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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 32915/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19373/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 239, nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta nomina in calce al ricorso per cassazione. ricorrente - contro Ministero dell'interno, nella persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 1716/2019, pubblicata in data 18 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 aprile 2019, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], proveniente dalla Nigeria (Agbor), proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2018, con la quale il Tribunale di Milano aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente notificato il 24 agosto 2016.

2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il paese d'origine il 7 agosto 2015 per motivi familiari, in quanto dopo la morte del padre, lo zio lo aveva cacciato di casa, insieme alla famiglia, perchè considerava la madre responsabile della morte del fratello e voleva impossessarsi delle terre di quest'ultimo.

3. La Corte di appello di Milano ha rilevato che l'appello era stato proposto oltre il termine breve di 30 giorni decorsi dalla notifica della sentenza avvenuta il 16 novembre 2019 e che la richiesta di rimessione in termini era da ritenersi inammissibile, in quanto era irrilevante il fatto che la responsabile del centro di accoglienza, presso cui si trovava il richiedente, avesse comunicato tardivamente al ricorrente l'ordinanza di rigetto, avendo il sig. [OSCURATO:PERSONA] eletto domicilio presso il suo avvocato al quale era stata notificata la sentenza del Tribunale di Milano il 16 gennaio 2018.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi.

5. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 153, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., avendo errato la Corte di appello ad imputare la causa del mancato rispetto del termine perentorio al ricorrente.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 10, comma 3, Cost. e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1998, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., non avendo il Tribunale di Milano (rectius: la Corte di appello), con specifico riferimento alla domanda di protezione umanitaria, analizzato pienamente la situazione del richiedente che era fuggito da una condizione socio- familiare tale da spingerlo all'espatrio per dare una possibilità di sopravvivenza della famiglia e la condizione della Nigeria.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007, in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non avendo il Tribunale (rectius: Corte di appello) considerato i presupposti posti a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, lettere a), b) e c), dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007 (diversamente da una situazione similare dove lo stesso Tribunale aveva concesso la protezione sussidiaria con decisione del 27 febbraio 2018, nel procedimento R.G. n. 40689/2017).

4. Il ricorso è improcedibile. 4.1 D ricorso, proposto avverso sentenza notificata telematicamente, è stato redatto in modalità analogica e notificato a mezzo pec ai sensi dell'articolo 3 bis della legge n. 53/1994.

In proposito, questa Corte ha avuto modo di affermare che, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter,

1. n. 53/1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della Suprema Corte, mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Cass., 22 dicembre 2017, n. 30765).

Con riguardo al ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata, la mancanza della attestazione di conformità ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, legge n. 53/1994, ne comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918, concernente ricorso redatto telematicamente, il cui principio va applicato però anche al ricorso redatto in forma analogica ma notificato via pec).

Questa Corte ha, quindi, statuito il principio che «In tema di ricorso per cassazione redatto in forma analogica ma notificato via PEC, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per ritenere soddisfatto l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente non può procedere al deposito telematico della sentenza, della quale deve invece estrarre e depositare copia analogica, unitamente alla relazione di notifica, attestandone la conformità gli originali digitali, ai sensi dell'art 9, commi i bis e 1 ter,

I. n. 53 del 1994» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22757).

Nel caso in esame l'attestazione di conformità richiesta dalla legge manca sia sulla copia della sentenza notificata telematicamente, sia sulla copia del ricorso notificato anche esso per via telematica.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19373/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 239, nello studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta nomina in calce al ricorso per cassazione. ricorrente - contro Ministero dell'interno, nella persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura dello Stato e domiciliato presso i suoi Uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di MILANO n. 1716/2019, pubblicata in data 18 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 aprile 2019, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], proveniente dalla Nigeria (Agbor), proposto avverso l'ordinanza del 16 gennaio 2018, con la quale il Tribunale di Milano aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente notificato il 24 agosto 2016. 2. Il richiedente aveva dichiarato di avere lasciato il paese d'origine il 7 agosto 2015 per motivi familiari, in quanto dopo la morte del padre, lo zio lo aveva cacciato di casa, insieme alla famiglia, perchè considerava la madre responsabile della morte del fratello e voleva impossessarsi delle terre di quest'ultimo. 3. La Corte di appello di Milano ha rilevato che l'appello era stato proposto oltre il termine breve di 30 giorni decorsi dalla notifica della sentenza avvenuta il 16 novembre 2019 e che la richiesta di rimessione in termini era da ritenersi inammissibile, in quanto era irrilevante il fatto che la responsabile del centro di accoglienza, presso cui si trovava il richiedente, avesse comunicato tardivamente al ricorrente l'ordinanza di rigetto, avendo il sig. [OSCURATO:PERSONA] eletto domicilio presso il suo avvocato al quale era stata notificata la sentenza del Tribunale di Milano il 16 gennaio 2018. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi. 5. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 153, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., avendo errato la Corte di appello ad imputare la causa del mancato rispetto del termine perentorio al ricorrente. 2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 10, comma 3, Cost. e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1998, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., non avendo il Tribunale di Milano (rectius: la Corte di appello), con specifico riferimento alla domanda di protezione umanitaria, analizzato pienamente la situazione del richiedente che era fuggito da una condizione socio- familiare tale da spingerlo all'espatrio per dare una possibilità di sopravvivenza della famiglia e la condizione della Nigeria. 3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007, in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non avendo il Tribunale (rectius: Corte di appello) considerato i presupposti posti a fondamento della domanda di protezione sussidiaria, lettere a), b) e c), dell'art. 14 del decreto legislativo n. 251/2007 (diversamente da una situazione similare dove lo stesso Tribunale aveva concesso la protezione sussidiaria con decisione del 27 febbraio 2018, nel procedimento R.G. n. 40689/2017). 4. Il ricorso è improcedibile. 4.1 D ricorso, proposto avverso sentenza notificata telematicamente, è stato redatto in modalità analogica e notificato a mezzo pec ai sensi dell'articolo 3 bis della legge n. 53/1994. In proposito, questa Corte ha avuto modo di affermare che, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, 1. n. 53/1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della Suprema Corte, mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Cass., 22 dicembre 2017, n. 30765). Con riguardo al ricorso per cassazione notificato a mezzo posta elettronica certificata, la mancanza della attestazione di conformità ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, legge n. 53/1994, ne comporta l'improcedibilità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918, concernente ricorso redatto telematicamente, il cui principio va applicato però anche al ricorso redatto in forma analogica ma notificato via pec). Questa Corte ha, quindi, statuito il principio che «In tema di ricorso per cassazione redatto in forma analogica ma notificato via PEC, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per ritenere soddisfatto l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente non può procedere al deposito telematico della sentenza, della quale deve invece estrarre e depositare copia analogica, unitamente alla relazione di notifica, attestandone la conformità gli originali digitali, ai sensi dell'art 9, commi i bis e 1 ter, I. n. 53 del 1994» (Cass., 25 settembre 2018, n. 22757). Nel caso in esame l'attestazione di conformità richiesta dalla legge manca sia sulla copia della sentenza notificata telematicamente, sia sulla copia del ricorso notificato anche esso per via telematica. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile. Nessuna statuizione va assunta sulle spese, poiché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di
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