CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 01791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27340-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 314, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, alla via del BANCO di S. SPIRITO n. 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; nonché contro F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27340/2020 Numero sezionale 10655/2021 Numero di raccolta generale 1791/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1 S.C. a R.L. in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PUTORTI' GIUSEPPE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 16500/2011 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/07/2011; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. Le sorelle Giordano impugnano per revocazione una sentenza della Corte di Cassazione n. 16500 del 28/07/2011, affermando che solo a seguito della notifica della sentenza di primo grado, e comunque dell’atto di precetto su di essa fondato, avevano appreso che la controparte, società cooperativa a r.l. [OSCURATO:SOCIETA] era stata posta in liquidazione e quindi [OSCURATO:PERSONA] non era legittimata al rilascio della procura alle liti per la detta società e nella spiegata qualità. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione resistevano con separati controricorsi. F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27340/2020 Numero sezionale 10655/2021 Numero di raccolta generale 1791/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimanevano intimati. La causa era avviata a trattazione secondo il rito di cui agli artt. 375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore era ritualmente comunicata. La sola Società cooperativa a r.l. [OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione amministrativa, depositava memoria. Le ricorrenti chiedono la revocazione per errore di fatto di sentenza della Cassazione n. 16500 del 2011 sul presupposto che solo nel 2020 si era appreso che la società cooperativa allora ricorrente, e che vide accolto il proprio ricorso con decisione di merito, all’atto della proposizione del ricorso era stata cancellata dal registro delle imprese, per cui la procura speciale doveva ritenersi nulla perché rilasciata da soggetto rappresentante di società estinta (in realtà si afferma nel controricorso che il decreto di scioglimento della cooperativa era stato impugnato e poi annullato nel 2012 dal Cons. Stato e che comunque la circostanza era nota all’odierna ricorrente tanto da averla eccepita già nel giudizio di merito poi sfociato nella pronuncia del 2011). La revocazione è chiesta espressamente per errore di fatto (indotto dall’avere la ricorrente taciuto la circostanza dell’estinzione della società, secondo le ricorrenti) ed è, dunque, da qualificare come istanza ex 391 bis (e 395 n. 4) cod. proc. civ. per l’evidente tardività. La questione revocatoria è tardivamente posta, invero, in quanto su di essa deve ritenersi sceso il giudicato, poiché già in fase di appello la [OSCURATO:SOCIETA]. risultava essere stata posta in liquidazione e la sentenza della Corte di Cassazione n. 16500 del 28/07/2011 non risulta avere ritenuto meritevole di trattazione la questione, ma, tuttavia le ricorrenti attuali ne F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27340/2020 Numero sezionale 10655/2021 Numero di raccolta generale 1791/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 erano ben consapevoli e, pertanto, potevano fare valere il detto vizio (che in realtà sembra più che altro essere un vizio del procedimento, in cassazione) o comunque nel termine annuale di cui al previgente art. 391 bis comma 2, cod. proc. civ., termine annuale che trattandosi di sentenza anteriore all’entrata in vigore del d.l. 31/08/2016, n. 168, conv. con modif. in legge 25/10/2016, n. 197 decorreva, nella specie, dalla pubblicazione della sentenza n. 16500 del 28/07/2011 e comunque dalla notificazione di essa. Il ricorso è pertanto, inammissibile e tale è dichiarato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza delle ricorrenti e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate in favore di ciascuna delle due controparti costituite, come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascuna controparte in euro 2.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 27340/2020 Numero sezionale 10655/2021 Numero di raccolta generale 1791/2022 Data pubblicazione 20/01/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 novembre 2020. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L A T R O F A O R N E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 1 e 5 2 7 9 a 0 3 8 f 2 a 6 d 1 4 a a d 8 f 0 e e 9 7 a d a - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P