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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11358/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ZIONE, in persona delLiquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];539 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4385/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 03/12/2021 R.G.N. 2221/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026Data pubblicazione 27/04/20261.

Con sentenza n. 2243/2020 il Tribunale di Roma, inaccoglimento parziale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favoredi detto lavoratore, a titolo di retribuzioni non corrisposte, 13^e 14^ mensilità, e TFR, esclusi gli emolumenti richiesti perindennità sostitutive di ferie, festività e permessi non goduti erimborso spese, dell’importo di € 7.377,16, oltre interessi legalie rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma, decidendo sull’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(già [OSCURATO:SOCIETA].) contro la suddetta sentenza ed in parziale riformadella stessa, per il resto mantenuta ferma, rigettava la domandaproposta in primo grado dal lavoratore appellato.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo averriferiti lo svolgimento del primo grado di giudizio ed il suo esito,dava conto che la società appellante lamentava cheerroneamente il primo giudice aveva sopravvalutato laproduzione precostituita e le deposizioni testimoniali indotte dallavoratore ricorrente, che si esaurivano in un contratto diassunzione, a sua volta meritevole di verificazione, nell’annessacomunicazione del DM 10 non pagato e in dichiarazionitestimoniali e personali tutt’altro che esaustive ovveropersuasive, laddove deponevano in senso contrato le querelesporte nei confronti di chi si era ritenuto deus ex machina (taleProietti), verosimilmente, della fittizia assunzione del Pecoraro,e le deposizioni dei testi Pellicanò e Tuscano, soggetti con ruolinevralgici nella quotidianità e nella storia dell’impresa, cheavevano escluso categoricamente la presenza di impiegati qualiNumero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026il Pecoraro e chi da questi indicati come colleghi e testi (NNumaeproo dlii r;a ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026Rossello; Telesca; Orsini).4.

Tanto premesso, la Corte, dopo aver diffusamenteriesaminato tutte le risultanze processuali, nel giudicare fondatoil riassunto motivo d’appello, concludeva che il quadroprobatorio non deponeva nel senso che il Pecoraro avessestipulato un contratto di assunzione con la società; tantomenodeponeva nel senso che questi avesse poi effettivamente svoltola relativa attività lavorativa.

E in ogni caso, per la Corte,mancava la prova in ordine all’esecuzione della prestazionelavorativa con le modalità della subordinazione, atteso che nonera emersa neanche la sottoposizione al potere direttivo,organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nel senso inprecedenza delineato.5.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6.

Resiste l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.7.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione ofalsa applicazione degli artt. 115, 116, 214, 215, 216 c.p.c.,2702, 2719 c.c. sotto il profilo della negazione dell’efficaciaprobatoria del contratto individuale di lavoro in assenzadell’istanza di verificazione (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”.2.

Con il secondo motivo denuncia: “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 214, 215 c.p.c., 2730, 2733,2735 c.c. sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto storicoNumero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 350 commNumae r1o dni r.a ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/20265 c.p.c.)”.3.

Con il terzo motivo denuncia: “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 1414, 2697 c.c. sotto il profilodell’inversione dell’onere della prova e della disapplicazionedella regola di giudizio secondo cui chi si difende in giudizio devefornire la prova delle proprie eccezioni e quindi nel caso di speciedeve provare la condotta illecita del commercialista e la naturafittizia e simulata del rapporto di lavoro subordinato intercorsotra le parti (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”.4.

Il primo motivo è infondato.5.

Il ricorrente vi censura la parte in cui la Corte distrettualeha osservato che: “La riconduzione dell’assunzione del Pecoraroall’attività illecita del commercialista implica univocamente ildisconoscimento della sottoscrizione, illeggibile, apposta incalce alla relativa nota, individuata come non proveniente dallegale rappresentante della società parte in causa, a nome ContiRocco Antonio.

