36 - Attrezzature di sicurezza 15
Articolo 37 - Risoluzione di diritto 15
Articolo 38 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato 15
Articolo 39 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato 15
Articolo 40 - Effetti sul contratto di arruolamento per atti di pirateria o rapina armata
contro le navi 17
Articolo 41 - Preavviso 17
Articolo 42 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 17
Articolo 43 - Contrabbandi, paccottiglie e clandestini 19
Articolo 44 - Contrattazione aziendale 19
Articolo 45 - Collegio di conciliazione e arbitrato 20
Articolo 46 - Controversie sindacali 22
Articolo 47 - Decorrenza e durata 22
Articolo 48 - Affissione del contratto a bordo 23
Articolo 49 - Allegati 23
ALLEGATI
Allegato 1 - Qualifiche professionali 24
Allegato 2 - Regolamento Turno Particolare (TP) 26
Allegato 3 - Regolamento Continuità di Rapporto di Lavoro 31
54
Allegato 4 - Misura e componenti della retribuzione 36
Allegato 5 - Salute e sicurezza del lavoro a bordo 39
Allegato 6 - Verbale di accordo per la previdenza complementare 42
Allegato 7 - Accordo 30 luglio 2015 44
Allegato 8 - Trattamento del 7° giorno 45
Allegato 9 - Comandata 46
Allegato 10 - Assistenza economica da parte delle casse marittime per le malattie
insorte dopo il 28° giorno dallo sbarco 48
Allegato 11 - Obblighi dell’assicurato in caso di dichiarata inidoneità 49
Allegato 12 - Appendice 50
(6)
SEZIONE PER I MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI
FINO A 151 T.S.L.
L'anno 2024 addì 11 del mese di luglio in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l. adibite a
qualunque tipo di traffico con esclusione dei marittimi imbarcati su navi già oggetto di altro
contratto collettivo di lavoro (Aliscafi, Rimorchiatori portuali, Pilotine, Bunkeraggi e Servizi
portuali diversi).
2
PREMESSA
La presente Sezione si applica al personale di Stato Maggiore, Sottufficiali, Comuni, ai
Conducenti unici ed al personale con mansioni polivalenti imbarcato su navi di ogni tipo non
superiori alle 151 tonnellate di stazza lorda con esclusione del naviglio soggetto per la propria
specificità, all'applicazione di Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Locali già definiti.
3
Art. 1
Campo di applicazione
1 - La presente Sezione si applica alle navi inferiori a 151 t.s.l. che compiono servizi lungo le
coste e nei porti e ad ogni altro tipo di navigazione giornaliera non superiore alle 60 miglia dal
porto di armamento o capolinea ed a distanza non superiore alle 40 miglia dalla costa .
2 - Agli equipaggi delle medesime navi che per esigenze aziendali compiano navigazione
superiore alle sei ore e/o con percorrenza superiore alle 60 miglia dal porto d'armamento o
capolinea e/o a distanza superiore alle 40 miglia dalla costa verrà corrisposta l'indennità di
navigazione prevista dall'art. 14 della presente Sezione.
Art. 2
Assunzione
1 - Il personale marittimo il cui rapporto di lavoro è regolato dalla presente Sezione si intende
normalmente assunto - a mezzo di contratto di arruolamento ai sensi dell’art. 325 del C.d.N. - a
tempo indeterminato salvo diversa indicazione nel suddetto contratto.
2 - Il personale può essere trasbordato su qualunque nave sociale anche applicata a diverso
itinerario, senza che ciò comporti modifiche alla retribuzione o alle condizioni contrattuali, fermo
restando quanto previsto dall'art. 14 (Indennità di navigazione) della presente Sezione.
Art. 3
Periodo di prova
1 - All'atto dell'assunzione il personale dovrà effettuare un periodo di prova di 45 giorni.
2 - Durante il periodo di prova ambo le parti hanno il diritto di recedere dal rapporto di lavoro,
con diritto alle competenze, maturate per il servizio prestato, escluso il preavviso.
Art. 4
Tabelle minime di sicurezza
1 - Tenuto conto del tipo di utilizzazione della nave, il numero minimo dei componenti
l'equipaggio è stabilito dall'Autorità Marittima in base alle norme del C.d.N. e relativo
Regolamento.
Art. 5
Orario di lavoro
1 - L'orario normale di lavoro è stabilito in 8 (otto) ore giornaliere. L'orario normale di lavoro può
essere compreso nell'arco orario tra le 06.00 e le 20.00, con diritto di usufruire di un'ora per la
consumazione dei pasti.
2 - Eventuali diverse articolazioni aziendali dell’orario normale di lavoro potranno essere
concordate, per esigenze tecnico-operative, con la contrattazione di secondo livello.
Art. 6
Minimi contrattuali
1 - I minimi contrattuali mensili spettanti ai marittimi a seconda del grado e delle qualifiche
risultanti dal ruolo equipaggio, sono indicati nella tabella allegata alla presente Sezione
(Allegato 1).
4
2 - La paga giornaliera è ragguagliata ad un trentesimo del minimo contrattuale.
3 - A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo
della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo l’Allegato 1 bis, dandosi atto che l’ammontare
complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua
incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque
sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni
effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del
solo TFR.
Art. 7
Straordinario
1 - Il lavoro effettuato dai componenti l’equipaggio oltre l’orario normale è considerato lavoro
straordinario.
2 - I compensi orari per lavoro straordinario sono determinati dividendo il minimo contrattuale
per 184, più una maggiorazione del 25% se la prestazione straordinaria si svolge in orario
diurno e una maggiorazione del 30% se la prestazione straordinario si svolge in orario festivo,
notturno e notturno festivo.
Art. 8
Servizi di guardia con veglia in porto
1 - Fermo restando che la disciplina dell’organizzazione del lavoro a bordo è di competenza
del Comandante, l’organizzazione dell’orario di lavoro per servizi di guardia con veglia in porto
sarà disciplinata dalla contrattazione integrativa aziendale, nel rispetto dei limiti legali sull’orario
di lavoro e orario di riposo.
Art. 9
Indennità di contingenza
1 - L’indennità di contingenza è stata inserita nel minimo contrattuale.
Art. 10
Computo riposi compensativi e ferie
1 - Il minimo contrattuale è ragguagliato ad un ventiseiesimo per il computo dell'indennità
sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Art. 11
13a e 14a mensilità
1 - Sia in occasione del Natale che della Pasqua sarà corrisposta ai marittimi che abbiano
compiuto un anno di imbarco, una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) valore convenzionale della panatica, come stabilito dall'art. 15;
c) scatti di anzianità.
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2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell'anno, le gratifiche natalizia e pasquale, saranno
corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni
di mese verranno corrisposti i ratei giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione delle altre
competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.
Art. 12
Trattamento delle giornate del sabato in servizio
1 - Il sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2 - Il lavoro eventualmente compiuto nella giornata del sabato sarà compensato con una
giornata di riposo compensativo, calcolato sulla base di 1/26 della retribuzione (minimo
contrattuale, panatica convenzionale, rateo gratifica natalizia e pasquale e scatti di anzianità).
Art. 13
Scatti di anzianità/navigazione
1 - Al marittimo, che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione sempre con la stessa
azienda, spetterà uno scatto di anzianità/navigazione i cui importi sono indicati nell’Allegato 2.
Dopo il primo biennio di navigazione, maturando ulteriori analoghi requisiti verranno corrisposti
altri quattro scatti biennali i cui importi sono riportati nell’Allegato 2.
Art. 14
Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della
navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo
disagio, quando per esigenze di servizio la nave effettua navigazione continua di durata
superiore a sei ore e/o si allontana oltre sessanta miglia dal porto capolinea, al personale
imbarcato verrà corrisposta una indennità di navigazione per giorno di effettivo imbarco nella
misura di seguito indicata:
- Comandante - Dir. Macch. - Conduttore € 3,10
- 1° Ufficiale € 2,58
- Ufficiale di navigazione € 1,81
- Sottufficiale € 1,03
- Comune € 0,62
- Giovanotto € 0,52
- Mozzo € 0,34
Art. 15
Vitto - Panatica convenzionale
1 - Durante il periodo di imbarco, nel caso in cui non venga fornito il servizio di mensa, il datore
di lavoro sarà tenuto a corrispondere, anche mediante buoni pasto (cartacei o elettronici),
un’indennità non inferiore a € 5,00. La contrattazione di secondo livello potrà stabilire
trattamenti di miglior favore.
2 - In tutti i casi in cui occorre computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o
considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità
sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi
compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica
pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure seguenti:
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mensili
- Comandante - Dir. Macch. - Ufficiali € 10,00
- Sottufficiali, Comuni e categorie iniziali € 7,00
Art. 16
Giorni festivi
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) le festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno;
c) le seguenti ulteriori festività:
- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania;
- Lunedì di Pasqua;
- Assunzione (15 agosto); - Ognissanti (1° novembre); - Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- S. Stefano (26 dicembre).
Sono considerati semifestività il Venerdì Santo e la Vigilia di Natale.
Art. 17
Trattamento festività
1 - Ai marittimi saranno riconosciuti tanti giorni di riposo compensativo quanti saranno i giorni
di domenica ed i giorni di festività infrasettimanali (comprese le festività nazionali) trascorsi in
servizio.
2 - Qualora il marittimo nei giorni predetti, presti lavoro oltre l'orario normale giornaliero, verrà
corrisposto il compenso per lavoro straordinario secondo quanto previsto all’art. 7.
3 - Nel caso in cui durante l'imbarco, per esigenze di servizio non sia stato possibile fare
usufruire i riposi compensativi, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva commisurata ad 1/26 dei
seguenti istituti:
- minimo contrattuale;
- valore convenzionale della panatica di cui all'art. 15;
- scatti di anzianità;
- rateo gratifica natalizia e pasquale.
Art. 18
Trattamento delle festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno
e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti di domenica
1 - Qualora una delle festività nazionali o delle festività normalmente infrasettimanali cada in
giorno di domenica verranno riconosciute al marittimo una giornata di riposo compensativo e un
importo pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile (minimo contrattuale, scatti di
anzianità).
Art. 19
Ferie - Congedo matrimoniale - Congedi parentali
Ferie
1 - Per ogni anno o frazione di anno di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa
azienda, ai componenti l'equipaggio saranno concessi i seguenti periodi di ferie retribuite:
- Comandante - Dir. Macch. - Conduttore: giorni 32 di calendario;
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- Restante equipaggio: giorni 31 di calendario.
2 - Ferma restando la normativa vigente, i n caso di mancato godimento delle ferie , l’armatore
corrisponderà al marittimo per ogni giornata 1/26 del minimo contrattuale, panatica
convenzionale, scatti di anzianità e rateo gratifica natalizia e pasquale.
Congedo matrimoniale
1 - A tutto il personale che contrae matrimonio sarà concesso dalla azienda un congedo
straordinario retribuito nella misura di giorni 15 (quindici). Per fruire del congedo l’interessato
dovrà presentare domanda con congruo preavviso e dovrà debitamente documentare il
matrimonio entro 90 giorni dalla data di celebrazione.
Congedi parentali
1 - Il lavoratore marittimo ha diritto di usufruire dei congedi e permessi parentali previsti dalla
normativa nazionale vigente.
Art. 20
Assegni familiari
1 - Gli assegni familiari sono corrisposti ai marittimi nella misura e con le modalità stabilite per i
lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di legge.
Art. 21
Corredo
1 - Qualora l'equipaggio dovesse pernottare a bordo o per guardia con veglia si provvederà a
cura dell'armatore al normale corredo di cabina e di letto.
2 - Si provvederà, a cura dell'armatore, al cambio della biancheria ogni 7 (sette) giorni.
Art. 22
Indennità perdita corredo
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali, o per la maggior parte di essi, il personale ha
diritto all'indennizzo da parte dell'armatore, del danno subito entro i limiti massimi seguenti:
- Comandante - Dir. Macch. – Conduttore € 180,76
- Restante equipaggio € 154,94
2 - Per le perdite parziali gli importi sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti.
Art. 23
Divise equipaggio
1 - Se prescritto dall'armatore, l'equipaggio è tenuto ad indossare la divisa mantenendola in
buone condizioni. Le divise agli ufficiali, ai sottufficiali e ai comuni saranno fornite dall'armatore
nel limite di una divisa all'anno.
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Art. 24
Lavori per pulizia e manutenzione della nave
1 - L'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori di ordinaria manutenzione e di pulizia della nave,
con diritto a compenso per lavoro straordinario qualora predetti lavori vengano eseguiti fuori
orario normale.
Art. 25
Rapporti gerarchici e disciplinari
1 - Durante l'imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti
della Marina Mercantile e dalla presente Sezione.
Art. 26
Condotta del personale
1 - Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata; di uniformarsi alle prescrizioni
delle Autorità nazionali e di seguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro
superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del
carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i componenti l'equipaggio debbono essere improntati a spirito di collaborazione
e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell'equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del
Comandante o di chi lo rappresenta.
4 - Tutto il personale ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si
verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite abusive a
bordo, imbarco o favoreggiamento di persone o cose sprovviste di regolare biglietto. Il
Comandante disporrà affinché siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio visite in
ogni parte della nave per assicurarsi della osservanza di quanto precede.
5 - L'armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza indennità di sorta e di essere risarcito di
tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni di leggi nei
confronti dei componenti l'equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia
della mancata vigilanza.
Art. 27
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Il personale ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle
prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all’estero, di eseguire
ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e
la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i componenti l’equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione
e di comprensione.
3 - Nessuna persona dell’equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del
Comandante o di chi lo rappresenti.
4 - Tutto l’equipaggio ha il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché non si
verifichino casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite
abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché
9
siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte del mezzo
navale per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
5 - L’armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento
di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di
trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di
furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento clandestini nei
confronti dei componenti l’equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia
della mancata vigilanza.
6 - Eventuali infrazioni del personale, e in particolare quelle ai doveri di cui ai commi
precedenti, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro individuale
saranno sanzionate i n proporzione alla loro gravità in base al codice disciplinare di cui al
presente articolo.
7 - Qualora l’armatore ritenga che il lavoratore abbia commesso una infrazione o posto in
essere un inadempimento che possono dar luogo a sanzione disciplinare provvederà a
contestare al medesimo, a mezzo di comunicazione scritta, i fatti per i quali ha inteso aprire il
procedimento disciplinare.
8 - Il lavoratore, entro cinque giorni da quando ha ricevuto la contestazione di cui sopra, potrà
formulare, per iscritto, le sue eventuali giustificazioni. Il lavoratore, se lo richiede entro i l
suddetto termine , può essere sentito a sua difesa con l’assistenza di un rappresentante
dell’organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato.
9 - L’armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci
giorni dall’avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà irrogare una delle seguenti
sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero scritto;
b) multa fino a 4 ore di retribuzione;
c) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
d) licenziamento.
Si precisa di seguito - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - il carattere dei
provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi:
a) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere ammonitorio e si infligge per infrazioni di
gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi. La recidiva infrazione per cui è previsto il
provvedimento di rimprovero scritto , non prescritto , dà la facoltà all’Azienda di comminare
provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a tre
giorni.
b) Multa.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanza dell’orario di lavoro.
2. Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo
emanate dall’Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed
e).
3. Irregolarità di servizio, abusi, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano
carattere di gravità e non abbiano arrecato danno.
4. Irregolarità ed inosservanze simili a quelle sopra descritte.
L’importo di suddette multe (escluso quello costituente risarcimento del danno) è devoluto
alle istituzioni assistenziali o previdenziali.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà
facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera
successiva.
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c) Sospensione.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanze ripetute dell’orario di lavoro.
2. Assenza ingiustificata di durata non superiore ad un giorno.
3. Inosservanza delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo
emanate dall’Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno
alle persone.
4. Presentarsi a lavoro o prestare servizio in stato di ubriachezza o alterazione.
5. Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo salvo quanto previsto al punto 3
della lettera e).
6. Esecuzione in Azienda di lavori per proprio conto fuori dall’orario di lavoro e senza
sottrazione di materiale dell’Azienda.
7. Lieve insubordinazione verso i superiori.
8. Mancanze di analoghe gravità.
Resta inteso che, in caso di sospensione, non verrà attuata la procedura amministrativa di
sbarco del lavoratore. La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di
sospensione, non prescritto, dà facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento
di cui alla lettera successiva.
d) Licenziamento.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore
prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
1. Assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno.
2. Assenze ingiustificate ripetute due volte, non cadute in prescrizione.
3. Abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate
mansioni di responsabilità, sorveglianza, custodia e controllo o da parte di altro personale
nel caso in cui possa derivare pregiudizio all’incolumità delle persone, alla sicurezza del
mezzo navale , degli impianti o strutture portuali, pregiudizio all’esecuzione dell’attività
svolta.
4. Grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad
ordini.
5. Danneggiamento colposo o volontario alla proprietà dell’Azienda, al materiale di
lavorazione o a persone.
6. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio
all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
7. Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all’interno dei
mezzi navali o degli uffici.
8. Furto all’interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a
chiunque appartenenti.
9. La recidiva, non prescritta, anche di una sola delle infrazioni disciplinari di cui all’articolo
1251 del Codice della Navigazione o l’infrazione di due diverse mancanze disciplinari
previste dallo stesso articolo anche se non seguite dalle pene disciplinari previste
dall’articolo 1252 del Codice della Navigazione.
10. Trafugamento di documenti dell’Azienda che determinino una violazione della dovuta
riservatezza aziendale.
11. Esecuzione in Azienda di lavori per conto proprio o di terzi effettuati durante l’orario di
lavoro.
12. Il rifiuto del marittimo, senza giustificato motivo, di trasbordare da un mezzo all’altro.
13. Mancanze di analoga gravità.
Il caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi della presente lettera e) numeri 2., 3., 4 ., 5.,
7., 8., 9. e 10., esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
5 - In tutti i casi in cui, nella presente Sezione, si parla di “prescrizione” delle sanzioni
disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni.
6 - Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed
applicabili in materia.
11
Art. 28
Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione saranno esaminate
dalle Organizzazioni stipulanti in sede Provinciale, mediante apposita commissione paritetica
che esaminerà le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - In caso di mancato accordo a seguito dell'esame di cui sopra, le parti si riterranno libere di
procedere secondo le consuete forme sindacali.
Art. 29
Risoluzione del contratto di arruolamento
1 - Il contratto di arruolamento può essere risolto:
a) per volontà del marittimo;
b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo;
c) per forza maggiore o giusta causa;
d) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volontà del marittimo
2 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del marittimo prima del
compimento del periodo contrattuale di imbarco, il marittimo stesso dovrà dare almeno dodici
giorni di preavviso e sostenere le spese di viaggio.
3 - I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, madre, coniuge
e figli, da documentare entro 10 giorni dall'avvenuto decesso e per fatto grave da documentare
e sottoporre tempestivamente alla Società ; l'armatore corrisponderà al marittimo quanto
previsto all’ articolo 33. Il marittimo non potrà, peraltro, sbarcare senza l'autorizzazione
dell’Autorità Marittima ove non sia possibile sostituirlo.
B) Risoluzione per volontà del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo
4 - Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in
qualunque tempo e luogo, salvo l’obbligo del rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in
qualunque tempo e luogo, nel rispetto dei termini del preavviso ferme restando le disposizioni
relative al rimpatrio e le norme sulle infrazioni disciplinari:
Preavviso
- per il Comandante – Dir. Macch. - Conduttore: 25 giorni;
- per gli Ufficiali: 18 giorni;
- per i Sottufficiali e Comuni: 12 giorni.
5 - È in facoltà dell'armatore di sostituire al preavviso una indennità pari a tante giornate di
minimo contrattuale, panatica e pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, quanti
sono i giorni di preavviso non osservati.
C) Risoluzione per forza maggiore o giusta causa
6 - Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno dei
casi sottoelencati, il marittimo, di qualunque grado, o i suoi aventi causa avranno diritto al
trattamento di fine rapporto e a metà del preavviso con un minimo di 15 giorni complessivi di
retribuzione:
- forza maggiore, caso fortuito;
- morte del marittimo;
- chiamata o richiamo alle armi del marittimo;
- interdizione del commercio.
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7 - Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli
altri casi sottoelencati, il marittimo o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine
rapporto e a metà del preavviso con un minimo di 9 giorni complessivi di retribuzione :
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- naufragio o altri sinistri marittimi;
- alienazione del mezzo navale.
8 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato è risolto per forza maggiore nei casi
indicati all'art. 30.
D) Risoluzione per colpa del marittimo
9 - Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, l'armatore è
tenuto a corrispondere la sola indennità di anzianità proporzionale alla durata del servizio
prestato e ove ne ricorrano gli estremi di diritto, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni
cagionati all'armatore.
10 - Sono considerate colpe gravi, fra l'altro, la insubordinazione, la frequente ubriachezza a
bordo e la recidiva disobbedienza.
11 - Il marittimo ha facoltà di contestare la legittimità del provvedimento presso l'Autorità
marittima e, qualora il suo reclamo sia riconosciuto fondato ha diritto all'indennità sostitutiva del
preavviso e all'indennità di anzianità nelle misure stabilite dal presente articolo, con il minimo
garantito di 30 giorni di indennità fra indennità sostitutiva del preavviso e trattamento di fine
rapporto.
Art. 30
Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo
di contratto di arruolamento
1 - Qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento, il rapporto di lavoro si risolve di diritto (art.
343 del Codice della Navigazione).
Art. 31
Effetti sul contratto di arruolamento in caso
di atti di pirateria e rapina armata contro le navi
1 - Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di
pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura
giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad
avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne
notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini “pirateria” e “rapina
armata contro le navi” sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006
(come emendata).
Art. 32
Risoluzione per periodo di comporto
1 - Al personale assente dal lavoro per malattia o per infortunio extralavorativo sarà conservato
il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione e con il riconoscimento dell’anzianità di servizio,
fino al massimo di 240 giorni consecutivi di assenza.
2 - Al personale assente per malattia o per infortunio extralavorativo sarà conservato il posto,
senza diritto ad alcuna retribuzione ma con il riconoscimento dell’anzianità di servizio, fino ad un
13
massimo di 300 giorni di assenza, nell’arco dell’ultimo triennio, dovuta anche a più malattie o
ricaduta nella stessa malattia o a più infortuni extralavorativi (c.d. comporto per sommatoria).
3 - Solo ed esclusivamente in caso di neoplasie invalidanti, sclerosi multipla, morbo di
Parkinson e di Alzheimer e trapianti di organi vitali, al personale sbarcato per le suddette cause
sarà conservato il posto, senza diritto ad alcuna retribuzione, ma con il riconoscimento
dell’anzianità di servizio, fino al massimo di 540 giorni nell’arco dell’ultimo triennio. Lo stato di
malattia dovrà essere documentato da apposita certificazione medica rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica (cd. comporto per sommatoria).
Art. 33
Trattamento di fine rapporto
1 - All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'armatore corrisponderà al marittimo il
trattamento di fine rapporto in base alle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 ed in
particolare ai sensi del secondo comma dell'art. 4, costituita esclusivamente dai seguenti
elementi:
a) minimo contrattuale;
b) valore convenzionale della panatica;
c) rateo della gratifica natalizia;
f) rateo della gratifica pasquale;
g) scatti di anzianità/navigazione.
Art. 34
Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 202 6.
Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una
delle parti, a mezzo di formale comunicazione scritta, almeno sei mesi prima della scadenza. In
ogni caso essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo
dello stesso livello.
Art. 35
Trattamento di miglior favore
1 - Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto.
14
Allegato 1
MINIMI CONTRATTUALI
Grado 01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026
Comandante - Dir. Macch. - Conduttore € 1.758,90 € 1.801,58 € 1.844,25
1° Ufficiale € 1.547,46 € 1.585,00 € 1.622,54
Ufficiale di navigazione € 1.494,04 € 1.530,29 € 1.566,53
Sottufficiale € 1.440,63 € 1.475,58 € 1.510,53
Comune di coperta e macchina (Marò) € 1.284,32 € 1.315,48 € 1.346,64
Giovanotto € 1.121,86 € 1.149,08 € 1.176,29
Mozzo € 1.083,79 € 1.110,08 € 1.136,38
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Allegato 1 bis
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR)
Grado 01/07/2024 01/07/2025 01/07/2026
Comandante - Dir. Macch. - Conduttore € 26,39 € 46,18 € 65,97
1° Ufficiale € 23,22 € 40,63 € 58,04
Ufficiale di navigazione € 22,41 € 39,22 € 56,03
Sottufficiale € 21,61 € 37,82 € 54,03
Comune di coperta e macchina (Marò) € 19,27 € 33,72 € 48,17
Giovanotto € 16,83 € 29,45 € 42,08
Mozzo € 16,26 € 28,45 € 40,65
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Allegato 2
VALORE DEGLI SCATTI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 1° luglio 2024
Scatto Scatto
(ex 5%) (ex 2%)
Comandante - Dir. Macch. - Conduttore € 62,06 € 24,82
1° Ufficiale € 51,83 € 20,73
Ufficiale di navigazione € 49,27 € 19,71
Sottufficiale € 46,70 € 18,68
Comune di coperta e macchina (Marò) € 39,13 € 15,66
Giovanotto € 31,28 € 12,51
Mozzo € 29,44 € 11,78
In vigore dal 1° luglio 2025
Scatto Scatto
(ex 5%) (ex 2%)
Comandante - Dir. Macch. - Conduttore € 64,19 € 25,68
1° Ufficiale € 53,71 € 21,48
Ufficiale di navigazione € 51,08 € 20,43
Sottufficiale € 48,45 € 19,38
Comune di coperta e macchina (Marò) € 40,69 € 16,28
Giovanotto € 32,64 € 13,05
Mozzo € 30,76 € 12,31
In vigore dal 1° luglio 2026
Scatto Scatto
(ex 5%) (ex 2%)
Comandante - Dir. Macch. - Conduttore € 66,32 € 26,53
1° Ufficiale € 55,59 € 22,23
Ufficiale di navigazione € 52,89 € 21,16
Sottufficiale € 50,20 € 20,08
Comune di coperta e macchina (Marò) € 42,25 € 16,90
Giovanotto € 34,00 € 13,60
Mozzo € 32,07 € 12,83
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Allegato 3
TUTELA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
PERSONALE MARITTIMO
Le società dell'armamento privato provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per
tutti i propri dipendenti, secondo quanto previsto dall’accordo del 20 dicembre 2002 e
successive integrazioni, di cui all’Allegato 13 della Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi
comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151
tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori
a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c..
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Allegato 4
VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate la CONFITARMA, la
FEDARLINEA e le Segreterie nazionali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, USCLAC e UNCDIM.
Visti
• l’accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i
capitani di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel
quale, fra l’altro, le parti sopra citate concordarono circa l’opportunità di dare corso alla
previdenza complementare di settore attraverso l’individuazione di un fondo contrattuale di
riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
• il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare;
• il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza
complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n.
168.
• il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l’altro, l’anticipazione dell’entrata in vigore
della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007;
atteso che
• le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di
cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
• la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di
un fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti
adeguati livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l’opportunità di individuare un
fondo pensione contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far
confluire le risorse che decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo
all’erogazione, al termine dell’attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare
che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di
categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l’adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore
marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36
dello Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del
28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l’integrale
destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
19
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente
al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al
2,28% degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria,
decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all’1% del minimo
contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità,
per 14 mensilità all’anno, l’azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14
mensilità annue, un contributo mensile di pari importo, non computabile ai fini del calcolo del
TFR.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo
esclusivamente a proprio carico.
L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto
esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale
contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa
natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata
adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano
successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di
Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del
contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo
relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento
o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell’anno solare tali
periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo
sono attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del
datore di lavoro, da versare in un’unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell’aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico -organizzativi, si rimanda
integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute
nella relativa Nota Informativa.
* * * * * *
Dal 1° gennaio 2010 il contributo mensile a carico del datore di lavoro è elevato all’1,5% del
minimo contrattuale, per 14 mensilità all’anno.
* * * * *
ACCORDO 11 LUGLIO 2024 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con riferimento all’accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla previdenza complementare, le
parti concordano che a decorrere dal mese di luglio 2024, l’aliquota relativa al contributo
mensile al Fondo Priamo a carico dell’azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a
carico del lavoratore pari all’1%.
20
Allegato 5
DIRITTI SINDACALI
In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di
lavoro l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il
personale navigante si conviene quanto segue:
1) Ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni Sindacali di
appartenenza, possono essere costituite per ogni azienda che applica la presente
Sezione, “rappresentanze sindacali” scelte fra i componenti gli equipaggi;
2) Per ogni azienda può essere nominato per ogni Organizzazione sindacale stipulante il
presente contratto, un rappresentante sindacale sino a 100 membri d'equipaggio;
3) Della nomina sarà data comunicazione all'armatore;
4) I rappresentanti sindacali che durano in carica salvo revoca per tutto il periodo di imbarco,
avranno le seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto all'armatore le questioni che possono sorgere
relativamente all'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali;
b) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
c) indire assemblee sulle navi previa comunicazione all'armatore e compatibilmente con
le esigenze di servizio;
5) Eventuali problemi insoluti tra l'armatore ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto
di esame tra le rispettive organizzazioni sindacali;
6) I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare
le prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali;
7) Per l'eventuale cancellazione o mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la
procedura prevista nelle “norme sui turni particolari delle navi da passeggeri”;
8) I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme
dello statuto dei lavoratori.
ACCESSO A BORDO DEI RAPPRESENTANTI
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie, l'accesso a bordo delle
navi.
Affissione, comunicazioni sindacali.
1) La società curerà la collocazione su ogni nave in posto accessibile a tutti i membri
dell'equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
firmatarie del presente accordo e delle Sezioni territoriali periferiche delle Organizzazioni
medesime.
2) In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle segreterie responsabili delle
Organizzazioni e Sezioni periferiche predette, nonché delle rappresentanze sindacali di
bordo di cui al precedente paragrafo 1) che dovranno riguardare materie di interesse
sindacale e del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai Comandi delle navi e fatte
pervenire, per opportuna conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.
DELEGHE PER RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1 - Il marittimo potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione
sindacale una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile
da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e
firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro.
21
2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del marittimo, anche contestualmente
alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale
stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro. La revoca avrà effetto dal
mese successivo a quella di avvenuta ricezione da parte della Società.
3 - Lo sbarco del marittimo iscritto a turno particolare o in continuità non costituisce motivo di
decadenza della validità della delega.
4 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successive al
mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà
versato all’Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario
eventualmente indicato, entro il mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta
stessa sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente le quote
successive verranno rimesse alle Organizzazioni Sindacali interessate entro un mese dalla
effettuazione della trattenuta sulle competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
5 - L’elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del
contratto collettivo nazionale di lavoro sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita
dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.
6 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell’uno per cento del minimo
contrattuale.
22
Allegato 6
SOTTOSEZIONE SPECIALE PER I MARITTIMI IMBARCATI SU NAVI FINO A 151 T.S.L.
CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI ANTINQUINAMENTO E DISINQUINAMENTO
Le parti convengono di definire, nell’ambito della presente Sezione per i marittimi imbarcati su
navi fino a 151 t.s.l. , una sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi che svolgono
attività di servizi di antinquinamento e disinquinamento.
Art. 1
(Campo di applicazione)
1. La presente Sottosezione si applica alle navi fino a 151 tsl che compiono servizi di
antinquinamento e disinquinamento.
Art. 6
(Minimi contrattuali)
1. I minimi contrattuali mensili spettanti ai marittimi a seconda del grado e delle qualifiche
risultanti dal ruolo equipaggio, sono quelli previsti nella Sezione per i marittimi imbarcati su navi
fino a 151 t.s.l.
2. La paga giornaliera è ragguagliata ad un trentesimo del minimo contrattuale.
Art. 14
(Indennità di navigazione)
Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell'impegno richiesto dalle esigenze della
navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e del relativo
disagio, al personale imbarcato verrà corrisposta una indennità di navigazione per giorno di
effettiva presenza a bordo secondo quanto di seguito indicato:
QUALIFICHE IND. DI NAVIGAZIONE
Comandante - Conduttore € 14,87
Direttore di Macchina € 14,87
1° Ufficiale e Ufficiale di navigazione € 13,06
Sottufficiale € 12,16
Comune di coperta e macchina (Marò) € 11,26
Giovanotto € 10,54
Mozzo € 9,81
Art. 19
(Ferie - Recuperi - Congedo matrimoniale)
Ferie
1. Per ogni anno o frazione di anno di ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa
azienda, ai componenti l'equipaggio saranno concessi i seguenti periodi di ferie, retribuite con
facoltà dell'armatore di corrispondere a fine anno:
- Comandante Conduttore Dir. Macch. giorni 32 di calendario;
- Restante equipaggio: giorni 31 di calendario.
2. Le ferie saranno godute per 2/3 nel periodo di minor intensità lavorativa, il restante 1/3,
compatibilmente con le esigenze aziendali, sarà goduto su richiesta del marittimo.
23
3. Le modalità per fruire delle ferie maturate durante il periodo di imbarco potranno essere
concordate nella contrattazione di secondo livello. In mancanza, f erma restando la normativa
vigente, in caso di mancato godimento delle ferie, l’armatore corrisponderà al marittimo per
ogni giornata 1/26 della paga conglobata, panatica giornaliera, scatti di anzianità e rateo
gratifica natalizia e pasquale, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Per far fronte alle variazioni dei programmi lavorativi aziendali saranno previsti periodi nei
quali i marittimi lavoreranno anche i sabati, domeniche e festività infrasettimanali.
I riposi compensativi maturati, per prestazione lavorative effettuate nelle giornate di sabato
domeniche e festività infrasettimanali, verranno goduti nel periodo di minore intensità
lavorativa.
Congedo matrimoniale
1 - A tutto il personale che contrae matrimonio sarà concesso dalla azienda un congedo
straordinario retribuito nella misura di giorni 15 (quindici). Per fruire del congedo l’interessato
dovrà presentare domanda con congruo preavviso e dovrà debitamente documentare il
matrimonio entro 90 giorni dalla data di celebrazione.
Art. 19bis
(Reperibilità)
Tenuto conto delle specificità dei servizi antinquinamento e disinquinamento, la società
richiederà al lavoratore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abitazione
ma con l'obbligo in tal caso di fornire alla società le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere
eventuali immediate prestazioni.
Al lavoratore in reperibilità l’azienda riconoscerà un compenso mensile come da allegata
tabella.
In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestato.
Il compenso suddetto è escluso da ogni istituto contrattuale che direttamente o indirettamente
implichi la retribuzione quale base di calcolo.
La reperibilità non sarà richiesta, né indennizzata nelle giornate di ferie.
QUALIFICHE IND. DI REPERIBILITÀ
Comandante – Conduttore € 237,57
Direttore di Macchina € 227,24
1° Ufficiale e Ufficiale di navigazione € 222,08
Sottufficiale € 216,92
Comune di coperta e macchina (Marò) € 211,75
Giovanotto € 201,42
Mozzo € 191,09
24
INDICE
PREMESSA 2
Art. 1 - Campo di applicazione 3
Art. 2 - Assunzione 3
Art. 3 - Periodo di prova 3
Art. 4 - Tabelle minime di sicurezza 3
Art. 5 - Orario di lavoro 3
Art. 6 - Minimi contrattuali 3
Art. 7 - Straordinario 4
Art. 8 - Servizi di guardia con veglia in porto 4
Art. 9 - Indennità di contingenza 4
Art. 10 - Computo riposi compensativi e ferie 4
Art. 11 - 13a e 14a mensilità 4
Art. 12 - Trattamento delle giornate del sabato in servizio 5
Art. 13 - Scatti di anzianità/navigazione 5
Art. 14 - Indennità di navigazione 5
Art. 15 - Vitto - Panatica convenzionale 5
Art. 16 - Giorni festivi 6
Art. 17 - Trattamento festività 6
Art. 18 - Trattamento delle festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno e altre festività
normalmente infrasettimanali cadenti di domenica 6
Art. 19 - Ferie - Congedo matrimoniale – Congedi parentali 6
Art. 20 - Assegni familiari 7
Art. 21 - Corredo 7
Art. 22 - Indennità perdita corredo 7
Art. 23 - Divise equipaggio 7
Art. 24 - Lavori per pulizia e manutenzione della nave 8
Art. 25 - Rapporti gerarchici e disciplinari 8
Art. 26 - Condotta del personale 8
Art. 27 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 8
Art. 28 - Controversie sindacali 11
Art. 29 - Risoluzione del contratto di arruolamento 11
Art. 30 - Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento 12
Art. 31 - Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina
armata contro le navi 12
Art. 32 - Risoluzione per periodo di comporto 12
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto 13
Art. 34 - Decorrenza e durata 13
Art. 35 - Trattamento di miglior favore 13
ALLEGATI
Allegato 1 - Minimi contrattuali 14
Allegato 1 bis - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 15
Allegato 2 - Valore degli scatti di anzianità 16
Allegato 3 - Tutela assicurativa integrativa personale marittimo 17
Allegato 4 - Verbale di accordo per la previdenza complementare 18
Allegato 5 - Diritti sindacali 20
Accesso a bordo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 20
Deleghe per riscossione dei contributi sindacali 20
Allegato 6 - Sottosezione speciale per i marittimi imbarcati su navi fino a 151 t.s.l.
che svolgono attività di antinquinamento e disinquinamento 22
(7)
SEZIONE PER L'IMBARCO DEI MARITTIMI DI
NAZIONALITÀ ITALIANA SULLE NAVI DA CARICO E
PASSEGGERI LOCATE A SCAFO NUDO AD ARMATORE
STRANIERO AI SENSI DEGLI ART T. 28 E 29 DELLA
LEGGE 234/89
L'anno 2024 addì 11 del mese di luglio in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei Lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco dei marittimi di nazionalità italiana sulle navi
da carico e passeggeri iscritte nei registri speciali secondo i dettami della legge 234 del 14
giugno 1989.
2
Premessa
Considerato che una migliore posizione concorrenziale della flotta nazionale sul mercato
internazionale e la difesa degli attuali livelli occupazionali dei marittimi italiani sia in termini
quantitativi che qualitativi è un comune obiettivo delle parti, l'utilizzo del Bare Boat non viene
inteso come fatto strutturale di gestione della flotta, bensì come strumento peculiare per
fronteggiare particolari situazioni di concorrenza internazionale. Con l'obiettivo inoltre di
recuperare, attraverso tale strumento, anche tonnellaggio di controllo nazionale di fatto già
gestito all'estero.
Sulla base di tali comuni obiettivi le parti si danno atto che qualora le dismissioni di bandiera ai
sensi della legge 234/89 dovessero dare luogo a ridondanze occupazionali, queste verranno
gestite attraverso gli strumenti individuati nelle pattuizioni contrattuali.
Per quanto riguarda la qualità dell'occupazione le parti, attraverso gli interventi sulla
formazione, mirano ad affidare - sulla nave - agli italiani le posizioni di maggiore responsabilità
e contenuto professionale, a partire dagli Ufficiali.
Pertanto la flessibilità concordata sulle qualifiche va intesa come fatto transitorio a tutela
dell'occupazione in ogni qualifica in attesa di un mercato del lavoro tendenzialmente stabile e
con adeguate qualificazioni.
Tutto ciò premesso le parti individuano le seguenti linee di azione:
Migliorare, a tutti i livelli, le attività formative e addestrative dei marittimi italiani per mettere a
disposizione dell'armamento nazionale le risorse umane necessarie allo sviluppo, ed in pari
tempo rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'immediato ingresso nel mercato del lavoro
dei marittimi terminata l'attività addestrativa.
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Art. 1
Campo di applicazione
La presente Sezione si applica sulle navi da carico e passeggeri locate a scafo nudo ad
armatore straniero ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 234/89.
Tale Contratto deve essere considerato accordo quadro per la necessaria definizione degli
accordi sindacali relativi alle singole navi da stipularsi a livello nazionale, in merito alla
composizione delle tabelle di armamento nel rispetto delle tabelle contrattuali nazionali. Nella
definizione di tali accordi si è tenuto conto di eventuali trattamenti economici aziendali.
Il cabotaggio italiano non verrà ammesso all'utilizzo della normativa in materia di Bare Boat.
Le parti verificheranno la posizione concorrenziale del naviglio cabotiero italiano nei confronti
di quello europeo in seguito alle regolamentazioni decise a livello comunitario.
Sono escluse, in linea di principio, dall'utilizzo del Bare Boat le navi attive su linee
conferenziate. Casi particolari potranno essere oggetto di valutazione tra le parti.
Art. 2
Contratto di arruolamento
Il Contratto di arruolamento è stipulato a tempo indeterminato. Il periodo di prova è stabilito in
giorni 30, sempre a contare dalla data della firma del contratto. Entro il periodo di prova ambo
le parti possono risolvere il contratto d'imbarco in qualunque porto, al marittimo dovranno
essere corrisposte tutte le competenze maturate sino all'atto dello sbarco. Le spese di
rimpatrio sono a carico dell'Armatore qualora la risoluzione avvenga per sua volontà.
Art. 3
Componenti l’equipaggio
Il numero dei componenti l'equipaggio è stabilito in base alle tabelle contenute nei relativi
allegati alla Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle
navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina
imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Le navi superiori a 3.000 tsl dovranno avere come componenti dell'equipaggio 6 marittimi di
nazionalità italiana, di cui 4 senior officers (Comandante, Direttore di macchina, 1° Ufficiale di
coperta, 1° Ufficiale di macchina) tra i quali obbligatoriamente il Comandante e di norma il
Direttore di macchina, nonché due allievi uno di macchina e uno di coperta. Resta inteso che
la mancanza degli allievi a bordo non potrà essere motivo per negare le spedizioni,
permanendo l'obbligo di provvedere al loro imbarco appena possibile. Qualora non fossero
reperibili i due primi ufficiali ed eccezionalmente il Direttore di macchina questi potranno
essere sostituiti da ufficiali extracomunitari. In tal caso il numero dei marittimi italiani dovrà
essere portato a 6 più due allievi ufficiali con libertà di scelta da parte dell’Armatore per quanto
riguarda la qualifica.
Sulle navi inferiori a 3.000 tsl o alle 4.000 tsc il numero di marittimi italiani sarà di 3 di cui
obbligatoriamente il Comandante e possibilmente anche il Direttore di macchina.
Situazioni particolari potranno peraltro essere esaminate e risolte dalle parti qualora se ne
presenti la necessità.
Art. 4
Ammortizzatori sociali
Al fine di dare risposta ai problemi occupazionali che potrebbero derivare dall'applicazione
della presente Sezione vengono fissati i seguenti strumenti e principi:
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a) Navi armate con personale italiano che chiedono la dismissione temporanea di bandiera.
Qualora il passaggio a regime di Bare Boat comporti lo sbarco dei marittimi italiani si
opererà per dare loro altre occasioni di impiego su navi della stessa o di altra flotta. Se ciò
non fosse possibile il personale che ha maturato i requisiti verrà iscritto al Fondo Nazionale
Marittimi. Qualora nessuna delle due alternative sopra menzionate sia praticabile e al
marittimo non venga offerta altra occasione di lavoro prima della scadenza dei riposi, avrà
diritto ad una somma pari al trattamento del Fondo. Tale versamento sarà a carico
dell'Armatore ed avverrà in un'unica soluzione.
b) Navi già in regime di Bare Boat.
Qualora in seguito alla riduzione del numero degli italiani imbarcati su navi già in regime di
Bare Boat sia necessario procedere allo sbarco di uno di essi ciò verrà fatto alla fine del
periodo contrattuale di imbarco e si opererà per dare loro altro impiego su navi della stessa
o di altra flotta. Quando questo non fosse possibile nel limite di tempo necessario al
godimento dei riposi, l'Armatore verserà ad essi in un'unica soluzione un importo pari al
trattamento del Fondo Nazionale Marittimi.
Art. 5
Lista di mobilità
Viene istituita una lista di mobilità, che avrà anche valore di osservatorio del mercato del
lavoro in relazione alla concordata flessibilità sulle qualifiche. Tale lista gestita dalla
Confitarma verrà inviata agli Armatori associati ed alle OO.SS. con scadenza trimestrale. La
Confitarma inoltre si adopererà affinché gli iscritti a tale lista abbiano priorità negli imbarchi.
Viene istituito un "consiglio di sorveglianza" paritetico che si riunirà ogni sei mesi per verificare
l'applicazione delle intese, analizzare l'andamento del mercato del lavoro nonché le esigenze
formative e per le opportune valutazioni di quanto sopra.
Art. 6
Periodo di imbarco
Di norma il periodo di imbarco è di sei (6) mesi con facoltà dell'Armatore di aumentare o
ridurre tale durata di trenta (30) giorni per organizzare confacentemente gli avvicendamenti.
Art. 7
Norme disciplinari
Durante l'imbarco i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti
dello Stato della bandiera della nave e dal presente contratto.
Il marittimo ha il dovere di mantenere condotta disciplinata di uniformarsi alle prescrizioni delle
Autorità Nazionali ed estere, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante per ciò che
concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle
provviste.
Art. 8
Infrazioni disciplinari
Gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei membri dell'equipaggio potranno
essere, a seconda della gravità dell'infrazione:
- ammonizione verbale;
- rimprovero scritto;
- trattenuta sullo stato paga fino ad un massimo di 1/30 della retribuzione mensile;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione per non più di due (2) giorni;
- licenziamento e/o sbarco per colpa grave.
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I suddetti provvedimenti saranno adottati dal Comandante e dovranno essere annotati sul
Giornale di Bordo ed affissi all'albo nei locali equipaggio.
Gli interessati potranno ricorrere avverso i provvedimenti direttamente o tramite le OO.SS.. Il
ricorso non sospende il provvedimento. Qualora si riconoscesse fondato il ricorso il
provvedimento verrà conseguentemente modificato o annullato.
In caso di avvenuto sbarco la motivazione verrà modificata in "volontà dell'Armatore" ed al
marittimo sarà corrisposto il trattamento economico previsto in tale caso.
Art. 9
Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention 2006, gli
eventuali reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno seguire le procedure,
approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Art. 10
Orario di lavoro
L'orario normale di lavoro è di otto (8) ore per tutto il personale imbarcato. Tutto il personale
ha diritto ad usufruire di almeno otto (8) ore di riposo continuativo nell'arco delle 24 ore, salva
l'esigenza relativa alle operazioni di arrivo, partenza e manovra.
Il servizio di guardia in coperta e macchina è normalmente suddiviso in tre turni di guardia
alternando quattro (4) ore di lavoro e otto (8) ore franche.
Per il personale giornaliero delle sezioni di coperta e macchina l'orario normale di lavoro (8
ore) è compreso tra le ore 06.00 e le ore 20.00.
Per il personale di cucina e camera l'orario normale di lavoro (8 ore giornaliere) potrà essere
ripartito in tre turni tra le ore 06.00 e le ore 20.00.
Art. 11
Lavori per la sicurezza della navigazione
I componenti dell'equipaggio sono tenuti a prestare la propria opera senza diritto a compensi a
titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle provviste, per
il salvataggio della nave e delle persone imbarcate.
Saranno altresì tenuti a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi di naufragio o di
altro sinistro occorso alle navi, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al salario, ad uno
speciale compenso che sarà determinato fra le parti stipulanti il presente contratto.
Art. 12
Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il
quale sono stati imbarcati. Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà
di adibire temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per
il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro titolo professionale ed al loro
grado. In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a
qualsiasi servizio. I componenti l'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le
quali sono stati arruolati, se superiori, hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali
mansioni.
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Art. 13
Lavori per la manutenzione e pulizia della nave
Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori
usuali di pulizia e manutenzione della nave che venissero ordinati, nei modi e nei termini
stabiliti dal presente contratto, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti
lavori vengano eseguiti fuori l'orario normale.
Art. 14
Lavori disagiati
Coloro che eseguono lavori comportanti particolari disagi saranno compensati con quote
orarie del compenso per lavoro straordinario se tali lavori sono eseguiti durante l'orario
ordinario di lavoro. Se eseguiti fuori di tale orario il compenso per lavoro straordinario verrà
aggiunto alla quota suddetta.
Si considerano lavori disagiati:
1) Pulizia interna delle calderine
2) Pulizia interna delle caldaie
3) Picchettaggio e raschiaggio calderine
4) Picchettaggio e raschiaggio caldaie
5) Cementazione previa pulizia con rimozione sedimenti all'interno dei gavoni, dei doppi
fondi e delle casse adibite ad acqua potabile
6) Pulizia dei deep-tankers e delle casse alte
7) Pulizia delle sentine stive e delle sentine macchina degasificate
8) Pitturazione, picchettaggio, raschiaggio con l'uso dei ponteggi sospesi
9) Pulizia con rimozione sedimenti delle cisterne adibite a carico liquido.
Art. 15
Paghe, compensi e indennità
Le retribuzioni da riconoscersi al personale italiano saranno pari a quelle lorde previste dalla
vigente Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle
navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina
imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. , dedotta la quota
contributiva a carico del marittimo prevista sulla bandiera nazionale.
Le competenze "correnti" risultano così composte: minimo contrattuale, rateo di 13^ e 14^
mensilità, indennità di navigazione, indennità di rappresentanza (Comandanti e Direttori di
macchina), 90 ore di straordinario (esclusi i Comandanti e Direttori di macchina).
All'atto dello sbarco verranno corrisposte le competenze "allo sbarco" che risultano composte
da: ferie, riposi compensativi, T.F.R. maturato.
Art. 16
Indennità rischio guerra e rischio pirateria
In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera, spetteranno ai marittimi
imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio
di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate
attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), le
seguenti quote giornaliere integrative, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva
permanenza della nave in dette zone o porti:
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Quota giornaliera
Comandante € 72,57
Dir. Macchina € 67,64
1° Ufficiale € 51,76
2° Ufficiale € 43,66
3° Ufficiale € 40,60
Nostromo € 37,77
Sottufficiale € 36,35
Comune € 29,01
Giovanotto € 26,65
Mozzo € 24,56
Art. 17
Termini e modalità di corresponsione statini paghe
La paga mensile sarà corrisposta alla fine di ogni mese. Al marittimo sarà rilasciato uno
statino paghe sul quale saranno specificatamente registrate le competenze liquidate. Durante
l'imbarco il Comandante potrà corrispondere acconti all'equipaggio sulla disponibilità per
competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell'80%. All'atto dello sbarco al
marittimo saranno corrisposti i ratei mensili di liquidazione accantonati ed eventuali altri crediti
maturati, rilasciandone apposita certificazione o lettera di credito.
Art. 18
Bonus sostitutivo assegni familiari e disoccupazione
In considerazione dei nuovi livelli di retribuzione i benefici per assegni familiari e trattamento di
disoccupazione sono considerati ricompresi nel lordo totale.
Art. 19
Compensi per funzioni superiori
Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, pro -
tempore, la paga inerente a tale grado o categoria.
Art. 20
Compensi per lavoro straordinario
Ogni lavoro eseguito dai componenti l'equipaggio oltre gli orari stabiliti dai precedenti articoli è
considerato lavoro straordinario.
Resta salvo il diritto del marittimo di percepire i compensi per le ore prestate oltre le 90
mensili, già comprese nella paga conglobata.
Ogni volta che il marittimo rifiuti la prestazione straordinaria per un giorno, verranno trattenute
3 (tre) ore di compenso per lavoro straordinario.
Art. 21
Indennità navi cisterna e trasporto materiale
infiammabile o esplosivo
Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili sarà
corrisposta un'indennità il cui ammontare giornaliero è riportato all'allegato n. 1.
La suddetta indennità cessa quando alla nave cisterna viene rilasciato il certificato "gas free".
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Quando una nave cisterna o non cisterna per la quale non sia corrisposta all'equipaggio
l'indennità suddetta, è adibita al trasporto di materiale dichiarato infiammabile e il carico di tale
materia raggiunge almeno il 25% del tonnellaggio di stazza lorda della nave, sarà corrisposto
a tutti i componenti l'equipaggio una indennità il cui ammontare è riportato all'Allegato n. 1.
Art. 22
Indennità rischi epidemici
Qualora la nave approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia epidemica con ordinanza
del Ministero competente, verrà corrisposta a tutto l'equipaggio una indennità il cui importo
giornaliero è indicato nell'Allegato n. 2.
Art. 23
Indennità navigazione estera
A decorrere dal 61° giorno di imbarco verrà corrisposta un'indennità il cui ammontare
giornaliero è indicato nell'Allegato n. 3.
Art. 24
Corredo e vitto
La fornitura del corredo e il trattamento vitto sarà analoga a quella stabilita per il personale
imbarcato sulle navi battenti bandiera italiana ed in nessun caso sarà inferiore per quantità e
qualità.
Art. 25
Trattamento per le giornate festive e ferie
Sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° gennaio ( Capodanno), il 6 gennaio
(Epifania), il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8
dicembre, il 25 dicembre (S. Natale), il 26 dicembre. Per ognuna delle festività menzionate
nonché per ogni sabato lavorato il marittimo ha diritto ad una giornata di riposo compensativo.
Le ferie verranno maturate in ragione di 2,83 giorni per mese di imbarco. Per i Comandanti e
Direttori di macchina in ragione di 3,08 giorni per mese di imbarco.
I riposi compensativi sono liquidati nella misura stabilita nella Sezione per l’imbarco dei
lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci
superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su navi superiori a
151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Al marittimo che ne faccia richiesta il Comando può concedere, salvo esigenze di servizio,
permessi di durata non inferiore a 24 ore consecutive. Per ciascun giorno di riposo
compensativo goduto, al marittimo sarà trattenuto il relativo l'importo.
A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di giorni 34 o pro -rata per
ogni anno di servizio. Per i Comandanti e i Direttori di macchina le ferie sono pari a 37 giorni o
pro-rata per ogni anno di servizio.
Art. 26
Assicurazione malattie e infortuni
L'Armatore assicurerà i marittimi contro le malattie e gli infortuni, presso Enti assicuratori
pubblici o privati, italiani o stranieri per trattamenti equivalenti a quelli derivanti dalle norme
italiane.
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In caso di morte o invalidità permanente per cause di servizio l'Istituto assicuratore verserà al
marittimo una indennità sostitutiva che non potrà essere inferiore a quanto risulterebbe
dall'applicazione delle norme italiane in materia.
Ai Comandanti e Direttori di macchina verrà mantenuta la copertura assicurativa in materia di
polizza sanitaria.
Art. 27
Assicurazioni contro la perdita del libretto di navigazione
Su tale materia si rimanda integralmente a quanto previsto all’Allegato 16 della Sezione per
l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto
passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su
navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Art. 28
Trattamento previdenziale
Sia l'Armatore che il marittimo ottempereranno, per gli oneri di loro rispettiva competenza, a
quanto disposto della Legge 413/84.
Previdenza integrativa
Su tale materia si rimanda integralmente a quanto previsto dall’Allegato 16 della Sezione per
l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto
passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina imbarcati su
navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Art. 29
Perdita corredo, strumenti, utensili
In caso di perdita di tutti o parte degli effetti personali, per fatto di guerra o altro sinistro, il
personale ha diritto all'indennizzo del danno subito entro i limiti massimi indicati all’Allegato 9
della Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi
traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per i comandanti e direttori di macchina
imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. . In caso di perdite
parziali l'indennizzo sarà riferito al valore attuale degli effetti personali perduti, senza peraltro
superare i limiti massimi di cui sopra. L'indennità relativa alla perdita degli strumenti
professionali o degli utensili (rapportata al valore attuale degli stessi non sarà dovuta quando
risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dalla
Compagnia).
Gli indennizzi di cui trattasi dovranno essere corrisposti dalla Compagnia Armatrice entro
trenta (30) giorni dalla dichiarazione della avvenuta perdita.
Art. 30
Risoluzione convenzione di arruolamento
La risoluzione del contratto di arruolamento potrà avvenire per:
a) avvicendamento
b) malattia o infortunio
c) volontà del marittimo
d) colpa grave del marittimo
e) colpa o volontà dell'armatore
f) forza maggiore o giusta causa
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Avvicendamento
Avviene al compimento del periodo d'imbarco di cui all'art. 6.
Le spese di rimpatrio per via aerea saranno a carico della Compagnia fino all'Aeroporto più
vicino alla residenza del marittimo.
Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei seguenti
limiti di peso in aggiunta a quanto consentito dal vettore aereo.
Malattia o infortunio
Quando un marittimo sia riconosciuto temporaneamente inabile al lavoro per malattia o
infortunio, dai sanitari fiduciari dell'Ente assicuratore, l'Armatore provvederà -a seconda dei
casi- al suo ricovero in ospedale, oppure al suo rimpatrio fino al luogo di cura e quindi a quello
di residenza del marittimo stesso, il quale beneficerà dell'assistenza prevista dal presente
contratto.
Al marittimo saranno pagate tutte le competenze maturate.
A guarigione avvenuta, il marittimo informerà, entro 10 giorni, della propria disponibilità a
reimbarcare.
Volontà del marittimo
L'interessato dovrà presentare domanda di sbarco al Comando, almeno 12 giorni prima. Al
marittimo competono le spettanze maturate.
Se lo sbarco avviene dopo il compimento del 7° mese d'imbarco, le spese di rimpatrio saranno
a carico della Compagnia mentre se lo sbarco avviene prima, le spese di rimpatrio sono
totalmente a carico del marittimo.
Qualora la richiesta di sbarco fosse presentata con meno di 12 giorni di preavviso, la
Compagnia potrà trattenere dalle spettanze del marittimo tanti giorni quanti sono i giorni di
mancato preavviso.
Sbarco per colpa grave
La motivazione dovrà essere contestata dal Comando all'interessato in presenza dei Delegati
Sindacali di Bordo richiesti dal marittimo e dovranno essere annotate a verbale anche le
dichiarazioni eventualmente rese sia dall'interessato che dai Delegati. Al marittimo saranno
liquidate tutte le spettanze maturate e la Compagnia potrà rivalersi delle spese sia per il
rimpatrio che per il rimpiazzo, sempreché quest'ultimo avvenga entro l'inizio del viaggio
immediatamente successivo allo sbarco del marittimo.
Copia del rapporto disciplinare e delle dichiarazioni eventualmente rese dal marittimo e dai
Delegati, sarà trasmessa alle OO.SS.
Qualora il marittimo intenda ricorrere avverso il provvedimento tramite le OO.SS. dovrà farlo
entro 15 giorni dall'avvenuto sbarco e le stesse ne informeranno la Compagnia entro i
successivi 10 giorni.
Le parti si incontreranno entro i 15 giorni successivi allo sbarco ed in caso di mancato accordo
saranno libere di agire conseguentemente.
Volontà o colpa dell'armatore
Il rimpatrio sarà effettuato a cura ed a spese della Compagnia. Al marittimo saranno liquidate
tutte le competenze maturate più 30 giorni di preavviso di cui all'Allegato n. 5.
Forza maggiore o giusta causa
Ai fini del presente articolo si intende per giusta causa:
1) la perdita o innavigabilità assoluta della nave.
In caso di perdita o di innavigabilità assoluta della nave il contratto d'imbarco si risolve di
diritto e al marittimo verranno corrisposte due mensilità di retribuzione
2) la perdita di nazionalità della nave
3) la vendita giudiziale della nave
4) il decesso del marittimo durante l'imbarco
5) disarmo per difetto di traffico, per lavori o per interdizione del commercio per oltre 60 giorni
6) lo sbarco del marittimo per ordine delle Autorità
7) la sospensione dei Titoli Professionali
8) la revoca del consenso da parte dell'esercente la patria potestà.
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Quando la risoluzione avvenga per i casi 2, 3, 4 e 5, il marittimo (o i suoi aventi causa) avrà
diritto alle spettanze maturate ed a 30 giorni di preavviso. Per i casi 6, 7 e 8 al marittimo
competerà la liquidazione delle spettanze maturate e le spese di rimpatrio saranno a suo
carico.
Art. 31
Sbarchi per grave motivo personale
Per grave motivo personale si intendono: morte del genitore, del coniuge, o dei figli, da
comunicare tempestivamente alla Compagnia; il prezzo del biglietto per il viaggio di rimpatrio
è a carico della Compagnia, limitatamente ad un massimo di due componenti dello stesso
nucleo familiare; fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività
all’approvazione della Compagnia (in caso di mancata approvazione della Compagnia o del
Comando di Bordo lo sbarco sarà considerato avvenuto per volontà del marittimo).
Allo sbarco saranno liquidati al marittimo le competenze a lui spettanti tranne il preavviso.
Entro il 30° giorno dallo sbarco il marittimo documenterà agli Agenti della Compagnia in Italia
la propria posizione, preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non
dovrà avvenire comunque oltre tre mesi dallo sbarco.
Mancando di ottemperare a questo adempimento la Compagnia potrà non reimbarcare il
marittimo.
Art. 32
Periodo di riposo a terra
Dopo aver completato il periodo d ’imbarco di cui all ’art. 6, il marittimo non potrà essere
reimbarcato prima d’aver trascorso un periodo di riposo a terra corrispondente a tante giornate
quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante l ’imbarco per domeniche,
festività, ferie e sabati.
Art. 33
Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dall’art. 4, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n.
297, pertanto la retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia (13a);
c) rateo della gratifica pasquale (14a);
d) valore convenzionale della panatica.
All’atto della cessazione del contratto di arruolamento l’armatore corrisponderà al marittimo il
trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
Art. 34
Contributi sindacali
Si conviene che il contributo sindacale, a carico del marittimo, a favore delle OO.SS. stipulanti
è pari all’1% del minimo contrattuale.
Inoltre per ogni marittimo di tabella su tali navi verrà corrisposta annualmente dalla società
armatrice o noleggiatrice a scafo nudo, alle OO.SS. stipulanti una somma pari a 270 euro
quale quota di servizio.
12
Art. 35
Delegato sindacale di bordo
Le parti convengono che su ciascuna nave può essere nominato dalle OO.SS., previa
consultazione dell'equipaggio, un delegato sindacale scelto tra il personale imbarcato. Della
nomina sarà data comunicazione alla Compagnia che ne informerà il Comando di Bordo.
I delegati sindacali che durano in carica per il periodo di imbarco, salvo revoca del mandato da
parte delle OO.SS. o dismissioni presentate a quest'ultima dagli interessati, avranno le
seguenti attribuzioni:
- prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di Bordo le questioni che possono
insorgere relativamente all'esatta applicazione del contratto di lavoro, nonché segnalare le
istanze del personale;
- esercitare periodicamente il controllo sulla qualità, quantità, confezione e distribuzione del
vitto, richiamando l'attenzione del Comando sulle eventuali carenze e segnalando i motivi
di insoddisfazione;
- indire assemblee a bordo, previa comunicazione al Comando e compatibilmente con le
esigenze del "servizio".
Eventuali problemi insoluti tra il Comando e il Delegato Sindacale di bordo saranno differiti
rispettivamente alla Compagnia ed alle OO.SS.
Art. 36
Affissioni contratti - notiziari
In ogni saletta della nave un quadro murale viene messo a disposizione per l'affissione a cura
del delegato di copia del c ontratto collettivo nazionale di lavoro o di eventuali notiziari delle
OO.SS.
Art. 37
Diritti sindacali
È consentito ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, l'accesso a bordo delle navi.
I rappresentanti sindacali potranno conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal
servizio, nelle salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
Art. 38
Decorrenza e durata
La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026.
Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una
delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso
essa resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso
livello.
Con il presente accordo collettivo nazionale viene assolto l'obbligo di cui all'art. 29 - terzo
comma della Legge 234/89.
Letto, confermato e sottoscritto.
13
ALLEGATO 1
INDENNITÀ GIORNALIERA
NAVI CISTERNA (CFR. ART. 21)
COMANDANTE € 15,12
DIR. MACCHINA € 14,09
1° UFFICIALE € 10,35
2° UFFICIALE € 8,73
3° UFFICIALE € 8,12
NOSTROMO € 7,55
SOTTUFFICIALE € 7,27
COMUNE € 6,43
GIOVANOTTO € 5,80
MOZZO € 5,33
14
ALLEGATO 2
INDENNITÀ GIORNALIERA
RISCHIO EPIDEMICO (CFR. ART. 22)
COMANDANTE € 6,05
DIR. MACCHINA € 5,64
1° UFFICIALE € 3,37
2° UFFICIALE € 2,59
3° UFFICIALE € 2,30
NOSTROMO € 2,04
SOTTUFFICIALE € 1,90
COMUNE € 1,51
GIOVANOTTO € 1,21
MOZZO € 0,98
15
ALLEGATO 3
INDENNITÀ GIORNALIERA
NAVIGAZIONE ESTERA (CFR. ART. 23)
COMANDANTE € 6,05
DIR. MACCHINA € 5,64
1° UFFICIALE € 4,14
2° UFFICIALE € 3,49
3° UFFICIALE € 3,25
NOSTROMO € 3,02
SOTTUFFICIALE € 2,91
COMUNE € 2,58
GIOVANOTTO € 2,32
MOZZO € 2,13
16
INDICE
Premessa 2
Art. 1 - Campo di applicazione 3
Art. 2 - Contratto di arruolamento 3
Art. 3 - Componenti l’equipaggio 3
Art. 4 - Ammortizzatori sociali 3
Art. 5 - Lista di mobilità 4
Art. 6 - Periodo di imbarco 4
Art. 7 - Norme disciplinari 4
Art. 8 - Infrazioni disciplinari 4
Art. 9 - Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi 5
Art. 10 - Orario di lavoro 5
Art. 11 - Lavori per la sicurezza della navigazione 5
Art. 12 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo 5
Art. 13 - Lavori per la manutenzione e pulizia della nave 6
Art. 14 - Lavori disagiati 6
Art. 15 - Paghe, compensi e indennità 6
Art. 16 - Indennità rischio guerra e rischio pirateria 6
Art. 17 - Termini e modalità di corresponsione statini paghe 7
Art. 18 - Bonus sostitutivo assegni familiari e disoccupazione 7
Art. 19 - Compensi per funzioni superiori 7
Art. 20 - Compensi per lavoro straordinario 7
Art. 21 - Indennità navi cisterna e trasporto materiale infiammabile o esplosivo 7
Art. 22 - Indennità rischi epidemici 8
Art. 23 - Indennità navigazione estera 8
Art. 24 - Corredo e vitto 8
Art. 25 - Trattamento per le giornate festive e ferie 8
Art. 26 - Assicurazione malattie e infortuni 8
Art. 27 - Assicurazioni contro la perdita del libretto di navigazione 9
Art. 28 - Trattamento previdenziale 9
Art. 29 - Perdita corredo, strumenti, utensili 9
Art. 30 - Risoluzione convenzione di arruolamento 9
Art. 31 - Sbarchi per grave motivo personale 11
Art. 32 - Periodo di riposo a terra 11
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto 11
Art. 34 - Contributi sindacali 11
Art. 35 - Delegato sindacale di bordo 12
Art. 36 - Affissioni contratti – notiziari 12
Art. 37 - Diritti sindacali 12
Art. 38 - Decorrenza e durata 12
ALLEGATI
Allegato 1 - Indennità giornaliera navi cisterna (cfr. art. 21) 13
Allegato 2 - Indennità giornaliera rischio epidemico (cfr. art. 22) 14
Allegato 3 - Indennità giornaliera navigazione estera (cfr. art. 23) 15
(8)
SEZIONE PER L'IMBARCO DEI MARITTIMI SUI MEZZI
NAVALI SPECIALI CON ARMATORE ITALIANO
L'anno 2024, addì 11 del mese di luglio in Roma
CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
• FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
• FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
• UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco degli equipaggi a bordo dei mezzi navali
speciali (mezzi che operano nel mercato o ffshore per la posa di condotte, la costruzione e
l'installazione di piattaforme, la perforazione ed i sistemi di produzione sottomarina ed attività
connesse).
2
PREMESSA
Le parti si danno reciprocamente atto che con la stipula della presente Sezione, avvenuta in
armonia con quanto disposto dagli accordi interconfederali sulla materia, si è inteso
regolamentare il contratto di arruolamento a bordo dei mezzi navali speciali, operanti nel mercato
offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione ed
i sistemi di produzione sottomarina.
Tutte le pattuizioni contenute nella presente Sezione sono avvenute tenendo conto della
legislazione vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso,
sicuramente di miglior favore per i lavoratori.
Le parti, infatti, convengono che, ove per ipotesi si potesse presupporre per alcuni Istituti una
interpretazione restrittiva della vigente legislazione, a ciò ha fatto riscontro una compensazione
con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti de lla disciplina normativa contrattuale
liberamente sottoscritta.
Le parti dichiarano, di comune accordo, che con l'espressione "indennità fisse" esse hanno inteso,
tanto a livello nazionale quanto a livello aziendale, esclusivamente riferirsi agli emolumenti che
vengono qui tassativamente elencati: supplemento paga per anzianità al personale di stato
maggiore, indennità speciale per il personale di coperta e macchina, soprassoldi indicati in calce
alle tabelle paga.
Pertanto, anche in relazione alle specialità del rapporto di lavoro del personale marittimo, esse
parti hanno sempre voluto escludere i riconoscimenti di ore di straordinario, compensi per il lavoro
straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e /o forfettizzati, dal computo degli istituti
contrattuali sui quali sono state calcolate le "indennità fisse".
Per quanto attiene la presente Sezione, le parti dichiarano che i riconoscimenti di ore di
straordinario, i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o
forfettizzati, debbono essere esclusi anche a livello aziendale, così come per il passato sono stati
esclusi a qualsiasi titolo dalla retribuzione, essendo voluti come elementi distinti ed autonomi
espressamente ribadendosi altresì l'esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità
sostitutive delle ferie e dei riposi c ompensativi nonché di ogni altro istituto contrattuale che,
direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la
determinazione dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale marittimo sarebbe
stata inferiore tanto per il passato quanto per gli importi stabiliti con la presente Sezione se esse
parti avessero voluto ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti anche Io straordinario
continuativo e/o predeterminato e/o forfetizzato.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è tenuto
conto della volontà delle Organizzazioni Sindacali di acquisire miglioramenti economici e
normativi conformi alle esigenze ed alla specificità del settore, convenendo sul valore
omnicomprensivo del costo contrattuale.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste nei contratti e accordi sindacali di secondo
livello attualmente in vigore.
RELAZIONI INDUSTRIALI
Gli scenari dell'economia mondiale ed in particolare il settore di mercato in cui operano i "mezzi
navali speciali" sono caratterizzati da una elevata concorrenzialità internazionale da cui emerge
l'esigenza di una rilevante flessibilità organizzativa.
3
Le scelte di politica aziendale, basate sulla crescente efficienza, sicurezza, competitività, pur nel
contenimento dei costi del mercato interno ed internazionale, evidenziano che tale esigenza deve
necessariamente realizzarsi attraverso un continuo svilup po del processo tecnologico,
nell'ottimizzazione delle risorse umane e tecniche, in un quadro di funzionalità e di sviluppo
economico e produttivo che valorizzi e premi il grado di efficienza degli equipaggi.
In relazione a quanto sopra le parti intendono consolidare le attuali Relazioni Industriali mettendo
a sistema una strumentazione che armonizzi l'area delle rispettive autonomie nel rispetto delle
reciproche libertà ed interessi.
Le parti intendono definire procedure per affrontare le problematiche delle imprese operanti nel
settore, sulla base di un sistema di informazioni tra Confitarma e Organizzazioni Sindacali atte
anche a prevenire forme di conflittualità.
Consultazione a livello nazionale
Viene istituito un Comitato con funzione consultiva a livello nazionale con tre membri nominati da
Confitarma e tre membri nominati da FILT, FIT e UILTRASPORTI.
Il Comitato si riunirà, almeno due volte l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'informazione
e la consultazione preventiva:
• sugli indirizzi e sui progetti di sviluppo del settore;
• sui programmi di ristrutturazione;
• sui programmi ed interventi sulle condizioni ambientali di sicurezza sul lavoro.
4
CAPO I
TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1
Tipi di contratto di arruolamento
1 - Il rapporto di lavoro può essere costituito con uno dei seguenti tipi di contratto di
arruolamento:
a) a tempo determinato
b) a tempo indeterminato
2 - Il periodo d'imbarco si intende composto da cicli di lavoro/riposo in relazione alla turnistica in
essere di cui all’art. 40.
3 - I contratti di arruolamento, da stipularsi avanti l'Autorità marittima ai sensi di legge, saranno
redatti in conformità al modello stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
4 - Il contratto di arruolamento sarà sempre valido, qualunque sia il Capitano al comando,
qualunque sia il mezzo navale speciale dell'armatore e qualunque sia la destinazione. Il datore di
lavoro ha facoltà di trasbordare il lavoratore marittimo, in qualunque tempo o luogo su qualsiasi
nave da lui gestita. Il trasbordo non modifica la durata del contratto di arruolamento.
Art. 2
Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato
per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di
arruolamento a tempo determinato deve contenere l’indicazione del termine di durata.
2 - Ai sensi dell’art. 326, comma 2 del C.d.N., i l singolo contratto di arruolamento a tempo
determinato può avere una durata fino a 9 (nove) mesi prorogabile da parte del datore di lavoro,
d’intesa con il lavoratore, per esigenze dell’azienda, fino a 30 (trenta) giorni. La durata
dell’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali nei limiti sopra esposti . Se il
termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende
prorogato fino al porto di ultima destinazione.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al
momento dell’imbarco e si estingue alla data della sua scadenza naturale.
4 - Il lavoratore marittimo, alla data della sua scadenza naturale, percepisce tutte le competenze
maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di fine rapporto,
fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 3
Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell’art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato disciplina
la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione dell’Armatore, per
lavorare alle sue dipendenze.
2 - Se il marittimo sottoscrive una nuova convenzione di arruolamento con un altro armatore
anche durante il periodo di fruizione di ferie e riposi compensativi, oppure si ripristina l’efficacia
di precedente contratto di lavoro nautico sospeso, il contratto di arruolamento s ottoscritto con il
precedente armatore deve intendersi risolto rispettivamente alla data di sottoscrizione del nuovo
contratto di arruolamento o alla data di ripristino del precedente contratto.
5
3 - Fermo restando quanto previsto nel Regolamento della C.R.L., nei periodi tra un contratto di
arruolamento a tempo indeterminato ed il successivo non sussiste alcun rapporto di lavoro.
4 - Pertanto, i lavoratori marittimi, con esclusione di quelli in continuità di rapporto di lavoro
(C.R.L.), allo sbarco percepiscono tutte le competenze maturate durante il periodo di imbarco
(come il T.F.R., l’indennità sostitutiva ferie, i riposi non goduti, ecc.), fermo restando quanto
previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 4
Periodo di prova
1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo
determinato il personale marittimo dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 60 giorni
di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data del primo imbarco su un mezzo
navale speciale di un determinato Armatore. Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore
e lavoratore marittimo. L’armatore si impegna, per quanto possibile, a impiegare in maniera
omogenea, il marittimo, in tutte le tipologie di mezzi garantendo le stesse opportunità ai marittimi
impiegati.
2 - Quando una della società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo, riassuma in servizio
un marittimo che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in
precedenti imbarchi a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, lo
stesso non sarà nuovamente applicato. Tale previsione esclude tutti i casi in cui l’assunzione
riguardi un ex dipendente.
3 - Entro il periodo di prova l’Armatore può risolvere il contratto di imbarco in qualunque porto
nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco
compreso, nonché quanto previsto dall’art. 53, comma 1, paragrafo D) della presente Sezione.
4 - II contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal marittimo
con l'osservanza delle norme di cui all’art . 53 lettera A), e con diritto alle competenze maturate
sino al giorno dello sbarco compreso, nonché a quanto previsto alla lettera A) del predetto articolo
53 della presente Sezione (risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà del
marittimo).
5 - Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da
quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicherà la normativa prevista all'art. 58 della
presente Sezione.
6 - L'armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra
stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7 - II periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di
servizio.
6
CAPO II
COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO
Art. 5
Tabelle minime di sicurezza
1 - Le tabelle minime di sicurezza sono stabilite dall’Autorità Marittima, in conformità alle
disposizioni vigenti.
Nota: l’articolo “Compensi per sostituzione di personale mancante” di cui al CCNL per l’imbarco dei marittimi italiani su
mezzi navali speciali con armatore italiano 31/02/2001 è stato eliminato in quanto non più rispondente alla normativa
vigente.
Art. 6
Stato Maggiore
1 - Agli effetti del trattamento economico e di bordo sono tali: il Comandante, il Direttore di
Macchina, gli Ufficiali, il Commissario di bordo.
2 - In quanto in possesso della certificazione GMDSS, lo Stato Maggiore di coperta può svolgere
attività al servizio radioelettrico di bordo.
Art. 7
Sottufficiali
1 - In conformità a quanto previsto dal DPR 231/2006, sono Sottufficiali i marittimi compresi nella
seguente elencazione:
- in coperta: il nostromo, il carpentiere, il tankista e l’operaio trattorista;
- in macchina: l’operaio meccanico, l’operaio motorista, l’elettricista e il frigorista;
- in camera: il cuoco o il dispensiere (quando ve ne sia uno solo), il 1° cuoco (quando vi
siano due o più cuochi), il cambusiere.
2 - Fra i sottufficiali di cui al comma 1, s ono considerati Sottufficiali capi servizio: il nostromo,
nonché l’operaio meccanico, l’operaio motorista, l’elettricista e il cuoco quando abbiano almeno
due sottoufficiali in sottordine.
3 - Ai soli fini retributivi, all’interno dello stesso Gruppo Armatoriale, sono fatte salve le qualifiche
di caposervizio già riconosciute al personale marittimo in CRL e TP.
Art. 8
Comuni
1 - Agli effetti del trattamento economico e di bordo sono tali:
• in Coperta: Marinaio, Giovanotto e Mozzo;
• in Macchina: Fuochista, Ingrassatore, Carbonaio, Giovanotto di Macchina;
• in Cucina e Camera: Cameriere, Panettiere, Garzone e Piccolo
N.B.
Il Marinaio gruista o vericellista ed il marinaio addetto ai servizi di Sala Controllo delle piattaforme,
al compimento dei 12 mesi di effettiva specifica funzione, usufruiranno del trattamento
economico-normativo previsto per i Sottufficiali caposervizio.
7
CAPO III
NORME DISCIPLINARI
Art. 9
Rapporti gerarchici e norme disciplinari
1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e
regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia
delle fonti disciplinata dall’art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle
disposizioni di legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo
ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concer ne il servizio e la sicurezza
della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - Il marittimo deve rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. È tenuto a osservare
quanto previsto dal codice etico aziendale che deve essere messo a disposizione del marittimo,
in ogni sua parte, nonché quanto previsto dai modelli di organizzazi one e gestione adottati ai
sensi della D.lgs. 231/2001. Deve indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con
diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda
mette a disposizione. Deve m antenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e
sulle informazioni riservate. Non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza
danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto d i
opinione non deve divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine
aziendale. Deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri
componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti, nonché rispettoso delle
comuni norme di igiene, decoro e di tutela ambientale, oltre che dell’ambiente di lavoro nel suo
complesso.
4 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di
comprensione. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo di
molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà tali
condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
5 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia preventivamente
indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero dalla guardia oppure
dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a scendere a terra.
6 - Nessuna persona dell’equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al
Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l’autorizzazione.
Art. 10
Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
1 - Tutti i lavoratori marittimi hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché
non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite
abusive a bordo, imbarco di persone o cose non autorizzate, favoreggiamento di clandestini. Gli
Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti vis ite in ogni
parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
2 - L’Armatore ha il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità di sorta e di
essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni
di leggi internazionali e/o nazionali, e particolarmente in conseguenza di contrabbando, trasporto
di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere dai marittimi che
risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata vigilanza.
8
Art. 11
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e
considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell’art. 57 (“Trattamento di
fine rapporto”);
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione dal turno particolare per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal turno particolare;
f) risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dall’elenco del personale in
C.R.L.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono adottate prescindendo dall’ordine in cui sono
elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano
e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell’ adozione della sanzione
stessa, procedere alla contestazione dell’addebito, consentendo, poi, l’esercizio di diritto di difesa
del marittimo nei termini di legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di
attrezzature, utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo.
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il
lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all’armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali
dell’azienda.
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione dal turno particolare fino ad un
massimo di due mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del
carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento e/o cancellazione dal
Turno Particolare o della risoluzione del rapporto di lavoro nautico e cancellazione dall’elenco del
personale in C.R.L., il marittimo che adotti un comportament o così grave da far venir meno il
vincolo fiduciario con l’Armatore e, in via esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri
che abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori.
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o
della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio
danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti
aziendali, danneggiamento derivante da condotte attive od omissive connesse al
necessario rispetto delle norme di igiene e decoro, nonché di tutela ambientale a bordo,
danno all’immagine aziendale);
9
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando,
trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
h) commette infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due
sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l’equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita
corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio
alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
m) Commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale
nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri ecc.).
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata adottata la sanzione del
rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già adottate due sanzioni più
gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di
risoluzione del contratto di imbarco, di non reiscrizione al turno particolare, di cancellazione
dall’elenco della C.R.L.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di arruolamento potranno essere adottati dal
Comandante oppure dall’Armatore o da un suo procuratore . Potrà essere, altresì, disposto lo
sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità di cui al punto 7 . In tal caso
l’Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari
al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi non
imbarcati saranno adottati dall’Armatore o da un suo procuratore.
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l’adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà
facoltà di reclamo secondo le disposizioni di legge anche tramite l’Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l’adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare
più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo
sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanz ione, dinanzi al Collegio di conciliazione
di cui all’art. 82 (Conciliazione delle controversie individuali di lavoro”).
Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione dal Turno Particolare o dall’elenco
della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui all’art. 82 non la riconoscesse giustificata, questa
verrà annullata e perderà ogni effetto.
Nel caso venga invece contestata la cancellazione dal Turno Particolare o della cancellazione
dall’elenco della C.R.L. e il Collegio di conciliazione di cui art. 82 non la riconoscesse giustificata,
la Società potrà comunque mantenere la non reiscrizione al Turno Particolare e la cancellazione
dall’elenco della C.R.L. corrispondendo al marittimo a titolo di penale un importo pari a tante
giornate calcolate in trentesi mi di retribuzione utile, così come indicata al punto 1 dell’art. 57
(Trattamento di fine rapporto), e secondo i seguenti limiti:
PER I MARITTIMI ISCRITTI AL TURNO PARTICOLARE
- marittimi iscritti al T.P.: 60 giorni di retribuzione;
PER I MARITTIMI IN C.R.L.
- sino a 4 anni di anzianità in C.R.L.: 6 mesi di retribuzione;
- da oltre i 4 a 8 anni di anzianità in C.R.L.: 9 mesi di retribuzione;
- oltre 8 anni di anzianità in C.R.L.: 12 mesi di retribuzione.
10
Art. 12
Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi
1 - Le procedure di reclamo a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno essere conformi
alla Regola 5.1.5 della MLC,2006.
Art. 13
Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione, comprese quelle
afferenti la puntuale applicazione di quanto previsto all’art . 85 (Contrattazione aziendale di
secondo livello), saranno esaminate dalle Organizzazioni stipulanti, in sede nazionale, mediante
apposita Commissione paritetica. Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della
divergenza le questioni alla stessa sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami,
le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori quando riguardino una sola Società, saranno
esaminate fra le Organizzazioni locali dei lavoratori e un rap presentante della Confitarma. La
trattativa dovrà iniziare entro cinque giorni dalla comunicazione ufficiale della o delle
Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3 - Le controversie sindacali che riguardano navi e marittimi di diverse Società saranno
esaminate in sede nazionale. La trattativa dovrà iniziare entro quattro giorni dalla comunicazione
ufficiale della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
4 - In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata
convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
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CAPO IV
ORARIO DI LAVORO
Art. 14
Orario di lavoro
1 - L'orario normale di lavoro è per il personale imbarcato di 8 (otto) ore giornaliere.
2 - Le prestazioni effettuate oltre le 8 (otto) ore giornaliere saranno considerate lavoro
straordinario.
3 - L'orario di lavoro potrà essere effettuato sia nelle ore diurne che nelle ore notturne.
4 - L'orario di lavoro diurno sarà compreso tra le ore 6.00 e le ore 20.00, secondo le esigenze di
servizio.
5 - L'orario di lavoro notturno sarà compreso tra le ore 20.00 e le ore 6.00, secondo le esigenze
di servizio.
NORMA TRANSITORIA
Qualora dovessero risultare ancora imbarcati su mezzi navali rientranti nel campo di applicazione
della presente Sezione, Comandanti, Padroni marittimi, Direttori marittimi non capitani di
macchina, continueranno ad essere applicate le specifiche disposizioni relative a tali abilitazioni,
abrogate con accordo di rinnovo del CCNL unico dell’industria armatoriale 16 dicembre 2020.
Art. 15
Orario di riposo
1 - L’orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24
(ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei
quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l’intervallo tra periodi consecutivi
di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all ’orario di lavoro, come previsto dalle
norme vigenti.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l’effettuazione delle
ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico,
oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in perico lo in mare. In tali occasioni il
Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore
marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta
raggiunta una situazio ne di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo
impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un adeguato
periodo di riposo.
Art. 16
Indennità di turno
1 - Quando vengono stabiliti regolari turni avvicendabili di lavoro o di guardia, la retribuzione
oraria: minimo contrattuale verrà calcolata con una maggiorazione del 16% (sedici per cento) per
tutti i giorni di effettiva presenza a bordo.
2 - Detta indennità, per il modo in cui è stata calcolata, non costituisce coefficiente della
retribuzione ad alcun effetto, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la
retribuzione quale base di calcolo.
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Art. 17
Trattamento nella giornata del sabato in porto ed in navigazione
1 - La giornata del sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2 - Per il lavoro eventualmente prestato nelle otto ore dell'orario normale in detta giornata, sarà
riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
3 - Al personale trattenuto in servizio oltre l'orario normale di lavoro è dovuto il compenso per
lavoro straordinario come previsto dall’art. 33 della presente Sezione.
4 - Al marittimo non spetta il riposo compensativo per la giornata del sabato se in tale giornata
fruisce di una franchigia o di un riposo compensativo.
5 - Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato
non è considerato riposo.
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CAPO V
LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 18
Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - I membri dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a compensi
a titolo di lavoro straordinario:
a) per la sicurezza della navigazione, del carico e delle provviste;
b) per il salvataggio del mezzo speciale e delle persone imbarcate.
2 - Saranno altresì tenuti a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio o
di altro sinistro occorso al mezzo speciale, ma in questo caso avranno diritto, in aggiunta al
salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da appo sito accordo aziendale con le
OO.SS. stipulanti la presente Sezione.
Art. 19
Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il
compimento del quale sono stati imbarcati.
2 - Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire,
temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono
stati imbarcati, purché non sia inadeguato al la loro abilitazione professionale e al loro grado. In
caso di necessità per la sicurezza del mezzo speciale, i marittimi imbarcati possono essere adibiti
a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le
quali sono stati imbarc ati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se
superiori.
Art. 20
Lavori per la manutenzione e pulizia del mezzo navale speciale
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori
usuali di pulizia e manutenzione del mezzo speciale che venissero ordinati, nei modi e termini
stabiliti dalla presente Sezione, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti lavori
vengano eseguiti fuori dell'orario normale.
Art. 21
Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi
1 - L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza perciò
aver diritto al pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione detti locali
effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.
Art. 22
Sostituzione di ammalati e di infortunati – funzioni superiori
1 - Nel caso di malattia o infortunio di un marittimo durante la navigazione, il servizio
dell’ammalato sarà svolto, entro i limiti dell’orario normale, dal rimanente personale, anche
appartenente a diverso grado o categoria, senza diritto a compensi extra.
2 - Al lavoratore marittimo cui fossero affidate le mansioni di grado o categoria superiore
spetteranno, pro-tempore, soltanto la paga e gli emolumenti accessori dovuti per tali mansioni.
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3 - Ove l'assegnazione alla mansione superiore (qualifica o grado) non abbia avuto luogo per
sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione stessa
diventa definitiva trascorso il periodo di 3 (tre) mesi.
4 - Ove, invece, l’assegnazione e funzione di grado o qualifica superiore abbia avuto luogo per
sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto, il marittimo ha diritto
all'inquadramento superiore trascorso un periodo di 6 (sei) mesi , ove sia in possesso di idonea
abilitazione professionale ai sensi della normativa nazionale e internazionale in materia.
5 - I detti periodi di tre e/o di sei mesi sono da intendersi di servizio continuativo e di effettiva
presenza a bordo.
Art. 23
Oggetti in consegna
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto alla
restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o danneggiamento, se
dovuti a negligenza.
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CAPO VI
PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ
Art. 24
Misura e componenti della retribuzione
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente
Sezione.
Art. 25
Paghe
1 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a
ruolo sono indicate nella tabella paga allegata alla presente Sezione (allegato A).
2 - La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo del minimo contrattuale mensile e la paga oraria
ad un 1/8vo della paga giornaliera, salvo quanto previsto al successivo art. 27 in materia di riposi
compensativi.
3 - A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo
della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo l’Allegato D, dandosi atto che l’ammontare
complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua
incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque
sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni
effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istit uto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del
solo TFR.
Art. 26
Scatti di anzianità
1 - AI marittimo, non in continuità di rapporto di lavoro, che abbia effettuato gli ultimi due anni di
navigazione sempre con la stessa Azienda spetterà un primo scatto di anzianità ex 5% (All. A).
Dopo il primo biennio di anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri
quattro scatti biennali di anzianità ex 3% (All. A).
2 - Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L. ai fini della maturazione
del successivo scatto di anzianità sarà considerata utile anche la precedente anzianità di
navigazione maturata con la stessa Azienda nell'arco del biennio.
Art. 27
Computo riposi compensativi e ferie
1 - Durante il periodo di permanenza a bordo i turni di servizio continuano nei giorni festivi
secondo l'orario normale di lavoro. I giorni di riposo compensativo riconoscibili al personale
marittimo sono tanti giorni quante le giornate di sabato, domenica e giorni festivi trascorsi
effettivamente in servizio a bordo.
Qualora il marittimo, nei giorni predetti, presti attività lavorativa oltre l'orario normale, verrà
corrisposto il compenso per lavoro straordinario, per le ore eccedenti l'orario normale.
In caso di malattia o infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al
marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le
giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse in navigazione.
Nel caso che durante il corso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia stato
possibile fare godere i riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il
pagamento di tante giornate o pro rata di minimo contrattuale, rateo della gratifica natalizia e della
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gratifica pasquale nonché degli eventuali scatti, del valore convenzionale della panatica e delle
indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di seguito in modo esclusivo elencate:
supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all’allegato B.
Le ferie ed i riposi compensativi maturati durante i periodi lavorati vengono goduti durante i turni
di licenza o, in caso di mancata usufruizione, liquidati al momento dello sbarco.
Il computo dei riposi compensativi o ferie viene effettuato su 1/26 del valore mensile di:
• minimo contrattuale;
• valore convenzionale della Panatica;
• supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all’allegato B;
• e di 1/30 di:
- scatti di anzianità
- valore mensile di 13a e 14a.
Art. 28
Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle attività e dell'impegno richiesto dalle
esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operazione, nonché del
vincolo della permanenza a bordo e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione
mezzi navali speciali in importi giornalieri indicati nell'allegato C, riga 1. Tali importi saranno
corrisposti per giorni di effettivi presenza a bordo.
