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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39748/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Lecce confermava la decisione emessa dal Tribunale di Brindisi e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006, per aver effettuato, su un'area di circa 260 mq. di sua proprietà, lo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, costituiti da materiale edilizio proveniente da demolizione.

Accertato il 25 maggio 2015.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e la mancanza di motivazione.

Assume il ricorrente che il fatto, come accertato, rientrerebbe nella previsione dell'art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006, e, quindi, rivestirebbe carattere di illecito amministrativo, avendo, invece, la Corte di merito rigettato la tesi della provvisoria collocazione dei rifiuti sulla base di una mera presunzione e non emergendo elementi concreti per far ritenere definitivo l'abbandono in loco dei rifiuti.

2.2. Con il secondo motivo si censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione in relazione alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancanza di motivazione.

Ad avviso del ricorrente, la pena inflitta sarebbe eccessiva e, in ogni caso, la Corte di merito, ai fini del riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., non ha considerato il comportamento collaborativo tenuto nei confronti dei verbalizzati e l'età avanzata dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente riproduttivi di censure che la Corte di appello ha respinto con motivazione immune da errori logici e da violazioni della legge penale, e con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente.

4. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile nel giudizio di legittimità- ha accertato che l'imputato ha collocato, su terreni di sua proprietà, una consistente quantità di materiale derivante dalla demolizione di un manufatto, ritenendo che si trattasse di un'attività di smaltimento contra legem di rifiuti provenienti da demolizione e non di una collocazione temporanea degli stessi, cioè di un mero abbandono di rifiuti.

A tal riguardo, la Corte ha evidenziato che l'Elia aveva accompagnato gli agenti operanti sul luogo in cui egli aveva smaltito il materiale proveniente da una demolizione, e che due dei tre fondi di proprietà dell'imputato erano stati interessati da tale attività, elementi che hanno indotto la Corte di merito a ritenere, in maniera non certo innplausibile, non occasionale l'attività di smaltimento, anche in assenza di una spiegazione alternativa fornita dall'imputato.

4. Quanto al secondo motivo, si osserva che la motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è adeguata ed esente da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito evidenziato la concreta gravità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato, gravato da precedenti penali, uno dei quali proprio in materia di rifiuti, elemento ritenuto, in maniera non manifestamente illogica, prevalente per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2020 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Lecce confermava la decisione emessa dal Tribunale di Brindisi e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 256, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 152 del 2006, per aver effettuato, su un'area di circa 260 mq. di sua proprietà, lo smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, costituiti da materiale edilizio proveniente da demolizione. Accertato il 25 maggio 2015. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e la mancanza di motivazione. Assume il ricorrente che il fatto, come accertato, rientrerebbe nella previsione dell'art. 255 d.lgs. n. 152 del 2006, e, quindi, rivestirebbe carattere di illecito amministrativo, avendo, invece, la Corte di merito rigettato la tesi della provvisoria collocazione dei rifiuti sulla base di una mera presunzione e non emergendo elementi concreti per far ritenere definitivo l'abbandono in loco dei rifiuti. 2.2. Con il secondo motivo si censura l'erronea applicazione della legge penale in relazione in relazione alla quantificazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancanza di motivazione. Ad avviso del ricorrente, la pena inflitta sarebbe eccessiva e, in ogni caso, la Corte di merito, ai fini del riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., non ha considerato il comportamento collaborativo tenuto nei confronti dei verbalizzati e l'età avanzata dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente riproduttivi di censure che la Corte di appello ha respinto con motivazione immune da errori logici e da violazioni della legge penale, e con la quale il ricorrente omette di misurarsi criticamente. 4. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile nel giudizio di legittimità- ha accertato che l'imputato ha collocato, su terreni di sua proprietà, una consistente quantità di materiale derivante dalla demolizione di un manufatto, ritenendo che si trattasse di un'attività di smaltimento contra legem di rifiuti provenienti da demolizione e non di una collocazione temporanea degli stessi, cioè di un mero abbandono di rifiuti. A tal riguardo, la Corte ha evidenziato che l'Elia aveva accompagnato gli agenti operanti sul luogo in cui egli aveva smaltito il materiale proveniente da una demolizione, e che due dei tre fondi di proprietà dell'imputato erano stati interessati da tale attività, elementi che hanno indotto la Corte di merito a ritenere, in maniera non certo innplausibile, non occasionale l'attività di smaltimento, anche in assenza di una spiegazione alternativa fornita dall'imputato. 4. Quanto al secondo motivo, si osserva che la motivazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio è adeguata ed esente da profili di illogicità manifesta, avendo la Corte di merito evidenziato la concreta gravità del fatto e la capacità a delinquere dell'imputato, gravato da precedenti penali, uno dei quali proprio in materia di rifiuti, elemento ritenuto, in maniera non manifestamente illogica, prevalente per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/1
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