Il disconoscimento di una scrittura privata, aisensi dell’art. 214 cpc, infatti, non richiede formule sacramentalio vincolate, dovendo soltanto rivestire i caratteri della specificitàe della determinazione e non risolversi in espressioni di stile (inparticolare, ove più siano i documenti prodotti; v.

Cass. 1537-18; Cass. 244456-11).In assenza di istanza di verificazione, il lavoratore non puòdunque, a norma degli artt. 214 ss cpc, avvalersi dellascrittura”.5.1.

Ebbene, non considera anzitutto il ricorrente che laCorte, nel riferire lo svolgimento del primo grado, aveva datoNumero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026conto che “la società convenuta si costituiva, contestaNunmdeoro dli ara ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026fondatezza della pretesa, per non aver mai sottoscritto ilcontratto in questione, verosimilmente riferibile al proprioconsulente commercialista, rivelatosi infedele, …” (così alla finedi pag. 3 dell’impugnata sentenza), e che, come già riferito innarrativa, era la stessa società, ora quale appellante, a dedurreche il contratto di assunzione in questione era “meritevole diverificazione”.5.2.

Inoltre, il ricorrente, nello svolgimento della censurain esame, dichiara di trascrivervi “integralmente” la “memoriadi costituzione e risposta” della controparte in primo grado” (cfr.pagg. 8-10 del ricorso).Tuttavia, proprio da tale scritto difensivo (che il ricorrenteha prodotto in questa sede di legittimità) risulta, non soloquanto evidenzia il ricorrente, ma che la convenuta avevaformulato una serie di richieste di prova orale (interrogatorioformale del Pecoraro, interrogatorio libero di [OSCURATO:PERSONA] eprova testimoniale), la metà delle quali volte complessivamentea dimostrare che il contratto oggetto di causa non fosse statosottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società(v. in particolare i capitoli A), B), C) e, segnatamente, il capitoloB): “Vero che il contratto lavorativo oggetto di causa è statosottoscritto con il sig. [OSCURATO:PERSONA]”).

Inoltre, nella medesimamemoria la resistente richiedeva “altresì CTU graficacomparativa tra la sottoscrizione del contratto prodotto dacontroparte e la firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rocco A. in comparazionealternativa con la firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], firma da acquisirsidall’Ufficio presso il Comune di residenza del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]”(v. pagg. 5-6 di tale memoria).Numero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/20265.3.

Incensurabilmente, perciò, la Corte d’appello, Ninum ebroa dsi era ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026alle su riportate premesse (sub § 5.1.), e dopo aver riferito indettaglio i documenti prodotti dal lavoratore, tra i quali la“lettera di assunzione a tempo determinato del 13-6-2016 condecorrenza dal 14-6.2016 e scadenza al 13-6.2017 comeimpiegato di 2° livello del CCNL del settore” (v. pag. 5 della suasentenza), ha ritenuto che la società avesse operato“univocamente il disconoscimento della sottoscrizione,illeggibile, apposta in calce” proprio a quella “nota”, secondo illavoratore istante integrante il contratto di assunzione; laddovela convenuta aveva individuato quella sottoscrizione “come nonproveniente dal legale rappresentante della società parte incausa, a nome [OSCURATO:PERSONA]”.

La resistente, poiappellante, in proposito aveva anche specificato a chi fosse“verosimilmente riferibile” quel contratto.5.4.

Occorre, infatti, considerare che nell’ambitodell’indirizzo di legittimità, cui si è riferita la Corte d’appello ecui si riferisce ora anche il ricorrente, è remota quanto costantela specificazione che la valutazione di ciò che integradisconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudicedi merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr., ad es., Cass.civ., sez.

II, 22.1.2018, n. 1537; id., sez.

III, 13.11.1980, n.6081), se congruamente e logicamente motivata (cfr. Cass. civ.,sez.

II, 16.10.2020, n. 22577).

Ed il ricorrente non hadenunciato in questa sede anomalie motivazionali a riguardo.6.