2 - a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1,
spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove
esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come t ali quelle che, nel tempo,
vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High
Risk Area), una indennità giornaliera rischio guerra/pirateria. La misura di tale indennità sarà pari
a tanti trentesimi del minim o contrattuale e del supplemento paga personale di Stato Maggiore
(Allegato B della presente Sezione), per ogni giorno di effettiva permanenza della nave in dette
zone o porti.
3 - Al personale imbarcato su mezzi navali speciali operanti all’estero saranno corrisposte per
i giorni di effettiva presenza a bordo, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto
nazionale e fino all’arrivo al primo porto nazionale ed in aggiunta alle quote di indennità di
navigazione indicate all’allegato C riga 1, le quote giornaliere calcolate dividendo per trenta il
12% del minimo contrattuale (cfr. Allegato C, riga 2).
4 - a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia
epidemica con Ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l’equipaggio, per il
periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della li bera pratica al porto
successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, una quota giornaliera
calcolata dividendo per trenta il 7% del minimo contrattuale, che si aggiunge a quelle previste
all’allegato C.
b) L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’Ordinanza del Ministero competente sia emanata
successivamente alla data dell’arrivo del mezzo navale speciale al porto infetto, ma con
riferimento al tempo dell’approdo e della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto.
c) L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che la patente rechi l’annotazione dell’esistenza di
uno stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre
che nell’annotazione sulla patente ricorra testualmente l’espressione “epidemia” o “stato
epidemico”.
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di
febbre gialla, è dovuta all’equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della
partenza del mezzo navale speciale dall’ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non
oltre quindici giorni prima della constatazione della ma lattia fino al giorno dell’ammissione del
mezzo navale speciale a libera pratica.
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5 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l’indennità di navigazione di cui al presente art. 28
non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente
o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è dovuta al fatto
che l’ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo già conto della
sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento erogato ai
lavoratori.
Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano, che
la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo del compenso orario del
lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festivi tà nazionali ed
infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle ferie e delle relative
indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell’indennità
sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa
compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo
complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti g li eventuali oneri riflessi,
all’importo dell’indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di
navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale
è stata posta la deroga.
Navi con certificazione IAQ1
L’ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24 ore,
avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad una
maggiorazione dell’indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 del presente articolo nella
misura del 20%.
Art. 29
Eventuale periodo di ingaggio
1 - Qualora l’imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, decorrente dalla data di consegna
del libretto di navigazione, il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto
l’impegno di imbarcarsi, al minimo contrattuale, al supplemento paga per anzianità, e alla
indennità sostitutiva della panatica. Nel caso che il marittimo sia inviato dall’armatore ad
imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il marittimo avrà, inoltre, diritto al rimborso delle
spese documentate di viaggio e di trasporto del corredo sostenute per recarsi a bordo, nei limiti
previsti per il caso di rimpatrio, qualora l’armatore non provveda direttamente.
2 - Per la durata del viaggio per recarsi all’estero e fino all’imbarco si avrà diritto, in luogo
dell’indennità sostitutiva della panatica, al rimborso a piè di lista, nei limiti della normalità , delle
spese opportunamente documentate.
3 - Il periodo di ingaggio, seguito da imbarco, sarà considerato utile agli effetti della
determinazione dell’anzianità di servizio.
Art. 30
Compenso per ritardato imbarco in caso di trasbordo
1 - Il marittimo, che in caso di trasbordo disposto dalla Società non dovesse prendere subito
imbarco su unità navali armate dalla medesima Società, avrà diritto ad un compenso pari alla
retribuzione prevista per il periodo di riposo di cui all’art. 71 della presente Sezione.
2 - Il compenso non spetterà qualora il marittimo stesso venisse adibito a lavori di comandata.
3 - Il periodo di attesa a terra non è, in ogni caso, computato ai fini de l compimento del periodo
di imbarco.
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Art. 31
Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi
Libretto paghe
1 - Il minimo contrattuale, l’indennità di navigazione, il supplemento paga per anzianità, gli altri
compensi, e indennità spettanti agli imbarcati per qualunque altro titolo, a norma della presente
Sezione, saranno corrisposti in ogni caso non oltre 15 giorni dalla fine del mese.
2 - Durante l’imbarco il Comandante corrisponderà acconti all’equipaggio sulla disponibilità per
competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell’80%. In caso di utilizzo di denaro
contante l’acconto potrà essere riconosciuto entro i limiti di legge.
3 - Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del
giorno del pagamento. L’ammontare del controvalore in euro al cambio ufficiale degli acconti
corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al lavo ratore marittimo per le
competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell’acconto.
4 - Ad ogni lavoratore marittimo, ai sensi di legge, salvo particolari posizionamenti della nave o
difficoltà logistiche, sarà consegnato, a carico del datore di lavoro, un cedolino paga sul quale
saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i compensi liquidati.
5 - Qualora un marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di
pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e
dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l’intero periodo della prigionia
e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la
prigionia, fino alla data della morte.
6 - L’armatore con il cedolino di competenza del mese in cui avviene lo sbarco liquiderà tutte le
indennità spettanti per fine servizio.
Art. 32
Gratifica natalizia e gratifica pasquale
1 - Sia in occasione del Natale , con le competenze del mese di novembre , che della Pasqua ,
con le competenze del mese di marzo, sarà corrisposta ai marittimi che abbiano compiuto un
anno di imbarco una gratifica costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all’allegato B;
c) valore convenzionale della panatica come stabilito dall’art. 37;
d) eventuali scatti di anzianità di cui all’art. 26.
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell’anno o che cessino dal servizio nel corso
dell’anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei
giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del contratto di arruolamento , in occasione della liquidazione delle
altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.
4 - Ferma restando l’abilitazione professionale del marittimo, nel caso di impiego pro tempore,
nel corso dell’anno, di un marittimo presso lo stesso armatore con grado superiore a quello
attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata
computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
5 - I ratei delle gratifiche natalizie e pasquali saranno da considerarsi ai fini del computo
dell’indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
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Le parti si danno reciprocamente atto che, per il personale in C.R.L., i ratei delle gratifiche natalizia
e pasquale sono stati esclusi dal computo dell’indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle
ferie limitatamente a tale personale.
Per il personale marittimo in C.R.L., i ratei della gratifica natalizia e della gratifica pasquale
entreranno invece a far parte della base di calcolo per la liquidazione dei riposi compensativi e
delle ferie in caso di cancellazione dall’elenco della C.R.L. nel corso dell’anno.
Art. 33
Compensi per lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti l’equipaggio oltre gli orari stabiliti dai precedenti articoli
è considerato lavoro straordinario.
2 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza del mezzo navale
speciale. Le ore di lavoro straordinario massime dovranno essere compatibili con le vigenti
disposizioni di legge in materia di ore minime di riposo.
3 - La quota oraria per il lavoro straordinario si determina dividendo il minimo contrattuale per il
divisore 184. Il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:
• Diurno feriale 25%
• Notturno feriale e Diurno Festivo: 25%
• Notturno Festivo: 33%
Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle comprese
tra le ore 20 e le ore 6.
4 - È escluso dai compensi per lavoro straordinario il personale di Stato Maggiore al quale viene
corrisposta l’indennità di funzione.
Art. 34
Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione
1 - Ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, non sono consentite deleghe per la
riscossione delle competenze, salvo casi particolari autorizzati dal lavoratore marittimo a mezzo
di procura conferita per atto pubblico.
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CAPO VII
ALLOGGIO E VITTO
Art. 35
Alloggio e vitto
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così
come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla
metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità,
vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari. In caso di assenza di alloggi a bordo, la
contrattazione di secondo livello disciplinerà l’individuazione di adeguate soluzioni alternative.
2 - Le forniture di vitto, nell’ambito del servizio mensa, dovranno essere gratuite e in linea con
gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità,
e varietà, saranno bilanciate e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché
il numero di marittimi presenti a bordo. Sarà, inoltre, sempre garantito l’accesso gratuito all’acqua
potabile.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con
particolare riferimento al credo religioso.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con
esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l’incarico, assisteranno, a turno
settimanale, secondo l’ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al
prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’e quipaggio e segnaleranno al
Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
Art. 36
Indennità sostitutiva della Panatica
1 - Fermo restando quanto previsto all’art. 85 della presente Sezione, al sottoelencato personale
marittimo sarà corrisposta, durante i riposi compensativi, la seguente indennità sostitutiva della
panatica:
Ufficiali € 2,58
Sottufficiali € 1,91
Comuni € 1,65
Art. 37
Valutazione della Panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o
considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità
sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi
compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica
pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure seguenti:
Ufficiali € 6,97
Sottufficiali € 5,89
Comuni € 4,96
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CAPO VIII
RIPOSI FESTIVI – FERIE – CONGEDO MATRIMONIALE – LICENZE
Art. 38
Giorni festivi e ferie
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) 1° gennaio (Capodanno); 6 gennaio (Epifania); lunedì di Pasqua; l’Anniversario della
Liberazione (25 aprile), la Festa del lavoro (1° maggio); 2 giugno; 15 agosto (Assunzione);
1° novembre (Ognissanti); 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Natale);
26 dicembre (S. Stefano).
2 - Sono considerati semifestivi e cioè festivi nelle sole ore pomeridiane i giorni seguenti:
• Venerdì Santo;
• 24 dicembre.
3 - Per ognuna delle festività menzionate nonché per ogni Sabato lavorato, il marittimo ha diritto
ad una giornata di riposo compensativo. Le ferie verranno maturate in ragione di 2,83 giorni per
mese di imbarco e godute durante i periodi di licenza a terra per turno.
Il monte ferie maturabile per ogni anno d'imbarco è di 34 giorni da fruire nei giorni calendariali di
licenza a terra con esclusione delle Domeniche e dei giorni festivi intercorrenti nel periodo feriale
medesimo.
Al marittimo che ne faccia richiesta il Comando può concedere, salvo esigenze di servizio,
permessi di durata non inferiore a 24 ore consecutive. Per ciascun giorno di riposo compensativo
goduto, al marittimo sarà trattenuto il relativo importo.
Nota: Riduzione orario di lavoro
Premesso
a) che le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono attualmente compensate con una quota
giornaliera di retribuzione così come previsto dal verbale di intesa Confitarma OO.SS.LL. del
12 luglio 1997 in applicazione della legge n. 54 del 5 marzo 1977;
b) che una giornata di permesso retribuito, con decorrenza 1° luglio 1989 è già prevista dal
contratto in essere;
c) che ulteriori 8 ore, pari ad un giorno, sono state richieste dalle OO.SS.LL. come ulteriore
riduzione di orario su base annua;
le parti convengono
che con decorrenza 1° gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà ridotta
complessivamente di 32 ore pari a quattro giornate di lavoro recuperando la monetizzazione delle
due giornate festive e della giornata di riposo concesse con il contratto in essere ed aggiungendo
8 ore di riduzione di orario.
La riduzione di 32 ore verrà fruita aumentando le giornate di ferie di 4 giorni.
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Art. 39
Computo dei riposi compensativi e ferie
1 - Durante il periodo di permanenza a bordo i turni di servizio continuano nei giorni festivi
secondo l'orario normale di lavoro. I giorni di riposo compensativo riconoscibili al personale
marittimo sono tanti giorni quante le giornate di sabato, domenica e giorni festivi trascorsi
effettivamente in servizio a bordo.
Qualora il marittimo, nei giorni predetti, presti attività lavorativa oltre l'orario normale, verrà
corrisposto il compenso per lavoro straordinario, per le ore eccedenti l'orario normale.
In caso di malattia o infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio, al
marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo per le
giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse in navigazione.
2 - Nel caso che durante il corso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia
stato possibile fare godere i riposi compensativi, l’Armatore indennizzerà il marittimo mediante il
pagamento di tante giornate o pro-rata di minimo contrattuale, rateo della gratifica natalizia e della
gratifica pasquale nonché degli eventuali scatti di cui agli artt. 26 e 78, valore convenzionale
della panatica di cui all’art. 37 e delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di
seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato
Maggiore di cui all’allegato B.
Le ferie ed i riposi compensativi maturati durante i periodi lavorati vengono goduti durante i turni
di licenza o, in caso di mancata usufruizione, liquidati al momento dello sbarco.
Il computo dei riposi compensativi o ferie viene effettuato su 1/26 del valore mensile di:
• minimo contrattuale;
• valore convenzionale della Panatica;
• supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all’allegato B;
• e di 1/30 di:
- scatti di anzianità
- valore mensile di 13a e 14a.
Art. 40
Licenze o periodo di riposo durante il periodo di imbarco
1 - Al personale imbarcato su mezzi navali speciali, durante il periodo di imbarco, saranno
concessi periodi di licenza da usufruire a terra.
2 - Il periodo di licenza sarà commisurato rispetto a quello di effettiva presenza a bordo sulla base
del rapporto 2 a 1 o 1 a 1 in linea con la contrattazione integrativa aziendale . I giorni di viaggio
sono parte del periodo di licenza e comunque non saranno computati per la fruizione dei riposi
compensativi o ferie.
3 - La licenza viene concessa in conto riposi compensativi maturati a bordo.
Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato non è
considerato riposo.
4 - Le spese di viaggio, per fruire della licenza, sostenute dal marittimo imbarcato su mezzi navali
speciali, sono a carico dell’armatore, secondo i criteri definiti aziendalmente.
5 - La retribuzione spettante durante il periodo di licenza, è composta da:
• minimo contrattuale;
• supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all’allegato B;
• scatti d'anzianità;
• valore convenzionale della Panatica.
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Nota a verbale 1
Per il personale marittimo dei mezzi navali speciali – a bordo dei quali opera normalmente anche
personale non marittimo adibito alle attività dei mezzi navali speciali stessi – i periodi di licenza
saranno armonizzati con quelli del personale non marittimo.
Art. 41
Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali
cadenti di domenica in servizio a bordo
1 - Qualora una delle festività nazionali normalmente infrasettimanali cada di domenica verrà
riconosciuta al marittimo un’ulteriore giornata di riposo compensativo.
2 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo solo
trattamento previsto per la domenica.
Art. 42
Ferie
1 - A tutti i componenti l’equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno
di servizio o pro-rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre
festività comprese nel periodo feriale stesso.
2 - Qualora l’armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o
in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo , al momento
dello sbarco , altrettante giornate calcolate in base ad 1/26 mo di minimo contrattuale, valore
convenzionale della panatica, supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore, e
ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti di anzianità di cui agli
artt. 26 e 78 (nonché nota in calce all’art. 38).
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 34 giorni, le parti si danno reciprocamente atto della
completa attuazione attraverso lo strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella
Maritime Labour Convention, 2006.
Art. 43
Maternità
1 - Nel caso in cui una lavoratrice marittima è in gravidanza durante il periodo di imbarco:
a) la lavoratrice deve avvisare il comandante appena la gravidanza è accertata;
b) l’armatore provvederà allo sbarco e all’eventuale rimpatrio della lavoratrice marittima appena
ragionevolmente possibile, e comunque entro la 26 ma settimana di gravidanza;
c) alla lavoratrice marittima spetterà l’indennità riconosciuta dalle disposizioni di legge in
materia.
Art. 44
Congedi parentali
1 - Il lavoratore marittimo ha diritto di usufruire dei congedi e permessi parentali previsti dalla
normativa nazionale vigente.
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Art. 45
Congedo matrimoniale
A) Personale di Stato Maggiore.
1. Agli Ufficiali, agli Ufficiali radiotelegrafisti che contraggono matrimonio sarà concesso
dall’armatore un congedo straordinario retribuito di giorni quindici. Il congedo verrà accordato
nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di imbarco.
2. Per fruire di tale congedo l’interessato dovrà presentare domanda con congruo preavviso.
3. Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali né potrà
essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4. Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie.
5. Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell’anzianità
di servizio.
6. Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato il certificato di avvenuta
pubblicazione matrimoniale.
7. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni sbarco.
B) Sottufficiali e Comuni.
8. Ai Sottufficiali e Comuni che contraggono matrimonio sarà concesso un congedo straordinario
di otto giorni consecutivi.
9. Il congedo di cui al precedente comma spetta al marittimo il cui rapporto di lavoro duri da
almeno una settimana.
10. Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di
imbarco.
11. Per fruire di tale congedo l’interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di almeno
sei giorni, salvo casi eccezionali.
12. Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà
essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
13. Durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai marittimi un assegno calcolato
moltiplicando per 8 il guadagno medio giornaliero realizzato nell’ultimo periodo minimo
contrattuale, computandosi anche il valore convenzionale della panatica, i compensi per
lavoro straordinario ed ogni supplemento o indennità, anche occasionali, eccettuato soltanto
il trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennità sostitutive
di riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte “una tantum”.
14. Qualora le esigenze operative non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo
all’epoca del matrimonio, è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in
parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il rapporto d i arruolamento con diritto alla
corresponsione del trattamento di fine rapporto, escluso il preavviso.
15. Ove il marittimo chieda la risoluzione del rapporto di lavoro, gli sarà concessa, al termine del
congedo, l’iscrizione con precedenza assoluta nel turno particolare dell’armatore dal quale ha
ottenuto il congedo. In mancanza di tale turno gli sarà concessa l’iscrizione con precedenza
nel turno generale. Per fruire di questa iscrizione con precedenza il marittimo dovrà fa rne
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richiesta all’armatore (per l’iscrizione nel turno particolare), ovvero all’autorità marittima (per
l’iscrizione nel turno generale), entro un mese dalla data di celebrazione del matrimonio.
16. Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall’armatore per conto
dell’INPS.
17. Il rimborso all’armatore delle somme corrisposte per congedi matrimoniali sarà effettuato
dall’INPS successivamente all’invio, a cura dello stesso armatore, del certificato di matrimonio
presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le modalità stabilite
dall’Istituto stesso.
NOTA (alla lettera B) Hanno diritto all’assegno matrimoniale anche i marittimi disoccupati che,
alla data del matrimonio, possano far valere un rapporto di lavoro di almeno 15 giorni nei 90 giorni
precedenti la data stessa. A questo effetto non si computa l’eventuale periodo di congedo
matrimoniale sarà corrisposto dalla Sede dell’INPS competente per il luogo di residenza del
marittimo. La corresponsione dell’assegno sarà effettuata su presentazione di domanda in carta
semplice corredata dal certificato di matrimonio e della documentazione necessaria a dimostrare
lo stato di disoccupazione nonché il possesso dei requisiti specificati nel presente articolo.
Hanno diritto all’assegno per congedo matrimoniale i marittimi in servizio militare per richiamo
alle armi, per arruolamento volontario o per trattenimento alle armi oltre il servizio di leva, i quali
possano far valere un rapporto di lavoro di almeno quin dici giorni nei novanta precedenti, alla
data di richiamo alle armi ovvero alla data di ultimazione del servizio di leva.
Il pagamento dell’assegno sarà effettuato direttamente dalla Sede competente dell’INPS.
I marittimi disoccupati e quelli che si trovano alle armi decadono dal diritto al conseguimento
dell’assegno ove non ne facciano domanda alla competente Sede dell’INPS entro sessanta giorni
dalla data del matrimonio.
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CAPO IX
PREVIDENZE
Art. 46
Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia
Assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione
1 - Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati per la invalidità e la vecchiaia secondo le
vigenti disposizioni di legge.
2 - Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro la tubercolosi e contro la
disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di legge e di regolamento .
Art. 47
Assicurazione contro la cancellazione dalle matricole e la perdita
dell’abilitazione professionale per sinistro marittimo
1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutti i propri dipendenti
in C.R.L. e T.P., nonché per il personale del turno generale, secondo quanto previsto dall’accordo
del 20 dicembre 2002 e successive integrazioni (riportato nell’allegato 13 della Sezione 1 per
l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto
passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza lorda e per i Comandanti e Direttori di
Macchina imbarcati su navi superi ori a 151 t.s.l. e inferiori a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. – da
intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante della presente Sezione .
2 - Fermo restando quanto previsto al comma 1, potranno essere sottoscritti accordi sindacali
aziendali di miglior favore con le parti stipulanti la presente Sezione, che assorbiranno fino a
concorrenza le disposizioni previste dal precedente comma.
Art. 48
Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto
di arruolamento per naufragio
1 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di
contratto, è dovuta al marittimo, oltre all’indennità prevista all’art. 53, lett. C) della presente
Sezione, un’indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a 2 mesi dello stipendio
percepito a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour
Convention, 2006
Art. 49
Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di
legge.
2 - L’armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate alla presente
Sezione (allegato 1).
3 - La malattia non darà luogo alla risoluzione del contratto di arruolamento, sempreché il
marittimo sia in grado di riprendere il proprio posto a bordo 24 ore prima della partenza del mezzo
navale speciale, e ciò consti all’armatore, in base a referto san itario, almeno 48 ore prima della
partenza.
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4 - II lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle 10.00 alle
12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.
5 - II lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all’interno delle fasce
orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo giorno di
assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto, il cer tificato medico
all’azienda o il PUC in caso di certificato di malattia telematico. Medesimo obbligo per il marittimo
è stabilito anche in caso di prolungamento del periodo di assenza per malattia.
6 - Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le visite,
le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.
Art. 50
Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o
altro sinistro, il personale ha diritto all’indennizzo da parte dell’armatore del danno subito entro i
limiti massimi indicati nella tabella allegata alla presente Sezione (allegato 3).
2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella tabella.
3 - L’indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando
risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall’armatore.
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CAPO X
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 51
Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento
1 - Qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento, esso si risolve di diritto ai sensi dell’art. 343
del Codice della Navigazione.
Art. 52
Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente rispetto
alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della madre,
dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro
10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto , alluvione nel luogo di residenza, ecc.),
certificato dall’autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da
documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore
di lavoro; in ipo tesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo
sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto
di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell’arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di
disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30
giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto
della nave o altra causa non imputabile all’armatore, che rendano impossibile l’inizio o la
prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti, l’armatore corrisponderà al marittimo
l’eventuale trattamento economico di cui all’art. 359 ultimo comma del Codice della
Navigazione.
Art. 53
Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) per volontà del lavoratore marittimo;
b) per volontà del datore di lavoro per giusta causa, giustificato motivo soggettivo,
giustificato motivo oggettivo;
c) per forza maggiore o altre cause;
d) per colpa del marittimo.
A) Risoluzione per volontà del lavoratore marittimo.
Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del
lavoratore marittimo, quest’ultimo è tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a
sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei figli,
del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare entro 10
giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.) da
segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali
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casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione
o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le
spese sostenute per il rimpatrio.
B) Risoluzione per volontà dell’armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo,
giustificato motivo oggettivo.
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque
tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in
qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le
disposizioni relative al rimpatrio.
C) Risoluzione per forza maggiore o altre cause.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli eventi
sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;
il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto
maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell’indennità sostitutiva del preavviso come
disciplinato all’art. 55 con un minimo garantito di 15 giorni complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli altri
eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, con un
minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l’armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con trapasso
di bandiera, di arresto e preda della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto
maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla inden nità sostitutiva del preavviso, con un
minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE – in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell’indennità sostitutiva del preavviso,
ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di integrazione
del TFR.
D) Risoluzione per colpa del marittimo.
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, l’Armatore è tenuto
a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e, ove ne ricorrano gli estremi, il marittimo è
tenuto al risarcimento dei danni cagionati all’Armatore.
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Art. 54
Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria
e rapina armata contro le navi
1 - Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di
pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura
giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad
avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne
notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini “pirateria” e “rapina
armata contro le navi” sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006
(come emendata).
Art. 55
Preavviso
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18
(diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per
il contratto di arruolamento a tempo determinato.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di
preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti
sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali:
minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro-rata della 13a e 14a mensilità, e se
dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Art. 56
Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, conviventi risultanti da documentazione anagrafica,
da documentare alla Società entro 10 giorni dall’avvenuto decesso (1);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione
della Società o del Comando di bordo.
(1) Solo in tale ipotesi il costo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento
di fine rapporto maturato.
Art. 57
Trattamento di fine rapporto
1 - Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 ed
in particolare ai sensi del 2° comma dell’art. 4 della citata legge, si conferma che la retribuzione
utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia;
c) rateo della gratifica pasquale;
d) valore convenzionale della panatica di cui all’art. 37;
e) scatti di anzianità di cui agli artt. 26 e 78;
f) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all’allegato B.
2 - All’atto della cessazione del rapporto di lavoro l’armatore corrisponderà al marittimo il
trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
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Art. 58
Rimpatrio
1 - Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del marittimo. Nelle
spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti
dal vettore aereo.
2 - L’armatore deve corrispondere al marittimo, per tutta la durata del viaggio di rimpatrio, il
minimo contrattuale, la panatica in natura o l’indennità sostitutiva da concordarsi volta per volta,
gli scatti di anzianità e il pro-rata della gratifica natalizia e della gratifica pasquale.
3 - Durante il viaggio di rimpatrio il marittimo dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le
malattie secondo le norme di legge e della presente Sezione.
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CAPO XI
REGOLAMENTO DI BORDO
Art. 59
Regolamento di bordo
a) Attività del personale marittimo
Il personale marittimo, oltre alle attività tipicamente marinaresche, di navigazione e di conduzione
delle macchine e degli impianti del mezzo speciale, svolgerà tutte le attività alle quali il mezzo è
adibito.
Effettuerà anche i lavori di manutenzione, di riparazione e/o modifica al mezzo speciale, alle sue
dotazioni ed attrezzature etc.
b) Cambio di mezzo navale speciale nella stessa area di lavoro
Il personale imbarcato su un mezzo navale speciale può essere impiegato temporaneamente,
anche su altri mezzi operanti in zona ed, eventualmente, anche a terra, presso campi-base, senza
la stipulazione di altre convenzioni e senza mutamenti né della retribuzione né della qualifica.
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CAPO XII
REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Premessa
In considerazione della specialità del lavoro a bordo delle navi, i lavoratori marittimi nell’arco
dell’anno devono necessariamente alternare periodi di imbarco con periodi di riposo a terra per il
necessario recupero delle energie psicofisiche.
L’organico complessivo di una impresa armatoriale è, pertanto, costituito dai marittimi imbarcati
più una riserva per garantire l’avvicendamento.
I lavoratori marittimi in regime di Continuità di Rapporto di Lavoro compongono la consistenza
organica del personale navigante dell’impresa armatrice di navi battenti bandiera italiana, insieme
ai lavoratori marittimi iscritti al Turno Particolare.
Art. 60
Iscrizione al turno
1 - I lavoratori marittimi, compresi gli Ufficiali, da iscrivere nel Turno Particolare, saranno
prelevati a libera scelta dalla eventuale lista stagionale, dal Turno Generale o dall’Ufficio
Movimento Ufficiali.
2 - I lavoratori marittimi sono iscritti al Turno Particolare in base al proprio grado di bordo.
3 - I lavoratori marittimi, non iscritti alla continuità di rapporto di lavoro, saranno prelevati dal
Turno Particolare o in caso di indisponibilità dalla eventuale lista stagionale o dal Turno Generale
e imbarcati con una delle tipologie di contratto di arr uolamento previste dal Codice della
Navigazione.
4 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un turno particolare
unico.
Art. 61
Iscrizioni e reiscrizioni
1 - Le iscrizioni e le reiscrizioni nel Turno vengono effettuate in seguito a richiesta scritta da parte
della Società al competente Ufficio di Collocamento.
2 - Per l’iscrizione il lavoratore marittimo deve essere in possesso dei requisiti per la categoria
nella quale è chiesta l’iscrizione stessa.
3 - I lavoratori marittimi saranno reiscritti nell’ordine cronologico di sbarco, che dovrà essere
effettuata non oltre il 15° giorno dallo sbarco, salvo quanto previsto dall’art. 65.
4 - Il Turno sarà composto dagli iscritti al Turno Particolare. La composizione numerica dei Turni
Particolari per ogni categoria sarà rapportata alle tabelle minime di sicurezza delle navi in
esercizio della Società, in modo che i marittimi iscritti al Turno Particolare, sommati a quelli in
C.R.L., non superino il 143% del personale previsto dalle tabelle minime di sicurezza. Sarà
possibile istituire, a livello locale, Turni Particolari di riserva per eventuali specifiche e/o
temporanee esigenze aziendali, previo accordo tra le parti. La contrattazione integrativa
aziendale potrà determinare una maggiore consistenza di personale in base all’organizzazione
del lavoro prevista per il servizio a cui vengono adibite le navi.
34
Art. 62
Regolamento di imbarco
1 - La Società ha facoltà di avviare a bordo il marittimo non strettamente nell’ordine cronologico
di iscrizione, con un margine di scelta fra i primi cinque iscritti per categoria. Si darà, in ogni caso,
la precedenza ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro che abbiano già usufruito del periodo
di riposo (*).
(*) Nota a verbale:
1) I marittimi non imbarcati secondo l’ordine cronologico di iscrizione a turno saranno comunque chiamati
per imbarco nelle successive quattro chiamate salvo oggettive esigenze di carattere tecnico.
2) I marittimi del turno particolare non in regime di continuità non saranno comunque chiamati all’imbarco
prima che sia trascorso un periodo a terra pari almeno al 33% del periodo di imbarco.
Art. 63
Periodo di imbarco
1 - In considerazione di quanto previsto all’art. 1, comma 2 della presente Sezione , il periodo
massimo di imbarco è pari a 9 mesi, prorogabili di 30 giorni da parte dell’Armatore, per tutti i mezzi
navali speciali.
La durata del periodo d’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
2 - Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per “avvicendamento”.
3 - Per i marittimi non in continuità di rapporto di lavoro il contratto di arruolamento cessa al
compimento del periodo contrattuale di imbarco; al marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine
rapporto maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate all’art.
51 57 (Trattamento di fine rapporto) e fermo restando quanto previsto in materia di previdenza
complementare.
Qualora il marittimo iscritto a turno particolare non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo,
corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti durante
l’imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, e una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà
corrisposto un compenso pari alla metà del preavviso.
4 - Da parte dell’Armatore potranno essere richiesti adeguamenti del periodo di imbarco previsto
dalla normativa generale per particolari situazioni riguardanti ogni tipo di mezzo navale speciale.
Qualora il marittimo debba iniziare l’ultimo viaggio del suo periodo di imbarco, potrà essere
sbarcato entro i venti giorni precedenti la scadenza del periodo di imbarco.
Art. 64
Reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare.
Periodo di prova
1 - L’obbligo della reiscrizione nei limiti di cui al punto 4 dell’art . 61 (Iscrizioni e reiscrizioni) vige
per i marittimi che abbiano superato il periodo di prova che, ai soli fini della iscrizione al turno
viene fissato in mesi 4 di effettiva presenza a bordo.
2 - Ai fini di cui al precedente comma, l’Armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato
della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione la prova si intenderà
positivamente superata.
3 - Fermo restando quanto previsto dall’art. 11 costituiscono comunque motivi per la non
reiscrizione al turno particolare o la cancellazione dal turno stesso:
35
a) indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni,
nonché l’indisponibilità all’imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
b) l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Ente competente) anche se
dovuti a più eventi morbosi;
c) mancata tempestiva comunicazione della indisponibilità per malattia, infortunio o grave
motivo personale da comunicare alla Società per telegramma/fax e/o anche per via
telematica facendo seguire l’invio del documento giustificativo entro due giorni
dall’insorgere del motivo;
d) lo sbarco per volontà del marittimo senza giustificato motivo;
e) l’ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata di imbarco ed il
rifiuto del marittimo all’imbarco derivante dalla chiamata;
f) il rifiuto di trasbordare;
g) l’inibizione dall’esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
h) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al
riguardo;
i) la riduzione della flotta sociale, il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la
non reiscrizione a turno o la cancellazione dal turno sarà effettuata, categoria per
categoria, partendo da coloro che hanno minore anzianità di azienda.
l) produzione documentale mendace e/o impropria a sostegno della disponibilità
all’imbarco.
4 - La società comunicherà tempestivamente al marittimo a mezzo di lettera raccomandata il
provvedimento di non reiscrizione o cancellazione dal turno particolare, che deve contenere le
contestuali motivazioni.
5 - Il marittimo che per giustificato motivo non risponde alla chiamata per l’imbarco su un
determinata mezzo navale speciale, potrà successivamente essere imbarcato sul medesimo
mezzo o su altra unità della flotta sociale, una volta cessati i motivi che cau sarono il mancato
imbarco.
6 - Si considera contrario allo spirito delle presenti norme la cancellazione o la mancata
reiscrizione al turno particolare determinata da motivi di fede religiosa, di credo politico o di
appartenenza a un Sindacato.
7 - Il marittimo già iscritto nel Turno Particolare di un’azienda, per essere iscritto nel Turno
Particolare di un’altra azienda o comunque per imbarcare a bordo delle navi armate da un’altra
impresa è tenuto necessariamente a comunicare per iscritto alla Società, al cui Turno Particolare
appartenga, la propria volontà di essere can cellato da detto Turno Particolare. In tal caso, la
stessa Società provvederà all’apposita comunicazione all’Ufficio di Collocamento della Gente di
Mare di competenza. Nel caso di mancata comunicazione alla Società, lo stesso marittimo non
potrà imbarcare a bordo delle navi armate da un’azienda differente.
Art. 65
Sbarchi per malattia ed infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento
di fine rapporto calcolato secondo i criteri indicati all’art. 57.
2 - Il marittimo, alla guarigione (certificato di guarigione inviato all’Azienda entro 5 giorni dalla
data di rilascio da parte dell’Ente Competente) sarà iscritto al turno in attesa di imbarco.
3 - Il marittimo, dopo la guarigione e la conseguente reiscrizione al turno, avrà diritto al riposo
secondo le norme previste dal presente Regolamento con un minimo tra riposo e franchigia di 30
giorni.
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Art. 66
Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, conviventi risultanti da documentazione anagrafica,
da documentare alla Società entro 10 giorni dall’avvenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione
della Società o del Comando di bordo.
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il trattamento
di fine rapporto maturato.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria
posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco. La mancata comunicazione
della data di disponibilità entro il termine previsto di 30 giorni dall o sbarco sarà valutabile come
manifestazione di comportamento concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo
contrattuale e quindi manifestazione di volontà del marittimo di voler essere cancellato dal turno
particolare.
Art. 67
Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L’indisponibilità all’imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere
comunicata dall’interessato alla Società con telegramma/fax e/o per via telematica, facendolo
seguire da un documento giustificativo (la malattia documentata con certificato medico del SASN
o della ASL o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o
meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere
comunicata all’atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - Appena disponibile all’imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
3 - Il marittimo rimarrà a turno per:
– indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 30 giorni;
– persistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.
4 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato
dal turno.
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CAPO XIII
REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 68
Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro
1 - II presente Regolamento è parte integrante a tutti gli effetti dei contratti di arruolamento
stipulati in base alla presente Sezione e si applica alle Aziende che abbiano un numero di mezzi
navali speciali superiore a 2 o con equipaggi che nel totale superino le 120 persone imbarcate.
2 - Viene espressamente riconosciuta validità, anche per il passato, a deroghe al presente
Regolamento ovvero ad accordi volti ad attuarne le finalità in situazioni operative ed
imprenditoriali diverse da quelle presupposte dalla disciplina generale dell’istit uto.
3 - Un raggruppamento di società o compagnie consorziate può costituire un elenco unico della
Continuità di Rapporto di Lavoro.
Art. 69
Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L.
Le aziende operanti nel mercato dell’off -shore sono caratterizzate dalla temporaneità, variabilità
e non programmabilità delle attività.
In considerazione, pertanto, che l’attività svolta su commessa è soggetta a variazioni ed
oscillazioni che possono comportare l’utilizzo della forza lavorativa di cui non è ipotizzabile una
permanenza stabile nella organizzazione aziendale, le parti concordano quanto segue:
A) Le aziende che applicano il regime di continuità del rapporto di lavoro dovranno avere un
numero di marittimi in C.R.L. corrispondente alle percentuali sottoindicate, da calcolarsi sulle
tabelle minime di sicurezza di ogni singola nave in esercizio, per ogni grado di bordo:
Primi Ufficiali 100%
Secondi Ufficiali 80%
Terzi Ufficiali 60%
Sottufficiali 80%
Comuni 50%
Categorie iniziali 10%
Il numero complessivo dei marittimi presenti in CRL e TP dovrà essere non superiore al 143%
del personale presente nelle tabelle minime di sicurezza. Eventuali ulteriori fabbisogni potranno
essere prelevati dal Turno Generale.
Qualora applicando le percentuali di cui sopra per ogni singolo grado di bordo si ottenessero
frazioni di unità, queste verranno arrotondate all’unità superiore qualora la frazione superi lo 0,5.
Non verranno assunti in C.R.L. i Giovanotti di 1 a, i Giovanotti di 2°, i Garzoni di cucina, i Garzoni
di 2a, i Piccoli, i Mozzi, i Giovanotti di Macchina.
B) Le Aziende assumeranno i marittimi in C.R.L. prelevandoli dal turno particolare aziendale ogni
qualvolta si renda vacante un posto nella corrispondente categoria fino a concorrenza delle
percentuali sopraelencate.
Pertanto, il marittimo che è ammesso al regime della continuità deve essere cancellato dal turno
particolare e al momento della cessazione della convenzione di imbarco non sarà più iscritto in
tale turno.
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Per l’ammissione al regime di continuità l’azienda preleverà il personale del Turno Particolare
Aziendale secondo la graduatoria combinata in base ai seguenti criteri:
• per il possesso di ogni certificato comprovante il superamento di corsi di qualificazione
professionale concernenti la categoria professionale del marittimo Punti 10
• per ogni anno di regolarità ed assiduità nelle chiamate all’imbarco e completamento dei periodi
di imbarco contrattualmente stabiliti Punti 6
• per ogni anno di anzianità di navigazione con lo stesso grado nel turno particolare dell’azienda
Punti 4
• per ogni anno di anzianità di navigazione nel turno particolare aziendale Punti 1
C) Le Aziende comunicheranno, entro il mese di marzo di ogni anno, alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali, e inviandone copia alla Confitarma, l’elenco del personale in continuità di rapporto di
lavoro e le graduatorie del personale iscritto al turno particolare compilate secondo i criteri di cui
al punto B).
D) Fermo restando quanto previsto ai precedenti punti A e B le Aziende che raggiungessero o si
trovassero ad avere un numero di marittimi in C.R.L. pari o superiore alle percentuali indicate al
punto A del presente articolo, potranno bloccare il turnover d ei marittimi in C.R.L. fino a
concorrenza delle percentuali sopra indicate.
Art. 70
Periodo d’imbarco
1 - La turnazione dei cicli lavoro/riposo è demandata alla contrattazione integrativa aziendale
con le OO.SS. stipulanti la presente Sezione.
2 - Il marittimo, dopo aver completato il prescritto periodo d’imbarco sbarcherà per usufruimento
ferie e riposi, salvo le diverse motivazioni di cui ai casi previsti dagli articoli 72 (malattia e d
infortunio) e 73 (sbarchi per gravi motivi personali). Lo sbarco, inteso come ultima data di discesa
da bordo del mezzo navale speciale, risolve di diritto e automaticamente la convenzione
d’imbarco.
3 - L’anzianità continuerà a decorrere anche nel periodo in cui il marittimo è a terra in attesa
d’imbarco e negli altri casi previsti dal presente regolamento.
Art. 71
Periodo di riposo
1 - Dopo aver completato il periodo di imbarco il marittimo avrà diritto ad un periodo di riposo a
terra corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati e non fruiti
durante l’imbarco per domeniche, festività, ferie, sabati, salvo quanto previsto dai successivi punti
2 e 3.
2 - Detto riposo sarà usufruito per altrettanti giorni di calendario, con esclusione delle domeniche
ed eventuali festività infrasettimanali cadenti nel periodo considerato e di eventuali giorni di
viaggio impiegati per il rimpatrio.
3 - Dopo Io sbarco la Società provvederà a comunicare al marittimo, a mezzo lettera o in via
telematica, la durata del periodo di riposo e la data di inizio della disponibilità all’imbarco. Il
marittimo, dopo aver usufruito delle ferie maturate e non godute durante il periodo di imbarco e
dei riposi compensativi maturati e non fruiti durante il periodo di imbarco relativi ai sabati,
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domeniche e festività, nonché dei giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra, sarà
considerato disponibile all’imbarco con obbligo di accettazione se chiamato .
4 - Nel caso che per esigenze di servizio il marittimo venga chiamato prima del completamento
del periodo di riposo e comunque non prima di 10 giorni o pro -rata dall’effettivo godimento, le
giornate di riposo non godute saranno aggiunte al periodo di riposo maturato con il successivo
periodo di imbarco. Il marittimo che, dopo aver trascorso a terra il periodo di riposo previsto dal
presente articolo, non fosse imbarcato entrerà in disponibilità retribuita (art. 75).
5 - I periodi di malattia e di infortunio indennizzati, comunicati alle Società dal competente Ente,
saranno aggiunti al periodo di riposo da usufruire.
6 - Durante il periodo di riposo a terra al marittimo sarà corrisposta la retribuzione su base
mensile così composta: minimo contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della
panatica e del supplemento paga per il personale di Stato Maggiore. Saranno inoltre corrisposti
agli aventi diritto gli assegni familiari secondo le vigenti norme di legge.
7 - Il trattamento di fine rapporto di lavoro continuerà a maturare nel suddetto periodo.
Art. 72
Malattia ed infortunio
1 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettanti maturate a bordo durante
il periodo di imbarco. L’anzianità continuerà a decorrere.
2 - Il marittimo dovrà comunicare, tempestivamente all’azienda, la guarigione inviando il relativo
certificato entro 5 giorni dalla data di rilascio da parte dell’Ente competente e avrà diritto al riposo
e alla disponibilità retribuita secondo le norme previst e al presente Regolamento. Al marittimo
verrà riconosciuto un periodo a terra retribuito, fino a concorrenza dei riposi maturati e non fruiti.
3 - L’anzianità verrà sospesa al marittimo che, dopo sei mesi dallo sbarco per infortunio sul
lavoro, non sia dichiarato guarito e sarà riaccesa al momento del reimbarco.
Art. 73
Sbarchi per gravi motivi personali
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, conviventi risultanti da documentazione anagrafica,
da documentare alla Società entro 10 giorni dall’avvenuto decesso (1);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione
della Società o del Comando di bordo.
(1) Solo in tale ipotesi il costo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli tranne il trattamento di
fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso. L’anzianità sarà sospesa al termine del riposo
a terra retribuito di cui art. 71 per essere riaccesa all’imbarco. L’interessato non avrà diritto alla
disponibilità retribuita.
3 - Entro il trentesimo giorno dallo sbarco il marittimo documenterà alla Società la propria
posizione preannunciando la data della sua disponibilità al reimbarco che non dovrà avvenire
comunque oltre due mesi dallo sbarco. La mancata comunicazione della data di disponibilità entro
il termine previsto di 30 giorni dallo sbarco sarà valutabile come manifestazione di comportamento
concludente da parte del marittimo di risoluzione del vincolo contrattuale e quindi manifestazione
di volontà del marittimo di voler essere cancellato dal turno particolare.
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Art. 74
Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio
1 - L’indisponibilità all’imbarco per malattia, infortunio o grave motivo personale dovrà essere
comunicata dall’interessato alla Società per via telematica facendolo seguire da un documento
giustificativo (la malattia va documentata con certificato del Ministero della Sanità o di altro Ente
equipollente o, in mancanza, di un Ufficiale sanitario). La Società si riserva di ritenere valida o
meno la documentazione certificante il grave motivo personale. Tale indisponibilità dovrà essere
comunicata all’atto in cui si verifica e non al momento della chiamata.
2 - L’anzianità sarà sospesa dal giorno dell’indisponibilità ad imbarcare e riaccesa al reimbarco.
L’interessato non avrà diritto alla disponibilità retribuita.
3 - Appena disponibile all’imbarco il marittimo comunicherà alla Società la sua disponibilità.
4 - Il marittimo rimarrà iscritto nell’elenco della C.R.L per:
– indisponibilità per gravi motivi personali di durata fino a 60 giorni;
– persistente indisponibilità per malattia fino a 180 giorni.
5 - Perdurando la sua indisponibilità oltre i termini suddetti il marittimo potrà essere cancellato
dall’elenco di cui sopra.
Art. 75
Disponibilità retribuita
1 - Qualora il marittimo entri in disponibilità retribuita avrà diritto alla corresponsione di un
assegno giornaliero pari al 75% del valore del minimo contrattuale per i comuni ed i sottufficiali e
all’80% per gli ufficiali.
2 - L’assegno non compete per i giorni in cui il marittimo sia chiamato a svolgere, a bordo od a
terra, lavori di comandata, custodia ed a frequentare corsi di addestramento se retribuiti e per
giorni di malattia o infortunio indennizzati.
Art. 76
Gratifica natalizia e pasquale per il personale in continuità di rapporto di lavoro
1 - In occasione del Natale verrà corrisposta al personale in continuità del rapporto di lavoro una
gratifica costituita dai seguenti elementi di retribuzione riferiti al mese di dicembre: minimo
contrattuale, scatti di anzianità, valore convenzionale della panatica, supplemen to paga per
anzianità al personale di Stato Maggiore (Allegato B).
2 - La gratifica natalizia si intende riferita all’anno solare nel corso del quale viene corrisposta e
pertanto al personale nuovo assunto in continuità di rapporto di lavoro, nonché a quello che
risolve il rapporto di lavoro nel corso dell’anno, la suddett a gratifica verrà corrisposta in ragione
di tanti 360 mi quanti sono i giorni di servizio utili nel corso dell’anno. Sono comunque esclusi i
giorni di malattia, indennizzati dall’Ente competente, nonché i periodi di sospensione previsti dalla
normativa in materia.
3 - In occasione della Pasqua verrà corrisposta sulla base degli elementi di cui sopra, riferiti al
mese di aprile, una mensilità di retribuzione con le stesse modalità previste per la gratifica
natalizia. Detta gratifica pasquale è riferita al periodo comp reso tra il 1° maggio dell’anno
precedente e il 30 aprile dell’anno in cui viene corrisposta.
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Art. 77
Ferie per il personale in C.R.L.
1 - A tutto il personale in continuità di rapporto di lavoro è riconosciuto un periodo feriale di 34
giorni lavorativi (vedi nota art. 38), sabati inclusi, per ogni anno di servizio o pro-rata per le frazioni
di anno.
2 - I giorni di ferie maturati durante il periodo di riposo a terra saranno fruiti prima dell’inizio della
disponibilità retribuita. In caso di imbarco anticipato, il marittimo avrà diritto al differimento della
rimanenza di ferie non usufruite, da utilizzarsi in aggiunta al successivo periodo di riposo a terra.
3 - Le ferie maturano altresì durante la posizione di disponibilità retribuita.
4 - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro i giorni di ferie non fruiti saranno liquidati e
corrisposti unitamente al T.F.R.
Art. 78
Scatti di anzianità
1 - Al marittimo che maturi almeno due anni di anzianità in continuità di rapporto di lavoro con la
stessa Azienda spetterà un primo scatto di anzianità ex 5%. Dopo il primo biennio di anzianità,
maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali di anzianità
ex 3%.
2 - Se nel corso di un biennio il marittimo viene ammesso alla C.R.L., ai fini della maturazione
del successivo scatto di anzianità, sarà considerata utile anche la precedente anzianità di
navigazione maturata con la stessa Azienda nell’arco del biennio.
Art. 79
Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso
A) Trattamento di fine rapporto.
1 - Per il personale cui si applica il regolamento sulla continuità di rapporto di lavoro il trattamento
di fine rapporto sarà calcolato per tutti i marittimi in ragione di 30/30 di retribuzione utile, come
previsto dalla legge 297/82.
2 - La retribuzione annua utile si compone degli stessi elementi indicati al punto 1) dell’art. 57 in
base alla disposizione del 2° comma dell’art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297.
B) Indennità sostitutiva del preavviso.
3 - L’eventuale indennità sostitutiva del preavviso, da calcolare conformemente a quanto
previsto dal punto 2 dell’art. 55 (Preavviso), sarà dovuta nelle seguenti misure:
Ufficiali Sottufficiali e comuni
Fino a 5 anni gg. 18 gg. 12
Da oltre 5 a 10 anni gg. 30 gg. 20
Oltre 10 anni gg. 40 gg. 40
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C) Applicabilità.
5 - Gli scaglionamenti dell’anzianità e del preavviso di cui al presente articolo, punti A) e B),
hanno applicazione dalla data di ammissione del marittimo al regime della continuità di rapporto
di lavoro.
Art. 80
Cause di cancellazione dalla C.R.L.
1 - Per il personale cui si applica il Regolamento sulla Continuità di Rapporto di Lavoro, le cause
di cancellazione dalla C.R.L. sono le seguenti:
a) - la riduzione della flotta sociale e il disarmo di durata superiore a 90 giorni. In questi casi la
cancellazione dalla C.R.L. sarà effettuata categoria per categoria secondo i seguenti criteri
in concorso tra loro: esigenze tecniche e di rendimento, anzianità di azienda, carichi di
famiglia;
b) - la temporanea inibizione dall’esercizio professionale di durata superiore a 30 giorni;
c) - lo sbarco per volontà del marittimo in assenza dei gravi motivi personali, così come indicati
dall’art. 56 (Sbarchi per gravi motivi personali);
d) - l’indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 60 giorni,
nonché l’indisponibilità all’imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
e) - l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dalla assicurazione fondamentale e complementare dell’Ente competente) anche se dovuti
a più eventi morbosi;
f) - lo sbarco per colpa grave del marittimo ai sensi dell’art. 11;
g) - l’ingiustificata indisponibilità del marittimo al momento della chiamata all’imbarco ed il rifiuto
del marittimo all’imbarco derivante dalla chiamata;
h) - il rifiuto di trasbordare;
i) - l’avere preteso dai componenti l’equipaggio, subordinati per ragioni di servizio , la indebita
corresponsione di somme connesse al servizio;
j) - il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme al riguardo;
k) - le dimissioni dalla continuità di rapporto di lavoro.
2 - Il preavviso da parte dell’armatore potrà essere dato anche durante il periodo di imbarco.
Art. 81
Dimissioni
1 - Le dimissioni del marittimo in continuità di rapporto di lavoro devono essere presentate per
iscritto rispettando i termini di preavviso di cui all’art. 79 in osservanza delle disposizioni di legge
e circolari in materia.
2 - Il preavviso da parte del lavoratore marittimo potrà essere dato anche durante il periodo di
imbarco.
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CAPO XIV
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
Art. 82
Conciliazione delle controversie individuali di lavoro
1 - In caso di controversie individuali di lavoro nautico l’Armatore o il lavoratore marittimo
possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l’assistenza delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo e secondo le procedure e
modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante di Confitarma;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria del
presente Contratto Collettivo cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione
Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie
del presente Contratto che rappresenta l’istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro i
20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del
comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige
un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino
sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione
bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di
Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si perfeziona
solo parzialmente, se ne dà atto nell’apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le
rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto
dall’articolo 412 c.p.c.
All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della
Commissione di Conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino
essere depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
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CAPO XV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 83
Disciplina contrattuale
1 - La disciplina risultante dalle disposizioni della presente Sezione, da valutare anche nel loro
complesso, si intende stabilita in sostituzione complessiva dei trattamenti comunque in atto per
effetto di qualsiasi altra. Regolamentazione collettiva nazionale preesistente, anche se di
carattere corporativo o estesa erga omnes ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.
Art. 84
Affissione del contratto a bordo
1 - II Comandante curerà che sul mezzo navale speciale, in un posto accessibile all’equipaggio.
Sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia della presente Sezione, del
Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dalla Autorità.
Art. 85
Contrattazione aziendale o di secondo livello
1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale
sottoscrizione dell’impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano,
la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in
parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto
modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati.
Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione
aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate
nell’elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività, nonché risultati legati all’andamento economico delle imprese,
compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per
riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non
predeterminabili non s aranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi
compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di
ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 - Non possono formare oggetto di trattazione aziendale argomenti che siano stati già
disciplinati dal contratto nazionale.
Fatta eccezione per le seguenti materie:
a) verifica dell’applicazione delle norme inerenti la stabilità di impiego del personale, C.R.L.
e T.P.;
b) applicazione degli indirizzi in materia di formazione professionale ed eventuali iniziative
specifiche in merito, attività di polivalenza e loro valorizzazione economica;
c) applicazione delle norme sulla sicurezza e formazione dei R.L.S.;
d) introduzione di nuove forme di organizzazione del lavoro con particolare riferimento alle
innovazioni tecnologiche;
e) disponibilità retribuita;
f) spese di viaggio durante il periodo di imbarco;
g) Indennità zona operativa off-shore;
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h) maggiorazione per giornate festive trascorse in servizio;
i) cicli lavoro/riposo per i mezzi navali speciali in zona operativa off-shore che non effettuino
attività di perforazione;
condizioni normative difformi da quelle previste dal contratto nazionale, già contenute nei contratti
aziendali, verranno mantenute invariate fino alla scadenza dei contratti stessi.
4 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della
scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per
il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o
unilaterali. L’azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
5 - Fermo restando che l’organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro
e pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi
della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di c ontrattazione aziendale o di
secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
6 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi
economiche, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione, si possono determinare intese per
individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle
prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull’organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche
di temporaneità e di sperimentazione.
7 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello
o che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai
marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento “retributivo di garanzia” lordo mensile
pro-capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 3%
del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di
secondo livello.
8 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente
Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Anche con riferimento alla disciplina prevista dallo Statuto della Confederazione Italiana Armatori
ed agli obblighi associativi che da tale disciplina discendono per le imprese aderenti, la
Confederazione Italiana Armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della contrattazione
integrativa aziendale sono quelle fissate nell’art. 85 della presente Sezione, dichiarano che
eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti, impegni che
esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto articolo 85 non possono essere
addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinatari della presente Sezione, come titolo
valido per attribuzioni di diritti e/o obblighi.
Art. 86
Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026.
Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una
delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa
resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Art. 87
Allegati
1 - Gli allegati tutti sono parte integrante della presente Sezione.
46
ALLEGATO “A”
MINIMO
CONTRATTUALE
dal 1° luglio 2024
1° SCATTO DI
ANZIANITÀ
ex 5%
SCATTO DI
ANZIANITÀ
ex 3%
1° UFFICIALE EXTRA-MED. € 2.332,83 € 88,97 € 53,38
1° UFFICIALE MEDITERRANEO € 2.296,57 € 87,21 € 52,33
2° UFFICIALE EXTRA-MED. € 1.970,21 € 71,43 € 42,85
2° UFFICIALE MEDITERRANEO € 1.926,42 € 69,29 € 41,58
3° UFFICIALE EXTRA-MED. € 1.833,22 € 64,79 € 38,88
3° UFFICIALE MEDITERRANEO € 1.799,20 € 63,15 € 37,89
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. € 1.466,57 € 51,83 € 31,10
3° UFFICIALE JUNIOR
MEDITERRANEO € 1.439,36 € 50,52 € 30,31
SOTTUFFICIALE C.S. € 1.706,42 € 58,70 € 35,22
SOTTUFFICIALE € 1.642,58 € 55,62 € 33,38
COMUNE € 1.455,35 € 46,59 € 27,95
GIOVANOTTO € 1.313,94 € 39,77 € 23,87
MOZZO € 1.209,01 € 34,72 € 20,83
47
segue ALLEGATO “A”
MINIMO
CONTRATTUALE
dal 1° luglio 2025
1° SCATTO
DI ANZIANITÀ
ex 5%
SCATTO DI
ANZIANITÀ
ex 3%
1° UFFICIALE EXTRA-MED. € 2.389,42 € 91,80 € 55,08
1° UFFICIALE MEDITERRANEO € 2.352,28 € 90,00 € 54,00
2° UFFICIALE EXTRA-MED. € 2.018,01 € 73,82 € 44,29
2° UFFICIALE MEDITERRANEO € 1.973,15 € 71,63 € 42,98
3° UFFICIALE EXTRA-MED. € 1.877,69 € 67,02 € 40,21
3° UFFICIALE MEDITERRANEO € 1.842,85 € 65,33 € 39,20
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. € 1.502,15 € 53,61 € 32,17
3° UFFICIALE JUNIOR
MEDITERRANEO € 1.474,28 € 52,26 € 31,36
SOTTUFFICIALE C.S. € 1.747,81 € 60,77 € 36,46
SOTTUFFICIALE € 1.682,43 € 57,62 € 34,57
COMUNE € 1.490,66 € 48,35 € 29,01
GIOVANOTTO € 1.345,81 € 41,37 € 24,82
MOZZO € 1.238,34 € 36,19 € 21,71
48
segue ALLEGATO “A”
MINIMO
CONTRATTUALE
dal 1° luglio 2026
1° SCATTO
DI ANZIANITÀ
ex 5%
SCATTO DI
ANZIANITÀ
ex 3%
1° UFFICIALE EXTRA-MED € 2.446,02 € 94,63 € 56,78
1° UFFICIALE MEDITERRANEO € 2.408,00 € 92,79 € 55,68
2° UFFICIALE EXTRA-MED. € 2.065,81 € 76,21 € 45,72
2° UFFICIALE MEDITERRANEO € 2.019,89 € 73,97 € 44,38
3° UFFICIALE EXTRA-MED. € 1.922,17 € 69,24 € 41,55
3° UFFICIALE MEDITERRANEO € 1.886,50 € 67,51 € 40,51
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. € 1.537,73 € 55,39 € 33,24
3° UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO € 1.509,20 € 54,01 € 32,41
SOTTUFFICIALE C.S. € 1.789,21 € 62,84 € 37,70
SOTTUFFICIALE € 1.722,28 € 59,61 € 35,77
COMUNE € 1.525,96 € 50,12 € 30,07
GIOVANOTTO € 1.377,69 € 42,96 € 25,78
MOZZO € 1.267,67 € 37,66 € 22,59
49
ALLEGATO “B”
Supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore dal 1° luglio 2024
1° Ufficiale 2° Ufficiale 3° Ufficiale
Fino a 5 anni € 106,77 € 85,72 € 77,75
oltre 5 e fino a 10 anni € 124,56 € 100,00 € 90,70
oltre 10 e fino a 15 anni € 142,36 € 114,28 € 103,66
oltre 15 e fino a 20 anni € 160,16 € 128,57 € 116,62
oltre 20 anni € 177,95 € 142,85 € 129,58
Gli importi sopra indicati non sono cumulabili.
I valori sopra indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una cifra pari
all’aumento per i seguenti coefficienti:
– fino a 5 anni 0,06
– da 5 a 10 anni 0,07
– da 10 a 15 anni 0,08
– da 15 a 20 anni 0,09
– oltre i 20 anni 0,10
Agli effetti della applicazione degli importi di cui sopra l’anzianità si calcola sommando i periodi di
effettiva navigazione su navi mercantili nazionali compiuti in qualità di Ufficiale di coperta o di macchina
dopo il conseguimento dell’abilitazione professionale.
50
Segue ALLEGATO “B”
Supplemento paga al personale di Stato Maggiore non provvisto del titolo
professionale di Capitano di lungo corso o di macchina
Ai Padroni al comando ed ai Direttori di Macchina non CM che abbiano un’anzianità di navigazione su
mezzi navali speciali, in qualità di Comandante o Ufficiale, di almeno cinque anni, sarà riconosciuto un
supplemento paga nella misura fissa di € 3,10 mensili.
Ai Padroni al comando ed ai Direttori di Macchina non CM che non abbiano maturato il diritto al
supplemento paga di € 3,10 mensili, sarà riconosciuto un supplemento paga di € 2,58 mensili.
Detto supplemento di € 2,58 mensili non verrà più corrisposto quando il Padrone al Comando o il
Direttore di Macchina non CM avrà maturato il diritto al predetto supplemento paga di € 3,10 mensili.
Al restante personale imbarcato in qualità di Ufficiale, che non sia in possesso del titolo professionale di
Capitano di lungo corso o Capitano di macchina sarà riconosciuto un supplemento paga nella misura
fissa di € 2,58 mensili.
Detto supplemento è elevato a € 3,10 mensili per il personale di cui sopra con oltre cinque anni di
anzianità di navigazione su mezzi navali speciali.
Agli Ufficiali radiotelegrafisti sarà corrisposto un supplemento paga per anzianità nella misura di
€ 3,10 mensili.
Detto supplemento è elevato, per gli Ufficiali radiotelegrafisti, a:
• € 3,62 qualora abbiano da 5 a 15 anni di anzianità.
• € 4,65 qualora abbiano oltre 15 anni di anzianità.
51
ALLEGATO “C”
INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE MEZZI NAVALI SPECIALI
CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI PERFORAZIONE E MONTAGGIO
(importi in euro)
1°
UFF.LE
2°
UFF.LE
3°
UFF.LE
SOTT.CS/
NOSTROMO
SOTTUFF. COMUNE
1
INDENNITÀ DI
NAVIGAZIONE DI
BASE
6,79 5,21 4,33 3,09 2,82 1,81
2
INDENNITÀ DI
NAVIGAZIONE ESTERA
MNS (*)
9,33 7,88 7,33 6,83 6,57 5,82
3
A) MEZZI OP. CON
BASE IN PORTO
NAZIONALE
25,58 24,90 24,12 22,03 20,53 17,08
4
B) MEZZI OP. CON
BASE IN PORTO
ESTERO
30,23 29,37 28,57 25,81 24,06 19,85
5
C) MEZZI INOP. IN
MANUTENZIONE
PORTO NAZIONALE
15,60 14,98 14,32 13,57 12,69 11,65
6
C) MEZZI INOP. IN
MANUTENZIONE
PORTO ESTERO
23,26 22,49 21,64 19,79 18,66 15,40
7
D) MEZZI IN DIS. CON
PERSONALE ADIBITO A
GUARDIANIA PORTO
NAZIONALE
5,67 5,18 4,79 4,25 3,43 3,19
8
D) MEZZI IN DIS.
CON PERSONALE
ADIBITO A
GUARDIANIA
PORTO ESTERO
6,67 6,18 5,79 5,25 4,43 4,19
9
E) MEZZI IN ALLEST.
E/O COSTRUZ.
PORTO NAZIONALE
12,38 12,07 11,57 10,90 10,34 9,72
10
E) MEZZI IN ALLEST.
E/O COSTRUZ.
PORTO ESTERO
13,38 13,07 12,57 11,90 11,34 10,72
(*) Valori riferiti al 1° luglio 2024 . L’importo di questa indennità viene rivalutato applicando il criterio previsto
all’art. 28, comma 3 della presente Sezione.
52
ALLEGATO “D”
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR)
Dal 1° luglio 2024 Dal 1° luglio 2025 Dal 1° luglio 2026
1° UFFICIALE EXTRA-MED. € 35,00 € 61,25 € 87,49
1° UFFICIALE MEDITERRANEO € 34,45 € 60,29 € 86,13
2° UFFICIALE EXTRA-MED. € 29,56 € 51,73 € 73,89
2° UFFICIALE MEDITERRANEO € 28,90 € 50,58 € 72,25
3° UFFICIALE EXTRA-MED. € 27,50 € 48,13 € 68,76
3° UFFICIALE MEDITERRANEO € 26,99 € 47,24 € 67,48
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. € 22,00 € 38,50 € 55,00
3° UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO € 21,59 € 37,79 € 53,98
SOTTUFFICIALE C.S. € 25,60 € 44,80 € 64,00
SOTTUFFICIALE € 24,64 € 43,12 € 61,61
COMUNE € 21,83 € 38,21 € 54,58
GIOVANOTTO € 19,71 € 34,50 € 49,28
MOZZO € 18,14 € 31,74 € 45,34
53
ALLEGATO 1
1. Assicurazione malattia
Oltre alle Assicurazioni obbligatorie per legge:
1.1. Assicurazione in caso di morte per malattia
In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco o dipendente da malattia contratta
durante l’imbarco, l’Armatore assicurerà le seguenti indennità:
a) se il marittimo lascia solo la vedova:
Ufficiali € 413,17
Sottufficiali € 387,34
Comuni € 361,52
b) se il marittimo lascia la vedova e un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:
Ufficiali € 542,28
Sottufficiali € 490,63
Comuni € 464,81
più una quota di €103,29 per ogni ulteriore figlio minorenne.
Se il marittimo non lascia né vedova né orfani minorenni, ma il padre in età di oltre 65 anni o
assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia vedova o
separata dal marito per colpa di lui, senza figli maggiore nni, o risulti che il marittimo era l'unico o il
principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità uguale a quella che sarebbe
spettata qualora il marittimo avesse lasciato la sola vedova.
1.2. Assicurazione per il caso di invalidità permanente
In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale conseguenza di
malattia contratta per causa di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:
Ufficiali € 413,17
Sottufficiali € 387,34
Comuni € 361,52
In caso di invalidità permanente parziale, l'indennità sarà proporzionale al grado di invalidità.
Assistenza economica al personale in continuità di rapporto di lavoro per le malattie insorte dopo il 28°
giorno dallo sbarco.
Nell'ipotesi di malattia insorta dopo il 28° giorno dallo sbarco, a l personale in continuità di rapporto di
lavoro verrà corrisposto dall’Ente competente il trattamento economico previsto per la legge e coperto
dalle Assicurazioni "Fondamentale" e "Complementare".
2. Assicurazione infortuni
Oltre all'assicurazione obbligatoria per legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
1. per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio
ordinario:
a tutto il personale imbarcato (escluso il Capitano al comando) una indennità pari alla differenza fra
5, rispettivamente 6 annualità, di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità
permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di legge calcolato secondo la norma dell'art.
39 del Dpr 30.06.1965 n. 1124, e successive modificazioni.
54
2. per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di guerra
o da mine:
per tutti i marittimi (compreso il Capitano al comando):
a) una indennità capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di legge;
b) un'ulteriore indennità in capitale di € 258,23 se trattasi di Ufficiali e di € 185,92 se trattasi di Sottufficiali
o Comuni.
Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in rapporto
al grado di invalidità riconosciuto a norma di legge.
3. Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della Legge 16 ottobre
1962, n. 1486.
Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione, che godono del trattamento previsto dalla
Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria,
farmaceutica e ospedaliera.
55
ALLEGATO 2
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DICHIARATA INIDONEITÀ
L'assicurato è tenuto a proporre ricorso, (attualmente da presentarsi per l'accesso alla commissione di
II grado) nei termini e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e/o dalle leggi vigenti in
materia contro la dichiarazione di cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare per i
motivi che sono oggetto di assicurazione.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all'assicurato che per l'espletamento delle pratiche tutte
inerenti il ricorso o domanda di revisione questi si avvalga del Consulente Medico prescelto dalla Società
stessa eventualmente affiancandolo ad altro Medico di sua fiducia.
Nel caso in cui l'assicurato non ottemperi a tale obbligo, decade dai benefici dell'assicurazione salvo che
un collegio arbitrale composto da tre medici, due nominati dalle Parti ed il terzo nominato d'accordo tra
i primi due o in difetto dal Presidente de ll'Ordine dei Medici di zona, non dichiari, entro 45 giorni dalla
richiesta del marittimo, che tale invalidità definitiva è "manifesta" e che se anche l'Assicurato si fosse
sottoposto a cure mediche un eventuale giudizio non avrebbe potuto che dare conferma di tale invalidità
permanente definitiva dell'assicurato con conseguente cancellazione dalle matricole e dai registri della
gente di mare.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società presso la sede della stessa o presso la sede dell'Agenzia
alla quale è assegnata la polizza. Ognuna delle parti sostiene le proprie spese, remunera il proprio
Medico designato e contribuisce per metà alle spese e competenze del terzo Medico.
I risultati della procedura, raccolti con apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per la Società,
l'altro per l'Assicurato, e sottoscritti dai Medici concordi, ovvero dalla maggioranza, saranno obbligatori
per le Parti rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o
violazione di parti contrattuali.
Le conclusioni del Collegio saranno valide ancorché il medico dissidente rifiuti di sottoscriverle e tale
rifiuto risulti attestato dagli altri Medici nel verbale definitivo.
I Medici sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Le Aziende saranno tenute a far inserire nella polizza tale formulazione al momento del rinnovo della
polizza in corso.
56
ALLEGATO 3
INDENNITÀ PERDITA CORREDO
STRUMENTI PROFESSIONALI E UTENSILI
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro sinistro,
i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti massimi
indicati nella seguente tabella:
a) Indennità perdita corredo:
• Comandante € 374,95
• Direttore di macchina € 353,26
• Ufficiali € 278,89
• Sottufficiali € 167,33
• Marinai, fuochisti, camerieri € 130,15
• Giovanotti, carbonai, mozzi, garzoni e piccoli € 114,65
b) Indennità perdita strumenti professionali e utensili:
• Comandante € 274,39
• Ufficiali di coperta € 245,89
• Direttore di macchina € 64,14
• Ufficiali macchinisti € 42,76
• Carpentiere per perdita ferri € 42,76
• Cuoco per perdita utensili € 17,82
È sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali e
utensili, provvedendoli egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo. Le
suddette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti.
57
ALLEGATO 4
VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate la CONFITARMA,
l’ASSORIMORCHIATORI, la FEDERIMORCHIATORI, la FEDARLINEA e le Segreterie Nazionali delle
Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI.
Visti
• gli accordi 5 agosto 1999 e 11 giugno 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del personale
marittimo e gli accordi 1° luglio 2003 e 17 luglio 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del
personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI,
FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA, nei quali, fra l’altro, le parti sopra citate concordarono circa
l’opportunità di dare corso alla previdenza complementare di settore attraverso l’individuazione di un
fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul mercato;
• il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche complementari;
• la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
• il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza complementare, come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
• il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l’altro, l’anticipazione dell’entrata in vigore della riforma della
previdenza complementare al 1° gennaio 2007;
atteso che
• le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui agli articoli
3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e individuali, vale a
dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
• la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un fondo di
categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli di remuneratività
e, pertanto, si conferma l’opportunità di individuare un fondo pensione contrattuale del comparto
trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che decideranno di destinare alla
previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo all’erogazione,
al termine dell’attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare che integri quello derivante
dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di categoria per
i lavoratori dipendenti a cui sono applicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti dalle
Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l’adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore marittimo, è
necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello Statuto.
58
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28 aprile
1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l’integrale destinazione al Fondo di
previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile
1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28% degli elementi della
retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria, decida di
versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all’1% del minimo contrattuale (minimo
contrattuale + contingenza + EDR) e degli eventua li scatti di anzianità, per 14 mensilità all’anno, l’azienda
verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14 mensilità annue, un contributo mensile di pari
importo.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo
esclusivamente a proprio carico.
L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto esclusivamente
nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale contributo non sarà dovuto, né
si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore
dei lavoratori che, a causa della mancata adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in
parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di Rapporto di
Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo aggiuntivo a carico
del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato
in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o a terra in regime di comandata, purché
nel corso dell’anno solare tali periodi siano di durata complessiva di almeno tre mesi.
Per quanto riguarda il personale amministrativo delle Società che applicano il CCNL sottoscritto da
CONFITARMA e FEDARLINEA con le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, possono aderire tutti i
dipendenti con contratto di lavoro subordinato di durata pari almeno a tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono attualmente
le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore di lavoro,
da versare in un’unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell’aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico -organizzativi, si rimanda integralmente
a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella relativa Nota Informativa.
* * * * *
ACCORDO 3 FEBBRAIO 2009 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo mensile a carico dell’Azienda, fermo restando quello a carico
del lavoratore pari all’1%, verrà elevato all’1,5% sempre per 14 mensilità all’anno.
* * * * *
ACCORDO 11 LUGLIO 2024 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con riferimento all’accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla previdenza complementare, le parti
concordano che a decorrere dal mese di luglio 2024, l’aliquota relativa al contributo mensile al Fondo Priamo
a carico dell’azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del lavoratore pari all’1%.
59
ALLEGATO 5
PROTOCOLLO SU AMBIENTE DI LAVORO
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e della
prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da una
legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare, per quanto riguarda le soluzioni nell'ambito della prevenzione dei rischi derivanti da agenti
nocivi strutturalmente presenti. nei mezzi navali speciali, tra cui ad esempio l'amianto, le parti
concordano che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di costruzione, trasformazione
e riclassifica attraverso opportune forme di incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità di
istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall'art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato con
la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende si impegnano ad adottare sui propri mezzi navali speciali le misure di prevenzione in rapporto
a determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall'art. 9 della Legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell'ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso della
presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica, cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di detto
materiale sui mezzi navali speciali di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, :o come
materiale di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l'a ttività di manutenzione e
scoibentazione del mezzo navale speciale.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di oli minerali: misure di bonifica nella sala macchine od
in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal D.P.R. 547/56 per tutte quelle
attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di manutenzione).
Nell'ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione dei piani
di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli opportuni
processi di formazione dei lavoratori ed in particolare delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare mirare
a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all’uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la navigazione
(formazione professionalizzante). Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre,
individueranno i soggetti pubblici referenti per l’attività di studio e c ontrollo dei fattori di rischio
ambientale.
60
APPENDICE
61
ASSISTENZA ECONOMICA DA PARTE DELL’ENTE COMPETENTE
PER LE MALATTIE INSORTE DOPO IL 28° GIORNO DALLO SBARCO
1. Le Società assicureranno presso l’Ente competente il personale cui si applica il Regolamento sulla
continuità del rapporto di lavoro ai fini della corresponsione in aggiunta alle provvidenze già in atto
per legge o per regolamento di una indennità giornaliera per le malattie che impediscano totalmente
e di fatto di attendere al lavoro e si manifestino dal 29° giorno successivo alla data dello sbarco e che
siano denunciate ed accertate dal Medico di fiducia dell’Ente competente.
2. Per malattia si intende ogni alterazione dello stato della salute come definita dalle norme relative alla
erogazione dell'assistenza economica e sanitaria da parte dell’Ente competente.
3. La indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di un trentesimo del minimo contrattuale
mensile (secondo le tabelle allegate ai contratti nazionali di imbarco) effettivamente percepita alla
data dell'annotazione dell'ultimo sbarco sul ruolo, con es clusione di ogni altro elemento retributivo.
L'indennità giornaliera sarà corrisposta in base agli accertamenti e alle prescrizioni dei medici fiduciari
del Ministero della Sanità in conformità alle disposizioni vigenti, a partire dal 4° giorno successivo a
quello della denuncia della malattia debitamente accertata fino alla guarigione clinica del marittimo e
per la durata massima di 180 giorni dall'annotazione dell'ultimo sbarco sul ruolo.
L'indennità giornaliera non sarà corrisposta:
a) ai marittimi che percepiscono dall’Ente competente le prestazioni economiche previste dalla
Legge 16 ottobre 1962, n. 1486, per i casi di temporanea inidoneità fisica ai servizi della
navigazione, 'giudicati dalle competenti Commissioni mediche;
b) ai marittimi che abbiano maturato il diritto alle prestazioni dell'assicurazione di malattia
"fondamentale" e "complementare" a seguito dei lavori eseguiti in servizio di comandata nei porti;
c) al marittimo cui si applica. il Regolamento sulla C.R.L. che si renda indisponibile all'imbarco, per
la durata della indisponibilità.
Ai fini dell'applicazione della presente norma, copia dell'elenco nominativo dei marittimi in continuità da
inviare all’Ente competente, sarà trasmesso anche alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie.
Riscontrato che, in alcuni casi, si registrano ritardi nell'erogazione delle indennità di malattia e/o
infortunio da parte dell'INPS (o altro Ente equivalente), le parti al fine di eliminare possibili cause di
ritardo che possono essere imputate a comportamenti dell'azienda o del marittimo, concordano di
istituire una Commissione con lo scopo di precisare le corrette procedure che devo no essere attuate,
eventualmente anche sentito l’Ente competente.
DIRITTI SINDACALI
In applicazione della norma dello Statuto dei lavoratori che demanda ai contratti collettivi di lavoro
l'attuazione dei principi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il personale navigante
si conviene quanto segue:
ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di appartenenza,
possono essere costituite sui mezzi navali speciali soggette all'applicazione della presente Sezione
"rappresentanze sindacali di bordo" scelte fra i componenti dell'equipaggio.
Su ogni mezzo navale speciale possono essere nominati per ogni Organizzazione sindacale stipulante
la presente Sezione:
1 rappresentante sindacale sino a 100 membri di equipaggio; 2 rappresentanti sindacali da 101 a 300
membri di equipaggio; 3 rappresentanti sindacali oltre 300 membri di equipaggio.
Della nomina sarà data comunicazione all'armatore ed al Comando di bordo.
62
I rappresentanti sindacali, che durano in carica, salvo revoca, per tutto il periodo di imbarco, avranno le
seguenti attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di bordo le questioni che possono sorgere
relativamente all'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali;
b) cooperare con la Commissione viveri, od eventualmente fame parte, per il controllo della qualità,
quantità, confezione e distribuzione del vitto;
c) conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle salette mensa;
d) indire assemblee sui mezzi navali speciali previa comunicazione al Comando di bordo e
compatibilmente con le esigenze di servizio.
Eventuali problemi insoluti tra il Comando di bordo ed i rappresentanti sindacali formeranno oggetto di
esame tra le rispettive Organizzazioni sindacali.
I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le prestazioni
di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
Per l'eventuale cancellazione e mancata reiscrizione nel turno particolare si applicherà la procedura
prevista nelle norme sui turni particolari.
I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello Statuto dei
lavoratori.
Organizzazioni sindacali si riservano di approfondire in sede confederale il campo di applicazione delle
RSU per il settore marittimo.
ACCESSO A BORDO DEI RAPPRESENTANTI
DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI
1. È consentito ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l'accesso a bordo dei mezzi
navali speciali nei porti nazionali.
2. Sui mezzi navali speciali l'accesso e la permanenza a bordo dei rappresentanti sindacali saranno
consentiti tra le ore 11 e le 14 e fra le ore 16 e le 19.
3. I rappresentanti sindacali potranno conferire con i componenti l'equipaggio, franchi dal servizio, nelle
Salette mensa esclusivamente su questioni sindacali.
4. L'autorizzazione all'accesso a bordo dei mezzi navali speciali sarà rilasciata, per ogni singolo porto,
a non più di quattro delegati di ciascuna Organizzazione sindacale, fermo restando che l'accesso a
bordo di uno stesso mezzo navale speciale è limitato a due persone per Organizzazione Sindacale.
I delegati delle Organizzazioni sindacali dovranno essere muniti di apposita tessera.
5. La predetta autorizzazione sarà inoltre rilasciata, per tutti i porti nazionali, nei limiti di competenza
delle Società armatrici, a cinque membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione
sindacale dei lavoratori firmataria la presente Sezione. Agli anzidetti cinque membri della Segreteria
nazionale sarà rilasciata dalle rispettive Società di navigazione apposita autorizzazione valida per
l'accesso a bordo nei vari porti nazionali.
6. Nei porti di transito per le navi in viaggio di ritorno e per quelle in viaggio circolare, l'accesso e la
permanenza a bordo, quando la sosta del mezzo navale speciale non sia inferiore a tre ore, saranno
consentiti dopo un'ora dall'arrivo del mezzo navale speciale e fino ad un'ora prima della partenza. In
tal caso sarà consentita la presenza a bordo di un solo rappresentante per Organizzazione sindacale.
7. Le Organizzazioni sindacali si impegnano a che la permanenza a bordo dei loro rappresentanti
avvenga in modo da non disturbare il regolare svolgimento del servizio a bordo.
63
AFFISSIONE COMUNICAZIONI SINDACALI
1. La Società curerà la collocazione su ogni mezzo navale speciale in posto accessibile a tutti i membri
dell'equipaggio, di un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie la
presente Sezione e delle Sezioni territoriali periferiche delle organizzazioni medesime.
2. In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle Organizzazioni
e Sezioni periferiche predette, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo di cui al precedente
paragrafo 1), che dovranno riguardare materie di in teresse sindacale e del lavoro ed essere
tempestivamente presentate ai Comandi dei mezzi navali speciali e fatte pervenire, per opportuna
conoscenza, alla Direzione della Società o Sedi succursali.
3. Lo sbarco del marittimo iscritto a turno particolare o in continuità non costituisce motivo di decadenza
della validità della delega.
4. La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successive al mese di
ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà versato
all'Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente indicato,
entro il mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del
marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente le quote successive verranno rimesse alle
Organizzazioni Sindacali int eressate entro un mese dalla effettuazione della trattenuta sulle
competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
5. L'elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della presente
Sezione sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla Organizzazione
sindacale stessa.
6. Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'uno per cento del minimo contrattuale.
ASPETTATIVA DEI LAVORATORI CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
O A RICOPRIRE CARICHE SINDACALI PROVINCIALI NAZIONALI PERMESSI Al LAVORATORI
CHIAMATI A FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
Compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto di lavoro nautico, sono recepiti gli artt. 31
e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
PERMESSI SINDACALI
A) Permessi retribuiti.
1. Gli armatori concederanno ai rappresentanti sindacali di bordo permessi orari retribuiti mensili, non
cumulabili, di otto ore compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo per l'espletamento del loro
incarico durante la sosta del mezzo navale speciale in porto nazionale.
2. Eventuali richieste di cumulabilità dei permessi saranno, su istanza dell'organizzazione sindacale,
esaminate dall'azienda.
3. L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto al Comando di bordo con
almeno 24 ore di preavviso.
B) Permessi non retribuiti.
1. Gli armatori concederanno ai marittimi membri di organi direttivi delle Federazioni nazionali di
categoria e delle Sezioni territoriali periferiche di dette Federazioni permessi orari non retribuiti,
compatibilmente con le esigenze dei servizi di bordo, per partecipare, durante la sosta del mezzo
navale speciale in porto nazionale, a riunioni degli anzidetti organi direttivi od a trattative sindacali.
2. L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto dalle Organizzazioni
predette al Comando di bordo con almeno 24 ore di preavviso.
64
DELEGHE PER RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
1. Il marittimo potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione sindacale
una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile da versare alla
Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e firmataria la presente
Sezione.
2. La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte del marittimo, anche contestualmente alla
eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale stipulante e
firmataria della presente Sezione. La revoca avrà effetto dal mese successivo a quella di avvenuta
ricezione da parte della Società.
3. Lo sbarco del marittimo iscritto a turno particolare o in continuità non costituisce motivo di decadenza
della validità della delega.
4. La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenze successive al mese di
ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà versato
all’Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente indicato,
entro il mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle competenze del
marittimo liquidate a mese od a viaggio. Analogamente le quote successive verranno rimesse alle
Organizzazioni Sindacali interessate entro un mese dalla effettuazione della trattenuta sulle
competenze del marittimo liquidate a mese od a viaggio.
5. L’elenco delle deleghe inviato dalla Organizzazione sindacale stipulante e firmataria della presente
Sezione sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita dalla Società alla Organizzazione
sindacale stessa.
6. Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell’uno per cento del minimo contrattuale.
DELEGA COMUNE
Il marittimo potrà autorizzare il versamento del contributo anche ad un Fondo comune all'uopo
specificato da tutte o parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie, nel qual caso la delega sarà
conforme al seguente facsimile:
"Spettabile Società............................................................................................................ in base agli
accordi sindacali in vigore il sottoscritto ............................................................. imbarcato in qualità
di……………….. sul mezzo navale speciale, chiede che venga effettuata sulle sue spettanze una
trattenuta mensile quale contributo sindacale associativo, per una durata minima di 6 mesi a decorrere
dal 1° del mese successivo, alla data di sottoscrizione della presente.
L'importo dovrà essere versato mensilmente sul conto corrente n............................................ presso la
Banca, in Roma, Via ………………………………… intestato al fondo comune aperto dalla FILT/CGIL
(aderente CGIL), FIT/CISL (aderente CISL), UILTRASPORTI settore marittimi, indirizzando la relativa
corrispondenza o documentazione a "Fondo marinaro" in Roma Via ………………. La presente delega
vale anche come "revoca espressa" della eventuale precedente firmata a favore di altre Organizzazioni
sindacali, fatta salva, però, la condizione sopra riportata circa la sua durata minima di 6 Mesi.
Data........................................................
FIRMA
65
AGEVOLAZIONI ALLO STUDIO
Durante l’imbarco i marittimi che frequentino corsi di studio per corrispondenza o che comunque
desiderino impegnarsi nello studio per conseguire titoli professionali, saranno ammessi su loro richiesta
al comando, in turni di guardia che agevolino lo studi o e saranno, per quanto possibile, esonerati dallo
svolgere lavoro straordinario.
Saranno presi in esame, in base a curriculum scolastico, casi particolari che richiedendo un maggiore
impegno nello studio, suggeriscano l’adozione di orari di lavoro particolari, nonché la concessione di ore
retribuite da stabilire aziendalmente. Per tale concessione il marittimo farà richiesta direttamente alla
Società o tramite il Comando.
I marittimi che debbono sostenere esami di qualificazione per il conseguimento di un titolo professionale,
possono usufruire su richiesta, qualora il mezzo navale speciale sosti in porto italiano, o nel periodo in
cui scala porti nazionali, di permessi ret ribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavoratori
precedenti la sessione di esame. Tali permessi sono subordinati alla presentazione della necessaria
documentazione direttamente alla Società o tramite il Comando.
UTILIZZAZIONE DEL TEMPO LIBERO DURANTE IL PERIODO DI IMBARCO
Al fine di migliorare le condizioni di vita del marittimo durante le ore di tempo libero, sarà costituita una
commissione composta da rappresentanti dell’armamento e delle organizzazioni sindacali firmatarie, con
il compito di definire, nell’ambito dei programmi annuali, le iniziative per l’utilizzazione del tempo libero
dei marittimi nel corso del periodo di imbarco.
TRATTAMENTO PERSONALE MARITTIMO ADIBITO Al LAVORI DI COMANDATA
Qualora il personale venga destinato sui mezzi navali speciali, ove non sia previsto effettuare l'imbarco
secondo quanto prescrive il codice della navigazione, o qualora il personale venga destinato a terra per
lavori connessi alla costruzione e/o allestim ento dei mezzi navali speciali in Italia e all'estero, il
trattamento gestionale ed amministrativo è riconducibile alle normative previste per il personale
marittimo imbarcato.
Qualora l'attività non preveda cicli lavoro/riposo, per il personale destinato temporaneamente a terra
presso sedi o per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali speciali, ai soli fini
retributivi, il trattamento economico sarà il seguente:
• minimo contrattuale
• straordinario (se effettivamente prestato)
• scatti di anzianità
• supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore
• rateo gratifica natalizia
• rateo gratifica pasquale
Per il personale marittimo imbarcato "di comandata" sui mezzi navali in disarmo in Italia e all'estero e
con solo personale adibito a guardianaggio e sicurezza, il periodo di imbarco è di mesi 4 di effettiva
presenza a bordo. La chiusura di detto periodo d i imbarco "di comandata" avverrà dopo aver usufruito
dei soli riposi compensativi (sabato, domenica e festività) maturati a bordo.
Nel caso in cui non possano essere forniti il vitto e l'alloggio in natura, sarà corrisposta una "trasferta
forfettaria" concordata a livello aziendale.
66
INDICE
PREMESSA 2
RELAZIONI INDUSTRIALI 2
CAPO I – TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento 4
Art. 2 - Contratto di arruolamento a tempo determinato 4
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato 4
Art. 4 - Periodo di prova 5
CAPO II – COMPOSIZIONE DELL’EQUIPAGGIO
Art. 5 - Tabelle minime di sicurezza 6
Art. 6 - Stato Maggiore 6
Art. 7 - Sottufficiali 6
Art. 8 - Comuni 6
CAPO III – NORME DISCIPLINARI
Art. 9 - Rapporti gerarchici e norme disciplinari 7
Art. 10 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc. 7
Art. 11 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 8
Art. 12 - Procedure dei reclami a bordo da parte dei lavoratori marittimi 10
Art. 13 - Controversie sindacali 10
CAPO IV – ORARIO DI LAVORO
Art. 14 - Orario di lavoro 11
Art. 15 - Orario di riposo 11
Art. 16 - Indennità di turno 11
Art. 17 - Trattamento nella giornata del sabato in porto ed in navigazione 12
CAPO V – LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 18 - Lavori per la sicurezza della navigazione 13
Art. 19 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo 13
Art. 20 - Lavori per la manutenzione e pulizia del mezzo navale speciale 13
Art. 21 - Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi 13
Art. 22 - Sostituzione di ammalati e di infortunati – funzioni superiori 13
Art. 23 - Oggetti in consegna 14
CAPO VI – PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ
Art. 24 - Misura e componenti della retribuzione 15
Art. 25 - Paghe 15
Art. 26 - Scatti di anzianità 15
Art. 27 - Computo riposi compensativi e ferie 15
Art. 28 - Indennità di navigazione 16
Art. 29 - Eventuale periodo di ingaggio 17
Art. 30 - Compenso per ritardato imbarco in caso di trasbordo 17
Art. 31 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze
dei marittimi. Libretto paghe 18
Art. 32 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale 18
Art. 33 - Compensi per lavoro straordinario 19
Art. 34 - Deleghe del marittimo per il pagamento di parte della retribuzione 19
67
CAPO VII – ALLOGGIO E VITTO
Art. 35 - Alloggio e vitto 20
Art. 36 - Indennità sostitutiva della Panatica 20
Art. 37 - Valutazione della Panatica quale coefficiente della retribuzione 20
CAPO VIII – RIPOSI FESTIVI – FERIE – CONGEDO MATRIMONIALE – LICENZE
Art. 38 - Giorni festivi e ferie 21
Art. 39 - Computo dei riposi compensativi e ferie 22
Art. 40 - Licenze o periodo di riposo durante il periodo di imbarco 22
Art. 41 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali cadenti
di domenica in servizio a bordo 23
Art. 42 - Ferie 23
Art. 43 - Maternità 23
Art. 44 - Congedi parentali 23
Art. 45 - Congedo matrimoniale 24
CAPO IX – PREVIDENZE
Art. 46 - Assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia. Assicurazioni contro la tubercolosi
e la disoccupazione. 26
Art. 47 - Assicurazione contro la cancellazione dalle matricole e la perdita
dell’abilitazione professionale per sinistro marittimo 26
Art. 48 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto
di arruolamento per naufragio 26
Art. 49 - Assicurazione malattie e infortuni 26
Art. 50 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili 27
CAPO X – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 51 - Risoluzione di diritto, qualunque sia il tipo di contratto di arruolamento 28
Art. 52 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato 28
Art. 53 - Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato 28
Art. 54 - Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria
e rapina a mano armata contro le navi 30
Art. 55 - Preavviso 30
Art. 56 - Sbarchi per gravi motivi personali 30
Art. 57 - Trattamento di fine rapporto 30
Art. 58 - Rimpatrio 31
CAPO XI – REGOLAMENTO DI BORDO
Art. 59 - Regolamento di bordo 32
CAPO XII – REGOLAMENTO DEI TURNI PARTICOLARI
Art. 60 - Iscrizione al turno 33
Art. 61 - Iscrizioni e reiscrizioni 33
Art. 62 - Regolamento di imbarco 34
Art. 63 - Periodo di imbarco 34
Art. 64 - Reiscrizione al turno o cancellazione dal turno particolare. Periodo di prova. 34
Art. 65 - Sbarchi per malattia ed infortunio 35
Art. 66 - Sbarchi per gravi motivi personali 36
Art. 67 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio 36
CAPO XIII – REGOLAMENTO SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 68 - Regolamento sulla continuità del rapporto di lavoro 37
68
Art. 69 - Applicabilità e criteri di ammissione alla C.R.L. 37
Art. 70 - Periodo d’imbarco 38
Art. 71 - Periodo di riposo 38
Art. 72 - Malattia ed infortunio 39
Art. 73 - Sbarchi per gravi motivi personali 39
Art. 74 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale o malattia o infortunio 40
Art. 75 - Disponibilità retribuita 40
Art. 76 - Gratifica natalizia e pasquale per il personale in continuità di rapporto di lavoro 40
Art. 77 - Ferie per il personale in C.R.L. 41
Art. 78 - Scatti di anzianità 41
Art. 79 - Trattamento di fine rapporto e indennità sostitutiva del preavviso 41
Art. 80 - Cause di cancellazione dalla C.R.L. 42
Art. 81 - Dimissioni 42
CAPO XIV – COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
Art. 82 - Conciliazione delle controversie individuali di lavoro 43
CAPO XV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 83 - Disciplina contrattuale 44
Art. 84 - Affissione del contratto a bordo 44
Art. 85 - Contrattazione aziendale o di secondo livello 44
Art. 86 - Decorrenza e durata 45
Art. 87 - Allegati 45
ALLEGATI
Allegato A - Minimo contrattuale 46
Allegato B - Supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore dal 1° luglio 2024 49
Allegato C - Indennità di navigazione mezzi navali speciali che svolgono attività
di perforazione e montaggio (importi in euro) 51
Allegato D - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 52
Allegato 1 - 1. Assicurazione malattia 53
2. Assicurazione infortuni 53
3. Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari
della Legge 16 ottobre 1962, n. 1486. 54
Allegato 2 - Obblighi dell’assicurato in caso di dichiarata inidoneità 55
Allegato 3 - Indennità perdita corredo strumenti professionali e utensili 56
Allegato 4 - Verbale di accordo per la previdenza complementare 57
Allegato 5 - Protocollo su ambiente di lavoro 59
APPENDICE
- Assistenza economica da parte dell’Ente competente per le malattie insorte
dopo il 28° giorno dallo sbarco 61
- Diritti sindacali 61
- Accesso a bordo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 62
- Affissione comunicazioni sindacali 63
- Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali provinciali nazionali permessi ai lavoratori chiamati a funzioni
pubbliche elettive 63
- Permessi sindacali 63
- Deleghe per riscossione dei contributi sindacali 64
- Delega comune 64
- Agevolazioni allo studio 65
- Utilizzazione del tempo libero durante il periodo di imbarco 65
- Trattamento personale marittimo adibito ai lavori di comandata 65
(9)
SEZIONE PER L'IMBARCO DEI MARITTIMI ITALIANI SU
MEZZI NAVALI SPECIALI CON ARMATORE STRANIERO E
BATTENTI BANDIERA ESTERA
L'anno 2024, addì 11 del mese di luglio in Roma
CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
• FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
• FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
• UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per l'imbarco degli equipaggi su mezzi navali speciali (mezzi
che operano nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di
piattaforme, la perforazione ed i sistemi di produzione sottomarina ed attività connesse) con
armatore straniero e battenti bandiera estera.