Giova adesso considerare che, secondo altro consolidatoorientamento di questa Corte, l’istanza di verificazione dellascrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, comequando si insista per l’accoglimento di una pretesa chepresuppone l’autenticità del documento e non esige la formaleNumero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzNioumneero ddi rai ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazioneprocessuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia alriguardo (così Cass., sez.

VI, 2.11.2022, n. 32169; Cass. n.4538/2021; n. 8272/2012).7.

Ebbene, per completezza nota il Collegio che, comeemerge dalle richieste istruttorie sopra viste, le difese dellaconvenuta in certo senso erano andate al di là di un semplicedisconoscimento della sottoscrizione presente in quella nota,perché la stessa si era assunta l’onere di dimostrare in positivoche la sottoscrizione si appartenesse non al [OSCURATO:PERSONA], ma al [OSCURATO:PERSONA](quasi che essa avesse chiesto la relativa “verificazione”, ma perdimostrare all’opposto che la sottoscrizione non era del proprioamministratore).7.1.

In ogni caso, il ricorrente non può dolersi che la Corteterritoriale abbia ritenuto che, a fronte di un disconoscimentoritenuto dalla stessa univoco, e in assenza di istanza diverificazione, il lavoratore non potesse avvalersi della scritturain questione.Egli, invero, riconosce di non aver avanzato detta richiesta,ma sostiene che, nella situazione a suo dire datasi (vale a dire,di “assenza di un chiaro ed esplicito disconoscimento deldocumento contrattuale”), “non aveva modo di formularel’istanza di verificazione” (così alla pag. 10 del ricorso).7.2.

In aggiunta a quanto già considerato, osserva allora ilCollegio che di fatto, come ben risulta dal testo dell’impugnatasentenza, l’istruttoria svoltasi in primo grado, e poidifetto di istanza esplicita di verificazione da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026circa la ridetta scrittura privata, ha riguardato pienaNummeeron dti era ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026anche il profilo di chi avesse sottoscritto il contratto per lasocietà.Invero, in disparte quanto dichiarato dai testi e dal legalerappresentante della società (in sede di libero interrogatorio), laCorte d’appello ha rilevato che persino: “[OSCURATO:PERSONA], in sede dilibero interrogatorio, ha dichiarato di non ricordare chi avevasottoscritto il contratto per la società; che chi ha sottoscritto ilcontratto si era qualificato come amministratore, ma di nonricordarne né il nome né l’aspetto”, ed ha poi tenuto conto ditanto insieme ad altre risultanze processuali, non escluso ilcomportamento processuale del lavoratore (cfr. in extenso pag.7 della sua sentenza).8.

Il secondo motivo è inammissibile.9.

Il ricorrente vi deduce che la Corte d’appello, pur avendodato atto dell’esistenza della lettera di licenziamento del 1°settembre e del certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego diRoseto degli Abruzzi “nella parte espositiva diretta ad illustrarele rispettive prospettazioni delle parti”, nel momento delladecisione, aveva omesso “del tutto di valutare il fatto storicodecisivo del licenziamento avvenuto per giustificato motivooggettivo e non in ragione del preteso carattere simulato delrapporto”.10.

Rileva allora il Collegio che la considerazione (anche)dei suddetti documenti da parte della Corte di merito si collocain una parte ormai valutativa (e non meramente espositiva)della propria decisione (parte che inizia da pag. 4).Numero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026Ma soprattutto il motivo in esame si basa in realtà Nnuomner og dii àra ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026sull’ “omesso esame di un fatto”, storico, principale osecondario, come tale, bensì sulla valutazione, asseritamenteomessa, del contenuto di un documento, che, secondo ilricorrente, manifestava un “licenziamento avvenuto pergiustificato motivo oggettivo e non in ragione del pretesocarattere simulato del rapporto”.A sua volta, quest’ultimo assunto (sul “presunto caratteresimulato del rapporto”) è errato perché, stando allaricostruzione della Corte di merito (a pag. 5 della propriadecisione), la società aveva piuttosto “dedotto che: il Pecoraronon ha mai svolto alcun tipo di attività per l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,essendo la sua assunzione frutto di attività illecita compiutadall’allora commercialista della Società resistente e per la qualeè stata sporta formale querela presso gli Uffici della Guardia diassunzioni illecite di soggetti che non hanno in alcun modo maiprestato attività lavorativa, fra cui anche quella del Pecoraro;con mail del 8-9-2017 è stato appunto negato il rapporto dilavoro che, sulla scorta di indagini effettuate, risultava anche incapo ad altri presunti, quanto fantomatici, dipendenti, nellafattispecie ORSINI Daniela, LEONE Domenico, ROSSELLOAlberto e NAPOLI Giovanni, indicati come testi dal lavoratore; leassunzioni sono state prontamente contestate, dapprimaquestione e, successivamente, con lettera raccomandata inviataall’INPS (doc. n. 4); è stata infine inviata raccomandata al Sig.Pecoraro, ricevuta in data 04/09/2017 (doc. n. 5) con la qualesi comunicava che la sua assunzione era da considerarsi fittizia”.Numero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026Peraltro, di tale posizione difensiva assunta dalla resNiusmteeron dti era ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026in primo grado dà conto lo stesso ricorrente, sia pure per sintesi(v. pagg. 3-4 del ricorso).Ergo, è ben evidente che la convenuta non deduceva che ilsingolo contratto di lavoro allegato dall’attore fosse simulato nelsenso tecnico giuridico di cui all’art. 1414 c.c., bensì sostenevache quel contratto come altri analoghi fosse il risultato diun’attività francamente illecita anche sul piano penale ascrittaad una individuata persona.10.1.

Nell’ambito del secondo motivo il ricorrente torna asostenere l’efficacia dimostrativa anche della “attestazionerilasciata dl Centro per l’Impiego di Roseto degli Abruzzi edepositata in giudizio il 25/09/2017”.Tuttavia, i fatti “storici” che in ipotesi questi due documenti(nota di licenziamento ed attestazione del Centro per l’Impiego),secondo il ricorrente in parte in via confessoria, dovrebberodimostrare, ossia, l’esistenza del rapporto lavorativo per ladedotta durata, sono stati senz’altro oggetto di esame dellaCorte di merito, che, tuttavia, li ha motivatamente erecisamente esclusi.Come si è riportato in narrativa, infatti, la Corte ha conclusoche il “quadro probatorio” in precedenza descritto non deponeva“nel senso che il Pecoraro abbia stipulato un contratto diassunzione con la società”, e che “tantomeno” deponeva “nelsenso che questi abbia poi effettivamente svolto la relativaE si tratta, ovviamente, di accertamento probatorioinsindacabile in questa sede di legittimità.Numero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/202611.

E’ infine infondato il terzo motivo.

Numero di raccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/202612.