2
PREMESSA
Le parti, con Io scopo di avviare un processo di acquisizione di una flessibilità operativa e
gestionale atta ad assicurare un più costante e proficuo utilizzo dei mezzi navali speciali e di
conseguenza offrire una maggiore opportunità di impiego del personale marittimo italiano,
convengono di definire una normativa contrattuale per l'imbarco del personale marittimo al
quale si applica la legge italiana su mezzi navali speciali con Armatore straniero e battenti
bandiera estera. Tale disciplina deve tenere conto delle particolarità del mercato offshore a
livello internazionale, caratterizzato da un'elevata concorrenzialità da cui emerge l'esigenza di
una rilevante flessibilità organizzativa.
Le parti dichiarano, di comune accordo, che con la stipula della presente Sezione, avvenuta in
armonia con quanto disposto dai vigenti accordi interconfederali in materia, si è inteso normare
il contratto di arruolamento dei marittimi a bordo dei mezzi navali speciali, operanti nel mercato
offshore per la posa di condotte, la costruzione e l'installazione di piattaforme, la perforazione, i
sistemi di produzione sottomarina ed attività connesse, fatti salvi i diritti acquisiti.
Le pattuizioni contenute nella presente Sezione sono avvenute tenendo conto della legislazione
vigente e costituiscono, rispetto a quest'ultima, trattamento, nel suo complesso, sicuramente di
miglior favore per i lavoratori.
Le parti, infatti, convengono che, qualora si potesse presupporre per alcuni istituti una
interpretazione restrittiva della vigente legislazione, a ciò ha fatto riscontro una compensazione
con l'acquisizione di maggiori benefici in altri aspetti della disciplina normativa contrattuale
liberamente sottoscritta.
Le parti convengono, inoltre, che nei risultati contrattuali complessivamente conseguiti si è
tenuto conto della volontà delle Organizzazioni Sindacali di acquisire miglioramenti economici e
normativi conformi alle esigenze ed alla specificità del settore, convenendo sul valore
onnicomprensivo del costo contrattuale.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste nei contratti e accordi sindacali di
secondo livello attualmente in vigore.
3
CAPO I
TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1
Tipi di contratto di arruolamento
1 - In osservanza all’art. 325 del Codice della Navigazione (C.d.N), il contratto di arruolamento
può essere stipulato:
a) a tempo determinato;
b) a tempo indeterminato.
2 - II periodo d'imbarco si intende composto da cicli di lavoro/licenza in relazione alla turnistica
in essere di cui all’art. 25.
3 - I contratti di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorità marittima ai sensi di legge, saranno
redatti in conformità al modello, allegato alla presente Sezione (Allegato D).
Art. 2
Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il lavoratore marittimo viene imbarcato
per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata predeterminata. Il contratto di
arruolamento a tempo determinato deve contenere l’indicazione del termine di durata.
2 - Ai sensi dell’art. 326 comma 2 del C.d.N., il singolo contratto di arruolamento a tempo
determinato può avere una durata fino a 9 (nove) mesi prorogabile da parte del datore di lavoro,
d’intesa con il lavoratore, per esigenze dell’azienda, fino a 30 (trenta) giorni. La durata
dell’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali nei limiti sopra esposti . Se il
termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si intende
prorogato fino al porto di ultima destinazione.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al
momento dell’imbarco e si estingue alla data della sua scadenza naturale.
4 - Il lavoratore marittimo, alla data della sua scadenza naturale , percepisce tutte le
competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il trattamento di
fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza complementare.
Art. 3
Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell’art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato
disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione
dell’Armatore, per lavorare alle sue dipendenze.
2 - Se il marittimo sottoscrive una nuova convenzione di arruolamento con un altro armatore
anche durante il periodo di fruizione di ferie e riposi compensativi , oppure si ripristina l’efficacia
di precedente contratto di lavoro nautico sospeso, il contratto di arruolamento sottoscritto con il
precedente armatore deve intendersi risolto rispettivamente alla data di sottoscrizione del nuovo
contratto di arruolamento o alla data di ripristino del precedente contratto.
4
Art. 4
Periodo di prova
1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo
determinato il personale marittimo dovrà effettuare un periodo di prova non superiore a 60 giorni
di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data del primo imbarco su un mezzo
navale speciale . Il patto di prova è stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo.
L’armatore si impegna, per quanto possibile, a impiegare in maniera omogenea, il marittimo, in
tutte le tipologie di mezzi garantendo le stesse opportunità ai marittimi impiegati.
2 - Quando una della società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo, riassuma in servizio
un marittimo che alle sue dipendenze, in un precedente imbarco a tempo indeterminato o in
precedenti imbarchi a tempo determinato, abbia positivamente superato il periodo di prova, lo
stesso non sarà nuovamente applicato. Tale previsione esclude tutti i casi in cui l ’assunzione
riguardi un ex dipendente.
3 - Entro il periodo di prova l’Armatore può risolvere il contratto di arruolamento in qualunque
porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno dello sbarco
compreso, nonché quanto previsto dall’art. 43, paragrafo B), comma 1, lett. e) dalla presente
Sezione.
4 - II contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal
marittimo con l'osservanza delle norme e con diritto alle competenze maturate sino al giorno
dello sbarco compreso, nonché a quanto previsto in caso di risoluzione del contratto a tempo
indeterminato per volontà del marittimo.
5 - Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da
quello ove il contratto stesso è stato stipulato, l'armatore sarà tenuto al rimpatrio del marittimo.
6 - L'armatore è tenuto a comunicare al marittimo il risultato della prova entro i termini sopra
stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà positivamente superata.
7 - II periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità di
servizio.
5
CAPO II
NORME DISCIPLINARI
Art. 5
Rapporti gerarchici e disciplinari
1 - I rapporti gerarchici e disciplinari del personale marittimo sono regolati dalle leggi e
regolamenti dello Stato vigenti per il settore della navigazione marittima, secondo la gerarchia
delle fonti disciplinata dall’art. 1 C.d.N. e dalla presente Sezione.
2 - Il marittimo ha il dovere di mantenere una condotta disciplinata, di uniformarsi alle
disposizioni di legge e alle prescrizioni delle autorità nazionali e locali, di eseguire ogni legittimo
ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza
della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
3 - Il marittimo deve rifiutare elargizione di denaro da parte di chiunque. È tenuto a osservare
quanto previsto dal codice etico aziendale che deve essere messo a disposizione del marittimo,
in ogni sua parte, nonché quanto previsto dai modelli di organizzazione e gestione adottati ai
sensi della D.lgs. 231/2001. Deve indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con
diligenza nel rispetto delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda
mette a disposizione. Deve mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e
sulle informazioni riservate. Non deve trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o senza
danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il diritto di
opinione non deve divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi dell'immagine
aziendale. Deve mantenere un comportamento civile ed educato nei confronti degli altri
componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti, nonché rispettoso
delle comuni norme di igiene, decoro e di tutela ambientale, oltre che dell’ambiente di lavoro nel
suo complesso.
4 - I rapporti tra i marittimi devono essere improntati a spirito di collaborazione e di
comprensione. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente privo
di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore considererà
tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
5 - Quando la nave è in porto, il Comandante o chi lo rappresenti curerà che sia
preventivamente indicato il personale comandato di servizio e che il restante personale libero
dalla guardia oppure dal servizio sia autorizzato, salvo esigenze di sicurezza della nave, a
scendere a terra.
6 - Nessuna persona dell’equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione
al Comandante o a chi lo rappresenti ed averne ottenuto l’autorizzazione.
Art. 6
Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc.
1 - Tutti i lavoratori marittimi hanno il dovere di esercitare la più attenta sorveglianza affinché
non si verifichino casi di contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazione di merci, vendite
abusive a bordo, imbarco di persone o cose non autorizzate, favoreggiamento di clandestini. Gli
Ufficiali tutti dovranno eseguire prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni
parte della nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
2 - L’Armatore ha il diritto di risolvere il contratto di arruolamento senza indennità di sorta e di
essere risarcito dei danni tutti che gli derivassero in conseguenza di trasgressioni a disposizioni
di leggi internazionali e/o nazionali, e particolarmente in conseguenza di contrabbando,
trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento di clandestini, poste in essere dai marittimi
che risultassero responsabili sia della trasgressione, che della mancata vigilanza.
6
Art. 7
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - I provvedimenti disciplinari adottabili nei confronti del marittimo potranno essere:
a) rimprovero scritto;
b) multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione calcolate con il divisore 240 e
considerando come retribuzione quella indicata al punto 1 dell’art. 47;
c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
d) sospensione per un periodo massimo di due mesi;
e) risoluzione del contratto di arruolamento.
2 - Le sanzioni disciplinari di cui sopra sono adottate prescindendo dall’ordine in cui sono
elencate rapportandole alla gravità della mancanza, alle circostanze speciali che l’accompagnano
e al grado di colpa.
3 - Per le sanzioni più gravi del rimprovero verbale si dovrà, prima dell’adozione della sanzione
stessa, procedere alla contestazione dell’addebito, consentendo, poi, l’esercizio di diritto di difesa
del marittimo nei termini di legge vigenti.
4 - Incorre nei provvedimenti di rimprovero scritto, il lavoratore marittimo che, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
a) non rispetta le procedure in materia di stoccaggio, gestione e distribuzione di attrezzature,
utensili, ecc.;
b) utilizza in modo improprio le attrezzature di bordo;
5 - Incorre nel provvedimento della multa nella misura massima di 4 ore di retribuzione il
lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) per disattenzione arreca danno non grave all’armatore;
b) per disattenzione procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiali dell’azienda;
6 - Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un
massimo di 10 giorni della retribuzione oppure della sospensione fino ad un massimo di due
mesi, il lavoratore che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esegue lavori non ordinatigli;
b) senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) qualora di sua competenza non rispetta le disposizioni in materia di movimentazione del
carico.
7 - Incorre nella sanzione della risoluzione del contratto di arruolamento, il marittimo che adotti
un comportamento così grave da far venir meno il vincolo fiduciario con l’Armatore e, in via
esemplificativa e non esaustiva, nei seguenti casi:
a) adotta un comportamento scorretto verso i superiori, i colleghi di lavoro o i passeggeri che
abbia già dato luogo ad una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;
b) pone in essere insubordinazione verso i superiori;
c) commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale e/o
della navigazione;
d) commette atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (ad esempio
danneggiamento di impianti o materiali o falsificazione in atti pubblici o documenti
aziendali, danneggiamento derivante da condotte attive od omissive connesse al
necessario rispetto delle norme di igiene e decoro, nonché di tutela ambientale a bordo,
danno all’immagine aziendale);
e) è trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
f) commette furto e reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando,
trafugamento);
g) sia coinvolto in rissa o vie di fatto;
7
h) commette infrazioni al rispetto dell’orario di lavoro che abbiano già dato luogo a due
sanzioni disciplinari;
i) pretende da componenti l’equipaggio subordinati per ragioni di servizio la indebita
corresponsione di somme di denaro;
j) abbandona il mezzo navale senza autorizzazione del comandante o di chi lo rappresenti;
k) commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare pregiudizio alla
incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
l) fuma a bordo nei luoghi in cui non è consentito;
m) Commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale o
morale nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri
ecc.).
8 - In caso di recidività di comportamenti per il primo dei quali sia stata adottata la sanzione del
rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione della sanzione di cui al comma 5.
9 - In caso di recidività di comportamenti per i quali siano state già adottate due sanzioni più
gravi del rimprovero scritto, tale recidività potrà comportare l’adozione dei provvedimenti di
risoluzione del contratto di arruolamento.
10 - I provvedimenti disciplinari durante il periodo di arruolamento potranno essere adottati dal
Comandante oppure dall’Armatore o da un suo procuratore . Potrà essere, altresì, disposto lo
sbarco immediato del marittimo nei casi di particolare gravità di cui al punto 7. In tal caso
l’Armatore potrà disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo
pari al 50% del minimo contrattuale mensile. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei marittimi
non imbarcati saranno adottati dall’Armatore o da un suo procuratore.
11 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l’adozione nei suoi riguardi di un rimprovero scritto avrà
facoltà di reclamo secondo le disposizioni di legge anche tramite l’Organizzazione Sindacale.
12 - Il marittimo che ritenga ingiustificata l’adozione nei suoi riguardi di una sanzione disciplinare
più grave del rimprovero scritto, avrà facoltà di contestare la sanzione stessa entro 10 giorni dallo
sbarco o entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione, dinanzi al Collegio di
conciliazione. Qualora la sanzione contestata sia la multa o la sospensione e il Collegio di
conciliazione non la riconoscesse giustificata, questa verrà annullata e perderà ogni effetto.
Art. 8
Reclami dei marittimi e controversie sindacali
1 - Le procedure di reclamo a bordo da parte dei lavoratori marittimi dovranno essere conformi
alla Regola 5.1.5 della MLC,2006.
8
CAPO III
ORARIO DI LAVORO
Art. 9
Orario di lavoro
1 - L'orario normale di lavoro è per il personale imbarcato di 8 (otto) ore giornaliere.
2 - Le prestazioni effettuate oltre le 8 (otto) ore giornaliere saranno considerate lavoro
straordinario.
3 - L'orario di lavoro potrà essere effettuato sia nelle ore diurne che nelle ore notturne.
4 - L'orario di lavoro diurno sarà compreso tra le ore 6.00 e le ore 20.00, secondo le esigenze
di servizio.
5 - L'orario di lavoro notturno sarà compreso tra le ore 20.00 e le ore 6.00, secondo le
esigenze di servizio.
NORMA TRANSITORIA
Qualora dovessero risultare ancora imbarcati su mezzi navali rientranti nel campo di
applicazione della presente Sezione , Comandanti, Padroni marittimi, Direttori marittimi non
capitani di macchina, continueranno ad essere applicate le specifiche disposizioni relative a tali
abilitazioni, abrogate con accordo di rinnovo del CCNL unico dell’industria armatoriale 16
dicembre 2020.
Art. 10
Orario di riposo
1 - L’orario di riposo non deve essere inferiore alle 10 (dieci) ore nel periodo delle 24
(ventiquattro) ore e di 77 (settantasette) ore nel periodo di 7 (sette) giorni.
2 - Le suddette 10 ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno
dei quali dovrà essere almeno della durata di sei ore consecutive e l’intervallo tra periodi
consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore, salvo deroghe all’orario di lavoro, come
previsto dalle norme vigenti.
3 - Il Comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi l’effettuazione delle
ore di lavoro necessarie a garantire la sicurezza della nave, delle persone a bordo o del carico,
oppure per portare soccorso ad altre navi o persone in pericolo in mare. In tali occasioni il
Comandante può sospendere gli orari normali di lavoro o di riposo ed esigere che un lavoratore
marittimo effettui delle ore di lavoro ritenute necessarie fino al ritorno della normalità. Una volta
raggiunta una situazione di normalità, il Comandante si assicurerà che il lavoratore marittimo
impegnato in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, possa beneficiare di un
adeguato periodo di riposo.
Art. 11
Indennità di turno
1 - Quando vengono stabiliti regolari turni avvicendabili di lavoro o di guardia, la retribuzione
oraria - minimo contrattuale - verrà calcolata con una maggiorazione del 16% (sedici per cento)
per tutti i giorni di effettiva presenza a bordo.
2 - Detta indennità, per il modo in cui è stata calcolata, non costituisce coefficiente della
9
retribuzione ad alcun effetto, né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la
retribuzione quale base di calcolo.
Art. 12
Trattamento nella giornata del sabato in porto ed in navigazione
1 - La giornata del sabato mantiene la natura di giorno feriale.
2 - Per il lavoro eventualmente prestato nelle otto ore dell'orario normale in detta giornata, sarà
riconosciuto il corrispondente riposo compensativo.
3 - Al personale trattenuto in servizio oltre l'orario normale di lavoro è dovuto il compenso per
lavoro straordinario.
4 - Al marittimo non spetta il riposo compensativo per la giornata del sabato se in tale giornata
fruisce di una franchigia o di un riposo compensativo.
5 - Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato
non è considerato riposo.
10
CAPO IV
LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 13
Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - I membri dell'equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a
compensi a titolo di lavoro straordinario:
a) per la sicurezza della navigazione, del carico e delle provviste;
b) per il salvataggio del mezzo speciale e delle persone imbarcate.
2 - Saranno altresì tenut i a prestare la propria opera per il recupero degli avanzi del naufragio
o di altro sinistro occorso al mezzo navale speciale, ma in questo caso avranno diritto, in
aggiunta al salario, ad uno speciale compenso che sarà determinato da apposito accordo
aziendale con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Art. 14
Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
1 - I componenti dell'equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il
compimento dei quale sono stati imbarcati.
2 - Tuttavia il Comandante, nell'interesse della navigazione, ha facoltà di adibire,
temporaneamente i componenti dell'equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale
sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al la loro abilitazione professionale e al loro
grado. In caso di necessità per la sicurezza del mezzo speciale, i marittimi imbarcati possono
essere adibiti a qualsiasi servizio. I componenti dell'equipaggio che svolgono mansioni diverse
da quelle per le quali sono stati imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali
mansioni, se superiori.
Art. 15
Lavori per la manutenzione e pulizia del mezzo navale speciale
1 - Oltre i necessari servizi di navigazione e di porto, l'equipaggio dovrà eseguire tutti i lavori
usuali di pulizia e manutenzione del mezzo speciale che venissero ordinati, nei modi e termini
stabiliti dalla presente Sezione, con diritto al compenso per lavoro straordinario qualora detti
lavori vengano eseguiti fuori dell'orario normale.
Art. 16
Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi
1 - L'equipaggio dovrà mantenere i locali dei propri alloggi nella massima pulizia, senza perciò
aver diritto a l pagamento di compenso per lavoro straordinario. La pitturazione di detti locali
effettuata fuori orario normale dà diritto, invece, al compenso per lavoro straordinario.
Art. 17
Sostituzione di ammalati e di infortunati
1 - Nel caso di malattia o infortunio di alcuno dei marittimi imbarcati durante la navigazione, il
servizio dell'ammalato sarà disimpegnato entro i limiti dell'orario normale dal rimanente
personale, anche appartenente a diverso grado o categoria, senza diritto a compensi extra,
salvo quanto disposto all’art. 28 della presente Sezione.
11
Art. 18
Compensi per sostituzione personale mancante
1 - Qualora risultasse mancante alcuno dei marittimi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) previsto
dalla tabella minima di sicurezza , il Comandante regolerà il servizio in modo che il personale
non superi le normali otto ore di lavoro.
2 - Alla persona o alle persone che effettivamente avessero eseguito, oltre al proprio lavoro,
anche quello dei mancanti, verrà corrisposto un compenso complessivo pari al minimo
contrattuale, (esclusa panatica ed ogni altro accessorio) che sarebbe spettato ai mancanti
durante il periodo dell'effettiva sostituzione, più il 20% del valore del solo minimo contrattuale.
Tale compenso sarà ripartito tra gli interessati in proporzione delle rispettive paghe base
conglobate escludendo la panatica ed ogni altro accessorio.
3 - Se, nonostante la mancanza di alcuno dei marittimi, non fossero richieste particolari
prestazioni di altro o di altri componenti l'equipaggio, il minimo contrattuale (esclusa la panatica
ed ogni altro accessorio) che sarebbe spettat o ai mancanti sarà ripartit o fra i marittimi, della
singola sezione alla quale appartiene il mancante, in proporzione delle rispettive paghe base
conglobate.
4 - II compenso di cui al comma 3 non verrà corrisposto qualora il mezzo navale speciale sia
inoperoso.
Art. 19
Oggetti in consegna
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo è tenuto
alla restituzione degli oggetti stessi o al pagamento della eventuale mancanza o
danneggiamento, se dovuti a negligenza.
12
CAPO V
PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ
Art. 20
Paghe
1 - I minimi contrattuali spettanti ai marittimi a seconda del grado e della qualifica risultante a
ruolo sono quelle indicate nella tabella paga allegata alla presente Sezione (Allegato A)
2 - La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30 mo del minimo contrattuale mensile e la paga
oraria ad 1/8vo della paga giornaliera , salvo quanto previsto all’art. 34 in materia di riposi
compensativi.
3 - A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo
della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo la Tabella E, dandosi atto che l’ammontare
complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua
incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque
sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni
effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del
solo TFR.
Art. 21
Scatti di anzianità
1 - AI marittimo che abbia effettuato gli ultimi due anni di navigazione sempre con lo stesso
Armatore spetterà un 1° scatto di anzianità ex 5% (Allegato A). Dopo il primo biennio di
anzianità, maturando ulteriori analoghi requisiti, verranno corrisposti altri quattro scatti biennali
di anzianità ex 3% (Allegato A).
Art. 22
Indennità di navigazione
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tener conto delle attività e dell'impegno richiesto dalle
esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operazione, nonché del
vincolo della permanenza a bordo e del relativo disagio, è istituita una indennità di navigazione
mezzi navali speciali in importi giornalieri indicati nell'Allegato C. Tali importi saranno corrisposti
per giorni di effettiva presenza a bordo.
2 - a) In aggiunta alle quote di indennità di navigazione giornaliera indicate al punto 1,
spetteranno ai marittimi imbarcati sulle navi che navighino o sostino in zone geografiche ove
esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo,
vengono individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area,
High Risk Area), una indennità giornaliera rischio guerra/pirateria. La misura di tale indennità
sarà pari a tanti trentesimi del minimo contrattuale e del supplemento paga personale di Stato
Maggiore (Allegato B della presente Sezione), per ogni giorno di effettiva permanenza della
nave in dette zone o porti.
3 - Al personale imbarcato su mezzi navali speciali operanti all’estero saranno corrisposte per i
giorni di effettiva presenza a bordo, con decorrenza dal giorno di partenza dall’ultimo porto
nazionale e fino all’arrivo al primo porto nazionale ed in aggiunta alle quote di indennità di
navigazione indicate all’allegato C riga 1, le quote giornaliere calcolate dividendo per trenta il
12% del minimo contrattuale (cfr. Allegato C, riga 2).
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4 - a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia
epidemica con Ordinanza del Ministero competente verrà corrisposta a tutto l'equipaggio, per il
periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto
successivo, ma non oltre i quindici giorni dalla partenza dal porto infetto, una quota giornaliera
calcolata dividendo per trenta il 7% del minimo contrattuale, che si aggiunge a quelle previste
all'allegato C.
b) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che l'Ordinanza del Ministero competente sia emanata
successivamente alla data dell'arrivo del mezzo navale speciale al porto infetto, ma con
riferimento al tempo dell'approdo e della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto;
c) L'indennità è pure dovuta nell'ipotesi che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno
stato epidemico di colera o peste, o vaiolo o tifo petecchiale, o febbre gialla, ma occorre che
nell'annotazione sulla patente ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico";
d) Quando si manifesti a bordo un caso di colera, di peste, di vaiolo, di tifo petecchiale o di
febbre gialla, è dovuta all'equipaggio la stessa indennità sopra prevista al momento della
partenza del mezzo navale speciale dall'ultimo porto, ma in ogni caso con decorrenza da non
oltre quindici giorni prima della constatazione della malattia fino al giorno dell'ammissione del
mezzo navale speciale a libera pratica.
5 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che l'indennità di navigazione di cui al presente articolo
non può essere calcolata nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che
direttamente o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo. Tale esclusione è
dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente determinato, tenendo
già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque sul globale trattamento
erogato ai lavoratori.
6 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano,
che la indennità di navigazione non può essere considerata nel calcolo dei compenso orario del
lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed
infrasettimanali, festività cadenti di domenica, semifestività) e delle ferie e delle relative
indennità sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità
sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
7 - In sostituzione di detta indennità possono essere stabilite indennità di natura diversa
compensative di particolari oneri e prestazioni derivanti dal tipo di servizio ed il cui importo
complessivo sia equivalente, riproporzionato per tener conto di tutti gli eventuali oneri riflessi;
all'importo dell'indennità di navigazione non corrisposta. Ciò in quanto la predetta indennità di
navigazione ha una natura giuridica che non troverebbe riscontro nella fattispecie per la quale è
stata posta la deroga.
Navi con certificazione IAQ1
L'ufficiale di macchina che abbia la responsabilità degli apparati di macchina su un arco di 24
ore, avrà diritto per la disponibilità alle chiamate, oltre le 8 ore del normale orario di lavoro, ad
una maggiorazione dell'indennità di navigazione giornaliera di cui al punto 1 dell'art. 22 nella
misura del 20%.
Art. 23
Eventuale periodo di ingaggio
1 - Qualora l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, decorrente dalla data di
consegna del libretto di navigazione, il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia
mantenuto l'impegno di imbarcarsi, al minimo contrattuale, al supplemento paga per anzianità, e
alla indennità sostitutiva della panatica. Nel caso che il marittimo sia inviato dall'armatore ad
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imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il marittimo avrà, inoltre, diritto al rimborso delle
spese documentate di viaggio e di trasporto del corredo sostenute per recarsi a bordo, nei limiti
previsti per il caso di rimpatrio, qualora l'armatore non provveda direttamente.
2 - Per la durata del viaggio per recarsi all'estero e fino all'imbarco si avrà diritto, in luogo
dell'indennità sostitutiva della panatica, al rimborso a piè di lista, nei limiti della normalità, delle
spese opportunamente documentate.
3 - II periodo di ingaggio, seguito da imbarco, sarà considerato utile agli effetti della
determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 24
Compenso per ritardato imbarco in caso di trasbordo
1 - Il marittimo, che in caso di trasbordo disposto dalla Società non dovesse prendere subito
imbarco su unità navali armate dalla medesima Società, avrà diritto ad un compenso pari alla
retribuzione prevista per il periodo di riposo di cui all’art. 35 della presente Sezione.
2 - Il compenso non spetterà qualora il marittimo stesso venisse adibito a lavori di comandata.
3 - Il periodo di attesa a terra non è, in ogni caso, computato ai fini del compimento del periodo
di imbarco.
Art. 25
Turnazione
La turnazione dei cicli lavoro/riposo è demandata alla contrattazione integrativa aziendale con
le OO.SS. stipulanti la presente Sezione.
Art. 26
Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze dei marittimi
Libretto paghe
1 - Il minimo contrattuale, l'indennità di navigazione, il supplemento paga per anzianità, gli altri
compensi, e indennità spettanti agli imbarcati per qualunque altro titolo, a norma della presente
Sezione, saranno corrisposti in ogni caso non oltre 15 giorni dalla fine del mese.
2 - Durante l’imbarco potranno essere corrisposti acconti ai lavoratori marittimi fino alla
concorrenza dell’80% del minimo contrattuale, salvo diversa prassi aziendale. In caso di utilizzo
di denaro contante l’acconto potrà essere riconosciuto entro i limiti di legge.
3 - Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti e saranno ragguagliati al cambio ufficiale del
giorno del pagamento. L’ammontare del controvalore in euro al cambio ufficiale degli acconti
corrisposti in valuta non potrà superare il saldo spettante al lavoratore marittimo per le
competenze maturate a suo favore al momento della corresponsione dell’acconto.
4 - Ad ogni lavoratore marittimo, ai sensi di legge, salvo particolari posizionamenti della nave o
difficoltà logistiche, sarà consegnato, a carico del datore di lavoro, un cedolino paga sul quale
saranno specificatamente registrate le competenze e tutti i compensi liquidati.
5 - Qualora un marittimo sia tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di
pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento previsto dal contratto di arruolamento e
dalla presente Sezione dovrà continuare a essere erogato durante l’intero periodo della prigionia
e fino a che il marittimo sia rilasciato e debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la
prigionia, fino alla data della morte.
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Art. 27
Gratifica natalizia e gratifica pasquale
1 - Sia in occasione del Natale , con le competenze del mese di novembre, che della Pasqua ,
con le competenze del mese di Marzo, sarà corrisposta ai marittimi una gratifica - in ragione di
tanti dodicesimi quanti sono i mesi di imbarco compiuti - costituita dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all’allegato B;
c) valore convenzionale della panatica come stabilito all’art. 31;
d) eventuali scatti di anzianità cui all’art. 21.
2 - Ai marittimi entrati in servizio nel corso dell’anno o che cessino dal servizio nel corso
dell’anno, la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese verranno corrisposti i ratei
giornalieri.
3 - Nel caso di cessazione del contratto di arruolamento , in occasione della liquidazione delle
altre competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.
4 - Ferma restando l’abilitazione professionale del marittimo, n el caso di impiego pro tempore,
nel corso dell’anno, di un marittimo presso lo stesso armatore con grado superiore a quello
attribuito al momento della liquidazione delle gratifiche, la liquidazione stessa sarà effettuata
computando i ratei della maggiore retribuzione percepita nel periodo di funzionamento.
5 - I ratei delle gratifiche natalizie e pasquali saranno da considerarsi ai fini del computo
dell'indennità sostitutiva dei riposi compensativi e delle ferie.
Art. 28
Compensi per funzioni di grado o categoria superiore
1 - Al personale cui fosse affidata funzione di grado o categoria superiore spetteranno, pro -
tempore, la paga e gli emolumenti accessori inerenti a tale grado o categoria.
Ove l'assegnazione alla mansione superiore (qualifica o grado) non abbia avuto luogo per
sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione stessa
diventa definitiva trascorso il periodo di 3 (tre) mesi.
2 - Ove invece l'assegnazione a funzione di grado o qualifica superiore abbia avuto luogo per
sostituzione di marittimo assente con diritto alla conservazione del posto il marittimo ha diritto
all'inquadramento superiore decorso il periodo di 6 (sei) mesi , ove sia in possesso di idonea
abilitazione professionale ai sensi della normativa nazionale e internazionale in materia.
3 - I detti periodi di tre e/o sei mesi sono da intendersi di servizio continuativo e di effettiva
presenza a bordo.
Art. 29
Compensi per lavoro straordinario
1 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro per la sicurezza del mezzo navale
speciale. Le ore di lavoro straordinario massime dovranno essere compatibili con le vigenti
disposizioni di legge in materia di ore minime di riposo.
2 - La quota oraria per il lavoro straordinario è si determina dividendo il minimo contrattuale per
il divisore 184. Il valore così ottenuto sarà maggiorato secondo le seguenti percentuali:
• Diurno feriale: 25%
• Notturno feriale e Diurno Festivo: 25%
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• Notturno Festivo: 33%
3 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario per ore notturne si intendono quelle
comprese tra le ore 20 e le ore 6.
4 - È escluso dai compensi per lavoro straordinario il personale di Stato Maggiore al quale
viene corrisposta l'indennità di funzione.
5 - Le parti dichiarano espressamente che i riconoscimenti di ore di straordinario, i compensi per
lavoro straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere
esclusi, anche a livello aziendale, a qualsiasi titolo dalla retribuzione, essendo voluti come
elementi distinti ed autonomi espressamente ribandendosi l’esclusione dei medesimi dal calcolo
delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo. Pertanto, anche in
relazione alla specialità del rapporto di lavoro nautico, le parti dichiarano che hanno sempre
voluto escludere i riconoscimenti di ore di lavoro straordinario, i compensi per lavoro straordinario
anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfetizzati dal computo degli istituti contrattuali sui
quali sono state calcolate le “indennità fisse”.
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CAPO VI
VITTO E ALLOGGIO
Art. 30
Alloggio e Vitto
1 - Al marittimo sono garantiti alloggi e aree equipaggio sicure ed in condizioni dignitose, così
come previsto dagli standard nazionali ed internazionali ILO, con particolare attenzione alla
metratura della cabina, alla ventilazione ed al condizionamento, alla soglia di rumorosità,
vibrazione, illuminazione ed ai presidi sanitari. In caso di assenza di alloggi a bordo, la
contrattazione di secondo livello disciplinerà l’individuazione di adeguate soluzioni alternative.
2 - Le forniture di vitto, nell’ambito del servizio mensa, dovranno essere gratuite e in linea con gli
standard nazionali, internazionali ILO per quanto riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità, e
varietà, saranno bilanciate e terranno in considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il
numero di marittimi presenti a bordo. Sarà, inoltre, sempre garantito l’accesso gratuito all’acqua
potabile.
3 - Per la somministrazione del vitto si terrà conto delle abitudini alimentari dei marittimi con
particolare riferimento al credo religioso.
4 - Due marittimi franchi dal servizio appartenenti alle sezioni coperta, macchina e camera con
esclusione dei Sottufficiali capiservizio e che accettino l’incarico, assisteranno, a turno
settimanale, secondo l’ordine di iscrizione nel ruolino di equipaggio, senza diritto a compensi, al
prelevamento, confezionamento e distribuzione dei viveri per l’equipaggio e segnaleranno al
Comando di bordo le eventuali manchevolezze.
Art. 31
Valutazione della Panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o
considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità
sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi
compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica natalizia, gratifica
pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure seguenti:
Ufficiali € 6,97 mens.
Sottufficiali € 5,89 mens.
Comuni € 4,96 mens.
Art. 32
Indennità sostitutiva della panatica
1 - Al sottoelencato personale marittimo sarà corrisposta, durante i riposi compensativi, la
seguente indennità sostitutiva della panatica:
Ufficiali € 2,58
Sottufficiali € 1,91
Comuni € 1,65
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CAPO VII
RIPOSI FESTIVI - FERIE - LICENZE
Art. 33
Trattamento per le Giornate Festive e Ferie
1 - Sono considerati giorni festivi:
• tutte le domeniche
• il 1° Gennaio (Capodanno)
• il 6 Gennaio (Epifania)
• il Lunedì di Pasqua
• il 25 Aprile
• il 1° Maggio
• 2 giugno
• il 15 Agosto
• il 1° Novembre
• l'8 Dicembre
• il 25 Dicembre (S. Natale)
• il 26 Dicembre
Sono considerati semifestivi, cioè festivi nelle sole ore pomeridiane, i seguenti giorni:
• Venerdì Santo
• Vigilia di Natale
2 - Per ognuna delle festività menzionate nonché per ogni Sabato lavorato, il marittimo ha
diritto ad una giornata di riposo compensativo. Le ferie verranno maturate in ragione di 2,83
giorni per mese di imbarco e godute durante i periodi di licenza a terra per turno.
II monte ferie maturabile per ogni anno d'imbarco è di 34 giorni da fruire nei giorni calendariali di
licenza a terra con esclusione delle Domeniche e dei giorni festivi intercorrenti nel periodo
feriale medesimo.
Al marittimo che ne faccia richiesta il Comando può concedere, salvo esigenze di servizio,
permessi di durata non inferiore a 24 ore consecutive. Per ciascun giorno di riposo
compensativo goduto, al marittimo sarà trattenuto il relativo importo.
Art. 34
Computo dei riposi compensativi e ferie
1 - Durante il periodo di permanenza a bordo i turni di servizio continuano nei giorni festivi
secondo l'orario normale di lavoro. I giorni di riposo compensativo riconoscibili a l personale
marittimo sono tanti giorni quante le giornate di sabato, domenica e giorni festivi trascorsi
effettivamente in servizio a bordo.
Qualora il marittimo, nei giorni predetti, presti attività lavorativa oltre l'orario normale, verrà
corrisposto il compenso per lavoro straordinario, per le ore eccedenti l'orario normale.
In caso di malattia o infortunio nel corso dell'imbarco con conseguente esenzione dal servizio,
al marittimo rimasto a bordo ammalato o infortunato sarà riconosciuto il riposo compensativo
per le giornate di domenica e di festività infrasettimanali trascorse in navigazione.
Nel caso che durante il corso del contratto di arruolamento per esigenze di servizio non sia
stato possibile fare godere i riposi compensativi, l'Armatore indennizzerà il marittimo mediante il
pagamento di tante giornate o pro rata di minimo contrattuale, rateo della gratifica natalizia e
della gratifica pasquale nonché degli eventuali scatti di cui all'art. 21, valore convenzionale della
panatica di cui all’art. 31 e delle indennità previste per le singole qualifiche che sono qui di
seguito in modo esclusivo elencate: supplemento paga per anzianità al personale di Stato
Maggiore di cui all’allegato B.
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Le ferie ed i riposi compensativi maturati durante i periodi lavorati vengono goduti durante i turni
di licenza o, in caso di mancata usufruizione, liquidati al momento dello sbarco.
Il computo dei riposi compensativi o ferie viene effettuato su 1/26 del valore mensile di:
• minimo contrattuale;
• valore convenzionale della Panatica;
• supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all’allegato B;
• e di 1/30 di:
- scatti di anzianità
- valore mensile di 13a e 14a.
Art. 35
Licenze o periodi di riposo durante il periodo di imbarco
1 - Al personale imbarcato su Mezzi Speciali, durante il periodo di imbarco, saranno concessi
periodi di licenza o di riposo da usufruire a terra.
2 - Il periodo di licenza sarà commisurato rispetto a quello di effettiva presenza a bordo sulla
base del rapporto 2 a 1 o 1 a 1 in linea con la contrattazione integrativa aziendale. I giorni di
viaggio sono parte del periodo di licenza e comunque non saranno computati per la fruizione
dei riposi compensativi o ferie.
3 - Le spese di viaggio, per fruire della licenza, sostenute dal marittimo imbarcato su Mezzi
Speciali, sono a carico dell'Armatore, secondo i criteri definiti aziendalmente.
4 - La retribuzione spettante durante il periodo di licenza, è composta da:
• minimo contrattuale;
• supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all’allegato B;
• scatti d'anzianità;
• valore convenzionale della Panatica;
5 - La licenza viene concessa in conto riposi compensativi o in conto ferie maturate, ma in
caso di mancata fruizione saranno liquidati al momento dello sbarco.
6 - Al personale che usufruisce dei riposi compensativi durante il periodo di imbarco il sabato
non è considerato riposo.
Art. 36
Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali
cadenti di domenica in servizio a bordo
1 - Qualora una delle festività nazionali normalmente infrasettimanali cada di domenica verr à
riconosciuta al marittimo un’ulteriore giornata di riposo compensativo.
2 - Qualora un giorno semifestivo cada di domenica sarà riconosciuto al marittimo il solo
trattamento previsto per la domenica.
Art. 37
Ferie
1 - A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno
di servizio o pro -rata, da fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle
altre festività comprese nel periodo feriale stesso.
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2 - Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o
in parte, le ferie annuali ai sensi dei commi precedenti, corrisponderà al marittimo , al momento
dello sbarco, altrettante giornate calcolate in base ad 1/26 mo di minimo contrattuale, valore
convenzionale della panatica, supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore,
e ad 1/30mo del rateo di gratifica natalizia e pasquale e degli eventuali scatti.
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 34 giorni convenuto con il presente accordo di rinnovo, le
parti convengono che con decorrenza 1° gennaio 2000 la prestazione lavorativa annuale verrà
ridotta complessivamente di 32 ore pari a 4 giornate di lavoro recuperando la monetizzazione
delle due giornate festive (2 giugno - 4 novembre) e della giornata di riposo concessa con il
contratto del 1989 ed aggiungendo 8 ore di riduzione di orario.
Dichiarazione a verbale
Con la fissazione del periodo feriale a 3 4 giorni, le parti si danno reciprocamente atto della
completa attuazione attraverso lo strumento contrattuale delle disposizioni contenute nella
Maritime Labour Convention, 2006.
21
CAPO VIII
PREVIDENZE
Art. 38
Trattamento previdenziale
1 - Sia l'Armatore che il marittimo ottempereranno, per gli oneri di loro rispettiva competenza,
secondo i termini di legge.
Art. 39
Assicurazione contro la cancellazione delle matricole e la perdita
dell’abilitazione professionale per sinistro marittimo
1 - Le società provvederanno a stipulare apposita polizza assicurativa per tutto il proprio
personale, secondo quanto previsto dall’accordo del 20 dicembre 2002 e successive
integrazioni di cui all’Allegato 13 della Sezione 1 per l’imbarco dei lavoratori marittimi comunitari
sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 tonnellate di stazza
lorda e per i Comandanti e Direttori di Macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiori
a 3.000 t.s.l. o 4.000 t.s.c. – da intendersi qui integralmente ritrascritto come parte integrante
della presente Sezione.
2 - Fermo restando quanto previsto al comma 1, potranno essere sottoscritti accordi sindacali
aziendali di miglior favore con le parti stipulanti la presente Sezione, che assorbiranno fino a
concorrenza le disposizioni previste dal precedente comma.
Art. 40
Assicurazione malattie e infortuni
1 - Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di
legge.
2 - L'armatore assicurerà inoltre le prestazioni indicate nelle tabelle allegate alla presente
Sezione (Allegato 1).
3 - La malattia non darà luogo alla risoluzione del contratto di arruolamento, sempreché il
marittimo sia in grado di riprendere il proprio posto a bordo 24 ore prima della partenza del
mezzo navale speciale, e ciò consti all'armatore, in base a referto sanitario, almeno 48 ore
prima della partenza.
4 - Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle 10.00 alle
12,00 e dalle 17,00 alle 19,00, disponibile per le visite di controllo.
5 - Il lavoratore potrà indicare sul certificato medico 2 ore di reperibilità all'interno delle fasce
orarie di cui sopra. Tale indicazione ha efficacia soltanto successivamente al terzo giorno di
assenza per malattia, entro il quale deve pervenire, a termine di contratto, il certificato medico
all'azienda.
6 - Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per le
visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici nonché le visite di controllo.
22
Art. 41
Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra
o altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore de l danno subito entro
i limiti massimi indicati all'Allegato 3.
2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate nella
tabella.
3 - L'indennità relativa alla perdita degli strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando
risulti che i marittimi non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall'armatore.
Art. 42
Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto
di arruolamento per naufragio
a) 1 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, qualunque sia il tipo di
contratto, è dovuta al marittimo, oltre all’indennità prevista dalla presente Sezione (art. 43,
lett. B), comma 1, lett. d) un'indennità di disoccupazione specifica per il naufragio pari a 2 mesi
dello stipendio percepito a bordo, in conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della
Maritime Labour Convention, 2006.
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CAPO IX
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 43
Risoluzione del contratto di arruolamento
A) Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente rispetto
alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle disposizioni di
legge.
2 - Il marittimo può risolvere il contratto di arruolamento nei casi di morte del padre, della
madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da
documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo
di residenza, ecc.), certificato dall’autorità competente, da segnalare tempestivamente al datore
di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a
carico del datore di lavoro; in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto
grave, il marittimo sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il
rimpatrio.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del contratto
di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa dell’arruolato;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o di
disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a 30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto
della nave o altra causa non imputabile all’armatore, che rendano impossibile l’inizio o la
prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti, l’armatore corrisponderà al Marittimo
l’eventuale trattamento economico di cui all’art. 359 ultimo comma del Codice della
Navigazione.
4 - Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del marittimo. Nelle
spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di peso
consentiti dal vettore aereo.
B) Risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto nei seguenti casi:
a) avvicendamento
b) per volontà del lavoratore marittimo;
c) per volontà dell’Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato
motivo oggettivo;
d) per forza maggiore o altre cause;
e) per colpa del marittimo.
a) Avvicendamento
1. Il marittimo, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per “avvicendamento”.
2. Il contratto di arruolamento si estingue al compimento del periodo contrattuale di imbarco ed
al marittimo sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto maturato durante il periodo di
imbarco, secondo le misure e le modalità indicate nella presente Sezione.
Qualora il marittimo non venisse imbarcato dopo il periodo di riposo/licenza ed una
franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso pari alla metà del
preavviso.
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3. Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del marittimo. Nelle
spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per i l trasporto bagagli nei limiti di peso
consentiti dal vettore aereo.
b) Volontà del lavoratore marittimo
1. Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del
lavoratore marittimo, quest’ultimo è tenuto a rispettare il termine di 18 giorni di preavviso e a
sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di lavoro se da questi
anticipate.
2. I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre, dei
figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da documentare
entro 10 giorni dallo sbarco; o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione nel luogo di
residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e documentare entro 10
giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro, in
ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il marittimo sarà
tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
c) Volontà dell’armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato
motivo oggettivo
Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in
qualunque tempo e luogo, fermo restando quanto previsto dalle norme sul rimpatrio.
Per giustificato motivo il contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in
qualunque tempo e luogo, nel rispetto del termine di 18 giorni di preavviso, ferme restando le
disposizioni relative al rimpatrio.
d) Forza maggiore o altre cause
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli
eventi sotto elencati:
- forza maggiore, caso fortuito, fatto del principe;
- morte del marittimo;
- interdizione del commercio;
- naufragio;
il marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine
rapporto maturato fino alla data dello sbarco e alla metà dell’indennità sostitutiva del
preavviso come disciplinato all'articolo “preavviso”, con un minimo garantito di 15 giorni
complessivi di retribuzione.
Quando la risoluzione del contratto di arruolamento avvenga in conseguenza di uno degli
altri eventi sottoelencati:
- infortunio o malattia del marittimo;
- disarmo per qualsiasi causa;
- alienazione del mezzo navale;
il marittimo avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco,
con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l’armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con
trapasso di bandiera, di arresto e preda della nave il marittimo avrà diritto al trattamento di
fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla indennità sostitutiva del
preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di retribuzione.
NOTA A VERBALE – in tutti i casi precedenti, qualora la somma del TFR e dell’indennità sostitutiva del
preavviso, ove prevista, non garantisca i giorni minimi di retribuzione, la restante somma è imputata a titolo di
integrazione del TFR.
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e) Colpa del marittimo
Se la risoluzione del contratto di arruolamento è dovuta a colpa del marittimo, l’Armatore è
tenuto a corrispondere il solo trattamento di fine rapporto e, ove ne ricorrano gli estremi, il
marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati all’Armatore.
Art. 44
Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di
pirateria e rapina armata contro le navi
1 - Quando un marittimo è tenuto prigioniero sulla nave o fuori della nave in seguito ad atti di
pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di arruolamento, ferme restando la natura
giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che permangono a ogni altro effetto, continua ad
avere effetto indipendentemente dal fatto che il suo termine sia scaduto o una delle due parti ne
notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai fini del presente articolo, i termini “pirateria” e “rapina
armata contro le navi” sono definiti dallo Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006
(come emendata).
Art. 45
Preavviso
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento è stabilito: in 18
(diciotto) giorni per il contratto di arruolamento a tempo indeterminato; in 15 (quindici) giorni per
il contratto di arruolamento a tempo determinato.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di
preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per quanti
sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti contrattuali:
minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro -rata della 13 a e 14 a mensilità, e
se dovuti, supplemento paga per personale di stato maggiore, eventuali scatti di anzianità.
Art. 46
Sbarchi per grave motivo personale
1 - Per gravi motivi personali si intendono:
a) morte di padre, madre, coniuge, figli, conviventi risultanti da documentazione anagrafica, da
documentare alla Società entro 10 giorni dall’avvenuto decesso (*);
b) fatto grave da documentare e sottoporre con la massima tempestività alla approvazione della
Società o del Comando di bordo;
(*) Solo in tale ipotesi il prezzo del biglietto di viaggio è a carico della Società.
2 - Allo sbarco saranno liquidate al marittimo le competenze spettantigli compreso il
trattamento di fine rapporto maturato.
Art. 47
Trattamento di fine rapporto
1 - Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 e
in particolare ai sensi del 2° comma dell'art. 4 della citata legge si conferma che la retribuzione
utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
a) minimo contrattuale;
b) rateo della gratifica natalizia;
c) rateo della gratifica pasquale;
d) valore convenzionale della panatica di cui art. 31;
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e) gli scatti di anzianità di cui all’art. 21;
f) supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all’allegato B.
2 - All'atto della cessazione del rapporto di lavoro l'armatore corrisponderà al marittimo il
trattamento di fine rapporto calcolato per tutte le qualifiche, in 30/30 di retribuzione utile.
Art. 48
Trattamento personale marittimo adibito ai lavori di comandata
1 - Qualora il personale venga destinato sui mezzi navali speciali, ove non sia previsto
effettuare l'imbarco secondo quanto prescrive il codice della navigazione, o qualora il personale
venga destinato a terra per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei mezzi navali
speciali, il trattamento gestionale ed amministrativo è riconducibile alle normative previste per il
personale marittimo imbarcato.
2 - Qualora l'attività non preveda cicli lavoro/licenza, per il personale destinato
temporaneamente a terra presso sedi o per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei
mezzi navali speciali, ai soli fini retributivi, il trattamento economico sarà il seguente:
• minimo contrattuale;
• straordinario (se effettivamente prestato);
• scatti di anzianità di cui all’art. 21;
• supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore di cui all’Allegato B;
• rateo gratifica natalizia;
• rateo gratifica pasquale.
3 - Per il personale marittimo imbarcato "di comandata" sui mezzi navali in disarmo e con solo
personale adibito a guardianaggio e sicurezza, il periodo di imbarco è di mesi 4 di effettiva
presenza a bordo. La chiusura di detto periodo di imbarco "di comandata" avverrà dopo aver
usufruito dei soli riposi compensativi (sabato, domenica e festività) maturati a bordo.
4 - Nel caso in cui non possano essere forniti il vitto e l'alloggio in natura, sarà corrisposta una
"trasferta forfettaria" concordata a livello aziendale.
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CAPO X
REGOLAMENTO DI BORDO
Art. 49
Regolamento di bordo
a) Attività del personale marittimo
Il personale marittimo, oltre alle attività tipicamente marinaresche, di navigazione e di
conduzione delle macchine e degli impianti del mezzo speciale, svolgerà tutte le attività alle
quali il mezzo è adibito.
Effettuerà anche i lavori di manutenzione, di riparazione e/o modifica al mezzo speciale, alle
sue dotazioni ed attrezzature etc.
b) Cambio di mezzo navale speciale nella stessa area di lavoro
Il personale imbarcato su un mezzo navale speciale può essere impiegato temporaneamente,
anche su altri mezzi operanti in zona senza la stipulazione di altre convenzioni e senza
mutamenti né della retribuzione né della qualifica.
28
CAPO XI
DIRITTI SINDACALI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50
Delegato sindacale di bordo
Le parti convengono che su ciascuna nave può essere nominato per ogni organizzazione
sindacale stipulante la presente Sezione, un delegato sindacale scelto tra il personale
imbarcato. Della nomina sarà data comunicazione all'Armatore che ne informerà il Comando di
Bordo.
I delegati sindacali che durano in carica per il periodo di imbarco, salvo revoca, avranno le
seguenti attribuzioni:
1 - prospettare verbalmente o per iscritto al Comando di Bordo le questioni che possono
insorgere relativamente all'esatta applicazione del Contratto d i lavoro, nonché segnalare le
istanze del personale;
2 - esercitare periodicamente il controllo sulla qualità, qualità e distribuzione del vitto,
richiamando l'attenzione del Comando sulle eventuali carenze e segnalando i motivi di
insoddisfazione;
3 - indire assemblee a bordo, previa comunicazione al Comando e compatibilmente con le
esigenze del "servizio".
Eventuali problemi insoluti tra il Comando e il Delegato Sindacale di Bordo saranno riferiti
rispettivamente all'Armatore ed alle OO.SS e formeranno oggetto di esame congiunto.
Art. 51
Accesso a bordo dei rappresentanti
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
1 - È consentito, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie l'accesso a bordo
dei mezzi navali speciali.
2 - L'autorizzazione all'accesso a bordo dei mezzi navali speciali sarà rilasciata, dalla Società
armatrice, ai cinque membri della Segreteria nazionale di ciascuna Organizzazione sindacale
dei lavoratori firmataria della presente Sezione.
Art. 52
Affissione comunicazioni sindacali
1 - Su ogni mezzo navale speciale la Società metterà a disposizione delle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori firmatarie della presente Sezione un albo in posto accessibile a tutti i
membri dell'equipaggio.
2 - In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle
Organizzazioni, nonché delle Rappresentanze sindacali di bordo.
Art. 53
Quote di servizio
1 - Ai marittimi imbarcati, salvo loro contrario avviso da notificarsi entro 5 giorni al comando di
bordo, sarà effettuata una trattenuta mensile pari al 7% del minimo contrattuale diviso 12 che
sarà versata a favore delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti e firmatarie la
presente Sezione.
29
Art. 54
Contrattazione aziendale o di secondo livello
1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale
sottoscrizione dell’impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano,
la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in
parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto
modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati.
Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione
aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate
nell’elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività, nonché risultati legati all’andamento economico delle imprese,
compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per
riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non
predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi
compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di
ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della
scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per
il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o
unilaterali. L’azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
4 - Fermo restando che l’organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro e
pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi
della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di
secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi
economiche, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione, si possono determinare intese per
individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle
prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull’organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche
di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello
o che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai
marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento “retributivo di garanzia” lordo mensile pro -
capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 3% del
minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di
secondo livello.
7 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente
Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.
30
Art. 55
Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2026.
Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una
delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa
resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Con il presente Accordo Collettivo di Lavoro viene assolto l'obbligo di cui all'Art. 4 della Legge
135/77.
31
ALLEGATO "A"
MINIMO
CONTRATTUALE
dal 1° luglio 2024
1° SCATTO DI
ANZIANITÀ
ex 5%
SCATTO DI
ANZIANITÀ
ex 3%
1° UFFICIALE EXTRA-MED. € 2.332,83 € 88,97 € 53,38
1° UFFICIALE MEDITERRANEO € 2.296,57 € 87,21 € 52,33
2° UFFICIALE EXTRA-MED. € 1.970,21 € 71,43 € 42,85
2° UFFICIALE MEDITERRANEO € 1.926,42 € 69,29 € 41,58
3° UFFICIALE EXTRA-MED. € 1.833,22 € 64,79 € 38,88
3° UFFICIALE MEDITERRANEO € 1.799,20 € 63,15 € 37,89
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. € 1.466,57 € 51,83 € 31,10
3° UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO € 1.439,36 € 50,52 € 30,31
SOTTUFFICIALE C.S. € 1.706,42 € 58,70 € 35,22
SOTTUFFICIALE € 1.642,58 € 55,62 € 33,38
COMUNE € 1.455,35 € 46,59 € 27,95
GIOVANOTTO € 1.313,94 € 39,77 € 23,87
MOZZO € 1.209,01 € 34,72 € 20,83
32
Segue ALLEGATO "A"
MINIMO
CONTRATTUALE
dal 1° luglio 2025
1° SCATTO DI
ANZIANITÀ
ex 5%
SCATTO DI
ANZIANITÀ
ex 3%
1° UFFICIALE EXTRA-MED. € 2.389,42 € 91,80 € 55,08
1° UFFICIALE MEDITERRANEO € 2.352,28 € 90,00 € 54,00
2° UFFICIALE EXTRA-MED. € 2.018,01 € 73,82 € 44,29
2° UFFICIALE MEDITERRANEO € 1.973,15 € 71,63 € 42,98
3° UFFICIALE EXTRA-MED. € 1.877,69 € 67,02 € 40,21
3° UFFICIALE MEDITERRANEO € 1.842,85 € 65,33 € 39,20
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. € 1.502,15 € 53,61 € 32,17
3° UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO € 1.474,28 € 52,26 € 31,36
SOTTUFFICIALE C.S. € 1.747,81 € 60,77 € 36,46
SOTTUFFICIALE € 1.682,43 € 57,62 € 34,57
COMUNE € 1.490,66 € 48,35 € 29,01
GIOVANOTTO € 1.345,81 € 41,37 € 24,82
MOZZO € 1.238,34 € 36,19 € 21,71
33
Segue ALLEGATO "A"
MINIMO
CONTRATTUALE
dal 1° luglio 2026
1° SCATTO
DI ANZIANITÀ
ex 5%
SCATTO DI
ANZIANITÀ
ex 3%
1° UFFICIALE EXTRA-MED € 2.446,02 € 94,63 € 56,78
1° UFFICIALE MEDITERRANEO € 2.408,00 € 92,79 € 55,68
2° UFFICIALE EXTRA-MED. € 2.065,81 € 76,21 € 45,72
2° UFFICIALE MEDITERRANEO € 2.019,89 € 73,97 € 44,38
3° UFFICIALE EXTRA-MED. € 1.922,17 € 69,24 € 41,55
3° UFFICIALE MEDITERRANEO € 1.886,50 € 67,51 € 40,51
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. € 1.537,73 € 55,39 € 33,24
3° UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO € 1.509,20 € 54,01 € 32,41
SOTTUFFICIALE C.S. € 1.789,21 € 62,84 € 37,70
SOTTUFFICIALE € 1.722,28 € 59,61 € 35,77
COMUNE € 1.525,96 € 50,12 € 30,07
GIOVANOTTO € 1.377,69 € 42,96 € 25,78
MOZZO € 1.267,67 € 37,66 € 22,59
34
ALLEGATO “B”
Supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore dal 1° luglio 2024
1° Ufficiale 2° Ufficiale 3° Ufficiale
Fino a 5 anni € 106,77 € 85,72 € 77,75
oltre 5 e fino a 10 anni € 124,56 € 100,00 € 90,70
oltre 10 e fino a 15 anni € 142,36 € 114,28 € 103,66
oltre 15 e fino a 20 anni € 160,16 € 128,57 € 116,62
oltre 20 anni € 177,95 € 142,85 € 129,58
Gli importi sopra indicati non sono cumulabili.
I valori sopra indicati verranno incrementati, ad ogni aumento di minimo contrattuale, di una cifra pari
all’aumento per i seguenti coefficienti:
– fino a 5 anni 0,06
– da 5 a 10 anni 0,07
– da 10 a 15 anni 0,08
– da 15 a 20 anni 0,09
– oltre i 20 anni 0,10
Agli effetti della applicazione degli importi di cui sopra l’anzianità si calcola sommando i periodi di
effettiva navigazione su navi mercantili nazionali compiuti in qualità di Ufficiale di coperta o di
macchina dopo il conseguimento dell’abilitazione professionale.
35
Segue ALLEGATO "B"
Supplemento paga al personale di Stato Maggiore non provvisto del titolo
professionale di Capitano di lungo corso o di macchina
Ai Padroni al comando ed ai Direttori di Macchina non CM che abbiano un'anzianità di navigazione
su mezzi navali speciali, in qualità di Comandante o Ufficiale, di almeno cinque anni, sarà
riconosciuto un supplemento paga nella misura fissa di € 3,10 mensili.
Ai Padroni al comando ed ai Direttori di Macchina non CM che non abbiano maturato il diritto al
supplemento paga di € 3,10 mensili, sarà riconosciuto un supplemento paga di € 2,58 mensili.
Detto supplemento di € 2,58 mensili non verrà più corrisposto quando il Padrone al comando o il
Direttore di Macchina non CM avrà maturato il diritto a l predetto supplemento paga di € 3,10
mensili.
Al restante personale imbarcato in qualità di Ufficiale, che non sia in possesso del titolo
professionale di Capitano di lungo corso o Capitano di macchina sarà riconosciuto un supplemento
paga nella misura fissa di € 2,58 mensili.
Detto supplemento è elevato a € 3,10 mensili per il personale di cui sopra con oltre cinque anni di
anzianità di navigazione su mezzi navali speciali.
Agli Ufficiali radiotelegrafisti sarà corrisposto un supplemento paga per anzianità nella misura di
€ 3,10 mensili.
Detto supplemento è elevato, per gli Ufficiali radiotelegrafisti, a:
• € 3,62 qualora abbiano da 5 a 15 anni di anzianità.
• € 4,65 qualora abbiano oltre 15 anni di anzianità.
36
ALLEGATO “C”
INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE MEZZI NAVALI SPECIALI
CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI PERFORAZIONE E MONTAGGIO
(importi in euro)
1°
UFF.LE
2°
UFF.LE
3°
UFF.LE
SOTT.CS/
NOSTROMO
SOTT.UFF COMUNE
1
INDENNITÀ DI
NAVIGAZIONE DI
BASE
6,79 5,21 4,33 3,09 2,82 1,81
2
INDENNITÀ DI
NAVIGAZIONE ESTERA
MNS (*)
9,33 7,88 7,33 6,83 6,57 5,82
3
A) MEZZI OP. CON
BASE IN PORTO
NAZIONALE
25,58 24,90 24,12 22,03 20,53 17,08
4
B) MEZZI OP. CON BASE
IN PORTO ESTERO
30,23 29,37 28,57 25,81 24,06 19,85
5
C) MEZZI INOP. IN
MANUTENZIONE PORTO
NAZIONALE
15,60 14,98 14,32 13,57 12,69 11,65
6
C) MEZZI INOP. IN
MANUTENZIONE PORTO
ESTERO
23,26 22,49 21,64 19,79 18,66 15,40
7
D) MEZZI IN DIS. CON
PERSONALE ADIBITO A
GUARDIANIA PORTO
NAZIONALE
5,67 5,18 4,79 4,25 3,43 3,19
8
D) MEZZI IN DIS.
CON PERSONALE
ADIBITO A GUARDIANIA
PORTO ESTERO
6,67 6,18 5,79 5,25 4,43 4,19
9
E) MEZZI IN ALLEST.
E/O COSTRUZ.
PORTO NAZIONALE
12,38 12,07 11,57 10,90 10,34 9,72
10
E) MEZZI IN ALLEST.
E/O COSTRUZ.
PORTO ESTERO
13,38 13,07 12,57 11,90 11,34 10,72
(*) Valori riferiti al 1° luglio 2024 . L’importo di questa indennità viene rivalutato applicando il criterio previsto
all’art. 22, comma 3 della presente Sezione.
37
ALLEGATO “D”
MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO/FORM of CONVENTION OF RECRUITMENT
L’anno/The year ______il giorno/ the day ______del mese di/ of the month of ______________ t ra/Between
_____________________________________________, C.F./ C.F.__________________ con sede
in/address_______________________________________________armatore della nave denominata/ shipowner of the
vessel named ____________________________________ di tonnellate/ of tons ______________ di bandiera /flag
____________ ed iI marittimo di seguito indicato si è convenuto quanto segue: / and below mentioned seafarer have agreed
as follows:
Il Sig. Cognome e Nome/ Mr. Name and Surname _______________________________________ Data e luogo di
nascita/Date and place of born _______________________________________________ Matricola Compartimento/
Number and
District________________________Classe/Class_________Nazionalità/Nationality____________________________Gra
do a Bordo/ Rank on Board ___________ - se minorenne munito di regolare consenso – il quale, dovendo far parte
dell’equipaggio della sopradetta nave ed eventualmente su altre navi della stessa società ex art. 327 del Codice della
Navigazione, dichiara di imbarcare ai sensi della legge 135/77 e ai patti e condizioni stabiliti dal CCNL
______________________ ed accordi integrativi aziendali in vigore e della presente Convenzione di arruolamento./ to
holding the underage the regular consent – who -, having to be crew members on the said vessel and, possibly, on other
vessels of the same company pursuant to article 327 of Navigation Code, acknowledge to recruit under the law 135/77, at the
terms and conditions stated by CBA________________________and company’s agreement in force and by Convention of
Recruitment.
Periodo di prova: ………….
La legge regolatrice della presente Convenzione è la legge /The present convention of recruitment is
regulated by the Law______________;
La presente convenzione è stipulata a/The present convention is agreed at:
Tempo indeterminato con decorrenza dal/Indefinite Period starting from______________ (con preavviso_____gg. in
caso di recesso/with no._____days of required notice period)
Tempo determinato con decorrenza dal/ Definite Period starting from ____________________
al/to_________________ data di scadenza/expiry date_______________________
L’imbarco verrà effettuato a/The embarkation shall take place at________________________
Salario minimo/seafarer’s wage__________________ferie annuali retribuite/paid annual leave____________
Le prestazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sociale sono assicurate mediante/ health and social security
benefits are provided by ________________________________(da specificare l’ente o società di assicurazione ai sensi
della legge 135/1977)
Il diritto al rimpatrio è garantito da/seafarers entitlement to rempatriation is provided by_____________________
Data lettura delle norme dei rispettivi contratti che, ad ogni fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nell a
presente convenzione, e data altresì lettura di quest’ultima, le parti l’hanno pienamente confermata, sottoscrivendo con Noi
presenti all’atto./ Having read the rules of the respective contracts which to any extent are literally referred to in the present
convention and having also read this convention, the parties have fully confirmed it by undersigning it together with us.
Le parti hanno dichiarato a Noi Ufficiale di Porto, delegato dal sig. Comandante del Porto, di rinunziare, concordemente ed
esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipula della presente convenzione di arruolamento./ The parties declared to
us, Harbour Officer appointed by the Harbour Master, not to avail of the assistance of witnesses for the signature of this
convention of recruitment.
Luogo/Place li/the,
IL RACCOMANDATARIO MARITTIMO/THE SHIPPING AGENT IL MARITTIMO/THE SEAFARER
L’UFFICIALE DI PORTO/THE HARBOUR OFFICER
38
ALLEGATO “E”
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR)
Dal 1° luglio 2024 Dal 1° luglio 2025 Dal 1° luglio 2026
1° UFFICIALE EXTRA-MED € 35,00 € 61,25 € 87,49
1° UFFICIALE MEDITERRANEO € 34,45 € 60,29 € 86,13
2° UFFICIALE EXTRA-MED. € 29,56 € 51,73 € 73,89
2° UFFICIALE MEDITERRANEO € 28,90 € 50,58 € 72,25
3° UFFICIALE EXTRA-MED. € 27,50 € 48,13 € 68,76
3° UFFICIALE MEDITERRANEO € 26,99 € 47,24 € 67,48
3° UFFICIALE JUNIOR EXTRA MED. € 22,00 € 38,50 € 55,00
3° UFFICIALE JUNIOR MEDITERRANEO € 21,59 € 37,79 € 53,98
SOTTUFFICIALE C.S. € 25,60 € 44,80 € 64,00
SOTTUFFICIALE € 24,64 € 43,12 € 61,61
COMUNE € 21,83 € 38,21 € 54,58
GIOVANOTTO € 19,71 € 34,50 € 49,28
MOZZO € 18,14 € 31,74 € 45,34
39
ALLEGATO 1
1. ASSICURAZIONE MALATTIA
Oltre alle Assicurazioni obbligatorie per legge:
1.1. Assicurazione in caso di morte per malattia
In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco o dipendente da malattia contratta
durante l’imbarco, l’Armatore assicurerà le seguenti indennità:
a) se il marittimo lascia solo la vedova:
Ufficiali € 413,17
Sottufficiali € 387,34
Comuni € 361,52
b) se il marittimo lascia la vedova e un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:
Ufficiali € 542,28
Sottufficiali € 490,63
Comuni € 464,81
più una quota di € 103,29 per ogni ulteriore figlio minorenne.
Se il marittimo non lascia né vedova né orfani minorenni, ma il padre in età di oltre 65 anni o
assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia
vedova o separata dal marito per colpa di lui, senza figli maggiorenni, o risulti che il marittimo era
l'unico o il principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità uguale a quella
che sarebbe spettata qualora il marittimo avesse lasciato la sola vedova.
1.2. Assicurazione per il caso di invalidità permanente
In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco quale
conseguenza di malattia contratta per causa di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:
Ufficiali € 413,17
Sottufficiali € 387,34
Comuni € 361,52
In caso di invalidità permanente parziale, l'indennità sarà proporzionale al grado di invalidità.
Assistenza economica al personale in continuità di rapporto di lavoro per le malattie insorte dopo il
28° giorno dallo sbarco.
Nell'ipotesi di malattia insorta dopo il 28° giorno dallo sbarco, al personale in continuità di. rapporto
di lavoro verrà corrisposto dall’Ente competente il trattamento economico previsto per la legge e
coperto dalle Assicurazioni "Fondamentale" e "Complementare".
40
2. ASSICURAZIONE INFORTUNI
Oltre all'assicurazione obbligatoria per legge, l'Armatore assicurerà le seguenti indennità:
1) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio
ordinario:
a tutto il personale imbarcato (escluso il Capitano al comando) una indennità pari alla differenza fra
5, rispettivamente 6 annualità, di retribuzione (proporzionalmente ridotte in caso di invalidità
permanente parziale) ed il valore capitale della rendita di legge calcolato secondo la norma dell'art.
39 del Dpr 30.06.1965 n. 1124, e successive modificazioni.
2) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio di
guerra o da mine:
per tutti i marittimi (compreso il Capitano al comando):
a) una indennità capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di legge;
b) un'ulteriore indennità in capitale di € 258,23 se trattasi di Ufficiali e di € 185,92 se trattasi di
Sottufficiali o Comuni.
Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in
rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di legge.
3. Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari della Legge 16
ottobre 1962, n. 1486.
Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione, che godono del trattamento previsto dalla
Legge 16 ottobre 1962, n. 1486 (Legge Focaccia), sarà erogata anche l'assistenza sanitaria,
farmaceutica e ospedaliera.
41
ALLEGATO 2
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DICHIARATA INIDONEITÀ
L'assicurato è tenuto a proporre ricorso, (attualmente da presentarsi per l'accesso alla commissione di II
grado) nei termini e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e/o dalle leggi vigenti in
materia contro, la dichiarazione di cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare per i
motivi che sono oggetto di assicurazione.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all'assicurato che per l'espletamento delle pratiche tutte
inerenti il ricorso o domanda di revisione questi si avvalga del Consulente Medico prescelto dalla
Società stessa eventualmente affiancandolo ad altro Medico di sua fiducia.
Nel caso in cui rassicurato non ottemperi a tale obbligo, decade dai benefici dell'assicurazione salvo che
un collegio arbitrale composto da tre medici, due nominati dalle Parti ed il terzo nominato d'accordo tra i
primi due o in difetto dal Presidente dell'Ordine dei Medici di zona, non dichiari, entro 45 giorni dalla
richiesta del marittimo, che tale invalidità definitiva è "manifesta" e che se anche l'Assicurato si fosse
sottoposto a cure mediche un eventuale giudizio non avrebbe potuto che dare conferma di tale invalidità
permanente definitiva dell'assicurato con conseguente cancellazione dalle matricole e dai registri della
gente di mare.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società presso la sede della stessa o presso la sede
dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Ognuna delle parti sostiene le proprie spese, remunera il
proprio Medico designato e contribuisce per metà alle spese e competenze del terzo Medico.
I risultati della procedura, raccolti con apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per la Società,
l'altro per l'Assicurato, e sottoscritti dai Medici concordi, ovvero dalla maggioranza, saranno obbligatori
per le Parti rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o
violazione di parti contrattuali.
Le conclusioni del Collegio saranno valide ancorché il medico dissidente rifiuti di sottoscriverle e tale
rifiuto risulti attestato dagli altri Medici nel verbale definitivo.
I Medici sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Le Aziende saranno tenute a far inserire nella polizza tale formulazione al momento del rinnovo della
polizza in corso.
42
ALLEGATO 3
INDENNITÀ PERDITA CORREDO
STRUMENTI PROFESSIONALI E UTENSILI
In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o altro
sinistro, i marittimi hanno diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito, entro i limiti
massimi indicati nella seguente tabella:
a) Indennità perdita corredo:
• Comandante € 374,95
• Direttore di macchina € 353,26
• Ufficiali € 278,89
• Allievi Ufficiali € 167,33
• Sottufficiali € 167,33
• Marinai, fuochisti, camerieri € 130,15
• Giovanotti, carbonai, mozzi, garzoni e piccoli € 114,65
b) Indennità perdita strumenti professionali e utensili:
• Comandante € 274,39
• Ufficiali di coperta € 245,89
• Direttore di macchina € 64,14
• Ufficiali macchinisti € 42,76
• Carpentiere per perdita ferri € 42,76
• Cuoco per perdita utensili € 17,82
È sempre in facoltà dell'armatore dispensare i marittimi dal fornirsi dei propri strumenti professionali e
utensili, provvedendoli egli stesso e facendo apporre apposita annotazione sulle carte di bordo. Le
suddette indennità saranno corrisposte all'atto della liquidazione delle competenze spettanti.
43
ALLEGATO 4
Accordo 25 luglio 1978
Premesso che quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed inscindibile ad
ogni effetto della disciplina contenuta nel presente contratto e non ha carattere innovativo ma serve a
chiarire la comune volontà delle parti realizzata anche nei precedenti contratti, le parti dichiarano che
con l’espressione «indennità fisse» esse per il passato hanno inteso, tanto a livello nazionale quanto a
livello aziendale, esclusivamente riferirsi agli emolumenti che vengono qui tassativamente elencati:
supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore, indennità speciale per il personale di
macchina supplemento paga sottufficiali capi servizio, indennità di rappresentanza.
Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro del personale navigante, esse parti
hanno sempre voluto escludere i compensi per lavoro straordinario, anche se continuativi e/o
predeterminati e/o forfettizzati, dal computo degli istituti contrattuali sui quali sono state calcolate le
«indennità fisse».
Per quanto attiene al presente contratto, le parti dichiarano che i compensi per lavoro straordinario,
anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi, anche a livello
aziendale, così come per il passato sono stati esclusi a qualsivoglia titolo dalla retribuzione essendo
voluti come elementi distinti ed autonomi espressamente ribadendosi altresì l’esclusione dei medesimi
dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi compensativi nonché di ogni altro istituto
che, direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione quale base di calcolo.
Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la determinazione
dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale navigante sarebbe stata inferiore tanto per
il passato quanto per gli importi stabiliti con il presente contratto se esse parti avessero voluto
ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti anche lo straordinario continuativo e/o predeterminato
e/o forfettizzato.
INDICE
PREMESSA 2
CAPO I – TIPI DI CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 1 - Tipi di contratto di arruolamento 3
Art. 2 - Contratto di arruolamento a tempo determinato 3
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato 3
Art. 4 - Periodo di prova 4
CAPO II – NORME DISCIPLINARI
Art. 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari 5
Art. 6 - Contrabbandi, paccottiglie, clandestini, ecc. 5
Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 6
Art. 8 - Reclami dei marittimi e controversie sindacali 7
CAPO III – ORARIO DI LAVORO
Art. 9 - Orario di lavoro 8
Art. 10 - Orario di riposo 8
Art. 11 - Indennità di turno 8
Art. 12 - Trattamento nella giornata del sabato in porto ed in navigazione 9
CAPO IV – LAVORI E SERVIZI DIVERSI
Art. 13 - Lavori per la sicurezza della navigazione 10
Art. 14 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo 10
Art. 15 - Lavori per la manutenzione e pulizia del mezzo navale speciale 10
Art. 16 - Lavori inerenti alla pulizia degli alloggi 10
Art. 17 - Sostituzione di ammalati e di infortunati 10
Art. 18 - Compensi per sostituzione personale mancante 11
Art. 19 - Oggetti in consegna 11
CAPO V – PAGHE, COMPENSI, INDENNITÀ
Art. 20 - Paghe 12
Art. 21 - Scatti di anzianità 12
Art. 22 - Indennità di navigazione 12
Art. 23 - Eventuale periodo di ingaggio 13
Art. 24 - Compenso per ritardato imbarco in caso di trasbordo 14
Art. 25 - Turnazione 14
Art. 26 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe e altre competenze
dei marittimi. Libretto paghe 14
Art. 27 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale 15
Art. 28 - Compensi per funzioni di grado o categoria superiore 15
Art. 29 - Compensi per lavoro straordinario 15
CAPO VI – VITTO E ALLOGGIO
Art. 30 - Alloggio e Vitto 17
Art. 31 - Valutazione della Panatica quale coefficiente della retribuzione 17
Art. 32 - Indennità sostitutiva della panatica 17
CAPO VII – RIPOSI FESTIVI – FERIE – LICENZE
Art. 33 - Trattamento per le Giornate Festive e Ferie 18
Art. 34 - Computo dei riposi compensativi e ferie 18
Art. 35 - Licenze o periodi di riposo durante il periodo di imbarco 19
Art. 36 - Festività nazionali e altre festività normalmente infrasettimanali
cadenti di domenica in servizio a bordo 19
Art. 37 - Ferie 19
CAPO VIII – PREVIDENZE
Art. 38 - Trattamento previdenziale 21
Art. 39 - Assicurazione contro la cancellazione delle matricole e la perdita
dell’abilitazione professionale per sinistro marittimo 21
Art. 40 - Assicurazione malattie e infortuni 21
Art. 41 - Indennità perdita corredo strumenti professionali ed utensili 22
Art. 42 - Indennità di disoccupazione in caso di risoluzione del contratto
di arruolamento per naufragio 22
CAPO IX – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 43 - Risoluzione del contratto di arruolamento 23
Art. 44 - Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina
armata contro le navi 25
Art. 45 - Preavviso 25
Art. 46 - Sbarchi per grave motivo personale 25
Art. 47 - Trattamento di fine rapporto 25
Art. 48 - Trattamento personale marittimo adibito ai lavori di comandata 26
CAPO X – REGOLAMENTO DI BORDO
Art. 49 - Regolamento di bordo 27
CAPO XI – DIRITTI SINDACALI E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 50 - Delegato sindacale di bordo 28
Art. 51 - Accesso a bordo dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori 28
Art. 52 - Affissione comunicazioni sindacali 28
Art. 53 - Quote di servizio 28
Art. 54 - Contrattazione aziendale o di secondo livello 29
Art. 55 - Decorrenza e durata 30
ALLEGATI
Allegato “A” - Minimo contrattuale 31
Allegato “B” - Supplemento paga per anzianità al personale di Stato Maggiore
dal 1° luglio 2024 34
Allegato “C” - Indennità di navigazione mezzi navali speciali che svolgono
attività di perforazione e montaggio 36
Allegato “D” - Modello di Convenzione di arruolamento/Form of Convention
of recruitment 37
Allegato “E” - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 38
Allegato 1 - 1. Assicurazione malattia 39
2. Assicurazione infortuni 40
3. Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei
beneficiari della legge 16 ottobre 1962, n. 1486 40
Allegato 2 - Obblighi dell’assicurato in caso di dichiarata inidoneità 41
Allegato 3 - Indennità perdita corredo strumenti professionali e utensili 42
Allegato 4 - Accordo 25 luglio 1978 43
(10)
SEZIONE PER I COMANDANTI E I DIRETTORI DI
MACCHINA IMBARCATI SUI MEZZI NAVALI SPECIALI
L'anno 2024, addì 11 del mese di luglio in Roma
CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
La Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT-CGIL)
la Federazione Italiana Trasporti (FIT-CISL)
l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI)
l'Unione Sindacale Nazionale Capitani di Lungo Corso al Comando (USCLAC)
l'Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina (U.N.C.Di.M.)
hanno stipulato la presente Sezione per i Comandanti e i Direttori di macchina imbarcati sui
mezzi navali speciali.
2
PREMESSA
Premesso che il Comandante ricopre il ruolo individuato dal Codice della navigazione che
comporta un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, le parti
convengono che debba essergli riconosciuto un trattamento contrattuale adeguato alla
rilevanza delle sue funzioni e responsabilità e stipulano la presente Sezione.
Con la presente Sezione le parti hanno inteso regolare il contratto di arruolamento dei
Comandanti imbarcati a bordo dei predetti mezzi navali speciali, fermo restando gli obblighi
derivanti dall'applicazione del Codice della navigazione e suo Regolamento.
Premesso che restano ferme le attribuzioni del Comandante previste dal Codice della
navigazione, che il Direttore di macchina è soggetto alla sua autorità ed è a lui
gerarchicamente subordinato, ma nell'intento di riconoscere al Direttore di Macchina un
trattamento economico e normativo che tenga conto della posizione di rilievo occupata a
bordo dei mezzi navali speciali e delle rilevanti funzioni tecniche che è chiamato a svolgere,
pur non assumendo la responsabilità della spedizione, nonché delle elevate conoscenze
professionali richieste, le parti stipulano la presente Sezione.
Con la presente Sezione le parti hanno inteso regolare il contratto di arruolamento dei Direttori
di macchina imbarcati a bordo dei predetti mezzi navali speciali, fermo restando gli obblighi
derivanti dall'applicazione del Codice della navigazione e suo Regolamento.
DEFINIZIONI
A. Il termine “Armatore”, usato nel testo della presente Sezione, identifica le Aziende di
navigazione ed in generale qualsiasi Impresa che arma Mezzi Navali Speciali.
B. Il termine “Comandante”, usato nel testo della presente Sezione, definisce e qualifica, ai
sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, il capo della comunità
viaggiante, il capo della spedizione e capo responsabile della polizia di bordo.
C. Il termine “Direttore di Macchina” , usato nel testo della presente Sezione, definisce e
qualifica, ai sensi del Codice della Navigazione e delle leggi speciali in materia, colui che
assume la direzione della sezione macchina della nave.
D. Con il termine “Mezzi navali speciali”
E. s'intende individuare:
a) Mezzi navali che operano nel mercato offshore per la posa di condotte, la costruzione e
l’installazione di piattaforme, la perforazione dei sistemi di produzione sottomarina e
attività connesse;
b) navi e pontoni posatubi;
c) pontoni e/o piattaforme di sollevamento;
d) navi e piattaforme di perforazione, esplorazione e/o produzione;
I suddetti mezzi navali speciali nel testo dell'accordo possono essere identificati anche come
“Cantieri”.
3
PARTE PRIMA
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1
Tipi di Contratto di arruolamento
1 - In osservanza all’art. 325 del Codice della Navigazione, il contratto di arruolamento può
essere stipulato:
a) a tempo determinato;
b) a tempo indeterminato.
2 - Il Contratto di arruolamento, da stipularsi avanti l'Autorità marittima competente, è redatto
ai sensi dell'art. 332 del Codice della navigazione in conformità ai modelli emessi dall’Autorità
competente.
3 - II periodo d'’imbarco si intende composto da cicli di lavoro/licenza in relazione alla
turnistica in essere.
Art. 2
Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - Con il contratto di arruolamento a tempo determinato il Comandante o Direttore di
macchina viene imbarcato per lo svolgimento di una prestazione di lavoro di durata
predeterminata. Il contratto di arruolamento a tempo determinato deve contenere
l’indicazione del termine di durata.
2 - Ai sensi dell’art. 326 comma 2 del Codice della Navigazione, il singolo contratto di
arruolamento a tempo determinato può avere una durata fino a 9 (nove) mesi prorogabile da
parte del datore di lavoro, d’intesa con il lavoratore, per esigenze dell’azienda, fino a 30
(trenta) giorni. La durata dell’imbarco può essere altresì determinata con accordi aziendali.
Se il termine del contratto di arruolamento scade in corso di viaggio, il contratto stesso si
intende prorogato fino al porto di ultima destinazione.
3 - Il rapporto derivante dal contratto di arruolamento a tempo determinato si costituisce al
momento dell’imbarco e si estingue alla data della sua scadenza naturale.
4 - Il Comandante o Direttore di macchina , alla scadenza naturale del contratto , percepisce
tutte le competenze maturate durante il periodo del contratto di arruolamento, nonché il
trattamento di fine rapporto, fermo restando quanto previsto in materia di previdenza
complementare.
Art. 3
Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Ai sensi dell’art. 325 del C.d.N., il contratto di arruolamento a tempo indeterminato
disciplina la prestazione di lavoro mediante la quale il marittimo si pone a disposizione
dell’Armatore, per lavorare alle sue dipendenze.
2 - Se il marittimo sottoscrive una nuova convenzione di arruolamento con un altro armatore
anche durante il periodo di fruizione di ferie e riposi compensativi, oppure si ripristina
l’efficacia di precedente contratto di lavoro nautico sospeso, il contratto di arruolamento
sottoscritto con il precedente armatore deve intendersi risolto rispettivamente alla data di
sottoscrizione del nuovo contratto di arruolamento o alla data di ripristino del precedente
contratto.
4
Art. 4
Orario di lavoro
1 - Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di orario minimo di
riposo e in conformità con la Maritime Labour Convention 2006, il Comandante o Direttore di
Macchina non è soggetto ad uno specifico orario di lavoro e pertanto allo stesso non spetta il
compenso per lavoro straordinario e il disagio derivante da una eventuale prolungata
prestazione è comunque già compensato dal trattamento economico globale complessivo
stabilito nella presente Sezione.
1) Orario di lavoro in navigazione di trasferimento
Il Comandante o Direttore di macchina sarà escluso dal servizio di guardia qualora siano
imbarcati 3 Ufficiali di coperta/macchina, muniti della prescritta abilitazione professionale.
Qualora, per cause di forza maggiore, mancasse uno degli Ufficiali in comando di guardia
prescritti dalla tabella minima di sicurezza e conseguentemente il Comandante o Direttore di
macchina dovesse disimpegnare in sua sostituzione il servizio di guardia in navigazione,
secondo le risultanze del giornale nautico, avrà diritto, oltre al proprio normale trattamento
economico, al minimo contrattuale dell’Ufficiale mancante maggiorato del 7% (sette per
cento).
2) Orario di lavoro in attività operativa
Il Comandante o Direttore di macchina dovrà collaborare con il Responsabile del cantiere, al
fine di un regolare svolgimento dello stesso.
Nota
Qualora, per esigenze delle attività di cantiere, venisse richiesta al Comandante o Direttore di
macchina, per un prolungato periodo di tempo, una particolare maggiore attività, anche in
relazione alla mancanza di un componente del normale organico di Stato Maggiore, verranno
presi accordi diretti tra l'Armatore e il Comandante o Direttore di macchina per ovviare a tale
situazione. Al Comandante o Direttore di macchina del mezzo navale speciale, ove la tabella
minima di sicurezza preveda un solo Ufficiale, che dovesse disimpegnare il servizio di guardia,
verrà corrisposta una maggiorazione del 7% (minimo contrattuale + anzianità sociale) per i
giorni di effettiva presenza a bordo. Detta maggiorazione, per il modo con il quale ne è stato
calcolato l'ammontare, non costituisce coefficiente della retribuzione ad alcun effetto.
Art. 5
Periodo di prova
1 - In occasione del primo contratto di arruolamento a tempo indeterminato o a tempo
determinato il Comandante o Direttore di macchina dovrà effettuare un periodo di prova non
superiore a 60 giorni di effettiva prestazione lavorativa sempre a contare dalla data del primo
imbarco su un mezzo navale speciale di un determinato Armatore. Il patto di prova è
stipulato per iscritto fra Armatore e lavoratore marittimo. L’armatore si impegna, per quanto
possibile, a impiegare in maniera omogenea, il Comandante o Direttore di macchina , in tutte
le tipologie di mezzi garantendo le stesse opportunità ai Comandanti o Direttori di macchina
impiegati.
2 - Quando una della società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo, riassuma in
servizio un Comandante o Direttore di macchina che alle sue dipendenze, in un precedente
imbarco a tempo indeterminato o in precedenti imbarchi a tempo determinato, abbia
positivamente superato il periodo di prova, lo stesso non sarà nuovamente applicato. Tale
previsione esclude tutti i casi in cui l’assunzione riguardi un ex dipendente.
5
3 - Entro il periodo di prova l’Armatore può risolvere il contratto di arruolamento in
qualunque porto nazionale, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al giorno
dello sbarco compreso, nonché quanto previsto dall’art. 10, comma 1, comma 1, lett. e) della
presente Sezione.
4 - II contratto di arruolamento può essere risolto durante il periodo di prova anche dal
Comandante o Direttore di macchina con l'osservanza delle norme e con diritto alle
competenze maturate sino al giorno dello sbarco compreso, nonché a quanto previsto in
caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato per volontà del Comandante o
Direttore di macchina.
5 - Se il contratto di arruolamento è risolto durante il periodo di prova in un porto diverso da
quello ove il contratto stesso è stato stipulato, si applicher anno le disposizioni della presente
Sezione in materia di rimpatrio.
6 - L’Armatore è tenuto a comunicare al Comandante o Direttore di macchina il risultato
della prova entro i termini sopra stabiliti. In difetto di questa comunicazione, la prova si
intenderà positivamente superata.
7 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione della anzianità
di servizio.
Art. 6
Incarico temporaneo a terra/comandata
1 - Qualora il personale venga destinato sui mezzi navali speciali, ove non sia previsto
effettuare l'imbarco secondo quanto prescrive il codice della navigazione, o qualora il
personale venga destinato a terra per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento dei
mezzi navali speciali, il trattamento gestionale ed amministrativo è riconducibile alle normative
previste per il personale marittimo imbarcato.
2 - Qualora l'attività non preveda cicli lavoro/licenza, per il personale destinato
temporaneamente a terra presso sedi o per lavori connessi alla costruzione e/o allestimento
dei mezzi navali speciali, ai soli fini retributivi, il trattamento economico sarà il seguente:
a) percepirà lo stipendio mensile, di cui all'art. 38 della presente Sezione, ed una indennità
pari al 37% del minimo contrattuale di cui all'art. 39 della presente Sezione;
b) maturerà la gratifica natalizia di cui all'art. 41, la gratifica pasquale di cui all'art. 42,
nonché le ferie di cui all'art. 55 e l'anzianità di servizio agli effetti previsti alla presente
Sezione.
Se, per esigenze di servizio, il Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare la
propria opera nelle giornate di sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni detto
giorno una giornata di riposo compensativo di cui all'art. 52 della presente Sezione.