Ribadito quanto già osservato nell’esaminare ilprecedente motivo, e cioè che la convenuta, attualecontroricorrente, nel costituirsi in prime cure, non aveva fattovalere propriamente una “simulazione” (mai nella già cit.memoria ricorre una terminologia o il richiamo a norme in temaappunto di simulazione), alcuna illegittima inversione degli oneriprobatori è riscontrabile nell’impugnata sentenza in violazionedell’art. 2697 c.c.Al contrario, l’accertamento probatorio operato dalla Corteterritoriale, in base alle risultanze processuali considerate, èperfettamente in linea con quanto l’appellante avevaeffettivamente sostenuto sin dal primo grado, vale a dire, che ilcontratto di lavoro subordinato inter partes dedotto dall’attorenon fosse esistito sia come “atto” che come “rapporto”.13.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. comeper legge.Numero registro generale 14718/2022Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1N umero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 11358/2026quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perData pubblicazione 27/04/2026il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZIONE, in persona delLiquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];539 - controricorrente -avverso la sentenza n. 4385/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 03/12/2021 R.G.N. 2221/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Con sentenza n. 2243/2020 il Tribunale di Roma, inaccoglimento parziale del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favoredi detto lavoratore, a titolo di retribuzioni non corrisposte, 13^e 14^ mensilità, e TFR, esclusi gli emolumenti richiesti perindennità sostitutive di ferie, festività e permessi non goduti erimborso spese, dell’importo di € 7.377,16, oltre interessi legalie rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma, decidendo sull’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(già [OSCURATO:SOCIETA].) contro la suddetta sentenza ed in parziale riformadella stessa, per il resto mantenuta ferma, rigettava la domandaproposta in primo grado dal lavoratore appellato.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo averriferiti lo svolgimento del primo grado di giudizio ed il suo esito,dava conto che la società appellante lamentava cheerroneamente il primo giudice aveva sopravvalutato laproduzione precostituita e le deposizioni testimoniali indotte dallavoratore ricorrente, che si esaurivano in un contratto diassunzione, a sua volta meritevole di verificazione, nell’annessacomunicazione del DM 10 non pagato e in dichiarazionitestimoniali e personali tutt’altro che esaustive ovveropersuasive, laddove deponevano in senso contrato le querelesporte nei confronti di chi si era ritenuto deus ex machina (taleProietti), verosimilmente, della fittizia assunzione del Pecoraro,e le deposizioni dei testi Pellicanò e Tuscano, soggetti con ruolinevralgici nella quotidianità e nella storia dell’impresa, cheavevano escluso categoricamente la presenza di impiegati qualiNumero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026il Pecoraro e chi da questi indicati come colleghi e testi (NNumaeproo dlii r;a ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026Rossello; Telesca; Orsini).4. Tanto premesso, la Corte, dopo aver diffusamenteriesaminato tutte le risultanze processuali, nel giudicare fondatoil riassunto motivo d’appello, concludeva che il quadroprobatorio non deponeva nel senso che il Pecoraro avessestipulato un contratto di assunzione con la società; tantomenodeponeva nel senso che questi avesse poi effettivamente svoltola relativa attività lavorativa. E in ogni caso, per la Corte,mancava la prova in ordine all’esecuzione della prestazionelavorativa con le modalità della subordinazione, atteso che nonera emersa neanche la sottoposizione al potere direttivo,organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, nel senso inprecedenza delineato.5. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.6. Resiste l’intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso.7. Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: “Violazione ofalsa applicazione degli artt. 115, 116, 214, 215, 216 c.p.c.,2702, 2719 c.c. sotto il profilo della negazione dell’efficaciaprobatoria del contratto individuale di lavoro in assenzadell’istanza di verificazione (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”.2. Con il secondo motivo denuncia: “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 115, 116, 214, 215 c.p.c., 2730, 2733,2735 c.c. sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto storicoNumero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026decisivo oggetto di discussione fra le parti (art. 350 commNumae r1o dni r.a ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/20265 c.p.c.)”.3. Con il terzo motivo denuncia: “Violazione o falsaapplicazione degli artt. 1414, 2697 c.c. sotto il profilodell’inversione dell’onere della prova e della disapplicazionedella regola di giudizio secondo cui chi si difende in giudizio devefornire la prova delle proprie eccezioni e quindi nel caso di speciedeve provare la condotta illecita del commercialista e la naturafittizia e simulata del rapporto di lavoro subordinato intercorsotra le parti (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”.4. Il primo motivo è infondato.5. Il ricorrente vi censura la parte in cui la Corte distrettualeha osservato che: “La riconduzione dell’assunzione del Pecoraroall’attività illecita del commercialista implica univocamente ildisconoscimento della sottoscrizione, illeggibile, apposta incalce alla relativa nota, individuata come non proveniente dallegale rappresentante della società parte in causa, a nome ContiRocco Antonio. Il disconoscimento di una scrittura privata, aisensi dell’art. 214 cpc, infatti, non richiede formule sacramentalio vincolate, dovendo soltanto rivestire i caratteri della specificitàe della determinazione e non risolversi in espressioni di stile (inparticolare, ove più siano i documenti prodotti; v. Cass. 1537-18; Cass. 244456-11).In assenza di istanza di verificazione, il lavoratore non puòdunque, a norma degli artt. 214 ss cpc, avvalersi dellascrittura”.5.1. Ebbene, non considera anzitutto il ricorrente che laCorte, nel riferire lo svolgimento del primo grado, aveva datoNumero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026conto che “la società convenuta si costituiva, contestaNunmdeoro dli ara ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026fondatezza della pretesa, per non aver mai sottoscritto ilcontratto in questione, verosimilmente riferibile al proprioconsulente commercialista, rivelatosi infedele, …” (così alla finedi pag. 3 dell’impugnata sentenza), e che, come già riferito innarrativa, era la stessa società, ora quale appellante, a dedurreche il contratto di assunzione in questione era “meritevole diverificazione”.5.2. Inoltre, il ricorrente, nello svolgimento della censurain esame, dichiara di trascrivervi “integralmente” la “memoriadi costituzione e risposta” della controparte in primo grado” (cfr.pagg. 8-10 del ricorso).Tuttavia, proprio da tale scritto difensivo (che il ricorrenteha prodotto in questa sede di legittimità) risulta, non soloquanto evidenzia il ricorrente, ma che la convenuta avevaformulato una serie di richieste di prova orale (interrogatorioformale del Pecoraro, interrogatorio libero di [OSCURATO:PERSONA] eprova testimoniale), la metà delle quali volte complessivamentea dimostrare che il contratto oggetto di causa non fosse statosottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della società(v. in particolare i capitoli A), B), C) e, segnatamente, il capitoloB): “Vero che il contratto lavorativo oggetto di causa è statosottoscritto con il sig. [OSCURATO:PERSONA]”). Inoltre, nella medesimamemoria la resistente richiedeva “altresì CTU graficacomparativa tra la sottoscrizione del contratto prodotto dacontroparte e la firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rocco A. in comparazionealternativa con la firma del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], firma da acquisirsidall’Ufficio presso il Comune di residenza del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]”(v. pagg. 5-6 di tale memoria).Numero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/20265.3. Incensurabilmente, perciò, la Corte d’appello, Ninum ebroa dsi era ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026alle su riportate premesse (sub § 5.1.), e dopo aver riferito indettaglio i documenti prodotti dal lavoratore, tra i quali la“lettera di assunzione a tempo determinato del 13-6-2016 condecorrenza dal 14-6.2016 e scadenza al 13-6.2017 comeimpiegato di 2° livello del CCNL del settore” (v. pag. 5 della suasentenza), ha ritenuto che la società avesse operato“univocamente il disconoscimento della sottoscrizione,illeggibile, apposta in calce” proprio a quella “nota”, secondo illavoratore istante integrante il contratto di assunzione; laddovela convenuta aveva individuato quella sottoscrizione “come nonproveniente dal legale rappresentante della società parte incausa, a nome [OSCURATO:PERSONA]”. La resistente, poiappellante, in proposito aveva anche specificato a chi fosse“verosimilmente riferibile” quel contratto.5.4. Occorre, infatti, considerare che nell’ambitodell’indirizzo di legittimità, cui si è riferita la Corte d’appello ecui si riferisce ora anche il ricorrente, è remota quanto costantela specificazione che la valutazione di ciò che integradisconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudicedi merito, insindacabile in sede di legittimità (cfr., ad es., Cass.civ., sez. II, 22.1.2018, n. 1537; id., sez. III, 13.11.1980, n.6081), se congruamente e logicamente motivata (cfr. Cass. civ.,sez. II, 16.10.2020, n. 22577). Ed il ricorrente non hadenunciato in questa sede anomalie motivazionali a riguardo.6. Giova adesso considerare che, secondo altro consolidatoorientamento di questa Corte, l’istanza di verificazione dellascrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, comequando si insista per l’accoglimento di una pretesa chepresuppone l’autenticità del documento e non esige la formaleNumero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzNioumneero ddi rai ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazioneprocessuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia alriguardo (così Cass., sez. VI, 2.11.2022, n. 32169; Cass. n.4538/2021; n. 8272/2012).7. Ebbene, per completezza nota il Collegio che, comeemerge dalle richieste istruttorie sopra viste, le difese dellaconvenuta in certo senso erano andate al di là di un semplicedisconoscimento della sottoscrizione presente in quella nota,perché la stessa si era assunta l’onere di dimostrare in positivoche la sottoscrizione si appartenesse non al [OSCURATO:PERSONA], ma al [OSCURATO:PERSONA](quasi che essa avesse chiesto la relativa “verificazione”, ma perdimostrare all’opposto che la sottoscrizione non era del proprioamministratore).7.1. In ogni caso, il ricorrente non può dolersi che la Corteterritoriale abbia ritenuto che, a fronte di un disconoscimentoritenuto dalla stessa univoco, e in assenza di istanza diverificazione, il lavoratore non potesse avvalersi della scritturain questione.Egli, invero, riconosce di non aver avanzato detta richiesta,ma sostiene che, nella situazione a suo dire datasi (vale a dire,di “assenza di un chiaro ed esplicito disconoscimento deldocumento contrattuale”), “non aveva modo di formularel’istanza di verificazione” (così alla pag. 10 del ricorso).7.2. In aggiunta a quanto già considerato, osserva allora ilCollegio che di fatto, come ben risulta dal testo dell’impugnatasentenza, l’istruttoria svoltasi in primo grado, e poidifetto di istanza esplicita di verificazione da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026circa la ridetta scrittura privata, ha riguardato pienaNummeeron dti era ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026anche il profilo di chi avesse sottoscritto il contratto per lasocietà.Invero, in disparte quanto dichiarato dai testi e dal legalerappresentante della società (in sede di libero interrogatorio), laCorte d’appello ha rilevato che persino: “[OSCURATO:PERSONA], in sede dilibero interrogatorio, ha dichiarato di non ricordare chi avevasottoscritto il contratto per la società; che chi ha sottoscritto ilcontratto si era qualificato come amministratore, ma di nonricordarne né il nome né l’aspetto”, ed ha poi tenuto conto ditanto insieme ad altre risultanze processuali, non escluso ilcomportamento processuale del lavoratore (cfr. in extenso pag.7 della sua sentenza).8. Il secondo motivo è inammissibile.9. Il ricorrente vi deduce che la Corte d’appello, pur avendodato atto dell’esistenza della lettera di licenziamento del 1°settembre e del certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego diRoseto degli Abruzzi “nella parte espositiva diretta ad illustrarele rispettive prospettazioni delle parti”, nel momento delladecisione, aveva omesso “del tutto di valutare il fatto storicodecisivo del licenziamento avvenuto per giustificato motivooggettivo e non in ragione del preteso carattere simulato delrapporto”.10. Rileva allora il Collegio che la considerazione (anche)dei suddetti documenti da parte della Corte di merito si collocain una parte ormai valutativa (e non meramente espositiva)della propria decisione (parte che inizia da pag. 4).Numero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026Ma soprattutto il motivo in esame si basa in realtà Nnuomner og dii àra ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026sull’ “omesso esame di un fatto”, storico, principale osecondario, come tale, bensì