Art. 7
Missioni e viaggi di servizio – Ingaggio
1 - L'Armatore è tenuto a rimborsare al Comandante o Direttore di macchina le spese
documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, sostenute in missione o per
viaggi comunque effettuati per cause di servizio sia in Italia che all'estero, all'imbarco dal
luogo di ingaggio a bordo e, allo sbarco, da bordo al luogo di residenza, nonché ogni altra
spesa sostenuta per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
2 - Durante tale periodo, il Comandante o Direttore di macchina: a) percepirà la retribuzione
mensile, di cui all'art. 38 della presente Sezione, ed una indennità pari al 37% del minimo
6
contrattuale, di cui all'art. 39 della presente Sezione; b) maturerà la gratifica natalizia di cui
all'art. 41, la gratifica pasquale di cui all'art. 42, nonché le ferie di cui all'art. 55 e l'anzianità di
servizio agli effetti previste dalla presente Sezione. Se, per esigenze di servizio, il
Comandante o Direttore di macchina dovesse prestare la propria opera nelle giornate di
sabato, domenica o festivi, maturerà per ogni giorno in detta posizione una giornata di riposo
compensativo di cui all'art. 52 della presente Sezione.
3 - Al Comandante o Direttore di macchina spetta la prima classe per il viaggio per mare, la
prima classe con eventuale supplemento -rapido ovvero vagone -letto per il viaggio in ferrovia,
la classe turistica per il viaggio in aereo.
4 - Nel caso in cui l'imbarco sia preceduto da un periodo di ingaggio, il Comandante o
Direttore di macchina avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno ad
imbarcarsi, al minimo contrattuale mensile, di cui all'art. 39 della presente Sezione, ed il
relativo periodo sarà considerato ai fini dell'indennità di anzianità.
7
PARTE SECONDA
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 8
Risoluzione di diritto del Contratto di arruolamento
1 - Qualunque sia il tipo di Contratto di arruolamento, esso si risolve di diritto a norma dell'art.
343 del Codice della navigazione.
2 - La risoluzione del Contratto di arruolamento ai sensi del presente articolo non pregiudica i
diritti del Comandante o Direttore di macchina a percepire il trattamento di fine rapporto e
preavviso nelle misure previste nella presente Sezione, salvo, per quanto riguarda l'indennità
sostitutiva del preavviso, qualora la risoluzione avvenga per fatto imputabile al Comandante o
Direttore di macchina.
Art. 9
Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo determinato
1 - La risoluzione del contratto di arruolamento a tempo determinato anticipatamente
rispetto alla sua scadenza naturale può avvenire, da entrambe le parti, ai sensi delle
disposizioni di legge.
2 - Il Comandante o Direttore di macchina può risolvere il contratto di arruolamento nei casi
di morte del padre, della madre, dei figli, del coniuge o convivente risultante da
documentazione anagrafica, da documentare entro 10 giorni dallo sbarco o per fatto grave
(ad es. terremoto, alluvione nel luogo di residenza, ecc.), certificato dall’autorità competente,
da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e da documentare entro 10 giorni dallo
sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico del datore di lavoro; in ipotesi di
mancata documentazione o di insussistenza del fatto grave, il Comandante o Direttore di
macchina sarà tenuto a corrispondere al datore di lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
3 - Ai sensi delle disposizioni previste dal Codice della Navigazione, la risoluzione del
contratto di arruolamento può inoltre avvenire:
a) per colpa del Comandante o Direttore di macchina;
b) a causa di disarmo per mancanza di traffico per un periodo non inferiore a 15 giorni, o
di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a
30 giorni;
c) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave,
arresto della nave o altra causa non imputabile all’armatore, che rendano impossibile
l’inizio o la prosecuzione del viaggio; ricorrendone i requisiti, l’armatore corrisponderà
al Comandante o Direttore di macchina l’eventuale trattamento economico di cui
all’art. 359, ultimo comma del Codice della Navigazione.
4 - Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del marittimo.
Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il trasporto bagagli nei limiti di
peso consentiti dal vettore aereo.
Art. 10
Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato
1 - Il Contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere risolto:
a) avvicendamento;
b) per volontà dell'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato
motivo oggettivo;
8
c) per volontà del Comandante o Direttore di macchina;
d) per forza maggiore o altre cause;
e) per colpa del Comandante o Direttore di macchina.
a) Avvicendamento
1. Il Comandante o Direttore di macchina, completato il periodo di imbarco, sbarcherà per
“avvicendamento”.
2. Il contratto di arruolamento si estingue al compimento del periodo contrattuale di imbarco
e al Comandante o Direttore di macchina sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto
maturato durante il periodo di imbarco, secondo le misure e le modalità indicate nella
presente Sezione.
Qualora il Comandante o Direttore di macchina non venisse imbarcato dopo il periodo di
riposo/licenza ed una franchigia di 30 giorni, allo stesso verrà corrisposto un compenso
pari alla metà del preavviso.
3. Le spese di rimpatrio saranno a carico dell'Armatore fino alla residenza del Comandante
o Direttore di macchina. Nelle spese di rimpatrio è compresa l'eventuale spesa per il
trasporto bagagli nei limiti di peso consentiti dal vettore aereo.
b) Risoluzione per volontà dell'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo,
giustificato motivo oggettivo
1) Per giusta causa il contratto di arruolamento può essere risolto dall’armatore in qualunque
tempo e luogo, ferme restando le disposizioni relative al rimpatrio. Per giustificato motivo il
contratto di arruolamento può essere risolto dal datore di lavoro in qualunque tempo e
luogo, nel rispetto del termine di 30 giorni di preavviso nel caso di anzianità di servizio
inferiore ad un anno presso lo stesso armatore o 45 giorni nel caso di anzianità di servizio
superiore ad un anno presso lo stesso armatore, ferme restando le disposizioni
relative al rimpatrio.
c) Risoluzione per volontà del Comandante o Direttore di macchina
1) Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volontà del
Comandante o Direttore di macchina, quest’ultimo è tenuto a rispettare il termine di 15
giorni di preavviso ed a sostenere le spese del suo rimpatrio, o rimborsarle al datore di
lavoro se da questi anticipate.
I termini di preavviso possono essere derogati nei casi di morte del padre, della madre,
dei figli, del coniuge o convivente risultante da documentazione anagrafica, da
documentare entro 10 giorni dallo sbarco, o per fatto grave (ad es. terremoto, alluvione
nel luogo di residenza, ecc.) da segnalare tempestivamente al datore di lavoro e
documentare entro 10 giorni dallo sbarco. In tali casi le spese di rimpatrio sono a carico
del datore di lavoro, in ipotesi di mancata documentazione o di insussistenza del fatto
grave, il Comandante o Direttore di macchina sarà tenuto a corrispondere al datore di
lavoro le spese sostenute per il rimpatrio.
d) Risoluzione per forza maggiore o altre cause
1) Quando la risoluzione del Contratto a tempo indeterminato avvenga in conseguenza di uno
dei casi sottoindicati, al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto spetterà,
in aggiunta alle competenze maturate sino alla data dello sbarco, un'indennità sostitutiva
del preavviso in misura pari alla metà di quella prevista al paragrafo b) del presente
articolo:
• interdizione dal commercio;
• disarmo per qualsiasi causa.
• Alienazione del mezzo navale.
9
2) Il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto al trattamento di fine rapporto maturato
fino alla data dello sbarco, con un minimo garantito di 9 giorni complessivi di retribuzione.
Qualora l’armatore risolva il contratto di arruolamento nei casi di vendita della nave con
trapasso di bandiera, di arresto della nave il Comandante o Direttore di macchina avrà
diritto al trattamento di fine rapporto maturato fino alla data dello sbarco, nonché alla
indennità sostitutiva del preavviso, con un minimo garantito di 30 giorni complessivi di
retribuzione.
e) Risoluzione per colpa del Comandante o Direttore di macchina
1) La risoluzione del Contratto di arruolamento per colpa dei Comandante o Direttore di
macchina non è soggetta all'osservanza di alcun termine di preavviso.
2) Al Comandante o Direttore di macchina saranno liquidate le competenze maturate sino al
giorno dello sbarco.
3) Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del Comandante o Direttore di
macchina. e, ove ne ricorrano gli estremi di diritto, egli è tenuto al risarcimento dei danni
cagionati all'Armatore.
Art. 11
Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria
e rapina armata contro le navi
1 - Quando un Comandante o un Direttore di macchina è tenuto prigioniero sulla nave o fuori
della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il contratto di
arruolamento, ferme restando la natura giuridica, la tipologia e la durata dello stesso che
permangono a ogni altro effetto, continua ad avere effetto indipendentemente dal fatto che il
suo termine sia scaduto o una delle due parti ne notifichi la sospensione o la risoluzione. Ai
fini del presente articolo, i termini “pirateria” e “rapina armata contro le navi” sono definiti dallo
Standard A2.1 della Maritime Labour Convention, 2006 (come emendata).
Art. 12
Preavviso
1 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento da parte
dell’armatore è stabilito in 30 giorni nel caso di anzianità di servizio inferiore ad un anno
presso società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo e 45 giorni nel caso di anzianità
di servizio superiore ad un anno presso società armatoriali appartenenti allo stesso Gruppo.
Quando il contratto di arruolamento di qualsiasi tipologia abbia durata inferiore al termine di
preavviso, questo è ridotto alla metà della durata del contratto stesso.
2 - Il termine di preavviso per la risoluzione del contratto di arruolamento da parte del
Comandante o Direttore di macchina è stabilito in 15 giorni.
3 - È in facoltà del datore di lavoro sostituire al preavviso una indennità giornaliera, per
quanti sono i giorni di preavviso non osservati, calcolata sulla base dei seguenti istituti
contrattuali: minimo contrattuale, valore della panatica convenzionale, pro -rata della 13 a e
14a mensilità.
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Art. 13
Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato per i Comandanti
o Direttori di macchina in periodo di prova
1 - Durante il periodo di prova, ai fini dell'ammissione al regime continuativo del rapporto di
lavoro prevista dalla successiva Parte Terza, il Contratto di arruolamento può essere risolto
dall'Armatore in qualsiasi porto, corrispondendo al Comandante o Direttore di macchina le
competenze spettanti fino alla data di sbarco ed il Tfr con un minimo pari all'ammontare di
30/30 (trenta trentesimi) di retribuzione annua utile, calcolato secondo le modalità indicate a l
successivo art. 15.
2 - II Contratto di arruolamento, durante il periodo di prova, può essere risolto anche dal
Comandante o Direttore di macchina, con un preavviso scritto di 15 giorni e con diritto alle
competenze spettantigli sino alla data dello sbarco.
Il preavviso può essere dato a mezzo raccomandata, PEC o brevi manu anche in navigazione.
L'Armatore ha la facoltà di trattenere tante giornate di indennità sostitutiva del preavviso per
ogni eventuale giorno di preavviso non rispettato.
3 - II rientro al luogo di residenza è regolato dalle norme di cui all'art. 7 della presente
Sezione.
Art. 14
Risoluzione per grave motivo personale
1 - In caso di grave motivo personale, da documentare entro 15 giorni dallo sbarco, il
Comandante o Direttore di macchina potrà chiedere la sostituzione in qualsiasi porto sia in
Italia che all'estero ad eccezione dei porti dove l'Autorità non permette movimenti di
personale.
2 - Per "grave motivo personale" s'intende:
a) morte di padre, madre, coniuge , convivente risultante da documentazione anagrafica o
figli;
b) grave malattia con imminente pericolo di vita per le persone di cui alla lettera a) del
paragrafo 2) del presente articolo;
c) casi di particolare gravità da sottoporre all'approvazione dell'Armatore.
3 - L'Armatore dovrà provvedere alla sostituzione del Comandante o Direttore macchina con
la massima sollecitudine.
4 - Allo sbarco saranno liquidate al Comandante o Direttore di macchina le competenze
spettantigli.
5 - Le spese di rimpatrio, di cui alla lettera a) del paragrafo 2) del presente articolo, saranno a
carico dell'Armatore.
Art. 15
Trattamento di fine rapporto
1 - Alla cessazione del contratto di arruolamento per qualsiasi causa, l'Armatore
corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto il Tfr da calcolarsi in
base a quanto disposto dalla legge 29.5.1982 n. 297 ed in particolare dal 2° comma dell'art. 4
della citata legge; si conferma che la retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr è costituita
esclusivamente dai seguenti elementi retributivi:
• minimo contrattuale mensile (art. 39 della presente Sezione);
• aumenti per anzianità aziendale (art. 21 della presente Sezione);
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• rateo della gratifica pasquale (art. 42 della presente Sezione);
• rateo della gratifica natalizia (art. 41 della presente Sezione);
• valore convenzionale della panatica (art. 47 della presente Sezione).
2 - Ogni altro elemento retributivo ivi non menzionato deve ritenersi escluso dalla base di
calcolo del Tfr.
All'atto della cessazione del contratto di arruolamento , a far data dall'1.1.1990, l'Armatore
corrisponderà al Comandante o Direttore di macchina il Tfr calcolato in 30/30 (trenta
trentesimi) della retribuzione annua utile a tale fine.
Art. 16
Naufragio
1 - Nel caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio, si applicano le norme
di legge in vigore.
2 - Il naufragio non costituisce di per s é giustificato motivo di automatica cancellazione dalla
Continuità del rapporto di lavoro del Comandante o Direttore di macchina interessato.
3 - In caso di risoluzione del contratto di arruolamento per naufragio al Comandante o
Direttore di macchina è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso ed una indennità di
disoccupazione specifica per il naufragio pari a due mesi dello stipendio percepito a bordo in
conformità con quanto previsto dalla Regola 2.6 della Maritime Labour Convention 2006.
Art. 17
Contributi sindacali
1 - II Comandante o Direttore di macchina potrà far pervenire all'Armatore tramite la propria
organizzazione sindacale una lettera di autorizzazione a trattenere dalle proprie competenze
mensili le quote del contributo sindacale associativo.
2 - L'Armatore, nel trasferire i contributi all'organizzazione sindacale, darà l'elenco nominativo
dei versamenti, con l'indicazione del periodo a cui i contributi si riferiscono.
3 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell’1% del minimo contrattuale.
Art. 18
Accordi aziendali
1 - Eventuali deroghe alla presente Sezione potranno essere esaminate in sede di accordi
aziendali con le organizzazioni sindacali stipulanti la presente Sezione , in relazione a
particolari esigenze che le rendessero necessarie. In nessun caso, tali accordi potranno
determinare oneri aggiuntivi al Contratto stesso.
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PARTE TERZA
NORME SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19
Applicabilità delle norme sulla Continuità del rapporto di lavoro (Crl)
1 - L'Armatore deve applicare le norme sulla Crl ad un numero di Comandanti e Direttori di
macchina che sia sufficiente a coprire il normale avvicendamento degli stessi.
2 - L'applicazione della normativa sulla Crl è, comunque, soggetta al superamento del
periodo di prova di cui al successivo art . 20 e sarà comunicata per iscritto ai Comandanti o
Direttori di macchina interessati.
Art. 20
Periodo di prova ai fini dell'ammissione alla
Continuità del rapporto di lavoro (Crl)
1 - Ai Comandanti o Direttori di macchina potrà venire fissato un periodo di prova ai fini della
ammissione alla Crl che, in ogni caso, non dovrà superare i 6 mesi di effettiva presenza a
bordo delle unità dell'Armatore e dovrà risultare da atto scritto contestuale alla stipulazione del
Contratto di arruolamento.
2 - Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di
servizio.
3 - Quando l'Armatore riassume in servizio un Comandante o Direttore di macchina che sia
già stato in Crl, la prova non sarà ripetuta, a meno che non siano trascorsi 3 anni dall'ultimo
sbarco del Comandante o Direttore di macchina da una unità dello stesso Armatore e purché
l'ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del Comandante o Direttore di macchina.
4 - L'Armatore è tenuto a comunicare per iscritto al Comandante o Direttore di macchina il
risultato della prova entro la scadenza del termine stabilito al paragrafo 1) del presente
articolo. In difetto di questa comunicazione, la prova s'intenderà superata ed al Comandante o
Direttore di macchina verranno applicate le norme sulla Crl.
5 - II Comandante o Direttore di macchina di nuova nomina, già 1° Ufficiale in Crl presso lo
stesso Armatore, che non abbia superato il periodo di prova, verrà reimmesso nel grado di
bordo precedente.
Art. 21
Aumenti per anzianità aziendale nella qualifica
1 - A partire dall'inizio del secondo anno di anzianità aziendale nella qualifica dopo
l'ammissione in CRL e successivamente al compimento di ciascun biennio di anzianità e con
effetto dal 1° giorno del mese successivo, al Comandante o Direttore di macchina verrà
corrisposto un aumento (secondo quanto indicato nell'allegato 2), fino ad un massimo di otto
bienni.
2 - L'anzianità aziendale nella qualifica è computata in modo continuativo.
3 - Ai Comandante o Direttore di macchina non ancora ammessi in Crl verrà computata, per
la determinazione dei bienni di anzianità maturati, l'anzianità nella qualifica relativa agli
imbarchi a tempo indeterminato sui mezzi navali speciali dell'Armatore.
4 - II periodo di prova, di cui all'art . 20 della presente Sezione, sarà considerato ai fini della
determinazione degli aumenti per anzianità.
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Art. 22
Periodo di riposo in Continuità di rapporto di lavoro (Crl)
1 - II periodo di riposo a terra corrisponde a tante giornate quanti sono i riposi compensativi
maturati durante l'imbarco, ovvero, domeniche, festività infrasettimanali, sabati e ferie. Viene
usufruito per altrettanti giorni di calendario con esclusione delle domeniche e festività
infrasettimanali cadenti nel periodo considerato.
Durante il periodo di riposo a terra, al Comandante o Direttore di macchina viene corrisposta
la retribuzione su base mensile così composta:
• minimo contrattuale (art. 39 della presente Sezione);
• scatti di anzianità (art. 21 della presente Sezione);
• valore convenzionale della panatica (art. 47 della presente Sezione);
Il Comandante o Direttore di macchina, dopo aver usufruito delle ferie maturate e non fruite
durante il periodo di imbarco e dell'80% dei riposi compensativi maturati e non fruiti durante il
periodo d'imbarco relativi a sabati, domeniche e festività, sarà considerato disponibile
all'imbarco o ad eventuale incarico a terra con obbligo di accettazione, se chiamato.
L'eventuale rimanenza del periodo di riposo potrà essere fruita nei periodi di riposo successivi.
2 - Dalla data di rientro al proprio domicilio, il Comandante o Direttore di macchina in Crl
sbarcato per grave motivo personale usufruirà del periodo di riposo maturato e non fruito.
Trascorso tale periodo, dovrà, se non ancora disponibile all'imbarco, chiedere il periodo di
aspettativa, di cui all'art. 23 della presente Sezione.
3 - II Comandante o Direttore di macchina, che, avendo usufruito del periodo di riposo di cui
al comma 1) del presente articolo, non fosse chiamato per l'imbarco o per un eventuale
incarico temporaneo a terra, sarà considerato in disponibilità retribuita e percepirà per ogni
giorno in tale posizione 1/40 (un quarantesimo) del minimo contrattuale mensile di cui all'art.
39.
4 - I periodi di malattia o infortunio retribuiti dall’Ente competente saranno aggiunti al periodo
di riposo e saranno validi agli effetti del Tfr.
Art. 23
Aspettativa
1 - Al Comandante o Direttore di macchina in Crl che ne faccia richiesta potrà essere
concesso, per giustificati motivi riconosciuti dall'Armatore, un periodo di aspettativa fino a 6
mesi, rinnovabili una sola volta, non consecutivi.
Durante tale periodo non è dovuto alcun trattamento economico e vengono sospesi il Tfr, di
cui all'art. 15 della presente Sezione, e la contribuzione previdenziale.
Art. 24
Indisponibilità all'imbarco per grave motivo personale
1 - II Comandante o Direttore di macchina indisponibile all'imbarco per grave motivo
personale, da documentare entro 15 giorni, dovrà chiedere un periodo di aspettativa di cui
all'art. 23 della presente Sezione.
2 - Per "grave motivo personale" si intende quanto stabilito al comma 2) dell'art. 14 della
presente Sezione.
3 - L'indisponibilità dovrà essere comunicata per via telematica all'atto in cui si verifica e non
al momento della chiamata per l'imbarco.
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Art. 25
Indisponibilità all'imbarco per malattia o infortunio
durante il periodo di riposo
1 - Il Comandante o Direttore di macchina che, durante il periodo di riposo e l'eventuale
periodo a disposizione senza incarico, sia dichiarato inabile per malattia o infortunio dall’Ente
competente o, in mancanza, da un Ufficiale sanitario, deve comunicare immediatamente
all'Armatore, per via telematica seguite da certificato medico, la sua indisponibilità. Alla
guarigione, il Comandante o Direttore di macchina comunicherà immediatamente all'Armatore
per via telematica seguito da certificato medico la sua disponibilità.
2 - I periodi di malattia o infortunio indennizzati saranno aggiunti al periodo di riposo e
saranno validi agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 26
Sbarco per malattia o infortunio
1 - Lo sbarco per malattia o infortunio non risolve la Continuità del rapporto di lavoro.
2 - Alla guarigione, il Comandante o Direttore di macchina comunicherà all'Armatore,
immediatamente a mezzo per via telematica seguito da certificato medico, la sua disponibilità
ed avrà diritto al periodo di riposo previsto dall'art. 22 della presente Sezione.
Nota
In caso di infortunio o grave malattia all'estero che impedisca il rimpatrio in tempi brevi,
l'Armatore curerà che un familiare raggiunga l'ammalato, provvedendo a spese di viaggio, vitto
ed alloggio per tutta la durata della degenza.
Art. 27
Risoluzione del Contratto di arruolamento in Continuità
di rapporto di lavoro (Crl)
1 - La risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato non costituisce di per
sé motivo di automatica cancellazione dal regime di Crl.
Art. 28
Cause di cancellazione dal regime di Continuità
del rapporto di lavoro (Crl)
1 - La cancellazione dal regime di Crl può avvenire per:
a) volontà dall'Armatore per giusta causa, giustificato motivo soggettivo, giustificato motivo
oggettivo;
b) dimissioni;
c) raggiunti limiti di età pensionabile;
d) riduzione o chiusura delle attività dei Cantieri o per riduzione della Flotta o per disarmo
superiore a 3 mesi o per la liquidazione della Società;
e) inibizione temporanea all'esercizio professionale non inferiore a 6 mesi;
f) dichiarazione definitiva di invalidità o inidoneità;
g) morte;
h) grave inadempienza;
i) indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale di durata superiore a 30 giorni,
nonché indisponibilità all’imbarco per malattia di durata superiore a 180 giorni;
l) l’aver superato nell’arco dell’ultimo triennio 360 giorni di malattia indennizzati (cioè coperti
dall’assicurazione fondamentale e complementare dell’Istituto competente) anche se
dovuti a più eventi morbosi.
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2 - La risoluzione del rapporto di lavoro deve essere notificat a per iscritto e motivat a, dalla
parte recedente alla controparte, rispettando gli eventuali termini di preavviso di cui ai
successivi artt. 29 – 30 – 32.
Art. 29
Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro
(Crl) per volontà della Società
1 - La cancellazione dal regime di Crl per volontà dell'Armatore è subordinata
all'osservazione dei termini di preavviso sottoindicati:
Anzianità di servizio in Crl Preavviso
Fino ad 1 anno 45 giorni
Da oltre 1 a 5 anni 70 giorni
Da oltre 5 a 10 anni 100 giorni
Oltre 10 anni 150 giorni
2 - II preavviso deve essere notificato per iscritto.
3 - È sempre facoltà dell'Armatore sostituire, in tutto o in parte, il preavviso con la
corresponsione di una indennità pari ad 1/30 (un trentesimo) di:
• stipendio (art. 38 della presente Sezione);
• rateo della gratifica natalizia (art. 41 della presente Sezione);
• rateo della gratifica pasquale (art. 42 della presente Sezione);
• valore convenzionale della panatica (art. 47 della presente Sezione);
• per ogni giorno di preavviso non osservato.
4 - II periodo di preavviso è conteggiato agli effetti del computo dell'anzianità di servizio
anche se il Comandante o Direttore di macchina viene esonerato dal servizio per il periodo
stesso.
5 - Ove il Collegio di conciliazione riconosca che il licenziamento è ingiustificato, il
Comandante o Direttore di macchina ha diritto alla indennità supplementare stabilita all'art. 34
ultimo comma della presente Sezione.
6 - Il rientro del Comandante o Direttore di macchina al luogo di residenza viene effettuato a
spese dell'Armatore con le modalità previste all'art. 7 della presente Sezione.
Art. 30
Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto
di lavoro (Crl) per dimissioni
1 - Fermo restando l'osservanza degli obblighi derivanti dal contratto di arruolamento , le
dimissioni devono essere presentate per iscritto, anche in navigazione, con un preavviso di 45
giorni, in osservanza delle disposizioni di legge e circolari in materia.
2 - Al Comandante o Direttore di macchina dimissionario, che non rispetti i termini di
preavviso sopraindicati, saranno trattenute altrettante giornate di indennità sostitutiva, salvo il
caso in cui egli sia tenuto in disponibilità retribuita per un periodo superiore a 45 giorni; in tale
ipotesi non potrà essergli trattenuta una somma superiore a 20 giorni di disponibilità retribuita.
3 - Le spese di rientro al luogo di residenza sono a carico del dimissionario.
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Art. 31
Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl)
per raggiunti limiti di età - per invalidità o inidoneità - per morte
1 - Alla cancellazione dal regime di Crl per:
a) raggiunti limiti di età pensionabile;
b) inidoneità definitiva;
c) morte.
al Comandante o Direttore di macchina od agli aventi diritto sarà liquidata una indennità
sostitutiva del preavviso in misura pari a quella stabilita all'art. 29 della presente Sezione.
Art. 32
Cancellazione dal regime di Crl per chiusura o riduzione
delle attività di cantiere oppure per riduzione della flotta o per disarmo
1 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per chiusura o riduzione delle attività dei
cantieri o per riduzione della flotta o per disarmo superiore a 3 mesi, oppure per liquidazione
della Società, i termini del preavviso, ovvero dell'indennità sostitutiva, saranno computati in
misura pari a quelli stabiliti all'art. 28 della presente Sezione.
2 - Per disarmo del mezzo navale speciale per un periodo superiore a 3 mesi, il Comandante
o Direttore di macchina licenziato per tale causa conserva, per la durata di un anno dal giorno
della cessazione dal servizio, il diritto ad essere riassunto co l proprio grado, qualora la flotta
sia, nello stesso anno, aumentata. Inoltre, nel caso che il disarmo previsto per un periodo
superiore a 3 mesi abbia avuto di fatto, una durata inferiore, il Comandante o Direttore di
macchina avrà diritto al reinserimento nel regime di Crl con effetto retroattivo.
3 - La risoluzione del rapporto di lavoro, di cui al presente articolo, sarà effettuata iniziando
dai Comandanti o Direttori di macchina con minore anzianità di servizio nella qualifica presso
lo stesso Armatore.
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PARTE QUARTA
NORME DISCIPLINARI, COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E RECLAMI
Art. 33
Condotta del Comandante e del Direttore di Macchina
1 - Il Comandante ed il Direttore di Macchina hanno il dovere di mantenere condotta
disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità pubbliche e in acque internazionali
seguire le disposizioni relative. Sono tenuti ad eseguire ogni legittimo ordine dell’Armatore,
delle Autorità, in particolare per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle
persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti con gli Ufficiali e gli altri membri dell’equipaggio, conformemente alle norme del
Codice della Navigazione, devono essere improntati a spirito di collaborazione nel rispetto
delle gerarchie. Ogni marittimo ha il diritto di lavorare, addestrarsi e vivere in un ambiente
privo di molestie e bullismo di carattere sessuale, razziale o di altra specie. L'armatore
considererà tali condotte gravi infrazioni disciplinari da parte del marittimo.
3 - Il Comandante e il Direttore di Macchina devono esercitare il potere a loro derivante
dalle norme di legge in modo tale che sulle loro unità vengano messe in atto disposizioni per
evitare casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite
abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché
siano effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte della
nave per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
4 - Il Comandante e il Direttore di Macchina devono rifiutare elargizione di denaro da parte
di chiunque. Sono tenuti ad osservare quanto previsto dal codice etico, nonché quanto
previsto dai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del la D.lgs. 231/2001.
Devono indossare con cura gli abiti di lavoro o le divise aziendali con diligenza nel rispetto
delle disposizioni aziendali e usare tutti i mezzi di protezione che l'azienda mette a
disposizione. Devono mantenere la più assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda e
sulle informazioni riservate. Non devono trarre profitto da terzi in qualunque modo, con o
senza danno dell'azienda, dai compiti inerenti la posizione assegnatagli. Fermo e salvo il
diritto di opinione non devono divulgare, con qualsiasi mezzo, immagini, video e giudizi lesivi
dell'immagine aziendale. Devono mantenere un comportamento civile ed educato nei
confronti degli altri componenti l'equipaggio, dei passeggeri e, in generale dei terzi presenti.
Art. 34
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Eventuali infrazioni del Comandante e del Direttore di Macchina, e in particolare quelle
ai doveri di cui all’articolo precedente, e inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro saranno sanzionate in proporzione alla loro gravità in
base al seguente codice disciplinare.
2 - Qualora l’armatore ritenga che il Comandante o Direttore di macchina abbia commesso
una infrazione o posto in essere un inadempimento che possa dar luogo a sanzione
disciplinare, l’armatore stesso o un suo procuratore provvederà alla contestazione
dell’addebito consentendo poi l’esercizio del diritto di difesa nei termini di legge vigenti.
3 - Il Comandante o il Direttore di macchina, se lo richiede in sede di giustificazioni scritte,
può essere sentito a sua difesa con l’assistenza di un rappresentante dell’organizzazione
sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. La convocazione per l’audizione deve essere
comunicata entro cinque giorni dalla richiesta.
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4 - L’armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo
dieci giorni dall’avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà adottare una delle
seguenti sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 10 giorni;
f) risoluzione del contratto di arruolamento
a) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazione di lieve entità il Comandante o Direttore di macchina potrà essere
diffidato verbalmente e tale diffida ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto si adotta per infrazioni di gravità inferiore a quelle indicate nei punti
successivi.
La recidiva infrazione per cui è previsto il provvedimento di rimprovero scritto, non prescritto,
dà la facoltà all'Armatore di comminare provvedimenti che possono andare dalla multa alla
sospensione di durata non superiore a 10 giorni.
c) Multa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale
scopo emanate dall’Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive
lettere d) ed e).
2. Abusi di qualsiasi genere e mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non
abbiano carattere di gravità e non abbiano arrecato danno a persone o cose.
3. Comportamenti non corretti tali da generare un fondato reclamo formale da parte di terzi.
4. Non comunicare l'esatto indirizzo del proprio domicilio/residenza o rifiutarsi di ricevere
una comunicazione scritta dell'azienda.
L’importo delle suddette multe è devoluto alle istituzioni assistenziali o previdenziali.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà
all’Azienda di adottare nei confronti del lavoratore il provvedimento di cui alla lettera
successiva.
d) Sospensione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale
scopo emanate dall’Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun
danno alle persone.
2. Rifiuto di sottoporsi alle visite mediche previste, di partecipare a corsi di
aggiornamento/formazione, di presenziare agli incontri periodici che l'azienda stabilisce in
applicazione di norme o regolamenti.
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3. Richiedere a bordo l'esecuzione di lavori per proprio conto senza l'utilizzo di materiale
dell’Azienda.
4. Rivolgere a terzi frasi offensive, salvo che per natura, modalità e circostanze non
costituisca più grave mancanza ai sensi dei paragrafi successivi.
Resta inteso che, in caso di sospensione, verrà attuata la procedura amministrativa di
sbarco del Comandante o Direttore di macchina.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non prescritto, dà
facoltà all’Azienda di adottare nei confronti del lavoratore il provvedimento di cui alla lettera
successiva.
e) Risoluzione del contratto di arruolamento.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente
l’ulteriore prosecuzione del contratto di arruolamento e in particolare, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, per:
1. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove è vietato e in ogni caso dove ciò può
provocare pregiudizio all’incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti.
2. Trafugamento di documenti dell’Azienda che determinino una violazione della dovuta
riservatezza aziendale.
3 Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze, durante l'imbarco, sia al di fuori
che all’interno della nave.
4. Commette furto o reati contro il patrimonio (ad esempio truffa, contrabbando,
trafugamento) o trasporta paccottiglie, imbarca o si rende responsabile di
favoreggiamento di clandestini.
5. Richiesta di esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi con utilizzo di materiale
aziendale.
6. Abuso di potere verso propri subordinati.
7. Condanna Penale del dipendente, con sentenza passata in giudicato, per azione
commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la
figura morale del dipendente.
8. È trovato in stato di manifesta ubriachezza o in stato di manifesta assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope.
8 bis. Commette qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla sicurezza del mezzo navale
e/o della navigazione;
8 ter. Commette azioni od omissioni con dolo o colpa grave da cui possa derivare
pregiudizio alla incolumità delle persone o alla sicurezza delle persone e dei beni;
8 quater. Omissione o trascuratezza nell'applicazione di procedure, regolamenti, disposizioni
aziendali o contrattuali che possa determinare pregiudizio all'operatività, alla disciplina,
alla morale, all'igiene, all'integrità e alla sicurezza di persone e/o della nave.
9. Divulgazione, con ogni mezzo, di immagini e/o video e/o contenuti gravemente lesivi
dell'immagine aziendale.
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10. Commette atti di molestie o bullismo o atti di violenza fisica e/o psicologica e/o verbale o
morale nei confronti di colleghi/e e/o soggetti terzi (clienti, fornitori, consulenti, passeggeri
ecc.).
11. Rilascio all'azienda e/o terzi di documenti o certificati falsi.
12. Atti qualificati dalla legge come reati tali da far venir meno la fiducia dell'Azienda nei
confronti del dipendente e del suo operato.
13. Inadeguata gestione delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale
scopo emanate dall’Azienda quando la mancanza cagioni danni o comporti pericolo di
danno alle persone.
14. Recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo all’adozione di due sospensioni nei
ventiquattro mesi antecedenti.
Il caso di risoluzione del contratto di arruolamento per giusta causa, ai sensi della presente
lettera e) numeri 2, 3, 4, 8, 8bis, 8ter, 8quater esclude la liquidazione dell’indennità
sostitutiva del preavviso.
In tutti i casi in cui, nella presente Sezione, si parla di “prescrizione” delle sanzioni
disciplinari, si intende un periodo a ritroso di due anni dalla data di notifica del
provvedimento disciplinare.
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco potranno essere adottati
dall’Armatore o da un suo procuratore. Potrà essere altresì disposto lo sbarco immediato nei
casi di particolare gravità indicati nell’elenco di cui sopra. In tal caso l’Armatore potrà
disporre la sospensione cautelare con erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del
minimo contrattuale mensile.
Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed
applicabili in materia.
In caso di risoluzione del contratto di arruolamento , ove il Collegio di conciliazione, con
motivato giudizio, lo riconosca ingiustificato ed accolga quindi il ricorso dell'interessato,
disporrà contestualmente, a carico dell'Armatore, una indennità supplementare delle
spettanze contrattuali di fine lavoro computata con i criteri dell'indennità di preavviso,
graduabile in relazione alle proprie valutazioni, circa gli eventi che caratterizzano il caso in
esame, tra:
- 45 e 90 giorni fino a 3 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella
qualifica.
- 60 e 120 giorni fino a 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella
qualifica.
- 75 e 150 giorni oltre 10 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Armatore nella
qualifica.
Art. 35
Collegio di conciliazione
1 - In caso di controversie individuali di lavoro nautico l'Armatore o il lavoratore marittimo
possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l’assistenza
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente Sezione e secondo le procedure e
modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di
conciliazione.
21
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante dell’Associazione datoriale
stipulante la presente Sezione a cui l’armatore aderisce;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria
della presente Sezione cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla
Commissione Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro
firmatarie della presente Sezione che rappresenta l’istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà
entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità
del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione
redige un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti
concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una
composizione bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il
termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di
Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si
perfeziona solo parzialmente, se ne dà atto nell’apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le
rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto
dall’articolo 412 c.p.c.
All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della
Commissione di Conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme
risultino essere depositate presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
Art. 36
Procedure dei reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina
1 - Sulla base di quanto previsto dalla Regola 5.1.5 della Maritime Labour Convention
2006, gli eventuali reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina dovranno seguire
le procedure, approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
22
PARTE QUINTA
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 37
Retribuzione
1 - La misura e le componenti della retribuzione sono determinate e regolate dalla presente
Sezione. La paga base giornaliera è ragguagliata a 1/30 mo del minimo contrattuale, salvo
quanto disposto in materia di indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi.
2 - Qualora un Comandante o un Direttore di macchina sia tenuto prigioniero sulla nave o
fuori della nave in seguito ad atti di pirateria o rapina armata contro le navi, il trattamento
previsto dal contratto di arruolamento e dalla presente Sezione dovrà continuare a essere
erogato durante l’intero periodo della prigionia e fino a che il marittimo sia rilasciato e
debitamente rimpatriato o, nel caso di decesso durante la prigionia, fino alla data della
morte.
3 - A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento
aggiuntivo della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo l’Allegato 3, dandosi atto che
l’ammontare complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come
omnicomprensivo di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti
del presente CCNL e comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con
l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a
ogni effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione
del solo TFR.
Art. 38
Stipendio
1 - Lo stipendio del Comandante o Direttore di Macchina è costituito da:
a) minimo contrattuale mensile (art. 39 della presente Sezione);
b) aumenti per anzianità aziendale nella qualifica (art. 21 della presente Sezione).
Art. 39
Minimo contrattuale mensile
1 - Il minimo contrattuale mensile lordo viene fissato con decorrenza:
dal 1° luglio 2024
- Comandante € 3.593,44
- Direttore di Macchina € 3.402,17
dal 1° luglio 2025
- Comandante € 3.680,62
- Direttore di Macchina € 3.484,71
dal 1° luglio 2026
- Comandante € 3.767,80
- Direttore di Macchina € 3.567,25
23
Art. 40
Indennità di rappresentanza
1 - Viene istituita una "indennità di rappresentanza" di € 35,00 lordi mensili, che verrà
corrisposta ai Comandanti e Direttori di macchina per qualunque tipo di navigazione. Tale
indennità verrà elevata a € 140,00 lordi mensili per tratte di navigazione che superano le due
ore tra porto e porto.
2 - Tale indennità non avrà nessun riflesso su altri istituti contrattuali e verrà corrisposta
soltanto durante il periodo di imbarco.
Art. 41
Gratifica natalizia
1 - Con le competenze del mese di Novembre, l'Armatore corrisponderà al Comandante o
Direttore di macchina, in occasione del Natale, una gratifica costituita da una mensilità di
stipendio, di cui all'art. 38 della presente Sezione, e la panatica convenzionale, di cui all'art. 47
della presente Sezione. Il Comandante o Direttore di macchina entrato in servizio o che cessi
dal servizio nel corso dell'anno, riceverà la gratifica natalizia in ragione di tanti dodicesimi
quanti saranno stati i mesi di servizio nell'anno.
Per la frazione di mese, gli verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Art. 42
Gratifica pasquale
1 - Con le competenze del mese di Marzo, l'Armatore corrisponderà al Comandante o
Direttore di macchina, in occasione della ricorrenza pasquale, una gratifica costituita da una
mensilità di stipendio, di cui all'art. 38 della presente Sezione, e la panatica convenzionale, di
cui all'art. 47 della presente Sezione. Il Comandante o Direttore di macchina entrato in servizio
o che cessi dal servizio , nel corso dell'anno, riceverà la gratifica pasquale in ragione di tanti
dodicesimi quanti saranno stati ì mesi di servizio nell'anno. Per la frazione di mese, gli
verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Nota
Le gratifiche di cui agli artt. 41 e 42 della presente Sezione saranno corrisposte con
esclusione dei periodi di malattia retribuiti dall’Ente competente, in quanto da questo già
considerati, nonché dei periodi di aspettativa.
Art. 43
Indennità di navigazione mezzi navali speciali
1 - Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto delle attività e dell'impegno richiesto
dalle esigenze operative dei mezzi navali speciali, delle zone geografiche di operatività,
nonché del vincolo della. permanenza a bordo e di qualsivoglia disagio, è istituita una
"indennità mezzi navali speciali", nelle misure mensili indicate nella tabella di cui al successivo
comma 4) del presente articolo.
Dette misure tengono conto dell'alternarsi dei turni di lavoro con turni di licenza a terra e delle
diverse caratteristiche tecniche e di attività esistenti fra i vari tipi di unità che formano la
categoria dei mezzi navali speciali. Per i periodi frazionati di mese, l'indennità è corrisposta in
trentesimi.
2 - Ad ogni effetto le parti stabiliscono che la presente indennità non possa essere calcolata
nella retribuzione, né in ogni altro istituto contrattuale che direttamente o indirettamente
implichi la retribuzione quale base di calcolo.
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Tale esclusione è dovuta al fatto che l'ammontare di detta indennità è stato pattiziamente
determinato, tenendo già conto della sua incidenza economica sui singoli istituti e comunque
sul globale trattamento erogato ai lavoratori.
3 - Fermo restando quanto sopra convenuto, le parti, per quanto possa occorrere, precisano
che l'indennità mezzi navali speciali non può essere considerata nel calcolo dei riposi
compensativi (sabati, domeniche, festività nazionali ed infrasettimanali, festività cadenti di
domenica e semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennità
sostitutive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, dell'indennità
sostitutiva del preavviso e del Tfr.
4 - TABELLE INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE MEZZI NAVALI SPECIALI:
COMANDANTI E
DIR.RI DI MACCHINA
INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE DI BASE 7,47
INDENNITÀ DI NAVIGAZIONE ESTERA
MNS
11,64
A) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO
NAZIONALE
26,11
B) MEZZI OP. CON BASE IN PORTO
ESTERO
30,87
C) MEZZI INOP IN MANUTENZIONE
PORTO NAZIONALE
16,31
C) MEZZI INOP. IN MANUTENZIONE
PORTO ESTERO
23,80
D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE
ADIBITO A GUARDIANIA PORTO
NAZIONALE
6,26
D) MEZZI IN DIS. CON PERSONALE
ADIBITO A GUARDIANIA PORTO
ESTERO
7,26
E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ.
PORTO NAZIONALE
12,53
E) MEZZI IN ALLEST. E/O COSTRUZ.
PORTO ESTERO
13,53
5 - Le indennità di navigazione mezzi navali speciali potranno essere disciplinate , nel
complesso, in maniera migliorativa, per titolo e/o importi, dalla contrattazione integrativa
aziendale.
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Art. 44
Indennità di navigazione mezzi navali speciali per prolungata
navigazione all'estero
a) Al Comandante o Direttore di macchina imbarcato sui mezzi navali speciali operanti
all'estero sarà corrisposta per i giorni di effettiva presenza a bordo, in aggiunta alle quote
di indennità navigazione mezzi navali speciali indicate al comma 4) dell'art. 43 della
presente Sezione, a far data al 1° luglio 2023, la quota giornaliera integrativa di € 19,24
per il Comandante e di € 18,06 per il Direttore di macchina, con esclusione dell'anzianità
sociale, che sarà computata individualmente.
b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale la quota giornaliera, di cui alla
lettera a) del presente articolo, sarà integrata con una somma pari all'aumento
moltiplicato per il coefficiente fisso: 0,0066666.
Art. 45
Indennità di navigazione mezzi navali speciali
per rischio di guerra e pirateria
a) Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo
rischio di guerra o di pirateria, riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono
individuate attraverso le intese internazionali in sede IBF (Warlike operations Area, High
Risk Area), verranno corrisposte al Comandante o al Direttore di Macchina, in aggiunta
alle quote mensili di indennità di navigazione indicate al comma 4) dell’art 43 della
presente Sezione, a far data dal 1° luglio 2023, la quota giornaliera integrativa di
€ 141,76 per i Comandanti e € 139,80 per i Direttori di macchina per i giorni di effettiva
presenza a bordo.
b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, la quota, di cui alla lettera a) del
presente articolo, sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il
coefficiente fisso 0,04.
c) In caso di permanenza del mezzo navale speciale in una zona o in un porto, di cui alla
lettera a) del presente articolo, per un periodo di tempo complessivo inferiore alle 24 ore,
l'indennità sarà corrisposta per una intera giornata.
Art. 46
Indennità di navigazione mezzi navali speciali
per rischi epidemici
a) Quando il mezzo navale speciale approdi in un porto riconosciuto colpito da malattia
epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta al Comandante o
Direttore di macchina, per il periodo che decorre dall'arrivo al porto infetto fino al giorno
della libera pratica al porto successivo, ma non oltre i 15 giorni dalla partenza dal porto
infetto, a far data dal 1° luglio 2023, la quota giornaliera integrativa di € 9,62 per i
Comandanti e € 9,07 per i Direttori di macchina di indennità di navigazione mezzi navali
speciali, che si aggiunge a quella prevista al comma 4) dell'art. 43 della presente Sezione
per i giorni di effettiva presenza a bordo.
b) In occasione di ogni aumento del minimo contrattuale, la quota di cui alla lettera a) del
presente articolo sarà integrata con una somma pari all'aumento moltiplicato per il
coefficiente fisso: 0,0033333.
c) La quota giornaliera, di cui alla lettera a) de l presente articolo, è pure dovuta nell'ipotesi
che l'ordinanza del Ministero competente sia emanata successivamente alla data
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dell'arrivo del mezzo navale speciale nel porto infetto, ma con riferimento al tempo
dell'approdo o della permanenza del mezzo navale speciale in detto porto.
d) La quota giornaliera, di cui alla lettera a) del presente articolo, è pure dovuta nell'ipotesi
che la patente rechi l'annotazione dell'esistenza di uno stato epidemico di colera o peste
o vaiolo o tifo petecchiale o febbre gialla, ma occorre che nell'annotazione sulla patente
ricorra testualmente l'espressione "epidemia" o "stato epidemico".
e) Qualora si manifesti a bordo un caso di colera, peste, vaiolo, tifo petecchiale o febbre
gialla, è dovuta al Comandante o Direttore di macchina la stessa quota giornaliera sopra
prevista dal momento della partenza del mezzo navale speciale dall'ultimo porto, ma, in
ogni caso, con decorrenza da non oltre 15 giorni prima della constatazione della malattia,
fino al giorno dell'ammissione del mezzo navale speciale a libera pratica.
Nota
Le quote giornaliere integrative d i indennità d i navigazione mezzi navali speciali, di cui alla
lettera a) dei precedenti articoli 44, 45 e 46 , non possono essere calcolate nella retribuzione,
né in ogni altro istituto che direttamente o indirettamente implichi la retribuzione come base di
calcolo.
Art. 47
Valore convenzionale della panatica quale coefficiente
della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o
considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio:
indennità sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto , indennità sostitutiva delle ferie
e dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica
natalizia, gratifica pasquale, ecc.), il valore convenzionale della panatica spettante al
Comandante o Direttore di macchina si intende stabilito nella misura di € 15,49 lordi mensili.
Art. 48
Indennità per perdita di corredo personale o
di strumenti professionali
1 - In caso di perdita degli effetti personali e/o strumenti professionali per fatto di guerra,
avaria o altro sinistro, il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto all'indennizzo, da
parte della Società, del danno subito, entro il limite massimo di € 1.549,37.
Art. 49
Alloggio e vitto - Panatica
1 - In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, l'alloggio del
Comandante o Direttore di Macchina deve essere decoroso e corredato di tutte le dotazioni
che ne rendano confortevole la abitabilità.
Il cambio dei corredi di biancheria deve avvenire almeno settimanalmente.
In conformità a quanto previsto dalla Maritime Labour Convention 2006, il vitto deve essere
somministrato a cura dell'Armatore, preparato e consumato a bordo, ed i generi alimentari
devono essere di buona qualità. Le forniture di vitto e acqua potabile ai marittimi a bordo
devono essere gratuite e in linea con gli standard nazionali, internazionali ILO per quanto
riguarda quantità, valore nutrizionale, qualità, e varietà, saranno bilanciate e terranno in
considerazione la durata e la natura del viaggio nonché il numero di marittimi presenti a
bordo.
27
Nei casi speciali in cui non possa essere somministrato il vitto a bordo, l'Armatore deve
corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese sostenute e documentate, ovvero una
indennità sostitutiva da concordarsi aziendalmente con le Organizzazioni sindacali.
Il servizio di mensa e cabina per il Comandante o Direttore di Macchina comunque
assicurato deve essere effettuato da un cameriere, se esistente.
Art. 50
Delega per il pagamento di parte dello stipendio
1 - Ai sensi della normativa nazionale ed internazionale, non sono consentite deleghe per la
riscossione delle competenze, salvo casi particolari autorizzati dal lavoratore marittimo a
mezzo di procura conferita per atto pubblico.
28
PARTE SESTA
SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 51
Giorni festivi
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) le festività nazionali 25 Aprile, 1° Maggio e 2 Giugno;
c) le seguenti ulteriori festività:
• 1° Gennaio (Capodanno);
• 6 Gennaio (Epifania del Signore);
• Lunedì di Pasqua;
• 15 Agosto (Assunzione);
• 1° Novembre (Ognissanti);
• 8 Dicembre (Immacolata Concezione);
• 25 Dicembre (Santo Natale);
• 26 Dicembre (S. Stefano).
2 - Sono considerate semifestive, e cioè festive nelle sole ore pomeridiane, il Venerdì Santo
e la Vigilia di Natale.
Art. 52
Giorni festivi e sabati durante l'imbarco
1 - Al Comandante o Direttore di macchina imbarcato saranno riconosciuti tanti giorni di
riposo compensativo quanti saranno i giorni festivi, di cui all'art . 51 della presente Sezione, ed
i sabati che, eventualmente, egli dovesse passare in servizio a bordo.
Per il Venerdì Santo e la Vigilia di Natale, passate in servizio, sarà riconosciuta mezza
giornata di riposo compensativo.
2 - Qualora una delle festività nazionali od una delle altre festività normalmente
infrasettimanali cada di domenica è dovuta, oltre al trattamento di cui sopra , un’ulteriore
giornata di riposo compensativo.
Art. 53
Licenze
1 - Durante l'imbarco sono fissati turni di licenza . La licenza viene concessa in conto riposi
compensativi maturati a bordo.
2 - In relazione alla particolarità del periodo di imbarco, caratterizzato da una alternanza di
cicli lavoro/riposo , 2/1 o 1/1 in linea con la contrattazione integrativa aziendale , sarà
riconosciuto per ogni ciclo lavoro/riposo:
Per situazioni operative in Italia:
a) 1. - le spese documentate del biglietto ferroviario di prima classe da e per il luogo di
residenza con percorrenza diretta e con eventuale riconoscimento del supplemento -
rapido o vagone-letto per percorsi superiori a 400 km.;
2. - le spese documentate limitatamente al biglietto aereo da e per le isole con
percorrenza diretta;
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b) la seguente cifra, a titolo di rimborso forfetario, per ulteriori spese di viaggio sostenute:
• € 38,73 per ogni ciclo di lavoro/riposo 28/14;
• una cifra coerentemente riproporzionata per cicli di lavoro/riposo diversi.
Per situazioni operative all'estero:
a) le seguenti cifre, a titolo di rimborso forfetario, per spese di viaggio sostenute dal luogo di
residenza all'aeroporto più vicino, nonché le spese sostenute durante il viaggio sino
all'aeroporto internazionale di arrivo finale, e viceversa:
• € 46,48 per ogni ciclo di lavoro/riposo corrispondente al rapporto 1/1;
• € 69,72 per ogni ciclo di lavoro/riposo corrispondente al rapporto 2/1.
Laddove al numero dei viaggi conclusi nell'arco dell'anno, caratterizzati dall'alternanza del
ciclo di lavoro/riposo 1/1, corrisponda un numero di viaggi effettuati nello stesso periodo con il
ciclo di lavoro/riposo 2/1, il valore del rimborso forfetario sarà rapportato alla seconda tipologia
di ciclo.
Nota
Fermo restando quanto scritto al comma 1) del presente articolo, ai Comandanti o Direttori di
macchina imbarcati sui mezzi navali speciali potrà essere concessa, a discrezione
dell'Armatore, una diversa turnazione, che consenta di poter individuare, per la particolare
funzione, il Responsabile di bordo. Si precisa che, qualora i riposi compensativi maturati nel
periodo di effettiva presenza a bordo non fossero sufficienti a coprire tutte le giornate feriali di
licenza, al fine del completamento del turno indicato dall'Armatore, le giornate non coperte
saranno considerate ferie.
Art. 54
Ferie annuali retribuite
1 - Il Comandante o Direttore di macchina avrà diritto ad un periodo di ferie retribuite di 37
giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle festività, di cui all'art. 51 della
presente Sezione, per ogni anno di servizio o pro-rata.
Nota
L'aumento del periodo di ferie da 30 a 37 giornate per ogni anno di servizio o pro -rata viene
effettuato utilizzando i sei giorni delle festività infrasettimanali soppresse dalla legge 5.3.1977,
n. 54.
Art. 55
Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi
1 - All'atto dello sbarco, al Comandante o Direttore di macchina non in Crl le ferie ed i riposi
compensativi maturati e non fruiti saranno liquidati mediante il pagamento di una indennità
sostitutiva pari ad 1/26 (un ventiseiesimo) di:
• stipendio (art. 38 della presente Sezione);
• valore convenzionale della panatica (art. 47 della presente Sezione);
• ratei di gratifica natalizia e pasquale per ogni giorno di ferie o riposo compensativo.
Al Comandante o Direttore di macchina in Crl le ferie ed i riposi compensativi maturati e non
fruiti durante il periodo d'imbarco andranno a costituire il periodo di riposo di cui all'art. 22 della
presente Sezione.
30
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, quale espresso presupposto di conclusione e
stipulazione dell'accordo sindacale istitutivo della normativa in materia di "mensilizzazione" per
i Comandanti o Direttori di macchina in Crl, di cui all'art. 22 della presente Sezione, i ratei della
gratifica natalizia e pasquale sono stati esclusi dal computo dell'indennità sostitutiva dei riposi
compensativi per festività e ferie. Resta inteso che in caso di cessazione del rapporto di
lavoro, per qualunque causa, ai Comandanti o Direttori di macchina in Crl dovranno essere
liquidati i riposi compensativi per festività e ferie secondo i criteri di calcolo indicati all'art. 55
della presente Sezione.
Art. 56
Congedo matrimoniale
1 - Al Comandante o Direttore di macchina che contragga matrimonio sarà concesso un
congedo straordinario retribuito di giorni 15.
2 - Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di 30
giorni.
3 - II congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, ne
potrà essere considerato in tutto od in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - II periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione
dell'anzianità di servizio.
31
PARTE SETTIMA
ASSICURAZIONI SOCIALI
Art. 57
Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei
beneficiari della legge 16.10.1962, n. 1486
1 - Al Comandante o al Direttore di macchina temporaneamente inidoneo alla navigazione, che
fruisca del trattamento previsto dalla legge 16.10.1962, n. 1486 (legge Focaccia), sarà erogata
anche l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera.
Art. 58
Assistenza economica per le malattie insorte dopo
il 28° giorno dalla data dello sbarco
1 - L'Armatore assicurerà il Comandante o Direttore di macchina in Crl in aggiunta alle
provvidenze già in atto per legge o regolamento ai fini della corresponsione di una indennità
giornaliera per le malattie che impediscano totalmente e di fatto di attendere al lavoro e che si
manifestino dopo il 28° giorno dalla data dello sbarco.
2 - L'indennità giornaliera sarà corrisposta nella misura di 1/30 (un trentesimo) del minimo
contrattuale mensile di cui all'art. 39 della presente Sezione. Tale indennità sarà corrisposta a
partire dal 4° giorno successivo a quello della denuncia di malattia debitamente accertata fino alla
guarigione clinica e per la durata massima di 180 giorni dall'ultimo sbarco sul ruolo.
32
PARTE OTTAVA
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 59
Aggiornamento professionale
1 - Allo scopo di promuovere un aggiornamento professionale del Comandante Direttore di
macchina consono alle sue funzioni, l'Armatore adotterà le idonee misure per favorire la sua
partecipazione a corsi, seminari od altre iniziative formative.
2 - Durante il periodo di tempo in cui il Comandante o Direttore di macchina sarà impegnato in
tale attività, gli sarà riconosciuto il trattamento previsto all'art. 22 comma 3) della presente
Sezione.
3 - La materia sarà oggetto di confronto nell’ambito della contrattazione di secondo livello.
Art. 60
Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione
1 - Ogni responsabilità civile verso terzi per fatti commessi dal Comandante o Direttore di
macchina nell'esercizio delle sue funzioni è a carico dell'Armatore.
2 - Ove si apra procedimento penale nei confronti del Comandante o Direttore di macchina per
fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, ogni spesa per tutti i gradi di
giudizio è a carico dell'Armatore.
3 - È facoltà del Comandante o Direttore di macchina di farsi assistere da un legale di fiducia
dell'Armatore scelto fra due nominativi indicati dall'Armatore, con onere a carico di quest'ultimo.
4 - Il rinvio a giudizio per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni può costituire
giustificato motivo di cessazione della Continuità del rapporto di lavoro, nel caso in cui la gravità
dell'evento possa influire sul rapporto fiduciario.
5 - Le garanzie e le tutele, di cui al comma 2) del presente articolo, si applicano anche
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, sempreché si tratti di fatti accaduti nel
corso del rapporto stesso.
6 - Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono escluse nei casi di dolo o colpa grave,
accertati con sentenza.
Art. 61
Richiamo alle armi
1 - In caso di richiamo alle armi, al Comandante o Direttore di macchina sarà riconosciuto il
trattamento previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Art. 62
Contrattazione aziendale o di secondo livello
1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale
sottoscrizione dell’impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano,
la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in
parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.
33
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto
modificare quanto stabilito dalla presente Sezione, salvo nei casi espressamente demandati.
Conseguentemente le Parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione
aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate
nell’elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività, nonché risultati legati all’andamento economico delle imprese,
compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già utilizzata per
riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma variabili e non
predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi
compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di
ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima della
scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così come per
il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o
unilaterali. L’azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma rivendicativa.
4 - Fermo restando che l’organizzazione del lavoro a bordo è di pertinenza del datore di lavoro e
pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi
della stessa sulle condizioni di lavoro saranno argomento di contrattazione aziendale o di
secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi
economiche, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione, si possono determinare intese per
individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dalla presente Sezione sulle
prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull’organizzazione del lavoro, aventi caratteristiche
di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello
o che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad erogare, ai
marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento “retributivo di garanzia” lordo mensile pro -
capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario, pari al 3% del
minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo aziendale o di
secondo livello.
7 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti, durante il periodo di validità della presente
Sezione non dovranno essere posti a carico delle Aziende oneri aggiuntivi.
Art. 63
Condizioni di miglior favore
1 - Le condizioni economiche di miglior favore in atto si intendono mantenute, salva la facoltà
di effettuare in sede di applicazione del contratto eventuali assorbimenti della parte relativa ai
miglioramenti economici conseguiti col presente rinnovo contrattuale, al 100 per cento per
integrazioni aziendali generalizzate e al 50 per cento per quelle riconosciute individualmente.
34
Art. 64
Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 20 26.
Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una
delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa
resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
NOTA A VERBALE
A titolo di permessi sindacali retribuiti l'Armatore metterà a disposizione di ciascuna
organizzazione sindacale firmataria della presente Sezione, per ciascun anno di validità della
Sezione, n. 28 ore calcolate sulla base del minimo contrattuale mensile e massima anzianità
aziendale (16%).
stipendio (art. 38) con massima anzianità (art. 21)
________________________________________ X 28
240
POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA
Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell’Allegato 3 della Sezione per l’imbarco dei
comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci
superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come
parte integrante della presente Sezione.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell’Allegato 2 della Sezione per l’imbarco dei
comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci
superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come
parte integrante della presente Sezione.
35
ALLEGATO 1
POLIZZA ASSICURATIVA
contro il rischio di morte a seguito di infortunio a bordo e contro il rischio del ritiro
definitivo del libretto di navigazione a seguito di infortunio a bordo o di malattia
Su tale materia si rimanda a quanto stabilito nell’Allegato 1 della Sezione per l’imbarco dei
comandanti e i direttori di macchina di navi da crociera, da carico e traghetti passeggeri/merci
superiori a 3.000 tsl dell’armamento nazionale, da intendersi qui integralmente ritrascritto come
parte integrante della presente Sezione.
36
ALLEGATO 2
AUMENTI PER ANZIANITÀ IN C.R.L.
In vigore dal 01/07/2024
COMANDANTE DIR. MACCHINA COEFF. DI
RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno € 63,97 € 60,30 0,02
Durante il 4° e 5° anno € 127,94 € 120,60 0,04
Durante il 6° e 7° anno € 191,91 € 180,90 0,06
Durante l’8° e 9° anno € 255,88 € 241,20 0,08
Durante il 10° e 11° anno € 319,86 € 301,50 0,10
Durante il 12° e 13° anno € 383,83 € 361,79 0,12
Durante il 14° e 15° anno € 447,80 € 422,09 0,14
Durante il 16° e oltre € 511,77 € 482,39 0,16
In vigore dal 01/07/2025
COMANDANTE DIR. MACCHINA COEFF. DI
RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno € 65,71 € 62,04 0,02
Durante il 4° e 5° anno € 131,43 € 124,09 0,04
Durante il 6° e 7° anno € 197,14 € 186,13 0,06
Durante l’8° e 9° anno € 262,86 € 248,17 0,08
Durante il 10° e 11° anno € 328,57 € 310,21 0,10
Durante il 12° e 13° anno € 394,29 € 372,26 0,12
Durante il 14° e 15° anno € 460,00 € 434,30 0,14
Durante il 16° e oltre € 525,72 € 496,34 0,16
In vigore dal 01/07/2026
COMANDANTE DIR. MACCHINA COEFF. DI
RIVAL.
Durante il 2° e 3° anno € 67,46 € 63,79 0,02
Durante il 4° e 5° anno € 134,92 € 127,57 0,04
Durante il 6° e 7° anno € 202,38 € 191,36 0,06
Durante l’8° e 9° anno € 269,83 € 255,14 0,08
Durante il 10° e 11° anno € 337,29 € 318,93 0,10
Durante il 12° e 13° anno € 404,75 € 382,72 0,12
Durante il 14° e 15° anno € 472,21 € 446,50 0,14
Durante il 16° e oltre € 539,67 € 510,29 0,16
NOTA: Gli importi sopra indicati saranno incrementati, in occasione di ogni aumento del minimo
contrattuale, di una cifra pari al prodotto tra l'aumento ed i coefficienti di rivalutazione.
37
ALLEGATO 3
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR)
dal 1° luglio 2024
- Comandante € 53,91
- Direttore di Macchina € 51,04
dal 1° luglio 2025
- Comandante € 94,34
- Direttore di Macchina € 89,32
dal 1° luglio 2026
- Comandante € 134,77
- Direttore di Macchina € 127,60
38
INDICE
PREMESSA 2
DEFINIZIONI 2
PARTE PRIMA – COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 1 - Tipi di Contratto di arruolamento 3
Art. 2 - Contratto di arruolamento a tempo determinato 3
Art. 3 - Contratto di arruolamento a tempo indeterminato 3
Art. 4 - Orario di lavoro 4
Art. 5 - Periodo di prova 4
Art. 6 - Incarico temporaneo a terra/comandata 5
Art. 7 - Missioni e viaggi di servizio - Ingaggio 5
PARTE SECONDA – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 8 - Risoluzione di diritto del Contratto di arruolamento 7
Art. 9 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo determinato 7
Art. 10 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato 7
Art. 11 - Effetti sul contratto di arruolamento in caso di atti di pirateria e rapina armata contro le navi 9
Art. 12 - Preavviso 9
Art. 13 - Risoluzione del Contratto di arruolamento a tempo indeterminato per i Comandanti
o Direttori di macchina in periodo di prova 10
Art. 14 - Risoluzione per grave motivo personale 10
Art. 15 - Trattamento di fine rapporto 10
Art. 16 - Naufragio 11
Art. 17 - Contributi sindacali 11
Art. 18 - Accordi aziendali 11
PARTE TERZA – NORME SULLA CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19 - Applicabilità delle norme sulla Continuità del rapporto di lavoro (Crl) 12
Art. 20 - Periodo di prova ai fini dell’ammissione alla Continuità del rapporto di lavoro (Crl) 12
Art. 21 - Aumenti per anzianità aziendale nella qualifica 12
Art. 22 - Periodo di riposo in Continuità di rapporto di lavoro (Crl) 13
Art. 23 - Aspettativa 13
Art. 24 - Indisponibilità all’imbarco per grave motivo personale 13
Art. 25 - Indisponibilità all’imbarco per malattia o infortunio durante il periodo di riposo 14
Art. 26 - Sbarco per malattia o infortunio 14
Art. 27 - Risoluzione del Contratto di arruolamento in Continuità di rapporto di lavoro (Crl) 14
Art. 28 - Cause di cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) 14
Art. 29 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per volontà della Società 15
Art. 30 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per dimissioni 15
Art. 31 - Cancellazione dal regime di Continuità del rapporto di lavoro (Crl) per raggiunti
limiti di età – per invalidità o inidoneità – per morte 16
Art. 32 - Cancellazione dal regime di Crl per chiusura o riduzione delle attività di cantiere
oppure per riduzione della flotta o per disarmo 16
PARTE QUARTA – NORME DISCIPLINARI, COLLEGIO DI CONCILIAZIONE E RECLAMI
Art. 33 - Condotta del Comandante e del Direttore di Macchina 17
Art. 34 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 17
Art. 35 - Collegio di conciliazione 20
Art. 36 - Procedure dei reclami da parte dei Comandanti e Direttori di macchina 21
39
PARTE QUINTA – TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 37 - Retribuzione 22
Art. 38 - Stipendio 22
Art. 39 - Minimo contrattuale mensile 22
Art. 40 - Indennità di rappresentanza 23
Art. 41 - Gratifica natalizia 23
Art. 42 - Gratifica pasquale 23
Art. 43 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali 23
Art. 44 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per prolungata navigazione all’estero 25
Art. 45 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischio di guerra e pirateria 25
Art. 46 - Indennità di navigazione mezzi navali speciali per rischi epidemici 25
Art. 47 - Valore convenzionale della panatica quale coefficiente della retribuzione 26
Art. 48 - Indennità per perdita di corredo personale o di strumenti professionali 26
Art. 49 - Alloggio e vitto - Panatica 26
Art. 50 - Delega per il pagamento di parte dello stipendio 27
PARTE SESTA – SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO
Art. 51 - Giorni festivi 28
Art. 52 - Giorni festivi e sabati durante l’imbarco 28
Art. 53 - Licenze 28
Art. 54 - Ferie annuali retribuite 29
Art. 55 - Indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi 29
Art. 56 - Congedo matrimoniale 30
PARTE SETTIMA – ASSICURAZIONI SOCIALI
Art. 57 - Assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei beneficiari
della legge 16.10.1962, n. 1486 31
Art. 58 - Assistenza economica per le malattie insorte dopo il 28° giorno dalla data dello sbarco 31
PARTE OTTAVA – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 59 - Aggiornamento professionale 32
Art. 60 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione 32
Art. 61 - Richiamo alle armi 32
Art. 62 - Contrattazione aziendale o di secondo livello 32
Art. 63 - Condizioni di miglior favore 33
Art. 64 - Decorrenza e durata 34
ALLEGATI
Allegato 1 - Polizza assicurativa 35
Allegato 2 - Aumenti per anzianità in C.R.L. 36
Allegato 3 - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 37
(11)
SEZIONE PER IL PERSONALE IMBARCATO SULLE
UNITÀ ADIBITE AL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE
NAVI ED AL SOCCORSO DELLE NAVI
L’anno 2024 addì 11 del mese di luglio in Roma
− la CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI
− l’ASSARMATORI
− l’ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI DI RIMORCHIATORI
− la FEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI DI RIMORCHIATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
− FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
− FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT CISL)
− UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione che regola i rapporti di lavoro fra i proprietari o armatori ed il
personale imbarcato sulle unità adibite al servizio di rimorchio ed al soccorso delle navi.
2
PREMESSA
Premesso che quanto qui di seguito di comune accordo dichiarato è parte integrante ed
inscindibile ad ogni effetto della disciplina contenuta nella presente Sezione e non ha carattere
innovativo ma serve a chiarire la comune volontà delle parti realizzata anche nei precedenti
contratti, le parti dichiarano che con la espressione «indennità fisse» esse per il passato hanno
inteso, tanto a livello nazionale quanto a liv ello aziendale, esclusivamente riferirsi alla indennità
speciale, indennità comando e indennità coperta e macchina.
Pertanto, anche in relazione alla specialità del rapporto di lavoro del personale addetto ai
rimorchiatori, esse parti hanno sempre voluto escludere i compensi per lavoro straordinario,
anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, dal comput o degli istituti contrattuali sui
quali sono state calcolate le «indennità fisse».
Per quanto attiene alla presente Sezione , le parti dichiarano che i compensi per lavoro
straordinario, anche se continuativi e/o predeterminati e/o forfettizzati, debbono essere esclusi,
anche a livello aziendale, così come per il passato, sono stati esclusi, a qualsivoglia titolo dalla
retribuzione essendo voluti come elementi distinti ed autonomi, espressamente ribadendosi
altresì l’esclusione dei medesimi dal calcolo delle indennità sostitutive delle ferie e dei riposi
compensativi nonché di ogni altro i stituto che, direttamente o indirettamente, implichi la
retribuzione quale base di calcolo.
Tutto quanto sopra precisato e pattuito le parti inoltre dichiarano ad ogni effetto che la
determinazione dei livelli retributivi correlativi ad ogni qualifica del personale addetto ai
rimorchiatori sarebbe stata inferiore tanto per il passato quanto per g li importi stabiliti con la
presente Sezione, se esse parti avessero voluto ricomprendere ai fini del calcolo dei vari istituti
anche lo straordinario continuativo e/o predeterminato e/o forfettizzato.
3
Art. 1
Consistenza numerica del personale
1 - Presso ogni Società esercente il servizio di rimorchio nei porti sarà tenuto un elenco
nominativo del personale marittimo dipendente con l’indicazione della qualifica e del grado. Detto
elenco potrà essere affisso in un albo nella sede sociale o messo a disposizione degli interessati
e delle Organizzazioni stipulanti anche in versione digitale.
2 - L’elenco è formato dai componenti dati dalla somma degli equipaggi in servizio nel porto in
base alle tabelle di armamento ed alla eventuale turnistica applicata.
Nota: I riposi settimanali riguardano esclusivamente il personale dei rimorchiatori in servizio
portuale.
Art. 2
Tabella di armamento
1 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori con comando centralizzato in
servizio portuale sarà di quattro persone con le seguenti qualifiche:
− Comandante;
− Direttore di macchina;
− due comuni (di cui almeno uno di coperta).
2 - La composizione numerica degli equipaggi dei rimorchiatori ad elevata manovrabilità con
comando centralizzato ed automatizzato con propulsori azimutali o voith che forniscono il cavo di
rimorchio alle navi a mezzo di idoneo verricello, o laddove una tabell a a tre sia stata già
concordata ed applicata a livello locale, sarà di tre persone con le seguenti qualifiche:
− Comandante;
− Direttore di macchina;
− Comune.
Per i rimorchiatori dotati di caratteristiche tecnologiche innovative rispetto a quelli di cui sopra
potrà essere applicata una diversa composizione dell’equipaggio in relazione alle determinazioni
delle autorità competenti, previo confronto con le OO.SS. nazionali stipulanti la presente sezione
contrattuale.
3 - Qualora una diversa composizione delle tabelle comporti degli esuberi di personale, il turn -
over verrà bloccato fino al raggiungimento della consistenza necessaria per il regolare
svolgimento del servizio. Tale provvedimento sarà adottato dopo che siano state riassorbite
eventuali aliquote di straordinario predeterminato e sia stata realizzata la riduzione dell’orario
annuale di lavoro di 40 ore in una delle forme previste.
4 - Le tabelle di armamento per il servizio di rimorchio di altura sono quelle determinate
dall’Autorità Marittima (Minimum Safe Manning).
Art. 3
Assunzione
1 - Il personale, il cui rapporto di lavoro è regolato dalla presente Sezione , si intende
normalmente assunto dall’armatore a tempo indeterminato.
Per esigenze oggettive il personale può essere assunto a tempo determinato ai sensi dell’articolo
325 e seguenti del Codice della navigazione e nel rispetto dei tempi in essi indicati.
2 - La relativa convenzione di imbarco sarà stipulata avanti l’Autorità marittima, ai sensi di legge,
e sarà redatta in conformità al modello riportato nell’allegato 1 alla presente Sezione.
3 - Il personale assunto, potrà essere, a giudizio insindacabile dell’armatore, trasferito da una
unità all’altra senza diritto a modifica di retribuzione o altro.
4
Art. 4
Periodo di prova
1 - All’atto dell’assunzione il personale dovrà effettuare un periodo di prova di 45 giorni, se
addetto al comando o alla direzione di macchina del rimorchiatore, o di 30 giorni se addetto ad
altre mansioni.
2 - Durante il periodo di prova ambo le parti hanno il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro,
con diritto alle indennità contrattuali, escluso il preavviso, maturate per il servizio prestato.
3 - Il periodo di prova seguito da conferma sarà calcolato agli effetti dell’anzianità di servizio.
4 - Saranno esentati dall’effettuare il periodo di prova i lavoratori che, nel corso del biennio
precedente, lo abbiano già superato presso lo stesso datore di lavoro e per le stesse mansioni e
qualifiche.
5 - In caso di assenza per malattia o infortunio il periodo di prova si considera sospeso fino a
guarigione clinica. I periodi di assenza per malattia o infortunio non sono computati nella durata
del periodo di prova.
Art. 5
Rapporti gerarchici e disciplinari
1 - Durante l’imbarco, i rapporti gerarchici e disciplinari sono regolati dalle leggi e regolamenti
dello Stato in materia di trasporto marittimo e dalla presente Sezione.
Art. 6
Condotta del personale
1 - Il personale ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni
delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all’estero, di eseguire ogni legittimo
ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza
della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
2 - I rapporti tra i componenti l’equipaggio devono essere improntati a spirito di collaborazione e
di comprensione.
3 - Nessuna persona dell’equipaggio potrà assentarsi da bordo senza il consenso del
Comandante o di chi lo rappresenti.
4 - Tutto l’equipaggio ha il dovere di esercitare la p iù attenta sorveglianza affinché non si
verifichino casi di furto, contrabbando, trasporto di paccottiglie, sottrazioni di merci, vendite
abusive a bordo, imbarco o favoreggiamento di clandestini. Il Comandante disporrà affinché siano
effettuate prima della partenza e durante il viaggio frequenti visite in ogni parte del rimorchiatore
per assicurarsi che non esistano a bordo clandestini o merci di contrabbando.
5 - L’armatore ha il diritto di risolvere il contratto senza preavviso, fermo restando il trattamento
di fine rapporto, e di essere risarcito di tutti i danni che gli derivassero in conseguenza di
trasgressioni a disposizioni di leggi nazionali ed estere, e particolarmente in conseguenza di furto,
contrabbando, trasporto di paccottiglie, imbarco o favoreggiamento clandestini nei confronti dei
componenti l’equipaggio che risultassero responsabili sia della trasgressione sia della mancata
vigilanza.
5
Art. 7
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1 - Eventuali infrazioni del personale, e in particolare quelle ai doveri di cui all’art. 6, e
inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro individuale saranno punite in
proporzione alla loro gravità in base al seguente codice disciplinare.
2 - Qualora l’armatore ritenga che il lavoratore abbia commesso una infrazione o posto in essere
un inadempimento che possono dar luogo a sanzione disciplinare provvederà a contestare al
medesimo, a mezzo di lettera raccomandata con r.r., i fatti per i quali h a inteso aprire il
procedimento disciplinare.
3 - Il lavoratore, entro cinque giorni da quando ha ricevuto la contestazione di cui sopra, potrà
formulare, per iscritto, le sue eventuali giustificazioni. Il lavoratore, se lo richiede in sede di
giustificazioni scritte, può essere sentito a sua difesa con l ’assistenza di un rappresentante
dell’organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. L’audizione deve avvenire
entro due giorni dalla richiesta.
4 - L’armatore, valutate le giustificazioni del lavoratore, se pervenute, e, comunque, dopo dieci
giorni dall’avvenuto ricevimento della lettera di contestazione, potrà irrogare una delle seguenti
sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti contestati:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa fino a 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni;
e) licenziamento.
Si precisa di seguito il carattere dei provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi:
a) Rimprovero verbale.
Nel caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente e tale diffida
ha rilevanza di richiamo verbale.
b) Rimprovero scritto.
Il rimprovero scritto è provvedimento di carattere ammonitorio e si infligge per infrazioni di gravità
inferiore a quelle indicate nei punti successivi. La recidiva infrazione per cui è previsto il
provvedimento di rimprovero scritto non prescritto dà la faco ltà all’Azienda di comminare
provvedimenti che possono andare dalla multa alla sospensione di durata non superiore a tre
giorni.
c) Multa.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanza dell’orario di lavoro.
2. Inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo
emanate dall’Azienda quando non ricadono nei casi previsti dalle successive lettere d) ed
e).
3. Irregolarità di servizio, abusi, mancanza di diligenza nei propri compiti, quando non abbiano
carattere di gravità e non abbiano arrecato danno.
4. Irregolarità ed inosservanze simili a quelle sopra descritte.
L’importo di suddette multe (escluso quello costituente risarcimento del danno) è devoluto
alle istituzioni assistenziali o previdenziali.
La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di multa, non prescritto, dà facoltà
all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera successiva.
d) Sospensione.
Vi si incorre per le seguenti infrazioni:
1. Inosservanze ripetute dell’orario di lavoro.
2. Assenza ingiustificata di durata non superiore ad un giorno.
3. Inosservanza delle misure di prevenzione infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate
dall’Azienda quando la mancanza cagioni danni lievi alle cose e nessun danno alle persone.
4. Presentarsi a lavoro o prestare servizio in stato di ubriachezza o alterazione.
6
5. Abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo s alvo quanto previsto al punto 3
della lettera e).
6. Esecuzione in Azienda di lavori per proprio conto fuori dall’orario di lavoro e senza
sottrazione di materiale dell’Azienda.
7. Lieve insubordinazione verso i superiori.
8. Mancanze di analoghe gravità.
Resta inteso che, in caso di sospensione, non verrà attuata la procedura amministrativa di sbarco
del lavoratore. La recidiva in infrazioni per cui è previsto il provvedimento di sospensione, non
prescritto, dà facoltà all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di cui alla lettera
successiva.
e) Licenziamento.
Vi si incorre in genere per tutte quelle infrazioni in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore
prosecuzione del rapporto di lavoro, ed in particolare per:
1. Assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno.
2. Assenze ingiustificate ripetute due volte, non cadute in prescrizione.
3. Abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate
mansioni di responsabilità, sorveglianza, custodia e controllo o da parte di altro personale
nel caso in cui possa derivare pregiudizio all’incolumità delle persone, alla sicurezza del
rimorchiatore, degli impianti o strutture portuali, pregiudizio all’esecuzione del servizio di
rimorchio.
4. Grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad
ordini.
5. Danneggiamento colposo o volontario alla proprietà dell’Azienda, al materiale di lavorazione
o a persone.
6. Inosservanza al prescritto divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio all’incolumità
delle persone o alla sicurezza degli impianti.
7. Alterchi con vie di fatto ingiurie, disordini, risse o violenze sia al di fuori che all’interno dei
mezzi navali o degli uffici.
8. Furto all’interno dei mezzi navali o degli uffici di somme, valori, materiali od oggetti a
chiunque appartenenti.
9. La recidiva, non prescritta, anche di una sola delle infrazioni disciplinari di cui all’articolo
1251 del Codice della Navigazione o l’infrazione di due diverse mancanze disciplinari
previste dallo stesso articolo anche se non seguite dalle pene disciplina ri previste
dall’articolo 1252 del Codice della Navigazione.
10. Trafugamento di documenti dell’Azienda che determinino una violazione della dovuta
riservatezza aziendale.
11. Esecuzione in Azienda di lavori per conto proprio o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro.
12. Il rifiuto del marittimo, senza giustificato motivo, di trasbordare da un rimorchiatore in servizio
portuale ad un rimorchiatore in servizio di altura secondo le regole vigenti.
13. Mancanze di analoga gravità.
Il caso di licenziamento per giusta causa, ai sensi della presente lettera e) numeri 2., 3., 4., 5., 7.,
8., 9., e 10., esclude la liquidazione dell’indennità sostitutiva del preavviso.
5 - In tutti i casi in cui, nella presente Sezione, si parla di “prescrizione” delle sanzioni disciplinari,
si intende un periodo a ritroso di due anni.
6 - Resta salvo il diritto delle parti di promuovere le azioni consentite dalle leggi vigenti ed
applicabili in materia.
Nota a Verbale
Le Parti si impegnano a costituire uno specifico tavolo tecnico entro tre mesi dall’accordo di
rinnovo del CCNL 16 dicembre 2020 con l’obiettivo di aggiornare la normativa riguardante i
provvedimenti disciplinari e le sanzioni (artt. 7 e 39).
7
Art. 8
Controversie sindacali
1 - Le eventuali divergenze sulla interpretazione della presente Sezione saranno esaminate
dalle Organizzazioni stipulanti in sede nazionale, mediante apposita commissione paritetica.
Essa esaminerà entro 30 giorni dalla data di denuncia della divergenza le questioni alla stessa
sottoposte, redigendo apposito verbale.
2 - Ferma restando la possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami,
le controversie sindacali fra Aziende e lavoratori, quando riguardino l’interpretazione o
l’applicazione dell’accordo integrativo, saranno esaminate fra le Org anizzazioni locali dei
lavoratori e degli armatori. La trattativa dovrà iniziare entro 48 ore dalla comunicazione ufficiale
della o delle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti e firmatarie.
3 - In caso di mancato accordo a seguito dell’esame di cui sopra, ovvero in caso di mancata
convocazione, le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali.
Art. 9
Orario di lavoro
1 - L’orario normale di lavoro settimanale è di 40 ore distribuite in 5 giorni, pari a 173 ore mensili
e 2.080 ore annue.
2 - L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere fatto salvo quanto previsto nei commi 5 e 6.
3 - L’azienda dovrà stabil ire una o due interruzioni di almeno un’ora ciascuna per la
consumazione dei pasti che non dovranno comportare una riduzione della resa annua di 2080
ore, durante le quali il lavoratore non sarà tenuto a prestare attività lavorativa, salvo accordo
aziendale.
4 - Per i servizi notturni (20/06) l’orario normale di lavoro darà luogo ad una maggiorazione
determinata nella misura del 30% del valore dell’ora base (minimo contrattuale conglobato diviso
173) per ciascuna ora effettivamente prestata in servizio nell’arco di tempo compreso tra le 20/06.
5 - L’attività lavorativa può essere articolata in turni stabiliti dall’azienda, previa informativa
fornita con congruo anticipo alle Organizzazioni sindacali stipulanti la presente Sezione.
Nell’ipotesi di servizio a turni articolato nell’ambito delle 2080 ore annue con una media di 173
ore mensili, l’orario giornaliero di lavoro può superare le 8 ore senza che da ciò derivi il diritto a
compenso per lavoro straordinario. Qualora nella turnis tica siano comprese ore di lavoro
straordinario si potrà, solo co n pattuizioni aziendali, compensarle con un periodo di riposo
retribuito della stessa durata da godere entro 30 giorni. Le prestazioni di lavoro straordinario, in
turnistiche che si sviluppino in cicli temporali diversi da sette giorni, dovranno essere cal colate
sulla base della seguente proporzione, riferita alla turnistica effettuata: 40 : 7 = x : gg. Turnistica*
(vedi esempi riportati sotto).
6 - I turni di permanenza a bordo con tempi di lavoro e tempi di riposo ed i rispettivi trattamenti
economici potranno essere definiti con accordi integrativi di secondo livello, siglati con le
rappresentanze aziendali/territoriali delle organizzazioni sindacali stipulanti la presente Sezione,
nel rispetto delle previsi oni e dei limiti sanciti dalla Direttiva 1999/63/CE e dal D.Lgs. 108/05 e
successive modifiche e integrazioni ed ove sussistano particolari condizioni operative e di traffico.
7 - Fermo restando il diritto dell’azienda a determinare le modalità con le quali il servizio deve
essere reso, nel caso in cui si avviasse una trattativa di secondo livello volta a concordare
l’articolazione dei turni, le parti si incontreranno in sede locale per esaminare la proposta
aziendale di organizzazione del lavoro.
Qualora le stesse non riescano a raggiungere un accordo entro 5 giorni, ciascuna delle due parti
potrà deferire la materia, in sede nazionale, all’esame di un’apposita commissione paritetica,
composta dai rappresentanti nazionali delle rispettive organizzazioni stipulanti la presente
Sezione, che dovrà riunirsi entro sette gio rni dalla richiesta. Qualora neppure tale organo
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paritetico riuscisse a raggiungere un accordo entro i sette giorni successivi alla data del primo
incontro le parti saranno libere di agire nel rispetto delle reciproche autonomie.
Nel caso in cui l’articolazione dei turni sia stabilita dall’azienda senza accordo sindacale, il
suddetto organo paritetico potrà essere attivato al fine di verificare la conformità della turnistica
al presente articolo e all’art. 3 del D.Lgs. 108/05. L’organo paritetico dovrà essere attivato entro
5 giorni dall’informativa di cui al comma 5 ed esprimersi entro i successivi 14 giorni, trascorsi i
quali le parti saranno libere di agire nel rispetto delle reciproche autonomie.
8 - Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto dalla 41 ma ora per turni
articolati su cicli di sette giorni. Per cicli di diversa durata trova applicazione quanto disposto al
comma 5. Il compenso per lavoro straordinario verrà comunque corrisposto quando derivi da
scivolamenti dell’orario rispetto a quello previsto dalla turnistica aziendale.
9 - La prestazione lavorativa effettuata nelle seste giornate di lavoro settimanale darà diritto, in
sostituzione del compenso per lavoro straordinario, ad altrettante giornate mensili di riposo
compensativo differibili e/o cumulabili.
10 - Resta inteso che il sabato rimane giornata feriale.
11 - Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di cui al punto 1 la riduzione annua
delle 40 ore di lavoro sarà realizzata con accordo aziendale o attraverso un aumento delle ferie
o con il riconoscimento di cinque giorni aggiuntivi di riposo compensativo o attraverso la
monetizzazione della stessa.
12 - Il personale sarà tenuto a prestare la propria opera per iniziare il servizio di rimorchio fino al
termine dell’orario stabilito dai turni e, nei casi previsti dal successivo ultimo comma dell’articolo
10, finché non sia sostituito.
13 - Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di lavoro di cui al comma 1, a
decorrere dal 1° gennaio 2004 sarà riconosciuta una riduzione dell’orario di lavoro pari a 8 ore
annue.
*Ad esempio:
- per una turnistica sviluppata su sei giorni si dovrà effettuare il seguente calcolo
40 : 7 = x : 6
x = (40 * 6) / 7
x = 34,3
pertanto lo straordinario, in tale turnistica, inizierà a decorrere dopo la 34,3 ma ora.
- per una turnistica sviluppata su otto giorni si dovrà effettuare il seguente calcolo
40 : 7 = x : 8
x = (40 * 8) / 7
x = 45,7
pertanto lo straordinario, in tale turnistica, inizierà a decorrere dopo la 45,7 ma ora.
Art. 10
Lavoro straordinario
1 - Ogni lavoro eseguito dai componenti l’equipaggio oltre l’orario stabilito dall’art. 9 della
presente Sezione è considerato lavoro straordinario.
2 - Non è considerato lavoro straordinario qualunque lavoro compiuto, ai sensi dell’art. 12, per
la sicurezza della navigazione.
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3 - Le ore di lavoro straordinario dovranno essere contenute nel limite mensile di 90 ore nei porti
in cui il normale turno operativo portuale nell’arco diurno viene svolto con tre o meno di tre
rimorchiatori. In tutti gli altri porti tale limite mensile sarà di 60 ore.
3 bis - Nel caso di applicazione dell’art. 9, comma 6 della presente Sezione, una riduzione dei
predetti limiti massimi di ore di lavoro straordinario sarà definita nell’ambito dell’accordo
integrativo di secondo livello.
4 - Agli effetti dei compensi per lavoro straordinario, per ore notturne si intendono quelle
comprese fra le ore 20 e le ore 6.
5 - Fatti salvi i trattamenti di miglior favore già previsti nei contratti aziendali, le ore di
straordinario saranno retribuite in ragione di un quarto (1/4) dell’intera ora qualora la prestazione
non ecceda i quindici minuti, o in ragione di due quarti (2/4) qualora la prestazione non ecceda i
trenta minuti. Se la prestazione ecceda i 30 minuti verrà retribuita l’intera ora di straordinario.
6 - Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del
turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro solo quando sarà sostituito, fermo restando che la
sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di 2 ore dalla cessazione del turno.
Art. 11
Compenso per il lavoro straordinario
1 - La retribuzione da valere per la determinazione dei compensi orari per il lavoro straordinario
è costituita dal minimo contrattuale conglobato.
2 - La quota oraria risulta dalla divisione per 173 della retribuzione come sopra specificata
maggiorata rispettivamente delle seguenti percentuali: per i porti di Genova, Livorno, Napoli,
Ravenna, Trieste, Venezia, Taranto, Augusta, Savona, La Spezia, Civitav ecchia, Gioia Tauro
Diurno Notturno Feriale Notturno
feriale e diurno festivo festivo
25% 45% 50%
per i porti di Ancona, Gaeta, Palermo
Diurno Notturno Feriale Notturno
feriale e diurno festivo festivo
20% 30% 35%
per tutti gli altri porti
Diurno Notturno Feriale Notturno
feriale e diurno festivo festivo
15% 20% 25%
Art. 12
Lavori per la sicurezza della navigazione
1 - Le persone dell’equipaggio saranno tenute a prestare la propria opera senza diritto a
compensi a titolo di lavoro straordinario, per la sicurezza della navigazione, del carico, delle
provviste, per il salvataggio del rimorchiatore e delle persone imbarcate.
2 - Per i lavori speciali per la sicurezza del rimorchiatore, delle persone imbarcate, del carico, si
intendono i lavori che si rendono necessari, a giudizio del preposto al comando in coperta, per
esigenze che non rientrano fra quelle del normale esercizio del rimorchiatore.
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Art. 13
Lavori per la manutenzione e la pulizia del rimorchiatore
1 - Oltre i necessari servizi di porto e di navigazione, l’equipaggio, durante il normale orario di
lavoro quando non impegnato nell’effettuazione di operazioni di rimorchio dovrà eseguire tutti i
lavori usuali di verifica, di pulizia, manutenzione e coadiuvare nell e riparazioni dei rimorchiatori
sociali, al fine di manten ere i rimorchiatori sociali nella massima efficienza e mantenere i locali
dei propri alloggi nella massima pulizia. La società potrà impartire indicazioni operative per il
tramite dei propri preposti, fermo restando il rispetto delle gerarchie di bordo.
Ove necessario, in relazione ai lavori di manutenzione da effettuare, l’equipaggio potrà essere
affiancato dal personale aziendale e/o da personale di società esterne.
Per manutenzione si intendono tutte le operazioni di carattere conservativo funzionali al
mantenimento dell’efficienza del rimorchiatore e dei suoi componenti, eseguite dall’equipaggio
compatibilmente con il grado e la mansione svolta a bordo.
Resta inteso che, qualora detti lavori vengano eseguiti fuori dall’orario normale di lavoro, spetta
il diritto a compenso per lavoro straordinario.
Art. 14
Mansioni del personale e mobilità
1 - Il personale è imbarcato a bordo delle unità che svolgono l’esercizio del rimorchio delle navi
e del soccorso delle navi e natanti in genere, sia in porto che in mare aperto, per prestare il
servizio attinente alla sua qualifica.
2 - Tuttavia i l personale marittimo potrà essere impiegato in mansioni a terra ed a bordo a
seconda delle esigenze aziendali, compatibili con la qualifica.
3 - I sottufficiali manterranno la retribuzione loro dovut a anche se impiegati in mansioni proprie
dei comuni.
4 - L’utilizzo promiscuo tra mansioni di bordo e mansioni di terra non potrà comportare riduzioni
rispetto a quanto percepito dal lavoratore a bordo nell’ambito dell’orario ordinario di lavoro.
5 - Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 2, 3 e 4 l’armatore o il comandante,
nell’interesse del servizio della navigazione, ha facoltà di adibire temporaneamente i componenti
l’equipaggio ad un servizio diverso da quello per il quale sono stati imb arcati, purch é non sia
inadeguato al loro grado e qualifica. In caso di necessità per la sicurezza della nave il personale
può essere adibito a qualsiasi servizio.
6 - Il personale sarà tenuto a presentare la propria opera nei porti gestiti dalla stessa Società
fatti salvi i trattamenti concordati.
7 - Il periodo di permanenza nella qualifica per i mozzi e i giovanotti di coperta non può essere
superiore rispettivamente a 12 e 20 mesi. Il giovanotto di macchina dopo una permanenza di 24
mesi nella qualifica sarà promosso comune di macchina.
8 - I componenti l’equipaggio che svolgono mansioni diverse da quelle per le quali sono stati
imbarcati hanno diritto alla maggiore retribuzione dovuta per tali mansioni, se superiori.
9 - Ai fuochisti e ingrassatori, in possesso del titolo di operaio meccanico o di meccanico navale,
che abbiano svolto in servizio di altura mansioni di motorista o operaio meccanico per un periodo
minimo di 6 mesi, sarà riconosciuto il trattamento di bordo dei sottufficiali.
Art. 15
Promozioni
1 - La promozione da comune a sottufficiale, da sottufficiale a ufficiale e da ufficiale a preposto
al comando o alla direzione di macchina può essere valutata per quei lavoratori che abbiano
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conseguito il relativo titolo professionale in base alle normative vigenti in materia. Al momento in
cui si rendono vacanti i posti nella qualifica superiore e ventuali promozioni saranno effettuate
tenendo conto della idoneità congiunta all’anzianità di servizio aziendale e ai requisiti richiesti
dall’azienda.
2 - In particolare, i comuni in possesso del prescritto titolo professionale, maturano il diritto al
passaggio:
− ad ufficiali, per il servizio di altura, dopo 9 mesi di funzionamento in tale qualifica e mansione;
− a comandante o direttore di macchina dopo 8 mesi di funzionamento in tale qualifica e
mansione per gli ufficiali e dopo 18 mesi per i comuni.
3 - Il concreto passaggio alla qualifica superiore potrà avvenire compatibilmente con la
disponibilità di posti e la riconosciuta idoneità e preparazione tecnica del marittimo valutata
dall’Azienda.
Nota: Coloro che maturano il diritto al passaggio a Comandate e Direttore di macchina avranno
titolo preferenziale all’assunzione del comando o direzione di macchina, in caso di vacanza, nei
confronti del personale esterno.
Art. 16
Oggetti in consegna
1 - Il personale che ha ricevuto in regolare consegna oggetti di dotazione e corredo, è tenuto alla
restituzione degli oggetti stessi ovvero al pagamento per la eventuale mancanza.
Art. 17
Paghe
1 - Le parti hanno convenuto di conglobare la paga base, la contingenza e l’E.D.R., nell’unico
nuovo istituto denominato “minimo contrattuale conglobato”. Pertanto al personale imbarcato
sulle unità adibite al servizio di rimorchio delle navi ed al soccorso delle navi si applicano gli
importi mensili del minimo contrattuale conglobato indicati nella tabella dell’allegato 2.
2 - A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo
della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo l’Allegato 2 ter, dandosi atto che l’ammontare
complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua
incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque
sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni
effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istit uto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del
solo TFR.
Art. 18
Aumenti periodici di anzianità
1 - Ai marittimi che alla data del 31 dicembre 1980 abbiano maturato, con il precedente regime,
un certo numero di scatti, l’importo corrispondente verrà rivalutato del 50%.
2 - Per l’anzianità maturata dalla data dell’ultimo scatto al 31 dicembre 1980 verrà corrisposto
un importo pro-rata del 2% della paga tabellare al 31 dicembre 1980 rivalutato del 50%.
3 - L’importo complessivo degli scatti incluso i pro -rata sarà congelato in cifra fissa “ad
personam” non assorbibile e costituirà parte integrante della paga ai soli effetti delle gratifiche
natalizia e pasquale, della indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi compensativi, della indennità
sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto.
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4 - I marittimi avranno diritto, per l’anzianità di servizio maturata dal 1° gennaio 1981 presso la
stessa azienda, ad un aumento per ogni biennio di anzianità secondo i valori indicati nella tabella
di cui all’allegato 2 bis. Dopo il primo biennio di anzianit à, maturando ulteriori analoghi requisiti,
verranno corrisposti altri quattro scatti biennali, fino ad un massimo complessivo di cinque scatti,
da considerare coefficiente della retribuzione come al comma precedente.
I valori in cifra degli scatti verranno rivalutati, in occasione di ogni aumento del minimo contrattuale
conglobato, con una cifra pari all’incremento del minimo contrattuale conglobato moltiplicato per
il coefficiente 0,05, a valere per il numero degli scatti maturati da ogni marittimo.
Art. 19
Indennità di contingenza
1 - L’indennità di contingenza, non più indicizzata a seguito del protocollo interconfederale del
31 luglio 1992, il cui valore è stato congelato alla data del 31/12/1991, è stata inserita nel minimo
contrattuale conglobato.
Art. 20
Indennità di turno (*)
A) PORTI MAGGIORI
1 - L’indennità di turno, per le Aziende che la corrispondono e nelle misure concordate
costituisce elemento della retribuzione valido esclusivamente ai fini del calcolo dei seguenti
istituti:
(*) (vedasi allegato 3).
− 13° e 14° mensilità;
− ferie;
− riposi compensativi inerenti alle domeniche ed ai riposi compensativi di cui al 7° e 8° comma
dell’art. 9 e alle festività infrasettimanali e nazionali lavorate;
− trattamento di fine rapporto;
− indennità sostitutiva del preavviso;
− permessi retribuiti;
− indennità di malattia a carico dell’INPS.
2 - Detta indennità spetta esclusivamente ai marittimi impegnati nelle turnistiche portuali.
3 - L’indennità di turno è frazionabile in quote orarie.
B) PORTI MINORI
4 - Con riferimento ai piccoli porti ed alle particolarità anche temporali dei servizi in essi svolti,
intendendo per tali quei porti dove il servizio di rimorchio è gestito con tre o meno di tre
rimorchiatori e dove lo straordinario predeterminato era corrisposto sia a fronte di un’effettiva
prestazione che senza di essa, in aggiunta alla retribuzione ordinaria, sarà riconosciuta una
indennità di turno che è formata dal valore dei compensi del suddetto straordinario predeterminato
e dal relativo monte ore, entrambi riferiti alla data del 31 dicembre 1980. Tale cifra sarà
maggiorata della sola differenza tra il valore delle vecchie ore del sabato e quello delle ore del
sesto giorno e corrisposta quale indennità mensile nella misura dell’85% del suo effettivo
ammontare (vedasi allegato 3).
5 - Le indennità di turno di cui alle lettere A) e B) del presente articolo non verranno corrisposte
durante il periodo di prova ai nuovi assunti.
Superato il periodo di prova l’indennità di turno sarà corrisposta senza alcun diritto agli arretrati.
Le indennità di turno mensili già esistenti verranno incrementate dalle seguenti misure:
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a) aziende che, in data antecedente al 6 marzo 1992, avessero stipulato assicurazioni a favore
del proprio personale marittimo con benefici pari o superiori a quelli di cui all’art. 32, lettera
C).
- dal 1° aprile 1992
Mozzo € 4,11
Giovanotto € 4,64
Comuni € 7,13
Sottufficiali € 7,99 + 8,41(*) = 16,40
2 Ufficiale € 8,91
1 Ufficiale € 9,56
Comandanti e D.M. € 12,36
- dal 1° agosto 1993 ulteriori
Mozzo € 4,11
Giovanotto € 4,64
Comuni € 7,13
Sottufficiali € 7,99
2 Ufficiale € 8,91
1 Ufficiale € 9,56
Comandanti e D.M. € 12,36
b) aziende che non avessero stipulato assicurazioni a favore del proprio personale marittimo,
con benefici pari o superiori a quelli di cui all’art. 32, lettera C).
- dal 1° aprile 1992
Mozzo € 1,63
Giovanotto € 2,17
Comuni € 2,18
Sottufficiali € 3,04 + 8,41 (*) = 11,45
2 Ufficiale € 3,96
1 Ufficiale € 4,61
Comandanti e D.M. € 7,42
- dal 1° agosto 1993 ulteriori
Mozzo € 1,63
Giovanotto € 2,17
Comuni € 7,13
Sottufficiali € 7,99
2 Ufficiale € 8,91
1 Ufficiale € 9,56
Comandanti e D.M. € 12,36
(*) tale importo, determinato dall’accordo del 6 marzo 1992, è stato aggiunto a questa qualifica
quale correttivo di somme precedentemente corrisposte in altro istituto contrattuale.
c) qualora in singoli porti non venissero corrisposte indennità di turno queste verranno costituite
per somme pari agli importi di cui alla lettera a), se in presenza di assicurazioni, e alla lettera
b) in mancanza delle stesse.
Art. 20 bis
Indennità di navigazione nazionale
1 - Le parti, preso atto che finora il contratto collettivo nazionale (11/06/2003) non prevedeva un
compenso per il disagio derivante dallo svolgimento del lavoro a bordo delle unità adibite al
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servizio di rimorchio e che quel disagio si è acuito anche in considerazione dei nuovi assetti
normativi contenuti nel presente accordo (in particolare di quelli in materia di tabelle di armamento
e di flessibilità dell’orario di lavoro), convengono di ist ituire una indennità di navigazione, detta
nazionale per distinguerla da quella eventualmente prevista dalla contrattazione integrativa.
2 - Gli importi dell’indennità di navigazione nazionale, come risulta dal comma seguente, sono
differenziati in relazione al porto nel quale i lavoratori svolgono la loro attività, per tener conto
delle diverse turnistiche adottate in vista delle specifiche esigenze scaturenti dalle diverse
dimensioni delle realtà portuali e, quindi, il loro importo è determinato in funzione del numero dei
rimorchiatori previsti nel regolamento del servizio rilasciato ai sensi dell’art. 102, Codice della
Navigazione.
I lavoratori hanno diritto a percepire l’indennità di navigazione nazionale a condizione che a livello
aziendale sia prevista una riduzione del trattamento retributivo complessivo (anche mediante
l’abolizione di voci retributive previste in sede locale) per un importo non inferiore a quello
derivante dall’attribuzione d ell’indennità di navigazione nazionale. Il diritto all’indennità di
navigazione nazionale di cui al presente articolo avrà la stessa decorrenza della riduzione
prevista a livello aziendale. Tale operazione dovrà comunque essere definita entro il 31 dicembre
2003.
INDENNITA’ DI NAVIGAZIONE NAZIONALE:
Preposti Comuni
Porti con uno o due rimorchiatori previsti
nel regolamento del servizio: € 0,0864 € 0,0576
Porti con tre rimorchiatori previsti
nel regolamento del servizio: € 0,8641 € 0,5760
Porti con quattro o cinque rimorchiatori previsti
nel regolamento del servizio: € 1,7281 € 1,1521
Porti con un numero di rimorchiatori previsti nel
regolamento del servizio pari o superiore a sei: € 2,5922 € 1,7281
Gli importi inseriti nelle fasce sopra evidenziate saranno corrisposti in ragione delle ore ordinarie
effettivamente lavorate.
Gli importi sopra indicati si riferiscono alle sole qualifiche dei preposti e dei comuni; gli importi
relativi a tutte le altre qualifiche saranno calcolati con riferimento all’importo attribuito al comune,
parametro 136.
L’indennità di navigazione nazionale, per effetto dei criteri in base ai quali ne è stato determinato
l’ammontare, essendosi tenuto conto del complesso delle prestazioni rese e della disciplina
contenuta nel contratto (11/06/2003), verrà corrisposta esclusivamente con riferimento alle ore di
lavoro ordinario effettive e quindi con esclusione delle ore straordinarie e non sarà computabile
su alcun istituto contrattuale.
Qualora a livello aziendale, effettuato il trasferimento di cui sopra, residui una quota di compensi
previsti dalla contrattazione integrativa aziendale, tale quota verrà trasformata in assegno ad
personam che verrà riconosciuto ai soli addetti in servizio alla stipula del contratto (11/06/2003),
specificando il titolo per il quale tali somme erano state riconosciute. Tale operazione potrà essere
effettuata solo in quei porti in cui l’istituzione di una erogazione ad personam (o voce similare
avente medesimo contenuto), non assorbibile o recupera bile negli anni, non sia stata già
realizzata per accordi precedenti la stipula del contratto (11/06/2003).
L’importo massimo trasferibile sotto la voce ad personam sarà pari al 50% del valore globale del
contratto integrativo prima della creazione della voce indennità di navigazione nazionale.
Ovviamente in sede locale non potranno essere presentate richieste che comportino, sia pure
sotto altra forma, la ricostituzione delle somme trasferite ai sensi del presente articolo.
Tutto quanto sopra previsto lascia inalterato quanto disciplinato dal successivo articolo 23, ed è
da questo assolutamente indipendente e non cumulabile.
La modifica del regolamento del servizio, non comporta variazioni di fascia almeno fino alla
scadenza della parte normativa del CCNL (11/06/2003).
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Art. 21
Gratifica natalizia e gratifica pasquale
A) GRATIFICA NATALIZIA
1 - In occasione del Natale sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un anno di imbarco,
una gratifica natalizia costituita da una mensilità dei seguenti elementi:
a) minimo contrattuale conglobato;
b) aumenti periodici di anzianità;
c) valore convenzionale della panatica;
d) indennità di turno;
e) indennità speciale (**).
B) GRATIFICA PASQUALE
2 - In occasione della Pasqua sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un anno di
imbarco, una gratifica pasquale nella misura del 100% (cento per cento) degli elementi presi a
base per la corresponsione della gratifica natalizia.
3 - Al personale entrato in servizio nel corso dell’anno o che cessi il servizio nel corso dell’anno,
la gratifica natalizia e quella pasquale saranno corrisposte in ragione di tanti dodicesimi quanti
sono i mesi di imbarco compiuti, calcolando come mese intero la frazione eguale o superiore a
15 giorni e non computando quella inferiore.
4 - Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, in occasione della liquidazione di altre
competenze, saranno corrisposte anche le quote parti della gratifica natalizia e pasquale.
(**) Residua, v. accordi integrativi.
Art. 22
Assegno per nucleo familiare
1 - L’assegno per nucleo familiare è corrisposto al marittimo nella misura e con le modalità
stabilite per i lavoratori dell’industria dalle apposite disposizioni di legge.
Nota: In base alle vigenti disposizioni di legge l’assegno per nucleo familiare è pure dovuto per il
periodo di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso
la relativa indennità, e per il periodo di ferie.
Art. 23
Indennità di navigazione per il servizio di rimorchio in altura
1 - Durante il servizio di rimorchio in altura saranno corrisposti per ogni giorno di altura i seguenti
compensi giornalieri:
Comandanti e D.M. € 48,88
1 Ufficiale € 42,97
2 Ufficiale € 42,64
Sottufficiali € 39,48
Comuni € 38,27
Giovanotti € 31,55
Mozzi € 30,89
2 - Qualora il servizio di altura sia di durata pari o inferiore a 5 giorni, i compensi giornalieri per
ogni giorno di altura saranno:
Comandanti e D.M. € 46,19
1 Ufficiale € 40,76
16
2 Ufficiale € 40,35
Sottufficiali € 37,87
Comuni € 36,66
Giovanotti € 31,23
Mozzi € 30,68
3 - Ai suddetti compensi di cui ai punti 1 o 2 va aggiunta l’integrazione della indennità sostitutiva
della panatica in ragione di € 0,52 al giorno pro-capite.
Si precisa che per i servizi di altura che superino i 5 giorni spettano gli importi di cui al punto 1.
Al superamento del 5° giorno il trattamento diverrà quello della normale altura fin dal primo giorno.
Tali indennità hanno lo scopo specifico di compensare l’impegno richiesto dalle esigenze della
navigazione in altura, nonché i servizi svolti anche fuori dell’orario ordinario di lavoro.
Questi compensi non saranno corrisposti durante il periodo di godimento dei riposi compensativi
maturati in altura, né potranno essere calcolati nella retribuzione o in ogni altro istituto che
direttamente e/o indirettamente implichi la retribuzione quale base di calcolo, ai sensi e agli effetti
dell’art. 325 c.n. e dell’art. 4, 1° e 2° comma della legge 29 maggio 1982, n. 297.
4 - Le indennità per il servizio di rimorchio d’altura non competono ai marittimi dei rimorchiatori
che per esigenze di servizio aziendale si trasferiscano da porto a porto.
5 - La condizione necessaria perché ricorrano gli estremi del servizio di altura è che la durata
sia superiore a 24 ore.
6 - In servizio di altura, il sabato trascorso a bordo, darà luogo alla maturazione di un riposo
compensativo, alla stregua della domenica , da godersi al rientro del rimorchiatore nel porto di
armamento, salvo eccezionali esigenze di servizio. Resta inteso che il sabato, pur dando luogo
al riposo compensativo rimane una giornata feriale.
Art. 24
Indennità rischi epidemici
1 - Quando un rimorchiatore approdi in un porto diverso dal porto di imbarco riconosciuto colpito
da malattia epidemica con ordinanza del Ministero competente, verrà corrisposta a tutto
l’equipaggio una indennità pari al 7% (sette per cento) del minimo contrattuale conglobato per il
periodo che decorre dall’arrivo al porto infetto fino al giorno della libera pratica al porto successivo
ma non oltre 15 giorni dalla partenza dal porto infetto.
2 - L’indennità è pure dovuta nell’ipotesi che l’ordinanza del Ministero sia emanata
successivamente alla data dell’arrivo della nave nel porto infetto, ma con riferimento al tempo
dell’approdo e/o della permanenza della nave in detto porto.
Art. 25
Indennità sostitutiva della panatica
1 - Il compenso di denaro a titolo di panatica per tutte le Aziende che non abbiano una mensa o
un equivalente servizio, è stabilito nella misura non frazionabile di € 1,50 giornaliere.
2 - Restano fermi i migliori eventuali trattamenti aziendali o personali, vigenti alla data di
stipulazione della presente Sezione.
NOTA: Resta inteso che l’incremento dell’indennità sostitutiva della panatica riconosciuto in
occasione del rinnovo contrattuale del 1° luglio 2015 è riassorbibile da eventuali migliori
trattamenti aziendali.
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Art. 26
Valore della panatica quale coefficiente della retribuzione
1 - In tutti i casi in cui occorra computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o
considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio: indennità
sostitutiva del preavviso, indennità di risoluzione del rapporto di lavoro, indennità sostitutiva delle
ferie e dei riposi compensativi, indennità giornaliera in caso di malattia o infortunio, gratifica
natalizia, gratifica pasquale, ecc.) il valore da attribuire alla panatica è determinato nelle misure
seguenti:
- Comandanti, D.M. e Ufficiali € 6,97
- Sottufficiali € 5,89
- Comuni € 4,96
Art. 27
Termini e modalità di corresponsione delle paghe ed
altre competenze dei marittimi – Libretto paghe
1 - Il minimo contrattuale conglobato è corrisposto alla fine di ogni mese o alla fine di ogni viaggio
quando la durata del viaggio superi un mese ed entro tre giorni (esclusi i festivi) in porto nazionale.
2 - Gli altri compensi saranno corrisposti non oltre 15 giorni dalla fine del mese.
3 - Qualora in viaggio di altura potranno essere corrisposti acconti all’equipaggio sulla
disponibilità per competenze maturate liquidabili, fino alla concorrenza dell’80%.
4 - Gli acconti in valuta estera saranno corrisposti entro i limiti previsti dalle leggi vigenti e
saranno ragguagliati al cambio ufficiale del giorno del pagamento.
L’ammontare del controvalore in euro al cambio ufficiale degli acconti corrisposti in valuta non
potrà superare il saldo spettante al marittimo per le competenze maturate a suo favore al
momento della corresponsione dell’acconto.
5 - Le Aziende corrisponderanno acconti e saldi laddove possibile con bonifici bancari nei cui
casi esentando dalla controfirma dello statino paga.
6 - Fatte salve le condizioni di miglior favore già in atto in sede aziendale, nel caso di malattia
superiore a trenta giorni al marittimo assunto con contratto a tempo indeterminato, su sua
richiesta, potrà essere riconosciuto un prestito pari alla paga base conglobata mensile, la
restituzione avverrà al momento del pagamento da parte dell’INPS.
Art. 28
Giorni festivi
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) la festa della Repubblica (2 giugno), l’anniversario della Liberazione (25 aprile), la festa del
lavoro (1° maggio), il giorno dell’unità nazionale (4 novembre) (1);
c) le seguenti ulteriori festività:
- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania (6 gennaio) (2)
- Lunedì di Pasqua;
- Assunzione (15 agosto);
(1) La festività del 4 novembre avrà il trattamento previsto dal contratto per le festività nazionali cadenti di
domenica così come stabilito dal verbale d’intesa 12 luglio 1977.
(2) Nel caso di concessione a livello aziendale di un periodo di ferie superiore a quello stabilito all’art. 29, il
ripristino della festività del 6 gennaio sarà assorbito nel trattamento aziendale di miglior favore esistente in
materia di ferie.
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- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre);
- Santo patrono della città.
2 - Sono considerate semifestive, e cioè festive solo nelle ore pomeridiane, la Vigilia di Natale e
la Vigilia di Pasqua.
3 - Al personale che sia tenuto a prestare la propria opera a bordo o sia tenuto a disposizione
dell’armatore per esigenze di servizio in giorno di domenica o di festività nazionale o di altra
festività infrasettimanale, spetta, oltre al riposo compensativo, u n compenso pari al 15% di 1/26
della retribuzione mensile (minimo contrattuale conglobato e indennità speciale) nel caso la
prestazione festiva sia di durata inferiore a quattro ore ed al 30% quando la prestazione
medesima superi le quattro ore.
Detto compenso non sarà corrisposto quando il lavoro festivo venga pagato come straordinario.
Nel periodo di effettivo godimento dei riposi compensativi sarà corrisposta l’indennità sostitutiva
della panatica di cui all’art. 25.
4 - Il riposo compensativo inerente alle domeniche lavorate dovrà essere goduto nell’arco della
settimana successiva. Nel caso in cui esigenze di servizio particolari od eccezionali non
permettessero la concessione del riposo compensativo, per le festività naz ionali ed
infrasettimanali non fruite, l’armatore corrisponderà al marittimo, oltre al trattamento economico
di cui sopra, un importo pari a 1/26 della retribuzione mensile (minimo contrattuale conglobato,
indennità di turno, valore convenzionale della panatica, indennità speciale residua) da liquidarsi
entro il trimestre cui si riferiscono i riposi compensativi stessi.
5 - Qualora una delle festività nazionali o una delle altre festività normalmente infrasettimanali
cada in giorno di domenica è dovuto al personale, in più del trattamento di cui sopra, un importo
pari a 1/26 della retribuzione mensile (minimo contrattuale con globato, indennità di turno e
indennità speciale residua). E’ in facoltà dell’armatore di concedere in sostituzione di tale importo,
una giornata di riposo compensativo.
DICHIARAZIONE A VERBALE
A chiarimento di quanto previsto ai punti 3 e 4 dell’art. 28 le parti precisano che il riposo
compensativo riconosciuto per le domeniche lavorate in turnistica portuale non si somma con il
riposo settimanale, dando origine a due giorni di riposo, ma con esso coincide.
Art. 29
Ferie
1 - A tutti i componenti l’equipaggio è riconosciuto un periodo feriale retribuito (minimo
contrattuale conglobato, indennità speciale residua, indennità di turno, eventuali aumenti periodici
di anzianità di cui all’art.18, indennità sostitutiva della panatica di cui all’art.25) di 31 giorni di
calendario per ogni anno di servizio o pro -rata per i comuni e di 33 giorni di calendario per il
personale preposto al comando e alla direzione di ma cchina. Detti periodi sono rispettivamente
aumentati a 33 e 35 giorni di calendario per il personale avente anzianità di servizio di almeno 10
anni. Le ferie decorrono dal giorno successivo ai riposi maturati nel ciclo di turnistica in corso di
svolgimento al momento di andare in ferie.
2 - L’inizio di ogni periodo feriale sarà comunicato agli interessati almeno 10 giorni prima.
Fatti salvi gli accordi di secondo livello vigenti, su richiesta del lavoratore, con esclusivo
riferimento ad un numero di giorni di ferie non inferiore al 50% di quello previsto al comma 1, la
comunicazione di cui al periodo preceden te dovrà pervenire all’interessato almeno un mese
prima, fermo restando quanto previsto al comma 4.
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3 - Il personale avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo
impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel quale caso sarà consentito all’armatore di
frazionarlo in due periodi. Il periodo feriale deve essere usufruito nell’anno di maturazione.
4 - Nel fissare l’epoca sarà tenuto conto da parte della società, compatibilmente con le esigenze
di servizio, degli eventuali desideri degli interessati.
Sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di servizio, a livello aziendale potranno essere
stipulati accordi volti a definire diverse modalità di fruizione delle ferie, fermo restando
l’ammontare complessivo delle stesse.
5 - Durante il periodo di godimento delle ferie non maturano i riposi inerenti alle domeniche e ai
sesti giorni, cadenti nel periodo stesso.
Nota: Le ferie sono state aumentate nei rinnovi contrattuali del 22 agosto 1978 e del 4 gennaio
1981 di 6 giorni a fronte delle 5 festività religiose soppresse (Epifania, S. Giuseppe, Ascensione,
Corpus Domini, S. Pietro e Paolo) più una giornata di ferie.
Nota
Fatte salve eventuali programmazioni concordate a livello locale, è garantita ad ogni lavoratore,
su base annua, la programmazione di almeno un periodo di ferie di 14 gg consecutivi di calendario
o di un periodo di ferie coincidente con non più di due cicli interi di turno.
La conferma della programmazione sarà data ai diretti interessati con la comunicazione di cui al
comma 2 e nel rispetto dei termini in esso previsti.
Sono fatte salve le condizioni contenute nei CIA vigenti.
Art. 30
Aspettativa
1 - Il datore di lavoro può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta per riconosciute
necessità personali e familiari un’aspettativa. Detto periodo non potrà essere superiore a 6 mesi.
Anzidetto periodo di aspettativa non comporta retribuzione n é maturazione di alcun effetto
contrattuale.
Art. 31
Previdenze
1 - Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati per l’invalidità e vecchiaia, tubercolosi e
disoccupazione involontaria secondo le apposite disposizioni di legge e di regolamento presso gli
istituti di Previdenza competenti.
2 - Tutti i componenti l’equipaggio sono assicurati contro gli infortuni e le malattie ai sensi di
legge.
3 - Ai marittimi temporaneamente inidonei alla navigazione che godono del trattamento previsto
dalla legge 16 ottobre 1962 n. 1486, sarà erogata dagli Enti previsti dalla legge l’assistenza
sanitaria farmaceutica ed ospedaliera.
Art. 32
Assicurazione malattia
1 - Oltre le assicurazioni obbligatorie per legge il personale dei rimorchiatori viene assicurato
contro i seguenti rischi con relative indennità:
A) Assicurazioni in caso di morte per malattia.
In caso di morte avvenuta entro 12 mesi dalla data dello sbarco e dipendente da malattia contratta
durante l’imbarco, l’armatore assicurerà le seguenti indennità:
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a) se il marittimo lascia soltanto il coniuge:
- Ufficiali € 258,23
- Sottufficiali € 232,41
- Comuni € 206,58
b) se il marittimo lascia il coniuge, un figlio minorenne o solo un figlio minorenne:
- Ufficiali € 387,34
- Sottufficiali € 335,70
- Comuni € 309,87
Più una quota di € 51,65 per ogni ulteriore figlio minorenne.
Se il marittimo non lascia né coniuge né orfani minorenni, ma il padre in età di oltre 65 anni o
assolutamente inabile al lavoro o la madre cinquantenne o inabile al lavoro, quando essa sia
vedova o separata dal marito, senza altri figli maggiorenni o risulti che il marittimo era l’unico o il
principale necessario sostegno di entrambi, spetta ad essi una indennità uguale a quella che
sarebbe spettata qualora il marittimo avesse lasciato il solo coniuge.
B) Assicurazione in caso di invalidità permanente.
In caso di invalidità permanente assoluta, verificatasi entro 12 mesi dallo sbarco, quale
conseguenza di malattia contratta per cause di servizio, saranno assicurate le seguenti indennità:
- Ufficiali € 258,23
- Sottufficiali € 232,41
- Comuni € 206,58
C) Le aziende provvederanno ad applicare quanto previsto nell’accordo del 20 dicembre
2002, riportato nell’allegato 4, soltanto se i relativi contratti collettivi aziendali non
prevedono trattamenti assicurativi di miglior favore per gli stessi titoli.
Il ritiro dovrà essere disposto dalle competenti commissioni mediche di secondo grado, o da un
collegio arbitrale così come disciplinato nell’allegato 5.
Eventuali trattamenti di miglior favore presenti a livello aziendale verranno mantenuti.
Art. 33
Assicurazione infortuni
1 - Oltre l’assicurazione obbligatoria per legge l’armatore assicurerà le seguenti indennità:
1) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente a infortunio determinato da rischio
ordinario, a tutto il personale imbarcato:
- una indennità pari alla differenza fra 5, rispettivamente 6 annualità, di retribuzione
(proporzionalmente ridotte in caso di invalidità permanente parziale) ed il valore capitale
della rendita di legge calcolato secondo le norme dell’art.39 del D.P.R 30 gi ugno 1965 n.
1124 e successive modificazioni;
2) per il caso di morte o invalidità permanente conseguente ad infortunio determinato da rischio
di guerra o da mine, a tutti i marittimi:
a) una indennità in capitale corrispondente al 50% del capitale di copertura della rendita di
legge;
b) una ulteriore indennità in capitale di € 258,23 se trattasi di ufficiale e di € 185,92 se trattasi
di sottufficiale e comuni.
2 - Nel caso di invalidità permanente parziale tali indennità saranno proporzionalmente ridotte in
rapporto al grado di invalidità riconosciuto a norma di legge.
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Art. 34
Norme per la prevenzione degli infortuni
1 - Per la prevenzione degli infortuni saranno osservate le norme contenute in appendice nonché
le disposizioni di legge in materia.
Art. 35
Indennità perdita corredo
1 - In caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi per fatto di guerra o
altro sinistro marittimo, il personale ha diritto all’indennizzo da parte dell’armatore del danno
subito, entro i seguenti limiti massimi:
- personale preposto al comando in coperta e alla direzione di macchina: € 300,00;
- restante personale: € 250,00.
2 - Per perdite parziali le indennità massime saranno proporzionali a quelle indicate sopra.
L’indennità relativa alla perdita di strumenti scientifici od utensili non sarà dovuta quando risulta
che gli arruolati non ne fossero provvisti o li avessero avuti in dotazione dall’armatore.
Art. 36
Anzianità di servizio
1 - Il periodo di assenza per malattia od infortunio o richiamo alle armi non sospendono
l’anzianità di servizio e durante tale periodo non verrà corrisposta alcuna retribuzione.
2 - L’anzianità di servizio non verrà, altresì, interrotta nel caso di eventuali promozioni.
Art. 37
Congedo matrimoniale
A) PREPOSTI AL COMANDO
1 - Ai preposti al comando ed alla direzione di macchina ed agli ufficiali che contraggono
matrimonio sarà concesso dall’armatore un congedo straordinario retribuito di 15 giorni.
2 - Per fruire di tale congedo l’interessato dovrà presentare domanda con preavviso di almeno 15
giorni.
3 - Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà
essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento.
4 - Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie.
5 - Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell’anzianità
di servizio.
6 - Prima della concessione della licenza, dovrà essere presentato il certificato di avvenuta
pubblicazione matrimoniale.
7 - La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 90 giorni dalla data del
matrimonio.
B) SOTTUFICIALI E COMUNI
8 - Ai sottufficiali e comuni che contraggono matrimonio sarà concesso un congedo straordinario
di 15 giorni consecutivi.
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9 - Il congedo di cui al comma precedente spetta al marittimo il cui rapporto di lavoro duri da
almeno una settimana.
10 - Per fruire di tale congedo l’interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di
almeno 6 giorni salvo casi eccezionali.
11 - Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, né potrà
essere considerato, in tutto o in parte, quale periodo di preavviso di licenziamento.
12 - Durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai marittimi un assegno
calcolato moltiplicando per otto il guadagno medio giornaliero realizzato nell’ultimo periodo di
paga computandosi anche il valore convenzionale della panatica, i compensi di lavoro
straordinario ed ogni supplemento e indennità, anche occasionali, eccettuato soltanto il
trattamento di fine rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennità sostitutive di
riposi maturati e non fruiti ed eventuali indennità corrisposte «una tantum».
13 - Qualora le esigenze dei traffici non consentano, in tutto o in parte, la concessione del
congedo all’epoca del matrimonio, è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o
in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il rappo rto di lavoro con diritto alla
corresponsione dell’indennità di risoluzione del rapporto, escluso il preavviso.
14 - Gli assegni per congedo matrimoniale sono corrisposti ai marittimi dall’armatore per conto
dell’INPS.
15 - Il rimborso all’armatore delle somme corrisposte per congedo matrimoniale sarà effettuato
dall’INPS successivamente all’invio, a cura dello stesso armatore, del certificato di matrimonio
presentato dal marittimo che ha fruito del congedo matrimoniale e con le m odalità stabilite
dall’Istituto stesso.
Art. 37 bis
Periodo di conservazione del posto per il conseguimento
e/o mantenimento dei titoli professionali
1 - Ai marittimi che abbia no un’anzianità di servizio non inferiore a 5 anni, l’A zienda potrà
concedere un periodo di conservazione del posto per il tempo strettamente necessario per il
conseguimento e/o mantenimento di titoli professionali che richiedano un periodo di servizio di
altura, il tutto da documentare.
L’anzidetto periodo di conservazione del posto non comporta retribuzione , né maturazione
d’anzianità ad alcun effetto contrattuale, neppure agli effetti del trattamento di fine rapporto e degli
aumenti periodici di anzianità e potrà essere concesso compatibilmente con le esigenze di
servizio.
Il personale eventualmente chiamato a sostituirlo viene assunto a tempo determinato per il
periodo di sostituzione.
L’acquisizione del titolo professionale non dà diritto alcuno al passaggio di categoria.
Art 37 ter
Corsi per il rinnovo dei certificati professionali
1 - Tenuto conto dell’obbligo di legge per il personale imbarcato sui rimorchiatori di rinnovare i
propri certificati professionali e di frequentare a tal fine appositi corsi definiti di “refresh”, le
Aziende che applicano la presente sezione contrattuale, organizzeranno il calendario di
partecipazione a detti corsi di “refresh”, presso centri di formazione abilitati di propria fiducia, per
i propri dipendenti assunti a tempo indeterminato, alle condizioni e entro i limiti previsti al presente
articolo.
2 - Le Aziende, sostenendo le spese del corso di formazione, con esclusione delle spese
accessorie quali, ad esempio, vitto, alloggio e trasferimento, stabiliscono il calendario per la
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partecipazione a tali corsi nel rispetto delle proprie necessità tecnico-organizzative connesse con
l’organizzazione dei servizi di rimorchio.
3 - Fermo restando che il rinnovo dei certificati professionali necessari allo svolgimento
dell’attività lavorativa a bordo dei rimorchiatori è onere del lavoratore e, dunque, sarà cura del
marittimo comunicare all’azienda con almeno 6 mesi di anticipo la scadenza di ciascun certificato,
l’adesione ai corsi proposti dalle aziende è facoltativa. Resta inteso che, qualora il marittimo voglia
organizzare il corso secondo i propri desiderata, non aderendo al calendario proposto
dall’azienda, gli oneri di formazione resteranno a suo carico. In caso di mancata frequenza del
corso o mancato rinnovo del certificato l’azienda non sosterrà ulteriori spese di iscrizione per il
marittimo interessato.
4 - Tenuto conto di quanto precisato al comma precedente, il lavoratore è tenuto a partecipare
ai corsi mediante l’utilizzo del proprio monte ore ferie individuale o dei propri riposi compensativi
ove possibile, in quanto la frequenza dei corsi non rientra nel l’orario di lavoro così come non vi
rientra il tempo necessario al raggiungimento della sede dei corsi.
5 - Considerato che la disponibilità alla copertura del costo dei corsi di formazione per il rinnovo
dei certificati professionali viene data dall’azienda per fidelizzare il personale in possesso dei titoli
obbligatori in un’ottica di lungo periodo, si convien e che in caso di dimissioni del marittimo,
l’azienda ha facoltà di procedere alla trattenuta pro quota degli importi sostenuti per i corsi di
formazione, fatto salvo il caso di dimissioni per giusta causa.
6 - I corsi di “refresh” oggetto del presente articolo sono esclusivamente i seguenti, in relazione
al certificato da rinnovare del marittimo interessato e secondo il grado di imbarco:
− Basic training;
− Antincendio avanzato;
− First aid/Medical care;
− MAMS
In occasione dell’eventuale introduzione di nuovi obblighi formativi per il rinnovo dei certificati,
necessari a svolgere la propria attività lavorativa a bordo dei rimorchiatori sociali, le parti si
incontreranno per valutare l’inserimento dei relativi corsi nell’elenco di cui al presente comma.
NORMA TRANSITORIA
Tenuto conto della necessità per le aziende di organizzare la partecipazione ai corsi di formazione
oggetto del presente articolo, lo stesso dovrà trovare applicazione entro il 1° settembre 2025.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto che la disciplina contenuta nel presente articolo è valida solo per la presente
sezione contrattuale in forza della specificità del settore del rimorchio portuale rispetto ad altri
ambiti del lavoro marittimo regolamentati dal contra tto collettivo nazionale unico dell’industria
armatoriale.
Art. 38
Congedi parentali
1 - Ai lavoratori verranno riconosciut i i congedi parentali sulla base di quanto previsto dalle
vigenti disposizioni di legge in materia.
2 - Le parti concordano che nelle aziende ove vi siano marittimi che accedono alle previsioni
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e agli altri permessi e/o congedi parentali, le Organizzazioni
sindacali territoriali e i lavoratori interessati con le rappresent anze aziendali individueranno una
programmazione mensile dell’utilizzo dei permessi tale da consentire, senza aggravio di costi per
le aziende, un’ordinata erogazione del servizio di rimorchio senza interruzioni e nel rispetto dei
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cambi turno previsti. I lavoratori usufruiranno dei permessi e/o congedi parentali di cui al presente
articolo nel rispetto della programmazione mensile, fatte salve impreviste e improcrastinabili
esigenze connesse all’oggetto del permesso.
Art. 39
Risoluzione del contratto di imbarco
1 - Il contratto di imbarco si risolve di diritto ai sensi dell’art. 343 del codice della navigazione, in
quanto applicabile.
2 - E’ inoltre causa di risoluzione del rapporto di lavoro:
a) lo sbarco per colpa del marittimo ai sensi del comma 9 del presente articolo;
b) lo sbarco per volontà del marittimo (dimissioni);
c) il rifiuto del marittimo di trasbordare da un rimorchiatore in servizio portuale ad un
rimorchiatore in servizio di altura, nella rotazione stabilita, e senza giustificato motivo;
d) la inibizione dall’esercizio professionale;
e) il raggiungimento dei limiti di età previsti per il pensionamento dalle vigenti norme;
f) la riduzione della flotta sociale, la riduzione del traffico, il disarmo di durata superiore ai 30
giorni nel rispetto delle norme vigenti in materia di licenziamenti individuali e licenziamenti
collettivi.
RISOLUZIONE PER VOLONTÀ DEL MARITTIMO
3 - Il rapporto di lavoro potrà essere risolto dal personale con preavviso di 7 giorni, fatti salvi
diversi accordi aziendali.
4 - L’armatore corrisponderà al marittimo il solo trattamento di fine rapporto e le altre previste
spettanze di legge e di contratto.
5 - Il marittimo non potrà, peraltro, sbarcare senza l’autorizzazione dell’Autorità marittima ove
non sia possibile sostituirlo.
ALTRE IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
6 - Quando la risoluzione del contratto avvenga in conseguenza di uno dei casi sotto elencati il
marittimo di qualunque grado o i suoi aventi causa avranno diritto al trattamento di fine rapporto
e alle altre competenze di fine rapporto previste:
- forza maggiore;
- fatto del principe;
- morte del marittimo;
7 - Al personale sbarcato per infortunio sul lavoro sarà conservato il posto, senza diritto ad
alcuna retribuzione, ma con il riconoscimento dell’anzianità di servizio fino a guarigione clinica.
7 bis - In caso di assenza per malattia o infortunio extralavorativo, il marittimo ha diritto alla
conservazione del posto senza diritto ad alcuna retribuzione e con il riconoscimento dell’anzianità
di servizio, fino al massimo di 240 giorni consecutivi di assenza.
7 ter - In caso di assenze non continuative per malattia o per infortunio extralavorativo il marittimo
ha diritto alla conservazione del posto senza diritto ad alcuna retribuzione e con il riconoscimento
dell’anzianità di servizio, fino ad un massimo di 300 giorni di assenza, nell’arco dell’ultimo triennio,
dovuta anche a più malattie o ricaduta nella stessa malattia o a più infortuni extralavorativi (c.d.
comporto per sommatoria).
7 quater -In caso di assenza per malattia correlata alla disabilità sarà conservato il posto, senza
diritto ad alcuna retribuzione ma con il riconoscimento dell’anzianità di servizio:
− fino ad un massimo di 320 giorni consecutivi di assenza (c.d. comporto secco);
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− fino ad un massimo di 365 giorni nell’arco dell’ultimo triennio per il caso di assenze
intermittenti pur se dovute a più malattie o a ricadute nella stessa malattia o a più infortuni
(c.d. comporto per sommatoria).
Al fine dell’applicazione della disposizione di cui al presente comma il marittimo, dopo aver
comunicato l’assenza e la sua causa, è tenuto a comprovare al datore di lavoro mediante idonea
certificazione medica che la causa dell’assenza è correlata alla disabilità.
7 quinquies Solo ed esclusivamente in caso di neoplasie, sclerosi multipla, morbo di Parkinson
e di Alzheimer e trapianti di organi vitali, al personale assente sarà conservato il posto, senza
diritto ad alcuna retribuzione, ma con il riconoscimento dell’anzianità di servizio :
- fino al massimo di 540 giorni (comporto secco);
- fino al massimo di 540 giorni nell’arco dell’ultimo triennio (cd. comporto per sommatoria).
Lo stato di cui al presente comma dovrà essere documentato da apposita certificazione medica
rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
RISOLUZIONE PER COLPA DEL MARITTIMO
8 - Se la risoluzione del contratto d’imbarco è dovuta a colpa del marittimo, l’armatore è tenuto
a corrispondere il trattamento di fine rapporto, proporzionale alla durata del servizio prestato e,
ove ne ricorrano gli estremi di diritto, il marittimo è tenuto al risarcimento dei danni cagionati
all’armatore.
9 - Sono considerate colpe gravi, fra l’altro, l’insubordinazione, la frequente ubriachezza a bordo
e la recidiva disobbedienza.
10 - Il marittimo ha facoltà di contestare la legittimità del provvedimento presso l’autorità
marittima o consolare e, qualora il suo reclamo sia riconosciuto fondato, ha diritto all’indennità
sostitutiva del preavviso nella misura prevista dall’art. 40.
11 - Il marittimo ha, altresì, facoltà di contestare la legittimità del provvedimento presso l’Autorità
giudiziaria e qualora il giudice emani sentenza a lui favorevole ha diritto alla reintegrazione nel
posto con conseguente reiscrizione nell’elenco.
Art. 40
Preavviso
1 - Il contratto d’imbarco qualora sia risolto dall’armatore, comporta l’osservanza dei seguenti
termini di preavviso:
- 18 giorni, per il personale preposto al comando di coperta e alla direzione di macchina;
- 12 giorni, per il restante personale.
Art. 41
Trattamento di fine rapporto
1 - Il trattamento di fine rapporto, è regolato dalle norme della legge 29 maggio 1982, n. 297 ed
in particolare, ai sensi del secondo comma dell’art. 4 della citata legge, si conferma che la
retribuzione utile è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo contrattuale conglobato;
- indennità speciale residua;
- indennità di turno;
- valore convenzionale della panatica;
- ratei della gratifica natalizia e pasquale;
- aumenti periodici di anzianità.
2 - L’anzianità di servizio si determina sommando i periodi di effettivo servizio prestato dal
marittimo presso lo stesso armatore, purché tra l’una e l’altra convenzione non sia occorsa, ai soli
fini del presente articolo, una interruzione superiore a 90 giorni, né una regolare liquidazione del
trattamento di fine rapporto.
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3 - Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi computandosi come mese intero le
frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Art. 42
Trapasso e fusione di azienda – Vendita di rimorchiatore
1 - Il trapasso e la fusione di azienda non risolvono il rapporto di lavoro e il personale ad essa
addetto conserva i propri diritti nei confronti del nuovo titolare.
2 - La vendita del rimorchiatore all’estero, cioè con trapasso di bandiera, risolve il contratto
d’imbarco per fatto dell’armatore.
Art. 43
Affissione del contratto a bordo
1 - Il comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all’equipaggio, sia tenuto un
albo al quale resti permanentemente affissa una copia della presente Sezione e degli accordi
integrativi, del regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta
dall’Autorità.
Art. 44
Contrattazione integrativa
1 - Per effetto di quanto previsto dagli accordi interconfederali sulla materia, la vigenza dei
contratti collettivi aziendali sarà di tre anni , fatte salve diverse durate concordate a livello locale .
Le contrattazioni aziendali integrative potranno essere riaperte a far data dal momento di
scadenza dei contratti in essere. Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei contratti integrativi
aziendali saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima
della scadenza dei contratti stessi. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza,
le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
2 - La contrattazione integrativa aziendale dovrà avere per oggetto:
a) l’adattamento della disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale alle peculiarità di
attività diverse dal rimorchio portuale in concessione, ma pur sempre afferenti i servizi
portuali e destinate a sviluppare le potenzialità dell’azienda;
b) il passaggio del personale dal servizio portuale al servizio di altura e viceversa;
c) il trasferimento del personale da un porto ad un altro tra quei porti in cui opera la stessa
società;
d) la definizione di organizzazioni del lavoro secondo quanto previsto al comma 6 dell’art. 9 e
al comma 3 bis, dell’art. 10;
e) diverse modalità di fruizione delle ferie in base a quanto previsto dall’art. 29, comma 4, ultimo
periodo.
3 - Erogazioni salariali potranno essere concesse a fronte di incrementi di produttività derivanti
da programmi concordati tra le parti che determinino miglioramento dell’economicità dei servizi
attraverso, ad esempio, la riduzione delle tabelle di armamento, la reperibilità, ecc.
4 - In tale contesto potranno essere rinegoziate indennità già presenti nei contratti integrativi
aziendali.
5 - Le trattative per il rinnovo dei contratti collettivi aziendali dovranno avere luogo nelle sedi
delle locali Organizzazioni a rmatoriali, o nei locali aziendali, con la partecipazione delle
rappresentanze aziendali (RSA o RSU laddove costituite) e OO.SS. territoriali stipulanti.
6 - Fermo restando le determinazioni della competente Autorità marittima in merito alle tabelle
di armamento di altura, eventuali variazioni di ess e saranno concordate a livello locale sia in
senso qualitativo che quantitativo.
27
DICHIARAZIONE A VERBALE
Anche con riferimento alla disciplina prevista dagli Statuti dell’Associazione Italiana Armatori
Rimorchiatori nonché della Confederazione Italiana Armatori ed agli obblighi associativi che da
tale disciplina discendono per le imprese aderenti, l’Associazione Italiana Armatori Rimorchiatori
nonché la Confederazione Italiana Armatori nel ribadire ad ogni effetto che le materie della
contrattazione inte grativa aziendale sono quelle fissate nell’art. 4 4 della presente Sezione
dichiarano che eventuali pattuizioni aziendali che stabiliscano, rispetto ai precedenti contenuti,
impegni che esorbitino dalle materie e/o dai limiti desumibili dal suddetto art. 4 4 non possono
essere addotte anche dai prestatori di lavoro che risultino destinati dalla presente Sezione, come
titolo valido per attribuzione di diritti e/o obblighi.
Art. 44 bis
Elemento perequativo
Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo livello
saranno tenute ad erogare, ai marittimi imbarcati, a titolo perequativo, un elemento “retributivo di
garanzia” lordo mensile pro -capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dell o
straordinario, pari al 2% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula
di accordo aziendale o di secondo livello.
Resta inteso che rimarranno escluse le aziende nelle quali siano comunque applicate condizioni
collettive di miglior favore rispetto alle previsioni del CCNL.
NORMA TRANSITORIA
In caso di disallineamento della percentuale di calcolo dell’elemento retributivo di garanzia
rispetto a quella prevista nella Sezione 1 del CCNL, le parti si impegnano ad adeguarla, in
occasione del prossimo rinnovo contrattuale.
Art. 45
Commissione paritetica nazionale
1 - È istituita una Commissione paritetica nazionale composta da tre rappresentanti delle
OO.SS. stipulanti e firmatarie della presente Sezione e di tre rappresentanti dell’armamento.
2 - Alla suddetta Commissione sarà demandato il compito di coordinare, nell’ambito delle
contrattazioni integrative aziendali, la disciplina di materie aventi interesse comune, seco ndo
criteri di omogeneizzazione.
3 - I rappresentanti delle organizzazioni sindacali di cui al primo comma saranno i responsabili
nazionali, i quali potranno essere coadiuvati dalle rispettive RSA ovvero RSU.
4 - La commissione paritetica potrà essere convocata da ciascuna delle due parti tramite lettera
raccomandata contenente la data di convocazione proposta e la motivazione della stessa. La
commissione, così convocata, dovrà riunirsi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data
di ricezione della convocazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Premesso che
- l’innovazione tecnologica dei rimorchiatori comporta anche un diverso sistema organizzativo
aziendale ed un cambiamento delle competenze professionali dei lavoratori;
- che la professionalità dei direttori di macchina attualmente in servizio rappresenta un
patrimonio di competenze ed esperienze da salvaguardare e tutelare;
- tale patrimonio possa essere diversamente utilizzato nell’apparato tecnico aziendale anche
con corsi di aggiornamento tenuti da tecnici delle società costruttrici degli apparati di bordo;
le parti ritengono necessaria una valutazione congiunta sulla ricaduta che quanto sopra affermato
possa comportare in ordine alla composizione qualitativa degli equipaggi.
28
Pertanto
la commissione paritetica di cui all’art.45 nell’arco della vigenza contrattuale esaminerà le possibili
soluzioni da adottare circa le figure professionali necessarie in rapporto all’evoluzione del settore.
Dette figure professionali dovranno comunque risp ondere ai massimi criteri di sicurezza ed
efficienza.
Art. 46
Trattamento di miglior favore
1 - I miglioramenti normativi ed economici introdotti con il presente accordo assorbono, sino a
concorrenza, eventuali trattamenti di miglior favore esistenti a livello integrativo aziendale o locale
dati allo stesso titolo o ragione, per gli altri istituti resta fermo il miglior trattamento eventualmente
in atto.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento all’art. 46 non è da considerare miglioramento economico l’indennità di turno di cui
all’art. 9. Sempreché per lo stesso titolo (ripristino 40 ore retribuite in ordinario), non siano state
corrisposte analoghe indennità nel quale caso tali indennità saranno assorbite.
Art. 47
Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, qualora una delle parti non lo disdica, con
lettera raccomandata a/r, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso la presente Sezione
resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da una successiva dello stesso livello. La
contrattazione integrativa aziendale, anche se disdettata, comporterà il mantenimento dei
corrispettivi economici relativi alla prestazione per la quale i corrispettivi stessi erano stati
concessi, se la prestazione viene fornita.
Art. 48
Norme sulla sicurezza
1 - Le società armatrici applicheranno le vigenti disposizion i di legge sulla materia. In sede
aziendale potranno essere definiti protocolli di intesa che disciplinino la materia in oggetto,
tenendo conto delle turnistiche operative applicate nelle singole realtà portuali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
A) Per quanto riguarda aspetti del rapporto di lavoro eventualmente non regolamentati dalla
presente Sezione ma contemplati nel contratto d’imbarco per gli equipaggi delle navi da carico,
le parti consentono ad incontrarsi, occorrendo, per prendere in esame le correlative norme di tale
ultimo contratto, al fine di stabilire se del caso, gli opportuni adattamenti nei confronti del
personale dei rimorchiatori.
B) Le società armatrici dei Rimorchiatori, che non hanno la copertura assicurativa
complementare, si impegnano ad intervenire direttamente nei casi in cui i marittimi dei
rimorchiatori dovessero trovarsi nelle condizioni di dover beneficiare di detta assic urazione
complementare.
PROTOCOLLO DI INTESA
Premesso che
al settore dei rimorchiatori è applicata la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (e successive modificazioni
e integrazioni) e in particolare in base all’articolo 14 della legge n. 84/94 (come modificato dall’art.
1 della legge 30 giugno 2000, n. 186) i servizi di rimorchio sono considerati servizi di interesse
29
generale atti a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell’approdo, per cui l’Autorità
Marittima e Portuale hanno competenza per l’organizzazione e la disciplina del servizio,
si concorda
che le Parti, congiuntamente o separatamente, si attiveranno affinché le Autorità competenti, nel
determinare le condizioni per il rilascio di concessioni/autorizzazioni all’esercizio di rimorchio nei
porti, pongano come condizio ne l’effettiva applicazione della Sezione dei rimorchiatori, quale
trattamento minimo inderogabile di riferimento.
30
Allegato 1
Allegato 23 CONVENZIONE ARRUOLAMENTO PUNTO L.6.1
N.____Reg. Conv.
N.____Rep.Atti
MODELLO DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO/FORM OF CONVENTION
OF RECRUITMENT
Per marittimi Italiani/Comunitari/Extra-Comunitari su navi di bandiera Italiana/For Italian/EU/
Extra seafares on board of vessels flying Italian flag
L’anno/The year ______il giorno/ the day ______del mese di/ of the month
of______________innanzi
a Noi/before us_______________________
Ufficiale di Porto, delegato dal Sig./ Harbour Officer, appointed by
Mr__________________________ Comandante di Porto a ricevere le convenzioni di
arruolamento/Harbour Master to receive conventions of recruitment , si è presentato il Sig./ it
appeared Mr.____________________il quale in forza atto rogito Notaio/ who by virtue of a deed
notarised by the Notare ___________________in data/ on the _________________è costituito
procuratore della / has been appointed as attorney
of_____________________________________________, C.F./ C.F.__________________.con
sede in/ address_______________________________________________armatore della nave
denominata/shipowner of the vessel named ____________________________________ di
tonnellate/of tons ______________ iscritta al n°/ enlisted at n° ____________________ del
Registro Nazionale/Internazionale di/ of the National/International Registry
of___________________________________e il Sig. Cognome e Nome/ and Mr. Name and
Surname_______________________________________ Data e luogo di nascita/ Date and
place of born _______________________________________________ Matricola
Compartimento/ Number and
District________________________Classe/Class_________Nazionalità/Nationality________
____________________Grado a Bordo/ Rank on Board___________ - se minorenne munito di
regolare consenso – il quale, dovendo far parte dell’equipaggio della sopradetta nave ed
eventualmente su altre navi della stessa società ex art. 327 del Codice della Navigazione, dichiara
di imbarcare ai patti e condiz ioni stabiliti dal CCNL ______________________ ed accordi
integrativi aziendali in vigore e dalla presente Convenzione di arruolamento./ to holding the
underage the regular consent –who-, having to be crew members on the said vessel and,
possibly, on other vessels of the same company pursuant to article 327 of Navigation Code,
acknowledge to recruit at the terms and conditions stated by
CBA________________________and company’s agreement in force and by Convention of
Recruitment.
La legge regolatrice della presente Convenzione è la legge/The present convention of recruitment
is regulated by the Law______________;
La presente convenzione è stipulata a/The present convention is agreed at:
Tempo indeterminato con decorrenza dal/I ndefinite Period starting from ______________ (con
preavviso_____gg. in caso di recesso/with no._____days of required notice period)
Tempo determinato con decorrenza dal/ Definite Period starting from ____________________
al/to_________________ data di scadenza/expiry date_______________________
Viaggio da/ Voyage from _____________________________a/to_______________________
con scadenza dopo________ore dall’arrivo/expiring_______hours after the arrival
L’imbarco verrà effettuato a/The embarkation shall take place at________________________
Salario minimo/ seafarer’s wages_ _________________ferie annuali retribuite/ paid annual
leave____________
Le prestazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sociale sono assicurate
mediante/health and social security benefits are provided by________________________
31
Il diritto al rimpatrio è garantito da/ seafarers entitlement to rempatriation is provided
by_____________________
Data lettura delle norme dei rispettivi contratti che, ad ogni fine ed effetto si intendono come
testualmente riprodotte nella presente convenzione, e data altresì lettura di quest’ultima, le parti
l’hanno pienamente confermata, sottoscrivendo con Noi pres enti all’atto./ Having read the rules
of the respective contracts which to any extent are literally referred to in the present convention
and having also read this convention, the parties have fully confirmed it by undersigning it together
with us.
Le parti hanno dichiarato a Noi Ufficiale di Porto, delegato dal sig. Comandante del Porto, di
rinunziare, concordemente ed esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipula della
presente convenzione di arruolamento./ The parties declared to us, Harbour Officer appointed by
the Harbour Master, not to avail of the assistance of witnesses for the signature of this convention
of recruitment.
Luogo/Place li/the,
IL PROCURATORE/THE ATTORNEY IL MARITTIMO/THE SEAFARER
L’UFFICIALE DI PORTO/THE HARBOUR OFFICER
32
Allegato 2
C.C.N.L. RIMORCHIATORI
Importi mensili del minimo contrattuale (in Euro)
Qualifica dal 1° luglio 2024 dal 1° luglio 2025 dal 1° luglio 2026
Comandante 2.240,36 2.294,71 2.349,06
Direttore Macchina 2.240,36 2.294,71 2.349,06
1° Ufficiale 1.911,24 1.957,61 2.003,97
2° Ufficiale 1.835,95 1.880,49 1.925,03
Sottufficiale 1.730,77 1.772,76 1.814,75
Comune 1.645,36 1.685,28 1.725,20
Giovanotto 1.374,47 1.407,82 1.441,16
Mozzo 1.319,53 1.351,54 1.383,55
33
Allegato 2 bis
C.C.N.L. RIMORCHIATORI
Valore degli scatti di anzianità (in Euro)
Qualifica al 1° luglio 2024 dal 1° luglio 2025 dal 1° luglio 2026
Comandante 84,57 87,29 90,01
Direttore Macchina 84,57 87,29 90,01
1° Ufficiale 68,60 70,92 73,24
2° Ufficiale 64,96 67,19 69,41
Sottufficiale 59,76 61,86 63,96
Comune 55,78 57,78 59,77
Giovanotto 42,71 44,38 46,05
Mozzo 40,06 41,66 43,26
34
Allegato 2 ter
Valore dell’Elemento Aggiuntivo di Retribuzione (in Euro)
Qualifica al 1° luglio 2024 dal 1° luglio 2025 dal 1° luglio 2026
Comandante 33,61 58,82 84,03
Direttore Macchina 33,61 58,82 84,03
1° Ufficiale 28,67 50,18 71,68
2° Ufficiale 27,54 48,20 68,86
Sottufficiale 25,97 45,44 64,91
Comune 24,68 43,20 61,71
Giovanotto 20,62 36,09 51,55
Mozzo 19,80 34,64 49,49
35
Allegato 3
APPENDICE ART. 20
Le modalità di calcolo dell’indennità di turno sono state e, per quanto possa ancora servire,
restano quelle indicate nel C.C.N.L. 14 gennaio 1981 che qui di seguito vengono riportate.
Per la salvaguardia delle condizioni di miglior favore eventualmente esistenti nell'ambito
dell'orario normale di lavoro, viene costituita un’indennità di turno "ad personam" che attinga fino
a concorrenza da:
a) il trattamento del sabato previsto dalla precedente normativa ove le ore relative siano state
retribuite in tutto o in parte all'interno delle 40 ore, congelato alla data del 31 dicembre 1980.
All'atto della introduzione dei nuovi turni di lavoro e dell 'esame delle tabelle il trattamento di cui
sopra sarà rivalutato e congelato alla data del 1° gennaio 1981;
b) il trattamento delle ore di straordinario necessarie a portare a 40 il vecchio orario normale di
lavoro, ove esso fosse inferiore a 40 ore settimanali. Per orario normale di lavoro si devono
intendere tutte le ore che venivano retribuite senza maggioraz ione di lavoro straordinario salvo
quanto stabilito già al punto a).
Il trattamento di cui sopra sarà congelato ai valori in atto al l° gennaio 1981 nulla è dovuto per le
ore lavorate oltre la 40a dato che dalla 41a ora viene pagato lo straordinario, come pure nei porti
dove il vecchio orario normale di lavoro era di 48 ore settimanali.
Le parti concordano che quanto sopra realizza l'equivalenza economica tra il trattamento relativo
alla turnistica precedente e quello relativo all'orario ridotto alle 40 ore.
Tale istituto definito a livello integrativo aziendale è da considerare coefficiente di retribuzione agli
effetti stabiliti al punto 1 dal presente articolo. Ogni lavoro effettivamente eseguito oltre all'orario
stabilito dall'art. 9 della presente Sezione, sarà retribuito in straordinario.
L'indennità in questione non sarà corrisposta nei porti nei quali le ore di lavoro straordinario sono
effettivamente prestate a bordo.
36
Allegato 4
VERBALE DI ACCORDO
Addì 20 dicembre dell'anno 2002, si sono incontrate in Roma la Confitarma, la Fedarlinea e le
Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt -Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per esaminare
la materia delle tutele assicurative del personale marittimo.
Premesso che
l’accordo 23 luglio 1997 ha disciplinato le tutele assicurative del personale marittimo
dipendente da Società aderenti a Confitarma;
gli accordi 21 maggio 1997 e 10 settembre 1997 hanno previsto una pari
regolamentazione per il personale delle Aziende aderenti a Fedarlinea,
è stato convenuto quanto segue:
Per meglio precisare e definire le tutele assicurative già in essere, che sono state aggiunte e si
aggiungono a quelle di Legge (INPS), le parti convengono che le norme sulle tutele stesse di cui
all'Accordo Nazionale Confitarma del 23 luglio 1997 e agli A ccordi Nazionali Fedarlinea 21
maggio 1997 e 10 settembre 1997, riaffermate nel CCNL del 5 agosto 1999, vengono da oggi
abrogate e sostituite come segue:
1 - Ogni Datore di lavoro continuerà a versare € 201,42 annue per marittimo al F.A.N.I.MAR.
(Fondo Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi). Da detto importo è stata e sarà scorporata la
somma di € 85,22, sempre annua per marittimo, che è stata e sarà destinata alla copertura delle
assicurazioni per morte ed invalidità permanente da infortunio (punto 3 lettere c e d). La differenza
di € 116,20 annui per marittimo è stata e sarà destinata alla copertura delle assicurazioni per
malattie e/o infortuni causa di ritiro del Libretto di Navigazione, e/o assicurazioni per ritiro o
sospensione del Titolo Professionale (punto 3 lettere a e b).
Le suddette somme sono state e continueranno ad essere versate al F.A.N.I.MAR. con le
seguenti modalità: € 85,22 annui per marittimo con la data del 1° gennaio di ogni anno; € 116,20
annui per marittimo al 1° gennaio di ogni anno oppure in coincidenza con le date di scadenza
annuale già in essere e diverse dal 1° gennaio in conseguenza delle varie date di scadenza delle
precedenti polizze assicurative dei singoli Armatori.
2 - Con il versamento di cui sopra il datore di lavoro avrà adempiuto ogni obbligo, restando inteso
che egli non potrà essere ritenuto responsabile né direttamente né indirettamente per eventuali
carenze o dinieghi di tutela assicurativa in relazione agli indennizzi previsti dal presente accordo.
3 - Il F.A.N.I.MAR., premesso quanto indicato ai precedenti punti 1) e 2), continua, restandone
l’unico responsabile, ad avere l’obbligo di rinnovare la sottoscrizione delle polizze di assicurazione
per i seguenti titoli ed importi, nei limiti delle condizi oni generali e/o particolari d'uso e/o di
mercato, polizze le cui condizioni valgono e varranno ai fini dell'accertamento del diritto
all'indennizzo per ogni marittimo assicurato:
a) Per i sinistri avvenuti a seguito di malattie od infortuni a condizione che tali malattie od infortuni
abbiano comportato il ritiro definitivo del Libretto di Navigazione con conseguente dichiarazione
di permanente inidoneità alla navigazione da parte di entrambe le Commissioni di I° e II° grado:
fino a 40 anni non compiuti un indennizzo pari a € 31.000,00
fino a 50 anni non compiuti un indennizzo pari a € 15.500,00
fino a 55 anni non compiuti un indennizzo pari a € 7.750,00
fino a 60 anni non compiuti un indennizzo pari a € 5.200,00
fino a 65 anni non compiuti un indennizzo pari a € 2.600,00
Gli indennizzi di cui sopra per i marittimi in R.O. (Regolamento Organico), in C.R.L. (Continuità di
Rapporto di Lavoro) ed in T.P. (Turno Particolare), intendendosi come marittimi in Turno
Particolare quei marittimi iscritti permanentemente nelle liste T.P. dell'Armatore di appartenenza,
potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. anche per malattie od infortuni comportanti il ritiro
definitivo del Libretto di Navigazione insorte od avvenuti durante i periodi di riposo a terra.
Per i marittimi provenienti dal T.G. (Turno Generale) e per i marittimi prelevati dal T.G. ed inseriti
momentaneamente nelle liste del T.P. con contratto a viaggio, gli stessi indennizzi potranno
essere richiesti al F.A.N.I.MAR. solo per malattie od infort uni che abbiano comportato il ritiro
37
definitivo del Libretto di Navigazione a condizione che siano insorte ed avvenuti durante l’imbarco
e causa stessa dello sbarco.
La denuncia di avvenuto ritiro del Libretto di Navigazione, ovvero di prima dichiarazione di
inidoneità alla navigazione, deve essere inoltrata al F.A.N.I.MAR. già al momento dell'avvenuta
conoscenza da parte del marittimo allegando il relativo verbale della Commissione di I° grado che
ha deciso in tal senso. Comunque per poter accedere all'indennizzo la definitiva dichiarazione di
inidoneità alla navigazione dovrà essere sancita, su ricorso del marittimo, anche dalla
Commissione di II° grado salvo che il m arittimo stesso all'atto della denuncia di cui sopra non
abbia altresì richiesto al F.A.N.I.MAR. di fare costituire ai propri Assicuratori il Collegio Arbitrale
così come previsto dalle condizioni di polizza indicando il nominativo del proprio medico fiduciario
svolgente funzioni di arbitro, dichiarando contestualmente altresì di non aver proposto né di voler
proporre ricorso alla Commissione di II° grado.
Il giudizio emesso dal Collegio Arbitrale, che si costituirà e svolgerà il proprio compito nel luogo
ove ha sede legale il F.A.N.I.MAR., sarà vincolante ed inappellabile per tutte le parti interessate.
Si ricorda e sottolinea che non vi sarà diritto ad alcun indennizzo qualora la dichiarazione di
permanente inidoneità alla navigazione sia motivata da: tossicodipendenza, alcolismo, AIDS,
nonché da disturbi psichici, malattie nervose e mentali in genere. C osì come peraltro previsto
dalle condizioni generali e/o particolari d'uso e di mercato di tutte le polizze in materia.
Resta comunque inteso che qualora la permanente dichiarazione di inidoneità alla navigazione
sia motivata solo ed esclusivamente dalle conseguenze di un infortunio, potrà essere avanzata
richiesta di indennizzo anche se tale infortunio fosse stato subìto d urante un qualsiasi iniziale o
temporaneo stato di malattia mentale non già diagnosticata.
b) Ritiro o sospensione del Titolo Professionale a seguito di sinistro marittimo:
gli ufficiali di coperta e macchina saranno inoltre assicurati per ritiro del Titolo Professionale a
causa di sinistro marittimo per un massimale di € 25.900,00 per ogni ufficiale, nonché € 10.400,00
per tutela legale sempre in caso di sinistro marittimo.
Per l'eventuale periodo di sospensione del Titolo Professionale, sempre in caso di sinistro
marittimo, saranno riconosciuti gli emolumenti mensili medi percepiti a bordo, sino ad un massimo
complessivo di € 25.900,00.
c) Caso di morte a seguito di infortunio avvenuto a bordo per i marittimi provenienti dal T.P. o dal
T.G. A bordo e a terra per i marittimi in C.R.L. e Regolamento Organico: € 25.900,00.
d) Invalidità permanente totale o parziale (con franchigia relativa del 5%) a seguito di infortunio,
con un massimale di € 36.200,00 per infortunio avvenuto a bordo per i marittimi provenienti dal
T.P. o dal T.G. A bordo e a terra per i marittimi in C.R.L. e Regolamento Organico.
4 - Le convenzioni assicurative a suo tempo stipulate dal F.A.N.I.MAR. con primarie Compagnie
di assicurazione nonché le procedure che devono essere seguite per l'ottenimento dell'indennizzo
sono già state ricevute per conoscenza da Confitarma e Fedarlinea che, a loro volta, le hanno
circolarizzate agli Armatori associati. Eventuali variazioni non migliorative dovranno a loro volta
essere inviate dal F.A.N.I.MAR. a Confitarma e Fedarlinea per opportuna conoscenza.
5 - Il marittimo potrà richiedere, con lettera raccomandata, di versare la somma di cui al punto 1)
ad altro Fondo avente analoghe finalità, costituito da Organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale nonché stipulan ti e firmatarie di tutti i CCNL
d'imbarco sottoscritti da entrambe le Associazioni datoriali del settore firmatarie del presente
accordo, restando inteso che anche tale diverso Fondo dovrà parimenti esonerare l'Armatore da
ogni responsabilità così come stabilito al punto 2).
Si precisa che il presente accordo si continua ad applicare a tutti i contratti nazionali marittimi di
settore, non si applica invece agli addetti agli aliscafi in quanto essi vollero che tutto il beneficio,
allora previsto in Lit. 350.000 annue, venisse allocato in indennità di navigazione.
Deroghe al suddetto principio possono essere concordate con pattuizioni a livello aziendale. Il
presente accordo si applica altresì alle navi in temporanea dismissione di bandiera ai sensi della
Legge 234/89 per i marittimi imbarcati su tali navi. Non si applica inoltre a quelle realtà del
settore di rimorchio i cui contratti collettivi aziendali prevedono trattamenti assicurativi di miglior
favore per gli stessi titoli.
6 - Versamenti
I versamenti da effettuarsi al 1° gennaio di ogni anno per le assicurazioni in caso di morte o
invalidità permanente da infortunio e quelli da effettuarsi alle rispettive scadenze per le
assicurazioni relative alla perdita dei libretti di navigazione o del titolo professionale dovranno
38
continuare ad essere effettuati al F.A.N.I.MAR. entro e non oltre dieci giorni dalle predette date.
La non osservanza di tali termini farà ricadere sull'Armatore la responsabilità per le tutele di cui
al punto 3).
In caso di versamento ritardato, le tutele assicurative di cui al presente accordo riprenderanno a
far data da1 versamento medesimo.
7 - Calcolo delle quote da versarsi
a) Perdita del libretto di navigazione e del titolo professionale (punto3a e 3b)
I versamenti continueranno ad essere fatti per un numero di quote annuali pari al numero dei
marittimi risultanti dalle tabelle di armamento maggiorato del numero di marittimi in C.R.L.,
Regolamento Organico e T.P. in riposo a terra. Eventuali variazioni in corso d'anno verranno
regolate a nuovo in occasione del conguaglio di fine anno.
b) Assicurazioni morte ed invalidità permanente da infortunio (punto 3c e 3d):
I versamenti continueranno ad essere fatti per un numero di quote annuali pari al numero dei
marittimi risultanti dalle tabelle di armamento maggiorato del numero di marittimi in C.R.L. e
Regolamento Organico in riposo a terra. Eventuali variazioni in corso d'anno verranno regolate a
nuovo in occasione del conguaglio di fine anno.
Sia per le assicurazioni di cui al punto a) sia per quelle di cui al punto b) la presenza a bordo
verrà accertata dal ruolo equipaggio e la permanenza in riposo a terra dalla documentazione
relativa.
8 - Variazioni stagionali dell’equipaggio
Il versamento annuale continuerà ad essere formato dalla somma calcolata sull'equipaggio
minimo e con i criteri di cui al punto 7) lettere a) e b), cui si aggiungerà una ulteriore somma
calcolata sulla media ponderata delle ulteriori presenze a bordo per ogni singola nave così come
risultante dall'esercizio dell'anno precedente.
Nel caso di nuovo armamento di una nave si procederà su dati stimati.
A fine anno si provvederà all'eventuale conguaglio a nuovo.
9 - Documentazione
L'Armatore su richiesta del F.A.N.I.MAR., o per suo conto, degli Assicuratori dello stesso, è
sempre tenuto a fornire la documentazione necessaria ai fini assicurativi.
Il presente accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2003 e scadrà, in quanto parte integrante del
CCNL di settore, nella stessa data di quest’ultimo.
Letto, confermato e sottoscritto,
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Segue Allegato 4
Accordo dell'11 giugno 2003
Tutele assicurative
A decorrere dal 1° gennaio 2004 le vigenti intese sulla materia in oggetto sono così modificate:
- Al punto 1, l’importo di € 201,42 è sostituito con € 261,00.
Inoltre, la somma di € 85,22 è sostituita da € 86,00 e quella di € 116,20 con € 175,00.
- Viene istituita una fascia aggiuntiva tra 40 e 45 anni con un importo pari a € 20.660,00.
Pertanto al punto 3 lettera a) dopo le parole: “fino a 40 anni non compiuti un indennizzo pari a
€ 31.000,00” viene aggiunto: “fino a 45 anni non compiuti un indennizzo pari a € 20.660,00”.
Addendum al Verbale di Accordo dell'11 giugno 2003
A maggior precisazione di quanto previsto alla pagina 9 "Tutele assicurative" del verbale di
Accordo 11 giugno 2003 le parti sottoscrittrici dichiarano che la decorrenza del 1° gennaio 2004,
che riguarda sia un incremento contributivo annuo da versare al F animar, che l'istituzione di una
fascia aggiuntiva tra 40 e 45 anni (importo pari a € 20.660,00) per l'indennizzo in caso di ritiro del
libretto di navigazione, deve intendersi riferita esclusivamente alle singole coperture assicurative
in scadenza in tale data, mentre per le altre la decorrenza coinciderà con la data delle rispettive
scadenze.
Le Aziende, pertanto, dovranno provvedere, con decorrenza 1° gennaio 2004, all'usuale
versamento del contributo per la copertura assicurativa agli infortuni (€ 86,00 per marittimo),
mentre verseranno, alle singole scadenze delle coperture assicurative (1° gennaio o in corso
d'anno) il nuovo importo, pari a € 175,00 per marittimo, per la copertura assicurativa in caso di
ritiro del libretto di navigazione. Di conseguenza l'operatività della nuova fascia aggiuntiva (40-45
anni) decorrerà, per i marittimi di o gni singola Azienda, dalla data di versamento al Fanimar dei
175,00 euro di cui sopra.
Roma, 25 novembre 2003
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40
Segue Allegato 4
Procedure da seguire per poter richiedere gli indennizzi previsti dall’ultimo accordo
nazionale sindacale del 20/12/2002 a seguito di definitiva dichiarazione di inidoneità alla
navigazione, con conseguente annullamento del relativo libretto e che vanno a formare
parte integrante del predetto accordo
1 - Il marittimo dovrà inviare lettera raccomanda al F.A.N.I.MAR. (Fondo Assistenza Nazionale
Integrativa Marittimi), nella quale si denuncia l’avvenuta dichiarazione di inidoneità alla
navigazione già da parte della Commissione di I° grado allegando l’ulti mo completo verbale
redatto dalla Commissione nonché eventuali verbali di precedenti visite effettuate dalla
Commissione stessa, entro 15 giorni dalla data in cui il marittimo ne è venuto a conoscenza, pena
la perdita del diritto a richiedere l’eventuale indennizzo per decadenza dei termini. Si ricorda
altresì che in ogni caso dopo un anno interviene la prescrizione prevista dal codice civile in
materia.
2 - Adempiuto a quanto riportato al punto “1” il marittimo deve, nei termini e con le modalità di
legge (attualmente entro 30 giorni), proporre ricorso contro la suddetta dichiarazione di inidoneità
alla navigazione alla Commissione Centrale di II° grado, inviando al Fanimar copia di tale ricorso.
Se il ricorso verrà respinto dovrà inviare una copia del provvedimento relativo, sempre al Fanimar,
per il prosieguo della pratica.
3 - In alternativa a quanto indicato al punto “2”, qualora il marittimo ritenesse che le patologie di
cui è affetto siano così gravi e manifeste da rendere inutile il ricorso alla Commissione di II° grado
in quanto quest’ultima non potrebbe far altro che re spingerlo, potrà, nella stessa lettera
raccomanda di denuncia di cui al punto “1”, richiedere la costituzione del previsto Collegio
Arbitrale. In tal caso la richiesta dovrà contenere nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico
del proprio medico ed arbitro designato nonché la dichiarazione di non aver proposto né di voler
proporre ricorso alla Commissione di II° grado.
4 - Il Fanimar al ricevimento del provvedimento di respinta del ricorso di cui al punto “2” od al
ricevimento della richiesta di arbitrato di cui al punto “3”, provvederà a raccogliere la
documentazione necessaria all’accertamento dell’indennizzabilità dell ’evento per poi verificarla,
preliminarmente in base ai contenuti ed all’applicabilità del succitato Accordo Nazionale
Sindacale e, di concerto con i propri Assicuratori di riferimento, per verificarla definitivamente in
base alle condizioni generali e pa rticolari delle polizze “in convenzione” dallo stesso sottoscritte
in funzione dell’Accordo medesimo.
5 - Qualora l’accertamento confermi l’indennizzabilità il Fanimar, nel caso abbia ricevuto il
provvedimento della Commissione di II° grado che respinge il ricorso del marittimo, provvederà
ad inviare tutta la documentazione ai propri Assicuratori di riferim ento per le operazioni di
liquidazione e pagamento.
6 - Qualora l’accertamento confermi l’indennizzabilità, il Fanimar, nel caso di richiesta di
arbitrato, passerà la documentazione ai propri Assicuratori di riferimento che provvederanno ad
avviare le procedure arbitrali incaricando il loro medico fiduciario ed arbitro perché giunga, di
comune accordo con l'arbitro designato dal marittimo, alla nomina del terzo arbitro. Il giudizio del
Collegio Arbitrale sarà inappellabile per tutte le parti in causa.
7 - Gli Assicuratori di riferimento al ricevimento di quanto al punto “5” oppure delle decisioni del
Collegio Arbitrale di cui al punto “6”, se favorevole al marittimo, provvederanno ad inviare al
marittimo stesso atti di quietanza per l’importo dovuto in b ase agli scaglioni di età previsti
dall’Accordo.
8 - Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente sottoscritti e
datati da parte del marittimo interessato, di norma (salvo il periodo feriale estivo e di fine anno)
gli Assicuratori di riferimento provvederanno al pagamento effettivo a mezzo bonifico bancario
sul conto corrente del marittimo stesso, i cui estremi il medesimo dovrà aver inviato in
accompagnamento agli atti di quietanza di cui sopra.
41
9 - Ribadendo che agli effetti dell’accertamento definitivo dell’indennizzabilità dell’evento
valgono le condizioni generali e particolari delle polizze “in convenzione” sottoscritte dal Fanimar
in conformità agli usi di mercato in materia ed inviate a Confita rma e Fedarlinea per l’opportuna
conoscenza, si vuole ulteriormente precisare e/o integrare e/o convenire:
a) che per l’accertamento dell’indennizzabilità, per data dell’evento, in relazione alla denuncia di
cui al punto “1”, si deve intendere la data di accadimento dell’infortunio o di insorgenza della
malattia che ha causato la dichiarazione di inidoneità all a navigazione in quanto gli eventi
assicurati sono sempre gli infortuni e le malattie che però possono essere indennizzati, alle
condizioni previste, solo nel caso in cui siano risultati così gravi da comportare la dichiarazione
di inidoneità alla navigazi one da parte della Commissione di I° grado nonché di quella di II°
grado (fatto salvo quanto previsto al punto “3”).
b) che per i marittimi in R.O., C.R.L. o prelevati dalle liste del T.P. permanente dell’armatore di
appartenenza, le coperture valgono anche per gli eventi occorsi anche durante i periodi di
riposo a terra. Per i marittimi prelevati o provenienti dal T.G. solo se occorsi esclusivamente a
bordo od in franchigia (senza estensioni di alcun genere a dopo lo sbarco) e se risultati causa
stessa dello sbarco.
c) che il termine di prescrizione nella fattispecie è di un anno come da Codice Civile in materia.
d) che sono esclusi dagli indennizzi quegli infortuni o malattie pregressi ai versamenti al Fanimar,
da parte degli Armatori, dei contributi previsti dall’Accordo Sindacale per l’attivazione od il
mantenimento annuale delle relative coperture a favore dei marittimi interessati.
e) che ogni eventuale prestazione sociale e/o assistenziale aggiuntiva erogata direttamente dal
Fanimar ai marittimi interessati dagli Accordi Sindacali, non può costituire alcuna forma di
obbligo per il Fondo stesso, che eroga, statutariamente, in forma di elargizione volontaria, nei
limiti delle proprie risorse disponibili, su delibera ed ad insindacabile giudizio del proprio
Comitato di gestione e/o del proprio Consiglio di Amministrazione riservandosi la facoltà di
valutarne l’opportunità anche caso per caso.
f) che ogni marittimo interessato potrà rivolgersi per ogni ulteriore dubbio od informazione
preventivamente al Fanimar stesso od alle OO.SS. di categoria firmatarie dell’Accordo
Nazionale Sindacale.
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42
Segue Allegato 4
Procedura da seguire per richiedere gli indennizzi previsti dall’ultimo Accordo Nazionale
Sindacale del 20/12/2002 in caso di morte od invalidità permanente a seguito di infortunio
e che vanno a formare parte integrante del predetto accordo.
1 - Il marittimo dovrà inviare lettera raccomandata indirizzata al F.A.N.I.MAR. (Fondo
Assistenza Nazionale Integrativa Marittimi), nella quale si denuncia l’infortunio subìto a bordo od
in franchigia (per i marittimi in R.O. ed in C.R.L anche se subìto durante i periodi di riposo a terra)
da inviarsi entro 15 giorni dalla data dell’infortunio o dalla data di sbarco dovuta all’infortunio
medesimo, pena la perdita del diritto a richiedere l’eventuale indennizzo per decadenza dei
termini. Si ricorda altresì c he in ogni caso dopo un anno interviene la prescrizione prevista dal
codice civile in materia.
2 - Se a causa dell’infortunio risultassero dei postumi invalidanti: lettera raccomanda al Fanimar
con allegata la valutazione medica (in originale) che attesta il supposto grado di invalidità
permanente (purché evidentemente superiore al minimo di franchig ia del 5%) entro 1 anno dalla
data di denuncia dell’infortunio. In mancanza, comunque una lettera raccomandata al Fanimar
per interrompere il suddetto termine di prescrizione.
3 - Al ricevimento della valutazione medica che attesta un grado di invalidità permanente
superiore al 5%, il Fanimar provvederà a richiedere al marittimo e/o all’Armatore la
documentazione necessaria all’accertamento dell’indennizzabilità dell’evento, per poi verificarla,
preliminarmente, in base ai contenuti ed all’applicabilità del suddetto Accordo Nazionale
Sindacale e, di concerto con i propri Assicuratori di riferimento, per verificarla definitivamente in
base alle condizioni generali e particolari delle polizze “in convenzione” dallo stesso sottoscritte
in funzione dell’Accordo medesimo.
4 - Nel caso in cui l’accertamento confermi l’indennizzabilità, il Fanimar passerà tutta la
documentazione ai propri Assicuratori di riferimento che provvederanno ad incaricare il loro
medico fiduciario perché visiti il marittimo e confermi o meno il grado di invalidità indicato dalla
valutazione medica di parte inviata dal marittimo stesso.
5 - Gli Assicuratori di riferimento, ottenuto l’esito della visita effettuata dal loro medico fiduciario,
invieranno al marittimo comunicazione scritta di tale esito allegando atti di quietanza per l’importo
corrispondente al grado di invalidità accertato d al proprio medico fiduciario (sempre che risulti
superiore al 5%).
6 - Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente sottoscritti e
datati da parte del marittimo interessato, di norma (salvo il periodo feriale estivo e di fine anno)
gli Assicuratori di riferimento provvederanno al pagamento a mezzo bonifico bancario sul conto
corrente del marittimo stesso, i cui estremi il medesimo dovrà aver inviato in accompagnamento
agli atti di quietanza di cui sopra.
7 - Ribadendo che agli effetti dell’accertamento definitivo dell’indennizzabilità dell’evento
valgono le condizioni generali e particolari delle polizze “in convenzione” sottoscritte dal Fanimar
in conformità agli usi di mercato in materia ed inviate a Conf itarma a Fedarlinea per l’opportuna
conoscenza, si vuole ulteriormente precisare e/o integrare e/o convenire:
a) che per l’accertamento del grado di invalidità permanente da infortunio, nella fattispecie, si
potrà far riferimento solo alle tabelle INAIL, senza quindi tenere conto del danno biologico od altro
come previsto invece quando si chiede un risarcimento a terzi per supposta responsabilità
nell’accadimento dell’evento.
b) che il termine di prescrizione nella fattispecie è di un anno come da Codice Civile in materia.
c) che sono esclusi dagli indennizzi le conseguenze di infortuni pregressi al versamento al
Fanimar da parte degli Armatori dei contributi previsti dall’Accordo Sindacale per l’attivazione od
il mantenimento annuale delle relative coperture a favore dei marittimi interessati.
d) che non costituisce infortunio ogni evento che non sia dovuto a causa fortuita, violenta ed
esterna e che non produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Escludendo quindi
qualunque forma di malattia quali, ad esempio, infarto, ictus, etc., ipotesi peraltro sostenibile solo
43
ed esclusivamente, nell’ambito della “responsabilità civile”, nei confronti di chi possa
eventualmente essere ritenuto responsabile dell'evento accaduto.
e) che ogni eventuale prestazione sociale e/o assistenziale aggiuntiva erogata direttamente dal
Fanimar ai marittimi interessati dagli Accordi Sindacali, non può costituire alcuna forma di obbligo
per il Fondo stesso, che eroga, statutariamente, in forma d i elargizione volontaria, nei limiti delle
proprie risorse disponibili, su delibera ed ad insindacabile giudizio del proprio Comitato di gestione
e/o del proprio Consiglio di Amministrazione riservandosi la facoltà di valutarne l’opportunità
anche caso per caso.
f) che ogni marittimo interessato potrà rivolgersi per ogni ulteriore dubbio od informazione
preventivamente al Fanimar stesso od alle OO.SS. di categoria firmatarie dell'Accordo Nazionale
Sindacale.
Roma, 25 novembre 2003
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44
Segue Allegato 4
Accordo del 5 giugno 2007
Tutele assicurative
In relazione alla richiesta sindacale di ampliare le tutele assicurative del personale navigante con
la copertura del caso di morte a bordo o in franchigia per qualsiasi causa e di migliorare le
coperture assicurative già previste, le parti hanno convenuto quanto segue:
A decorrere dal 1° luglio 2007 il F.A.N.I.MAR. o altro fondo avente i requisiti di cui al punto 5)
dell’accordo del 20 dicembre 2002, provvederà ad assicurare il caso di morte per qualsiasi causa
avvenuta a bordo o in franchigia.
In particolare, verrà riconosciuta agli eredi una somma pari a € 12.500,00 a fronte di un premio
annuale di € 36,00. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il versamento del premio verrà effettuato
contestualmente a quello per la copertura del caso di morte o invalidità permanente per infortunio
a bordo.
Pertanto gli armatori verseranno al F.A.N.I.MAR. il 1° gennaio di ogni anno (con tolleranza di 10
giorni) la somma annua di € 36,00 per ogni marittimo italiano o comunitario imbarcato sulle proprie
navi in base alle tabelle di armamento, affinché il F.A.N. I.MAR., tramite la sottoscrizione di
specifiche polizze di assicurazione, le cui condizioni generali e/o particolari nonché esclusioni
varranno ai fini dell’accertamento dell’indennizzabilità dell’evento, possa garantire una copertura
assicurativa di € 12.500,00 per marittimo nel caso di morte avvenuta esclusivamente a bordo per
cause naturali o per infortunio, in quest’ultimo caso il capitale assicurato si sommerà agli eventuali
capitali già assicurati in caso di infortunio. Onde permettere di unificare le scadenze annuali al 1°
gennaio, inizialmente, il 1° luglio 2007, gli armatori verseranno al F.A.N.I.MAR. la somma di €
18,00 per ogni marittimo, come sopra specificato, pari a 6/12 dell’importo annuo previsto per la
copertura assicurativa fino al 31 dice mbre 2007, per poi versare l’intero suddetto importo di €
36,00 per ciascun marittimo a partire dal 1° gennaio 2008 e così di seguito di anno in anno. La
copertura assicurativa potrà essere garantita dal F.A.N.I.MAR. solo dal giorno successivo a quello
in cui il medesimo entrerà nella reale disponibilità delle somme necessarie versatagli dagli
armatori.
Ai fini della disciplina delle tutele assicurative previste dall’accordo F.A.N.I.MAR. del 20 dicembre
2002 le parti convengono che marittimi iscritti permanentemente in Turno Particolare, devono
intendersi esclusivamente quelli che abbiano maturato almeno 15 mesi di navigazione nell’arco
di 4 anni con la stessa società. Tale limite non opera in caso di disarmo dei mezzi o cessazione
di attività della società.
Il premio annuale per la copertura per il ritiro del libretto viene incrementato a decorrere dal 1°
gennaio 2008 dagli attuali € 175,00 a € 190,00 annui pro -capite a fronte del seguente
aggiornamento dei capitali assicurati:
- sino a 40 anni non compiuti € 31.000,00;
- da 40 a 45 anni non compiuti € 21.000,00;
- da 45 a 50 anni non compiuti € 16.000,00;
- da 50 a 55 anni non compiuti € 8.500,00;
- da 55 a 60 anni non compiuti € 6.000,00;
- da 60 a 65 anni non compiuti € 3.000,00.
Si precisa che:
nel caso di decesso di un marittimo che sia stato già dichiarato permanentemente non idoneo
alla navigazione (ritiro del libretto) da parte della Commissione di I° grado, qualora il decesso
avvenisse prima dell’esito dell’eventuale ricorso alla Commissione di II° grado o prima
dell’espletamento degli accertamenti medici a seguito di richiesta di applicazione della clausola
arbitrale, si procederà ad indennizzare gli eredi aventi diritto per l’importo fissato, in base all’età,
dell’allegato 4 del CCNL vigente.
Quanto sopra a condizione che il decesso sia avvenuto per la medesima malattia o infortunio che
sia stata determinante per la dichiarazione di permanente inidoneità alla navigazione, sempre e
comunque nel rispetto delle ulteriori norme e procedure per l’ac certamento dell’indennizzabilità
inerente il ritiro del libretto stesso.
Resta ferma ogni altra previsione contrattuale in materie di tutele assicurative.
45
Allegato 5
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI DICHIARATA INIDONEITÀ
L'assicurato è tenuto a proporre ricorso, (attualmente da presentarsi per l'accesso alla
commissione di II° grado) nei termini e con le modalità previste dal Codice della Navigazione e/o
dalle leggi vigenti in materia contro la dichiarazione di cancellazio ne dalle matricole e dai registri
della gente di mare per i motivi che sono oggetto di assicurazione.
La Società si riserva la facoltà di richiedere all'assicurato che per l'espletamento delle pratiche
tutte inerenti il ricorso o domanda di revisione questi si avvalga del Consulente Medico prescelto
dalla Società stessa eventualmente affiancandolo ad altro Medico di sua fiducia.
Nel caso in cui l'Assicurato non ottemperi a tale obbligo, decade dai benefici dell'Assicurazione
salvo che un collegio arbitrale composto da tre medici, due nominati dalle parti ed il terzo
nominato d'accordo tra i primi due o in difetto dal Presidente de ll'Ordine dei Medici di zona, non
dichiari, entro 45 giorni dalla richiesta del marittimo, che tale invalidità definitiva è "manifesta" e
che se anche l'Assicurato si fosse sottoposto a cure mediche un eventuale giudizio non avrebbe
potuto che dare conferma di tale invalidità permanente definitiva dell'Assicurato con conseguente
cancellazione dalle matricole e dai registri della gente di mare.
Il Collegio Medico risiede, a scelta della Società presso la sede della stessa o presso la sede
dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ognuna delle parti sostiene le proprie spese, remunera il proprio Medico designato e contribuisce
per metà alle spese e competenze del terzo Medico.
I risultati della procedura, raccolti con apposito verbale redatto in doppio esemplare, uno per la
Società, l'altro per l'Assicurato, e sottoscritti dai Medici concordi, ovvero dalla maggioranza,
saranno obbligatori per le Parti rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso
di dolo, errore, violenza o violazione di parti contrattuali.
Le conclusioni del Collegio saranno valide ancorché il medico dissidente rifiuti di sottoscriverle e
tale rifiuto risulti attestato dagli altri Medici nel verbale definitivo.
I Medici sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Le Aziende saranno tenute a far inserire nella polizza tale formulazione al momento del rinnovo
della polizza in corso.
46
Allegato 6
Tutele assicurative “F.A.N.I.MAR.” – Accordo 20 dicembre 2002 e successive integrazioni
- Addendum del 3 febbraio 2009
A decorrere dall’1/1/2010 il premio di € 86,00 destinato alla copertura delle assicurazioni per
morte ed invalidità permanente da infortunio è elevato a € 140,00. Conseguentemente, gli
indennizzi in caso di morte si incrementano con pari decorrenza da € 25.9 00 a € 50.000 e il
massimale per infortunio da € 36.200 a € 50.000.
Nella vigente disciplina contrattuale delle tutele assicurative del personale navigante, con
decorrenza 1° giugno 2009, al punto 3, lettera a), dopo la tabella degli indennizzi i periodi
successivi vengono così modificati a partire dalle parole “Gli indenn izzi di cui sopra …..” e fino
alle parole “……. e causa stessa dello sbarco”:
“Gli indennizzi di cui sopra per i marittimi in R.O. (Regolamento Organico), in C.R.L. (Continuità
di rapporto di lavoro) potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR. anche per malattie od infortuni
comportanti il ritiro definitivo del libretto di navigazione manifestatesi o accaduti durante i periodi
di riposo a terra maturati a bordo.
Per i marittimi in T.P. (Turno Particolare) o in T.G. (Turno Generale) gli indennizzi di cui sopra
potranno essere richiesti al F.A.N.I.MAR.:
1) a seguito di infortuni avvenuti a bordo o in franchigia e che hanno determinato lo sbarco del
marittimo;
2) a seguito di malattia manifestatasi a bordo o in franchigia oppure entro il limite del 28° giorno
incluso dalla data dello sbarco.”
Il punto 3, lettera a), prosegue con il capoverso: “La denuncia di avvenuto ritiro del Libretto di
Navigazione, ovvero di prima dichiarazione di inidoneità alla navigazione, deve essere inoltrata
al F.A.N.I.MAR. ecc.”
Sono abrogate tutte le precedenti intese (10 maggio 2005 e 5 giugno 2007) nelle parti in cui sono
previste modalità assicurative difformi da quelle contenute nella presente intesa.
Procedure da seguire per poter richiedere gli indennizzi.
Il punto 9, lettera b), delle procedure per la richiesta di indennizzo è così sostituito:
“b) che per i marittimi in R.O. e C.R.L. le coperture valgono altresì per gli eventi occorsi anche
durante i periodi di riposo a terra maturati a bordo.
Per i marittimi in T.P. o in T.G. in caso di evento da infortunio, solo qualora l’infortunio sia accaduto
a bordo o in franchigia e se risultato causa stessa dello sbarco. Nel caso invece di evento da
malattia, solo se la stessa si è manifestata a bordo o in franchigia oppure entro il limite del 28°
giorno incluso dalla data dello sbarco”.
Dopo il punto 9 aggiungere il successivo punto 10:
“Per i marittimi comunitari non italiani, qualora la documentata definitiva dichiarazione di
inidoneità alla navigazione non fosse sancita attraverso le procedure disposte per i marittimi
italiani (commissioni preposte), si procederà all’applicazione della prevista clausola arbitrale nel
luogo ove ha sede legale il F.A.N.I.MAR. o in una città italiana di mare indicata dal marittimo”.
47
Allegato 7
VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'anno 2007, addì 30 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate la CONFITARMA,
l’ASSORIMORCHIATORI, la FEDERIMORCHIATORI, la FEDARLINEA e le Segreterie Nazionali
delle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
Visti
• gli accordi 5 agosto 1999 e 11 giugno 2003 di rinnovo dei contratti collettivi nazionali del
personale marittimo e gli accordi 1° luglio 2003 e 17 luglio 2003 di rinnovo dei contratti collettivi
nazionali del personale amministrativo delle società adere nti a CONFITARMA,
ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA, nei quali, fra l’altro, le parti
sopra citate concordarono circa l’opportunità di dare corso alla previdenza complementare di
settore attraverso l’individuazione di un fondo contrattuale di riferimento fra quelli già attivi sul
mercato;
• il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
• la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare;
• il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza
complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168;
• il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che, modificando il decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l’altro, l’anticipazione dell'entrata in vigore della
riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007;
atteso che
• le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e
individuali, vale a dire le forme di cui all’articolo 13 del citato decreto legislativo;
• la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un
fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati livelli
di remuneratività e, pertanto, si conferma l’opportunità di individuare un fondo pensione
contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che
decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo
all'erogazione, al termine dell'attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare
che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di
categoria per i lavoratori dipendenti a cui sono applicati i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro
sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l'adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore
marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello
Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del 28
aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l’integrale
destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando .
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente
al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28%
degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria,
decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all’1% del minimo
contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventu ali scatti di anzianità,
per 12 mensilità all'anno, l'azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore per 12
mensilità annue, un contributo mensile di pari importo.
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Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo
esclusivamente a proprio carico.
L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto
esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale
contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitu tivo anche di diversa
natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata adesione,
non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di
Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del contributo
aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente ai periodi
in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego a bordo o
a terra in regime di comandata, purché nel corso dell’anno solare tali periodi siano di durata
complessiva di almeno tre mesi.
Per quanto riguarda il personale amministrativo delle Società che applicano il CCNL sottoscritto
da CONFITARMA e FEDARLINEA con le OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, possono
aderire tutti i dipendenti con contratto di lavoro subordinato di durata pari almeno a tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono
attualmente le seguenti:
spese di adesione, pari ad € 10,32 di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del
datore di lavoro, da versare in un’unica soluzione;
quota associativa mensile pari ad € 1,50 a carico del socio;
costo annuale indirettamente a carico dell’aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico -organizzativi, si rimanda
integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute nella
relativa Nota informativa.
49
Segue Allegato 7
ADDENDUM ALL’ACCORDO NAZIONALE 30 MAGGIO 2007
In riferimento a quanto convenuto nel verbale di accordo per la previdenza complementare
sottoscritto dalla Confitarma, Assorimorchiatori, Federimorchiatori, Fedarlinea e dalle Segreterie
Nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt -Cgil, Fit-Cisl e Uiltr asporti lo scorso 30 maggio, si
precisa che il contributo mensile pari all’1% che il lavoratore e conseguentemente l’azienda
potranno versare al fondo di previdenza complementare è da intendersi riferito a 14 mensilità
all’anno.
Roma, 21 giugno 2007
CONFITARMA FILT-CGIL
ASSORIMORCHIATORI FIT-CISL
FEDERIMORCHIATORI UILTRASPORTI
FEDARLINEA
* * * * *
ACCORDO 3 FEBBRAIO 2009 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo mensile a carico dell’Azienda, fermo restando quello
a carico del lavoratore pari all’1%, verrà elevato all’1,5% sempre per 14 mensilità all’anno.
* * * * *
ACCORDO 11 LUGLIO 2024 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con riferimento all’accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla previdenza complementare, le parti
concordano che a decorrere dal mese di luglio 2024, l’aliquota relativa al contributo mensile al
Fondo Priamo a carico dell’azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a carico del
lavoratore pari all’1%.
50
Allegato 8
COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE
Le parti convengono di costituire, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del
CCNL, l’Osservatorio Nazionale permanente allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione
delle problematiche afferenti il settore del rimorchio e ad or ientare l'azione dei propri
rappresentati.
L'Osservatorio ha il compito di analizzare e valutare le questioni rilevanti per l’attività complessiva
del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente occasioni di miglioramento e di
sviluppo dell'attività e del lavoro, determinandone le condizioni e di accertare le motivazioni che
causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.
In particolare saranno oggetto di studio e di specifico intervento:
- l’esame dei criteri per la determinazione degli organici aziendali, con riferimento all'art.1 del
vigente CCNL;
- la raccolta degli elementi finalizzati a valutare le materie della formazione professionale del
personale imbarcato, con l'obiettivo di mantenere e/o implementare il livello di professionalità,
nonché della sicurezza e dell'ambiente di lavoro;
- i problemi connessi alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo lavorativo e di
espletamento del servizio, per migliorare il servizio fornito e la sicurezza e l'igiene del lavoro;
- lo studio delle specificità portuali e del relativo traffico con l'obiettivo di individuare adeguate
forme di organizzazione del lavoro;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro a bordo finalizzate a migliorare
l’efficienza, la produttività e la competitività del settore, anche attraverso forme diverse di
flessibilità, professionalità e formazione;
- l’individuazione dei criteri, in materia di deroghe ai limiti sull’orario di lavoro per i mezzi adibiti
a servizi portuali, in applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 27
maggio 2005 n. 108.
L’Osservatorio definirà i propri programmi di lavoro impegnando le risorse esistenti nelle strutture
delle Organizzazioni stipulanti la presente Sezione e potrà avvalersi di collaborazioni
specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
L'Osservatorio trasmetterà alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa l’attività annuale,
gli studi, le azioni intraprese e gli interventi compiuti e può promuovere incontri e manifestazioni
pubbliche.
L'Osservatorio sarà composto da 12 membri; 6 rappresentanti di parte sindacale e 6
rappresentanti di parte datoriale.
Gli atti approvati all’unanimità dai componenti dell'Osservatorio, produrranno effetti immediati.
Qualora gli stessi comportino modifiche normative al CCNL, dovranno essere portati, per la loro
ratifica, al tavolo negoziale delle parti contrattuali. Gli stessi atti, comportanti modifiche normative
al CCNL, approvati a maggioranza dai componenti dell’Osservatorio verranno rinviati, per gli
opportuni approfondimenti, al tavolo negoziale delle parti contrattuali.
L'Osservatorio ha sede presso la Confitarma che fornirà i servizi di segreteria.
La data delle convocazioni è fissata d 'accordo fra i rappresentanti delle parti e comunque non
oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle parti che costituiscono
L'Osservatorio.
Roma, 5 giugno 2007
51
Allegato 9
ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1
1 - L'obbligo dell'iscrizione nell'elenco di cui al punto 1 dell'art. 1 vige per i marittimi che abbiano
superato il periodo di prova di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 4.
2 - Il mancato superamento del periodo di prova deve essere comunicato all'interessato entro la
scadenza del periodo suddetto.
COLLEGIO DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE
1 - Il marittimo che ritenga ingiustificata la risoluzione del contratto d’imbarco con conseguente
cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1, può chiedere con lettera raccomanda, entro 10 giorni
dallo sbarco, l'intervento conciliativo delle Asso ciazioni stipulanti la presente Sezione . Tale
intervento dovrà essere espletato ed esaurito entro 20 giorni successivi alla richie sta, in caso di
esito positivo verrà redatto un verbale di conciliazione passibile di deposito presso l'Ispettorato
Territoriale del Lavoro competente a cura di una delle parti.
2 - Ove invece il tentativo di conciliazione non riesca, il marittimo potrà ricorrere ad un Collegio
arbitrale; a tal fine lo stesso provvederà contestualmente alla richiesta di costituzione del Collegio
(da inoltrarsi mediante lettera raccomandata alla Soc ietà a pena di decadenza nel termine di 10
giorni successivi a quello di cui al precedente comma) a designare il nominativo del proprio
rappresentante; la Società, nei cinque giorni successivi, provvederà a designare il proprio.
3 - Gli arbitri scelti dalle parti provvederanno, entro 10 giorni successivi a quello assegnato alla
Società per la designazione del proprio arbitro, a designare, di comune accordo, il Presidente del
Collegio.
4 - In mancanza di accordo, il Presidente del Collegio verrà scelto mediante sorteggio tra quelli
compresi in una lista, depositata presso la competente Capitaneria di Porto, composta di un
numero di nomi, non superiore ad otto, formata di comune accordo fra le Organizzazioni sindacali
stipulanti e firmatarie.
5 - Il Collegio espleterà un ulteriore tentativo di componimento e, ove questo non riesca, emanerà
in posizione sostitutiva delle parti compromittenti il suo giudizio secondo equità e senza obbligo
di formalità procedurali entro 30 giorni dalla sua formale costituzione.
6 - Grava sulla Società l'onere della prova dei fatti posti a base del motivo addotto a giustificazione
della cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1.
7 - Nel caso in cui dal Collegio non venisse riconosciuta, nelle motivazioni addotte dalla Società,
la sussistenza di giustificati motivi e/o giusta causa, ai sensi dell'art. 39, la Società stessa dovrà
corrispondere al marittimo, a titolo di penale, un imp orto calcolato secondo le norme contrattuali
vigenti per la liquidazione del trattamento di fine rapporto sino ai seguenti limiti:
anzianità fino a 12 mesi nell'azienda: 30 gg. di retribuzione;
anzianità fino a 3 anni nell'azienda: 60 gg. di retribuzione;
anzianità da 3 a 6 anni nell'azienda: 75 gg. di retribuzione;
anzianità da 6 a 10 anni nell'azienda: 90 gg. di retribuzione;
anzianità oltre 10 anni nell'azienda: 120 gg. di retribuzione.
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Allegato 10
PROTOCOLLO D'INTESA FRA CONFITARMA
E FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI
Le parti concordemente prendono atto che il servizio di rimorchio portuale per quanto attiene la
parte commerciale (entrata ed uscita delle navi dai porti) costituisce un servizio di tipo
imprenditoriale che deve seguire, anche sotto il profilo tariffario, tutte le logiche conseguenti a
tale tipo di servizio.
Le parti concordemente riconoscono peraltro che a fianco del servizio commerciale le Autorità
richiedono costantemente servizi sociali inerenti la sicurezza, il salvataggio, l'antincendio, la
salvaguardia dell'ambiente marino e atmosferico, tutte attività che sono ben distinte e autonome
dal servizio commerciale che viene svolto dalle stesse aziende.
Un'accentuazione di tali servizi sociali, i cui costi fino ad oggi sono stati riversati sui costi dei
servizi commerciali, pone con urgenza la necessità di una ricognizione del duplice ruolo svolto
dalle aziende di rimorchio e dalle conseguenti diverse att ribuzioni dei relativi costi. I risultati di
tale ricognizione verranno portati a conoscenza dei Ministeri competenti per gli interventi del caso.
Tutto ciò premesso, considerata l'esigenza di riduzione dei costi portuali conseguente alla minore
richiesta di servizi commerciali particolarmente per i traffici di cabotaggio nonché l'innovazione
tecnologica delle navi finalizzata a facilitare le manovre con potenziale minor utilizzo del servizio
di rimorchio, le parti, nel quadro delle relazioni sindacali vigenti, dichiarano la propria disponibilità
ad esaminare, processi di riorganizzazione del lavoro nei singoli porti volti a realizzare attraverso
le opportune flessibilità incrementi di efficienza e produttività.
Eventuali diverse tabelle d'armamento, nel solo ambito della concessione ed in presenza di
avanzate tipologie di rimorchiatori di nuova costruzione, potranno essere trattate aziendalmente
nella integrale salvaguardia delle norme di sicurezza.
Ove risultassero esuberi di personale potranno aversi:
1) riduzione di personale nei limiti derivanti dal blocco dei turn over;
2) mobilità interaziendale concordata;
3) esodi anticipati concordati tra le parti in quanto a modalità ed incentivi.
Quanto sopra nel rispetto dell'art. 45, l° comma, di cui si ribadisce la validità.
53
Allegato 11
PROTOCOLLO SU AMBIENTE DI LAVORO
Le parti riconoscono la necessità di un comune impegno ad affrontare i problemi della salute e
della prevenzione dai rischi connessi alla specifica condizione di lavoro dei marittimi.
A questo fine le parti concordano che la normativa contrattuale qui definita sia accompagnata da
una legislazione di sostegno, sulla base di alcune esperienze già maturate.
In particolare per quanto riguarda le soluzioni nell'ambito della prevenzione dei rischi derivanti da
agenti nocivi strutturalmente presenti nelle navi, tra cui ad esempio l'amianto, le parti concordano
che tale legislazione di sostegno debba intervenire nelle fasi di ricostruzione , trasformazione e
riclassifica attraverso opportune forme d’incentivazione.
In considerazione, inoltre, della peculiarità del lavoro nautico le parti convengono sulla necessità
di istituire appositi strumenti di tutela della salute dei lavoratori.
Tale attività dovrà esercitarsi a partire dall'art. 9 della Legge 300/70 e svolgersi a livello decentrato
con la partecipazione delle strutture sindacali territoriali.
Le Aziende s'impegnano ad adottare sulle proprie navi le misure di prevenzione in rapporto a
determinati fattori di rischio, attuando le procedure definite dall'art. 9 della Legge 300 già citata.
Per i fattori di rischio già individuati nell'ambito del settore, si propongono quali priorità, nel corso
della presente vigenza contrattuale:
Rumore: cabine insonorizzate, misure di bonifica cuffie.
Amianto: trattamento secondo procedimenti che evitino la dispersione di fibre, eliminazione di
detto materiale su navi di nuova costruzione od acquistate di seconda mano, o come materiale
di riparazione, misure di adeguata prevenzione durante l'attività di manutenzione e
scoibentazione della nave.
Esposizione a fumi, gas di scarico, nebbie di olii minerali: misure di bonifica nella sala macchine
od in garages secondo le indicazioni degli enti preposti.
Prevenzione degli infortuni a bordo: secondo le misure previste dal D.P.R. 547/56 per tutte quelle
attività lavorative non direttamente connesse con la navigazione (esempio lavori di
manutenzione).
Nell'ambito della valutazione del rischio, da parte del datore di lavoro, e della predisposizione dei
piani di prevenzione previsti dalla normativa italiana ed europea, dovranno essere definiti gli
opportuni processi di formazione dei lavoratori ed in particolare dei delegati sindacali.
Tale formazione, che potrà avvalersi della prevista legislazione di sostegno, dovrà in particolare
mirare a:
1) una corretta informazione sui rischi specifici connessi alle singole mansioni;
2) all'uso degli opportuni mezzi di protezione individuale ed alla loro manutenzione;
3) alla gestione della propria mansione con le necessarie garanzie di sicurezza per la
navigazione (formazione professionalizzante).
Le parti, alla ripresa delle trattative, prevista nel mese di settembre, individueranno i soggetti
pubblici referenti per l'attività di studio e controllo dei fattori di rischio ambientale.
54
Allegato 12
PROTOCOLLO DI INTESA
SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le parti esprimono una comune valutazione sulla centralità della formazione professionale.
Conseguentemente le parti individuano i seguenti comuni obiettivi di un’attività congiunta di
promozione e sviluppo della formazione professionale dei lavoratori marittimi quale strumento:
strategico ai fini di una politica attiva dell'occupazione;
di aggiornamento ai fini dell'acquisizione degli standard minimi previsti dalla legge 739
del 21 novembre 1985 (convenzione STCW 78);
di aggiornamento ed informazione ai fine della tutela della sicurezza della navigazione e
della salvaguardia della vita umana in mare;
di aggiornamento ed informazione circa la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute;
di sviluppo della professionalità in connessione con lo sviluppo dell'automazione navale;
di sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e di nuove qualifiche
professionali.
Le parti riconoscono che l'avviamento di politiche di sviluppo della formazione professionale non
può prescindere dall'apposita legislazione di sostegno già predisposta dall'amministrazione
competente nonché dall'utilizzo delle disponibilità finanziarie de rivanti da normative europee,
nazionali e regionali e riconoscono altresì come strumento indispensabile all'avvio al lavoro di
giovani nel settore, una normativa definita e certa per gli allievi ufficiali nonché l'utilizzo dei
contratti di formazione/lavor o nello spirito del presente accordo e secondo le norme definite
nell'apposito protocollo.
Le parti, pur riconoscendo l'attività formativa autonomamente svolta da taluni gruppi o aziende
armatoriali, ritengono necessario lo sviluppo in tutto l'armamento nazionale di politiche formative
concordemente definite tramite le seguenti misure e procedure.
Sarà costituita a livello nazionale una commissione paritetica formata da sei membri nominati
dalle OO.SS. e sei membri nominati dalle Associazioni datoriali, con il compito primario di
promuovere tutte le iniziative ritenute più idonee a favorire efficaci politiche formative, a formulare
proposte nei confronti di Enti ed istituzioni competenti in materia.
Coerentemente alle finalità sopra rappresentate la Commissione dovrà promuovere iniziative
specifiche al fine di:
favorire le rispondenze delle azioni formative alle domande di professionalità espresse
dal mercato del lavoro;
acquisire dalle aziende dati statistici circa la partecipazione ai corsi di aggiornamento
previsti dalla convenzione STCW 78;
determinare strumenti di governo del mercato del lavoro marittimo in funzione dei livelli
di espansione della formazione e dell'aggiornamento professionale nell'ambito dell'armamento
nazionale, verificando e promuovendo tale processo anche attraverso la r iqualificazione e la
mobilità del personale;
esaminare l'andamento complessivo dei contratti di formazione e lavoro anche sulla base
della informativa circa gli esiti dei progetti esauriti nell'anno precedente;
promuovere programmi di formazione mirata in particolare sui temi della sicurezza e della
prevenzione;
favorire uno sviluppo della formazione scolastica e professionale coerente con la realtà
e gli indirizzi comunitari.
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Allegato 13
PROTOCOLLO DI INTESA FRA CONFITARMA
E FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI
Gli scenari inediti dell'economia mondiale che sono di fronte, inducono forti sollecitazioni
nell'attuale assetto dei traffici marittimi ed una nuova competizione si profila tra i diversi armamenti
a livello internazionale.
La liberalizzazione del cabotaggio che dovrà accompagnare il processo di integrazione europea
è, inoltre, una sfida ancor più ravvicinata per l'armamento nazionale.
Questi cimenti porranno all'insieme dell'armamento la revisione delle politiche di sviluppo e degli
assetti gestionali conseguenti.
L'impresa ed il lavoro si troveranno di fronte a grandi responsabilità ed a sfide impegnative.
Lo scopo del presente Protocollo è quello di definire procedure per affrontare le problematiche
che l'impresa armatoriale avrà di fronte sulla base di un sistema di informazione tra sindacato ed
organizzazioni armatoriali nella formulazione e realizzazione delle linee di tendenza
dell'armamento nell'ambito della politica generale dei trasporti e degli orientamenti CEE in
materia.
Vanno, infine, affrontate procedure e garanzie in ordine alle politiche del lavoro, alle procedure
ed alle sedi negoziali per regolare il conflitto.
Consultazione a livello nazionale.
Viene istituito un Comitato con funzione consultiva a livello nazionale con sei membri nominati da
Confitarma e sei membri nominati da FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-TRASPORTI.
Il Comitato si riunirà, almeno due volte l'anno o su richiesta di una delle parti, per l'informazione
e la consultazione preventiva:
sugli indirizzi di politica marinara a livello nazionale e/o internazionale;
sugli indirizzi di politica marinara derivanti dagli orientamenti di sviluppo previsti dalla
Confitarma;
sui progetti di sviluppo dei singoli settori;
sui programmi di ristrutturazione;
sui programmi ed interventi sulle condizioni ambientali e di sicurezza sul lavoro e della
navigazione.
Comitati consultivi territoriali.
Laddove sono presenti entrambe le rappresentanze datoriali e sindacali saranno istituiti comitati
consultivi territoriali le cui materie ed i criteri di nomina dei rappresentanti dovranno essere
analoghi a quello costituito a livello nazionale.
Regole per il conflitto.
Le parti ribadiscono la validità del protocollo contenente il codice di autoregolamentazione,
corredato dal codice per le Aziende, dalle norme pattizie e dalle clausole impegnative assunte
dal Governo, tramite l'allora Ministro dei Trasporti (Protocollo Signorile).
Le parti convengono inoltre di dare attuazione a quanto previsto dalla Legge 146/90.
56
DIRITTI SINDACALI
Rappresentanze sindacali di bordo.
1 - In applicazione delle norme dello Statuto dei Lavoratori, che demanda ai contratti collettivi di
lavoro l'attuazione dei princìpi sanciti dallo Statuto stesso alle Aziende di navigazione per il
personale navigante, si conviene quanto segue:
ad iniziativa dei marittimi imbarcati, nell'ambito delle rispettive Organizzazioni sindacali di
appartenenza, possono essere costituite in ogni Azienda "rappresentanze sindacali di bordo"
scelte tra i componenti dell'equipaggio.
2 - In tali unità possono essere nominati, per ogni Organizzazione sindacale stipulante la
presente Sezione:
1 rappresentante sindacale fino a 60 marittimi;
2 rappresentanti sindacali fino a 100 marittimi;
3 rappresentanti sindacali fino a 200 marittimi;
4 rappresentanti sindacali fino a 300 marittimi.
3 - Per le Aziende che esercitano il servizio di rimorchio in più porti, in deroga a quanto sopra,
sarà nominato un rappresentante sindacale per ogni porto.
4 - I rappresentanti sindacali, che durano in carica fino alla revoca, avranno le seguenti
attribuzioni:
a) prospettare verbalmente o per iscritto alla Direzione delle Aziende le questioni che possono
sorgere relativamente all'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi aziendali.
Eventuali problemi insoluti, nell'ambito delle norme contrattuali, formeranno oggetto d’esame
tra le rispettive Organizzazioni sindacali;
b) effettuare, nel rispetto delle leggi e delle norme contrattuali, la raccolta e la consegna delle
deleghe e delle tessere, senza arrecare disturbo all'andamento produttivo aziendale;
c) conferire con i componenti degli equipaggi, non impegnati nelle loro mansioni;
d) compatibilmente con le esigenze del servizio e dei regolamenti portuali, indire assemblee,
previa comunicazione alla Società, in congruo anticipo, indicando l'ora, la durata e il luogo
della riunione.
5 - I rappresentanti sindacali sono tenuti, come gli altri membri dell'equipaggio, ad effettuare le
prestazioni di lavoro secondo le comuni norme contrattuali.
6 - I componenti le rappresentanze sindacali beneficiano della tutela disposta dalle norme dello
Statuto dei Lavoratori.
Permessi sindacali.
1 - Permessi retribuiti.
Gli armatori concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai rappresentanti
sindacali di azienda, per l'espletamento del loro incarico, permessi sindacali retribuiti di 8 ore al
mese, cumulabili nell'ambito del trimestre fra i vari delegati.
2 - Permessi non retribuiti.
Fatte salve le condizioni di migliore favore, gli armatori concederanno ai marittimi membri di
organi direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e delle Sezioni territoriali periferiche di
dette Federazioni, permessi orari non retribuiti, compatibi lmente con le esigenze dei servizi di
bordo, per partecipare a riunioni degli anzidetti organi direttivi ed a trattative sindacali.
3 - L'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro dovrà essere richiesta per iscritto dalle
Organizzazioni predette alle Direzioni delle Società con almeno 24 ore di preavviso.
4 - All'interno delle ore previste al punto 1, la materia sarà regolata da quanto previsto
dall'accordo sulle "libertà sindacali", contenuto nella mediazione ministeriale del 24 luglio 1991, e
successivi aggiornamenti definiti con il verbale d’accordo del 5 giugno 2007.
Riscossione contributi sindacali.
1 - Il marittimo potrà inviare all'Armatore una delega a trattenere sulle proprie spettanze
l'ammontare del contributo che intende versare all'organizzazione sindacale da lui indicata.
2 - Il marittimo dovrà altresì indicare l'ammontare del contributo da trattenere nonché
l'Organizzazione sindacale alla quale dovrà essere effettuato il versamento a cura dell'armatore.
3 - La delega avrà validità fino a quando non sarà revocata.
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Affissione comunicati sindacali.
1 - La Società curerà la collocazione in posto accessibile a tutti i membri dell'equipaggio di un
albo a disposizione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e
delle sezioni territoriali periferiche delle organizzazioni medesime.
2 - In tali albi saranno affisse le comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili delle
Organizzazioni e Sezioni periferiche predette che dovranno riguardare materie d’interesse
sindacale del lavoro ed essere tempestivamente presentate ai comandi del le navi e fatte
pervenire, per opportuna conoscenza, alla direzione della Società o sedi succursali.
Agevolazioni allo studio.
1 - Durante l'imbarco i marittimi che frequentino corsi di studio per corrispondenza o che
comunque desiderino impegnarsi nello studio, saranno ammessi, su loro richiesta, dalla Società,
in turni di servizio che agevolino lo studio e saranno, per quanto possibile, esonerati dallo svolgere
lavoro straordinario.
2 - Saranno presi in esame, in base a "curriculum" scolastico, casi particolari, che richiedendo
un maggior impegno nello studio, suggeriscano l'adozione di orari di lavoro particolari, nonché la
concessione di ore retribuite da stabilire aziendalmente. Pe r tale concessione il marittimo farà
richiesta direttamente alla Società.
3 - Durante gli esami, i marittimi studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni di
esame e per i due giorni lavorativi precedenti la sessione d'esame.
4 - Tali permessi sono subordinati alla presentazione della necessaria documentazione
direttamente alla Società.
Attività di tempo libero.
1 - Ogni rimorchiatore adibito al servizio d'altura dovrà essere fornito di strumenti e di mezzi atti
a consentire ai marittimi un soddisfacente impiego del tempo libero.
2 - Biblioteca di bordo.
Sarà formata da vari volumi di lettura divertente, popolare, di cultura generale e professionale.
Gli autori e le edizioni dei libri saranno scelti di comune accordo fra un rappresentante dei
sindacati ed un rappresentante della Società.
3 - Attrezzature.
A bordo di ogni rimorchiatore in servizio di altura sarà installato un televisore. Per il servizio di
altura oltre gli stretti sarà inoltre fornito un proiettore cinematografico con relativi films ed un
registratore sonoro.
Norme per l’organizzazione dei servizi di rimorchio in porto ed in navigazione.
1 - Il mantenimento e l'incremento dell'occupazione dipendono, anche nel settore del rimorchio
delle navi, dallo sviluppo dell'attività produttiva, dal riammodernamento dei mezzi e dalla
efficienza dei servizi, nel quadro della nuova politica marinara basa ta sulla riconversione
tipologica e tecnologica delle navi e sul piano di sviluppo dei porti e dei cantieri.
2 - Per consentire le finalità precisate e per incoraggiare gli investimenti che tali finalità
richiedono, occorre migliorare l'organizzazione del lavoro sui rimorchiatori in servizio d'altura, nel
duplice aspetto del rendimento del lavoro e delle condizioni di lavoro.
3 - Per quanto riguarda la sfera d'attività portuale, l'organizzazione del lavoro consiste
fondamentalmente nella regolamentazione dei turni di servizio, che l'art. 44 della presente
Sezione demanda alla contrattazione integrativa. Mentre si riconferma che la regolamentazione
dei turni deve rispondere alle norme contemplate dagli articoli 1 e 10 della presente Sezione, si
precisa, ai fini del rendimento del lavoro e dell'efficienza dei servizi, che essa deve tenere
presente la "mobilità", la risposta pronta alla richiesta dell'utenza durante tutto l'arco della
giornata, la speditezza nell'esecuzione delle operazioni di rimorchio.
Con particolare riferimento alla mobilità questa deve essere riguardata nelle due forme più
consone al servizio di rimorchio:
a) il passaggio del personale dal servizio portuale al servizio di altura e viceversa;
b) il trasferimento del personale da un porto ad un altro fra quei porti in cui il servizio di rimorchio
è gestito da una stessa Società.
I criteri e le modalità di applicazione della mobilità anche ai fini dell'occupazione dovranno
comunque essere concordati fra Organizzazioni sindacali e Società armatrici a livello aziendale.
D'altra parte, ai fini di migliorare le condizioni dei lavoratori, è da attribuirsi massima importanza,
sia in servizio portuale sia in servizio di navigazione, alla sicurezza, all'ambiente interno dei mezzi,
agli alloggi e alle misure igienico-sanitarie.
58
4 - Si concorda.
Per i rimorchiatori da costruirsi sarà costituita una commissione paritetica con il compito di
esprimere, in fase di progettazione, pareri sulla sicurezza, gli alloggi e l'ambiente. Tale
commissione potrà anche esprimere raccomandazioni per il migliorament o delle condizioni
igienico-sanitarie e ambientali dei rimorchiatori in servizio.
5 - La difesa dei livelli occupazionali è strettamente legata alla possibilità di sviluppo, di
riammodernamento della flotta ed alla conseguente maggiore competitività del mezzo nautico,
da realizzarsi anche attraverso una più efficiente organizzazione dei servizi che aumenti il
rendimento del lavoro e migliori le condizioni di vita a bordo.
Conseguentemente, premesso che l’eventuale riorganizzazione complessiva dei servizi non
dovrà comportare variazioni di costo, le parti concorderanno in contrattazione aziendale
l’organizzazione dei turni di servizio.
6 - Nella definizione di una diversa organizzazione del lavoro si dovrà tenere conto della tipologia
del mezzo e dei servizi ai quali è adibito.
59
APPENDICE
60
Informazioni
1 - Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte
responsabilità delle imprese e dei lavoratori, concordano l'istituzione di un sistema di informazioni
sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
2 - Le informazioni verranno fornite a livello nazionale dalla competente Associazione degli
Armatori in incontri a carattere annuale con le rispettive associazioni dei lavoratori, nel corso dei
quali le parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni.
Tali informazioni, che dovranno avere carattere globale, riguarderanno: gli investimenti, lo stato
e le prospettive dei servizi di rimorchio in relazione allo sviluppo tecnologico e le sue conseguenze
sulla professionalità e l'occupazione nel settore.
3 - Le Organizzazioni Nazionali dell'Armamento daranno inoltre informazioni alle Organizzazioni
Sindacali Nazionali sui predetti temi in ordine a realtà operative interessanti aree interregionali o
altrimenti integrate (Gruppi Armatori esercenti servizio di rimorchio in più porti).
4 - Le Società armatoriali con più di 100 dipendenti informeranno, tramite l'Associazione di
categoria e sotto il vincolo della riservatezza, le rappresentanze sindacali aziendali intorno a
sostanziali modifiche tecnologiche, prospettive produttive e livel li occupazionali, che possono
investire in modo determinante l'organizzazione complessiva del lavoro.
NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI (1)
1 - I rimorchiatori, in attesa in avamporto, debbono disporsi in modo da non intralciare la
manovra delle navi in entrata e debbono mantenersi ad una distanza prudenziale fino a quando
queste non abbiano ridotto la loro velocità a limite di assoluta sicurezza.
2 - Il cavo di rimorchio, di prora alle navi in arrivo, non dovrà essere preso con la "gaffa", ma
servendosi sempre del "sacchetto" "Heaving Line".
3 - Dovendosi prendere più di un cavo per la sicurezza dell'operazione di rimorchio ogni cavo
dovrà essere filato dallo stesso passacavo o dallo stesso lato della nave.
4 - Per tutto il tempo in cui il cavo è al gancio, il personale dovrà prestare la massima attenzione
al fine di trovarsi sempre fuori del raggio di azione del cavo stesso.
5 - Nel sistemare la bozza, si dovrà manovrare a basse velocità e con la massima attenzione
onde evitare di far correre rischi al personale.
6 - Nel mollare il cavo della nave si deve attentamente valutare la posizione del rimorchiatore in
modo da garantire l'incolumità del personale.
7 - In caso di emergenza, quali pericolo di collisione o di instabilità del rimorchiatore, si dovrà
immediatamente e senza esitazioni mollare il cavo di rimorchio.
8 - Il cavo di rimorchio dovrà parimenti essere mollato dai rimorchiatori di prora alle navi in
partenza ogni qualvolta queste dovessero superare la velocità prescritta dalle autorità portuali.
9 - I rimorchiatori all'ormeggio allineati lungo la banchina dovranno servirsi di regolari passerelle.
10 - Non si dovranno imbarcare o sbarcare piloti dalle navi in movimento.
11 - Qualsiasi lavoro di manutenzione - quale picchettaggio, pitturazione, ecc. - dovrà essere
eseguito in conformità alle prescrizioni dettate dalle leggi infortunistiche evitando di fare eseguire
lavori pericolosi durante la navigazione.
(1) Cfr. articolo 34
NORME PER LA SICUREZZA
Le presenti norme, elaborate e stese dal "Comitato di coordinamento" fra piloti, personale
rimorchiatori, ormeggiatori, approvate e sottoscritte dalla Corporazione dei piloti, dalla Società
armatrice, dal Gruppo ormeggiatori, ciascuno per la parte di propr ia competenza, si propongono
di limitare gli infortuni sul lavoro nelle operazioni di manovra navi in porto.
1 - All'arrivo della nave i piloti, prima di iniziare la manovra di entrata, si accerteranno che siano
disponibili i rimorchiatori richiesti e gli ormeggiatori.
2 - I piloti di norma eviteranno di eseguire nello stesso bacino portuale manovre contemporanee
che comportino pericolo.
3 - I rimorchiatori dovranno avvicinarsi per ricevere il cavo, nel momento in cui siano richiesti di
tale operazione dal Comando della nave. Particolare riguardo a questa norma deve essere dato
quando la nave manovra in condizioni metereologiche avverse. Q uanto sopra nel rispetto delle
norme di sicurezza di seguito specificate.
61
4 - I rimorchiatori in attesa della nave debbono disporsi in modo da non intralciare la rotta e
debbono mantenersi a distanza prudenziale sino a quando questa non abbia ridotto velocità a
limite di sicurezza.
5 - Alle navi in arrivo, il cavo di rimorchio di prora non dovrà essere preso dal rimorchiatore
tramite la "gaffa", ma servendosi sempre della sagola.
6 - Dovendo dare più di un cavo di rimorchio allo stesso rimorchiatore per la sicurezza
dell'operazione, ogni cavo dovrà essere filato dallo stesso passacavi.
7 - Qualora stia per essere necessario l'uso della bozza, il rimorchiatore ne darà preavviso e,
sia la nave che il rimorchiatore, dovranno manovrare con particolare attenzione.
8 - Alla partenza, prima che la nave proceda a manovre che possono mettere in difficoltà il
rimorchiatore o i rimorchiatori di poppa, il pilota dovrà accertarsi che l'ordine di mollare il cavo sia
stato eseguito.
9 - Durante le operazioni di rimorchio, i rimorchiatori dovranno tenere in funzione l'apparato
V.H.F.
Nelle comunicazioni V.H.F. fra nave e rimorchiatore dovranno premettersi sempre i nomi della
nave e del rimorchiatore trasmittente e ricevente, onde evitare equivoci con altre navi e
rimorchiatori in manovra. Ai messaggi ricevuti dovrà essere data conferma ; da parte del
rimorchiatore sarà sufficiente anche un fischio.
Nell'impossibilità di comunicare tramite V.H.F., il comandante del rimorchiatore dovrà farsi parte
diligente per poter quanto meglio ricevere segnalazioni di ordini da parte della nave.
10 - I comandanti dei rimorchiatori in tutte le manovre e circostanze nelle quali ravvisino un rischio
comunque per la sicurezza dell'equipaggio, dovranno far mollare tempestivamente il cavo, previa
segnalazione di detta operazione alla nave, ovviamente salvo casi d’emergenza.
11 - Ravvisandosi pericolo nell'impiego, da parte delle navi, di cavi di rimorchio in acciaio per la
maggior facilità di questi ad incattivarsi in sovrastrutture e parabordi, per mancanza di elasticità
e per la difficoltà ad essere tagliati in casi di emer genza, i piloti si adopereranno affinché questi
cavi, ove ancora in uso, siano sostituiti da più idonei cavi in fibra naturale o sintetica.
I rimorchiatori comunque dovranno essere dotati di uno spezzone in doppino di fibra naturale o
sintetica di appropriata sezione e lunghezza.
12 - Per tutto il tempo in cui il cavo di rimorchio è al gancio del rimorchiatore, l'equipaggio di
questo dovrà prestare la massima attenzione per trovarsi sempre fuori dal raggio d'azione del
cavo stesso.
13 - I rimorchiatori non dovranno imbarcare o sbarcare piloti da navi in movimento.
14 - Gli ormeggiatori, all'arrivo della nave, prima di portarsi con la loro motobarca a prelevare il
cavo di tonneggio dalla poppa della nave o dal rimorchiatore di poppa, chiederanno
l'autorizzazione del pilota onde cautelarsi da eventuali effetti dell'elica della nave.
15 - Di norma la nave userà per tonneggiarsi cavi non d'acciaio. Nel disormeggio, i cavi d'acciaio
saranno mollati in fase di alleggerimento degli ormeggi eccezion fatta per gli usuali "springs".
16 - All'entrata dei bacini di carenaggio le navi dovranno presentarsi con cavi di tonneggio
maneggevoli, pronti ad essere filati alla motobarca degli ormeggiatori.
ACCORDO 15 MAGGIO 1974
relativo alla determinazione dei compensi di salvataggio
1 - Fra le Organizzazioni sindacali sottoscritte si conviene di istituire una Commissione
Paritetica, composta da tre rappresentanti designati da ciascuna azienda e tre rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie e sti pulanti, con il compito di
determinare, di volta in volta, i compensi da corrispondere agli equipaggi secondo criteri da
stabilire oppure di concordare una normativa definitiva in materia di disincaglio e salvataggio.
2 - Tali compensi saranno computati sulla base della stazza lorda della nave e saranno
determinati per ciascuna operazione, a seconda che si tratti di disincaglio o di salvataggio
tenendo conto dei seguenti elementi:
a) delle condizioni metereologiche e cioè con mare almeno a forza 5; dell'incendio a bordo dei
carichi infiammabili o esplosivi, oppure nocivi, dei bassi fondali, della nebbia, della nave
ingovernabile;
b) di operazioni in porto o fuori porto, escludendo da tali operazioni quelle ordinate dalle autorità
marittime per la salvaguardia della vita umana, i pescherecci, l'assistenza alle navi fino a
1000 tsl ed in genere ogni assistenza senza operazioni dirett e, i disincagli "manovra", le
rotture di ormeggi quando non siano compensati da parte dell'assicurazione;
62
c) del tipo della nave: carico, passeggeri, petroliere o gasiere.
3 - In nessun caso il compenso potrà essere inferiore a € 258,23 per le operazioni in porto e a
€ 516,46 per quelle fuori porto. Tali limiti non si applicano alle esclusioni di cui al punto b).
4 - Le Commissioni potranno anche comporre le eventuali vertenze giudiziarie in corso.
5 - Le modalità di ripartizione dei compensi saranno stabilite in sede locale di intesa tra gli
equipaggi e comunicati all'armatore tramite le organizzazioni sindacali.
Roma, 3 dicembre 1980
Spett.
FILT-CGIL FIT-FILM-CISL UIM-UIL
Via G. B. Morgagni, 27 Via Catone, 15 V.le Ippocrate, 15
ROMA ROMA ROMA
Gli investimenti, lo sviluppo dell'occupazione e quant'altro deve essere posto in essere nell'ottica
di una moderna ed economica conduzione imprenditoriale presuppongono comunque, e in specie
nel settore portuale, la acquisizione della certezza di poter operare su programmi di medio/lungo
termine.
Ciò premesso e attesi i riferimenti alla trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti
delle aziende di rimorchio, contratto in scadenza il 31 dicembre 1980, chiediamo a codeste
Spettabili Organizzazioni Sindacali di volerci far conosce re il proprio pensiero sulla questione,
con particolare riferimento all'esistenza di eventuali strategie e/o princìpi che possano porsi in
posizione alternativa rispetto all'attuale assetto istituzionale privato proprio delle aziende in
parola.
In attesa di cortese cenno di risposta ringraziamo e porgiamo distinti saluti.
CONFEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEGLI ARMATORI LIBERI ARMATORI RIMORCHIATORI
Roma, 3 dicembre 1980
Alla CONFITARMA
Alla ASSORIMORCHIATORI
In merito alla lettera da Voi inviataci, le Organizzazioni Sindacali dichiarano di non aver
preclusioni di principio sull'attuale assetto istituzionale privato delle aziende che esercitano il
servizio di rimorchio. In tal senso tali aziende debbono poter o perare in un quadro di certezza a
medio e lungo termine per poter sviluppare e programmare la loro attività imprenditoriale. Ciò
premesso, le Organizzazioni Sindacali riconfermano l'opzione del carattere pluralistico del
servizio sempre che i piani azienda li, gestionali e di organizzazione nell'attività, siano finalizzati
alla economicità del servizio, allo sviluppo dell'attività portuale ed alla salvaguardia
dell'occupazione.
Distinti saluti.
FILT-CGIL FIT-FILM-CISL UIM-UIL
63
INDICE
64
PREMESSA 2
Art. 1 - Consistenza numerica del personale 3
Art. 2 - Tabella di armamento 3
Art. 3 - Assunzione 3
Art. 4 - Periodo di prova 4
Art. 5 - Rapporti gerarchici e disciplinari 4
Art. 6 - Condotta del personale 4
Art. 7 - Infrazioni disciplinari e sanzioni 5
Art. 8 - Controversie sindacali 7
Art. 9 - Orario di lavoro 7
Art. 10 - Lavoro straordinario 8
Art. 11 - Compenso per il lavoro straordinario 9
Art. 12 - Lavori per la sicurezza della navigazione 9
Art. 13 - Lavori per la manutenzione e la pulizia del rimorchiatore 10
Art. 14 - Mansioni del personale e mobilità 10
Art. 15 - Promozioni 10
Art. 16 - Oggetti in consegna 11
Art. 17 - Paghe 11
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità 11
Art. 19 - Indennità di contingenza 12
Art. 20 - Indennità di turno 12
Art. 20 bis - Indennità di navigazione nazionale 13
Art. 21 - Gratifica natalizia e gratifica pasquale 15
Art. 22 - Assegno per nucleo familiare 15
Art. 23 - Indennità di navigazione per il servizio di rimorchio in altura 15
Art. 24 - Indennità rischi epidemici 16
Art. 25 - Indennità sostitutiva della panatica 16
Art. 26 - Valore della panatica quale coefficiente della retribuzione 17
Art. 27 - Termini e modalità di corresponsione delle paghe ed altre competenze
dei marittimi – Libretto paghe 17
Art. 28 - Giorni festivi 17
Art. 29 - Ferie 18
Art. 30 - Aspettativa 19
Art. 31 - Previdenze 19
Art. 32 - Assicurazione malattia 19
Art. 33 - Assicurazione infortuni 20
Art. 34 - Norme per la prevenzione degli infortuni 21
Art. 35 - Indennità perdita corredo 21
Art. 36 - Anzianità di servizio 21
Art. 37 - Congedo matrimoniale 21
Art. 37 bis - Periodo di conservazione del posto per il conseguimento e/o
mantenimento dei titoli professionali 22
Art. 37 ter - Corsi per il rinnovo dei certificati professionali 22
Art. 38 - Congedi parentali 23
Art. 39 - Risoluzione del contratto di imbarco 24
Art. 40 - Preavviso 25
Art. 41 - Trattamento di fine rapporto 25
Art. 42 - Trapasso e fusione di azienda - Vendita di rimorchiatore 26
Art. 43 - Affissione del contratto a bordo 26
Art. 44 - Contrattazione integrativa 26
Art. 44 bis - Elemento perequativo 27
Art. 45 - Commissione paritetica nazionale 27
Art. 46 - Trattamento di miglior favore 28
Art. 47 - Decorrenza e durata 28
Art. 48 - Norme sulla sicurezza 28
ALLEGATI
Allegato 1 - Modello di convenzione di arruolamento/Form of Convention of Recruitment 30
65
Allegato 2 - Importi mensili del minimo contrattuale 32
Allegato 2 bis - Valore degli scatti di anzianità 33
Allegato 2 ter - Valore dell’Elemento Aggiuntivo di Retribuzione 34
Allegato 3 - Appendice art. 20 35
Allegato 4 - Verbale di accordo 20 dicembre 2002 36
- Accordo dell’11 giugno 2003 39
- Addendum al Verbale di Accordo dell'11 giugno 2003 39
- Procedure per libretto di navigazione 40
- Procedure per infortunio 42
- Accordo del 5 giugno 2007 44
Allegato 5 - Obblighi dell’assicurato in caso di dichiarata inidoneità 45
Allegato 6 - Tutele assicurative F.A.M.I.MAR. – Accordo 20 dicembre 2002 e
successive integrazioni – Addendum del 3 febbraio 2009 46
Allegato 7 - Verbale di accordo per la previdenza complementare 47
- Addendum all’accordo nazionale 30 maggio 2007 49
- Accordo 3 febbraio 2009 – previdenza complementare 49
- Accordo 11 luglio 2024 – previdenza complementare 49
Allegato 8 - Costituzione dell’Osservatorio Nazionale 50
Allegato 9 - Iscrizione all’elenco di cui all’articolo 1 51
- Collegio di conciliazione in sede sindacale 51
Allegato 10 - Protocollo d’intesa tra Confitarma e FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-TRASPORTI 52
Allegato 11 - Protocollo su ambiente di lavoro 53
Allegato 12 - Protocollo di intesa sulla formazione professionale 54
Allegato 13 - Protocollo di intesa fra Confitarma e FILT-CGIL, FIT-CISL e UIL-TRASPORTI 55
DIRITTI SINDACALI 56
APPENDICE
Informazioni 60
Norme per la prevenzione infortuni 60
Norme per la sicurezza 60
Accordo 15 maggio 1974 relativo alla determinazione dei compensi di salvataggio 61
Scambio di lettere tra le parti contraenti 62
(12)
SEZIONE PER I MARITTIMI IMBARCATI SU UNIT À DA
DIPORTO AD USO PRIVATO E/O DESTINATE A SCOPI
COMMERCIALI, ANCHE NON IN VIA ESCLUSIVA
L’anno 2024 addì 11 del mese di luglio in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per i marittimi imbarcati su unità da diporto ad uso privato
e/o destinate a scopi commerciali, anche non in via esclusiva.
2
PREMESSA
Le Parti si danno vicendevolmente atto che, quale espresso presupposto della conclusione e
della stipulazione del presente contatto collettivo, è stato tra esse voluto e pattuito un vincolo di
stretta inscindibilità fra tutte le pattuizioni contenute.
Le parti dichiarano a tal fine che la presente premessa è ad ogni effetto vincolante ed è parte
integrante di questo accordo.
Le suddette Parti hanno inteso, inoltre, fissare gli elementi base per adeguare il lavoro del
settore da diporto alla normativa italiana in vigore per il lavoro nautico.
Conseguentemente tutte le pattuizioni del presente accordo sono avvenute tenendo conto della
legislazione in materia e costituiscono, rispetto a questa ultima, trattamento nel suo complesso,
di miglior favore per i lavoratori. Le negoziazioni che hanno portato alla conclusione del
presente accordo hanno inoltre ed evidentemente tenuto conto della peculiarità della
prestazione lavorativa nel settore del diporto, che pur ricade nel campo del lavoro nautico.
3
Art. 1
Campo di applicazione
La presente Sezione si applica ai marittimi componenti l’equipaggio delle unità da diporto ad
uso privato e/o adibite a scopi commerciali, anche non in via esclusiva , iscritti nelle categorie
della Gente di Mare.
Art. 2
Contratto di imbarco
L’imbarco del marittimo viene effettuato dall’Armatore in conformità alle norme di legge e
contrattuali.
Il contratto di imbarco viene stipulato presso l’Autorità Marittima o Consolare in conformità al
modello allegato alla presente Sezione (Allegato 1).
I marittimi saranno imbarcati con convenzione a tempo determinato/indeterminato.
Al momento dello sbarco per il compimento del periodo di imbarco così convenuto, il marittimo
sbarcherà per fine contratto.
Art. 3
Contratto d’imbarco a tempo determinato
Il contratto d’imbarco a tempo determinato è da intendersi per un periodo complessivo non
superiore a dodici mesi. Sono considerati successivi al primo tutti i contratti intervenuti fra lo
stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'uno e l'altro non sia occorsa una interruzione
di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni.
Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrerà dalla data di
guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia.
Il periodo di imbarco convenuto potrà essere dall’armatore anticipato o posticipato di trenta
giorni per esigenze legate alla navigazione e/o commerciali.
Art. 4
Periodo di prova
Il primo periodo di imbarco, comunque non superiore ai 60 giorni, sarà considerato ad ogni
effetto periodo di prova. Le spese di imbarco/sbarco e viaggio sono a carico del datore di
lavoro.
Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere il contratto di imbarco, dandone comunicazione
in forma scritta, in qualunque porto, corrispondendo al marittimo le competenze dovute fino al
giorno dello sbarco compreso. Il contratto di imbarco può essere risolto durante il periodo di
prova anche dal marittimo e con diritto alle competenze maturate sino al giorno dello sbarco
compreso.
L'armatore è tenuto a comunicare il risultato della prova entro i termini sopra stabiliti, in
mancanza verrà ritenuta positivamente superata.
Qualora alla scadenza del periodo di prova, la nave sia in navigazione, tale periodo verrà
automaticamente prorogato fino alla data del primo approdo.
4
Art. 5
Posizioni di bordo e livelli
VI LIVELLO:
Appartiene a tale livello il Comandante e il Direttore Di Macchina del diporto.
V LIVELLO:
Appartiene a tale livello il Capitano del diporto.
IV LIVELLO
Appartengono a tale livello gli ufficiali del diporto.
III LIVELLO
Appartengono a tale livello sottufficiali di coperta, macchina e di albergo deI diporto.
Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di Nostromo, Motorista, Operaio, Chief
Steward, Maître d'Hotel, Chef.
lI LIVELLO
Appartengono a tale livello i comuni di coperta macchina e d'albergo da diporto.
Si considerano tali i lavoratori che svolgono mansioni di Marinaio cuoco, marinaio, cameriere,
steward, hostess, receptionist.
I LIVELLO
Appartengono a tale livello le qualifiche iniziali imbarcate sulle unità da diporto.
Art. 6
Tabella di armamento
Le tabelle minime di armamento (numero del personale di coperta, numero del personale di
macchina, numero del personale addetto ai servizi per l'equipaggio e dei passeggeri), sono
stabilite dalle competenti Autorità marittime.
Per le navi da iscrivere nel Registro Internazionale Italiano le tabelle di armamento verranno
definite in sede nazionale con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali firmatarie
della presente Sezione.
Art. 7
Orario di lavoro
L’orario di lavoro al giorno è stabilito in otto ore dal lunedì al venerdì. Il comandante potrà
stabilire turni secondo le necessità della navigazione e dei servizi richiesti dagli ospiti nel
rispetto della normativa vigente.
Il lavoro svolto nella giornata di sabato e nei giorni festivi darà diritto ad una giornata di riposo
compensativo.
Il godimento dei riposi compensativi potrà avvenire compatibilmente con le esigenze di servizio
del mezzo nautico e della navigazione sia in porto nazionale sia in porto estero.
Il marittimo potrà richiedere di poter usufruire di tali riposi compensativi compatibilmente con le
esigenze di servizio.
Qualora, all’atto dello sbarco, il marittimo non abbia potuto usufruire di tutti i riposi maturati
durante l'imbarco, dovrà essere indennizzato con la corresponsione di una indennità sostituiva
calcolata con 1/26 del minimo contrattuale, panatica convenzionale, rateo di gratifica Natalizia e
Pasquale per ogni giorno di riposo non usufruito.
5
Art. 8
Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo
I componenti dell’equipaggio non sono tenuti a prestare un servizio diverso da quello per il
quale sono stati imbarcati. Tuttavia il Comandante, nell’interesse della navigazione ha la facoltà
di adibire temporaneamente, e non in maniera prevalente, i componenti dell’equipaggio ad un
servizio diverso da quello per il quale sono stati imbarcati, purché non sia inadeguato al loro
titolo professionale ed al loro grado.
In caso di necessità per la sicurezza della nave, i marittimi possono essere adibiti a qualsiasi
servizio.
Art. 9
Divise equipaggio
L’armatore è tenuto a fornire la divisa all’equipaggio il quale ha il dovere di mantenerla in buone
condizioni.
Art. 10
Rimborso spese viaggio e di rimpatrio
Le spese del viaggio per raggiungere la nave vengono rimborsate al marittimo in treno, in prima
classe per il Comandante e il Direttore di macchina e gli Ufficiali e in seconda classe per i
Sottufficiali e Comuni, dalla residenza al luogo di imbarco. Oltre i 500 chilometri di percorrenza
viene consentita la cuccetta. Per la durata del viaggio fino all’imbarco viene corrisposta, in luogo
dell’indennità sostitutiva della panatica, un’indennità giornaliera che consenta l’acquisto dei
viveri e che non sia inferiore a quella prevista all’art. 16 della presente Sezione.
Le spese di rimpatrio, quando spettanti, sono calcolate come dal punto precedente.
Art. 11
Retribuzioni
Il minimo contrattuale mensile e le altre voci retributive spettanti ai marittimi secondo il grado, le
qualifiche ed i livelli di inquadramento, sono indicate e valorizzate al lordo di ogni trattenuta di
Legge, nel presente Accordo e nella Tabella “Minimo contrattuale” (Allegato 2) che ne è parte
integrante.
Esse saranno corrisposte al massimo entro il decimo giorno del mese successivo a quello di
competenza.
La paga giornaliera è ragguagliata a 1/30mo della paga mensile.
Il marittimo potrà delegare, dandone notizia scritta all'armatore, un proprio famigliare a
percepire la retribuzione o parte di questa.
L’importo stabilito verrà inviato dall'armatore stesso alla persona delegata con eguale cadenza
del pagamento della retribuzione.
In occasione del Natale e della Pasqua sarà corrisposta al personale che abbia compiuto un
anno di imbarco una mensilità della Paga conglobata. Nel caso di personale che non abbia
maturato un anno di imbarco, verranno corrisposti ratei di tali gratifiche natalizia e pasquale in
ragione di tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di imbarco compiuti. Per le frazioni di mese
verranno corrisposti i ratei giornalieri.
Nel caso di sbarco ed in occasione della liquidazione delle altre competenze, saranno
corrisposte anche le quote parti maturate delle suddette gratifiche natalizie e pasquali.
6
A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo della
retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo l’Allegato 3, dandosi atto che l’ammontare
complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua
incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque
sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni
effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del
solo TFR.
Art. 12
Indennità di navigazione
In considerazione delle peculiari esigenze della navigazione e del disagio derivante dal servizio
a bordo, viene attribuita una indennità di navigazione giornaliera nelle misure di seguito
indicate.
Comandante del diporto € 3,35
Direttore di macchina € 2,87
Capitano del diporto € 2,28
Ufficiale di navigazione € 1,72
Allievo Ufficiale € 0,69
Sottufficiale del diporto € 1,19
Comune del diporto € 0,69
Qualifiche iniziali € 0,34
Art. 13
Lavoro straordinario
Le prestazioni lavorative oltre le 8 ore giornaliere saranno considerate lavoro straordinario e
quindi remunerate. Il compenso per l’ora di straordinario si ottiene dividendo il minimo
contrattuale mensile per il divisore 184. Il valore così ottenuto verrà aumentato secondo le
seguenti percentuali:
- 25% in orario diurno;
- 30% in orario festivo, notturno e notturno-festivo.
Il lavoro straordinario non dovrà superare le 90 ore mensili in caso di sosta in porto, tale limite è
elevato a 120 ore mensili in caso di navigazione.
Art. 14
Indennità perdita corredo personale
In caso di perdita di tutti gli effetti personali, o per la maggior parte di essi, per fatto della nave o
altro sinistro, il personale ha diritto all'indennizzo da parte dell'armatore del danno subito entro i
limiti massimi seguenti:
▪ Comandante - Dir. Macchina € 500
▪ Restante equipaggio € 400
Per le perdite parziali gli importi sopra indicati saranno proporzionalmente ridotti.
Art. 15
Vitto
Il vitto è a carico dell’armatore e deve essere consumato a bordo; i generi alimentari devono
essere di buona qualità.
7
Art. 16
Indennità sostitutiva della panatica
Durante l’imbarco nel caso in cui la nave armata non possa fornire servizio di cucina, oppure nel
caso di nave ai lavori senza servizio di cucina o in altri casi particolari in cui non possa essere
consumato il vitto a bordo, l’armatore deve corrispondere all’equipaggio, in sostituzione del vitto,
un’indennità giornaliera pari ad € 25,00 per ciascun marittimo.
Art. 17
Panatica convenzionale
In tutti i casi in cui occorre computare la panatica quale coefficiente della retribuzione o
considerarla come coefficiente di calcolo per la liquidazione di indennità (ad esempio indennità
sostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi
compensativi, indennità giornaliera in corso di malattia o infortunio, 13^ e 14^ mensilità, ecc.) il
valore da attribuire alla panatica mensile è determinato in 4,96 Euro mensili (per le qualifiche
iniziali 3,25 Euro mensili).
Art. 18
Festività
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l’anniversario della liberazione (25 aprile) e la festa del lavoro (1o maggio);
c) le seguenti ulteriori festività:
- 1o gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania)
- lunedì di Pasqua;
- 2 Giugno;
- 15 agosto (Assunzione);.
- 1o novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano)
Inoltre sono considerati semi festivi il 24 dicembre e il 31 dicembre.
In caso di prestazione lavorativa il marittimo avrà diritto al riposo compensativo così come
previsto dal precedente articolo 7 (Orario di Lavoro). Qualora una delle festività nazionali cada
in giorno di domenica verranno riconosciute al marittimo una giornata di riposo compensativo e
un importo pari ad un ventiseiesimo (1/26) della retribuzione mensile.
Art. 19
Assenze da bordo
Nessun membro dell’equipaggio potrà allontanarsi da bordo senza darne comunicazione al
Comandante o a chi lo rappresenti.
Art. 20
Permessi
Al lavoratore che ne faccia richiesta l’Armatore può accordare permessi di breve durata con la
corresponsione della retribuzione in caso di giustificati motivi.
8
Art. 21
Ferie
Al personale è riconosciuto un periodo feriale di 34 giorni per ogni anno di servizio o pro rata da
fruire in giorni di calendario con esclusione delle domeniche e delle altre festività. Qualora per
imprescindibili ragioni di servizio, il personale non potesse usufruire in tutto o in parte delle ferie
maturate, l'Armatore corrisponderà al marittimo all'atto dello sbarco altrettante giornate di
indennità sostitutiva pari ad 1/26 mo della paga conglobata mensile e rateo di gratifica natalizia e
pasquale per ogni giornata di ferie non goduta.
Art. 22
Assicurazione malattia ed infortuni e trattamento previdenziale
L’Armatore assicurerà i marittimi secondo le vigenti disposizioni di legge.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 i marittimi, compresi i Comandanti e i Direttori di macchina,
saranno inoltre assicurati, attraverso il Fondo Fanimar, in caso di perdita del libretto, perdita
titolo professionale Ufficiali e invalidità permanente totale o parziale a seguito infortunio,
secondo quanto previsto dall’Allegato 16 della Sezione per l’imbarco dei lavoratori marittimi
comunitari sulle navi da carico e sulle navi traghetto passeggeri/merci superiori a 151 t.s.l. e per
i comandanti e i direttori di macchina imbarcati su navi superiori a 151 t.s.l. e inferiore a 3.000
t.s.l. o 4.000 t.s.c.
Art. 23
Condotta dell'equipaggio e disciplina
I membri dell’equipaggio dovranno conformare i loro comportamenti all'ambiente di lavoro
proprio delle crociere.
I rapporti gerarchici e la disciplina di bordo saranno regolati dal codice della navigazione e dalle
leggi italiane.
I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti del marittimo potranno essere:
- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- risoluzione del contratto.
Per le sanzioni più gravi del rimprovero scritto si dovrà – prima dell'applicazione della sanzione -
procedere alla contestazione dell'addebito e all'audizione a difesa del marittimo che potrà farsi
assistere da un rappresentante sindacale di un’organizzazione firmataria la presente Sezione.
Ai fini dell'applicazione della risoluzione del contratto di imbarco è necessario un
comportamento del marittimo così grave da far venire meno il rapporto fiduciario. In via
meramente esemplificativa:
- ubriachezza a bordo e assunzione di sostanze che possano alterare lo stato psicofisico del
marittimo;
- recidiva disobbedienza che abbia già dato luogo ad almeno un provvedimento disciplinare
scritto;
- furto e reati contro il patrimonio;
- atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda (es.: danneggiamento dell’unità);
- inosservanza del divieto di fumare a bordo, qualora tale comportamento rischi di causare
gravi danni e/o incidenti a persone o cose (nei luoghi in cui sia espressamente vietato);
- rissa o vie di fatto;
- insubordinazione.
I provvedimenti disciplinari durante il periodo di imbarco saranno adottati dal Comandante che li
annoterà sul Giornale di bordo.
9
Nei casi di particolare gravità per cui è prevista la sanzione della risoluzione del contratto, il
Comandante potrà procedere allo sbarco immediato del marittimo.
Le misure disciplinari che comportino la risoluzione del rapporto di lavoro dovranno essere
adottate dopo aver contestato per iscritto al marittimo, la mancanza. Questi dovrà replicare per
racc. a.r. entro 15 giorni dopo essere rientrato nella propria residenza.
Sull’unità si potrà disporre un codice etico comportamentale.
Art. 24
Risoluzione del rapporto di lavoro
Il contratto di imbarco si risolve con il compimento del periodo di imbarco previsto.
Può essere risolto dall'armatore solo per giusta causa, con corresponsione del solo trattamento
di fine rapporto, o giustificato motivo, sia soggettivo che oggettivo, con diritto del marittimo al
preavviso:
- per il Comandante e Direttore di Macchina 25 giorni
- per gli Ufficiali 18 giorni
- per i Sottufficiali e Comuni 12 giorni
Il rapporto di arruolamento cesserà di diritto in caso di perdita totale dell’unità, o di sua definitiva
innavigabilità dichiarata dalla competente autorità, in caso di vendita giudiziaria, per
dichiarazione definitiva di inidoneità alla navigazione del marittimo.
Le spese di viaggio per il rientro alla residenza del marittimo saranno a carico dell'Armatore con
l'eccezione di quelle conseguenti a sbarco per volontà/colpa del marittimo.
Art. 25
Trattamento di fine rapporto
Alla cessazione del contratto di arruolamento per qualsiasi causa, l’Armatore dovrà
corrispondere il trattamento di fine rapporto calcolato secondo quanto stabilito dalla legge 29
maggio 1982 n. 297.
Si indicano quali unici elementi componenti la retribuzione a tale titolo:
- Minimo contrattuale mensile
- Rateo gratifica natalizia
- Rateo gratifica pasquale
La risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo e dimissioni deve essere comunicata
entro i termini di preavviso di cui all’art. 24.
La mancata comunicazione nei termini sarà sostituita da una indennità pari a tante giornate
quante quelle previste dal preavviso e calcolate secondo quanto indicato dal presente articolo
per il trattamento di fine rapporto.
Art. 26
Controversie
Le parti sottoscritte si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie potessero
insorgere tra un marittimo e l'Armatore sull'interpretazione della presente Sezione saranno
composte su base irrituale e secondo equità e buona volontà da un dirigente sindacale –
appartenente alle Associazioni Sindacali firmatarie della presente Sezione - delegato, con
delega semplice dal marittimo, e dall'armatore, o da un suo rappresentante e da un conciliatore
di comune accordo nominato dalle parti.
Decorsi infruttuosamente 15 giorni dal ricevimento della richiesta di bonario componimento di
una parte senza che l'altra parte abbia provveduto alla convocazione del collegio di cui al
presente articolo, o, in caso di mancato accordo si potrà adire l'Autorità Giudiziaria .
10
Art. 27
Garanzie sindacali
Gli operatori sindacali delle sottoscritte Associazioni Sindacali potranno visitare a bordo il
personale, preavvertendo il Comandante. Queste visite non potranno avvenire quando l'unità sia
pronta a muovere, o, nell'immediato del suo rientro in porto.
I passeggeri non dovranno essere coinvolti, in alcun modo, nell'attività sindacale.
Con la stipula della presente Sezione il marittimo dovrà versare il contributo sindacale e la quota di
servizio in ragione dell'1% su minimo contrattuale.
Inoltre si conviene che la quota di servizio una tantum, per la stipula della presente Sezione, è pari
per ogni marittimo ad una giornata di retribuzione (1/26 mo di minimo contrattuale).
Art. 28
Decorrenza e durata
La presente Sezione decorre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 20 26. Essa si
intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una delle parti,
con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa resterà in
vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
Art. 29
Trattamento di miglior favore
Resta fermo l'eventuale migliore trattamento in atto.
* * * * *
NOTA A VERBALE 1 Pari Opportunità uomo-donna
Le Parti convengono circa l’opportunità di applicare anche nel rapporto di lavoro nautico per il
diporto la promozione del lavoro femminile e l’effettiva parità di opportunità uomo-donna.
NOTA A VERBALE 2 Formazione professionale
Le Parti convengono sulla necessità di ricercare tutte le opportunità che le normative europee,
nazionali e regionali possono offrire per lo sviluppo di attività formative per i marittimi.
I programmi di formazione saranno indirizzati ai marittimi e potranno riguardare materie quali: la
sicurezza della navigazione, la prevenzione e la tutela della salute, lo studio della lingua inglese,
ecc.
11
Allegato 1
CAPITANERIA DI PORTO
del Compartimento Marittimo di ………………………
--------------------------------
CONTRATTO DI IMBARCO
sull’unità denominata “”………”” n. di iscrizione ……..
L’anno ……… addì ……….. del mese di ………… nella Capitaneria di ………………… Porto
suddetta avanti a me …………………………………………………............................... Ufficiale di
Porto delegato dal Signor ………………………………………. Comandante del Porto alla
stipulazione dei Contratti di arruolamento, sono personalmente comparsi:
• La Società Armatrice con sede in ……… , codice fiscale e partita I.V.A. ………., Armatrice
dell’unità denominata “”…..”” di T.S.L. ….. lunghezza f.t. Mt…….. iscritta al n. …….del
……………. dell’Ufficio Marittimo di …………;
e/o Raccomandatario Marittimo con sede in ……… , codice fiscale e partita I.V.A. ………., in
nome e per conto della Società Armatrice con sede in ..……, codice fiscale- …… -, Armatrice
dell’unità denominata “”…..”” di T.S.L. …..lunghezza f.t. Mt……iscritta al n. ……. del
………………. dell’Ufficio Marittimo di ……………….;
• il Marittimo iscritto nel ruolino che segue;
R U O L I N O
COGNOME
E NOME
(codice
fiscale)
CLASSE MATRICOLA
CATEGORIA
UFFICIO DI
ISCRIZIONE
GRADO DI
BORDO
PAGA GLOBALE
MENSILE LORDA
i quali hanno dichiarato:
1. il primo di arruolare ed il secondo di arruolarsi, in servizio dell’unità medesima, con il grado e la
paga come da ruolino, ed alle condizioni risultanti dal CCNL ……….;
2. di stipulare il presente contratto con decorrenza dal ……….;
3. di rinunciare, concordatamente ed esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipulazione
della presente convenzione di arruolamento.
L’unità si trova attualmente ormeggiata nel porto di …………. in …………..
12
Allegato 2
MINIMO CONTRATTUALE
DAL 01/07/2024 DAL 01/07/2025 DAL 01/07/2026
VI Livello Comandante del diporto € 1.758,90 € 1.801,57 € 1.844,25
VI Livello Direttore di macchina € 1.758,90 € 1.801,57 € 1.844,25
V Livello Capitano del diporto € 1.653,18 € 1.693,29 € 1.733,39
IV Livello Ufficiale di navigazione € 1.505,04 € 1.541,56 € 1.578,07
III Livello Sottufficiale del diporto € 1.440,62 € 1.475,57 € 1.510,52
II Livello Comune del diporto € 1.284,32 € 1.315,47 € 1.346,63
I Livello Qualifiche iniziali/Allievo Uff.le € 1.083,80 € 1.110,09 € 1.136,38
13
Allegato 3
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR)
DAL 01/07/2024 DAL 01/07/2025 DAL 01/07/2026
VI Livello Comandante del diporto € 26,39 € 46,18 € 65,97
VI Livello Direttore di macchina € 26,39 € 46,18 € 65,97
V Livello Capitano del diporto € 24,80 € 43,40 € 62,00
IV Livello Ufficiale di navigazione € 22,58 € 39,51 € 56,45
III Livello Sottufficiale del diporto € 21,61 € 37,82 € 54,03
II Livello Comune del diporto € 19,27 € 33,72 € 48,17
I Livello Qualifiche iniziali/Allievo Uff.le € 16,26 € 28,45 € 40,65
14
INDICE
PREMESSA 2
Art. 1 - Campo di applicazione 3
Art. 2 - Contratto di imbarco 3
Art. 3 - Contratto d’imbarco a tempo determinato 3
Art. 4 - Periodo di prova 3
Art. 5 - Posizioni di bordo e livelli 4
Art. 6 - Tabella di armamento 4
Art. 7 - Orario di lavoro 4
Art. 8 - Lavori che non rientrano nelle ordinarie mansioni del marittimo 5
Art. 9 - Divise equipaggio 5
Art. 10 - Rimborso spese viaggio e di rimpatrio 5
Art. 11 - Retribuzioni 5
Art. 12 - Indennità di navigazione 6
Art. 13 - Lavoro straordinario 6
Art. 14 - Indennità perdita corredo personale 6
Art. 15 - Vitto 6
Art. 16 - Indennità sostitutiva della panatica 7
Art. 17 - Panatica convenzionale 7
Art. 18 - Festività 7
Art. 19 - Assenze da bordo 7
Art. 20 - Permessi 7
Art. 21 - Ferie 8
Art. 22 - Assicurazione malattia ed infortuni e trattamento previdenziale 8
Art. 23 - Condotta dell’equipaggio e disciplina 8
Art. 24 - Risoluzione del rapporto di lavoro 9
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto 9
Art. 26 - Controversie 9
Art. 27 - Garanzie sindacali 10
Art. 28 - Decorrenza e durata 10
Art. 29 - Trattamento di miglior favore 10
Allegato 1 - Contratto di imbarco 11
Allegato 2 - Minimo contrattuale 12
Allegato 3 - Elemento aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 13
(13)
COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT FOR
NON-DOMS SEAFARERS EMBARKED ON ITALIAN
INTERNATIONAL REGISTER VESSELS OR VESSELS
UNDER THE BARE -BOAT SYSTEM OR ON EU/SEE
VESSELS ENTERED IN THE LIST HELD AT THE
MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT
2
Article 1
Application
1.1. This Collective Bargaining Agreement applies to all seafarers who are neither citizen nor
resident in a Member State of the European Union, embarked on board of Italian cargo
vessels listed in the Italian International Registry pursuant to Decree -Law no. 457 of
December 30, 1997, converted, with amendments, into Law no. 30 of February 27, 1998
or on board of EU/SEE vessels entered in the list held at the Ministry of Infrastructures and
Transport pursuant to art. 41 of Decree -Law no. 144 of September 23, 2022 converted,
with amendments, into Law no. 175 of November 17, 2022.
1.2. The seafarer shall be subject to this Agreement, signed between CONFITARMA,
ASSARMATORI and the Italian Trade Unions in compliance with art. 3 clauses 2 & 3
of Italian Law n. 30/1998, from the date on which they are engaged until the date on
which they sign off or t he date until which, in accordance with this Agreement, the
Shipowner, as per MLC, 2006 definition, is liable for the payment of wages.
1.3. The shipowner -seafarer relationship is regulated by a Seafar er Employment Agreement
(SEA) of a definite (fixed-term) period, which shall be expressly stipulated at the beginning
of the relationship. The Seafarer Employment Agreement shall be terminated at the date
of its expiry.
Article 2
Medical Fitness and pre-Employment
2.1. The Shipowner shall be entitled to require that any seafarer shall have a medical certificate,
which is in compliance with MLC and STCW, issued by a duly qualified medical
practitioner. The above medical certificate shall be issued:
a) by a duly qualified medical practitioner authorized by the State of the seafarer if that
Member has ratified the MLC2006.
b) by a duly qualified medical practitioner of the State listed in the Circular n. 1163 of the
Maritime Safety Committee (MSC) of International Maritime Organization (IMO)
concerning Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW
78) as amended.
c) by a medical practitioner recognized by the Shipowner in accordance with the
requirements of STCW 78, as amended or, in case seafarers are not covered by STCW,
in accordance with ILO/IMO/WHO International Guidelines if the State of the seafarer
has not ratified the MLC 2006. The Shipowner shall also be entitled to require that any
seafarer is holding the vaccinations needed and that he/she answers faithfully any
questionnaire on his/her state of health, which may be required.
2.2. The company shall be entitled to require that any seafarer shall have a satisfactory pre -
employment medical examination, at company expense, by a company-nominated doctor
and that the seafarer answer faithfully any questionnaire on their state of health which may
be required. Failure to do so may affect the seafarer’s entitlement to compensation as per
the terms and conditions of this Agreement. The seafarer shall be entitled to receive a copy
of the medical certificate issued in respect of such an examination.
2.3. Each seafarer shall undertake to serve the shipowner competently and shall undertake that
they possess, and will exercise, the skill commensurate with the certificates which they
declare to hold.
Article 3
Probationary Service
3.1. The first three months of service during the first term of employment with the shipowner
3
shall be regarded as probationary and both the seafarer and the shipowner shall be entitled
to terminate the employment prior to the expiry of the contract during this period. In such
event the cost of repatriation shall be the responsibility of the party who gives notice of
termination but the compensation for earlier termination of employment provided in Article
19.4 shall not apply.
Article 4
Non-Seafarers Work
4.1. Seafarers shall not be required or induced to carry out cargo handling and other work
traditionally or historically done by dock workers without the prior agreement of the ITF
Dockers Union concerned and provided that the individual seafarers volunteer to carry out
such duties, for which they shall be adequately compensated.
4.2. Compensation for such work performed during the normal working week, as specified in
Article 6, shall be by the payment of the overtime rate specified in Annex 2 for each hour
or part hour that such work is performed, in addition to the basic wage. Any such work
performed outside the normal working week will be compensated at double the overtime
rate.
4.3. Where a vessel is in a port where an official trade dispute involving an ITF-affiliated dock
workers’ union is taking place, seafarers shall not be instructed or induced to undertake
cargo handling and other work, traditionally and historically done by members of that union
which would affect the resolution of such a dispute.
Article 5
Duration of Employment
5.1. A seafarer shall be employed for a period mutually agreed by shipowner and seafarer, as
reported in the SEA, and such period may be extended or reduced by 1 month for
operational c onvenience. The employment shall be a utomatically terminated upon the
terms of this Agreement at the first arrival of the ship in port after expiration of that period.
The duration of employment is based on a maximum of 11 (eleven) months.
Article 6
Hours of Duty
6.1. The normal hours of duty of all Seafarers shall be 8 (eight) per day, Monday to Friday
inclusive and 4 (four) on Saturday, totalling 44 (forty-four) per week (191 per month).
Article 7
Overtime
7.1 Any hours of duty in excess of the 8 (eight) from Monday to Friday and in excess of the 4
(four) hours on Saturday, shall be paid for by overtime. The hourly overtime wage shall be
paid as the column 10 of Annex 2 attached to the present collective bargaining agreement.
This compensation has been agreed to be above the minimum MLC, 2006 requirements.
7.2. At least 70 (seventy) hours weekday overtime shall be paid monthly to each seafarer
as stipulated in Col. 2 of the attached wage scale calculations (Annex 2).
7.3. Records of all overtime shall be maintained by the master, or a person assigned by the
master, and endorsed by the seafarer at no greater than monthly intervals.
7.4. Any additional hours worked during an emergency directly affecting the immediate safety
of the ship, its passengers, crew or cargo, of which the Master shall be the sole judge, or
4
for safety drills or work required to give assistance to other ships or persons in immediate
peril shall not count for overtime payment.
Article 7 bis
Weekend Compensation
7 bis.1. At least 1.5 (one and a half) days per week, 6.5 (six and a half) days per months
shall be paid to all seafarers as Weekend Compensation as stipulated in Col. 3 of the
attached wage scale calculations (Annex 2). Any hour of duty performed in excess of 8
(eight) hours on Saturday and Sunday and all hours of duty on Public Holidays shall be
paid at the rate stipulated in Col. 10 of the attached wage scale calculations (Annex 2).
Article 8
Holidays
8.1. For the purpose of this Agreement the days listed in Annex 3 shall be considered as
holidays at sea or in port. If a holiday falls on a Saturday or a Sunday, the following
working day shall be considered as additional leave (column 5 of Annex 2).
Article 9
Rest Periods
9.1. In accordance with the Maritime Labour Convention and the STCW Convention, the seafarer
shall have a minimum of 10 (ten) hours of rest in any 24 (twenty-four) hours period and 77
(seventy-seven) hours of rest in any seven -day period. The 10 (ten) hours of rest may be
divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6(six) hours in length,
and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 (fourteen) hours.
Additional periods of rest to such minimum shall be considered to reach the 77 (seventy -
seven) hours of rest in any seven-day period and/or to allow more favourable condition.
9.2. This period of 24 hours shall begin at the time a seafarer starts work immediately after having
had a period of at least 6 (six) consecutive hours off duty.
9.3. The shipowner shall post in an accessible place on board a table detailing the schedule
of service at sea and in port and the minimum hours of rest for each capacity on board in
the working language and in English.
9.4 Musters, training, fire-fighting and lifeboat drills, and drills prescribed by Italian laws and
regulations, shall be conducted in a manner that minimizes the disturbance of rest periods,
does not induce fatigue and the attendance shall be considered working time.
9.5. The seafarer shall receive copy of the records pertaining to t hem which shall be
endorsed by the master, or a person authorized by the master, and by seafarers.
9.6 A short break of less than 30 minutes will not be considered a period of rest.
Article 10
Wages, Social Benefits and Bonus
10.1. The wages of each seafarer shall be calculated in accordance with this Agreement and
as per the attached wage scales (Annex 2) and the only deductions from such wages shall
be proper statutory and other deductions as recorded in this Agreement and/or other
deductions as authorised by the seafarer. The amount of column 8 (US$ 30), which is a
contribution to the Owner’s costs for IMO & Training, is not to be paid cash to the seafarer.
5
10.2. The seafarer shall be entitled to payment of his/her monthly net wages, after deductions,
in US dollars, or in another currency agreed with the seafarer, at the end of each calendar
month.
10.3. For the purpose of calculating wages, a calendar month shall be regarded as having
30 days.
10.4. No seafarer employed in the Deck or Engine departments who is 21 or over and is not a
trainee shall be paid less than the equivalent rate of an ordinary seaman.
10.5. In case of bilateral agreements between Confitarma or Assarmatori and the competent
government of the seafarer's country of residence, approved by undersigned unions, wages
will be determined according to the national law of the seafarer.
10.6. With reference to Italian Law no. 30/98, Article 3, clauses 2 & 3, the Social Partners
agree that, for the seafarer who is neither citizen nor resident in a Member State of the
European Union, the applicable social security legislati on is that in his/her respective
country of residence. For this reason, the seafarer concerned is entitled to a monthly bonus
for social benefits as specified in column 4 of Annex 2. The foregoing bonus shall be
understood to mean the payment in full or in part of the social security a nd pension
contributions. It is mandatory for the seafarer to deposit the foregoing bonus in his private
or national pension fund and the Shipowner shall not be held liable if the seafarer fails to
make the payment in his country of residence. The seafarer will receive every month the
foregoing bonus only if she/he is not resident in Countries which provide for the direct
payment of social security contributions by the Shipowner or if she/he is not resident in
Countries which have a bilateral agreement with Italian Flag State in this matter.
10.7. Cash payment shall be in compliance with Italian law.
Article 11
Allotments
11.1. Each seafarer to whom this Agreement applies shall be allowed an allotment note, payable
at monthly intervals, of up to 80% of basic wages after allowing for a ny ded uctions as
specified in Article 10, in line with the provision of ILO MLC , 2006 Standard A.2 .2,
paragraph 5.
Article 12
Leave and additional leave
12.1. Each seafarer shall, on the termination of employment for whatever reason, be entitled to
payment of 7,5 days’ leave and additional leave, equivalent to 60 hours for each completed
month of service and pro rata for a shorter period. Hours of leave and additional leave
include regular monthly leave and the work performed on public holiday and others.
12.2. Payment for leave shall be at the rate of pay applicable at the time of termination.
Article 13
Subsistence Allowance
13.1. When food a nd/or accommodation are not provided on board, the s hipowner s hall be
responsible for providing food and/or accommodation of suitable quality.
6
Article 14
Watch-keeping
14.1. Watch-keeping at sea and, when deemed necessary, in port, shall be organised where
possible on a three-watch basis.
14.2. It shall be at the discretion of the Master which seafarers are put into watches and
which, if any, on day work.
14.3. While watch-keeping at sea, the officer of the navigational watch shall be assisted by a
posted lookout during the hours of darkness and as required by any relevant national and
international rules and regulations, and, in addition, whenever deemed necessary by t he
master or officer of the navigational watch.
14.4. The Master and Chief Engineer shall not normally be required to stand watches.
Article 15
Safe manning
15.1. The Ship shall be competently and adequately manned so as to ensure its safe operation
and the maintenance of a three-watch system whenever required and in no case manned
at a l ower level than in acc ordance with relevant and applicable laws, rules and
regulations.
Article 16
Shorthand Manning
16.1. Where the complement falls short of the agreed manning, for whatever reasons, the
basic wages of the shortage categ ory s hall be paid to t he a ffected members of the
concerned department. Every effort shall be made to make good the shortage before
the ship leaves the next port of call. This provision shall not affect any overtime paid in
accordance with Article 7.
Article 17
Services in High Risk/Warlike Operations Areas
17.1. The terms and conditions to be implemented to all seafarers on board a vessel operating
in the High Risk/Warlike Operations Areas are those indicated in the special agreements
originally signed between Confitarma and the signatory Italian Trade Union.
17.2. The High Risk/Warlike Operations Areas are those defined from time to time by
International Bargaining Forum.
17.3 An updated list of IBF Warlike Operations areas shall be kept on board the vessel and shall
be accessible to the crew.
17.4 At the time of the assignment the Company shall inform the seafarers if the vessel is bound
to or may enter any Warlike Operations area. If this information becomes known during the
period of the seafarers’ employment on the vessel, the Company shall advise the seafarers
immediately.
17.5 If the vessel enters a Warlike Operations area:
- The seafarers shall have the right not to proceed to such area. In this event the seafarer
shall be repatriated at the Company’s cost with benefits accrued until the date of return
to the seafarer’s home or port of engagement.
- the seafarers shall be entitled to a double compensation for disability and death;
7
- the seafarer shall also be paid a bonus equal to 100% of the daily basic wage for the
duration of the ship ’s stay in a Warlike Operations area - subject to a minimum of 5
days’ pay.
17.6 In case a seafarer may become captive on or off the ship or otherwise prevented from
sailing as result of an act of piracy or hijacking, irrespective whether such act takes place
within or outside IBF designated areas referred to in this article, the seafarer’s employment
status and entitlements under this Agreement shall continue until the seafarer ’s release
and thereafter until the seafarer is safely repatriated home or to the place of engagement
or until all Company ’s contractual liabilities end. These continued entitlements shall, in
particular, include the payment of full wages and other contractual benefits. The Company
shall also make every effort to provide captured seafarers, with extra protection, food,
welfare, medical and other assistance as necessary.
Article 18
Seafarers’ Effects
18.1. When any seafarer suffers total or partial loss of, or damage to, their personal effects whilst
serving on board the ship as a result of wreck, loss stranding or abandonment of the
vessel, or as a result of fire, flooding or collision, excluding any loss or damage caused by
the seafarer’s own fault or through theft or misappropriation, they shall be entitled to receive
from the shipowner compensation up to a maximum specified in Annex 4.
18.2. The seafarer shall certify that any information provided with regard to lost property is true
to the best of their knowledge.
Article 19
Termination of Employment
19.1. The employment shall be terminated:
a) upon the expiry of the agreed period of service identified in Article 5;
b) when signing off owing to sickness or injury, after medical examination in accordance
with Article 22.
19.2. The shipowner may terminate the employment of a seafarer:
a) by giving one month’s written notice to the seafarer;
b) on the misconduct or incompetence of the seafarer in accordance with Article 21.
c) upon the total loss of the ship, or when the ship has been laid up for a continuous
period of at least one month or upon the sale of the ship.
19.3. A seafarer to whom this Agreement applies may terminate employment:
a) for his own will by giving one month’s written notice of termination to the
Shipowner or the Master of the ship;
b) when, during a voyage it is confirmed that the wife or, in the case of a single person,
a parent, has fallen dangerously ill
c) if the ship is about to sail into a High Risk/Warlike Operations Areas, in accordance
with Article 17 of this Agreement;
d) if the seafarer was employed for a specified voyage on a specified ship, and the
voyage is subsequently altered substantially, either with regard to duration of trading
pattern;
e) if the Ship is certified substandard in relation to the applicable provisions the Safety
of Life at Sea Convention (SOLAS) 1974, the International Convention on Loadlines
8
(LL) 1966, the Standards of Training Certification and Watch-keeping Convention
(STCW) 1978, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
1973, as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL) or substandard in relation to ILO
Convention No. 147, 1976, Minimum Standards in Merchant Ships as supplemented
by the Protocol of 1996 and remains so for a period of 30 consecutive days provided
that adequate living conditions and provisions are provided on board or ashore. In any
event, a Ship shall be regarded as substandard if it is not in possession of the
certificates required under either applicable national laws and regulations or
international instruments;
f) if the ship has been arrested and has remained under arrest for 30 days;
g) if after any agreed grievance procedure has been invoked, the shipowner has not
complied with the terms of this Agreement.
19.4. A seafarer shall be entitled to receive compensation of two months’ basic wage on
termination of their employment in accordance with 19.2(a) and (c), 19.3(c), (d), (e), (f) and
(g) above and Article 24.1.
19.5. It shall not be grounds for termination if, during the period of the agreement, the shipowner
transfers the seafarer to another vessel belonging or related to the same owner/manager,
on the same rank and wages and all other terms, if the second vessel is engaged on the
same or similar voyage patterns. There shall be no loss of earnings or entitlements
during the transfer and the shipowner shall be liable for all costs and subsistence for and
during the transfer.
Article 20
Repatriation
20.1. Repatriation shall take place in such a manner that it takes into account the needs and
reasonable requirements for comfort of the seafarer.
20.2. During repatriation for normal reasons, the shipowner shall be liable for the following
costs:
a) payment of basic wages between the time of discharge and the arrival of the
seafarer at their place of original engagement unless differently agreed between
shipowner and seafarer;
b) the cost of maintaining the seafarer ashore until repatriation takes place;
c) reasonable personal travel and subsistence costs during the travel period;
d) transport of the seafarer’s personal effects up to the amount allowed free of
charge by the relevant carrier.
20.3. A seafarer shall be entitled to repatriation at the shipowner’s expense on termination of
employment as per Article 19 except where such termination arises under Clause 19.2(b)
and 19.3(a). In event of termination of employment arises under clause 19.2(b) and 19.3(a)
the shipowner shall be entitled to recover further sum s needed to cover the costs of
repatriation of the seafarer out of the total accrued amount of his/her salary.
Article 21
Misconduct
21.1. For the purpose of this Agreement misconduct is to be intended a serious default of
employment obligations.
21.2. A shipowner may terminate the employment of a seafarer following an act of misconduct
or incompetence which gives rise to a lawful entitlement to dismissal or in case of relevant
9
infringement of the Company’s code of conduct , provided that the shipowner shall, where
possible, prior to dismissal, give written notice to the seafarer specifying the misconduct or
incompetence which has been the cause of the dismissal.
21.3. In the event of the dismissal of a seafarer in accordance with this clause, the
shipowner shall be entitled to recover from that seafarer’s balance of wages the costs
involved with repatriating the seafarer together with such costs incurred by the shipowner
as are directly attributable to the seafarers proven misconduct. Such costs do not, however,
include the costs of providing a replacement for the dismissed seafarer.
21.4. For the purpose of this Agreement, refusal by any seafarer to obey an order to sail the ship
shall not amount to misconduct of the seafarer where:
a) the ship is unseaworthy or otherwise substandard as defined in Clause 19.3 e);
b) for any reason it would be unlawful for the ship to sail;
c) the seafarer has a genuine grievance against the shipowner in relation to the
implementation of this Agreement and has complied in full with the te rms of the
shipowner’s grievance procedure, or
d) the seafarer refuses to sail into a warlike area.
Article 22
Medical Attention
22.1. A seafarer shall be entitled to immediate medical attention when required.
22.2. A seafarer who is hospitalised abroad owing to sickness or injury shall be entitled to
medical attention (including hospitalisation) at the shipowner’s expense for as long as
such attention is required or until the seafarer is repatriated to the port of engagement,
whichever is the earlier.
22.3. A seafarer repatriated to their port of engagement, unfit as a result of sickness or
injury, shall be entitled to medical attention (including hospitalisation) at the shipowner’s
expense:
a) in the case of sickness, for up to 130 days after initial hospitalisation, subject to the
submission of satisfactory medical reports;
b) in the case of injury, for so long as medical attention is required or until a
medical determination is made in accordance with clause 25.2 concerning permanent
disability.
22.4. Proof of continued entitlement to medical attention shall be by submission of satisfactory
medical reports, endorsed, where necessary, by a shipowner appointed doctor.
Article 23
Sick Pay
23.1. When a seafarer is landed at any port because of sickness or injury payment of their basic
wages shall c ontinue until t hey have be en repatriated at the shipowner’s e xpense as
specified in Article 20.
23.2. Thereafter the seafarer shall be entitled to sick pay at the rate equivalent to their basic
wage while they remain sick up to a maximum of 130 days.
23.3. However, in the event of incapacity due to an accident the basic wages shall be paid until
the injured seafarer has been cured or until a medical determination is made in accordance
with clause 25.2 concerning permanent disability.
10
23.4. Proof of continued entitlement to sick pay shall be by s ubmission of satisfactory medical
reports, e ndorsed, where necessary, by a shipowner a ppointed d octor. If a doctor
appointed by or on behalf of the seafarer disagrees with the assessment, a third doctor
may be nominated jointly between the shipowner and the seafarer and the decision of this
doctor shall be final and binding on both parties.
Article 24
Maternity
24.1. In the event that a seafarer becomes pregnant during the period of employment:
a) the seafarer shall advise the master as soon as the pregnancy is confirmed;
b) the shipowner will repatriate the seafarer as soon as reasonably possible but in no
case later than the 26 th week of pregnancy and, where the nature of the vessel’s
operation could in the circumstances be hazardous, at the first port of call;
c) the seafarer shall be entitled to 100 days compensation in accordance with paragraph
19.4;
d) the seafarer shall be afforded priority in filling a suitable vacancy in the same of
equivalent capacity within one year following the birth of a child should such a vacancy
be available.
Article 25
Disability
25.1. A seafarer who suffers permanent disability as a result of an accident whilst in the
employment of the shipowner regardless of fault but excluding permanent disability due to
wilful acts, including accidents occurring while travelling to or from the ship, and whose
ability to work as a seafarer is reduced as a result thereof, shall in addition to sick pay, be
entitled to compensation according to the provisions of this Agreement.
25.2. The disability suffered by the seafarer shall be determined by a doctor appointed by the
shipowner. If a d octor appointed by or on behalf of the se afarer disagrees with the
assessment, a t hird d octor may be nominated jointly bet ween the shipowner and t he
seafarer and the decision of this doctor shall be final and binding on both parties.
25.3. The shipowner shall provide disability compensation to the seafarer in accordance with
the following table, with any differences, including less than 10% disability, to be pro rata.
Degree of
Disability
Rate of Compensation
%
Ratings
US$
Junior Officers
US$
Senior Officers
US$
100 80,000 92,000 100,000
75 60,000 69,000 75,000
60 48,000
55,000 60,000
50 40,000 46,000 50,000
40 32,000 37,000 40,000
30 24,000 28,000 30,000
20 16,000 18,000 20,000
10 8,000 9,000 10,000
25.4. A seafarer whose disability, in accordance with 25.2 above is assessed at 50% or more
11
under the attached Annex 5 shall, for the purpose of this paragraph, be regarded as
permanently unfit for further sea service in any ca pacity a nd be e ntitled to 100%
compensation. Furthermore, any seafarer assessed at less than 50% disability but certified
as permanently unfit for further sea service in any capacity by t he shipowner-nominated
doctor, shall also be entitled to 100% compensation. Any disagreement as to entitlement
under this clause shall be resolved in accordance with the procedures set out in 25.2 above.
25.5. Any payment effected under 25.1 to 25.4 above, shall be without prejudice to any claim for
compensation made in law, but may be deducted from any settlement in respect of such
claims.
Article 26
Loss of Life – Death in Service
26.1. If a Seafarer dies through any cause whilst in the employment of the Shipowner including
death from natural causes and death occurring whilst travelling to and from the vessel, or
as a result of marine or other similar peril, but e xcluding death due to wilful acts, the
Shipowner shall pay the sums specified in the attached Annex 4 to a nominated beneficiary
and to each dependent child up to a maximum of 3 (three) under the age of 21. If the
Seafarer shall leave no nominated beneficiary, the aforementioned sum shall be paid to
the person or body empowered by law or otherwise to administer the estate of the Seafarer.
26.2. Any payment effected under this clause shall be without prejudice to any claim for
compensation made in law but may be offset against any such payments.
Article 27
Insurance Cover
27.1. The Shipowner shall conclude appropriate insurance to cover themselves fully against
the possible contingencies arising from the Articles of this Agreement.
Article 28
Food, Accommodation, Bedding, Amenities etc.
28.1. With reference to present article the shipowner shall provide the following conditions, given
in consideration the standards specified in Title 3, Regulation 3.2, to the ILO Maritime Labour
Convention 2006:
a) drinking water and sufficient food of good quality and of a type conforming with
the seafarer’s dietary and/or religious requirements;
b) accommodation of adequate size and standard;
c) one mattress and at least one pillow, three blankets and two sheets (or equivalent
duvets and covers), one pillowcase and two towels. The sheets (or duvet covers),
pillowcases and towels shall be changed at least once a week;
d) necessary cutlery and crockery;
e) laundry facilities;
f) recreational facilities.
28.2. In addition, the shipowner shall provide the galley with all items of equipment normally
required for cooking purposes. All items of equipment mentioned in sub-paragraphs (c), (d)
and (e) above shall be of good quality.
28.3 Seafarers off duty shall be allowed shore leave upon the vessel’s arrival in port, except only
when leaving the vessel is prohibited/restricted by relevant authorities of the port state or due
to safety and/or operational reasons.
12
Article 29
Personal Protective Equipment
29.1. The shipowner shall provide the necessary personal protective equipment in accordance
with ISM/IMO regulations, or any a pplicable national regulations which s pecify any
additional equipment, for the use of each seafarer while serving on board.
29.2. The shipowner will supply the seafarer with appropriate personal protective equipment for
the nature of the job.
29.3. Seafarers should be advised of the dangerous nature and possible hazards of any work to
be carried out and instructed of any necessary precautions to be taken as well as of the
use of the protective equipment.
29.4. If the necessary safety equipment is not available to operate in compliance with any of the
above regulations, seafarers should not be permitted or requested to perform the work.
29.5. Seafarers shall use and take care of personal protective equipment at their disposal and
not misuse a ny means provided for their own protection or the protection of others.
Personal protective equipment remains the property of the shipowner.
Article 30
Shipboard Safety Committee
30.1. The Shipowner shall facilitate the establishment of an on- b o a r d Safety and Health
Committee, in accordance with the provisions contained in the ILO Code of Practice on
Accident Prevention on Board Ship at Sea and in Port, and as part of their safety-
management system as per the requirements of the ISM Code.
30.2. The shipowner shall provide a link between the shipowner and those on board through
the designation of a person or persons ashore having direct access to the highest level
of management as per the requirements of the ISM Code. The Shipowner shall also
designate an on- b o a r d competent safety Officer who shall implement the shipowner’s
safety and health policy and programme and carry out the instructions of the Master to:
a) improve the seafarer’s safety awareness; and
b) investigate any safety complaints brought to her/his attention and report the same
to the Safety and Health Committee and the individual, where necessary; and
c) investigate accidents and make the appropriate recommendations to prevent the
recurrence of such accidents; and
d) carry out safety and health inspections.
30.3. The Shipowner acknowledges the right of the seafarer to elect a safety representative to
the on-board Safety and Health Committee. Such a representative shall be entitled to the
same protections as the liaison representative as provided for in 31.5 below.
Article 31
Membership Fees, Welfare Fund and Representation of Seafarers
31.1. Subject to national legislation, all seafarers shall be members of Unions affiliated to the
ITF.
31.2. The shipowner acknowledges the right of seafarers to participate in union activities and to
be protected against acts of anti-union discrimination.
13
31.3. The shipowner acknowledges the right of the seafarers to elect a liaison representative
from among the seafarer who shall not be dismissed nor be subject to any disciplinary
proceedings as a result of the seafarer’s duties as a liaison representative unless the union
has been given adequate notice of the dismissal.
31.4. The Union Fees are as per the enclosed Annex 1.
Article 32
Equality
32.1. Each seafarer shall be entitled to work, train and live in an environment free from
harassment and bullying whether sexually, racially or otherwise motivated. The shipowner
will regard breaches of this undertaking as a serious act of misconduct on the part of
seafarers.
32.2. The seafarer shall be provided with a copy of the on-board and ashore complaint procedure
applicable on the ship in accordance with Italian Law.
Article 33
Waivers and Assignments
33.1. The shipowner undertakes not to demand or request any seafarer to enter into any
document whereby, by way of waiver or assignment or otherwise, the seafarer agrees or
promises to accept variations to the terms of this Agreement or return to the shipowner,
their servants or agents any wages (including backwages) or other emoluments due or to
become due to the seafarer under this Agreement and the shipowner agrees that any such
document already in existence shall be null and void and of no legal effect.
Article 34
Breach of the Agreement
34.1. If the Shipowner breaches the terms of this agreement the Unions, for themselves or acting
on behalf of the seafarers, and/or any seafarer shall be entitled to take such measures
against the shipowner as may be deemed necessary to obtain redress.
Article 35
Validity of Agreement
35.1. This Agreement enters into force as of 1st July 2024 and shall expire on 31st December
2026.
35.2. Any amendments shall only be accepted if they are submitted at the request of the signatory
Parties.
35.3. The Agreement is subject to tacit renewal, unless one of the interested parties gives at least
six months’ notice of its intention to withdraw from the agreement by means of registered
letter. In any case this Agreement shall remain in force until it is replaced by a subsequent
agreement of the same level.
14
Annex 1
JOINT DELEGATION
1. The seafarer, who adheres to the stipulating and signing Trade Unions of the present collective
agreement, will assure to the Shipping Company, also through the aforementioned Trade Unions,
a joint delegation in order to retain a monthly membership fee from his/her salary to be deposited
to those Trade Unions. The aforementioned delegation will be compliant with the fac-simile shown
at the end of this Annex. For the purpose of measuring the representation, under the Consolidated
Act January 10 th 2014, the seafarer who has ensured such delegation will be charged an equal
amount of 1/3 for each of the three signatory Trade Unions of this Section.
2. Filt-CGIL, Fit-CISL and Uiltrasporti recognize the “joint delegation”, referring to the present
Annex, as the only form of registration to the same Trade Unions on behalf of the non -EU
seafarers.
3. The monthly membership fee is fixed at 0,30 percent (%) of the “Basic Monthly Wage” with a
maximum up to $ 3.00 for the officers and $ 1.00 for rating.
4. The delegation will be valid until receiving written revocation by the seafarer. The revocation
shall take effect a month after the Shipping Company receives the communication.
5. The first deduction will be made from the salary a month after having received the delegation
by the Shipping Company and the relative amount will be deposited on the Trade Union’s account
within the month following the deduction’s execution date.
6. The seafarer, who will assure the joint delegation on behalf of Filt -CGIL, Fit -CISL and
Uiltrasporti will receive, by the aforementioned Trade Unions, all the Trade Union services and
welfare services provided by the ITF (Seafarers’ Charter), as well as th ose provided at national
level by the same Trade Unions.
JOINT DELEGATION FORM (facsimile)
“Messrs Company ....................................
according to the provisions for non -EU seafarers embarked on cargo ships (vessels) registered
in the Italian International Register or under bare -boat of the national CBA for the shipowner’s
private sector of maritime industry, the undersigned ......................................
n. seafarer’s ID book ....................................
or n. Passport ..........................................
embarked on vessel…………………………………. as ...............................................
Requests monthly deduction on his/her salary, in the measure of:
Officials: 0,30% of the “Basic Monthly Wage” with a maximum up to $ 3.00
Ratings: 0,30% of the “Basic Monthly Wage” with a maximum up to $ 1.00
as Trade Union monthly membership fee, starting from the 1st of the month following signing date
of the present document.
The amount must be paid monthly on the bank account assigned to:
“FILT/CGIL – FIT/CISL – UILTRASPORTI”
at BANCA POPOLARE dell’EMILIA ROMAGNA – Branch D
Via di Priscilla, 101/B – 00199 – ROMA
IBAN: IT36H0538703204000002121681
BIC: BPMOIT22XXX»
Date SIGNATURE
15
BASIS FOR THE CALCULATION OF ILO WAGE'S GUIDELINES
ANNEX 2 WAGE SCALE CALCULATION IN US$ EFFECTIVE FROM 01/01/2024
Capacity
Diff. Scale
Basic
Monthly
Wage
Guaranteed
Weekdays
Monthly
Overtime
Weekend
Compens.
Social
benefits
and
Bonus
Leave and
additional
leave (hrs)
TOTAL
cash
D & D
Allowance
IMO &
Training
TOTAL
Monthly
Consolidated
Wage
O/T Rate
Divisor
Days 6,50 60,00
O/T hrs Officers 70,00
O/T hrs Ratings 70,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Master 3,702 2.262 1.078 588 126 565 4.619 30 30 4.679 15,40
Chief Engineer 3,385 2.068 985 538 126 517 4.234 30 30 4.294 14,08
Chief Mate / 1st Eng. 2,216 1.354 645 352 126 338 2.816 30 30 2.876 9,22
2nd Off. / 2nd Eng. / 2nd ETO / Radio Off. /
Electr.Eng. / Chief Steward 1,769 1.081 515 281 126 270 2.273 30 30 2.333 7,36
3rd Off. / 3rd Eng. / 3rd ETO 1,698 1.037 494 270 126 259 2.187 30 30 2.247 7,06
Electrician 1,491 911 434 237 126 228 1.936 30 30 1.996 6,20
Bosun / Pumpman / Chief Cook / Ship's
Cook / Donkeyman / Carpenter /
Eng.Storekeeper / Fitter / Mech. / 1st Stewart 1,115 681 325 177 126 170 1.479 30 30 1.539 4,64
Able Seafarer / Fireman / ERR / Motorman /
Oiler / Greaser / 2nd Steward 1,000 611 291 159 126 153 1.340 30 30 1.400 4,16
2nd Cook / Messman 0,852 521 248 135 126 130 1.160 30 30 1.220 3,54
ERR (Junior) / O.S. / Wiper / 3rd Cook 0,727 444 212 115 126 111 1.008 30 30 1.068 3,02
Deck / Catering boy / Utility boy 0,601 367 175 95 126 92 855 30 30 915 2,50
Column
Capacity: the position onboard and the work which is to be performed by the seafarer. The seafarer can be employed in different levels of capacity.
1 Monthly Basic wage: Basic wage by capacity reckoned on 191 hours per month / 44 hours per week
2 Guaranteed monthly overtime: 70 hours per months (Column 10 multiplied 70 hours per month)
3 Weekend Compensation: based on Saturday half and Sunday (basic monthly wage divided 25 and multiplied 6,5)
4 Monthly Social benefit and bonus: amount payed if the country of residence of the seafarer doesn't have a bilateral agreement with Italian flag state or if the shipowner is not due to pay social benefit in the country of residence of the seafarer
5 Monthly leave and additional leave: based on 60 hours per month
6 Total cash: Column 1 + Column 2 + Column 3 + Column 4 + Column 5. The amount of Column 6 has to be paid cash to the seafarers.
7 D&D Allowance: it will be paid by the company to FANIMAR and deducted from seafarer's wage for additional benefits as per Annex 6
8 IMO & Training: it is not be paid cash to the seafarers
9 Consolidated monthly wage: column 6 + column 7 + column 8
10 O/T Rate: it is in compliance with the minimum MLC, 2006 requirements.
THE MONTHLY BASIC WAGE FOR ABLE SEAFARER IS IN COMPLIANCE WITH THE ILO MINIMUM MONTHLY BASIC WAGE FOR ABLE SEAFARER FOR THE FOLLOWING REASON:
44 HRS PER WEEK : 611 US$ = 48 HRS PER WEEK : 666 US$.
Annex 2
16
BASIS FOR THE CALCULATION OF ILO WAGE'S GUIDELINES
ANNEX 2 WAGE SCALE CALCULATION IN US$ EFFECTIVE FROM 01/01/2025
Capacity
Diff. Scale
Basic
Monthly
Wage
Guaranteed
Weekdays
Monthly
Overtime
Weekend
Compens.
Social
benefits
and
Bonus
Leave and
additional
leave (hrs)
TOTAL
cash
D & D
Allowance
IMO &
Training
TOTAL
Monthly
Consolidated
Wage
O/T Rate
Divisor
Days 6,50 60,00
O/T hrs Officers 70,00
O/T hrs Ratings 70,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Master 3,702 2.284 1.088 594 126 571 4.663 30 30 4.723 15,55
Chief Engineer 3,385 2.089 995 543 126 522 4.275 30 30 4.335 14,22
Chief Mate / 1st Eng. 2,216 1.367 651 355 126 342 2.842 30 30 2.902 9,31
2nd Off. / 2nd Eng. / 2nd ETO / Radio Off. /
Electr.Eng. / Chief Steward 1,769 1.091 520 284 126 273 2.294 30 30 2.354 7,43
3rd Off. / 3rd Eng. / 3rd ETO 1,698 1.048 499 272 126 262 2.207 30 30 2.267 7,13
Electrician 1,491 920 438 239 126 230 1.953 30 30 2.013 6,26
Bosun / Pumpman / Chief Cook / Ship's
Cook / Donkeyman / Carpenter /
Eng.Storekeeper / Fitter / Mech. / 1st
Stewart 1,115 688 328 179 126 172 1.493 30 30 1.553 4,68
Able Seafarer / Fireman / ERR / Motorman /
Oiler / Greaser / 2nd Steward 1,000 617 294 160 126 154 1.352 30 30 1.412 4,20
2nd Cook / Messman 0,852 526 250 137 126 131 1.170 30 30 1.230 3,58
ERR (Junior) / O.S. / Wiper / 3rd Cook 0,727 449 214 117 126 112 1.017 30 30 1.077 3,05
Deck / Catering boy / Utility boy 0,601 371 177 96 126 93 863 30 30 923 2,52
Column
Capacity: the position onboard and the work which is to be performed by the seafarer. The seafarer can be employed in different levels of capacity.
1 Monthly Basic wage: Basic wage by capacity reckoned on 191 hours per month / 44 hours per week
2 Guaranteed monthly overtime: 70 hours per months (Column 10 multiplied 70 hours per month)
3 Weekend Compensation: based on Saturday half and Sunday (basic monthly wage divided 25 and multiplied 6,5)
4 Monthly Social benefit and bonus: amount payed if the country of residence of the seafarer doesn't have a bilateral agreement with Italian flag state or if the shipowner is not due to pay social benefit in the country of residence of the seafarer
5 Monthly leave and additional leave: based on 60 hours per month
6 Total cash: Column 1 + Column 2 + Column 3 + Column 4 + Column 5. The amount of Column 6 has to be paid cash to the seafarers.
7 D&D Allowance: it will be paid by the company to FANIMAR and deducted from seafarer's wage for additional benefits as per Annex 6
8 IMO & Training: it is not be paid cash to the seafarers
9 Consolidated monthly wage: column 6 + column 7 + column 8
10 O/T Rate: it is in compliance with the minimum MLC, 2006 requirements.
THE MONTHLY BASIC WAGE FOR ABLE SEAFARER IS IN COMPLIANCE WITH THE ILO MINIMUM MONTHLY BASIC WAGE FOR ABLE SEAFARER FOR THE FOLLOWING REASON:
44 HRS PER WEEK : 617 US$ = 48 HRS PER WEEK : 673 US$.
Annex 2
17
BASIS FOR THE CALCULATION OF ILO WAGE'S GUIDELINES
ANNEX 2 WAGE SCALE CALCULATION IN US$ EFFECTIVE FROM 01/01/2026
Capacity
Diff. Scale
Basic
Monthly
Wage
Guaranteed
Weekdays
Monthly
Overtime
Weekend
Compens.
Social
benefits
and
Bonus
Leave and
additional
leave (hrs)
TOTAL
cash
D & D
Allowance
IMO &
Training
TOTAL
Monthly
Consolidated
Wage
O/T Rate
Divisor
Days 6,50 60,00
O/T hrs Officers 70,00
O/T hrs Ratings 70,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Master 3,702 2.347 1.118 610 126 587 4.788 30 30 4.848 15,97
Chief Engineer 3,385 2.146 1.022 558 126 537 4.389 30 30 4.449 14,61
Chief Mate / 1st Eng. 2,216 1.405 669 365 126 351 2.917 30 30 2.977 9,56
2nd Off. / 2nd Eng. / 2nd ETO / Radio Off. /
Electr.Eng. / Chief Steward 1,769 1.122 534 292 126 280 2.354 30 30 2.414 7,63
3rd Off. / 3rd Eng. / 3rd ETO 1,698 1.077 513 280 126 269 2.264 30 30 2.324 7,33
Electrician 1,491 945 450 246 126 236 2.004 30 30 2.064 6,43
Bosun / Pumpman / Chief Cook / Ship's
Cook / Donkeyman / Carpenter /
Eng.Storekeeper / Fitter / Mech. / 1st
Stewart 1,115 707 337 184 126 177 1.530 30 30 1.590 4,81
Able Seafarer / Fireman / ERR / Motorman /
Oiler / Greaser / 2nd Steward 1,000 634 302 165 126 159 1.385 30 30 1.445 4,32
2nd Cook / Messman 0,852 540 257 140 126 135 1.199 30 30 1.259 3,68
ERR (Junior) / O.S. / Wiper / 3rd Cook 0,727 461 220 120 126 115 1.042 30 30 1.102 3,14
Deck / Catering boy / Utility boy 0,601 381 182 99 126 95 883 30 30 943 2,59
Column
Capacity: the position onboard and the work which is to be performed by the seafarer. The seafarer can be employed in different levels of capacity.
1 Monthly Basic wage: Basic wage by capacity reckoned on 191 hours per month / 44 hours per week
2 Guaranteed monthly overtime: 70 hours per months (Column 10 multiplied 70 hours per month)
3 Weekend Compensation: based on Saturday half and Sunday (basic monthly wage divided 25 and multiplied 6,5)
4 Monthly Social benefit and bonus: amount payed if the country of residence of the seafarer doesn't have a bilateral agreement with Italian flag state or if the shipowner is not due to pay social benefit in the country of residence of the seafarer
5 Monthly leave and additional leave: based on 60 hours per month
6 Total cash: Column 1 + Column 2 + Column 3 + Column 4 + Column 5. The amount of Column 6 has to be paid cash to the seafarers.
7 D&D Allowance: it will be paid by the company to FANIMAR and deducted from seafarer's wage for additional benefits as per Annex 6
8 IMO & Training: it is not be paid cash to the seafarers
9 Consolidated monthly wage: column 6 + column 7 + column 8
10 O/T Rate: it is in compliance with the minimum MLC, 2006 requirements.
THE MONTHLY BASIC WAGE FOR ABLE SEAFARER IS IN COMPLIANCE WITH THE ILO MINIMUM MONTHLY BASIC WAGE FOR ABLE SEAFARER FOR THE FOLLOWING REASON:
44 HRS PER WEEK : 634 US$ = 48 HRS PER WEEK : 691 US$.
Annex 2
18
Annex 3
Christmas Day,
Boxing Day (26
th December),
New Year's Day,
NATIONAL HOLIDAYS
Good Friday (Friday before Easter Day),
Easter Monday,
International Labour Day (1
st May),
Spring Bank Holiday (Last Monday in May), Summer
Bank Holiday (Last Monday in August).
19
Annex 4
SCHEDULE OF CASH BENEFITS
Article 26: Compensation for Loss of Life
1. to immediate next of kin: US$80,000
2. to each dependent child under the age of 21: US$15,000, subject to a maximum of 3
Article 18: Seafarer’s Effects
Maximum US$3,000
Annex 5
20
DEGREE OF DISABILITY
I. Injuries to Extremities
. Hand, Arm, Shoulder
(If a person is left-handed, his/her left hand is assessed as a right hand, and vice versa.)
Percentage
Compensation
Right Left
• Middle finger with stiff
Percentage Compensation
Right Left
. a. Fingers
• Loss of all fingers of one hand 55 50
• Loss of one thumb and metacarpal bones 30 25
• Loss of one thumb 25
• Loss of extremity of one thumb 12
• Loss of half of extremity of one thumb 8
• Thumb with stiff extreme joint 5
• Thumb with stiff metacarpophalangeal 3
joint
• Thumb with stiff extreme and
metacarpophalangeal joints 15
• Loss of forefinger (second finger) 10
metacarpophalangeal joint in 5
outstretched position
• Middle finger with 90 degrees or more
stretch deficiency in middle joint 5
• Loss of ring finger (fourth finger) 8
• Loss of middle and extreme joints of ring 5
finger
• Loss of extreme joint of ring finger 3
• Ring finger with stiff 5
metacarpophalangeal joint in
outstretched position
• Ring finger with 90 degrees or more 5
• Loss of middle and extreme joints of
forefinger
10 stretch deficiency in middle joint
• Loss of little finger (fifth finger) 8
• Loss of extreme forefinger 5
• Forefinger with stiff
• Loss of middle and extreme joints of little 5
finger
metacarpophalangeal joint in 5 • Loss of extreme joint of little finger 3
outstretched position
• Forefinger with 90 degrees or more
stretch deficiency in middle joint
• Loss of thumb and forefinger (1st and
5 2nd fingers)
• Loss of extreme joints of thumb and
Annex 5
21
40 35 18
• Loss of middle finger (third finger) 10 forefinger
• Loss of middle and extreme joints of
middle finger
8 • Loss of thumb, forefinger and middle
finger
50 45
• Loss of extreme joint of middle finger 5 • Loss of extreme joints of thumb, 20
forefinger and middle finger
Annex 5
22
. d. Elbow
• Stiffness in outstretched position 45 40
• Stiffness in good working position 25 20
• Stiffness in poor working position 30 25
• Loss of thumb, forefinger, middle finger and
ring finger (1st, 2nd, 3rd and 4th fingers)
• Loss of forefinger and middle finger (2nd and
3rd)
• Loss of middle and extreme joints of
forefinger and middle finger
• Loss of extreme joint of forefinger and
Percentage Compensation
Right Left
55 50
25
20
10
• Loss of extreme joints of middle finger and
ring finger or of ring finger and little finger
• Middle finger and ring finger with 90
degrees or more st retch deficiency in
middle joint
. b. Hand, Wrist
Percentage Compensation
Right Left
5
8
middle finger
• Loss of forefinger, middle finger and ring
finger
• Loss of middle and extreme joints of
forefinger, middle finger and ring finger
• Loss of extreme joints of forefinger,
middle finger and ring finger
• Loss of forefinger, middle finger, ring finger
and little finger (2nd, 3rd, 4th and
5th)
• Loss of middle and extreme joints of
forefinger, middle finger, ring finger and little
finger
35 30
25
12
40 35
35 30
• Loss of one hand 60 55
• Stiffness in good working position 10
• Stiffness in poor working position 15
• Fracture of radial bone healed with some
dislocation and slight functional
disturbances, possible friction 5
• Consequences of fracture of radial bone:
Forefinger to little finger down to 2 cm
from the palm of the hand 18
. c. Arm
• Loss of one arm 70 65
• Amputation of upper arm 65 60
• Loss of extreme joints of forefinger,
middle finger, ring finger and little finger 15
• Loss of middle finger, ring finger and
little finger (3rd, 4th and 5th) 30
• Amputation o forearm with good elbow
movement
• Amputation of forearm with poor elbow
movement
60 55
65 60
• Loss of middle and extreme joints of
middle finger, ring finger and little finger 20
• Loss of extreme joints of middle finger,
ring finger and little finger 10
• Unhealed rupture of biceps 5
• Axillary thrombosis 5
• Loss of ring finger and little finger (4th 20
Annex 5
23
and 5th)
• Loss of middle and extreme joints of ring
finger and little finger 15
Annex 5
24
• Loss of 1st toe (big toe) and some of its metatarsal bone 8
• Loss of 1st toe (big toe) 5
• Loss of extreme joint of big toe 3
• Big toe with stiffness in metatarsophalangeal joint 5
• Loss of one of the other toes 3
• Cessation of rotary function of forearm
Percentage Compensation
Right Left
(“upright position”) 20 15
• Elbow bending reduced to 90 degrees or
less
15 12
• Stretch deficiency of up to 40 degrees 3
• Stretch deficiency 40-90 degrees 5
. e. Shoulder
• All mobility reckoned with “unset”
shoulder blade. Stiffness in shoulder 35
(with arm alongside body)
• Elevation up to 90 degrees 15
• Friction and some reduction of mobility 5
• Habitual luxation 10
• Luxatio acromio-clavicularis 5
. f. Paralysis
• Total paralysis of plexus brachialis 70 65
• Total paralysis of nervus radialis on the
upper arm
25 20
• Total paralysis of nervus ulnaris 30 25
• Total paralysis of nervus medianus, both
sensory and motoric injuries 35 30
• For sensory injuries only 10
. Foot, Leg, Hip
. a. Foot
• Loss of foot with good function of prosthesis 30
• Loss of foot with poor function of prosthesis 35
• Amputation of tarsus with stump capable of bearing 15
• Loss of all toes on one foot 10
Annex 5
25
. c. Hip
• Hip with stiffness in favorable position 30
• Hip with severe insufficiency of hip function 50
• Well functioning totally artificial hip joint 10
. d. Paralysis
• Total paralysis of nervus fibularis 10
• Total paralysis of nervus femoralis 20
• Ischiadiscusparesis - with good mobility 10
• Ischiadiscusparesis - with poor mobility 30
• Ankle joint stiff at right angle or slight talipes equinus (up to 15
15 degrees)
• Ankle joint stiff in pronounced talipes equinus position 20
• Ankle joint where rotary mobility has ceased 5
• Fallen arches aggravated by pains 8
• Traumatic fallen arches 10
. b. Leg
• Loss of one leg 65
• Amputation at the knee or thigh with good function of 50
prostesis
• Amputation at the knee or thigh with poor function of 55
prosthesis
• Loss of crus (shank) with good function of prosthesis 30
• Loss of crus with poor function of prosthesis 35
• Shortening by less than 3 cm 3
• Shortening of at least 3 cm 10
• Thigh shrinkage of at least 3 cm
• (Is not, however, added to the compensation for shortening
or reduction of mobility) 8
• Postthrombotic syndrome in one leg 5
• Essential deterioration of varicose veins or leg sores 8
• Knee stiff in good position 25
• Knee with stretch deficiency of up to 5 degrees 3
• Knee with bending capacity reduced to 90 degrees or less 10
• Knee with hampering looseness 10
• Knee with strong friction during movements, with muscle 8
wastage exceeding 2 cm as measured 10 cm above the
patella and reduction of mobility
• Knee with somewhat regular and hampering incarcerations 5
• Habitual luxation of kneecap 5
• Loss of kneecap 5
• Well functioning totally artificial kneecap 15
Annex 5
26
S 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
0.6 0 0 5 10 10 15 20
0.5 0 5 5 10 10 15 20
0.4 5 5 10 15 15 20 30
0.3 10 10 15 25 35 45 55
0.2 10 10 15 35 45 60 70
0.1 15 15 20 45 60 75 85
0 20 20 30 55 70 85 100
. A. The Face
• Loss of all teeth (double dentures) 5
• Loss of outer ear 5
• Scalping 5
• One-sided paralysis of the facialis nerve 10
• Two-sided paralysis of the facialis nerves 15
• Loss of sense of smell 10
• One-sided paralysis of vocal chords with considerable
speech difficulties
10
• Paralysis of sensory (trigeminal) nerve to the face 5
. B. The Brain
. a. Demens
• Mild demens 15
• Mild-medium severe demens 25
• Medium severe demens 40
• Severe demens 65
• Total demens 100
. b. Postcommotional Syndrome
8
. C. The Eye
• Loss of one eye 20
• Loss of both eyes 100
• Loss of sight of one eye 20
• Loss of sight of both eyes 100
• Loss of sight of one eye with complications (e.g. glaucoma
and/or contracted eye)
25
• Loss of sight of one eye with possibility of improvement via
operation (reserve eye)
18
II. The Head
• Double vision 10
• Double vision in outermost position 3
• Loss of binocular vision (e.g. aphakia with visual power of
at least 6/60)
15
• Aphakia with good contact glass function 8
• Total one-sided ptosis 18
• Flood of tears 3
• Hemianopsia 40
• Rightsided heminaopsia as a result of brain injury 50
Reduction of visual power of one or both eyes is assessed in
accordance with the following decimal table or fraction table:
Decimal
Table
Fraction Table
S 6/6 6/12 6/18 6/24 6/36 6/60 2/60 0
6/6 0 0 5 8 10 12 15 20
6/12 0 5 10 10 12 15 18 20
6/18 5 10 20 30 35 40 45 50
6/24 8 10 30 35 45 50 55 60
6/36 10 12 35 45 55 65 70 75
Annex 5
27
6/60 12 15 40 50 65 75 80 85
2/60 15 18 45 55 70 80 95 100
0 20 20 50 60 75 85 100 100
aid.
• Hampering tinnitus and distortion of hearing 3
Visual power is assessed with the best available glasses.
. D. Ears
• Loss of outer ear, see under II.A. - The Face
• Total loss of hearing in one ear 10
• Total loss of hearing in both ears 75
Loss of hearing based on speech audiometry: assessed or calculated
binaural loss of hearing in dB with well adjusted hearing aid.
Degree of Loss of
Hearing
HH:
0
HH:
1
HH:
2
HH:
3
HH:
4
HH:
5
CH: 0 0 5 - - - -
CH: 1 - 8 15 30 - -
CH: 2 - 12 20 35 50 -
CH: 3 - - 30 40 55 65
CH: 4 - - - 50 60 70
CH: 5 - - - - 65 75
HH = Hearing handicap
CH = Communication
handicap:
0 no handicap
1 slight handicap
2 mild to medium handicap
3 considerable handicap
4 severe handicap
5 total handicap
Normally no compensation is paid solely in respect of use of a hearing
Annex 5
28
Minor Fracture
• With minor reduction of mobility 5
Medium severe fracture
• Without reduction of mobility 8
• With reduction of mobility 12
Very severe fracture or several medium severe fractures, possibly
with formation of gibbus (hump)
• Slight to some reduction of mobility 15
• Very severe reduction of mobility 20
• If support (neck collar or support corset) is used 5
• Pain - local or transmitted to extremities 2
. B. Consequences of Slipped Disc 12
. C. Other Back Injuries
. a. Cervical Column
• Some reduction of mobility and/or local pains 8
• If a supportive device (neck collar) is used 12
• Radiating pains - root irritating 12
. b. Other Parts of the Vertebral Column
• Back pains without reduction of mobility 5
• If a supportive device (corset) is used 8
• Back pains with some reduction of mobility 12
• Back pains with considerable reduction of mobility 25
. D. Injuries to the Medulla Spinalis
• Mild but lasting consequences - without bladder(possibly
defecation) symptoms (objectively determinable neurological
symptoms on a modest scale)
20
• Mild but lasting consequences - with bladder (possibly
defecation) symptoms (objectively determinable neurological
symptoms on a modest scale)
25
• Other lasting consequences without bladder symptoms as
defined above
30
• Other lasting consequences with bladder symptoms as defined
above
35
• incontinence - please see Section V.
1. No limitation of physical activity 3
2. Minor limitation of physical activity. Symptoms appear only
during strenuous activity
20
3. Considerable limitation of physical activity. Symptoms also
appear during low levels of activity
45
4. Any form of physical activity produces symptoms, which can
also be present during periods of rest
70
III. Neck and Back
. Vertebral Column
. Fracture of body of the vertebra without discharge of medulla
spinalis or nerves:
. Fracture with Discharge of Medulla Spinalis or Nerves
Assessed in accordance with the above rules with a supplementary
degree for the discharge of nerves assessed in accordance with the other
rules specified in the table.
IV.Heart and Lungs
Heart and lung ailments are assessed with regard to the limiting of the
functional capacity caused by the ailment, applying the following division into
function groups:
Steps are taken to support the division into functions by means of
objective measurements for lung function, such as the forced exhalation
volume in the first second, FEV 1.0.
Assuming that the case is one of permanent reduction of FEV 1.0.
29
FEV 1.0 of over 2 litres corresponds roughly to function group 1, FEV
1.0 of 1.5-2 litres corresponds roughly to function group 2,
FEV 1.0 of about 1 litre corresponds roughly to function group 3, and
FEV 1.0 of about 0.5 litre corresponds roughly to function group 4.
V.Abdominal Cavity and Pelvis
Annex 5
• Loss of spleen 5
• Loss of one kidney 10
• Well functioning transplanted kidney 25
• Anus praeternaturalis 10
• Minor incontinence (i.e. imperious urination,
possibly defecation)
10
• Expulsive incontinence 25
• Abdominal hernia, inoperable 20
• Loss of both testicles 10
• Loss of both ovaries before menopause 10
• Loss of both ovaries after menopause 3
• Loss of one or both epididymides 3
• Urethra stricture, if a bougie must be used 15
• Impotence Not covered
30
Annex 6
BENEFITS FOR SEAFARERS
Fanimar which is the ltalian National Unions Fund, officially recognized by ITF, has the task to
manage the following benefits in favour of the seafarers in line with the IBF Agreement.
The benefits are recognized to all seafarers serving on board of Italian ships under the International
Register law 30/98 (with exclusion of cruise vessels).
Additional benefits to those as per Article 25 specified in the following list are recognized.
For all the criteria not specified here below the te rms and conditions of the insurance policy are
implemented. The exclusions are those as per i nsurance policy and among them in case of HIV,
Alcoholism, Drugs, Mental Disease and previous accident and/or sickness.
For every case Fanimar and/or signatory Union must be informed within 15 days.
The Shipowner must forward to Fanimar or to the signatory Union all the necessary documents related
to the case.
The amount deducted monthly from the seafarers D & D Allowance is Euro 24,50 and it will be paid
in advance as yearly lump sum directly to Fanimar as per Union instructions.
The benefits will be recognized by Fanimar only after receiving the payment and in any case
within 10 days.
The following benefits are in addition of those of ITF TCC Agreement. They are recognized within the
period fixed on the E mployment Contract of Preliminary document (for example Telegram given
instruction to reach the place where to sign the Employment Contract).
1. In addition to the compensation for Loss of Life (See Art. 26), € 100,000 to the immediate next
of Kin (or a nominated beneficiary) implemented for a maximum of 30 seafarers per vessel. This is
only in case of death for accident and not for natural causes.
2. Disability (See Art. 25) : in addition the FANIMAR will recognize the amounts listed here below:
a) Ratings
%
EURO
100 13,500
75 10,125
60 8,100
50 6,750
40 5,400
30 4,050
20 2,700
10 1,350
31
Annex 6
b) Junior Officers (below Chief Officer and 1
st Engineer)
% EURO
100 17,600
75 13,200
60 10,560
50 8,800
40 7,040
30 5,280
20 3,520
10 1,760
c) Senior Officers (Master, Chief Mate, Chief Eng., 1
st Eng.)
% EURO
100 39,600
75 29,700
60 23,760
50 19,800
40 15,840
30 11,880
20 7,920
10 3,960
Note: The additional benefits - point 2 a), b), c) - are recognized only if the degree of disability is higher
than 5%.
3. In addition to and after 120 days in case of accident or sickness, 10 days of basic wage for a
total maximum of € 3,000 in order to reach 130 days as per Article 22.3 point a) will be recognized.
4. Lump sum to cover expenditure for the repatriation of the corpse for a maximum of € 5.000 will
be recognized to the next of kin subject to the presentation of the correct documentation.
5. The competent Court is that of the official Fanimar residence.
32
INDEX
Article 1 - Application 2
Article 2 - Medical Fitness and pre-Employment 2
Article 3 - Probationary Service 2
Article 4 - Non-Seafarers Work 3
Article 5 - Duration of Employment 3
Article 6 - Hours of Duty 3
Article 7 - Overtime 3
Article 7 bis - Weekend Compensation 4
Article 8 - Holidays 4
Article 9 - Rest Periods 4
Article 10 - Wages, Social Benefits and Bonus 4
Article 11 - Allotments 5
Article 12 - Leave and additional leave 5
Article 13 - Subsistence Allowance 5
Article 14 - Watch-keeping 6
Article 15 - Safe manning 6
Article 16 - Shorthand Manning 6
Article 17 - Services in High Risk/Warlike Operations Areas 6
Article 18 - Seafarers’ Effects 7
Article 19 - Termination of Employment 7
Article 20 - Repatriation 8
Article 21 - Misconduct 8
Article 22 - Medical Attention 9
Article 23 - Sick Pay 9
Article 24 - Maternity 10
Article 25 - Disability 10
Article 26 - Loss of Life – Death in Service 11
Article 27 - Insurance Cover 11
Article 28 - Food, Accommodation, Bedding, Amenities etc. 11
Article 29 - Personal Protective Equipment 12
Article 30 - Shipboard Safety Committee 12
Article 31 - Membership Fees, Welfare Fund and Representation of Seafarers 12
Article 32 - Equality 13
Article 33 - Waivers and Assignments 13
Article 34 - Breach of the Agreement 13
Article 35 - Validity of Agreement 13
Annex 1 - Joint delegation 14
Annex 2 - Basis for the calculation of ILO wage’s guidelines 15
Annex 3 - National Holidays 18
Annex 4 - Schedule of cash benefits 19
Annex 5 - Degree of disability 20
Annex 6 - Benefits for seafarers 30
(14)
SEZIONE PER I MEDICI DI BORDO IMBARCATI SULLE
NAVI PER LE QUALI È PREVISTO IN BASE ALLE
NORME DI LEGGE IL LORO OBBLIGO ALL’IMBARCO
L’anno 2024, addì 11 del mese di luglio, in Roma,
tra
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI
viene stipulata la presente Sezione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Medici di
bordo imbarcati sulle navi per le quali è previsto in base alle norme di legge il loro obbligo
all’imbarco.
2
Art. 1
Equiparazioni
Per quanto non stabilito dal presente accordo sindacale, valgono le disposizioni previste nelle
relative Sezioni del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro unico dell’industria
armatoriale, applicabili , ove compatibili, secondo le seguenti equiparazioni economiche e
normative:
• Medico di bordo Direttore del servizio sanitario: Direttore di macchina;
• Primo Medico Aggiunto: 1° Ufficiale di coperta;
• Secondo Medico Aggiunto: 2° Ufficiale di coperta.
Le parti stipulanti il presente accordo concordano sulla non spettanza al Medico di bordo
Direttore del servizio sanitario dell’indennità di rappresentanza e dell’assicurazione integrativa
sanitaria (FANIMAR/CASCODI), previste per i Direttori di macchina dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per il settore privato dell’industria armatoriale.
Art. 2
Indennità mensile speciale medica
Ai Me dici di bordo è riconosciuta “l’Indennità mensile s peciale medica” secondo la tabella di
seguito riportata:
QUALIFICHE
Medico di bordo Direttore del
servizio sanitario 302,00
Primo Medico Aggiunto 156,00
Secondo Medico Aggiunto 125,00
Nota alla tabella : l’indennità mensile speciale medica non ha riflessi su nessun altro istituto
contrattuale. In tale indennità è stato ricompreso i l primo scatto del supplemento paga per
anzianità che era previsto all’art. 3 dell’accordo sindacale 15 settembre 2003, che pertanto non
verrà più riconosciuto. Ai Medici di bordo Direttori del servizio sanitario in CRL/TP
continueranno a essere ric onosciuti gli scatti successivi al primo del supplemento paga per
anzianità di cui al suddetto articolo.
L’indennità s peciale medica sarà assorbita da ll’importo di eventuali superminimi già presenti
nella retribuzione riconosciuta alle figure professionali disciplinate dal presente accordo.
Art. 3
Indennità di rischio da radiazione
Qualora le navi nazionali fossero dotate , ai fini dell’assistenza sanitaria , di apparecchiature di
radio diagnostica, ai Medici di bordo in quanto esposti a rischio in modo discontinuo,
temporaneo o a rotazione, compete l’indennità mensile lorda corrisposta ai sensi della leg ge
28.3.1968 n. 416 e successive modifiche e/o integrazioni.
L’indennità di rischio da radiazione sarà assorbita da ll’importo di eventuali superminimi già
presenti nella retribuzione riconosciuta alle figure professionali disciplinate dal presente
accordo.
3
Art. 4
Ulteriori prestazioni professionali
Per le prestazioni richieste dai passeggeri , i medici di bordo possono percepire l’onorario
secondo la vigente normativa sulla materia.
Art. 5
Età massima
I medici di bordo possono essere imbarcati fino al compimento dell’età anagrafica di 75 anni. Le
compagnie di navigazione possono imbarcare medici di bordo di età anagrafica superiore,
fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Art. 6
Trattamenti di miglior favore
Le parti si danno reciprocamente atto che con la stipula del presente accordo non hanno inteso
modificare eventuali trattamenti economici di miglior favore già acquisiti dal lavoratore alla data
di stipula del presente accordo, salvo quanto previs to agli artt. 2 e 3 del presente verbale di
accordo fino alla concorrenza del superminimo già erogato.
Art. 7
Decorrenza e durata
Il presente accordo ha decorrenza 1° luglio 2024 e scadenza 31 dicembre 2026. Detto accordo
si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle
parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso esso resterà in vigore fino a quando
non sarà sostituito da accordi dello stesso livello.
4
INDICE
Art. 1 - Equiparazioni 2
Art. 2 - Indennità mensile speciale medica 2
Art. 3 - Indennità di rischio da radiazione 2
Art. 4 - Ulteriori prestazioni professionali 3
Art. 5 - Età massima 3
Art. 6 - Trattamenti di miglior favore 3
Art. 7 - Decorrenza e durata 3
(15)
SEZIONE PER IL PERSONALE DI TERRA - UFFICI E
TERMINALS DELLE SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE
L'anno 2024 addì 11 del mese di luglio in Roma
- CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI (CONFITARMA)
- ASSARMATORI
e
le Organizzazioni dei lavoratori sottoelencate:
- FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (FILT-CGIL)
- FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI (FIT-CISL)
- UNIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI (UILTRASPORTI)
hanno stipulato la presente Sezione per il personale di terra - uffici e terminals delle Società di
Navigazione.
2
Art. 1
Assunzione in servizio
1 - L’assunzione in servizio verrà comunicata direttamente al lavoratore con lettera nella quale
deve essere almeno specificato:
a) la data di assunzione;
b) la categoria e il livello a cui il lavoratore viene assegnato ai sensi del successivo art. 4 e, in
modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
c) il trattamento economico iniziale;
d) la durata dell'eventuale periodo di prova;
e) la sede di lavoro alla quale il lavoratore è inizialmente assegnato.
2 - All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare almeno i seguenti documenti:
a) la carta d'identità o altro documento equipollente;
b) il titolo di studio;
c) il codice fiscale;
d) certificato di residenza.
3 - Al lavoratore , all’atto dell’assunzione, potrà inoltre essere richiesto, il certificato penale di
data non anteriore a tre mesi.
4 - Il lavoratore dovrà comunicare gli eventuali successivi mutamenti della sua residenza.
Art. 2
Visita medica
1 - Fermi restando gli obblighi di legge, l a Società ha facoltà di disporre visita medica per il
giudizio di idoneità alla mansione in fase preassuntiva dal medico competente o dai dipartimenti
di prevenzione delle ASL.
Art. 3
Periodo di prova
1 - L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per i lavoratori
del 7° e 6° livello ed a tre mesi per quelli degli altri livelli. Tale periodo di prova dovrà risul tare
dalla lettera di assunzione.
2 - Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
3 - Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi della presente
Sezione, salvo quanto diversamente disposto dalla Sezione stessa.
4 - Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di impiego potrà aver luogo da
ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.
5 - In caso di recesso durante il periodo di prova sia da parte del datore di lavoro che da parte
del lavoratore la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
6 - Qualora alla scadenza del periodo di prova la Società non proceda al recesso del rapporto,
il lavoratore si intenderà confermato in servizio. Tale periodo sarà computato agli effetti
dell'anzianità di servizio.
7 - La malattia, l’infortunio e la maternità sospendono il periodo di prova.
3
Art. 4
Classificazione unica dei lavoratori
PREMESSO CHE
- l'inquadramento del lavoratore è formulato anche con l'intendimento di favorire, nei limiti
obiettivi consentiti dalle esigenze di efficienza aziendale nonché dalle strutture tecniche
produttive della società, il conseguimento di una maggiore professionalità;
- le parti intendono, per permettere il conseguimento di una maggiore professionalità,
sviluppare iniziative atte alla riqualificazione, arricchimento professionale e rotazione,
compatibili con le esigenze di efficienza aziendale nonché con le strutture tecniche produttive
delle società armatoriali.
Per realizzare la nuova classificazione sono utilizzati i seguenti criteri:
- ogni livello è caratterizzato da una declaratoria generale che lo descrive.
La declaratoria determina, per ciascun livello professionale, le caratteristiche ed i requisiti
necessari per l'inquadramento delle posizioni di lavoro nel livello stesso;
- per ogni livello sono indicati dei profili professionali. Questi indicano le caratteristiche
(essenziali) del contenuto professionale delle posizioni di lavoro in esse considerate e il loro
relativo sviluppo in relazione agli arricchimenti professionali definiti coerentemente alle
declaratorie generali dei livelli.
Hanno valore esemplificativo e, pur non descrivendo in modo dettagliato e compiuto tutte le
funzioni e i compiti delle posizioni individuate, esprimono contenuti professionali realmente
posseduti e richiesti dalle strutture di ciascuna Azienda.
I profili, di seguito descritti, non escludono che altre figure possono essere individuate a livello
locale in presenza degli indispensabili presupposti e requisiti previsti nelle rispettive
declaratorie utilizzando per analogia i profili esistenti;
- per il passaggio al livello superiore si valuterà la cap acità acquisita ed espressa dai lavoratori
interessati attraverso una eventuale verifica in sede di contrattazione aziendale.
- i profili professionali riferiti alle operazioni portuali s ono disciplinati dalla normativa di settore
vigente, anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
1 - Ribadendo che i profili professionali di seguito descritti hanno valore meramente
esemplificativo, i lavoratori sono inquadrati nei seguenti livelli:
1° LIVELLO
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività semplici richiedenti solo
generiche conoscenze professionali.
Profili professionali
a) Impiegati
- fattorino;
- usciere e guardiano;
- autista;
- addetto al maneggio, carico, scarico e movimentazione di materiali da e per magazzino.
b) Operai
- addetto al maneggio carico, scarico e movimentazione di materiali e merci, anche con mezzi
meccanici semplici;
- operaio comune.
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2° LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività amministrative ed esecutive di limitata complessità per le quali
si richiede una limitata pratica di lavoro ed una conoscenza professionale adeguata alle
mansioni svolte.
Profili professionali
a) Impiegati
- addetto junior prenotazione/vendita settore passeggeri; (1)
- addetto inserimento dati;
- centralinista;
- addetto reception;
- archivista;
- aiuto segretaria;
- aiuto contabile.
(1) È previsto il passaggio al 3° livello dopo 12 mesi dall'assunzione o, nel caso di stagionali, al
secondo contratto a termine.
b) Operai
- autista in possesso di patente di guida "C", quando sia richiesto l'uso di tale patente;
- magazziniere con limitata autonomia;
- operaio qualificato che esegue operazioni di limitata complessità.
3° LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori che svolgono attività di media complessità, richiedenti preparazione acquisita in
istituti o enti professionali o attraverso corsi di aggiornamento o di riqualificazione, nonché
acquisita attraverso conoscenza diretta derivante da una corrispondente esperienza di lavoro.
Profili professionali
a) Impiegati
- addetto prenotazione/vendita, settore passeggeri; (1)
- addetti alla prenotazione e vendita passaggi aerei, marittimi, ferroviari;
- centralinista con conoscenza di lingue estere;
- addetto alla stesura coordinamento e controllo della documentazione delle merci imbarcate;
- contabile che cura le registrazioni di fatti amministrativi inquadrati in procedure definite ma
che presuppongono una conoscenza dei relativi flussi di operazione e provvede alla stesura
di situazioni contabili non complesse;
- segretaria/o con limitata conoscenza lingue che in base alle istruzioni ricevute redige
corrispondenza e documenti, compila prospetti e tabelle, cura l'archiviazione dei documenti
d'ufficio;
- addetto a paghe con funzioni di rilevamento e controllo dei dati relativi alle prestazioni del
personale, predisposizione di documentazione per elaborazione paghe e stipendi e per
adempimenti fiscali e contributivi;
- addetto alla verifica, misurazione ed estensione documenti descrittivi dello stato della merce;
- disegnatore tecnico;
- disegnatore grafico digitale;
5
- ausiliario spedizione che munito di apposita tessera effettua operazioni doganali in base ad
istruzioni ricevute di volta in volta dallo spedizioniere;
- addetto al traffico merci che in base a norme e procedure esistenti o applicando apposite
tariffe compila le polizze di carico, tassa i noli e controlla i manifesti di sbarco;
- operatore sistemi informatici;
- assistente alla selezione delle prenotazioni da parte di operatori turistici o gruppi;
- 2° assistente ispettore tecnico che opera normalmente in affiancamento;
- addetto al controllo della documentazione di viaggio per i traffici passeggeri/merci;
- addetto al rizzaggio e derizzaggio;
- smarcatore incolonnamento veicoli.
(1) Per coloro che sono in grado di eseguire tutte le operazioni che concernono le pratiche
dell'ufficio, la permanenza al 3° livello non può superare gli otto anni.
b) Operai
- autista con patente guida categoria “D” ed “E” al quale sia richiesto l'uso di tale patente;
- magazziniere di provata esperienza e responsabile di un gruppo operativo;
- operaio specializzato che interviene su macchine operatrici nell'ambito del proprio campo di
attività.
4° LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori di concetto che, con perizia e buona conoscenza delle proprie mansioni, svolgono
attività tecniche o amministrative che comportano l'interpretazione e l'applicazione di principi,
norme e procedure, richiedenti specifiche conoscenze teoriche e pratiche.
Profili professionali
a) Impiegati
- addetto senior alla prenotazione/vendita, settore passeggeri;
- cassiere che effettua riscossioni e pagamenti curando le relative registrazioni contabili;
- segretaria/o che oltre a possedere le caratteristiche di cui al livello precedente, svolge le
proprie mansioni con maggiore autonomia, utilizzando una o più lingue estere, redigendo
corrispondenza in base a sommarie indicazioni e provvedendo all'organizzazione logistica di
riunioni, viaggi, ecc.;
- addetto alle paghe che, con relativa responsabilità, interpreta norme di legge contrattuali e
elabora paghe e stipendi;
- addetto alla gestione della comunità virtuale sui social network;
- addetto alla gestione dei contenuti sui siti web aziendali;
- capo magazziniere che coordina i gruppi di lavoro nell'ambito del magazzino, tiene i libri di
carico e scarico, firma buoni di uscita e di ricevimento, rilascia comprovanti per prestazioni
eseguite sia da mezzi che da persone;
- disegnatore munito di diploma di costruttore navale che sviluppa particolari di una
costruzione o di un progetto, apportando modifiche a disegni già esistenti e riportando le
relative quotature;
- programmatore che in base alle indicazioni dell'analista e applicando i linguaggi adottati in
azienda cura la stesura dei programmi informatici;
- addetto al traffico merci, che nell'ambito di procedure esistenti o di istruzioni ricevute
predispone le necessarie pratiche per l'imbarco o lo sbarco delle merci mantenendo i contatti
con i caricatori, rilascia polizze di carico incassando i relativi noli;
- addetto gestione parco contenitori, lavoratore addetto allo smaltimento dei contenitori e delle
attrezzature in genere, all'elaborazione dei dati relativi a tali movimentazioni e alla
valutazione delle situazioni risultanti;
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- gruista;
- addetto che svolge opera di ricerca e selezione del personale navigante e che ne organizza
l'avvicendamento;
- addetto che cura il coordinamento della selezione delle prenotazioni da parte di operatori
turistici o gruppi;
- 1° assistente ispettore tecnico che opera normalmente in affiancamento;
- addetto che svolge ricerca e promozione del traffico passeggeri e/o del carico sulla base
delle direttive del capo area;
- addetto al marketing;
- addetto al recupero crediti;
- addetto polivalente alle operazioni di imbarco/sbarco in grado di eseguire tutte le attività
attinenti all’imbarco, allo sbarco e alla movimentazione dei veicoli/merci compre sa la guida
dei mezzi meccanici;
- addetto audit, visite e certificazioni a navi e uffici.
b) Operai
- operaio specializzato provetto di officina che opera sull'intera gamma delle macchine
complesse caratterizzate da condizioni funzionali particolarmente impegnative per
l'individuazione e l'eliminazione di qualsiasi tipo di guasto o revisione generale;
- movimentatore specializzato di più mezzi speciali diversi di complessa manovra ed elevato
tonnellaggio.
5° LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori di concetto che in condizione di relativa autonomia operativa nell'ambito delle proprie
mansioni svolgono attività tecniche e amministrative di notevole complessità o che esercitano il
coordinamento di un gruppo di lavoratori che svolg e mansioni di particolare rilevanza
comportanti la presenza di almeno un lavoratore di pari livello o del livello precedente.
Profili professionali
- coordinatore ufficio prenotazione/vendita, settore passeggeri che si occupa del
coordinamento delle attività e dell'assistenza nei confronti degli altri addetti dell'ufficio;
- progettista che munito di diploma di costruttore navale o di corrispondente esperienza,
coordina e controlla il lavoro di altri disegnatori o sviluppa progetti relativi ad attrezzature,
apparecchiature, macchinari o impianti complessi impostando le soluzioni ottimali definendo
quote materiali e tolleranze;
- addetto smistamento merci che in base a dati, calcoli e procedure del proprio campo di
attività, ricerca le soluzioni ottimali per l'utilizzazione degli spazi di stoccaggio e degli spazi
nave, regolando l'ordinato afflusso delle merci a banchina;
- analista programmatore;
- coordinatore servizio telecomunicazione;
- capo officina: lavoratore che ha la responsabilità gestionale di una officina le cui lavorazioni
richiedono specializzazioni corrispondenti alle mansioni di 4° livello;
- coordinatore della manutenzione e riparazione containers: lavoratore che, in base a dati e
procedure del proprio campo di attività, verifica la funzionalità e lo stato d'uso dei contenitori,
autorizzando e dirigendo le relative messe a punto e riparazioni, con preliminare definizione
dei preventivi;
- esperto nella ricerca e promozione del traffico passeggeri: lavoratore che, fornito di
adeguate conoscenze tecniche di mercato, svolge un'azione sistematica di visita ad
operatori turistici e pubblicitari, agenzie, gruppi ecc. per illustrare i programmi aziendali, i
servizi offerti e relative tariffe al fine dell'acquisizione di clientela;
- esperto nella ricerca del carico: lavoratore che, fornito di adeguate conoscenze tecniche di
mercato, svolge azioni sistematiche di visita e contatti con spedizionieri e aziende per
7
illustrare i servizi offerti dall'azienda e relative tariffe, al fine della stipulazione di contratti di
trasporto;
- contabile che avendo una conoscenza approfondita e vasta dei fatti amministrativi della
società è in grado di curarne l'analisi contabile, di elaborare le risultanze utili per il bilancio,
ed eventualmente di redigerlo, di preparare la dichiarazione dei redditi ed è responsabile di
un settore di contabilità avendo le caratteristiche di cui al livello precedente;
- vice ispettore tecnico;
- esperto che, con specifiche conoscenze, definisce e coordina le attività di comunicazione e
di marketing che abbiano impatto sul consumatore finale;
- esperto al marketing/marketing digitale;
- esperto della gestione dei canali social aziendali;
- coordinatore servizi generali;
- coordinatore piazzale ossia capo piazzale;
- esperto audit, visite e certificazioni a navi e uffici.
6° LIVELLO
Declaratoria
Lavoratori di concetto che svolgono attività tecniche o amministrative con funzioni direttive o
che hanno almeno discrezionalità di poteri, facoltà di decisione e autonomia di iniziative.
Profili professionali
- responsabile gestione contratti di noleggio;
- responsabile del bunkeraggio;
- responsabile gestione del personale navigante: lavoratore che coordina l'attività dell'ufficio
che ricerca, seleziona e avvicenda il personale navigante;
- responsabile ufficio acquisti: lavoratore che coordina l'attività degli addetti
all'approvvigionamento;
- spedizioniere capo: responsabile dell'ufficio spedizioni;
- port captain;
- ispettore tecnico;
- cassiere principale;
- responsabile piani di carico, scarico;
- analista informatico;
- responsabile ufficio acquisizione traffico;
- responsabile della promozione commerciale che sviluppa e gestisce le attività promozionali
e i contatti commerciali con i grandi clienti;
- responsabile dei servizi generali.
- responsabile del servizio prevenzione e protezione.
- responsabile ufficio audit, visite e certificazioni a navi e uffici.
7° LIVELLO – QUADRI
In aggiunta alle caratteristiche della declaratoria e dei profili professionali del 6° livello sono
inseriti nel 7° livello i lavoratori caratterizzati da una notevole esperienza acquisita a seguito di
prolungato esercizio delle funzioni svolte nonché dal coordinamento e dal controllo delle attività
di unità organizzative e operative di fondamentale importanza per l'azienda e di rilevante
complessità ed articolazione, nel presupposto che tali funzioni direttive sono svolte con ampia
discrezionalità ed autonomia nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti dell'Azienda
o dai titolari della medesima.
Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 della legge 190/1985 le parti riconoscono che
appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori inquadrati nel 7° livello.
L'Azienda provvederà ad assicurare il personale con la qualifica di quadro contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
8
In ogni caso lo svolgimento temporaneo di mansioni di quadro, che non sia determinato dalla
sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione
della qualifica di quadro sarà effettuata trascorso un periodo di nove mesi continuativi.
Le parti dichiarano che con la individuazione dei criteri e della disciplina sopraindicata per il
personale con qualifica di quadro, fermo restando l'applicazione delle norme contrattuali e di
legge disposte per gli impiegati, è stata data piena attuazione a quanto disposto dalla legge 13
maggio 1985 n. 190.
2 - I lavoratori aventi perfetta conoscenza di almeno due lingue estere non possono essere
assegnati ad un livello inferiore al 3°.
I lavoratori in possesso di laurea magistrale (o equipollente) non possono essere assegnati ad
un livello inferiore al 4°, sempreché svolgano attività inerenti alla laurea conseguita.
3 - I lavoratori in possesso di laurea triennale o di diploma di scuola media superiore esplicanti
funzioni impiegatizie non possono essere assegnati ad un livello inferiore al 3° , sempreché
svolgano attività inerenti al titolo di studio conseguito.
Il possesso del titolo deve essere dichiarato alla Società, a pena di decadenza, prima della
assunzione o, se conseguito nel corso del rapporto di lavoro, entro 15 giorni dal
conseguimento.
4 - Saranno assegnati al 3° livello gli impiegati di ordine che maturino 4 anni di anzianità nel 2°
livello.
5 - Saranno assegnati al 2° livello gli impiegati d'ordine (esclusi gli addetti ai servizi ausiliari)
che maturino 2 anni di anzianità nel 1° livello.
6 - Gli uscieri ed autisti che matureranno 8 anni di permanenza nel 1° livello, verranno passati
al 2° livello.
* * * * *
NOTA A VERBALE
Le parti convengono sulla costituzione, durante il periodo di vigenza dell’accordo di rinnovo del
CCNL unico dell’industria armatoriale 16 dicembre 2020, di un Gruppo di lavoro al fine di
valutare l’aggiornamento dei profili professionali di cui all’art. 4 della presente Sezione.
Art. 5
Assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi
1 - L'Azienda provvederà alla copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile
verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni anche per il personale
che pur non essendo inserito nel 7° livello (quadri) sia particolarmente esposto, a causa del tipo
di mansioni svolte, a rischio di responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Contratti a termine
1 - La disciplina del contratto a termine è regolata dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e ss.mm.ii.,
ferme restando le prerogative attribuite dal legislatore alla contrattazione collettiva per adeguare
la normativa alle specificità dei vari contesti.
2 - Le aziende, su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e/o delle segreterie
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie la presente Sezione, forniranno informazioni
sul numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato presenti in azienda, e sui
programmi aziendali in materia.
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3 - Le Società armatoriali operanti specificamente nei settori delle navi passeggeri/da crociera,
navi Ro/Ro e Ro/Ro pax sono caratterizzate da uno stretto collegamento dell’occupazione con
l’andamento dei flussi di attività che variano in relazione a molteplici fattori legati alla
stagionalità nelle sue diverse accezioni: ciclica, climatica, festiva, feriale, anche con riferimento
ad aziende ad apertura annuale. In tali ipotesi, per mantenere idonei livelli di servizio, è
necessario adeguare l’organico attraverso la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
4 - I limiti nella successione di contratti a tempo determinato tra le medesime parti di cui all'art.
19, comma 2 e all’art. 21, comma 2 del D.lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., nonché la disciplina dei limiti
quantitativi di utilizzo di cui all’art. 23 comma 1 del D.lgs. 81/2015 e ss.mm.ii., non trovano
applicazione, oltre che per le attività stagionali definite dal D.P.R. n. 1525/1963 e successive
modifiche e integrazioni, ai contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati allo svolgimento
delle attività stagionali, intendendosi per tali quelle svolte nelle società armatoriali operanti nel
settore delle navi passeggeri, navi Ro/Ro e Ro/Ro pax di cui al comma 3.
La stagionalità opera:
- nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 ottobre;
- periodi connessi a festività religiose o civili, nazionali o estere.
5 - Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 24, comma 1 del Decreto Legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, le parti, con l’obiettivo di
fornire un ulteriore necessario strumento finalizzato ad adeguare l’organico aziendale a
temporanee esigenze tecniche e/o organizzative e/o sostitutive diverse da quelle considerate
nell’ambito delle attività stagionali sopra riportate, individuano la possibilità di assunzione con
contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o di proroga/rinnovo oltre tale
termine ed entro quello previsto dalla legge, con le seguenti causali:
- Temporanee esigenze amministrative e/o operative, per attività eccedenti l’operatività del
personale stabile a tempo indeterminato, a supporto delle attività connesse alle navi della
flotta sociale o di specifici progetti.
A titolo esemplificativo e non esaustivo della causale, si menzionano specifici casi in essa
ricompresi:
o attività di pianificazione, presentazione e gestione di progetti formativi presso fondi
interprofessionali;
o fase progettuale ed esecutiva di programmi di automazione e digitalizzazione di
processi.
- Temporanee esigenze derivanti dall’avvio di nuove unità, divisioni o attività aziendali.
- Temporanei picchi di lavoro di specifiche unità/divisioni aziendali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo della causale, si menzionano specifici casi in essa
ricompresi:
o attività di presentazione alle Autorità consolari delle domande di visto a favore dei
marittimi.
- Temporanea assunzione di personale affetto da patologie e in attesa di riconoscimento
dell’invalidità da parte di Enti preposti, finalizzata all’inserimento nelle categorie protette ex
Legge n. 68/99.
- Sostituzione di altri lavoratori. Al fine di consentire eventuali passaggi di consegne, tali
contratti a termine potranno avere inizio e cessare con anticipo e/o posticipo fino a due
mesi ante e post assenza del lavoratore sostituito.
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Art. 7
Part-time
1 - La disciplina del contratto di lavoro a tempo parziale è regolata dalle vigenti disposizioni di
legge e dall’Allegato 2.
Art. 8
Mutamento di mansioni
1 - Il lavoratore, in relazione alle esigenze della Società, può essere assegnato
temporaneamente anche a mansioni diverse da quelle inerenti al suo inquadramento , purché
equivalenti e non comportanti alcun peggioramento economico , fatti salvi i casi previsti dalla
legge.
2 - Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nell’inquadramento superiore
al suo, dovrà essere corrisposto, per tutta la durata della destinazione, un compenso di importo
non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella minima del predetto
inquadramento superiore.
3 - Trascorso un periodo continuativo di tre mesi, oppure di un anno non continuativo negli
ultimi tre anni nel disimpegno di dette mansioni superiori ove la relativa assegnazione delle
mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, avverrà senz'altro il passaggio del lavoratore a tutti gli effetti
nell’inquadramento superiore.
Art. 9
Contratti di apprendistato
1 - L’accordo sindacale per l’applicazione del contrat to di apprendistato è riportato
nell’Allegato 4.
Art. 10
Orario di lavoro, lavoro straordinario diurno, notturno e festivo
1 - L'orario settimanale di lavoro è di 40 ore e verrà ripartito dal lunedì al venerdì in otto ore
giornaliere, salvo diversa pattuizione a livello aziendale da concordarsi con le R.S.U./R.S.A. e/o
OO.SS. territoriali.
2 - L’organizzazione del lavoro in turni e i relativi trattamenti economici potranno essere definiti
in sede di contrattazione integrativa aziendale.
3 - La giornata del sabato mantiene la sua natura di giorno feriale a tutti gli effetti.
4 - Ai lavoratori che, per esigenze di servizio, fossero chiamati a prestare la loro opera in detta
giornata sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario per le ore di lavoro effettivamente
prestate.
5 - In riferimento al d.lgs. n. 66/2003, il lavoro compiuto oltre le 40 ore è considerato lavoro
straordinario.
6 - Ai fini della relativa maggiorazione è considerata prestazione notturna quella effettuata dalle
ore 20 alle ore 8 del mattino successivo; è considerato lavoro festivo quello effettuato nelle
giornate di domenica, negli altri giorni festivi e nelle ore pomeridiane dei giorni semifestivi.
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7 - Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 30% se
diurno, del 50% se notturno feriale o diurno festivo e del 60% se notturno festivo. Per il lavoro
straordinario svolto nella giornata del sabato la maggiorazione per le ore diurne è pari al 35%.
8 - A tale effetto, per la determinazione della retribuzione oraria, si divide la retribuzione
mensile per 173. Per retribuzione mensile dovrà intendersi:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità.
9 - Le suddette percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario notturno e festivo non
sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore.
10 - Nessun lavoratore potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro
straordinario, il lavoro notturno e festivo salvi giustificati motivi di impedimento.
11 - Al lavoratore, chiamato a prestare la propria opera nella giornata di domenica e negli altri
giorni festivi o semifestivi di cui all'art. 1 2, sarà riconosciuto il riposo compensativo nella misura
di mezza giornata qualora la prestazione d'opera sia di durata inferiore a 4 ore e di una intera
giornata qualora la prestazione dell'opera superi le 4 ore: oltre al riposo compensativo, al
lavoratore che presti la propria opera in tali giornate, sarà corrisposto un importo pari al 50%
della quota oraria di retribuzi one (com'è indicato al punto 8) - senza maggiorazione - per ogni
ora di effettivo lavoro. Qualora la prestazione in tali giornate dovesse eccedere le 8 ore di
lavoro, al lavoratore dovrà essere corrisposto, in aggiunta al trattamento di cui sopra, il
compenso orario lavoro straordinario festivo per ogni ora di ulteriore effettivo lavoro.
12 - Le prestazioni di lavoro straordinario e supplementare fornite da ciascun lavoratore non
potranno superare le 250 ore annue complessive.
13 - Per i lavoratori inquadrati nella categoria “quadro” (7° livello), non avendo gli stessi obblighi
di rilevazione oraria, essendo esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro ,
i trattamenti economici relativi al lavoro straordinario diurno, notturno e festivo sono assorbiti nel
trattamento economico globale annuo, ivi compresa l’indennità di funzione , tenendo anche
conto delle disposizioni di legge in materia di orario di lavoro.
14 - Ai lavoratori di cui al punto precedente, chiamati a prestare la propria attività lavorativa nella
giornata di domenica e negli altri giorni festivi o semifestivi, verrà riconosciuto il solo riposo
compensativo di cui al comma 11.
15 - Qualora la natura delle responsabilità assegnate al lavoratore inquadrato nella categoria di
“quadro” comporti in maniera continuativa l’effettuazione di prestazioni oltre l’orario giornaliero
di lavoro , l’azienda , che non l’abbia già previsto, definirà , anche in sede di contrattazione di
secondo livello, uno specifico compenso forfetario.
Art. 11
Riposo settimanale
1 - Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di
regola in coincidenza con la domenica , da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art.
7 del d.lgs. n. 66/2003 . Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un
periodo non superiore a quattordici giorni.
2 - Sono fatte salve le eccezioni di cui all’art. 9 del d.lgs n. 66/2003 relative a specifiche attività.
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Art. 12
Giorni festivi e semifestivi
1 - Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche;
b) l'anniversario della Liberazione (25 aprile), la festa del lavoro (1° maggio) e la festa
della Repubblica (2 giugno);
c) le seguenti Festività:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- lunedì di Pasqua;
- 15 agosto (Assunzione);
- 16 agosto;
- 1° novembre (Ognissanti);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (S. Stefano);
- il giorno del Santo Patrono del luogo ove il lavoratore presta la sua opera (').
(') Esclusivamente per le Aziende che hanno sede nel Comune di Roma la festività del 29
giugno (SS. Pietro e Paolo) è stata ripristinata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 792.
2 - Sono considerati giorni semifestivi le seguenti ricorrenze:
- Venerdì Santo;
- 2 novembre (Defunti);
- 24 dicembre (Vigilia di Natale);
- 31 dicembre.
Nei giorni semifestivi l'orario di lavoro è limitato alle prime 4 ore dell'orario normale.
3 - Qualora una delle ricorrenze nazionali elencate sotto la lettera b), oppure una delle altre
festività elencate sotto la lettera c), cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta al
normale trattamento economico e normativo, un importo pari ad una quota giornaliera della
retribuzione così determinata:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di funzione di cui all’Allegato 1.
4 - Qualora la Società concentri l'orario settimanale nei primi cinque giorni della settimana (dal
lunedì al venerdì) e una delle ricorrenze nazionali elencate sotto la lettera b), oppure una delle
altre festività elencate sotto la lettera c), nonché una delle giornate semifestive di cui al punto
2), cada di sabato, ai lavoratori è dovuto in aggiunta al normale trattamento economico e
normativo, un importo pari rispettivamente ad una quota giornaliera, ovvero alla metà di essa
calcolata come previsto al punto 3).
5 - Qualora una delle giornate semifestive cada di domenica, ai lavoratori è dovuto, in aggiunta
al normale trattamento economico e normativo, un importo pari a metà di una quota giornaliera
della retribuzione di cui al punto 3).
6 - Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1/26 mo della retribuzione di cui al punto 3).
Art. 13
Trattamento per festività abolite
1 - Tutte le giornate considerate dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54, sono feriali e lavorative.
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2 - Il lavoratore che presti la propria opera nelle seguenti festività soppresse: 19 marzo e 4
novembre, avrà diritto al seguente trattamento:
- 19 marzo: normale retribuzione;
- 4 novembre: trattamento economico pari a quello previsto per le festività cadenti di
domenica di cui al punto 3, art. 12.
3 - Per le seguenti festività religiose soppresse dalla legge: Ascensione, Corpus Domini, SS.
Pietro e Paolo, al lavoratore saranno riconosciute altrettante giornate di riposo retribuito , che
possono essere fruite , anche su richiesta del lavoratore e su base oraria , entro l’anno di
maturazione, fatte salve comprovate esigenze tecnico-organizzative aziendali.
Art. 14
Retribuzioni
1 - Il minimo contrattuale, a fferente a ciascun livello di inquadramento di lavoratori, è riportato
nella Tabella allegata (Allegato 1) parte integrante, a tutti gli effetti, della presente Sezione.
2 - Lo stipendio sarà corrisposto ad ogni fine mese con la specificazione degli altri elementi
costitutivi della retribuzione liquidabili mensilmente.
3 - Nel caso che la Società ne ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, decorreranno di pieno
diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di riferimento e con decorrenza
dalla scadenza di cui al comma precedente. Il lavoratore avrà comunque facoltà di risolvere il
rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione di tutte le competenze maturate, ivi compresi il
trattamento di fine rapporto e il mancato preavviso.
4 - Nel caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione,
al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
5 - Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non potrà mai superare il 10% della retribuzione
mensile salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
6 - A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo
della retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo l’Allegato 1 bis, dandosi atto che l’ammontare
complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo di ogni sua
incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e comunque
sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni
effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del
solo TFR.
Art. 15
Contributo sostitutivo della mensa
1 - È posto a carico dell'Azienda, un contributo sostitutivo della mensa di € 1,50 per ogni
giornata di effettiva presenza.
2 - Qualora già esistessero in sede aziendale contributi o indennità per detto titolo l'importo di
cui sopra verrà assorbito nella misura del 50% ma in nessun caso il contributo totale
dell'azienda potrà essere inferiore a € 1,50.
3 - Il contributo sostitutivo mensa verrà considerato come elemento utile esclusivamente ai fini
del calcolo della indennità di mancato preavviso, del trattamento di fine rapporto, del
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trattamento di festività e di quello di ferie nonché della 13 a e 14 a mensilità ed è , su base
mensile, convenzionalmente stabilito in misura pari a € 33,00.
4 - Gli importi come sopra stabiliti con i relativi riflessi di cui al comma precedente, non
verranno più corrisp osti dalle aziende che organizzino un servizio mensa in propri o o con
convenzioni sostitutive o che riconoscano i buoni pasto , in misura pari a € 5,29, ovvero € 7,00
qualora l’azienda scelga di corrispondere i buoni pasto elettronici, salvo diverse pattuizioni
aziendali.
Art. 16
Indennità per maneggio di denaro e cauzione
1 - Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per incassi e
pagamento con responsabilità per errore, anche finanziario, ha diritto ad una particolare
indennità mensile pari al 6% del minimo contrattuale.
2 - Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere
depositate e vincolate al nome del garante e del garantito presso un istituto di credito.
3 - Gli interessi derivanti dalla cauzione andranno a beneficio del lavoratore.
Art. 17
Tredicesima e Quattordicesima mensilità
1 - In occasione del Natale la Società corrisponderà al lavoratore una mensilità della
retribuzione costituita dai seguenti elementi:
- Minimo contrattuale;
- Eventuale superminimo;
- Aumenti periodici di anzianità;
- Contributo sostitutivo mensa;
- Indennità di funzione di cui all’allegato 1.
2 - In occasione della Pasqua o prima del periodo feriale, la Società corrisponderà al lavoratore
una mensilità della retribuzione costituita dagli elementi di cui al comma 1.
3 - Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il
lavoratore non in prova, avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle mensilità accessorie
e per quanti sono stati i mesi interi di servizio prestato, calcolando come mese intero la frazione
di mese uguale o superiore a 15 giorni e trascurando invece quella inferiore a 15 giorni.
Art. 18
Aumenti periodici di anzianità
1 - Ai lavoratori sarà riconosciuto, alla maturazione di ogni biennio di anzianità, e con
godimento dal primo giorno del mese successivo, un aumento periodico di anzianità pari ad un
importo differenziato per livello secondo le seguenti cifre:
1° livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 23,74
2° livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 24,41
3° livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 25,76
4° livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 29,35
5° livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 30,47
6° livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 34,39
7° livello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 36,07
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2 - Il numero massimo di aumenti periodici di anzianità maturabili sarà di 5.
3 - Nei confronti del personale, cui si applica la presente Sezione, assunto prima del 31
dicembre 1988, il numero massimo degli aumenti periodici di anzianità maturabili resta di 10.
4 - In caso di passaggio di livello il lavoratore manterrà l'importo degli scatti di anzianità
maturati nel livello di provenienza. Tale importo, ai fini dell'individuazione del numero di scatti o
frazione di numero di scatti, che da quel momento si considererà maturato dal lavoratore, sarà
diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello. Il lavoratore avrà
successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di anzianità, o loro frazioni, quanti ne
occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile sopra indicato. La frazione di
biennio in corso al momento del passaggio del livello sarà utile agli effetti della maturazione del
successivo scatto di anzianità.
5 - Gli scatti di anzianità non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi
potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici di anzianità maturati o da maturare.
Art. 19
Ferie
1 - Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie, con decorrenza della
retribuzione, secondo i termini sottoindicati:
- per i lavoratori aventi una anzianità di servizio:
a) da 1 anno a 6 anni compiuti: giorni 22,5 lavorativi;
b) oltre 6 anni e fino a 20 anni compiuti: giorni 26 lavorativi;
c) oltre i 20 anni compiuti: giorni 27,5 lavorativi.
In caso di ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni, si precisa che, per l'esatta
determinazione dei giorni di ferie da fruire, il numero dei giorni sopra indicati si moltiplica per
1,2. Il risultato così ottenuto rappresenta il numero dei giorni di ferie da godersi.
2 - Il periodo di fruizione delle ferie annuali è stabilito dall’azienda, tenuto conto delle esigenze
dell’attività e delle richieste dei lavoratori.
I dipendenti sono tenuti a prestare collaborazione con l’azienda nella pianificazione delle ferie in
vista del comune obiettivo di fruire delle ferie annuali n ello stesso anno di maturazione,
comunicando all’azienda entro i termini e nelle modalità che la stessa riterrà congrui e
tempestivi le proprie ipotesi di programmazione annua.
Nella pianificazione deve essere previsto un riposo annuale continuativo della durata minima di
due settimane , ove richiesto dal lavoratore . Le ulteriori ferie sono fruibili a giornata intera o,
anche su richiesta del lavoratore, a mezza giornata.
La rinuncia anche tacita al godimento delle ferie non è ammessa. In caso di sopravvenuta
impossibilità al godimento delle ferie allo scadere dell’anno di maturazione, le stesse dovranno
essere fruite nel più breve tempo possibile, compatibilm ente con le esigenze lavorative e
normalmente entro un termine massimo di 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione . In
caso di particolari esigenze tecnico -organizzative aziendali, previa informativa alle RSU/RSA,
tale termine è esteso a 24 mesi , decorso il quale scatterà l’obbligazione contributiva per le ferie
non godute.
2 bis - Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà spostare il periodo di ferie
precedentemente autorizzato o richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie,
fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva. In tal
caso, il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese, derivanti dall’interruzione o dallo
spostamento, effettivamente sostenute e debitamente documentate.
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3 - La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate,
in caso di risoluzione nel corso dell'anno il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione
dei mesi di servizio prestato.
3 bis - In caso di mancato godimento delle ferie, l’indennità sostitutiva spettante al lavoratore,
per ogni giornata di ferie non fruita, è pari a 1/26mo dei seguenti elementi retribuitivi:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- scatti di anzianità;
- indennità di funzione.
4 - L'assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso.
5 - La malattia e l'infortunio interrompono il periodo di ferie.
6 - Non devono essere computat e nelle ferie le tre giornate di riposo retribuito di cui all’art. 1 3,
comma 3.
Art. 20
Permessi e congedi parentali
1 - Al lavoratore spetteranno tutte le tutele in materia di permessi e congedi parentali previste
dalle disposizioni di legge vigenti.
A) PERMESSI
1 - Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di permessi, al
lavoratore che ne faccia domanda la Società può concedere, a suo esclusivo giudizio, brevi
permessi non retribuiti per giustificati motivi. Tali brevi periodi di permesso non sono computati
in conto dell'annuale periodo di riposo.
2 - Le assenze debbono essere comunque immediatamente giustificate alla Società.
3 - I lavoratori studenti, gli iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio dei titoli legali hanno diritto a permessi
retribuiti.
Per gli studenti universitari il permesso retribuito (non ripetibile) sarà di 4 giorni per ogni esame,
mentre per gli altri studenti tale permesso retribuito sarà di 7 giorni per ogni sessione di esame.
4 - Ferme restando le vigenti previsioni di legge, le parti convengono che al lavoratore padre o
alla lavoratrice madre verrà concessa, su base annua, una giornata di permesso retribuita fino
al terzo anno di vita del bambino.
5 - Nel caso di richiesta del permesso per i motivi previsti dalla legge, il lavoratore è tenuto a
documentare i motivi/eventi che danno diritto al permesso a mezzo di idonea
documentazione/certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
6 - In aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente e dalla presente Sezione in
materia di permessi e congedi, le aziende concederanno ai lavoratori che ne facciano richiesta,
in occasione della nascita o adozione di un figlio, del decesso di un familiare entro il secondo
grado, o di visita medica specialistica, ulteriori permessi retribuiti per ogni anno di calendario,
fruibili solo a seguito di specifica certificazione, come sotto descritti:
8 ore saranno concesse per nascita/adozione di un figlio o per decesso di un familiare entro il
secondo grado;
20 ore saranno concesse per visita medica specialistica.
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La mancata fruizione dei suddetti permessi non comporta l’equivalente riconoscimento
economico né il cumulo con quelli spettanti per l’anno successivo.
In caso di esistenza di accordi aziendali relativi alla disciplina suddetta, sarà applicata quella di
miglior favore.
Le quantità di cui sopra sono riparametrate proporzionalmente per i lavoratori in regime di part
time e per i lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a un anno.
B) CONGEDI PARENTALI
1 - Ai fini e per gli effetti dell’art. 32 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, il padre
lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita hanno diritto
al congedo parentale che può essere utilizzato sia su base giornaliera, che oraria; quest’ultima
in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile
immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. La
richiesta per la loro fruizione, sia giornaliera che oraria, deve pervenire alla Società con un
preavviso non inferiore a 5 giorni di calendario, indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo
e allegando il certificato di nascita, ovvero la dichiarazione sostitutiva.
2 - A livello aziendale potranno essere definite eventuali integrazioni alla retribuzione spettante
ai sensi delle disposizioni di legge.
Art. 21
Periodo di aspettativa
1 - L'Azienda può concedere al lavoratore che abbia maturato un'anzianità di servizio non
inferiore a 2 anni e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o
familiari, un periodo di aspettativa non superiore a 12 mesi.
2 - L'aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell'anzianità né il diritto alla
retribuzione.
Art. 22
Congedo matrimoniale
1 - Al lavoratore sarà concesso, in occasione del matrimonio avente validità civile o dell’unione
civile ai sensi della Legge n. 76/2016 , un congedo retribuito di quindici giorni consecutivi di
calendario.
2 - Il lavoratore deve presentare il certificato di matrimonio entro tre mesi dalla data della
celebrazione dello stesso, pena la restituzione della retribuzione indebitamente percepita.
3 - Detto congedo non può essere computato nel periodo delle ferie annuali.
Art. 23
Servizio militare
1 - La chiamata alle armi sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare:
l'addetto ha quindi diritto alla conservazione del posto, il tempo trascorso in servizio militare
viene computato agli effetti dell'anzianità di servizio.
2 - Per i trattenuti alle armi si applicano le disposizioni del R.D.L. 20 marzo 1941, n. 123.
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3 - Al termine del servizio militare per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di
congedo, l'addetto, entro 30 giorni dal congedo o dall'invio in licenza, deve porsi a disposizione
della Società per riprendere servizio, in mancanza sarà considerato dimissionario, salvo il caso
di impedimento per comprovati motivi di forza maggiore.
4 - L'addetto richiamato alle armi continua a far parte del personale della Società a tutti gli
effetti.
5 - Al richiamato viene mantenuta limitatamente ai primi due mesi di assenza, la retribuzione di
cui avrebbe fruito restando in servizio; per il periodo successivo e per tutta la durata del
richiamo, sarà invece corrisposta, nei modi previsti dalla legge e nel caso che il trattamento
economico militare sia inferiore alla retribuzione civile, una indennità pari alla differenza tra la
retribuzione che avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio e quella percepita in servizio
militare.
6 - Chi abbia lasciato la Società per richiamo alle armi dovrà presentarsi per riprendere servizio
entro il termine di dieci giorni dalla fine del richiamo se il servizio militare ha avuto durata
superiore ad un mese e non superiore a sei mesi, di venti giorni se superiore a sei mesi e non
ad un anno, di trenta giorni se ha avuto durata superiore ad un anno, intendendosi in caso
contrario risolto il rapporto di lavoro per dimissioni, salvo il caso di impedimento per comprovati
motivi di forza maggiore.
7 - La retribuzione civile per l'addetto che si sia presentato in termini utili decorrerà dal giorno
successivo a quello della cessazione del servizio militare.
8 - Per quanto non previsto dal presente art. si fa riferimento alle disposizioni di legge in
materia.
Art. 24
Trasferte
1 - Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spetterà il rimborso , a piè di lista, delle
spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive
(pernottamento e vitto) necessarie per l'espletamento della missione.
2 - Le classi di viaggio sono stabilite come segue:
a) viaggi in ferrovia, 1a classe;
b) viaggi in aereo, classe economica.
Le ore di viaggio durante la trasferta non sono utili ai fini del computo delle ore di lavoro
straordinario e sono compiutamente indennizzate dal trattamento economico di cui al presente
articolo.
3 - L’azienda potrà concedere, su richiesta del lavoratore, in alternativa al piè di lista e
all’indennità di trasferta di cui al punto successivo, un importo giornaliero pari a
€ 65,00. In tal caso, i l suddetto importo va incrementato , per ogni giorno di trasferta, di un
ulteriore importo pari al 2,5% del minimo contrattuale del livello di appartenenza del dipendente,
e sarà frazionabile, considerando il pernottamento al 60% ed il vitto al 40%, quota quest'ultima
anche essa frazionabile.
4 - Fatte salve eventuali pattuizioni collettive o individuali che disciplinano la materia, qualora la
trasferta superi la durata complessiva di 4 ore, la relativa indennità giornaliera sarà pari a €
15,00.
5 - Al lavoratore chiamato quale testimone in giudizio, per cause correlate all’attività lavorativa
svolta, verrà corrisposto il trattamento di trasferta secondo quanto previsto dal presente articolo.
19
Art. 25
Trasferimenti
1 - Premesso che il trasferimento può essere disposto per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive, i l lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto
precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni
locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova
destinazione.
2 - Il lavoratore che non accetta il trasferimento avrà diritto al trattamento di fine rapporto e al
preavviso, salvo che per gli addetti del 4°, 5°, 6° e 7° livello per i quali all'atto dell'assunzione sia
stato espressamente pattuito il diritto della Società di disporre il trasferimento del lavoratore o
tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio,
nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso sarà licenziato.
3 - Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposta, a titolo di una tantum, mezza mensilità,
nonché il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé e per le persone di famiglia e per
gli effetti familiari (mobilia, bagaglio, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con la Società.
Sarà, inoltre, corrisposta un’ulteriore mezza mensilità al lavoratore coniugato o convivente more
uxorio, a cui si aggiunge un giorno di retribuzione per ogni figlio a carico.
4 - Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per
anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato alla Società
precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale
indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
5 - Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato per iscritto tempestivamente al
lavoratore e comunque con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
6 - Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
Art. 26
Trattamento in caso di malattia o infortunio
A) Certificazione della malattia e controlli
L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Azienda con la massima tempestività, così
come l’eventuale prosecuzione. Il numero di protocollo del certificato medico telematico dovrà
essere comunicato alla Società, secondo le tempistiche previste dalla normativa previdenziale e
assistenziale vigente. Sono fatte salve eventuali diverse procedure previste da accordi
aziendali.
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi reperibile al domicilio indicato, a
disposizione per le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalla vigente normativa.
L’eventuale controllo dello stato di malattia potrà essere effettuato soltanto attraverso i sanitari
dell’Ente preposto, anche su richiesta della Società.
B) Trattamento economico
Nel corso di ciascun anno di calendario, nel caso di susseguirsi di più eventi di malattia (l’ipotesi
di continuazione di malattia è considerata un unico evento morboso), il trattamento economico
di malattia, anche qualora esso sia erogato dall’INPS, verrà così corrisposto:
- per i primi 3 eventi al 100% della retribuzione giornaliera di riferimento;
- dal 4° al 6° evento, limitatamente ai primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) indicati nel
certificato medico, al 50% della retribuzione giornaliera di riferimento;
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- dal 7° evento, limitatamente ai primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza) indicati nel
certificato medico, al 30% della retribuzione giornaliera di riferimento.
Le assenze dovute a ricoveri ospedalieri anche in day hospital, emodialisi, eventi morbosi delle
lavoratrici durante il periodo di gravidanza, debitamente certificate, sono escluse dal computo
degli eventi di cui al comma precedente.
Le eventuali risorse rinvenienti dall’applicazione del presente paragrafo saranno utilizzate per
finanziare attività di formazione e/o sensibilizzazione sui temi della diversità e inclusione, da
esperire entro i termini di vigenza del CCNL.
C) Periodo di comporto
In caso di assenza per un singolo evento di malattia la Società conserverà al dipendente, non in
prova, il posto di lavoro per un periodo almeno pari a 10 mesi, senza interruzione di anzianità,
corrispondendo l’intera retribuzione, fermo restando quanto previsto al paragrafo B (comporto
secco).
Fermo restando quanto previsto al paragrafo B), qualora nell’arco dell’ultimo triennio il
dipendente raggiunga, per effetto di più eventi morbosi, assenze complessive per malattia
almeno pari a 330 giorni, per i quali sarà corrisposta l’intera retribuzione, la Società potrà
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro (comporto per sommatoria).
D) Patologie gravi
In caso di assenza per patologie di particolare gravità, certificate dal SSN e accertate dal
medico competente – quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, neoplasie invalidanti,
sclerosi multipla, morbo di Parkinson e di Alzheimer, trapianti di organi vitali - la Società
conserverà al lavoratore, non in prova, il posto di lavoro per un periodo almeno pari a 18 mesi,
senza interruzione dell’anzianità, corrispondendo l’intera retribuzione e restando in tal caso
escluso quanto previsto al paragrafo B (comporto secco).
Qualora nell’arco dell’ultimo triennio il dipendente raggiunga, per effetto di più eventi morbosi,
assenze complessive per malattia pari almeno a 540 giorni, per i quali sarà corrisposta l’intera
retribuzione (restando in tal caso escluso quanto previsto al paragrafo B), la Società potrà
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro (comporto per sommatoria).
A fronte del protrarsi dell’assenza a causa di una patologia grave e continuativa che comporti
terapie salvavita, certificata dal SSN e accertata dal medico competente, il lavoratore potrà
fruire previa richiesta scritta di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, di durata non
superiore a 24 mesi, a condizione che siano esibiti dal lavoratore medesimo regolari certificati
medici.
I lavoratori affetti da patologie di particolare gravità potranno richiedere di trasformare il proprio
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
E) Insorgenza malattia durante il periodo di preavviso
In caso di insorgenza della malattia durante il periodo di preavviso, questo si sospende e
riprenderà a decorrere dalla certificazione dell’avvenuta guarigione. In tal caso il rapporto di
lavoro si risolve alla scadenza del periodo di preavviso.
F) Insorgenza malattia per rapporto di lavoro a tempo determinato
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, l’insorgenza della malattia non protrae il
termine di scadenza del contratto.
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G) Risoluzione del rapporto di lavoro
Superati i termini sopra indicati, differenziati in funzione della gravità delle patologie, la Società,
ove provveda al licenziamento dell’addetto, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto, ivi
compresa l’indennità del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all’addetto di
riprendere servizio, l’addetto stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto al solo
trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e la Società non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso,
fatta salva la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
H) Accordi di secondo livello di miglior favore
Sono fatti salvi accordi di secondo livello che prevedano trattamenti di miglior favore.
NORMA TRANSITORIA
Il computo degli eventi di cui al paragrafo B) partirà dalla data di decorrenza dell’accordo di
rinnovo del CCNL.
La disciplina del periodo di comporto stabilita nel presente articolo si applicherà alle malattie e
alle patologie gravi manifestatesi e certificate a partire dalla data di decorrenza dell’accordo di
rinnovo del CCNL. Per quelle precedentemente certificate si applicherà la previgente disciplina
contrattuale.
Art. 27
Trattamento in caso di malattia professionale
e infortunio sul lavoro
1 - Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia
professionale, la Società conserverà al lavoratore, non in prova, il posto per un periodo di 10
mesi se egli abbia una anzianità di servizio non superiore a 5 anni e per un periodo di 14 mesi
se abbia una anzianità di oltre 5 anni senza interruzione dell'anzianità corrispondendogli l'intera
retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.
Qualora l'infortunio o la malattia professionale siano indennizzati dall’INAIL, l'Azienda
corrisponderà al lavoratore una integrazione dell’indennità economica corrisposta dall’INAIL fino
al raggiungimento del 100% della retribuzione ordinaria che avrebbe percepito in adempimento
alle norme contrattuali.
2 - Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, e fino alla scadenza del
periodo stesso.
3 - Alla scadenza dei termini sopra indicati la Società, ove provveda al licenziamento del
lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto, ivi compresa l'indennità di preavviso.
4 - Qualora la prosecuzione dell’assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro
superando i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore
stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto. Ove ciò
non avvenga e la Società non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la
decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
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Art. 28
Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
1 - Nel caso di gravidanza e puerperio di una lavoratrice, questa ha dirit to al trattamento
previsto dalla normativa vigente.
2 - Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga
una malattia, si applicheranno le disposizioni fissate dall'art. 26 della presente Sezione quando
risultino più favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia
stessa.
3 - L'assenza per gravidanza e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio
limitatamente al periodo di conservazione del posto.
4 - Per i cinque mesi di astensione obbligatoria (artt. 16 e 20, T.U. n. 151/2001) l'Azienda
assicurerà, alle lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato, la retribuzione media
globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del
congedo di maternità mediante opportuna integrazione del trattamento previsto dalla legge per
la lavoratrice madre.
Art. 29
Contrattazione di secondo livello
1 - Ai sensi di quanto previsto dai vigenti Accordi Interconfederali con la contestuale
sottoscrizione dell'impegno a far sì che le rispettive Organizzazioni, a tutti i livelli vi si attengano,
la contrattazione aziendale o di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in
parte dal contratto collettivo nazionale di categoria o dalla legge.
2 - La contrattazione aziendale o di secondo livello, che ha durata triennale, non potrà pertanto
modificare quanto stabilito dal la presente Sezione , salvo nei casi espressamente demandati.
Conseguentemente le parti stipulanti la presente Sezione, con riguardo alla contrattazione
aziendale o di secondo livello, prevedono che le materie ad essa delegate sono quelle indicate
nell'elencazione in lettere di cui ai successivi punti.
a) erogazioni retributive correlate a programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini
del miglioramento della competitività, nonché risultati legati all'andamento economico delle
imprese, compresi i margini di produttività eccedente rispetto a quella eventualmente già
utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL, tali importi di norma
variabili e non predeterminabili non saranno utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e
contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
b) tutela della salute dei lavoratori marittimi e attività di formazione e prevenzione in materia di
ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) le materie individuate nell’articolato del la presente Sezione, quali: articolazione dell’orario di
lavoro; disciplina del contratto a tempo determinato; lavoro a tempo parziale; individuazione
di nuovi profili professionali , condotte disciplinarmente rilevanti , le modalità di erogazione di
eventuali trattamenti sostitutivi della mensa, indennità di trasferta.
3 - Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate almeno tre mesi prima
della scadenza del contratto collettivo aziendale o di secondo livello, e per tale periodo, così
come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni
dirette o unilaterali. L’azienda darà riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della piattaforma
rivendicativa.
4 - Fermo restando che l'organizzazione del lavoro è di pertinenza del datore di lavoro ed è
pertanto esclusa dalle materie oggetto di contrattazione aziendale o di secondo livello, i riflessi
della stessa sulle condizioni di lavoro potranno essere argomento di contrattazione aziendale o
di secondo livello, ove non già definiti dalla presente Sezione.
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5 - Sulla base di accordi aziendali o territoriali, al fine di gestire gravi situazioni di crisi
economiche, con l’obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per
individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dal la presente Sezione
sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull'organizzazione del lavoro, aventi
caratteristiche di temporaneità e di sperimentazione.
6 - Le aziende nelle quali non viene avviato un confronto per la contrattazione di secondo
livello oppure che non applicano alcun accordo sindacale di secondo livello saranno tenute ad
erogare, ai propri dipendenti, a titolo perequativo, un elemento “retributivo di garanzia” lordo
mensile pro-capite non utilizzabile ai fini del calcolo degli istituti differiti né dello straordinario,
pari al 3% del minimo contrattuale. Tale importo sarà assorbito nel caso di stipula di accordo
aziendale o di secondo livello.
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello potrà essere regolamentato l'istituto della
reperibilità, intendendo per reperibilità l'obbligo del lavoratore ad essere disponibile alle
chiamate in servizio, presso i siti di lavoro aziendali, nei giorni e negli orari individuati dai
programmi di reperibilità, anche con mezzi di comunicazione aziendale.
Le aziende forniranno, su richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali, informazioni in
merito ai programmi di godimento delle ferie, anche al fine della individuazione di proroghe
nell'anno solare successivo.
Nell'ambito della contrattazione di secondo livello le parti potranno concordare le percentuali da
applicare al numero dei lavoratori a tempo indeterminato, riferite annualmente alle richieste di
part-time avanzate dai lavoratori.
Le parti potranno altresì individuare le motivazioni per le quali vada data priorità
all'accoglimento delle richieste.
7 - Settori terminal, traghetti e crociere.
Dato il costante evolvere nelle caratteristiche dell'attività dei settori terminal , traghetti e crociere,
che può comportare la definizione di nuove qualifiche, le parti potranno determinare, con
accordi aziendali, nuovi profili/livelli professionali.
Art. 30
Doveri del lavoratore
1 - Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alle mansioni affidategli,
e, in particolare:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dalla Società per il
controllo delle presenze;
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le
disposizioni della presente Sezione nonché le istruzioni impartite dai superiori;
c) conservare assoluta segretezza sugli interessi della Società, non trarre profitto, con danno
dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nella Società, né svolgere
attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, in forma di
concorrenza sleale, dopo che sia stato risolto il contratto di lavoro , delle notizie attinte
durante il servizio, fermo restando le disposizioni di legge;
d) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.
2 - Il lavoratore dovrà comunicare le eventuali variazioni della sua residenza.
Art. 31
Provvedimenti disciplinari
1 - Le inadempienze del lavoratore potranno essere sanzionate, a seconda della loro gravità,
con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
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c) multa non superiore all'importo di quattro ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro e dallo stipendio, per un periodo non superiore a otto giorni;
e) licenziamento.
2 - Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato dalla Società nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza aver consentito
l’esercizio del diritto di difesa.
3 - Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante della Organizzazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato.
4 - In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto
che vi ha dato causa.
5 - Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà
di adire l’autorità giudiziaria, può promuovere, nei venti giorni lavorativi successivi alla
comunicazione scritta del provvedimento adottato, anche per mezzo dell’Associazione
sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite la Direzione
provinciale del lavoro di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in
difetto di accordo, nominato dal dirigente responsabile dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro . In
tal caso, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora la Società non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dalla Direzione
provinciale del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al presente
comma, la sanzione disciplinare non avrà alcun effetto. Se la Società adisce l'autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
6 - Decorsi due anni dall'applicazione delle sanzioni disciplinari non potrà tenersi conto di esse
ad alcun effetto.
7 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, i l provvedimento del rimprovero scritto si applicherà
al lavoratore che:
a) non osservi l’orario ordinario di lavoro o comunque stabilito dalla contrattazione
integrativa aziendale o non adempia alle formalità prescritte dall’Azienda per il controllo
delle presenze;
b) per disattenzione arrechi danni lievi alle macchine, agli strumenti di lavoro;
c) non dia immediata comunicazione del mutamento di indirizzo della sua residenza.
8 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, i l provvedimento della multa si applica nei confronti
del lavoratore che:
a) ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione;
b) si assenti dal lavoro fino a un giorno senza comprovata giustificazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure le esegua con negligenza;
d) esegua lavori non assegnatigli;
e) commetta una recidiva in una delle mancanze per cui abbia già avuto un ri mprovero
scritto.
9 - A titolo esemplificativo e non esaustivo, i l provvedimento della sospensione dalla
retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
a) arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
b) commetta recidiva, oltre la seconda volta, in qualunque delle mancanze che prevedono
una sanzione conservativa inferiore (rimprovero scritto e/o multa), salvo il c aso
dell’assenza ingiustificata;
c) commetta recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quarta volta;
d) contravvenga al divieto di fumare sul luogo di lavoro.
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10 - Salva ogni altra azione legale, il licenziamento si applica , a titolo esemplificativo e non
esaustivo, per le seguenti mancanze:
a) assenza ingiustificata oltre tre giorni o assenze ingiustificate ripetute per cinque volte
nell’anno;
b) diverbio litigioso seguito da vie di fatto avvenuto in luogo di pertinenza dell’azienda o che
perturbi il normale andamento del lavoro;
c) commetta atti che portino pregiudizio alla produzione, alla disciplina, alla morale,
all’igiene ed alla sicurezza delle persone , ivi compreso il lavoratore autore della condotta,
e/o delle strutture;
d) l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; l’esecuzione, in
concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori
dell’orario di lavoro;
e) la recidiva, oltre la terza volta, in qualunque delle mancanze che prevedono la
sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi;
f) l’inadempimento degli obblighi contrattuali o derivanti da eventuale regolamento interno o
da altre norme aziendali;
g) insubordinazione verso i superiori;
h) fruizione abusiva da parte del lavoratore del trattamento economico previsto per
l’assenza per malattia o infortunio (ad esempio, falsificazione di documenti destinati alle
certificazioni di malattia; effettuazione di altra attività per conto proprio o di terzi; attività
ricreative incompatibili con le prescrizioni mediche);
i) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
j) si presenti in servizio in stato di manifesta assunzione di sostanze psicotrope o
stupefacenti.
11 - Nei casi di cui al comma 10, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare con
erogazione del trattamento retributivo pari al 50% del minimo contrattuale.
Art. 32
Preavviso di licenziamento o di dimissioni
1 - Fermo restando quanto previsto per il licenziamento per giusta causa , il contratto di lavoro
a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i
cui termini sono stabiliti come segue:
a) per i lavoratori che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque
anni di servizio:
- mesi due per i lavoratori del 6° e 7° livello;
- mesi uno e mezzo per i lavoratori del 4° e 5° livello;
- mesi uno per i lavoratori degli altri livelli;
b) per i lavoratori che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per i lavoratori del 6° e 7° livello;
- mesi due per i lavoratori del 4° e 5° livello;
- mesi uno e mezzo per i lavoratori degli altri livelli:
c) per i lavoratori che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per i lavoratori del 6° e 7° livello;
- mesi tre per i lavoratori del 4° e 5° livello;
- mesi due per i lavoratori degli altri livelli.
2 - Le misure dell'indennità sostitutiva del preavviso sopra indicate saranno aumentate di due
mesi in caso di morte del lavoratore.
3 - I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
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4 - La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve
corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato
preavviso.
5 - Ai fini del presente articolo per retribuzione si intende:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità;
- contributo sostitutivo della mensa;
- eventuali provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili o ai prodotti di
carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese;
- indennità di funzione di cui all'allegato 1.
6 - La Società ha facoltà di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
7 - Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità , sarà computato
nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto. È in facoltà della parte che riceve la
disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del
preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non
compiuto.
8 - Durante il compimento del periodo di preavviso la Società concederà al lavoratore dei
permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi
saranno stabiliti dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze della Società.
9 - Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno comunicate per iscritto.
Art. 33
Trattamento di fine rapporto
1 - In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete il T.F.R. previsto
dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
2 - Agli effetti della sopracitata legge per retribuzione utile si deve intendere quella composta
esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- minimo contrattuale;
- eventuale superminimo;
- aumenti periodici di anzianità;
- contributo sostitutivo della mensa;
- eventuali provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili o ai prodotti di carattere
continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese;
- indennità di funzione di cui all'allegato 1.
3 - Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o
partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio e, se il lavoratore
non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.
4 - Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della
risoluzione del rapporto, anche se debbano avere esecuzione posteriormente.
5 - I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni
agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
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6 - È facoltà della Società, salvo espresso patto contrario, dedurre dal trattamento di fine
rapporto quanto il lavoratore percepisca in conseguenza del licenziamento, per eventuali atti di
previdenza (casse, pensioni, previdenze, assicurazioni varie), compiuti dalla Società.
Art. 34
Trattamento in caso di dimissioni
1 - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposto al
lavoratore il trattamento di fine rapporto.
2 - In caso di dimissioni del lavoratore in occasione del matrimonio, durante la gravidanza o il
puerperio, della lavoratrice madre, del lavoratore che ha fruito del congedo di paternità si
applicheranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
3 - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del lavoratore per cause attribuibili alla
Società e così gravi da non consentirne la prosecuzione anche provvisoria del rapporto stesso,
è dovuto al lavoratore un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di
licenziamento compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 35
Previdenza
1 - Per la previdenza dei lavoratori si provvede a termini di legge e delle eventuali particolari
convenzioni aziendali.
2 - Il verbale di accordo 30 maggio 2007 che ha istituito la previdenza complementare nel
settore marittimo e le successive modifiche e integrazioni sono riportate nell’Allegato 5.
Art. 36
Certificato di lavoro
1 - In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, la Società ha l'obbligo di
mettere a disposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e
nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato
contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività presso
la Società e delle mansioni nella stessa disimpegnate.
Art. 37
Collegio di conciliazione e arbitrato
A) CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO
1 - In caso di controversie individuali di lavoro l’Armatore o il lavoratore possono scegliere di
adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l’assistenza delle Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo e secondo le procedure e modalità di cui ai
seguenti commi, da esperirsi presso la Commissione Sindacale di conciliazione.
2 - La Commissione di Conciliazione è composta:
- per le imprese armatoriali da un rappresentante dell’Associazione datoriale stipulante la
presente Sezione a cui l’Armatore aderisce;
- per il lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale firmataria del
presente Contratto Collettivo cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato.
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3 - La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla
Commissione Sindacale e alla controparte una richiesta contenente:
- indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede);
- indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro
firmatarie del presente Contratto che rappresenta l’istante;
- succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese.
Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la Commissione Sindacale provvederà entro
i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo.
Alla conciliazione dinanzi alla Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del
comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate.
Nel caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la Commissione di Conciliazione redige
un verbale di mancata comparizione, da consegnare alle parti.
Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti
concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una
composizione bonaria della controversia, la Commissione fisserà un nuovo incontro, entro il
termine di 10 giorni.
Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla
data di ricevimento della richiesta alla controparte.
Se la conciliazione si perfeziona, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di
Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione si
perfeziona solo parzialmente, se ne dà atto nell’apposito verbale.
Se la conciliazione non si perfeziona, le parti sono tenute a riportare nell’apposito verbale le
rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto
dall’articolo 412 c.p.c.
All’esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della
Commissione di Conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro e deve contenere:
- esito della conciliazione;
- presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino
essere depositate presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro;
- presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti.
B) ARBITRATO VOLONTARIO
1 - Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l’autorità giudiziaria e di avvalersi
delle procedure di conciliazione, le controversie di cui all’articolo 603 cod. nav. possono essere
altresì proposte innanzi al collegio di arbitrato istituito a cura delle Organizzazioni Sindacali e
datoriali firmatarie del presente Contratto collettivo, presso la Commissione Sindacale di
conciliazione.
Il Collegio è costituito da tre membri:
- un arbitro designato dalla Organizzazione datoriale;
- un arbitro designato dalla Organizzazione Sindacale firmataria del presente contratto
collettivo cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato;
- il Presidente nominato con le modalità di cui al punto 3.
2 - La parte che intende ricorrere al collegio di arbitrato deve inviare alla controparte tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno un ricorso debitamente sottoscritto personalmente o da un
suo rappresentante cui abbia conferito mandato. In tale caso la procura deve essere notificata
contestualmente con il ricorso. Il ricorso e la prova della ricezione da parte del destinatario
devono essere depositati presso la Segreteria del Collegio Arbitrale entro 10 giorni dalla
spedizione.
Il ricorso deve contenere:
- la nomina dell’arbitro di parte;
- l’indicazione dell’oggetto della domanda;
- le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda;
- i mezzi di prova;
- il valore della controversia.
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3 - L’altra parte convenuta ha la facoltà di aderire alla procedura arbitrale entro 20 giorni dal
ricevimento del ricorso nominando il proprio arbitro di parte e depositando l’atto di nomina
presso la Segreteria del Collegio di Conciliazione.
I due arbitri di parte possono concordare la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. In caso
di mancato accordo sulla designazione del Presidente, quest’ultimo sarà sorteggiato tra una
lista di nomi, di numero non superiore ad otto, concordata fra i due arbitri.
Il presidente del collegio dura fino alla pronuncia del provvedimento che decide sulla
controversia.
4 - Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del
contraddittorio.
Fissa la data della prima udienza da tenersi entro 30 giorni dalla sua nomina e la comunica alle
parti a cura della Segreteria del Collegio Arbitrale.
La parte convenuta deve depositare presso la Segreteria del Collegio Arbitrale – entro 10 giorni
precedenti l’udienza – una memoria difensiva contenente le difese in fatto ed in diritto e
l’indicazione dei mezzi di prova.
Sentite le parti interessate, il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento
dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
Alla prima riunione il Presidente:
- verifica la regolare costituzione delle parti;
- procede all’interrogatorio libero delle parti;
- autorizza il deposito dei documenti;
- procede all’escussione dei testimoni indicati dalle parti;
- provvede alla assunzione di ogni altro mezzo di prova.
Qualora non sia possibile esaurire la fase di assunzione delle prove il Presidente rinvia ad
un’altra riunione da tenersi entro il termine di 10 giorni dalla precedente.
Esaurita la fase di assunzione delle prove il Collegio invita le parti alla discussione finale ed
emana il proprio lodo entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, assegnando,
su richiesta di almeno una parte, un termine di 10 giorni dalla data della discussione finale per
la presentazione di note difensive. In tal caso il lodo non potrà essere emanato prima dello
spirare di detto termine.
Le decisioni sono assunte secondo leggi e contratto e non costituiscono comunque
interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere
impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c.
Art. 38
Inscindibilità delle norme contrattuali
1 - Le disposizioni della presente Sezione, nell’ambito di ogni singolo istituto, sono correlate e
inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun trattamento.
2 - La previdenza e l’indennità di licenziament o, anche quando siano disgiunte, si considerano
costituenti un unico istituto.
Art. 39
Interpretazione delle norme contrattuali
1 - È istituita una Commissione paritetica composta da 3 rappresentanti delle Organizzazioni
armatoriali e 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali con il compito di interpretare, a
richiesta di parte, le eventuali norme controverse.
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Art. 40
Norme speciali
1 - Oltre che alla presente Sezione il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che
potranno essere stabilite dalla Direzione della Società, purché non contengano modificazioni o
limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dalla presente Sezione e che pertanto rientrano nelle
normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza
del lavoratore.
Art. 41
Trattamento di miglior favore
1 - Le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando la presente Sezione , non hanno
inteso modificare le condizioni economiche di miglior favore già acquisite dal lavoratore alla
data di stipula della presente Sezione , fatte salve quelle espressamente definite riassorbibili,
fino a concorrenza degli emolumenti derivanti dal rinnovo contrattuale.
Art. 42
Decorrenza e durata
1 - La presente Sezione deco rre dal 1° luglio 2024 ed avrà validità fino al 31 dicembre 20 26.
Essa si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non venga disdettata da una
delle parti, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso essa
resterà in vigore fino a quando non sarà sostituita da un successivo accordo dello stesso livello.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti ravvisano l'opportunità che anche ai lavoratori degli uffici di “conference” in quanto enti
ausiliari dell'armamento, sia esteso alla presente Sezione , avuto riguardo anche alla
classificazione dei lavoratori.
NOTA A VERBALE ACCORDO DI RINNOVO 16 DICEMBRE 2020
L’utilizzo della modalità lavorativa in Smart Working è quello disciplinato dalla specifica
normativa vigente e implementato dalle apposite disposizioni di legge riferite all’emergenza
COVID-19.
Le parti si impegnano a monitorare l’evoluzione della normativa sullo Smart Working, al fine di
valutare, a valle, l’opportunità di eventuali interventi della contrattazione collettiva su tale
materia.
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Allegato 1
MINIMO CONTRATTUALE
1 - I valori del minimo contrattuale sono i seguenti:
Livello dal 1° luglio 2024 dal 1° luglio 2025 dal 1° luglio 2026
VII € 2.646,86 € 2.723,46 € 2.800,07
VI € 2.307,82 € 2.368,79 € 2.429,76
V € 2.004,16 € 2.056,55 € 2.108,93
IV € 1.891,66 € 1.940,49 € 1.989,32
III € 1.668,68 € 1.711,84 € 1.755,00
lI € 1.513,82 € 1.552,53 € 1.591,25
I € 1.438,03 € 1.473,72 € 1.509,42
A far data dal 1° giugno 2007 agli addetti inquadrati nel 7° livello (quadri) verrà corrisposta una
indennità di funzione mensile pari a € 225,00.
Tale indennità verrà considerata come elemento utile esclusivamente ai fini del calcolo dei
seguenti istituti:
a) trattamento di fine rapporto;
b) indennità sostitutiva dei riposi compensativi per festività;
c) 13a e 14a mensilità.
2 - Agli impiegati di 4° livello, dopo otto anni di permanenza nel livello, sarà corrisposto un
superminimo di € 7,00 mensili.
3 - Agli impiegati con diploma di scuola media superiore, dopo quattro anni di permanenza nel
3° livello, sarà corrisposto un superminimo di € 7,00 mensili.
4 - Agli altri impiegati di 3° livello, dopo otto anni di permanenza nello stesso, sarà corrisposto
un superminimo di € 7,00 mensili.
5 - Ai lavoratori inquadrati nel 2° livello e per i quali non è previsto il passaggio al livello
superiore verrà riconosciuto un superminimo individuale di € 11,00 qualora abbiano una anzianità
di livello pari o superiore a 10 anni.
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Allegato 1 bis
ELEMENTO AGGIUNTIVO DELLA RETRIBUZIONE (EAR)
Livello dal 1° luglio 2024 dal 1° luglio 2025 dal 1° luglio 2026
VII € 33,68 € 58,94 € 84,20
VI € 29,47 € 51,57 € 73,67
V € 25,60 € 44,80 € 64,00
IV € 24,17 € 42,30 € 60,43
III € 21,32 € 37,31 € 53,31
lI € 19,35 € 33,87 € 48,38
I € 18,40 € 32,20 € 46,01
33
Allegato 2
Accordo in materia di Part-time per il personale di terra –
uffici e terminals delle società di navigazione
al quale si applica la presente Sezione
1 - Per lavoro a tempo parziale si intende un rapporto di lavoro con orario che risulti comunque
inferiore al normale orario di lavoro ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 66/2003 e della
presente Sezione.
2 - Nelle Società con oltre 70 dipendenti di terra al netto dei dirigenti , l ’azienda è tenuta ad
accogliere le richieste da parte dei propri dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale fino al raggiungimento di una pe rcentuale complessiva di
lavoratori a tempo parziale pari a l 2% (con arrotondamento per difetto) dei lavoratori a tempo
pieno a cui si applica la presente Sezione in forza al 1° gennaio dell’anno in cui vengono
presentate dette richieste . Si rinvia alla contrattazione integrativa aziendale la possibilità di
ridefinire la suddetta percentuale di lavoratori part-time e stabilirne le modalità di concessione.
3 - Relativamente alla percentuale di lavoratori di cui al comma precedente i l lavoro part -time
non può prevedere una riduzione dell’orario superiore al 50% rispetto al tempo pieno.
4 - Nel contratto di lavoro a tempo parziale , che può essere concesso a tempo indeterminato o
determinato, dovranno essere indicati:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti . Esso sarà pari a 8 mesi per i lavoratori inquadrati nel
6° e 7° livello e a 4 mesi per gli altri lavoratori.
b) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della
prestazione lavorativa. Per determinare la retribuzione oraria del lavoratore a part -time, si divide
per 173 la retribuzione mensile prevista per il personale con contratto a tempo pieno. Tutti gli
istituti economici e normativi previsti dalla presente Sezione, compreso il contributo sostitutivo
della mensa, fatta eccezione per quanto appresso specificatamente indicato, saranno
proporzionati in rapporto alle ore effettivamente prestate, rapportandole alla prestazione
lavorativa a tempo pieno;
c) la durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell'orario con riferimento al giorno,
alla settimana, al mese e all'anno. Nel caso di aziende in cui l’organizzazione del lavoro sia
articolata in turni, l’indicazione della collocazione temporale della prestazione, ai sensi dell’art.
5, comma 3, D.lgs. n. 81/2015, potrà avvenire anche mediante rinvio ai turni programmati di
lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
5 - I lavoratori già in forza all’Azienda che intendano prestare la propria attività lavorativa
secondo un orario inferiore a quello contrattuale, ne faranno richiesta in forma scritta alla
Direzione aziendale che deciderà in proposito, tenendo conto delle esigenze tecnico
organizzative.
L'accoglimento delle domande di passaggio a lavoro part -time avverrà sulla base delle seguenti
priorità:
a) patologie oncologiche o altri gravi patologie cronico -degenerative riguardanti il coniuge, i
figli o i genitori;
b) figlio convivente di età non superiore ai tredici anni o figlio convivente portatore di
handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
c) assistenza di persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con
connotazioni di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n.104, e che necessita di assistenza continua;
34
d) iscrizione e frequentazione di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria,
secondaria, universitaria e di qualificazione pro fessionale, statali, parificate o legalmente
riconosciute;
e) altre motivazioni, prevalentemente di carattere familiare.
6 - Potranno, altresì, essere definiti accordi individuali di passaggio da tempo pieno a tempo
parziale, o viceversa, per periodi predeterminati, con automatico ripristino alla scadenza.
7 - Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia, all'atto della
trasformazione le parti contraenti potranno concordare:
- la possibilità e le condizioni per l’eventuale ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno;
- le pattuizioni individuali di passaggio a tempo parziale, esclusivamente per periodi
predeterminati, con automatico ripristino del tempo pieno allo scadere del termine previsto.
8 - Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di
precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle stesse
mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di
lavoro a tempo parziale.
9 - L'individuazione dell'orario ridotto di lavoro verrà concordato con l'Azienda a livello
individuale di norma entro le seguenti fasce orarie:
a) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 15 a 30 ore;
b) nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 60 a 120 ore.
10 - Ferma restando la possibilità di individuare a livello aziendale specifiche fattispecie, il
superamento dell’orario concordato è consentito qualora trovi obiettiva giustificazione in
necessità tecniche, produttive, organizzative o di mercato imprescindibili, indifferibili, di durata
temporanea.
Le prestazioni lavorative in questo ambito, previa richiesta dell'azienda e previo consenso del
lavoratore a tempo parziale, sono ammesse entro il limite dell’orario contrattuale definito dalla
presente Sezione per i lavoratori a tempo pieno.
Il lavoro supplementare sarà compensato con la normale retribuzione oraria, come indicata al
punto 8 dell'articolo 10 della presente Sezione, e la maggiorazione del 15 % comprensiva
dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti ret ributivi indiretti e differiti
per i giorni feriali.
Per le ore di lavoro supplementare svolto nei giorni festivi sarà riconosciuto un eguale numero
di ore di riposo compensativo e sarà corrisposto un importo pari al 25% della quota oraria di
retribuzione, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti
retributivi indiretti e differiti.
11 - Clausole elastiche possono essere stabilite ai sensi delle disposizioni di legge in materia.
12 - Ai fini dei passaggi automatici di livello i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati
in proporzione alla durata della prestazione, i relativi parametri temporali sono pertanto
prolungati in misura corrispondente.
13 - Il numero dei giorni di ferie e di festività infrasettimanali spettante al personale in part-time
con riduzione dell’orario giornaliero (ex part-time orizzontale ) è pari a quello previsto per il
personale a tempo pieno, con corresponsione della retribuzione corrispondente alla ridotta
durata della prestazione.
14 - Il personale in part -time con riduzione dell’orario settimanale o mensile che comporta lo
svolgimento dell’attività lavorativa a tempo pieno solo in periodi predeterminati (ex part-time
verticale) ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno. Al suddetto personale non spetta alcuna retribuzione se la festività infrasettimanale
cade nel giorno in cui egli non avrebbe dovuto lavorare.
35
15 - Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per l'individuazione dei termini di preavviso,
i periodi di lavoro trascorsi a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno; fermo
restando che il trattamento economico del preavviso sarà anch'esso corrisposto in misura
proporzionale alla prestazione ridotta.
16 - L'anzianità di servizio maturata durante il rapporto di lavoro a part -time darà diritto per ogni
biennio ad un aumento periodico di anzianità in misura proporzionale alla prestazione ridotta.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in rapporto di lavoro a part -time,
l'ammontare degli aumenti periodici di anzianità precedentemente maturato verrà corrisposto,
durante il rapporto di lavoro a part -time, in misura proporzionale alla prestazione ridotta, stessa
cosa avverrà per gli eventuali ratei mensili di scatto di anzianità maturati ma non ancora
corrisposti nel corso del biennio in cui il rapporto di lavoro si è trasformato da tempo pieno a
part-time.
La cadenza biennale di maturazione dell'aumento periodico di anzianità resterà immutata anche
nel corso del rapporto di lavoro a part-time.
Qualora il rapporto di lavoro passi dal regime a part -time a quello a tempo pieno, tutti i periodi di
lavoro eventualmente già svolti a tempo pieno saranno rivalutati e il dipendente avrà diritto a
tanti aumenti periodici di anzianità, nella misura intera, e a tanti ratei mensili, espressi in
ventiquattresimi della stessa, per quanti sono stati gli anni e i mesi di lavoro prestati a tempo
pieno.
Ai fini del calcolo dei ratei mensili dell'aumento periodico di anzianità espresso in
ventiquattresimi, si dovranno considerare utili quei mesi nel corso dei quali la prestazione
lavorativa e risultata pari o superiore a quindici giorni.
Sia il numero massimo maturabile di aumenti periodici di anzianità che la disciplina applicabile
in caso di promozione a livello superiore resta per il dipendente a part -time quella prevista dalla
presente Sezione.
Per una migliore comprensione della normativa di cui sopra si rinvia all'esempio riportato nella
parte integrativa del presente accordo.
17 - Ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto durante il contratto di lavoro a
tempo parziale si dovrà assumere quale base di calcolo la retribuzione di cui all'art. 33 della
presente Sezione ridotta in proporzione al numero delle ore effettivamente prestate.
18 - Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente accordo nonché per tutto
quanto attiene la materia previdenziale ed assistenziale si fa rinvio a quanto previsto e
disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge sulla materia.
36
PARTE INTEGRATIVA DELL'ACCORDO IN MATERIA
DI LAVORO PART-TIME
Esempio esplicativo riferito al punto 19 dell'accordo
A titolo esemplificativo si consideri un dipendente amministrativo del 4° livello che abbia già
prestato attività lavorativa, sempre nello stesso livello, per 55 mesi ed abbia fatto richiesta di
lavorare a part-time al 50% (cioè per 20 ore settimanali).
All'atto della trasformazione del rapporto di lavoro a part -time il dipendente ha già maturato due
aumenti periodici di anzianità pari a € 58,70 (che da quel momento verranno corrisposti al 50%
e cioè per un importo di € 29,35) e 7/24 di un aumento periodico di anzianità quest'ultimo però
non ancora corrisposto.
Allo scadere del biennio, e cioè dopo 17 mesi di lavoro ad orario ridotto, il dipendente avrà
diritto ad un importo, a titolo di aumenti periodici di anzianità, così calcolato:
58,70 = 29,35
2
29,35 x 7 = 4,28
24 2
29,35 x 17 = 10,39
24 2
per un totale di: 29,35 + 4,28 + 10,39 = € 44,02
Dopo un biennio di lavoro a part -time si aggiungeranno altri 14,67 euro (pari al 50% di un
aumento periodico di anzianità), per un totale di:
44,02 + 14,67 = € 58,69
Si supponga ora che dopo altri otto mesi di lavoro a part -time il dipendente chieda all'azienda, o
viceversa, che il rapporto torni a tempo pieno, bisognerà calcolare tutti i mesi di lavoro svolti a
tempo pieno e tutti quelli a part -time e quantificare l'ammontare degli aumenti periodici di
anzianità così come segue:
Tempo pieno Part-time
24 mesi = 29,35 17 mesi = 10,39
24 mesi = 29,35 24 mesi = 14,67
7 mesi = 8,56 8 mesi = 4,89
Tot. € 67,26 Tot. € 29,95
Dal momento in cui il rapporto di lavoro viene trasformato a tempo pieno il dipendente percepirà
a titolo di aumenti periodici di anzianità un importo così calcolato:
67,26 + 29,95 = 97,21
Dopo 16 mesi di lavoro a tempo pieno, e cioè allo scadere del biennio, il dipendente avrà diritto,
in aggiunta alla somma sopraindicata, ad un altro importo così calcolato:
29,35 x 16 = 19,57
24
per un totale di:
97,21 + 19,57 = 116,78
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Allegato 3
Norme transitorie e di attuazione in materia di aumenti periodici
di anzianità concordate in data 22 ottobre 1981
Per gli assunti prima del 1° ottobre 1981 gli importi maturati per scatti di anzianità vengono
considerati utili, unitamente agli importi degli scatti congelati per passaggi di categoria al fine del
raggiungimento dell'importo massimo maturabile per scatti. A tal fine, per individuare il numero
di scatti che si considererà maturato dal lavoratore, l'importo complessivo degli scatti già
maturati e dei congelati, sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al livello di
appartenenza. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti di
anzianità, o loro frazioni, per raggiungere il numero massimo maturabile sopra indicato.
Ad essi verrà inoltre corrisposta, a far data dal 1° gennaio 1982 la somma di € 4,65
(L. 9.000) per ogni scatto maturato non congelato.
Le frazioni di biennio in corso al momento del passaggio dalla vecchia alla nuova normativa
verranno considerate utili al fine della maturazione dei nuovi scatti. A tutti i dipendenti assunti
prima del 1° ottobre 1981 che avessero maturato per scatti una cifra pari o superiore al 70%
della somma della nuova paga riparametrata e della contingenza in vigore al 30 settembre 1981
verrà corrisposto un solo ed ulteriore scatto nelle misure indicate al punto 3) al compimento del
biennio.
38
Allegato 4
Disciplina del contratto di apprendistato
1) Premessa generale e definizione
Le Parti , nel disciplinare la tipologia contrattuale dell’a pprendistato, operano espresso
riferimento al D.lgs. n. 81/2015 e riconoscono nel contratto di a pprendistato uno strumento
prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa,
nonché per il collegamento tra il sistema di istruzione obbligatorio ed universitario ed il mondo
produttivo.
Ferme restando le disposizioni in materia di diritto -dovere di istruzione e di formazione, il
contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato professionalizzante;
b) contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Le Parti, nella stipulazione del presente accordo, fanno espresso riferimento alla vigente
normativa, ovvero agli artt. 41 e ss. del D.lgs. n. 81/2015, esercitando e attuando le competenze
attribuite alla contrattazione collettiva di livello nazionale.
2) Limiti di età
Le parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015, potranno
essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante e/o con contratto di alta
formazione e ricerca i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, ovvero a partire
dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi
del D.lgs. n. 226/2005.
Ai sensi dell’art. 47, comma 4, del D.lgs. 81/2015 possono essere assunti senza limiti di età con
contratto di apprendistato professionalizzante anche i lavoratori in mobilità o beneficiari di un
trattamento di disoccupazione.
Con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore potranno
essere assunti i giovani che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del
venticinquesimo anno di età.
3) Assunzione
Per l’assunzione di un lavoratore apprendista è necessaria, ai fini della prova del contratto, la
stipula in forma scritta. Nel contratto debbono essere indicati il piano formativo individuale, la
qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto , l’eventuale periodo di prova, la
durata del periodo di apprendistato.
Per l’apprendistato professionalizzante il piano formativo individuale dovrà essere definito sulla
base dei profili o qualificazioni professionali previsti dal sistema di inquadramento della presente
Sezione dovrà essere allegato, anche in forma sintetica, al contratto di apprendistato.
L’assunzione con contratti di apprendistato può intervenire anche part -time, purché la
percentuale prevista dalle parti non sia inferiore al 80% dell’orario normale previsto dalla
presente Sezione e senza diminuzione delle ore di formazione prevista.
Il periodo di apprendistato si computa ai fini dell’anzianità aziendale e di servizio.
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Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova non può superare, in relazione al livello iniziale di
assunzione, quella prevista dalla Sezione per i lavoratori non apprendisti di analogo livello.
Durante tale periodo è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso, con la
corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il trattamento di fine rapporto, in base ai
criteri di maturazione previsti dal presente contratto. La clausola relativa al periodo di prova
deve avere la forma scritta e indicare la qualifica relativa all’espletamento delle attività
lavorative.
4) Proroga del contratto
La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto, superiori a 30
giorni consecutivi considerate singolarmente, comportano la proroga del termine di scadenza
del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai
benefici contributivi.
In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà all’apprendista la nuova scadenza del contratto.
5) Tutor/Referente per l’apprendistato
Nel contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor/referente per l’apprendistato,
interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa ed avrà il
compito di seguire l’attuazione del programma formativo oggetto del contratto di apprendistato.
Il tutor/referente per l’apprendistato, il cui nominativo dovrà risultare dal piano formativo, ove
diverso dal titolare dell’impresa, da un socio della stessa o da un familiare coadiuvante, dovrà
necessariamente possedere competenze adeguate e, se dipendente, un livello di
inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di
apprendistato. Il tutor/referente interno per l’apprendistato dovrà inoltre possedere almeno tre
anni di esperienza lavorativa, a meno che l’impresa difetti di lavoratori in presenza di tali
requisiti.
Il tutor/referente per l’apprendistato può affiancare un numero massimo di giovani pari a 5 e nel
caso di “formazione a distanza”, l’attività di accompagnamento può svolgersi con modalità
virtuale.
6) Recesso dal contratto
Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato. Entro il termine del periodo
del contratto di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell’art. 2118 del
codice civile, con l’eventuale applicazione della disciplina contrattuale in materia di indennità
sostitutiva del preavviso.
7) Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l’obbligo:
- di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all’apprendista alle sue dipendenze,
l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore
qualificato;
- di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
- di non sottoporre l’apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al
mestiere per il quale è assunto;
- di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
- di informare l’apprendista sui risultati del percorso formativo, anche per il tramite del centro
di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa sarà fornita alla famiglia
dell’apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
8) Obblighi dell’apprendista
L’apprendista deve:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli
vengono impartiti;
- prestare la sua opera con la massima diligenza;
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- adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme
contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in
contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.
9) Proporzione numerica
Le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di assumere
alle proprie dipendenze è regolato dai commi 7 e 8 dell’art. 42 del D.lgs. 81/2015.
10) Presupposto per l’applicazione del presente Accordo
L’utilizzo della disciplina contrattuale dell’apprendistato, così come regolata dalle Parti stipulanti,
è subordinata all’applicazione della presente Sezione.
* * * * *
a) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qual ifiche e mansioni comprese dal
3° al 6° livello della declaratoria contrattuale.
Con il presente accordo le Parti stipulanti dettano le regole e i principi standard utili
all’attivazione dell’apprendistato professionalizzante sul territorio nazionale, ferma restando la
possibilità di integrare il percorso formativo in relazione alle esigenze tecnico -produttive e di
mercato.
1) Durata dell'apprendistato professionalizzante
La durata del rapporto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a 6 mesi e
superiore a 36 mesi.
2) Trattamento economico
Le retribuzioni degli apprendisti sono pari alle percentuali di seguito specificate in
corrispondenza agli archi temporali di applicazione delle stesse. Ai fini della determinazione
della retribuzione, la percentuale si applica esclusivamente sul minimo contrattuale del
lavoratore non apprendista avente inquadramento corrispondente a quello al cui conseguimento
è finalizzato il contratto:
• 70% del minimo contrattuale per i primi dodici mesi;
• 80% del minimo contrattuale dal tredicesimo al trentaseiesimo mese.
3) Piano formativo
Il piano formativo individuale deve essere definito per iscritto e per espressa previsione della
presente Sezione potrà essere consegnato in forma consolidata al lavoratore entro 30 giorni
dalla stipulazione del contratto.
4) Formazione: contenuti
La formazione formale è costituita da un percorso di istruzione/apprendimento con obiettivi
professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, secondo percorsi di
formazione strutturati on the job ed in affiancamento, o esterna presso struttura accreditate,
finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
L’obbligo di formazione per l’apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento
della formazione a distanza e strumenti di e-learning.
Qualora l’attività formativa venga svolta esclusivamente all’interno dell’azienda o di consorzi di
aziende, questi dovranno essere in possesso di ambienti e di risorse umane idonei e coerenti
con gli impegni assunti con il piano formativo. La formazione professionalizzante sarà integrata
dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, art.
44, D.lgs. n. 81/2015.
41
Formazione professionalizzante: durata
L’offerta formativa pubblica è obbligatoria laddove in tal senso disciplinata dalla normativa
regionale e sia stata proposta dalla Regione competente al datore di lavoro entro 45 giorni dalla
comunicazione dell’instaurazione del rapporto.
Le imprese operanti in più Regioni faranno riferimento al percorso formativo e agli adempimenti
previsti dalla normativa della Regione in cui è situata la sede legale.
L’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per l’apprendistato professionalizzante, in
un monte ore di formazione interna o, quale opzione delle parti, esterna all’azienda, definito in
relazione alla qualifica professi onale e al livello di inquadramento previsto dalle declaratorie
contrattuali della presente Sezione . La durata complessiva della formazione sarà in ogni caso
ricompresa fra 60 e 100 ore medie annue.
5) Registrazione della formazione e attribuzione della qualifica
La formazione dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro nel fascicolo elettronico del
lavoratore ex artt. 14 e 15 D.lgs. 14.9.2015, n. 150. La registrazione della formazione erogata,
in assenza delle norme attuative del fascicolo elettronico, potrà avvenire a cura del datore di
lavoro anche attraverso equipollenti supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del
fascicolo elettronico del lavoratore, la predetta certificazione sulla formazione svolta e della
qualifica eventualmente conseguita dall’apprendista potrà essere effettuata in documento
avente i requisiti del soppresso libretto formativo del cittadino ex DM 10.10 2005.
Alla scadenza del rapporto di apprendistato, il datore di lavoro certificherà e comunicherà per
iscritto all’apprendista l’avvenuta formazione e attribuirà la qualifica professionale all’interessato.
Analoga comunicazione il datore di lavoro effettuerà al Centro per l’impiego competente entro 5
gg. dalla attribuzione della qualifica.
* * * * *
b) APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE, IL DIPLOMA
DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E IL CERTIFICATO DI
SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE E SULL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria
superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e sull’alternanza scuola lavoro è
strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la
formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi
regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il contratto di a pprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sull’alternanza scuola
lavoro, stipulato in forma scritta, può essere sottoscritto tra i datori di lavoro in possesso dei
requisiti previsti dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, i giovani che hanno compiuto i 15
anni di età e fino al compimento dei 25 che non abbiano conseguito la qualificazione oggetto
del contratto e le Istituzioni formative individuate dal predetto Decreto Interministeriale.
Il datore di lavoro deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è
iscritto i cui elementi minimi sono stati fissati dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015, fatte
salve le integrazioni richieste dalla normativa regionale e dai peculiari obiettivi formativi
perseguiti dal datore di lavoro, dall’istituzione formativa e dall’apprendista.
È parte integrante del contratto di a pprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il
diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e
sull’alternanza scuola lavoro il piano formativo individuale (PFI), il cui modello costituisce
l’allegato 1° del Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015.
1) Durata
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da
conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a 6 mesi e superiore a tre anni, o a quattro
anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
Possono essere altresì stipulati contratti di apprendistato non superiori a 4 anni, per i giovani
iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondar ia superiore per
l’acquisizione - oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, - di ulteriori competenze
42
tecnico professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai
fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.
I datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare il contratto nei casi previsti dal comma 4 dell’art.
43 del D.lgs. n. 81/2015.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 43 del D.lgs. n. 81/2015, possono essere inoltre stipulati contratti
di apprendistato di durata non superiore a due anni per i giovani che frequentano il corso
annuale integrativo che si conclude con l’esame di Stato (art. 6, co.5, DPR 15 marzo 2010, n.
87).
Al termine del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e
sull’alternanza scuola lavoro, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante.
La durata complessiva dei due contratti non potrà eccedere i 60 mesi.
2) Trattamento economico
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni
obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al
lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta con riferimento alla
tabella disciplinata dalla presente Sezione con riferimento all’apprendistato professionalizzante
per le corrispondenti qualifiche e livelli contrattuali.
Fermo restando per i minorenni il divieto di lavoro notturno tra le ore 22 e le 6, l’orario di lavoro
nel corso dell’esecuzione del contratto sarà pari a 8 ore giornaliere e 40 settimanali, ad
eccezione dei quindicenni, il cui orario di lavoro non potrà superare le 7 ore giornaliere e 35
settimanali ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 977/1967.
3) Registrazione della formazione
La formazione dovrà essere registrata nel fascicolo elettronico del lavoratore ex art. 42, comma
5, lett. f) D.lgs. n.81/2015 e art. 14, D.lgs. n. 150/2015.
* * * * *
c) APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è integralmente disciplinato dall’art. 45 del D.lgs. n.
81/2015, alla cui normativa si rimanda integralmente.
43
Allegato 5
VERBALE DI ACCORDO PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
30 MAGGIO 2007 E SS.MM.II.
Visti
• l’accordo 11 giugno 2003 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i capitani
di lungo corso al comando e capitani di macchina alla direzione di macchina nel quale, fra
l’altro, le parti sopra citate concordarono circa l’opportunità di dare corso alla previdenza
complementare di settore attraverso l’individuazione di un fondo contrattuale di riferimento
fra quelli già attivi sul mercato;
• il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
• la legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare;
• il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 di disciplina fiscale della previdenza
complementare, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168.
• il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 di riforma della disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), che, modificando il decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, fra l’altro, l’anticipazione dell’entrata in vigore
della riforma della previdenza complementare al 1° gennaio 2007;
atteso che
• le forme pensionistiche complementari si distinguono in collettive, vale a dire le forme di cui
agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e individuali, vale a dire le forme di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo;
• la ridotta consistenza occupazionale del settore marittimo non consente la costituzione di un
fondo di categoria di dimensioni finanziarie tali da garantire ai lavoratori aderenti adeguati
livelli di remuneratività e, pertanto, si conferma l’opportunità di individuare un fondo pensione
contrattuale del comparto trasporti, verso cui i lavoratori potranno far confluire le risorse che
decideranno di destinare alla previdenza complementare;
le parti convengono che
il Fondo Pensione Complementare Nazionale PRIAMO rappresenta uno strumento idoneo
all’erogazione, al termine dell’attività lavorativa, di un trattamento pensionistico complementare
che integri quello derivante dal sistema pubblico obbligatorio.
Pertanto, il predetto Fondo PRIAMO è stato individuato quale fondo pensione contrattuale di
categoria per i lavoratori dipendenti a cui è applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali stipulanti il presente accordo.
Al fine di rendere possibile l’adesione al Fondo PRIAMO da parte dei lavoratori del settore
marittimo, è necessario apportare alcune modifiche allo Statuto del citato Fondo, ex art. 36 dello
Statuto.
Con riferimento ai lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria successivamente alla data del
28 aprile 1993, è prevista, in caso di adesione alla previdenza complementare, l’integrale
44
destinazione al Fondo di previdenza complementare del TFR maturando.
Con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente
al 29 aprile 1993, il conferimento del TFR maturando è fissato ad una percentuale pari al 2,28%
degli elementi della retribuzione, utili ai fini del calcolo del TFR, per 12 mensilità annue.
Qualora il lavoratore, a prescindere dalla data di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria,
decida di versare, oltre al TFR maturando, un contributo mensile pari all’1% del minimo
contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità,
per 14 mensilità all’anno, l’azienda verserà sulla posizione individuale del lavoratore, per 14
mensilità annue, un contributo mensile di pari importo, non computabile ai fini del calcolo del
TFR.
Resta ferma la facoltà per il lavoratore di versare al medesimo Fondo un contributo aggiuntivo
esclusivamente a proprio carico.
L’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, di cui al punto precedente, è assunto
esclusivamente nei confronti dei lavoratori che aderiscono al Fondo PRIAMO. Pertanto, tale
contributo non sarà dovuto, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo anche di diversa
natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che, a causa della mancata
adesione, non conseguano la qualifica di Socio del Fondo in parola, ovvero la perdano
successivamente.
Con specifico riferimento al personale non in Regolamento Organico e non in Continuità di
Rapporto di Lavoro, gli obblighi di conferimento del TFR maturando e di versamento del
contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore sussistono solo relativamente
ai periodi in cui il lavoratore è imbarcato in forza di convenzione di arruolamento o di un impiego
a bordo o a terra in regime di comandata, purché nel corso dell’anno solare tali periodi siano di
durata complessiva di almeno tre mesi.
In base a quanto previsto dalla Nota Informativa di PRIAMO, le spese di adesione al fondo sono
attualmente le seguenti:
- spese di adesione, pari a € 10,32, di cui € 5,16 a carico del socio e € 5,16 a carico del datore
di lavoro, da versare in un’unica soluzione;
- quota associativa mensile pari a € 1,50 a carico del socio;
- costo annuale indirettamente a carico dell’aderente in funzione della scelta di comparto.
Per quanto riguarda gli altri aspetti normativi, nonché quelli tecnico -organizzativi, si rimanda
integralmente a quanto previsto nello Statuto del Fondo PRIAMO e alle istruzioni contenute
nella relativa Nota Informativa.
INTEGRAZIONE ALL’ACCORDO SINDACALE 30 MAGGIO 2007
A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo mensile a carico dell’azienda, fermo restando
quello a carico del lavoratore pari all’1%, verrà elevato all’1,5% sempre per 14 mensilità
all’anno.
* * * * *
ACCORDO 11 LUGLIO 2024 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con riferimento all’accordo 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. sulla previdenza complementare, le
parti concordano che a decorrere dal mese di luglio 2024, l’aliquota relativa al contributo
mensile al Fondo Priamo a carico dell’azienda verrà elevata al 2,5%, ferma restando quella a
carico del lavoratore pari all’1%.
45
Allegato 6
Assicurazione integrativa sanitaria
A fronte della richiesta avanzata dalle OO.SS. di rendere possibile una assicurazione integrativa
sanitaria per il personale amministrativo dipendente dalle società di navigazione che applicano
la presente Sezione del vigente CCNL , le società dichiarano la propria disponibilità ad
effettuare, su richiesta scritta da parte del singolo lavoratore, la trattenuta mensile da versare in
rate semestrali al FANIMAR all'uopo costituito.
L'anticipo semestrale da parte delle società di armamento non comporterà oneri aggiuntivi per
le aziende stesse.
Le aziende riconosceranno, ai lavoratori che hanno sottoscritto o sottoscriveranno una
assicurazione sanitaria con il Fondo Fanimar, un contributo annuo di € 70,00.
Nell'ambito delle tutele assicurative, potranno essere individuate diverse modalità di utilizzo di
detto contributo, nella contrattazione di secondo livello.
46
Allegato 7
LAVORO AGILE
Il lavoro agile è una modalità di lavoro “da remoto” consistente nella possibilità di eseguire
subordinatamente alla sottoscrizione di apposito accordo individuale tra il lavoratore e il datore
di lavoro, la prestazione lavorativa in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali.
Le parti identificano nel lavoro agile, di cui alla normativa vigente e al Protocollo nazionale
sottoscritto in data 7 dicembre 2021, un’ulteriore modalità di svolgimento della prestazione
lavorativa, distinta da quella del telelavoro, la cui flessibilità organizzativa può favorire
l’incremento della produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro.
Spetta all’azienda valutare se e con quali modalità attivare il lavoro agile ed eventualmente
individuare in quali ambiti organizzativi e per quali mansioni le attività siano compatibili con
l’esecuzione del lavoro in modalità agile, fermo restando che le suddette valutazioni non
potranno essere fondate sull’utilizzo di tale strumento in condizioni emergenziali.
Le parti stipulanti la presente Sezione effettueranno annualmente un monitoraggio sull’utilizzo
della modalità di lavoro agile nell’ambito dell’industria armatoriale.
47
APPENDICE
Assemblee sindacali
1 - L'Assemblea sindacale del personale è indetta su convocazione della Rappresentanza
Sindacale Aziendale.
Permessi sindacali retribuiti
1 - I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
2 - Hanno diritto ai permessi di cui al primo comma:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che
occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale
nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la
stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la
rappresentanza aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al
numero minimo di cui alla precedente lettera b).
3 - I permessi retribuiti di cui al presente articolo saranno pari complessivamente a 9 ore
mensili nelle Aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle Aziende di cui alla
lettera a) i permessi retribuiti saranno pari a un'ora e mezza all'anno per ciascun dipendente.
4 - Il dirigente della rappresentanza sindacale che intende esercitare il diritto di cui al primo
comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
5 - Ai sensi dell’art. 30 della Legge 300/70, i componenti degli organi direttivi, nazionali e
provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del present e CCNL, hanno diritto a 6 giorni
di permessi retribuiti all’anno per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
6 - Al fine di consentire al lavoratore di esercitare il diritto di cui al comma precedente , le
OO.SS. dovranno comunicare per iscritto alle Associazioni datoriali di rispettiva rappresentanza
e alle imprese interessate i nominativi dei lavoratori designati e le eventuali revoche.
7 - I permessi sopra disciplinati potranno essere richiesti, nell'ambito di ogni singola azienda,
per un solo componente di organo direttivo, a prescindere da l livello territoriale dell'organo
associativo, per ciascuna riunione . Qualora nell’ambito della singola azienda vi sia più di un
componente di organo direttivo, le agibilità saranno disciplinate al secondo livello. Il lavoratore
che intende esercitare il diritto di cui al quinto comma deve darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola 48 ore prima, tramite l’organo direttivo di cui è membro.
Affissione comunicazioni sindacali
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere su appositi spazi, che il datore di
lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del
lavoro.
Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali
1 - L'addetto potrà far pervenire alla Società armatrice, tramite la propria Organizzazione
sindacale, una delega a trattenere sulle proprie competenze un contributo associativo mensile
48
da versare alla Organizzazione sindacale, indicata nella delega stessa, che sia stipulante e
firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2 - La delega sarà valida sino a revoca scritta da parte dell'addetto, anche contestualmente
alla eventuale sottoscrizione di una nuova delega a favore di altra Organizzazione sindacale
stipulante e firmataria del contratto collettivo nazionale di lavoro. La revoca avrà effetto dal
mese successivo a quello di avvenuta ricezione da parte della Società.
3 - La prima trattenuta sarà effettuata sulla prima corresponsione di competenza successiva al
mese di ricezione della delega da parte della Società armatrice e il relativo importo sarà versato
all’Organizzazione sindacale interessata oppure accreditato sul c/c bancario eventualmente
indicato, entro un mese successivo alla data di effettuazione della trattenuta stessa sulle
competenze dell'addetto liquidate a mese. Analogamente le quote successive verranno rimesse
alle Organizzazioni sindacali interessate entro un mese dalla effettuazione della trattenuta sulle
competenze dell'addetto liquidate a mese.
4 - L'elenco delle deleghe inviato all'Organizzazione sindacale stipulante e firmataria del
contratto collettivo nazionale di lavoro sarà compilato in duplice copia, di cui una verrà restituita
dalla Società alla Organizzazione sindacale stessa.
5 - Il contributo sindacale mensile viene stabilito nella misura dell'1% del minimo contrattuale.
6 - L'addetto potrà autorizzare il versamento del contributo anche ad un Fondo comune
all'uopo specificato da tutte o parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie.
Costituzione RSU
Settore amministrativi dell'armamento privato
Considerato quanto previsto dall'accordo interconfederale in materia di Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU), considerato anche l'espresso riferimento fatto in tale accordo all'art.
2095 del Codice Civile al fine di individuare le categorie alle quali tale accordo si applica, le parti
concordano di darvi corso, per le unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15
dipendenti amministrativi, nei tempi e con le modalità in esso fissate.
Dichiarazione a verbale
Le parti considerano la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, come parte integrante
della gestione generale dell'azienda.
Al fine di ridurre progressivamente i rischi di infortuni o malattie correlate al lavoro ai quali
possono essere esposti i lavoratori, le parti esprimono la necessità di concordare un sistema di
gestione della salute e sicurezza, considerando strategica, all'interno dello stesso, una
formazione ai rappresentanti dei lavoratori ed a tutti i lavoratori, che veda entrambe le parti
impegnate nel comune obiettivo della riduzione dei rischi, in particolar modo di quelli legati
all'utilizzo di attrezzature munite di videoterminale.
Stabilito che l'uso delle stesse comporta per i lavoratori una sorveglianza sanitaria che accerti i
rischi specifici legati alle caratteristiche ed al posizionamento delle attrezzature, alla scelta del
software ed alla postura, garantendo le prescrizioni minime di sicurezza, così come stabilite
dalla normativa vigente e dalle direttive europee di riferimento.
49
INDICE
Art. 1 - Assunzione in servizio 2
Art. 2 - Visita medica 2
Art. 3 - Periodo di prova 2
Art. 4 - Classificazione unica dei lavoratori 3
Art. 5 - Assicurazione contro il rischio di responsabilità civile verso terzi 8
Art. 6 - Contratti a termine 8
Art. 7 - Part-time 10
Art. 8 - Mutamento di mansioni 10
Art. 9 - Contratti di apprendistato 10
Art. 10 - Orario di lavoro, lavoro straordinario diurno, notturno e festivo 10
Art. 11 - Riposo settimanale 11
Art. 12 - Giorni festivi e semifestivi 12
Art. 13 - Trattamento per festività abolite 12
Art. 14 - Retribuzioni 13
Art. 15 - Contributo sostitutivo della mensa 13
Art. 16 - Indennità per maneggio di denaro e cauzione 14
Art. 17 - Tredicesima e Quattordicesima mensilità 14
Art. 18 - Aumenti periodici di anzianità 14
Art. 19 - Ferie 15
Art. 20 - Permessi e congedi parentali 16
Art. 21 - Periodo di aspettativa 17
Art. 22 - Congedo matrimoniale 17
Art. 23 - Servizio militare 17
Art. 24 - Trasferte 18
Art. 25 - Trasferimenti 19
Art. 26 - Trattamento in caso di malattia o infortunio 19
Art. 27 - Trattamento in caso di malattia professionale e infortunio sul lavoro 21
Art. 28 - Trattamento in caso di gravidanza e puerperio 22
Art. 29 - Contrattazione di secondo livello 22
Art. 30 - Doveri del lavoratore 23
Art. 31 - Provvedimenti disciplinari 23
Art. 32 - Preavviso di licenziamento o di dimissioni 25
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto 26
Art. 34 - Trattamento in caso di dimissioni 27
Art. 35 - Previdenza 27
Art. 36 - Certificato di lavoro 27
Art. 37 - Collegio di conciliazione e arbitrato 27
Art. 38 - Inscindibilità delle norme contrattuali 29
Art. 39 - Interpretazione delle norme contrattuali 29
Art. 40 - Norme speciali 30
Art. 41 - Trattamento di miglior favore 30
Art. 42 - Decorrenza e durata 30
Allegati
Allegato 1 - Minimo contrattuale 31
Allegato 1 bis - Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 32
Allegato 2 - Accordo in materia di Part-time per il personale di terra – uffici e terminals
terminals delle società di navigazione al quale si applica la presente Sezione 33
Allegato 3 - Norme transitorie e di attuazione in materia di aumenti periodici
di anzianità concordate in data 22 ottobre 1981 37
Allegato 4 - Disciplina del contratto di apprendistato 38
Allegato 5 - Verbale di accordo per la previdenza complementare 30 maggio 2007 e ss.mm.ii. 43
- Integrazione all’accordo sindacale 30 maggio 2007 44
- Accordo 11 luglio 2024 – Previdenza complementare 44
50
Allegato 6 - Assicurazione integrativa sanitaria 45
Allegato 7 - Lavoro agile 46
Appendice
- Assemblee sindacali 47
- Permessi sindacali retribuiti 47
- Affissione comunicazioni sindacali 47
- Deleghe per la riscossione dei contributi sindacali 47
- Costituzione RSU Settore amministrativi dell’armamento privato 48
- Dichiarazione a verbale 48
APPENDICE GENERALE DEL CCNL
- Verbale di accordo 19 dicembre 2023 concernente l’imbarco degli Allievi e ss.mm.ii.
- Disciplina della comandata.
- Dichiarazione comune in materia di comunicazioni e accesso a internet.
- Dichiarazione comune su diversità e inclusione e violenza di genere.
- Dichiarazione comune su salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2
VERBALE DI ACCORDO 19 DICEMBRE 2023
CONCERNENTE L’IMBARCO DEGLI ALLIEVI E SS.MM.II.
Addì 19 del mese di dicembre dell’anno 2023 in Roma, si sono incontrate la Confitarma, la
Assarmatori e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILT -CGIL, FIT -CISL e
UILTRASPORTI.
Considerato che
- l’accordo sindacale del 30 luglio 2015, come modificato da ultimo in data 16 dicembre 2020,
ha prodotto positivi e tangibili risultati determinando un notevole incremento nel numero di
Allievi imbarcati sulle navi battenti bandiera italiana che, dagli ulti mi dati a disposizione
relativi alle navi di bandiera italiana di stazza superiore alle 500 GT, risultano mediamente
pari a circa n. 2 per nave;
- tale accordo ha contribuito a contrastare la forte carenza di Ufficiali di coperta e di macchina,
garantendo anche un efficace turn -over degli Ufficiali che nel tempo hanno conseguito i
requisiti pensionistici;
- nonostante ciò, permane la problematica della carenza di Ufficiali di macchina e di alcune
figure professionali specializzate relative ai gradi di bordo dei sottufficiali e comuni quali, ad
esempio, gli operai meccanici, elettricisti e comuni elettrotecnic i, i carpentieri, gli ottonai, il
personale alberghiero;
- le ragioni della carenza delle suddette figure professionali risiedono principalmente nella
vigente normativa nazionale che disciplina i requisiti di accesso a tali professioni e risulta
ampiamente superata, in quanto non rispondente alle ultime riforme del sistema scolastico,
né all’evoluzione del mercato del lavoro marittimo. Per questo, da tempo le Organizzazioni
sindacali e armatoriali nazionali hanno congiuntamente presentato alle com petenti
Amministrazioni concrete proposte di semplificazione e aggiornamento della suddetta
normativa;
- le OO.SS. manifestano, altresì, l’esigenza di incrementare il compenso corrisposto agli
Allievi quale ulteriore incentivo per attrarre i giovani alle carriere marittime;
- le imprese armatoriali manifestano, a loro volta, l’esigenza di rendere il periodo di
navigazione svolto da Allievo maggiormente utile ad acquisire le conoscenze e competenze
funzionali e rispondenti alle attività che si dovranno a svolgere a bordo, una volta conseguita
l’abilitazione professionale;
- è necessario tenere conto del costo degli Allievi imbarcati a bordo di navi battenti altre
bandiere comunitarie al fine di evitare sostanziali gap competitivi fra la bandiera italiana e le
altre bandiere comunitarie;
- costituisce, dunque, obiettivo comune delle parti aggiornare il sopra citato accordo sindacale
al fine di favorire l’imbarco degli Allievi, tenendo conto della sua sostenibilità economica;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:
Il presente accordo si applica su tutte le navi di bandiera italiana, nonché sulle navi di bandiera
estera, a bordo delle quali siano imbarcati lavoratori marittimi ai quali si applica la legge italiana
e il CCNL unico dell’industria armatoriale.
L’imbarco dell’Allievo Ufficiale è strettamente connesso a un percorso di addestramento di durata
e contenuto conformi alla normativa nazionale e internazionale in materia di formazione e
abilitazioni professionali marittime.
L’Allievo sottufficiale o l’Allievo comune sarà arruolato ai fini del conseguimento di una delle
qualifiche per le quali la normativa nazionale di settore prevede un periodo di imbarco come
Allievo, per una durata pari a detto periodo.
3
L’Allievo Ufficiale, l’allievo sottufficiale e l’allievo comune saranno imbarcati con contratto di
arruolamento e in aggiunta rispetto alle figure professionali previste nelle tabelle minime di
sicurezza. Ai fini della MLC, 2006, l’Allievo è, a tutti gli effetti, un “seafarer”.
L’addestramento dell’Allievo sarà condotto, anche in affiancamento, sotto la supervisione e il
monitoraggio del Comandante o del Direttore di macchina e degli Ufficiali della sezione di
appartenenza e dovrà essere propedeutico esclusivamente a quanto previ sto dal training record
book.
Addestramento a bordo per l’Allievo Ufficiale di coperta
In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale, ogni Allievo Ufficiale
di coperta dovrà effettuare il previsto periodo di navigazione, nel corso del quale dovrà ricevere
un addestramento pratico sistematico per conseguire un’idonea esperienza professionalizzante
nelle attività, nei compiti e nelle responsabilità dell’Ufficiale responsabile di una guardia di
navigazione, ivi comprese le attività necessarie alla gestione della nave anche in porto.
I compiti e i doveri dell’Allievo durante il periodo di arruolamento a bordo dovranno essere
registrati nel quaderno di addestramento (training record book) in modo da attestare le
competenze acquisite.
Inoltre, sotto la supervisione e il monitoraggio dell’Ufficiale per l’addestramento a bordo, l’Allievo
Ufficiale di Coperta dovrà:
- svolgere attività di tenuta della guardia sul ponte e durante le operazioni commerciali;
- svolgere, sotto la supervisione dell’Ufficiale designato alla formazione di bordo, tutte le
attività propedeutiche al conseguimento delle competenze richieste, tali da garantire, alla
fine del percorso formativo, l’esperienza professionalizzante necessaria per l’ottenimento del
certificato di competenza.
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga
periodicamente verificato dal personale incaricato, tenendo conto delle linee guida contenute
nella Parte B della Convenzione STCW.
Addestramento a bordo per l’Allievo Ufficiale di macchina
In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale, ogni Allievo Ufficiale
di macchina dovrà effettuare il previsto periodo di navigazione, nel corso del quale dovrà ricevere
l’addestramento pratico sistematico per conseguire un’idonea esperienza professionalizzante
nelle attività, nei compiti e nelle responsabilità dell’Ufficiale responsabile di una guardia di
macchina, ivi comprese le attività necessarie alla gestione della nave in porto e in navigazione.
I compiti e i doveri dell’Allievo durante il periodo di arruolamento a bordo dovranno essere
registrati nel quaderno di addestramento (training record book) in modo da attestare le
competenze acquisite.
Inoltre, sotto la supervisione e il monitoraggio dell’Ufficiale per l’addestramento a bordo, l’Allievo
Ufficiale di Macchina dovrà:
- svolgere attività di tenuta della guardia in macchina sia in porto, sia in navigazione;
- svolgere, sotto la supervisione dell’Ufficiale designato alla formazione di bordo, tutte le
attività propedeutiche al conseguimento delle competenze richieste, tali da garantire, alla
fine del percorso formativo, l’esperienza professionalizzante necessaria per l’ottenimento del
certificato di competenza.
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga
periodicamente verificato dal personale incaricato tenendo conto delle linee guida contenute
nella Parte B della Convenzione STCW.
Addestramento a bordo per l’Allievo Ufficiale Elettrotecnico
In conformità alla Convenzione STCW e alla vigente normativa nazionale, ogni Allievo Ufficiale
Elettrotecnico dovrà effettuare il previsto periodo di navigazione, nel corso del quale dovrà
ricevere un addestramento pratico sistematico per conseguire un’idonea esperienza
professionalizzante nelle attività, nei compiti e nelle responsabilità dell’Ufficiale Elettrotecnico.
4
I compiti e i doveri dell’Allievo durante l’addestramento pratico a bordo dovranno essere registrati
nel quaderno di addestramento (training record book) in modo da attestare le competenze
acquisite.
Inoltre, sotto la supervisione e il monitoraggio dell’Ufficiale per l’addestramento a bordo, l’Allievo
Ufficiale Elettrotecnico dovrà:
- svolgere attività di intervento di manutenzione degli apparati;
- mantenere aggiornato il quaderno di addestramento, attivandosi affinché venga
periodicamente verificato dal personale incaricato tenendo conto delle linee guida contenute
nella Parte B della Convenzione STCW.
Progetti formativi di addestramento a bordo per gli Allievi sottufficiali e per gli Allievi
comuni alberghieri
Le qualifiche professionali marittime degli Allievi sottufficiali e degli Allievi comuni alberghieri sono
quelle attualmente contenute nel D.P.R. 231/2006. Per il conseguimento di una delle suddette
qualifiche professionali marittime, l’Allievo sottufficia le o comune seguirà uno specifico
addestramento a bordo.
Al momento dell’imbarco l’Allievo sottufficiale o comune riceverà dall’impresa armatoriale copia
del piano di addestramento che svolgerà a bordo.
Trattamento economico
Gli Allievi percepiranno i minimi contrattuali previsti nella seguente tabella:
Minimi contrattuali:
1° luglio 2024
fino a 4 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
fra 4 e 8 mesi
complessivi di
imbarco con la stessa
Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
oltre 8 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o
compagnie
consorziate
Allievo Ufficiale € 746,27 € 766,71 € 787,16
Allievo Sottufficiale € 725,82 € 746,27 € 766,71
Allievo Comune € 705,38 € 725,82 € 746,27
1° luglio 2025
fino a 4 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
fra 4 e 8 mesi
complessivi di
imbarco con la stessa
Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
oltre 8 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o
compagnie
consorziate
Allievo Ufficiale € 758,47 € 779,25 € 800,03
Allievo Sottufficiale € 737,69 € 758,47 € 779,25
Allievo Comune € 716,91 € 737,69 € 758,47
5
1° luglio 2026
fino a 4 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
fra 4 e 8 mesi
complessivi di
imbarco con la stessa
Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
oltre 8 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o
compagnie
consorziate
Allievo Ufficiale € 770,67 € 791,79 € 812,90
Allievo Sottufficiale € 749,56 € 770,67 € 791,79
Allievo Comune € 728,44 € 749,56 € 770,67
A decorrere dal 1° luglio 2024 le parti hanno concordato di istituire un elemento aggiuntivo della
retribuzione (EAR) per 14 mensilità secondo le tabelle sotto riportat e, dandosi atto che
l’ammontare complessivo dell’EAR è stato concordemente determinato come omnicomprensivo
di ogni sua incidenza economica su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti del presente CCNL e
comunque sul globale trattamento erogato ai lavoratori, con l’eccezione del solo TFR.
Tenuto conto, fra l’altro, di quanto stabilito dall’art. 325, ultimo comma cod. nav., le parti, a ogni
effetto, stabiliscono che il suddetto EAR non può essere considerato direttamente o
indirettamente nel calcolo della retribuzione, né di ogni altro istituto del presente CCNL che,
direttamente o indirettamente, implichi la retribuzione come base di calcolo, con l’eccezione del
solo TFR.
Elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR):
1° luglio 2024
fino a 4 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
fra 4 e 8 mesi
complessivi di
imbarco con la stessa
Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
oltre 8 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o
compagnie
consorziate
Allievo Ufficiale € 7,46 € 7,67 € 7,87
Allievo Sottufficiale € 7,26 € 7,46 € 7,67
Allievo Comune € 7,05 € 7,26 € 7,46
1° luglio 2025
fino a 4 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
fra 4 e 8 mesi
complessivi di
imbarco con la stessa
Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
oltre 8 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o
compagnie
consorziate
Allievo Ufficiale € 13,06 € 13,42 € 13,78
Allievo Sottufficiale € 12,70 € 13,06 € 13,42
Allievo Comune € 12,35 € 12,70 € 13,06
6
1° luglio 2026
fino a 4 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
fra 4 e 8 mesi
complessivi di
imbarco con la stessa
Società o
raggruppamento di
società o compagnie
consorziate
oltre 8 mesi
complessivi di
imbarco con la
stessa Società o
raggruppamento di
società o
compagnie
consorziate
Allievo Ufficiale € 18,66 € 19,17 € 19,68
Allievo Sottufficiale € 18,15 € 18,66 € 19,17
Allievo Comune € 17,64 € 18,15 € 18,66
Allo scopo specifico ed esclusivo di tenere conto dell’impegno richiesto dalle esigenze della
navigazione marittima, nonché del vincolo di permanenza a bordo della nave e di qualsivoglia
disagio, spetterà all’Allievo (Ufficiale, Sottufficiale e Comune) un’ indennità di navigazione, per
giorno di effettivo imbarco, nella misura di seguito indicata:
Quota giornaliera indennità di navigazione:
Mediterraneo Extra mediterraneo
€ 0,30 € 0,40
In aggiunta all’indennità di navigazione di cui sopra, spetterà all’Allievo imbarcato sulle navi che
navighino o sostino in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra o di pirateria,
riconoscendo come tali quelle che, nel tempo, vengono individuate attraverso le intese
internazionali in sede IBF (Warlike Operations Area, High Risk Area), una quota giornaliera
integrativa, per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva permanenza della nave in dette zone
o porti, pari a € 10,00.
Ai marittimi imbarcati su navi cisterna adibite al trasporto di materie infiammabili saranno
corrisposte, in aggiunta all’indennità di navigazione di cui sopra, le seguenti quote di indennità di
navigazione giornaliera:
Quota giornaliera indennità di navigazione per navi cisterna:
Mediterraneo Extra mediterraneo
€ 3,00 € 3,50
Nota 1) Le indennità sopra indicate verranno riconosciute anche nei casi in cui la nave sia adibita
al trasporto di esplosivi il cui peso netto raggiunga almeno una tonnellata.
Nota 2) Per le navi cisterna e non cisterna adibite al trasporto di materie dichiarate infiammabili
che raggiungano almeno il 25% del tonnellaggio le indennità sopra indicate verranno riconosciute
nella misura del 75%.
Quando la nave cisterna sosti in un porto per un periodo superiore a quindici giorni e sia
riconosciuta libera da gas, le somme di cui sopra non sono dovute per l’ulteriore durata della
sosta e dopo la partenza sino a che permarrà in tale stato.
Nel caso di ininterrotta permanenza all’estero, con decorrenza dal 61° giorno d’imbarco, e a
contare dal giorno della partenza della nave dall’ultimo porto nazionale, sarà corrisposta
all’Allievo, in aggiunta all’indennità di navigazione, una quota giornaliera integrativa dell’indennità
di navigazione pari a € 2,00.
Quando la nave approdi in un porto riconosciuto, con ordinanza del Ministero competente, colpito
da malattia epidemica, verrà corrisposta in aggiunta all’indennità di navigazione di cui sopra una
quota giornaliera integrativa dell’indennità di navigazione pari a € 1,00.
Il trattamento di vitto a bordo riconosciuto agli Allievi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) è stabilito in
rapporto alla qualifica che verrà acquisita al conseguimento dell’abilitazione professionale.
Il trattamento di alloggio riconosciuto agli Allievi (Ufficiali, Sottufficiali e Comuni) è stabilito in base
a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
7
Per quanto non disciplinato dal presente accordo, agli Allievi Ufficiali, Sottufficiali e Comuni
saranno applicati, laddove compatibile con la specificità del loro percorso, gli istituti normativi ed
economici (ad es. 13esima e 14esima) previsti nelle relative Sezioni del CCNL unico dell’industria
armatoriale in base alla Sezione applicata sulla nave dove essi sono imbarcati.
* * * * * *
Il presente accordo - che sostituisce integralmente il paragrafo A) dell’accordo 30 luglio 2015 e le
modifiche successive intervenute - avrà la medesima data di decorrenza e scadenza dell’accordo
di rinnovo del CCNL unico dell’industria armatoriale.
Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una
delle parti almeno sei mesi prima della scadenza. In ogni caso, esso resterà in vigore fino a
quando non sarà sostituito da un successivo accordo dello stesso livel lo avente ad oggetto
materia analoga.
Le parti si impegnano ad incontrarsi almeno una volta l’anno per verificarne gli effetti.
* * * * * *
Norma transitoria
Agli Allievi imbarcati prima dell’entrata in vigore del presente accordo, si applicheranno da subito
le nuove condizioni stabilite nel presente accordo, senza alcuna necessità di modifica dei contratti
di arruolamento in essere.
8
DISCIPLINA DELLA COMANDATA
1 - Il lavoratore marittimo potrà essere destinato a prestare servizio di comandata per conto
dell'Armatore per prestazioni a bordo delle navi in sosta, oppure a terra al servizio delle navi
(anche in esercizio) o per attività ad esse comunque correlate quali, a titolo esemplificativo, le
seguenti:
- su navi in corso di allestimento, manutenzione, costruzione;
- su navi in disarmo o presso cantieri;
- presso gli uffici della compagnia, i terminal o i magazzini portuali o adiacenti all’area portuale,
svolgendo attività di supporto alla nave (ad es. attività di security);
- in spazi portuali per operazioni di approntamento delle dotazioni e delle provviste delle navi in
sosta;
- guardiania.
Su nave armata, il personale di comandata non può sostituire il personale già imbarcato.
L'Armatore curerà che le attribuzioni affidate al marittimo in comandata siano adeguate al suo
grado.
2 – Eventuali specificità e il trattamento del personale marittimo in servizio di comandata sono
disciplinati nell’ambito delle singole Sezioni contrattuali.
9
DICHIARAZIONE COMUNE IN MATERIA DI COMUNICAZIONI E ACCESSO A INTERNET
Considerato quanto introdotto con gli Emendamenti 2022 alla Parte B della MLC,2006 in materia
di comunicazioni e accesso a internet, le parti concordano che la possibilità di mettersi in contatto
con la propria rete socio -familiare, anche attraverso l’accesso a intern et, rappresenti un
miglioramento delle condizioni di vita a bordo che, in ogni caso, deve essere contemperato con
la sicurezza della navigazione e il recupero delle energie psico-fisiche dei lavoratori marittimi.
Ciò considerato, le imprese armatoriali si impegnano a consentire a bordo delle navi che svolgono
navigazione internazionale, secondo le modalità operative definite dall’azienda, periodicamente
e per quanto ciò sia ragionevolmente possibile, anche alla luc e delle esigenze operative della
nave, l’accesso a internet ai lavoratori marittimi con eventuali costi di importo ragionevole, al fine
di consentire agli stessi il collegamento con la propria rete socio-familiare.
Le parti si incontreranno, entro il primo trimestre del 2025 e, su richiesta di una delle parti, ogni
sei mesi, per effettuare un monitoraggio rispetto all’evoluzione tecnologica in materia di accesso
a internet a bordo.
10
DICHIARAZIONE COMUNE SU DIVERSITÀ E INCLUSIONE E VIOLENZA DI GENERE
Diversità e inclusione
Alla luce della normativa in materia, degli accordi interconfederali e dei pronunciamenti UE
vigenti, le Parti concordano sulla necessità di garantire a ogni persona la possibilità di esprimere
la propria opinione, la libertà di praticare il proprio credo religioso e la propria identità di genere,
quale vettore fondamentale per la crescita del capitale umano e, a tal fine, promuovono
l’introduzione di misure finalizzate a riconoscere il valore della diversità e attivare buone pratiche
inclusive.
Si impegnano, altresì, a reprimere con fermezza e tempestività ogni comportamento vessatorio,
discriminatorio o lesivo della dignità personale, nonché a promuovere l’adozione di ogni
comportamento virtuoso idoneo a contribuire alla realizzazione di un ambiente di lavoro rispettoso
delle diversità.
Violenza di genere
Nell’ottica di promuovere i valori individuati nella Convenzione OIL n. 190 del 2019, ratificata con
legge n. 4 del 2021, le Parti ripudiano tutte le forme di violenza, discriminazione e lesione della
dignità della persona e si impegnano a prevenire e repr imere ogni comportamento vessatorio,
discriminatorio o lesivo della dignità personale.
A tal fine, le Parti concordano sulla necessità di adottare misure idonee a contrastare la diffusione
di ogni forma di umiliazione, intimidazione e prevaricazione, in presenza o da remoto, nonché a
garantire la tutela della riservatezza della persona che segnali episodi di violenza, discriminazione
o prevaricazione.
Al fine di respingere in maniera incisiva gli episodi di violenza in ambito lavorativo, le Parti
concordano altresì sulla necessità di adottare, anche ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 80 del
2015, misure atte a riconoscere a coloro che siano inseriti n ei percorsi di protezione relativi alla
violenza di genere, debitamente certificati ai sensi della normativa vigente, l’astensione dal lavoro
per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
Coloro che intendano astenersi dal lavoro, ad eccezione dei casi di oggettiva impossibilità, sono
tenuti a comunicare la propria intenzione al datore di lavoro con un termine di preavviso non
inferiore a sette giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo, e a produrre
la certificazione necessaria ad attestare l’inserimento nel percorso di protezione.
Il periodo di congedo, retribuito con una somma pari all’ultima retribuzione (con riferimento alle
voci fisse e continuative), è coperto da contribuzione figurativa ed è computato ai fini dell’anzianità
di servizio a tutti gli effetti.
I congedi potranno essere usufruiti su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni.
Per quanto riguarda la fruizione oraria, si rimanda a quanto previsto a tale proposito in materia di
congedi parentali.
Limitatamente al personale di terra, coloro che saranno inseriti nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verticale od or izzontale, ove disponibili in organico. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta
dell’interessato, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
Le aziende si impegnano a garantire l’esercizio del diritto di cui al presente articolo. In caso di
violenza sessuale subita al di fuori del luogo di lavoro, il datore di lavoro si impegna a dare
precedenza ad eventuali richieste di trasferimento in un’alt ra città o sede di lavoro presentate
dalle vittime di sopruso.
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DICHIARAZIONE COMUNE SU SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Le parti stipulanti il presente accordo di rinnovo del CCNL unico dell’industria armatoriale
considerano la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro un valore assoluto, da tutelare attraverso
l'impegno comune all’applicazione rigorosa delle normative nazionali e sovranazionali in materia.
In considerazione dell’obiettivo condiviso rappresentato dal consolidamento di una sempre
maggiore cultura della sicurezza, le parti decidono, pertanto, di avviare una campagna comune
di informazione sul tema, nonché di organizzare apposite iniziative congiunte, le cui modalità
organizzative saranno stabilite entro 90 giorni dalla firma dell’accordo di rinnovo del CCNL.
Inoltre, le parti convengono di istituire, durante il periodo di vigenza contrattuale, un tavolo di
confronto sistematico, con l’obiettivo di valutare eventuali aggiornamenti relativi alle disposizioni
normative, incentivare la consapevolezza dei lavorator i in materia di salute e sicurezza, ivi
compreso il principio dello stop work authority in relazione alla specificità del lavoro marittimo, e
valorizzare il ruolo degli RLS e i safety meeting a bordo.