sulla valutazione, asseritamenteomessa, del contenuto di un documento, che, secondo ilricorrente, manifestava un “licenziamento avvenuto pergiustificato motivo oggettivo e non in ragione del pretesocarattere simulato del rapporto”.A sua volta, quest’ultimo assunto (sul “presunto caratteresimulato del rapporto”) è errato perché, stando allaricostruzione della Corte di merito (a pag. 5 della propriadecisione), la società aveva piuttosto “dedotto che: il Pecoraronon ha mai svolto alcun tipo di attività per l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,essendo la sua assunzione frutto di attività illecita compiutadall’allora commercialista della Società resistente e per la qualeè stata sporta formale querela presso gli Uffici della Guardia diassunzioni illecite di soggetti che non hanno in alcun modo maiprestato attività lavorativa, fra cui anche quella del Pecoraro;con mail del 8-9-2017 è stato appunto negato il rapporto dilavoro che, sulla scorta di indagini effettuate, risultava anche incapo ad altri presunti, quanto fantomatici, dipendenti, nellafattispecie ORSINI Daniela, LEONE Domenico, ROSSELLOAlberto e NAPOLI Giovanni, indicati come testi dal lavoratore; leassunzioni sono state prontamente contestate, dapprimaquestione e, successivamente, con lettera raccomandata inviataall’INPS (doc. n. 4); è stata infine inviata raccomandata al Sig.Pecoraro, ricevuta in data 04/09/2017 (doc. n. 5) con la qualesi comunicava che la sua assunzione era da considerarsi fittizia”.Numero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/2026Peraltro, di tale posizione difensiva assunta dalla resNiusmteeron dti era ccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/2026in primo grado dà conto lo stesso ricorrente, sia pure per sintesi(v. pagg. 3-4 del ricorso).Ergo, è ben evidente che la convenuta non deduceva che ilsingolo contratto di lavoro allegato dall’attore fosse simulato nelsenso tecnico giuridico di cui all’art. 1414 c.c., bensì sostenevache quel contratto come altri analoghi fosse il risultato diun’attività francamente illecita anche sul piano penale ascrittaad una individuata persona.10.1. Nell’ambito del secondo motivo il ricorrente torna asostenere l’efficacia dimostrativa anche della “attestazionerilasciata dl Centro per l’Impiego di Roseto degli Abruzzi edepositata in giudizio il 25/09/2017”.Tuttavia, i fatti “storici” che in ipotesi questi due documenti(nota di licenziamento ed attestazione del Centro per l’Impiego),secondo il ricorrente in parte in via confessoria, dovrebberodimostrare, ossia, l’esistenza del rapporto lavorativo per ladedotta durata, sono stati senz’altro oggetto di esame dellaCorte di merito, che, tuttavia, li ha motivatamente erecisamente esclusi.Come si è riportato in narrativa, infatti, la Corte ha conclusoche il “quadro probatorio” in precedenza descritto non deponeva“nel senso che il Pecoraro abbia stipulato un contratto diassunzione con la società”, e che “tantomeno” deponeva “nelsenso che questi abbia poi effettivamente svolto la relativaE si tratta, ovviamente, di accertamento probatorioinsindacabile in questa sede di legittimità.Numero registro generale 14718/2022Numero sezionale 539/202611. E’ infine infondato il terzo motivo. Numero di raccolta generale 11358/2026Data pubblicazione 27/04/202612. Ribadito quanto già osservato nell’esaminare ilprecedente motivo, e cioè che la convenuta, attualecontroricorrente, nel costituirsi in prime cure, non aveva fattovalere propriamente una “simulazione” (mai nella già cit.memoria ricorre una terminologia o il richiamo a norme in temaappunto di simulazione), alcuna illegittima inversione degli oneriprobatori è riscontrabile nell’impugnata sentenza in violazionedell’art. 2697 c.c.Al contrario, l’accertamento probatorio operato dalla Corteterritoriale, in base alle risultanze processuali considerate, èperfettamente in linea con quanto l’appellante avevaeffettivamente sostenuto sin dal primo grado, vale a dire, che ilcontratto di lavoro subordinato inter partes dedotto dall’attorenon fosse esistito sia come “atto” che come “rapporto”.13. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetariodelle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. comeper legge.Numero registro generale 14718/2022Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1N umero sezionale 539/2026Numero di raccolta generale 11358/2026quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perData pubblicazione 27/04/2026il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11358/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris